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Lezioni di diritto ecclesiastico sul matrimonio, prof.ssa Marchei. Università degli Studi di Milano - Bicocca.
Tipologia: Appunti
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Le fonti normative dell’istituto del matrimonio concordatario sono:
Per quello che riguarda gli altri matrimoni religiosi si ha:
ART. 34 CONCORDATO 1929 “Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.” L’art.34 è una fonte importantissima perché è il riconoscimento di effetti civili al matrimonio canonico e realizza questo istituto giuridico, passato alla storia come matrimonio concordatario (il termine giusto è matrimonio canonico trascritto ). Quando abbiamo parlato del Concordato abbiamo sottolineato la peculiarità della disposizione: rappresenta la maggiore concessione che lo Stato ha fatto alla Chiesa cattolica; è l’aspetto su cui si può dire che la Chiesa l’ha avuta davvero vinta rispetto alle sue aspettative. Il matrimonio canonico viene riconosciuto agli effetti civili come sacramento. Non si tratta solo di riconoscimento di effetti civili ad un istituto di un altro ordinamento, ma di riconoscimento globale in quanto sacramento. Da ciò conseguono tutta una serie di effetti. Il primo comma dell’art.34 si presenta con una formazione chiarissima; cosa che non si rileverà nell’art.8 del Accordo. Il confronto esplicita all’ennesima potenza le differenze: armonia del Concordato e disarmonia dell’Accordo. Quindi mentre la natura giuridica dell’art.34 è molto chiara, nell’art.8 questa diventa molto confusa. Il matrimonio concordatario nasce nell’ordinamento canonico, è regolato da questo nei suoi requisiti di validità (vizi del consenso, impedimento, ecc..) e lo Stato si limita a riconnettere a questo istituto effetti civili. Quindi la natura giuridica dell’istituto è unitaria: l’atto matrimoniale è unico ed è totalmente regolato dal diritto canonico; altro sono gli effetti che, invece, sono regolati dal diritto civile.
Questa regola presentava due eccezioni, previste dall’art.12 della legge matrimoniale. Questa prevedeva la non trascrizione quando non esisteva la libertà di stato oppure quando ci fosse una pronuncia di infermità di mente. La rilevanza pratica era abbastanza ridotta perché era molto difficile che si presentassero queste due situazioni residuali; non erano previste la presenza di impedimenti inderogabili. Tra tutti aveva una importanza centrale l’età, che non era prevista dall’art.12 e che poteva essere violato perché nel diritto canonico esistono limiti di età inferiori (14 donna, 16 uomo); nel diritto civile, invece, a partire dalla riforma sul diritto di famiglia del 1975, l’età minima per contrarre matrimonio è la maggiore età. Due miniori potevano contrarre matrimonio canonico e trascrivere ad effetti civili un matrimonio che, però, non avrebbe mai potuto essere riconosciuto davanti al ministro civile in quanto mancante il requisito della maggiore età. La prima conseguenza che derivava da questo riconoscimento del matrimonio come sacramento era il procedimento automatico, indipendentemente dalla certezza di impedimenti, tranne le due eccezioni. Ciò creava qualche problema anche in relazione all’art.3 Cost.: si permetteva la celebrazioni di matrimonio a minori solo nel caso di scelta di matrimonio concordatario e non di quello civile.
Ma le conseguenze più importanti, di maggior presa, attenevano all’aspetto della risoluzione/nullità del vincolo; su questo aspetto le conseguenze erano davvero importanti e attenevano: a. alla questione del riconoscimento delle nullità pronunciate dai tribunali canonici ; Era previsto (5°co.) che le sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali ecclesiastici e i provvedimenti di scioglimenti del matrimonio fossero riconosciuti ad effetti civili automaticamente. Non era necessaria nessuna istanza di parte e non era previsto nessun controllo né sulla sentenza né sul procedimento canonico. Quello che succedeva era che i tribunali ecclesiastici, dopo aver muniti la sentenza del decreto di esecutorietà, che attestava a regolarità formale, inviavano d’ufficio il provvedimento alla Corte d’Appello competente, che a sua volta riconosceva agli effetti civili la pronuncia annullando il matrimonio, dopo aver effettuato dei meri controlli formali. Le sentenza venivano immediatamente riconosciute agli effetti civili. “I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.”
b. alla questione della giurisdizione sulle pronunce di nullità matrimoniale. Il 4°co. diceva che le cause di nullità del matrimonio erano riservate in via esclusiva ai tribunali ecclesiastici. Una volta che il matrimonio canonico era stato trascritto agli effetti civili, nessun giudice civile sarebbe stato competenza dichiararne la nullità, che poteva essere dichiarato solo dai tribunali ecclesiastici. Il combinato operare delle tre regole di trascrizione automatica, riconoscimento automatico delle sentenze di nullità e riserva di giurisdizione, realizzava quello che in dottrina è stato ritenuto principio di uniformità degli status.
Tale principio voleva dire che l’art. 34 integrava una uniformità tra status matrimoniali davanti alla chiesa e status matrimoniali davanti allo Stato: era impossibile che uno potesse avere uno status matrimoniali diverso davanti alla Chiesa e allo Stato. La regola dell’uniformità degli status, nell’art.34, risulta granitica e armonica perché non poteva essere attaccata da nessuna parte. L’istituto nasceva con una chiarezza cristallina; sacramento disciplinato dal diritto canonica, recepito dallo Stato che gli conferiva effetti civili e quindi atto unico che veniva dichiarato nullo SOLO ed esclusivamente a seguito di una pronuncia del tribunale ecclesiastico. Era ovvia la ricorrenza di queste tre regole: se diciamo che è un sacramento, che è anche riconosciuto dallo Stato, è evidente che la riserva di giurisdizione fosse dei tribunali ecclesiastici e che la pronuncia fosse riconosciuta agli effetti civili. La regola dell’uniformità degli status era una conseguenza necessaria del riconoscimento agli effetti civili del sacramento.
