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Diritto ecclesiastico esame abilitazione
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Con la locuzione diritto ecclesiastico si intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso. L’ordinamento italiano per quanto informato ai principi di laicità e di separazione degli ordini fra Stato e confessioni religiose:
Sul piano storico possiamo distinguere: Cesaropapismo: Con tale espressione si intende quella relazione tra potere civile e religione nella improntata all’unione in capo alla massima autorità temporale del potere politico e di quello spirituale. Tale sistema raggiunse il suo culmine nella Roma imperiale specialmente dopo il riconoscimento del cristianesimo quale religione ufficiale allorché l’imperatore si impose come autorità suprema al contempo temporale e spirituale con il compito di moderatore della nuova religione cristiana. Venuto meno in occidente a seguito della caduta dell’impero romano il cesaropapismo perdurò in Oriente fino al crollo dell’impero bizantino. In Europa tuttavia la tensione verso la riaffermazione del cesaropapismo rimase forte durante tutto il Medioevo. Giurisdizionalismo: è così definito quel sistema di relazione fra i due poteri caratterizzato dal prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica e dunque dalla subordinazione della Chiesa al potere civile con conseguente attribuzione a quest’ultimo del diritto di ingerirsi negli affari interni ecclesiali. Il sistema giurisdizionalista si andò lentamente affermando in Europa con il rafforzamento delle compagini nazionali all’interno delle quali i poteri dei sovrani sulla religione erano considerati come effetto dei poteri sul territorio e si impose nel periodo successivo alla riforma protestante ed alle sue conseguenze: le guerre di religione del XVI secolo, la pace di Augusta del 1955, la pace di Westfalia del 1948. Raggiunse il suo culmine tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secoli con appendici in Italia anche in epoca successiva. Nelle sue realizzazioni concrete il giurisdizionalismo assunse varie denominazioni in Europa ed in Italia e fu caratterizzato dalla contemporanea presenza di due filoni di poteri i c.d. iura maiestatica circa sacra o in sacris, distinti in poteri volti a proteggere la chiesa e poteri diretti a difendere lo stato dalla chiesa. Teocrazia: costituisce una forma di rapporto fra stato e chiesa che prevede la subordinazione dell’autorità temporale a quella spirituale. Tale modello assunse nel corso dei secoli le distinte forme della:
Tale problematica viene attenuata con il cd Patto Gentiloni che sancisce l’alleanza fra le organizzazioni cattoliche con alcuni esponenti politici (per via delle elezioni di quell’anno). DAL 1929 AL 1945 Con il regime fascista vi è un cambio di rotta; vi è una conciliazione fra la santa sede e lo stato italiano tramite i patti lateranenzi che erano formati da tre documenti:
Costituzionale nelle materie regolate dal Concordato si sono cominciate a cogliere i primi segnali di rinnovamento della disciplina i quali sono culminati nella c.d. stagione delle riforme che ha condotto:
art. 7-8 Cost. prevedono un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo, in dottrina si parla di riserva rinforzata di legge nel senso che la legge presuppone un accordo tra Stato e chiesa o tra stato e confessione che il Parlamento può soltanto approvare o respingere. In ragione della piena soggettività di diritto internazionale da sempre riconosciuta alla Santa Sede gli accordi dello Stato con la Chiesa cattolica sono equiparati ai trattati internazionali analoga garanzia non è riconosciuta alle intese stipulate con le confessioni religiose diversa dalla cattolica. Tra le fonti di derivazione pattizia vanno annoverate: Legge di esecuzione dei patti lateranensi
Sono:
chieste se doveva essere inteso come modifica al concordato lateranense o come nuovo concordato. La dottrina ha seguito due indirizzi opposti, la dottrina maggioritaria ritiene sia una modifica dei patti lateranensi mentre altra parte lo considera come un nuovo concordato escludendo la possibilità di estendere l copertura costituzionale prevista dall’art 7 comma 2. Ha sostenuto la possibilità di rinvenire la copertura facendo ricorso all’art 110 cost. e 117 cost.
Art 19: PRINCIPIO DI LIBERTA’ RELIGIOSA: “è la facoltà di credere in quello che più piace o di non credere a nulla. È stata la prima libertà ad essere rivendicata quale diritto nei confronti dello Stato moderno. Il diritto alla libertà religiosa è tutelato all’interno delle principali Carte sovranazionali ove è costantemente ricompreso fra i diritti fondamentali. Lo ritroviamo nell’art 18 della dichiarazione dei diritti dell’uomo, nell’art 9 della CEDU, nell’art 10 della Carta di Nizza. L’art 19 stabilisce che tutti hanno diritto di professare liberamene la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata di farne propaganda o di esercitare in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume. L’art 19 secondo la dottrina deve essere inteso sia in una dimensione positiva ( credere in una religione piuttosto che in un'altra) oppure negativa. Quello di libertà religiosa è ritenuto un diritto indisponibile inalienabile inviolabile e personalissimo. L’unico limite all’esercizio del diritto di libertà religiosa è quello della non contrarietà dei riti al buon costume. Per riti si intende l’insieme dei comportamenti e degli adempimenti organizzati in complessi cerimoniali che regolano la manifestazione religiosa. Essi variano nel tempo e a seconda dei culti religiosi. Sono considerati riti contrari al buon costume quelli che ledono ad esempio la decenza o la morale. L’art 19 con contiene invece riferimento all’ordine pubblico. Nel diritto alla libertà religiosa previsto e disciplinato dall’art 19 sono incluse molteplici facoltà come ad esempio di professare liberamente la propria fede religiosa o non professarne alcuna oppure facoltà di esercitare atti di culto in pubblico o in privato. Per ciò che concerne i rapporti familiari ciascun coniuge è libero di aderire o meno ad un credo religioso e di cambiarlo durante il matrimonio. Nei rapporti lavorativi a ciascun lavoratore deve essere garantita la libertà di religione e di uguaglianza di trattamento.
Ai singolo ministri nell’ambito delle rispettive competenze spetta di condurre e concludere negoziati e intese bilaterali con le rappresentanze delle confessioni religiose su materie concernenti il proprio specifico settore di operatività le quali per lo più presentano funzioni di legislazione di dettaglio rispetto a quelle di carattere generale contenuta nell’Accordo con la Chiesa cattolica o nelle singole intese con le confessioni di minoranza. Ministero dell’Interno L’organi dell’amministrazione statale con specifiche competenze in materia di culti è il Ministro dell’Interno. Le funzioni in materia ecclesiastica attribuite a tale organo sono esercitate attraverso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione che si articola in diverse Direzioni fra le quali per ciò che concerne direttamente la materia dei culti va annoverata la direzione centrale degli affari dei culti per l’Amministrazione del Fondi Edifici di culto, quale vigila sulla concreta osservanza dei principi costituzionali e delle normative vigenti ordinarie e speciali, in materia di libertà religiosa e al suo interno opera l’Osservatorio sulle politiche religiose. Inoltre, assicura la tutela la valorizzazione la conservazione eil restauro dei beni di proprietà del fondo edifici di culto. La direzione si articola in due aree:
All’interno dell’ordinamento statale sono altresì previsti taluni specifici uffici a carattere ecclesiastico organizzati dallo stato o da altri enti pubblici per garantire l’assistenza spirituale a tutti coloro che si trovino in via temporanea o stabile nelle strutture definite obbliganti ossia nelle c.d. comunità separate (forze armate istituti penitenziari) L’organizzazione di tali uffici è finalizzata a garantire il concreto esercizio della libertà religiosa da parte dei soggetti citati e trova il fondamento normativo agli art 19-3 c.2 della Cost. in concreto l’organizzazione di tale servizio è strutturata in maniera differente a seconda:
accertamento della loro qualità. Tale attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza per i detenuti appartenenti a confessioni diversa dalla cattolica di contro:
La Santa Sede (o Sede apostolica) è l’organo supremo della chiesa universale che deve essere inteso: