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F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, XII ed. a cura di A. Bettetini-G. Lo Castro, , Bologna, 2015
Tipologia: Dispense
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La scienza giuridica ha come oggetto di studio il diritto in tutte le sue forme e manifestazioni: le norme che disciplinano la convivenza nei vari ambiti in cui è organizzato il genere umano. Quelle riguardanti i rapporti tra i vari aggregati statali, le norme sui rapporti inter-individuali negli ordinamenti statali e non, quelle sui rapporti tra ordinamenti statali e non, ecc. In tutti questi casi la scienza giuridica va a studiare la produzione, l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, le quali si distinguono da tutte le altre regole, perché la loro osservanza è garantita dall’ ordinamento, quando occorre anche con la forza. Il diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello stato, volto alla disciplina del fenomeno religioso. Dunque, il diritto ecclesiastico nonostante l’aggettivo ecclesiastico, non riguarda lo studio di un ordinamento confessionale, ma uno degli aspetti dell’ordinamento statale. Per tale motivo alcuni autori hanno ritenuto utilizzare l’espressione diritto ecclesiastico civile. Tuttavia, il diritto ecclesiastico non è costituito solo dalle norme prodotte direttamente dal legislatore statale, infatti in non pochi casi le norme statali, per la disciplina di questi rapporti rinviano a un ordinamento confessionale. Il diritto ecclesiastico appartiene all’area del diritto pubblico. La dottrina alla fine della guerra 1939- 1945, nell’esaminare i problemi posti dal diritto ecclesiastico ha privilegiato una chiave di lettura delle norme che mettesse in risalto la posizione soggettiva dell’individuo credente o non , una posizione di libertà e ha qualificato il diritto ecclesiastico come lo studio di una legislatio libertatis ( garanzia della libertà), tuttavia il diritto ecclesiastico oltre a basarsi sulla libertà individuale, si focalizza sulle vicende organizzative alle quali da origine il fattore religioso.
Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico civile si trovano nelle disposizioni legislative dello stato, emanate sia unilateralmente, sia in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Nella costituzione vi sono numerose disposizioni nelle quali il fattore religioso è espressamente menzionato ( art. 3,7,8,19,20), si trovano poi altre disposizioni che possono valere a disciplinare il fenomeno religioso ( art. 2, 13, 18, 21, 25 , che garantiscono le libertà civili). Vi sono poi le norme di derivazione concordataria che sono garantite dagli art. 7 cpv, e 8 comma 3 della costituzione. Si tratta dei PATTI LATERANENSI, ossia gli accordi fra Stato e Chiesa stipulati 11 febbraio 1929 e resi esecutivi dalla legge n 810 del 1929, consistenti in un Trattato, per la soluzione della questione romana, con la creazione dello Stato Città del Vaticano e altre garanzie, cui è allegata una convenzione finanziaria, e in un Concordato, volto a disciplinare il trattamento della chiesa cattolica in italia. Di tali testi è rimasto in vigore solo il trattato, il concordato è stato abrogato dall’art. 13 dell’Accordo del 18 febbraio del 1984, reso esecutivo dalla legge n. 121 del 1985. I rapporti con le altre confessioni religiose sono garantiti dall’art 8 comma 3 della costituzione, le quali si svolgono attraverso intese tra stato e le relative rappresentanze delle confessioni di minoranza. Attualmente sono in vigore: l’intesa fra stato e le chiese rappresentate dalla tavola valdese, le intese con l’unione italiana delle chiese avventiste del settimo grado e con le assemblee di Dio in Italia, l’intese con le comunità ebraiche, l’intesa con l’unione cristiana evangelica battista d’italia, l’intesa con la chiesa evangelica luterana d’italia. Altre leggi di derivazione concordataria riguardanti la Chiesa cattolica, oltre la n. 121 del 1985 sono, la legge 206 riguardante gli enti ecclesiastici e il sostentamento del clero e la n. 222 che riproduce il contenuto di detto accordo. Le leggi 121 e 206 del 1985, non sono garantiti dall’art 7 cost., ma come atti assimilabili alle leggi di esecuzione dei trattati internazionali, dall’art 10 cost. Vi sono poi leggi attribuibili alla volontà unilaterale dello stato come : la legge 847 del 1929 riguardante il matrimonio, la n. 848 riguardante gli enti, abrogata poi dalle leggi 206 e 222 del
Le fonti di produzione del diritto ecclesiastico, ossia i procedimenti dai quali vengono prodotte norme, sono di vario livello. Vi è un settore in cui la fonte normativa può essere sia la legge ordinaria, sia la legge costituzionale. Si tratta di norme che essendo dettate dalla legge di esecuzione dei Patti Lateranensi o dalla legge di esecuzione alle intese con le confessioni religiose di minoranza, sono protette dagli art. 7 e 8. Queste norme possono essere modificate da una legge ordinaria se questa dia esecuzione a un nuovo accordo, se invece il legislatore intende modificarle di propria iniziativa, la legge ordinaria è insufficiente e occorrerà l’emanazione di una legge costituzionale. Ad un livello inferiore si trovano i regolamenti , queste disciplinano le modalità applicative delle norme di legge e perciò devono essere conformi a queste. L’eventuale contrasto potrà essere sindacato dall’autorità giudiziaria ordinaria o dal giudice amministrativo, a seconda che la norma regolamentare violi un diritto soggettivo o un interesse legittimo o una materia riservata al giudice amministrativo. Scendendo nella scala gerarchica delle fonti si trovano le norme interne della pubblica amministrazione , solitamente dettate con circolari, queste pur disciplinando lo svolgimento dell’azione amministrativa, possono toccare interessi di terzi e quindi devono essere conformi alle leggi e ai regolamenti. Le regioni, sia a statuto ordinario, sia a statuto speciale, non hanno competenza nella materia degli art 7 e 8 comma 3 cost. lo conferma l’art 117 cost, che tra le materie riservate esclusivamente alla legislazione dello stato prevede quella dei rapporti tra stato e confessioni religiose. Tuttavia, poiché alcune materie di competenza regionale o concorrente tra stato e regioni, come l’istruzione, la formazione professionale, promozione e organizzazione delle attività culturali, possono rientrare anche negli interessi delle confessioni religiose, non è escluso che leggi regionali possano essere
comprese fra le fonti di diritto ecclesiastico. Invece, affinchè le leggi regionali siano chiamate a disciplinare in maniera diretta la materia ecclesiastica, occorre che tale competenza gli venga attribuita da una legge dello stato che sia esecutiva di un accordo con le confessioni religiose. Le regioni possono tuttavia regolare con idonei atti di natura regolamentare, assunti sulla base di accordi con le autorità ecclesiastiche locali, materie ricadenti nella loro esclusiva competenza o nella competenza concorrente con lo Stato, materie il cui regime sia stato demandato da una legge dello Stato alla regione, o da altri organi infraregionali , previe intese con gli ordinari locali, O con le conferenze episcopali regionali. Vi sono poi, intesa fra autorità statali E confessioni religiose ad es. Sono previste inoltre intese fra le autorità scolastiche italiane e la conferenza episcopale italiana, riguardo all’insegnamento della religione nella scuola pubblica. Le intese devono essere eseguite nell’ordinamento dello Stato della fonte idonea a modificare le norme sulla quale incidono gli accordi. Sei esse riguardano una materia, disciplinate da leggi ordinarie o rispetto alle quali vi sia una riserva di legge, per l’esecuzione occorrerà una legge ordinaria. Se riguardano materie disciplinate da regolamenti, occorrerà un decreto del presidente della Repubblica, se incidono su norme interne, basterà l’emanazione di nuove norme di tale tipo con circolari, o simili. Ove il governo si rendesse inadempiente, comporterebbe una sua responsabilità politica, la quale troverebbe rimedio attraverso mezzi politici , come l’approvazione da parte delle camere di una mozione di sfiducia o come una crisi di governo. In occasione delle modificazione del concordato del 1929 la modificazione oggetto di maggiori attenzioni È stata quella della disciplina degli enti ecclesiastici. È stato previsto che l’entrata in vigore delle norme con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e negli acta apostolica sedis. Questa disposizione è passata nella legge 222 del 1985, sicché è avvenuta per la prima volta nella storia della legislazione italiana, per l’entrata in vigore della legge fosse prevista non sono la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma anche la pubblicazione sugli atti ufficiali di un altro ordinamento.
