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Ildiritto ecclesiastico e delle relazioni tra Stato e fenomeno religioso in Europa. Si discute della differenza tra diritto ecclesiastico e diritto canonico, dell'importanza dell'ordinamento statale nel regolare il fenomeno religioso e delle fonti normative utilizzate dai legislatori nazionali. Si analizzano i modelli di relazione tra Stato e gruppi religiosi in Europa, distinguendo tra Stati concordatari e separatisti. Si evidenzia l'importanza della religione nella vita quotidiana e la necessità di trovare un equilibrio tra le esigenze delle maggioranze e quelle delle minoranze religiose.
Tipologia: Appunti
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Di cosa parla il diritto ecclesiastico? L’oggetto del diritto ecclesiastico è il fenomeno religioso , da intendersi in maniera ampia: tra le espressioni religiose c’è anche la religione di senso negativo (ateismo). In cosa si differenzia dal diritto canonico? Il diritto ecclesiastico è un diritto statale , mentre il diritto canonico è un diritto esterno, proveniente da una delle tante confessioni religiose: la Chiesa cattolica. È dunque un diritto di origine confessionale. Esistono molti altri diritti di origine confessionale, che fanno riferimento ad altre confessioni religiose. Nello studio del diritto ecclesiastico, dunque, non ci interessa l’ interna corporis della confessione religiosa (trattata dal diritto canonico), ma il fenomeno religioso così come regolato dallo Stato (italiano). Artt. della carta costituzionale di riferimento :
MODELLI DI RELAZIONE STATO-CONFESSIONI RELIGIOSE IN EUROPA – Come si atteggia lo Stato secolare nei confronti del fenomeno religioso Teniamo presente che nessuno Stato incarna perfettamente un modello, in quanto il modello non è mai esaustivo nell’esprimere il rapporto tra Stato e fenomeno religioso. Ciononostante, l’utilizzo di modelli è utile al fine di descrivere in linea di massima come si delinea l’ordinamento statale nei confronti del fenomeno religioso. Facciamo questa distinzione con riferimento agli ordinamenti dell’UE. Utilizziamo il termine ‘gruppo religioso’ anziché ‘confessione religiosa’, in quanto è un termine molto più ampio: le confessioni religiose hanno delle caratteristiche specifiche. Il termine ‘gruppo religioso’ rende l’idea di una religiosità vissuta da soggetti collettivi (mentre rimangono fuori da questa panoramica di modelli la libertà religiosa individuale). Quali criteri (potenzialmente infiniti) utilizzare per costruire una mappa di tali modelli? Ø Strumento normativo (= fonte) che il legislatore nazionale usa per disciplinare il fenomeno religioso. Es. legge, costituzione, fonti bilaterali… ( Aspetto formale ) Nell’ambito del diritto ecclesiastico è rilevante parlare di fonti perché possono essere diverse: fonti bilaterali. = Sono accordi tra la confessione religiosa e lo Stato non interni all’ordinamento, ma tra l’ordinamento e l’esterno (ambito di diritto esterno). Essendo accordi esterni, al pari dei trattati internazionali, devono essere ratificati con una legge ordinaria. Non tutti i legislatori fanno riferimento alle leggi bilaterali per regolare il fenomeno religioso, molti utilizzano unicamente fonti unilaterali (costituzione, leggi). Il legislatore che utilizza solo strumenti bilaterali realizza uno Stato concordatario , mentre il legislatore che utilizza unicamente strumenti unilaterali realizza uno Stato separatista. I concordati sono accordi che gli stati territoriali stringono con la Chiesa cattolica, non con altre confessioni religiose. La Chiesa cattolica da sempre ha portato avanti la volontà di stipulare accordi paritari con tutti gli ordinamenti secolari in cui si trova a vivere. La Chiesa da sempre porta avanti un’ istanza di bilateralità (= volontà di contrattare su un piano di parità). ‘Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio’ Dunque, gli Stati concordatari sono generalmente gli Stati a maggioranza cattolica (con eccezioni, es. Francia ). Questo perché sono ordinamenti in cui la religione cattolica si è imposta e è riuscita a ottenere un concordato. Quando parliamo di Stato concordatario sappiamo già che è uno Stato con un’importante presenza cattolica. Tuttavia, questa istanza che nasce con la religione cattolica in alcuni casi si è estesa anche ad altre confessioni. Questi accordi però non si chiamano ‘concordati’, pur essendoci l’idea dello Stato concordatario. La Francia è un classico esempio di Stato separatista , infatti nel 1905 è stata emanata la Legge d’intesa separazione dello Stato dalle confessioni religiose. Seppur la confessione religiosa maggiore sia la confessione cattolica, non c’è un concordato. Altro Stato separatista è la Grecia, in cui la maggioranza ortodossa non ha aspirazioni apicali al pari della confessione cattolica.
