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Diritto Costituzionale: Sovranità, Territorio e Forme di Governo - Prof. Macchia, Appunti di Diritto Pubblico Comparato

Professoressa Macchia, appunti presi a lezione, anno 2019/2020

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 14/01/2020

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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
24/09/19
Finalità comparazione giuridica: in via preliminare affermare che la comparazione in genere è
essenzialmente libere nelle finalità e si cerca di realizzare un confronto tra i formanti appartenenti ai diversi
ordinamenti. I formanti sono la base teorica su cui si base un ordinamento che può essere
giurisprudenziale, dottrinale e legislativa. La funzione primaria è quella di conoscere gli ordinamenti da
comparare, una secondaria è quella di utilizzare i risultati ottenuti attraverso una analisi comparatistica e il
modello è così importato se è adattato e trasportato nell’ordinamento funziona.
Prima di operare una comparazione occorre acquisire un metodo e poi procedere alla lettura in lingua
originale dei testi di cui si vuole comparare (in Italia quando state create le Regioni si è importati il modello
tedesco ma si sono tradotte male le parole e poi con la modifica costituzionale si è creata maggiore
confusione).
Il diritto comparato si è sviluppato all’inizio de 1800 nel diritto internazionale privato dato che era
necessario applicare la legislazione straniera, serviva per cercare le analogie negli altri ordinamenti. Il
pubblico nasce dopo e il punto di partenza del diritto pubblico comparato è costituito dalla separazione tra
il diritto costituzionale e le altre discipline giuspubblicistiche dato che i costituzioanlisti cominciano a
comparare e quindi negli ordinamenti nasce il diritto pubblico comparato. La Francia già nel ‘700 esprimeva
con Montesquieu studiava la costituzione inglese, con Rousseau nel contratto sociale ci sono riflessioni sul
diritto inglese mettono in rilievo che per i giuristi continentali è necessario confrontarsi con le altre
costituzioni e guardare a questi come possibili modelli per possibili successive riforme la comparazione è
uno strumento per le riforme.
In Italia il primo ratto di diritto costituzionale è di Compagnoli alla fine del 1700 e dall’800 si sviluppa la
comparazione senza una distinzione tra privato e pubblico ma vengono creati delle congregazioni di studio
delle altre costituzioni per riflettere come modificare il diritto interno. Ai primi del ‘900 in Francia ci sono le
prime cattedre di diritto comparato senza distinguere il pubblico e il privato utilizzando il metodo empirico
e si consolida la comparazione tra i grandi blocchi culturali del diritto europeo di civil e common law.
Per la comparazione del diritto privato il metodo era di comparare la legislazione, la giurisprudenza e la
dottrina ma per il diritto pubblico il metodo per la comparazione si aggrava guardando anche qualcosa in
più ovvero la formula politica istituzionalizzata come le regole non scritte, le ragioni politiche e le scelte di
fondo che caratterizzano l’ordinamento costituzionale.
Micro e macro-comparazione: la prima ha per oggetto singoli istituti o particolari procedimenti, diritti o
doveri che sono posti in due o più ordinamenti, la seconda avviene quando il dato di partenza è che ci siano
delle differenze tra gli ordinamenti ma che non escludano una comparazione tra essi.
All’inizio degli anni ’60 arriva il termine modello tra i giuristi nella disciplina della filosofia del diritto e quindi
si cominciano a fare le classificazioni e poi i modelli cominciano a circolare attraverso diversi modi:
imitazione legale, imitazione dottrinale, imitazioni globali o parziali e per imposizione ovvero una conquista.
(DPCE rivista da usare per relazione, presso Bobbio)
08/10/2019
Origine della comparazione giuridica
La storia del diritto comparato è stata dalla dottrina diviso in alcuni periodi:
- Mondo antico: primo periodo in cui ebbe inizio la comparazione è quello in cui si viene ad
affermare il concetto che esistono delle leggi superiori per il prestigio che circondava queste leggi
per cui andavano imitate e trapiantate.
- Medioevo
- Rinascimento
- Sec. XVII-XVIII
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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

Finalità comparazione giuridica: in via preliminare affermare che la comparazione in genere è essenzialmente libere nelle finalità e si cerca di realizzare un confronto tra i formanti appartenenti ai diversi ordinamenti. I formanti sono la base teorica su cui si base un ordinamento che può essere giurisprudenziale, dottrinale e legislativa. La funzione primaria è quella di conoscere gli ordinamenti da comparare, una secondaria è quella di utilizzare i risultati ottenuti attraverso una analisi comparatistica e il modello è così importato se è adattato e trasportato nell’ordinamento funziona. Prima di operare una comparazione occorre acquisire un metodo e poi procedere alla lettura in lingua originale dei testi di cui si vuole comparare (in Italia quando state create le Regioni si è importati il modello tedesco ma si sono tradotte male le parole e poi con la modifica costituzionale si è creata maggiore confusione). Il diritto comparato si è sviluppato all’inizio de 1800 nel diritto internazionale privato dato che era necessario applicare la legislazione straniera, serviva per cercare le analogie negli altri ordinamenti. Il pubblico nasce dopo e il punto di partenza del diritto pubblico comparato è costituito dalla separazione tra il diritto costituzionale e le altre discipline giuspubblicistiche dato che i costituzioanlisti cominciano a comparare e quindi negli ordinamenti nasce il diritto pubblico comparato. La Francia già nel ‘700 esprimeva con Montesquieu studiava la costituzione inglese, con Rousseau nel contratto sociale ci sono riflessioni sul diritto inglese → mettono in rilievo che per i giuristi continentali è necessario confrontarsi con le altre costituzioni e guardare a questi come possibili modelli per possibili successive riforme → la comparazione è uno strumento per le riforme. In Italia il primo ratto di diritto costituzionale è di Compagnoli alla fine del 1700 e dall’800 si sviluppa la comparazione senza una distinzione tra privato e pubblico ma vengono creati delle congregazioni di studio delle altre costituzioni per riflettere come modificare il diritto interno. Ai primi del ‘900 in Francia ci sono le prime cattedre di diritto comparato senza distinguere il pubblico e il privato utilizzando il metodo empirico e si consolida la comparazione tra i grandi blocchi culturali del diritto europeo di civil e common law. Per la comparazione del diritto privato il metodo era di comparare la legislazione, la giurisprudenza e la dottrina ma per il diritto pubblico il metodo per la comparazione si aggrava guardando anche qualcosa in più ovvero la formula politica istituzionalizzata come le regole non scritte, le ragioni politiche e le scelte di fondo che caratterizzano l’ordinamento costituzionale. Micro e macro-comparazione : la prima ha per oggetto singoli istituti o particolari procedimenti, diritti o doveri che sono posti in due o più ordinamenti, la seconda avviene quando il dato di partenza è che ci siano delle differenze tra gli ordinamenti ma che non escludano una comparazione tra essi. All’inizio degli anni ’60 arriva il termine modello tra i giuristi nella disciplina della filosofia del diritto e quindi si cominciano a fare le classificazioni e poi i modelli cominciano a circolare attraverso diversi modi: imitazione legale, imitazione dottrinale, imitazioni globali o parziali e per imposizione ovvero una conquista. (DPCE rivista da usare per relazione, presso Bobbio) 08/10/ Origine della comparazione giuridica La storia del diritto comparato è stata dalla dottrina diviso in alcuni periodi:

  • Mondo antico: primo periodo in cui ebbe inizio la comparazione è quello in cui si viene ad affermare il concetto che esistono delle leggi superiori per il prestigio che circondava queste leggi per cui andavano imitate e trapiantate.
  • Medioevo
  • Rinascimento
  • Sec. XVII-XVIII

Il diritto comparato diventa scienza autonoma nel secolo XIX. Nel periodo antico, il primo momento in cui ebbe inizio la comparazione è quello in cui si viene ad affermare il concetto che esistono leggi superiori per il prestigio che circonda tali leggi e per questo andavano imitate e trapiantate. Il primo momento è stato il 750 a.C. Nel 450 a.C. Nel IV secolo d.C. invece giunge la Collatio legum1 cioè una raccolta che aveva la finalità di dimostrare la compatibilità del diritto romano con la bibbia, cioè giustificare il diritto degli imperatori pagani riguardo la nuova religione. È stato il primo tentativo di elaborare un lavoro di tipo comparatistico. Nel periodo delle invasioni barbariche, mancano gli studi di carattere legale e mancando gli studi del diritto manca anche la comparazione del diritto come invece accaduti nel mondo antico. Trascorrono diversi secoli prima che si possa parlare un aspetto di cooperazione nel diritto. Le invasioni barbariche avevano comunque prodotto un interesse per i giuristi del luogo, in quanto si erano imposte nuove regole portate dalle nuove popolazioni e nasce dunque l’intenzione di armonizzare il diritto longobardo alla tradizione romana e ciò viene fatto in particolar modo nella scuola di Pavia. Nela pratica si tentava una comparazione tra il diritto longobardo e il diritto romano: alcuni giuristi della Scuola di Bologna e dei glossatori già provvedevano ad un’opera di raffronto tra i vari istituti provenienti dall’una e dall’altra tradizione giuridica. Per quanto riguarda il diritto, sono importanti le Università italiane (Bologna, Padova, Pisa) e furono oggetto di richiamo per laici e chierici che provenivano da altri Paesi per studiare il diritto. In queste università il diritto romano e il diritto canonico vengono studiati insieme, fino alla bolla Onorio III nel 1200 che aveva autorizzato solo l’insegnamento del diritto canonico. Si sviluppa nell’Europa dell’Est (Praga, Vienna, Heidelberg, Colonia) invece lo studio del diritto feudale. Nel nord Europa si studia il modello di Parigi, per lo più improntato allo studio del diritto canonico. Invece in Inghilterra nasce e si sviluppa un’altra famiglia del diritto cioè il common law che aveva fatto perdere interesse per lo studio del diritto romano. La comparazione con altri diritti diversi dal common law era fatta nell’ottica di valorizzare il proprio diritto screditando quello romano. Bartolo da Sassoferrato in Italia ebbe una fama talmente ampia che a Padova venne istituita una cattedra sulla glossa. In Spagna venne decretato che in caso di divergenze tra interpretazioni occorreva valutare opino Bartoli, diventando vero e proprio punto di riferimento del mondo del diritto. Nell’epoca rinascimentale rinascono gli studi giuridici e l’approccio del diritto: si abbandona lo studio dei glossatori e vengono a formarsi scuole di diritto che sviluppano un altro ordinamento di regole, cioè il diritto consuetudinario con metodo scientifico soprattutto attraverso non poche opere id comparazione giuridica tra i propri diritto consuetudinario e il diritto romano. Il diritto romano non viene recepito teoricamente ma si impone l’uso moderno pandettistico. Tra il XVII e XVIII secolo si sviluppa il nuovo diritto comune: la comparazione viene utilizzata per ricercare le concordanze tra i diritti dei diversi Paesi e per cercare di rinvenire la communis opinio. L’invenzione della stampa permette una maggiore circolazione della cultura anche giuridica e permette id conoscere anche ciò che proviene dai territori altrui. Alcuni nomi illustri di giuristi e filosofi di quest’epoca (XVI secolo e seguenti): Francesco Bacone che ha avuto importanza fondamentale tanto che è stato uno dei primi a esporsi su tematiche molto delicate, Grozio, Montesquieu che affronta opera comparativa di carattere pubblicistico. Lambert e Saleilles sono stati i primi cultori della scienza comparatistica giuridica. FORMA DI STATO E DI GOVERNO Siamo nel diritto pubblico e pertanto prenderemo in esame forme di stato e forme di governo, istituti pubblicistici. La forma di stato è lo studio dell’interazione tra i tre diversi elementi che costituiscono uno stato: popolo, territorio e sovranità.

  1. Rapporto sovranità/popolo (prima liberale, oggi democratico-sociale nasce nel secondo dopoguerra e sono garantiti i diritti sociali
  2. Rapporto sovranità/territorio:
  • Stato unitario accentrato
  • Calhoun, esponente politico della Caroline e vicepresidente degli USA dal 1825 al 1832, diceva che la sovranità spetta solo ali stati membri che hanno tre diritti: di secessione, di annullamento (annulla le decisioni del centro) e di interposizione.
  • Zorn (Reich tedesco, 1871) scrive che la sovranità è al centro e spetta alla federazione.
  • Kelsen (1920, costituzione austriaca) scrive che la sovranità non appartiene alla federazione e neanche agli stati membri ma risiede nella Costituzione federale
  • Schmitt (Germania, metà del secolo scorso) individua tre antinomie del federalismo:
    1. Gli stati membri perdono parte della loro sovranità
    2. Per garantire la struttura federale devono accettare l’ingerenza della federazione nel loro ordinamento
    3. È possibile convivenza se esiste una omogeneità politica (la Svizzera nasce nel 1841 come costituzione federale, ci sono quattro lingue diverse, due religioni e due economie ma stanno insieme perché non c’è una contrapposizione, ci sono caratteristiche diverse ma c’è la volontà di convivere ciascuno con le proprie caratteristiche ma con una omogeneità di fondo → l’indipendenza non isolandosi dal resto dall’Europa: attraverso accordi bilaterali attuano all’interno dell’ordinamento norme comunitarie)
  • Friedrich (1968 federalizing process) espone la teoria non parlando di stati ma parla di comunità politiche e prescinde dal tema della sovranità, comprende diverse forme di aggregazione. Non si pone l’obiettivo di classificare le comunità in categorie già ben definite ma identifica il loro essere come un processo a seconda di come sono i rapporti tra queste comunità, pone in primo piano l’aspetto funzionale. Ciò che è importante è il perché si sono aggregate per risolvere problemi comuni e non come classificarli. È importante che ci sia alla base un accordo di natura costituzionale perché in assenza di essa non si è più nell’ambito del concetto di Stato ma nell’ambito nel diritto internazionale. Questi accordi se vengono violati devono avere la possibilità di essere fatti valere davanti a un organo giurisdizionale imparziale → concetto della Corte suprema sul modello degli USA. Federalismo come un processo. Lo studioso deve descrivere il processo di convivenza tra le varie comunità mettendo in evidenza la storia passata e i possibili sviluppi in futuro. GIUSTIZIA COSTITUZIONALE Legata strettamente all’ordinamento interno dato che deve agire sulle leggi e i principi dello stato in cui esercita dato che deve giudicare la legge che è la rappresentazione della sovranità che appartiene al popolo. Sono presenti tre modelli di giustizia costituzionale: 1 - Modello statunitense (caso Malbury vs Madison 1803, preceduto dal caso Bonham del Regno Unito
  1. C’è una separazione dei poteri che sono sottoposti allo stesso modo alla Costituzione per cui non si può togliere una legge se contraria a questa, non può eliminarla dall’ordinamento ma può solo disapplicarla ed essendoci il precedente vincolante nessun altro giudice potrà applicare quella legge. Già nel UK si era presentato un caso per cui un giudice aveva usato come parametro il common law. Il principio della separazione dei poteri era presente anche in Europa ma cede in virtù del principio fondamentale della supremazia del Parlamento e quindi della legge → teorizzato in Inghilterra con il Bill of Right nel 1688. Il controllo di costituzionalità della legge è difficile da accettare, che siano dei giudici che non rappresentano il popolo a giudicare la lege. Nel periodo dello stato liberale la Costituzione doveva garantire l’esistenza di un parlamento accanto al sovrano ed era impensabile che il Parlamento potesse fare delle leggi contrarie alla costituzione che li garantiva l’esistenza accanto al sovrano → legge rappresenta la sovranità popolare e infatti in Francia il controllo costituzionale arriverà solo con la quarta Repubblica e l’organo sarà formati da componenti politici

scelti dal Parlamento. Anche nel Regno Unito viene approvato un atto fondamentale nel 1998 che recepisce quanto previsto dalla CEDU e dice ai giudici che devono verificare il rispetto delle leggi per quanto riguarda la CEDU e se sono in contrasto non possono applicarla dandone avviso al governo e al parlamento: le leggi non possono essere contrarie a qualcosa di superiore. 2 - Modello kelseniano (Costituzione austriaca 1920, in precedenza G. Jellinek “Una Corte costituzionale per l’Austria” 1885: è necessario dare un’altra funzione alla costituzione ovvero un controllo sulla costituzionalità delle leggi attraverso un organo apposito. Kelsen individua in questa nuova costituzione un organo che deve controllare se le leggi non contrastano con il parametro superiore della carta costituzionale, si deve creare un organo apposito con composizione mista tra il giudiziario il politico istituzionale ma di origine parlamentare. Si raggiunge un compromesso → la legge è la rappresentanza del popolo ed è giudicata da qualcuno scelto dal parlamento stesso. I membri sono eletti dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio Federale (due camere del parlamento dell’Austria), poi viene modificata la Costituzione nel 1929 che incide anche sui componenti della Corte che verranno poi nominati dal Presidente della Repubblica su proposta delle due camere (Austria è una forma semi presidenziale un po’ finto) 3 - Recurso de amparo per la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti (cost. di Cadice 1812; Yucatan Cost. 1842) → Cost. Messico nel 1847 → America Latina e Spagna. La storia costituzionale spiega le riforme e la comparazione serve per poter modificare in modo corretto e non per assonanza la circolazione dei modelli: in Italia si fa da poco rispetto al resto d’Europa (la prima forma di assicurazione sanitaria è nata in Germania con Bismark, la Svizzera prima di introdurlo ha studiato il modello e poi lo ha adattato al proprio ordinamento: si deve studiare bene l’istituto nell’ordinamento in cui è applicato). 15/10/ PRIMO MODELLO GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: DIFFUSO

  • Chief Justice Edward Coke caso Bonham del Regno Unito 1610: una legge contraria al common law è invalida. Documento emanato dal re che conferisce a un’organizzazione di medici la possibilità di agire come corti, di sanzionare i praticanti che non avevano ottenuto la licenza e di sanzionare chi faceva una cattiva pratica ma non aveva il potere di imprigionare B. perché lui era in possesso della laurea. I diritti dati all’organizzazioni erano contrari alla common law → Giacomo I manifestò la contrarietà a questa decisione e B. fu sospeso dal suo incarico. In quest’epoca un limite alla supremazia del Parlamento poteva essere inteso anche come limite alla Corona per cui un istituto riesce ad affermarsi quando le condizioni culturali e politiche glielo permettono. Il principio di Coke non venne accettato e venne superato definitivamente con il Bill of Right che sancisce i diritti di libertà e la supremazia del Parlamento. Quello che dice Coke viene recepito oltre oceano dal giudice Marshall dato che ogni giudice negli USA giura di usare la Costituzione come prima fonte e quindi si trovano sullo stesso piano del potere legislativo. Il giudice Marshall evidenzia la separazione dei poteri che sono soggetti unicamente alla Costituzione. → si tende all’irrigidimento della Costituzione.
  • Chief Justice Marshall caso Marbury vs Madison 1803 : tese espressioni, si differenzia il ragionamento legato al valore della Costituzione scritta. TERZO MODELLO: AMPARO Non riguarda il rapporto tra le fonti ma le garanzie che la Costituzione fornisce ai singoli → diritti fondamentali. Questo modello nasce con la Costituzione di Cadice del 1812. Uno degli articoli (373) diceva che la costituzione si riferiva anche ai singoli → questa costituzione viene recepita anche nell’America latina, la prima è la costituzione messicana dato che la costituzione spagnola viene imposta negli stati

essere personale, diretto, grave e devono essere esperiti tutti i rimedi giudiziari previsti dall’ordinamento → i ricorsi non sono molto numerosi. Questi due modelli, tedesco e austriaco, sono quelli che influenzano anche il recurso de amparo della costituzione spagnola. Spagna e America Latina si sono reciprocamente influenzate per quel che riguarda il recurso de amparo ma la Spagna è anche stata influenzata nella Costituzione del 1978 da quel modello di ricorso diretto di costituzionalità che nasce in Germania e in Austria e poi anche in Svizzera (è arrivato nella prima costituzione del 1848 e rimane anche nelle successive modifiche del 1874 in cui viene affidata al tribunale federale costituzionale a cui possono accedere senza il filtro del Parlamento per atti lesivi delle libertà garantite dalle carte ma solo di atti cantonali → atti federali non possono essere oggetto del ricorso costituzionale. SECONDO MODELLO: ACCENTRATO

  • G. jellinek “Una Corte costituzionale per l’Austria” 1885: questione di costituzionalità di una proposta al Tribunale (istituto con la c.d. Costituzione di dicembre 1867) → competenze: i giudici sui conflitti di competenza tra autorità e autorità amministrative; giudizi sui ricorsi dei cittadini per la violazione dei loro diritti politici garantiti dalla Costituzione → precedente dei ricorsi diretti di Costituzione in Germania, Svizzera e Austria. Si ispira agli USA perché entrambe le corti erano nominate dal capo dallo stato su proposta del Parlamento. → questo modello non ha seguito per vari accadimenti politici tragici per l’Austria.
  • Modello Kelseniano (costituzione austriaca 1920) → la Corte costituzionale viene inserita in costituzione che deve essere nominata dalle camere e il controllo è preventivo. Il modello poi circola in altri stati. MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE I sistemi attuali di giustizia costituzionale si possono collocare in questi tre casi: 1 - Ordinamenti che non riconoscono alcun sistema di giustizia costituzionale (Parlamento unico arbitro delle proprie scelte → Regno Unito e Paesi Bassi). Questo modello compariva in tutte le costituzioni ottocentesche e rimane ancora oggi in alcuni paesi, come nel Regno Unito: dove vige il principio di supremazia parlamentare al punto che esclude una costituzione scritta che si ponga al di sopra del legislatore per cui non essendoci una costituzione scritta non può esserci un controllo costituzionale sulle leggi. Nel 1998 la CEDU viene recepita in U.K. e se una normativa non è conforma alla CEDU il giudice inglese può dichiarare l’incompatibilità poi spetta al governo e al parlamento rimuovere l’incompatibilità. La costituzione del 1983 dei Paesi Bassi dice che il giudice non può decidere sulla costituzionalità delle leggi ma c’è un limite giurisdizionale in riferimento alla CEDU. 2 - I giudici non applicano la legge che ritengono in contrasto con la costituzione (USA, nasce con Marshall) 3 - Sindacato affidato al giudice speciale di derivazione parlamentare (Francia, Austria, Germania; Spagna e Italia). In Francia derivano solo dal Parlamento; viene introdotto un controllo in via successiva sulla costituzionalità delle leggi (2008) e la composizione dell’organo costituzionale deve essere politica, nove membri nominati un terzo dal presidente della repubblica, un terzo dal presidente prima camera e un terzo dal presidente seconda camera. Non devono essere tutti giuristi, nel 2001 è stata nominata una sociologa. La garanzia di indipedenza dei giudici anche se di nomina politica è la nomina a vita → i giudici adesso quindi hanno una nomina molto lunga, 9 anni. Le altre corti, Austria e Germania e Polonia, si riferiscono al modello austriaco ma sono designati dagli organi politici.

In Italia e in Spagna le corti hanno una composizione mista, dalla politica e dalla magistratura. In Assemblea costituente si è arrivato a un compromesso: la sinistra era per una nomina solo politica ma gli altri partiti erano favorevoli a una corte che fosse il più possibile giurisdizionale e quindi neutra a chi ha creato le leggi. Questi tre modelli hanno dato luogo a molte soluzioni: la giustizia costituzionale è strettamente legata alle diverse radici storiche e culturali dei paesi per cui ogni paese ha adattato il modello al proprio ordinamento. Dove c’è una composizione della corte di natura politica il controllo è di natura preventiva e astratta, dove c’è un controllo giudiziario il controllo è concreto quindi la norma è già in vigore. Le decisioni delle varie corti sono differenti: in Francia si ha una decisione breve e poco spazio per la motivazione mentre negli USA ci sono sentenze molto lunghe con ampie motivazioni con le opinioni dissenzienti. In Italia la corte decide all’unanimità e nella motivazione ci siano delle difformità (emergono le differenze dei giudici): ci sono la ritenuta in fatto e la ritenuta in diritto e poi la corte decide all’unanimità. Nella V Repubblica francese c’è una ridimensione della forma di governo parlamentare e viene anche limitato il potere del parlamento perché il presidente diventa un capo di Stato con poteri effettivi (Nel 1830 in Francia ritorna la monarchia ma non più assoluta, il monarca è il garante della Costituzione e nasce il potere neutro del capo di stato) e quindi si limite i poteri del Parlamento. Un altro limite viene posto alla legge per cui delle materie vengono date alla competenza regolamentare e infine la giustizia costituzionale che dice che la legge deve essere conforme alla costituzione con un controllo preventivo con giudici che hanno una nomina politica. Nel 2008 hanno introdotto il controllo successivo → nella IV Repubblica aveva già pensato di pensare al Senato Conservatore il compito di decidere sulla fondatezza o meno delle questioni di legittimità della Costituzione: si rifà a un giurista Salles che formula un progetto nei lavori per la III Costituzione. Dal 1971 valuta anche l’insieme dei principi che devono limitare il legislatore: la costituzione ma anche la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, il preambolo alla costituzione del 1956 e poi anche la Carta dell’ambiente del 2005 → diritto alla salute. Con una revisione del 1974 non è solo più degli organi politici a sollevare la questione ma si da anche spazio a una minoranza (60 deputati e 60 senatori), arriva anche il controllo in via incidentale: con un sistema simile a quello italiano solo per la lesione dei diritti fondamentali. 22/10/ SISTEMI ATTUALI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE Giustizia dei conflitti costituzionale: arbitro dei conflitti di competenza (Federazione/stati membri; Stato/regioni): funzione fondamentali degli organi di giustizia costituzionale nei conflitti di competenza e nelle varie costituzioni sono stabilite le varie competenze legislative tra il centro e le periferie → è necessario che un ente non prevarichi l’altro invadendo le competente dell’altro e per far valere questa suddivisione si è dato l’attribuzione all’organo di giustizia costituzionale.

  • Austria: è uno dei primi paesi in cui nasce la giustizia costituzionale per risolvere i conflitti tra la federazione e gli “stati membri” al tempo dell’impero dell’asburgico e quindi prima di poter giudicare sulla costituzionalità delle leggi, dato che la costituzione non c’era. L’Austria ha una costituzione ottriata, concessa da Francesco Giuseppe dopo i moti del ’48 ma che non entra in vigore; nella cost del 18 6 7 viene introdotto il tribunale dell’impero e gli viene dato il potere di giudicare sui conflitti competenze tra lo stato centrale e i lander, giudicare sulle competenze tra le funzioni giudiziarie e amministrative; giudicare sulle competenze tra i singoli lander e il centro e giudicare sui ricorsi dei cittadini per la violazione dei diritti garantiti in costituzione. Viene istituito a seguito dell’unione tra Austria e il Regno di Ungheria → Ungheria autonomo nell’impero

conflitti di competenza tra federazione e cantoni o tra cantoni. Il tribunale non può giudicare le leggi federali, nel 2000 è stato chiesto con referendum se si volesse o meno

  • Francia: il decentramento è recente (1980) e le regioni pur essendo state formate non hanno potere legislativo ma amministrativo quindi il consiglio costituzionale giudica sulle competenze tra lo stato e le potenze d’oltre mare.
  • Italia: nel 2001 si è accentuata l’autonomia delle regioni e le leggi regionali prima del 2001 venivano impugnate davanti alla Corte costituzionale in via preventiva se era uno legge dello stato a invadere le competenze della regione entrava in vigore. Adesso i controlli sono entrambi successivi.
  • Spagna: le regioni esistevano già prima del franchismo che però vengono poi di nuovo riconosciute con la costituzione del 1978 e hanno delle competenze attribuite dalla costituzione e controllate dal tribunale costituzionale. Nei paesi del nord Europa c’è una tradizione parlamentare – la Svezia è più antico sistema parlamentare dopo il Regno Unito e ciò ha portato a una cultura di fiducia per l’attività del parlamento per cui è difficile che venga posto in discussione la legge che proviene dal parlamento. In questi paesi è nato l’ongusman: da una parte c’è il sovrano limitato dall’altro dal parlamento che controlla l’attività del sovrano con l’organo del difensore civico (nasce in Svezia con la costituzione del 1809, nominato dal parlamento, giurista, commissario parlamentare che doveva osservare l’applicazione delle leggi da parte dei funzionari di governo legati al sovrano citare in giudizio chi commettesse fatti illeciti) → recepito poi dagli altri paesi del nord Europa. Quindi non c’è un organo che controlla la legge e quindi non c’è neanche un organo che controlla le competenze anche perché non c’è un decentramento. LA SECONDA CAMERA La funzione di una seconda camera in ogni stato decentrato è quella di rappresentare gli stati membri e delle regioni, ma non è uguale in ogni paese. Nello statuto albertino le camere erano due nonostante fosse uno stato accentrato e la seconda camera aveva una funzione diversa: art 33 statuto (inserisci art) si parla già qui di riformare la seconda camera che rappresentava le categorie (deputato Lucchini aveva proposto di modificare l’art 33 e di far sedere al senato membri che fossero nominati dal re ma designati da organi di enti, consiglio comunali e provinciali e camere di commercio → necessità di rappresentare coloro che erano i rappresentanti degli enti locali). Nel 1919 era stata nominata una commissione per la riforma Ruffini che voleva sostituire una parte del senato che doveva essere eletto dai consigli comunali e provinciali ma poi interviene lo stato totalitario e quindi nulla. Con la costituzione entra in vigore l’articolo 57 che prevede la camera del Senato: il bicameralismo non era chiaro e quindi si è sceso a un compromesso tra la sinistra e il parlamento con un’unica camera e la DC che voleva la camera delle regioni → due camere con le stesse funzioni. Anche in Austria, stato unitario come l’Italia, c’è una seconda camera che rappresenta i lander che vivevano all’interno nell’Austria → quando crollo tutto il sistema dopo la Prima guerra mondiale i lander potrebbero rivendicare la propria sovranità ma riconoscono la sovranità dello stato federale e quindi si riprende l’idea della seconda camera ma debole, simile al nostro senato nato da un compromesso. Tre modelli di seconda camera:
  • Modello del Bundesrat tedesco secondo il quale gli stati membri sono rappresentati attraverso i propri organi esecutivi. Anche la Germania era una confederazione, già a partire dal Secondo Impero, e quindi aveva il principio federalistico. La seconda camera è formata da dei delegati dei land con un mandato imperativo, devono fare ciò che dice il governo dei land e votano tutti allo stesso modo e infatti è espresso da un rappresentante, all’unanimità, hanno una volontà unitaria.

La posizione della prima camera è preferenziale rispetto alla seconda. I delegati vengono mandati in base alle densità popolosa e per il voto non è possibile astenersi.

  • Modello senatoriale che prevede un’elezione diretta dai rappresentanti degli Stati membri da parte delle popolazioni (USA e Svizzera) e ne vanno due per ogni stato indipendentemente della densità popolosa. → seconda camera rafforzata: negli USA il XVII emendamento nel 1913 ha trasformata l’elezione indiretta della seconda camera in elezione popolare diretta con il sistema maggioritario, durano 6 anni e siccome non hanno la necessità di garantirsi una rielezione possono meglio rappresentare gli interessi degli stati da cui provengono. Le due camere hanno la stessa posizione e ciò si vede dal procedimento di revisione costituzionale. In Svizzera, il più antico stato federale, la seconda camera che ha dei precedenti già prima del 1848 con l’organo centrale con i rappresentanti di tutti i cantoni ma con la costituzione del 1848 vengono previste due camere, quella centrale e quella dei rappresentati dei cantoni. L’organo precedente, chiamato DIETA a cui sedevano i rappresentanti dei cantoni, prendeva le decisioni e poi le riferiva ai vari stati membri → antenato seconda camera. Anche in Svizzera vengono mandati due rappresentanti per cantone a prescindere dalla grandezza dello stesso con la rappresentanza federale.
  • Modello della elezione indiretta che si fonda sella elezione di secondo grado da parte dei corpi elettivi degli Stati membri (parlamenti) dei rappresentanti dei medesimi (Austria). La seconda camera della costituzione del 1920 aveva un antenato nel periodo del Regno che però non erano stati → anche qui è un compromesso tra la richiesta di destra che volevano un sistema bicamerale e la sinistra che voleva una seconda camera debole. In questa seconda camera i 9 membri sono rappresentati in base alla rappresentanza proporzionale democratica: in base alla densità popolosa. 23/10/ LE FONTI DEL DIRITTO Necessità di definizione da utilizzare con un riferimento a qualsiasi ordinamento giuridico del passato o del presente, dunque sia relative del concetto di fonte e quindi fonti come multiforme insieme dei processi dai quali deriva il diritto oggettivamente inteso → cioè atti e fatti idonei a crearli, in Italia c’è una definizione di fonte diversa da quella inglese. La distinzione tra fonti di produzione e fonti non si può fare una comparazione con il diritto consuetudinario, dato che le varie raccolte non possono essere considerate fonti scritte. Importante distinzione tra fonti atto e fonti fatto (caratterizzano ancora molte parti del diritto di molti ordinamenti). L’analisi delle fonti si dovrebbe basare sul criterio della produzione: non c’è un modo univoco dato che le varie fonti si mescolano tra di loro, a volte le norme giuridiche si fondano a quelle religiose. I diritti romanistici si basano sulla codificazione delle regole ma i sistemi di common law si basano sul diritto giurisprudenziale; il giudice di sistemi di common law ha una nomina politica e il giurista si forma nelle organizzazioni di categoria, mentre nei sistemi romanistici i giudici sono dei funzionari pubblici e giuristi si formano in università. STORIA COSTITUZIONALE DELLA SVIZZERA
  • Patto di alleanza perpetua tra i tre cantoni della Svizzera nel 1291 che si uniscono per tutelare i propri confini delle grandi potenze europee attirando altre comunità vicine;
  • Patto di Brunnen 1315;
  • Antica confederazione 1400 dove continuano a aumentare i cantoni ma poi la Francia invade la Svizzera nel 1789 dopo la Rivoluzione per cui viene imposto di essere uno stato unitario e di scrivere una costituzione →
  • 1798 Repubblica elvetica;
  • Atto di mediazione 1803 che fa Napoleone con cui restituisce alla Svizzera la struttura confederale;
  • 1867 Federazione tedesca del Nord (egemonia della Prussia che dichiara guerra all’Austria che viene sconfitta e l’anno dopo la Prussia promuove una Federazione solo tedesca)
  • 1871 II impero (II Reich) Cost. federale ricalcata su quella del 1867 → stato con una costituzione federale che dura fino al 1919: l’indirizzo politico spettava all’imperatore e al cancelliere nominato dall’imperatore. La Prima guerra mondiale fa cadere la monarchia e quindi si deve fare una nuova Assemblea costituente per creare una nuova costituzione
  • 1919 Costituzione di Weimar: costituzione lunga che regolasse bene i rapporti tra gli organi di vertice. Qui per la prima volta vengono indicati in un testo costituzionale i diritti sociali → innovazione che segue gli ideali democratici. I diritti però non sono mai stati attuati, viene costituzionalizzato quello che negli altri ordinamenti era stato già inserito nei testi di legge (Italia compresa per un motivo di ordine pubblico, per contenere il malessere sociale dovuto in seguito alla Rivoluzione industriale quindi non per riconoscere i diritti a tutti, era solo un mezzo). Con questa costituzione vennero riconosciuti i lander, il parlamento era un’unica assemblea elettiva che aveva un rapporto di fiducia con il governo; il capo di governo era eletto a suffragio degli elettori
  • 1 933 Hitler viene nominato cancelliere con pieni poteri e assume tutti le funzioni del capo di stato
  • 1949 dopo la liberazione ci sono le 4 potenze alleate che avviano nella parte ovest della Germania un processo costituente → consiglio parlamentale con cui si giunge alla Legge Fondamentale: voleva sottolineare il fatto che fosse transitoria e sarebbe diventata costituzione quando la Germania si fosse riunificata.
  • 1990 Trattato di riunificazione delle due Germanie → adesione dei lander orientali a quelli occidentali. La struttura delle Repubblica federale tedesca Una razionalizzazione del parlamentarismo togliendo poteri al presidente della repubblica. Parlamento bicamerale con la prima che rappresenta tutto il popolo e solo questa vota il rapporto di fiducia tra cancelliere e governo. La seconda camera è formata dai membri del governo dei lander delegati in numero variabile a seconda della popolazione (da tre a sei) e ogni land ha tanti voti quanti sono i membri ma tutti devono votare la stessa cosa → parla uno solo ma hanno comunque tanti voti quanti sono i seggi. Esecutivo formato da ministri e cancelliere che hanno rapporto di fiducia. Capo dello stato con potere neutro eletto dall’Assemblea federale e gestisce il corretto funzionamento delle istituzioni e di controllo costituzionale, non svolge funzioni di indirizzo politico. Atti controfirmati dai ministri e quindi è un capo di stato irresponsabile, solo responsabile nel caso di premeditata violazione della costituzione e di altre leggi federali. Cancelliere federale gode della fiducia della camera non per invenzione della costituzione del ’49 ma deriva dalla storia costituzionale dato che nel 1871 si dà rilievo al cancelliere. Proposto dalla prima camera con un a maggioranza assoluta e nominato con decreto del presidente. Quando ci sono nuove elezioni della camera nazionali il cancelliere cessa dall’incarico per il rapporto di fiducia che viene meno, cosa che può accadere anche in situazioni diversi ma per evitare i vuoti di potere i partiti politici sono obbligati a una coalizione per far sì che l’assemblea possa nominare un nuovo cancelliere senza causare vuoti governativi. → sfiducia costruttiva. Ripartizione delle competenze legislative Federalismo di tipo cooperativo: all’inizio tra centro e periferia c’era una suddivisione netta che viene a cadere nel 1970 e si sviluppa una cooperazione tra centro e lander e tra i vari lander. Cooperazione verticale e orizzontale Modifica del 2006 sulla suddivisione competenze tra centro e lander eliminando la competenza federale di cornice, la ripartita, e ha ridisegnato la potestà legislativa concorrente. Nel 2009 riguarda l’aspetto fiscale e

ha introdotto l’istituto del bilancio in pareggio con apposito collegio formato dai ministri delle finanze → influenzato la nostra riforma del 2012. Quella del 2006 ha ridisegnato la potestà legislativa esclusiva federale, ha tolto la potestà federale di cornice e ha suddiviso quella concorrente (federazione e lander legiferano sulla stessa materia) in tre sottocategorie:

  • Competenze essenziali (primato del diritto federale): la federazione può intervenire senza motivazione e cade la legislazione del lander.
  • Competenze di bisogno (primato del diritto federale): la federazione può legiferare solo se esiste uno stato di bisogno (clausola di necessità).
  • Competenze derogabili (criterio cronologico): non c’è il primato federale, vince quella successiva. Tribunale costituzionale federale Ogni land ha un tribunale che giudica se le proprie leggi non siano in contrasto con la costituzione locale. STORIA COSTITUZIONALE DELLA FRANCIA
  • 1789 Rivoluzione e l’assemblea costituzionale (erede dei vecchi stati generali che erano l’assemblea consultiva del regno di Francia convocati per la prima volta nel 1300 e per l’ultima volta da Luigi XVI nel 1789 → rappresentavano i tre ceti e nell’ultima riunione il terzo stato si proclama Assemblea nazionale) forma la Dichiarazione dei diritti dell’uomo che all’art 13 dice che in ogni società che abbia una costituzione ci deve essere una garanzia dei diritti e la separazione dei poteri
  • Costituzioni del 1791, 1793, 1795 e 1799 → non riescono a respingere ai continui motivi reazionari
  • Costituzione 1802 e 1804 di età napoleonica → potere concentrato in un unico soggetto
  • Periodo successivo alla restaurazione: costituzione del 1814 (monarchia costituzionale pura), del 1830 (governo monarchico a tendenza parlamentare con Luigi Filippo di Orleans) e del 1848 e 1852 (Repubblica)
  • 1875 III Repubblica costituzione con forma di governo liberale e parlamentarista → dura fino alla Seconda guerra mondiale
  • 1946 IV Repubblica costituzione fatta dall’Assemblea costituente con il secondo progetto: cerca di rendere chiara la distribuzione dei compiti tra parlamento e governo.
  • 1958 V Repubblica costituzione di De Gaulle → revisione per dare stabilità politica alla Francia. 30/10/ Organi costituzionali
  • Presidente della Repubblica eletto dal popolo con un sistema elettorale a doppio turno con un mandato di 5 anni rieleggibile una volta → non era l’elezione che c’era nel 1958 dove era previsto che fosse eletto da un collegio di grandi elettori formato dai parlamentari e dai rappresentanti delle autonomie territoriali ma nel 1962 De Gaulle promuove un referendum che decide che il presidente sarà eletto dal popolo a che non avrà poteri neutri. Il mandato passa da 7 a 5 anni come il Parlamento dato che avendo un indirizzo politico deve coabitare con questo. Ha diverse funzioni:
  • garante della costituzione
  • notevoli poteri di governo e di indirizzo politico e alcuni di questi poteri può esercitarli autonomamente anche se esiste un rapporto di fiducia
  • nomina il primo ministro senza controfirma
  • sottopone a referendum i disegni di legge,
  • presiede il Consiglio dei ministri insieme al primo ministro, ci sono atti che necessitano della sua controfirma per quegli atti di cui condivide il potere con il primo ministro,
  • Presidenti delle camere
  • Presidente del consiglio dei ministri
  • Gruppo di deputati (1970) Autonomie territoriali La Francia è un Paese molto accentrato (art 1 cost. è una Repubblica indivisibile) e le uniche autonomie riconosciute dalla Rivoluzione sono i comuni. Accanto ai comuni ci sono i dipartimenti (province) e le regioni non erano previste fino al 1982 quando entrano a far parte dell’ordinamento con una legge organica, vengono riconosciute in costituzione solo nel 2003 con una riforma costituzionale e viene anche ampliata l’autonomia degli enti territoriali e delle regioni ma senza attribuire potestà legislativa. L’ultima riforma del 2015 il Parlamento ha iniziato a pensare di revisionare l’assetto amministrativo della Francia → legge Notre che ha ridotto le regioni a 13 e ha arricchito le loro competenze. STORIA COSTITUZIONALE DELLA SPAGNA
  • Costituzione di Cadice 1812: forma di governo costituzionale pura con uno stato accentrato
  • Costituzione federale del 1873: esperimento federale e repubblicano elaborazione non conclusa
  • Costituzione 1876: restaurazione monarchia
  • Costituzione 1931: forma di governo repubblicana e parlamentare → stato regionalizzabile. Nel 1936 c’è stato il colpo di stato militare guidata da Francisco Franco (dittatura 1936/1975)
  • Costituzione 1978 deliberata dalle camere con un accordo di tutte le forze politiche e promulgata dal sovrano → proclama che lo forma di stato è quella monarchica parlamentare dato che il sovrano aveva guidato il periodo di transizione tra il franchismo e il consolidamento repubblicano della Spagna. Organi costituzionali
  • Sovrano: ha un tipo di potere neutro, capo di stato irresponsabile e i suoi atti sono sempre controfirmati dal presidente del Consiglio dei ministri (costituzione ispirata alla nostra); nomina il presidente del consiglio e la nomina dei ministri e i giudici della Corte costituzionale spagnola
  • Parlamento: due camere, congresso dei deputati e il senato che rappresenta le regioni, non hanno la stessa funzione dato che il rapporto di fiducia è solo nei confronti del Congresso e la seconda è inoltre depotenziata anche per quanto riguarda la funzione legislativa (se pone un veto il congresso può superarlo a maggioranza assoluta e dopo due mesi anche a maggioranza semplice)
  • Governo: atto di nomina del pcm fatto dal sovrano è controfirmato dal presidente della prima camera. È prevista in costituzione la mozione di sfiducia costruttiva, copiata dalla Germania, e la costituzione regola anche la questione di fiducia, diversa dalla nostra, che non si pone su una legge, il pcm può porre la fiducia solo per atti riguardanti il programma di governo → per capire se esiste ancora il legame di fiducia tra il governo e il Congresso. Fonti del diritto
  • Costituzione del 1978: complesso il processo di revisione costituzionale in quanto è diviso in due parti: procedimento di riforma (quando si modificano delle parti poco significative, secondarie e occorre che le camere approvino con la maggioranza di tre quinti la modifica e se non raggiungano la maggioranza viene istituita una commissione bicamerale per giungere a un accordo e altrimenti la riforma passa ugualmente ma il congresso la deve poi approvare con una maggioranza dei due terzi e il secondo con maggioranza assoluta) e procedimento di revisione (per le parti più significative della costituzione), procedimento di revisione che si realizza con una revisione totale. La costituzione spagnola poche volte ha adottato il primo.

1992: trattato di Mastricht ha dovuto modificare anche il sistema delle fonti (hanno ceduto una parte della loro sovranità). 2011: introduzione della stabilità di bilancio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche. Sotto la costituzione, usando il criterio gerarchico, ci sono le leggi organiche. Diverse per forma (approvazione aggravata: maggioranza assoluta del congresso dei deputati) e sostanza (costituzione dice quali materie sono approvate con legge organica, tra cui quelle degli statuti) da quelle ordinarie. Esiste il procedimento in assemblea e in commissione deliberante. Le materie oggetto di legge organica non può essere oggetto di delegazione al governo.

  • Esistono anche gli atti aventi forza di legge (decreto-legge e legislativo). Il decreto-legge: provvedimento normativo di urgenza. Sono immediatamente efficaci dal momento delle pubblicazioni ma devono essere approvati entro 30 gg dal congresso dei deputati. Spetta al governo fare i regolamenti. Similitudine con lo stato italiano: regolamenti di esecuzione e indipendenti. Le regioni hanno gli statuti he vengono approvati con legge organica dello stato. La regione ha potestà legislativa e regolamentare e quindi una doppia elencazione: le regioni hanno una potestà esclusiva in materie che sono enumerate dalla costituzione che vanno poi individuate negli statuti. Le regioni sono in totale 17 dotate di competenza più o meno uguali. Potestà ripartita uguale alla nostra: principi direttivi e sviluppo di competenza dello stato. Potestà concorrente quando su una materia può essere disciplinata dallo stato centrale e dalla comunità autonoma (come la cultura). Il referendum ha poca importanza: è previsto solo nella forma di referendum consultivo con effetti non vincolanti che serve a conoscere la posizione del corpo elettorale. Nel titolo primo sono stati inseriti i diritti fondamentali. Sono meno presenti i diritti sociali e per ottenere un’effettiva protezione di questi diritti occorre che a questi segua una disciplina legislativa. Manca efficacia immediata giuridica di questi principi. Esiste il difensore civico: garante dei diritti dei cittadini indicati in costituzione, sarà lui ad attivarsi presso la PA: ha la possibilità di adire direttamente in tribunale costituzionale contro le leggi del parlamento che hanno leso i diritti fondamentali del parlamento. Il difensore civico è quello che è nato per la prima volta nella costituzione svedese e aveva la funzione di limitare il potere assoluto del sovrano. Tribunale costituzionale composto da 12 membri totali: 4 camera nazionale, 4 scelti dal senato, 2 dal governo, e 2 consiglio generale del potere giudiziario. Le regioni sono in totale 17. Dotate di competenza più o meno uguali. STORIA COSTITUZIONALE DEGLI STATI UNITI D’AMERICA 13 colonie britanniche differenti ma con tratti comuni, tra cui: carta coloniale approvata dal sovrano, governatore posto a capo della gestione esecutiva e amministrativa del potere, produzione normativa, assemblea bicamerale (camera bassa, espressione del voto popolare; camera alta, di nomina regia). Il parametro era la normativa inglese → Giudici coloniali dichiaravano illegittimità della normativa coloniale rispetto a quella britannica. Con Re Giorgio III si verificano due atti che creano insoddisfazioni inclinando i rapporti ancora di più: uno impone dei dazi per le esportazioni, l’altro prevede delle imposte di consumo di più marche da bollo su un insieme di atti che regolano i rapporti con Londra. 1774: compromesso tra le colonie dichiarano di non essere più vincolate ma di restare sottoposti a Giorgio III, nel mentre si crea un esercito guidato da un Generale della Virginia: George Washington. 1776: dichiarazione d’indipendenza scritta da Thomas Jefferson → Principio della sovranità popolare ma è compito del governo tutelare i diritti. Una rivolta alla madre patria e la creazione di un modello diverso
  • Corte suprema: non è la Corte costituzionale ma è l’ultimo grado della giurisdizione ma ha anche la competenza di disapplicare le leggi in contrasto con la costituzione. è l’unico organo giurisdizionale messo in costituzionale e ha rimesso alla discrezionalità del congresso di disciplinare le altre corti. È composta di 9 giudici nominati a vita dal Presidente con il consenso dei 2/3 del senato come anche il presidente della corte → se c’è un presidente repubblicano deve nominare un giudice conservatore (prassi). Giudice di ultima istanza sui ricorsi dei giudici inferiori ma anche sui conflitti di attribuzione tra i singoli stati e la federazione, giudica sulla costituzionalità delle leggi. L’accesso alla corte è possibile solo attraverso i giudici di ultima istanza immediatamente inferiore alla corte suprema. Questi decidono a maggioranza ma i giudici dissenzienti possono fare una relazione dissenziente quindi sono conoscibili tutte le opinioni dei giudici. La costituzione del 1787 non aveva previsto un controllo di costituzionalità delle leggi ma è stata introdotta con M vs. M nel 1803 → Il precedente ha un valore vincolante per cui da quel momento in poi tutti i giudici possono disapplicare le leggi incostituzionalità con controllo diffuso e incidentale e concreto quando la legge viene applicata in un procedimento. Le sentenze della corte suprema essendo un organo giurisdizionale non ha valenza erga omnes ma essendoci lo stare decisis vincola tutti i giudici di grado inferiore a non applicare la legge dichiarata incostituzionale → simile a una sentenza della Corte costituzionale che ha effetto erga omnes. Gli USA hanno una costituzione scritta e una dichiarazione dei diritti e per le competenze gli stati hanno tutte quelle che non sono attribuite alla federazione. La costituzione federale non è mai stata revisionata a differenza delle costituzioni degli stati. In genere quando hanno revisionato hanno istituito a una convenzione e poi hanno provveduto con un referendum popolare, ogni stato ha una forma di governo (solitamente presidenziale) e una dichiarazione dei diritti. Le costituzioni prevedono gli strumenti di democrazia diretta con un referendum con due funzioni: abrogativa e legislativa (approvare o respingere emendamenti costituzionali o particolari leggi). Ampia gamma di competenze anche in materie importanti (diritto penale, pena di morte, legalizzazione droghe leggere) ma il governo centrale può incidere su queste materie con l’economia dato che può concedere delle sovvenzioni a condizione che lo stato agisca secondo la politica di Washinton → il centro riacquista il potere di alcune competenze che sarebbero delegate. Diritti fondamentali La costituzione non prevedeva nessun catalogo dei diritti ma nel 1791 sono stati inseriti i primi 10 emendamenti che trattano proprio i diritti fondamentali (es: diritto a possedere armi) e queste libertà agiscono come diritti negativi ma non ci sono i diritti sociali e positivi ma solo la garanzia che lo Stato non intervenga nello status del singolo → manca il diritto alla salute, c’è un diritto assicurativo ma se non ci si può permettere l’assicurazione lo stato non interviene. STORIA COSTITUZIONALE DEL REGNO UNITO Sistema completamente diverso dal nostro → non c’è un testo costituzionale scritto me è uno dei più solidi ordinamenti democratici: è nata la separazione dei poteri, si sono limitati i poteri assoluti del sovrano, discendono il modello bicamerale, hanno inventato la responsabilità dei ministri e l’irresponsabilità del capo dello stato, è nata la forma di governo parlamentare, è nato l’habeas corpus (1679 diventa una legge) che protegge la libertà personale degli individui contro le detenzioni.
  • 1215 Magna Charta: i baroni impongono delle limitazioni al sovrano e il sovrano concede la Magna Charta considerata ancora oggi un documento essenziale: prevedeva delle garanzie per gli individui in materia penale e tributaria
  • Secolo XIII origine del Parlamento inglese: magnum concilium convocato dal sovrano con i lords, i rappresentati delle contee e dei borghi → base da cui deriva l’istituto del parlamento. I

rappresentanti cominciamo a riunirsi da un’altra parte → camera dei comuni → nascita del bicameralismo. Non si riuniva in modo costante e sempre convocato dal sovrano, per sovranità del parlamento di deve aspettare la proclamazione di Guglielmo d’Orange

  • 1689 Bill of Rights: si afferma la sottoposizione del sovrano al parlamento che non può né abrogare né sospendere le leggi
  • 1701 Act of Settlement: successione al trono
  • 1707 creazione del Regno di Gran Bretagna con un atto del parlamento
  • Sec. XIX passaggio dalla monarchia costituzionale alla forma di governo parlamentare classica (regina Vittoria – 1837 - 1901 dove il governo ha un ruolo subordinato alle camere) per cui si arriva a sancire il principio di irresponsabilità del capo di stato. Regime liberale con spostamento del potere dai nobili alla borghesia industriale e si affermano le libertà sociali e politiche, si afferma la libertà dei sindacati e nasce una legislazione a tutela dei lavoratori (ispettorato del lavoro).
  • 1832 estende il diritto di voto, nel 1867 e poi nel 1884 il diritto di voto viene esteso anche a una parte del ceto urbano operaio.
  • 1918 suffragio universale con la nascita dei partiti di massa, lo stato interviene nell’economia e si accresce l’apparato amministrativo (nasce il sistema sanitario nazionale collegato alla tutela del mondo del lavoro e viene ad essere effettivo dal 1946/1948) il parlamento non è il motore di tutto il sistema dato che il primo ministro assume sempre più rilievo insieme al partito politico, si deliano le due formazioni che si alterneranno al governo → partito laburista (prima volta al governo nel
    1. e partito conservatore. In genere i governi sono monopartitici tranne che negli ultimi governi dato che i partiti da soli non riescono più a governare.
  • 2010
  • 2015
  • 2016
  • 2019 Il premier sceglie tra i parlamentari i ministri titolari delle cariche di governo e il partito sconfitto con il suo primo ministro diventa il premier del “governo ombra”. Si sono visti dal dopoguerra in poi governi stabili. Fonti:
  • Non c’è una costituzione in senso formale ma ne esiste una se si intendono i principi fondamentali che reggono l’ordinamento; manca però il concetto di rigidità della costituzione e quindi non ci può essere un organo di controllo di costituzionalità delle leggi e quindi una legge parlamentare può modificare una legge che ha valenza “costituzionale”.
  • Principi di carattere consuetudinario o normativo che assumono valenza sostanziale di norme supreme dell’ordinamento → tali principi disciplinano la Constitution, materia costituzionale. lo spirito della costituzione inglese si concreti nella capacità di conservare e rinnovare istituti e valori della storia inglese in assenza di un costituzionalismo formale (dovuta alle rotture che si sono riscontrate negli ordinamenti nei secoli, es: Rivoluzione francese)
  • Law: fonti scritte (statut che sono atti a fondamento dell’ordinamento inglese) e common law (raccolte di fonti giurisprudenziali).
  • Dottrina giuridica: ha valore di precedente vincolante
  • Convenzioni costituzionali: fonti non scritte che disciplinano i rapporti tra gli organi supremi del Regno Ci sono state delle “revisioni costituzionali”:
  • 1998 → atto del parlamento che ha incorporato la Dichiarazione Europea dei diritti dell’uomo del 19 50 al sistema inglese e i giudici devono quindi vedere se non contrasta con questa convenzione e