Il fenomeno religioso nell’ambito sociale ha sempre avuto una rilevanza primaria. Religio , nella lingua dei latini aveva significati polivalenti, indicava infatti sia il culto del divino, sia la superstizione. Nella Roma arcaica non vi era distinzione tra istituzioni politiche e organizzazioni religiose. Anche quando, con la Repubblica , il governo civile venne a distinguersi dal
Il sistema teocratico, ossia della soggezione dello Stato alla Chiesa, E in particolare alla Santa sede, non si può dire che sia stato mai realizzato pienamente. Secondo Sant’Agostino la Civitas terrena, quando tende sono alla felicità mondana dei sudditi, commette peccato al pari dell’individuo che cerchi soltanto la felicità terrena. Lo Stato può sottrarsi a tale situazione peccaminosa subordinando le sue leggi alla legge divina, anticipando la Civitas celestis e guidando gli uomini verso il bene. Caduto l’impero romano, sono la chiesa poteva far valere e attuare il principio di unità. Secondo Dante Alighieri il potere del papa e quello dell’imperatore era entrambi di origine divina e di pari dignità, operanti il primo in materia spirituale e l’altro in materia temporale, papato e impero erano i due soli. Le teorie teocratiche poterono essere fatte valere dalla Santa sede nel periodo della sua maggiore potenza, dal pontificato di Gregorio VII alla fine di quello di Bonifacio VIII ( 1303). Come risulta da due importanti documenti il DICTATUS PAPAE del primo e l’UNAM SANCTAM dell’altro. È al Papa che appartengono tutti i poteri esercitabili nel mondo, sia di ordine spirituale sia di ordine temporale, perché li ha avuti direttamente da Dio. Tutte le podestà temporali sono esercitate sulla terra per delegazione del papa. Da questa POTESTAS DIRECTA IN TEMPORALIBUS derivavano varie conseguenze: solo alla chiesa spettava il potere di decidere in modo unilaterale su ciò che fosse di sua competenza e ciò che fosse di competenza dello Stato; tutta la materia ecclesiastica era sottratta ad ogni ingerenza del potere civile. Il contrasto tra leggi civili leggi ecclesiastiche dovevano essere queste a prevalere. Le leggi civili contrarie ai diritti della Chiesa erano illegittime, sono il Papa poteva decidere della guerra della pace, disporre delle persone e delle cose in tutto il mondo.
Ma Queste posizioni non potevano essere sostenute nei fatti dopo l’indebolimento dell’autorità papale e dopo la rottura dell’unità dei cristiani d’Occidente. Così nel 1581 in un opera di BELLARMINO, fu delineata per la prima volta la POTESTAS INDIRECTA IN TEMPORALIBUS, ossia il potere della Chiesa di regolare con le proprie leggi anche i rapporti civili, di sciogliere i fedeli dall’obbligo dell’osservanza delle leggi civili contrarie agli interessi ecclesiastici, di premere sui governanti affinché queste leggi non vengono emanate. Quest’opera fu messa nell’indice dei libri proibiti e dovettero passare almeno 2 secoli perché la POTESTA INDIRECTA IN TEMPORALIBUS facesse capolino in un documento pontificio, oggi è l’unica potestà in materia temporale, qualificata come POTESTAS MEDIATA, che sia rivendicata dalla Chiesa. La configurazione della POTESTAS INDIRECTA È diversa nello stato assoluto, rispetto allo Stato democratico. Nel primo caso, la potestas poteva essere esercitata nei confronti del sovrano cattolico. Nel secondo caso, in cui la sovranità appartiene al popolo, la potestas può essere esercitata influendo sui fedeli elettori, affinché orientino le loro scelte nel senso indicato dall’autorità ecclesiastica. La tesi teocratica è ormai tramontata. Anche fuori dalla Chiesa cattolica ci sono state aspirazioni a teocrazia: ricordiamo il regime teocratico calvinista e ai nostri giorni quelli riscontrabili nel mondo islamico, come per es. Nell’ordinamento dell’Iran.
Un ulteriore sistema, che in realtà viene visto come un NON sistema ( sistema di de- istituzionalizzato), dei rapporti tra stato e confessioni religiose è il separatismo. L’idea separatista è stata proposta originariamente per realizzare l’indipendenza della Chiesa : È stata sostenuta dagli anabattisti in Germania, dai Congregazionalisti e dagli indipendenti in Inghilterra, Dove il suo maggiore teorico è stato Milton. Secondo queste tesi lo Stato, come già diceva Sant’Agostino, quando non si conformava alla legge divina, era opera malefica. La chiesa poteva dipendere solo da Cristo, ogni dominazione dello Stato sulla Chiesa era dominazione dell’anticristo. Tuttavia, quando Cromwell, Capo degli indipendenti, conquistò il potere, si guardò bene dall’attuare il separatismo. A lora volta, quando i congregazionalisti di origine inglese si trasferirono nel Massachusetts, non diedero origine al sistema separatista ma teocratico. Il separatismo nell’ottocento è stato sostenuto in Europa sia dal protestantesimo liberale tedesco e svizzero, sia dal cattolicesimo liberale svizzero e francese, con qualche voce anche in Italia. Un tratto comune tra il protestantesimo tedesco e quello francofono è che la religione è un fatto personale. La prima corrente affermava che all’interno delle chiese non vi era libertà di espressione del sentimento religioso individuale, sìcchè non avrebbe dovuto esistere alcuna chiesa di stato. Secondo il francese Vinet, le due diverse origini della società civile e della società religiosa devono essere distinte e indipendenti. Il cattolicesimo liberale francese prese l’avvio dopo la rivoluzione del 1830, si sosteneva la separazione tra Stato e Chiesa. La chiesa avrebbe così potuto svolgere pienamente la sua missione benefica per la società. Queste tesi furono condannate da Gregorio XVI. Altro fine del separatismo è quello motivato dalla volontà di far prevalere l’autorità dello Stato. Secondo la tesi di Ruggero Williams, lo Stato è un ente del tutto laico, che si deve astenere dall’ingerenza in materia religiosa. La chiesa era una mera corporazione privata, che non aveva
nulla in comune con lo Stato. Un’impronta anticlericale ha avuto invece la concezione sostenuta da Condorcet, secondo il quale lo Stato non aveva motivo di interessarsi della religione. Lo Stato deve evitare qualsiasi influenza ecclesiastica negli affari pubblici e nella pubblica istruzione, ma deve pienamente concedere la libertà alle confessioni religiose. La rivoluzione francese non introdusse il separatismo se è non tardivamente nel 1795. Fu Una separazione fondata sul presupposto che la religione fosse morta. Sei anni dopo il sistema separatista francese sarebbe caduto, ma sarebbe ritornato in auge Durante la terza Repubblica, la legge non si limitava a dichiarare il disinteresse dello Stato nei confronti del fenomeno religioso, ma pretendeva di disciplinare gli ordinamenti interni delle confessioni religiose. La separazione ha seguito altre vie negli Stati Uniti d’America. Tocqueville, osservò che nel sistema separatista era possibile armonizzare gli interessi della società civile e della società religiosa. Il separatismo era fondato sulla libertà religiosa, possiamo ricordare
Accanto ai sistemi di subordinazione della chiesa allo Stato, di subordinazione dello Stato alla Chiesa, di separazione, è possibile delineare un ulteriore sistema, quello della coordinazione. Questo sistema è quello indicato dalla vigente costituzione italiana per disciplinare i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose. Il sistema per ciò che attiene alla Chiesa cattolica, prende corpo nei concordati stipulati dalla Santa sede con gli Stati, uno strumento destinato a disciplinare le materie di comune interesse. Il sistema della coordinazione è un sistema neutro, nel senso che è il contenuto dell’accordo, di volta in volta stipulato, a consentire una valutazione effettiva della posizione reciproca dello Stato e della Chiesa in un determinato paese. Per quanto riguarda la natura giuridica dei concordanti, gli ordinamenti da considerare sono tre: quello della Chiesa cattolica, quello dello Stato, quello dell’ordinamento in cui i rapporti stessi si svolgono. Secondo l’ordinamento canonico i concordati sono di competenza della Santa sede, che da sempre è soggetto di diritto internazionale. Di conseguenza, l’ordinamento in cui si svolgono i rapporti concordatari è l’ordinamento internazionale. In passato il problema della natura giuridica dei concordanti ecclesiastici è stato oggetto di vivaci dispute. Un autorevole dottrina sosteneva che essi fossero solo dei contratti di diritto pubblico interno, dunque lo Stato non riconosceva la superiorità della Chiesa e non considera la chiesa come un componente esterno allo stato, ma afferma invece, la propria sovranità sulla chiesa e considera l’organizzazione cattolica esistente in Italia soggetta alle proprie leggi. Contrapposta a questa tesi, vi era quella di chi sosteneva concordato ecclesiastico fosse un negozio di diritto esterno, simile ai trattati internazionali, al quale dovevano essere applicate le norme dell’ordinamento internazionale. L’art 7 cost, dichiarando che la chiesa è nel proprio ambito sovrana e indipendente dallo Stato, indica un settore di materie nel quale lo Stato e la chiesa trattano da pari a pari e si pongono in un ordinamento esterno. Prima dell’entrata in vigore della costituzione, non mancava la consapevolezza che rapporti concordatari fra Stato e Chiesa si svolgessero in un ordinamento esterno, ma era controverso se quest’ordinamento fosse un ordinamento internazionale generale o
un settore speciale. L’art 7 cost lascia impregiudicata la soluzione dell’appartenenza all’ordinamento internazionale generale o speciale, ma si differenzia a seconda che si accolga l’una o l’altra tesi. Si ritiene preferibile la prima, dato che l’ordinamento internazionale non è costituito soltanto da una comunità di Stati, Ma comprende anche organismi non statali e fra questi la Santa sede. L’art 7 vale a confermare che i concordati ecclesiastici sono, per il diritto italiano, accordi fra due ordinamenti primari, ossia atti simili ai trattati internazionali, sicché l’Italia, allorché conclude un concordato, si sente legata al rispetto delle norme internazionali generali concernenti la materia. Il diritto internazionale generale considera i concordanti come atti formulati nell’ambito del proprio ordinamento e da questo disciplinati.
Nei vari sistemi di rapporti fra Stato e confessioni religiose, sorge il problema della qualificazione dello stesso Stato a livello costituzionale, circa la sua posizione nei confronti del fenomeno religioso. Di solito, nei paesi in cui lo Stato esercita una forma di controllo, al fine di proteggere una confessione religiosa, a tale atteggiamento si accompagna il riconoscimento della confessione protetta come religione dello Stato. Le altre confessioni non sono protette, ma tollerate E godono di una misura più limitata di libertà. In questi casi lo stato è qualificato come confessionista. Tuttavia parlare di confessionalismo nel XXI secolo è diverso rispetto al XVI secolo, infatti nei secoli antichi, l’atteggiamento confessionista dello Stato derivava dalla totale accettazione dei principi religiosi manifestati dal re. Nei casi più recenti l’adozione del confessionismo È stata un espediente politico per avvalersi della religione come mezzo di governo.
Il contrapposto del confessionismo è la qualificazione dello Stato come laico. È una qualifica che compete agli Stati in cui vige un sistema separatista, ispirato a principi di libertà, ossia nel quale tutte le confessioni godono dello stesso trattamento. La chiesa cattolica distingue una laicità buona dello Stato, come nello Stato liberale, da una laicità cattiva, quello che persegue una politica antiecclesiastica.
Solitamente la qualificazione confessionale dello Stato è contenuta nella costituzione formale, come nello statuto Albertino 1848. La costituzione italiana non contiene norma alcuna che qualifichi lo stato dal punto di vista confessionale. Questo silenzio in passato, ha fatto sì che da una parte si pensasse, di definire la Repubblica come uno Stato democratico sostanzialmente e formalmente cattolico, mentre dall’altra si ritenesse che l’Italia fosse qualificabile come Stato laico. Tuttavia la qualifica dello Stato può avvenire solo dopo un esame dell’attività degli organi dello Stato. Esaminando questa attività, un autore ha ritenuto possibile attribuire allo Stato italiano la qualifica politica di Stato confessionista in senso cattolico, in quanto Stato che è orientato in modo da riconoscere alla Chiesa cattolica, ai suoi organi, ai suoi enti, una posizione di particolare favore, senza che ciò comporti una compressione per le altre confessioni religiose. Confessionasmo che visto come rispetto al sentimento religioso della maggioranza dei suoi cittadini. Successivamente la qualifica in questione è stata contraddetta proprio dalla politica legislativa dello Stato orientata, nella soluzione di vari problemi, nel senso del tutto contrario alle concezioni cattoliche: si pensi alle leggi sullo scioglimento del matrimonio ( 1970) sull’aborto, sul cambiamento del sesso. Anche se oggi lo Stato considera sempre con favore la Chiesa cattolica, nella sua azione È ispirato a principi del tutto laici, quali quello del pluralismo delle confessioni religiose, del rispetto delle minoranze. Questo atteggiamento trova giustificazione sia nella costituzione del 1948 sia nell’accordo delle 18 febbraio 1984. Riguardo alla costituzione, l’assemblea costituente rigettò un emendamento sostitutivo dell’attuale art. 7 diritto a riconoscere che la religione cattolica è la religione ufficiale della Repubblica italiana, si cercò di evitare di inserire nella costituzione un’esplicita dichiarazione di confessionismo. La dottrina si era domandata se attraverso la
menzione dei patti del 1929 la costituzione avesse richiamato l’art 1 del trattato del laterano, con il quale l’Italia riconosce è riafferma il principio per il quale la religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato.
Questa tesi però, sembra non tener conto del fatto che se veramente l’articolo 7 avesse confermato il principio fissato dall’art 1 del trattato del laterano, conferendo adesso un valore pari a quello di tutte le altre norme della costituzione, mi sarebbe stata una palese contraddizione con le disposizioni degli articoli 3, 8 e19 , che assicurano un’incondizionata libertà ed uguaglianza ai singoli e ai gruppi sociali in materia religiosa. Dal 1929 in poi, solo la Chiesa cattolica e i cattolici godettero dell’esercizio della libertà religiosa, mentre le altre confessioni e gli acattolici che nel periodo liberale avevano goduto della libertà , regredirono da questa posizione ad un regime di tolleranza. Se la costituzione avesse inteso riconfermare questo significato normativo, si sarebbe posta in contraddizione con le stesse sue disposizioni. Poiché una simile contraddizione non era possibile, era logico pensare che la costituzione, nonostante il generale riferimento ai patti lateranensi, avesse abrogato l’anzidetta norma ( art 1 del trattato del laterano). Inoltre questa disposizione era in contrasto anche con l’art 7 cost, il quale distacca l’ordine civile da quello religioso.
La tesi che il principio confessionista è stato abrogato dalla costituzione trova conferma nel n. 1 del protocollo addizionale all’accordo 18 febbraio 1984, nel quale le parti hanno convenuto di non considerare più in vigore il principio, originariamente richiamato dei patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano. La qualifica della Repubblica che emerge dalla costituzione è, perciò, quella di uno Stato liberale e pluralista, che riconosce pienamente la libertà religiosa degli individui e dei gruppi sociali, che non differenzia lo status dei cittadini secondo la religione professata o non, che assicura agli ordinamenti una pari misura di libertà, anche se , nello specifico di ciascuno di essi, potranno essere previsti trattamenti differenziati. Tuttavia per la qualificazione bisogna tenere presenti anche le disposizioni normative, attinenti al fenomeno religioso, di livello pari o inferiore a quelle costituzionali, in particolare alle norme introdotte in esecuzione di accordi o intese con le confessioni religiose ( art 7 e 8). Ed emerge che lo Stato non è alieno a provvedere alle necessità
avvenne nel palazzo del laterano 11 febbraio del 1929. Gli accordi non riguardano solo la soluzione della questione romana, alla quale è dedicato il trattato, ma, anche, le condizioni della religione e della Chiesa in Italia, a queste è dedicato il concordato. Il concordato del 1929 riconosceva ampia libertà alla Chiesa cattolica, rinunziava ad alcuni vecchi strumenti dell’apparato giurisdizionalista, ma manteneva in vigore alcuni, come l’assenso governativo alle nomine dei vescovi e parroci. Nel 1929 il governo sottopose le leggi per l’esecuzione dei patti all’approvazione della camera e del senato. L’unico discorso di opposizione fu pronunciato da Benedetto Croce, gli unici voti contrari furono sei.
Per quanto riguarda le confessioni di minoranza, erano passate da culti tollerati a culti ammessi, ma nonostante ciò avevano visto deteriorare la propria posizione, infatti da liberi si videro attribuire leggi apposite. Travolto il fascismo dalla guerra del 1940-1945, i rapporti dello stato con le confessioni religiose sono andati avanti sulla base del Concordato e delle leggi del 1929-1931.
Alla vigilia delle elezioni per l’assemblea costituente e del referendum istituzionale, nessuna voce propose la denuncia dei patti lateranensi. Nel corso dei lavori dell’assemblea costituente, Pietro Nenni, parlando per il partito socialista, ha dichiarato che la riforma agraria risultava ben più rilevante delle questioni sollevate a proposito dei patti lateranensi. Ciò portò alla riconferma dei patti lateranensi. È stato alla fine della seconda legislatura repubblicana, che la corte costituzionale ripristinò la libertà di culto delle minoranze religiose, facendo venire meno una caratteristica di tipo confessionista dell’ordinamento. Il periodo dei governi di centrosinistra, non diede origine ad alcun progetto riformatore. Sono successivamente con un episodio di cronaca nel 1965 si pose la questione della revisione del vecchio concordato. Un procedimento lungo e faticoso che avuto termine solo nel 1984.
A questo proposito, il ministro di grazia e giustizia nominò una commissione per lo studio delle proposte da fare alla santa sede. Tuttavia le proposte non avevano un grande significato, perché erano solo un restauro estetico del vecchio Concordato. Tuttavia mentre erano in corso i lavori della commissione, già si erano profilati i presupposti perché la trattativa con la santa sede non potesse essere avviata. Già nel 1966 la santa sede aveva manifestato la sua preoccupazione per l’eventuale introduzione del divorzio in Italia, la proposta prevedeva l’applicazione, infatti, anche ai matrimoni concordatari. Entrata in vigore questa legge la lotta non è terminata, infatti fu proposto il referendum abrogativo, per il quale gli elettori non poterono votare a causa dello scioglimento anticipato della camere. Le trattative con la santa sede per la revisione del concordato hanno potuto avere inizio, solo dopo la consumazione di questa vicenda. Si trattò di trattative non più riservate e segrete, ma parlamentarizzate, nel senso che il governo ha presentato al parlamento le prime tre bozze predisposte dalla commissione , che hanno formato oggetto di esame. La revisione del concordato è stata molto lenta e tale lentezza ha messo in moto altri meccanismi per il rinnovamento della disciplina dei rapporti fra stato e chiesa cattolica. I tribunali italiani che sino ad allora, avevano escluso che potesse essere profilato un contrasto tra norme del concordato e norme della costituzione, a decorrere dal 1968 presero a sollevare questioni di legittimità delle norme di origine concordataria.
L’Accordo del 18 febbraio del 1984, è stato stipulato in forma solenne a Villa Madama, dal segretario di stato cardinale Casaroli e dal presidente del consiglio Bettino Craxi. Questo è stato delineato come “ accordo di modificazioni del concordato lateranense”. L’accordo e il successivo protocollo 15 novembre 1984, formarono un nuovo Concordato, perché nulla è rimasto del vecchio. Inoltre, fra il vecchio concordato e i nuovi accordi del 1984 vi è una notevole differenza quantitativa. Il primo si articolava in 45 articoli, mentre il nuovo Concordato contiene 96 articoli. Hanno poi iniziato a essere stipulate le varie intese, ancora oggi valide. Sia l’accordo del 18 febbraio 1984 con la Chiesa cattolica, sia le Intese con le confessioni di minoranza, presentano la norma volta a far continuare nel tempo la normazione concordata. Così l’art 13 dell’accordo “ ulteriori materie per le quali si manifesta l’esigenza di collaborazione tra la chiesa cattolica e lo
stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due parti sia con intese tra le competenti autorità dello stato e la conferenza episcopale italiana. A loro volta anche le leggi sulle intese con le confessioni di minoranza, contengono disposizioni per una futura normazione concordata. Per quanto concerne le modifiche dell’intese, le leggi prevedono un riesame di esse al termine del 10º anno della data di entrata in vigore di ciascuna delle leggi di approvazione, salvo che l’opportunità di una modifica non si presentasse nel frattempo. Inoltre nuove specifiche intese con il governo sono previste per il caso in cui siano presentati in Parlamento, disegni di legge su materie che coinvolgono i rapporti con le anzidette confessioni.
L’ordinamento dello Stato nel disciplinare il fenomeno sociale religioso, considera una molteplicità di soggetti:
Nel diritto italiano, essendo assicurata la libertà dei singoli in materia di religione, la posizione religiosa individuale è indifferente, nel senso che la posizione giuridica del singolo nell’ordinamento statuale non subisce alcuna modifica in relazione agli atteggiamenti assunti dagli individui in sede confessionale. Nel vigore del concordato del 1929 questa regola subiva delle deroghe a proposito dell’assunzione di ecclesiastici in pubblici uffici, che dipendeva dal nulla osta dell’ordinario diocesano e dalla rilevanza civile delle sanzioni canoniche inflitte ai sacerdoti, che se colpiti da censura non potevano svolgere un ufficio o un impiego in cui fossero a contatto immediato con il pubblico. Queste norme sono state abrogate dall’Accordo del 18 febbraio del
ne impongono la modifica, la deroga o la sospensione, gli associati sono tenuti, volendo mantenere legittimamente in vita l’organizzazione, ad adeguare i loro accordi a tali nuove previsioni. Gli statuti delle confessioni religiose invece, non possono essere sostituiti, modificati, the erogati, sospesi o abrogati dalla legge ordinaria o d’altra inferiore fonte normativa. L’art. 8 dunque prevede qualcosa in più rispetto all’art. 18. Tuttavia sia l’associazione con fine religioso, sia la confessione religiosa, perseguono un fine comune, mosso da un interesse individuale. La differenza risulta evidente, invece, ove si pensi al fatto che ogni confessione religiosa ha una propria e originale concezione totale del mondo, che investe oltre ai rapporti tra uomo e Dio, pure ulteriori aspetti come ad esempio, all’interno della comunità civile. Le associazioni con fine di religione o di culto invece, non hanno una propria originale concezione del mondo, si tratta di organismi di una comunità più vasta. Dunque l’essenza della confessione religiosa, È quella di avere una propria originale concezione del mondo. L’aggettivo religiosa la distingue rispetto alla funzione di altre comunità. Religione è quel complesso di dottrine costruito intorno al presupposto dell’esistenza di un essere trascendente, che sia in rapporto con gli uomini, al quale è dovuto rispetto, obbedienza, E secondo alcune dottrine amore. La comunità, che faccia propria una fede trascendente, la esterna attraverso riti e atti di culto. Tuttavia la prospettiva cambia, quando l’interprete consideri le religioni che hanno una concezione immanentista ( Buddhismo, scintoismo,ecc). Secondo queste ogni uomo deve cercare il divino in se stesso o cercare il divino in tutto ciò che è nel mondo sensibile. Da qui, definizione di confessioni religiose è quella di “ comunità sociali stabili dotate o non di organizzazione e normazione propria e avete una propria originale concezione del mondo, basata sull’esistenza di un essere trascendente, o Sulla ricerca del divino nell’immanenza. La corte con la sentenza n 195 del 1993 ha enunciato i criteri che possono essere seguiti per assegnare la
detta qualifica: stipulazione di un’intesa, eventuali precedenti riconoscimenti pubblici, uno statuto che esprima i caratteri dell’organizzazione, la comune considerazione. Criteri non esaustivi, perché difficilmente può essere qualificata come confessione religiosa organizzazione che compie riti contrari al buon costume o atti vietati da norme penali.
La chiesa ha personalità nel diritto pubblico italiano, è cioè un’istituzione di diritto pubblico con caratteri del tutto speciali, poiché è titolare di poteri pubblicistici. Mentre la Chiesa universale non ha nel nostro ordinamento personalità di diritto privato, perché è peculiare della tradizione giuridica italiana indicare come soggetti titolari dei beni ecclesiastici i singoli enti della Chiesa, e non questa considerata in modo unitario. Neppure le altre confessioni religiose, di regola, hanno personalità giuridica di diritto privato nell’ordinamento statuale. Anche quando la legge ha effettuato il riconoscimento della personalità giuridica, non ha riguardato la confessione nel suo complesso, bensì singoli enti esponenziali di essa.
Nei casi in cui lo Stato riconosce agli effetti civili l’appartenenza confessionale di una persona fisica o di un ente o la qualifica rivestita, nell’ambito di una confessione religiosa, la legge attua un collegamento tra l’ordinamento statale e l’ordinamento confessionale. Secondo la dottrina tradizionale, il collegamento fra ordinamenti giuridici è attuato secondo le modalità del rinvio recettizio, del rinvio formale e del presupposto in senso tecnico. Nel caso del collegamento dell’ordinamento italiano con il diritto canonico o con altri ordinamenti confessionali, le modalità utilizzate sono quelle del presupposto in senso tecnico e del rinvio formale. Non ricorre invece il rinvio recettizio, giacché questo ha luogo quando un dato ordinamento, ritenendosi competente a disciplinare una materia, attua tale disciplina riproducendo il proprio ambito le norme dettate da un altro ordinamento. E ciò è dovuto al fato che il diritto italiano riconosce ampia autonomia alla chiesa cattolica ed alle altre confessioni religiose. Il caso del presupposte in senso tecnico si ha tutte le volte in cui il diritto dello Stato attribuisce efficacia ad una qualifica confessionale. Altre volte la legge rinvia all’ordinamento confessionale per la disciplina di materie, che sono disciplinate dal diritto statale, perché di competenza di questo, ma che sono anche di competenza del detto ordinamento confessionale, Come ad esempio in tema del matrimonio. Gli atti rientranti nell’autonomia riconosciuta dallo Stato alle confessioni religiose, sono privi di rilevanza giuridica o semmai risultano meramente leciti per il diritto statuale, nel quale, di regola, non producono
effetti. Diverso è il caso in cui la volontà privata attribuisca a determinati fatti di ordine religioso o spirituale alcuni effetti giuridici, prevedendo il verificarsi di questi come condizione per l’efficacia o la risoluzione del negozio ,in questi casi vengono considerati come neri fatti giuridici. Il collegamento istituito dall’ordinamento giuridico dello Stato con gli ordinamenti confessionali, può importare la rilevanza nel diritto statuale di atti autoritativi compiuti nell’ambito di essi. La Rilevanza degli atti in questione, nel nostro paese si rifà soprattutto alla Chiesa cattolica. Al riguardo, la dottrina ha indagato con attenzione sulla rilevanza civile della giurisdizione ecclesiastica. Quando si parla di giurisdizione ecclesiastica, il significato diverso nel diritto dello Stato rispetto all’ordinamento canonico. Nel diritto della Chiesa l’espressione vale a indicare tutti poteri: legislativo, amministrativo e giudiziario. Invece quando si parla della rilevanza della giurisdizione ecclesiastica nel diritto dello Stato, espressione si riferisce agli effetti prodotti in tale ordinamento dai provvedimenti assunti dall’autorità ecclesiastica nella soluzione di controversie o nell’irrogazione di sanzioni. Negli accordi del 1984 lo Stato ha riconosciuto effetti giuridici alle sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici riguardanti la nullità dei matrimoni canonici trascritti nei registri dello stato civile, ha riconosciuto la rilevanza civile dei provvedimenti disciplinari presi dall’autorità ecclesiastica nei confronti di ecclesiastici e religiosi. Rilevanza hanno assunto anche I provvedimenti di carattere amministrativo, riguardanti la creazione degli istituti per il sostentamento del clero, per la nomina di uffici ecclesiastici, per l’estinzione dei vecchi enti beneficiari, ecc.. inoltre il potere di governo della Chiesa ha effetti civili per lo svolgimento o per l’instaurazione e la permanenza di taluni rapporti di pubblico impiego. Sono il caso del gradimento dell’autorità ecclesiastica per la nomina dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e quello dell’attestazione di idoneità rilasciata dalla stessa autorità a quanti sono chiamati ad
insegnare la religione cattolica nelle scuole pubbliche. Importante è anche il riconoscimento del potere di certificazione, giacché gli atti anzidetti non solo producono effetti nel diritto dello Stato, ma certificano la situazione giuridica esistente nell’ordinamento della Chiesa. Ad es l’attestazione del parroco sulla celebrazione del matrimonio ai fini della sua trascrizione civile, quando la segnatura apostolica attesta la sentenza di nullità pronunciata dei tribunali ecclesiastici è divenuta definitiva, ecc.. Tuttavia sono previsti dei limiti del riconoscimento civile della potestà confessionali, limite rappresentati dai diritti inviolabili garantiti dalla costituzione.
Numerosi organi costituzionali e uffici dello Stato hanno specifiche competenze nella disciplina del fenomeno sociale e religioso. Il presidente della Repubblica ha il potere di nominare plenipotenziari per la conclusione di concordati e di ratificare, previa autorizzazione del Parlamento, I concordati conclusi. Esercita il suo potere di promulgazione delle leggi basate su intese con tali ordinamenti. Il presidente del Consiglio dei Ministri, rappresenta di regola lo stato negli accordi con le confessioni religiose e coordina le attività dei vari dicasteri in materia ecclesiastica. Il Consiglio dei Ministri delibera sugli atti concernenti i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni, prova la presentazione in Parlamento dei disegni di legge, determina e mantiene l’indirizzo politico in materia ecclesiastica.
L’organo dell’amministrazione centrale con una competenza generale in materia ecclesiastica è il ministro dell’interno. In precedenza, la competenza era invece attribuita al Ministero di Grazia e Giustizia. Organi periferici del Ministero dell’Interno sono le singole prefetture. Si trova un ufficio centrale, che ha assunto la denominazione di direzione centrale degli affari dei culti.
Attualmente le competenze di tale direzione centrale riguardano: tutta la materia concernente gli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni, la vigilanza sugli enti delle confessioni ancora disciplinate dalle norme del 1929-1930, l’approvazione della nomina dei ministri di culto di tali confessioni (ndiverse da quelle che abbiano stipulato intese con lo Stato). Inoltre amministrato diversi fondi, tra cui il fondo per il culto, la cui funzione è stata quella di corrispondere i supplementi di congrua agli appartenenti al clero cattolico che ne avevano il diritto. Oggi troviamo il fondo edifici di culto, È una persona giuridica pubblica rappresentata giuridicamente dal
Non vi può essere un’autentica libertà individuale di scelta ideologica, religiosa o politica, senza che lo Stato garantisca la libertà delle istituzioni di esistere e di operare.
Fra le disposizioni sopramenzionate, gli art 7 e 8 assumono una grande importanza. L’art 7 “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. A sua volta l’art 8 “ tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” e nei commi successivi “ le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con dello Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
L’art 19 garantisce a tutti la libertà religiosa, nonché l’esercizio del culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Inizialmente, la disposizione prevedeva che l’esercizio della libertà religiosa fosse escluso quando la confessione seguisse principi o riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume. Successivamente vennero eliminate le espressioni di principi e ordine pubblico.
L’art 20 cost. “ il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”. Lo Stato poteva porre limiti alla posizione di tali enti solo quando avessero riguardato tutte le persone giuridiche.
Determinate voci sostenevano che il riconoscimento della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della chiesa sia solo un omaggio politico. A queste voci ne sono seguite altre, infatti, posto che la formula DE QUA importa il riconoscimento dell’originarietà dell’ordinamento canonico, del suo carattere di ordinamento primario, tale in quanto nato per forza propria, sarebbero in contrasto con la norma in esame, tutti quegli atti statuali che venendo a considerare nel suo complesso la chiesa come ordinamento, la trattassero alla stregua di un ordinamento subordinato allo Stato. Per quanto riguarda i rapporti fra Stato e Chiesa, il primo comma dell’art 7 non esclude altro che i sistemi ricordarti: cesaropapismo, giurisdizionalismo, teocrazia , potestà diretta o indiretta della chiesa in temporalibus.
Il dibattito dottrinale sull’interpretazione dell’art 7 È stato molto vivace, fino a quando non è intervenuta la corte costituzionale. Subito dopo l’entrata in vigore della costituzione, i giuristi hanno sostenuto che i patti lateranensi erano stati costituzionalizzati. Le singole disposizioni pattizie avrebbero acquistato un’efficacia pari a quella delle norme costituzionali. Abbandonata la tesi della costituzionalizzazione delle singole norme di origine concordataria, È stato osservato, che in realtà, la carta avrebbe costituzionalizzato il principio concordatario. Secondo tale principio l’art.7 garantirebbe I patti del 1929 e che I rapporti fra Stato e Chiesa cattolica fossero disciplinati da accordi paritari. Inoltre, la norma avrebbe creato uno ius singulare prevalente sulle norme costituzionali generali interferenti nella disciplina della stessa categoria di rapporti. Infine, l’art7 avrebbe una funzione analoga a quella degli art. 10 e 11 cost. Alla tesi della costituzionalizzazione del principio concordatario, si è contrapposta quella della costituzionalizzazione del principio pattizio. Tale principio, garantirebbe i nuovi accordi solo se riguardassero le stesse materie disciplinate dei patti lateranensi. Invece gli accordi su materie diverse non usufruirebbero di tale garanzia. Un’altra tesi ha ritenuto che l’art 7 cost. Garantirebbe, oltre alle norme d’origine pattizia, qualsiasi altro accordo concluso in qualsiasi tempo tra l’Italia e la Santa sede. La norma (art 7) prevederebbe un procedimento automatico di adattamento dell’ordinamento italiano ai vecchi e ai nuovi accordi. L’art 7 dunque sarebbe ordine di esecuzione nell’ordinamento interno delle norme pattizie. Altri, hanno considerato l’art 7 nella prospettiva di norma sulle fonti del diritto. Ciò presuppone che nella scala delle fonti dell’ordinamento italiano tra il gradino occupato dalle norme della
costituzione e delle leggi costituzionali, E il gradino occupato dalle leggi ordinarie, ne esisterebbe uno intermedio, occupato da fonti normative atipiche, così qualificate perché, pur avendo il valore di legge ordinaria, resistono all’abrogazione, alla modificazione, alla deroga, alla sospensione al pari delle norme di legge costituzionale. Tuttavia queste disposizioni non possono essere in contrasto con le norme della costituzione e delle leggi costituzionali. Secondo altri, non possono essere collocate in un gradino intermedio, e dovrebbero essere considerate delle fonti pseudo atipiche. Una dottrina ulteriore ha considerato l’art 7 cost. con riguardo ai suoi effetti sui poteri dello Stato. Da questa prospettiva l’oggetto della tutela è duplice: I patti lateranensi nell’ordinamento internazionale, e la legge di esecuzione di essi n 810 del 1929 nell’ordinamento interno. Rispetto al primo ambito, la norma costituzionale avrebbe privato il governo della legittimazione a denunciare i patti. Rispetto al secondo ambito, essa avrebbe escluso la competenza del legislatore ordinario ad abrogare, modificare, derogare o sospendere le norme della detta legge. La dottrina che ha affrontato l’interpretazione dell’art 7, dopo che la corte costituzionale aveva pronunciato sul contrasto traa norme derivanti dei patti e norme costituzionali, ha ritenuto che la norma in questione abbia parificato la legge di ratifica ed esecuzione n 810 del 1929 alle leggi costituzionali, prevedendo un procedimento di decostituzionalizzazione, il quale si verifica quando tale legge per le parti toccate da un nuovo accordo, perde la parificazione alle leggi costituzionali, e per essere modificata, basta una legge ordinaria di ratifica ed esecuzione del nuovo accordo fra Italia e la Santa sede. Affinché la corte costituzionale possa avere riconosciuta la competenza a giudicare della legittimità delle leggi costituzionali per violazioni di carattere sostanziale, occorre ammettere che nel nostro ordinamento esistono principi costituzionali superiori alle norme della costituzione formale. Sono tali principi che possono valere come parametri per il giudizio di legittimità costituzionale. La corte costituzionale, ha affrontato l’interpretazione dell’art 7, solo dopo oltre 15 anni dalla sua entrata in funzione. Secondo le prime pronunce, l’art 7 cot. Non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al concordato in vigore e in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto ( sent. N 30 del 1971). Il richiamo dei patti non può avere forza di negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato. Se le norme derivate dai patti lateranensi potevano essere dichiarate incostituzionali solo dove fossero state in contrasto con i principi supremi, ciò stava a significare che l’art 7 cost aveva prodotto diritto, nel senso di equiparare tali norme d’origine concordataria alle norme poste da leggi costituzionali. Il carattere di norme parificate a quelle prodotte da leggi costituzionali delle norme derivanti dai patti lateranensi emerge, con maggiore evidenza, dalla sentenza che ha dichiarato inammissibile il referendum proposto per l’abrogazione di tali norme proprio perché la legge di esecuzione dei patti, era da considerare protetta o garantita dalla costituzione. L’equiparazione della legge di esecuzione dei patti alle leggi costituzionali, importa, poi, che le norme di essa possono derogare quando
rispettino i principi supremi della costituzione. La giurisprudenza della corte è stata oscillante nel determinare quali fossero le norme di legge protette dall’art 7 cost. dopo l’entrata in vigore degli accordi del 1984, che hanno abrogato il concordato del 1929, la garanzia offerta dall’art 7 cost. dovrebbe essere limitata al trattato del Laterano, l’unico protocollo superstite dei patti del 1929. Ma la corte costituzionale sembra presupporre che l’art. 7 garantisca anche i nuovi accordi.
Gli accordi del 1984, avrebbero apportato modificazioni al concordato lateranense dell’11 febbraio
da singoli ministri, Deve essere sempre portata all’esame del consiglio, il quale è competente tanto ad autorizzare la stipulazione dell’intesa, quanto a deliberare la presentazione del disegno di legge di approvazione dell’intesa stipulata. In relazione alla competenza attribuita al consiglio dei ministri, la materia dell’intesa sembra del tutto assorbita nell’ambito della presidenza del consiglio. Così norme interne emanate dal presidente del consiglio prevedono l’istituzione di un’apposita commissione interministeriale, presieduta dal sottosegretario alla stessa presidenza, la quale ha il compito di preordinare gli studi e le linee operative per realizzare le imprese che siano richieste dalle confessioni religiose. Il sottosegretario, una volta conclusa la trattativa e siglata la bozza d’intesa con i rappresentanti della confessione interessata, la trasmette con una sua relazione al presidente del consiglio. La stipulazione dell’intesa con il presidente del consiglio seguirà tali adempimenti, solo dopo che il consiglio stesso l’avrà autorizzata. Dopo la firma del presidente del consiglio e del presidente della confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge.
La dottrina si è posta il problema dell’eventuale contenuto delle intese. Forse stimolata dall’elencazione di possibili temi comprendenti: l’istruzione religiosa nella scuola pubblica, disciplina del matrimonio religioso, la posizione giuridica dei ministri di culto, assistenza religiosa nelle caserme, ospedali o carceri, ecc.. Le limitazioni ai possibili temi degli accordi non sono giustificate dal nostro ordinamento, che impone al Parlamento solo il rispetto della costituzione. È da escludere che attraverso le intese lo Stato possa derogare alle norme sulla libertà religiosa, o che le confessioni religiose possano disporre della facoltà di rinunciare a qualcuna di esse ( per es alla propaganda), in cambio di aiuti economici o di altre utilità. Non Sembra contestabile però, la legittimità costituzionale delle imprese che tendessero a eliminare gli ostacoli intralcianti l’esercizio della libertà religiosa delle confessioni di minoranza o che mirassero a eliminare le differenze, eventualmente esistenti in tale settore.