Attualmente l’Italia è uno Stato laico e concordatario , ma queste sono caratteristiche che sono state acquisite nel corso del tempo. Inizialmente lo Stato italiano – nato nel 1861 – era confessionista e separatista : Ø Separatista in quanto non c’erano accordi con la Chiesa, il primo concordato sarà nel 1929 con Mussolini. Ø Confessionista in quanto all’art. 1 dello Statuto albertino si prevedeva che la religione cattolica apostolica romana fosse la sola religione dello Stato, mentre gli altri culti fossero tollerati conformemente alle leggi (dichiarazione di confessionismo di Stato). Non vi era libertà religiosa, nei confronti degli altri culti si parlava di ‘tolleranza’. Tuttavia, per capire se si tratta di uno stato laico o confessionista non ci si può fermare alle dichiarazioni, ma bisogna guardare a come lo Stato si comporta nel concreto. Se guardiamo nel dettaglio alcune disposizioni normative di quei decenni ci appare una situazione estremamente variegata, definita dagli studiosi come una situazione di Stato liberale sospeso tra un atteggiamento separatista (?) e un atteggiamento giurisdizionalista (una serie di interventi dello Stato tesi al controllo del fenomeno religioso per sottoporle alla sua giurisdizione). Esempi:
Tuttavia, dopo due giorni da tale legge come protesta il Papa Pio IX emette l’enciclica Ubi nos , rivendicando la provenienza del potere spirituale da Dio e il fatto che non possa essere sottoposto a nessuna autorità terrena, per cui la Chiesa cattolica sarebbe dovuta restare indipendente. Successivamente nel 1874 il Papa emana il Non expedit , con cui si esprime negativamente circa la partecipazione dei cattolici italiani alle elezioni e in generale alla vita politica dello Stato. In concreto si trasformò in un invito per i cattolici a non esercitare il proprio diritto di voto riconosciutogli dalla Destra storica, in quanto si afferma che tale paese non appartiene ai fedeli. Prima della Prima guerra mondiale alcuni cattolici si erano presentati in alcune liste, grazie a un patto che consentiva ai cattolici di essere eletti in alcune liste. Durante la Grande Guerra i rapporti tra Stato e Chiesa passarono in secondo piano. Questo consiglio rimane fermo fino al 1920, quando il sacerdote Sturzo fondò la Democrazia cristiana, svuotando così di significato il contenuto del Non expedit. Con il partito fascista si parla di anni di riconfessionalizzazione. Inizialmente il partito fascista non era il partito di maggioranza e soprattutto non era un partito cattolico; tuttavia, c’era l’idea che la questione romana dovesse essere risolta: il partito fascista, con il tempo intuisce l’importanza della Chiesa cattolica, e la possibilità di usare tale strumento per ottenere approvazione. Si parla di riconfessionalizzazione perché si veniva da anni di svuotamento del un principio confessionista dichiarato nello Statuto albertino. Esempi : crocifissi progressivamente tornano in tutti i luoghi pubblici come arredo obbligatorio; Riforma Gentile (1923 – riforma dell’istruzione scolastica), prevedeva che la religione cattolica apostolica romana fosse fondamento e coronamento di tutta l’istruzione pubblica.
Nello Stato liberale i culti erano tollerati e vigeva un certo principio di uguaglianza, nello Stato fascista vengono ammessi ma non si può certo parlare di principio di uguaglianza, in quanto godono di un trattamento decisamente deteriore. Questa riaffermazione comporta conseguenze importantissime nell’ambito della legislazione, anche unilaterale. All’interno del Concordato erano previsti moltissimi privilegi a favore della Chiesa cattolica. Esempi:
Tale articolo è stato ritenuto abrogato per incompatibilità con l’art. 19 della Carta costituzionale, anche se la Carta costituzionale mantiene i limiti dei riti e del buon costume. Nell’art. 19 non è previsto un controllo sui principi, in quanto lo Stato democratico non può limitare i principi e punire i pensieri, se no verrebbe meno l’art. 21 sulla libertà di pensiero. Nel Codice penale sono presenti diversi reati d’opinione, ampio dibattito. Inoltre, questa legge riconosceva effetti civili ai matrimoni religiosi celebrati dai culti diversi dal cattolico, ma c’era una distanza sostanziale tra il matrimonio canonico con effetti civili e i matrimoni religiosi celebrati da culti diversi, perché nel primo caso il matrimonio era regolato dal diritto canonico, nel secondo dal diritto civile. È una legislazione che tende al controllo.
NB: Nel regolare il rapporto con il fenomeno religioso gli artt. della Costituzione elaborati dall’Assemblea Costituente sono sì innovativi, ma con un occhio rivolto al passato. Art. 7 co. 1 Cost. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine , indipendenti e sovrani. L’ art. 7 è dedicato a regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, mentre l’art. 8 è destinato a regolare i rapporti tra lo Stato e tutte le confessioni religiose (quindi anche quella cattolica). Il comma I dell’art. 7 ha avuto una genesi più snella rispetto ai commi successivi, ma comunque difficile dal momento che molti si chiedevano che ricadute pratiche potesse avere un’asserzione del genere. Problema: Può lo Stato arrogarsi il diritto di definire la Chiesa cattolica indipendente e sovrana? Secondo Calamandrei un’affermazione del genere avrebbe avuto senso solo in un trattato internazionale tra due parti che si riconoscevano reciprocamente l’indipendenza e la sovranità. Ø Sovranità Perché si possa parlare di sovranità di uno Stato, si presuppone la presenza di tre requisiti:
Art. 7 co. 2 Cost. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Il co. 2 ha avuto una genesi più complicata rispetto al co. 1: è stata una delle disposizioni più discusse in Assemblea Costituente, in quanto c’è il richiamo espresso a uno strumento pattizio esistente , non generale. Si richiamano espressamente i Patti Lateranensi, per impedire che possano essere modificati tramite un patto unilaterale con una maggioranza semplice (come voleva Dossetti). [primo inciso] Se le parti vogliono modificare questi accordi, e sono d’accordo nel modificarli, ciò non richiede un procedimento di revisione costituzionale. [secondo inciso] Con questo comma lo Stato italiano nascente diventa a tutti gli effetti uno Stato concordatario. Come vedremo, questo principio concordatario, definito dalla dottrina principio di bilateralità necessaria , verrà ripreso anche all’art. 8 Cost. nel disciplinare i rapporti con le altre confessioni religiose. Tale principio rispetta la visione delle confessioni religiose come ordinamenti giuridici originari, primari, autocefali, e quindi operanti in un ordine diverso (ordine spirituale). In aderenza a questa visione è automatico regolare i rapporti secondo il principio della bilateralità necessaria e lo Stato si autolimita, non volendo regolare le questioni di ordine spirituale. È evidente la vocazione dello Stato italiano a fare un passo indietro e a utilizzare lo strumento pattizio. Se lo Stato vuole regolare la vita dei gruppi, lo deve fare anche tramite accordi. Cosa deve essere inserito nell’accordo e cosa no? Ci sono questioni che non devono essere inserite nell’accordo perché sono di esclusiva competenza della Chiesa, e alcune che non devono essere inserite nell’accordo perché sono di esclusiva competenza dello Stato. Poi ci sono le questioni miste. Gerarchia delle fonti del diritto ecclesiastico (diverse in ragione del principio di bilateralità necessaria, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale):
dovrebbe abrogare l’art. 7 co. 2 (anche se nella sentenza 18/82 la Corte lo farà, come vedremo).
