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Appunti lezioni completi, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Ildiritto ecclesiastico e delle relazioni tra Stato e fenomeno religioso in Europa. Si discute della differenza tra diritto ecclesiastico e diritto canonico, dell'importanza dell'ordinamento statale nel regolare il fenomeno religioso e delle fonti normative utilizzate dai legislatori nazionali. Si analizzano i modelli di relazione tra Stato e gruppi religiosi in Europa, distinguendo tra Stati concordatari e separatisti. Si evidenzia l'importanza della religione nella vita quotidiana e la necessità di trovare un equilibrio tra le esigenze delle maggioranze e quelle delle minoranze religiose.

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 12/09/2023

francescaferrari64unimib
francescaferrari64unimib 🇮🇹

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INTRODUZIONE
Di cosa parla il diritto ecclesiastico?
L’oggetto del diritto ecclesiastico è il fenomeno religioso, da intendersi in maniera ampia: tra le
espressioni religiose c’è anche la religione di senso negativo (ateismo).
In cosa si differenzia dal diritto canonico?
Il diritto ecclesiastico è un diritto statale, mentre il diritto canonico è un diritto esterno,
proveniente da una delle tante confessioni religiose: la Chiesa cattolica. È dunque un diritto di
origine confessionale.
Esistono molti altri diritti di origine confessionale, che fanno riferimento ad altre confessioni
religiose.
Nello studio del diritto ecclesiastico, dunque, non ci interessa l’interna corporis della confessione
religiosa (trattata dal diritto canonico), ma il fenomeno religioso così come regolato dallo Stato
(italiano).
Artt. della carta costituzionale di riferimento:
Art. 7
Art. 8
Art. 19
Art. 20
Perché l’ordinamento (italiano) si occupa del fenomeno religioso? Che interessi ha? Non potrebbe
disinteressarsene e lasciare che se ne occupino i singoli o i gruppi?
Perché la scelta religiosa impatta su tutti gli ambiti della vita: matrimonio, alcune religioni
vietano la consumazione di cibi o bevande, certi abbigliamenti, trasfusioni di sangue, interruzione
di gravidanza; alcune religiosi prevedono momenti specifici in cui espletare un rito; alcune religioni
prevedono dei modi in cui trattare i cadaveri. Quando parliamo di religione parliamo della vita.
Quando si parla di distinzione degli ordini – ossia di distinzione tra ordine spirituale e ordine
temporale – non abbiamo risolto la maggior parte dei nostri problemi, perché la maggior parte
delle materie che riguardano lo Stato possono anche essere di interesse della religione.
Tantissime questioni attengono ad entrambi gli ordini.
Oltre ai casi conflittuali in cui le regole religiose e le regole della legge si contraddicono, esistono
altri casi in cui l’istanza religiosamente orientata non presenta un’alternativa netta (aut…aut), ma
è un’istanza di riconoscimento (es. edifici di culto: non ci sono due istanze che contrastano, ma c’è
un’istanza del gruppo di religioso di avere un luogo in cui riunirsi e pregare, è un’istanza di tipo
positivo). Oltre all’aut…aut, ci sono richieste, aspettative religiosamente orientate che cercano
risposta.
Cosa succede se lo Stato non si occupa di assecondare queste richieste? La scelta religiosa diventa
un diritto asfittico, che può essere esercitato solo in spazi protetti, privati. L’esito più probabile di
questa situazione è che le minoranze ci rimettano.
La scelta e l’atteggiamento del legislatore con riferimento alla religione è sempre condizionata
dalla storia, dalla cultura e dalle presenze religiose del Paese, e queste scelte sono orientate verso
i principi delle maggioranze.
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INTRODUZIONE

Di cosa parla il diritto ecclesiastico? L’oggetto del diritto ecclesiastico è il fenomeno religioso , da intendersi in maniera ampia: tra le espressioni religiose c’è anche la religione di senso negativo (ateismo). In cosa si differenzia dal diritto canonico? Il diritto ecclesiastico è un diritto statale , mentre il diritto canonico è un diritto esterno, proveniente da una delle tante confessioni religiose: la Chiesa cattolica. È dunque un diritto di origine confessionale. Esistono molti altri diritti di origine confessionale, che fanno riferimento ad altre confessioni religiose. Nello studio del diritto ecclesiastico, dunque, non ci interessa l’ interna corporis della confessione religiosa (trattata dal diritto canonico), ma il fenomeno religioso così come regolato dallo Stato (italiano). Artt. della carta costituzionale di riferimento :