A chi ha ipotizzato che le intese siano qualcosa di simile ai concordati stipulati con la Chiesa cattolica, altri ha replicato che questa analogia non è sostenibile, perché i concordanti sono convenzioni esterne, regolate, quanto alla formazione e alla validità, da un ordinamento diverso da quelli espressi dallo Stato e dalla Chiesa, con norme presupposte dall’art 7 della cost, mentre le intese sono convenzioni di diritto pubblico interno, la cui forma è libera. La dottrina propende per le intese come atti di diritto interno, basandosi sulle presupposto che le confessioni diverse dalla cattolica non siano ordinamenti primari. Ove però si ammetta questa qualifica, viene meno la preclusione a considerare le intese come atti di diritto esterno. Con ciò
Concordati sono atti disciplinati nella forma, nella validità e nella efficacia da apposite norme di diritto internazionale generale. Senonché nulla può consentire di affermare che il solo ordinamento esterno esistente sia l’ ordinamento internazionale, tanto che qualche autore pensa che rapporti fra Stato e Chiesa si svolgano in un ordinamento esterno che però non sarebbe quello internazionale, bensì un singolare ordinamento concordatario, creato di volta in volta dell’incontro della volontà dello Stato con la volontà della Chiesa. Sarebbe possibile dire, in astratto, che le intese sono atti di un ordinamento esterno, creato dall’incontro della volontà dello Stato con la volontà della confessione religiosa, disciplinate da quelle regole di buona fede e lealtà che presiedono ai rapporti bilaterali tra ordinamenti indipendenti e da quei criteri che le parti di volta in volta riterranno di seguire.
Il procedimento legislativo per l’esecuzione delle intese ha inizio con la presentazione al Parlamento del disegno di legge necessario ad adattare l’ordinamento italiano al contenuto delle imprese stesse. L’iniziativa compete in modo esclusivo al governo, poiché è solo il governo è legittimato a stipulare le imprese. Nel corso del dibattito parlamentare non sono ammissibili emendamenti che mutino il senso delle disposizioni concordate. Queste leggi sono garantite dalla costituzione nei confronti di qualsiasi legge ordinaria. Il legislatore, per riacquistare libertà d’azione, dovrebbe emanare una legge costituzionale per modificare o abrogare la legge esecutiva
delle intese, ovvero dovrebbe abrogare, con procedimento di revisione costituzionale l’articolo 8 com. 3 cost. Questa garanzia ha fatto sì che le leggi previste da tale norma fossero inserite dalla dottrina nella categoria delle leggi rinforzate o in quella di fonti atipiche.
Per quanto riguarda le leggi sui culti ammessi emanate prima del 1948, si era affermata la totale abrogazione. Tuttavia, l’art 8 comma 3 È una norma che limita oggi la competenza del legislatore ordinario nella materia dei rapporti fra Stato e confessioni di minoranza. Poiché la legislazione del 1929-1930 riguarda questi rapporti, e in base a questa legislazione le confessioni interessate hanno ottenuto il riconoscimento di enti, l’autorizzazione alla destinazione al culto di templi o oratori, l’approvazione della nomina di ministri di culto, ecc..m l’abrogazione di quelle leggi metterebbe a repentaglio una serie di diritti quesiti. In conseguenza, il legislatore può abrogare quelle norme delle leggi del 1929-1930, che essendo limitatrici dell’uguale libertà di tutte le confessioni, siano in contrasto con la costituzione. Ma non può abrogare quelle norme che abbiano consentito alle confessioni religiose l’acquisizione di diritti e di potestà non conseguibili in base al diritto comune.
Accanto alle norme della costituzione, assumono rilevanza anche quelle introdotte nell’ordinamento in esecuzione di convenzioni internazionali. L’ordinamento italiano ha iniziato ad assumere obbligazioni rilevanti nell’ambito internazionale, in materia di libertà religiosa, in epoca successiva alla stipulazione dei trattati di pace che conclusero la guerra europea ( 1915-1918). L’attribuzione all’Italia dei territori dell’Istria importava l’ inclusione nella potestà di governo italiana dei cittadini di religione ortodossa e di etnia serba, croata e slovena. Al fine di disciplinare i rapporti fra queste comunità e lo Stato, fu stipulato fra l’Italia e la Jugoslavia un accordo, reso esecutivo con r. d.l. del 1924. Ma, tale r.d.l non fu convertito in legge. Perciò, in occasione della stipulazione tra Italia e Jugoslavia vi fu una serie di accordi e convenzioni nel 1925. Questi garantivano la libertà religiosa delle istituzioni ecclesiastiche ortodosse, ma non la libertà dei singoli fedeli. Nonostante questi limiti gli accordi anzidetti possono essere iscritti fra la normazione derivante dall’ordinamento internazionale.
La libertà religiosa garantita nel concreto svolgimento delle confessioni dagli accordi internazionali bilaterali, dopo la fine della guerra mondiale ( 1939-1945) È stata proclamata come principio da osservare da una serie di convenzioni internazionali multilaterali, degli accordi dell’onu e dalle sue dichiarazioni. Importante è stato il trattato di pace del 1947 tra Italia e vari paesi, nonché la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali stipulata nel 1950. L’articolo 15 del trattato di pace obbliga l’Italia a rispettare la libertà di culto non disgiunta dalla libertà di manifestazione del pensiero. La convenzione europea riconosce a ogni persona il diritto alla libertà di coscienza e di religione, inclusa la facoltà di cambiare liberamente religione o credo, di manifestare con il culto, l’esecuzione di riti, sia in forma individuale sia in forma associata, con il solo limite stabilito per la legge, della protezione dell’ordine pubblico, della salute, della moralità pubblica E dei diritti e delle libertà. Alla convenzione è allegato un protocollo addizionale che all’art 2 parla del diritto all’istruzione, che non può essere rifiutato ad alcuno, il diritto dei genitori di curare l’educazione dei figli conformemente alle loro convinzioni religiose. Il diritto di libertà religiosa è assicurato anche dal trattato sull’Unione Europea stipulato Maastricht nel 1992. Il trattato di Lisbona del 2009 modificando il trattato sull’unione europea ha riconosciuto altresì i diritti e le libertà sanciti nella carta dei diritti fondamentali dell’unione europea firmata a Nizza. Inoltre apposite convenzioni hanno escluso il fattore religioso come motivo di discriminazione nel campo del lavoro e in quello dell’insegnamento. Le norme derivanti da tali accordi internazionali sono state poste nell’ordinamento italiano dalle leggi ordinarie, le quali sono garantite dal dato che fino a quando gli accordi in questione saranno in vigore nell’ordinamento internazionale fra gli stati che li hanno ratificati, esse non potranno essere unilateralmente abrogate dal legislatore ordinario.