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Questa lezione discute del insegnamento della religione nelle scuole pubbliche e confessionali, basato su fonti come l'accordo di villa madama del 1984, protocollo addizionale, intesa tra il ministero e la cei del 2012, e norme canoniche e statali. Il principio regolatore della disciplina, il ruolo degli insegnanti riconosciuti dall'autorità ecclesiastica, la libertà di scelta degli studenti e i relativi oneri economici. Il testo include anche casi giuridici e discussione sulla curricolarità o meno dell'insegnamento.
Tipologia: Appunti
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Lezione 22.1 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE PUBBLICHE E SCUOLE CONFESSIONALI (1-4) slide 22.1 (n. 1-4) Disciplina derivante da un sistema articolato delle fonti di riferimento:
TAR Molise del 2012 : Il diritto di scelta di avvalersi o meno è riconducibile ai diritti ai quali esso è funzionale, identificati con il diritto di libertà religiosa e con il diritto di manifestare il proprio pensiero. Trattandosi di diritti assoluti il loro esercizio deve essere sempre revocabile. La scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’ora di religione può essere modificata in qualsiasi momento dell’anno scolastico cessando al frequenza dell’insegnamento o accedendo ad esso senza conseguenze sulla carriera dello studente Curricolarità o meno dell’insegnamento? No – Tar Lazio sent. 1273/ Si – Tar Emilia sent. 176/ Corte cost. sent. 203/ Consiglio di Stato sent. 2749/2010: ai fini dell’attribuzione del credito scolastico determinato della media dei voti riportata dall’alunno, occorre tener conto anche del giudizio espresso dal docente di religione cattolica. Nel caso in cui si scelga di avvalersi di questo insegnamento la materia diventa per lo studente obbligatoria e concorre all’attribuzione del credito scolastico. 2