  • Art. 7
  • Art. 8
  • Art. 19
  • Art. 20 Perché l’ordinamento (italiano) si occupa del fenomeno religioso? Che interessi ha? Non potrebbe disinteressarsene e lasciare che se ne occupino i singoli o i gruppi? Perché la scelta religiosa impatta su tutti gli ambiti della vita : matrimonio, alcune religioni vietano la consumazione di cibi o bevande, certi abbigliamenti, trasfusioni di sangue, interruzione di gravidanza; alcune religiosi prevedono momenti specifici in cui espletare un rito; alcune religioni prevedono dei modi in cui trattare i cadaveri. Quando parliamo di religione parliamo della vita. Quando si parla di distinzione degli ordini – ossia di distinzione tra ordine spirituale e ordine temporale – non abbiamo risolto la maggior parte dei nostri problemi, perché la maggior parte delle materie che riguardano lo Stato possono anche essere di interesse della religione. Tantissime questioni attengono ad entrambi gli ordini. Oltre ai casi conflittuali in cui le regole religiose e le regole della legge si contraddicono, esistono altri casi in cui l’istanza religiosamente orientata non presenta un’alternativa netta (aut…aut), ma è un’istanza di riconoscimento (es. edifici di culto: non ci sono due istanze che contrastano, ma c’è un’istanza del gruppo di religioso di avere un luogo in cui riunirsi e pregare, è un’istanza di tipo positivo). Oltre all’aut…aut, ci sono richieste, aspettative religiosamente orientate che cercano risposta. Cosa succede se lo Stato non si occupa di assecondare queste richieste? La scelta religiosa diventa un diritto asfittico, che può essere esercitato solo in spazi protetti, privati. L’esito più probabile di questa situazione è che le minoranze ci rimettano. La scelta e l’atteggiamento del legislatore con riferimento alla religione è sempre condizionata dalla storia, dalla cultura e dalle presenze religiose del Paese, e queste scelte sono orientate verso i principi delle maggioranze.

MODELLI DI RELAZIONE STATO-CONFESSIONI RELIGIOSE IN EUROPA – Come si atteggia lo Stato secolare nei confronti del fenomeno religioso Teniamo presente che nessuno Stato incarna perfettamente un modello, in quanto il modello non è mai esaustivo nell’esprimere il rapporto tra Stato e fenomeno religioso. Ciononostante, l’utilizzo di modelli è utile al fine di descrivere in linea di massima come si delinea l’ordinamento statale nei confronti del fenomeno religioso. Facciamo questa distinzione con riferimento agli ordinamenti dell’UE. Utilizziamo il termine ‘gruppo religioso’ anziché ‘confessione religiosa’, in quanto è un termine molto più ampio: le confessioni religiose hanno delle caratteristiche specifiche. Il termine ‘gruppo religioso’ rende l’idea di una religiosità vissuta da soggetti collettivi (mentre rimangono fuori da questa panoramica di modelli la libertà religiosa individuale). Quali criteri (potenzialmente infiniti) utilizzare per costruire una mappa di tali modelli? Ø Strumento normativo (= fonte) che il legislatore nazionale usa per disciplinare il fenomeno religioso. Es. legge, costituzione, fonti bilaterali… ( Aspetto formale ) Nell’ambito del diritto ecclesiastico è rilevante parlare di fonti perché possono essere diverse: fonti bilaterali. = Sono accordi tra la confessione religiosa e lo Stato non interni all’ordinamento, ma tra l’ordinamento e l’esterno (ambito di diritto esterno). Essendo accordi esterni, al pari dei trattati internazionali, devono essere ratificati con una legge ordinaria. Non tutti i legislatori fanno riferimento alle leggi bilaterali per regolare il fenomeno religioso, molti utilizzano unicamente fonti unilaterali (costituzione, leggi). Il legislatore che utilizza solo strumenti bilaterali realizza uno Stato concordatario , mentre il legislatore che utilizza unicamente strumenti unilaterali realizza uno Stato separatista. I concordati sono accordi che gli stati territoriali stringono con la Chiesa cattolica, non con altre confessioni religiose. La Chiesa cattolica da sempre ha portato avanti la volontà di stipulare accordi paritari con tutti gli ordinamenti secolari in cui si trova a vivere. La Chiesa da sempre porta avanti un’ istanza di bilateralità (= volontà di contrattare su un piano di parità). ‘Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio’ Dunque, gli Stati concordatari sono generalmente gli Stati a maggioranza cattolica (con eccezioni, es. Francia ). Questo perché sono ordinamenti in cui la religione cattolica si è imposta e è riuscita a ottenere un concordato. Quando parliamo di Stato concordatario sappiamo già che è uno Stato con un’importante presenza cattolica. Tuttavia, questa istanza che nasce con la religione cattolica in alcuni casi si è estesa anche ad altre confessioni. Questi accordi però non si chiamano ‘concordati’, pur essendoci l’idea dello Stato concordatario. La Francia è un classico esempio di Stato separatista , infatti nel 1905 è stata emanata la Legge d’intesa separazione dello Stato dalle confessioni religiose. Seppur la confessione religiosa maggiore sia la confessione cattolica, non c’è un concordato. Altro Stato separatista è la Grecia, in cui la maggioranza ortodossa non ha aspirazioni apicali al pari della confessione cattolica.

LO STATO LIBERALE E IL NEONATO STATO ITALIANO

Attualmente l’Italia è uno Stato laico e concordatario , ma queste sono caratteristiche che sono state acquisite nel corso del tempo. Inizialmente lo Stato italiano – nato nel 1861 – era confessionista e separatista : Ø Separatista in quanto non c’erano accordi con la Chiesa, il primo concordato sarà nel 1929 con Mussolini. Ø Confessionista in quanto all’art. 1 dello Statuto albertino si prevedeva che la religione cattolica apostolica romana fosse la sola religione dello Stato, mentre gli altri culti fossero tollerati conformemente alle leggi (dichiarazione di confessionismo di Stato). Non vi era libertà religiosa, nei confronti degli altri culti si parlava di ‘tolleranza’. Tuttavia, per capire se si tratta di uno stato laico o confessionista non ci si può fermare alle dichiarazioni, ma bisogna guardare a come lo Stato si comporta nel concreto. Se guardiamo nel dettaglio alcune disposizioni normative di quei decenni ci appare una situazione estremamente variegata, definita dagli studiosi come una situazione di Stato liberale sospeso tra un atteggiamento separatista (?) e un atteggiamento giurisdizionalista (una serie di interventi dello Stato tesi al controllo del fenomeno religioso per sottoporle alla sua giurisdizione). Esempi:

  • Legge Sineo 735/1848: volendosi togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini che non professassero la religione cattolica, si stabilì che la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all’ammissibilità alle cariche civili e militari (principio egualitario tra le diverse confessioni religiose).
  • Leggi Eversive dell’asse ecclesiastico con decreto n. 3036 del 7 luglio 1866: fu negato il riconoscimento (e di conseguenza la capacità patrimoniale) a tutti gli ordini, le corporazioni, e le congregazioni religiose regolari, ai conservatori ed i ritiri che comportassero vita in comune ed avessero carattere ecclesiastico.
  • CC e CP: si è segnato in modo importante il rapporto con la Chiesa cattolica. Il Codice civile del 1865 è una fonte di impronta liberale, distante dall’essere un codice confessionista (vd regolazione del matrimonio, per cui matrimoni religiosi sono irrilevanti davanti allo Stato, ossia non hanno effetti civili, introducendo per la prima volta il matrimonio civile obbligatorio). Anche il Codice penale Zanardelli del 1889 è di impronta liberale, infatti prevede una sezione dedicata alla tutela del sentimento religioso e dei culti religiosi, anche diversi dal culto cattolico. Tale codice parla di ‘culti ammessi’. Da questi elementi capiamo che l’Italia perde progressivamente tutte le caratteristiche proprie dello Stato confessionista. Successivamente accade che lo Stato italiano annette lo Stato pontificio nel 1870 con la Breccia di Porta Pia. Questo porta a un problema di ordine istituzionale: erano presenti due autorità – il Re e il Papa – e con tale annessione il Papa diviene un ‘suddito’. Successivamente vengono regolati i rapporti con la legge delle guarentigie : è un provvedimento legislativo del Regno d'Italia, promulgato il 13 maggio 1871, che regolò i rapporti tra Stato italiano e Santa Sede fino al 1929, quando furono conclusi i Patti Lateranensi. È una legge con contenuti positivi nei confronti del Papa e della santa sede, prevedendo diverse garanzie nei loro confronti.

Tuttavia, dopo due giorni da tale legge come protesta il Papa Pio IX emette l’enciclica Ubi nos , rivendicando la provenienza del potere spirituale da Dio e il fatto che non possa essere sottoposto a nessuna autorità terrena, per cui la Chiesa cattolica sarebbe dovuta restare indipendente. Successivamente nel 1874 il Papa emana il Non expedit , con cui si esprime negativamente circa la partecipazione dei cattolici italiani alle elezioni e in generale alla vita politica dello Stato. In concreto si trasformò in un invito per i cattolici a non esercitare il proprio diritto di voto riconosciutogli dalla Destra storica, in quanto si afferma che tale paese non appartiene ai fedeli. Prima della Prima guerra mondiale alcuni cattolici si erano presentati in alcune liste, grazie a un patto che consentiva ai cattolici di essere eletti in alcune liste. Durante la Grande Guerra i rapporti tra Stato e Chiesa passarono in secondo piano. Questo consiglio rimane fermo fino al 1920, quando il sacerdote Sturzo fondò la Democrazia cristiana, svuotando così di significato il contenuto del Non expedit. Con il partito fascista si parla di anni di riconfessionalizzazione. Inizialmente il partito fascista non era il partito di maggioranza e soprattutto non era un partito cattolico; tuttavia, c’era l’idea che la questione romana dovesse essere risolta: il partito fascista, con il tempo intuisce l’importanza della Chiesa cattolica, e la possibilità di usare tale strumento per ottenere approvazione. Si parla di riconfessionalizzazione perché si veniva da anni di svuotamento del un principio confessionista dichiarato nello Statuto albertino. Esempi : crocifissi progressivamente tornano in tutti i luoghi pubblici come arredo obbligatorio; Riforma Gentile (1923 – riforma dell’istruzione scolastica), prevedeva che la religione cattolica apostolica romana fosse fondamento e coronamento di tutta l’istruzione pubblica.

Nello Stato liberale i culti erano tollerati e vigeva un certo principio di uguaglianza, nello Stato fascista vengono ammessi ma non si può certo parlare di principio di uguaglianza, in quanto godono di un trattamento decisamente deteriore. Questa riaffermazione comporta conseguenze importantissime nell’ambito della legislazione, anche unilaterale. All’interno del Concordato erano previsti moltissimi privilegi a favore della Chiesa cattolica. Esempi:

  • Art. 34 Concordato: prevedeva il matrimonio concordatario , la più grande vittoria raggiunta dalla Chiesa cattolica, in quanto di fatto ottenne la rinuncia dello Stato a regolare il matrimonio stipulato dai cittadini cattolici. Si consentì al matrimonio canonico di ottenere effetti civili. Gli unici giudici che avevano giurisdizione su questi matrimoni erano giudici canonici , i giudici civili non potevano pronunciarsi sulla validità di questi matrimoni. Inoltre, le sentenze di nullità pronunciate dai giudici canonici venivano automaticamente riconosciute sul piano civile. Questo cambierà in maniera notevole con l’introduzione del divorzio negli anni ’70.
  • Art. 36 Concordato: regolava l’ ora di religione. Dopo la riforma Gentile del 1923 che aveva detto che i principi del cattolicesimo fossero coronamento e fondamento dell’istruzione pubblica, l’inserimento dell’ora di religione era doverosa e con l’art. 36 diviene obbligatoria salvo dispensa. I genitori, qualora appartenessero a un’altra confessione religiosa, potevano fare istanza perché i figli fossero dispensati dal seguire l’ora di religione. Entrambi questi istituti – matrimonio concordatario e ora di religione – sono sopravvissuti all’introduzione della Carta costituzionale e esistono ancora oggi, ma disciplinati in maniera differente. Sul piano del diritto unilaterale , molti sostengono che si tratta di un diritto naturale che ha dato esecuzione ai patti lateranensi. Nel 1930 il legislatore fascista crea un quadro sicuramente armonico con i patti lateranensi. Sicuramente il legislatore ha introdotto numerose disposizioni rilevanti:
  • Legge 1159/29 sui culti ammessi, a cui ha dato esecuzione il regio decreto 289/1930: è una legge unilaterale regola la condizione giuridica in Italia dei culti ammessi oltre alla religione cattolica. È una legge di stampo giurisdizionalista , in quanto tende a controllare i culti ammessi e restringerne la libertà, sottoponendoli a un controllo amministrativo (legge liberticida). Questa legge e il regio decreto sono tutt’ora in vigore, ed è lo scandalo della nostra materia. È stata diverse volte segnalata. Sia la legge sia il regio decreto hanno subito negli anni degli interventi ablativi della Corte Costituzionale. Tra le norme più significative di questa legge abbiamo l’art. 1: Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico di tali culti è libero. Quadruplice ordine di limiti:
    • Riti
    • Principi
    • Ordine pubblico
    • Buon costume

Tale articolo è stato ritenuto abrogato per incompatibilità con l’art. 19 della Carta costituzionale, anche se la Carta costituzionale mantiene i limiti dei riti e del buon costume. Nell’art. 19 non è previsto un controllo sui principi, in quanto lo Stato democratico non può limitare i principi e punire i pensieri, se no verrebbe meno l’art. 21 sulla libertà di pensiero. Nel Codice penale sono presenti diversi reati d’opinione, ampio dibattito. Inoltre, questa legge riconosceva effetti civili ai matrimoni religiosi celebrati dai culti diversi dal cattolico, ma c’era una distanza sostanziale tra il matrimonio canonico con effetti civili e i matrimoni religiosi celebrati da culti diversi, perché nel primo caso il matrimonio era regolato dal diritto canonico, nel secondo dal diritto civile. È una legislazione che tende al controllo.

  • Codice Rocco: risente dello spirito dello Stato confessionista fascista totalitario. Una parte del CP nel tutelare il sentimento religioso tutelava due nuovi beni giuridici specifici:
    • Religione dello Stato;
    • Culti ammessi. Prevede una tutela privilegiaria per il bene ‘religione dello Stato’. Si tratta di una differenza di tipo qualitativo, perché alcune norme tutelano solo la religione dello Stato (es. vilipendio alla religione di Stato) e di tipo quantitativo, perché le pene previste per le offese alla religione dello Stato sono più alte di 1/3 rispetto alle pene per le offese agli altri culti. NB: Tutte le religioni erano tutelate in quanto ammesse e gradite, con situazioni privilegiarie per la religione cattolica e con una tutela che virava verso il controllo nei confronti dei culti ammessi. Non si poteva parlare propriamente di diritto di libertà religiosa, ma ricordiamo l’art. 5 della l. sui culti ammessi che diceva che la discussione religiosa era libera , anche se veniva interpretata dalla giurisprudenza in modo molto restrittivo. Questa norma è stata riconosciuta dalla dottrina come prodromica per il riconoscimento di un diritto di proselitismo. L’art. 402 del CP che puniva il vilipendio alla religione di Stato, era al contrario interpretato dalla giurisprudenza in maniera talmente estensiva da ricomprendere qualsiasi critica non fondata o non costruttiva alla religione dello Stato. Di fatto, non si poteva parlare nemmeno della possibilità di fare proselitismo, propaganda religiosa.
  • La critica che veniva mossa alla posizione di Dossetti era che il richiamo ai Patti potesse far sì che si instaurasse uno Stato confessionista. Infatti, per molti decenni non è stato chiaro se si trattasse di uno Stato confessionista o meno. I dibattiti si sono conclusi con la formulazione definitiva dell’art. 7 co. 2 (+ co. 3) conformemente all’idea di Dossetti (Togliatti alla fine votò a favore di tale formulazione): <<I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale>>. La scelta di Togliatti fu molto criticata, i socialisti votarono contro. [Vd intervento Togliatti per giustificare la sua scelta> non voleva uno Stato nascente con una frattura ] Questa norma costituzionale fonda il principio di bilateralità necessaria : i rapporti con i culti religiosi sono regolati tramite norme bilaterali. Purtroppo, il timore di Togliatti si realizzò nei fatti, perché queste norme pattizie (norme dei patti lateranenti) furono considerate per molto tempo parificate a norme costituzionali. Per molto tempo fu portata avanti la tesi che quelle norme fossero zona franca. Nel 1956 quando iniziò a operare la Corte costituzionale. La prima sentenza del 1956, sul tema della libertà di stampa (art. 21), è importante perché la Corte spiega come intende procedere in futuro: delinea le differenze tra incostituzionalità e abrogazione e limita il suo campo di intervento alle leggi ordinarie. Il suo sindacato di incostituzionalità è relativo alle leggi ordinarie anche pregresse e riguarda l’incompatibilità tra leggi ordinarie e norme costituzionali. In questa situazione è ovvio che le norme pattizie non sono lese, perché non sono norme ordinarie ma sono paragonabili alle norme costituzionali. Quindi, il sindacato di legittimità sulle norme pattizie non c’è (timore di Togliatti). Per molto tempo la Corte si è ritenuta incompetente di fronte alla dichiarazione di illegittimità delle norme pattizie. Sarà la questione del matrimonio concordatario che farà cambiare opinione.

ARTICOLO 7 CO. I DELLA COSTITUZIONE E IL PRINCIPIO DI DISTINZIONE DEGLI ORDINI

NB: Nel regolare il rapporto con il fenomeno religioso gli artt. della Costituzione elaborati dall’Assemblea Costituente sono sì innovativi, ma con un occhio rivolto al passato. Art. 7 co. 1 Cost. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine , indipendenti e sovrani. L’ art. 7 è dedicato a regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, mentre l’art. 8 è destinato a regolare i rapporti tra lo Stato e tutte le confessioni religiose (quindi anche quella cattolica). Il comma I dell’art. 7 ha avuto una genesi più snella rispetto ai commi successivi, ma comunque difficile dal momento che molti si chiedevano che ricadute pratiche potesse avere un’asserzione del genere. Problema: Può lo Stato arrogarsi il diritto di definire la Chiesa cattolica indipendente e sovrana? Secondo Calamandrei un’affermazione del genere avrebbe avuto senso solo in un trattato internazionale tra due parti che si riconoscevano reciprocamente l’indipendenza e la sovranità. Ø Sovranità Perché si possa parlare di sovranità di uno Stato, si presuppone la presenza di tre requisiti:

  • Governo : la Chiesa cattolica ha un governo, capillare e rigidamente gerarchico. Quella cattolica è forse la confessione religiosa più organizzata, secondo una struttura che prevede che una sola persona in tutto il mondo detenga il potere massimo.
  • Popolazione : ha un popolo, ma è frantumato in diverse nazionalità, di conseguenza sui fedeli incombono almeno due sovranità (Chiesa cattolica, Stato territoriale a cui appartengono)
  • Territorio : il territorio della Chiesa cattolica sarebbe un territorio in cui idealmente vivono tutti i cattolici; tuttavia, non è così, in quanto i cattolici vivono sparsi in tutto il mondo. Dunque, la Chiesa cattolica non ha un territorio. Ø Indipendenza Il termine indipendenza è probabilmente usato nel senso di esercizio di un potere autonomo , non dipendente dallo Stato. L’indipendenza della Chiesa cattolica è sempre stata indiscussa – dal momento che la Chiesa si è sempre comportata come un potere autocefalo - e dunque riconosciuta anche dal diritto internazionale. Dunque, l’utilizzo del termine ‘indipendenza’ non solleva problemi, diversamente da quanto avviene per la ‘sovranità’. Ø Ciascuno nel proprio ordine I due ordini sono il corpo e l’ anima. Il fatto che si parli di due ordini sottende che ci sia un confine tra i due: dunque, è necessario definire i contenuti di questi due ordini e stabilire chi decide cosa è corpo e cosa è anima. È lo Stato che stabilisce il confine tra i due ordini: trattandosi di un principio Costituzionale è lo Stato che, scrivendo la Costituzione, decide dove, quanto e come limitarsi: auto-limitazione dello Stato , che stabilisce la propria competenza affermando che non si occupa della sfera religiosa in quanto stato democratico e laico. Problema 2: L’art. 7 limita anche la Chiesa cattolica? No, lo Stato può decidere solo per sé, altrimenti ci sarebbe una spartizione delle competenze, come nel caso del matrimonio (di cui si occupano entrambe le istituzioni).

ART. 7 CO. 2 DELLA COSTITUZIONE: IL PRINCIPIO DI BILATERALITÀ NECESSARIA

Art. 7 co. 2 Cost. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Il co. 2 ha avuto una genesi più complicata rispetto al co. 1: è stata una delle disposizioni più discusse in Assemblea Costituente, in quanto c’è il richiamo espresso a uno strumento pattizio esistente , non generale. Si richiamano espressamente i Patti Lateranensi, per impedire che possano essere modificati tramite un patto unilaterale con una maggioranza semplice (come voleva Dossetti). [primo inciso] Se le parti vogliono modificare questi accordi, e sono d’accordo nel modificarli, ciò non richiede un procedimento di revisione costituzionale. [secondo inciso] Con questo comma lo Stato italiano nascente diventa a tutti gli effetti uno Stato concordatario. Come vedremo, questo principio concordatario, definito dalla dottrina principio di bilateralità necessaria , verrà ripreso anche all’art. 8 Cost. nel disciplinare i rapporti con le altre confessioni religiose. Tale principio rispetta la visione delle confessioni religiose come ordinamenti giuridici originari, primari, autocefali, e quindi operanti in un ordine diverso (ordine spirituale). In aderenza a questa visione è automatico regolare i rapporti secondo il principio della bilateralità necessaria e lo Stato si autolimita, non volendo regolare le questioni di ordine spirituale. È evidente la vocazione dello Stato italiano a fare un passo indietro e a utilizzare lo strumento pattizio. Se lo Stato vuole regolare la vita dei gruppi, lo deve fare anche tramite accordi. Cosa deve essere inserito nell’accordo e cosa no? Ci sono questioni che non devono essere inserite nell’accordo perché sono di esclusiva competenza della Chiesa, e alcune che non devono essere inserite nell’accordo perché sono di esclusiva competenza dello Stato. Poi ci sono le questioni miste. Gerarchia delle fonti del diritto ecclesiastico (diverse in ragione del principio di bilateralità necessaria, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale):

  • L.810/1929. Il primo sconquasso è legato al fatto che l’accordo viene recepito da una legge di esecuzione (vale per gli accordi con tutte le confessioni religiose). Queste tipologie di leggi sono definite in dottrina come ‘fonti atipiche’ o ‘leggi rinforzate’, in quanto formalmente sono leggi ordinarie ma hanno una forza passiva molto particolare (= resistenza all’abrogazione) che non è quella delle leggi ordinarie (che possono essere abrogate da una legge ordinaria successiva). Queste leggi atipiche hanno invece la forza passiva delle leggi costituzionali: per essere abrogate necessitano di un procedimento aggravato (ma diverso da quello previsto per la revisione costituzionale): accordo tra le parti. Fonte atipica in quanto si trova a metà strada tra leggi ordinarie e leggi costituzionali. Il timore di alcuni riguardava il caso in cui non si raggiunga l’accordo. Es. si vuole togliere l’ora di religione obbligatoria nelle scuole pubbliche, come si può fare?
    • Accordo.
    • Revisione costituzionale: secondo alcuni si deve rivedere solo l’art. 9 della legge 121/ in esecuzione dell’Accordo del 1984 (che ha ad oggetto l’ora di religione obbligatoria) (secondo la prof. Marchei questo violerebbe il principio di bilateralità necessaria), secondo altri questo non è possibile in quanto sarebbe in contrasto con l’art. 7 Cost e quindi si

dovrebbe abrogare l’art. 7 co. 2 (anche se nella sentenza 18/82 la Corte lo farà, come vedremo).

  • Intervento della Corte Costituzionale che decide della conformità alla Costituzione delle leggi ordinarie. Dubbio: le norme pattizie sono sindacabili davanti alla Corte Costituzionale?
    1. La risposta della giurisprudenza negli anni ’50 era NO, in quanto le norme pattizie non sono leggi ordinarie (lo sono solo formalmente), ma leggi costituzionali. Si realizza la paura di Togliatti: l’accordo pattizio viene ad essere una zona franca.
    2. Con la sentenza 30/1971 Corte Cost. cambia l’orientamento: un pretore di Torino aveva sollevato la questione di illegittimità dell’art. 34 dei Patti lateranensi (rimanda la validità del matrimonio a giudici ecclesiastici) per violazione dell’art. 102 Cost. (divieto di giudici speciali). La sentenza della Corte è innovativa e compromissoria perché: § da un lato avvalora l’interpretazione dell’art. 7 co. 2 dicendo che quel richiamo ha prodotto diritto (timore di Togliatti), non è una mera norma sulla produzione giuridica (Dossetti) (= orientamento giurisprudenziale anni ‘50); § ma dall’altro lato dice di avere sindacato su queste norme (costituzionali) nei limiti del contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. In questo modo crea un nuovo parametro di norme supercostituzionali (= principi supremi, matrice della Costituzione) che devono essere rispettate e non possono essere violate neanche dalle norme costituzionali. Eventuale critica a questo ragionamento: non c’è una lista tassativa di principi supremi e quindi la Corte avrebbe una discrezionalità molto ampia. È la Corte a decidere quali sono i principi supremi. Con riferimento al caso del pretore di Torino, la Corte pur dicendo di aver sindacato anche sulle norme costituzioni in alcuni casi, nel caso di specie non vede alcun principio supremo leso. Questo parametro dei principi supremi verrà esteso a tutti gli accordi pattizi, non solo quello dei Patti lateranensi.