ma lo fa’ sottoponendo questi provvedimenti a un filtro, cioè il rispetto dell’ordine pubblico ‘internazionale’ (anche se in realtà i principi che compongono questo ordine pubblico sono interni all’ordinamento, perché serve a tutelare la coerenza e l’ armonia del sistema interno). Nella sostanza, questo ordine pubblico è fondato dai principi e dalle regole essenziali, irrinunciabili che fondano l’istituto del matrimonio in Italia. Come mai la Corte considera tale principio come supremo? La Corte parla di tutela inderogabile dell’ordine pubblico in quanto vuole tutelare la sovranità dello Stato. La tutela inderogabile dell’ordina pubblico è presidio della sovranità dello Stato ( Stato e Chiesa indipendenti e sovrani ). Questo limite dell’ordine pubblico in realtà non opera solo nei rapporti con la Chiesa cattolica, ma anche nei cfr degli altri ordinamenti. Tutela dell’ordine pubblico come corollario della sovranità dello Stato. All’esito di questa sentenza il procedimento di delibazione delle sentenze canoniche è stravolto, in quanto non è più automatico. NB: Questo parametro dei principi supremi è stato ed è ancor oggi utilizzato con riferimento alla Chiesa cattolica, e non nei confronti delle altre confessioni religiose (dubbio di costituzionalità: Chiesa cattolica privilegiata). Nella sentenza 203/1989 la Corte enuclea un nuovo principio supremo: principio di laicità dello Stato. È una sentenza strutturalmente molto diversa rispetto alla 18/1982:
La Corte nel sostenere la sua tesi pone al centro il criterio posto dalla Corte EDU ( facoltatività ). Il principio di laicità elaborato dalla Corte è un principio di laicità positiva , inclusiva : lo Stato italiano non è indifferente di fronte alle confessioni religiose , la religione viene vista come un qualcosa di positivo, come un fattore di produzione umana, che dev’essere favorito, pur rimanendo in un orizzonte di pluralismo confessionale e culturale. La non indifferenza deve tendere al pluralismo, permettendo l’emersione di tutte le realtà, tutte le fedi, tutte le idee confessionali e culturali*. *Non c’è l’aspetto solo della religione, ma anche della cultura! ≠ Principio di laicità francese (lo spazio pubblico è neutrale) Dunque, ci si è chiesti come la Corte potesse legittimare la presenza dell’ora di religione cattolica (e non altre religioni) nelle scuole pubbliche che dovevano tendere al pluralismo confessionale e culturale. Ragioni della Corte:
Le prime sentenze erano in materia penale e riguardavano i reati contenuti nel Codice Rocco che tutelavano il sentimento religioso, i quali prevedevano una pena rafforzata per tali reati contrari alla religione dello Stato. Invece, le pene per le offese e i vilipendi a religioni diverse da quella di Stato erano più blande. Differenze qualitative (certi reati riguardavano solo la religione dello Stato) e quantitative (pene diverse). Alcuni ritenevano che si trattasse di norme privilegiarie. Inoltre, l’art. 8 co. 1 sembrava aver introdotto un ordinamento aconfessionale, e dunque sembrava ci fosse un contrasto con l’espressione ‘religione dello Stato’. Nelle prime sentenze la Corte non porta alle estreme conseguenze le potenzialità dell’art. 8 co. 1, interpretandolo in modo blando (epoca di stridore tra il vecchio e il nuovo). Ø Anni ’50 – Anni ’70 (prima fase) → La Corte ha utilizzato alcuni criteri per dare ragione di queste differenze di trattamento, sostenendo che differenze di trattamento sono possibili in ragione di differenze oggettive. Anche se non c’è più la religione di Stato, non ci si deve dimenticare che tale espressione non si riferisce a un elemento normativo ma a un elemento oggettivo di quale fosse la religione prevalente. Il bene ‘religione di Stato’ è degno di particolare tutela, in ragione del fatto che la quasi totalità dei cittadini italiani appartiene a questa. [ Criterio statistico ] Successivamente la Corte afferma il criterio sociologico , dal momento che le offese e i vilipendi alla religione cattolica suscitavano maggiore indignazione e questo legittimava una tutela aggravata. Il numero degli appartenenti alla religione cattolica condiziona anche questo aspetto. Ø Sentenza 925/1988 → In materia di bestemmia la Corte sconfessa il criterio statistico in tutti i casi in cui si tratta di dare valore alla coscienza del singolo. Facciamo riferimento alle norme penali in cui il problema è la coscienza dei singoli. Queste norme devono tutelare sia il sentimento religioso dei gruppi, sia quello dei singoli appartenenti. Quando si tratta di coscienza religiosa non si possono fare differenze quantitative in base all’appartenenza alla confessione religiosa. Ciononostante, queste norme sono rimaste in vigore fino al 2006. Ø Sentenza 329/1997 → La Corte sconfessa il criterio sociologico , dicendo che un elemento mutevole e incontrollabile come quello sociologico non può di certo indirizzare il legislatore nel predisporre disposizioni. Ø In altre sentenze la Corte ha giustificato queste differenze attraverso il criterio storico- culturale della religione cattolica come parte integrante della nostra storia e delle nostre tradizioni. La Corte dice che la religione è anche storia, cultura e quindi bisogna tenere conto di questo aspetto: situazioni che sembrano privilegiarie in realtà non lo sono perché sorrette dall’ottica della religione che diventa cultura. Come capire quando un trattamento differente diventa privilegio? Il criterio che ammette differenze di trattamento senza creare privilegi è il criterio di ragionevolezza. Dev’essere un criterio costituzionalmente orientato. Le differenze di trattamento sono ragionevoli quando danno risposta a un bisogno specifico di quella confessione religiosa, rispondendo a esigenze di specificità. Se si tratta di esigenze generali non possono esserci differenze.
Esempi in cui cercare di capire se è rispettato il criterio di ragionevolezza: