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Diritto di Libertà Religiosa: Un'analisi del Diritto Ecclesiastico - Prof. Ferrari, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti presi a lezione integrati delle mappe concettuali

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 25/09/2019

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PRIMA LEZIONE 2.10.2018
PREMESSA
Oggetto del corso: il diritto ecclesiastico ha per oggetto una libertà. Quando si parla di diritto di libertà
religiosa diamo per scontato l’esistenza del sostantivo DIRITTO. Ma bisogna stare attenti alla differenza tra
diritto di libertà religiosa e libertà religiosa. Dietro a questo sostantivo in più o in meno c’è un po' di storia
europea.
Il passaggio da libertà religiosa e diritto di libertà religiosa non è stato neutrale. Dove sta la differenza tra
questi due termini?
Il riconoscimento del diritto di libertà religiosa ha rappresentato l’entrata nella modernità. La sua
formalizzazione ha coinciso con l’affermazione degli stati-nazione e con l’esaurirsi di un assetto politico
transnazionale, l’Impero, caratterizzato da un sistema giuridico plurale e multi livello. Il primato degli stati
nazione implicava la coincidenza tra diritto e diritto statuale e il monopolio di quest’ultimo della
regolamentazione di tutte le relazioni umane civilmente rilevanti. La costituzione dello stato nazione
implicava la creazione di forti vincoli di lealtà istituzionale tra la nuova entità e i suoi membri. I diritti
dell’uomo, secondo modalità e tempi differenti cominciarono ad adempiere a questo ruolo.
Il riconoscimento dei diritti fondamentali costituiva il presupposto del riconoscimento degli stati
nazione quali responsabili supremi della loro protezione e attuazione. Tale ruolo costituiva la principale
fonte di legittimazione da parte dei sudditi-cittadini delle nuove entità politiche nazionali. Basilari erano
ordine e tranquillità sociale che lo stato si premuniva di realizzare. Il rapporto tra diritti fondamentali, ordine
pubblico e bene comune è sempre stato ambiguo e facilmente strumentalizzabile dagli stati. La tutela
dell’ordine pubblico è finita per coincidere con la mera tutela dello stato.
Il passaggio da una libertà religiosa cogestita da più attori sociali ed istituzionali ad un diritto di libertà
religiosa garantito innanzitutto dallo stato partecipava a questa trasformazione dello scenario politico
europeo.
Tale passaggio coincideva con la piena subordinazione delle strutture ecclesiastiche agli stati nazione. Il
diritto dlr costituisce un ottimo osservatorio da cui scrutare l’insieme delle relazioni societarie e il tasso di
pluralismo sociale ed istituzionale ammesso dai singoli stati. Tale diritto permette di valutare il grado di
autonomia di singoli e gruppi e il trasformarsi dei loro rapporti con lo stato, monopolista del diritto. Tale
diritto ha acquisto negli stati nazione europei un carattere del tutto “speciale”, tradottosi in una normativa
specifica per le esigenze religiose di singoli e comunità. Il diritto dlr e libertà religiosa non sono due formule
coincidenti ed interscambiabili.
Libertà religiosa comprende tutte le istanze- desideri- di libertà che un gruppo o individuo possono
rivendicare (senza confini) o esprimere nella sfera pubblica.
Diritto di libertà religiosa è la misura della libertà che il diritto dello stato riconosce agli individui e ai
gruppi. È strettamente legato al monopolio statale ed alla sua conservazione e in perenne tensione con le
nozioni di ordine pubblico, bene comune e coesione sociale. Esso esprime la sua efficacia all’interno di
confini statali ben definiti.
La libertà può essere ampia, mentre il diritto non lo è perché l’ampiezza è misurata dallo Stato. La libertà
religiosa indica un orizzonte più ampio, comprendente istanze ed esigenze non necessariamente legittimate
dallo stato e dal suo diritto. Essa rappresenta espressioni sociali transazionali molto spesso portate a
considerare solo entro una prospettiva transeunte i limiti politici delle entità secolari.
Quando si parla diritto di libertà religiosa riconosciamo che l’ordinamento giuridico, che ha la forza di
determinare i confini delle libertà, ha vinto. La misura della libertà religiosa è determinata dallo Stato.
La dialettica tra i due termini segnala, nei diversi momenti storici, il grado di coincidenza tra interessi statali
e religiosi e può esprimersi in rapporti conflittuali non solo tra stati e comunità religiose ma anche all’interno
di entrambi gli attori sociali.
DIRITTO ECCLESIASTICO
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PRIMA LEZIONE 2.10.

PREMESSA

Oggetto del corso: il diritto ecclesiastico ha per oggetto una libertà. Quando si parla di diritto di libertà religiosa diamo per scontato l’esistenza del sostantivo DIRITTO. Ma bisogna stare attenti alla differenza tra diritto di libertà religiosa e libertà religiosa. Dietro a questo sostantivo in più o in meno c’è un po' di storia europea.

Il passaggio da libertà religiosa e diritto di libertà religiosa non è stato neutrale. Dove sta la differenza tra questi due termini?

Il riconoscimento del diritto di libertà religiosa ha rappresentato l’entrata nella modernità. La sua formalizzazione ha coinciso con l’affermazione degli stati-nazione e con l’esaurirsi di un assetto politico transnazionale, l’Impero, caratterizzato da un sistema giuridico plurale e multi livello. Il primato degli stati nazione implicava la coincidenza tra diritto e diritto statuale e il monopolio di quest’ultimo della regolamentazione di tutte le relazioni umane civilmente rilevanti. La costituzione dello stato nazione implicava la creazione di forti vincoli di lealtà istituzionale tra la nuova entità e i suoi membri. I diritti dell’uomo, secondo modalità e tempi differenti cominciarono ad adempiere a questo ruolo.

Il riconoscimento dei diritti fondamentali costituiva il presupposto del riconoscimento degli stati nazione quali responsabili supremi della loro protezione e attuazione. Tale ruolo costituiva la principale fonte di legittimazione da parte dei sudditi-cittadini delle nuove entità politiche nazionali. Basilari erano ordine e tranquillità sociale che lo stato si premuniva di realizzare. Il rapporto tra diritti fondamentali, ordine pubblico e bene comune è sempre stato ambiguo e facilmente strumentalizzabile dagli stati. La tutela dell’ordine pubblico è finita per coincidere con la mera tutela dello stato.

Il passaggio da una libertà religiosa cogestita da più attori sociali ed istituzionali ad un diritto di libertà religiosa garantito innanzitutto dallo stato partecipava a questa trasformazione dello scenario politico europeo.

Tale passaggio coincideva con la piena subordinazione delle strutture ecclesiastiche agli stati nazione. Il diritto dlr costituisce un ottimo osservatorio da cui scrutare l’insieme delle relazioni societarie e il tasso di pluralismo sociale ed istituzionale ammesso dai singoli stati. Tale diritto permette di valutare il grado di autonomia di singoli e gruppi e il trasformarsi dei loro rapporti con lo stato, monopolista del diritto. Tale diritto ha acquisto negli stati nazione europei un carattere del tutto “speciale”, tradottosi in una normativa specifica per le esigenze religiose di singoli e comunità. Il diritto dlr e libertà religiosa non sono due formule coincidenti ed interscambiabili.

Libertà religiosa comprende tutte le istanze- desideri- di libertà che un gruppo o individuo possono rivendicare (senza confini) o esprimere nella sfera pubblica.

Diritto di libertà religiosa è la misura della libertà che il diritto dello stato riconosce agli individui e ai gruppi. È strettamente legato al monopolio statale ed alla sua conservazione e in perenne tensione con le nozioni di ordine pubblico, bene comune e coesione sociale. Esso esprime la sua efficacia all’interno di confini statali ben definiti.

La libertà può essere ampia, mentre il diritto non lo è perché l’ampiezza è misurata dallo Stato. La libertà religiosa indica un orizzonte più ampio, comprendente istanze ed esigenze non necessariamente legittimate dallo stato e dal suo diritto. Essa rappresenta espressioni sociali transazionali molto spesso portate a considerare solo entro una prospettiva transeunte i limiti politici delle entità secolari.

Quando si parla diritto di libertà religiosa riconosciamo che l’ordinamento giuridico, che ha la forza di determinare i confini delle libertà, ha vinto. La misura della libertà religiosa è determinata dallo Stato.

La dialettica tra i due termini segnala, nei diversi momenti storici, il grado di coincidenza tra interessi statali e religiosi e può esprimersi in rapporti conflittuali non solo tra stati e comunità religiose ma anche all’interno di entrambi gli attori sociali.

Polisemia del diritto di libertà religiosa come “first freedom”

Nel costituzionalismo americano la libertà religiosa è interpretata come riconoscimento della prima libertà dell’uomo. La first freedom è un termine che nel continente europeo va guardato con un certo sospetto, perché in Europa la libertà religiosa rivela una duplice realtà. C’è una dimensione individuale e una dimensione statualistica.

Da una parte regola la libertà dell’individuo di fronte allo Stato, la dime nsione individuale esalta il ruolo normativo della coscienza individuale , cioè freedom from ovvero libertà da vincoli che provengono al di fuori della sua autonomia. Una caratteristica è la sua universalità, cioè come diritto individuale ha una sua dimensione universale intrinseca, ovvero questo diritto nella nostra tradizione giuridica è riconosciuto a tutti. Due elementi: freedom from e universalità (dichiarazioni universali – diritti dell’uomo).

Se quella personalistica afferma il ruolo della coscienza individuale, quella statualista afferma il primato dello Stato sugli altri ordinamenti. Lo Stato è l’arbitro della determinazione delle competenze del diritto proprio e degli altri diritti. In questa dimensione si vede l’uso del d.d.l.r. in funzione delle esigenze dello Stato. Le due dimensioni sono in tensione tra di loro. La dimensione statualista è il riflesso della storia di un paese.

Il rapporto tra le due non è statico, ma varierà con il tempo e dipenderà dalle scelte che le collettività politiche variano nel tempo (quindi delle forme di stato). Quando si parla di sovranità statale bisogna ricordare l’art.2 Cost. l’idea di sovranità dell’800 era un primato dello stato in quanto stato, era un pensiero istituzionale. Dopo la seconda guerra mondiale lo stato rivendica il suo primato perché lo stato difende i diritti inviolabili della persona. Quindi in uno stato democratico costituzionale si obbedisce al diritto dello stato solo perché difende i diritti inviolabili.

Siamo nell’ottica di un bilanciamento necessario: lo stato ha il primato in quanto la sua sovranità è funzionale ai diritti inviolabili, ma quindi la persona di fronte allo stato ha delle pretese e quindi tra i due esistono delle tensioni si spiega il perché nei paesi ci sono delle corti costituzionali.

Il diritto di libertà religiosa europeo si è andato costituendo su nozioni di religione e di religiosità modellate dagli stati Humpty Dumpty sulla base delle esperienze religiose concretamente conosciute nel Vecchio continente e sulla base delle diverse tradizioni cristiane. Di conseguenza, si è struttura nel tempo come un complesso di regimi di favore nei confronti delle istanze istituzionali di tali tradizioni, divenute vere e proprie chiese nazionali in grado di controllare le proprie pulsioni di libertà e transnazionalità in funzione delle esigenze delle specifiche cornici statuali di appartenenza. Il destino degli stati nazione e delle chiese europee tradizionali ha finito per coincidere.

Nel secondo dopo guerra tale coincidenza ha assunto tratti di forte discontinuità rispetto alla precedente epoca moderna. Da una parte, gli stati nazione europei si sono aperti all’universalità, accettando il trasferimento di potere normativo ad un’istanza sovranazionale come l’UE; dall’altra, le chiese nazionali europee hanno sperimentato un altro tipo di universalità aprendo i loro sistemi teologici al confronto reciproco e con i diritti umani venuti ad assumere un valore parametrico cogente sconosciuto in passato.

Tale apertura universalistica di entrambi i sistemi, religiosi e statali, si è espressa nell’accettazione (per le chiese) e valorizzazione (per gli stati nazione) del pluralismo. Anche il diritto di libertà religiosa si trova interpretato alla luce di tale nuovo contesto. La duplice apertura universalistica del secondo dopoguerra ha consentito di chiudere i conflitti ancora aperti tra chiese tradizionali e stati nazionali; dall’altra, a far convergere i diversi diritti di libertà religiosa dei singoli stati in una sorta di “diritto di libertà religiosa europeo” caratterizzato della libertà religiosa e di coscienza personale.

Oggi l’effettiva universalità di questo equilibrio è messa alla prova. Da un lato le difficoltà legate alla unificazione europea e ad una crisi economica strutturale hanno riattivato negli stati nazionali identità fortemente localistiche. In particolare, tali fenomeni hanno favorito il ricorso a narrative imperniate sui patrimoni culturali e religiosi degli stati nazione utilizzati per rinsaldare legami sociali ritenuti minacciati dalla globalizzazione e per riprodurre una logica amico-nemico funzionale alla conservazione del monopolio delle risorse economiche e politiche nazionali nelle mani delle popolazioni culturalmente e religiosamente

✓ Enrico IV che chiede scusa al papa: la chiesa conserva il primato ma non c’è concordia tra i due poteri.

Ci sono due protagonisti: l’autorità religiosa e autorità politica. Le due però non coincidono. C’era un dualismo gerarchico: la religione aveva l’ultima parola. C’è una certa omogeneità tra i poteri nell’800, ma successivamente nei due secoli dopo i rapporti cambiano.

Il modello medioevale era un modello dove c’era distinzione tra gli attori, c’era omogeneità e il diritto dello stato era il braccio secolare (che agiva nella storia) della Chiesa. Nel modello medioevale pubblico e privato condividono la stessa morale. C’è una grande differenza rispetto ad oggi, perché la sfera pubblica non segue quella privata. L’unica minoranza religiosa nel medioevo erano gli ebrei che vivevano nei ghetti.

Potestas directas in temporalibus : la chiesa rivendicava il diritto di agire direttamente negli affari temporali. Parola potestas indica la sovranità e directas indica senza mediazioni.

Si tratta di un diritto di libertà religiosa particolare, il quale si chiamava libertas religiosa (perché lo stato non c’era e quindi non si dice diritto). Ma in realtà si parlava di libertas ecclesis.

LA ROTTURA DELL’ORDINE MEDIOEVALE

“Leviatano, ossia la materia, la forma e il potere di uno stato ecclesiastico e civile”. Hobbes, 1651. La prima diversità in questa immagine è che c’è un solo protagonista. Il personaggio ha in mano una spada e un pastorale. È il diritto dello stato che detiene la supremazia. Un’altra caratteristica è l’abito, è particolare ovvero è fatto di persone fisiche stato persona, lo stato agisce come fosse una persona. C’è un’identificazione tra persone e stato. Questa identificazione può portare ad alcuni problemi: chi non vuole identificarsi con lo Stato è fuori dall’ordine sociale.

