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diritto commerciale cian sintesi capitoli
Tipologia: Sintesi del corso
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La fusione è un particolare strumento di concentrazione giuridica tra imprese societarie.
L’art.2501 prevede due forme di fusione: la c.d. fusione in senso stretto , eseguita mediante la costituzione di una nuova società in cui vengono unificate le società preesistenti; la fusione per incorporazione, nella quale una società già operante incorpora una o più altre società. In entrambi i casi le società, incorporate o fuse, si estinguono per effetto della fusione. La società risultante dalla fusione o l’incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Se la fusione coinvolge società del medesimo tipo è omogenea; qualora invece partecipino alla fusione società di tipo diverso, essa è detta eterogenea. Sono altresì possibili, sempre nel rispetto dei limiti previsti per le singole fattispecie di trasformazioni eterogenee, fusioni trasformative eterogenee, ossia fusioni tra società con diverso scopo-fine o tra enti diversi dalle società. Quanto alla possibilità di prendere parte ad una operazione di fusione, la legge pone un unico limite: la partecipazione alla fusione non è consentita alle s.p.a. in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. La legge non prevede alcun divieto di partecipazione alla fusione per le società sottoposte a procedure concorsuali.
Il procedimento di fusione è scandito in tre fasi consecutive , il cui ordine non può essere alterato dalle parti: il progetto, la delibera e l’atto di fusione. Il progetto di fusione ed i relativi allegati a) Il progetto di fusione, redatto dagli amministratori ed unico per tutte le società coinvolte nella stessa, indica le caratteristiche dell'operazione da proporre ai soci, che successivamente decideranno se approvare o meno in assemblea. L’art 2501-ter esplicita il necessario contenuto del progetto di fusione, dal quale devono anzitutto risultare i dati più rilevanti delle società coinvolte nell’operazione (tipo, denominazione o ragione sociale, sede) e l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione. Di particolare rilevanza è l'indicazione del rapporto di cambio delle azioni o quote: questo è l'indice numerico in base al quale saranno assegnate le azioni o quote della società riveniente dalla fusione ai soci delle società incorporate o fuse. b) Il progetto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Al fine di
rendere possibile ai soci un'approfondita disamina del suo contenuto è previsto un termine minimo di 30 giorni (ridotta 15 nelle fusioni tra società non azionarie) che deve intercorrere tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione di fusione. c) Il contenuto del progetto di fusione risulta effettivamente chiaro per i soci ed i terzi soltanto se completato dai relativi allegati: (i) La situazione patrimoniale delle società stesse. Si tratta, in particolare, di un bilancio infrannuale (detto bilancio di fusione), volta ad offrire un quadro contabile aggiornato di tutte le società partecipanti. (ii) Ulteriore allegato è la relazione degli amministratori, deputata ad illustrare e giustificare sotto il profilo economico e giuridico il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio, esplicitando i criteri di determinazione e segnalando le eventuali difficoltà di valutazione. (iii) Infine è previsto che uno o più esperti redigano una relazione sulla congruità del rapporto di cambio. Agli esperti si richiede in particolare un parere sull'adeguatezza dei metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione del concambio. Nelle fusioni trasformative tra società di persone e di capitali, gli esperti devono assolvere a un compito ulteriore, a tutela dei creditori: redigere la relazione di stima del patrimonio della società di persone. d) Di tutti questi documenti, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna delle società partecipanti, è previsto, salvo rinuncia unanime, il deposito in copia nella sede di quest'ultime o la pubblicazione nel sito Internet delle stesse società, durante i 30 giorni che precedono la decisione di fusione (quindici nelle fusioni tra società non azionarie).
La fusione deve essere decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo il diritto di recesso per il socio non consenziente. Nelle s.p.a. la delibera di fusione deve essere approvata con le normali maggioranze dell'assemblea straordinaria. Al socio non consenziente non è qui però riconosciuto il diritto di recesso. Nelle s.r.l. la delibera di fusione è sempre assunta a maggioranza e richiede l'osservanza del metodo assembleare. Al socio non consenziente spetta il diritto di recesso. La decisione di fusione può apportare modifiche al progetto di fusione che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi. Le delibere di fusione delle società di
L’ultima fase del procedimento consiste nella stipula dell’atto di fusione. La fusione deve in ogni caso risultare da atto pubblico anche se l’incorporante (o la società nascente dalla fusione) è una società di persone. Entro trenta giorni dalla stipulazione, il notaio rogante deve depositare l'atto di fusione per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società incorporate o fuse, nonché dell’incorporante (o la società nascente dalla fusione). L'ultima di tali iscrizione dell'atto ha efficacia costitutiva della fusione. Conseguita l'efficacia costitutiva della fusione, gli amministratori possono compiere i relativi atti di esecuzione, quali: l'annullamento delle azioni emesse dalle società incorporate o fuse, l'emissione di nuove azioni, la liquidazione dei soci recedenti e gli adempimenti contabili. A quest’ultimo proposito è previsto che in tale bilancio di apertura le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione (principio di continuità contabile). III. L’invalidità della fusione ed i rimedi risarcitori Una volta eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione, la sua invalidità non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.