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Diritto Tributario: Principi Fondamentali e Aspetti Pratici, Sintesi del corso di Diritto Tributario

Sintesi manuale di diritto tributario

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

In vendita dal 18/01/2024

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SINTESI COMPLETA DI
G. Falsitta,
Corso istituzionale di diritto
tributario
Esame di DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA
(Università telematica Giustino Fortunato)
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Scarica Diritto Tributario: Principi Fondamentali e Aspetti Pratici e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity!

SINTESI COMPLETA DI

G. Falsitta,

Corso istituzionale di diritto

tributario

Esame di DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA

(Università telematica Giustino Fortunato)

Capitolo I. Classificazione del diritto tributario nell’ambito delle scienze giuridiche.

Diritto finanziario,diritto tributario e contabilità di Stato. L’attività finanziaria è propriamente l’attività di acquisizione, gestione e spesa delle risorse economico- finanziarie indispensabili allo Stato e agli altri enti pubblici minori per assolvere le molteplici funzioni loro demandate. Il diritto finanziario è quella branca del diritto pubblico che regola tale attività, ovvero la raccolta, la gestione e l’erogazione delle risorse economiche da parte degli enti pubblici. Data la grande eterogeneità di norme che lo compongono, il esso è stato scisso dalla dottrina in due discipline giuridiche distinte:

  • Contabilità di Stato- che disciplina istituti di natura privatistica, e comprende norme: a)sull’amministrazione dei beni dello Stato; b) sulla formazione dei contratti; c) sull’approvazione e la gestione del bilancio; d) sulla gestione della cassa e delle operazioni finanziarie in senso lato; e) sul rendimento dei conti sulla responsabilità dei pubblici funzionari per i danni recati all’erario.
  • Diritto tributario- che disciplina istituti a rilevanza pubblicistica. Il suo oggetto è costituito dal complesso di norme che disciplinano l’attività dello Stato e degli enti pubblici minori atta al procacciamento, in forza del potere di supremazia loro attribuito dalla legge, delle risorse finanziarie (i tributi) necessarie al conseguimento delle loro finalità. Va sottolineato che il diritto tributario non esaurisce, però, i suoi fini nel prelievo dei tributi e nella irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie a carico e trasgressori: a partire dal ventesimo secolo esso assolve altresì compiti di incentivo di certe attività, di disincentivo di altre. Sotto questo aspetto si tratta di un diritto con funzione ora garantista, ora promozionale. Rapporti tra diritto tributario e le altre branche del diritto; l’autonomia del diritto tributario. Il diritto tributario possiede molti punti di contatto con altre importanti discipline giuridiche (con il diritto amministrativo, quelle diritto costituzionale, con il diritto privato, con il diritto penale, con il diritto processuale civile)ed è stato storicamente considerato come un’appendice della scienza di finanze o come ramo del diritto amministrativo. Partendo col precisare che sussiste autonomia di una branca del diritto qualora essa possieda: 1) principi peculiari cui attingere per la creazione delle norme; 2) tecniche interpretative proprie e diversificate rispetto a quelle utilizzate nei settori contigui, appare difficile negare autonomia al diritto tributario sostanziale o materiale: esso infatti nella sua doppia valenza di regola di garanzia per il contribuente a subire un’imposizione “giusta” e di regola a tutela della cosiddetta “ragion fiscale” pone alla propria base il canone fondamentale della capacità contributiva. Quanto ai problemi di ermeneutica, altra peculiarità del diritto tributario è la sua natura di diritto di secondo grado, il che evidenzia che tale disciplina deve impiegare, in materia di interpretazione, tecniche argomentative peculiari rispetto al diritto amministrativo e rispetto al diritto privato. È quindi possibile affermare che il diritto tributario sia un diritto autonomo.

Capitolo II. Le entrate coattive degli enti pubblici e il concetto di tributo.

La classificazione delle entrate degli enti pubblici. Le risorse economiche che lo Stato e gli enti pubblici minori utilizzano per svolgere le funzioni loro demandate possono provenire da due fonti:

  1. entrate pubbliche di diritto privato, prodotte attraverso l’amministrazione dei beni pubblici mediante la stipulazione di negozi di diritto privato (affitti, vendite…), mediante la gestione di imprese

rinunciare al suo credito, il creditore tributario non può farlo perché egli è titolare di un credito che rappresenta una quota. In definitiva: l’imposta è un’obbligazione pubblicistica e indisponibile, generalmente pecuniaria, a titolo definitivo, che deriva direttamente o indirettamente dalla legge e che costringe il soggetto obbligato a partecipare secondo un determinato indice di riparto al finanziamento delle spese pubbliche. La tassa. La tassa è una prestazione pecuniaria coattiva che il soggetto passivo è tenuto a corrispondere all’ente pubblico in relazione alla fruizione del servizio pubblico o di un’attività pubblica (amministrativa o giurisdizionale). Generalmente il servizio pubblico viene fornito su richiesta del soggetto e produce un beneficio a vantaggio di quest’ultimo; tuttavia la domanda del soggetto e il beneficio dello stesso non sono requisiti essenziali della tassa (ad esempio la tassa giudiziaria da chi ha assorbito un processo penale). Quanto alla definizione del concetto giuridico di tassa, vi sono due ordini di motivi che ostacolano l’attività definitoria:a) l’esistenza di tasse volontarie configgere col postulato della tassa quale obbligazione coattiva; b)il dubbio sull’appartenenza o meno alla categoria delle tasse di molti corrispettivi di pubblici servizi (fornitura di gas, acqua, elettricità…) evidenzia la natura ibrida dell’istituto. Per la definizione bisogna allora considerare la disciplina giuridica del rapporto posto in essere, così da poter capire se il corrispettivo dovuto dal fruitore del pubblico servizio costituisca tassa (prestazione coaattiva) oppure corrispettivo di diritto privato:

  • se la fonte del rapporto è un contratto, e ad esso risulta applicabile la normativa di diritto privato sull’adempimento e sulla risoluzione, la contropartita economica del servizio costituisce corrispettivo di diritto privato; se invece se tale disciplina non risulta applicabile si tratta di una tassa;
  • se non esiste un contratto e l’atto- fonte del rapporto non è previsto né disciplinato contrattualmente, occorre guardare alla disciplina dell’adempimento dell’obbligazione e dell’acquisizione dell’entrata: se il procedimento acquisitivo prevede l’utilizzo di strumenti quali l’atto di imposizione, l’autotutela esecutiva, l’autotutela sanzionatoria… l’entrata che ne deriva è contraddistinta dalla coattività vita ed è perciò una tassa; in caso contrario si tratterà di corrispettivo. La distinzione tra tassa e corrispettivo è importante perché solo i corrispettivi di diritto privato sono assoggettabili ad imposta, mentre le tasse no. La distinzione tra tassa e imposta può essere tracciata in relazione al presupposto dell’obbligazione: la tasse dovute in relazione alla fruizione del servizio pubblico od in attività resa dall’ente pubblico all’obbligato; l’imposta nasce in relazione alla situazione di fatto che presenta i connotati di indice di riparto riferibile al soggetto passivo (percezione di un reddito, possesso di un patrimonio, stipulazione di un negozio giuridico…) al fine di attuare la contribuzione alla spesa pubblica. Tale distinzione rileva in relazione a disciplina costituzionale: la giurisprudenza circoscrive la sfera di applicazione del principio di capacità contributiva (articolo 53 costituzione) alle sole imposte; inoltre l’articolo 53 non predispone la garanzia del soggetto tassato, e in relazione alla tassa operano le seguenti regole:
    1. la tassa non è dovuta o, se è stata pagata, deve essere restituita se il servizio non è stato reso per fatto imputabile all’ente pubblico erogatore;
    2. l’ammontare della tassa non può mai superare il costo del servizio reso;
    3. solo per i servizi che attengono ai bisogni essenziali o irrinunciabili della vita, deve essere rispettato il canone della capacità contributiva e quindi i relativi oneri non possono essere addossati a chi difetta di tale capacità. Il contributo. Nel diritto tributario il contributo non ha autonoma collocazione, ma i vari contributi possono essere ricondotti all’istituto dell’imposta o a quello della tassa. a) Contributo di utenza stradale. È, a ben vedere,una super tassa di circolazione speciale, che si cumulava con l’ordinaria tassa di circolazione,ed era riservata ad una ristretta platea dei contribuenti(soggetti che, in ragione dell’esercizio di un’industria di un commercio, col transito dei loro veicoli determinavano un’eccezionale logorio delle strade) in ragione della fruizione da parte dei soggetti tassati di un determinato servizio pubblico (più intenso uso delle strade comunali). Pertanto si trattava in realtà di una tassa.

b) Contributo di urbanizzazione previsto dalla legge Bucalossi. Questo contributo è collegato:

  • all’ammontare dei costi sopportati dall’ente pubblico perché possa avere luogo l’edificazione (spese comunali di urbanizzazione);
  • al valore economico del diritto ad edificare concesso dall’ente pubblico al privato desunto dall’entità dei costi che il privato dovrà sopportare per effettuare la costruzione. In entrambi i casi ci troviamo di fronte ad una tassa. c) Contributo al servizio sanitario nazionale. Presentava natura di imposta sul reddito in quanto assumeva a suo presupposto di fatto il reddito della persona fisica. d) Contributi di miglioria generica e specifica. Il contributo di miglioria generica colpiva l’incremento di valore delle aree fabbricabili in relazione all’espansione dell’ambito e al complesso delle opere pubbliche eseguite dall’ente locale. Il contributo di miglioria specifica colpiva l’incremento di valore subito dagli immobili per effetto dell’esecuzione di un’opera pubblica specifica. In entrambi i casi si era in presenza di imposte volte a colpire plusvalori patrimoniali, aventi il carattere della specialità (perché l’imposizione è riservata ad una cerchia limitata di soggetti) e della straordinarietà (il prelievo viene compiuto una sola volta in relazione all’opera compiuta). Il monopolio fiscale come normale imposta sulle vendite. Lo Stato può riservare una determinata attività economica ad un soggetto specifico per perseguire gli scopi più vari, con il suo limite derivante dall’utilità generale (articolo 43 Costituzione). Il soggetto operante in regime di monopolio è l’unico ad avere il diritto di produrre, commercializzare, importare beni di una certa categoria, con l’effetto di poter fissare prezzi superiori a quelli che si formerebbero in un mercato a concorrenza perfetta. I monopoli possono essere istituiti per attribuire all’erario una parte dei corrispettivi derivanti dalle operazioni commerciali poste in regime monopolistico, così da generare gettito per finanziare le spese pubbliche: la parte di corrispettivo riservata all’erario rappresenta così un tributo vero e proprio. L’entrata pubblica derivante dal monopolio è inquadrabile nel novero delle imposte sulle vendite. I monopoli fiscali attualmente in vigore sono quello dei tabacchi lavorati,delle sigarette e quello del gioco del lotto. Il tributo con funzione risarcitoria e indennitari: i prelievi coattivi ecologici ed ambientali. Prendendo in esame il contributo di utenza stradale e la tassa giudiziaria, possiamo configurare una sottospecie di prelievi tributari coattivi che trovano il loro presupposto in un danno e hanno funzione sanzionatoria. Nel caso dei tributi ambientali il presupposto consisterà nella correlazione causa-effetto tra l’attività espletata e gli effetti negativi manifestatisi sull’ambiente. Il catalogo delle misure a disposizione dell’ente impositore per neutralizzare gli effetti dannosi ed indesiderati di quelle attività è variegato: si va dall’ipotesi della sanzione(penale o amministrativa) a quella della mera statuizione di applicazione degli istituti privatisti del risarcimento del danno e dell’azione di ingiusto arricchimento. Tra le due ipotesi estreme emerge una zona intermedia riservata ai tributi indennitari.

Capitolo III. Le norme tributarie.

Premessa. La norma è un enunciato prescrittivo condizionale. Le fonti sono atti o fatti che pongono in essere il diritto e tra di esse, si distinguono le fonti di produzione (scritte o non scritte; il diritto tributario è costituito quasi esclusivamente da fonti scritte) da quelle di cognizione. I rapporti tra le fonti possono essere regolati in base al criterio gerarchico o secondo il criterio di parità. La costituzione.

Occorre ,innanzitutto,distinguere il federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario da quello delle regioni a statuto speciale. Quanto alle regioni a statuto ordinario, si deve muovere dalla dicotomia tributi propri e tributi impropri, che costituisce il cardine del sistema scaturente dal coordinamento degli articoli 117 e 119 della costituzione.

  • Tributi impropri-La corte costituzionale afferma che tutti i tributi denominati regionali, riscossi nel territorio dell’ente, il cui reddito è attribuito alle regioni ma che sono stati istituiti con la legge dello Stato anteriormente all’entrata in vigore del nuovo dettato costituzionale, non sono tributi regionali propri: non possono essere modificati con legge regionale. In questi casi occorre che l’istituzione e/o la modifica di tributi avvenga con la legge della regione nel rispetto dei principi del coordinamento col sistema tributario statale,principi che devono essere tassativamente e preliminarmente definiti dal legislatore statale con apposita legge.
  • Tributi propri:solo in questo caso sussiste il potere esclusivo delle regioni di autonomia tributaria, suscettibile di esplicarsi in assenza di una legge statale di coordinamento, purché in armonia con la costituzione e purché si rispetti nei principi dell’ordinamento incorporati nel sistema tributario statale. Quanto alle regioni a statuto speciale, esse non devono attendere la legge statale di coordinamento per legiferare in materia tributaria: è sufficiente che si mantengano in armonia con i principi del sistema tributario statale. A nostro avviso questo doppio sistema è una distinzione più apparente che reale e, sarebbe stato meglio adottare un’interpretazione unitaria per tutte le regioni e subordinare a tale legge-quadro futura tutto il federalismo fiscale sia delle regioni a statuto ordinario sia di quelle a statuto speciale. Il problema della potestà normativa degli enti locali va confrontato e coordinato con il principio di riserva relativa di legge espresso nell’articolo 23 costituzione. Le fonti comunitarie; i rapporti tra ordinamento comunitario e coordinamento nazionale. Le fonti di diritto comunitario si definiscono:
  1. primarie, quando le disposizioni sono contenute negli atti istitutivi della comunità. Le fonti primarie della CEE , rilevanti in campo tributario sono le disposizioni contenute negli articoli 95-99 del Trattato di Roma, che vietano la discriminazione fiscale tra gli Stati membri e impongono l’armonizzazione delle discipline nazionali in tema di imposizione sulla cifra affari;
  2. derivate, quando le norme vengono prodotte dai vari organi comunitari. Le fonti derivate sono costituite : i. dai regolamenti, i quali hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri; ii. dalle direttive, le quali sono destinate agli Stati membri e non direttamente ai cittadini. Attraverso le direttive gli organi comunitari promuovono il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in determinate materie. Il ricorso alle direttive è assai frequente in materia tributaria e ha il precipuo fine di armonizzare le legislazioni interne. Quantol rischio che le direttive comunitarie restino inattuate, va precisato che le direttive precise e non condizionate (cosiddette direttive self executing hanno efficacia diretta e vincolante all’interno degli Stati inadempienti; inoltre le sentenze interpretative della Corte di giustizia europea hanno diretta applicabilità nell’ambito territoriale di ciascuno Stato ed efficacia prevalente sul diritto nazionale difforme. Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale e la loro limitata retroattività. La questione dei rapporti esauriti e della compatibilità di tali sentenze con l’art. 81. Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, che in base all’articolo 136 costituzione hanno efficacia ex tunc e erga omnes, non travolgono i rapporti tributari esauriti. I l rapporto di imposta costituitosi anteriormente la sentenza di annullamento non può dirsi esaurito e la sentenza può rimetterlo in discussione: a) se non è ancora spirato il termine decadenziale per chiedere il rimborso dell’imposta dichiarata incostituzionale; b) se pende il giudizio provocato dall’impugnazione degli atti di imposizione e/o le iscrizioni a ruolo. Pertanto, nei limiti sopra accennati, le sentenze della corte costituzionale che dichiarano l’illegittimità (totale

o parziale) delle norme tributarie comportano obblighi di restituzione in capo all’amministrazione finanziaria, con effetto non dissimile da quello di una legge che ponga a carico del bilancio dello Stato nuove o maggiori spese. A nostro avviso l’efficacia di tali sentenze non osta l’articolo 81, quarto comma costituzionale, sia alla luce dell’origine storica e dell’occasio legis della norma costituzionale, sia sulla base dei principi fondamentali che informano la contabilità pubblica. Le convenzioni internazionali. Le convenzioni internazionali non sono fonti del diritto tributario; esse assumono rilevanza giuridica nel nostro ordinamento solo con l’emanazione della legge di ratifica. Una volta ratificate assumono, all’interno dell’ordinamento, natura di norme percettive di carattere speciale rispetto alle norme generali stabilite dal legislatore italiano e, pertanto, prevalgono. Fonti normative secondarie: i regolamenti governativi e ministeriali. I regolamenti sono fonti di normazione secondaria in quanto sforniti dell’efficacia di legge formale e posti in posizione subordinata rispetto alla legge. Ex art. 17 legge 400 del 1988 costituiscono regolamenti (hanno i caratteri di generalità ed astrattezza a differenza degli atti amministrativi generali, destinati a provvedere ai casi concreti)soltanto quelli per i quali è stato adottato il seguente procedimento formativo: decreto ministeriale o decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere obbligatorio ma non vincolante il Consiglio di Stato; impiego dell’espressa denominazione di regolamento; visto della Corte dei conti e pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Solo ai regolamenti sono applicabili i principi “ignorantia legis non excusat” e “iura novit curia”. In materia tributaria, coperta da riserva relativa di legge, possono legittimamente essere impiegati tre tipi di regolamenti:

  • regolamenti esecutivi- sono rivolti ad introdurre semplici prescrizioni di dettaglio indispensabili per rendere concretamente operative norme di fonte primaria;
  • regolamenti attuativi o integrativi- recano norme di completamento della disciplina, che in loro assenza risulterebbe lacunosa;
  • regolamenti delegati-traggono origine da una norma di legge che, nell’autorizzare l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, da un lato fissa le norme generali regolatrici della materia, dall’altro dispone l’abrogazione delle norme vigenti, con l’effetto dell’entrata in vigore delle norme regolamentari. I regolamenti e regionali e degli enti locali; il controllo giurisdizionale sulla legittimità dei regolamenti. Quanto chiarito rispetto ai regolamenti statali può essere esteso ai regolamenti regionali e degli enti locali territoriali rispetto ai quali assumono peculiare rilievo i regolamenti attuativi o integrativi con i quali suddetti enti fissano le aliquote per i tributi di rispettiva competenza (ad esempio l’Ici). I regolamenti non possono essere contrari alla legge e, all’interno della categoria regolamenti, quelli ministeriali, interministeriali o del Presidente del Consiglio dei ministri sono a loro volta gerarchicamente subordinati oltre che alla legge e alla costituzione anche ai regolamenti governativi. Le intercorre alcun rapporto di subordinazione gerarchica tra regolamenti statali, regionali e degli enti locali poiché in questo ambito vige il criterio di ripartizione per materia e non quello gerarchico. Il controllo giurisdizionale sulla legittimità dei regolamenti è affidato al giudice ordinario e al giudice amministrativo, con la differenza che se il regolamento è contra legem il giudice ordinario si limita a disapplicarlo con effetti inter partes, mentre il giudice amministrativo ha il potere di annullarlo con efficacia erga omnes. Se un regolamento è in contrasto con la costituzione, è sufficiente sollevare la questione di illegittimità costituzionale della legge alla quale il regolamento si è conformato.

Capitolo IV. Tipologia e tecnica di produzione delle norme tributarie.

Le norme nel tempo.

Norme sostanziali e norme procedurali; tricotomia delle norme sostanziali. La norma tributaria collega ad una data circostanza una determinata conseguenza giuridica che ha attinenza con il fenomeno del prelievoo tributario.

attraverso gli estremi della data, del numero e dell’articolo. Questo metodo si risolve, per i destinatari, in una forma di occultamento del messaggio da comunicare;

  • legislazione per casi e non per principi, che ha l’inconveniente della mancanza di coerenza e razionalità nella scelta dei casi da tassare e l’impossibilità di srialire ad una regola generale, cosicché non si può utilizzare né la tecnica dell’interpretazione estensiva, né quella dell’analogia per colmare le lacune;
  • forma oscura, ambigua o contraddittoria di messaggi legislativi e, a differenza di quanto accade in altri settori disciplinari, tale incertezza non riguarda solo l’interpretazione, ma può anche riguardare l’individuazione dell’enunciato applicabile ad una data fattispecie. La codificazione tributaria. L’esigenza del riordino e della codificazione delle leggi tributarie è da tempo sentiti in Italia, al fine di sfoltire e di comporre su basi sistematiche l’immensa normativa vigente. Tra le molte iniziative si segnala la legge di delega relativa alla riforma generale del sistema tributario, collegata alla legge finanziaria per il 2002, di cui i primi articoli dispongono che il sistema fiscale deve essere ordinato in un unico codice da ripartirsi in una parte generale e una parte speciale. L’opera di codificazione deve rispettare:
  • i principi costituzionali di legalità, capacità contributiva ed uguaglianza;
  • i principi fondamentali dell’ordinamento comunitario;
  • i principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva ed irretroattività;
  • il divieto di doppia imposizione giuridica;
  • il divieto di applicazione analogica delle norme sostanziali;
  • la tutela dell’affidamento della buona fede;
  • disciplina unitaria per tutte le imposte del soggetto passivo, dell’obbligazione fiscale, di sanzione del processo;
  • deve minimizzare il carico di adempimenti sul contribuente;
  • deve ricondurre la sanzione sul soggetto che ha tratto il beneficio dalla sua violazione fiscale;
  • applicazione della sanzione penale solo ai casi di frode e grave danno per l’erario. L’idea di tale codificazione, conclusasi con il nulla di fatto, si è rilevata meramente propagandistica, priva di radici e spessore culturale. L’abrogazione della norma tributaria. Gli articoli 10 e 15 delle disposizioni preliminari del codice civile sono applicabili anche alle leggi tributarie, che pertanto divengono obbligatorie il quindicesimo giorno dopo la loro pubblicazione, salvo che non sia altrimenti disposto. Tale efficacia viene meno attraverso l’abrogazione (espressa, tacita o implicita). Divieto di abrogazione tacita delle norme contenute nello statuto dei diritti del contribuente. L’articolo 1 dello Statuto dei diritti dei contribuenti sancisce:
  1. il divieto di ogni deroga o modifica tacita;
  2. che la legge posteriore volta a derogare o modificare principi statutari deve essere una norma di pari rango ma generale,cioè una norma diretta a disciplinare in modo organico la materia regolata dal statuto;
  3. l’efficacia della clausola di auto rafforzamento, volta ad impedire che successivi interventi legislativi, saltuari e improvvisati possano intaccare la coerenza ed omogeneità della disciplina statutaria. Lo statuto inoltre aggiungere che le regole da esso poste sono attuative di principi costituzionali: pertanto le norme successive contrastanti con quelle statutarie saranno tendenzialmente incostituzionali. La norma tributaria retroattiva: il problema della sua legittimità costituzionale. La tributaria retroattiva dispone per l’avvenire, ma assume a presupposti di imposta fatti o effetti accaduti nel passato, modificandone il trattamento. Per quanto riguarda il problema della legittimità delle norme in questione esistono tre differenti soluzioni:
  1. il decorso del tempo e la capacità contributiva inattuale.

Con la sentenza 44 del 1966 la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della tassazione retroattiva di fatti così remoti da non potersi ritenere che la capacità contributiva via ancora attuale.

  1. Il criterio della prevedibilità. La Corte Costituzionale, ai fini della permanenza e della qualità della capacità contributiva, prende in considerazione il criterio di prevedibilità: le nuove norme dotate di efficacia retroattiva devono essere prevedibili e tali sono quelle che valgono a determinare una più rigorosa, compiuta e coerente disciplina della materia, anche con la previsione di nuove fattispecie sostanzialmente riconducibili alla medesima ratio di quelle già disciplinate. A nostro avviso il criterio di prevedibilità, quale estrinsecazione del principio costituzionale di effettività della capacità contributiva, esclude la legittimità di qualunque norma retroattiva, a nulla rilevando l’ampiezza cronologica della retroattività.
  2. La tutela costituzionale di iniziativa economica e della certezza del diritto. La legislazione tributaria retroattiva, alterando ex post il costo fiscale delle scelte economiche imprenditoriali, vulnera quel quadro di certezze su cui l’operatore economico deve poter fare affidamento nei suoi investimenti e finisce per configgere con la garanzia della libertà di iniziativa economica privata ex articolo 41 costituzione. Pertanto non è ammissibile la retroattività di norme tributarie. La retroattività della norma tributaria di interpretazione autentica. La corte costituzionale ha elaborato un doppio concerto di interpretazione autentica:
  • interpretazione autentica in senso stretto, sia quando: i. una legge interpretativa lascia intatto o inalterato il testo della legge interpretata; ii. il legislatore-interprete sceglie uno dei possibili significati attribuibili al testo della legge interpretata; iii. la legge di interpretazione autentica cancella tutti i possibili significati dell’enunciato interpretato diversi da quello scelto dal legislatore-interprete, con conseguente obbligatorietà erga omnes e ex tunc di quest’ultimo;
  • interpretazione autentica in senso largo, si ha quando si introducono norme formalmente interpretative, ma sostanzialmente innovative, il che si risolve in un espediente per far transitare surrettiziamente la retroattività. La legge tributaria innovativa, cui abusivamente è stato attribuito il nome di legge interpretativa, può risultare incostituzionale. Il divieto di retroattività disposto dall’articolo 3 dello statuto del contribuente. L’articolo 3 dello statuto stabilisce che le disposizioni tributarie, ad esclusione di quelle interpretative, non possono avere effetto retroattivo. Il divieto di retroattività opera come criterio generale, principio ulteriormente ampliato in relazione alle modifiche dei tributi periodici (che non possono produrre effetti prima del periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge) e rispetto gli adempimenti a carico dei contribuenti (per i quali è fissata la scadenza non prima del decorso di 60 giorni dall’entrata in corso della norma o di adozione dei relativi provvedimenti attuativi). L’interpretazione autentica nello statuto dei diritti del contribuente. Le norme interpretative sono le uniche disposizioni che, in campo tributario, in base alla legge 212 del 2000, possono essere retroattive qualora si verifichino simultaneamente due presupposti: a) che si tratti di norme qualificate come norme di interpretazione autentica dalla stessa legge che le pone in essere; b) che tali disposizioni siano adottate con legge ordinaria.

Capitolo V. La norma tributaria nello spazio.

La norma tributaria nello spazio. La legge tributaria statale è efficace tutto il territorio dello Stato, salvo espresse deroghe legislative. Le leggi regionali e le norme tributarie eventualmente emanate dalle province e dei comuni nell’ambito della propria autonomia regolamentare, hanno efficacia limitata entro i confini dell’ente territoriale dal quale provengono, ma dovranno essere osservate in tutto il territorio nazionale da tutti gli organi giurisdizionali ed amministrativi chiamati a dar loro concreta attuazione.

La potestà di “polizia tributaria” e i suoi limiti. La potestà di polizia tributaria è quell’insieme di poteri di indagine che la legge attribuisce all’amministratore finanziaria per consentirle di adempiere alle funzioni di controllo del rispetto delle norme tributarie da parte dei destinatari delle stesse. In diritto internazionale non c’è collaborazione tra Stati per quanto riguarda la materia di tributi; ne consegue che l’amministrazione finanziaria dello Stato non può compiere atti autoritativi di polizia nel territorio di un altro Stato e, anzi, non può neanche obbligare quella di un altro Stato a compiere atti autoritativi in sua vece. Tuttavia molte delle convenzioni internazionali sulla doppia imposizione prevedono disposizioni relative alla collaborazione tra l’amministrazione finanziaria degli Stati contraenti per attività di polizia tributaria in relazione alle imposte interessate dalle stesse convenzioni (ad esempio le amministrative finanziarie possono effettuare verifiche simultanee). Nell’ambito dell’Unione Europea la Direttiva 77/799 e la Direttiva 79/1070 prevedono la reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri (scambio di informazioni necessarie ad assicurare il corretto accertamento delle imposte, autorizzare la presenza nel territorio di funzionari delle amministrazioni finanziarie di un altro Stato…)nel settore delle imposte sui redditi, sul patrimonio e sul valore aggiunto. La potestà di riscossione coattiva dei tributi e i suoi limiti territoriali. Anche per la potestà di riscossione coattiva dei tributi vige il principio di non collaborazione tra le amministrazioni finanziarie di diversi stati; pertanto l’amministrazione di uno Stato non può chiedere a quella di un altro di procedere nel suo territorio secondo le forme e le modalità stabilite dalla sua legislazione in materia di riscossione dei tributi, alla riscossione di imposte dovute da un soggetto di più; inoltre l’amministrazione del primo Stato non può agire in giudizio nel secondo per ottenere il riconoscimento del credito e la condanna del debitore. Tuttavia gli accordi internazionali prevedono che l’amministrazione finanziaria dello Stato, su richiesta di quella dell’altro, proceda alla riscossione delle imposte dovute da un soggetto in quest’ultimo Stato secondo le norme sulla riscossione dei propri crediti tributari della medesima natura. L’amministrazione finanziaria dello stato richiedente deve attestare la definitività dell’atto impositivo o il passaggio in giudicato della sentenza che costituisce il titolo per la riscossione e, per alcuni trattati, l’impossibilità di procedere all’esazione nel proprio territorio. La Direttiva CEE 76/308 concernente l’assistenza reciproca fra gli Stati membri di recupero di determinati crediti risulta applicabile a quelli derivanti dalla disciplina sui dazi doganali, e la Direttiva 79/1071 ne ha esteso gli effetti anche ai crediti relativi all’Iva. Misure per combattere l’elusivo utilizzo di de i paradisi fiscali. La legge 342 del 2000 introduce una disciplina specifica diretta a contrastare la sottrazione ,da parte dei contribuenti, in materia imponibile attuata mediante la localizzazione di società “controllate” in paradisi fiscali. Essa prevede: a. l’inapplicabilità del regime dell’articolo 89 del Testo Unico. L’articolo 89, terzo comma, rende inapplicabile l’esclusione da tassazione del 95% da esso disposta per il dividenti erogati da società collegate, residenti in paesi non appartenenti all’Unione Europea, fruenti di un regime fiscale privilegiato (i dividendi percepiti da società italiane non fruiscono né del credito d’imposta né dell’abbattimento anzidetto: il beneficio ottenuto grazie al paradiso fiscale scompare non appena gli utili vengono rimpatriati e assoggettati all’italiana). b. La normativa <>. Elemento fondamentale di questa disciplina è l’assenza di un radicamento effettivo della società controllata nel territorio del paese ospitante: la localizzazione della società medesima viene considerata finalizzata al risparmio fiscale. Per quanto riguarda la disciplina normativa: i. il soggetto residente in Italia deve detenere il controllo ,direttamente o indirettamente, tramite società fiduciarie o per interposta persona; ii. il soggetto controllato residente o localizzato nel paradiso fiscale deve essere un’impresa,una società o un altro ente; iii. per la determinazione del limite del controllo si applica l’articolo 2359 codice civile; iv. il reddito conseguito dal soggetto estero partecipato è imputato alla controllante italiana,ma viene sotto posto a tassazione separata;

