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Aspetti principali delle commissioni e le sue parti nel processo tributario tra diritto e giurisdizione
Tipologia: Appunti
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Il processo tributario è disciplinato dalla l.546/1992 dove all’art.1 attribuisce la giurisdizione tributaria alle Commissioni. Esse si articolano in commissioni provinciali e regionali. Il reclutamento e lo status dei membri delle Commissioni sono un aspetto fortemente critico del sistema tributario poiché non sono selezionati con concorso pubblico ma vengono scelti dal “Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria” secondo graduatorie formate in base a criteri e punteggi determinati. Possono far parte della Commissione tributaria, fra gli altri, i magistrati, i dipendenti civili dello Stato, ragionieri con 10 anni di attività, laureati in giurisprudenza o economia da 2 anni e altri professionisti con 10 anni di esperienza 8geometri, architetti, ingegneri..). Non si ha garanzia che essi siano dotati di adeguata preparazione tecnica. Sono nominati con decreto del PdR, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Sono in situazione di incompatibilità coloro che svolgono funzione di consulenza in materia tributaria. Dal 1 gennaio 2002 la giurisdizione delle commissioni tributarie comprende “tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali,e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio”. Le liti riguardanti l’esecuzione forzata spettano al giudice ordinario. La giurisdizione delle commissioni comprende anche alcuni canoni ed alcune controversie in materia catastale. Per l’esecuzione forzata abbiam detto che la competenza è del giudice ordinario. La competenza, per tali controversie, è disciplinata dall’art.9 cod.p.c. Appartengono sempre al giudice ordinario le cause proposte da terzi che assumono di avere proprietà o altro diritto reale su beni eventualmente pignorati. Gli atti amministrativi che non possono essere impugnati davanti al giudice tributario possono esserlo davanti a quello amministrativo. Sono impugnabili davanti a questo giudice i regolamenti governativi e ministeriali e i regolamenti degli enti locali che istituiscono o disciplinano tributi; tali atti possono essere disapplicati dal giudice tributario ma è fatta “salva l’eventuale impugnazione in diversa sede competente”. Può proporre ricorso il destinatario dell’atto che viene impugnato. Il ricorrente è obbligato a farsi assistere da un difensore tecnico; ma ciò non è necessario nelle controversie di valore inferiore a €2.582,28 e nelle controversie promosse da coloro che sono abilitati all’assistenza tecnica. Difensori tecnici possono essere avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro e periti commerciali. Oltre al ricorrente, è necessaria nel processo, il soggetto che ha emesso l’atto impugnato (cioè l’ufficio o l’ente). Gli uffici dell’agenzia e gli enti locali stanno in giudizio senza difensore tecnico. Nel processo tributario vi è un litisconsorzio necessario quando l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti. Tra i casi di atti con effetti plurisoggettivi, il caso più ricorrente è quello dell’atto di accertamento delle obbligazioni solidali. Se
un atto di imposizione è indirizzato a più soggetti (perché obbligati in solido), gli obbligati diversi dal ricorrente sono “cointeressati” all’esito favorevole del ricorso proposto da uno soltanto dei destinatari dell’atto. Ciascun soggetto cui l’atto sia notificato può impugnarlo dando vita al processo, ma non è necessario che, nel processo promosso da un coobbligato siano presenti tutti gli altri perché la sentenza avrebbe comunque “utiler data” nei confronti del ricorrente. Devono ritenersi applicabili nel processo tributario l’art.103 (ricorso proposto da più parti o contro più parti), l’art.104 (ricorso contro più atti) cpc, ossia il ricorso collettivo e quello cumulativo. E’ collettivo quando più soggetti, ad esempio obbligati in solido, impugnano lo stesso atto con unico ricorso. Ricorso cumulativo è quello che ha per oggetto più atti.
L’atto iniziale del processo tributario è il ricorso, che è un atto il cui contenuto tipico ed essenziale è una domanda motivata che il ricorrente rivolge al giudice. Il ricorso deve contenere l’indicazione:
possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima dell’udienza, e fino a 10 giorni prima possono depositare memorie. La trattazione della controversia da parte del collegio può avvenire in pubblica udienza o in Camera di Consiglio. La trattazione in pubblica udienza deve essere richiesta da una delle parti, con atto autonomo o nel ricorso o in altri atti processuali, purché si tratti di atti notificati alle altre parti costituite e depositate in segreteria 10 giorni prima dell’udienza. L’udienza pubblica si svolge nel modo seguente: dopo la relazione di uno dei componenti del collegio, le parti sono ammesse alla discussione; quindi il collegio delibera la decisione in camera di consiglio ma la sentenza è resa pubblica con il deposito. La segreteria deve quindi notificare il dispositivo alle parti costituite (entro 10 giorni dal deposito). Possono accadere eventi che arrestano lo svolgimento del processo. Alcune volte si tratta di un arresto temporaneo, altre volte definitivo. Per regola generale, sancita dall’art.295 cpc, il processo deve essere sospeso in ogni caso in cui la decisione della causa dipenda dalla risoluzione di un’altra controversia da parte di un altro giudice. La sospensione necessaria è il rimedio previsto dalla legge per evitare il contrasto di giudicati tra cause in rapporto di pregiudizialità-dipendenza. Nel processo tributario, l’art.39 D.lgs.546 dispone che il processo “è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio”. Secondo regole comuni a tutti i processi, il processo tributario deve essere sospeso a seguito di eventi interni al processo in certi casi:
La materia delle prove è regolata sia dal D.lgs.546 sia da norme del Codice Civile. La norma cardine, l’art.115 cpc, afferma che “salvi i casi previsti dalla legge, deve portare a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti..”. Il giudice deve pronunciare in base alle prove fornite dalle parti, ma vi sono dei casi, espressamente previsti dalla legge, in cui la prova può essere assunta d’ufficio dal giudice. A norma del novellato art.115 cpc, il giudice deve tener conto anche dei fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice, di sua iniziativa, può: disporre accessi ed ispezioni, richiedere dati, informazioni e chiarimenti, richiedere relazioni tecniche ad organi dello Stato, disporre lo svolgimento di una consulenza tecnica. Nel processo tributario, è applicabile l’art.113 cpc, a norma del quale il giudice può richiedere d’ufficio alla PA le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo. Il giudice non può indagare su fatti che non siano stati indicati dalle parti. Non sono utilizzabili le prove acquisite illegittimamente. Nel processo tributario sono esclusi il giuramento e la testimonianza; il processo tributario è quindi un processo essenzialmente scritto e documentale. La prova testimoniale se ammessa quindi opera in un ambito ristretto: per provare atti non documentabili per iscritto. La confessione non è espressamente disciplinata come prova del processo quindi si applica l’art.116 cpc (libera valutazione delle prove da parte del giudice). Le presunzioni: il diritto tributario è ricco di presunzioni legali; nella pratica l’Amministrazione pone frequentemente a fondamento dei suoi atti presunzioni legali e presunzioni semplici. La presunzione legale è assoluta se non è ammessa alcuna prova contraria; è relativa se sono ammesse prove contrarie. Nel diritto tributario le presunzioni legali abbondano. In tema di presunzioni semplici, va detto che nel diritto tributario non si applica l’art.2729 cc, co°2, secondo cui le presunzioni semplici sono escluse nei casi in cui non è prevista la prova testimoniale. Le presunzioni semplici non sono ammesse quando il legislatore, per certe imposte, pone un sistema “chiuso” di regole probatorie, imponendo determinati mezzi di prova e così escludendo implicitamente le presunzioni semplici. Le presunzioni semplici devono basarsi su elementi “gravi, precisi e concordanti” (art.2729 cc). Il problema dell’onere della prova si presenta al giudice quando, al momento della decisione, si un fatto non esista né la prova che è avvenuto, né la prova che non è avvenuto. Interviene allora la regola dell’onere della prova, che indica al giudice in
Possiamo avere nel processo tributario, sentenze dichiarative di nullità dell’atto impugnato. Nei casi in cui invece l’atto è impugnato per vizi che lo rendono illegittimo, la sentenza di accoglimento del ricorso è una sentenza che annulla l’atto. Per conseguire una tutela completa, il contribuente non deve limitarsi a impugnare il provvedimento negativo o a censurare il silenzio, ma deve chiedere che venga accertato il suo diritto al rimborso e che l’amministrazione sia condannata a rimborsare. Il contribuente quindi, quando agisce per un rimborso, deve chiedere una decisione dal contenuto complesso, con cui viene statuito, da un lato, l’annullamento del diniego, dall’altro, l’accertamento del credito del ricorrente e la condanna dell’amministrazione a rimborsare. Esecuzione delle sentenze tributarie: Il capo IV del D.lgs 546/1992 è intitolato all’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie. Il creditore, sulla base di una copia della sentenza di condanna “spedita in forma esecutiva a norma dell’art.475 cpc”, può promuovere l’esecuzione forzata, secondo le norme del codice di procedura civile, o il giudizio di ottemperanza dinanzi alle commissioni. I due processi possono essere attivati contemporaneamente. Il ricorso per ottemperanza può essere richiesto dopo che è scaduto il termine per l’adempimento degli obblighi posti dalla sentenza a carico dell’agenzia fiscale o di altro ente impositore. In mancanza di un termine, il ricorso è pronunciabile dopo che sono trascorsi 30 giorni da un atto di messa in mora notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. La competenza spetta alla Commissione tributaria provinciale, quando la sentenza cui ottemperare è di tale organo. Quando cioè è una sentenza che non è stata appellata, o è stata impugnata, ma al Commissione regionale ha dichiarato inammissibile o improcedibile l’appello. Se invece la commissione regionale si è pronunciata nel merito, e la sentenza è passata in giudicato, la competenza per ottemperanza spetta sempre alla commissione regionale. La disciplina del procedimento di ottemperanza diverge da quella ordinaria. Il ricorrente deve depositare il ricorso in doppio originale presso la segreteria della commissione: sarà poi la segreteria a comunicarlo alla controparte, che può, entro 20 giorni, “trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell’eventuale adempimento”. Decorso tale termine, il presidente della commissione fissa il giorno per la trattazione del ricorso non oltre 90 giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso è trattato in Camera di Consiglio, ma con facoltà di intervento delle parti che devono essere avvisate almeno 10 giorni liberi prima. Le sentenze della Commissione tributaria provinciale, emesse nel giudizio di ottemperanza, non sono appellabili e possono essere impugnate solo innanzi alla corte di Cassazione. Il ricorso per Cassazione è possibile solo per “inosservanza delle norme sul procedimento”. Ciò è stato interpretato alla luce dell’art.111 Cost, nel senso che la denuncia di violazione di norme procedurali include anche il controllo delle condizioni e dei presupposti dell’azione e, quindi,
ogni violazione di legge con riferimento tanto alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso che a quella regolatrice del processo.
I mezzi di impugnazione provocano un nuovo giudizio, per porre rimedio ai vizi di una sentenza; essi devono essere distinti in due tipi fondamentali: impugnazioni rescindenti e impugnazioni sostitutive. Le prime conducono a una pronuncia di mero annullamento della sentenza impugnata, le seconde ad una pronuncia che sostituisce a tutti gli effetti quella impugnata. Tipica impugnazione rescindente è il ricorso per Cassazione; tipica impugnazione sostitutiva è l’appello. Nel codice di procedura civile, vi sono una serie di disposizioni che disciplinano le impugnazioni in generale (dall’art.323 al 338); nel decreto legislativo sul processo tributario, l’art.49 richiama tutte le norme del codice civile sulle impugnazioni in generale, escluso “l’art.337 e fatto salvo quanto previsto dal presente decreto”. L’art.337 disciplina la sospensione dell’esecuzione e dei processi: in tali materie vige il d.lgs.546/1992. I mezzi conosciuti come mezzi di impugnazione nel processo tributario sono: 1) l’appello alla commissione tributaria regionale, contro le sentenze della commissione tributaria provinciale 2)il ricorso per cassazione, contro la sentenza della commissione tributaria regionale 3)la revocazione (contro le sentenze di primo e secondo grado). L’atto di appello va proposto entro il termine di 60 giorni dalla notificazione (ad istanza di parte) della sentenza di primo grado; in assenza di notificazione, opera il termine lungo previsto dall’art.327 cod.p.c. (6 mesi dal deposito della sentenza). L’appello deve contenere l’esposizione dei fatti, l’oggetto della domanda e i motivi specifici dell’impugnazione. L’oggetto del giudizio di appello è delimitato dall’atto di appello, e cioè dai motivi e dal petitum dell’appello, che deve indicare i capi della decisione di primo grado su cui viene richiesto un nuovo giudizio. Se non viene richiesta la riforma integrale, si avrà una scissione della prima sentenza, perché vi sarà una parte che sarà sostituita dalla pronuncia di appello, ed una parte, non impugnata, che passerà in giudicato. Si forma così, il cd. giudicato interno o parziale, derivante dalla cd. acquiescenza impropria. Non può essere formulato un petitum diverso o più ampio di quello formulato in primo grado, né possono essere dedotti, a sostegno della domanda, motivi non dedotti in primo grado. Le sentenze delle commissioni tributarie regionali sono impugnabili dinanzi alla corte di cassazione, ai sensi dell’art.62 d.lgs546/1992 che stabilisce l’applicabilità, al ricorso e al procedimento, delle norme del codice di procedura civile. Il ricorso per cassazione è proponibile per i motivi indicati nell’art.360 cpc, e cioè: 1- per motivi attinenti alla giurisdizione