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sintesi corso diritto commerciale cian capitoli
Tipologia: Sintesi del corso
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Il c.c. non fornisce una nozione di impresa, bensì di imprenditore. Art 2082 c.c. – imprenditore : è imprenditore chi esercita professionalmente un’ attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. La nozione di impresa quindi si ricava al contrario: è l’attività esercitata dall’imprenditore. Per essere impresa, l’attività deve quindi presentare quattro requisiti essenziali , non soltanto necessari, ma anche sufficienti perché un’attività possa essere qualificata come impresa.
1. produttività – risultato perseguito con lo svolgimento dell’attività L’attività deve essere volta a produrre un’utilità che prima non esisteva , cioè a incrementare la ricchezza complessiva preesistente attraverso la produzione o lo scambio di beni o servizi. Al contrario, non è impresa l’attività di mero godimento, in quanto mira a trarre utilità di uso o scambio da una ricchezza già esistente (consiste semplicemente nell’esercizio di un diritto). 2. organizzazione – mezzi impiegati nello svolgimento dell’attività L’attività deve essere esercitata non solo con la capacità lavorativa del soggetto che la svolge, ma anche con l’ausilio di altri fattori produttivi (lavoro e/o capitale), cioè la creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e beni strumentali. Non è necessario che nell’attività siano congiuntamente impiegati entrambi i fattori produttivi, né che venga realizzato un apparato organizzativo tangibile; occorre che il soggetto organizzi più fattori produttivi (etero-organizzazione). Al contrario, non è impresa un’attività meramente esecutiva (auto-organizzazione), in cui il lavoro personale è l’unico fattore produttivo impiegato: in tal caso si ha lavoro autonomo. 3. economicità – metodo seguito nello svolgimento dell’attività L’attività deve essere esercitata secondo metodo economico , cioè deve oggettivamente tendere al pareggio tra costi e ricavi ; il profitto è solo eventuale e, comunque, irrilevante. Tale requisito è stato a lungo controverso, in quanto un diverso orientamento riteneva invece necessario che l’attività di impresa venisse esercitata secondo metodo lucrativo, cioè tendendo a conseguire un profitto; a tal proposito si distingue fra: lucro soggettivo (= movente psicologico dell’imprenditore; lucro oggettivo (= svolgimento dell’attività con modalità astrattamente idonee a conseguire un profitto, a prescindere che venga realizzato o meno). Tuttavia, risulta prevalente (fra cui Campobasso) la tesi del metodo economico, come dimostrato dal fatto che costituiscono impresa anche attività pubbliche, mutualistiche e sociali. Al contrario, non è impresa l’attività che non si prefissa neppure il pareggio fra costi e ricavi (es, associazione benefica che distribuisce gratuitamente pasti ai non abbienti). 4. professionalità – frequenza dello svolgimento dell’attività L’attività deve essere esercitata in maniera abituale, stabile o reiterata , cioè non occasionale. Non è necessario che l’attività sia esercitata in modo esclusivo, perciò può anche non essere l’unica attività svolta dal soggetto (che quindi può svolgere anche diverse attività). Non è necessario che l’attività sia esercitata in modo continuativo, perciò può anche subire delle interruzioni, purché giustificate da esigenze del ciclo produttivo e non rimesse al mero arbitrio del soggetto (es, attività stagionali).
Non è necessario che l’attività sia esercitata per ottenere una pluralità di risultati, perciò può essere impresa anche un’attività volta a realizzare un unico affare , purché richieda la predisposizione di un apparato organizzativo (es, costruzione di infrastrutture).
Anche in caso di impresa per conto proprio o di impresa illecita possono infatti porsi analoghe esigenze di tutela del mercato che richiedono l’applicazione della disciplina sull’impresa.
Se in presenza di tutti i requisiti ex art 2082 ci si trova di fronte a un’attività di impresa, tuttavia occorre considerare che talvolta la qualifica di impresa è espressamente esclusa dalla legge. Ciò può condurre a vantaggi (es, impossibilità di assoggettamento liquidazione giudiziale), ma anche a svantaggi (es, applicabilità disciplina su azienda, concorrenza, segni distintivi ecc). È questo il caso delle professioni intellettuali (= liberi professionisti), escluse ex art 2238 cc , (co. 1) secondo cui all’esercizio della professione si applicano le norme sull’impresa solo se esso avviene mediante attività organizzata in forma di impresa. Ciò significa che i professionisti (così come artisti e inventori) diventano imprenditori soltanto se la loro attività si accompagna ad un’altra che, di per sé, è qualificabile come impresa. In ogni caso le due attività restano distinte e si applicheranno a ciascuna la rispettiva disciplina (professionale e imprenditoriale). Il professionista che si limita a svolgere la propria attività non diventa mai imprenditore , neanche se si avvale di numerosi collaboratori e di un complesso apparato organizzativo. Tant’è vero che lo stesso art. 2238 (co. 2) prevede il rinvio solo alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro nell’impresa, ma non anche alla restante disciplina. Non ci sono ragioni soddisfacenti per giustificare questa esclusione, che è frutto di una semplice scelta del legislatore, ispirata dalla particolare considerazione sociale che tradizionalmente circonda le professioni intellettuali e che si traduce in una disciplina legislativa peculiare. Tale disciplina diventa ancor più peculiare quando sia prevista una specifica regolamentazione per l’accesso e l’esercizio alla professione (es, iscrizione in albi professionali e divieto di esercizio per i non iscritti): c.d. professioni protette o riservate. Per tutte le professioni vige la specifica normativa sul contratto d’opera intellettuale (art 2232) e sulla determinazione del compenso (2233). Ad ogni modo non è sempre agevole quando una determinata attività debba essere qualificata come intellettuale ovvero imprenditoriale. A tal fine è opinione prevalente che non bisogna considerare soltanto la “etichetta” espressamente attribuita dalla legge ovvero desumere che si tratti di professione intellettuale dalla previsione di una iscrizione ad apposito albo professionale (c.d. criterio formale), ma occorre fare riferimento ad un criterio sostanziale e dunque guardare alla natura dell’attività esercitata ed alla sussistenza o meno del carattere eminentemente intellettuale dei servizi prestati. Seguendo quest’ottica, oggi è pacifico che il farmacista sia un imprenditore commerciale, anche se qualificato dalla legge come professionista intellettuale, in quanto l’oggetto principale dell’attività è la vendita al pubblico di prodotti acquistati dalle case produttrici: di conseguenza, tra il farmacista e i clienti intercorrono contratti di compravendita e non di prestazione d’opera. RILEVANZA DELL’ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE La qualificazione di un soggetto come imprenditore è importante perché determina l’applicazione a quel soggetto della disciplina dell’impresa, all’interno della quale, a sua volta occorre poi individuare a quale categoria appartiene l’imprenditore, ai fini dell’applicazione della disciplina specifica (c.d. statuto):
Sulla base dell’oggetto dell’attività si distingue tra imprenditore agricolo e commerciale. IMPRENDITORE AGRICOLO Art 2135 c.c. – imprenditore agricolo : È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
escludere ulteriori soggetti dall’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale. Pertanto, la nozione di impresa commerciale è residuale, cioè idonea a ricomprendere tutte le attività diverse da quelle agricole essenziali.
L’imprenditore artigiano, infatti, di per sé esercita un’attività “industriale”, sicché, in assenza dei requisiti ex art 2083, si configura quale imprenditore commerciale a tutti gli effetti.
È impresa familiare quella in cui collaborano in modo continuato, attraverso il proprio lavoro, il coniuge , i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore ( cd famiglia nucleare ). La disciplina dell’impresa familiare è contenuta nell’art. 230 bis c.c. e ha avuto largo successo per le agevolazioni tributarie che ne derivano, potendosi frazionare il reddito dell’impresa fra i diversi componenti familiari. Art 230 bis c.c. – impresa familiare : Salvo che sia configurabile un diverso rapporto [ 2094 , 2251 ], il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato [ 36 Cost]. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [ 316 ]. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo [ 37 Cost.]. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado; gli affini [ 78 ] entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria [ 713 ss. c.c.] o di trasferimento dell'azienda [ 2556 ] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme. L’impresa familiare non deve essere confusa con la piccola impresa. Spesso impresa familiare e piccola impresa coincidono, ma non è detto che sia così; si tratta di due fattispecie di per sé distinte : può aversi piccola impresa non familiare perché l’imprenditore non si avvale della collaborazione di familiari, così come anche l’impresa non piccola può essere familiare. Con l’art. 230 bis il legislatore ha voluto predisporre una tutela minima e inderogabile nei confronti dei familiari che prestano la loro collaborazione nella famiglia o nell’impresa familiare, attribuendogli alcuni diritti patrimoniali e gestori. Quali diritti patrimoniali sono previsti:
A seconda che l’imprenditore svolga l’attività da solo ovvero in associazione con altri soggetti si distingue tra impresa individuale ed impresa collettiva ; per queste ultime è prevista un’ulteriore ed apposita disciplina, a sua volta distinta, a seconda della forma giuridica prescelta, tra: società ; impresa pubblica ; associazione o fondazione. IMPRESA SOCIETARIA – art 2447 ss cc Le società sono forme associative tipiche – anche se non esclusive – previste dall’ordinamento per l’esercizio collettivo dell’impresa e sono destinatarie di un’ampia disciplina specifica. Esistono diversi tipi di società; la principale distinzione è tra società di persone e di capitali. All’interno delle società di persone si distingue tra: società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita per azioni. All’interno delle società di capitali si distingue tra: società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata. La società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale, mentre tutti gli altri tipi sociali possono essere usati per attività sia agricola sia commerciale (art 2249). Poiché tutte le società diverse dalla società semplice vengono definite “società commerciali”, occorrerà distinguere, a seconda dell’attività in concreto esercitata, tra società commerciali con oggetto agricolo e società commerciali con oggetto commerciale. In ogni caso, per le società non si applica nettamente la distinzione tra attività agricola o commerciale ai fini dell’applicazione del relativo statuto, ma sono previste regole parzialmente diverse; in particolare, alcune regole dello statuto proprio dell’imprenditore commerciale si applicano sempre e comunque alla società a prescindere dall’attività esercitata : ciò vale, per espressa previsione di legge, per l’obbligo di iscrizione in R.I. e, si ritiene anche, per la tenuta delle scritture contabili. IMPRESA PUBBLICA Anche lo Stato e gli altri enti pubblici possono svolgere attività di impresa (artt 41 e 43 Cost). È però prevista una disciplina diversa in base alla forma in cui il pubblico esercita l’attività: a) enti pubblici non economici : l’attività di impresa è secondaria ed accessoria rispetto ai fini istituzionali dell’ente (c.d. impresa-organo), che si ha quando esso svolge direttamente attività di impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative, prive di distinta soggettività anche se dotate di autonomia decisionale e contabile. In tal caso, l’impresa è esonerata per legge da iscrizione in R.I. (art 2201) e codice della crisi (art. 1 co. 1 cod. ins.). Parte della dottrina legge il 2201 come esonero generale dallo statuto dell’imprenditore commerciale, invece Campobasso ritiene comunque applicabile lo statuto dell’imprenditore, sia generale che commerciale (eccetto l’iscrizione in R.I.), per il rinvio operato ex art 2093 alle norme sull’impresa e per la lettura in chiave di eccezione dell’art 2201. b) enti pubblici economici : l’attività di impresa è esercitata in via esclusiva o principale dall’ente come compito istituzionale (c.d. impresa-ente). Erano molto diffusi fino agli anni ’90; dopo è stato avviato un radicale processo di privatizzazione finalizzato a garantire una gestione imprenditoriale più efficiente e a ridurre la spesa pubblica; a. privatizzazione formale: trasformazione in s.p.a. a partecipazione statale; b. privatizzazione sostanziale: dimissione delle partecipazioni pubbliche. In questo caso, l’impresa è soggetta allo statuto dell’imprenditore, agricolo o commerciale a seconda dell’attività esercitata, con la sola eccezione che non si applica il codice della crisi. c) società a partecipazione pubblica : l’attività di impresa è svolta dall’ente utilizzando le strutture societarie di diritto privato (generalmente s.p.a.), quindi attraverso la costituzione di società o la partecipazione in società (c.d. impresa-società). La
partecipazione pubblica può essere totalitaria, maggioritaria o minoritaria senza che ciò incida sulla disciplina. In questo caso, l’impresa non si distingue in alcun modo da quella privata, con conseguente applicazione integrale della disciplina societaria, nonché dell’impresa e della crisi.
Stabilito quando un soggetto può essere qualificato come imprenditore ex art 2082 c.c., occorre capire come e quando è possibile imputare l’attività ad un determinato soggetto giuridico. Per poter affermare che un certo soggetto è diventato imprenditore, è necessario che l’esercizio dell’attività di impresa sia a lui giuridicamente imputabile e dunque bisogna individuare il criterio di imputazione dell’attività di impresa. Poiché l’esercizio di impresa si articola nel compimento di una serie di atti, si tratta di una vicenda che si sviluppa nel tempo e perciò occorre individuare l’inizio e la fine dell’impresa , ossia il momento a partire da cui l’attività può dirsi iniziata e le norme sull’impresa diventano applicabili, così come in quello in cui può dirsi cessata, con conseguente perdita della qualifica. Occorre inoltre verificare la capacità negoziale necessaria per poter acquistare la qualifica. IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA Nel nostro ordinamento vige il principio della spendita del nome : centro di imputazione degli effetti degli atti è il soggetto il cui nome è validamente speso nei traffici giuridici. Pertanto, è l’imputazione degli atti dipende soltanto dal criterio formale della spendita del nome, e non dal criterio sostanziale della titolarità dell’interesse economico. L’individuazione del soggetto cui è imputabile l’attività di impresa non solleva problemi quando i relativi atti sono compiuti direttamente dall’interessato, personalmente o tramite mandato con rappresentanza (con procura), sicché tutti gli effetti degli atti compiuti si produrranno automaticamente nella sua stessa sfera giuridica. Al contrario, in caso di mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce in proprio nome (perciò tutti gli effetti dell’atto si producono nella sua sfera giuridica) e ha poi obbligo interno (contenuto nel mandato) di ritrasferire gli effetti degli atti compiuti nella sfera giuridica del mandante, ma quest’ultimo non ha nessun rapporto con i terzi (art 1705). In quest’ultimo caso si crea quindi una dissociazione tra chi formalmente compare negli atti di impresa (imprenditore palese o c.d. prestanome) e chi sostanzialmente è invece il vero dominus dell’attività, ossia che dirige di fatto l’impresa (imprenditore indiretto o c.d. occulto). Questo fenomeno viene detto impresa tramite interposta persona ed è stato a lungo discusso se l’ imprenditore occulto può rispondere dell’attività al pari di quello palese, al fine di evitare possibili forme di abuso (in particolare quando il prestanome è nullatenente). Parte della giurisprudenza ha sostenuto la tesi dell’ impresa fiancheggiatrice , secondo cui il dominus può acquistare la qualifica di imprenditore ed essere così soggetto alla relativa disciplina quando si accerta che, nei rapporti con il prestanome, ha tenuto comportamenti che possono essere considerati come attività di impresa: un’impresa che quindi fiancheggia quella svolta dal prestanome. Tuttavia, questa tesi pone un rimedio solo parziale al problema della responsabilità del dominus, perché la responsabilità potrebbe estendersi solo ai creditori che abbiano titolo per agire nei suoi confronti e, in ogni caso, non è agevole dimostrare che l’attività esercitata dal dominus sia qualificabile come impresa. Parte della dottrina, partendo dal presupposto che ci sia un legame inscindibile tra potere e rischio, non ritiene corretto che chi abbia di fatto un potere di gestione sia sottratto dalla relativa responsabilità. Tuttavia, altri (tra cui Campobasso) ritengono che il dominus occulto non possa comunque rispondere degli atti compiuti in nome dell’impresa, sia perché i terzi hanno sempre e solo avuto come controparte l’imprenditore palese (per cui non possono aver mai fatto affidamento sull’imprenditore occulto, non essendo a conoscenza della sua esistenza, e quindi verrebbero avvantaggiati oltre i limiti della tutela dell’affidamento), sia perché i creditori personali del dominus non sono mai stati a conoscenza dei debiti di impresa (con la conseguenza che vedrebbero concorrere sul patrimonio del loro debitore anche i creditori del prestanome, di cui non potevano conoscere l’esistenza).
In conclusione, sta di fatto che l’impresa ed i relativi atti si possono imputare solo al soggetto il cui nome è utilizzato, quindi non pare trovare spazio, nel nostro ordinamento, la possibilità di dichiarare imprenditore colui il quale non si manifesta nei confronti dei terzi.
Tutte le autorizzazioni devono essere iscritte in R.I.; con l’autorizzazione il soggetto mantiene la qualifica di imprenditore commerciale e sarà dunque soggetto all’intero statuto.
L’imprenditore commerciale non piccolo è soggetto ad una disciplina specifica: