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Una sintesi completa del Compendio di diritto ecclesiastico di F. Del Giudice, utile per lo studio dell'esame di DIRITTO ECCLESIASTICO presso l'Università telematica Giustino Fortunato. Vengono trattati argomenti come le entrate ecclesiastiche, i tributi, le fonti del diritto ecclesiastico, la disciplina del matrimonio nelle intese con i culti acattolici e i beni culturali di interesse religioso.
Tipologia: Sintesi del corso
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Esame di DIRITTO ECCLESIASTICO (Università telematica Giustino Fortunato)
Sono le fonti da cui traggono i mezzi economici necessari alle loro attivita' ENTRATE DI DIRITTO PUBBLICO comprendono a) imposte ecclesiastiche b) tasse ecclesiastiche c) interventi finanziari dello stato (8 x 1000 versato alla C:E:I:Accordo Villa Madama) ENTRATE DI DIRITTO PRIVATO Percepite dagli enti ecclesiastici alla stregua di ogni altro soggetto privato oblazione dei fedeli, ingresso chiese o edifici. Es. biglietto ingresso duomo Lo stato non definisce il patrimonio ecclesiastico ma all' art 831
● deve accertare che il matrimonio dichiarato nullo era un matrimonio canonico trascritto ai fini civili (cioè che si trattava di un matrimonio c. d. « concordatario » ) ; ● deve accertare che, nel procedimento innanzi al competente tribunale ecclesiastico, è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio , in modo non difforme dai princìpi dell’ordinamento italiano ; ● deve accertare che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere e cioè : a) l’assenza di una sentenza passata in giudicato emessa nell’ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica ; b) che non sia pendente innanzi ad un giudice italiano un giudizio fra le stesse parti avente il medesimo oggetto (cioè la nullità dello stesso matrimonio, anche se per motivi diversi da quelli addotti in ambito ecclesiastico), instaurato prima che la sentenza canonica sia divenuta esecutiva ; c) che la sentenza ecclesiastica non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano ; ● Qualora renda esecutiva nell’ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica poiché soddisfatte tutte le suddette condizioni, la Corte medesima può statuire provvedimenti provvisori di natura economica a favore del coniuge in buona fede (cioè di quello che ignorava, al momento della celebrazione, la causa di nullità) il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rinviando poi le parti al tribunale competente per ogni definitiva statuizione in materia (artt. 129 e 129 - bis cod. civ.). LA DISCIPLINA DEL MATR. NELLE INTESE CON I CULTI ACATTOLICI Il matrimonio acattolico è disciplinato dalla legge 24 giugno 1929 n. 1159, dal r.d. 28 febbraio 1930 n. 289 e dalle intese stipulate. I ministri dei culti ammessi sono soggetti a un’autorizzazione governativa necessaria per l’efficacia civile del matrimonio Disposizioni valide per il riconoscimento civile del matrimonio acattolico: