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DIRITTO ECCLESIASTICO 2025/2026, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Questa dispensa da frequentante dell'anno 2025/2026 di Diritto ecclesiastico (docente Natascia Marchei) offre un percorso completo e lineare attraverso l’evoluzione dei rapporti tra Stato e fenomeno religioso. Dalla Introduzione alla riflessione su democrazia e religione, analizza i modelli formali e sostanziali di disciplina del fenomeno religioso, per poi ricostruire con precisione l’Evoluzione storica: dall’Unità d’Italia ai codici, dal non expedit all’ascesa del fascismo e ai Patti Lateranensi, con le norme principali del Trattato e del Concordato. Ampio spazio è dedicato alla Costituzione, ai lavori preparatori, agli artt. 7, 8 e 19, ai principi supremi e alla giurisprudenza, incluso il caso Lombardi Vallauri. Seguono la tutela del sentimento religioso, dalla disciplina fascista alla legge 85/2006, e un’analisi approfondita del matrimonio religioso, dalla normativa del 1929 alla crisi costituzionale, fino all’Accordo del 1984 e alla struttura dell’art. 8.

Tipologia: Dispense

2025/2026

In vendita dal 03/06/2026

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Diritto ecclesiastico | Martina Sanchez Santini
A.A. 2025/2026
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DIRITTO ECCLESIASTICO
A.A. 2025/2026
Docente: Natascia Marchei
Documento di Martina Sanchez Santini
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A.A. 2025/

DIRITTO ECCLESIASTICO

A.A. 2025/

Docente: Natascia Marchei

Documento di Martina Sanchez Santini

SOMMARIO

A.A. 2025/

CONTENUTI DEL CORSO

IL SETTORE DELL’ORDINAMENTO DEDICATO AL PLURALISMO

Il corso si propone di analizzare quel settore dell’ordinamento statale che disciplina il pluralismo religioso, etnico e culturale all’interno della società contemporanea. Si tratta di una dimensione sociale caratterizzata dalla compresenza di tradizioni religiose differenti , di culture eterogenee, di gruppi etnici molteplici e, conseguentemente, di patrimoni valoriali sempre più complessi e diversificati. L’ordinamento giuridico è chiamato a confrontarsi con tale pluralismo, elaborando strumenti normativi idonei a garantire la convivenza pacifica, la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto delle identità collettive e individuali. È opportuno chiarire sin dall’inizio la differenza tra diritto ecclesiastico e diritto canonico , nonché rispetto agli altri diritti confessionali (come il diritto islamico o il diritto ebraico). ❖ Il diritto ecclesiastico è un diritto di produzione statale : esso riguarda l’insieme delle norme che lo Stato elabora per disciplinare il fenomeno religioso e i rapporti con le confessioni religiose presenti sul territorio. Non si tratta, dunque, di un diritto interno alle confessioni, ma di un diritto “ esterno ”, che guarda alle religioni dal punto di vista dell’ordinamento secolare. ❖ Il diritto canonico e, più in generale, i diritti confessionali, sono invece diritti prodotti dalle comunità religiose per regolare la propria organizzazione interna, la vita dei fedeli, le pratiche cultuali e gli aspetti dottrinali. Essi rispondono a logiche teologiche e identitarie, non statali. L’oggetto del corso sarà pertanto il diritto dello Stato italiano e la sua giurisprudenza, non i sistemi normativi confessionali. Perché lo Stato si occupa delle religioni? Per comprendere la ragion d’essere del diritto ecclesiastico, è necessario interrogarsi su alcune questioni preliminari, che costituiscono il fondamento teorico della disciplina:Per quale motivo gli ordinamenti secolari, cioè gli Stati, possono o devono occuparsi delle religioni, delle etnie e delle culture? Lo Stato non può ignorare il pluralismo e quello che ne consegue. ❖ Gli Stati democratici che si proclamano laici potrebbero disinteressarsi completamente del fenomeno religioso, lasciandone la regolazione alle comunità religiose o ai gruppi sociali? La laicità non implica indifferenza, bensì imparzialità e tutela del pluralismo. Un totale disinteresse statale rischierebbe di compromettere l’eguaglianza e i diritti individuali. ❖ Quali sarebbero le conseguenze di un simile disinteresse? Potrebbe favorire situazioni di conflitto tra gruppi, discriminazioni, compressioni delle libertà individuali e, più in generale, una frammentazione dell’ordine giuridico. Citazione In questa prospettiva, risulta particolarmente significativa la riflessione di Albert Einstein: “Tutto ciò che ha valore nella società umana dipende dalle opportunità di progredire che vengono accordate ad ogni individuo.” Il diritto ecclesiastico, nella sua dimensione moderna, si colloca esattamente in questo orizzonte: garantire a ciascun individuo le condizioni per sviluppare liberamente la propria identità religiosa e culturale , all’interno di un quadro giuridico che assicuri coesione sociale, uguaglianza e libertà.

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INTRODUZIONE Lo Stato italiano è qualificato come Stato laico , intendendosi comunemente con tale espressione la distinzione tra la sfera temporale , propria dell’ordinamento statale, e la sfera spirituale , tipica delle confessioni religiose. Tuttavia, nonostante tale distinzione, tutti gli Stati, indipendentemente dal loro orientamento nei confronti di una determinata religione, si trovano inevitabilmente a confrontarsi con aspetti spirituali della vita. Gli ordinamenti statali si occupano del fenomeno religioso per una pluralità di ragioni: ❖ la religione costituisce un elemento essenziale per i cittadini e, in quanto tale, oggetto di necessaria tutela; ❖ numerosi ambiti della vita sociale presentano una commistione tra dimensione spirituale e temporale, ad esempio: o matrimonio, o istruzione (connessa al rischio di indottrinamento ), o interruzione volontaria della gravidanza, o festività religiose, o norme alimentari, o abbigliamento, o pratiche funerarie; ❖ la rilevanza della religione come questione di ordine pubblico. Ne consegue che risulta impossibile separare in modo netto i due piani (temporale e spirituale) nella regolamentazione di tali aspetti. Il sentimento religioso, nella maggior parte dei casi, è profondamente radicato nella coscienza degli appartenenti a una confessione, e incide fortemente sulle motivazioni delle loro scelte. In questo senso, l’istanza religiosa e spirituale permea l’intera esistenza dell’individuo. I gruppi religiosi possono essere qualificati come “ enti a fini generali ”, poiché mirano a intervenire su ogni dimensione della vita umana. Ma cosa accadrebbe se un ordinamento ignorasse del tutto la dimensione religiosa e spirituale? Un legislatore disattento alla libertà religiosa e di coscienza finirebbe, di fatto, per proporre un’unica visione spirituale, con la conseguenza di sopprimere il pluralismo religioso e culturale , che è invece tratto distintivo delle società contemporanee. Negli ordinamenti caratterizzati da una forte maggioranza religiosa (come l’Italia), la connessione tra aspetto spirituale e aspetto temporale della vita sociale è particolarmente evidente, tanto che la stessa cultura nazionale risulta inevitabilmente condizionata da tali elementi. ESEMPIO UN FEDELE CATTOLICO CHE DECIDESSE DI PORRE FINE ALLA PROPRIA VITA CONSIDEREREBBE TALE SCELTA ANCHE ALLA LUCE DELLA PROSPETTIVA DELL’ALDILÀ E DELLA POSSIBILITÀ DELLA DANNAZIONE ETERNA.

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Più un tessuto sociale è omogeneo , più semplice sarà per il legislatore intervenire ; al contrario, la difficoltà emerge nella gestione del pluralismo (qualora si decida di affrontarlo). La presenza di differenti gruppi etnici, culturali e religiosi incide, dunque, in maniera determinante sulle scelte legislative. Il termine modello è in sé astratto e si riferisce al modo in cui gli Stati intendono rapportarsi al fenomeno religioso; nella prassi, tuttavia, i singoli ordinamenti tendono a mescolare più modelli. Le scelte influenzano in misura determinante il godimento di diritti fondamentali quali la libertà di coscienza, pensiero e religiosa e, dunque, determinano il livello di democrazia del Paese^1. L’Italia , ad esempio, a partire dal 1929 con i Patti Lateranensi , ha incarnato configurazioni differenti, sebbene dopo l’Accordo del 1984 risulti più complesso ricondurla a un modello unitario. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI MODELLI Nell’analisi dei rapporti tra ordinamento statale e fenomeno religioso è possibile distinguere due piani concettuali, strettamente intrecciati ma logicamente distinti: ❖ un piano formale , che riguarda le modalità attraverso cui il legislatore disciplina il fenomeno religioso mediante le fonti del diritto, e ❖ un piano sostanziale , che attiene ai contenuti concreti delle norme e alla loro applicazione giurisprudenziale. La combinazione di questi due livelli dà origine a modelli differenti di relazione tra Stato e religioni. IL PIANO FORMALE: MODELLI DI PRODUZIONE NORMATIVA LO STATO SEPARATISTA Nel modello separatista lo Stato disciplina unilateralmente il fenomeno religioso, ricorrendo esclusivamente a fonti statali unilaterali e senza riconoscere alcun ruolo negoziale alle confessioni religiose, caratterizzato, dunque, da una forte separazione tra ordine temporale e spirituale. Tale assetto riflette un’impostazione più autoritaria, nella quale il legislatore non si apre a istanze provenienti dall’esterno. Le scelte etico religiose sono limitate così alla sfera privata , per cui lo spazio pubblico in tema è caratterizzato da una forte neutralità. Un esempio paradigmatico è rappresentato dalla Francia , che con la legge del 1905 ha sancito la separazione tra Stato e Chiese. Va tuttavia osservato che l’assetto contemporaneo è più articolato , soprattutto alla luce delle riforme promosse in epoca recente dal presidente Macron , che hanno introdotto elementi di regolazione più complessi. (^1) Importante fattore di valutazione del livello di democrazia è la tutela delle minoranze.

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LO STATO CONCORDATARIO

Il modello concordatario si fonda su fonti bilaterali , ossia su accordi stipulati tra lo Stato e le confessioni religiose. In questo caso, pur rimanendo le norme formalmente statali, il legislatore riconosce all’altra parte un ruolo negoziale, subordinando l’intervento legislativo a un’intesa preliminare. Lo stato disciplina i rapporti con i gruppi religiosi ponendo gli stessi sul suo stesso piano gerarchico, in quanto ordinamenti originari. L’esempio più significativo è l’ Italia , dove l’art. 8 della Costituzione disciplina le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. L’espressione “ Stato concordatario ” richiama la tradizione cattolica : il concordato è infatti lo strumento tipico attraverso cui la Chiesa cattolica regola i rapporti con gli Stati, configurandosi come un vero e proprio trattato internazionale. Il primo concordato fu quello di Worms del 1122. La Chiesa cattolica costituisce un unicum nel panorama religioso mondiale, essendo l’unica confessione dotata di soggettività internazionale. Non sorprende, dunque, che molti Stati a maggioranza cattolica abbiano stipulato concordati (Italia, numerosi Paesi dell’America Latina), pur con eccezioni rilevanti come la Francia. Inoltre, gli Stati nati come concordatari per riconoscere la propria maggioranza cattolica tendono spesso a estendere il modello delle intese anche ad altre confessioni religiose. LO STATO UNIONISTA Il modello unionista rappresenta una configurazione intermedia: non si fonda né sulla separazione né sulla bilateralità, ma su una commistione strutturale tra Stato e religione , fino a una sostanziale identificazione. In tali ordinamenti esiste una sola confessione con cui lo Stato intrattiene rapporti privilegiati. L’esempio classico è l’ Inghilterra , dove il Re è anche capo della Chiesa anglicana. IL PIANO SOSTANZIALE: CONTENUTI E VALORI DELL’ORDINAMENTO LO STATO CONFESSIONISTA Lo Stato confessionista non possiede un autonomo patrimonio valoriale, ma lo ricava dalla religione di riferimento. Ciò comporta il recepimento di norme ispirate a un determinato sistema etico-religioso. Esempi significativi sono: ❖ la concezione del matrimonio come indissolubile ; ❖ il reato di adulterio , oggi abrogato, ma storicamente derivato dal peccato religioso; ❖ la criminalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza fino agli anni ’70, coerente con la visione cattolica della sacralità della vita. È importante sottolineare che la scelta del modello formale non è mai completamente libera: essa è condizionata dalla storia, dalla cultura e dalla struttura sociale dello Stato.

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EVOLUZIONE STORICA Analizzando l’evoluzione storica dei modelli italiani, si nota come questo paese abbia utilizzato tutti i modelli ideali sopra descritti. L’UNITÀ DI ITALIA Lo stato italiano, dal punto di vista costituzionale, nasce nel 1861 come Stato monarchico costituzionale formalmente confessionista. L’Italia che nasce non comprendeva lo stato pontificio (che comprendeva quasi tutta l’Italia centrale). Lo statuto Albertino , che fino ad allora regolava il regno di Sardegna, viene adottato come costituzione italiana. Esso si apriva con una dichiarazione molto altisonante: l’articolo 1 affermava “La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi”. Nonostante il nuovo Stato si definisse liberale , da questa disposizione non è possibile ricavare un vero e proprio diritto di libertà religiosa , poiché il riferimento alla “ tolleranza ” degli altri culti non equivale al riconoscimento di una libertà. Il sistema nasce dunque formalmente confessionista , o meglio, dovrebbe nascere tale, come dimostra il fatto che le confessioni diverse dalla cattolica non godono di un diritto di libertà, ma sono semplicemente tollerate. Lo Stato italiano viene tuttavia definito, nello stesso periodo, anche liberale , cioè teoricamente orientato alla tutela delle libertà fondamentali, tra cui quelle religiose. Tuttavia, la sola proclamazione di liberalismo non è sufficiente se non accompagnata da scelte normative coerenti. Di fatto, la dichiarazione di confessionismo contenuta nell’articolo 1 dello Statuto, pur rimanendo formalmente in vigore fino al 1948 con la Costituzione , viene progressivamente svuotata di contenuto attraverso una serie di interventi legislativi che modificano profondamente il rapporto tra Stato e religione. ❖ Un primo esempio è rappresentato dalla legge Sineo del 1848 , che pone un divieto di discriminazione. Essa stabilisce che la religione professata non può costituire motivo di esclusione dal godimento dei diritti civili e politici né dall’accesso alle cariche civili e militari. Si tratta di una norma che tutela i cittadini , non i culti in quanto tali (il che è molto diverso), e che consente alle minoranze religiose (pur formalmente solo “tollerate” secondo l’articolo 1 dello Statuto) di vivere e operare in Italia in condizioni di piena libertà e autonomia. ❖ Un secondo intervento decisivo è costituito dalle leggi Siccardi del 9 aprile e 5 giugno 1850 , che avviano con decisione il processo di separazione tra Stato e Chiesa, contraendo drasticamente l’ambito di rilevanza civile della giurisdizione canonica. Quest’ultima viene confinata all’interno di un ordine sempre più ristretto e privatisticamente inteso, privo dell’assistenza del braccio secolare , cioè dell’intervento coercitivo dello Stato necessario per dare esecuzione alle decisioni ecclesiastiche. In questo modo, pur permanendo formalmente la proclamazione della religione cattolica come religione di Stato, il sistema giuridico italiano si orienta verso una progressiva laicizzazione, che svuota di fatto il contenuto confessionista dello Statuto.

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❖ A titolo esemplificativo è utile richiamare anche la legge Lanza del 1857 : “Negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica sarà fondamento dell’istruzione e dell’educazione religiosa”. Solo dell’istruzione religiosa e non come successivamente di tutta l’istruzione pubblica. I CODICI Nello stesso periodo storico, subito dopo la nascita del regno di Italia, l’Italia si dota di due codici, simbolo del liberalismo italiano di quel periodo, motivo per cui si pongono in contrasto con il confessionismo: ❖ il Codice civile del 1865 (Pisanelli): toglie gli effetti civili ai matrimoni religiosi. Nasce il matrimonio civile come unico vincolo produttivo di effetti civili. Il matrimonio religioso, a qualunque religione si riferisse, restava, per lo Stato, un atto lecito ma irrilevante. Chi voleva essere ritenuto coniuge davanti alla Chiesa e davanti allo Stato doveva contrarre due matrimoni, dovendosi nuovamente sposare in comune per poter godere dei diritti civili. o Questo ha avuto delle conseguenze molto rilevanti, in quanto per molto tempo le persone hanno continuato a sposarsi in chiesa (questo in quanto, in quegli anni, più del 95% della popolazione era cattolica), con l’esito che quelle unioni non erano legittime, e, di riflesso, i figli nati da quelle unioni erano figli illegittimi (con le conseguenze del tempo, come, ad esempio, nell’ambito delle successioni ). o Tutto ciò cambierà con i patti lateranensi [vedi dopo], in cui i matrimoni cattolici torneranno ad avere effetti giuridici. ❖ Il Codice penale del 1889 (codice Zanardelli): o Il codice Zanardelli non tutela la religione di stato , ma tutela il sentimento religioso individuale (bestemmie, vilipendi...). Si prevedeva così un reato di opinione , che si riferiva in egual modo a tutti i fedeli dei culti ammessi (prima volta in cui si utilizza questo termine e che avrà molto fama nel ventennio), indipendentemente da quale essi fossero. o N.B. La tutela penale è singola , i gruppi non vengono ancora menzionati. Questi due codici risentono in maniera decisiva dell’impianto liberale dello stato italiano, tutt’altro che confessionista. Nello stesso periodo vennero emanate le leggi eversive dell’asse ecclesiastico : esse costituiscono una serie di leggi tra gli anni 1860 e 1870 in cui lo Stato, per sopperire al gravoso deficit economico nel quale si trovava, incamerò il patrimonio di proprietà degli enti ecclesiastici. Tra gli interventi eversivi si può ricordare la soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose di vita contemplativa ritenuti non utili: più Esempio PREMESSA : il Codice penale di un ordinamento rivela moltissimo dell’atteggiamento del legislatore, questo in quanto nel Codice penale vi sono i beni giuridici di interesse del legislatore. Vi è una sorta di gerarchia , in quanto più un bene viene tutelato con sanzioni importanti, più si capisce che il legislatore vuole dare importanza a quel certo bene giuridico. Il legislatore fascista aveva previsto che la violenza sessuale fosse un reato contro la morale pubblica e non contro la persona (sanzionato diversamente: la morale pubblica, ai tempi, era da considerare come un valore da proteggere più importante rispetto alla tutela dei singoli)

