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Corso diCorso di
Prof. Andrea Orefice Mod. VI – Parte Speciale (Giurisprudenza) – Prof. Andrea Orefice
Corso di
Prof. Andrea Orefice Sentenza della III sezione della Corte di Cassazione n. 48350 del 29/09/
Mod. VI – Unità didattica II – MML I - Prof. Andrea Orefice
Gli imputati P.I. e S.P. propongono separati ricorsi per Cassazione deducendo, il primo cinque motivi di gravame, mentre, il secondocinque motivi di gravame, mentre, il secondo due motivi.
PRIMO RICORSO – PRIMO MOTIVO Il ricorrente P.I., deduce la erronea applicazione del principio del “ne bis in idem”, a suo dire in contrasto con quanto affermatoaffermato nellanella sentenzasentenza delladella CorteCorte Costituzionale n. 200/2016, in virtù della quale il principio in esame non opererebbe quando tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile concorso formale.
PRIMO RICORSO – TERZO MOTIVO Col terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge nonché la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazionemotivazione aiai sensisensi dell’artdell’art.. 606606 cc..pp..pp.. inin ordine alla erronea qualificazione dei materiali come “rifiuti” contestando la posizione assunta al riguardo dalla Corte d’Appello in quanto ne avrebbe escluso la loro natura di “sottoprodotti”.
PRIMO RICORSO – QUARTO MOTIVO Col quarto motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.generiche.
SECONDO RICORSO – PRIMO MOTIVO Il secondo ricorrente deduce solo due motivi di gravame. Il primo concerne la violazione di legge e il viziovizio didi motivazionemotivazione aiai sensisensi dell’artdell’art.. 606606 c.p.p. in relazione alla presunta erronea valutazione dei mezzi di prova compiuta dalla Corte d’Appello, che si sarebbe limitata a condividere le argomentazioni sviluppate dal Giudice di prime cure.
SECONDO RICORSO – SECONDO MOTIVO Col secondo motivo si contesta la violazione di legge nonché la mancata, contraddittoria e/o illogica motivazione ex art. 606 c.p.p. in ordineordine allaalla mancanzamancanza dell’elementodell’elemento psicologico del reato nonché del fine dell’ingiusto profitto asseritamente conseguito mediante la condotta illecita.
ITER LOGICO MOTIVAZIONALE SEGUITO IN SENTENZA a) ne bis in idem La Corte respinge la contestazione in merito alla erronea applicazione del principio del “ne bis in idem” ex art. 649 c.p.p“ne bis in idem” ex art. 649 c.p.p..
La Corte di Cassazione rigetta altresì il secondo motivo di ricorso relativo alla presunta erronea determinazione del luogo di consumazione del reato. A riguardo, la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha più volte analizzato il tema, statuendo che il luogo di consumazione del reato va individuato in quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costitutivo del reato.
Anche il terzo motivo risulta infondato. Nel giudizio di primo grado è emerso chiaramente che i materiali viaggiavano, dai singolisingoli cantieri,cantieri, concon documentazionedocumentazione falsafalsa appositamente predisposta, con l’apposizione di timbri contraffatti degli impianti indicati per la loro destinazione.
d) attenuanti generiche La Corte di Cassazione, condividendo la pronuncia impugnata, nega la concessione delle attenuanti generiche. Giurisprudenza richiamata in sentenza: “ il riconoscimento delle attenuanti generiche presupponga la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicchè deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione ”. (Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 1, n. 3529 del 22/9/1993, Stelitano, Rv. 195339; Sez. 6, n. 6724 del 1/2/1989, Ventura, Rv. 181253) Ancora “ riguardo all'onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell'imputato ” (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 4/12/2003 (dep. 2004), Anaclerio, Rv. 229768).
ITER MOTIVAZIONALE SEGUITO DALLA CORTE PER IL SECONDO RICORSO La Corte rigetta in toto anche il secondo ricorso. Il primo motivo prospetterebbe unicamente una lettura alternativa delle emergenze processuali, su cui la Corte non avrebbe alcun potere dicui la Corte non avrebbe alcun potere di statuizione. La Corte d’Appello in motivazione fornisce tutti gli elementi necessari ad affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine alla illecita attività di gestione.
Rientra nel concetto di “ingiusto profitto” non solo la sua qualificazione eminentemente patrimoniale, dovendo essere considerato tale anche il vantaggio personale rappresentato dal rafforzamento della posizione ricoperta all’internorafforzamento della posizione ricoperta all’interno dell’azienda. In tal senso questa Corte di Cassazione penale, sez. III, 30/05/2017, n. 35568 “ In tema di traffico illecito di rifiuti, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 260, comma 1, d.lgs. n.152 del 2006, il requisito dell'ingiusto profitto non deriva dall'esercizio abusivo dell'attività di gestione dei rifiuti, bensì dalla condotta continuativa ed organizzata dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti ”.