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Dispensa di diritto ecclesiastico, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Dispensa di diritto ecclesiastico, contenente gli appunti dettagliati di tutte le lezioni del corso della Prof. ssa Marchei dell'a.a. 23/24

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 03/09/2024

giulia.ilaria
giulia.ilaria 🇮🇹

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Diritt ecclesiastic
INTRODUZIONE
Il diritto ecclesiastico è quella parte dell’ordinamento giuridico (l’insieme delle norme dello
Stato), che si occupa di regolare i rapporti tra lo Stato, la Chiesa e le altre confessioni
religiose. L’oggetto del diritto ecclesiastico è, dunque, il diritto statale italiano, che regola a
vario titolo il fenomeno religioso, con cenni al diritto sovranazionale dell’UE e del sistema del
consiglio d’Europa. Il fenomeno religioso è un concetto talmente ampio che non è da
considerarsi solo nelle forme attive di religione, ma anche in senso negativo negativo (es.
l’ateismo). Siccome il riferimento, come detto poc’anzi, è l’ordinamento italiano, lo studio del
diritto ecclesiastico non può prescindere da collegamenti con la Carta costituzionale
(art.7-8-19-20) e con le sentenze della Corte costituzionale. In sintesi quindi, il diritto
ecclesiastico deve essere definito come diritto statale.
Che differenza c’è con il diritto canonico?
Il diritto canonico, a differenza di quello ecclesiastico, è un diritto confessionale, ossia un
diritto prodotto in riferimento ad una singola confessione religiosa (in tal caso la religione
cattolica), che studia propriamente come essa è regolata.
Perché uno Stato dovrebbe occuparsi di regolare il fenomeno religioso?
L’esperienza storica dimostra che in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo tutti i legislatori, in
maniera maggiore o minore, si sono occupati del fenomeno religioso. Sono due le
motivazioni fondamentali che rilevano in questo frangente:
la scelta religiosa, anche eventualmente in senso negativo, impatta su tutti gli ambiti
della vita: la scelta religiosa è una scelta che, a vario titolo e con diverse condizioni e
intensità, semina frutti ovunque, non solo nel privato, e conduce a comportamenti
specifici o comunque a ispirazioni e istanze specifiche
sia l’ordinamento interno che quello confessionale dettano delle regole proprie, tra le
quali è necessario un coordinamento.
ESEMPIO I Testimoni di Geova non possono ricorrere alle trasfusioni di sangue lo
Stato, tuttavia, nel caso in cui vengano coinvolti minori o questioni di responsabilità
genitoriale, è costretto ad intervenire anche in senso contrario.
Il cittadino si trova, dunque, nello stesso tempo cives efidelis: la prospettiva è quella di un
doppio ordinamento, in cui il diritto ecclesiastico occupa un posto a stante per evitare
drammatici conflitti. Per quanto si tenti, tuttavia, di operare una distinzione tra ordine
spirituale e temporale, ciò non è sempre fattibile nella concretezza della vita, dato che
moltissime questioni attengono ad entrambi gli ordini (res mixtae). Proprio per questo
motivo, l’ordinamento risponde al problema delle doppie appartenenze che creano conflitti
prevedendo dei casi di obiezione di coscienza
ESEMPIO I medici obiettori di coscienza o seguono la coscienza o seguono la legge
(tertium non datorum).
Ci sono, tuttavia, questioni in cui la doppia appartenenza non si mostra in maniera così
conflittuale: i casi di conflitto estremo, infatti, sono solo residuali. Nella maggioranza delle
situazioni, infatti, l’istanza religiosamente connotata non si muove su un terreno di aperta
contraddizione, ma nonostante questo chiede un riconoscimento. Risolvere o meno queste
questioni meno conflittuali assume grande rilevanza in quanto impatta in maniera importante
sullo spazio di riconoscimento del diritto alla libertà religiosa e quindi sulla democrazia in
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Diritt ecclesiastic

INTRODUZIONE

Il diritto ecclesiastico è quella parte dell’ordinamento giuridico (l’insieme delle norme dello Stato), che si occupa di regolare i rapporti tra lo Stato, la Chiesa e le altre confessioni religiose. L’oggetto del diritto ecclesiastico è, dunque, il diritto statale italiano, che regola a vario titolo il fenomeno religioso, con cenni al diritto sovranazionale dell’UE e del sistema del consiglio d’Europa. Il fenomeno religioso è un concetto talmente ampio che non è da considerarsi solo nelle forme attive di religione, ma anche in senso negativo negativo (es. l’ateismo). Siccome il riferimento, come detto poc’anzi, è l’ordinamento italiano, lo studio del diritto ecclesiastico non può prescindere da collegamenti con la Carta costituzionale (art.7-8-19-20) e con le sentenze della Corte costituzionale. In sintesi quindi, il diritto ecclesiastico deve essere definito come diritto statale. Che differenza c’è con il diritto canonico? Il diritto canonico , a differenza di quello ecclesiastico, è un diritto confessionale , ossia un diritto prodotto in riferimento ad una singola confessione religiosa (in tal caso la religione cattolica), che studia propriamente come essa è regolata. Perché uno Stato dovrebbe occuparsi di regolare il fenomeno religioso? L’esperienza storica dimostra che in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo tutti i legislatori, in maniera maggiore o minore, si sono occupati del fenomeno religioso. Sono due le motivazioni fondamentali che rilevano in questo frangente: ● la scelta religiosa, anche eventualmente in senso negativo, impatta su tutti gli ambiti della vita: la scelta religiosa è una scelta che, a vario titolo e con diverse condizioni e intensità, semina frutti ovunque, non solo nel privato, e conduce a comportamenti specifici o comunque a ispirazioni e istanze specifiche ● sia l’ordinamento interno che quello confessionale dettano delle regole proprie, tra le quali è necessario un coordinamento. ESEMPIO I Testimoni di Geova non possono ricorrere alle trasfusioni di sangue → lo Stato, tuttavia, nel caso in cui vengano coinvolti minori o questioni di responsabilità genitoriale, è costretto ad intervenire anche in senso contrario. Il cittadino si trova, dunque, nello stesso tempo cives e fidelis : la prospettiva è quella di un doppio ordinamento , in cui il diritto ecclesiastico occupa un posto a sé stante per evitare drammatici conflitti. Per quanto si tenti, tuttavia, di operare una distinzione tra ordine spirituale e temporale, ciò non è sempre fattibile nella concretezza della vita, dato che moltissime questioni attengono ad entrambi gli ordini ( res mixtae ). Proprio per questo motivo, l’ordinamento risponde al problema delle doppie appartenenze che creano conflitti prevedendo dei casi di obiezione di coscienza ESEMPIO I medici obiettori di coscienza o seguono la coscienza o seguono la legge ( tertium non datorum ). Ci sono, tuttavia, questioni in cui la doppia appartenenza non si mostra in maniera così conflittuale: i casi di conflitto estremo, infatti, sono solo residuali. Nella maggioranza delle situazioni, infatti, l’istanza religiosamente connotata non si muove su un terreno di aperta contraddizione, ma nonostante questo chiede un riconoscimento. Risolvere o meno queste questioni meno conflittuali assume grande rilevanza in quanto impatta in maniera importante sullo spazio di riconoscimento del diritto alla libertà religiosa e quindi sulla democrazia in

