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Cooperazione Stati-Chiese: Ruoli e Conseguenze, Appunti di Diritto Ecclesiastico

La cooperazione tra Stati e Chiese, con un focus sul Regno Unito e altri casi europei. Discutiamo di temi come finanziamento, assistenza religiosa, insegnamento e simboli religiosi riconosciuti. Il testo include casi come Lautsi contro Italia e Grecia, e tratta argomenti come l'identificazione personale tra Stato e Chiesa, il ruolo del Sinodo Generale, e la libertà religiosa. Il documento illustra come il ruolo della Chiesa influisce sulla politica e sulla società.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 18.1 18.2 18.3 IL SISTEMA DELLE RELAZIONI TRA STATI E CONFESSIONI
RELIGIOSE NEI PAESI DELL’EUROPA (1-4)
slide 18.1 18.2 18.3 (n. 1-4)
Il sistema delle relazioni (o i sistemi di relazione) = il sistema delle relazioni tra gli Stati e le
confessioni religiose nei diversi Paesi dell’Europa, facendo riferimento sia all’Unione Europea, (= cioè
ai 27 Stati membri dell’UE), sia più in generale ai 47 Stati membri del Consiglio D’Europa.
Nell’impossibilità di avere un sistema generale di relazioni nella normativa europea, l’UE si rimette a
quelli che sono i sistemi di relazione in vigore nei diversi Stati membri (= cioè rimanda agli atti in
vigore nei diversi Stati membri).
Quindi per avere un quadro completo di quello che è il sistema delle relazioni nei Paesi dell’UE, è
necessario andare a vedere come sono gestite le relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose in tutti i
singoli Stati membri dell’UE.
Questo naturalmente ci permetterà di rilevare una serie di elementi essenziali =
1) il rilievo del fenomeno religioso all’interno dell’UE;
2) il dato empirico.
In generale esistono 3 diversi sistemi di relazione in Europa =
1) sistema di unione/subordinazione = no teocrazie (Cedu 31 luglio 2001: Refah partis
et alii c. Turchia) nonostante situazioni particolari: SCV, politeia del Monte Athos,
Principato di Andorra; al collocamento di una o più confessioni religiose in una
posizione di formale privilegio (= cioè il sistema di unione/subordinazione = è quel
sistema, nel quale vige il sistema di una Chiesa di Stato, piuttosto che il sistema di una
Chiesa che si trova in una situazione di privilegio rispetto agli altri culti) = questo sistema
teoricamente potrebbe derivare dalla supremazia della Chiesa sullo Stato, ma è necessario tener
presente, che in nessun Paese dell’UE vige un sistema puro di teocrazia (= cioè non si può parlare di
teocrazia in nessun Stato dell’Unione Europea, nonostante vi siano tutta una serie di situazioni
particolari, come quella dello Stato Città del Vaticano, del Principato di Andorra o della politeia del
Monte Athos).
Anzi fanno riflettere alcune sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo (es. la sent. del 31 luglio
2001 contro la Turchia, che aveva stabilito e definito come legittimo il provvedimento di scioglimento
di un partito, che tra le finalità aveva quella di ristabilire la legge sciaraitica (= cioè la legge islamica)
nel Paese, nel quale lo stesso partito era nato). Ecco, proprio perché uno dei principi fondamentali
dell’UE è la libertà di manifestazione del pensiero, nel quale rientra anche il principio della libertà di
religione, è appunto quello che non ci debba essere alcuna teocrazia.
Il sistema di unione/subordinazione non fa alcun riferimento al giurisdizionalismo, ma piuttosto si rifà al
collocamento di una o più confessioni religiose in una posizione di formale privilegio rispetto alle altre
confessioni religiose (= cioè agli altri culti) (piuttosto il sistema può essere quello di una Chiesa ufficiale
(= cioè di una Chiesa di Stato).
2) sistema di separazione = separazione di tutte le chiese senza riconoscimento ufficiale
e con trattamento uniforme e egualitario = è il sistema, che fa riferimento alla scissione tra
l’ordinamento civile e tutte le Chiese (= cioè le Chiese sono prive di riconoscimento ufficiale da parte
dell’ordinamento, anche se ne è garantita l’autonomia e l’indipendenza. E si punta a un trattamento
uniforme e egualitario di tutte le confessioni religiose.
La neutralità di quelli che sono i pubblici poteri verso le diverse fedi religiose e anche verso le credenze
non religiose, presuppone il rifiuto del ricorso a qualsiasi accordo e a qualsiasi forma di finanziamento
delle diverse confessioni religiose (es. si pensi al caso della Francia, come prototipo del sistema di
separazione tra l’ordinamento civile e le confessioni religiose).
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Lezione 18.1 18.2 18.3 – IL SISTEMA DELLE RELAZIONI TRA STATI E CONFESSIONI RELIGIOSE NEI PAESI DELL’EUROPA (1-4) slide 18.1 18.2 18.3 (n. 1-4) Il sistema delle relazioni (o i sistemi di relazione) = il sistema delle relazioni tra gli Stati e le confessioni religiose nei diversi Paesi dell’Europa, facendo riferimento sia all’Unione Europea, (= cioè ai 27 Stati membri dell’UE), sia più in generale ai 47 Stati membri del Consiglio D’Europa. Nell’impossibilità di avere un sistema generale di relazioni nella normativa europea, l’UE si rimette a quelli che sono i sistemi di relazione in vigore nei diversi Stati membri (= cioè rimanda agli atti in vigore nei diversi Stati membri). Quindi per avere un quadro completo di quello che è il sistema delle relazioni nei Paesi dell’UE, è necessario andare a vedere come sono gestite le relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose in tutti i singoli Stati membri dell’UE. Questo naturalmente ci permetterà di rilevare una serie di elementi essenziali =

  1. il rilievo del fenomeno religioso all’interno dell’UE;
  2. il dato empirico. In generale esistono 3 diversi sistemi di relazione in Europa = 1) sistema di unione/subordinazione = no teocrazie (Cedu 31 luglio 2001: Refah partis et alii c. Turchia ) nonostante situazioni particolari: SCV, politeia del Monte Athos , Principato di Andorra; sì al collocamento di una o più confessioni religiose in una posizione di formale privilegio (= cioè il sistema di unione/subordinazione = è quel sistema, nel quale vige il sistema di una Chiesa di Stato, piuttosto che il sistema di una Chiesa che si trova in una situazione di privilegio rispetto agli altri culti) = questo sistema teoricamente potrebbe derivare dalla supremazia della Chiesa sullo Stato, ma è necessario tener presente, che in nessun Paese dell’UE vige un sistema puro di teocrazia (= cioè non si può parlare di teocrazia in nessun Stato dell’Unione Europea, nonostante vi siano tutta una serie di situazioni particolari, come quella dello Stato Città del Vaticano, del Principato di Andorra o della politeia del Monte Athos). Anzi fanno riflettere alcune sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo (es. la sent. del 31 luglio 2001 contro la Turchia, che aveva stabilito e definito come legittimo il provvedimento di scioglimento di un partito, che tra le finalità aveva quella di ristabilire la legge sciaraitica (= cioè la legge islamica) nel Paese, nel quale lo stesso partito era nato). Ecco, proprio perché uno dei principi fondamentali dell’UE è la libertà di manifestazione del pensiero, nel quale rientra anche il principio della libertà di religione, è appunto quello che non ci debba essere alcuna teocrazia. Il sistema di unione/subordinazione non fa alcun riferimento al giurisdizionalismo, ma piuttosto si rifà al collocamento di una o più confessioni religiose in una posizione di formale privilegio rispetto alle altre confessioni religiose (= cioè agli altri culti) (piuttosto il sistema può essere quello di una Chiesa ufficiale (= cioè di una Chiesa di Stato). 2) sistema di separazione = s eparazione di tutte le chiese senza riconoscimento ufficiale e con trattamento uniforme e egualitario = è il sistema, che fa riferimento alla scissione tra l’ordinamento civile e tutte le Chiese (= cioè le Chiese sono prive di riconoscimento ufficiale da parte dell’ordinamento, anche se ne è garantita l’autonomia e l’indipendenza. E si punta a un trattamento uniforme e egualitario di tutte le confessioni religiose. La neutralità di quelli che sono i pubblici poteri verso le diverse fedi religiose e anche verso le credenze non religiose, presuppone il rifiuto del ricorso a qualsiasi accordo e a qualsiasi forma di finanziamento delle diverse confessioni religiose (es. si pensi al caso della Francia, come prototipo del sistema di separazione tra l’ordinamento civile e le confessioni religiose).

3) sistema di coordinazione = reciproca indipendenza e autonomia e esistenza di accordi tra le due entità (sistema misto) = nel quale si riconosce la reciproca indipendenza e autonomia della sfera religiosa e della sfera civile, ma ci sono piuttosto sistemi di accordo tra le 2 entità (l’entità civile e l’entità religiosa) al fine di disciplinare materie di interesse comune, sia nell’ambito civile, sia nell’ambito religioso (es. si pensi al sistema dei Concordati = quando si tratta di accordi, che vanno a regolamentare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, o ai trattati ecclesiastici = quando si tratta di accordi, che vanno a regolamentare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica). Il principio pattizio diviene fonte di diritto singolare all’interno dello specifico ordinamento (es. si pensi allo Stato come l’Italia, che si rifà al sistema di coordinazione). Con riferimento al sistema di unione è necessario prendere in considerazione la situazione particolare, che si è creata in alcuni ordinamenti (= Stati) (es. lo Stato Città del Vaticano, il Principato di Andorra, la politeia del Monte Athos. Il Monte Athos = è una penisola greca (definita penisola greca del Monte Athos) (= cioè un’entità territoriale dello Stato greco), che ha una esclusiva caratterizzazione confessionale ortodossa e alla quale lo Stato greco riconosce un particolare regime di autonomia (= cioè il Monte Athos è riconosciuto come una regione amministrativamente autonoma rispetto allo Stato greco, anche se è formalmente sottoposta alla sovranità dello Stato greco. Il Monte Athos ha una propria Carta costituzionale e come territorio è suddiviso in 20 regioni, in ognuna delle quali si trova un monastero, dotato del potere di governo su quella determinata regione e che assieme alle sue dipendenze e ai borghi di riferimento sono gli unici centri abitati di questa piccola penisola (= regione) (caratterizzata dal fatto di essere completamente a carattere confessionale = cioè il carattere della confessionalità è la tipicità specifica di questa realtà regionale (= entità territoriale). In particolare, tutte le regole giuridiche che vigono sul Monte Athos hanno un riferimento confessionale (es. c’è il divieto dell’ingresso delle donne all’interno del territorio della penisola, e quindi è sempre vietato (così come previsto dalla Carta fondamentale della Politeia all’art. 168); inoltre è vietato l’insediamento nel territorio di eterodossi o di scismatici (= cioè di persone, che non condividono la fede ortodossa) e chi vuole entrare all’interno del territorio deve avere un particolare riconoscimento non solo giuridico, ma anche di buona condotta rispetto alla stessa fede ortodossa). A capo dell’organizzazione del Monte Athos c’è una sorta di Sinodo (= cioè la sacra comunità, che è composta dai rappresentanti dei diversi monasteri); lo Stato greco ha comunque un suo rappresentante sul Monte Athos = che è un governatore, che cura gli interessi anche dello Stato greco. Nessun riconoscimento del diritto di proprietà vi è sulla Politeia; quindi all’interno del territorio del Monte Athos vi sono privilegi doganali e fiscali, perchè tutti i prodotti esportati sono esenti da imposte statali. Ecco, non si può confondere il sistema della Politeia con il sistema dello Stato Città del Vaticano, che è molto più articolato e ha finalità strumentali che non si ritrovano all’interno della Politeia. Tuttavia rimane una caratterizzazione specifica di una situazione, quasi di una vera e propria espressione teocratica, che esiste ecco all’interno del nostro mondo, e che insieme ad altre situazioni particolari sono residui di una assoluta contestualizzazione di un determinato territorio). Se è vero che il sistema di unione, il sistema di separazione e il sistema di coordinazione = sono tipiche espressioni del sistema di relazioni tra i diversi Stati e le confessioni religiose in Europa, allo stesso tempo è altrettanto vero che tra i diversi sistemi di relazione e i diversi ordinamenti vi sono dei tratti comuni. I tratti comuni dei diversi ordinamenti rispetto al fenomeno religioso sono = i principi fondamentali dell’Unione Europea (il rispetto della dignità umana, dei diritti dell’uomo, della libertà di pensiero, recepiti dall’art. 6 del Trattato dell’Unione Europea) Tratti comuni a tutti i sistemi (= cioè caratterizzazioni specifiche, che esistono in tutti gli ordinamenti)

  • la garanzia della libertà, dell’uguaglianza e del divieto di discriminazione degli individui e il diritto di avere o non avere, di cambiare o di manifestare la propria

definisce i ruoli e i compiti essenziali, viene identificata come difensore della fede e supremo governatore della Chiesa) (Si tratta di un sistema quasi cesaropapista, che però fondamentalmente conserva più per tradizione questo legame tra potere temporale e potere religioso, in quanto poi, nei fatti, l’attività religiosa è svolta dalle supreme autorità della Chiesa anglicana. In particolare il sovrano, quando assume il proprio ruolo specifico, giura di mantenere la Chiesa nella fede ufficiale (l’unica eccezione rispetto al Regno Unito è la Scozia, dove la religione ufficiale non è la religione anglicana, ma è la Chiesa presbiteriana di Scozia)

  • identificazione personale tra suprema autorità dello Stato e della Chiesa (conseguenze nella successione al trono) (= cioè il tema del rapporto di subordinazione tra fattore religioso e fattore civile si caratterizza per una serie di conseguenze = 1) nella successione al trono (perché solo chi è in comunione, chi non sposa un cattolico, può avere diritto alla successione nel trono); 2) in ambito politico (perché nella Camera dei Lord alcuni seggi sono riservati ad arcivescovi e vescovi anglicani e le sedute del Parlamento sono aperte con una preghiera; inoltre nelle chiese si celebrano gli eventi istituzionali più importanti dello Stato britannico);
  • il Sinodo generale = è l’organo ecclesiastico con competenze sulla confessione; emana provvedimenti dotati della stessa efficacia della legge parlamentare, tanto che sono anche capaci di abrogarla o di modificarla;
  • la Regina dà l’assenso per le norme emanate dal Sinodo generale in materia dottrinale e di culto. Inghilterra =
  • il diritto dell’istituzione monarchica di investitura dei vescovi e arcivescovi diocesani ha una caratterizzazione specifica in questo sistema di subordinazione, perchè oltretutto essi non possono dimettersi senza una specifica autorizzazione reale;
  • cosa ne è invece delle altre confessioni religiose? Le altre confessioni religiose sono libere, ma in Inghilterra non vi è alcuna proclamazione formale della libertà religiosa (non vi è una Costituzione scritta), anche se una garanzia della libertà religiosa c’è nell’ Human Rights Act del 1998. Quindi le altre religioni non godono di particolare riconoscimento, salvo quello indirettamente conseguente al possesso di un edificio di culto certificato (tale certificazione è necessaria, affinché in quel luogo di culto possano essere celebrati matrimoni con effetti civili secondo il Marriage Act del 1949 (infatti alcune religioni possono chiedere, che i luoghi di culto siano certificati. La certificazione non ha tanto valore di riconoscimento formale degli altri culti, quanto piuttosto di cristallizzazione della possibilità che all’interno di quel determinato luogo di culto possa essere celebrato un matrimonio, che poi possa avere anche le conseguenze civili specificate nello stesso atto di matrimonio). Danimarca = è una specifica espressione di quello che è un sistema di unione.
  • la Chiesa nazionale (= cioè la Chiesa popolare danese) (= che è una Chiesa evangelica luterana) = è la religione di Stato (art. 4 Cost.);
  • possono essere avanzati dubbi sulla sua natura di confessione religiosa (= cioè si potrebbe dubitare che si tratti di una vera e propria confessione religiosa), perché la caratterizzazione amministrativa di questa religione è particolare; piuttosto si potrebbe definire un’agenzia centrale dello Stato a fini amministrativi, in quanto sottoposta al diretto controllo del Parlamento e del Governo tramite il Ministero per gli affari ecclesiastici;
  • Le parrocchie agiscono come veri e propri organi dello Stato; infatti per conto dello Stato svolgono diverse funzioni anche amministrative;
  • Il re deve appartenere alla Chiesa evangelica luterana (art. 6 Cost.);
  • Le confessioni religiose diverse dalla confessione evangelica luterana sono riconosciute come associazioni private e possono godere di vantaggi fiscali, se riconosciute con decreto reale. La differenza fondamentale è tra 1) confessione riconosciuta (quando vi è un decreto reale) e 2) confessione autorizzata (quando il decreto reale ancora non c’è). Finlandia =
  • 2 Chiese di Stato: Chiesa protestante - luterana e chiesa ortodossa;
  • si tratta di un sistema confessionista (= confessionismo di Stato), che oggi è meno marcato rispetto al passato, in seguito alla Costituzione del ’99 e alla legge specifica sulla libertà religiosa del 2003;
  • infatti (in seguito a tutta una serie di modifiche intervenute) oggi i Vescovi non sono più pubblici funzionari e non sono più stipendiati pubblici;
  • il Governo della Finlandia è la più alta autorità all’interno della Chiesa ortodossa (= un’altra caratteristica specifica di questo sistema di subordinazione è la relazione tra la religione e il governo, in quanto il Governo della Finlandia si riconosce come la più alta autorità all’interno della Chiesa ortodossa);
  • è possibile il ricorso ai tribunali amministrativi statali contro la decisione delle Chiese di Stato;
  • solo le 2 Chiese di Stato hanno uno status privilegiato (= cioè uno status di diritto pubblico) rispetto alle altre confessioni religiose, che invece possono essere riconosciute come enti di diritto privato a seguito della registrazione. Malta =
  • la religione cattolica = è la religione dello Stato;
  • le autorità della Chiesa hanno il diritto e il dovere di insegnare quali principi sono giusti e quali sono falsi (con riferimento ai valori religiosi cattolici come valori ordinanti del vivere civile);
  • ogni seduta del Parlamento è aperta da una preghiera e ogni sessione da una S. Messa (è necessario tener presente, che Malta è ancora uno Stato, che non prevede una legge specifica sul divorzio). 2) Il sistema separatista Francia = esempio tipico del sistema separatista è quello francese, tanto da poter parlare di una laicità alla francese come espressione del disinteresse assoluto del fatto civile (= del fatto statale) rispetto al fatto religioso (= cioè un’idea di laicità particolare, che è diversa l’idea di laicità che la Corte Costituzionale ha riconosciuto nel nostro ordinamento)
  • modello separatista e laico espressamente qualificato come tale dall’art. 2 Cost., giusto riferimento alla Dichiarazione del 1789 (tanto che espressamente la Costituzione francese recita che = la Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Quindi dopo l’indivisibilità della Repubblica francese, vi è immediatamente il riferimento alla laicità della stessa Repubblica). In questo modo diventa particolarmente importante il riferimento alla separazione tra la sfera civile e la
  • pur essendo uno Stato a grandissima maggioranza cattolica, alla Chiesa cattolica non viene assicurata formalmente una posizione di privilegio, mentre invece è assicurata una posizione di eguaglianza a tutti i gruppi confessionali
  • è vero, che esistono riferimenti al ruolo e all’importanza della religione cattolica nel preambolo della Costituzione (art. 44 Cost., che rimanda addirittura alla Santissima Trinità e a Dio onnipotente, a cui è dovuto l’omaggio della pubblica adorazione), ma la situazione di privilegio, che era prevista fino al 1973 per la Chiesa cattolica è stata poi abrogata (= cioè l’art. 44, che prima prevedeva una condizione di privilegio per la Chiesa cattolica, è stato poi abrogato nel 1973 a seguito di referendum) (es. l’art. 40 3 comma Cost., che prevedeva il divieto di affissione di materiale informativo sull’aborto, è stato poi abrogato). Tutti questi elementi hanno portato l’Irlanda da una situazione addirittura unionista, dove era riconosciuto il valore dello Stato e della confessione cattolica, a un sistema separatista per numerosi aspetti. 3) Il sistema di cooperazione I sistemi di cooperazione ci portano a renderci conto di come il sistema separatista sia un sistema eccezionale in Europa. L’Europa è divisa tra 1) Stati unionisti, in cui vige ancora un sistema di religione di Stato e 2) Stati cooperatori (= cioè Stati, che riconoscono il ruolo e il valore del fatto religioso, come fatto che attiene alla persona umana, di cui gli Stati, che si interessano di tutto ciò che è umano, non possono non tener conto e che risolvono nei sistemi di cooperazione, attraverso la stipula di particolari accordi, intese, trattati, che servono a regolamentare quelle materie e quelle situazioni di interesse comune, sulle quali è necessario, che vi sia l’accordo, affinchè non si arrivi al contrasto (= al conflitto) con la confessione religiosa. Il sistema generale, che vige sempre nei sistemi di cooperazione = è che vi è 1) un riconoscimento generale dell’uguaglianza e dell’autonomia dei gruppi confessionali, 2) l’esistenza molto spesso di una legge generale sulla libertà religiosa e 3) la presenza di accordi. Austria = è un’espressione tipica del sistema di cooperazione.
  • l’art. 15 della Legge fondamentale prevede il principio generale di uguaglianza di tutte le confessioni religiose = cioè salvaguarda l’autonomia e l’indipendenza di tutte le confessioni religiose e attribuisce alle confessioni riconosciute il diritto di regolare e amministrare i propri affari interni;
  • riconosciuto il principio generale di uguaglianza di tutte le confessioni religiose, esistono vari accordi (es. Concordato (= accordo) con Chiesa cattolica del 1933);
  • gli altri gruppi religiosi possono ottenere il riconoscimento come persone di diritto pubblico (= cioè come comunità religiosa riconosciuta) o possono restare come persone di diritto privato (= cioè come comunità religiosa registrata) (ma anche in quest’ultimo caso si riconosce il valore comunque pubblico del fatto religioso, di cui è garante anche la comunità religiosa semplicemente registrata). Germania = la Germania si pone come uno Stato a sistema di cooperazione.
  • la posizione costituzionale delle confessioni è desumibile dagli artt. 136, 139 e 141 della Costituzione del 1919, ma anche dalla Legge fondamentale del 1949;
  • non vige alcun sistema di religione di Stato e le confessioni possono essere riconosciute come corporazioni di diritto pubblico o possono essere registrate come associazioni di diritto privato;
  • esistono specifici accordi stipulati con le diverse confessioni religiose. Gli accordi stipulati riguardano la Chiesa cattolica (accordo del 1933), ma anche le Chiese protestanti e gruppi minori. Il principio cardine del sistema tedesco = è il principio della neutralità ideologica (= cioè un’apertura paritaria e tollerante verso il tema religioso);
  • il tema della tassa ecclesiastica (= la tassa ecclesiastica vige in Germania e anche in altri sistemi (come in quello austriaco) = cioè il fatto di essere appartenente a una determinata confessione religiosa (= cioè il fatto di essere più fedele di una determinata confessione religiosa) comporta un particolare aggravio fiscale, con tasse ecclesiastiche specifiche, che i fedeli di un determinato gruppo confessionale devono versare alla Chiesa, tanto che nel tempo è sorto il problema di coloro, che dichiaravano di non voler più appartenere a una determinata confessione religiosa per non pagare più la tassa ecclesiastica. Questa problematica, al di là della rilevanza sul lato economico, aveva una rilevanza sul piano di fede, perché bisognava capire se quelle persone, che rifiutavano l’appartenenza religiosa, stessero ponendo in essere un vero e proprio atto di apostasia (= cioè un atto di rifiuto della fede) o se piuttosto fosse solo un problema di natura economica. Su questa problematica è intervenuta, per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, l’autorità competente, che ha stabilito, che è necessario verificare questa situazione. Tuttavia a livello generale questa normativa non è stata poi recepita dalle Conferenze Episcopali tedesche o da altre Conferenze Episcopali, perché per loro è importante solo sanzionare l’atteggiamento di questi fedeli, in quanto ne va del sostentamento della Chiesa in quel determinato luogo). Spagna = un sistema di cooperazione specifico è il sistema spagnolo.
  • l’art. 16 par. 3 Cost. afferma che = Nessuna confessione avrà carattere statale. I poteri pubblici terranno conto delle convinzioni religiose della società spagnola e manterranno le conseguenti relazioni di cooperazione con la Chiesa cattolica e le altre confessioni;
  • Concordato con Chiesa cattolica (modificato nel 1976 e 1979) = per quanto riguarda la Chiesa cattolica, il sistema di relazioni è fondato su un Concordato, modificato nel 1976 e anche nel 1979;
  • Accordi siglati nel 1992 con la Federazione spagnola delle chiese protestanti, con la Federazione spagnola delle comunità ebraiche e con il Consiglio islamico = per quanto riguarda le confessioni religiose diverse dalla cattolica vi sono accordi, siglati nel 1992 con la Federazione spagnola delle Chiese protestanti, con la Federazione spagnola delle Comunità ebraiche e con il Consiglio islamico = ciò è avvenuto a seguito della promulgazione della legge sulla libertà religiosa del 1980. Tuttavia per questi accordi con le confessioni religiose diverse dalla cattolica si tratta di una sorta di testi potremmo così dire confezionati (= cioè è il Governo, che li prepara e le confessioni poi devono sottoscrivere l’accordo) = in una società multiculturale, che poi è anche una società multireligiosa, in cui oggi il tema dell’accordo viene rivisto piuttosto in una chiave di valorizzazione della specificità di ogni diversa confessione religiosa, ecco questo è profondamente criticabile, perché invece appiana, livella la differenza religiosa; invece l’accordo dovrebbe avere l’obiettivo specifico di mettere in rilievo la peculiarità del fatto religioso, della confessione religiosa e quindi la peculiarità del sistema di cooperazione che entrambi decidono di stabilire;
  • le altre confessioni, che sono prive di accordo specifico (= cioè che non hanno un accordo) possono ricevere la registrazione;
  • infine altri gruppi religiosi sono associazioni religiose di diritto privato e sono sottoposti al diritto comune delle associazioni. Infatti in Spagna si parla di sistema piramidale, nel quale vi è la Chiesa Cattolica, le confessioni con accordo, le confessioni senza accordo e le associazioni religiose di diritto privato.
  • le confessioni possono iscriversi nel registro ufficiale delle chiese e dei culti (no) 2. Ungheria =
  • esiste un sistema di coordinazione affermato dall’art. 7 Cost. del 2011
  • sistema di registrazione delle chiese con acquisto personalità giuridica sui generis (no) 3. Repubblica Ceca
  • lo Stato non può vincolarsi né ad un’ideologia esclusiva, né ad una confessione religiosa;
  • le confessioni restano autonome per organi, nomine, fondazioni (nel 2002 è stato stipulato un Concordato con la Santa Sede, poi non ratificato dal Parlamento);
  • esiste un sistema, che si chiama di “immatricolazione” delle confessioni con acquisto di personalità giuridica e la fruizione di vantaggi. 4. Slovacchia
  • l’art. 1 Cost. del 1992 stabilisce l’assenza di un vincolo dello Stato con una specifica ideologia o religione. L’Accordo con S. Sede è stato nel 2000 e nel 2002 vi sono stati Accordi con altre confessioni religiose. 5. Estonia =
  • l’art. 40 Cost. esclude la Chiesa di Stato, ma stabilisce, che la Chiesa protestante- luterana ha un trattamento privilegiato, anche se in generale il sistema delle confessioni è fondato su accordi e concordati;
  • Concordato con la S. Sede del 1999;
  • esiste una Legge sulle chiese e associazioni religiose del 2002, che prevede il sistema della registrazione per l’acquisto della personalità giuridica da parte delle confessioni religiose. 6. Lettonia =
  • si stabilisce, che la Chiesa è separata dallo Stato, ma possono esserci accordi specifici con i culti;
  • Concordato con S. Sede nel 2002 e poi altri accordi con confessioni tradizionali;
  • è previsto sistema non obbligatorio di registrazione delle confessioni religiose, che tuttavia è fonte di diritti particolari. 7. Lituania =
  • art. 43 Cost. prevede il divieto di istituire una religione di Stato;
  • è affermato il principio dell’autonomia confessionale e della cooperazione;
  • vi sono già stati 3 Accordi con S. Sede nel 2000;
  • sono previste 3 tipologie di confessioni religiose = tradizionali, riconosciute, associazioni religiose, che restano nell’ambito del diritto privato.

8. Slovenia =

  • la Costituzione ricorda, che confessioni e Stato sono separati. E’ stata promulgata nel 2007 una Legge sulla libertà religiosa del 2007, che specifica la procedura di registrazione delle confessioni religiose;
  • esistono Accordi con la S. Sede, la comunità islamica e la comunità buddhista. 9. Romania =
  • si rifà al principio bizantino della sinfonia tra la Chiesa e lo Stato
  • nonostante la religione ortodossa sia la religione della stragrande maggioranza cittadini e se ne riconosca un ruolo importante, il sistema è fondato su tutta una serie di accordi
  • le confessioni riconosciute dal Governo sono considerate persone giuridiche di pubblica utilità (no) 10. Croazia =
  • art. 41 Cost. del 1990 sancisce principio dell’uguaglianza e della separazione;
  • esiste Concordato con S. Sede, che è stato stipulato nel 1996 per le questioni giuridiche e nel 1998 per le questioni economiche;
  • è prevista la possibilità di iscrizione nel registro delle comunità religiose per quelle confessioni religiose, che vogliono godere di un particolare status all’interno dell’ordinamento croato. (in sintesi) caratterizzazioni specifiche dei sistemi di relazione =
  1. il sistema unionista (o di subordinazione) = è caratterizzato dal riconoscimento di una confessione ufficiale;
  2. il sistema separatista = è caratterizzato dalla netta separazione tra il fatto religioso e il fatto civile;
  3. il sistema di coordinazione = è caratterizzato dall’accordo (= cioè dal principio pattizio) = come cardine della relazione. Sistemi misti Vi sono una serie di sistemi, che possono essere definiti come sistemi misti (o sistemi ibridi). In alcuni Stati è particolarmente difficile comprendere e identificare con chiarezza il riferimento al sistema di relazioni con le confessioni religiose. Si parla di sistemi misti (o di sistemi ibridi) = quando i sistemi sono realmente mescolati e quindi non si riesce con chiarezza a collocarli in una delle 3 grandi aree precedentemente indicate. Belgio = è un Paese certamente di risalente tradizione cattolica, che vive però un forte processo di secolarizzazione, risentendo anche moltissimo degli effetti dell’immigrazione straniera e, in particolare, dell’immigrazione musulmana, tanto che ormai da anni coloro che si avvalgono dell’insegnamento della religione musulmana sono un numero maggiore di quelli, che nelle scuole si avvalgono della religione cattolica. Per le diverse sfaccettature del sistema di relazioni si preferisce piuttosto immetterlo all’interno di un sistema misto.
  • neutralità delle pubbliche istituzioni verso le confessioni religiose, ma anche l’impegno a retribuire i ministri di culto (art. 181 Cost.); cattolicesimo = primus inter pares = la tendenziale neutralità delle pubbliche istituzioni verso le confessioni religiose, che è anche caratterizzata da una particolare attenzione verso le minoranze ideologiche e filosofiche, per quanto

Non esiste formalmente una religione ufficiale (= cioè una religione di Stato), ma vi è traccia della incorporazione di norme religiose in una serie di atti statali (es. nel caso dell’art. 110 paragrafo 1 Cost., che per tutelare l’unità dottrinale e canonica della Chiesa ortodossa accorda a quest’ultima il diritto esclusivo di modificare le proprie regole confessionali interne nel rispetto dei sacri Canoni e della Carta della Chiesa di Cipro). Inoltre i gruppi religiosi minori hanno anche propri rappresentanti all’interno del Parlamento. Bulgaria =

  • la Costituzione (modificata nel 2007) fissa il principio, secondo il quale il cristianesimo ortodosso orientale è la religione tradizionale della Repubblica (rappresentando la religione, che è seguita dalla maggioranza della popolazione in Bulgaria). È ribadito il principio della libera pratica di qualsiasi religione, della separazione tra lo Stato e le istituzioni religiose e il divieto di fare uso delle istituzioni religiose per fini politici;
  • si stabilisce anche l’uguaglianza delle diverse confessioni religiose = allo stesso tempo l’art. 4 della Legge sulle confessioni religiose del 2002 ha stabilito una serie di caratterizzazioni specifiche (= di privilegi) per le confessioni religiose e, andando a sostituire quella che era la legge comunista del 1949, ha affermato il principio di uguaglianza di tutte le diverse fedi religiose e il divieto di ingerenza dello Stato nell’organizzazione interna e nell’autogoverno delle confessioni religiose;
  • è prevista l’esistenza di un registro delle comunità religiose (le comunità religiose registrate assumono in Bulgaria la denominazione di istituzioni religiose). Altri Paesi membri del Consiglio d’Europa Qui vi è un’elencazione di tutti gli Stati, che non rientrano tra gli Stati, che fanno anche parte dell’Unione Europea (= cioè i Paesi membri dell’Unione Europea) Andorra = lo Stato è governato dal Vescovo spagnolo di Urgell e dal presidente della repubblica di Francia (= cioè vi è una forte connotazione di relazione tra fatto religioso e ordinamento civile); Linchteinstein = la religione cattolica è religione di Stato; Principato di Monaco = la religione cattolica è religione di Stato; Repubblica di San Marino = Chiesa e Stato sono indipendenti e sovrani, ma si rifà a un sistema più collaborativo; Svizzera = neutralità della Confederazione. La disciplina specifica del fatto religioso è rimessa ai diversi Cantoni, che la compongono; Islanda e Norvegia = vi è ancora il sistema della Chiesa di Stato, che è la Chiesa evangelica luterana. Il re di Norvegia è anche il capo della Chiesa; Albania = stabilisce l’uguaglianza tra tutte le confessioni secondo un principio di cooperazione (es. l’Accordo con S. Sede del 2002); Bosnia-Erzegovina = stabilisce un principio generale di uguaglianza tra tutte le confessioni religiose; Croazia = principio separatista e di uguaglianza delle confessioni religiose, nonostante l’Accordo con S. Sede, che la pone in una situazione di privilegio. Le altre confessioni religiose possono registrarsi; Macedonia = le confessioni sono separate dallo Stato e sono libere di organizzarsi, istituire scuole e istituzioni sociali e caritatevoli; Montenegro = le confessioni sono separate dallo Stato e sono libere di organizzarsi secondo un principio collaborativo, in quanto nel 2011 vi è stata la sottoscrizione di un accordo specifico con la Santa Sede; Serbia = il principio di laicità è affermato in Costituzione del 2006;

Armenia = lo Stato armeno, sebbene riconosca il principio separatista, riconosce la missione storica della Chiesa di Armenia; Georgia = lo Stato riconosce il ruolo della libertà religiosa e della laicità, ma pure il ruolo della Chiesa apostolica autocefala ortodossa (che ha avuto un ruolo importante anche per lo sviluppo economico e sociale di quel territorio); Arzerbaigian = Repubblica laica e separata dalle Chiese; Moldova = posizione preminente della Chiesa ortodossa metropolita di Moldova, subordinata al patriarcato di Mosca anche se sono presenti anche la Chiesa ortodossa metropolita di Bessarabia e Chiesa russa ortodossa e vengono riconosciute anche le altre confessioni religiose; Federazione Russa = stabilisce la laicità dello Stato (= cioè lo Stato è laico), ma ha una menzione speciale per la Chiesa ortodossa; Ucraina = lo Stato è separato dalla Chiesa e tutte le Chiese sono uguali davanti alla legge. Tuttavia gli enti centrali delle confessioni religiose e i competenti organi dello Stato possono concludere convenzioni bilaterali, che sono vincolanti per le parti che le contraggono; Turchia = la laicità è considerata come un principio costitutivo della struttura dello Stato. Infatti la Costituzione turca prevede, che nessuno dei diritti e delle libertà garantiti dall’ordinamento possa essere esercitato con l’obiettivo di porre in pericolo l’ordine democratico e laico. Infatti incontrano difficoltà nella registrazione le associazioni religiose, che non sono rispettose del principio di laicità. Per operare le organizzazioni religiose devono costituirsi in fondazioni o istituzioni di diritto comune soggette al controllo dello Stato.