Perché il Leviatano è stato scritto nel 1651? È una data che segnala il superamento di due cose. Poco tempo prima c’è stata la riforma protestante, non c’è più solo la Chiesa Cattolica. È stata la rottura dell’unità religiosa che ha segnato il trionfo dello Stato Moderno, perché lo stato è diventato l’unico arbitro del diritto. Dentro al Leviatano c’è un’immagine importante, è una sorta di schemino:

Il cristallo di Hobbes

la verità è Gesù Cristo

chi interpreterà questa verità?

Auctoritas non veritas facit legem

Obbedienza dello Stato (non più nei confronti della verità)

Questo modello vale ancora oggi, pur avendo dei cambiamenti.

LO STATO MODERNO 1648-

Lo Stato vestfaliano : nel 1648 a Vestfalia vengono firmati una serie di trattati di pace che segnano l’inizio dello Stato moderno. C’è la fine dell’omogeneità religiosa e la religione non è più una realtà inglobante, che diventa un pezzo dell’esperienza umana.

Lo Stato moderno è lo Stato monopolista, ovvero il diritto dello stato è l’unico dotato della possibilità di avere forza coercitiva. È uno stato piramidale e gerarchico, ben consapevole della propria supremazia. Il diritto religioso diventa efficace solo se c’è l’intermediazione dello Stato, quindi non c’è più un’efficacia diretta del diritto religioso. Il filtro che pone lo stato all’ingresso di norme esterne è il principio di ordine pubblico.

Nello Stato moderno visto che è piramidale vi è una rigida distinzione tra sfera pubblica e sfera privata. Il comportamento religioso dell’individuo nella sfera privata non è lo stesso che nella sfera pubblica. Restava il pluralismo perché lo stato non chiude le chiese, ma è un pluralismo controllato dallo stato. Cambiano anche i criteri per definire i rapporti tra stato e chiesa. Nel medioevo si parlava di potestas directas in temporalibus,

nello stato moderno si sviluppano delle forme di rapporto tra stato e chiesa che fanno capire che lo stato rivendica il suo potere , ma lo fa attraverso principi e categorie che fanno capire che alla base c’è un conflitto ( potestas indirecta in temporalibus ). Il pluralismo indica sempre conflitto e dinamismo.

Si parla di giurisdizionalismo e separatismo.

Giurisdizionalismo : (oggi si parla di neo giurisdizionalismo) è un modo, che nasce nelle università secolari, secondo il quale lo stato ha diritto di controllare la Chiesa e ingerirsi nell’attività della Chiesa ai fini della sicurezza pubblica. È un’attitudine dello stato al controllo diretto sulla chiesa.

Separatismo : idea che la chiesa e lo stato siano completamente separate. Giolitti parlava di due rette parallele che non si incontrano mai. È una distinzione per cui il re e il papa fanno vite separate.

Questi due termini vanno spesso assieme, l’Italia ne è un esempio. Sono concetti laici.

La Chiesa reagisce come il gambero, va indietro e rivendica una potestas indirecta in temporalibus. La chiesa non rinuncerà mai di essere una societas perfetta, ovvero un ordinamento giuridico perfetto non subordinabile allo stato. E’ un’idea complessa accettata con i Patti Lateranensi, in Italia.

La ratio per cui la Chiesa rivendicava il diritto di occuparsi delle cose mondane è: in virtù del peccato ragione teologica.

Con lo Stato moderno nasce il diritto di libertà religiosa.

LE TAPPE DEL DIRITTO DI LIBERTA’ RELIGIOSA

  1. Pace di Augusta 1555

Si afferma un principio fondamentale: cuius regio eius et religio= dir. Di libertà religiosa come ius migrandi. i sudditi dovevano seguire la religione del proprio principe. Questo comporta una conseguenza immediata, se il suddito non era della stessa religione aveva il diritto di migrare (ius migrandi). Ancora oggi ci sono persone che emigrano per motivi religiosi. L’Europa fa fatica ad accettare la diversità religiosa.

  1. La Pace di Vestfalia 1648

Secondo tempo di pace, essa va oltre allo ius migrandi. Il diritto di libertà religiosa si apre anche al pluralismo, cioè si comprende che non ci sono solo cattolici e protestanti, ma all’interno di questo ultimo mondo ci sono altre chiese. Si riconosce la libertà dei calvinisti. Sono 3 religioni legittime. Se una persona non seguiva la stessa religione del sovrano ma apparteneva ad un’altra religione tra le 3 poteva restare. È comunque un pluralismo moderato.

Il problema legato allo ius migrandi è: la manodopera altamente specializzata andava a lavorare da altre parti.

Art.V pace di Vestfalia… Chi non è della religione del luogo può praticare il culto privatamente.

Art.VII: pluralismo esteso anche ai riformati, c’è una libertà privata che si estende alle frontiere del culto del sovrano.

Art. XVII: la chiarezza dei giuristi che la pace di Vestfalia tra i principi europei non poteva essere toccata da altre autorità.

L’Europa si è costruita sulla base di questi patti.

CARATTERISTICHE DEL DIRITTO DI LIBERTA’ RELIGIOSA DELLO STATO MODERNO

✓ Primato dello Stato.

✓ Tutela del pluralismo: tutela dell’ordine pubblico prima di tutto (dimensione statualistica della libertà religiosa). Il diritto di libertà religiosa nasce insieme allo stato perché serve allo stesso ad affermare il suo primato.

il giurista assume su di sé il rischio e il dolore del nostro tempo di andare senza centro e senza direzione e noi giuristi non possiamo usare strumenti di un mondo che non c’è più ” Natalino Irti.

IL DILEMMA DELLO STATO DEMOCRATICO-COSTITUZIONALE E L’IRRIDUCIBILE RILEVANZA NORMATIVA DELLA RELIGIONE

Lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non è in grado di garantire, Ernst-Wolfgang Bockenforde, 1967.

Che cosa significa? Che nel momento in cui i cittadini non condivideranno più i principi alla base delle democrazie costituzionali l’edificio crollerà e lo stato liberale ha dei mezzi limitati per far in modo che i cittadini mantengano alta l’adesione ai principi. Limite del diritto dello stato contemporaneo. Esigenza di fare ordine e studieremo quindi delle norme del diritto dello stato che interagiscono nei confronti del diritto di libertà religiosa.

Il diritto ecclesiastico studia quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che interagisce, nei modi più vari con il fenomeno religioso.

SECONDA LEZIONE 4.10.

IL DIRITTO DI LIBERTA’ RELIGIOSA: IL MODELLO ISLAMICO

Il diritto di libertà religiosa in Europa è legato all’affermazione dello Stato ed al suo primato rispetto agli ordinamenti giuridici.

Nel modo musulmano la questione si pone in una forma molto diversa: manca l’elemento fondamentale, lo stato concepito come in Europa quale entità separata e gerarchicamente sovraordinata alla società e titolare di un rapporto diretto con i propri “membri”, sudditi/cittadini.

Lo Stato della riva Sud del Mediterraneo aveva il compito di ordine pubblico, ma nonostante lo stato islamico avesse poca legittimità perché la religione era al di sopra si sono dimostrati totalitari. È uno stato che è sempre stato in crisi di legittimazione, ma concretamente agiva dispoticamente.

Al Nord lo Stato ha sviluppato l’idea che il potere era in funzione dei diritti della persona.

LO STATO: UNA QUESTIONE COMPLESSA

Dal punto di vista europeo, l’idea che laicità, democrazia e libertà religiosa costituiscano un trio inseparabile è abbastanza diffusa. L’Islam e “non il fondamentalismo islamico” costituirebbero il vero problema dell’Occidente. La Corte europea dei diritti dell’uomo definì la Sharia “stabile e invariabile”, una fonte del diritto in cui “principi quali il pluralismi nella sfera politica o la costante evoluzione delle libertà pubbliche non troverebbero spazio” risultando incompatibili con i principi fondamentali della democrazia, come stabilito nella Convenzione.

Solo nel contesto mediterraneo gli stati, figli della modernità, sono in grado di affermare, come Humpty Dumpty di Lewis Carroll, che il diritto di libertà religiosa “significa proprio quello che essi scelgono che esso significhi, né più né meno”. Con riferimento all’età contemporanea, si descriverà l’influenza del costituzionalismo del secondo dopoguerra su tale “diritto”. Collegato all’idea di diritti umani universali, questo costituzionalismo ha costretto gli stati-nazione di entrambe le sponde a confrontarsi sia con il pluralismo interno e con la necessaria apertura di nuovi spazi per la società civile sia con la cooperazione esterna, ovvero diritto internazionale. Oggi la globalizzazione minaccia il primato degli stati- nazione e il costituzionalismo post-bellico. Su entrambe le sponde, gli stati-nazione concentrano timori e ansie identitarie sull’Islam.

NORD

Il riconoscimento del diritto di libertà religiosa ha costituito il presupposto per il trionfo dei sistemi giuridici degli stati nazione sui loro predecessori, il Sacro romano impero e la Chiesa cattolica romana. Il diritto di

libertà religiosa nasce con una natura anfibia: caratterizzata da due dimensioni: individuale e collettiva. Con il riconoscimento del profilo individuale della libertà religiosa gli stati nazione potevano stabilire con i sudditi un vincolo di lealtà diretto e personale. La tutela della libertà religiosa individuale (piena protezione del foro interno) consentiva agli stati di affermare la propria supremazia e di fondare legami di fedeltà con i propri consociati, gli stati nazione utilizzavano il controllo sulle manifestazioni esterne della medesima libertà (foro esterno) per modellare le proprie identità collettive sulla base dei confini religiosi omogenei al fine di garantire la coesione sociale e l’ordine pubblico dei nuovi apparati istituzionali. Il diritto di libertà religiosa connesso ad una cittadinanza nazionale comune e percepito come una diretta conseguenza del vincolo politico esclusivo che legava i cittadini ai loro stati nazione.

Con il tempo l’Europa separò l’apostasia civica dall’apostasia religiosa, fornendo ai cittadini uno statuto personale comune, certamente influenzato dalle tradizioni religiose nazionali, ma sotto il controllo esclusivo delle autorità secolari statali. La secolarità costituiva la regola implicita dei moderni stati nazionali, il simbolo della loro separazione della società civile e del loro primato nelle due sfere pubblica e privata.

Mentre al Nord esiste l’idea che ciascun soggetto abbia un suo legame autonomo con lo Stato e il vincolo è la cittadinanza, nel mondo musulmano questa concezione emerge in epoca contemporanea, perché l’idea era che l’individuo sia legato prima di tutto alla comunità dei credenti. Il vincolo prioritario è ancora questo. Si identifica la figura del fedele coincidente con il cittadino.

L’apostata perché è condannato a morte nelle regioni musulmane? Perché è colui che tradisce il patto politico, oltre che a cambiare religione. Il cittadino di uno stato europeo dopo Vestfalia può avere legame con la religione senza che ci siano vincoli anche dal punto di vista politico.

Dopo la seconda guerra mondiale e la Shoah l’affermazione di un nuovo discorso universalistico imperniato sui diritti umani ha ammorbidito e progressivamente eroso il primato degli stati nazione. Un nuovo costituzionalismo europeo ha legittimato domande di radicali cambiamenti. Il costituzionalismo del secondo dopoguerra ha promosso una cittadinanza basata sulla condivisione di principi e regole comuni concretamente apprese e sperimentate all’interno di un sistema politico costituzionalmente democratico. Più in generale le costituzioni nazionali del secondo dopoguerra; la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il progressivo sviluppo dell’Unione europea hanno aperto i sistemi giuridici degli stati nazione sia al riconoscimento delle diversità culturali e religiose interne sia alla cooperazione esterna con altri sistemi nazionali. Il pluralismo ha sostituito la coesione sociale, l’ordine pubblico, la sicurezza e il nazionalismo, percepiti come retaggi di un passato autoritario.

Il pluralismo è divenuto la traduzione autentica di una laicità riconosciuta per la prima volta come fondamentale principio costituzionale. Il costituzionalismo europeo del secondo dopoguerra è riuscito a coniugare liberal arguing , cioè un discorso pubblico ispirato ai principi liberali di laicità e razionalità con il democratic bargaining , vale a dire con una partecipazione politica condivisa anche da forze religiose non necessariamente simpatizzanti, dal punto di vista dei principi, delle medesime ipotesi liberali e razionalistiche. La laicità, da strumento ideologico di esclusione della religione dalla sfera pubblica è divenuta il principio costituzionale regolatore di una società plurale. Il ruolo centrale assunto dal democratic bargaining ha fornito l’occasione per le tradizionali esperienze religiose europee di perfezionare la conciliazione con il liberal arguing e con forme autosufficienti e secolari di esercizio della sovranità politica, in particolare con i diritti umani.

Gli individui diventano i principali interpreti di nuove forme di spiritualità e i protagonisti di un diritto di libertà religiosa che andava approfondendo la sua dimensione personalistica. Sia il processo esterno di unificazione europea sia la fine dell’omogeneità sociale interna hanno eroso i confini nazionali e il primato delle prospettive stato centriche. Queste profonde trasformazioni non sono state immediatamente riconosciute, né metabolizzate, dagli stati nazione europei; esse furono piuttosto trascurate negli della guerra fredda. Nel lungo periodo non è stato possibile ignorare mutamenti così radicali. La fine della gf seguita, nel 2004, dal più grande allargamento nella storia dell’UE; il permanente insediamento di un ingente numero di musulmani nel continente e una profonda crisi economica hanno trovato gli stati europei a un bivio. L’incapacità e l’indecisione di questi nell’affrontare l’insicurezza e le ansie identitarie provocate dalla globalizzazione e da un pluralismo strutturale hanno polarizzato le società europee tra quanti cercano

locali e singoli sudditi sia l’affermarsi di un ddlr tipico di uno stato nazione e incaricato di alimentare la fedeltà di ciascun suddito nei confronti dei propri governanti.

Sulla riva meridionale la libertà religiosa sharaitica fondeva tradizioni di derivazione romana e concezioni islamiche in una libertà collettiva unidimensionale incentrata su uno statico pluralismo religioso, rigidamente predeterminato sulla base delle naturali affiliazioni degli individui. Se nella sponda settentrionale il riconoscimento del forum internum individuale era essenziale per la legittimità degli stati nazione, nella sponda sud il medesimo foro godeva di una rilevanza esclusivamente interna, morale. Le scelte religiose erano considerate libere nella loro dimensione interiore e la salvezza escatologica di ciascun singolo fedele dipendeva dall’effettiva sincerità delle proprie scelte. Le scelte religiose interne non poteva rivendicare alcuna specifica tutela nella sfera pubblica. GRANDE DIFFERENZA rispetto alla sponda nord in cui lo sviluppo di una cittadinanza basata sugli stati nazione e la formale distinzione tra forum internum e forum externum attuata dal diritto dlr legittimava la dialettica, pubblica, tra le dimensioni individuale e collettiva dell’appartenenza religiosa così come una possibile distinzione tra sfera pubblica e privata.

La libertà religiosa sharaitica assicurava l’universalità e l’unità dell’Impero ma l’universalità e unità condizionavano fortemente l’auto-comprensione e interpretazione evolutiva di queste libertà. L’apostasia religiosa restava apostasia civica. Tuttavia, l’universalità dell’Impero e il ruolo primario dei vincoli religiosi non impedirono lo sviluppo di una secolarità con tratti simili a quella sperimentata al Nord. La dialettica tra autorità politiche e religiose fu evidente fin dall’inizio dell’esperienza musulmana e crebbe con il passare del tempo.

L’altro aspetto è nella traduzione della parola legge : l’arabo conosce recentemente un sostantivo per tradurre il termine legge. Nel mondo arabo dire che degli uomini fanno le leggi pone dei problemi, perché l’unico che può è Allah. Nella loro mentalità l’uomo fa decreti amministrativi e non fonti primarie. La parola legge è tradotta con la parola shariaa (ha radice nella tradizione divina), la legge umana emanata dagli uomini è detta siyasa shariyya. L’uomo non è legislatore. Nel mondo musulmano la legge in quanto tale è la legge religione. Il musulmano è il cittadino, in questo contesto, è una comunità olistica (comunità inclusiva). L’ideale sistema islamico di differenziazione tra sfera politica e religiosa basato sulla siyasa shariyya si rivelò nominalistico. Nel corso del 19° secolo l’autonomia delle leggi del sultano rispetto alle norme sharaitiche divenne più evidente. Similmente a quanto avvenuto nella sponda settentrionale all’inizio dell’età moderna anche nella sponda meridionale il primato delle autorità politiche su quelle religiose non comportava affatto la rinegoziazione del ruolo pubblico della sharia: ciò avrebbe compromesso l’unità e l’universalità dell’Impero. Il sultano poteva rimanere califfo e il sistema giuridico sharaitico ideale restare ideale. Questa finzione si rivelò strutturale per l’Impero ed impedì a lungo lo sviluppo di una narrazione anticlericale nella modernità ottomana. Ancora tre secoli dopo ben diversamente da quanto si stava sviluppando nella sponda settentrionale, la riva sud si dibatteva ancora nel tragico tentativo di fondare una cittadinanza individuale comune senza alcun effettivo ripensamento delle radici religiose della legittimità del potere politico. Mentre la costituzione ottomana del 1876 riconosceva la libertà individuale e l’uguaglianza davanti alla legge senza discriminazioni religiose, essa non poteva riconoscere alcun diritto individuale di libertà religiosa. Questa costituzione tentava di sostituire l’affermazione del primato dello stato sulle religioni, tipica del nord, con il riferimento ad un’identità ottomana sempre più debole ed ambigua. Il risultato fu che la Costituzione del 1876 parlava di sudditi e non ancora cittadini e di impero e non di stato. Un tentativo disperato di coniugare identità ottomana con il riferimento ad una specifica identità nazionale turca e con una cittadinanza comune fu effettuato dalla Costituzione del 1908. Questo compromesso non aveva alcuna possibilità di conciliare universalità ottomana e nazionalismo turco. L’impero diveniva uno stato nazione ed i sudditi cittadini. la libertà religiosa dell’impero diventava un diritto di libertà religiosa, che legava i singoli cittadini alla nuova compagine statuale. L’apostasia religiosa cessava di essere un’apostasia civica e il carattere secondario e subordinato delle affiliazioni religiose era affermato. Come nella sponda nord, la laicità da un lato enfatizzava una dimensione individuale di libertà religiosa o di libertà dalla religione quale simbolo di piena modernità, mentre dall’altro essa utilizzava la dimensione collettiva del medesimo diritto in funzione del potere dello stato nazione.

Il pluralismo interno venne gravemente compromesso dall’autoritarismo del nuovo stato nazione e la cooperazione con i sistemi giuridici degli altri paesi ex ottomani non solo a lungo impossibilitata per effetto

della sopravvenuta dominazione coloniale ma anche teoricamente disdegnata a causa dell’insistenza sulla contrapposizione tra superiore identità turca ed identità araba. Nelle altre terre dell’impero sconfitto dagli europei esportarono soltanto un aspetto della loro laicità e l’idea di uno stato nazione centralizzato ma non quelle di progresso, democrazia e di libero dibattito politico. Sia per non indebolire il controllo coloniale ma anche per la percezione dell’islam quale civiltà arretrata incapace di comprendere splendori del vecchio continente. Il colonialismo europeo lasciò alla sponda sud due eredità cruciali: il superamento definitivo ed esplicito del sistema basato sulla siyasa e come risulta dalla costituzione egiziana del 1923, un riconoscimento formale delle libertà individuali in un contesto non democratico. A differenza dell’esperienza turca, i paesi arabi colonizzati sperimentarono una secolarità silenziosa, strisciante, che non chiariva i rapporti tra organizzazione politica delle società colonizzate e la loro eredità religiosa. Nonostante le dichiarazioni della società delle nazioni, gli stati europei non sfruttarono soltanto le tensioni collegate all’incertezza dei vecchi sistemi dello statuto personale per rivendicare il sistema delle capitolazioni, ma interpretarono il complesso patrimonio religioso ottomano sia come simbolo della inferiorità dei loro domini della sponda sud sia come forza conservatrice utilizzabile contro i movimenti anti coloniali di estrazione liberale. Gli stati nazione arabi non sperimentarono la medesima retorica della laicità turca. La laicità turca produsse compagini politiche fondate su carattere etnico nazionale in cui espliciti riferimenti religiosi erano ancora utilizzati per legittimare il potere politico degli apparati statali.

Emerge l’idea degli stati quando l’impero ottomano si sgretola, durante il XIX secolo. Ci sono dei moti indipendentisti. Le due nazioni arabe che hanno forti identità nazionali: l’Egitto e la Tunisia (1861 prima costituzione moderna). Nasce il concetto di watan= patria, ovvero nazione. Con la nascita di questo concetto anche nel mondo musulmano bisogna inventare un modo per rendere possibile la duplicazione dei rapporti con l’individuo. Gestire la duplicità dei rapporti giuridici nasce nel XIX secolo.

Dal mondo arabo arrivano delle persone nell’Occidente per capire come mai è così forte. E l’egiziano Al Gabarti scrive un libro.

SPONDA NORD

  1. Lo Stato ha delle frontiere ben delimitate che non si confondono con la famiglia o la tribù. Vuole emancipare perché vuole che i cittadini siano utili alla società. Ma lo stato moderno vuole oltre alla gente capace con le armi vuole che le persone siano bravi a scuola (perché esiste un rapporto personale tra persona e stato).
  2. C’è lo sviluppo di stato-nazione (l’Italia è solo STATO perché è giovane e ciò significa che si basa sulla religione e alcune tradizioni, la Francia è STATO-NAZIONE).
  3. (^) Pluralismo giuridico statale produce il diritto di libertà religiosa, in questo modo regola i rapporti con le organizzazioni religiose.

SPONDA SUD

  1. Non esiste lo stesso rapporto che c’è nella riva Nord.
  2. Il fatto che un territorio diventasse autonomo rispetto alla religione era visto male, come se fosse una sorta de degradazione.
  3. Pluralismo giuridico religioso, non c’è diritto di libertà religiosa, ma i cristiani ed ebrei hanno diritto di essere accettati dai musulmani e stabilire dei patti (patto di dhimma).

LIBERTA’ INDIVIDUALE

Modello islamico: l’individuo non ha lo stesso statuto come quello del mondo occidentale. In questo mondo è la comunità che viene prima dell’individuo.

MODELLO ISLAMICO MODELLO EUROPEO A chi si applica la legge? Chi fa la legge?

✓ Il diritto che evince non è più il diritto islamico, ma quello dei colonizzatori primato del diritto dello stato sul diritto religioso. Affermazione monopolio statale.

✓ Trasformazione dell’idea della sharia. Nella tradizione classica dell’islam ha un significato chiaro: strada nel deserto, l’idea è che i diritti religiosi siano dinamici e quindi in movimento. Essa era un insieme di principi che erano applicati caso per caso. I colonizzatori hanno il pensiero che gli europei sono civilizzati ma gli arabi no e lasciano gli arabi regolarsi con la sharia. Ma il colonizzatore vuole sapere come questa è applicata, vengono fatti dei codici scritti della sharia. Questa trasformazione ha portato alla positivizzazione della sharia, quindi in un codice immediatamente applicabile. Durante l’impero del sultano i giudici erano privati e quindi la sharia con le colonie entra nell’amministrazione statale.

Epoca coloniale:

viene esportato il positivismo giuridico, la legge napoleonica costruita secondo il modello della legge europea. Ancora comincia ad affermarsi l’idea che comunque ci sia un vertice normativo dato dallo stato, la legge statale ha il primato e dal punto di vista religioso scompare il sistema della Dhimma, ovvero della protezione. Nascono i primi stati nazionali, i primi confini. Vi è una separazione tra il diritto religioso e il diritto che i colonizzatori applicano. I regimi coloniali non estenderanno mai la cittadinanza o applicheranno mai le leggi in materia religiosa ai coloniali, cristiani ed ebrei.

Si sviluppa un dibattito su come fare in modo ad arrivare a delle democrazie costituzionali anche con il diritto islamico.

  1. TERZA FASE (decolonizzazione 1945-2011)

Chi prende i poteri sono generali e persone non religiose. Allo stesso modo chi prende potere amministra uno stato che ha al suo interno la sharia. Queste autorità post coloniali hanno amministrato stati che tra le fonti del diritto hanno la sharia. Questi stati hanno codici della famiglia di tipo religioso dentro l’apparato statale. Inizia la schizofrenia perché questi stati autoritari non c’è il tempo per riflettere sulla sovranità civile del paese. Non c’è riflessione sulla cittadinanza comune… c’è un legame falsato tra legge dello stato e legge religiosa.

Con la decolonizzazione e la nascita di nuovi stati nazione indipendenti, la più morbida secolarità di questi ultimi sembrava consentire una combinazione di liberal arguing e democratic bargaining simile al nord. I partiti politici religiosi non parteciparono al dibattito politico, né l’islam conobbe la sfida pragmatica di una libera vita pubblica. Ugualmente, i non musulmani non poterono godere di una cittadinanza costituzionale democratica, sebbene la cittadinanza fosse basata sui legami individuali tra cittadini e i nuovi stati nazione secolari. I paesi arabi, ma anche la Turchia, persero il momento costituzionale del secondo dopoguerra. L’indipendenza costituì l’occasione per la realizzazione di un modello di stato nazione moderno che gli stati europei stavano cercando di superare e sostituire con il modello pluralista. Così negli stati nazione a maggioranza musulmana cooperazione esterna e pluralismo interno hanno seguito percorsi diversi. L’unità araba si è rivelata un mito e la partecipazione di giuristi musulmani al dibattito internazionale sui diritti umani non ha comportato una revisione del pluralismo interno nei loro paesi. Quest’ultimo ha continuato a coincidere con il pluralismo confessionale ottomano. Anche il riconoscimento delle libertà individuali, tra cui il diritto di lr non si è accompagnato ad una vera e propria supremazia costituzionale sulle leggi ordinarie o ad un’effettiva democratizzazione dei riferimenti all’ordine pubblico o alla morale.

I vincoli individuali tra cittadini e gli stati nazione dell’indipendenza araba saranno primari non perché fondati sui diritti fondamentali riconosciuti da stati democratico costituzionali, ma in conseguenza di un duro nazionalismo che esigeva fedeltà assoluta a poteri secolari e securitari. Ma il momento costituzionale, il passaggio dalla modernità alla contemporaneità è arrivato anche sulla costa meridionale, dove una pressione dal basso ha provocato una profonda frattura politica ponendo apertamente la questione del pluralismo. La primavera araba ha riaperto la questione del pluralismo interno e della cooperazione esterna.

Due modelli costituzionali possibili

MODELLO A – Costituzione siriana 1920

È un esempio che dura qualche giorno perché poi arrivano i francesi. Il parlamento di Damasco approva una costituzione che non fa riferimento alla religione se non al sovrano, il quale deve essere musulmano. Si parlava di sistema rappresentativo di governo civile, ovvero fatto da uomini e non teocratico. Viene approvata.

MODELLO B- Costituzione egiziana del 1923 e successive modifiche

È un modello con riferimenti religiosi con libertà assoluta ma con zero aspetti democratici. Il caso egiziano ma anche tunisino hanno evidenziato l’impossibilità per la sharia costituzionale di mantenere un ruolo politico unificante sia la pressione verso una differenziazione più accentuata tra apparati statale e religioso. Da una parte il caso egiziano pone in rilievo l’uso secolare della sharia da parte dello stato e il fallimento del tentativo dei Fratelli Musulmani di costringere quest’ultimo ad un’interpretazione più confessionale di questo suo fondamento costituzionale. Il fallimento del democratic bargainign dei Fratelli Musulmani ha impedito loro di maturare una propria versione dei rapporti tra istituzioni statali e società civile in una democrazia costituzionale a maggioranza musulmana.

  1. QUARTA FASE CONTEMPORANEITA’ (dopo le primavere arabe 2011-...)

Oggi grazie al diritto internazionale si cerca di armonizzare la tradizione musulmana con la democrazia costituzionale. È la fase dove si tenta di affermare la legittimità di uno stato per fare in modo che anche i cittadini non musulmani siano cittadini a pieno titolo.

Oggi ci sono cambiamenti radicali: vi è una frattura difficilmente sanabile tra il Magreb (Marocco Tunisia e Algeria) e il Mashreb (oriente) e Turchia.

Oltre alle migrazioni ci sono frammentazione e diversificazione delle appartenenze religiose: autonomia personale e secolarizzazione. Divari inter generazionali e intra/inter comunitari.

Il modello tunisino del 2014 è da esempio. L’esperienza tunisina illustra l’esplicita presa d’atto dell’incapacità della sharia di unificare la scena politica nazionale e la conseguente scelta condivisa di lasciare tale fonte normativa al di fuori del perimetro statuale. La Tunisia appare come esempio riuscito tra opposte istanze. Ha evidenziato l’importanza del democratic bargaining effettivamente sperimentato dal partito musulmano Ennahda che ha reso la sharia un elemento negativo del compromesso costituzionale. L’esclusione della sharia dalla Costituzione rivela l’anacronismo di uno stato etico e la necessità di una vera cittadinanza costituzionale fondata sulla garanzia dei diritti fondamentali da parte dello stato nazione.

L’art. 6 cost. tunisina introduce due novità:

  1. Riconoscimento esplicito della libertà di fede e della libertà di credo e di coscienza.
  2. Riconoscimento delle pratiche religiose, senza alcuna esplicita indicazione di limiti.

Oggi in Marocco la religione non è più essenziale per il patto di cittadinanza. Vi è un organismo di soft law che sta facendo evolvere le cose. L’Egitto avendo la sharia al vertice, nel 2017 ci fu una proposta di legge sanzioni penali contro l’ateismo. C’è in Marocco e Giordania ha riformato i testi di religione, loro hanno introdotto il discorso sui diritti dell’uomo (1948), comincia ad introdursi l’idea che gli uomini e donne possono essere uguali a prescindere dalla religione. L’islam sta sviluppando un concetto di universalismo.

TERZA LEZIONE 9.10.

DIMENSIONE ISTITUZIONALE DEL DIRITTO DI LIBERTA’ RELIGIOSA IN EUROPA

Premesse:

✓ Diritto di libertà religiosa è legato allo Stato moderno

responsabilità in due settori importanti: sanità e scuola. La costituzione irlandese si apre nel nome della santa Trinità.

Francia : è separatista e cattolica. Secondo la tradizione religiosa, la Francia è la figlia maggiore della Chiesa, ma perché? Perché nel 496 Clodoveo, Re dei Franchi, si fece battezzare. La Francia fu la prima ad accettare un battesimo collettivo.

Ha vari concordati ma nel 1905 la Francia diventa un paese separatista , u nilateralmente recede dal concordato. La differenza tra l’Irlanda è che: in Irlanda non c’è separazione, in Francia i rapporti con la chiesa erano diventati così cattivi che nessun concordato poteva sanarli. Secondo la Francia la chiesa va trattata come qualsiasi attività privata. La separazione francese è chiamata “ separazione di controllo ”, perché con essa lo stato vuole testimoniare la supremazia su tutte le chiese e il suo potere di controllo dall’alto delle attività delle chiese. L’obiettivo è una centralizzazione statale.

Olanda e Belgio : hanno una storia diversa e composizione sociale differente. Dal punto di vista religioso sono rimasti neutrali rispetto alle religioni a causa delle frammentazioni. Infatti la separazione è chiamata “ separazione pluralismo ”, essa avviene a causa del fatto che coesistono due grandi comunità e in questi paesi la stipulazione del concordato poteva essere interpretato: preferire una chiesa rispetto ad un’altra. Però hanno avuto storicamente un’esperienza particolare, il modello della pilarizzazione. In questi paesi non c’era concordato ma ciascuna comunità vivevano all’interno di due pillier separati l’uno dall’altro. Fino al 1960 se si nasceva in una famiglia cattolica, si andava alla scuola cattolica, si lavorava in un ambiente cattolico, così come i protestanti. In Belgio i due pillier parlavano due lingue diverse. Oggi le divisioni comunitarie restano (linguistiche), ma i pillier religiosi non esistono più.

Paesi separatisti e concordatari Croazia- Slovenia- Ungheria- Lettonia

Questi paesi hanno mantenuto una continuità separatista sovietica (la Costituzione sovietica si caratterizza dalla separazione tra Stato e chiesa) ma allo stesso tempo hanno aggiunto l’elemento contrattuale della negoziazione, non considerano più la religione come nemico.

Modello in cui una o più religioni conservano posizioni particolari nell’ordinamento giuridico statale

Si vede più chiaro il ruolo della religione nella storia del popolo. La chiesa dominante in Grecia è quella ortodossa. Fino al 2001 il cittadino greco doveva indicare la sua religione nella carta d’identità. Nel 1830 la Grecia diventa indipendente. Le chiese dominanti sono quelle ortodosse nei paesi dell’est.

Se si sale verso nord (Inghilterra Danimarca Finlandia e Svezia fino al 2000), si parla di chiese nazionali che rappresentano l’identità nazionali. Erano chiese protestanti, in particolare quella luterana. Essere chiese nazionali vuol dire essere chiese che svolgono funzioni pubbliche, esse hanno ruoli importanti.

Il modello per eccellenza è la Danimarca (la chiesa ancora registra le nascite, matrimoni, morti…). Le chiese nazionali sono sottoposte al potere dello Stato. La chiesa cattolica non accetta di essere subordinata al potere statale, per questo non può essere chiesa nazionale.

Il protestantesimo accetta di essere sottoposte al potere statale ma non la chiesa cattolica perché si ritiene necessaria per la salvezza della persona. Nei paesi protestanti è lo stato che fa le leggi relative alla religione. Ma adesso anche le chiese protestanti vorrebbero iniziare a gestirsi da sole. Il parlamento svedese ha promulgato una legge di separazione.

In Svezia nel 2000 c’è stata la separazione, la chiesa luterana svedese si è staccata dal ruolo di amministrazione.

VERSO LA PROTEZIONE UNIVERSALE

Globalizzazione: c’è una tensione tra l’esigenza di garantire una dose minima di diritto di libertà religiosa in contesti dove si trovano tradizioni nazionali specifiche. La globalizzazione è quindi legata alle migrazioni e alle tensioni tra diritti personali e diritti territoriali.

Durante il periodo del nazismo e fascismo si sviluppa l’idea di universalismo (personalismo), ovvero la persona umana è meritevole di protezione in quanto è umano, la protezione deve essere garantita indipendentemente da dove si trovi.

C’è un compromesso tra culture diverse, gli stati hanno tradizioni diverse, ma deve essere rispettata la dignità umana in egual misura. C’è un compromesso tra la dimensione universale e dimensione istituzionale della libertà di religione, si ha una spinta verso gli standard comuni di protezione individuale. Dopo la seconda guerra mondiale tutte le democrazie istituzionale hanno trovato il modo per garantire il rispetto e quindi vanno verso l’universalizzazione. E i diritti universali si sono affermati su scala internazionale.

LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE

Ciò che traduce l’universalità è la Dichiarazione universali dei diritti dell’uomo (primo atto giuridico). Se la persona umana è al centro devono essere riconosciuti ad essa dei diritti fondamentali.

L’art.18 DUDU 1948: “ ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione ; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti ” la persona ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Quindi quando si parla di libertà di religione si parla di libertà di coscienza. Non vengo espressi limiti. C’è una tutela che garantisce la possibilità di cambiare credo o religione.

Nel 1966 l’ordinamento internazionale inizia a produrre testi che ricordano che ciò che va tutelato è l’INDIVIDUO. La protezione internazionale dei diritti dell’uomo comporta il fatto che non esiste alcuna sanzione per uno stato se viola la dichiarazione del 1948, non è una norma obbligatoria ma bensì un INVITO agli stati. Dopo la seconda guerra mondiale la sovranità degli stati dovrebbe avere la finalità di tutelare i diritti INDIVIDUALI FONDAMENTALI. Questi diritti universali oggi non hanno grandissima forza ad esempio nei paesi musulmani.

In Europa, invece, c’è una carta vincolante sui diritti dell’uomo, questa è la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 1950, questa convenzione di Roma è fondamentale perché nasce uno spazio giuridico fondamentale dove siedono quasi tutti gli stati europei dell’est e dell’ovest e l’ ART.9 di questa convenzione è fondamentale, parla della libertà religiosa. Ci sono due paragrafi, il primo fissa il CONFINE DEL DIRITTO, il secondo fissa i LIMITI del diritto di libertà religiosa. E’ necessario assicurare agli individui il diritto di libertà religiosa. E’ particolare il fatto che il Consiglio d’Europa ha dei giudici che possono condannare gli stati che violano i diritti. E’ fondamentale la Corte di Strasburgo, gli individui vanno davanti ala corte a rivendicare i propri diritti(ad esempio un cittadino non ortodosso che porta lo stato greco davanti alla corte). La corte di Strasburgo è un luogo di BILANCIAMENTO molto interessante.

DAI MODELLI NAZIONALI ALLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La DUDU è una dichiarazione non vincolante, è un’esortazione agli Stati. Non ha la forza di imporsi perché a livello internazionale non esiste un’autorità capace di imporre ciò. Dopo la seconda guerra mondiale la finalità degli stati dovrebbe essere indirizzata alla tutela dei beni primari umani.

IL CONSIGLIO D’EUROPA

L’Europa è l’unico continente che si è dotato di una carta che vincola tutti gli stati firmatari sui diritti dell’uomo. La Convenzione europea sui diritti dell’uomo (convenzione europea) 1950. L’art.9 riguarda la libertà religiosa, è composto da due paragrafi:

  1. (^) che fissa il confine del diritto
  2. i limiti al diritto di libertà religiosa.

Ci sono dei modelli statali di libertà religiosa che si sono parametrati sulla garanzia dei diritti fondamentali dopo la seconda guerra mondiale. Di particolare il consiglio d’Europa è dotato di una corte formato dai

  1. Sbattezzo: riguarda il dato personale, il fatto che la persona è stata battezzata e di questo c’è traccia. Allora la persona che vuole sbattezzarsi deve avere il diritto all’oblio, cancellare il dato dal registro dei battesimi. Il diritto all’oblio in relazione al battesimo non è stato riconosciuto dall’UE. Ci sarà soltanto una rettifica. L’UE permette di distruggere dati personali online ma non del passato religioso perché i primi sono pubblici e i secondi sono pubblici ma con accesso limitato. Inoltre l’UE dice che dal punto di vista della condotta sono diverse: pubblicare online rientra nelle condotte private, protetto dall’art.8 CEDU, mentre il battesimo è un atto pubblicistico e la cancellazione di un atto pubblico non segue le stesse regole previste per la cancellazione di un atto privato.

Protezione animale : la protezione rientra perché l’UE produce le norme relative alla produzione dei cibi. Tra queste si richiede che gli animali uccisi, per determinati scopi, lo siano secondo determinate procedure. Ci sono religioni (ebraica e musulmana) che non accettano di mangiare carne di un animale che prima di essere morto sia stato ferito. Gli ebrei e i musulmani mangiano carne che non vengono storditi preventivamente ma che mangiano animali che hanno subito una macellazione rituale. Questa pratica è meno necessaria per i musulmani ma importante per gli ebrei. Quindi l’UE prevede eccezioni che consentono alla libertà religiosa di esprimersi.

✓ (^) Libera concorrenza : in taluni casi essa è stata usata per salvaguardare la libertà religiosa. Per esempio quando Stati limitano la circolazione di denaro tra comunità religiose.

Quando il diritto europeo non stabilisce una competenza specifica, questa competenza sarà degli stati. E’ fondamentale l’ ART.17 “L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale” del trattato sul funzionamento dell’UE, secondo questo articolo il principio generale è che l’UE interviene indirettamente, ma non può intervenire sulla DIMENSIONE ISTITUZIONALE, rispetta lo status di cui le chiese godono sui territori nazionali, questo fa parte della competenza nazionale.

QUARTA LEZIONE 16.10.

ITALIA LIBERALE 1848-

L’Italia rientra nei modelli concordatari, ma ha una storia e modello differente.

ITALIA PER UNITARIA

L’Italia ha come caratteristica l’unificazione tardiva, come la Germania. Tutti questi paesi (regioni italiane) avevano tratti comuni: negli stati pre unitari vigevano regimi di tipo confessionista. C’era un cattolicesimo di stato, ma la chiesa era fortemente controllata dai governi. Vigeva il sistema giurisdizionalista, c’era una chiesa che svolgeva una funzione pubblica. La Chiesa doveva accettare le ingerenze statali ma, in cambio, la sua centralità sociale e istituzionale veniva riconosciuta formalmente.

REGNO DI SARDEGNA (PIEMONTE)

Man mano che l’unificazione avveniva, il diritto piemontese si estendeva in Italia.

libera chiesa in libero stato” espressione attribuita a Cavour, detta da un protestante svizzero. Cosa voleva dire quest’espressione che segna uno spartiacque? Si parte dal presupposto che la chiesa ai tempi di Cavour è controllata dai poteri pubblici. Lui propone una rivoluzione rispetto a questo modello. L’espressione vuole dire :

  1. Separazione tra le due entità e in questa idea Cavour vuole superare la questione temporale (questione romana). Il problema ai tempi di Cavour era che: Roma era sede del governo papale. La sua idea è che Roma poteva essere sia del Papa che dello Stato, perché sono due ambiti separati.
  2. Il contenitore è lo Stato ma la Chiesa è il contenuto. La chiesa è una supremazia ma Cavour è nell’ottica che lo Stato detta le regole della separazione. Nella sua idea si opera un’ulteriore distinzione: i cattolici sono cittadini dello stato e possono partecipare alla vita politica, ma la Chiesa come istituzione ha un ruolo civile, non pubblico istituzionale e non allo stesso livello dello Stato. C’è una separazione che presuppone una superiorità dello Stato. La Chiesa si muove nell’ambito delle libertà civili. Oggi si parla si spazio pubblico e spazio privato, per quest’ultimo è legato alla sfera personale, lo spazio pubblico si divide in due categorie diverse: istituzionale, dove si fanno le leggi o dove sono quei luoghi in cui si applica la normatività mentre quello in senso ampio, sono luoghi dove le persone vanno senza che ci sia una soggettività diretta della PA. La Chiesa cattolica in Italia apparteneva allo spazio pubblico istituzionale. Cavour dice alla Chiesa che farà parte dello spazio pubblico e non farà più parte dello Stato.
  3. La Chiesa acquista la libertà perché non fa più parte delle pubbliche amministrazioni, perché è un affare privato. L’idea di affiliazione comporta l’idea che la religione è una cosa che si sceglie (art.10 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e cittadini).

Il passaggio dall’epoca in cui in Italia la Chiesa era come lo Stato all’affermazione dello Stato come supremazia separato dalla Chiesa, che è subordinata.

I caratteri generali della politica liberale che il Piemonte tende di imporre alla chiesa (fallendo):

Separatismo , perché se per Cavour la chiesa è privata, lo Stato è superiore e non può stipulare contratti, se no sembra che esso riconosce alla Chiesa la stessa posizione. Esercita un controllo sulla chiesa. Si parla di separatismo giurisdizionalista.

✓ La legge statale ha il primato assoluto e può imporsi a tutti , vi è l’idea che la legge dello stato è neutra. In questo modo può essere applicata a tutte le religioni, è una legge universale. In Europa la legge non è più religiosa, ma neutra.

✓ (^) Nell’età liberale la libertà religiosa è concepita nella sua dimensione negativa e non positiva. È una freedom from, lo Stato è più preoccupato di liberare la persona dalla religione.

✓ La Chiesa è una libera privata associazione.

✓ Essendo uno stato separatista, il liberalismo italiano nega forme di bilateralità e non dà più rilievo alle qualifiche personali , ovvero il prete è un semplice cittadino: può testimoniare, deve fare militare… la chiesa è un’associazione privata e i membri sono cittadini qualunque.

Si tratta di un progetto teorico.

I liberali partono dallo Statuto Albertino:

art.1 : “la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi che li riguardano”.

Testo in cui si riconosce importanza alla Chiesa. Cavour la interpreta in maniera originale: dice che lo statuto non vuole attribuire alla chiesa un ruolo particolare, ma è una formula cerimoniale , non influisce sull’ordinamento giuridico. Essendo una norma di tipo cerimoniale, il fatto che la religione cattolica è religione di stato, i funerali saranno celebrati con rito cattolico. È quindi una norma funeraria.

Una volta detto ciò parte la legislazione liberale con una serie di misure che non ha eguali nell’Europa del tempo. Il Piemonte diventa uno degli stati più laici dell’Europa.

Febbraio 1848: il re firma le Patenti (fonti che concedevano diritti) per i valdesi, i quali hanno diritti civili e politici.