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di privilegi speciali. Per la Chiesa questa era una prospettiva inaccettabile , poiché il papa, nell’esercizio del potere spirituale, deve rispondere unicamente a Dio e non può essere sottoposto all’autorità di alcun sovrano temporale. Lo stesso Pio IX, nell’enciclica, ribadiva che il pontefice non poteva rendere conto a nessun principe terreno. Questi elementi sono sufficienti per comprendere perché la Chiesa cattolica abbia sempre preteso strumenti bilaterali come i concordati per regolare i rapporti con gli Stati, e perché tale esigenza sia stata particolarmente forte in Italia. Senza un accordo bilaterale, la Chiesa avrebbe percepito sé stessa come ridotta alla condizione di suddita dello Stato italiano, una condizione incompatibile con la propria autocomprensione teologica e istituzionale. IL NON EXPEDIT Dopo l’enciclica Ubi nos , nel 1874, per interrompere in modo effettivo ogni rapporto con lo Stato italiano, il papa proclamò il non expedit , con cui dichiarava non opportuno che i cattolici partecipassero alla vita politica del Regno. Essi non avrebbero dovuto né votare né candidarsi , poiché il pontefice riteneva che qualunque forma di collaborazione con lo Stato italiano avrebbe implicato un riconoscimento implicito della legittimità dell’annessione dello Stato pontificio. L’invito all’astensione, tuttavia, non ebbe l’efficacia che ci si sarebbe potuti attendere: come rilevano gli storici, i cattolici continuarono comunque a partecipare alla vita politica, sebbene il non expedit esercitasse un certo effetto dissuasivo, ma non nella misura auspicata dal pontefice. Si trattava, del resto, di anni estremamente complessi, nei quali venivano emanati i codici e le cosiddette leggi eversive dell’asse ecclesiastico , che contribuirono ulteriormente a irrigidire i rapporti tra Stato e Chiesa. L’AVVENTO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE E IL PARTITO POPOLARE ITALIANO I rapporti per certi versi subirono una distensione in forza della Prima guerra mondiale: lo scoppio contribuì, paradossalmente, ad attenuare le tensioni che avevano caratterizzato per decenni i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Già nel 1914 i cattolici partecipavano alle elezioni grazie al patto Gentiloni , che aveva consentito loro di inserirsi nelle liste elettorali, segnando un primo superamento di fatto del non expedit. Il superamento formale avvenne nel 1919 , subito dopo la guerra, quando don Luigi Sturzo fondò il Partito Popolare Italiano , destinato poi a trasformarsi nella Democrazia Cristiana. Ci si sarebbe potuti attendere che la nascita di un partito cattolico favorisse una conciliazione immediata nei rapporti con lo Stato, ma ciò non avvenne, poiché il quadro politico stava rapidamente mutando.

EXCURSUS SUL PATTO GENTILONI

Il Patto Gentiloni rappresenta uno dei momenti più significativi della storia politico-istituzionale italiana dei primi del Novecento, poiché segnò il progressivo avvicinamento tra il mondo cattolico e quello liberale , dopo decenni di reciproca diffidenza seguiti alla presa di Roma e alla questione romana. Tale intesa rispondeva a esigenze di natura politica : Giolitti, consapevole della crescente forza del Partito Socialista Italiano, cercava di consolidare il blocco moderato favorendo l’ingresso dei cattolici nell’agone politico, in funzione antisocialista. Agli inizi del XX secolo , il mondo cattolico italiano era ancora influenzato dal non expedit , tuttavia, tale orientamento era ormai oggetto di crescente contestazione interna. La necessità di rinnovare tale alleanza divenne più pressante nel 1912 , a seguito della riforma elettorale che introdusse il suffragio universale maschile , estendendo il corpo elettorale da circa tre milioni a oltre otto milioni di cittadini. Tale ampliamento favoriva potenzialmente le forze socialiste, fortemente radicate nel proletariato urbano e operaio. Per contrastare tale ascesa, Giolitti cercò l’appoggio elettorale dei cattolici , che Gentiloni fu disposto a concedere in cambio dell’impegno, da parte dei candidati liberali, a sostenere un programma coerente con i principi della dottrina cattolica e contrario alle misure di ispirazione anticlericale.

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L’ASCESA DEL FASCISMO L’ascesa del fascismo si colloca in un contesto segnato dal timore diffuso dello spettro del comunismo. ❖ La classe dirigente liberale e i grandi proprietari terrieri del centro-meridione iniziarono a sostenere il movimento fascista , che si organizzava in squadre d’azione ( le squadre di san sepolcrismo) e ricorreva sistematicamente alla violenza , anche contro la Chiesa. ❖ In questo clima di disordine, le forze dell’ordine finirono spesso per convivere con le squadre fasciste , fino alla marcia su Roma del 1922. Di fronte al rischio di ulteriori disordini, Vittorio Emanuele III decise di non firmare lo stato d’assedio richiesto dal governo (presentato dal presidente dei ministri), consentendo così l’ascesa del fascismo. Poco dopo venne approvata la legge Acerbo , che attribuiva un enorme premio di maggioranza al vincitore delle elezioni, e si verificarono episodi di violenza politica, come l’assassinio di Matteotti e le aggressioni contro esponenti socialisti. In quegli anni era nata un’alleanza tra la maggioranza fascista e il Partito Popolare Italiano , ma ciò non impedì il progressivo instaurarsi della dittatura. ❖ La secessione dell’Aventino , con cui gli antifascisti si rifiutarono di partecipare ai lavori parlamentari nel tentativo di convincere il re Vittorio Emanuele III a non sostenere più Mussolini, non ebbe l’effetto sperato. Anzi, con il discorso del 3 gennaio 1925 , Mussolini dichiarò apertamente di voler instaurare un regime totalitario , avviando l’emanazione delle cosiddette leggi fascistissime. È significativo ricordare che Mussolini aveva inizialmente una posizione fortemente negativa nei confronti della Chiesa , rifiutando l’idea che il potere temporale potesse essere in qualche modo riconosciuto al clero. Tuttavia, comprese rapidamente che, per mantenere un Paese coeso sotto una dittatura, non poteva prescindere dal ruolo della Chiesa cattolica. La sua intuizione politica fu quella di trasformare la Chiesa in uno strumento di potere , sfruttandone le fragilità e le esigenze storiche. Mussolini comprese subito che uno dei capisaldi irrinunciabili della Chiesa era proprio il potere temporale, e fu su questo punto che avvenne il cambiamento di prospettiva. Egli e il papa ebbero l’intuizione di creare uno Stato territoriale enclave : il Vaticano. In questo modo il pontefice otteneva un proprio Stato sovrano, situato nel cuore di Roma e coincidente con i palazzi che erano sempre stati sede del potere papale. Tale operazione consentì di superare definitivamente la questione romana, poiché il papa divenne il sovrano assoluto di uno Stato indipendente , concentrando in sé i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario (Re di una monarchia assoluta) Un altro elemento decisivo fu il matrimonio: riconoscendo nuovamente gli effetti civili al matrimonio canonico , Mussolini restituì alla Chiesa il controllo quasi totale della vita familiare degli italiani, poiché la quasi totalità dei matrimoni era celebrata in forma religiosa. In questo modo il papa ottenne sia il potere temporale nel suo Stato sia il riconoscimento civile del matrimonio cattolico, mentre Mussolini ottenne la cosiddetta “ pace religiosa ”, fondamentale per consolidare il consenso interno al regime. Dunque, il Papa ottenne: ❖ Potere temporale nel suo statoEffetti civili al matrimonio cattolico. Così facendo la chiesa cattolica assunse pressoché totalmente il controllo del matrimonio della quasi totalità dei cittadini italiani.