Era quel momento per cui con l’art.34 la Chiesa aveva ottenuto tutto l’ottenibile; e in realtà ottenere un risultato del genere voleva dire tenere in pugno il 90% dei matrimoni contratti, in quegli anni, in Italia. La situazione, ovviamente, cambia di molto con l’entrata in vigore della Carta costituzionale che darà corso ad un percorso molto lungo e lento ma inesorabile che porterà al completo svuotamento del principio dell’uniformità degli status e al completo superamento di questo assetto matrimoniale concordatario. L’assetto coerente verrà messo in discussione, a partire dall’entrata in vigore della Carta costituzionale e l’esito di questo lungo percorso, portato avanti dalla Corte costituzionale, dalla giurisprudenza di legittimità
Tutta la faziosità sta nella confusione tra effetti civili e vincolo. Ed è fondamentalmente spiegata dal fatto che l’art.2 parla di cessazione degli effetti civili. La corte risponde con un ragionamento molto simile in entrambi i casi. Nel primo caso dice che l’art.34 non recepisce la normativa canonica o i principi essenziali del matrimonio canonico, MA riconosce effetti civili ad un atto formato in un altro ordinamento per cui prende quest’atto, formato e regolato in un altro ordinamento e gli conferisce effetti civili. Quindi non recepisce al suo interno le regole, ma lo presuppone e gli effetti civili sono solo di competenza dello Stato: esso decide quando conferire effetti civili, ma decide anche quando toglierli. Lo Stato regola con legge unilaterale le condizioni per togliere effetti civili, così come ha fatto la legge sui divorzi. Gli effetti sono di appannaggio dello Stato, che ha ceduto tutto ciò che attiene alla validità del vincolo ma pretende gli effetti.
Stessa risposta viene data dalla Corte sulla seconda questione. In questa la Corte dice di non aver rinunciato alla giurisdizione sugli effetti, piuttosto ha rinunciato alla giurisdizione sulla validità. Quindi la clausola di rinuncia alla giurisdizione mai potrà essere interpretata in maniera così ampia e inconsulta da farci rientrare anche gli effetti. La legge sul divorzio, così, passa il vaglio della Corte costituzionale e resta ferma nell’ordinamento. Questa legge, benché non è strettamente ricompreso nell’art.34, ha comunque effetti importanti sulla regola degli status? Tutti i giorni, a seguito di questa legge, può capitare che si è sposati per la Chiesa ma non più per lo Stato: un importante conseguenza sulla difformità degli status; questa regola anzi viene superata a tal punto che vi è divergenza di condizioni di status. Sicuramente l’introduzione del divorzio ha avuto un effetto dirompente molto importante, forse il più importante.
Altro effetto importante, raccolto anche questo dalla Corte costituzionale, è stata la riforma del diritto di famiglia. Questa è importante perché elevando il limite dell’età per contrarre matrimonio alla maggiore età ha creato una importante discrasia tra ordinamento canonico e civile che era molto difficile lasciare impunita: era difficile immaginare che questa differenza non fosse accolta come eccezione di incostituzionalità da parte della Corte, in quanto non è così banale il fatto che un minore può sposarsi con matrimonio canonico, e quindi relativi effetti civili, ma non con matrimonio civile: era una patente violazione dell’art.3 Cost. La Corte interviene con la sentenza n.16/ 1982 che introduce tra le cause di non trascrivibilità del matrimonio anche l’impedimento dell’età (sentenza manipolativa – additiva). Dichiara l’incostituzionalità dell’art.12 aggiungendo questa eccezione. Questa sentenza è importante perché interviene su una materia concordataria però non sull’art.34 ma sulla legge matrimoniale. L’elenco delle cause di trascrivibilità era previsto nella legge matrimoniale. La Corte costituzionale quando dichiara l’incostituzionalità dell’art.12 non è costretta ad inventarsi un principio supremo, perché legge unilaterale. La Corte ha sottolineato che il principio di uguaglianza, in sé per sé non è principio supremo ma lo è solo come criterio di ragionevolezza. La Corte dichiarerà l’incostituzionalità dell’art.12 introducendo l’ulteriore limite ma attraverso una vicenda non molto giuridicamente sostenibile.
Il problema, però, era che la Corte doveva intervenire sugli impedimenti del matrimonio, ma questa era materia che aveva lasciato al diritto canonico. Nella costruzione dell’identità degli status e della trascrivibilità automatica non c’era spazio per gli impedimenti di diritto civile. La Corte allora, per intervenire sull’art.12, si è inventato un istituto nuovo; ha deciso di non intervenire sulla capacità a stipulare matrimonio, e quindi sui requisiti per accedere al matrimonio, in quanto appannaggio del diritto canonico, però c’è un atto prodromo a tutto ciò che è l’atto di scelta, cioè un momento in cui il soggetto decide con quale matrimonio sposarsi. L’atto di scelta è rilevante nell’ordinamento civile, perché ancora un passo indietro alla sfera di validità del vincolo. Questo atto di scelta è tutto regolato dal diritto civile, nella sua validità. Per cui se si è minori non si può compiere nessun atto perché non si ha capacità d’agire (puoi sposarti secondo il diritto canonico ma non puoi fare l’atto di scelta). Così la Corte non trascrive il matrimonio se non si compie l’atto di scelta. Lo stesso ragionamento la Corte lo fa in un’altra sentenza precedente (1972), in cui, sempre per gli stessi motivi, dà rilevanza all’incapacità naturale di uno dei due coniugi.
La Corte riesce ad introdurre l’incapacità naturale, non tanto tra i vizi di trascrivibilità, come cause di impugnabilità della trascrizione, previsti dall’art.16 della legge sui matrimoni. Art. 16: “La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge”.
11 Novembre ▲ GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ fino alla sent.18/ La giurisprudenza di legittimità incomincia il suo percorso di superamento dell’impianto matrimoniale concordatario dopo l’entrata in vigore della Carta Costituzionale; il percorso sarà influenzato dall’operatività del principio del diritto di difesa. La Corte di Cassazione inizierà ad occuparsi dell’art.34 facendo ricorso al diritto di difesa. Erano anni in cui si riteneva che i patti lateranensi fossero zona franca e non potessero essere sottoposti a sindacato di legittimità costituzionale. La Cassazione cercherà di intervenire sull’art.34, ma per molto tempo lo farà cercando di interpretare la norma alla luce della Costituzione, fornendo dell’articolo una interpretazione costituzionalmente orientata o innovativa. Sono anni di GIURISPRUDENZA INNOVATRICE. La Cassazione cercherà, pur senza chiamare la Corte costituzionale perché incompetente in materia, una interpretazione più possibile conforme alla costituzione, dando la più completa applicazione al principio del diritto di difesa. La violazione del diritto avveniva a più riprese e soprattutto nella fase di riconoscimento automatico delle sentenze di nullità matrimoniale. Le parti, in questa fase, venivano completamente ignorati. La Cassazione cercherà di intervenire sulle disposizioni dell’art.34 per darne una interpretazione costituzionale; solo dopo la sent. 30/1971 la Cassazione deciderà di rinviare la questione alla Corte costituzionale e si avrà la sent.18/1982.
In questi anni, riguardo al procedimento di delibazione (= procedimento per il riconoscimento delle sentenza di nullità del matrimonio canonico), avviene un cambiamento: ■ Il primo passo, alla fine degli anni ’50, fu quello di interpretare l’ordinanza, che ha come oggetto il riconoscimento di nullità del matrimonio canonico, come avente natura di sentenza. La Cassazione dice che è vero che l’art.34, e l’art.17 della legge matrimoniale che ne dà applicazione, parlano di ordinanza, però è anche vero che l’ordinanza incide in maniera determinante sullo status delle persone, quindi non può essere ordinanza. Il provvedimento dell’ordinanza non può avere natura decisoria. Quindi per la Cassazione è una vera è propria sentenza. Questo, per certi versi, sembra una questione nominale e di poca importanza, ma in realtà non lo è: apre la possibilità per le parti di ricorrere in Cassazione. L’ordinanza non è più definitiva, ma può essere impugnata dalle parti con un ricorso davanti alla Cassazione. ■ Il secondo passo, un po’ più successivo, riguardò il fatto che si decide che le parti devono essere avvisate della udienza per il riconoscimento della sentenza e volendo possono comparire assistite da un difensore. La Cassazione dice che resta fermo il principio dell’ufficiosità del procedimento, non è necessario che le parti chiedano il riconoscimento (resta automatico), MA le parti devono essere avvisate. Tutto ciò avviene negli anni ‘50, 60, 70. Il procedimento comincia a mutare in maniera importante e ciò, per certi versi, mina il principio dell’uniformità degli status perché, per esempio la possibilità di impugnare la sentenza potrebbe ricondurre ad un mancato riconoscimento della nullità canonica, quindi con possibilità che lo status davanti alla Chiesa sia diverso davanti allo Stato. Tutto ciò, però, risulta un po’ claudicante. E’ vero che la Cassazione lavora in maniera indefessa per dare applicazione all’art.34 e applicare e rendere effettivo il diritto di difesa, e in realtà lo fa, però il problema è che questo procedimento, davanti alla Corte d’Appello, in cui sono presenti le parti che possono impugnare l’ordinanza, resta nella sostanza un procedimento automatico: le parti erano presenti e muniti di difensori MA in realtà non potevano difendersi in nessun aspetto in quanto vi è era pur sempre un procedimento automatico.
***Le sentenza, in materia di status, dei tribunali ecclesiastici non passano mai in cosa giudicata: in presenza di nuovi elementi il procedimento si può riaprire, però diventa esecutivo e definitivo. Si è certi che la sentenza è definitiva quando l’organo superiore che è il tribunale superiore dell’assegnatura apostolica emana un decreto di definitività della sentenza. La sentenza così è definitiva e può passare alla Corte d’appello per il riconoscimento. ***
integra il principio di sovranità dello Stato deve essere considerato principio supremo. Il rispetto inderogabile dell’ordine pubblico è idealmente collegato al principio di sovranità dello Stato. La Cassazione quando si è trovata a formulare la questione di costituzionalità doveva trovare dei principi supremi.
E’ l’unica questione che non verrà accolta dalla Corte costituzionale. L’art. 34.4 prevedeva una riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici. La Corte di Cassazione afferma che la riserva di giurisdizione viola la Carta costituzionale, e nello specifico l’art.102: introduce all’interno della compagine dei giudici speciali a cui vengono riservate delle cause.
La Corte costituzionale risponde con la sent.18/1982, che è manipolativa – additiva. Essendo materia pattizia, fare questo tipo di sentenza, è molto rischioso perché si introducono pezzi di norma all’interno di un testo concordato. Da ciò si potrebbe capire la paura della Corte di pronunciarsi agli anni ’70.
La Corte dichiara l’incostituzionalità parziale dell’art.34, co. 5 e 6 e ovviamente dell’art.17 della legge matrimoniale che da esecuzione ai due commi, dicendo che l’articolo 34 viola : a. il principio supremo del diritto di difesa; b. il principio supremo della sovranità dello Stato; PARTE MANIPOLATIVA | ..nella parte in cui non prevede e consente l’effettuazione di due controlli:
✓ Quindi RICAPITOLANDO. La sent. 18/82 affronta 4 temi e deve sciogliere questo interrogativo: l’art.34 del Concordato è conforme a costituzione? Nel 1971 aveva aperto la strada ad un sindacato di legittimità costituzionale mentre con la sentenza 18/82 si dichiara l’incostituzionalità dell’art.34.
Le questioni sono quattro e i principi supremi citati sono due. Le questioni:
Sulla riserva di giurisdizione la Corte rigetta la questione perché ritenuta infondata. La Corte dice che la rinuncia dello Stato alla propria giurisdizione sulla nullità dei matrimoni canonici è un “ logico corollario ” dell’essere regolato, nei suoi requisiti di validità, dall’ordinamento canonico. Se il matrimonio canonico trascritto è un atto presupposto a cui lo Stato riconette effetti civili è ovvio che sulle validità di quell’atto si possano pronunciare solo i giudici di quell’ordinamento applicando il diritto canonico. Quindi essendo un logico corollario della scelta dell’ordinamento questa rinuncia non viola la Carta costituzionale perché i giudici canonici non sono speciali, ma giudici di un altro ordinamento a cui lo Stato ha abdicato la giurisdizione per, appunto, un logico corollario. Questa era l’unica scelta logica e possibile, e rimane anche così. La Corte afferma che bisogna rinunciare alla giurisdizione, perché sennò si è illogici.
La corte costituzionale rimarrà di questo avviso per sempre; non cambierà neanche dopo l’entrata in vigore dell’accordo che non prevede più espressamente la riserva di giurisdizione. Ciò nonostante la Corte costituzionale su questo punto dice che visto che è un logico corollario non serve neanche che la riserva sia prevista; averla prevista espressamente è una cosa in più. La Corte costituzionale resta granitica anche dopo l’entrata in vigore del nuovo accordo, nonostante la Corte di Cassazione è di diverso avviso.
ACCORDO del 1984 Le parti, finalmente, dopo decenni di lavori, nel 1984 sottoscrivono il nuovo accordo che sostituisce il concordato. L’accordo dell’‘84 sostituisce completamente il concordato, tant’è che l’art. 13 dell’Accordo afferma che le disposizioni non più menzionate non sono più considerate e sono abrogate. E’ quindi un accordo sostitutivo, nonostante la dizione vada sotto il nome di “Accordo di modifica del Concordato”; un po’ come se le parti avessero voluto sminuire la portata innovativa dell’Accordo, anche forse per farlo cadere sotto la tutela dell’art.7 Cost.: rimane la copertura costituzionale.
L’Accordo dell’ ’84 prevede nell’art.8 il matrimonio concordatario: è la norma che sostituisce l’art.34. E’ una norma molto laconica che non è mai stata applicata da nessuna legge di applicazione. Il legislatore non ha ritenuto di dare applicazione all’art.8 quindi, al riguardo, vale la legge del ’29. Questo è il motivo per cui l’art.8 in realtà presenta una serie di dubbi interpretativi. Il primo dubbio di base, che poi purtroppo è l’origine di tanti altri, è quello della natura giuridica dell’istituto. Sembra un interrogativo teorico ma invece non è così. Nel ’29 era chiaro che si trattava di un sacramento a cui l’ordinamento riconosceva effetti civili: atto regolato dal diritto canonico, mero presupposto a cui l’ordinamento ne riconosceva gli effetti civili; per l’atto era unico regolato dal diritto canonico. Questa era la più importante distinzione tra matrimonio canonico trascritto e altri matrimoni; nel 29 con la legge sui culti ammessi si riconoscevano anche gli altri matrimoni religiosi. La principale differenza: mentre nel diritto canonico vi era unicità dell’atto, così non era per gli altri matrimoni in cui gli atti erano due, uno valevole per l’ordinamento religioso e uno per lo Stato. I requisiti di validità, infatti, erano due, ossia quelli di diritto civile e non c’era nessuna riserva di giurisdizione. Con l’art.8 non si capisce più niente perché nella norma coesistono aspetti che ci farebbero pensare che l’atto è ancora unico, con aspetti importanti che ci farebbero dire che invece si tratta di due atti, come per tutti gli altri matrimoni religiosi. In questo istituto coesistono in maniera confusa, con esiti importante di tipo pratico, due tesi diverse.
Certo è che il principio di uniformità degli status non c’è più. Tutte quelle regole che davano forma e sostanza al principio sono state superate. Infatti:
b. tardiva L’art.8, e solo questo articolo, prevede l’istituto discusso della t. tardiva. “ La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi ”. E’ una disposizione complessa e di dubbia legittimità in quanto crea grossi problemi interpretativi. E’ stata mantenuta solo per il matrimonio canonico trascritto perché vede le sue radici nell’art. 34 del Concordato. Nel 1929 questa disposizione non stupiva perché visto che c’era la regola dell’uniformità degli status non ci stupisce che la trascrizione potesse avvenire in qualsiasi momento e a richiesta di chiunque. Nel 1984 non è più cosi tant’è che nella trascrizione è prevista una concatenazione rigida che dà corpo alla volontà dei coniugi. Per cui la trascrizione tardiva non avrebbe più ragion d’essere. Ciò nonostante le parti, nella logica compromissoria, hanno voluto mantenere in vita questo istituto ma hanno previsto dei temperamenti. Un primo temperamento fondamentale è quello per cui la volontà delle parti deve essere espressa da entrambe le parti e in maniera chiara; non basta più la volontà che era implicita nella trascrizione tempestiva. Le situazione in cui tipicamente si richieda la trascrizione tardiva sono quelle in cui possibilmente uno dei coniugi è morto. Tutti questi casi, mentre nel ’29 nulla questio , allo stato attuale non ricevono tutela perché la dichiarazione di volontà deve essere attuale né vale la dichiarazione ora per allora. Può invece eventualmente avvenire che ci sia una dichiarazione attuale e poi uno dei due muoia e allora sì che può avvenire la trascrizione. Naturalmente sono salvi diritti acquistati dai terzi.
La stortura di questo istituto, che è molto ambiguo, consente un ulteriore stortura: la possibilità che il matrimonio possa essere trascritto tardivamente consente la trascrizione del matrimonio canonico anche in presenza di impedimenti inderogabili, nel caso in cui la relativa azione fosse decaduta. L’esempio tipico è l’età. La minora età è un impedimento inderogabile, diventato tale con la riforma del diritto di famiglia del 1975. I minori si possono sposare con matrimonio canonico, non trascrivibile, però il matrimonio tra minori non può essere impugnato quando è passato un anno dal raggiungimento della maggiore età dei minori, in quanto il vizio iniziale si ritiene sanato. Per cui l’art.8.1 dice che il matrimonio canonico tra minori non è trascrivibile, e diventerà trascrivile solo se l’azione di impugnazione del matrimonio è stata superata. Si può trascrivere quando i coniugi hanno compiuto 18 anni ed è passato un anno. Si ricordi che la trascrizione è retroattiva, per cui grazie a questo istituto si possono trascrivere matrimoni anche in presenza di impedimenti inderogabili quando lo stesso non può essere fatto più valere dalla legge civile.
L’articolo 8.2 dà il riconoscimento delle sentenze di nullità e i cambiamenti, rispetto all’art. 34 sono molto rilevanti in quanto vengono soppiantati lo spirito concordatario e la regola dell’uniformità degli status e tutto ciò che era scritto nel concordato del ’29 viene superato. Innanzitutto non è più riproposta la riserva di giurisdizione, ciò ha creato grossi contrasti giurisprudenziali. Ma l’aspetto importante è stata la revisione del procedimento del riconoscimento delle sentenze di nullità che, accoglie in toto i suggerimenti della sent.18/1982 e fa ulteriori passi avanti. Il procedimento per il riconoscimento delle nullità viene stravolto e molto assimilato al procedimento che allora era in vigore per il riconoscimento delle sentenze straniere. L’art.8.2 crea una importante assimilazione tra procedimento di delibazione delle sentenze straniere e procedimento di riconoscimento delle sentenze di nullità del matrimonio canonico. Al di là dei requisiti, il problema principale è che le sentenze straniere non richiedono più riconoscimento dall’entrata in vigore della l. n. 218/1995; queste hanno applicazione automatica. Questo crea problema in quanto le sentenze straniere, che prima erano sottoposte ad un procedimento complesso per il riconoscimento adesso hanno un procedimento automatico, mentre le sentenze ecclesiastiche, che prima erano riconosciute automaticamente, sono sottoposte ad un procedimento rigido di riconoscimento. Si era partiti da una fiducia sfrenata nell’ordinamento canonico, mentre vi era una parziale sfiducia per le sentenze straniere, e dopo la sent. 218/1995 vi è un ribalto della situazione.
Quali sono i cambiamenti più importanti introdotti dall’accordo del 1984? Il primo cambiamento epocale è stato il riconoscimento delle sentenze di nullità che non assumere più un carattere ufficioso ma deve essere richiesto dalle parti. Come sappiamo nell’art.34 il procedimento era ufficioso: dopo aver avuto il decreto che segnava la definitività della sentenza e la regolarità formale il tribunale dell’assegnatura apostolica inviava la stessa alla corte d’appello per l’ordinanza di esecutorietà. Tutto ciò veniva in assenza delle parti. Ora c’è un ribaltamento completo della situazione in quanto il procedimento deve essere richiesto da uno o entrambe le parti. Questo è una rivoluzione in relazione al principio di uniformità degli status, perché l’operatività del principio viene lasciato alle parti. Dopodiché è ovvio che bisogna regolare le ipotesi tutt’altro che residuali di decisione di volontà delle parti, in quanto con questo cambia la tutela economica del coniuge. Se vi è richiesta congiunta ricorso congiuntodecisione in camera di consiglio contraddittorio limitato. Se vi è richiesta unilaterale atto di citazione contenzioso Corte d’appello. Il limite del contraddittorio è che si perde un grado di giudizio e l’unica cosa che fanno le parti è ricorrere in Cassazione; e altro limite sono i poteri istruttori della Corte d’appello. In questo procedimento c’è il problema aperto che sono i problemi istruttori della Corte d’appello e fino a che quanto può accettare in via autonoma i fatti. Fino a poco tempo fa l’orientamento era quello di negazione delle istruttorie in relazione all’ordine pubblico, mentre da qualche anno la Cassazione ha cambiato orientamento e ha aperto una strada all’istruttoria perché ha dato rilievo a circostanze che nella sentenza canonica non ci sono e comunque se ci sono si affermano irrilevanti.