genere. Il riferimento finale è proprio questo: l’art.19 è emblematico per valutare il livello di democraticità dello Stato italiano. ESEMPIO Costruzione dei luoghi di culto → non ci sono due istanze che contrastano, ma solo quella del gruppo religioso di avere un luogo in cui riunirsi a pregare. Si tratta quindi di un’ aspettativa in senso positivo nei confronti dello Stato, che deve garantire ciò in virtù dell’ art.19 della Costituzione, che sancisce il principio della libertà religiosa. Lo Stato, in altre parole, deve cercare, nei limiti del possibile, di fare in modo che quel diritto venga riconosciuto perché, in caso contrario, si verificherebbe una limitazione del diritto alla preghiera e al vivere l’esperienza religiosa in maniera piena e libera. ESEMPIO Il matrimonio → riconoscere effetti civili ai matrimoni religiosi non è un obbligo irrinunciabile da parte dello Stato, mentre l'istanza di molti gruppi religiosi è che quel rito abbia doppio effetto.

⇒ Il punto focale della questione è la tutela della libertà religiosa , che è un diritto

costituzionalmente garantito ed è considerato meritevole di tutela. Si può dire, dunque, che nel tempo il diritto ecclesiastico si sia affermato come legislatio libertatis****. Cosa succederebbe se lo Stato non si occupasse del fenomeno religioso? Se lo Stato non si occupasse del fenomeno religioso, rimarrebbero scoperte e incerte le res mixtae, legate alla doppia sfera d’influenza religiosa e statale, e di conseguenza l’ampiezza della libertà religiosa, bene giuridico considerato meritevole di tutela, sarebbe drasticamente ridotta alla sola sfera privata (o comunque ad ambienti protetti). In Italia, sono previste tutele sia per i credenti che per gli atei, gli agnostici e per soggetti che aderiscono a delle filosofie di vita con indirizzi spirituali. Le scelte del legislatore in merito al fenomeno religioso sono sempre state condizionate dalla storia del paese, dalla cultura e dalle presenze religiose più radicate (in Italia maggioranza cattolica). Proprio per questo motivo,la legislazione sarà orientata verso le maggioranze religiose, a discapito, invece delle minoranze. Ad esempio, il matrimonio civile è nato sull’impronta del matrimonio canonico. Nel diritto ecclesiastico si parla più correttamente di rapporti Stato-gruppi religiosi piuttosto che di Stato-Chiesa, in quanto con l’espressione “gruppi religiosi” si dà un’accezione il più estesa possibile del fenomeno religioso. E’ pur vero, tuttavia, che in questo modo vengono lasciati fuori quei modelli di libertà religiosa individuale. E ancora, se, ad esempio, si usasse l’espressione “confessioni religiose” non si terrebbe conto del fatto che il fenomeno religioso si manifesta in forme e modi estremamente diverse e specifiche, tant’è che ci sono realtà che nel nostro ordinamento non vengono definite come “confessioni” → non è semplice racchiudere il fenomeno religioso in una sola espressione. Non sono tante le disposizioni costituzionali che regolano il fenomeno religioso: ● art.7-8 che regolano il rapporto tra Stato e religione cattolica e tra Stato e altre religioni ● art.19 che sancisce il diritto alla libertà religiosa ● art.art.3 che sancisce il divieto di discriminazioni sulla base della religione) ● art.2 che tutela e riconosce i diritti delle persone nelle formazioni sociali, di cui fanno anche parte le confessioni religiose

fenomeno religioso. Il termine concordato è un termine tecnico che nasce nel Medioevo e riguarda i soli accordi bilaterali con la Chiesa cattolica. Tale espressione viene utilizzata come “parte per descrivere il tutto”, in quanto gli Stati oggi non stringono accordi solo con la Chiesa cattolica, ma anche con le altre confessioni religiose. Dietro l’utilizzo di tale termine, tuttavia, c’è una verità storica → l’approccio bilaterale è sempre stato appannaggio della Chiesa cattolica per motivi storici e culturali; negli anni la Chiesa cattolica ha sempre spinto in maniera importante perché i rapporti con gli ordinamenti temporali fossero regolati in chiave concordataria. Si è sempre posta, infatti, come centro di potere per stringere accordi bilaterali con lo Stato e quindi, per certi versi, per porsi su un piano di parità con esso, presentandosi come uno Stato altro che non si occupava di questioni temporali, ma spirituali. I rapporti che la Chiesa cattolica ha sempre rivendicato con gli Stati sono rapporti apicali , ossia tra pari. Questa forte aspettativa della Chiesa cattolica ha fatto sì che gli ordinamenti a maggioranza cattolica oggi siano tendenzialmente, con qualche eccezione, concordatari. ESEMPIO L’eccezione più importante è sicuramente la Francia , che, pur essendo uno Stato a maggioranza cattolica, è separatista → ciò è dovuto a componenti storiche molto importanti, prima fra tutte la Legge di separazione dello Stato dalle confessioni religiose del

  1. In alcune regioni francesi, tuttavia, sono ancora in vigore le disposizioni dei concordati napoleonici. ESEMPIO In Grecia, c’è una maggioranza di ortodossi greci → tale confessione religiosa non ha la vocazione apicale della religione cattolica, è una religione identitaria, legata al territorio e, dunque, non vi è questa necessità di parità con l’ordinamento statale (la Grecia è, infatti, uno Stato separatista)

⇒ La propensione verso l’uno o l’altro modello è fortemente influenzata dalla storia e dagli

sviluppi culturali del Paese di riferimento; non si tratta di una scelta a tavolino. Molte volte il legislatore estende lo strumento bilaterale anche ad altre confessioni religiose e in questo caso si utilizzano termini diversi da concordato. In realtà, oggi non si usa più neanche questa espressione: basti pensare che le modifiche del concordato del 1984 sono definite accordi.

⇒ Naturalmente, la scelta tra separatismo e Stato concordatario si riverbera anche sui

contenuti → è evidente che un legislatore che stringe un accordo con un gruppo religioso per regolare i rapporti con esso avrà una visione molto diversa della libertà religiosa rispetto ad un legislatore che avoca a sé tutte le scelte. In altre parole, risulta molto più semplice che il riconoscimento della specifica istanza a contenuto religioso avvenga con l’accordo (Stato concordatario) piuttosto che con la legge unilaterale (Stato separatista). Oltre agli ordinamenti separatisti e concordatari, si ha una minoranza di ordinamenti unionisti , che, senza accordi o concordati, presentano un collegamento tra istituzioni religiose (tipicamente una) e Stato. Tanto il concordatario quanto il separatista sono Stati che pongono una distinzione tra l’ambito religioso e quello temporale; lo Stato unionista, invece, è caratterizzato da sovrapposizioni importanti tra le due sfere di riferimento, soprattutto a livello istituzionale. C’è, infatti, una grossa interconnessione tra le istituzioni temporali e quelle religiose, che rende difficile usare un criterio formale che consenta di regolare i rapporti tra i gruppi religiosi. Un esempio emblematico è l’Inghilterra, che identifica la figura del Sovrano, capo di Stato, con quella del capo della Chiesa.

Il criterio sostanziale

Con il criterio sostanziale si va ad osservare come nel concreto l’ordinamento regola il fenomeno religioso. Lo studio del testo costituzionale è, infatti, fondamentale, ma non sufficiente → alcune costituzioni, come quella italiana, sono particolarmente ricche di informazioni riguardo il fenomeno religioso, mentre in altre, come la Costituzione francese, se ne parla molto raramente (ad eccezione dell’affermazione che la Francia sia uno Stato laico). Risulta fondamentale, quindi, guardare al concreto operare dei giudici delle Corti supreme e delle Costituzionali, cercando l’effettivo atteggiamento dello Stato nei confronti del fenomeno religioso che si riflette su tutti i livelli dell’ordinamento, dall’apparato normativo alla giurisprudenza. Anche qui è molto difficile definire un modello di Stato e per questo ci si impone una semplificazione maggiore rispetto al criterio formale → si distinguono due tipologie di Stati: ● Stato confessionista : il modello di Stato confessionista è caratterizzato dalla presenza di 3 elementi fondamentali che devono essere presenti contemporaneamente per definirlo tale (è ciò che rende complessa la definizione dello Stato laico): ➢ trattamento dei gruppi religiosi o dei singoli appartenenti ad essi → tale trattamento si esplicita in un atteggiamento privilegiario rispetto ad una o più confessioni religiose che si ritengono migliori o proprie (es. l’Italia nel ventennio fascista) e, per contrasto, di sfavore nei confronti delle altre religioni. In altre parole, l’ordinamento prevede disposizioni normative che fondano lo status di una o più confessioni religiose in senso migliorativo rispetto a tutti gli altri gruppi religiosi. E’ importante sottolineare che per parlare di privilegio non deve sussistere una legittima giustificazione per il trattamento differente adottato → il concetto di privilegio è, infatti, strettamente legato a quello di arbitrio. I privilegi possono esplicitarsi in diversi modi e in riferimento a diversi ambiti. ESEMPIO Gli Stati confessionisti garantiscono maggiori finanziamenti alle confessioni religiose privilegiate. ESEMPIO I matrimoni celebrati ai sensi della religione dello Stato, quindi, con una celebrazione di tipo religioso, tendenzialmente ricevono effetti civili e magari la stessa cosa non avviene ai sensi di culti diversi da quello di Stato o si hanno procedure più complesse.

➢ mutuazione dei principi e dei valori : uno Stato si fonda su principi e dei

valori che si formano nel tempo con la storia e la cultura e solitamente trovano esplicazione nella Carta costituzionale. Negli Stati confessionisti questo quadro è un po’ inquinato: i principi sono mutuati da una o più confessioni religiose e su questi si basa la loro legislazione. Sostanzialmente, l’ordinamento, legiferando, utilizzerà i principi della confessione di Stato come base su cui sviluppare la normativa. La mutuazione è molto evidente in quei settori sui quali le confessioni religiose hanno posizioni nette e precise. ESEMPIO Il caso della bestemmia è controverso: negli Stati confessionali bestemmiare contro il Dio della religione riconosciuta è reato; tuttavia, la tutela penale del sentimento religioso non è prevista solo nello stato confessionale, ma può essere sviluppata anche come violazione del buon costume. ESEMPIO Il matrimonio civile nasce dal diritto canonico: la prima regolazione del matrimonio civile obbligatorio risale al Codice Pisanelli del 1865; tale istituto, nella sua formulazione iniziale, è nato in aderenza al matrimonio canonico → inizialmente, infatti, il

una dimensione sicuramente molto più difficile da ottenere per gli Stati concordatari che per quelli separatisti. Altro aspetto fondamentale riconducibile allo Stato laico è il concetto di libertà dei cittadini, cosa che, invece, non interessa particolarmente lo Stato confessionista → in riferimento al concetto di libertà si distinguono due tipologie di laicità: ● laicità esclusiva (o negativa): si hanno spazi di libertà piuttosto scarsi e soprattutto relegati nella dimensione privata. Lo spazio pubblico, infatti, deve rimanere neutro (ad es. il muro senza crocifisso) e la scelta religiosa deve esplicitarsi il più possibile solo nel privato. Ad esempio, in Francia, vi sono regole che disciplinano la vita dell’impiegato pubblico, in base alle quali all’interno del luogo di lavoro non si può in alcun modo esprimere la propria appartenenza religiosa, sia tramite ambiti o simboli, che facendo proselitismo → la Francia, infatti, è molto rigida nell’affermare che l’appartenenza religiosa non possa trovare espressione nello spazio pubblico (la religione è una questione privata). ● laicità inclusiva (o positiva): in tal caso, lo Stato ritiene che la libertà religiosa sia un valore da tutelare e riconoscere e, in questa ottica, i livelli di libertà di alzano e le istanze religiosamente connotate vengono riconosciute. Tale impostazione è quella adottata in Italia. Sulla base di quanto detto, si possono trarre alcune conclusioni: ● lo Stato concordatario garantisce sicuramente maggiori spazi di libertà, ma ha meno tutele in termini di uguaglianza ● lo Stato separatista è molto forte sul fronte uguaglianza, mentre meno su quello delle libertà riconosciute

⇒ Trovare un equilibrio, quindi, è tutt’altro che semplice. Tali modelli sono tutt’altro che fissi

e immutabili → i due criteri si possono combinare e collegare tra loro , facendo sì che sia lo stato separatista che quello concordatario possano svilupparsi sia in senso laico che confessionista. E’ da considerare che lo stato separatista confessionista finisce per essere unionista (anche se non è sempre così), mentre lo Stato concordatario può indifferentemente prendere la forma di Stato laico o confessionista. La laicità , per di più, come detto sopra, ha diverse modulazioni, che variano in base alla cultura, alla storia e alla presenza delle varie confessioni religiose nello Stato → ad esempio, i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa dopo l’Unità d’Italia hanno segnato in maniera quasi irreversibile le scelte del legislatore italiano in relazione al fenomeno religioso. La discriminante tra i vari modelli di laicità riguarda l’atteggiamento del legislatore nei confronti della libertà religiosa e, in particolare, alla visione di essa come un valore da tutelare. Se si guarda alle conseguenze pratiche di ciò, si comprende che ciò che viene in risalto non è tanto il livello di libertà religiosa, quanto la presenza dell’istanza religiosamente o culturalmente orientata nello spazio pubblico , ossia in tutto ciò che non è strettamente privato (non si intende, quindi, uno spazio istituzionalizzato). Ad esempio, ciò riguarda il caso della costruzione dei luoghi di culto, che non sempre appartengono allo Stato, ma a privati o a specifiche confessioni e rispondono ad esigenze di interesse comune. In altre parole, per capire quanto uno Stato sia effettivamente laico, bisogna osservare il suo atteggiamento circa lo spazio pubblico (il privato, infatti, resta in ogni ordinamento uno spazio libero). Quando si parla di un Stato laico, si pensa che questo debba mantenersi equidistante da ogni confessione religiosa: in alcuni casi, tuttavia, è molto difficile far emergere tutte le

istanze e qualsiasi criterio adottato per regolarle potrebbe configurarsi come un privilegio nei confronti di una confessione piuttosto che di un’altra. E’ più facile che uno Stato che voglia portare avanti una laicità inclusiva sia concordatario o separatista? E’ sicuramente più semplice che si tratti di uno Stato concordatario, in quanto se si trovano accordi con le confessioni religiose, si comprendono meglio le specificità dei vari gruppi tramite organi appositi (ad es. se si desidera che il matrimonio abbia effetti civili o che ci sia un riconoscimento formale dei giorni festivi). L’accordo tra Stato e confessioni religiose apre le porte alla massima accoglienza nella laicità proprio perché si conoscono le esigenze di entrambi i soggetti coinvolti. Uno Stato, invece, come la Francia, che tende ad una laicità in senso negativo sarà con tutta probabilità anche uno Stato separatista. I limiti dello Stato concordatario si trovano nel fatto che nel momento in cui si stringono accordi con una confessione, si dà per scontato che questa, tramite il proprio legale rappresentante, sia promotore della volontà dei singoli credenti → in realtà, tale legame di appartenenza è sempre meno evidente; negli Stati secolarizzati le appartenenze sono fluide e parziali e dunque ci si chiede se la regolazione della libertà religiosa debba essere ancora affidata ai legali rappresentanti dei gruppi religiosi. Lo Stato concordatario, infatti, raggruppa e impone ai singoli di trovarsi un rappresentante della propria confessione religiosa, che ne espliciti gli interessi. Oggi la rappresentanza religiosa appare sempre più una forzatura: l’ideale da raggiungere sarebbe, dunque, quello di uno Stato aperto e non regimentato che non forzi i singoli credenti dentro una necessaria rappresentanza. Tuttavia, si tratta di una strada molto difficile da trovare e per questo è necessario passare attraverso la via degli accordi tra Stato e confessioni.

⇒ Il fenomeno religioso è una lente particolare per capire e osservare l’assetto istituzionale

di uno Stato. LA SITUAZIONE ITALIANA In Italia, si sono susseguiti nel tempo una serie di modelli (quasi tutti tranne lo Stato unionista) → la prima Costituzione del neonato Stato italiano fu lo Statuto albertino , rimasto in vigore fino al 1° gennaio 1948, giorno di entrata in vigore della nuova e attuale Carta costituzionale. L’ art.1 dello Statuto albertino recitava “ La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi ”. L’Italia, dunque, nasce come uno Stato confessionista dichiarato , ma solo a livello formale, in quanto nel concreto ciò troverà davvero una scarsa applicazione. L’Italia, infatti, si sviluppa come Stato separatista confessionista , almeno fino al 1920, quando con l’avvento dello Stato fascita (tra gli anni ‘20 e ‘30), gradualmente viene trasformato in un vero e proprio Stato concordatario confessionista , soprattutto dopo la stipulazione dei Patti lateranensi nel 1922. Tale situazione permane fino all’entrata in vigore della nuova Costituzione ( 1948 ), mediante la quale l’Italia rimane uno Stato concordatario , ma smette di essere confessionista, seppur non ancora laico. Ben presto, l’Italia diventa uno Stato concordatario a tutto tondo, in quanto lo strumento dell’accordo non resta appannaggio della Chiesa cattolica, ma reso disponibile anche alle altre confessioni religiose. Inizia quindi un percorso difficile verso la laicità , concetto che non compare in Costituzione e proprio per questo l’Italia affermerà di essere laica mediante sentenze della Corte costituzionale , recependolo come elemento fondante dell’ordinamento giuridico italiano. Tuttavia, non essendo espressamente detto in Costituzione, non si hanno certezze circa i caratteri che la laicità dovrebbe avere in Italia.

la soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose di vita contemplativa ritenuti non utili: più precisamente vennero eliminati “ gli enti ritenuti superflui per il soddisfacimento dei bisogni religiosi della collettività o dannosi agli interessi statuali ”. Tali leggi, dunque, sono state il primo atto di imperio dello Stato nei confronti della Chiesa e ciò ha dato avvio alla deteriorazione dei rapporti tra i due poli di potere: in quel periodo, inoltre, il Papa era ancora il Re di uno Stato molto importante e di dimensioni ragguardevoli, lo Stato pontificio, e non aveva la minima intenzione di permettere l’annessione all’Italia (questa annessione, infatti, avverrà, ma con l’utilizzo delle armi). Si può dire, dunque, che le Leggi eversive dell’asse ecclesiastico hanno dato avvio alla questione romana (*). Altri esempi fondamentali dell’atteggiamento separatista del neo legislatore italiano sono: ● Codice civile Pisanelli ( 1865 ): tale codice viene emanato subito dopo l’Unità d’Italia e rivela molto circa i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica in riferimento al matrimonio → nasce il matrimonio civile come unico vincolo produttivo di effetti civili. Il matrimonio religioso, infatti, restava per lo Stato un atto lecito, ma irrilevante dal punto di vista della legge. Dunque, chi voleva essere ritenuto coniuge davanti alla Chiesa e allo Stato doveva contrarre due matrimoni. Si tratta di una scelta fortemente anticonfessionista e separatista, che crea anche una serie di problemi circa lo status dei figli nati nel matrimonio religioso, che, per lo Stato, erano considerati illegittimi. La rigidità di questa situazione verrà poi mitigata dal legislatore fascista, prima con i Patti lateranensi e poi con il nuovo codice civile. ● Codice penale Zanardelli ( 1889 ): si tratta di un codice molto diverso dal codice Rocco, in quanto il primo aveva un’ impostazione liberale , mentre il secondo un’impostazione totalitaria. Il codice Zanardelli, infatti, fa una scelta liberale ed egualitaria, disponendo la tutela del sentimento religioso di tutti indipendentemente dalla religione di appartenenza (non si pongono differenze di tutela). Per la prima volta, infatti, compare la dizione “culti ammessi” e non più “culti tollerati”. I rapporti tra Chiesa e Stato italiano si incrinano definitivamente con l’annessione a mano militare dello Stato pontificio allo Stato italiano, in un evento ricordato come Breccia di Porta Pia → ciò ha dato inizio alla questione romana , uno strappo molto importante nella società italiana, costituita al 97% da cattolici, che ci ha messo decenni a rimarginarsi. Dopo pochissimi mesi dall’annessione dello Stato pontificio, lo Stato italiano emana la legge delle Guarentigie ( 1871 ): l’obiettivo dello Stato in questo caso era togliere il potere temporale al Papa, ma garantire il mantenimento della sua posizione privilegiata nella società. In tal senso, il Papa avrebbe continuato a godere di tutte le garanzie da sovrano di cui disponeva prima, pur non esercitando il potere temporale, nonché la proprietà su una serie di palazzi. Apparentemente sembrerebbe una legge piuttosto garantista, ma è importante segnalare che essa comporta in ogni caso l’assunzione della posizione di suddito da parte del Papa. Di conseguenza, il Pontefice Pio IX non la accettò e, anzi, la definì come un mostruoso prodotto della giurisprudenza rivoluzionaria , fondamentalmente per due motivi: ● perché era un atto unilaterale del legislatore italiano ● perché riduceva il Pontefice a suddito e lo privava del potere temporale Nell’enciclica Ubi nos , il Papa, molto aspramente rende esplicito il pensiero di tutta la Chiesa cattolica circa il rapporto con gli ordinamenti territoriali: il Papa affermava, infatti, che il potere della Chiesa discendeva direttamente da Dio e, in tal senso, il Papa non poteva sottostare ad un’autorità terrena. In ciò vi è la spiegazione del perché i rapporti tra la Chiesa cattolica e gli Stati sono apicali: la Chiesa si è sempre posta allo stesso livello delle massime autorità statali e, a differenza delle altre religioni, per rafforzare il proprio potere, ha un unico

rappresentante in tutto il mondo (se ci fossero più Papi sarebbero esposti al rischio di essere sottoposti ad altre autorità territoriali. In tale enciclica il Papa affermava “ allo scopo di gettar polvere negli occhi dei cattolici e di sopire le loro ansie, [lo Stato italiano] ha studiato e sviluppato alcune inconsistenti immunità e alcuni privilegi volgarmente detti guarentigie, che intende concedere a Noi in sostituzione di quel potere temporale di cui Ci ha spogliato con una lunga serie d’inganni e con armi parricide. Nei fatti dimostra di non tenere in alcun conto le Nostre proteste, richieste, censure; perciò, senza dare alcun peso al giudizio da Noi espresso circa le predette garanzie, non desiste dal sollecitare e promuovere il dibattito e l’esame di esse presso i supremi Ordini del Regno, come se si trattasse di cosa seria. ” Subito dopo ( 1874 ), come risposta alla Legge delle Guarentigie, il Papa emana il non expedit , ossia un monito rivolto ai cattolici con cui li incitava a non recarsi alle urne e a non partecipare in generale alla vita politica del Paese ( né eletti né elettori ). Se tale pronuncia avesse avuto il seguito che il Papa si aspettava, sarebbe stato un grande problema per l’equilibrio statale. Tuttavia, l’invito all’astensione non ebbe, però, il seguito che ci si attendeva. Il non expedit venne poi abolito formalmente solo nel 1919 quando nacque il Partito Popolare italiano di Don Luigi Sturzo , base della futura Democrazia Cristiana. Già nel 1914, tuttavia, alcuni cattolici avevano presentato la loro candidatura in altre liste, nel famoso Patto Gentiloni , anche in forza del vicino scoppio della Prima guerra mondiale.

Lo Stato fascista

Nonostante la fondazione del Partito Popolare italiano, Don Luigi Sturzo non riesce nell’operazione di tirare a sé la questione romana e a risolvere il conflitto con la Chiesa cattolica. Tale operazione viene, invece, svolta magistralmente in pochi anni dal partito fascista , che supera il Partito Popolare italiano e riesce ad avocare a sé le forze cattoliche. Siamo nei primi anni ‘20, quando il partito fascista, condotto da Mussolini, inizialmente laico e molto distante da un’ottica confessionista, intuisce l’importanza di attrarre nella propria sfera di influenza la Chiesa cattolica e così, nel breve volgere di qualche anno, procede alla riconfessionalizzazione del Paese. Si tratta di anni particolarmente cruciali: il primo discorso alla Camera di Mussolini, nel 1921, sul tema dei rapporti con la Chiesa e del potere temporale del Papa è molto ambiguo, ma è qui che comprende che che la Chiesa poteva essere utilizzata come instrumentum regni , ossia lo strumento per prendere il potere → l’accordo con la Chiesa cattolica, infatti, poteva essere un importante veicolo per arrivare alla compagine sociale e, quindi, al potere. Tale intuizione sarà vincente, in quanto nel 1925 il partito fascista sarà fondamentalmente l’unico partito italiano. Il processo di riconfessionalizzazione del Paese portato avanti da Mussolini attraversa una serie di tappe, che porteranno poi alla stipulazione dei Patti Lateranensi: ● tra il 1922 e il 1926 vengono emanati una serie di decreti regi (legge ordinaria), che reintroducevano l’obbligo di crocifisso in tutti i luoghi pubblici in cui lo Stato esercitava le sue funzioni (nelle aule scolastiche, nei tribunali, negli uffici pubblici, ospedali, ecc.), proprio a testimonianza del legame di appartenenza dello Stato italiano alla religione cattolica ● riconoscimento, come feste civili, delle più importanti feste religiose cattoliche ● Riforma Gentile ( 1923 ): si tratta della riforma sull’istruzione pubblica e all’art.3 si affermava che la religione cattolica, di cui era obbligatorio l’insegnamento, era ritenuta fondamento e coronamento di tutta l’ istruzione pubblica e non solo dell’istruzione religiosa. Tale legge è rimasta in vigore anche dopo l’entrata in vigore

territoriale, secondo una procedura sui generis rispetto alla prassi del diritto internazionale. L’Italia, infatti, si impegna a cedere una porzione del proprio territorio per dare vita ad un nuovo Stato enclave della città di Roma, ossia lo Stato Città del Vaticano. Si tratta di una porzione di territorio molto limitata, ma sufficiente affinché il Papa possa essere sovrano e, quindi, liberarsi dalla sovranità dello Stato italiano ( gesto simbolico, ma efficace ). Alla luce di ciò, la Città del Vaticano e la Chiesa cattolica condividono il potere e il governo centrale, ossia la Santa Sede , ma non sono due entità confondibili e sovrapponibili: la Chiesa cattolica era e resta una confessione religiosa con un’organizzazione gerarchica capitolare e un unico rappresentante, ossia il Pontefice, ma senza un territorio, mentre la Città del Vaticano è a tutto gli effetti uno Stato territoriale, situato dentro la città di Roma. Le due entità hanno, inoltre, una posizione diversa sul piano internazionale e per questo la commistione potrebbe creare dei problemi: la Città del Vaticano, infatti, è sì uno Stato territoriale, ma non possiede la potestà originaria , richiesta per essere considerati soggetti di diritto internazionale, che, invece, ha la Chiesa cattolica → si potrebbe, dunque, arrivare alla conclusione che la soggettività di diritto internazionale faccia capo alla Chiesa cattolica, ma non alla Città del Vaticano. ● Bilateralità dei Patti → la Legge delle Guarentigie era un atto unilaterale, mentre in tal caso si è di fronte ad un accordo stipulato tra due entità poste sullo stesso livello. Si tratta di un elemento di svolta in quanto l’aspirazione della Chiesa cattolica era sempre stata quella di intrattenere rapporti con gli ordinamenti temporali in una condizione di assoluta parità tra le parti. ⟹ Contenuto dei Patti lateranensi Se si analizzano nel dettaglio le disposizioni normative del Trattato e del Concordato, si evince che, oltre al superamento della questione romana e al raggiungimento della pace religiosa, questi strumenti hanno permesso alla Chiesa cattolica di raggiungere uno status privilegiato , rispetto alle altre confessioni religiose, fatto di privilegi e garanzie.

Ar.1 de Trattat lateranens

L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Il Trattato lateranense si apre con una chiara dichiarazione di confessionismo , riaffermando il contenuto dell’art.1 dello Statuto albertino → importante è l’utilizzo del verbo riaffermare : il principio confessionista, presente nello Statuto albertino, era caduto in desuetudine e qui lo si riporta in primo piano con nuovi contenuti; in altre parole, le parti erano già consapevoli che lo Stato fosse formalmente confessionista, ma, ciò nonostante, sentivano la necessità di riaffermare questo principio, in virtù del fatto che, nella sostanza, si era svuotato (di fatto non applicato) negli anni per via di tutte le vicende storico-politiche che si erano susseguite. L’unica parte dell’art. 1 dello Statuto Albertino che viene omessa è il riferimento ai “culti tollerati” → difatti non viene più usata questa nomenclatura , bensì quella di “ culti ammessi ”, cosa che comporta un deterioramento del trattamento delle confessioni religiose diverse da quella cattolica, che, al contrario, ottiene sempre più privilegi. Si può, dunque, tranquillamente affermare che con la stipulazione dei Patti lateranensi si conclude il processo di riconfessionalizzazione dello Stato italiano, che ora è a tutti gli effetti Stato confessionista in senso cattolico. Se la dichiarazione di confessionismo era rimasta lettera morta nello Statuto albertino, non è così nello Stato totalitario, che è molto attivo nell’emanazione di disposizioni normative coerenti ed armoniche, difficili da scardinare.

Ar.3 de Trattat lateranens

L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l’allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante. Come detto in precedenza, tale disposizione è determinante per la risoluzione della questione romana, in quanto porta alla creazione della Città del Vaticano come Stato territoriale a tutti gli effetti, su cui il Papa esercita il proprio potere sovrano. In ragione di ciò, è riconosciuta alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà sovrana su questi territori.

Ar.34 de Concordat lateranens

Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l’atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile. Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in Camera di Consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall’autorità giudiziaria civile. Il Concordato lateranense, oggi non più in vigore, non riguardava questioni patrimoniali o rapporti istituzionali, ma regolava l’impatto della religione cattolica sulla società e interferiva molto nella vita dei cattolici italiani → per tale motivo, alcuni studiosi pensano che avrebbe avuto più senso inserire l’art.1 del Trattato proprio nel Concordato. Quest’ultimo è uno strumento in cui il regime privilegiato della Chiesa cattolica è evidente in ogni articolo, ma due disposizioni assumono un’importanza fondamentale in quanto regolano due istituti di grande impatto nella vita dei cattolici e degli italiani, poi mantenute entrambe nell’attuale accordo anche se con una formulazione parzialmente diversa: l’ art.34 in tema di diritto canonico e l’ art.36 riguardo l’ora di religione nelle scuole di ogni ordine e grado. L’ art.34 del Concordato lateranense disciplina il matrimonio concordatario : si tratta, a detta di molti e del Papa di allora, la vittoria maggiore ottenuta dalla Chiesa cattolica, in quanto rappresenta il maggiore riconoscimento della sovranità della Chiesa da parte dello Stato. Di fatto, l’inserimento di tale articolo segna un cedimento molto rilevante dello Stato circa una delle questioni più rilevanti nella società dell’epoca: lo Stato italiano, infatti,

dell’istruzione pubblica, si introduceva l’ora di religione obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado. Nasce con delle caratteristiche molto stringenti: era obbligatoria salvo dispensa → ciò significa che i genitori dovevano presentare specifica istanza al preside, spiegando i motivi dell’esonero dall’ora di religione; tra le motivazioni più accreditate vi era quella di appartenere ad un’altra confessione religiosa. L’insegnamento della religione cattolica era affidato a insegnanti scelti dal vescovo , sottoposti al gradimento dell’autorità confessionale, ma stipendiati dallo Stato. Tale istituto è ancora oggi vivente nei suoi tratti essenziali, seppur molto contestato, e molti ne chiedono la modifica, in quanto si tratta di un chiaro esempio di confessionismo di Stato: tuttavia, è un procedimento particolarmente problematico in quanto comporterebbe la modifica del Concordato in sé. Tale insegnamento, ancora oggi denominato “Religione cattolica”, nasce come un insegnamento potenzialmente indottrinante, volto a fornire insegnamenti specifici in un ambiente, come la scuola, che è da sempre un potente veicolo di indottrinamento. Lo Stato fascista è in questo senso totalitario ed etico, in quanto è portatore di una propria etica , mutuata dai principi e dai valori del cattolicesimo.

Ar.5 de Concordat lateranens

Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell’Ordinario diocesano. La revoca del nulla osta priva l’ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l’impiego o l’ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico. A conferma di quanto detto sopra c’è l’ art.5 del Concordato, che ha fatto discutere moltissimo i padri costituenti, in quanto porta ad estreme conseguenze l’idea dello Stato etico. In tale disposizione si afferma che il sacerdote che ha subito censura dall’autorità ecclesiastica non può essere assunto in un ufficio statale a contatto con il pubblico, bensì deve rimanere relegato fuori dalla discussione delle questioni pubbliche. In questo articolo, l’aspetto della censura è evidente e si rende esplicita l’impossibilità di veicolare un messaggio diverso da quello che lo Stato etico vuole diffondere. Tale disposizione è stata bollata come l’esempio di censura più elevato e ha avuto qualche applicazione che nel tempo è stata rivendicata più volte all’interno dell’assemblea costituente. Vi sono stati molti casi di presbiteri, che erano anche professori universitari, che sono stati censurati e allontanati.

↪ Legislazione sui culti ammessi

I Patti lateranensi hanno influenzato in modo importante la produzione legislativa successiva, anche unilaterale: tra tutte le leggi emanate, ricordiamo in particolare la legislazione sui culti ammessi ( legge 1159/1929 attuata dal decreto regio 289/1930). La legge sui culti ammessi non è mai stata abrogata né sostituita: non si è, infatti, mai trovata una maggioranza capace di emanare una legge sulla libertà religiosa e, di conseguenza, la normativa del 1929 è ancora vigente, seppur in gran parte depauperata. La legge sui culti ammessi è strettamente collegata ai Patti lateranensi, in quanto è animata dagli stessi principi ispiratori: con essa, il legislatore fascista voleva regolare la vita dei culti diversi dalla religione cattolica nell’ordinamento italiano, che, proprio perché diversi, rispondevano a principi diversi rispetto a quelli del Concordato lateranense → si tratta, dunque, di una legge di stampo giurisdizionalista , ossia una legge che ha l’obiettivo di restringere le libertà dei culti ammessi, sottoponendoli ad un controllo amministrativo e governativo. Importante è sottolineare il cambiamento circa la qualificazione di tali culti

diversi dalla religione cattolica da culti tollerati (Statuto albertino) a culti ammessi → apparentemente sembrerebbe un passo in avanti nella tutela della libertà religiosa, ma così non è, in quanto le condizioni di ammissione dei culti, disciplinate all’art.1 della legge sui culti ammessi, erano particolarmente gravose e stringenti. Si nota, qui, ancora una volta, la differenza di trattamento tra la religione di Stato e i culti ammessi.

Ar.1 Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e

romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero. Tale disposizione, abrogata con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948, disciplinava le condizioni di ammissione dei vari culti, articolate secondo un quadruplice ordine di limiti: erano, infatti, ammessi nell’ordinamento solo quei culti che professavano principi o seguivano riti non in contrasto con l’ordine pubblico o il buon costume; i limiti, dunque, riguardavano sia i riti , ossia le esternazioni pratiche della confessione religiosa a cui si aderiva, sia i principi , a cui i culti si ispiravano, i quali non dovevano contrastare né con il buon costume né con l’ ordine pubblico. Nel primo caso si parla dell’oggetto del limite, mentre nel secondo del parametro in base al quale si valuta l’ammissibilità o meno, ossia l’ordine pubblico e il buon costume. Ci sono alcuni aspetti di questa previsione che rilevano in maniera molto chiara che si è davanti ad uno Stato confessionista , ossia il riferimento all’ordine pubblico e ai principi → sintomo di ciò è che questi due limiti sono spariti con l’entrata in vigore della Costituzione. Il riferimento ai principi è un campanello d’allarme circa la democraticità dello Stato: se uno Stato vuole porre un controllo sui principi, non c’è garanzia per la libertà di pensiero ; In uno Stato democratico, infatti, le idee, i principi e le istanze devono circolare liberamente. Per quanto riguarda gli atti, nel codice Rocco ci sono una serie di reati chiamati “ reati d’opinione ” e ciò sembra contrastare con il principio democratico alla base dell’ordinamento italiano attuale: ci sono stati negli anni moltissimi tentativi di modifica del codice, in cui il legislatore ha cercato di eliminare il più possibile i reati di opinione, al fine di adeguare il codice Rocco alla Carta costituzionale. Nel 2006, ad esempio, il legislatore è intervenuto per alleviare i contrasti più forti tra il codice Rocco e l’art.21 della Costituzione, in tema di libertà di manifestazione del pensiero e in particolare di hate speech: operando un bilanciamento tra vari principi, si deve affermare che non si può punire solo un’opinione se ci si vuole tenere dentro lo Stato democratico, ma è necessario che ci sia un collegamento con un inizio di azione, quindi istigazione, propaganda o discriminazione; in alcuni Stati, definiti democrazie protette , come la Turchia, per tutelare la democrazia si pongono dei limiti alla circolazione delle idee e dei principi, rischiando così di sfociare nel regime dittatoriale. Ritornando allo Stato fascista, l’art.1 della legge sui culti ammessi è un chiaro segno di confessionismo, in quanto solo i culti che professano principi graditi possono avere un riconoscimento e uno spazio. Per quanto riguarda il tema dell’ ordine pubblico , si tratta di un criterio utilizzato dallo Stato totalitario per limitare le libertà personali. Si deve immaginare, tuttavia, un ordine pubblico ideale , i cui contenuti sono principi di carattere ideale e politico, che lo Stato totalitario fa suoi, ma che poco hanno a che fare con la sicurezza delle persone. Diffondere principi diversi da quelli della religione cattolica era, dunque, considerato un attentato all’ordine pubblico: il concetto di ordine pubblico è stato, dunque, espunto da tutte le norme costituzionali e non vi è traccia di esso in alcuna parte della Costituzione. Una volta, quindi, definito l’ambito di applicazione della legge, è necessario comprendere quali erano le sue applicazioni concrete nella vita degli italiani: era previsto per i culti

anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico.

