




























































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
storia della devianza e della criminologia, tecniche e autori dei fenomeni devianti
Tipologia: Appunti
1 / 105
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!





























































































La sociologia della devianza di quali ambiti si occupa e perché?
Psicopatologia forense ↪ dottrina che si occupa delle malattie mentali e più in particolare del rapporto tra la malattia mentale e l’attività giudiziaria: fa riferimento ad una consulenza di tipo psichiatrico. Il soggetto è il criminologo psichiatra: contributo volto a cercare di far conoscere in maniera più approfondita il soggetto che si trova in una condizione particolare di fronte alla legge. Perizia => strumento usato dallo psicopatologo forense per dare informazioni sull’imputabilità del soggetto (capacità di intendere e di volere), la condizione psicofisica al momento della commissione del reato (pericolosità sociale del soggetto) ed esprimere un giudizio sulla capacità di partecipare all’iter processuale. Una perizia quindi è un insieme di pareri dati per aiutare a definire alcuni elementi riconducibili al soggetto in questione → perizia di tipo psichiatrico => accertamento esercitato da parte di un professionista del settore. Art. 220 codice di procedura penale: oggetto della perizia (riguarda il ricorso ad un esperto che ha delle competenze di natura diversa). => Come fa il perito ad esprimere un parere? Lo fa attraverso strumenti di indagine e tecniche di indagine che possono essere di vario tipo (colloquio, test psicologici, tecniche proiettive o psicomediche). Cosa si intende per devianza? Per devianza si intende la violazione di regole sociali, usi e costumi. Definisce un comportamento che si discosta da una norma o da un sistema di regole e implica delle conseguenze che riguardano reazioni sociali (es// etichettamento). Violazione che riguarda delle aspettative di ruolo. Per criminalità si intende la violazione di norme del codice penale. Reato = definibile come un atto anti-giuridico, atto volontario e libero che va direttamente a ledere un interesse tutelato dalla norma penale di riferimento. Azione che ha delle conseguenze, punibile con delle sanzioni. Il comportamento deviante deve essere sempre valutato in relazione a determinate variabili: specifico contesto normativo, determinato contesto sociale e temporale. Da una parte esistono comportamenti devianti che determinano una reazione negativa quasi in tutti i membri di una società; mentre dall’altra esistono comportamenti devianti, che pur facendo riferimento ad un medesimo contesto sociale, danno vita a reazioni contrastanti tra loro. Es// medesimo contesto sociale e posizioni differenti rispetto a determinati fenomeni: eutanasia, aborto, legalizzazione della cannabis… => questo perché non tutti i comportamenti devianti hanno lo stesso valore. Esistono atti devianti disapprovati dalla maggioranza ma al contempo ne esistono altri che lo sono meno. ↪ Ne consegue che il concetto di devianza include, ma non esaurisce il concetto di reato. Le teorie criminologiche assegnano una certa importanza alle condotte devianti. Dobbiamo partire dal sapere che la devianza non può essere definita come qualità intrinseca di una determinata azione → perché? → perché è un’interpretazione di un
comportamento che non è necessariamente un’azione (es// comportamento verbale). Questa interpretazione va letta in relazione ad altre variabili che ci aiutano a definire un comportamento come deviante o meno: ci riferiamo ad uno specifico gruppo sociale e ad un determinato contesto storico e ambientale. Comportamento normale = comportamento che viene adottato con maggiore frequenza in una certa popolazione a determinate condizioni. Normalità fa riferimento ad una circostanza specifica. Devianza => riflessione sociologica che considera il comportamento deviante, cercando le cause e le manifestazioni di quei comportamenti che si discostano da ciò che la maggioranza di un gruppo sociale ritiene opportuno, utile, necessario o doveroso e delle conseguenze, personali e sociali, che ne derivano. Definire un comportamento deviante:
Sutherland => in relazione ai ruoli sociali, cominciamo a pensare all’esistenza tra questi e la devianza. Difatti esistono alcune infrazioni e reati che possono essere strettamente correlati al funzionamento di certi ruoli. Sutherland in particolare comprende come certi tipi di devianza siano correlati a certi ruoli. Egli è noto per aver studiato e scoperto la criminalità dei colletti bianchi (non fanno riferimento agli strati socio-economici inferiori) → reati in relazione al contesto a cui appartengono (frodi, evasione fiscale, crimini societari). La criminalità non è sempre collegata a contesti di privazione sociale, è quindi necessario scardinare quel binomio che vede l’associazione tra povertà e criminalità. Una condotta che viola norme penali ha delle sanzioni → pena inflitta al reo, colui che è responsabile. In sociologia della devianza diventa rilevante una distinzione:
Nel momento in cui decidiamo di analizzare le parti che riguardano un evento criminale in particolare, dobbiamo prendere in considerazione diversi elementi:
indizi). In seguito a questa riflessione Beccaria viene designato a trattare e approfondire questo tema che confluirà nel noto libro Dei delitti e delle pene (1764) : un volume piccolo e denso di significato che ebbe vasto successo. → Perché questo libro rappresenta un riferimento così importante? : questo libro rappresenta la prima vera trattazione di ciò che riguarda il diritto e la procedura penale; ha uno stile particolare, semplice e persuasivo; riesce ad esprimere un carattere rivoluzionario e viene visto come una battaglia contro i pregiudizi dell’epoca. È un libro che descrive/esprime una precisa figura di riferimento, ovvero una precisa visione dell’uomo: essere razionale, libero e calcolatore (in grado di discernere e calcolare le proprie azioni) → è un soggetto che agisce soprattutto al fine di ottenere dei vantaggi, che traduciamo in termini di benefici. Il diritto penale viene interpretato come l’unico ambito all’interno del quale si definisce ciò che è reato e ciò che non lo è, perché bisogna evitare di lasciare all’arbitrio personale e alla discrezionalità del giudice di stabilire cosa è reato e cosa non lo è. Bisogna definire i delitti a priori e stabilire dei codici validi all’interno dei quali troviamo pene e delitti stabiliti. Centrale è la riflessione sulla pena: come deve essere? Non deve essere una pena capitale e deve essere in grado di rispondere alla scelta razionale agita dal soggetto ( deve implicare un danno maggiore rispetto ai benefici che l’uomo ha ottenuto ). In Beccaria la pena ha una funzione di prevenzione , ma soprattutto deve avere la funzione di deterrente , ovvero cercare di distogliere il soggetto dalla commissione di un’azione per timore della punizione → quest’ultima infatti ha il potere di trattenere l’uomo dall’agire in un determinato modo: connessa alla certezza della pena. Per poter raggiungere l’effetto deterrente della pena, questa deve avere alcune caratteristiche: ➢ prontezza : al reato deve seguire immediatamente una sanzione, deve essere celere/immediata; ➢ infallibilità : alla violazione di una norma penale deve corrispondere sempre una pena; ➢ certezza : fa riferimento al fatto che questa pena pronta e infallibile, debba essere anche scontata interamente; ➢ dolcezza : le pene devono risparmiare inutili sofferenze ai condannati. Concezioni filosofiche e nuovi valori In questo momento storico si affermano una serie di concezioni filosofiche e nuovi valori che vanno ad interessare la riflessione teorica di diversi trattati importanti. Contrattualismo (teoria del contratto sociale), Hobbes → teoria che vede lo stato come il prodotto di un contratto sociale, prevede quello che viene definito come un patto tra governanti e governati. Si stabilisce che ogni uomo debba rinunciare a una parte dei propri diritti e della proprietà libertà per ottenere in cambio sicurezza. Questo passo rappresenta un’evoluzione ed emerge dalla dissoluzione della società
medievale. Gli uomini per ottenere garanzia di sicurezza rinunciano alla loro libertà e si sottomettono al leviatano (metafora dello Stato). Anche per Beccaria il patto sociale comporta che i cittadini cedano una parte della loro libertà allo stato in cambio della sicurezza e della tranquillità, che consentono di evitare quella situazione tipica dello stato di natura, ben rappresentata da homo hominis lupus (condizione che riporta l’uomo in un contesto in cui ognuno è nemico dell’altro). Per evitare di ricadere nello stato di natura è necessaria la sanzione e punire i comportamenti che possono destabilizzare quest’ordine. L’obiettivo è quello di preservare l’ordine dato con la stipulazione del contratto sociale. La pretesa punitiva dello stato si giustifica in termini contrattualistici, in virtù del patto stipulato tra governanti e governati. La rinuncia da parte dei cittadini serve per uscire dallo stato di natura ed entrare nella condizione della società → condizione che attribuisce allo stato quel diritto e dovere di punire il soggetto per il male che ha recato alla società. Quando la sicurezza viene minacciata, lo stato ha il diritto di punire. Utilitarismo : fa pensare direttamente a Bentham, perchè proprio lui formula il principio alla base di questa concezione filosofica, in base alla quale è utile tutto ciò che ha come conseguenza la più grande felicità per il maggior numero di persone. L’utilità del diritto si misura dal grado con il quale questo è in grado di promuovere il bene e la felicità del popolo. Lo scopo del legislatore è quindi quello di raggiungere la felicità per il maggior numero di persone. Collegata all’utilitarismo è la concezione dell’ edonismo → fa riferimento a quella dottrina filosofica che riconosce come fine dell’azione umana il piacere. Gli uomini agiscono per massimizzare il piacere e minimizzare il dolore. Il crimine viene concepito come ente di diritto e non come ente di fatto: è reato tutto ciò e solo ciò che la legge definisce come tale (concezione relativistica). Ci troviamo di fronte ad esseri razionali, dotati di libero arbitrio, nei confronti dei quali l’azione giudiziaria e penale necessita di revisioni per ridurre l’arbitrarietà dei giudici e l’eccessiva discrezionalità. Secondo Beccaria si possono stabilire le leggi a priori e regole precise da seguire per quanto riguarda l’iter processuale (es// procedure di condanna e imputazione). → Da una parte abbiamo un corpus di leggi che definisce a priori la legge e la pena, e dall’altra un codice che ci dice come sia giusto procedere. L’uomo può scegliere che strada seguire e la legge ha il compito di proteggere la società e di prevedere una pena che sia deterrente (fungere da deterrente rispetto al comportamento criminale). La reazione da parte dello stato non deve essere vista come una vendetta, né da parte dello stato né da parte degli offesi, ma in virtù di quei principi visti in precedenza la pena deve avere la funzione di riequilibrio e deve cercare di ripristinare quell’ordine che è stato compromesso dalla commissione del reato. La pena deve svolgere una funzione di prevenzione in un duplice senso: deve rivolgersi sia all’individuo che ha già commesso il crimine sia al resto dei consociati.
Reato di tortura introdotto in Italia nel 2017. Nel 1989 l’Italia ha ratificato la convenzione contro la tortura: testo che prevedeva l’obbligo di inserire all’interno del codice penale una norma specifica volta a inquadrare e punire il reato di tortura. Legge 110 del 14 luglio 2017 introduce nel codice penale nella sezione delitti contro la persona, art 613-bis. Imputabilità La scuola classica fonda l’imputabilità sul libero arbitrio, che a sua volta si fonda sulla capacità di un soggetto di autodeterminarsi, dettato da una scelta volontaria. Concetto di imputabilità → l’imputabilità è il presupposto minimo di maturità del soggetto: riferirsi a un soggetto al quale possiamo rimproverare qualcosa (il fatto commesso). Perchè questa condizione possa verificarsi, il soggetto deve essere in possesso di una sufficiente maturità mentale che possa aiutare lo stesso (il soggetto), a discernere il bene dal male, il lecito dall’illecito, il comportamento conforme da quello deviante. L’imputabilità fa riferimento alla capacità di intendere e di volere che deve sussistere nel momento della commissione del reato. Nel nostro ordinamento esistono delle cause che escludono questa imputabilità, per esempio: una condizione di infermità mentale totale o parziale, sordomutismo che deve essere accertato caso per caso, minore età. → I minori di 18 anni sono imputabili? : quando il minore è inferiore ai 14 anni non è imputabile, a meno che non venga riconosciuta la pericolosità sociale del soggetto. Tra i 14 e i 18 anni è necessario un accertamento caso per caso; sopra i 18 anni non esistono cause di esclusione di imputabilità legate all’età anagrafica. Correlato a questo discorso è il dettato dell’art. 85 del codice penale, che definisce la capacità di intendere e di volere: nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. Per la scuola classica il reato è da intendersi come violazione cosciente e volontaria della norma penale → questo implica un’altra conseguenza: l’individuo è sempre moralmente responsabile delle azioni che compie. Perché si possa parlare di volontà colpevole è indispensabile che il soggetto sia imputabile così come è ancora oggi previsto. Molte Costituzioni hanno recepito gli assunti della scuola classica, che ha il merito di aver contribuito alla concezione umanistica del sistema legale e di giustizia penale. Tra le righe del trattato di Beccaria possiamo rinvenire dei principi validi ancora oggi: es// principio di legalità, della retroattività della legge penale, alla presunzione dell’innocenza, di precisione della legge. → Principio di legalità o riserva di legge : frutto del pensiero illuminista, viene sancito nel nostro codice penale dall’art. 1: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite (l’art. 25 comma 2 recepisce il principio di legalità). Il principio di legalità acquista una forza vincolante anche nei confronti del legislatore. Il cittadino deve sapere prima di agire se dal suo comportamento possano derivare delle conseguenze negative o indesiderabili → solo conoscendo a priori le
conseguenze previste per un dato comportamento, potrà scegliere liberamente se e come agire. → Principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli alla gente : volto ad evitare la sopraffazione (comportamento eccessivamente arbitrario. Art. 2 comma 1, codice penale: nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (art. 25 costituzione) → norma che non può essere modificata. → Principio di precisione della legge : pone l’esigenza di avere leggi chiare e precise. → Presunzione di innocenza : un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice e finché i delitti non sono provati. L’imputato è considerato non colpevole fino a condanna definitiva (3 criteri di giudizio). Da dove parte il pensiero di fondo di Beccaria? : parte da una critica dell’esistente, del libero arbitrio, dell’irrazionalità e del sistema vigente dell’epoca. Ci suggerisce che il sistema giudiziario dovrebbe riferirsi a principi ben identificabili: limitazione della discrezionalità, uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, proporzionalità tra delitto e pena, funzione deterrente della pena. Limiti della scuola classica : nella concezione della scuola classica, uno dei limiti sviluppati è quello della mancanza di attribuzione di responsabilità ai fattori che esulano dall’individuo (individuo che è sempre presente a se stesso e non subisce l’influenza di fattori sociali esterni). Un’influenza da tener presente è però quella del contesto e di una serie di dinamiche che non possono essere sottovalutate nell’interpretazione di un comportamento criminale. Alcuni considerano questo orientamento come riduttivo, perchè non prende in considerazione i reati che derivano da stati d’animo intensi → bisognerebbe pensare anche ai membri delle subculture criminali : la minaccia e l’applicazione della sanzione ha poca rilevanza rispetto alla scelta di mettere in atto un determinato comportamento. Molti autori di impronta sociologica sono concordi nel ritenere che l’impostazione sviluppata dalla scuola classica comporti una deresponsabilizzazione della società. Inoltre ci troviamo di fronte un unico mezzo di prevenzione: è solo la minaccia della sanzione che esercita una funzione deterrente → in questo modo diventa l’unico mezzo di prevenzione generale e speciale, perché non sono previste altre misure che possano trattenere il soggetto dal compiere un reato. Quali sono i capisaldi della scuola classica? => Il criminale chi è e come viene visto: il criminale è un attore razionale e individuo normale che non presenta delle fragilità, che non può essere considerato anormale da un punto di vista bio-antropologico (passaggio al paradigma positivista). => Crimine: normale opportunità d’azione, da considerare come una violazione cosciente e volontaria della norma penale. L’origine del diritto e della pena risiedono nella teoria che fa riferimento al contratto sociale.
morte non ha un effetto deterrente maggiore rispetto alla condanna del carcere a vita. Mancanza di una quarta dimensione della pena: effettività => si riferisce alla probabilità che un soggetto sconti interamente la pena carceraria inflitta. La teoria del deterrente è stata sottoposta a numerose critiche: una di queste viene riportata da Gennaro ed è riconducibile al pensiero di Pontell → non critica l’esistenza della correlazione relativa a una maggiore severità della pena-minore criminalità (principio unidirezionale). Secondo Pontell i teorici della deterrenza si ostinano a proporre un’unidirezionalità causale; così suggerisce di invertire i termini di questa relazione: gli indici di criminalità incidono sui livelli di punizione. Ritiene che l’andamento degli indici di criminalità possa incidere sui livelli di punizione e non viceversa. Critica avvalorata dalla volontà di prendere in considerazione un fattore determinante: espressione system capacity → contemplare l’esistenza di questo fattore nell’analisi, significa che il sistema legale che applica la sanzione dispone di risorse limitate (che non vengono incrementate proporzionalmente all’aumento del lavoro da svolgere: non aumentate all’aumentare della criminalità). Sistema legale sovraccarico = minori livelli di punizione. Quando la criminalità aumenta in maniera esponenziale, il sistema non è in grado di rispondere in maniera adeguata e diventa incapace di gestire le sanzioni; di conseguenza diminuisce il livello di sanzione data. Secondo Pontell non c’è spazio per pensare all’effetto deterrente della sanzione, ma ad un sistema penale sovraccarico di tensione; difatti quando i livelli di criminalità calano, il sistema riesce a gestire in modo efficiente la situazione. La critica di Pontell ha però una lacuna, perchè non è avvalorata da un riscontro empirico → può essere ritenuta una teoria vaga. A questo proposito, nel considerare queste posizioni, è interessante leggere il punto di contatto: Henschel. Bisognerebbe leggere congiuntamente i risultati di queste riflessioni per capire che le conclusioni cui si giunge non portano a posizioni così contrastanti. Quando gli indici di criminalità sono alti, più bassa è la certezza; quando la certezza è più bassa, più bassa è la deterrenza. Bisogna riferirsi ad un quadro di riferimento teorico che sia in grado di contemplare anche altre variabili. Paradigma positivista Autori: Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo, Scipio Sighele. Siamo nella seconda metà dell’800 e con questa scuola cominciano a svilupparsi le spiegazioni fondate su una predisposizione naturale dell’uomo. La predisposizione naturale affonda le sue radici in una costituzione che può essere anche di tipo fisico rispetto a quella della maggioranza. I soggetti sono quindi spinti al crimine a causa della loro costituzione. Le teorie che si rifanno a questi orientamenti sono dette anche teorie bio-antropologiche.