v. per evitare la doppia imposizione si concede un credito a fronte delle imposte pagate a titolo definitivo nel paese della controllata ed è esclusa la tassazione degli eventuali dividendi erogati alla controllata straniera, fino a concorrenza degli utili assoggettati a tassazione separata. c. La normativa per le società estere collegate. L’articolo 168 T.u.i.r. prevede l’applicabilità della disciplina dettata per le C.F.C. alle ipotesi in cui il soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente,una parte non inferiore al 20% degli utili di un’impresa (tale percentuale è ridotta al 10% nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa). I redditi del soggetto estero sono imputati al soggetto residente e determinati per un importo corrispondente al maggiore fra: a) l’utile prima delle imposte risultanti dal bilancio redatto dlla partecipata estera;b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di riferimento relativi a determinate categorie di beni dell’attivo patrimoniale. Nel caso in cui il contribuente italiano possa provare che il soggetto non residente svolge l’attività industriale commerciale in uno Stato o in un territorio nel h sede effettivamente come sua attività principale, le disciplina C.F.C. non si applica; non si applica neanche se il soggetto è in condizione di dimostrare che la redenzione delle partecipazioni estere non ha comportato il godimento di un regime fiscale privilegiato. In definitiva il regime C.F.C crea un trattamento di trasparenza e di automatica imputazione del reddito della controllata alla controllante e una presunzione legale relativa, vincibile dal controllante che sia in grado di provare l’effettività dell’attività da controllata o l’assenza del vantaggio del regime privilegiato. La funzione dell’istituto è quella di contrastare le localizzazioni apparenti. Misure volte a contrastare l’elusivo trasferimento di quote di reddito all’estero. A. La normativa sui prezzi di trasferimento. In deroga al principio generale secondo cui nelle transazioni commerciali ciò che rileva è il corrispettivo pattuito fra le parti a prescindere dal prezzo sul libero mercato dei beni e servizi scambiati, tale disciplina ,comunemente definita transfer price, tende ad evitare che, soprattutto all’interno di gruppi internazionali,si attui una politica di risparmio fiscale manovrando e rimodellando opportunamente i corrispettivi praticati tra le società appartenenti al medesimo gruppo (i corrispettivi devono corrispondere al prezzo di mercato). B. L’indeducibilità dei costi di acquisto per presunzione di fittizietà. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia e imprese domiciliate nei paradisi fiscali. Tale presunzione è relativa poiché il contribuente può fornire la prova del fatto che la società estera svolga prevalentemente l’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta attuazione. La deduzione e comunque subordinata alla separata indicazione della dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti. Tale disciplina non si applica alle operazioni intercorse con imprese estere partecipate alle quali risulta applicabile la normativa C.F.C. Segue: la presunzione posta a carico dei cittadini italiani di non esecutività del trasferimento di residenza nei paesi a regime fiscale privilegiato. L’articolo 10 della legge 448 del 1198 stabilisce che “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del ministero delle finanze da pubblicare nella gazzetta ufficiale” ;spetta quindi al cittadino l’onere di provare all’amministrazione finanziaria che ha effettivamente stabilito la propria dimora abituale nel paese fiscalmente privilegiato. Trasferimento all’estero della residenza o della sede. Se le persone fisiche, società di capitali, società cooperative o enti pubblici e privati trasferiscono la propria residenza o sede all’estero, si considerano realizzati al valore normale i plusvalori connessi al trasferimento dell’azienda, salvo che tali beni non confluiscano in una stabile organizzazione ubicata in Italia e sempre che non siano successivamente distolti. Tale norma, quindi, ha lo scopo di frapporre ostacoli fiscali al trasferimento all’estero della collocazione territoriale del soggetto d’imposta e, per questo motivo, contrasta in ambito dell’Unione Europea con i principi di libera circolazione delle persone e delle imprese. La presunzione relativa di residenza in Italia delle holding esterne.

Il significato del carattere relativo della riserva. Si parla di riserva relativa di legge in quanto non tutta la disciplina relativa alla prestazione di imposta deve essere demandata alla legge, è sufficiente che nella legge sia racchiusa la disciplina degli elementi necessari ad identificare le prestazioni, ossia dei fatti al cui verificarsi sono dovute e dei soggetti obbligati ad effettuarle. a.La disciplina relativa alla determinazione quantitativa delle prestazioni(quantum debeatur) in denaro può essere contenuta in atti diversi dalla legge, purché quest’ultima fissi idonei criteri direttivi, limiti e controlli. b.Per quanto concerne la determinazione della base imponibile può essere demandata alla fonte secondaria la disciplina di limitati aspetti che siano espressione di discrezionalità tecnica con indicazione di criteri direttivi. c.Quanto alla fissazione dell’aliquota, si ammette che essa è delegabile alla fonte secondaria per esigenze di competenza tecnica specifica per lasciare spazio all’autonomia delle amministrazioni locali, previa indicazione di principi e criteri direttivi. La dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno individuato gli strumenti idonei ad evitare la discrezionalità delle fonti subordinate:

  • la fissazione del limite massimo dell’aliquota;
  • il fabbisogno finanziario dell’ente per gestire un certo servizio;
  • l’intervento di un organo tecnico;
  • la partecipazione all’organo cui spetta il potere decisionale di soggetti gravati dalla prestazione. Solitamente l’integrazione avviene mediante regolamento, tuttavia può avvenire anche mediante atti amministrativi generali o provvedimenti amministrativi individuali.

Sezione II. il principio di capacità contributiva

Il significato dell’articolo 53 costituzione e sua funzione solidaristica. L’articolo 53, primo comma cost. dispone che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Esso sancisce:

  • il principio della legittimità costituzionale dell’imposizione tributaria e correlativamente della doverosità della contribuzione, del concorso dei privati alle spese pubbliche;
  • il principio di universalità del tributo, che deve colpire, ricorrendone i presupposti, tutti i soggetti senza distinzioni, discriminazioni e privilegi;
  • Il principio di capacità contributiva: vi è obbligo della contribuzione in quanto vi sia un’idoneità del privato, sotto il profilo economico, alla contribuzione medesima. La dottrina e la giurisprudenza costituzionale considerano l’articolo 53 una sorta di proiezione in campo tributario del principio cardine codificato dall’articolo 2 della costituzione che chiama tutti i membri della collettività all’adempimento “dei doveri inderogabili di solidarietà politica,economica e sociale” e il principio di uguaglianza sancito dall’articolo tre. Il primo comma dell’articolo 53 svolge quindi una duplice funzione:
    • funzione solidaristica, in quanto chiama tutti consociati a concorrere alle spese pubbliche necessarie alla stessa sopravvivenza;
    • funzione garantista, in quanto vincola la potestà tributaria a chiamare al concorso solo coloro che hanno l’effettiva capacità di contribuzione, di misura e nei limiti della stessa. La capacità contributiva come capacità economica soggettiva e la sua funzione garantista. La capacità contributiva come presupposto, parametro il limite quantitativo del prelievo fiscale. Il principio della capacità contributiva impone il riferimento alla forza economica del soggetto. La capacità contributiva come forza economica soggettiva opera ,in primo luogo, come presupposto della contribuzione e, in secondo luogo, funge da parametro dell’imposizione posta a carico di ciascuno. Infine la capacità contributiva costituisce il limite massimo dell’imposizione: non è consentito richiedere al soggetto un concorso le spese pubbliche superiore a quello della sua capacità contributiva, perché in tale ipotesi verrebbe meno la necessaria correlazione tra obbligo di contribuzione e capacità di contribuzione, venendo sostanzialmente colpita una capacità contributiva inesistente. Ciò comporta anche il divieto che il prelievo sia di ammontare così elevato di risolversi in espropriazione o confisca dell’oggetto dell’imposizione.

Questi tre aspetti evidenziano l’incontestabile funzione anche garantista dell’articolo 53. Un ulteriore profilo della funzione garantista della capacità contributiva: la tutela costituzionale del minimo vitale. La capacità contributiva presuppone la capacità economica, ma i due concetti non si identificano poiché non tutte le manifestazioni di capacità economica costituiscono manifestazioni di capacità contributiva (ad esempio chi dispone di mezzi appena sufficienti all’esistenza propria e della propria famiglia, pur presentato una capacità economica non può ritenersi capace di contributiva mente). Nel concetto di capacità contributiva deve ritenersi implicito anche il principio dell’esonero dall’importo del minimo vitale, ossia della non tassabilità di quel minimo di capacità economica necessario a soddisfare le esigenze primarie dell’individuo. A queste esigenze risponde il principio dell’esonero per carichi di famiglia: non può esistere idoneità alla contribuzione se non dopo che il soggetto, oltre ai bisogni primari propri, ha soddisfatto le esigenze primarie di sopravvivenza dei propri familiari a carico (tale estensione del concetto di minimo vitale all’interno dell’ambito familiare discende dall’articolo 31 costituzione). La capacità contributiva come specificazione dell’uguaglianza in materia tributaria; uguaglianza e ragionevolezza. Trasferito in campo tributario il principio di uguaglianza ha inglobato la capacità contributiva nel senso che le condizioni oggettive e soggettive da considerare per stabilire se vi sia o faccia difetto la parità sono gli indici di capacità contributiva. Perciò la capacità contributiva funge da elemento di completamento dell’uguaglianza. L’obbligo di ragionevolezza vincola il legislatore ad un dovere di coerenza schematizzabile in questo modo: se per il ordinamento vigente A è uguale a, B la disciplina fiscale di A è irragionevole se diversa da quella accordata a B. L’incoerenza può assumere un duplice aspetto:

  • incoerenza esterna alla singola imposta e al sistema fiscale- un esempio è offerto dallla sentenza 28 del 1986 che ha dichiarato incostituzionali le norme sull’imposta successoria per la parte in cui disponevano un trattamento deteriore per i discendenti dei figli adottivi del defunto rispetto ai discendenti dei figli legittimi;
  • incoerenza all’interno di una stessa imposta- un esempio è offerto dalla sentenza 69 del 1965 che ha dichiarato incostituzionali le norme di imposta di successione che consentivano di calcolare il valore dell’azienda caduta in successione in base alla differenza tra attivo e passivo per le aziende commerciali o industriali, e vietavano la deduzione delle passività delle aziende agricole. Parità di trattamento e legislazione fiscale condonistica. Incostituzionalità di transazioni, rinunce, sconti e abbuoni delle imposte. La norma che fissa i criteri di ripartizione,una volta entrata in vigore è la base di un diritto soggettivo di ciascun contribuente non verso lo Stato o altro ente pubblico,ma verso tutti i restanti concorrenti al riparto.Questo di ciò all’invariante del criterio di ripartizione adottato è tutelato erga omnes dagli articoli 2,3.53 della costituzione. E quindi da considerarsi incostituzionale la legislazione consumistica italiana che altera a vantaggio dei trasgressori e si criteri di ripartizione previamente stabiliti ed applicati all’intera categoria dei soggetti passivi del tributo che si vuole condannare, ossia modifica questi criteri con efficacia retroattiva solo per i trasgressori:in sostanza il pagamento di 10 lede l’interesse di coloro che pagano 200. Per definizione il condono non beneficia coloro che hanno osservato la legge. La Corte di Giustizia Europea con sentenza 17 del 2008 al riconosciuto che il condono IVA italiano ha natura di quell’esenzione fiscale per la platea dei beneficiari, produce lo squilibrio significativo tra chi può beneficiare e chinò e altera i principi di neutralità fiscale dell’imposta. Questa legislazione e quindi incompatibile con le regole del mercato comune. È incostituzionale, per violazione degli articoli 3. costituzione, ogni legge che attribuisca l’amministrazione finanziaria il potere di disporre dell’esistenza e dell’ammontare dell’imposta mediante trattamenti privilegiati da accordarsi a singoli contribuenti con atti di rinuncia, di missione, transazioni, concordati, sconti, a buoni…. Principio di uguaglianza e clausola generale antielusiva.La norma antielusiva è una clausola generale di giustizia nella ripartizione del carico tributario tra consociati che tende a dare concretezza alla equità tributazia e,dunque, al principio costituzionale di eguaglianza

economico del tributo sulla persona che realizza il fatto indice di capacità contributiva colpita. Tale possibilità è certamente assicurata quando l’obbligato è detentore delle somme colpite dall’imposta e può tutelarsi mediante ritenuta. Quando invece il sistema non offre all’ obbligato sicura garanzia di recuperare il tributo, l’estensione della soggettività passiva del tributo viola l’articolo 53 costituzione. Per questa ragione è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del cosiddetto cumulo familiare dei redditi che consentiva l’imputazione al marito dei redditi della moglie, quantunque il primo non ne potesse giuridicamente disporre. Capacità contributiva e al collo convenzionale di imposta. Se la legge espressamente lo consente (con previsione di rivalse facoltative)o espressamente non lo vieta (come accade nei casi di rivalsa definita obbligatoria e di nullità delle clausole dell’accollo) è lecito a ciascuno farsi carico, unilateralmente, dipesi tributari altrui o trasferire convenzionalmente su altri pesi tributari propri. Pertanto le rivalse facoltative e le clausole contrattuali di acollo di imposte altrui sono lecite e conformi a costituzione. Capacità contributiva e rimborso dell’imposta indebita. Nell’ultimo ventennio si sono succedute diverse pronunce della Corte Costituzionale orientate a considerare pienamente conforme alla carta costituzionale la normativa in materia di rimborsi.

  • Il criterio di calcolo degli interessi afferenti ai crediti di imposta rimborsabili disposto dall’articolo 44 del d.p.r. 602 del 1973. L’articolo 44 dispone, per l’ammontare dell’imposta indebitamente pagata, l’interesse del 2,5%, per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggior imposta e la data dell’ordinativo o dell’elenco di rimborso. Secondo la Corte Costituzionale, lo svantaggio economico-patrimoniale dell’applicazione dell’articolo in esame che può derivare a carico del “non contribuente accertato” è legittimato dal fatto che si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, segnalando tuttavia che lo Stato non può compensare le proprie carenze organizzative con una legislazione o una giurisprudenza protezionistica. Pertanto l’articolo 44 dev’essere quantomeno interpretato nel senso di ridurre gli spazi di discrezionalità che esso sembra attribuire all’ufficio sul quanto dovuto a titolo di interessi.
  • Il rimborso dell’eccedenza d’imposta mediante assegnazione di titoli di Stato. In base alla disciplina sul rimborso del IVA, i contribuenti che nell’anno 1992 presentavano determinate caratteristiche non potevano computare il loro credito d’imposta in detrazione negli anni successivi, ma conseguire il rimborso unicamente tramite assegnazione di titoli di Stato. L’arbitrarietà di una tale soluzione normativa non è sfuggita alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che l’ha censurata poiché violava la Direttiva comunitaria sulla disciplina degli. A distanza di 10 anni il Governo italiano ha ripristinato le ordinarie procedure di rimborso.
  • L’esiguità del termine di decadenza di rimborso. In materia di imposte sui redditi era previsto un termine decadenziale di 18 mesi dalla data del versamento per chiedere il rimborso, nel caso di errore materiale, duplicazioni, o inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento. Vista l’esiguità di tale termine il legislatore lo ha ampliato: nella novellata disciplina devono decorre quattro anni dalla data del versamento. L’evanescente vincolo della progressività e il divieto di imposte regressive. Il vincolo di progressività dell’imposta disposto dall’articolo 53 del suo secondo comma, appare piuttosto evanescente, posto che esso non concerne i singoli tributi, ma il sistema tributario nel suo complesso. Insomma, nulla vieta che singoli tributi possano non essere progressivi e non la sicura che il sistema nel suo complesso lo sia. Corollario dello stesso articolo è che il legislatore può scegliere tra imposte proporzionali e imposte progressive, ma mai tra imposte proporzionali e imposte regressive.

Capitolo VII. L’interpretazione della norma tributaria.

L’interpretazione della legge tributaria in generale.

Le direttive di interpretazione codificate dal legislatore nell’articolo 12 disposizioni preliminari del codice civile sono applicabili anche all’enunciato tributario. Vari tipi di interpretazione secondo i soggetti da quel romano: interpretazione dottrinale, giurisprudenziale, autentica. Si distingue l’interpretazione in dottrinale, giurisprudenziale e autentica, secondo che essa sia opera degli studiosi, di giudici o del legislatore. Nel nostro ordinamento l’interpretazione è libera, cioè non vincolante e vige il principio generale dell’efficacia del giudicato solo inter partes. Di fatto,però, i precedenti giurisdizionali, soprattutto le sentenze della Corte di Cassazione della Corte Costituzionale, hanno grande importanza (le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno poi efficacia erga omnes). La circolare interpretativa del ministero delle finanze come fonte di una opinione autoritativa non vincolante, con efficacia analoga (ma non identica) alle opinioni interpretative della dottrina e ai precedenti giurisprudenziali. Quale efficacia è da attribuire all’interpretazione ministeriale, specie nell’ipotesi in cui essa dia corpo alla creazione di vere e proprie norme di esecuzione volte a completare il lacunoso dettato normativo e a fornire prescrizioni di dettaglio o alla formulazione di disposizioni che violano la disposizione interpretandola? L’orientamento pressoché pacifico è nel senso che il giudice è tenuto ad applicare unicamente le leggi e i regolamenti e non le circolari, risoluzioni e note, alle quali possono riconoscersi l’importanza di un utile strumento per la ricerca e per la ricostruzione del significato della mens legis. Va però rilevato che: a) l’opinione interpretativa accolta dal ministero della circolazione esplica nei confronti dei giudici di qualunque ordine un’efficacia analoga a quella del precedente giurisprudenziale e dell’opinione espressa dalla dottrina; b) che detta opinione interpretativa è vincolante per i funzionari degli uffici periferici in quanto la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare, contabile, aquiliana, ma non produce alcun effetto rispetto agli altri atti, i quali conservano piena validità allorché conicidenti con l’interpretazione accolta nella circolare; c) rispetto ai contribuenti l’interpretazione dell’amministrazione è più forte dell’interpretazione dottrinale e del precedente giurisdizionale. L’interpretazione autentica. La interpretazione autentica è quella che proviene dallo stesso legislatore, il quale talvolta emana apposite disposizioni al fine di chiarire il preciso significato di norme preesistenti. Essa non è vera e propria attività interpretativa, avendo la stessa efficacia vincolante di ogni altra disposizione legislativa(erga omnes); inoltre ha efficacia retroattiva. Gli argomenti dell’interpretazione giuridica. L’interpretazione lessicale. Anche alla norma tributaria sono applicabili le disposizioni in materia di interpretazione ex articolo 12 preleggi al codice civile. In tema di ermeneutica bisogna partire dalla summa divisio tra interpretazione letterale e interpretazione logica. L’interpretazione letterale consiste nell’individuazione del significato dei termini impiegati dal legislatore nell’enunciato, qual è ricavabile del significato proprio delle parole e delle loro connessioni grammaticali sintattiche, tenuto conto anche dei contesti discorsivi di cui le frasi che fanno parte. L’interpretazione letterale viene argomentata mediante:

  • il combinato disposto, se manca l’enunciato unitario bisogna procedere alla ricomposizione o combinazione dei vari frammenti di cui consta l’enunciato;
  • il significato proprio delle parole;
  • le definizioni legislative che sono vincolanti per l’interprete;
  • la rilevanza del contesto discorsivo, per comprendere il significato occorre tener conto del contesto discorsivo in cui si inseriscono i vocaboli;