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Sintesi di diritto ecclesiastico, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Una sintesi completa del Compendio di diritto ecclesiastico di F. Del Giudice, utile per lo studio dell'esame di DIRITTO ECCLESIASTICO presso l'Università telematica Giustino Fortunato. Vengono trattati argomenti come le entrate ecclesiastiche, i tributi, le fonti del diritto ecclesiastico, la disciplina del matrimonio nelle intese con i culti acattolici e i beni culturali di interesse religioso.

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

In vendita dal 22/01/2024

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SINTESI COMPLETA DI
F. Del Giudice,
Compendio di diritto
ecclesiastico.
Chiese, culti e religioni
nell’ordinamento
Esame di DIRITTO ECCLESIASTICO
(Università telematica Giustino Fortunato)
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SINTESI COMPLETA DI

F. Del Giudice,

Compendio di diritto

ecclesiastico.

Chiese, culti e religioni

nell’ordinamento

Esame di DIRITTO ECCLESIASTICO (Università telematica Giustino Fortunato)

ENTRATE ECCLSIASTICHE

Sono le fonti da cui traggono i mezzi economici necessari alle loro attivita' ENTRATE DI DIRITTO PUBBLICO comprendono a) imposte ecclesiastiche b) tasse ecclesiastiche c) interventi finanziari dello stato (8 x 1000 versato alla C:E:I:Accordo Villa Madama) ENTRATE DI DIRITTO PRIVATO Percepite dagli enti ecclesiastici alla stregua di ogni altro soggetto privato oblazione dei fedeli, ingresso chiese o edifici. Es. biglietto ingresso duomo Lo stato non definisce il patrimonio ecclesiastico ma all' art 831

  • --- che sono quelli sottoposti all’autorità ecclesiastica VI SONO POI LE OBBLIGATORIE 2 TIPI DI TRIBUTI
    1. Cattedratico
    2. Seminarista Altre tasse quelle giudiziarie destinate ai tribunali ecclesiastici
    • Proventi causali battesimi matrimonio morte FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO Non costituiscono un corpo organico ma sono sparse nei vari settori nei quali si articola l'ordinamento giuridico
  1. Costituzione 3) Leggi amministrative finanziarie
  2. Codice Civile 4) Diritto del lavoro e commerciale (norme unilaterali) VI SONO NORME ESTRANEE FINTANTOCHE' NON ASSUMONO FORZA CON LEGGI DI APPROVAZIONE O ESECUZIONE Diritto concordatario in riferimento al sistema pattizio che regola le relazioni tra chiesa cattolica e l'ordine civile. IL SISTEMA DELLE FONTI PUO' ESSERE COSI' DIVISO: a) fonti di provenienza statale unilaterali b) “ “ “ ecclesiastiche c) “ “ “ bilaterali fonti di provenienza statale unilaterali sono così divise Fonti costituzionali: art. 2,3,21 libertà religiosa; art. 17,18 associazione
  1. Nulla osta alla celebrazione in base al diritto della chiesa
  2. accertano che nulla osta e che mediante la trascrizione il matrimonio acquista gli effetti civili e sono disciplinate dal codice civile e dall'ordinamento dello stato civile Effettuate le pubblicazioni l'ufficiale dello stato civile rilascia il nulla osta. Secondo l'accordo il matrimonio e' celebrato e si da lettura degli ART. 143 144 147 C.C. Successivamente alla celebrazione il sacerdote redige l'atto in doppio originale uno sul registro dei matrimoni della chiesa e su un foglio volante destinato all’ufficiale dello stato civile il tutto entro 5 giorni dalla celebrazione canonica. IL GIUDIZIO D I DELIBERAZIONE Nonostante la legge 218 del 1995 riconosce le sentenze straniere non si puo' prescindere dal giudizio di deliberazione visto che l'art.8 n°2 prevede espressamente Le sentenze ecclesiastiche di declaratoria di nullità del matrimonio concordatario possono essere esecutive nella repubblica Italiana solo instaurando un apposito e speciale provvedimento dinanzi alla corte di appello dell distretto dove e' stato celebrato. La domanda presentata da un solo coniuge nei confronti dell'altro oppure congiuntamente e che deve essere sottoscritta da un procuratore legale , richiede la presenza di taluni presupposti processuali: in primo luogo, l'esistenza della dichiarazione di esecutività della sentenza di nullità del matrimonio rilasciato da parte del Supremo tribunale della Segnatura apostolica. Dopo il deposito della domanda con la relativa documentazione e una volta ottenuta l’esecutività, il giudizio di deliberazione segue il rito camerale se la domanda è congiunta; se, invece, la domanda è presentata da un solo coniuge, il giudizio viene introdotto con citazione, da notificarsi all'altro coniuge e si segue il rito ordinario. La Corte d'appello compie tutti gli accertamenti del caso e verifica che ricorrano le condizioni per rendere esecutiva nell'ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica. Per produrre i suoi effetti, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico deve essere trascritta nei registri dello stato civile. La delibazione fa venire meno ex tunc gli effetti civili del matrimonio dal giorno della sua celebrazione e fa venire meno l'esigenza della domanda di divorzio, laddove esso non sia già intervenuto giudizialmente tra le parti. Non tocca gli effetti della sentenza di divorzio laddove già definitivi. Ai fini della sua indagine, la Corte di appello : ● deve accertare l’esistenza e l’autenticità della decisione ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio e del successivo decreto rilasciato dalla Segnatura Apostolica;

● deve accertare che il matrimonio dichiarato nullo era un matrimonio canonico trascritto ai fini civili (cioè che si trattava di un matrimonio c. d. « concordatario » ) ; ● deve accertare che, nel procedimento innanzi al competente tribunale ecclesiastico, è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio , in modo non difforme dai princìpi dell’ordinamento italiano ;deve accertare che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere e cioè : a) l’assenza di una sentenza passata in giudicato emessa nell’ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica ; b) che non sia pendente innanzi ad un giudice italiano un giudizio fra le stesse parti avente il medesimo oggetto (cioè la nullità dello stesso matrimonio, anche se per motivi diversi da quelli addotti in ambito ecclesiastico), instaurato prima che la sentenza canonica sia divenuta esecutiva ; c) che la sentenza ecclesiastica non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano ; ● Qualora renda esecutiva nell’ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica poiché soddisfatte tutte le suddette condizioni, la Corte medesima può statuire provvedimenti provvisori di natura economica a favore del coniuge in buona fede (cioè di quello che ignorava, al momento della celebrazione, la causa di nullità) il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rinviando poi le parti al tribunale competente per ogni definitiva statuizione in materia (artt. 129 e 129 - bis cod. civ.). LA DISCIPLINA DEL MATR. NELLE INTESE CON I CULTI ACATTOLICI Il matrimonio acattolico è disciplinato dalla legge 24 giugno 1929 n. 1159, dal r.d. 28 febbraio 1930 n. 289 e dalle intese stipulate. I ministri dei culti ammessi sono soggetti a un’autorizzazione governativa necessaria per l’efficacia civile del matrimonio Disposizioni valide per il riconoscimento civile del matrimonio acattolico:

  • autorizzazione scritta dell’ufficiale di stato civile competente a celebrare il matrimonio, con l’indicazione del ministro autorizzato e della data del provvedimento con cui la nomina di questi venne approvata. Per potere rilasciare l’autorizzazione l’ufficiale di stato civile deve verificare che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del diritto civile;
  • il ministro del culto deve 5dare lettura degli articoli del codice civile e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione degli sposi di volersi sposare;
  • il ministro del culto deve compilare l’atto di matrimonio che trasmette in originale all’ufficiale di Stato civile non oltre cinque giorni dalla celebrazione;
  • l’ufficiale di stato civile cura la trascrizione nei registri di stato civile entro le successive ventiquattro ore, dandone notizia al ministro di culto.