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La cooperazione tra Stati e Chiese, con un focus sul Regno Unito e altri casi europei. Discutiamo di temi come finanziamento, assistenza religiosa, insegnamento e simboli religiosi riconosciuti. Il testo include casi come Lautsi contro Italia e Grecia, e tratta argomenti come l'identificazione personale tra Stato e Chiesa, il ruolo del Sinodo Generale, e la libertà religiosa. Il documento illustra come il ruolo della Chiesa influisce sulla politica e sulla società.
Tipologia: Appunti
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Lezione 18.1 18.2 18.3 – IL SISTEMA DELLE RELAZIONI TRA STATI E CONFESSIONI RELIGIOSE NEI PAESI DELL’EUROPA (1-4) slide 18.1 18.2 18.3 (n. 1-4) Il sistema delle relazioni (o i sistemi di relazione) = il sistema delle relazioni tra gli Stati e le confessioni religiose nei diversi Paesi dell’Europa, facendo riferimento sia all’Unione Europea, (= cioè ai 27 Stati membri dell’UE), sia più in generale ai 47 Stati membri del Consiglio D’Europa. Nell’impossibilità di avere un sistema generale di relazioni nella normativa europea, l’UE si rimette a quelli che sono i sistemi di relazione in vigore nei diversi Stati membri (= cioè rimanda agli atti in vigore nei diversi Stati membri). Quindi per avere un quadro completo di quello che è il sistema delle relazioni nei Paesi dell’UE, è necessario andare a vedere come sono gestite le relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose in tutti i singoli Stati membri dell’UE. Questo naturalmente ci permetterà di rilevare una serie di elementi essenziali =
3) sistema di coordinazione = reciproca indipendenza e autonomia e esistenza di accordi tra le due entità (sistema misto) = nel quale si riconosce la reciproca indipendenza e autonomia della sfera religiosa e della sfera civile, ma ci sono piuttosto sistemi di accordo tra le 2 entità (l’entità civile e l’entità religiosa) al fine di disciplinare materie di interesse comune, sia nell’ambito civile, sia nell’ambito religioso (es. si pensi al sistema dei Concordati = quando si tratta di accordi, che vanno a regolamentare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, o ai trattati ecclesiastici = quando si tratta di accordi, che vanno a regolamentare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica). Il principio pattizio diviene fonte di diritto singolare all’interno dello specifico ordinamento (es. si pensi allo Stato come l’Italia, che si rifà al sistema di coordinazione). Con riferimento al sistema di unione è necessario prendere in considerazione la situazione particolare, che si è creata in alcuni ordinamenti (= Stati) (es. lo Stato Città del Vaticano, il Principato di Andorra, la politeia del Monte Athos. Il Monte Athos = è una penisola greca (definita penisola greca del Monte Athos) (= cioè un’entità territoriale dello Stato greco), che ha una esclusiva caratterizzazione confessionale ortodossa e alla quale lo Stato greco riconosce un particolare regime di autonomia (= cioè il Monte Athos è riconosciuto come una regione amministrativamente autonoma rispetto allo Stato greco, anche se è formalmente sottoposta alla sovranità dello Stato greco. Il Monte Athos ha una propria Carta costituzionale e come territorio è suddiviso in 20 regioni, in ognuna delle quali si trova un monastero, dotato del potere di governo su quella determinata regione e che assieme alle sue dipendenze e ai borghi di riferimento sono gli unici centri abitati di questa piccola penisola (= regione) (caratterizzata dal fatto di essere completamente a carattere confessionale = cioè il carattere della confessionalità è la tipicità specifica di questa realtà regionale (= entità territoriale). In particolare, tutte le regole giuridiche che vigono sul Monte Athos hanno un riferimento confessionale (es. c’è il divieto dell’ingresso delle donne all’interno del territorio della penisola, e quindi è sempre vietato (così come previsto dalla Carta fondamentale della Politeia all’art. 168); inoltre è vietato l’insediamento nel territorio di eterodossi o di scismatici (= cioè di persone, che non condividono la fede ortodossa) e chi vuole entrare all’interno del territorio deve avere un particolare riconoscimento non solo giuridico, ma anche di buona condotta rispetto alla stessa fede ortodossa). A capo dell’organizzazione del Monte Athos c’è una sorta di Sinodo (= cioè la sacra comunità, che è composta dai rappresentanti dei diversi monasteri); lo Stato greco ha comunque un suo rappresentante sul Monte Athos = che è un governatore, che cura gli interessi anche dello Stato greco. Nessun riconoscimento del diritto di proprietà vi è sulla Politeia; quindi all’interno del territorio del Monte Athos vi sono privilegi doganali e fiscali, perchè tutti i prodotti esportati sono esenti da imposte statali. Ecco, non si può confondere il sistema della Politeia con il sistema dello Stato Città del Vaticano, che è molto più articolato e ha finalità strumentali che non si ritrovano all’interno della Politeia. Tuttavia rimane una caratterizzazione specifica di una situazione, quasi di una vera e propria espressione teocratica, che esiste ecco all’interno del nostro mondo, e che insieme ad altre situazioni particolari sono residui di una assoluta contestualizzazione di un determinato territorio). Se è vero che il sistema di unione, il sistema di separazione e il sistema di coordinazione = sono tipiche espressioni del sistema di relazioni tra i diversi Stati e le confessioni religiose in Europa, allo stesso tempo è altrettanto vero che tra i diversi sistemi di relazione e i diversi ordinamenti vi sono dei tratti comuni. I tratti comuni dei diversi ordinamenti rispetto al fenomeno religioso sono = i principi fondamentali dell’Unione Europea (il rispetto della dignità umana, dei diritti dell’uomo, della libertà di pensiero, recepiti dall’art. 6 del Trattato dell’Unione Europea) Tratti comuni a tutti i sistemi (= cioè caratterizzazioni specifiche, che esistono in tutti gli ordinamenti)
definisce i ruoli e i compiti essenziali, viene identificata come difensore della fede e supremo governatore della Chiesa) (Si tratta di un sistema quasi cesaropapista, che però fondamentalmente conserva più per tradizione questo legame tra potere temporale e potere religioso, in quanto poi, nei fatti, l’attività religiosa è svolta dalle supreme autorità della Chiesa anglicana. In particolare il sovrano, quando assume il proprio ruolo specifico, giura di mantenere la Chiesa nella fede ufficiale (l’unica eccezione rispetto al Regno Unito è la Scozia, dove la religione ufficiale non è la religione anglicana, ma è la Chiesa presbiteriana di Scozia)
8. Slovenia =
Non esiste formalmente una religione ufficiale (= cioè una religione di Stato), ma vi è traccia della incorporazione di norme religiose in una serie di atti statali (es. nel caso dell’art. 110 paragrafo 1 Cost., che per tutelare l’unità dottrinale e canonica della Chiesa ortodossa accorda a quest’ultima il diritto esclusivo di modificare le proprie regole confessionali interne nel rispetto dei sacri Canoni e della Carta della Chiesa di Cipro). Inoltre i gruppi religiosi minori hanno anche propri rappresentanti all’interno del Parlamento. Bulgaria =
Armenia = lo Stato armeno, sebbene riconosca il principio separatista, riconosce la missione storica della Chiesa di Armenia; Georgia = lo Stato riconosce il ruolo della libertà religiosa e della laicità, ma pure il ruolo della Chiesa apostolica autocefala ortodossa (che ha avuto un ruolo importante anche per lo sviluppo economico e sociale di quel territorio); Arzerbaigian = Repubblica laica e separata dalle Chiese; Moldova = posizione preminente della Chiesa ortodossa metropolita di Moldova, subordinata al patriarcato di Mosca anche se sono presenti anche la Chiesa ortodossa metropolita di Bessarabia e Chiesa russa ortodossa e vengono riconosciute anche le altre confessioni religiose; Federazione Russa = stabilisce la laicità dello Stato (= cioè lo Stato è laico), ma ha una menzione speciale per la Chiesa ortodossa; Ucraina = lo Stato è separato dalla Chiesa e tutte le Chiese sono uguali davanti alla legge. Tuttavia gli enti centrali delle confessioni religiose e i competenti organi dello Stato possono concludere convenzioni bilaterali, che sono vincolanti per le parti che le contraggono; Turchia = la laicità è considerata come un principio costitutivo della struttura dello Stato. Infatti la Costituzione turca prevede, che nessuno dei diritti e delle libertà garantiti dall’ordinamento possa essere esercitato con l’obiettivo di porre in pericolo l’ordine democratico e laico. Infatti incontrano difficoltà nella registrazione le associazioni religiose, che non sono rispettose del principio di laicità. Per operare le organizzazioni religiose devono costituirsi in fondazioni o istituzioni di diritto comune soggette al controllo dello Stato.