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diritto commerciale cian sintesi capitoli
Tipologia: Sintesi del corso
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L'attuale disciplina affianca alle tradizionali operazioni di modifica statutaria concernenti il cambiamento del tipo di società, nuove fattispecie di trasformazione, definite eterogenee, caratterizzato da una modifica ben più radicale che consiste nel mutamento della forma giuridica dell'impresa: mutamento che può coinvolgere l’autonomia patrimoniale oppure lo scopo fine dell’ente che esercita l’attività. Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione (art.2498, continuità dei rapporti giuridici). La funzione di una simile operazione è quella di permettere all'impresa di adeguare la propria forma e struttura giuridica alle mutate esigenze che vengono a maturare nel corso della sua esistenza. La sola norma comune a tutte le fattispecie di trasformazione è individuata dall’art.2500-bis, che disciplina l’invalidità della trasformazione: si prevede che l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata una volta eseguita la sua iscrizione; resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente trasformato e ai terzi danneggiati dalla trasformazione.
Si identificano due tipologie di trasformazione: omogenee ed eterogenee. In relazione alle prime si ha il cambiamento del tipo di società, non implicante anche la modifica dello scopo fine. Le trasformazioni omogenee possono avvenire fra tipi appartenenti alla stessa famiglia (da e verso società di persone, da e verso società di capitali). Occorrerà una decisione dei soci e, poiché la trasformazione rientra tra le modifiche dello statuto, sarà necessario rispettare le regole procedimentali richieste per queste. In particolare, la trasformazione di società di persone in un'altra società di persone deve essere decisa all'unanimità, se il contratto sociale non prevede la modifica a maggioranza; mentre la trasformazione di società di capitali in altra società di capitali deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria, a maggioranza. In tutti i casi occorrerà provvedere al deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese, da cui decorre l'efficacia della stessa trasformazione. Sarà necessario che l'atto costitutivo contenga gli elementi essenziali del tipo di destinazione. Da questa ipotesi, è necessario isolare quelle rappresentate dal passaggio di società di persone a società di capitali (trasformazione progressiva), e l'operazione inversa persone capitali (trasformazione regressiva).
La disciplina della trasformazione di società di persone in società di capitali consiste essenzialmente nella regolamentazione di quattro specifici profili dell'operazione. a) Cominciando dalla decisione di trasformazione, va sottolineato che l'obiettivo dell'attuale disciplina di favorire l'adozione di modelli societari capitalistici è stato perseguito con l'introduzione di una vistosa deroga alla regola del consenso unanime dei soci normalmente richiesto per le modificazioni del contratto sociale, prevedendo di fatto il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo diversa disposizione del contratto sociale. L'adozione della regola maggioritaria è però temperata dalla previsione del diritto di recesso del socio che non ha concorso alla decisione. È anzitutto necessario che tale trasformazione risulti da atto pubblico e che tale atto debba osservare sia la disciplina del tipo adottato che le forme di pubblicità relative. Deve, poi, quindi essere iscritto nel registro delle imprese e l'efficacia della trasformazione decorre dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari. b) Al fine di evitare elusioni del principio di corretta formazione di effettività del capitale sociale, queste trasformazioni comportano l'obbligo di determinare il valore del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione. Il patrimonio della società di persone che si trasforma è considerato come unico conferimento in natura da sottoporre ad una valutazione di un terzo imparziale e ciò a tutela dei terzi, in particolare dei creditori sociali. Nelle ipotesi in cui la consistenza del patrimonio netto della società risultante dalla stima sia inferiore al minimo legale stabilito per la costituzione della società, è necessario che i soci effettuano nuovi conferimenti ai quali deve sostanzialmente applicarsi la disciplina dettata per i conferimenti in sede di costituzione del tipo societario prescelto. c) Particolarmente delicato il profilo della tutela dei soci a riguardo è sancito il diritto di ciascun socio all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla partecipazione sociale detenuta nella società personale. Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota corrispondente alla partecipazione agli utili che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente la trasformazione. d) Sotto il profilo della responsabilità dei soci, posto che la trasformazione progressiva conduce all'adozione di un tipo in cui la responsabilità illimitata è destinata a venire meno, l'esigenza di tutelare i creditori sociali anteriori alla trasformazione impone che tale trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalle responsabilità per le obbligazioni sorte prima dell'iscrizione dell'atto di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che gli stessi creditori abbiano dato il loro consenso alla trasformazione. È così previsto che il consenso dei creditori sociali alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili si presume se i creditori ai quali la deliberazione di
collettivi non societari, da comunione d’azienda o da società consortili a società di capitali. Questa è la trasformazione eterogenea: si tratta ben più di un mero cambiamento del tipo societario, mutandone in profondità l'assetto organizzativo. In particolare, nella trasformazione di società di capitali in altri enti la tutela dei soci si sostanzia nella previsione di un quorum rafforzato dei due terzi degli aventi diritto al voto, ferma restando la necessità del consenso dei soci che nell'ente trasformato assumessero responsabilità illimitata. Inoltre, gli amministratori sono tenuti a predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, che deve restare depositata presso la sede della società durante i 30 giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione. Più agevole è la trasformazione eterogenea in società di capitali. Ed infatti il generale favor per i modelli societari capitalistici, comporta che nei consorzi, come nelle società di persone, la deliberazione di trasformazione può essere assunta a maggioranza di persone, in deroga alla regola che richiede l'unanimità per le modifiche del contratto di consorzio. Unica eccezione è la trasformazione di comunione d'azienda in società di capitali, per la quale vi deve essere l'unanimità. Inoltre il patrimonio dell'ente che si trasforma sarà sottoposto a relazione di stima, l'atto di trasformazione dovrà risultare da atto pubblico e dovrà contenere tutte le indicazioni del tipo di società prescelto. La tutela dei creditori è invece affidata al diritto di opposizione. Si prevede che la trasformazione eterogenea non ha effetto con l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, bensì solo dopo 60 giorni da tale adempimento pubblicitario, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori non consenzienti. Entro tale termine di 60 giorni i creditori possono fare opposizione al tribunale, il quale, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o la società abbia prestato idonea garanzia, può disporre che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.
Si ritengono ammissibili fattispecie di trasformazioni atipiche, cioè diverse da quelle espressamente contemplate nelle norme (ad es. da consorzio in società di persone), a condizione che non contrastino con norme inderogabili e non ledano gli interessi dei soci e terzi. Non possono però configurarsi in termini di trasformazione né il passaggio da impresa individuale a società unipersonale, che costituisce un conferimento d'azienda, né l’operazione inversa.