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ospedali (questi regolamenti prevedevano anche la presenza di altri oggetti obbligatoria, come il ritratto del re ). o Queste norme non sono mai state abrogate (a contrario della riforma gentile), sono ad oggi ancora vigenti , motivo per cui la giurisprudenza italiana e quella europea si trovano a doversi pronunciare spesso sulla questione. L’Italia, difatti, è stata sotto il giudizio più volte della Corte EDU per la violazione del diritto alla libertà religiosa (la corte si è pronunciata due volte, condannando l’Italia la prima e assolvendola la seconda). ❖ In quegli anni vennero inoltre riconosciute come festività civili le principali feste religiose cattoliche , un assetto che è rimasto sostanzialmente invariato fino a oggi, salvo l’introduzione di ulteriori festività per effetto delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica, le quali vengono ammesse e tutelate nei rispettivi ambiti di culto. o Tuttavia, tali festività non entrano a far parte del calendario civile , che continua a riconoscere prevalentemente le festività di tradizione cattolica, mantenendo così un'impronta culturale e storica confessionale, pur in un contesto giuridico formalmente laico. I PATTI LATERANENSI L’ 11 febbraio 1929 furono stipulati i Patti Lateranensi, composti da una serie di atti distinti, ciascuno avente una propria funzione giuridica e politica: ❖ Il Trattato Lateranense , che disciplinava le questioni patrimoniali e regolava i rapporti economici tra lo Stato italiano e la Città del Vaticano. Tale atto non è mai stato modificato ed è tuttora in vigore, mantenendo la propria efficacia nell’ambito delle relazioni finanziarie e territoriali tra le due entità sovrane. ❖ Il Concordato , che stabiliva lo status giuridico della Chiesa cattolica all’interno dell’ordinamento italiano, riconoscendole, tra l’altro, una certa autonomia normativa nell’emanazione di leggi proprie. Nel 1984 , tale Concordato è stato sostituito da un nuovo accordo che ne ha modificato il contenuto originario, adeguandolo al principio costituzionale di laicità dello Stato (accordo di Craxi ). ❖ Altre disposizioni accessorie , concernenti, ad esempio, la questione finanziaria, tuttora oggetto di disciplina e applicazione. I Patti Lateranensi furono fortemente voluti dalla Chiesa cattolica per varie ragioni. In primo luogo, si trattava di un atto bilaterale , che poneva su un piano di parità giuridica la Santa Sede e lo Stato italiano. In secondo luogo, essi avevano un forte valore simbolico, in quanto ripristinavano il potere temporale del Pontefice, seppur in forma limitata e circoscritta al territorio della Città del Vaticano. Con la loro stipulazione si superava definitivamente la Legge delle Guarentigie del 1871 , mal accolta dalla Chiesa, come si evince anche dall’enciclica Ubi Nos, nella quale veniva espressa la ferma opposizione pontificia a tale normativa unilaterale emanata dallo Stato italiano. NORME PRINCIPALI DEL TRATTATO LATERNENSE ARTICOLO 1 Importante è l’articolo 1, in quanto è stato oggetto di discussione all’interno dell’Assemblea costituente.

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L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. L’intento dei Patti Lateranensi era quello di ripristinare il principio confessionista , che nel frattempo era caduto in desuetudine. Non a caso, le parti sentirono la necessità di riesprimerlo attraverso il cosiddetto “ gioco dei rinvii ”, richiamando l’articolo 1 dello Statuto Albertino, al fine di attribuire al principio confessionista un significato nuovo, distaccato dal passato. Tale principio avrebbe trovato diverse attuazioni sia nel Concordato sia nella legislazione unilaterale successiva. ARTICOLO 3 Un altro articolo di estrema importanza è l’articolo 3 in quanto segna la nascita dello Stato Città del Vaticano. L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l’allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante. Sotto il profilo del diritto internazionale, la nascita di uno Stato territoriale fondato su una base religiosa rappresenta un’anomalia. Gli internazionalisti osservano che, di norma, uno Stato nasce attraverso una presa di potere o una rivoluzione, seguita dal riconoscimento della comunità internazionale, o comunque secondo la teoria dei tre elementi (potere territoriale/politico/sociale). In questo caso, invece, la creazione pattizia di uno Stato su base religiosa costituisce un precedente sui generis , che ha indotto parte della dottrina a negare la soggettività di diritto internazionale alla Città del Vaticano, riconoscendola invece alla Santa Sede. Quest'ultima è infatti considerata un soggetto atipico di diritto internazionale, in quanto privo dell’elemento territoriale, ma dotato di personalità giuridica internazionale piena. La Città del Vaticano, pertanto, è ritenuta avere un ruolo ancillare rispetto alla Chiesa cattolica. Si è così venuta a creare una situazione ibrida , nella quale la sovranità effettiva spetta alla Chiesa cattolica, pur nella distinzione tra le due entità: la Chiesa cattolica, confessione universale e priva di territorio, e la Città del Vaticano, entità statale territoriale. Esse condividono un solo elemento comune: la figura del Pontefice , che è contemporaneamente capo della Chiesa cattolica e sovrano della Città del Vaticano. NORME PRINCIPALI DEL CONCORDATO ARTICOLO 5 L’articolo 5 del Concordato ebbe un ruolo centrale nel dibattito della Costituente, dove fu frequentemente citato, soprattutto dai socialisti e comunisti, per evidenziare la contrarietà tra il Concordato e i principi costituzionali in formazione. Il testo disponeva: Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego o ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell’Ordinario diocesano. La revoca del nulla osta priva l’ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l’impiego o l’ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non

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senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare. Per il detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica.” Si realizza e riafferma ciò che era stato già previsto nella riforma Gentile. Si prevedeva pertanto l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica in tutte le scuole di ordine e grado, impartito da docenti approvati dall’autorità ecclesiastica (sacerdoti, religiosi o laici in possesso del certificato di idoneità rilasciato dall’Ordinario diocesano), ma retribuiti dallo Stato. La revoca del certificato comportava automaticamente la decadenza dall’insegnamento. N.B.: Non erano ammessi libri di testo se non approvati dall’autorità ecclesiastica. Sia l’articolo 34 che l’articolo 36, pilastri del Concordato, sono tuttora vigenti , sebbene riformulati a seguito dell’Accordo di revisione (Craxi) del 1984. LA LEGISLAZIONE UNILATERALE La legislazione unilaterale testimonia come il principio confessionista si sia esteso oltre il Concordato e il Trattato Lateranense, permeando l’intero sistema normativo del periodo fascista in materia di culti e religione. Particolare rilievo assume la legge sui culti ammessi (L. n. 1159/1929) e il relativo Regio Decreto n. 289/1930 , tuttora in parte vigente. Il legislatore fascista, pur mantenendo una visione confessionista, non trascurò le altre confessioni religiose, ridefinendo come “ ammessi ” quei culti che lo Statuto Albertino qualificava come “ tollerati ”. L’articolo 1 di tale legge, oggi tacitamente abrogato in quanto in palese contrasto con la Costituzione, stabiliva che: “Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. L’esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero .” Dunque, l’articolo prevedeva un limite costituito da quattro criteri per poter ammettere le religioni allo Stato, difatti essi non potevano: ❖ professare principi contrari all’ ordine pubblico o al buon costume ❖ Seguire riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume La Costituzione repubblicana, all’ articolo 19 , ha eliminato i riferimenti ai principi e all’ordine pubblico , mantenendo come limiti solo i riti contrari al buon costume. I Costituenti ritennero necessario eliminare il riferimento ai principi, poiché uno Stato democratico non può limitare la libertà di pensiero né sottoporre le convinzioni individuali a vaglio ideologico, come accade nei regimi totalitari. Analogamente, il termine “ ordine pubblico ” nel contesto fascista aveva un significato politico e ideale, legato all’etica dello Stato confessionista, e non alla sicurezza materiale dei cittadini, come invece nel moderno Stato democratico. IL CODICE ROCCO Il Codice penale Rocco, ancora in vigore nel suo complesso, è stato modificato solo parzialmente (alcuni articoli abrogati nel 2006). Esso rappresentava un ulteriore strumento di attuazione fascista del

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principio confessionista, estendendo le disposizioni del Trattato Lateranense, del Concordato e della legislazione unilaterale. Il legislatore fascista inserì nel Codice norme volte a tutelare la religione di Stato e i culti ammessi dalle offese e dai vilipendi, distinguendo le pene in base alla confessione lesa. La religione dello Stato godeva di una tutela rafforzata all’ articolo 402 (vilipendio della religione dello Stato), mentre gli articoli successivi prevedevano pene più lievi per le offese ai culti ammessi. Articolo 402: “Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno” Le seguenti fattispecie, invece, prevedevano la tutela sia per la religione dello Stato che per i culti ammessi, ma le pene previste per i reati contro i secondi erano diminuite: Articolo 403 , offesa alla religione mediante vilipendio di persone: “Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa , è punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico” Articolo 404 , offesa alla religione mediante vilipendio di cose: “Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.” Articolo 405 , turbamento di funzioni religiose del culto cattolico: “Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni” Articolo 406 , delitto contro i culti ammessi nello Stato: “Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404, 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita” Tale disciplina evidenzia come, anche in ambito penale, il principio confessionista pervadesse l’intero ordinamento giuridico fascista, consacrando la superiorità giuridica e simbolica della religione cattolica rispetto a ogni altra confessione.