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diritto ecclesiastico riassunti
Tipologia: Sintesi del corso
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Prof. Paolo Palumbo
Prof. Paolo Palumbo
Lezione
Ecclesiastico deriva dal termine greco classico
εκκλεςία
che stava
ad indicare l’assemblea del popolo regolarmente convocata e chedai primi tempi del cristianesimo indica l’assemblea del Popolodi Dio e che quindi fa riferimento ad una matrice cristiana, spessoinadatta a configurare l’insieme delle esperienze confessionali religiose
MML 1
Definizione religiose
Ecclesiastico
religioso
Il fenomeno religioso non è sempre concretamente apprezzabilesul piano del diritto né tantomeno può essere sempre di positivaregolamentazione giuridica. Infatti, è la dimensione sociale e,quindi, istituzionale (chiese, comunità, atti giuridici veri e propri)del fenomeno religioso quella che più rileva sul piano giuridico.
Tutela della credenza e della non credenza(Corte Cost. sent. 117/1979)
Libertà positiva – libertà negativa
utile
distinguerlo
dagli
altri
ordinamenti
confessionali,
in
MML 1
Definizione
utile
distinguerlo
dagli
altri
ordinamenti
confessionali,
in
special modo dal diritto canonico
- nel Codice penale: - rimozioni differenze tra culti (Corte cost.329/1997)- bestemmia (Corte cost. 440/1995; d.lgs. 507/1999)- vilipendio (Corte cost. 508/2000) -^ riforma
artt
(l
Una disciplina trasversale
MML
-^ riforma
artt
(l
- nelle Leggi amministrative: - ministri di culto e
status
di diritto pubblico
Una disciplina trasversale
MML
b. Cesaropapismo o Giurisdizionalismo(politicizzazione della religione e suastrumentalizzazione a fini politici).
Sistema di separazione:
Lo Stato non riconosce alcuna rilevanza pubblica
alle
confessioni
religiose
MML
pubblica
alle
confessioni
religiose
considerandole alla stregua di mereassociazioni private rimesse alladisciplina di diritto comune.(dottrina liberale che si sviluppa tra ilXIX e XX secolo ed il fenomenoreligioso è inteso esclusivamente comefatto privato)
Sistema di coordinazione
I rapporti tra lo Stato e le confessionireligiose sono disciplinati da accorditra le istituzioni.(Dualismo rispondente alla realtàumana)
MML
Persecuzioni cristiani (297 – 311 d.C.)
311: editto di Galerio
313: editto di Costantino (cristianesimo è
religio licita
380: editto di Tessalonica (cristianesimo religione di Stato)
800: incoronazione di Carlo Magno
1122: Concordato di Worms
1302: Bolla
Unam
Sanctam
di Bonifacio VIII
MML 3
1302: Bolla
Unam
Sanctam
di Bonifacio VIII
1517: Riforma protestante
1555: Pace di Augusta (
Dux est Papa in suis terris
1789: Rivoluzione francese
Prof. Paolo Palumbo
La situazione degli Stati pre-unitari
Granducato di Toscana e ducati di Modena e Parma : con linee di giurisdizionalismo; Stato Pontificio: fonte principale il diritto canonico. Cattiva conciliazione delle tendenze dualiste; Regno delle due Sicilie : impronta giurisdizionalista con un penetrante controllo della Chiesa, delle sue istituzioni e della sua vita interna.
Evoluzione legislativa^ MML 1
I Tre periodi dell’evoluzione legislativa post-unitaria:
Evoluzione legislativa^ MML 1
La fine del confessionismo inizia già con la legge 19 giugno 1848 n. 735: “la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari” e, con essa, l’affermazione della piena libertà ed eguaglianza dei cittadini, senza distinzione di religione. Prende il via una ricca legislazione eversiva (1848-1867):
Evoluzione legislativa^ MML
La Legge del 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e sulle relazioni della Chiesa con lo Stato, detta delle guarentigie è particolarmente rilevante. Era composta da due titoli:
**1. “Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede”;
Solo formale resistenza dell’art. 1 dello Statuto da intendersi nel senso che la religione cattolica “è quella che la maggioranza dei cittadini segue, e che del suo culto si serve l’autorità civile quando gli occorra di accompagnare alcuno dei suoi atti con cerimonie religiose” (A.C. Jemolo).
La legge delle guarentigie^ MML 2