Punto di partenza => ci si accorge che la razionalità, al centro dell’interesse della scuola classica, non riesce in realtà a spiegare tutto e difatti molte questioni rimangono insolute, come per esempio: non riescono a spiegare le differenze tra i reati, le diverse caratteristiche dei criminali e i diversi condizionamenti che possono inficiare la situazione e sfociare nel comportamento criminale. Proprio per questi motivi, tutto ciò che viene approfondito dalla scuola classica, non viene considerato sufficiente per spiegare i comportamenti devianti. Nella scuola positivista il concetto di responsabilità morale scompare → nuova interpretazione fondata sul determinismo bio-psicologico (ha delle influenze sul sistema punitivo e penitenziario). Il sistema punitivo si orienta verso un piano terapeutico individualizzato → i concetti di giustizia e pena deterrente vengono soppiantati. Al posto del giurista, nella valutazione di imputabilità, si sostituisce il medico-scienziato/psichiatra, che deve dare una valutazione di tipo diverso. Egli dovrà guardare allo stato psico-fisico del soggetto e dovrà esprimere un giudizio sulla sua pericolosità sociale. Da ciò deduciamo che il trattamento del reo è diverso rispetto all’orientamento della scuola classica: in questo contesto è possibile isolare e internare i soggetti ritenuti pericolosi, anche nel caso in cui non siano considerati colpevoli per le loro condotte (punizione per tutti). Il fondatore di questa scuola è Cesare Lombroso : quale merito gli si riconosce? Quello di aver studiato il delitto a partire dalla componente umana e il fatto di rivolgersi all’uomo, al criminale. Prima distinzione tra le due scuole: nella scuola classica viene posto al centro il reato e tutto ciò che ne consegue; nella scuola positivista al centro viene posto il criminale, l’uomo che viene studiato attraverso un metodo scientifico (autore del reato, personalità del delinquente). Si prendono le mosse da studi precedenti, quali la fisiognomica (pone in relazione le tendenze antisociali del soggetto con particolari aspetti della sua fisionomia esterna/aspetto esteriore) e la frenologia (correlazione tra la forma del cranio, la struttura cerebrale e il comportamento antisociale). → Cambiamenti significativi che sono correlati al periodo storico nel quale si sviluppano: gli ultimi anni del XIX secolo sono caratterizzati da scoperte. La scienza diventa lo strumento privilegiato per affrontare la conoscenza dei fenomeni. Sono anni nei quali si registrano anche dei mutamenti sociali: crisi economiche e politiche, vagabondaggio, delinquenza e criminalità. Ci si comincia ad interrogare non solo sulla recidiva di atti illeciti, ma anche sui sentimenti di paura e allarme sociale rispetto a quelle che sono le forme di criminalità. Il punto di vista della scuola positivista è un punto di vista critico rispetto a quello della scuola classica → viene criticata l’astrattezza illuminista e comincia ad emergere un orientamento positivista della sociologia, che si occupa delle strutture sociali e vuole studiare una realtà autonoma sulla quale le scienze sociali vogliono rivendicare la loro prerogativa rispetto a un oggetto di studio nuovo.
giudizio di prevedibilità rispetto alla condotta del soggetto; un giudizio sulla capacità del soggetto di commettere nuovamente un reato → condizione rivelatrice di specifici tratti del reo. Il Codice Rocco del 1930 non ha accolto tutte le istanze positiviste, ma ancora oggi consideriamo la pericolosità sociale come una caratteristica non necessariamente permanente ma eventuale del reo. Questa condizione rappresenta il presupposto per l'eventuale applicazione di misure di sicurezza. Caratteristiche fondamentali della scuola positiva: le riflessioni prendono le mosse da una visione deterministica del mondo e un interesse spiccato verso il comportamento criminale dell'uomo delinquente → non guarda più ai diritti come la scuola classica. => Tecniche di ricerca differenti: raccolta sistematica di dati finalizzata a rispondere alla domanda centrale, ovvero quella di trovare una spiegazione al comportamento deviante. Molto spesso i teorici fanno riferimento alla teoria evoluzionistica , dalla quale traggono l’idea di interpretare i criminali come individui non del tutto evoluti. → La criminologia positivista viene influenzata dall’antropologia, dalle teorie evoluzionistiche, dalla biologia, anatomia, frenologia e fisiognomica. I lavori della scuola positiva rappresentano il primo reale studio del comportamento criminale: una posizione che si allontana da quella della scuola classica. Gli studiosi assumono una visione deterministica rispetto al comportamento. Rispetto ai comportamenti criminali → possono essere curati: bisogna pensare ad un trattamento di tipo riabilitativo proprio perché il fine ultimo dovrebbe essere quello di ‘’guarire’’ quel soggetto che si è macchiato di un reato. La scuola positiva si fonda su alcuni elementi importanti:
=> I criminali sono portati ad agire da impulsi straordinariamente potenti e controlli particolarmente carenti (un individuo è portato a delinquere a causa di tare ataviche e degenerative). Per Lombroso, che partirà dalla teorizzazione del delinquente nato, il soggetto nasce con queste tare che rappresentano il prototipo del delinquente nato → nessun effetto deterrente è utile in questo caso (la pena deterrente non ha alcun effetto). La pena nella scuola positiva deve avere una funzione di protezione sociale : è necessario avvalersi delle misure di sicurezza per rispondere alla pericolosità sociale del reo. Il reato in questo contesto viene visto come una manifestazione obbligata nel soggetto e non come una violazione cosciente e volontaria. La scuola positiva ritiene il criminale come un prodotto derivante da componenti biologiche e sociali; e vede la pena come rieducazione del colpevole. La scuola positiva rifiuta il concetto di deterrenza, l’idea della volontà colpevole e della responsabilità morale. La sanzione nella scuola positiva deve essere in relazione alle caratteristiche del reo : non può essere una pena generalizzata perché il reato va inteso come un fatto umano individuale, e quindi come un fatto che può rivelare una personalità socialmente pericolosa. In questo contesto vediamo emergere e svilupparsi l’idea del delinquente nato : soggetto che delinque per tare ataviche o degenerative, uomo che nasce con una natura criminale, determinato da un punto di vista genetico, propenso alla delinquenza e di fronte al quale la pena perde qualsiasi effetto deterrente. La scuola positiva arriva a negare o non ritenere fondamentale la distinzione tra soggetti imputabili e non imputabili. Secondo questa prospettiva, se la sanzione serve come strumento per impedire la commissione dei reati; per la scuola positiva non esiste un motivo per escludere dall'applicazione della pena autori infermi di mente → la pena deve essere prevista per tutti : chi delinque deve essere sottoposto a misure di sicurezza. Il reo di fatto viene allontanato dalla società onde evitare la reiterazione dell’illecito e nuove manifestazioni criminali da parte di questo soggetto, che potrà essere reinserito in un secondo momento. → Misure non proporzionate al fatto ma alla pericolosità del reato. Cesare Lombroso (1835-1909) ↪ colui che nell’ambito della scienza penale attua uno studio individuale del delinquente. Era un chirurgo e uno psichiatra, che grazie alla sua formazione in medicina accolse in maniera meticolosa i dati e cercò di studiare gli individui attraverso un’osservazione sperimentale (per trovare differenze fisiche e mentali che potessero validare le sue teorie). I criminali sono affetti da una serie di anormalità di natura atavica o degenerativa; diversamente, significa che per Lombroso i criminali/delinquenti manifestano delle anomalie primitive che sono riscontrabili in un prototipo biologico → delinquente nato. Quest’ultimo ha precise caratteristiche fisiche ed è connotato da altre peculiarità: privo di valori morali, incapace di provare rimorso, usa espressioni