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diritto commerciale cian, Sintesi del corso di Diritto Commerciale

diritto commerciale cian sintesi capitoli

Tipologia: Sintesi del corso

2024/2025

Caricato il 07/11/2025

Jake.Tyler
Jake.Tyler 🇮🇹

23 documenti

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39. SOCIETÀ SEMPLICE
La società semplice rappresenta l’unico tipo di società “non commerciale”: ad essa è
pertanto consentito esclusivamente l’esercizio in comune di attività d’impresa
agricola o di una professione intellettuale. La società semplice costituisce il prototipo
normativo delle società di persone, la cui disciplina trova applicazione tutte le volte in
cui non ci siano norme apposite per gli altri modelli.
I. La costituzione e l’iscrizione
La costituzione della società semplice è improntata sulla libertà formale: l’atto
costitutivo può infatti essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti. In
particolare, non è previsto che il contratto sociale debba menzionare un capitale
sociale o i conferimenti; anzi la nozione di capitale è del tutto assente nella disciplina
della società semplice. Infine, l’esclusione dell’obbligo d’iscrizione è stata sovvertita
dapprima nel
1993 con la legge istitutiva del registro e poi nel 2001 con la riforma dell’impresa
agricola (che ha riconosciuto efficacia dichiarativa all’iscrizione).
II. L’ordinamento patrimoniale della società. La
responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali. I
creditori personali dei soci
a) Mentre i conferimenti sono soggetti alla stessa disciplina prevista per la s.n.c.,
invece in materia di responsabilità resta fermo il principio per cui almeno uno dei soci
deve assumere la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Di regola tutti i
soci sono illimitatamente responsabili; tale regola è però parzialmente derogabile.
Infatti i soci possono stipulare un accordo volto a limitare la responsabilità di alcuni
di essi, che sarà opponibile ai terzi ma solo se: i soci beneficiari dell’accordo
limitativo non abbiano il potere di agire in nome e per conto della società; il patto sia
portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Inoltre il beneficio di escussione
opera in termini diversi rispetto a quanto visto per le s.n.c.: infatti, il socio può essere
destinatario diretto dell’azione esecutiva promossa dai creditori sociali e può
sottrarsene solo in via di eccezione, indicando i beni societari su cui il creditore può
agevolmente soddisfarsi.
b) Come nella s.n.c. regolare, i creditori sociali possono colpire gli utili spettanti al
socio debitore tramite il pignoramento presso terzi e procedere al sequestro
conservativo della quota spettante allo stesso in sede di liquidazione. A differenza
della collettiva, però, il creditore sociale può chiedere (ed ottenere) in ogni momento
la liquidazione della quota del socio-debitore, purché dimostri l’insufficienza degli
altri beni. In tal caso la quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda,
salvo che sia deliberato lo scioglimento della società, ed il socio suo debitore è
escluso di diritto dalla società.
III. L’amministrazione della società: la rappresentanza
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39. SOCIETÀ SEMPLICE

La società semplice rappresenta l’unico tipo di società “non commerciale”: ad essa è pertanto consentito esclusivamente l’esercizio in comune di attività d’impresa agricola o di una professione intellettuale. La società semplice costituisce il prototipo normativo delle società di persone, la cui disciplina trova applicazione tutte le volte in cui non ci siano norme apposite per gli altri modelli.

I. La costituzione e l’iscrizione

La costituzione della società semplice è improntata sulla libertà formale: l’atto costitutivo può infatti essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti. In particolare, non è previsto che il contratto sociale debba menzionare un capitale sociale o i conferimenti; anzi la nozione di capitale è del tutto assente nella disciplina della società semplice. Infine, l’esclusione dell’obbligo d’iscrizione è stata sovvertita dapprima nel 1993 con la legge istitutiva del registro e poi nel 2001 con la riforma dell’impresa agricola (che ha riconosciuto efficacia dichiarativa all’iscrizione).

II. L’ordinamento patrimoniale della società. La

responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali. I

creditori personali dei soci

a) Mentre i conferimenti sono soggetti alla stessa disciplina prevista per la s.n.c., invece in materia di responsabilità resta fermo il principio per cui almeno uno dei soci deve assumere la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Di regola tutti i soci sono illimitatamente responsabili; tale regola è però parzialmente derogabile. Infatti i soci possono stipulare un accordo volto a limitare la responsabilità di alcuni di essi, che sarà opponibile ai terzi ma solo se: i soci beneficiari dell’accordo limitativo non abbiano il potere di agire in nome e per conto della società; il patto sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Inoltre il beneficio di escussione opera in termini diversi rispetto a quanto visto per le s.n.c.: infatti, il socio può essere destinatario diretto dell’azione esecutiva promossa dai creditori sociali e può sottrarsene solo in via di eccezione, indicando i beni societari su cui il creditore può agevolmente soddisfarsi. b) Come nella s.n.c. regolare, i creditori sociali possono colpire gli utili spettanti al socio debitore tramite il pignoramento presso terzi e procedere al sequestro conservativo della quota spettante allo stesso in sede di liquidazione. A differenza della collettiva, però, il creditore sociale può chiedere (ed ottenere) in ogni momento la liquidazione della quota del socio-debitore, purché dimostri l’insufficienza degli altri beni. In tal caso la quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società, ed il socio suo debitore è escluso di diritto dalla società. III. L’amministrazione della società: la rappresentanza

In tema di rappresentanza della società, viene confermato il principio base dell’art.2266, da cui ne consegue che: a) se non è diversamente pattuito nel contratto sociale, la rappresentanza della società spetta a ciascun amministratore, disgiuntamente o congiuntamente; b) il contratto sociale può riservare la rappresentanza solo ad alcuni soci e può altresì prevedere limiti a tale potere. A proposito di opponibilità dei limiti originari del potere, bisogna invece suddividere due diverse circostanze. Quando l’iscrizione della società sia dotata di mera efficacia notiziale, invero, i limiti originari saranno sempre opponibili ai terzi. Quando, invece, l’iscrizione sia fornita per legge di efficacia dichiarativa, l’opponibilità sarà sempre condizionata all'iscrizione del limite nel registro delle imprese.