Ar.404 - Offes all religion d Stat mediant vilipendi d c

Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico. Gli artt.403-404 prevedono due ipotesi di vilipendio qualificato , nel primo caso rivolto a chi professa la confessione religiosa e nel secondo caso a danno di cose che formano oggetto di culto, siano consacrate al culto o siano destinate all’esercizio del culto.

Ar.405 - Turbament d ion religi de cult cattolic

Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni. L’art.405 puniva l’ impedimento di una funzione religiosa.

Ar.406 - Delitt contr cult ammess nell Stat

Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli Articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita. L’art.406 è una norma di chiusura emblematica, in quanto affermava che le previsioni degli artt.403-404-405 erano poste a tutela dei culti ammessi, seppur le pene fossero diminuite. Si tratta di una disposizione coerente con le altre disposizioni normative in tema di fenomeno religioso, che attribuivano tutte maggiori privilegi alla religione di Stato piuttosto che ai culti ammessi. Per di più, l’art.402, che era la disposizione più generale e stringente, non venne esteso ai culti ammessi, ma era posto a tutela solo della religione di Stato e nel tempo fu molto usata in funzione liberticida.

Ar.724 - Bestemmi manifestion oltraggi vers dent

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinita' o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila. L’art.724 era una contravvenzione e puniva il reato di bestemmia : la blasfemia era ed è punita in molti codici penali e, dunque, non è un caso che sia stata inserita proprio sotto i reati contro il buon costume, insieme al turpiloquio. Qui, gli aspetti religiosamente orientati sono meno evidenti, in quanto il bene tutelato è il buon costume : la bestemmia era, infatti, punita più nell’ottica della maleducazione che nell’ottica religiosa. Tale schema è rimasto invariato per moltissimo tempo → vi sono moltissime sentenze della Corte costituzionale su tale tema, mentre il legislatore è intervenuto solo nel 2006. L’assetto, tuttavia, non è cambiato moltissimo, in quanto allo stato attuale il codice penale tutela ancora il sentimento religioso e non si tratta di una scelta così scontata e comune. Un’altra scelta dello Stato fascista conforme al confessionismo è il finanziamento diretto e indiretto del culto cattolico: ciò rientra nei tanti atteggiamenti privilegiari che lo Stato ha messo in atto nei confronti della Chiesa cattolica e consiste nell’elargire denaro e dare agevolazioni fiscali. Fino al 1984, lo Stato finanziava i ministri di culto: qualora questi, infatti, non avessero un salario minimo necessario fornito dai vertici della Chiesa,

provvedeva lo Stato. La ratio di ciò si trova nelle Leggi eversive dell’asse ecclesiastico , in quanto tali supplementi si configurano come un risarcimento per il sopruso che lo Stato aveva commesso nei confronti della Chiesa.

L’entrata in vigore della Carta costituzionale

Dopo la Seconda guerra mondiale, a seguito del referendum istituzionale del 1946, che portò alla vittoria della repubblica sulla monarchia, iniziarono i lavori preparatori alla Carta costituzionale, che si estesero per circa due anni fino all’entrata in vigore della Costituzione il 1° gennaio 1948. In pochissimo tempo, la neonata Repubblica italiana mette i tasselli per la ricostruzione, proprio a partire dall’Assemblea costituente. La Commissione per la Costituzione era formata da 65 soggetti appartenenti a tutte le forze politiche presenti sul territorio italiano e provenienti da tutte le estrazioni sociali: questo è stato uno dei motivi che ha reso molto difficile la stesura della Costituzione, ma allo stesso tempo è stato anche il punto di forza dei lavori preparatori, in quanto è ciò che ha permesso la creazione di un testo costituzionale all’avanguardia, garantista, innovativo e molto ampio (molto più di altre Costituzioni europee). Il tema dei rapporti con la Chiesa cattolica e le confessioni religiose era altamente sensibile e particolarmente sentito in Assemblea costituente → il lavoro dei Padri costituenti ha portato alla stesura di tre articoli, su cui si è discusso moltissimo, ossia l’ art.7 , l’ art.8 e l’ art.19 , frutto di grandi compromessi tra i vari gruppi politici, promotori certamente di idee diverse, ma tutti animati da obiettivi chiari, unitari e condivisi. I vincoli da considerare nella stesura del nuovo testo costituzionale erano due: ● i Patti lateranensi sono stati oggetto di un ampio dibattito e rispetto ad essi era necessario prendere una posizione ● i rapporti delle forze politiche con la religione Da un lato i Patti lateranensi erano visti in chiave negativa, in quanto avevano un’indubbia paternità fascista, ma dall’altro erano stati capaci di porre fine alla questione romana, assicurando la pace religiosa e risolvendo il conflitto con i cattolici, che rappresentavano il 90% della popolazione italiana. Era, dunque, fondamentale capire quale posto assegnare loro all’interno della nuova Carta costituzionale. Scrivere la Costituzione italiana senza lo strumento che aveva risolto la questione romana significava partire con il piede sbagliato, in quanto era come bloccare il processo che aveva permesso alla Chiesa cattolica di tornare ad essere parte integrante dell’assetto socio-politico del Paese. Tuttavia, l’ obiettivo era comune e chiaro a tutti, cattolici e non: la nuova Italia repubblicana NON doveva essere uno Stato confessionista , né uno Stato liberticida, in particolare sotto il profilo religioso. Giuseppe Dossetti , uno dei più importanti esponenti della Democrazia Cristiana, lavorò moltissimo in Assemblea Costituente, esplicitando sempre chiaramente la sua volontà circa la natura non confessionista del neonato Stato italiano. Partendo da questo presupposto, c’era, inoltre, un accordo abbastanza elevato circa la necessità di modificare parti dei Patti, considerati in contrasto con il nuovo assetto costituzionale, primo fra tutti il principio confessionista espresso all’art.1 del Trattato. Altro aspetto curioso da sottolineare di questi lavori preparatori è l’uso dei termini in maniera estremamente curata: nessuno dei Padri costituenti, durante i lavori, ha mai usato il termine laicità → si preferivano espressioni come “Stato aconfessionista”, “Stato non più confessionista”; in un passo di un intervento in Assemblea costituente si diceva “Non vogliamo mica diventare laicisti come i cugini francesi” e da ciò si nota la visione negativa della laicità che c’era a quei tempi e che si protrasse fino agli anni ‘80. In questo clima, si pose la prima problematica da risolvere, che riguardava la posizione da attribuire ai Patti lateranensi in Costituzione: se si voleva uno Stato non confessionista, era