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Riassunto di diritto ecclesiastico ottimo per una buona preparazione all'esame
Tipologia: Appunti
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Definizione di diritto ecclesiastico: Disciplina il fenomeno religioso e va distinto dal diritto canonico che è il complesso delle norme poste e fatte valere dalla chiesa cattolica per regolare la propria organizzazione e disciplinare l’attività dei propri membri. Il diritto ecclesiastico è costituito da un complesso di norme poste dallo stato, dalle regioni, dall’UE e dalla comunità internazionale. La costituzione repubblicana ha tenuto conto delle esigenze spirituali dei cittadini e ha dettato alcune disposizioni che colgono l’espressione del sentimento religioso nella sua dimensione individuale ed associate. Tra queste norme, fondamentali sono quelle che garantiscono la libertà religiosa individuale e collettiva e l’uguale libertà delle confessioni. Sono norme che hanno formato un sistema grazie all’opera interpretativa della corte costituzionale che ha sviluppato i significati di quelle norme ed ha enucleato una serie di principi supremi dotati di un rango nel sistema delle fonti superiore alle stesse norme della carta. Le disposizioni che vengono in considerazione sono quelle contenute negli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 cost. che vanno legate anche all’art. 117. esse hanno la funzione di garantire la libera estrinsecazione del sentimento religioso sia del singolo che della collettività. L'evoluzione storica del diritto ecclesiastico: prima fase: dal 1848 al 1929: lo Statuto Albertino concesso con la legge del 1848 proclamava il principio che la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello stato e che gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi. La successiva evoluzione dottrinale finì per considerare l’art. 1 come norma programmatica ossia come disposizione che avrebbe assunto un contenuto in dipendenza della legislazione emanata. Si affermò poi l’idea che essa fosse solo una norma di cerimoniale nel senso che si sarebbe limitata a prescrivere l’obbligatorietà del rito cattolico dove fosse prevista una cerimonia religiosa ufficiale. Con la Legge Sineo del 1848 si stabilì che la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all’ammissibilità alle cariche civili e militari. Le legge Siccardi abolirono il privilegio del foro ecclesiastico: si volle proclamare l’unicità della giurisdizione dello stato come espressione della sovranità. Per i governi liberali della seconda metà dell’800 il problema fu quello della fondazione dello stato moderno che doveva essere caratterizzato dall’identificazione di laicismo e liberti cui la religione doveva essere un fatto privato dei singoli e la chiesa solo un’istituzione tradizionale di prestigio e valore ma senza possibilità di pretese nel campo temporale dello stato. nel 1861 Cavour aveva posto la Questione Romana ossia la necessità che Roma doveva essere la capitale del nuovo stato unificato sotto il regno dei Savoia e tale movimento suscitò l’ostilità del papato. Nel 1865 ci fu l’emanazione del primo codice civile del regno d’Italia che introdusse il matrimonio civile come unica forma valida ed efficace per lo stato. ci furono nello stesso periodo le leggi eversive dell’asse ecclesiastico che soppressero le corporazioni e associazioni religiose che non attendessero alla cura delle anime, all’educazione o all’assistenza religiosa togliendo loro la capacità di acquistare e possedere. Dopo la presa di Roma nel 1970 da parte delle truppe italiane che provocò la fine della debellatio dello stato pontificio la legge più importante fu la legge delle Guarentigie pontificie che fu legge unilaterale dello stato, emanata per salvaguardare la persona del
sommo pontefice proclamandola sacra e inviolabile e attribuendo ad essa gli onori sovrani. Era inoltre garantita l’intangibilità della città leonina in cui il pontefice risiedeva e si regolavano alcuni aspetti della situazione della chiesa italiana. Si proclamava la piena libertà di discussione in materia religiosa. Tale legge non fu accettata dal pontefice e la questione romana rimase aperta con profonde lacerazioni negli equilibri politici del nuovo stato. Il codice Zanardelli del 1889 abolì la categoria dei rati contro la religione e tutelò in modo uguale la situazione di ogni cittadini credente. Seconda fase: Dal 1929 – 1948: nel 1929 furono stipulati i patti lateranensi che constavano in 3 strumenti: trattato, concordato, convenzione finanziaria. Il Trattato abrogò la legge delle guarentigie e risolse la questione romana con la costituzione dello stato Città del Vaticano che doveva rappresentare il segno tangibile dell’indipendenza del sommo pontefice. Il concordato disciplinava la situazione della chiesa cattolica in Italia mentre la Convenzione chiudeva i rapporti economici pregressi tra stato italiano e Santa sede riconoscendo a quest’ultima una somma a titolo di indennizzo per la perdita degli stati pontifici. La conciliazione fu il momento di più grande prestigio della dittatura mussoliniana il cui disegno comportava la cancellazione dei diritti di libertà e di libertà religiosa. Per l’applicazione del concordato furono emanate 2 leggi: la legge per il matrimonio e quella per gli enti ecclesiastici e si affermò il principio per cui ciò che era esistente e valido per l’ordinamento della chiesa lo era anche per quello dello stato. Con la legge del 24 giugno del 1929 fu disciplinato l’esercizio dei culti ammessi nello stato e il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti medesimi. Detta legge prevedeva che potessero essere ammessi nello stato italiano i culti diversi dalla religione cattolica purchè non professassero principi o non seguissero riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. La legge prevedeva inoltre una serie di controlli da parte dello stato riguardo alla costituzione, alla gestione degli enti e alla nomina dei ministri dei culti ammessi. Nel 1930 fu pubblicato il nuovo codice penale che prevedeva una serie di reati che tutelavano il sentimento religioso. Veniva punito il vilipendio della sola religione di stato, la ratio stava in ciò che solo la religione cattolica costituiva tradizione secolare e quindi elemento unificatore del popolo italiano nel regime fascista. In questo quadro si inseriscono le leggi razziali che colpivano i cittadini italiani di origine ebraica dichiarati decaduti da qualsiasi ufficio o impiego pubblico, presso banche e società assicurative, gestire imprese, essere proprietari di immobili, frequentare scuole pubbliche. Terza fase: dal 1947/48 ad oggi: con la caduta del fascismo, la ricostruzione dell’ordinamento democratico e pluralista attuato dalla costituzione repubblicana entrata in vigore nel 48 mutò il diritto ecclesiastico italiano. La costituzione pose norme fondamentali che sanciscono la nuova posizione della repubblica rispetto al sentimento religioso dei cittadini. Sono proclamati diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, di libertà religiosa e di coscienza , di uguale libertà delle confessioni ; è introdotto il principio di uguaglianza formale e sostanziale e di non discriminazione ; sono posti, con la proclamazione dell’indipendenza e della sovranità dello stato e della chiesa, i principi di distinzione degli ordini civile e religioso e di autonomia delle confessioni ; sono poste due norme, sulla produzione giuridica dove si tratti di
esecuzione dell’accordo dell’84. L'accordo dell'84: L’accordo di modificazione dell’84 comunemente inteso come accordo-quadro nel quale le due alte parti contraenti hanno fissato i principi impegnandosi alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del paese. Detti principi dovrebbero essere portati all’attuazione mediante altre norme. Nell’Accordo di Villa Madama, inoltre, si prevede che ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti, sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana. Per provvedere alla disciplina di tali ulteriori materie, si è fatto ricorso per lo più a nuovi accordi intercorrenti tra le competenti autorità dello Stato e la CEI. A tali accordi si suole dare la qualifica di intese di 2° grado o subconcordatarie. Esse hanno trovato esecuzione nell’ordinamento dello Stato mediante la forma del d.p.r. Rilevanza più limitata hanno le “intese procedimentali”, che costituiscono in genere una fase di determinati procedimenti amministrativi. In tali procedimenti l’autorità ecclesiastica viene sentita in quanto deve rappresentare all’autorità civile le esigenze religiose della popolazione. Rilevanza delle norme di origine confessionale: Tra le fonti di diritto ecclesiastico italiano un ruolo importante hanno giocato le fonti-fatto, espressione che ricomprende tanto i comportamenti riconosciuti dal corpo sociale come giuridicamente vincolanti quanto gli atti di produzione normativa esterni al nostro ordinamento. L’art.8 della cost. prevede una vera e propria riserva di statuto in favore delle confessioni. Ciò comporta la rinuncia da parte dello stato ad ogni ingerenza nella determinazione dei singoli ordinamenti interni ma anche alla regolazione con atti sostanzialmente e formalmente unilaterali della disciplina dei propri rapporti con le confessioni. La riserva di statuto esclude ogni possibilità di ingerenza da parte dello stato nella emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose. La riforma dell'art 117: Dopo la riforma del titolo V della cost. in conseguenza dell’ampio riconoscimento della potestà legislativa regionale, lo stato non ha più la potestà legislativa generale giacchè ora può legiferare solo nelle materie riservate dalla cost. L’art. 117 stabilisce la competenza esclusiva dello stato centrale in tema di rapporti tra questo e le confessioni religiose. Tuttavia il nuovo dettato costituzionale non esclude che le regioni possano concorrere a strutturare il sistema nel rapporto tra pubblici poteri e confessioni religiose. Il ruolo delle regioni è però destinato a spiegarsi all’interno di un quadro preventivamente tracciato dalla legislazione statuale e si struttura attraverso la stipulazione di intese di 2° grado. Non poche materie che sono di competenza regionale esclusiva o concorrente presentano una rilevanza ecclesiasticistica: istruzione , tutela della salute , alimentazione , valorizzazione dei beni culturali e ambientali , promozione di attività culturali. I patti lateranensi: I patti lateranensi furono resi esecutivi in Italia nel 29. IL TRATTATO : è un accordo tra due soggetti di diritto internazionale, stato italiano e santa
sede, con cui l’Italia ha riconosciuto alla santa sede la sovranità nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo. Ha inoltre riconosciuto alla santa sede la piena proprietà ed esclusiva potestà e giurisdizione sul Vaticano. Si è così costituito lo stato Città del vaticano. Si tratta di una monarchia assoluta ed elettiva. La santa sede gode anche della proprietà delle basiliche patriarcali. A tali immobili sono riconosciute le immunità previste dal diritto internazionale per le sedi degli agenti diplomatici. Il trattato è tuttora vigente salvo alcune modifiche: il protocollo addizionale dell’84 ha stabilito che non si considera più in vigore il principio del trattato della religione cattolica come sola religione di stato e che gli effetti civili di sentenze e provvedimenti emanati dalle autorità ecclesiastiche nei confronti di ecclesiastici concernenti materie spirituali o disciplinari e comunicati alle autorità civili vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani. IL CONCORDATO: del 29 tra Italia e santa sede è stato integralmente modificato dall’accordo di Villa Madama e dal protocollo addizionale annesso allo stesso. Vediamo il contenuto: 1.l’art. 1 afferma il principio in cui stato e chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani
legge ordinaria di ratifica e pertanto sono ritenute leggi ordinarie e non potranno essere unilateralmente abrogate sino a quando resteranno in vigore tra gli stato che li hanno ratificati. Pricipio Personalista: L’art. 2 della cost riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Esso evidenzia la presidenza sostanziale della persona umana rispetto allo stato e la destinazione di questo al servizio di quella e segna il momento di superamento del rapporto stato-individuo che aveva caratterizzato il regime fascista. La disposizione riconosce e garantisce i diritti inviolabili non solo al singolo in quanto individuo ma anche in quanto membro di formazioni sciali. Viene così riconosciuta alle formazioni sociali una posizione all’interno dell’ordinamento analoga a quella riconosciuta al singolo. La repubblica accoglie tra i suoi principi fondamentali quello del pluralismo aperto a ricomprendere qualunque formazione sociale con fine di culto. Ciò comporta che le credenze di religione possono essere ricondotte nel quadro degli elementi che concorrono al progresso spirituale della società che tutti hanno il dovere di perseguire. Si sono delineate due posizioni dottrinali: 1.la prima dice che tale disposizione assume particolare rilevanza perché fornirebbe copertura costituzionale anche a nuovi diritti non menzionati espressamente nel testo originario della carta del 48;
Il principio della distinzione degli ordini: 7. Lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Una volta entrata in vigore la disposizione fu dapprima trascurata dalla dottrina, si attribuì alla formula un valore puramente dichiarativo e privo di conseguenze giuridiche. In seguito si è scritto che contiene il riconoscimento dell’ordinarietà dell’ordinamento canonico. In conseguenza sarebbero in contrasto le disposizioni statuali che istituissero un sistema di rapporti di subordinazione della chiesa allo stato e viceversa non sarebbe possibile istituire rapporti di subordinazione dello stato alla chiesa. La repubblica si è impegnata a trattare la chiesa cattolica in base a un presupposto disparità. Dal principio della distinzione degli ordini segue il divieto per lo stato di ogni attività diretta ad alterare la struttura gerarchico istituzionale della chiesa ed il divieto di sindacarne dottrina e disciplina. In questa linea la corte costituzionale ha specificato che la religione appartiene ad una dimensione che non è quella dello stato e del suo ordinamento e che non è dato allo stato di interferire come che sia in un ordine che non è il suo se non ai fini e nei casi previsti nella cost. Il principio di bilateralità pattizia: 7.2: I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate da entrambe le parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Interpretazioni dottrinali e pronunce della corte: l’art 7 della cost sancisce il valore della normativa bilaterale e specifica i procedimenti che regolano la produzione normativa di derivazione pattizia. Nei dibattiti avanti all’assemblea costituente si chiarì come si volesse garantire stabilità ai patti lateranensi senza costituzionalizzare le singole norme degli stessi. Si qualificò la disposizione in esame come una norma sulle fonti volta ad indicare l’iter da seguire per formulare ulteriori norme modificatrici dei patti. Le interpretazioni della norma proposta dalla dottrina furono 3:
1. prendeva le mosse dalla costituzionalizzazione dei patti lateranensi. Tale richiamo avrebbe attribuito alle disposizioni in questione lo stesso valore di leggi costituzionali da considerarsi prevalenti sulle disposizioni costituzionali generali. Questa tesi fu dominante sino agli anni 60 quando cominciò ad affermarsi un’altra teoria 2 .che sosteneva come la carta avesse in realtà costituzionalizzato il principio concordatario in forza del quale lo stato sarebbe obbligato a regolare per via concordataria le materie che toccano gli interessi della chiesa. Questa teoria impone l’accordo bilaterale da realizzare col concordato e garantirebbe tutte le future modificazioni dei patti. 3. altra opinione considerò l’art. 7 come una norma sulle fonti del diritto. Secondo questa interpretazione, nella scale della gerarchia delle leggi, tra le norme costituzionali e le leggi ordinarie ci sarebbe un grado intermedio occupato dalle c.d. fonti normative atipiche. Queste ultime sarebbero dotate di una speciale forza di resistenza all’abrogazione, modifica e deroga da parte di leggi ordinarie. Possono invece essere modificate da leggi ordinari precedute dall’accordo con la controparte. Interprerazione dell'art.7 : Al riguardo il giudice delle leggi con la sentenza del 71 ha affermato che l’art. 7 non sancisce solo un generico principio pattizio nella disciplina dei rapporti tra stato e chiesa ma contiene anche un riferimento al concordato in vigore e in relazione a contenuto di questo ha prodotto diritto. Quindi se le norme derivate dai patti possono essere dichiarate incostituzionali nel caso in cui risultino in contrasto con in principi supremi, ciò significa
confessioni religiose diverse dalla cattolica il diritto di organizzazione secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Le confessioni interessate potranno predisporre statuti destinati a regolare la propria organizzazione ed essi acquisteranno rilevanza civile a condizione che non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Ad esse è riconosciuta autonomia istituzionale e ciò esclude ogni possibilità di ingerenza da parte dello stato nelle emanazioni delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose purchè non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. L’organo deputato a tale verifica è il consiglio di stato e il consiglio dei ministri. Il controllo in tale sede (di presentazione ) sarà di legittimità, senza entrare nel merito della struttura organizzativa né delle opzioni ideologiche. Ci sono poi dei limiti che la confessione religiosa non può valicare nelle proprie norme statutarie; limiti che vanno ricavati in via interpretativa dai principi fondamentali del nostro ordinamento che esprimono interessi che vanno ritenuti degni del massimo grado di tutela. Le intese: il 3° comma dell’art 8 è una norma sulle fonti e contiene una riserva di legge nella materia della disciplina dei rapporti tra stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica. Questa riserva è considerata una riserva di legge formale (dal momento che impone che sulla materia intervenga il solo atto legislativo prodotto attraverso il procedimento parlamentare) rinforzata per procedimento, in quanto l’art. prevede che la disciplina dei rapporti tra stato e confessione non cattolica debba seguire un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo. La norma in esame attribuisce alla confessione il diritto di attribuire all’autorità competente di avvenire all’intesa. Un'intesa è un accordo fra lo Stato italiano e una confessione religiosa differente dalla religione cattolica. L'accordo consiste in atti contrattuali stipulati ed elaborati all'interno dell'ordinamento statuale tra soggetti qualitativamente ineguali Quanto al rapporto sull’esistenza/inesistenza dell’intesa e libertà della confessione, secondo la corte costituzionale, l’aver stipulato l’intesa per regolare i rapporti con lo stato non può costituire elemento di discriminazione nell’applicazione di una disciplina volta ad agevolare l’esercizio di un diritto di libertà dei cittadini. Una volta quindi che lo stato e i poteri pubblici ritengano di intervenire con una disciplina comune per agevolare l’esercizio del diritto di libertà religiosa, l’esclusione di una confessione dal novero di soggetti capaci di godere di particolari garanzie o benefici, viene a integrare una violazione del principio affermato nel 1° comma dell’art 8. Per quanto riguarda la capacità di stipulare le intese, essa spetta solo a quelle confessioni di minoranza organizzate cioè a quei gruppi che abbiano assunto un preciso assetto istituzionale. L'articolo 8 della Costituzione, dopo aver affermato che tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e che hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Iter per la stipula: Le richieste di intesa vengono preventivamente sottoposte al parere del Ministero dell'Interno , Direzione Generale Affari dei Culti. La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipula di una intesa, spetta al Governo.
Le Confessioni interessate si devono rivolgere quindi, tramite istanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale affida l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle Confessioni religiose al Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri. Le trattative vengono avviate solo con le Confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato. Il Sottosegretario si avvale della Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose affinché essa predisponga la bozza di intesa unitamente alle delegazioni delle Confessioni religiose richiedenti. Su tale bozza di intesa esprime il proprio preliminare parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa. Dopo la conclusione delle trattative, le intese, siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa, sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge. Durante il dibattito parlamentare non è possibile presentare emendamenti che mutino il senso delle disposizioni concordate. Una volta emanata la legge di approvazione non può essere sospesa, modificata, derogata o abrogata se non in esecuzione di nuove intese tra lo stato e la confessione interessata. Lo stato non può modificare tali legge in maniera unilaterale. Si tratta dunque di una fonte atipica. Le disposizioni della legge possono essere sottoposte al sindacato di legittimità della corte costituzionale ma sono garantite dalla costituzione nei confronti di ogni altra legge ordinaria, appartengono quindi alla categoria delle leggi rinforzate. Art 19: la libertà religiosa: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 non produce effetti giuridici vincolanti per gli stati membri dell’ONU. Ma ha una rilevante importanza politica. Infatti è richiamata nel preambolo della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In particolare l’art. 18 della dichiarazione afferma che ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione e credo, di manifestare la propria religione o credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti. Successivi alla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sono il patto internazionale relativo ai diritti civili, economici e culturali, sia il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Il primo contiene quanto alla libertà religiosa due disposizioni particolari: 1.con la prima gli stati firmatari si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati saranno esercitati senza discriminazione
divieto di porre in essere prescrizioni limitative delle facoltà promananti dal diritto di libertà religiosa del prestatore 2 .divieto di indagare sulla fede religiosa del soggetto con cui si intende contrarre o di opporre rifiuto a contrarre sulla base della sola appartenenza confessionale.
divieto di trattare in maniera differenziata un prestatore rispetto ad altri per motivi religiosi
divieto di licenziamento determinato dall’appartenenza del prestatore a una confessione religiosa Il principio di laicità dello stato: Non venne enunciato esplicitamente nella carta cost. del 48: è stato ricavato in via ermeneutica dalla corte cost. Secondo i giudici della consulta la laicità costituisce un principio supremo dell’ordinamento cost. e rappresenta uno dei profili della forma di stato delineati dalla cost. italiana. Il principio di laicità implica un regime di pluralismo confessionale e culturale e presuppone l’esistenza di una pluralità di sistemi di valori, scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero che sono dotati di pari dignità. Ne consegue una piena tutela di libertà di religione e di convenzione. La sfera politica deve essere neutrale nei confronti di eventuali conflitti tra valori religiosi. Infine il concetto di laicità implica non indifferenza dello stato dinnanzi alle religioni ma garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Si tratta di laicità positiva o attiva intesa come compito dello stato di rimuovere ostacoli e impedimenti in modo da uniformarsi alla distinzione tra ordini delle questioni civili e delle questioni religiose sancita dal costituente. Da queste indicazioni della corte cost. derivano alcune conseguenze:
che la laicità impone ai pubblici poteri 4 obblighi: di salvaguardare la libertà di religione; di assumere un atteggiamento di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose; di fornire pari protezione alla coscienza di ogni persona quale che sia la confessione di appartenenza; di operare la distinzione tra l’ordine delle questioni civili e l’ordine delle questioni religiose.
da questi 4 obblighi la dottrina ha dedotto che la repubblica italiana in quanto stato laico: deve garantire la libertà di coscienza, pensiero e religione di tutti gli individui di fronte alla legge; si dichiara incompetente nel valutare i principi professati da una determinata confessione religiosa; non può avere nessuna religione ufficiale o tutelata più delle altre; deve rispettar tutte le opzioni religiose e i comportamenti che discendono da tali opzioni. La santa sede: Il termine indica sia l’ufficio romano pontefice che l’insieme degli uffici che lo coadiuvano e che esercitano le funzioni da questo delegate. Nell’ordinamento italiano è anche un ente ecclesiastico fornito di personalità giuridica per antico possesso di stato gia riconosciuta dall’art. 29 del concordato lateranense. Alla santa sede compete piena soggettività di diritto internazionale con le relative conseguenza, ad es in materia di diritto di stipulare trattati, di aderire ad org intern., di legazione attiva e passiva ecc. Lo stato città del vaticano: Ci si intende occupare del trattato lateranense, ovvero dell’accordo che ha segnato la fine della questione romana determinando l’abrogazione della legge delle guarentigie con la
In materia penale si applica il codice penale italiano e il codice di procedura penale italiano In materia processuale civile si applica il codice di procedura civile vaticano In materia civile si applica il codice civile italiano. Rapporti giuridici tra stato italiano e città del vaticano: Il trattato lateranense ha regolato i rapporti giudiziari tra Italia e SCV. I rapporti tra Italia e SCV in materia di notificazione degli atti civili e commerciali sono regolati da un’apposita convenzione del 32 in cui è previsto che qualora si debba procedere a una notificazione nello SCV, l’interessato faccia istanza alla procura della repubblica la quale si rivolgerà al promotore di giustizia del tribunale di prima istanza dello SCV che procederà alla notifica. Il meccanismo inverso è stabilito per le notificazioni che devono effettuarsi in Italia. In materia di esercizio della giurisdizione penale l’art 22 dispone che le autorità giudiziarie italiane possano perseguire gli autori dei delitti commessi in territorio vaticano quando la santa sede lo richieda o conferisca. Le sentenze ed i provvedimenti delle autorità ecclesiastiche in materia spirituale o disciplinare hanno piena efficacia giuridica in Italia. Le garanzie reali a favore della santa sede: Ossia le particolari guarentigie che lo stato accorda ad alcuni immobili siti in territorio italiano la cui piena proprietà ovvero libera gestione e amministrazione sono attribuite alla santa sede. A siffatte immobili è assicurato il godimento delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di stati esteri. Le stesse immunità sono garantite nei riguardi delle chiese quantunque fuori da Roma durante il tempo in cui vengano celebrate funzioni con l’intervento del sommo pontefice e senza apertura al pubblico. L’art 16 attribuisce a tutti gli edifici menzionati dagli art. 13 14 e 15 una diversa garanzia:
È l’art. 20 cost. la norma di riferimento per l’intera disciplina degli enti ecclesiastici ove si afferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un’associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Gli enti ecclesiastici sono enti confessionali che trovano la loro origine e parte della loro regolazione nei rispettivi ordinamenti religiosi. Per gli enti ecclesiastici cattolici va ricordato quanto stabilito in proposito del codice di diritto canonico dell’83 insieme al quale è importante richiamare il recente documento “istruzione in materia amministrativa”. Queste norme determinano procedimenti simili per gli enti ecclesiastici delle varie confessioni religiose che aspirano a ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. Non tutti gli enti ecclesiastici sono civilmente riconosciuti. È possibile che un ente non possa o non voglia ottenere questa forma di riconoscimento. In tal caso l’ordinamento prevede per essi l’assoggettamento alle norme dettate per gli enti di fatto o a quelle proprie delle persone giuridiche private. Il sistema normativo sviluppato (riforma dell’84 del concordato del 29) ha fissato alcuni requisiti essenziali confermati anche con riferimento alle altre confessioni religiose: l’appartenenza confessionale, la nazionalità e il perseguimento di fini religiosi o di culto. Il riconoscimento della personalità giuridica:
- Il requisito di appartenenza: un ente ecclesiastico dal punto di vista giuridico è un organismo di natura associativa e fondatizia , legato ad una confessione religiosa che svolge attività di religione o culto. Presupposto essenziale per il riconoscimento di qualsiasi ente ecclesiastico è il rapporto organico che deve collegarlo all’istituzione confessionale di appartenenza. L’ordinamento italiano richiede solamente che sia garantita la conformità confessionale dell’ente ovvero che l’ente che aspira al riconoscimento sia stato approvato dagli organi competenti della confessione di appartenenza. Per gli enti cattolici l’accordo dell’84 afferma che la rep. Italiana riconoscerà la personalità giuridica su domanda dell’autorità ecclesiastica o col suo assenso. Per le altre confessioni il principio di conformità è desumibile dalle singole intese che adottano formule diverse ma univoche. Il riconoscimento degli enti cattolici è subordinato:
enti beneficiano delle agevolazioni che prevedono un abbattimento dell’IRPEG pari alla metà, esenzione dall’ICI. Forme particolari di enti ecclesiastici: La legge dell’85 prende in considerazione particolari tipologie di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in ragione del peculiare ruolo ad essi attribuito o perché, accanto ai requisiti generali richiesti per l’attribuzione della personalità giuridica, ne sono individuati ulteriori. Istituti religiosi di diritto diocesano. Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli: sono forme associative stabilite dall’ordinamento canonico per il cui riconoscimento quali enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, oltre al possesso dei requisiti generali è richiesto l’assenso della santa sede. Per i primi due è inoltre previsto che sussistano garanzie di stabilità. Le chiese : possono essere riconosciute come enti ecclesiastici purchè in possesso di 3 requisiti:
Esistono poi ulteriori forme di finanziamento indiretto come per esempio le disposizioni in materia di assistenza spirituale concernenti l’assunzione da parte dello stato degli oneri economici relativi allo svolgimento di questo servizio all’interno delle comunità separate. E le previsioni relative al trattamento retributivo degli insegnanti di religione cattolica equiparati agli insegnanti statali di ruolo. Il finanziamento delle confessioni acattoliche: Tali confessioni concorrono annualmente alla ripartizione della quota dell’8 per mille dell’IRPEF, destinando le somme devolute a tale titolo dallo stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di paesi del terzo mondo. Mentre per le assemblee di Dio in Italia, in caso di scelte non espresse, le somme corrispondenti rimangono di pertinenza dello stato, per le chiese avventiste tale soluzione è stata modificata, prevedendo che in caso di scelte non espresse l’attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione a quelle espresse e rimodulando i limiti di destinazione i confini agli interventi sociali, assistenziali, umanitari in Italia e all’estero. Per entrambe le confessioni è stata prevista la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali entro il limite di 2 milioni di lire annui. Anche la tavola valdese è stata inclusa nei due tipi di finanziamenti, anche la chiesa evangelica luterana e le chiese battiste. Invece per le comunità ebraiche l’intesa dell’89 ha determinato la cessazione del riconoscimento da parte dello stato italiano del potere tributario delle comunità israelitiche sul territorio italiano nei confronti dei propri appartenenti introducendo un sistema di finanziamento basato esclusivamente sulla deducibilità fiscale del contributo annuo. Il 5x1000: La finanziaria 2006 ha previsto a titolo sperimentale una forma di finanziamento attraverso la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF da ripartire sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. Come nelle leggi finanziarie precedenti anche in quella del 2009 è prevista la predisposizione di un apposito d.p.c.m. nel quale verranno indicate le modalità di richiesta, le liste di soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme stesse. La scelta del 5 per mille e dell’8 per mille non sono alternative tra loro. Le confessioni in quanto tali non sono direttamente coinvolte al 5 per mille. Possono però accedervi per via indiretta per il tramite dei propri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti qualora questi ultimi abbiano previsto di svolgere una o più attività nel rispetto delle disposizioni stabilite attraverso la costituzione del ramo ONLUS dell’ente. Il sostentamento del clero: Il sostentamento del clero è stato assicurato per lungo tempo attraverso un sistema risalente alla transizione tra il primo e il secondo millennio confermato dall’ordinamento canonico sino all’83. tale regime si fondava su benefici, ossia dotazioni patrimoniali annesse ai singoli edifici ecclesiastici muniti di personalità giuridica dal cui reddito il titolare traeva i mezzi necessari al proprio sostentamento. Questo sistema garantiva sicurezza economica ai chierici , posto che la successione dei diversi titolari dell’ufficio non incideva sulla massa patrimoniale beneficiale che rimaneva autonoma. Tuttavia era fonte di sperequazioni nel trattamento economico dei chierici, essendo il reddito beneficiale variabile a seconda dell’entità patrimoniale delle differenti dotazioni. Per questo motivo lo stato italiano ha provveduto a corrispondere ai titolari degli uffici il cui beneficio producesse un reddito inferiore a un minimo predefinito, il supplemento di congrua. Queste somme, in origine assegnate unicamente ai parroci,