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Confronto tra Diritto dello Stato e Diritto Canonico, Appunti di Diritto Canonico

Una comparazione tra diritto dello stato e diritto canonico, due sistemi giuridici distinti con radici storiche differenti. Il diritto dello stato ha le sue basi nella volontà dei cittadini, mentre il diritto canonico si basa su concili o corpus di leggi. Una breve storia del diritto canonico, i suoi documenti fondamentali e le differenze tra diritto umano e diritto divino.

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 27/06/2012

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Il diritto canonico non è un diritto statuale
Il diritto canonico ha però rilevanza per il diritto statuale, come, ad esempio:
- nel caso in cui di fronte ad un matrimonio celebrato religiosamente secondo il diritto canonico si preveda che ove
questo matrimonio sia trascritto negli atti civili produca gli stessi effetti di un matrimonio civile: ciò porta alla
conseguenza che se viene meno un matrimonio canonico (per causa di nullità, ad esempio) questo non produrrà più i
suoi effetti sia di diritto canonico che di diritto civile;
- gli enti ecclesiastici, che dal momento che sono giuridicamente riconosciuti, hanno rilevanza civile.
Diritto dello stato e diritto canonico messi a confronto
Il diritto dello stato ha alla base la volontà dei cittadini, che direttamente o indirettamente partecipano alla
formazione delle leggi. Questo diritto è in continua evoluzione per la necessità dei cittadini o dei governanti.
Il diritto canonico, invece, non ha alla base la volontà dei componenti, ma la religione : alcuni affermano anche che le
sue basi derivano direttamente dal fondatore della religione, cioè Dio.
Il diritto canonico si basa su concili o su corpus di leggi di diritto canonico, che si estende dal 1140 circa, data del
decreto di Graziano, fino al 1917, data del I codice di diritto canonico, rivisto poi nel 1983.
Questo ordinamento giuridico nonostante sia nato soltanto per regolare la vita degli appartenenti all’ordine religioso
(dei battezzati) in realtà disciplina gran parte della vita di tutti gli uomini.
L’ordinamento giuridico canonico si basa sulla lealtà e sull’osservanza dei dettami della chiesa da parte dei battezzati,
ai quali spetta la scelta se agire secondo la religione o meno (ad esempio, in tema di divorzio o di aborto), dalla cui
scelta nasce il conflitto di lealtà tra due ordinamenti (statale o canonico?).
Il diritto canonico non è limitato alle persone territorialmente, ma si indirizza ai battezzati.
Il diritto statale, invece, è territoriale.
Il diritto canonico è un diritto religioso, che ha quindi un fine ultraterreno, cioè la salvezza dell’anima (salus
animarum).
Il diritto secolare invece ha come fine quello di governare i soggetti.
Bisogna infine dire che il diritto canonico delega allo stato la regolamentazione degli aspetti pratici della religione.
Un po’ di storia
Il diritto canonico è stato elemento formativo della civiltà europea, basti pensare al medioevo, che era caratterizzato
dalla forte rilevanza del diritto canonico sia nella lotta per le investiture (dove il pontefice scomunicava l’imperatore,
che era elettivo) sia nella formazione dei regni unitari del 400-500 in Europa (in questo periodo vi fu contrasto tra
Filippo IV, re di Francia, soprannominato il Bello e papa Bonifacio VIII circa il pagamento di determinate imposte e il
papa tentò di scomunicare Filippo, ma questi affermò che il suo regno gli apparteneva per eredità, che lui era il
proprietario del regno di Francia e che il papa non aveva poteri su di lui).
Ancor più rilevante è l’influenza del diritto canonico nella formazione di determinati istituti, come la prescrizione, la
fondazione, l’associazione o la corporazione di persone (fu papa Innocenzo III ad individuare il concetto di
corporazione).
Il diritto canonico è un diritto positivo, ancor oggi applicato.
Come si è arrivati alla sua positività?
Nella Grecia antica, la religione non era un fatto di coscienza, ma un’attività pubblica: partecipare ai rituali in onore
degli dei (gli dei erano esclusivi per ogni città e i cittadini quindi onoravano solo gli dei della loro città) significava
partecipare anche alla vita istituzionale, politica della città: non vi erano situazioni di proselitismo.
A quei tempi mancava quindi il fatto di coscienza.
Anche a Roma si perpetua questa situazione, ma con una importante differenza: i romani non imponevano i propri dei,
infatti assorbivano anche le divinità dei paesi conquistati, magari modificandone il nome, latinizzandolo. Nel pantheon
si onoravano tutti gli dei (politeismo libero, forse un po’ esasperato dal momento che divinizzavano pure i fenomeni
naturali).
Tutto questo andò avanti fino all’avvento dell’impero, quando nacque il problema del rafforzamento dell’imperatore e
l’esigenza di trovare una base religiosa al potere dell’imperatore.
Si iniziò quindi a venerare l’imperatore defunto come un Dio, poi si passò a deificare l’imperatore presente o regnante:
vigeva la regola per cui si poteva onorare qualsiasi dio, ma a condizione che si venerasse l’imperatore (vi era il
dovere di venerare l’imperatore).
Presto nella persona dell’imperatore si venne ad identificare anche la carica di pontefice massimo (al pontefice
massimo, prima di questa svolta avuta con l’impero, spettava l’amministrazione delle feste religiose ed era un
appartenente alla nobiltà).
A condizionare le vite degli uomini c’era anche il fato che era irrazionale e non condizionabile.
Quello che mancava in questi secoli era la speranza.
Poi si verifica un fatto rivoluzionario: contro il politeismo si afferma il monoteismo, corrente di origine ebraica, che si
diffonde soprattutto perché apre ai credenti la speranza nella salvezza.
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Il diritto canonico non è un diritto statuale Il diritto canonico ha però rilevanza per il diritto statuale, come, ad esempio:

  • nel caso in cui di fronte ad un matrimonio celebrato religiosamente secondo il diritto canonico si preveda che ove questo matrimonio sia trascritto negli atti civili produca gli stessi effetti di un matrimonio civile: ciò porta alla conseguenza che se viene meno un matrimonio canonico (per causa di nullità, ad esempio) questo non produrrà più i suoi effetti sia di diritto canonico che di diritto civile;
  • gli enti ecclesiastici, che dal momento che sono giuridicamente riconosciuti, hanno rilevanza civile.

Diritto dello stato e diritto canonico messi a confronto Il diritto dello stato ha alla base la volontà dei cittadini , che direttamente o indirettamente partecipano alla formazione delle leggi. Questo diritto è in continua evoluzione per la necessità dei cittadini o dei governanti. Il diritto canonico , invece, non ha alla base la volontà dei componenti, ma la religione : alcuni affermano anche che le sue basi derivano direttamente dal fondatore della religione, cioè Dio. Il diritto canonico si basa su concili o su corpus di leggi di diritto canonico, che si estende dal 1140 circa, data del decreto di Graziano, fino al 1917, data del I codice di diritto canonico, rivisto poi nel 1983. Questo ordinamento giuridico nonostante sia nato soltanto per regolare la vita degli appartenenti all’ordine religioso (dei battezzati) in realtà disciplina gran parte della vita di tutti gli uomini. L’ordinamento giuridico canonico si basa sulla lealtà e sull’osservanza dei dettami della chiesa da parte dei battezzati, ai quali spetta la scelta se agire secondo la religione o meno (ad esempio, in tema di divorzio o di aborto), dalla cui scelta nasce il conflitto di lealtà tra due ordinamenti (statale o canonico?). Il diritto canonico non è limitato alle persone territorialmente, ma si indirizza ai battezzati. Il diritto statale , invece, è territoriale. Il diritto canonico è un diritto religioso, che ha quindi un fine ultraterreno, cioè la salvezza dell’anima ( salus animarum ). Il diritto secolare invece ha come fine quello di governare i soggetti. Bisogna infine dire che il diritto canonico delega allo stato la regolamentazione degli aspetti pratici della religione.

Un po’ di storia Il diritto canonico è stato elemento formativo della civiltà europea , basti pensare al medioevo, che era caratterizzato dalla forte rilevanza del diritto canonico sia nella lotta per le investiture (dove il pontefice scomunicava l’imperatore, che era elettivo) sia nella formazione dei regni unitari del 400-500 in Europa (in questo periodo vi fu contrasto tra Filippo IV, re di Francia, soprannominato il Bello e papa Bonifacio VIII circa il pagamento di determinate imposte e il papa tentò di scomunicare Filippo, ma questi affermò che il suo regno gli apparteneva per eredità, che lui era il proprietario del regno di Francia e che il papa non aveva poteri su di lui). Ancor più rilevante è l’ influenza del diritto canonico nella formazione di determinati istituti , come la prescrizione, la fondazione, l’associazione o la corporazione di persone (fu papa Innocenzo III ad individuare il concetto di corporazione). Il diritto canonico è un diritto positivo, ancor oggi applicato.

Come si è arrivati alla sua positività? Nella Grecia antica , la religione non era un fatto di coscienza, ma un’attività pubblica : partecipare ai rituali in onore degli dei (gli dei erano esclusivi per ogni città e i cittadini quindi onoravano solo gli dei della loro città) significava partecipare anche alla vita istituzionale, politica della città : non vi erano situazioni di proselitismo. A quei tempi mancava quindi il fatto di coscienza. Anche a Roma si perpetua questa situazione, ma con una importante differenza: i romani non imponevano i propri dei, infatti assorbivano anche le divinità dei paesi conquistati, magari modificandone il nome, latinizzandolo. Nel pantheon si onoravano tutti gli dei ( politeismo libero, forse un po’ esasperato dal momento che divinizzavano pure i fenomeni naturali). Tutto questo andò avanti fino all’ avvento dell’impero , quando nacque il problema del rafforzamento dell’imperatore e l’ esigenza di trovare una base religiosa al potere dell’imperatore. Si iniziò quindi a venerare l’imperatore defunto come un Dio, poi si passò a deificare l’imperatore presente o regnante: vigeva la regola per cui si poteva onorare qualsiasi dio, ma a condizione che si venerasse l’imperatore (vi era il dovere di venerare l’imperatore). Presto nella persona dell’imperatore si venne ad identificare anche la carica di pontefice massimo (al pontefice massimo, prima di questa svolta avuta con l’impero, spettava l’amministrazione delle feste religiose ed era un appartenente alla nobiltà). A condizionare le vite degli uomini c’era anche il fato che era irrazionale e non condizionabile.

Quello che mancava in questi secoli era la speranza.

Poi si verifica un fatto rivoluzionario: contro il politeismo si afferma il monoteismo , corrente di origine ebraica, che si diffonde soprattutto perché apre ai credenti la speranza nella salvezza.

Con il monoteismo nasce il problema di come rivolgersi al culto dell'imperatore e dapprima ci furono dei disordini tra ebrei e cristiani, perché l'ebraismo diceva che per essere cristiani bisogna essere circoncisi, mentre Paolo affermò che basta il battesimo negli anni 40-50 d.C..

Le prime persecuzioni dei cristiani furono le prime vere e proprie misure di polizia.

Pian piano si incominciò a rifiutare il culto dell'imperatore e questa nuova religione si diffonde in modo universale tra tutti i popoli.

A quel tempo ateo era chi rifiutava il culto dell'imperatore e per poter perseguitare un cristiano occorreva una denuncia contro un soggetto accusato di essere cristiano e se questi affermava di esserlo veniva giustiziato, esiliato o condannato ai lavori forzati per ribellione al culto dell'imperatore; se invece diceva di non essere cristiano veniva rilasciato.

L'ultima persecuzione, che risale al 297 d.C., fu molto feroce: tutti i soldati vennero portati dinnanzi alla statua di Galerio e chi si rifiutava di venerarlo veniva decapitato.

Il successore fu Costantino, che si accorse dell’urgenza di porre fine alle persecuzioni, per cui nel 313 d.C. emana un editto in cui dichiara lecita la religione cristiana e proclama la libertà di culto , purchè si evitino disordini. Costantino considera il cristianesimo un valore politico. A quei tempi solo ciò che era affermato da Costantino aveva valore , perciò egli, essendo pagano, su richiesta di alcuni vescovi convoca il concilio di Nicea nel 325 d.C. durante il quale vennero elaborate le credenze fondamentali del cristianesimo. A Nicea poi venne condannata l’ eresia ariana : Ario, andando contro il cristianesimo, diceva che Cristo aveva avuto un’origine temporale, che era nato (sulla terra) e che quindi non era possibile che egli avesse la stessa natura di Dio. Costantino infine formulò un decreto che imponeva l’osservanza del concilio stesso; a questo decreto poco tempo dopo si opposero 3 vescovi che Costantino condannò prontamente all’esilio perchè il suo intento era quello di usare la religione come unificazione culturale tra tutti i popoli. I canoni del concilio avevano il valore di leggi imperiali. Alla morte poi Costantino si convertì al Cristianesimo. Nel 380 d.C. viene emanato l’ editto di Tessalonica , con cui si proclama il cristianesimo come religione dell’impero e viene vietato il culto pagano. Con il 325 e poi col 380 si viene ad affermare un corpus normativo autonomo ed indipendente. La religione cristiana si espande: nascono le chiese orientali e il vescovo di Roma si afferma come chiesa latina (4 sono le sedi principali della chiesa, ma Roma si rivela essere quella che avrà ben presto il primato sulle altre). Oggi noi abbiamo la chiesa cattolica con pontefice a Roma e 22 chiese orientali cristiane che riconoscono il primato del pontefice, ma che hanno una loro tradizione culturale e un loro codice. Il diritto della chiesa si divide in 4 periodi :

• Fino al decreto di Graziano del 1140

• Dal 1140 al XVI sec: il periodo classico del diritto canonico

• Fino al XIX sec: il periodo moderno

• Dal XX sec ad oggi: il periodo contemporaneo.

4 documenti fondamentali di diritto canonico:

- Il decreto di Graziano o concordantia discordantia canonum (1140 d.C.) Il decreto raccoglie ordinatamente il diritto canonico.

È un’opera è composta di 3 parti, compilata dal monaco, professore di teologia morale all’università di Bologna, Graziano, che affronta le questioni col metodo medievale della tesi, antitesi e soluzione finale dei problemi.

A lui preme giungere ad una soluzione per alcuni problemi e per questo dice qual è l’opinione che va accolta. Si deve giungere al dictum : il detto di Graziano. Nell’opera inserisce non solo le norme del pontefice , ma anche passi di S. Agostino o passi tratti da libri sacri.

Questo testo è il punto di partenza del diritto canonico.

Vennero aggiunte glosse e commenti a fianco dello stesso e si viene così a formare la scuola canonistica.

  • Il liber extra (1234 d.C.) , che è la prima opera legislativa di diritto canonico ; questa raccolta è il primo monumento legislativo di immediata applicazione che regola tutta la vita della chiesa. (extra = raccoglie tutto quello che non c'è nell'opera di Graziano) o decretali di Gregorio IX : tutti i testi qui raccolti acquistano la valenza legislativa perché sono emanati dal pontefice.

Questo testo fu operato dal domenicano Raimondo di Peñafort e convalidata da Gregorio IX.

Le decretali sono quesiti posti dal pontefice stesso o da vescovi e partono con l'esposizione di un caso, poi viene indicata la motivazione dell'applicazione di un determinato principio o norma e poi vi è la soluzione.

  • Il liber sextus di Bonifacio VIII (1298): compilazione di 5 libri, che non tratta del matrimonio, è una collezione delle decretali emanate successivamente al Liber extra.

Fin dalla prima sessione dei consultori sorse il problema se si debbano redigere due Codici (uno per la Chiesa latina e un altro per le Chiese orientali), insieme ad un Codice Fondamentale, o uno solo. Si optò per la prima soluzione. In questo frangente nacque un ulteriore problema: i vescovi volevano tornano indietro a quando potevano emanare norme senza il consenso del papa, ma Paolo VI disse che il papa aveva il potere di convocare il concilio e che solo ciò che diceva il papa aveva valore. Dopo i primi abbozzi di schemi tra il 1963 e il 1972, dalle sottocommissioni vengono redatti tre schemi (1977 – 1980 – 1982). L’ultimo schema, dopo essere stato inviato ai Vescovi di tutto il mondo cattolico (conferenze episcopali), ad altri prelati, e agli studiosi nelle università, fu presentato con unanime consenso dalla Commissione al Papa, per la promulgazione. Giovanni Paolo II volle poi esaminare personalmente tutto il nuovo codice, aiutato da otto esperti di sua fiducia, e finalmente decretò di volerlo promulgare il 25 Gennaio 1983. Dopo dieci mesi di vacatio legis il codice entrò in vigore il 27 novembre 1983. Il concilio si concluse con 4 costituzioni (“Lumen Gentium”, “Gaudium Et Spes”, “Dei Verbum” ed una dedicata alla liturgia), 9 decreti (tra cui uno sui mezzi di comunicazione sociale, uno sull’unità dei cristiani, uno sulle chiese orientali ed uno sull’ufficio dei vescovi e sulle funzioni dei ministri ecclesiastici) e 3 dichiarazioni (tra cui la “Dignitatis Umanae”. Il nome delle dichiarazioni viene sempre dalle prime parole del documento. Queste affrontano questioni che non attengono solo ai cattolici (la Dignitatis Umanae tratta della libertà di religione in generale, non solo con riferimento a quella cattolica). Alcune contengono delle norme programmatiche, altre dei criteri interpretativi, altre ancora danno dei criteri per i futuri legislatori, utilizzando norme di immediata applicazione.

Caratteristiche del codice dell’83 e differenze con il codice del ‘17 sono:

• mentre il codice del ’17 era meccanicistico nell’applicazione del diritto e si era ispirato ai codici civili europei

di quel tempo, troppo legato al giuridismo (codice meramente tecnico) ,senza lasciar spazio alle questioni spirituali, nel codice dell’83 rileva la pastoralità , non c’era più un diritto stretto;

• mentre il codice del ’17 è accentratore, nel senso che tutto dipendeva dalla S. Sede, col nuovo codice si

verifica il decentramento tramite l’istituzione delle conferenze episcopali , che hanno una capacità legislativa, e del sinodo dei vescovi , che consente una consultazione tra S. Sede ed episcopato;

• anche al laico nel nuovo codice venne dato uno spazio diverso (prima c’era una rigorosa distinzione tra laico

ed ecclesiastico). Il codice non dava una definizione di legge, la quale quindi si ricavò dalla dottrina canonica , secondo cui legge = comando comune e perpetuo dato dalla legittima autorità ai sudditi (era richiesta la novità del comando e che fosse emanato da un soggetto legittimato a farlo e indirizzato ad una comunità idonea a ricevere il comando stesso). La legge esisteva nel momento della sua promulgazione, che era una solenne intimazione ai fedeli di osservare quella determinata norma.

Diritto umano e diritto divino Il diritto canonico, che è l’insieme delle norme fatte osservare dalla chiesa cattolica, ha alla base la rivelazione. Ecco perché nel campo del diritto canonico si suole distinguere tra diritto umano e diritto divino. Diritto umano : posto dagli organi della chiesa per il suo governo, le sue norme si impongono solo ai fedeli, ai battezzati, purchè abbiano l’uso della ragione e siano maggiori di 7 anni, e si distingue in:

• leggi ecclesiastiche positive : poste da autorità legislative della chiesa, quindi scritte.

