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Diritto Ecclesiastico: Stato e confessioni religiose in Italia, Schemi e mappe concettuali di Diritto

Diritto ecclesiastico esame abilitazione

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 01/08/2023

Francesca546
Francesca546 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
Con la locuzione diritto ecclesiastico si intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto
alla disciplina del fenomeno religioso. L’ordinamento italiano per quanto informato ai principi di laicità e di
separazione degli ordini fra Stato e confessioni religiose:
- Riconosce la meritevolezza dell’interesse religioso
- Detta norme atte a disciplinare al suo interno il fattore religioso nei suoi molteplici aspetti anche
sulla base delle discipline promozionali che ne agevolino la realizzazione.
Il diritto ecclesiastico differisce dal diritto canonico:
- Con il diritto canonico si intende il complesso delle norme poste e fatte valere dalla Chiesa cattolica
per regolare la propria organizzazione e per disciplinare l’attività dei propri membri secondo i fini
che essa si pone. Il diritto canonico costituisce l’ordinamento della Chiesa cattolica.
- Con ogni altro diritto di provenienza confessionale ossia con gli ordinamenti propri delle diverse
denominazioni religiose presenti sul territorio nazionale.
In relazione alla disciplina diritto ecclesiastico si possono distinguere da un punto di vista contenutistico un
ambito soggettivo e un ambito oggettivo:
Sul piano soggettivo le norme di diritto ecclesiastico riguardano:
- Le organizzazioni confessionali quali che esse siano
- I singoli individui
Sul piano oggettivo il diritto ecclesiastico viene visto come un ramo del diritto pubblico anche se ne
possiamo ricavare alcuni principi anche nel diritto amministrativo, penale, tributario etc.
Il riconoscimento della meritevolezza dell’interesse religioso e la consequenziale produzione di una
legislazione civile in materia ecclesiastica pongono il problema della possibili qualificazione dello Stato
rispetto alle credenze di religione. Sul piano astratto esistono plurime possibili qualificazioni dello Stato
rispetto alle credenze di religione, le quali dipendono dall’atteggiamento che lo stesso assume nei confronti
del fenomeno religioso. Lo Stato può essere qualificato come:
-Confessionista: quando aderisce ad una specifica confessione religiosa o comunque manifesta un
atteggiamento di favore nei riguardi di essa, adeguando il proprio ordinamento ai principio etici della
medesima.
-Unionista: quando il potere temporale e il potere spirituale si trovano concentrati nelle mani della
stessa autorità religiosa o temporale
-Separatista: quando si tiene rigorosamente separati i due poteri e non introduce alcuna
regolamentazione peculiare del fenomeno religioso né di natura favoritiva né di natura limitativa
-Laico: indifferenza e neutralità rispetto alle attività delle confessioni religiose.
Tali differenti qualificazioni corrispondono ai diversi sistemi di relazione fra le religioni e il potere civile
astrattamente delineabili la cui effettiva realizzazione è stata nel corso dei secoli condizionata dalle
circostanze politiche contingenti.
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Con la locuzione diritto ecclesiastico si intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso. L’ordinamento italiano per quanto informato ai principi di laicità e di separazione degli ordini fra Stato e confessioni religiose:

  • Riconosce la meritevolezza dell’interesse religioso
  • Detta norme atte a disciplinare al suo interno il fattore religioso nei suoi molteplici aspetti anche sulla base delle discipline promozionali che ne agevolino la realizzazione. Il diritto ecclesiastico differisce dal diritto canonico:
  • Con il diritto canonico si intende il complesso delle norme poste e fatte valere dalla Chiesa cattolica per regolare la propria organizzazione e per disciplinare l’attività dei propri membri secondo i fini che essa si pone. Il diritto canonico costituisce l’ordinamento della Chiesa cattolica.
  • Con ogni altro diritto di provenienza confessionale ossia con gli ordinamenti propri delle diverse denominazioni religiose presenti sul territorio nazionale. In relazione alla disciplina diritto ecclesiastico si possono distinguere da un punto di vista contenutistico un ambito soggettivo e un ambito oggettivo: Sul piano soggettivo le norme di diritto ecclesiastico riguardano:
  • Le organizzazioni confessionali quali che esse siano
  • I singoli individui Sul piano oggettivo il diritto ecclesiastico viene visto come un ramo del diritto pubblico anche se ne possiamo ricavare alcuni principi anche nel diritto amministrativo, penale, tributario etc. Il riconoscimento della meritevolezza dell’interesse religioso e la consequenziale produzione di una legislazione civile in materia ecclesiastica pongono il problema della possibili qualificazione dello Stato rispetto alle credenze di religione. Sul piano astratto esistono plurime possibili qualificazioni dello Stato rispetto alle credenze di religione, le quali dipendono dall’atteggiamento che lo stesso assume nei confronti del fenomeno religioso. Lo Stato può essere qualificato come:
  • Confessionista: quando aderisce ad una specifica confessione religiosa o comunque manifesta un atteggiamento di favore nei riguardi di essa, adeguando il proprio ordinamento ai principio etici della medesima.
  • Unionista: quando il potere temporale e il potere spirituale si trovano concentrati nelle mani della stessa autorità religiosa o temporale
  • Separatista: quando si tiene rigorosamente separati i due poteri e non introduce alcuna regolamentazione peculiare del fenomeno religioso né di natura favoritiva né di natura limitativa
  • Laico: indifferenza e neutralità rispetto alle attività delle confessioni religiose. Tali differenti qualificazioni corrispondono ai diversi sistemi di relazione fra le religioni e il potere civile astrattamente delineabili la cui effettiva realizzazione è stata nel corso dei secoli condizionata dalle circostanze politiche contingenti.

Sul piano storico possiamo distinguere: Cesaropapismo: Con tale espressione si intende quella relazione tra potere civile e religione nella improntata all’unione in capo alla massima autorità temporale del potere politico e di quello spirituale. Tale sistema raggiunse il suo culmine nella Roma imperiale specialmente dopo il riconoscimento del cristianesimo quale religione ufficiale allorché l’imperatore si impose come autorità suprema al contempo temporale e spirituale con il compito di moderatore della nuova religione cristiana. Venuto meno in occidente a seguito della caduta dell’impero romano il cesaropapismo perdurò in Oriente fino al crollo dell’impero bizantino. In Europa tuttavia la tensione verso la riaffermazione del cesaropapismo rimase forte durante tutto il Medioevo. Giurisdizionalismo: è così definito quel sistema di relazione fra i due poteri caratterizzato dal prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica e dunque dalla subordinazione della Chiesa al potere civile con conseguente attribuzione a quest’ultimo del diritto di ingerirsi negli affari interni ecclesiali. Il sistema giurisdizionalista si andò lentamente affermando in Europa con il rafforzamento delle compagini nazionali all’interno delle quali i poteri dei sovrani sulla religione erano considerati come effetto dei poteri sul territorio e si impose nel periodo successivo alla riforma protestante ed alle sue conseguenze: le guerre di religione del XVI secolo, la pace di Augusta del 1955, la pace di Westfalia del 1948. Raggiunse il suo culmine tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secoli con appendici in Italia anche in epoca successiva. Nelle sue realizzazioni concrete il giurisdizionalismo assunse varie denominazioni in Europa ed in Italia e fu caratterizzato dalla contemporanea presenza di due filoni di poteri i c.d. iura maiestatica circa sacra o in sacris, distinti in poteri volti a proteggere la chiesa e poteri diretti a difendere lo stato dalla chiesa. Teocrazia: costituisce una forma di rapporto fra stato e chiesa che prevede la subordinazione dell’autorità temporale a quella spirituale. Tale modello assunse nel corso dei secoli le distinte forme della:

  • Potestas directa in temporali bus, muoveva dall’assunto che la Chiesa fondata da Dio e una era la sola legittima potestà il suo monarca era Cristo e in nome di lui lo era il suo Vicario il papa a cui appartenevano tutti i poteri esercitabili nel mondo tanto di ordine temporale quanto di ordine spirituale. Il prevalere della Chiesa si manifestava: 1. Nella sottrazione della materia ecclesiastica ad ogni ingerenza del potere civile 2. Nella affermazione della prevalenza delle leggi ecclesiastiche su quelle civili 3. Nella illegittimità di ogni autorità che non derivasse il proprio potere da una investitura ecclesiastica 4. Nell’obbligo del potere civile da realizzare coercitivamente i provvedimenti dell’autorità ecclesiastica.
  • Potestas indi recata in temporalibus: in seguito all’indebolimento dell’autorità pontificia e alla rottura dell’unità dei cristiani dovuta alla riforma protestante le rivendicazione teocratiche si affievolirono sino a perdere consistenza pratica. Le tesi teocratiche hanno oggi perso ogni capacità di incidenza in Occidente. Separatismo: è un sistema di rapporti fondato sulla separazione più o meno rigida fra Stato e Religioni. L’idea di separazione è stata utilizzata:

Tale problematica viene attenuata con il cd Patto Gentiloni che sancisce l’alleanza fra le organizzazioni cattoliche con alcuni esponenti politici (per via delle elezioni di quell’anno). DAL 1929 AL 1945 Con il regime fascista vi è un cambio di rotta; vi è una conciliazione fra la santa sede e lo stato italiano tramite i patti lateranenzi che erano formati da tre documenti:

  • Un trattato volto a risolvere la questione romana attraverso la creazione dello Stato della città del vaticano e riconosceva sovranità e giurisdizione esclusiva sopra tale Stato. All’interno del Trattato venivano altresì assicurate al Sommo Pontefice e alla Santa Sede una serie di garanzie di natura reale e personale
  • Un concordato che regolava le condizioni della religione e della chiesa in italia (istituzione del matrimonio concordatario)
  • Una convenzione finanziaria che aveva come scopo di riconoscere alla santa sede un indennizzo per la perdita di dominio temporale a causa delle leggi precedenti. Veniva affermata la religione cattolica apostolica e romani come la sola religione dello Statp Veniva garantito anche alla santa sede il riconoscimento alla conclusione di concludere accordi internazionali e viene garantita come unica e sola religione, quella cattolica. I culti acattolici erano ammessi solo se non erano ritenuti riti contrari all’ordine pubblico o buon costume. Vengono introdotti anche degli illeciti penali contro coloro che compivano reati avverso la religione Infine vengono emanate le leggi razziali che tra il 1938 e 1943 colpirono i cittadini di razza ebraica dapprima con una serie di limitazioni nei diritti civili politici e patrimoniali e poi nel 1943 con l’ordine di arresto di tutti gli ebrei. Le leggi razziali furono abrogate con la liberazione del Paese e la fine della seconda guerra mondiale DAL 1945 ALLA STAGIONE DELLE RIFORME Con la costituzione repubblicana , dal 1948, vi è una svolta democratica e pluralista che cambia totalmente la posizione fra stato e credenze religiose. Lo stato non sarà più confessionista ma laico (principio di laicità dello stato ex art 8 e 20 Cost). Dell’esame della Costituzione emerge l’immagina di uno Stato che
  • Riconosce pienamente la libertà religiosa degli individui
  • Non differenzia lo status dei cittadini in virtù della religione professato o non
  • Prevedeva di intrattenere relazioni su base paritaria con le confessioni religiose organizzate finalizzate all’individuazione della disciplina giuridica di specifico interesse delle medesime
  • Assicura a tali soggetti una pari misura di libertà. Tale intervento risultò difficoltoso per via dei patti lateranensi e per via del governo che per ottenere voti incentrava la sua politica sulla chiesa. Solo a partire dagli anni 70’ con l ‘introduzione del divorzio , la riforma del diritto di famiglia l’avvio delle trattative con la Santa Sede per la revisione concordataria e i primi significativi interventi della Corte

Costituzionale nelle materie regolate dal Concordato si sono cominciate a cogliere i primi segnali di rinnovamento della disciplina i quali sono culminati nella c.d. stagione delle riforme che ha condotto:

  • Accordo di Villa Madama del 1984
  • Stipulazione intese con confessioni religiose diverse da quella cattolica ACCORDO DEL 1984 DI REVISIONE CONCORDATARIA Con l’accordo di revisione concordataria del 1984 la disciplina dei rapporti tra stato e chiesa cattolica in Italia è stata profondamente rivisitata. A tale accordo ha fatto seguito il protocollo siglato tra le parti il 15-11- 1984 di approvazione delle norme per la disciplina della materia degli enti e dei beni ecclesiastici il cui testo è stato trasfuso nella legge 222 del 1985. L’accordo del 18-02-1984 che ha sostituito il Concordato stiulato nel 1929 rappresenta un accordo quadro. All’interno dell’accordo si trovano consacrati i seguenti principi
  • Riaffermazione e indipendenza e sovranità dello stato e della chiesa
  • Libertà di svolgere la propria missione pastorale ed educativa
  • Libertà di riunione e manifestazione del pensiero
  • Riconoscimento del segreto professionale per i cattolici e per le loro organizzazioni
  • Garanzie per costruzione di edifici di culto
  • Riconoscimento delle festività religiose
  • Fissazione delle aree di competenza degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
  • Conferma del matrimonio concordatario
  • Insegnamento nelle scuole della religione cattolica
  • Assistenza spirituale dei militari
  • Tutela del patrimonio storico ed artistico della chiesa Viene introdotta anche la possibilità di revocare o modificare di comune accordo determinate materie e l’introduzione di una commissione che risolve pacificamente i conflitti tra stato e chiesa. Oggi il diritto ecclesiastico vive una fase di rinnovamento grazie al nuovo millennio e grazie ad alcuni eventi che hanno modificato il fenomeno religioso fra essi possiamo annoverare:
  • Secolarizzazione della società sempre più caratterizzata dalla perdita del fatto religioso nel vissuto degli individui
  • La contestuale rinascita si interesse per le tematiche religiose c.d. ricorso al sacro
  • La crisi del concetto di Stato-nazione con la connessa perdita della sovranità degli Stati
  • I progressi nel campo delle tecno scienze che portano non di rado a mettere in discussione alcuni dei valori fondamentali sui quali è fondato il sistema giuridico-culturale occidentale inevitabilmente conformato ai principi dell’etica cristiana chiamando in causa la necessita di neutralità dello Stato
  • La trasformazione in senso multietnico, multiculturale e multi religioso della società italiana esito dei fenomeni migratori che hanno interessato e interessano il nostro paese. Trovare una soluzione a tali problematiche rappresenta la vera sfida per lo Stato chiamato ad assicurare a tutti i cittadini e straniere credenti e non uno spazio comune di azione al cui interno tutelare coniugandole tra loro uguaglianza e diversità. In Italia la reazione dell‘ordinamento di fronte ai problemi pratici posti dall’emergere del pluralismo in campo religioso è stata lenta preferendo una legislazione speciale
  • Principio di laicità dello Stato Tra le altre fonti statali troviamo norme ordinarie inerenti beni ecclesiastici, edifici di culto, norme contro le bestemmie, scioglimento del matrimonio, interruzione gravidanza, norme su obbiezione di coscienza, cremazione, divorzio breve etc. Infine troviamo nome sull’esercizio dei culti ammessi e sul matrimonio dinnanzi i ministri di culto, le leggi matrimoniali, norme su macellazione di animali, riconoscimento degli oratori, riconoscimento patrimonio culturale ebraico, insegnamento religione etc. NORME DI PROVENIENZA REGIONALE Il progressivo incremento delle competenze regionali relative agli interessi religiosi ha dato avvio alla formazione di un vero e proprio diritto ecclesiastico regionale. Tale fenomeno ha ricevuto poi un impulso a seguito della riforma in senso federalista della Costituzione per effetto della quale:
  • È stata ribadita la competenza esclusiva dello stato in tema di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose
  • È stato ampliato il novero delle materie di competenza concorrente o esclusiva delle Regioni
  • È stata riconosciuta alle Regioni la capacità nelle materie di propria competenza di dare attuazione ed esecuzione ad accordi internazionali e di concludere direttamente accordi con Stati nonché intese con enti territoriali interni ad altri Stati. Alle regioni è demandata:
  • La potestà di emanare unilateralmente norme in tutte le materie che appartengono alla competenza esclusiva o residuale delle medesime, molte delle quali interessano ambiti che presentano una specifica attinenza con il fatto religioso e coinvolgono interessi locali delle confessioni religiose
  • La facoltà di esercitare la potestà regolamentare in materia di rapporti con le confessioni religiose su apposita delega del legislatore statale ex art 117 c.6 Cost.
  • La possibilità di sottoscrivere protocolli di intesa con le rispettive Conferenze episcopali religionali su aspetti specifici FONTI SECONDARIE Tra le fondi normative secondarie dobbiamo menzionare:
  • I regolamenti che disciplinano le modalità applicative delle norme di legge e devono perciò essere conformi a queste. Vengono anche utilizzate per rendere esecutive nell’ordinamento statele le intese approvate con la Conferenza Episcopale italiana su svariate materie. Sono dettati con decreto del Presidente della Repubblica.
  • Le circolari sono norme interne alla PA emanate per provvedere ad esigenze organizzative le quali non possono contravvenire a fonti di diritto sovraordinate. LEGISLAZIONE DI DERIVAZIONE CONCORDATA Una parte significative delle fonti in materie ecclesiastica è costituita della legislazione emanata dallo Stato sulla base di convenzioni stipulate con le autorità rappresentative della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose presenti in Italia. Si tratta delle leggi statali che hanno approvato le diverse intese stipulate ex art 8 c. 3 cost. con le confessioni diverse dalla cattolica. Per queste leggi di origine bilaterale gli

art. 7-8 Cost. prevedono un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo, in dottrina si parla di riserva rinforzata di legge nel senso che la legge presuppone un accordo tra Stato e chiesa o tra stato e confessione che il Parlamento può soltanto approvare o respingere. In ragione della piena soggettività di diritto internazionale da sempre riconosciuta alla Santa Sede gli accordi dello Stato con la Chiesa cattolica sono equiparati ai trattati internazionali analoga garanzia non è riconosciuta alle intese stipulate con le confessioni religiose diversa dalla cattolica. Tra le fonti di derivazione pattizia vanno annoverate: Legge di esecuzione dei patti lateranensi

  • Legge di ratifica del concordato lateranense
  • Disciplina che introduce legge su beni della chiesa ed enti per il sostentamento della stessa
  • Tavola valdese
  • Unione italiana delle chiese cristiane avventiste
  • Assemblee di dio in italia
  • Unione comunità ebraiche
  • Unione cristiana evangelista
  • Chiesa apostolica in italia
  • Unione buddista italiana
  • ecc Tutte queste leggi, anche se sono ordinarie, sono atipiche perché per l’abrogazione necessitano di procedure particolare e proprio per questo motivo sono assimilati alle norme costituzionali; esse resistono anche nel caso di contrasto alle norme costituzionali ma non ai principi fondamentali. Le norme confessionali possono divenire rilevanti per l’ordinamento nazionale attraverso il fenomeno del rinvio, con cui lo stato, piuttosto che disciplinare una materia con una propria legge, rinvia a quella della chiesa. Ulteriore fenomeno è quello secondo cui se dovessero verificarsi alcuni eventi di ordine religioso, questi possono essere considerati dalle parti private come condizione per l’efficacia o la risoluzione del negozio giuridico. L’ordinamento dello Stato rispetto ad alcune materie riconosce rilievo giuridico al proprio interno alle norme prodotte dalle confessioni religiose, alle quali a volte fa espresso rinvio. Più precisamente le norme confessionali possono divenire rilevanti per l’ordinamento statuale:
  • attraverso gli strumenti di rinvio formale, quando il diritto dello stato anziché disciplinare direttamente una determinata materia ritiene preferibile attribuire efficacia civile alle norme di origine confessionale oppure del presupposto in senso tecnico quando le norme confessionali rimangono estranee all’ordinamento statuale venendo soltanto presupposte da quelle civili
  • quando il verificarsi di determinati fatti d’ordine religioso o spirituale eventualmente certificato dagli organi di una confessione religiosa viene considerato per espressa volontà di soggetti privati come condizione per l’efficacia o la risoluzione di un negozio giuridico. NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE Tra le fonti del diritto ecclesiastico vanno annoverate anche quelle di diritto internazionale che possono essere distinte in:
  • Fonti di diritto internazionale generale (consuetudinario)
  • Fonti di diritto internazionale convenzionale (trattati, dichiarazioni, convenzioni)

Sono:

  • Persone fisiche che professano una religione
  • Enti con fini religiosi
  • Confessioni religiose PERSONE FISICHE Relativamente alle persone fisiche regole fondamentali è quella della indifferenza delle scelte individuali in materia religiosa nel senso che la posizione giuridica dei singoli all’interno dell’ordinamento dello stato non subisce modificazioni in conseguenza delle opzioni e degli atteggiamenti rispetto alle credenze di religione assunte e/o manifestate dai medesimi. L’operatività di tale regola non impedisce che lo Stato possa attribuire rilevanza giuridica:
  • All’appartenenza confessionale dei singoli in via diretta oppure in via indiretta ossia assumendo tale appartenenza come motivo per il compimento da parte dei singoli di atti giuridicamente vincolanti
  • A determinate qualifiche confessionali quali quelle di ecclesiastico, religioso, ministro di culto ecc Ciò che l’ordinamento richiede è che le scelte individuali in materia religiosa sono liberamente assunte dai soggetti interessati, ossia in assenza di costrizione da parte di soggetti terzi. Gli enti religiosi La regola di fondo è quella dell’indifferenza ai fini dell’individuazione e dell’applicazione del regime giuridico del carattere confessionale dei medesimi, ossia dell’appartenenza o del legame organico di essi con una determinata confessione religiosa. Norma fondamentale è quella contenuta nell’art 20 Cost. che stabilisce che il legislatore:
  • Può prendere liberamente in considerazione il carattere ecclesiastico e il fine religioso o di culto di un ente per dettare apposite norme,
  • Tali norme non devono risultare più restrittive di quelle previste dal diritto statale per le altre associazioni o istituzioni di diritto comune. Le confessioni religiose La Costituzione Repubblicana ha introdotto nel linguaggio normativo l’espressione confessione religiosa senza però enunciare gli elementi costituitivi ma presupponendo lo schema conoscitivo elaborato dall’esperienza sociale. In assenza di una definizione normativa si pone il problema dell’identificazione dei caratteri distintivi delle confessioni religiose ossia dei caratteri che valgono ad individuare specificamente e a differenziare le confessioni religiose dai loro enti esponenziali, dalle associazioni religiose e dai gruppi di carattere non religioso. Un problema di non facile soluzione è dato dai vari gruppi sociali che aspirano ad essere qualificati come confessioni religiose ma che sono diversi tra di loro e pertanto risulta difficile trovare un denominatore comune. Da un punto di vista giuridico il problema richiede una soluzione poiché le diverse leggi nazionali oltre che talune fonti internazionali riconoscono rilievo alla qualifica di confessione religiosa concedendo determinati vantaggi. Sul piano pratico il problema è anche accentuato dal diffondersi di nuovi movimenti gruppi o sette di ogni tipo che aspirano al riconoscimento come confessioni religiose. In mancanza di una definizione normativa sono state dottrina e giurisprudenza a proporre indici utili alla individuazione delle realtà autenticamente confessionali. In materia sono state formulate varie proposte volte a privilegiare:
  • L’elemento quantitativo del gruppo : si avrebbe confessione religiosa alla presenza dell’adesione e del concorso stabile di un certo numero di aderenti
  • Criterio sociologico: finalità religiosa
  • Criterio storico: richiede l’immedesimazione e il riconoscimento del gruppo nella tradizione storica e legislativa italiana La dottrina ha posto l’accento sul carattere progettuale del gruppo definendo confessioni religiose quelle comunità stabili dotate o meno di un organizzazione e formazione propria e di una originale concezione del mondo basata sull’esistenza di un essere trascendente in rapporto con gli uomini o sulla ricerca del divino. Tale definizione risulta più idonea alle religioni tradizionali che sono appartenenti al ceppo monistico, il problema si pone per quelle nuove religioni. Per ovviare a tale difficoltà la dottrina sottolinea l’opportunità del ricorso al criterio della autoreferenzialità per effetto del quale la confessione religiosa non può che essere l’esito di un processo di auto-individuazione del gruppo come tale con la conseguenza che dovranno essere le stesse formazioni sociali religiose a qualificarsi e definirsi come confessione religiosa e a rendersi autonome. Lo stato però non può rinunciare del tutto ad un controllo sui caratteri del gruppo ed in particolare stabile se si tratta di confessione religiosa oppure un movimento di pensiero o una semplice associazione. Tentativi di inquadramento del fenomeno sono fatti anche all’interno delle scienze sociali ove sono state elaborate definizioni ampie che tendono ad escludere sia il riferimento a un Dio personale sia la necessità della benevolenza e del contributo positivo al bene comune ( in questo modo verrebbero incluse anche quelle sette pseudo religiose accusate di praticare manipolazione mentale come la chiesa di Scientology) L’attualità del problema è testimoniale anche da alcune vicende relativamente recenti che interessano il mondo dei gruppi religiosi in senso lato. Anzitutto c’è la questione dell’islam , non viene infatti riconosciuto l’ISLAM per la stipulazione di un intesa con lo stato. C’è la questione dell’unione degli atei agnostici razionalisti che ha presentato più volte istanza al Governo per avviare trattative finalizzate alla stipulazione di un’intesa con lo stato italiano, senza ricevere risposta affermativa per la ritenuta assenza in capo alla medesima della qualità di confessione religiosa Da ultimo le problematiche legate Pastafarianesimo avente ramificazioni in numerosi stati europei fra i quali l’Italia dove è attiva una chiesa pastafariana avente un proprio statuto in cui la stessa si auto qualifica come ente di religione o di culto. I PRINCIPI COSTITUZIONALI La costituzione contiene una serie di norme che si occupano del fenomeno religioso; nello specifico:
  • art 19: garantisce la libertà religiosa individuale e dei gruppi e quella delle confessioni religiose
  • art 7: indipendenza chiesa cattolica e altre confessioni religiose
  • art 20: libertà e trattamento paritario enti ecclesiastici
  • art 7 c.2 e art 8: norme che disciplinano i rapporti fra stato e confessioni religiose tramite il meccanismo delle intese
  • art 117: potestà legislative esclusiva allo stato per regolare rapporti con le confessioni religiose Da ciò emerge che l’italia è uno stato democratico, liberale e pluralista che può essere classificato come laico (sent. Corte cost. 203/1989).
  • Art 2: PRINCIPIO PERSONALISTA: “la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” garantendo così al soggetto di far fronte ai propri bisogni spirituali sia come singolo che nelle organizzazioni

chieste se doveva essere inteso come modifica al concordato lateranense o come nuovo concordato. La dottrina ha seguito due indirizzi opposti, la dottrina maggioritaria ritiene sia una modifica dei patti lateranensi mentre altra parte lo considera come un nuovo concordato escludendo la possibilità di estendere l copertura costituzionale prevista dall’art 7 comma 2. Ha sostenuto la possibilità di rinvenire la copertura facendo ricorso all’art 110 cost. e 117 cost.

  • Art 8: RAPPORTI FRA STATO E CONFESSIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA: contiene tre distinti principi: il principio della eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, il principio di autonomia statuaria delle confessioni diverse dalla cattolica ed infine il principio della regolazione bilaterale sulla base di intese dei rapporti dello stato con le confessioni acattoliche.
  • Art 8 comma 1 dispone che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Tale previsione costituisce la regola fondamentale del diritto ecclesiastico italiano. Essa difatti: 1. Per un verso sancisce il riconoscimento del principio del pluralismo delle confessioni religiose 2. Per l’altro impone che dinanzi allo stato tutte le confessioni religiose godono della stessa misura di libertà. 3. Non implica la necessita di una piena uguaglianza di trattamento in quelle materie e in quei rapporti che incidono sulla libertà delle confessioni
  • Art 8 comma 2 stabilisce che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Si tratta del principio c.d. autonomia statuaria per effetto del quale i gruppi religiosi sono liberi di regolare la propria attività di porre autonomamente il proprio sistema di precetti di organizzazione al di fuori di ogni ingerenza da parte dello stato. Si tratta di un diritto e non di un obbligo riconosciuto in capo ai gruppo confessionali. L’unica limitazione è data dall’art 8 comma 3 relativo ai rapporti con lo Stato.
  • Art 8 comma 3 prevede che i rapporti dello Stato con le confessioni diverse dalla cattolica le quali si siano date una organizzazione sulla base di statuti non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano sono regolati per la legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Si tratta:  di una norma sulla produzione parallela a quella prevista dall’art 7 comma 2 per la Chiesa Cattolica  di una norma che contiene una riserva di legge formale rinforzata per un procedimento nella materia della disciplina dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose acattoliche. L’intesa può essere considerata come presupposto o condizione di legittimità costituzionale finalizzato alla emanazione di una legge regolatrice dei rapporti con una confessione religiosa con conseguente impossibilità per lo Stato di disciplinare i rapporti con un gruppo religioso senza un previo accordo con il medesimo. La disposizione peraltro attribuisce alle confessioni religiose il diritto e non l’obbligo di richiedere la stipulazione di un intesa. Assai controversa è la questione della posizione del Governo di fronte alla richiesta di stipulazione avanzata da un soggetto confessionale. Non essendo le trattative per la stipulazione delle intese normativamente disciplinate , sul punto sono intervenute le S.U. stabilendo che la decisione del Governo di aprire o meno le trattative costituisce espressione di discrezionalità tecnica. La competenza alla stipulazione delle intese è demandata per le confessione religiosa alla rappresentanza della medesima mentre per lo Stato al Governo. L’iter per la conclusione delle intese non è disciplinato in via legislativo, prevede una serie di passaggi i quali culminano con la sottoposizione della bozza di intesa raggiunta tra le parti all’esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell’autorizzazione alla firma da parte del Presidente del consiglio. Una volta firmata l’intesa viene poi trasmessa la Parlamento per l’approvazione con legge, essa rientra nelle categorie di fonti atipiche.

Art 19: PRINCIPIO DI LIBERTA’ RELIGIOSA: “è la facoltà di credere in quello che più piace o di non credere a nulla. È stata la prima libertà ad essere rivendicata quale diritto nei confronti dello Stato moderno. Il diritto alla libertà religiosa è tutelato all’interno delle principali Carte sovranazionali ove è costantemente ricompreso fra i diritti fondamentali. Lo ritroviamo nell’art 18 della dichiarazione dei diritti dell’uomo, nell’art 9 della CEDU, nell’art 10 della Carta di Nizza. L’art 19 stabilisce che tutti hanno diritto di professare liberamene la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata di farne propaganda o di esercitare in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume. L’art 19 secondo la dottrina deve essere inteso sia in una dimensione positiva ( credere in una religione piuttosto che in un'altra) oppure negativa. Quello di libertà religiosa è ritenuto un diritto indisponibile inalienabile inviolabile e personalissimo. L’unico limite all’esercizio del diritto di libertà religiosa è quello della non contrarietà dei riti al buon costume. Per riti si intende l’insieme dei comportamenti e degli adempimenti organizzati in complessi cerimoniali che regolano la manifestazione religiosa. Essi variano nel tempo e a seconda dei culti religiosi. Sono considerati riti contrari al buon costume quelli che ledono ad esempio la decenza o la morale. L’art 19 con contiene invece riferimento all’ordine pubblico. Nel diritto alla libertà religiosa previsto e disciplinato dall’art 19 sono incluse molteplici facoltà come ad esempio di professare liberamente la propria fede religiosa o non professarne alcuna oppure facoltà di esercitare atti di culto in pubblico o in privato. Per ciò che concerne i rapporti familiari ciascun coniuge è libero di aderire o meno ad un credo religioso e di cambiarlo durante il matrimonio. Nei rapporti lavorativi a ciascun lavoratore deve essere garantita la libertà di religione e di uguaglianza di trattamento.

  • Art 20: DIVIETO DISCRIMINAZIONE DEGLI ENTI RELIGIOSI: “ il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione non può essere causa di limitazioni legislative speciali, né di gravami fiscali per la sua costituzione”. Creata per evitare le modificazioni in Pejus delle attività poste in essere dagli enti religiosi, ha lo scopo di precludere le possibili limitazioni che possono essere effettuate dallo stato verso tali enti. PRINCIPIO DI LAICITA’ DELLO STATO La funzione dell’art 20 è quella di:
  • Garantire la facoltà dei singoli e delle confessioni religiose di dare vita ad enti esponenziali e specificamente ad associazioni che hanno carattere ecclesiastico e perseguono il fine di religione o culto.
  • Precludere ogni possibile limitazione a motivo dell’una o dell’altra connotazione, della capacità giuridica e della capacità di agire dell’ente in questione.
  • Vietare a carico degli stessi ogni possibile discriminazione in pejus. L’art 20 nel vietare che l’ecclesiasticità e il fine religioso o di culto siano assunti quali elementi di discriminazione per un trattamento a carico degli enti di matrice religiosa non impedisce la possibilità di emanare norme o discipline a favore ( in meglio) nei riguardi degli stessi. Quanto ai soggetti interessati dalla disposizione si fa riferimento agli enti lato sensu religiosi. Il principio di laicità dello Stato non si trova sancito in modo espresso nella Costituzione repubblicana esso si ricava dell’interpretazione di una sentenza della Corte costituzionale la n. 203 del 1989 che fa riferimento agli art 3- 7-8-19-20 Cost. il contenuto di tale principio è stato poi precisato dalla Corte stessa che ha individuato specifici corollari:  L’obbligo di fornire pari protezione a qualunque persona che si riconosca in una fede

Ai singolo ministri nell’ambito delle rispettive competenze spetta di condurre e concludere negoziati e intese bilaterali con le rappresentanze delle confessioni religiose su materie concernenti il proprio specifico settore di operatività le quali per lo più presentano funzioni di legislazione di dettaglio rispetto a quelle di carattere generale contenuta nell’Accordo con la Chiesa cattolica o nelle singole intese con le confessioni di minoranza. Ministero dell’Interno L’organi dell’amministrazione statale con specifiche competenze in materia di culti è il Ministro dell’Interno. Le funzioni in materia ecclesiastica attribuite a tale organo sono esercitate attraverso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione che si articola in diverse Direzioni fra le quali per ciò che concerne direttamente la materia dei culti va annoverata la direzione centrale degli affari dei culti per l’Amministrazione del Fondi Edifici di culto, quale vigila sulla concreta osservanza dei principi costituzionali e delle normative vigenti ordinarie e speciali, in materia di libertà religiosa e al suo interno opera l’Osservatorio sulle politiche religiose. Inoltre, assicura la tutela la valorizzazione la conservazione eil restauro dei beni di proprietà del fondo edifici di culto. La direzione si articola in due aree:

  • una destinata alla cura degli Affari del culto cattolico
  • affari dei culti acattolici. Peculiare attenzione nell’ambito delle attività del Ministro è prestata alle problematiche nascenti dal crescente pluralismo confessionale della società italiana. Costituiscono testimonianza di tale attenzione:
  • l’elaborazione per iniziativa del Ministero della Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione.
  • Consiglio per le relazioni con l’islam italiano. PREFETTURE- UTG Organi periferici del Ministero dell’Interno sono le prefetture- uffici territoriali del governo. Ad esse competono l’istruttoria degli affari a cui provvede il ministro, nonché talune attribuzioni specifiche. FONDO EDIFICI DI CULTO Tale fondo è una persona giuridica pubblica amministrata in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello stato con privilegi e agevolazioni che sono riconosciute alle stesse. La finalità è quella di provvedere alla conservazione, restauro e tutela degli edifici di culto cattolico. Alla realizzazione di tale finalità si provvede per mezzo di un contributo statale annuo nonché con le rendite del patrimonio fruttifero del fondo. Al FEC sono stati trasferiti i patrimoni degli enti soppressi ai quali il fondo è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi. L’amministrazione del FEC spetta al ministro dell’interno che ne ha la rappresentanza giuridica. Esso nell’esercizio delle sue funzioni è coadiuvato da un Consiglio di amministrazione. Fanno parte del patrimonio del FEC
  • Circa 840 chiese distribuite sull’intero territorio nazionale
  • Beni immobili e immobili di diversa natura.

UFFICI ECCLESIASTICI ORGANIZZATI DALLO STATO PER L’ASSISTENZA SPIRITUALE NELLE

COMUNITA’ SEPARATE

All’interno dell’ordinamento statale sono altresì previsti taluni specifici uffici a carattere ecclesiastico organizzati dallo stato o da altri enti pubblici per garantire l’assistenza spirituale a tutti coloro che si trovino in via temporanea o stabile nelle strutture definite obbliganti ossia nelle c.d. comunità separate (forze armate istituti penitenziari) L’organizzazione di tali uffici è finalizzata a garantire il concreto esercizio della libertà religiosa da parte dei soggetti citati e trova il fondamento normativo agli art 19-3 c.2 della Cost. in concreto l’organizzazione di tale servizio è strutturata in maniera differente a seconda:

  • Dell’entità numerica delle persone per le cui esigenze il servizio è predisposto
  • Delle confessione religiosa di appartenenza. Con riguardo alla confessione religiosa di appartenenza occorre operare una triplice distinzione:
  • Per la chiesa cattolica è previsto un sistema stabile di assistenza i cui oneri gravano interamente sullo Stato
  • Per le confessioni diverse dalla cattolica stipulano intese con lo Stato spetta a queste ultime disciplinare con specifiche disposizioni tale servizio.
  • Per i culti diversi dal cattolico privi di intesa con lo Stato la disciplina è tuttora dettata dagli art 5,6, del r.d. n.289 del 1930 i quali prevedono al facoltà dei ministri dei culti ammessi di prestare l’assistenza spirituale all’interno delle comunità separate, su richiesta dei singoli e previa autorizzazione delle autorità amministrative preposte. ASSISTENZA SPIRITUALE NELLE FORZE ARMATE Funge come assistenza spirituale ai militari. E’ frutto di un intesa fra stato e chiesa cattolica. La materia è disciplinata dalla l. 70 del 2021. La legge
  • Individua le funzioni svolte di Cappellani a favore dei militari cattolici e delle loro famiglie
  • Affida la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale all’Ordinario militare nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede
  • Ridefinisce il concetto di assimilazione per i cappellani militari ai gradi gerarchici e il relativo rapporto con le strutture e le funzioni militari, senza renderli però soggetti al codice e alla disciplina militare
  • Inserisce a pieno titolo i cappellani come sacerdoti che prestano servizio in favore della diocesi di appartenenza nel sistema economico di sostentamento del clero
  • Prevede l’esenzione dei cappellani militari dalla giurisdizione militare. Per ciò che concerne il servizio di assistenza spirituale ai militari appartenenti a religione diverse dalla cattolica la materia è disciplinata dal dlgs del 210 che stabilisce:
  • La possibilità per i militari di esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l’assistenza dei loro ministri
  • Facoltatività partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari
  • L’impegno del comandante del corpo o di altra autorità superiore compatibilmente con le esigenze di servizio a rendere possibile ai militari la partecipazione ai riti della religione professata

accertamento della loro qualità. Tale attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza per i detenuti appartenenti a confessioni diversa dalla cattolica di contro:

  • la possibilità di fruire della assistenza spirituale che prevede il diritto degli stessi di ricevere su loro richiesta l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti
  • in alcune delle intese sinora stipulate con lo Stato ai sensi dell’art 8 Cost. sono previste apposite norme
  • per gli appartenenti a confessioni religiose non munite di intesa con lo Stato che prevede la possibilità di ottenere l’assistenza spirituale su richiesta dei detenuti o dei loro familiari. Da parte dei ministri dei culti ammessi, previa autorizzazione della Amministrazione penitenziaria e sotto l’osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti. Tale previsione pur combinata con le garanzie contenute nella l. 354 del 1975 nel relativo regolamento di esecuzione non sempre risulta bastevole a garantire il rispetto del diritto alla libertà di culto all’interno dei luoghi di detenzione, specialmente per i detenuti appartenenti a confessioni prive di intese con lo Stato ai quali non di rado viene negata o limitata la possibilità di ottenere forme specifiche di assistenza spirituale da parte dei ministri della confessione di appartenenza. Problema diverso è quello relativo a garantire il libero esercizio del culto anche nei casi di ricorso a misure alternative alla custodia in carcere. In assenza di una regolamentazione normativa specifica in materia soluzioni sono state dettate dalla giurisprudenza attraverso il ricorso alle modalità diverse di partecipazione al culto offerte dall’evoluzione tecnologica. L’ASSISTENZA SPIRITUALE NELLE STRUTTURE SANITARIE La disciplina normativa dell’assistenza spirituale nelle strutture sanitarie è contenuta nella legge 833 del 1978 all’art 38
  • che prevede che presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale venga assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino
  • impone alle unità sanitarie locali di provvedere per l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio. Per ciò che concerne il servizio di assistenza spirituale occorre distinguere:
  • per i ricoverati di religione cattolica è prevista la presenza negli enti ospedalieri di cappellani ospedalieri
  • per gli appartenenti a confessioni religione munite di intesa norme specifiche sono contenute all’interno delle medesime
  • per gli appartenenti a confessioni prive di intese ove richieste possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l’assistenza religiosa ai ricoverato che la domandino. L’autorizzazione è data da chi è preposto alla direzione amministrativa del luogo di cura o di rito deve indicare le modalità o le cautele con cui l’assistenza deve essere prestata. Gli onere economici del servizio compresa la retribuzione dei ministri di culto sono a carico delle strutture ospedaliere che se ne avvalgono.

LA SANTA SEDE E LO STATO CITTA’ DEL VATICANO

La Santa Sede (o Sede apostolica) è l’organo supremo della chiesa universale che deve essere inteso:

  • Sia come ufficio del Sommo Pontefice, il quale ha potestà immediata piena e suprema
  • Sia come tutti gli uffici che si occupano degli affari della chiesa universale In quanto ufficio del Sommo Pontefice ossia nel significato ristretto del termine la Santa Sede è persona morale nell’ordinamento canonico con personalità distinta da quella della chiesa unitamente considerata. Si tratta di una personalità giuridica originaria e non derivata da atto di autorità umana, pertanto la capacità giuridica della Santa Sede non può essere oggetto di limitazioni ad opera del diritto positivo. La potestà del sommo pontefice si esprime nella titolarità e nell’esercizio su tutta la Chiesa del supremo potere legislativo, di governo e giudiziario. Nel diritto italiano la Santa Sede opera come persona giuridica iure privatorum, più precisamente come ente ecclesiastico o civilmente riconosciuto. In tale veste esse gode della personalità giuridica per antico possesso di Stato. Accanto alla capacità privatista essa gode anche di capacità pubblicistica essendole attribuito l’esercizio di poteri che attengono alla riconosciuta sovranità della chiesa nell’ordine suo proprio. Tuttavia la Santa Sede costituisce un ente ecclesiastico sui generis , difatti la l. 222 del 1985 sancisce che le norme concordate in sede di Commissione paritetica sugli enti ecclesiastici non concernano la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi ciò significa che essa non è soggetta agli obblighi previsti a carico degli altri enti ecclesiastici. POSIZIONE DELLA SANTA SEDE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE Alla Santa sede viene riconosciuta la titolarità della soggettività giuridica in campo internazionale. In conseguenza ad essa spettano i diritti tipici di tale soggettività ed in particolare:
  • Diritto di legazione attiva e passiva , posto che la medesima intrattiene rapporti diplomatici con organizzazioni internazionali quasi tutti gli Stati
  • Diritto di stipula di trattati e accordi ad essi equiparati nonché di adesione ad organizzazioni internazionali alla quale essa partecipa con osservazioni permanenti o delle quali è membro. LO STATO CITTA’ DEL VATICANO ELEMENTI E NATURA Esso è un territorio specifico sul quale è riconosciuta alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva e assoluta potestà e giurisdizione sovrana al fine specifico di garantire l’assoluta e visibile indipendenza. Si tratta di uno Stato strumentale nei confronti della Santa Sede vero soggetto detentore della sovranità sopra il medesimo. Gli elementi costituitivi sono:
  • Il territorio vaticano costituito da quell’aerea territoriale rappresentata da Piazza San Pietro e i territori limitrofi.
  • Il popolo vaticano è formato da tutti coloro che hanno la cittadinanza vaticana riconosciuta sulla base di un criterio funzionale facente leva sulla carica ricoperta o sul servizio prestato dal singolo a beneficio della Santa Sede. Sono cittadini vaticani ad esempio i cardinali residenti in Vaticano e in Roma, diplomatici della Santa Sede. La cittadinanza può inoltre essere attribuita dal Sommo