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diritto commerciale cian, Sintesi del corso di Diritto Commerciale

diritto commerciale cian sintesi capitoli

Tipologia: Sintesi del corso

2024/2025

Caricato il 07/11/2025

Jake.Tyler
Jake.Tyler 🇮🇹

23 documenti

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38. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
I. Nozione 1. Caratteri generali
La società in accomandita semplice ha una caratteristica ineludibile, ossia la
compresenza di due categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. Il
venir meno di una delle due categorie comporta lo scioglimento della società. Esse si
distinguono innanzitutto per il diverso regime di responsabilità: gli accomandatari
rispondono alle obbligazioni sociali solidalmente ed illimitatamente, mentre gli
accomandanti solo in proporzione alla quota conferita. Inoltre il codice ha ribadito
come solamente i soci accomandatari possano essere amministratori, mentre ai soci
accomandanti è esclusa qualsiasi attività gestoria, nei limiti indicati dal c.d. divieto di
immistione. La complessità della s.a.s. rende tale modello di società di persone quello
più vicino alla società di capitali.
2. La responsabilità dei soci
Mentre per gli accomandatari possono senz’altro ritenersi valide le regole già
illustrate per i soci di s.n.c. in tema di responsabilità illimitata, solidarietà, beneficio
di escussione ed inefficacia del patto limitativo di responsabilità, tutt’altra disciplina è
riservata ai soci accomandanti. I soci di tale categoria sono infatti istituzionalmente a
responsabilità limitata, anche qualora la società sia irregolare. Ciò comporta che gli
accomandanti non possono essere aggrediti direttamente dai creditori sociali; tuttavia
se l’accomandante non ha ancora versato la totalità dei conferimenti promessi, il
creditore sociale può promuovere un’azione surrogatoria, al fine di ottenere
l’integrale versamento dovuto alla s.a.s. loro debitrice.
II. La posizione dell’accomandante e dell’accomandatario
In corrispondenza di quanto detto in tema di s.n.c., anche qui vi è la possibilità di
investire del potere di amministrazione solo alcuni dei soci accomandatari. Spesso,
tra l’altro, la s.a.s. viene costituita da un unico socio accomandatario, sicché egli
funge inevitabilmente da unico amministratore. Inoltre l’unico accomandatario può
essere anche una società di capitali. Una disciplina più larga è riservata agli
accomandanti: pertanto è giusto ricordare che anche se essi non possono assumere le
vesti di amministratori, sono sempre soci, quindi possono partecipare all’attività
sociale di certo non trascurabile.
1. I conferimenti e la circolazione della quota
a) Innanzitutto, in materia di conferimenti, l’accomandante partecipa apportando,
di regola, mezzi finanziari. Nulla però esclude che l’accomandante conferisca altri
tipi di beni, e persino la propria opera.
b) Inoltre le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni, ed
in ciò si ravvisa la differenza con la s.a.p.a. A ciò si ricollega il tema del trasferimento
delle quote. Per gli accomandatari è richiesta l’unanimità per la circolazione inter
vivos e si applica l’art.2284 sul versante mortis causa. Invece, la disciplina riservata
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38. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

I. Nozione 1. Caratteri generali

La società in accomandita semplice ha una caratteristica ineludibile, ossia la compresenza di due categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. Il venir meno di una delle due categorie comporta lo scioglimento della società. Esse si distinguono innanzitutto per il diverso regime di responsabilità: gli accomandatari rispondono alle obbligazioni sociali solidalmente ed illimitatamente, mentre gli accomandanti solo in proporzione alla quota conferita. Inoltre il codice ha ribadito come solamente i soci accomandatari possano essere amministratori, mentre ai soci accomandanti è esclusa qualsiasi attività gestoria, nei limiti indicati dal c.d. divieto di immistione. La complessità della s.a.s. rende tale modello di società di persone quello più vicino alla società di capitali.

2. La responsabilità dei soci Mentre per gli accomandatari possono senz’altro ritenersi valide le regole già illustrate per i soci di s.n.c. in tema di responsabilità illimitata, solidarietà, beneficio di escussione ed inefficacia del patto limitativo di responsabilità, tutt’altra disciplina è riservata ai soci accomandanti. I soci di tale categoria sono infatti istituzionalmente a responsabilità limitata, anche qualora la società sia irregolare. Ciò comporta che gli accomandanti non possono essere aggrediti direttamente dai creditori sociali; tuttavia se l’accomandante non ha ancora versato la totalità dei conferimenti promessi, il creditore sociale può promuovere un’azione surrogatoria, al fine di ottenere l’integrale versamento dovuto alla s.a.s. loro debitrice. II. La posizione dell’accomandante e dell’accomandatario In corrispondenza di quanto detto in tema di s.n.c., anche qui vi è la possibilità di investire del potere di amministrazione solo alcuni dei soci accomandatari. Spesso, tra l’altro, la s.a.s. viene costituita da un unico socio accomandatario, sicché egli funge inevitabilmente da unico amministratore. Inoltre l’unico accomandatario può essere anche una società di capitali. Una disciplina più larga è riservata agli accomandanti: pertanto è giusto ricordare che anche se essi non possono assumere le vesti di amministratori, sono sempre soci, quindi possono partecipare all’attività sociale di certo non trascurabile. 1. I conferimenti e la circolazione della quota a) Innanzitutto, in materia di conferimenti, l’accomandante partecipa apportando, di regola, mezzi finanziari. Nulla però esclude che l’accomandante conferisca altri tipi di beni, e persino la propria opera. b) Inoltre le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni, ed in ciò si ravvisa la differenza con la s.a.p.a. A ciò si ricollega il tema del trasferimento delle quote. Per gli accomandatari è richiesta l’unanimità per la circolazione inter vivos e si applica l’art.2284 sul versante mortis causa. Invece, la disciplina riservata

agli accomandanti è diversa: il trasferimento mortis causa si realizza liberamente in favore dei soggetti designati dal de cuius, mentre la circolazione inter vivos soggiace al principio di maggioranza per quote.

2. Il divieto di immistione dell’accomandante L’art.2320 sancisce il c.d. divieto di immistione: i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, ad eccezione di agire in virtù di procura speciale per singoli affari e di esprimere pareri ed autorizzazione, se l’atto costitutivo lo preveda. Con riferimento al limite, emerge il problema di individuare quando lo stesso risulti superato: mentre a prima vista parrebbe ruotare intorno ai soli atti esterni, quale l’agire in nome e per conto della società, niente sembra escludere che possa insorgere un atto di immistione nel compimento di atti interni alla società (ad es. ingerenza nelle decisioni gestorie). Anche l’eccezione lascia spazio a dubbi. È sicuramente pacifico che l’accomandante munito di rappresentanza per singolo affare possa stipulare i contratti collegati allo stesso senza la presenza degli accomandatari. Ma nella pratica accade spesso che l’accomandante è investito del potere di presenziare in società e di trattare con terzi. Dunque il vero problema consiste nel capire se quella all’art.2320 costituisca un’eccezione tassativa o possa reputarsi espressione di un principio generale, in base al quale l’accomandante può compiere atti gestori, a condizione che sussista un rapporto gerarchico tra lo stesso e gli accomandatari e che il suo ambito di operatività sia chiaramente circoscritto. Inoltre, come si evince sempre dall’art.2320, l’accomandante ha il potere di dare autorizzazioni e pareri – che abbiano carattere consultivo, e non vincolante – per determinate operazioni. Tra l’altro il socio accomandante è legittimato ad esercitare poteri di controllo sull’operato degli amministratori ed è fornito di poteri di informativa annuale sulle attività sociali. Qualora si realizzi una violazione del divieto di immistione, si producono conseguenze sia in termini negoziali che sul beneficio della responsabilità limitata. Quanto ai riflessi sugli atti gestori, se si tratta di atti esterni e se sono compiuti senza procura, essi non impegnano la società, ma determinano a carico dell’accomandante l’applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per il falsus procurator. Peraltro la violazione del divieto di immistione comporta a carico degli accomandanti l’assunzione di responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali. Il socio può anche essere escluso, ai sensi dell’art.2286., III. Scioglimento della società Oltre alle cause comuni anche alla s.n.c., pure il venir meno di una delle due istituzionali categorie di soci determina lo scioglimento della società. Dunque anche se la s.a.s. conserva una pluralità di soci, ma questi appartengano tutti ad una sola categoria, la società non potrà più proseguire. Tuttavia lo scioglimento non opera automaticamente, dato che il codice concede un termine di tolleranza di sei mesi nei quali è consentito ricostruire la dualità di posizioni. In particolare, qualora venga meno la categoria degli accomandatari, la