Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Lezione 22.3: Libertà di Istituzione Scuola Confessionale e Normative, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questa lezione discute sulla libertà di istituzione scuole confessionali in italia, in base alla costituzione e al concordato. Viene presentata la discrezionalità della pa per l'apertura, l'uniformazione dell'ordinamento interno, e la sottoposizione alla scuola pubblica. Inoltre, vengono citati i dispositivi canonici e le disposizioni legislative riguardanti la scuola cattolica, il controllo legittimo e il riconoscimento dei diritti dei docenti.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

5

(6)

100 documenti

1 / 1

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Lezione 22.3 LE SCUOLE CONFESSIONALI (1-4)
slide 22.3 (n. 1-4)
La Chiesa cattolica ha il diritto di istituire scuole di ogni ordine e
grado ma sul territorio nazionale si deve rifare alla normativa per la
istruzione privata:
- discrezionalità della p.a. nell’autorizzare l’apertura;
- uniformazione dell’ordinamento interno a quello delle scuole
pubbliche
- sottoposizione della scuola privata alla scuola pubblica
Art. 33 Cost. riconosce libertà di insegnamento e ad enti e privati il
diritto di istituire scuole ed istituzioni di educazione, senza oneri
per lo Stato
Art. 9 n. 1 Concordato garantisce il diritto della Chiesa di istituire
scuole e alle scuole che ottengono parità un trattamento equipollente
a quello statale
Disposizioni canoniche:
Cann. 800 – 801
Scuola “cattolica” – can. 803
Vigilanza del Vescovo (can. 806)
l. 62/2000 riconosce che il sistema nazionale di istruzione è
costituito da: scuole statali e scuole paritarie private.
L’art. 1 bis del d.l. 250/2005 (l. 27/2006) ha introdotto anche la
figura della scuola non statale non paritaria.
Tutelare la tendenza di queste scuole:
- controllo della p.a. legittimo se riguarda strutture, mezzi,
docenti, programmi ma non il progetto educativo della scuola
- riconoscimento degli stessi diritti dei docenti nel rispetto
dell’armonia tra insegnamento impartito e tendenza della scuola
(Corte Cost. sent. 195/1972; l. 108/1990; d. lgs. 216/2003)
1

Anteprima parziale del testo

Scarica Lezione 22.3: Libertà di Istituzione Scuola Confessionale e Normative e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Lezione 22.3 LE SCUOLE CONFESSIONALI (1-4) slide 22.3 (n. 1-4) La Chiesa cattolica ha il diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado ma sul territorio nazionale si deve rifare alla normativa per la istruzione privata:

  • discrezionalità della p.a. nell’autorizzare l’apertura;
  • uniformazione dell’ordinamento interno a quello delle scuole pubbliche
  • sottoposizione della scuola privata alla scuola pubblica Art. 33 Cost. riconosce libertà di insegnamento e ad enti e privati il diritto di istituire scuole ed istituzioni di educazione, senza oneri per lo Stato Art. 9 n. 1 Concordato garantisce il diritto della Chiesa di istituire scuole e alle scuole che ottengono parità un trattamento equipollente a quello statale Disposizioni canoniche: Cann. 800 – 801 Scuola “cattolica” – can. 803 Vigilanza del Vescovo (can. 806) l. 62/2000 riconosce che il sistema nazionale di istruzione è costituito da: scuole statali e scuole paritarie private. L’art. 1 bis del d.l. 250/2005 (l. 27/2006) ha introdotto anche la figura della scuola non statale non paritaria. Tutelare la tendenza di queste scuole:
  • controllo della p.a. legittimo se riguarda strutture, mezzi, docenti, programmi ma non il progetto educativo della scuola
  • riconoscimento degli stessi diritti dei docenti nel rispetto dell’armonia tra insegnamento impartito e tendenza della scuola (Corte Cost. sent. 195/1972; l. 108/1990; d. lgs. 216/2003) 1