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Insegnamento Religione nelle Scuole: Principi e Scelta Studenti, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questa lezione discute del insegnamento della religione nelle scuole pubbliche e confessionali, basato su fonti come l'accordo di villa madama del 1984, protocollo addizionale, intesa tra il ministero e la cei del 2012, e norme canoniche e statali. Il principio regolatore della disciplina, il ruolo degli insegnanti riconosciuti dall'autorità ecclesiastica, la libertà di scelta degli studenti e i relativi oneri economici. Il testo include anche casi giuridici e discussione sulla curricolarità o meno dell'insegnamento.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 22.1 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE PUBBLICHE E SCUOLE
CONFESSIONALI (1-4)
slide 22.1 (n. 1-4)
Disciplina derivante da un sistema articolato delle fonti di
riferimento:
- Accordo di Villa Madama del 1984 art. 9 n. 2
- Protocollo addizionale art. 5
- Intesa fra il Ministero e la CEI del 2012
- norme canoniche richiamate o presupposte (can. 804 e 805 CIC)
- norme unilaterali statali (in particolare DDPPRR sugli obiettivi
specifici dell’IRC)
- norme bilaterali con confessioni non cattoliche
Principio regolatore della disciplina:
un insegnamento oggettivamente obbligatorio ma soggettivamente
non obbligatorio
Insegnamento a carattere confessionale nel senso che presenta
oggettivamente e con metodologia appropriata alle finalità della
scuola ciò che la Chiesa cattolica crede e professa
- Insegnamento impartito da docenti riconosciuti idonei dall’autorità
ecclesiastica e nominati dall’autorità scolastica sul presupposto del
riconoscimento dell’idoneità da parte della stessa autorità (cfr. Cass.
Sent. 2083/2003; Consiglio di Stato sent. 2262/2009).
Alle altre confessioni si riconosce il diritto di rispondere alle
eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle famiglie o dagli
organi ecclesiastici fermo restando il diritto di non avvalersi di
insegnamenti religiosi.
Attivabile, quindi, solo su richiesta
Gli oneri economici sono a carico delle confessioni acattoliche
All’atto di iscrizione gli studenti (per le scuole secondarie superiori
anche se non maggiorenni) o i loro genitori eserciteranno la facoltà di
avvalersi o meno. La scelta ha valore per l’intero corso di studi fatto
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo
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Lezione 22.1 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE PUBBLICHE E SCUOLE CONFESSIONALI (1-4) slide 22.1 (n. 1-4) Disciplina derivante da un sistema articolato delle fonti di riferimento:

  • Accordo di Villa Madama del 1984 art. 9 n. 2
  • Protocollo addizionale art. 5
  • Intesa fra il Ministero e la CEI del 2012
  • norme canoniche richiamate o presupposte (can. 804 e 805 CIC)
  • norme unilaterali statali (in particolare DDPPRR sugli obiettivi specifici dell’IRC)
  • norme bilaterali con confessioni non cattoliche Principio regolatore della disciplina: un insegnamento oggettivamente obbligatorio ma soggettivamente non obbligatorio Insegnamento a carattere confessionale nel senso che presenta oggettivamente e con metodologia appropriata alle finalità della scuola ciò che la Chiesa cattolica crede e professa
  • Insegnamento impartito da docenti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica e nominati dall’autorità scolastica sul presupposto del riconoscimento dell’idoneità da parte della stessa autorità (cfr. Cass. Sent. 2083/2003; Consiglio di Stato sent. 2262/2009). Alle altre confessioni si riconosce il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle famiglie o dagli organi ecclesiastici fermo restando il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Attivabile, quindi, solo su richiesta Gli oneri economici sono a carico delle confessioni acattoliche All’atto di iscrizione gli studenti (per le scuole secondarie superiori anche se non maggiorenni) o i loro genitori eserciteranno la facoltà di avvalersi o meno. La scelta ha valore per l’intero corso di studi fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo 1

TAR Molise del 2012 : Il diritto di scelta di avvalersi o meno è riconducibile ai diritti ai quali esso è funzionale, identificati con il diritto di libertà religiosa e con il diritto di manifestare il proprio pensiero. Trattandosi di diritti assoluti il loro esercizio deve essere sempre revocabile. La scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’ora di religione può essere modificata in qualsiasi momento dell’anno scolastico cessando al frequenza dell’insegnamento o accedendo ad esso senza conseguenze sulla carriera dello studente Curricolarità o meno dell’insegnamento? No – Tar Lazio sent. 1273/ Si – Tar Emilia sent. 176/ Corte cost. sent. 203/ Consiglio di Stato sent. 2749/2010: ai fini dell’attribuzione del credito scolastico determinato della media dei voti riportata dall’alunno, occorre tener conto anche del giudizio espresso dal docente di religione cattolica. Nel caso in cui si scelga di avvalersi di questo insegnamento la materia diventa per lo studente obbligatoria e concorre all’attribuzione del credito scolastico. 2