ma lo fa’ sottoponendo questi provvedimenti a un filtro, cioè il rispetto dell’ordine pubblico ‘internazionale’ (anche se in realtà i principi che compongono questo ordine pubblico sono interni all’ordinamento, perché serve a tutelare la coerenza e l’ armonia del sistema interno). Nella sostanza, questo ordine pubblico è fondato dai principi e dalle regole essenziali, irrinunciabili che fondano l’istituto del matrimonio in Italia. Come mai la Corte considera tale principio come supremo? La Corte parla di tutela inderogabile dell’ordine pubblico in quanto vuole tutelare la sovranità dello Stato. La tutela inderogabile dell’ordina pubblico è presidio della sovranità dello Stato ( Stato e Chiesa indipendenti e sovrani ). Questo limite dell’ordine pubblico in realtà non opera solo nei rapporti con la Chiesa cattolica, ma anche nei cfr degli altri ordinamenti. Tutela dell’ordine pubblico come corollario della sovranità dello Stato. All’esito di questa sentenza il procedimento di delibazione delle sentenze canoniche è stravolto, in quanto non è più automatico. NB: Questo parametro dei principi supremi è stato ed è ancor oggi utilizzato con riferimento alla Chiesa cattolica, e non nei confronti delle altre confessioni religiose (dubbio di costituzionalità: Chiesa cattolica privilegiata). Nella sentenza 203/1989 la Corte enuclea un nuovo principio supremo: principio di laicità dello Stato. È una sentenza strutturalmente molto diversa rispetto alla 18/1982:

  • Sentenza di infondatezza : non dichiara l’incostituzionalità della norma pattizia. Enuclea il principio supremo, ma decide che in quel caso non è leso (= l’Accordo dell’84 rispetta quel principio supremo).
  • La sentenza applica i principi supremi anche all’Accordo dell’84 : tale sentenza non è relativa al Concordato, ma all’Accordo; ciononostante, anche in relazione al nuovo Accordo la Corte continua a costituzionalizzare il contenuto della norma pattizia, richiamando il parametro dei principi supremi. Questa sentenza è particolarmente compromissoria, in quanto da un lato non pronuncia l’incostituzionalità ma allo stesso tempo enuclea il principio supremo. Si era chiesto di dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 9 dell’Accordo, che introduceva l’ora di religione facoltativa nell’ordinamento italiano. L’istituto dell’ora di religione era entrato anche nell’Accordo dell’84, con la differenza che il minore a partire dai 14 anni potesse scegliere facoltativamente se partecipare o meno. Ci si era chiesti se questo istituto fosse compatibile con la Carta Costituzionale, e in particolare con il principio di laicità dello Stato. È stata da parte della Corte una scelta coraggiosa introdurre il principio di laicità tra i principi supremi, in quanto l’Italia nasceva come Stato confessionale. Inoltre, in tale sentenza la Corte aveva individuato le norme costituzionali da cui evincere tale principio : art. 2, art. 3, art. 7 co. I, art. 8, art. 19, art. 20. Nonostante l’Italia sia uno Stato laico, la Corte sostiene che l’ora di religione facoltativa è compatibile con questa visione. [ Molti ordinamenti europei prevedono ore di religione – non necessariamente cattolica – nei propri ordinamenti scolastici. Infatti, la Corte EDU si è espressa molte volte su questo tema, dicendo che gli Stati non devono indottrinare, e il criterio per determinare l’indottrinamento o meno da parte dello Stato è l’obbligatorietà o meno di tali insegnamenti ].

La Corte nel sostenere la sua tesi pone al centro il criterio posto dalla Corte EDU ( facoltatività ). Il principio di laicità elaborato dalla Corte è un principio di laicità positiva , inclusiva : lo Stato italiano non è indifferente di fronte alle confessioni religiose , la religione viene vista come un qualcosa di positivo, come un fattore di produzione umana, che dev’essere favorito, pur rimanendo in un orizzonte di pluralismo confessionale e culturale. La non indifferenza deve tendere al pluralismo, permettendo l’emersione di tutte le realtà, tutte le fedi, tutte le idee confessionali e culturali*. *Non c’è l’aspetto solo della religione, ma anche della cultura! ≠ Principio di laicità francese (lo spazio pubblico è neutrale) Dunque, ci si è chiesti come la Corte potesse legittimare la presenza dell’ora di religione cattolica (e non altre religioni) nelle scuole pubbliche che dovevano tendere al pluralismo confessionale e culturale. Ragioni della Corte:

  • Religione cattolica come patrimonio storico-culturale : tale ragione è stata ripresa dall’Accordo di Villa Madama, in quanto nell’Accordo la religione cattolica non è più una religione, ma diventa un patrimonio storico-culturale. Questo argomento è stato speso in molti ambiti, anche nell’ambito della presenza di simboli cattolici in ambienti pubblici.
  • [ Ragione politico-sociale di tenere un legame con la Chiesa cattolica , che salvaguarda gli insegnanti di religione, implicita in quanto la Corte non la menziona espressamente]. Si tratta di una sentenza ambivalente, dirompente, ma il cui esito finale è un pluralismo molto connotato in senso cattolico. La Corte parla di tale principio anche in alcune sentenze recenti, tra cui le sentenze gemelle che riguardano il rapporto tra Corte Costituzionale e Corte EDU.

Le prime sentenze erano in materia penale e riguardavano i reati contenuti nel Codice Rocco che tutelavano il sentimento religioso, i quali prevedevano una pena rafforzata per tali reati contrari alla religione dello Stato. Invece, le pene per le offese e i vilipendi a religioni diverse da quella di Stato erano più blande. Differenze qualitative (certi reati riguardavano solo la religione dello Stato) e quantitative (pene diverse). Alcuni ritenevano che si trattasse di norme privilegiarie. Inoltre, l’art. 8 co. 1 sembrava aver introdotto un ordinamento aconfessionale, e dunque sembrava ci fosse un contrasto con l’espressione ‘religione dello Stato’. Nelle prime sentenze la Corte non porta alle estreme conseguenze le potenzialità dell’art. 8 co. 1, interpretandolo in modo blando (epoca di stridore tra il vecchio e il nuovo). Ø Anni ’50 – Anni ’70 (prima fase) → La Corte ha utilizzato alcuni criteri per dare ragione di queste differenze di trattamento, sostenendo che differenze di trattamento sono possibili in ragione di differenze oggettive. Anche se non c’è più la religione di Stato, non ci si deve dimenticare che tale espressione non si riferisce a un elemento normativo ma a un elemento oggettivo di quale fosse la religione prevalente. Il bene ‘religione di Stato’ è degno di particolare tutela, in ragione del fatto che la quasi totalità dei cittadini italiani appartiene a questa. [ Criterio statistico ] Successivamente la Corte afferma il criterio sociologico , dal momento che le offese e i vilipendi alla religione cattolica suscitavano maggiore indignazione e questo legittimava una tutela aggravata. Il numero degli appartenenti alla religione cattolica condiziona anche questo aspetto. Ø Sentenza 925/1988 → In materia di bestemmia la Corte sconfessa il criterio statistico in tutti i casi in cui si tratta di dare valore alla coscienza del singolo. Facciamo riferimento alle norme penali in cui il problema è la coscienza dei singoli. Queste norme devono tutelare sia il sentimento religioso dei gruppi, sia quello dei singoli appartenenti. Quando si tratta di coscienza religiosa non si possono fare differenze quantitative in base all’appartenenza alla confessione religiosa. Ciononostante, queste norme sono rimaste in vigore fino al 2006. Ø Sentenza 329/1997 → La Corte sconfessa il criterio sociologico , dicendo che un elemento mutevole e incontrollabile come quello sociologico non può di certo indirizzare il legislatore nel predisporre disposizioni. Ø In altre sentenze la Corte ha giustificato queste differenze attraverso il criterio storico- culturale della religione cattolica come parte integrante della nostra storia e delle nostre tradizioni. La Corte dice che la religione è anche storia, cultura e quindi bisogna tenere conto di questo aspetto: situazioni che sembrano privilegiarie in realtà non lo sono perché sorrette dall’ottica della religione che diventa cultura. Come capire quando un trattamento differente diventa privilegio? Il criterio che ammette differenze di trattamento senza creare privilegi è il criterio di ragionevolezza. Dev’essere un criterio costituzionalmente orientato. Le differenze di trattamento sono ragionevoli quando danno risposta a un bisogno specifico di quella confessione religiosa, rispondendo a esigenze di specificità. Se si tratta di esigenze generali non possono esserci differenze.

Esempi in cui cercare di capire se è rispettato il criterio di ragionevolezza:

  • Costruire luoghi di culto con il denaro pubblico (religione cattolica maggioritaria, ma ci sono già tantissime chiese…).
  • Nell’istituto dell’8x1000 è previsto che solo le confessioni che hanno un’intesa con lo Stato possono partecipare alla distribuzione di denaro pubblico. MA la necessità di ricevere denaro pubblico è un’esigenza generalizzata (di tutte le confessioni religiose) e dunque non regge il criterio di ragionevolezza, in quanto anche le religioni senza intesa hanno bisogno di essere sostenute.
  • Concedere giorni festivi diversi a seconda della religione con cui si stipula l’intesa è una scelta in cui l’esigenza è specifica. Ci sono garanzie minime che siccome riguardano tutti devono essere concesse a tutti, indipendentemente dall’intesa. Il contenuto dell’intesa dovrebbe essere (ma non è) specifico e riguardare le specificità della singola confessione religiosa. Bisogna distinguere le esigenze generali (che non possono entrare logicamente nell’intesa) e le esigenze speciali. La vita delle religioni che non hanno un’intesa è regolata ancora da una legge del 1929, non strutturate per i tempi attuali. Quasi tutti i paesi europei concordatari hanno una legge unilaterale, noi abbiamo solo le intese.