Le novità:
17 Novembre RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE DI NULLITA’ – CONTROLLI SOSTANZIALI Tralasciamo tutti i dettagli del procedimento di riconoscimento delle sentenze di nullità e ci concentriamo sui controlli sostanziali. Sono semplicemente quei controlli che la Corte costituzionale aveva introdotto con la sent. 18/1982 e che vengono ripresi e recepiti dall’Accordo del 1984, all’art. 8.2. Mentre il controllo del rispetto del diritto di difesa è previsto dall’art. 8 dell’Accordo, invece il controllo del rispetto del limite dell’ordine pubblico non è citato in maniera espressa ma piuttosto è citato con un rinvio di tipo materiale
La Cassazione, infatti, ha affermato che, per esempio, le sentenze di nullità canonica basata sulla simulazione sono riconosciute agli effetti civili solo se la riserva mentale fosse conosciuta o conoscibile dall’altro coniuge. Quindi la corte di Cassazione introduce una specie di onere delle parti di valutare le reali intenzioni dell’altro coniuge. Es. Se io non ti ho mai detto che non voglio figli ma vado a dire in giro che odio i bambini, a te qualche dubbio dovrebbe venire; e se non ti viene nessun dubbio vuol dire che il tuo affidamento è incolpevole. Inoltre, la corte di Cassazione riconosce la sentenza di nullità nel caso in cui il riconoscimento è richiesto dal coniuge incolpevole. Es. Vengo a sapere solo dopo il matrimonio che mio marito aveva fatto una riserva di mente sulla fedeltà non conoscibile. In questo caso sono un coniuge incolpevole e, per mille e un motivo possono richiedere il riconoscimento degli effetti civili sulla sentenza di nullità canonica, rinunciando all’affidamento di coniuge legittimo. In questo caso il limite dell’ordine pubblico non opera e la sentenza verrà riconosciuta agli effetti civili. Questo temperamento è stato molto criticato dalla dottrina perché se un limite è di ordine pubblico non dovrebbe essere lasciato all’arbitrio delle parti. Quindi, la riserva mentale non viola l’ordine pubblico se conosciuta o conoscibile, nel caso contrario violerà il limite e la sentenza non è riconosciuta agli effetti civili, salvo che non sia la parte incolpevole a richiederlo. Ma da lì a poco la Cassazione ha fatto un passo avanti perché aggiunge l’ulteriore possibilità al riconoscimento nel caso in cui la parte “colpevole” non si opponga a quest’ultimo. Quindi fondamentalmente diventa una specie di eccezione che può o meno essere sollevata dalla parte, e se questo non avviene la sentenza verrà riconosciuta agli effetti civili anche in presenza di riserva mentale.
Questo limite di ordine pubblico di affidamento di coniuge incolpevole è stato per moltissimi anni l’unico principio di ordine pubblico in grado di bloccare le sentenze. Quindi fino ad una decina di anni fa tutte le sentenze di nullità matrimoniale, pronunciate per qualsiasi motivo, venivano riconosciute agli effetti civili salvo che ci fosse una riserva mentale non conosciuta o non conoscibile e la parte interessa ne eccepiva la violazione del limite. Le uniche sentenze a rischio di non riconoscimento erano quelle presentate per riserva di mente unilaterale mentre tutte le altre erano riconosciute.
Una decina di anni fa incomincia a muoversi qualcosa. Era successo, intorno al 2004, che un tribunale ecclesiastico aveva pronunciato la nullità di un matrimonio in cui due persone si erano sposate e successivamente alla celebrazione il marito aveva scoperto che la moglie, prima del matrimonio, aveva avuto un’altra relazione. Il fidanzato aveva chiesto ai tribunali ecclesiasti l’annullamento del matrimonio e quest’ultimi avevano dichiarato tale nullità per errore determinato da dolo su una qualità essenziale che era la fedeltà prematrimoniale. Ovviamente il marito ha cercato di riconoscere ad effetti civili la sentenza di nullità canonica rivolgendosi alla Corte d’appello. L’altra parte ha subito eccepito la violazione dell’ordine pubblico per una serie infinita di motivi: perché la fedeltà prematrimoniale non è una qualità essenziale che possa integrare un vizio e difetto del consenso nel diritto civile, ma anzi non ha nessun rilievo, quindi non esiste corrispondenza tra le due fattispecie.
Sul punto si è pronunciata la Cassazione a sezioni unite che ha fatto una sentenza peculiare. Ha innanzitutto distinto tra incompatibilità assoluta e incompatibilità relativa tra civile e canonico e ha detto che, posto che il diritto canonico aveva sempre goduto di ampia possibilità nel riconoscimento delle sentenze di nullità, allo stato attuale il riconoscimento poteva essere bloccato solo in presenza di incompatibilità assoluta. Il concetto era che con la Chiesa si era un po’ più morbidi per cui il limite dell’ordine pubblico con quest’ultima è un po’ più ristretto, quindi solo incompatibilità assolute bloccano il riconoscimento. Quindi la Corte ci dice che, nella fattispecie concreta, l’incompatibilità è assoluta quindi la sentenza non può essere riconosciuta agli effetti civili. Si tratta di incompatibilità assoluta perché il codice civile, nell’art. 122, prevede tutta una serie di qualità essenziali ai fini del consenso e queste sono ritenute oggettive (es. aver condanne penali di un certo rilievo). Quindi, secondo la Corte, per il codice civile è essenziale che la qualità su cui cade l’errore sia qualità oggettiva e non percezioni soggettive o stati momentanei. La Corte, furbamente, ripercorre anche la sua precedente giurisprudenza; qualche anno prima aveva riconosciuto gli effetti civili ad una sentenza di nullità per errore sulla qualità di aver ottenuto la laurea. Per cui la Corte dice che anche in quel caso aveva riconosciuto gli effetti, ma evidentemente era qualità oggettiva così come una condanna penale, diversamente dal caso in analisi perché la fedeltà matrimoniale è, in realtà, uno stato momentaneo e non una qualità e quindi non può essere ricondotto nell’alveo della disciplina civilistica (incompatibilità assoluta che blocca il riconoscimento delle sentenze).
Questo ragionamento, evidentemente, fa un po’ acqua da tutte le parti perché in realtà dall’art.122 è vero che si ricava l’oggettività della qualità ma sono anche motivazioni molto gravi. Però la Corte aggiunge questo principio perché dice che la riserva mentale è riconosciuta, solo se conosciuta o conoscibile, e la qualità è anch’essa riconosciuta, solo se oggettiva; da ultimo la Corte ha cominciato ad occuparsi anche della convivenza tra coniugi. Convivenza tra coniugi vuol dire che capitava molto spesso che le pronunce di nullità canonica intervenissero a dichiarare la nullità di matrimoni durati molto tempo perché le nullità canoniche non si prescrivono mai. Capitava, di fatto, che questa pronuncia di nullità venisse riconosciuta a effetti civili come nullità e il coniuge più debole economicamente si trovava privato dalla garanzia prevista dalla legge sul divorzio, trovandosi a poter usufruire solo delle limitate garanzie economiche previste dal codice civile per il matrimonio putativo (artt. 128 e ss.) Ciò perché, ovviamente, il codice civile, di sua natura, si stava occupava di matrimoni durati molto poco, perché i matrimoni civili sono sottoposti a brevi termini di prescrizione; quindi il legislatore non aveva la preoccupazione di dover garantire un coniuge che era stato sposato per 20 anni. Ai matrimoni dichiarati nulli dai tribunali ecclesiastici e con effetti civili si applicavano le stesse normative previste dal codice civile per le nullità matrimoniali.
Succedeva molto spesso, però, che in ragione della imprescrittibilità dell’azione canonica venissero dichiarati nulli dal giudice canonico matrimoni durati molti anni e che questa nullità avvenisse con effetti deleteri per il coniuge più debole che si trovava dopo anni privo di qualsiasi assistenza economica perché non poteva fare ricorso alle disposizioni di legge sul matrimonio. Per inciso, bisogna dire che ci sono stati alcuni progetti di leggi che hanno cercato di ovviare all’inconveniente attraverso l’applicazione della normativa sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma questi disegni di legge non hanno avuto buon esito perché era difficile distinguere tra caso e caso. Sul punto, con una sentenza piratesca (n.329/2001), si è pronunciata la Corte costituzionale. E’ piratesca perché la Corte costituzionale ha detto che essa non ci entrava nulla con la questione e non poteva applicare una normativa diversa perché nullità e divorzio sono due istituti diversi: nullità matrimonio viziato ab origine; divorzio rapporto di matrimonio valido e vissuto per un periodo di tempo. Solo il legislatore potrebbe decidere di applicare la stessa normativa, ma certamente non è di competenza della Corte costituzionale. A questo punto la corte di Cassazione, che fino a quel momento aveva sempre detto che una convivenza più o meno prolungata non integrava il limite dell’ordine pubblico, perché si trattava di semplici differenze di regolamentazione e di previsioni differenti in un caso e nell’altro ma che non integravano il limite dell’ordine pubblico, qualche anno fa cambia idea (2012). La prima sezione della corte di Cassazione incomincia ad applicare in questi casi il limite dell’ordine pubblico; in queste sentenze la Cassazione dice che una lunga convivenza è in grado di ‘sanare’ i vizi del consenso iniziale; quando un matrimonio è vissuto come rapporto non ha più rilevanza andare a scavare sui vizi genetici del consenso. Questo si rileva come principio matrimoniale ricavato dal codice civile; è quindi è un principio di ordine pubblico.
diritto di difesa previsto nell’art. 8.2, non è pressoché mai avvenuto che le corti abbiano ritenuto, davanti ai giudici ecclesiastici, che questo fosse stato violato. Tant’è che in relazione a questo aspetto ci siamo presi una condanna, nel 2001, da parte della CEDU. La sentenza Pellegrini contro Italia in cui avevamo dato riconoscimento di effetti civili ad una sentenza canonica senza avere adeguatamente controllato che il giudice canonico avesse rispettato adeguatamente il diritto di difesa. Nella fattispecie concreta era avvenuto che la signora Pellegrini era stata chiamata a presentarsi davanti al giudice a rendere l’interrogatorio, senza aver potuto avere la possibilità di studiarsi, in tempo, il libello (atto di citazione). In questo caso la signora si è opposta alla nullità canonica e ha avuto una doppia sentenza conforme nel senso della nullità; il marito ha chiesto il riconoscimento della nullità definitiva. La Cassazione ha ritenuto non violato il diritto di difesa dicendo che c’era stato un secondo grado di giudizio ma la signora non contenta è finita davanti alla CEDU, che le ha dato ragione perché ha detto che anche se la signora aveva potuto presentarsi per l’interrogatorio comunque il fatto che fosse stata costretta a rendere lo stesso senza essere stata edotta in tempo utile delle ragioni dell’altra parte ledeva il diritto di difesa che le parti siano poste in condizioni di conoscere in tempo utile le ragioni dell’altra parte. In questa sentenza la CEDU stila un elenco delle condizioni essenziali per l’espletamento del nucleo del diritto di difesa e tra questi elementi vi era anche il fatto di conoscere il tempo utile di conoscere le ragioni dell’altra parte. Da questo ci siamo beccati la condanna della CEDU perché il riconoscimento non doveva essere dato perché vi era una chiara violazione del diritto di difesa (come il caso Vallauri). Mentre nel caso Vallauri si trattava dell’art.10 dell’Accordo che non prevedeva il diritto di difesa, in questo caso il controllo del diritto di difesa è previsto espressamente nell’art. 8.2.
A parte questa pronuncia della CEDU le corti d’appello e la corte di cassazione non hanno di fatto mai rinvenuto nel processo canonico attuale la violazione del diritto di difesa. Il rispetto del diritto di difesa esiste ma non viene quasi mai utilizzato per bloccare il riconoscimento delle sentenze.
RISERVA DI GIURISDIZIONE La riserva di giurisdizione è l’ultimo pilastro su cui si poggiava il principio dell’uniformità degli status. I tribunali civili non avevano nessuna giurisdizione sulla validità dei matrimoni canonici trascritti. Abbiamo visto che la trascrizione non è più automatica e anche il riconoscimento delle sentenze di nullità è tutt’altro che automatico e ufficioso. Sul terzo pilastro ci sono alcune difficoltà interpretative perché all’art. 8.2 la riserva di giurisdizione non compare più, diversamente da come avveniva nell’art. 34. Questa omissione, però, ha fatto discutere molto sia in dottrina che in giurisprudenza perché è iniziata l’esegesi del silenzio. E’ evidente che il silenzio non è casuale, e risulta anche abbastanza chiaro dai verbali delle commissioni che ci hanno lavorato. Le parti hanno voluto stare zitte per evidenti ragioni compromissorio non si voleva dire né che la riserva c’era né che la riserva non c’era. Infatti all’indomani della sottoscrizione dei Patti, sia il Papa che Andreotti, avevano presentato il nuovo accordo sottolineando l’assenza della riserva di giurisdizione, ciascuno portando acqua al suo mulino, perché il Papa diceva che la riserva di giurisdizione esisteva ancora, mentre Andreotti affermava che era stata superata. Quindi non è un caso che questo aspetto non sia stato previsto perché certamente era un punto spinoso. Accadde che si aprì il fronte del sì e il fronte del no, e ciascuno portava argomenti più o meno convincenti. ▲ il NO. Diceva che la riserva non è riprodotta e l’articolo 13 dell’Accordo dice che tutte le norme non riprodotte sono abrogate, perché l’Accordo del 1984 sostituisce il Concordato del 1929, e quindi la norma si intende abrogata. Oltretutto si afferma che questa era una rinuncia molto importante da parte dello Stato per cui qualcuno tirava fuori regole di interpretazione dei trattati, dicendo che quando c’è una rinuncia questa va interpretata in senso restrittivo in caso di dubbi interpretativi. Qui non c’era nessuna rinuncia per cui era impossibile immaginare che una rinuncia così importante non fosse scritta espressamente. ▲ il SI. Facevano il ragionamento della Corte costituzionale. Questa, nella sent. 18/1982, aveva detto che la riserva di giurisdizione è conforme a Costituzione perché è un logico corollario della natura giuridico del matrimonio concordatario. Se io considero il matrimonio concordatario come atto unico e mi limito a riconoscere a questo atto effetti civili è evidente che dovrò lasciare ai giudici ecclesiastici la valutazione sulla validità dell’atto. Era logico corollario conforme a Costituzione, nel 1929.
Nel 1984 la dottrina faceva lo stesso ragionamento perché è vero che la riserva non era menzionata espressamente, ma se dobbiamo pensare che il matrimonio concordatario resti non possiamo immaginare un superamento della riserva, ed essendo un logico corollario non è necessario che venga citata. E’ chiaro che è cominciato ad esserci caos nei tribunali, che hanno cominciato a fare ciò che volevano. Ovviamente, in quegli stessi anni, accadde che si pronunciarono sia la Cassazione a sezioni unite che la Corte costituzionale, nel 1993. Le pronunce furono diametralmente opposte: La Corte costituzionale continua nel suo atteggiamento continuando a ribadire ciò che diceva nel 1982, affermando, quindi, l’esistenza della riserva con le stesse motivazioni. Secondo la Corte quindi è un logico corollario e se vogliamo pensare che il matrimonio concordatario esiste ancora non possiamo che sciare la giurisdizione ai tribunali ecclesiastici, altrimenti dovremmo smantellare l’istituto. E’ un presupposto di un altro ordinamento e possono solo riconoscerne gli effetti civili. La Cassazione a sezioni unite, sempre nello stesso anno, arriva a conclusione opposta, abbracciando le tesi della dottrina che erano abbastanza semplici. Il problema era che se la riserva non esiste più ciò creava molti dubbi perché i tribunali civili possono dichiarare la nullità del matrimonio. Da ciò sorgono due dubbi:
Finché della nullità matrimoniale si occupa il giudice canonico, a noi non importa nulla e quindi ci sarà lo stesso matrimonio in cui un coniuge si presenterà davanti al tribunale ecclesiastico e l’altro davanti a quello civile. Però c’è un momento in cui dobbiamo cominciare ad occuparci cosa succede dall’altra parte e ciò quando la Corte d’appello incomincia a riconoscere agli effetti civili la sentenza canonica perché a questo punto ci sono due procedimenti sulla validità dello stesso matrimonio. Se io vengo adito quando la Corte d’appello sta riconoscendo gli effetti civili, allora ha senso che mi blocchi perché c’è litispendenza. Oppure, caso contrario, è la corte d’appello che si deve bloccare perché c’è già un riconoscimento di nullità.
Di fatto succede che la giurisdizione c’è, perché ormai il tribunali si dichiarano competenti e applicano il diritto civile e non bloccano il processo se questo pende davanti al giudice canonico, salvo il caso di riconoscimento della sentenza di nullità canonica.
Possiamo concludere dicendo che vi è un doppio binario e quindi una mera celebrazione di un matrimonio civile. La trascrizione diventa un modo per realizzare un matrimonio civile uguale a tutti gli altri e la natura giuridica di un matrimonio concordatario è uguale a tutti gli altri matrimoni con effetti civili.