• consuetudini : leggi non scritte. La consuetudine nel diritto privato è un comportamento protratto nel tempo con

la convinzione che così facendo si ottenga una norma giuridica, nel diritto canonico, invece, perché diventi norma giuridica c’è bisogno dell’approvazione del legislatore. Diritto divino : obbliga tutti gli uomini, battezzati e non, fedeli e non. È un diritto eterno, immutabile ed alcuni dissero che parlare di una sua successiva mutazione è contraddittorio con la sua immutabilità; ma successivamente si dirà che la conoscenza del diritto divino è mutabile e che si realizza progressivamente nel tempo: storia del dogma. È quel diritto che ripete i precetti di Dio e si distingue inoltre in:

• Diritto divino naturale e

• Diritto divino positivo : trova la sua base negli enunciati del nuovo testamento e negli atti e nelle lettere degli

apostoli (lettere di San Paolo e Apocalisse di Giovanni). Il diritto divino è sovraordinato al diritto umano, che non può contraddire il divino. Il diritto divino non può essere oggetto di dispensa a meno che l’autorità ecclesiastica non dichiari di aver avuto da dio il permesso di farne dispensa. Occorre sempre per stabilire se una norma è di diritto divino o di diritto umano che la chiesa le qualifichi. Il magistero ecclesiastico ha il compito di interpretare autenticamente il diritto divino.

L’evoluzione del diritto divino Il diritto divino ha origine in tempi precedenti alla nascita della chiesa. Fino a Costantino ci fu un intensa legislazione di diritto divino, che ha un’origine prettamente sinoidale (posto in essere da concili).

Poi ci fu la divaricazione tra oriente ed occidente, poi la storia vede come protagonisti Gregorio VII, Innocenzo III, fino all’autore del “dictatus papae”: queste sono testimonianze del sempre più forte potere del pontefice. A quei tempi vigeva “la teoria dei due soli”: il papa aveva potere anche nelle questioni temporali, si privilegiava quindi il potere del papa rispetto a quello dei vescovi. Poi vi fu una crisi nella chiesa prima e durante il concilio di Trento, poiché vi fu una reazione protestante da parte di Lutero che disse che il diritto canonico era opera del diavolo e tutta la sua argomentazione partiva dalla questione sulle indulgenze (la chiesa in quel periodo diceva che chi avesse fatto un pellegrinaggio in terra santa ne sarebbe uscito senza peccato). I pontefici allora avevano bisogno di denaro per la basilica di San Pietro e quindi chi andava a Roma e finanziava la chiesa otteneva indulgenza per tutti i peccati fino ad allora commessi: i luterani dicevano di non pagare queste indulgenze di diritto canonico, diritto sul quale è fondata la chiesa, perché erano opera del diavolo. I luterani arrivarono a dire che bisognava rifiutare il diritto canonico non solo quando si trattava delle indulgenze ma per tutta la sua materia. Dicevano inoltre che il diritto divino non aveva necessità di intermediari, perché ciascuno poteva interpretare i vangeli direttamente. Si arriva poi al Concilio di Trento che centralizzò ancor più il diritto canonico, facendolo risiedere interamente nel pontefice. Questa centralizzazione trovava la sua origine nel principio del territorialismo, secondo il quale i sudditi di un principe dovevano seguire la sua religione e quindi unica soluzione per ovviare a questo obbligo era emigrare. Questa centralizzazione prosegui fino al concilio Vaticano I, dove si affermò il dogma dell’autorità pontificia ( il papa era infallibile ). Nel ‘400 col concilio di costanza si affermarono delle tendenze conciliari: si affermò che il potere massimo della chiesa era detenuto dal concilio Ecumenico. Quando si arrivò al concilio Vaticano II riapparvero le tendenze conciliari: il potere del concilio Ecumenico venne affermato come potere supremo nella chiesa, principio contrastato dalle costituzioni del concilio Ecumenico Vaticano II “Dei Verbum” e “Lumen Gentium”. Paolo VI fece una nota brevia, che fu posta come premessa alle costituzioni emanate dal concilio Vaticano II, in cui diceva ce il concilio era parte della struttura originaria della chiesa, come anche il papa: il papa ha potere supremo, come quindi anche il concilio, di cui tra l’altro faceva parte anche il papa in quanto vescovo di Roma e nessuna affermazione poteva essere valido senza l’approvazione del papa. Paolo VI affermò quindi l’esistenza di una sorta di diarchia: il concilio Ecumenico legiferava, ma solo se riunito col papa. Si affermò inoltre che i vescovi erano i successori degli apostoli, che avevano trovato in Pietro il loro capo e che avevano decretato col passare del tempo gli altri loro successori: i Vescovi ( successione apostolica ). Mentre la successione di Pietro fu personale (successione dei papi), la successione apostolica fu organica, non personale. Si diffuse poi il collegio episcopale , che poteva riunirsi anche non in presenza del papa, differentemente dal concilio Ecumenico.

Poteri dei Vescovi (Sacra Potestà) I vescovi hanno il compito di insegnare e di governare e hanno la sacra potestà (potere con fondamento divino esercitato dall’uomo). Questa sacra potestà ha in se tre diverse funzioni: insegnare, predicare e trasmettere il vangelo, la parola di Dio. Il collegio episcopale è il titolare della sacra potestà, mentre il papa è il capo del collegio, per cui il rapporto tra il collegio e il papa è quello di una comunione gerarchica (il papa è il primus tra i vescovi ed ha il potere su tutti gli altri). Il papa è tale per elezione, deve perciò dichiarare di accettare la carica; mentre i vescovi diventano tali per imposizione delle mani da parte di un altro vescovo ed entrano subito a far parte del collegio. Quello del vescovo è il potere massimo del sacramento dell’ordine (diafono F 0 E 0presbitero F 0 E 0vescovo). Il vescovo, e quindi anche il papa, ha sia una potestà d’ordine o di magistero (forma primaria del potere della chiesa; è il potere di amministrare i sacramenti: è espressione del compito di insegnare e santificare, che è uno dei munera attribuiti ai chierici, quei particolari soggetti che hanno ricevuto il sacramento dell’ordine), che una potestà di giurisdizione o di governo (è il potere di governo, non di giudicare: potere di governo della cooperazione dei fedeli; il fine è quello di salvare l’anima dei fedeli ed anche questo compito è affidato ai chierici). La sacra potestà può essere ordinaria , che è la potestà di governo prevista dalla legge con riferimento ad un determinato ufficio e può essere esercitata in nome proprio (dal pontefice o dal vescovo) o in nome altrui, altrimenti chiamata potestà vicaria (esercitata per esempio dal vicario generale della diocesi), oppure può essere delegata. Le potestà che possono essere delegate sono:

• la potestà legislativa che può essere delegata dal papa o dalla legge, non dai vescovi

• l’esercizio del potere giudiziario è facilmente delegabile.

Il Codice distingue la potestà di governo a seconda che essa si esplichi “in foro interno” o “in foro esterno”, La potestà in foro esterno si esercita pubblicamente ed ha effetti giuridici, mentre quella in foro interno si esercita privatamente e non ha, di per sé, alcun effetto pubblico. Il vescovo ha quindi il potere giudiziario, che è delegabile, ma se svolto dal vicario non c’è necessità di delega. Il potere legislativo non è invece delegabile: il papa o il vescovo sono obbligati a svolgere questa funzione nell’ambito della chiesa universale o della chiesa locale, a meno che non lo deleghi il papa o a meno che lo preveda il diritto. Vige qui il principio gerarchico secondo cui il legislatore di grado inferiore non può fare leggi contrastanti con quelle pontificie o comunque con leggi di grado superiore al suo.

La figura del papa si viene a delineare completamente nel 1870, quando, durante il Concilio Vaticano I, venne proclamato il dogma del primato e dell'infallibilità del papa. La costituzione Lumen Gentium ricorda, invece, che il collegio episcopale è uno ed indivisibile. Dice anche che Pietro, attraverso la successione apostolica, è fondamento dell’unità della fede e della comunione e garantisce perciò l’unità dei vescovi e dei fedeli. Il pontefice ha un ufficio ecclesiastico esercitato con un fine spirituale, come tutti gli altri vescovi. Can 331: “Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema (superiore a qualsiasi altro potere ecclesiastico, quindi non può essere giudicato da nessuno e contro le sue decisoni non sono ammessi ricorsi) , piena (riguarda tutte le materie) , immediata (non necessita di intermediari per il suo esercizio e ha effetto sui laici e anche sui chierici) e universale (si estende a tutta la chiesa, anche alle chiese particolari e alle loro aggregazioni) sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente. Spetta al Romano Pontefice determinare le questioni da trattare nel Concilio e stabilire l'ordinamento da osservare in esso; i Padri del Concilio, alle questioni proposte dal Romano Pontefice, possono aggiungerne altre, che devono essere approvate dallo stesso Romano Pontefice”. La potestà del papa si dice inoltre che è ordinaria (prevista dalla legge) e propria (esercitata in nome proprio). La potestà del papa ha solo il limite del diritto divino, cioè ha dei vincoli sostanziali, come ad esempio, non può andare contro la chiesa e neppure contro i principi del diritto canonico, come la collegialità episcopale. Le funzioni del papa sono:

• è vescovo di Roma ed è a capo di una chiesa particolare, la diocesi di Roma

• dall’investitura per il governo di una chiesa particolare discende l’investitura per il governo di una chiesa

universale

• è previsto per la diocesi di Roma un cardinale vicario che svolge le sue funzioni in nome del papa

• ha la rappresentanza esterna, cioè rappresenta la chiesa nei rapporti con tutte le autorità religiose e in quanto

soggetto di diritto internazionale può trattare sia con gli stati che con le organizzazioni internazionali (compito però molto spesso svolto dalla segreteria di stato), ed interna della chiesa

• è autorità suprema dello stato-città del Vaticano: il suo potere qui è temporale. Lo stato- città del Vaticano è

uno stato che fa leggi, amministra e giudica, diversamente dalla potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria della chiesa

• il magistero (insegnamento) del papa è infallibile, infallibilità prevista dal can 749: “.Il Sommo Pontefice, in

forza del suo ufficio, gode dell'infallibilità nel magistero quando … con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina sulla fede o sui costumi. Anche il Collegio dei Vescovi gode dell'infallibilità nel magistero quando … i Vescovi radunati nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi definitivamente una dottrina sulla fede o sui costumi; oppure quando dispersi per il mondo, conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro, convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che riguarda la fede o i costumi. Nessuna dottrina si intende infallibilmente definita se ciò non consta manifestamente”. Questa infallibilità del papa, che si riferisce solo alle dichiarazioni di quando parla ex catedra, è stata usata una sola volta da lui: nel 1950 da Pio XII quando parlò del dogma dell’assunzione della vergine Maria

• i chierici hanno l’obbligo del celibato.

Il papa è eletto dai cardinali, riuniti nel conclave, situato nella cappella Sistina. Prima l’elezione del papa era compiuta da determinati soggetti che erano o i vescovi delle diocesi vicine a Roma o da alcuni presbiteri o diaconi di Roma. Nel 1057 questi soggetti legati a Roma divennero i cardinali. Prima l’elezione del papa era regolata da un documento di Giovanni Paolo II del 2/2/1996, poi modificato da Benedetto XVI nel 2007. Giovanni Paolo II aveva stabilito che per eleggere il papa era necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei cardinali e dopo un certo numero di scrutini infruttuosi la maggioranza diminuiva, per cui si procedeva con la maggioranza assoluta oppure i due più votati andavamo in ballottaggio. Le ultime due ipotesi nel 2007 sono state eliminate. Oggi si procede alla maggioranza qualificata in tutti gli scrutini. Questi cardinali devono avere meno di 80 anni, devono essere sottoposti ad una clausura in conclave (sala chiusa a chiave). Normalmente diventa papa chi è già vescovo, ma in linea teorica potrebbe diventarlo anche un laico; un soggetto per poter diventare papa deve essere: di sesso maschile, in possesso della ragione, battezzato e non deve essere stato dichiarato né eretico (che mette in dubbio le verità della chiesa) né scismatico (considerato separato dalla chiesa cattolica). Leone VIII è l’unico laico diventato papa. Il papa in questo caso deve poi essere immediatamente ordinato vescovo. L’ufficio del pontefice viene meno solo con la morte; sono anche previste le ipotesi di rinuncia all’incarico (come ad esempio quella di Celestino V) e di deposizione.

Rapporti tra il sinodo e il pontefice Can. 342: “Il sinodo dei Vescovi è un'assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse regioni dell'orbe, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel

consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo”. Can. 343: “Spetta al sinodo dei Vescovi discutere sulle questioni proposte ed esprimere dei voti, non però dirimerle ed emanare decreti su tali questioni, a meno che in casi determinati il Romano Pontefice, cui spetta in questo caso ratificare le decisioni del sinodo, non gli abbia concesso potestà deliberativa”. Can. 344: “Il sinodo dei Vescovi è direttamente sottoposto all'autorità del Romano Pontefice, al quale spetta propriamente: 1° convocare il sinodo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e designare il luogo in cui tenere le assemblee; 2° ratificare l'elezione dei membri che, a norma del diritto peculiare, devono essere eletti, e altresì designare e nominare gli altri membri; 3° stabilire gli argomenti delle questioni da trattare in tempo opportuno, a norma del diritto peculiare, prima della celebrazione del Sinodo; 4° definire l'ordine dei lavori; 5° presiedere il sinodo personalmente o attraverso altri; 6° concludere, trasferire, sospendere e sciogliere il sinodo”. La conferenze episcopale è importante sia all’esterno che all’interno: è un’unione di vescovi di uno stesso stato o di un territorio che è delimitato; possiede organismi di carattere permanente.

Le conferenze episcopali Le conferenze episcopali nacquero spontaneamente attorno a metà dell’800 per iniziativa dei vari episcopati. All’inizio erano avversate e ancora oggi i rapporti sono quasi conflittuali. Il concilio Vaticano II ha formulato dei principi su di essi:. È composta da: Can. 450: “Appartengono alla Conferenza Episcopale per il diritto stesso tutti i Vescovi diocesani del territorio e quelli che nel diritto sono loro equiparati ; inoltre i Vescovi coadiutori, i Vescovi ausiliari e gli altri Vescovi titolari che esercitano in tale territorio uno speciale incarico loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale ; possono esservi invitati anche gli Ordinari di un altro rito, in modo tuttavia che abbiano soltanto voto consultivo, a meno che gli statuti della Conferenza Episcopale non stabiliscano diversamente. Gli altri Vescovi titolari e il Legato del Romano Pontefice non sono membri di diritto della Conferenza Episcopale”. Le sue funzioni sono: Can. 447: “La Conferenza Episcopale, organismo di per sé permanente, è l'assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio, per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo, a norma del diritto”. Tutto ciò per creare un collegio organico tra chiese particolari e chiese universali e per omogeneizzare la legislazione (un caso di omogeneizzazione legislativa è dato dal n.2 del can 1083 che dice che “E' diritto della Conferenza Episcopale fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio”). Sono precise le materie in cui interviene la conferenza episcopale: Can. 455: “§ 1. La Conferenza Episcopale può emanare decreti generali solamente nelle materie in cui lo abbia disposto il diritto universale, oppure lo stabilisce un mandato speciale della Sede Apostolica, sia motu proprio, sia su richiesta della conferenza stessa. § 2. Perché i decreti di cui al § 1. siano emanati validamente, devono essere espressi nella riunione plenaria almeno mediante i due terzi dei voti dei presuli che avendo voto deliberativo appartengono alla Conferenza, e non ottengono forza obbligante se non vengono legittimamente promulgati, dopo essere stati riveduti dalla Sede Apostolica. § 3. Il modo di promulgazione e il tempo in cui i decreti acquistano forza obbligante vengono determinati dalla stessa Conferenza Episcopale. § 4. Nei casi in cui né il diritto universale né uno speciale mandato della Sede Apostolica abbiano concesso alla Conferenza Episcopale la potestà di cui al § 1, la decisione compete ai singoli Vescovi diocesani per la propria diocesi e la Conferenza Episcopale o il suo presidente non possono agire validamente in nome di tutti i Vescovi, a meno che tutti e singoli i Vescovi non abbiano dato il loro consenso”. Ultima funzione della conferenza episcopale è favorire l’insediamento di strutture interdiocesane. La conferenza episcopale è una formazione permanente e perciò devono radunarsi almeno una volta l’anno. La CEI (Conferenza Episcopale Italiana) ha un proprio statuto: ad esempio nomina del presidente (Bagnasco) ad opera del pontefice. Come vengono adottate le deliberazioni? Sono valide quando 2\3 dei membri siano presenti a questi 3 stadi: recognitio fatta dalla S. Sede: è un esame e una revisione dettagliata nel merito, è un vaglio di congruità; promulgazione da parte del presidente della CEI; esecutività: pubblicazione nel notiziario della CEI e passato un mese sono esecutive. Esiste anche la COMECE (commissione degli episcopati della CE), che è composta da 21 Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali dei Paesi dell’UE. Obiettivi dell’organismo sono analizzare il processo politico dell’UE, informare nella Chiesa sullo sviluppo della politica e della legislazione dell’UE e promuovere la riflessione, basata sulla dottrina sociale della Chiesa, sulle sfide che interpellano una Europa unita.

Le chiese orientali Fino al Concilio Vaticano II le chiese orientali non erano mai state dotate di un codice. Nel ‘74 si iniziarono i lavori, vennero create delle commissioni composte da chierici e orientali, in modo tale che pur tenendo conto delle emergenze del concilio furono esse stesse a darsi una codificazione.

coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata.

  1. Nei vicariati e nelle prefetture apostoliche il Vicario o il Prefetto costituiscano un consiglio composto da almeno tre presbiteri missionari e sentano il loro parere, espresso anche per lettera, negli affari più importanti”); sinodo diocesano, corrispettivo del sinodo dei vescovi, a carattere consultivo; capitolo cattedrale, con funzione di aiuto al vescovo. Il vescovo ha un dovere importante legato all’età: Can. 401: “§ 1. Il Vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età è invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze. § 2. Il Vescovo diocesano che per infermità o altra grave causa risultasse meno idoneo all'adempimento del suo ufficio, è vivamente invitato a presentare la rinuncia all'ufficio”. Nel primo paragrafo c’è un invito alla rinuncia superata la soglia dei 75 anni, nel secondo paragrafo si parla di capacità. Oltre al grado di vescovo ci sono altri 2 gradi: presbiterato e diaconato.

Presbiteri I presbiteri o sacerdoti sono consiglieri o collaboratori del vescovo. Requisiti di validità e di liceità per poter accedere al grado di presbitero sono: 25 anni, battezzato, maschio. Problemi che vengono anche oggi molto dibattuti sono: sacerdozio femminile e obbligo del celibato. Il sacerdozio femminile è previsto in altre diocesi, non in quella cattolica. È stato affrontato nella congregazione della dottrina e della fede, dove è stato affermato che è contrario alla volontà di Cristo e al comportamento degli apostoli. Questa idea è stata anche riaffermata da Giovanni Paolo II in una lettera. Le funzioni dei presbiteri sono: predicare il vangelo (sono ministri di Cristo) per quanto riguarda la cresima e possono somministrarla se hanno ricevuto il permesso del vescovo; educare il popolo di Dio. Di regola sono in parrocchia e hanno quindi diritto alla remunerazione da parte della diocesi di appartenenza perché prestano presso questa un servizio. Questo diritto è previsto sia dall’ordinamento canonico che da quello statale. Le varie conferenze episcopali hanno stabilito il reddito minimo per un sacerdote, però il sacerdote può anche svolgere lavori all’interno della società (insegnante di religione) ed in questo caso deve comunicarlo allo stato e alla sua diocesi. La conferenza episcopale ha creato organi di compensazione delle controversie tra sacerdoti e diocesi relative (vi è anche la possibilità d’appello). Il sacerdote svolge le sue funzioni nella parrocchia, costituita nell’ambito di una chiesa particolare. Vi è sempre il pericolo del parrocchialismo: chiusura delle parrocchie di fronte alla chiesa universale (il papa ha sempre suggerito alle parrocchie di interagire tra loro). Esistono le comunità di base, che sono dei gruppi spontanei di fedeli, delle forme di associazionismo nella chiesa cattolica.

Diaconi

Si occupano dell’insegnamento e della somministrazione dei sacramenti nei limiti loro concessi. Oggi sono pochissimi: la fase di diaconato è oggi solo transitoria alla formazione del soggetto che diventerà presbitero e poi vescovo. La Lumen Gentium ha voluto restaurare questo grado come permanente, per ovviare alla scarsità del clero. È quindi necessario dare loro mansioni. La valorizzazione del diaconato ha però posto un problema: per i sacerdoti c’è l’obbligo del celibato, per i diaconi no. Can. 1042: “Sono semplicemente impediti di ricevere gli ordini: 1° l'uomo sposato, a meno che non sia legittimamente destinato al diaconato permanente; 2° chi esercita un ufficio o un'amministrazione vietata ai chierici a norma dei can. 285 e 286 di cui deve render conto, fintantoché, abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il rendiconto, è divenuto libero; 3° il neofita, a meno che, a giudizio dell'Ordinario, non sia stato sufficientemente provato”. Il Concilio Vaticano II ha detto che il diaconato può essere conferito anche a uomini sposati, però a queste persone sarà possibile arrivare solo al secondo grado. Se conferito ad un giovane invece ci sarà l’obbligo del celibato.

I cardinali Ancora oggi ai cardinali vescovi viene assegnata la titolarità di una sede suburbicaria (diocesi o chiesa vicino a Roma), pur non essendo vescovi della diocesi. Ma cardinale è solo un titolo astratto, una qualifica, non c’è corrispondenza con la cura della relativa diocesi e delle relative anime. Oggi chi è cardinale è anche vescovo. Can. 349: “I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare; inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale”. Can. 350: ”Il Collegio dei cardinali è distinto in tre ordini: l'ordine episcopale, cui appartengono i Cardinali ai quali il Romano Pontefice assegna il titolo di una Chiesa suburbicaria e inoltre i Patriarchi Orientali che sono stati annoverati nel Collegio dei cardinali; l'ordine presbiterale e l'ordine diaconale. Solo il Concistoro ordinario in cui si celebrino particolari solennità può essere pubblico, in cui cioè, oltre ai Cardinali, vengono ammessi i Prelati, i legati delle società civili ed altri che vi sono invitati.”

Lo scisma d’occidente e il concilio ecumenico Era da 70 anni che la sede apostolica era stata spostata da Roma ad Avignone, in Provenza. Nel 1377/8 venne ritrasferita a Roma sotto la guida di Gregorio XI che l’anno dopo morì. I romani in questo frangente, temendo l’elezione di un papa francese e il conseguente ritorno della sede apostolica ad Avignone, eleggono Urbano VI, poi però i cardinali si pentono perché Urbano non è degno dell’incarico ed eleggono Clemente VII che trasferisce la sede ad Avignone. Lo Scisma d’Occidente durava ormai da più di trenta anni (fin dal 1378). Non si era mai tentato seriamente di trovare un compromesso o un accordo arbitrale tra le due fazioni, a causa dell’ostinazione dei papi rivali. Durante questo periodo di divisione, a papa Urbano VI erano succeduti Bonifacio IX, Innocenzo VII e Gregorio XII nella Chiesa romana, mentre al soglio pontificio di Avignone, Benedetto XIII era succeduto a Clemente VII. L’unico modo di uscire da questa situazione era creare un nuovo organo: il concilio ecumenico. Durante il concilio ecumenico di Pisa del 1409 venne richiesto che Gregorio e Benedetto fossero dichiarati colpevoli di contumacia e quindi fossero dimessi e così avvenne dopo varie vicessitudini. Nel 1414 erano tre i papi regnanti: Gregorio XII a Roma, Benedetto XIII ad Avignone, e Giovanni XXIII a Pisa. Nello stesso anno venne indetto il concilio di Costanza, che dichiarò la superiorità del concilio sul papa e depose Giovanni, condannò Benedetto, convinse Gregorio a dimettersi ed elesse Martino V.

La Curia Romana Organo importante che aiuta il pontefice nel governo della chiesa universale. È strutturata in dicasteri. Si parla della curia romana già dal IV sec d.C. e attraverso i cardinali si arriva ad una strutturazione in congregazioni. Anche la costituzione apostolica “Pastor Bonus” dell’88 tratta della curia romana: con essa è stata realizzata l'ultima riforma della Curia romana e delle sue Congregazioni. I dicasteri sono 5: 1. segreteria di stato o papale, 2. congregazioni , 3. consiglio per gli affari pubblici della chiesa, 4. uffici, 5. tribunali. Questi dicasteri sono giuridicamente posti sullo stesso piano e la loro potestà è ordinaria e vicaria (in nome del pontefice). Non possono emanare leggi. È un organo collegiale, perché è un insieme di cardinali. Dura massimo 5 anni. Can. 360: “La Curia Romana, mediante la quale il Sommo Pontefice è solito trattare le questioni della Chiesa universale, e che in suo nome e con la sua autorità adempie alla propria funzione per il bene e a servizio delle Chiese, è composta dalla Segreteria di Stato o Papale, dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, dalle Congregazioni, dai Tribunali, e da altri organismi; la loro costituzione e competenza vengono definite da una legge peculiare”. Il dicastero più importante è quello della segreteria di stato , fondamento del governo della chiesa cattolica presieduta dal cardinale segretario di stato. Al suo interno è divisa in due sezioni con due competenze diverse: una sezione interna con il compito di aiutare il pontefice nel disbrigo degli affari, una sezione esterna con il compito di rapportarsi e trattare con i soggetti di diritto internazionale (quando fa un concordato lo fa per mezzo del segretario di stato). Poi ci sono le congregazioni : a) alcune si rivolgono a tutta la chiesa latina (congregazione della dottrina e della fede, che deriva dallo stato Uffizio e ha il compito di garantire la continuità dl patrimonio dogmatico di morale e fede; congregazione per il culto divino della disciplina del sacramento; congregazione dei seminari e degli istituti di studio; congregazione delle cause dei santi con il compito di istruire le cause allo scopo di preparare il materiale con cui il papa santifica o beatifica); b) congregazioni di vescovi , che hanno il compito di avere rapporti con le chiese particolari e che raccolgono tutte le informazioni necessarie perché il papa possa nominare i vescovi; c) congregazioni per il clero, con competenze diversificate; d) congregazioni per gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica (determinati soggetti, pur non avendo preso i voti, decidono di vivere insieme), legate ai fedeli (di natura religiosa o secolare) con status particolari, come ad esempio i fedeli di vita consacrata (monaci e monache) quando prendono i voti vanno in questi istituti; e) congregazioni per le chiese orientali , che in origine si erano staccate dalla chiesa di Roma, poi riavvicinatesi, mantenendo però i loro riti; f) congregazioni per l’evangelizzazione dei popoli, con il compito di propagandare fede in tutto il mondo. Esistono poi altri uffici come il consiglio pastorale della salute e quello per la famiglia , entrambi con funzioni consultive. Poi ci sono 3 organi della curia romana, che si occupano della funzione giudiziaria , e sono:

1) segreteria apostolica : la “Pastor Bonus dell’88” le attribuisce funzioni assimilabili ai nostri TAR, quindi

giudica sulle controversie di carattere amministrativo e sui conflitti di attribuzione delle competenze.

2) rota romana : non si chiama più sacra rota; si occupa di appello (per avere la possibilità di una doppia

pronuncia conforme) nei confronti dei tribunali ecclesiastici (Can 1444)

3) penitenzieria : si occupa delle cause del foro interno e delle indulgenze.

La curia è espressione del papa e con la sua morte si paralizza: decadono tutti i membri dei dicasteri e i capi, rimane in carica solo il camerlengo, il penitenziere maggiore, che hanno la funzione di gestire gli affari ordinari e poi di riferire tutto al nuovo papa (che entro 3 mesi dalla sua elezione deve confermare il tutto), e il segretario di stato che si occupa del governo ordinario.

I legati

La consuetudine extra legem è conservata a condizione che sia in vigore da trenta anni. Ciò che crea la consuetudine è la comunità attraverso il suo comportamento e il valore di legge viene attribuito alla consuetudine con l’approvazione del legislatore. Canoni del codice dell’83 che disciplinano le consuetudini:

• Can. 5: “Le consuetudini sia universali sia particolari vigenti al presente contro le disposizioni di questi

canoni, che sono riprovate dagli stessi canoni di questo Codice, sono soppresse del tutto, né siano lasciate rivivere in futuro; anche le rimanenti si ritengano soppresse, a meno che non sia disposto espressamente altro dal Codice oppure siano centenarie o immemorabili; queste appunto, se a giudizio dell'Ordinario non possono essere rimosse a causa di circostanze di luoghi e di persone, possono essere tollerate. Le consuetudini fuori del diritto finora vigenti, sia universali sia particolari, sono conservate”.

• Can. 23: “Ha forza di legge soltanto quella consuetudine, introdotta dalla comunità dei fedeli, che sia stata

approvata dal legislatore, a norma dei canoni che seguono”.

• Can. 24: “Nessuna consuetudine, che sia contraria al diritto divino, può ottenere forza di legge”.

• Can. 26: “A meno che non sia stata approvata in modo speciale dal legislatore competente, una consuetudine

contraria al diritto canonico vigente o che è al di fuori della legge canonica, ottiene forza di legge soltanto, se sarà stata osservata legittimamente per trenta anni continui e completi; ma contro una legge canonica che contenga la clausola che proibisce le consuetudini future, può prevalere la sola consuetudine centenaria o immemorabile”.

• Can. 28: “Fermo restando il disposto del can. 5, la consuetudine, sia contro sia al di fuori della legge, è

revocata per mezzo di una consuetudine o di una legge contraria; ma, se non se ne fa espressa menzione, la legge non revoca le consuetudini centenarie o immemorabili, né la legge universale revoca le consuetudini particolari”. Nel codice precedente era richiesta la sola approvazione del superiore, il nuovo codice richiedeva anche l’approvazione del legislatore. Perché si abbia una consuetudine occorrono determinati elementi:

• ci deve essere una comunità capace di ricevere una legge (per esempio, un ordine religioso)

• ci deve essere il comportamento oggettivo materiale ripetuto nel tempo

• occorre l’ animus comunitatis : la convinzione collettiva della comunità di osservare una regola giuridica

• la consuetudine deve avere il carattere della ragionevolezza : non deve essere in contrasto col diritto divino e

non deve essere disapprovata dal legislatore. È una sorta di proposta di legge della comunità. La consuetudine può:

•..1 secundum legem o consuetudine interpretativa: è solo un’interpretazione della legge, che ne chiarisce

o ne esplica un contenuto

•..2 preter legem: riguarda materie diverse da quelle regolate dalla legge;

•..3 contra legem: le consuetudini non possono essere in contrasto col diritto divino, ma alcune possono

essere in contrasto con alcune norme del codice dell’83 ed in questo caso sono considerate decedute , salvo quelle centenarie ed immemorabili , che possono essere tollerate se il vescovo lo consente e salvo quelle che hanno una valenza normativa nuova rispetto al codice vigente, a condizione che non vengano dichiarate irrazionali dal legislatore e che siano poste in atto da almeno 30 anni. Se una consuetudine è centenaria non ha bisogno dell’approvazione (data solo se la consuetudine non è contraria al dritto divino e se è razionale) del legislatore, se è trentennale, ne ha bisogno, a meno che vi sia un tacito assenso ed allora è tollerata.

Distinzione tra leggi irritanti e leggi inabilitanti Leggi irritanti: quelle la cui violazione comporta la nullità dell’atto. Leggi inabilitanti: quelle che comportano la nullità dell’atto, non perché è nullo l’atto in quanto tale, ma perché il soggetto che lo pone in essere è incapace. In tutti i casi di impedimento, per esempio, operano leggi inabilitanti.

Distinzione tra decreti generali legislativi e decreti generali esecutivi I decreti generali legislativi sono delle leggi di competenza del potere legislativo (potere attribuito o al pontefice o al collegio episcopale, che possono inoltre delegare un altro organo a legiferare come la curia romana). I decreti generali esecutivi sono invece dei regolamenti de diritto costituzionale, sono norme di natura oggettiva generale ed astratta emanate in funzione di una norma preesistente (per il chiarimento e l’applicazione della norma e vigono finche questa norma sussiste oppure possono cessare per revoca implicita o esplicita e devono sempre essere conformi con la norma di riferimento). Il destinatario è lo stesso della norma alla quale fa riferimento.

Istruzioni Can. 34 : “Le istruzioni, che propriamente rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti nell'eseguirle, sono date a uso di quelli il cui compito è curare che le leggi siano mandate ad esecuzione e li obbligano nell'esecuzione stessa delle leggi; le pubblicano legittimamente, entro i limiti della loro competenza, coloro che godono della potestà esecutiva.

I dispositivi delle istruzioni non derogano alle leggi, e se qualcuno non può accordarsi con le disposizioni delle leggi, è privo di ogni vigore. Le istruzioni cessano di avere vigore non soltanto con la revoca esplicita o implicita dell'autorità competente, che le pubblicò, o del suo superiore, ma anche cessando la legge per chiarire o per mandare ad esecuzione la quale furono date”. Le istruzioni sono indirizzate agli uffici che devono applicare una norma, non alla generalità dei fedeli; cessano se la norma cessa di avere vigore o per volontà di chi l’a emanata o per volontà del superiore. Can. 19 : Se una determinata materia manca una espressa disposizione di legge sia universale sia particolare o una consuetudine, la causa, se non è penale, è da dirimersi tenute presenti le leggi date per casi simili, i principi generali del diritto applicati con equità canonica, la giurisprudenza e la prassi della Curia Romana, il modo di sentire comune e costante dei giuristi. Questo canone parla delle lacune del diritto canonico. L’equità canonica a cui fa riferimento riguarda i principi generali del diritto canonico che sono desunti per via di astrazione dalle norme positive e dalla loro ratio. Ciò significa che se applicando una norma si può arrivare a delle conseguenze pratiche che contrastano con i valori supremi dell’ordinamento della chiesa, allora si deve ricorrere all’equità canonica con l’applicazione di una norma diversa che obbedisca al criterio della norma che il legislatore avrebbe potuto emanare se avesse potuto prevedere il caso concreto.

Decreti, precetti singolari, dispense e rescritti Gli atti amministrativi singolari sono atti posti in essere da colui che gode di potestà esecutiva nei limiti della sua competenza. Un atto amministrativo singolare non può essere contrario alla legge perché altrimenti sarebbe privo di effetto a meno che l’autorità competente non abbia aggiunto una clausola derogatoria alla legge. Questi atti possono rivestire diverse forme:

• I decreti singolari sono atti con cui l’autorità esecutiva prende un provvedimento per un caso singolo, sono

atti indirizzati ad una sola persona o ad un gruppo di persone o a cose: hanno carattere personale.

• Il precetto è un atto indirizzato a singole persone ed è la specificazione di un dovere che è già stato imposto

dalla legge a quelle persone: con tale precetto si impone di tenere o di non tenere un determinato comportamento. Il precetto può essere emanato dal superiore dell’ordine religioso o dal vescovo locale e può avere un effetto temporaneo o perpetuo. I l precetto può essere singolare (cessa col potere di colui che lo ha rilasciato) o generale (nel caso in cui sia indirizzato ad una comunità deve essere rilasciato in forma scritta). Il provvedimento indirizzato alla persona le può essere comunicato in due modi: o le viene trasmesso tramite lettera oppure oralmente davanti ad un notaio e dei testimoni, deve essere steso poi un processo verbale e devono essere indicate le motivazioni del provvedimento. Se il soggetto impugna l’atto e se entro tre mesi non riceve risposta si parla di silenzio affermativo del provvedimento stesso. L’efficacia del provvedimento mantiene il suo vigore finche sussiste il potere di colui che l’ha emanato. I vizi che possono inficiare un provvedimento sono: la subretio o surrezione (la reticenza del vero), la obretio o orrezione (frode commessa in un atto o altra scrittura, dichiarando deliberatamente il falso o tacendo un elemento necessario).

• Il rescritto è una risposta scritta che può essere data su istanza di un fedele; è un atto amministrativo che può

essere rilasciato dall’autorità amministrativa competente se interpellata oppure di sua iniziativa (motu proprio). Questi provvedimenti hanno ad oggetto l’autorizzazione, l’ammissione o l’approvazione di:

• Concessione di un privilegio

• Grazia: qualora sia negata da un dicastero o da un vescovo non può essere richiesta ad un altro dicastero o

vescovo.

• Dispensa: è l’autorizzazione a non applicare nel caso concreto.

Il rescritto ha una parte espositiva (in cui sono esposti i termini della questione: deve contenere tutti gli elementi richiesti per la validità di un provvedimento e deve contenere la veridicità del motivo per cui si chiede il provvedimento) ed una decisoria. L’efficacia del rescritto si ha nel momento in cui viene firmato.

• Il privilegio è un atto che può essere rilasciato solo da chi è titolare della potestà legislativa (legislatore o

autorità esecutiva su delega del legislatore) e consiste nella grazia in favore di determinate persone fisiche o giuridiche, cioè crea una situazione giuridica più favorevole per il soggetto a cui è indirizzata. Il provvedimento è a carattere oggettivo e perpetuo e crea un diritto speciale per queste persone. Se è concesso ad una singola persona può essere di carattere personale (è legato alla persona e con essa si estingue) o reale (quando il soggetto ottiene un provvedimento con un privilegio, come quando un soggetto ottiene di poter celebrare il matrimonio in una cappella situata in una casa).

• La dispensa è un atto amministrativo in senso stretto e consiste nella sospensione dell’efficacia della legge nel

caso concreto in favore di una singola persona o di una comunità. Può farne uso solo chi gode della piena potestà esecutiva esercitata o motu proprio o per delega. Alla base della dispensa deve sussistere una giusta causa, che deve essere razionale e non può riguardare leggi processuali (perché sono a tutela del retto svolgimento della giustizia) nè leggi penali (perché sono espressione della funzione punitiva della chiesa).

perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla chiesa universale”. Ha un potere pieno, supremo e universale rispetto a due soggetti distinti ma non separati: collegio episcopale (rappresenta l’universalità) e pontefice (rappresenta ed esprime unità: è considerato come singolo e come parte del collegio, in quanto vescovo). Tra questi due soggetti non vi è opposizione. Can. 330: “Come, per volontà del Signore, san Pietro e gli altri Apostoli costituiscono un unico Collegio, per la medesima ragione il Romano Pontefice, successore di Pietro, ed i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro congiunti”. Nella realtà però non funziona molto così: l’effettivo rapporto tra i due è questo: il pontefice convoca il collegio, che se adotta la forma solenne diventa un Concilio Ecumenico. Se il collegio non viene convocato dal papa non esiste. Il pontefice decide anche l’ordine del giorno del collegio e approva, conferma e promulga le sue decisioni. Il pontefice ha la posizione di preminenza. La sua potestà è diretta e quindi non ha bisogno di intermediari, mentre il collegio sì. Can. 337: “§ 1. Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico. § 2. Esercita la medesima potestà mediante l'azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo , se essa come tale è indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice, così che si realizzi un vero atto collegiale. § 3. Spetta al Romano Pontefice, secondo le necessità della Chiesa, scegliere e promuovere i modi con cui il Collegio dei Vescovi può esercitare collegialmente il suo ufficio per la Chiesa universale”. Anche qui le decisioni dei vescovi sparsi nel mondo (senza che siano materialmente spostati) sono promulgate dal pontefice. Ci si è chiesti se questo potere dei vescovi potesse intaccare quello del pontefice e la risposta è stata che ci deve sempre essere una collaborazione. Inoltre, nel campo dei collaboratori del pontefice, esiste anche il collegio cardinalizio o concistoro, formato da cardinali, che possono aiutare il pontefice o individualmente o collegialmente. Anche questo collegio è presieduto dal pontefice. Questi collegi possono essere ordinari o straordinari: Can. 353: “§ 1. I Cardinali prestano principalmente aiuto con attività collegiale al Supremo Pastore della Chiesa nei Concistori, nei quali si riuniscono per ordine del Romano Pontefice e sotto la sua presidenza; i Concistori possono essere ordinari o straordinari. § 2. Nel Concistoro ordinario vengono convocati tutti i Cardinali, almeno quelli che si trovano nell'Urbe, per essere consultati su qualche questione grave, che tuttavia si verifica più comunemente, o per compiere determinati atti della massima solennità. § 3. Nel Concistoro straordinario, che si celebra quando lo suggeriscono peculiari necessità della Chiesa o la trattazione di questioni particolarmente gravi, vengono convocati tutti i Cardinali. § 4. Solo il Concistoro ordinario in cui si celebrino particolari solennità può essere pubblico, in cui cioè, oltre ai Cardinali, vengono ammessi i Prelati, i legati delle società civili ed altri che vi sono invitati”. I vescovi oltre a questi organi partecipano anche ad aggregazioni territoriali: territori di diocesi suffraganee (metropolitane): il vescovo che è anche metropolita è l’arcivescovo. Queste aggregazioni hanno potestà di governo e legislativa, ma per la promulgazione dipendono comunque dalla S. Sede.

IL MATRIMONIO

Concilio di Trento (1545-63) e forma tridentina del matrimonio

Col concilio di Trento si introdusse la forma tridentina del matrimonio : il problema è che nel medioevo molto spesso si ricorreva al matrimonio per costituire delle alleanze tra famiglie. Si svolgeva così: si faceva una cerimonia tra i due figli di famiglia e poi i due tornavano nelle loro rispettive famiglie; tempo dopo uno dei due magari si innamorava e si sposava con qualcun altro senza vescovo e senza testimoni, ma seguito da copula. E se anche lei era nobile ci si chiedeva quale dei due matrimoni fosse valido. Graziano aveva detto che il matrimonio è un contratto reale e che quindi per convalidarlo erano necessari il consenso delle parti e la consegna della cosa: Graziano quindi dichiarò che il secondo matrimonio, avente il consenso delle parti e seguito dalla copula, era quello valido, e che il consenso delle parti era insostituibile. Da queste dichiarazioni ne nacque una polemica, poiché si metteva in dubbio la validità del matrimonio tra Maria e Giuseppe. La scuola di Parigi diceva che ciò che rendeva valido il matrimonio era sempre e solo il consenso , per cui il primo matrimonio non era valido perché il consenso non era attuale, si aveva solo una promessa di matrimonio; nel secondo matrimonio invece il consenso era attuale indipendentemente dal fatto che fosse seguito subito da copula. La copula, una volta intervenuta, rendeva il vincolo indissolubile, ma non era necessaria ai fini della validità del matrimonio. Al concilio di Trento fu posto il quesito se per la celebrazione del matrimonio tra filii familias occorresse il consenso dei genitori, quesito posto come reazione ai matrimoni clandestini. Durante il concilio si disse che non occorreva il consenso dei genitori, perché non si poteva intaccare il dogma secondo cui “ il consenso è delle parti ”, ma si introdusse la forma tridentina del matrimonio, che prevedeva che durante le due messe antecedenti al matrimonio ne venisse dichiarata la celebrazione (così che i genitori potevano saperlo ed

intervenire prima del suo compimento) e che quest’ultima doveva avvenire dinnanzi al parroco proprio di uno degli sposi. I sovrani di alcuni paesi non accettarono la forma tridentina, perciò non si diffuse ovunque questa nuova modalità di celebrazione del matrimonio. Poi una tappa successiva si ha nel 1904 quando Pio X pubblica un decreto universale introducendo la forma tridentina del matrimonio, con l’ulteriore obbligo di pubblicazione della comunicazione di matrimonio nella parrocchia sia della donna che dell’uomo.

La disciplina del matrimonio È oggi disciplinato dal libro IV, parte I, titolo VII del codice di diritto canonico E stato poi perfezionato nel decreto generale emanato dalla CEI nel 1990 che riguarda la celebrazione e il coordinamento del matrimonio canonico in Italia. L’iscrizione “Dignitas Connubii” del 2005 disciplina in parte l’aspetto processuale del matrimonio. La disciplina del matrimonio trova poi la sua base nel vecchio testamento (genesi, deuteronomio ed evitico), nel nuovo testamento (in 4 vangeli, in alcune lettere di S. Paolo e nell’insieme di verità tramandate attraverso l’insegnamento orale o scritto dei padri della chiesa tramite la tradizione divino – apostolica, la tradizione mera e divina e la tradizione umana o ecclesiastica) e in alcune norme che sono il portato del diritto naturale (come ad esempio, il limite dell’età pubere per il matrimonio). Il codice del ’17 non dava una definizione di matrimonio, diceva solo che era un atto, nel momento del sorgere del vincolo, e un rapporto, dalla sua celebrazione in avanti. Il codice dell’83 ha invece definito il matrimonio come un patto matrimoniale (foedus matrimoniale), con cui un uomo e una donna stabiliscono la comunità di tutta la vita al fine di procreare la prole e per i battezzati il matrimonio è stato elevato da Cristo alla dignità di sacramento (Can. 1055: “§ 1. Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. § 2. Pertanto tra battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento”). Dal codice questa comunione è chiamata “consortium totius vitae”. Che rilevanza ha la qualifica sacramentale data al matrimonio? All’inizio gli uomini erano dotati di alcuni doni, tra cui preter naturali (immunità dal dolore, dalla morte) e preter soprannaturali (grazia divina e partecipazione alla vita di Dio). Col peccato originale l’uomo ha perso per sempre i preter naturali, mentre per quanto riguarda quelli soprannaturali c’era la speranza di ricostruire il legame con l’avvento del messia, legame che poi l’uomo ricostruisce ogni volta che riceve un sacramento: i sacramenti sono i segni visibili della grazia divina e tramite essi è permesso all’uomo di partecipare alla vita divina. Nella definizione data dal codice dell’83 vi è una differenza rispetto a quello che diceva il codice del ’17: lo scopo principale della comunione secondo il codice del ‘17 era la procreazione della prole, mentre oggi è valorizzata anche l’alleanza spirituale, il patto. Il matrimonio è oggi considerato un contratto consensuale e formale = il matrimonio si realizza con il consenso, che deve essere espresso nelle forme stabilite dalla legge. Sono gli sposi stessi i ministri del sacramento del matrimonio. Prima, invece, il matrimonio era considerato un contratto reale, ovvero si realizzava con la consegna della cosa (era richiesta la copula per la validità del vincolo). Preter naturali e preter soprannaturali

Il consenso dei coniugi La chiesa richiede per la validità del matrimonio solo il consenso degli sposi. In questa materia vigono i principi della verità della volontà espressa dai coniugi e dell’ insostituibilità del consenso dei coniugi. Il consenso è anche irrevocabile : non si può ritirare il consenso una volta espresso. Il consenso è idoneo a dar vita al matrimonio solo se espresso da persone giuridicamente capaci. Lo scambio dei consensi, secondo il codice attuale, dà luogo ad un patto (foedus matrimoniale), da questo scambio deriva un’intima comunione tra i coniugi e ad un consorzio che dura tutta la vita. Can. 1057: “L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio”. Il codice del ’17, invece, aveva una concezione del matrimonio più carnale e realistica: lo scambio dei consensi dava luogo alla traditio e alla acceptatio, cioè alla consegna e all’accettazione del diritto di compiere sull’altrui corpo gli atti per la procreazione. I requisiti del matrimonio (elementi che discendono dal pensiero dottrinale di S. Agostino e S. Paolo) sono:

  • unità ed indissolubilità (bonum sacramenti, tra un solo uomo ed una sola donna, che sta ad indicar la perpetuità del vincolo)
  • bene della prole: diritto di generare ed educare la prole (bonum prolis)
  • bene della fedeltà (bonum fidei o fidelitatis): il matrimonio è un rapporto esclusivo, per cui nessuno può intervenire a rompere l’unicità del vincolo

Presunzioni Se due sposi convivono si presume che abbiano consumato il matrimonio. Se da un matrimonio nasce un figlio si presume che questo sia figlio dei due coniugi. Esiste anche la presunzione secondo cui la volontà manifestata esternamente dal coniuge coincide con quella interna. L’ordinamento canonico ha introdotto il principio del “ favor matrimoni ” (Can. 1060: “Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario”), secondo cui il favore del matrimonio è valido finché non sia pervenuta in giudizio la prova contraria alla sua validità che ne determini la nullità, che non deve presentare nessun “dubbio” di diritto (se la fattispecie giuridica astratta considerata richiede o meno un determinato elemento) o di fatto (dubbio sull’effettiva ricorrenza o meno di un certo elemento in una fattispecie concreta). Il giudice pronuncia la nullità del matrimonio solo se raggiunge la certezza morale che quella nullità è realmente provata.

Gli impedimenti del matrimonio Sono circostanze di fatto asserite dal diritto come cause impeditive della celebrazione del matrimonio. Sono impedimenti al diritto che ha ogni fedele di celebrare il matrimonio (Can. 1058: “Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto”). Seppure ci sia una regola che consente a tutti i soggetti di diritto canonico di celebrare matrimonio per la ratio di continuare la specie o ratio medicinalis e per la ratio sacramentale (il matrimonio è un mezzo di grazia), esistono dei divieti a questo diritto, che devono essere considerati in quanto norme odiose, cioè come norme di stretta interpretazione. Non si può porre un divieto per una consuetudine o per una interpretazione analogica. Can. 10: “Sono da ritenersi irritanti o inabilitanti solo quelle leggi, con le quali si stabilisce espressamente che l'atto è nullo o la persona è inabile”, ciò vuol dire che sono da ritenersi di stretta interpretazione le leggi irritanti (colpiscono direttamente l’atto e ne dichiarano la nullità, ad esempio per un vizio del consenso o di forma) e inabilitanti (colpiscono non l’atto, ma la persona direttamente; ci sono leggi che fanno venir meno la capacità del soggetto a porre in essere determinati atti giuridici, perché ad esempio questi atti sono stati posti in essere da persone che non ne avevano la capacità). Quindi si può anche dire che gli impedimenti sono circostanza che incidono sulla capacità dei soggetti limitandola o facendola venir meno in relazione al matrimonio. Can. 1075: “Spetta solo alla autorità suprema della Chiesa dichiarare autenticamente quando il diritto divino proibisca o dirima il matrimonio”. Questo canone introduce la nozione di impedimento. Gli impedimento, essendo limitativi di un diritto, trovano la loro fonte esclusivamente nella legge: compete solo alla Santa Sede o al Concilio Ecumenico dichiarare in modo autentico quali sono gli impedimenti. Nel codice del ’17 era prevista una diarchia, costituita dalle categorie degli impedimenti dirimenti (che rendono nullo il matrimonio, perché operano come cause di incapacità a contrarre validamente il contratto matrimoniale) e degli impedimenti impedienti (categoria che è poi stata abrogata). Oggi gli impedimenti sono tutti dirimenti. La violazione degli impedimenti impedienti non comportava la nullità del matrimonio, ma solo una misura disciplinare per chi l’aveva celebrato nonostante il divieto. Can. 97: “La persona che ha compiuto diciotto anni, è maggiorenne; sotto tale età, è minorenne. Il minorenne, prima dei sette anni compiuti, viene detto bambino e lo si considera non responsabile dei suoi atti, compiuti però i sette anni, si presume che abbia l'uso di ragione”. Ma per il matrimonio ci sono degli impedimenti di diritto ecclesiastico, che possono essere dispensati dall’ordinario del luogo (can 1083). Se i soggetti sottoposti ad un impedimento vogliono celebrare comunque il matrimonio il parroco deve sconsigliarglielo, ma se essi insistono deve sottrarsi, a meno che non raccolga il consenso dei genitori e del tribunale dei minorenni (se i soggetti hanno meno di 18 anni). Can. 1071: “Tranne che in caso di necessità, nessuno assista senza la licenza dell'Ordinario del luogo: 1° al matrimonio dei girovaghi; 2° al matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile; 3° al matrimonio di chi è vincolato da obblighi naturali derivati da una precedente unione verso l'altra parte o i figli; 4° al matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica; 5° al matrimonio di chi è irretito da censura; 6° al matrimonio di un figlio minorenne, se ne sono ignari o ragionevolmente contrari i genitori; 7° al matrimonio da celebrarsi mediante procuratore, di cui al can. 1105. L'Ordinario del luogo non conceda la licenza di assistere al matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica, se non dopo che siano state osservate, con opportuno riferimento, le norme di cui al can. 1125”. Gli impedimenti impedienti, secondo il codice del ’17, erano 3:

• voto semplice;

• mixta religio: impedimento a contrarre matrimonio tra un soggetto battezzato nella chiesa cattolica ed uno

battezzato in un’altra confessione. Oggi, invece, basta dire che educherai i tuoi figli nella chiesa cattolica a il problema si risolve;

• impedimento dell’età: l’età minima per la lecita celebrazione di una matrimonio è di 16 anni per l’uomo e 14

per la donna. Oggi è stabilito ancora questo limite, ma si aggiunge che è in facoltà delle conferenze episcopali

fissare un’età maggiore (Can. 1083: “L'uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio. E' diritto della Conferenza Episcopale fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio”). Oggi c’è la possibilità data alle conferenze episcopali o all’ordinario del luogo di porre degli impedimenti generici temporanei a contrarre un lecito matrimonio per determinate cause o indirizzati a determinate persone, e in questo caso la fonte dell’impedimento sarà una sentenza (in caso di impotenza o di età ancora troppo bassa, per esempio). Nei casi di impedimenti temporanei, solo la S. Sede può aggiungere al divieto la clausola di nullità qualora l’atto venga posto in essere ugualmente. Oggi gli impedimenti possono essere:

• di diritto divino (se è dichiarato dal Pontefice o dal Concilio Ecumenico l’impedimento si dice posto dal

diritto divino naturale e positivo e obbliga tutti gli uomini, battezzati e non)

• o di diritto umano o ecclesiastico (perché introdotti da legge puramente ecclesiastica);

• pubblici: sono quelli che possono essere provati in foro esterno con gli ordinari mezzi di prova

• o occulti: sono quelli che non possono essere provati in foro esterno. La dispensa può essere data dalla S. Sede

in questi 3 casi: nel caso di impedimento dell’ordine sacro (can 1087; il soggetto appartenente ad un ordine sacro che vuole sposarsi deve chiedere la dispensa e l’abbandono del presbiterato); nel caso di impedimento a seguito di voto pubblico perpetuo di castità (can 1088) e nel caso di impedimento del crimine (qui la S. Sede ha la facoltà di dispensare, ma non lo fa quasi mai); la dispensa può essere data o dal vescovo locale o dal parroco solo in caso di urgenti morti (un soggetto morente che si vuole sposare)

• assoluti: divieto di celebrare il matrimonio con chiunque

• o relativi: divieto di celebrare il matrimonio solo con determinate persone (per esempio, con i consanguinei)

• temporanei: quello dell’età, per esempio

• o perpetui: quello dell’ordine sacro, per esempio.

Il matrimonio è sconsigliato nel periodo che va dall’Avvento a Natale e dalle Ceneri a Pasqua, ma non è impedito.

L’impotenza È un impedimento di diritto divino naturale e positivo e perciò non è dispensabile. Se è relativa (come quella che colpì Enrico VIII verso una donna in particolare), il matrimonio può essere autorizzato da un’autorità locale; se è assoluta , il matrimonio non può essere in alcun caso autorizzato, perché manca la capacità di copulare con qualsiasi soggetto (per svariate origini tra cui: organica, funzionale, psichica o psicologica). L’impotenza è l’incapacità a porre in essere l’atto sessuale, non di generare figli. Can. 1084: “L'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio. Se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo. La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio”. Vige sempre il principio del favor matrimoni. L’impotenza deve essere antecedente (se successiva è irrilevante ai fini della validità del matrimonio) e perpetua (inguaribile). L’impotenza si distingue in:

• incapacità coeundi: di porre in essere il rapporto sessuale

• incapacità generandi: di generare figli.

Tutto ciò che segue alla copula è considerato irrilevante perché qualificato come azione della natura, così come anche la sterilità. L’azione umana è invece il processo copulativo. Fino al 1977 era richiesta per una valida copula una “effusio di verum semen”, mentre dal ’77 non è più richiesta, quindi ora basta che vi sia una effusio, anche senza spermatozoi. L’impedimento di impotenza è rilevante solo se integra l’impossibilità di avere un rapporto sessuale. È quindi stata allargata la possibilità di contrarre matrimonio.

Il matrimonio rato e non consumato Can. 1697: “I solo coniugi, o uno di essi benché l'altro sia contrario, hanno diritto di chiedere la grazia della dispensa dal matrimonio rato e non consumato”. Can. 1698: “La sola Sede Apostolica giudica sul fatto della inconsumazione del matrimonio e sulla esistenza di una giusta causa per la concessione della dispensa. La dispensa poi è concessa esclusivamente dal Romano Pontefice ”. In caso di dispensa dal matrimonio rato e non consumato non opera la nullità e per concedere la dispensa si prescinde dal fatto che la causa possa essere la non volontà di consumare il matrimonio o l’impotenza: la mancata consumazione deve trovare un riscontro nello svolgimento dei fatti, come ad esempio, l’ipotesi che gli sposi non hanno mai coabitato. Questa dispensa è concessa in via di grazia dal pontefice, non è un diritto dei coniugi. I coniugi hanno invece il diritto di ottenere una sentenza se si rivolgono al tribunale ecclesiastico. Vige sempre il favor matrimoni se l’impedimento è dubbio.