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Una definizione del diritto canonico, le sue fonti e i suoi organi competenti, la struttura e le attività della chiesa, le sue tre potestà e i suoi fini. Il diritto canonico si differenzia dal diritto ecclesiastico e dal diritto pubblico ecclesiastico.
Tipologia: Appunti
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Lezione 28.1 – DISCIPLINA DEL DIRITTO CANONICO (1-4) slide 28.1 (n. 1-4) Definizione Il diritto canonico è: «l’insieme delle norme giuridiche poste o fatte valere dagli organi competenti della Chiesa cattolica, secondo le quali è organizzata e opera essa Chiesa e dalle quali è regolata l’attività dei fedeli, in relazione ai fini che della Chiesa sono propri» Quali sono gli organi competenti ad emanare norme giuridiche? In via del tutto generale: il Romano Pontefice ed il Collegio dei Vescovi per gli atti legislativi di natura universale (ma anche particolare); il Vescovo o il Superiore maggiore di un Istituto di Vita Consacrata per gli atti legislativi di natura particolare; Come è organizzata la Chiesa? Secondo il principio gerarchico alla cui costituzione appartengono chierici e laici e che praticamente si sviluppa in una struttura secondo la quale l’organo inferiore è sottoposto a quello superiore e da esso dipendente; Come opera la Chiesa? Potremmo dire che tutte le attività della Chiesa sono riconducibili alla triplice potestà che essa ha di: insegnare, governare e santificare, ovvero rispettivamente: l’ufficio di insegnare le verità da credere ed i precetti da osservare per meritare la salvezza; l’ufficio di offrire il sacrificio, amministrare i sacramenti e i sacramentali; l’ufficio di reggere la Chiesa che a sua volta si distingue in tre diversi poteri o sottopotestà: legiferare, eseguire, giudicare (funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria). Quali sono i fini che il diritto canonico vuole realizzare? : Fine giuridico: il bene comune; fine metagiuridico ed ultimo: la salus animarum (cfr. can. 1752). In un’accezione più semplice, ed oggi quasi unanimemente condivisa, il diritto canonico può essere definito come quel complesso di regole destinate a disciplinare la vita della Chiesa 1
cattolica. Più semplicemente, il diritto canonico è il diritto della Chiesa cattolica. Differenza con diritto ecclesiastico Differenza con diritto pubblico ecclesiastico Quanto al termine, l’aggettivo “canonico” applicato al diritto della Chiesa deriva dalla parola greca κανών che può assumere diversi significati (ad esempio: bastone, canna, ago della bilancia, elenco, catalogo) tra i quali quello più aderente all’oggetto del presente studio è: regola, legge o norma direttiva. È a partire dal Concilio di Nicea del 325 d.C. (IV secolo) che, con il termine κανών, fu chiamata la disposizione disciplinare riferita alla Chiesa, differenziandola così dal νομος , ovvero dalla legge civile. L’espressione “diritto canonico” è però entrata nell’uso comune solo dall’VIII secolo. Tuttavia occorre dire che nel divenire della storia il diritto della Chiesa è stato talora indicato anche con denominazioni diverse: ius sacrum, ius decretalium, ius pontificium, ius ecclesiasticum. 2