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Diritto Ecclesiastico: Principi, Fonti e Rapporti tra Stato e Confessioni Religiose, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Riassunti di Diritto Ecclesiastico (Tedeschi)

Tipologia: Sintesi del corso

2011/2012

Caricato il 12/06/2012

acquariocapri
acquariocapri 🇮🇹

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RIASSUNTI
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DIRITTO ECCLESIASTICO
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RIASSUNTI

di

DIRITTO ECCLESIASTICO

CAPITOLO 01- 02

  • Il diritto ecclesiastico italiano - 1) Distinzione.
  1. Diritto Ecclesiastico: settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che riguarda il fattore religioso (cioè regola i rapporti tra lo Stato/istituzioni religiose in ordine a quegli aspetti della loro attività che hanno valore giuridico) + le sue norme non costituiscono un corpo organico (ma le ritroviamo negli interventi della Corte Cost (in materia di libertà religiosa/matrimoniale..) - Diritto Internaz (in materia di soggettività internaz della Santa Sede) - Diritto di Famiglia (in riferimento all’educazione religiosa dei figli) - Diritto del Lavoro (per quanto riguarda il lavoro dei religiosi nell’ambito delle organizzazioni) - Diritto Tributario (per quanto riguarda l’8x1000 alla Chiesa Cattolica) - Diritto Penale (per i reati riguardanti il sentimento religioso) + mentre le norme contenute negli atti bilaterali (Concordati con la Chiesa cattolica/ Intese con le confessioni diverse dalla cattolica) acquistano vigore nel nostro ordinamento attraverso le leggi di esecuzione (Concordati) e leggi di approvazione (Intese). Diritto Canonico: riguarda l’Ord giuridico della Chiesa Cattolica + le sue norme assumono rilievo solo se espressamente richiamate dal nostro Ord (attraverso il rinvio materiale/recettizio del Diritto Internazionale privato). *Norme del Diritto Canonico = sono originarie/autonome (perché fatte valere da uno Stato). Norme del Diritto Ecclesiastico = per avere efficacia devono essere riconosciute dall’Ord statuale (in quanto è un ramo del diritto interno ita e fa parte del diritto pub). *Ecclesiastico: tutto ciò che riguarda la vita/attività delle Chiese (in particolare i loro rapporti con altre Chiese/Stato). Religioso: tutto ciò che riguarda gli interessi dei gruppi confessionali/individui (sia che questi partecipano a tali gruppi come fedeli/sia che rimangono estranei).
  2. Il Diritto ecclesiastico si fonda su 3 principi:
  • Libertà religiosa (artt 19-20 Cost).
  • Uguaglianza religiosa (art 8 Cost).
  • Laicità dello Stato.

B) 2°PERIODO (Patti Lateranensi – legislazione pattizia): Nel 1929 Mussolini (per ricucire lo strappo con la Chiesa cattolica/ riconquistare il consenso delle masse cattoliche al regime fascista) stipulò i Patti Lateranensi del 1929: i quali risolvevano def la questione romana, regolando (su base bilaterale) i rapporti tra Stato/Chiesa (offrendo a quest’ultima le garanzie d’indipendenza che questa chiedeva):

  1. Trattato:
  • Sovranità internaz della Santa Sede su un territorio limitato.
  • Sacralità/inviolabilità del Sommo Pontefice (equiparata a quella del Re).
  • Creazione della Città del Vaticano:
    • regime giuridico di Piazza San Pietro.
    • soggetto alla sovranità/giurisd della Santa Sede.
  1. Convenzione finanziaria: la quale prevedeva il riconoscimento di un indennizzo alla Santa Sede (mai corrisposto) al fine di risolvere le questioni finanziarie sorte dopo l’approvazione delle Leggi eversive. 3 ) Concordato: il quale regolava i rapporti tra Stato/Chiesa (conferendo a quest’ultima un’ampia libertà di azione):
  • Religione cattolica quale religione dello Stato italiano.
  • La Santa Sede è proprietaria di una serie di basiliche/edifici/immobili/ist pontifici (con agevolazioni fiscali/finanziarie).
  • Immunità diplomatiche per gli inviati della Santa Sede.
  • Festività della Chiesa riconosciute dallo Stato ita.
  • Efficacia anche in Italia delle sentenze emanate dalle autorità ecclesiastiche alle persone ecclesiastiche/religiose, in materia spirituale.
  • Riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso (d’ora in poi non esisteva più il Principio del doppio binario (matrimonio religioso/civile), ma lo Stato riconosceva gli effetti civili del matrimonio disciplinato dal Diritto Ecclesiastico + riservando ai tribunali/dicasteri ecclesiastici la competenza a disciplinare cause di nullità del matrimonio).
  • Insegnamento della religione in tutte le scuole pubbliche (tranne le università).
  • Divieto a tutti gli ecclesiastici di iscrizione in partiti politici.

C) 3°PERIODO (Accordo di Villa Madama – contrattazione bilaterale): Succ il Concordato è stato modificato integralmente dall’Accordo di Villa Madama 1984 (tra Repubblica ita/Santa Sede) in quanto l’entrata in vigore della Cost 1948 pose il problema di eventuali antinomie tra norme pattizie /costituzionali (cioè i patti dovevano essere rivisti/armonizzati con i principi cost) + quindi nel 1968 fu istituita la Commissione Gonel (composta da soli rappr dello Stato e durata circa 1 anno) + sostituita poi da una Nuova Commissione (formata da membri nominati dallo Stato/Vaticano) + che portò all’Accordo di Villa Madama 1984 (con cui si affrontò il problema se abrogare (cioè individuare un nuovo modello tra Stato/Chiesa in quanto quello concordatario non era più adeguato) o revisionare i Patti (cioè essere rivisto solo il Concordato, e non tutti i Patti). Quindi secondo il nuovo Accordo:

  • La religione cattolica non è l’unica religione dello Stato (affermando invece la laicità dello Stato + i principi di uguaglianza/ pluralismo/ eguale libertà a tutte le confessioni religiose).
  • Nessun obbligo di impartire nelle scuole pubbliche l’insegnamento della religione cattolica (prevedendo il diritto degli studenti di scegliere se avvalersi/meno di tale insegnamento). *Con il Nuovo Concordato si è posto il problema se questo sia coperto dalla stessa garanzia prevista per il precedente accordo dall’Art 7 Cost (procedimento aggravato in caso di modifica unilaterale da parte dello Stato ita) + la dottrina si è espressa in maniera negativa (in quanto l’Art 7 fa espresso riferimento solo ai Patti Lateranensi, e non anche alle loro succ modifiche) = quindi il Nuovo Concordato può essere modificato con legge ordinaria dello Stato.
  1. Distinzione: a) CONCODATO: accordo internaz stipulato tra Stato/Chiesa cattolica (Ord primari/originari/paritetici) + è di tipo chiuso (cioè non aperto all’adesione di terzi sogg) + fa parte del diritto esterno (necessita di una legge di esecuzione del concordato) + in origine veniva adoperato per concedere immunità/privilegi alla Chiesa (mentre oggi viene utilizzato per disciplinare questioni/problemi misti che interessano la Chiesa/Stato (es: matrimonio). *Una volta che i concordati vengono ratificati (e ne segue la legge di esecuzione) essi obbligano lo Stato a ottemperare agli impegni assunti senza legiferare in maniera contraria + possono essere:
  • Denunziati (senza che ne consegue uno nuovo).
  • Modificati (totalmente/parzialmente).
  • Dare vita a nuovi accordi di minore importanza (senza eliminare quello principale).

*Quindi la personalità giu internaz deve essere riconosciuta solo alla Santa Sede (la quale si distingue dallo SCV (anch’esso ha rilevanza internaz) in quanto ha degli osservatori permanenti presso l’ONU, ma non è membro in quanto è uno Stato di dimensioni molto ridotte (non fa parte neanche della Società delle Nazioni).

  1. Lo SCV è uno Stato enclave (cioè circondato dallo Stato italiano) + nacque con i Patti Lateranensi (precisamente con un Trattato che in uno dei suoi allegati ne determina l’estensione) + l’Italia ha assunto una serie di impegni:
  • Garantire la dotazione di una serie di servizi (acqua/ circolazione di mezzi terrestri-aerei-ferrovie/ servizi telegrafici-radiotelegrafici-telefonici-postali) + garantire il transito sul proprio territorio dei diplomatici della Santa Sede.
  • Le persone residenti nello SCV hanno la cittadinanza (è prevista una doppia cittadinanza (SCV/ita)
  • sottoposti alla sovranità della Santa Sede.
  • Si riconosce alla Santa Sede una serie di proprietà (immobili che godono della extraterritorialità + esenti da espropriazione/tributi).
  • Principio di neutralità/inviolabilità dello SCV (sottoposto alla sovranità del Sommo Pontefice).
  • E’ composto da tutti gli elementi: territorio (SCV) + governo (Santa Sede) + popolazione. *Con la Legge del 2000 si attribuivano al Pontefice il potere legisl/esecutivo/giudiziario + conferimento della rappresentanza di diritto internazionale.

CAPITOLO 03

  • Le fonti del Diritto Ecclesiastico - 1) Classificazione delle fonti.
  1. Fonti del diritto: a) Fonti di produzione: atti/fatti che pongono in essere norme giu.
  • Fonti atto = atti normativi (fonti scritte) posti in essere da organi/enti nell’esercizio di poteri loro attribuiti dall’Ordinamento.
  • Fonti fatto = fonti non scritte determinate da fatti sociali/naturali considerati idonei a produrre diritto. b) Fonti sulla produzione: norme che determinano gli organi/procedure di formazione del diritto. c) Fonti di cognizione: atti attraverso i quali si portano a conoscenza dei destinatari le norme prodotte.
  1. Nota:
  2. Teoria della vigenza delle norme pre-concordatarie: tutte le norme ecclesiastiche [non abrogate/derogate (esplic/implic prima dell’emanazione del Concordato) da norme successive] sono da considerarsi pienamente vigenti nel nostro Ordinamento (mentre secondo il concordato tali norme non avevano efficacia) + in quanto la norma è implic abrogata dal Concordato, quando:
  • La norma disciplina una materia regolata ex-novo.
  • La norma risulta in contrasto con il Concordato.
  1. Art 1 delle Preleggi:
  • Le fonti sono ordinate in modo gerarchico.
  • Fonti interne = Leggi (cost/ordinarie) - atti aventi forza di legge (decreti legge/legisl) - Regolamenti - Usi.
  • Fonti esterne = sono recepite nel nostro Ordinamento attraverso il rinvio formale/materiale (purché abbiano un contenuto determinato/determinabile + non in contrasto con i principi costituzionali).
  1. Rapporto tra fonti interne/esterne è regolato dalla Corte Cost sentenza 168/1991 - Principio del tutto condivisibile: secondo cui l’Ord statale non è aperto in modo incondizionato a tutte le norme di fonte comunitaria (in quanto esiste il limite del rispetto dei principi fondamentali della Cost (sovranità del popolo/ diritti inalienabili della persona), quindi la ricezione delle norme comunitarie deve avvenire in armonia con i singoli ord statuali + nel rispetto delle loro Carte Cost.
  1. Fonti di Diritto Internazionale: atti emanati da sogg di diritto internazionale (che trovano applicazione nell’Ord ita mediante leggi di esecuzione):
  • Trattato di pace 1947: sulla tutela delle minoranze religiose.
  • Convenzione internaz per la salvaguardia dei diritti dell’uomo/libertà fondamentali 1950 (CEDU): firmata a Roma nel 1950 nell’ambito del Consiglio d’Europa + riconosce ad ogni persona il diritto alla libertà di pensiero/coscienza/religione + libertà di manifestare la propria religione/pensiero (indiv/collett - pubb/priv) mediante culto/insegnamento/pratiche/osservanza dei riti + la libertà di religione può essere limitata solo da misure necessarie stabilite dalla legge + Art 19 Cost Libertà di religione.
  1. Fonti di Diritto Comunitario: la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Trattato di Lisbona 2007: che ha modificato il Trattato dell’UE in TFUE + abolito i 3 pilastri + riparto delle competenze tra UE/Stati (ovvero ha stabilito che i diritti/libertà/principi della Carta dell’UE si applicano alle istituzioni europee/Stati membri (entro i limiti della Carta stessa) + che l’UE rispetta/non pregiudica lo status previsto nelle legisl nazionali per le Chiese/associazioni/comunità religiose degli Stati membri (mantenendo un aperto dialogo con esse). 2) L’evoluzione costituzionale. Art 2 Cost: comprende il fattore religioso in forma associata. Art 3 Cost: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso/razza/lingua/religione.. (uguaglianza formale) + si attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine eco/sociale che limitano la libertà/uguaglianza dei cittadini che ne impediscono lo sviluppo della persona umana (uguaglianza sostanziale). Quindi la religione non può essere motivo di discriminazione tra i cittadini. Art 7 Cost - Rapporti tra Stato/Chiesa.*
  • 1°com: lo Stato/Chiesa sono (ciascuno nel proprio ordine) indip/sovrani (quindi si afferma la pariteticità/separazione delle competenze tra Stato/Chiesa a livello cost = ovvero le norme del Diritto Canonico hanno efficacia (senza alcun riconoscimento da parte dell’Ord statale) solo nell’ambito del proprio ordine (cioè nei limiti in cui non venga messa in discussione la sovranità dello Stato/leggi).
  • 2°com: i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi + Principio concordatario: secondo cui lo Stato deve disciplinare bilateralmente (attraverso i patti) i propri rapporti con la Chiesa (in questo modo si garantisce la Chiesa da eventuali decisioni arbitrarie dello Stato dando valore di norma Cost ai Patti Lateranensi = quindi ogni modifica delle norme pattizie deve avvenire di comune accordo (senza alcuna legge di rev cost) altrimenti (in caso di modifica unilaterale da parte dello Stato) è necessaria una legge di revisione costituzionale Art 138 Cost).

*Secondo la dottrina tali Patti hanno carattere speciale (cioè prevalgono sulle norme cost, cd: Teoria dell’Ord giu di Kelsen secondo cui il Diritto Internaz prevale su quello interno), ma riconoscere tale prevalenza è sbagliato perché: a) I Patti non coincidono con quelli che furono gli orientamenti del costituente. b) Tale riconoscimento porterebbe ad una lesione (da parte della Chiesa) del principio di sovranità/autonomia/esclusività della funzione legisl dello Stato ita. *Lo Stato ita non può emanare provv legisl unilaterali in materia concordataria, ma (come sovrano) è libero di (dopo aver denunziato l’accordo) di intervenire nella materia ecclesiastica in modo contrario agli impegni assunti (disciplinando legislativamente fattispecie diverse). Art 8 Cost - Uguaglianza religiosa:

  • 1°com: tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. *La norma sancisce il Principio di neutralità/ laicità dello Stato (Principio del pluralismo confessionale/libertà di religione), secondo cui lo Stato ita deve impegnarsi per attribuire uguale spazio/tutela a tutte le confessioni religiose + però la Cost del 1948 (a differenza dello Statuto Albertino/Trattato Lateranense/Concordato del 1929) non sancisce il Principio confessionista = quindi il nostro è uno Stato laico (questo perché la Corte Cost con le sentenze del 1989 ha affermato che la laicità è un principio fondamentale della nostra costituzione (anche se non dichiarato in maniera esplicita) al fine di trattare (sotto il piano religioso) tutti i consociati allo stesso modo) + Confessionismo strisciante: ovvero non si può parlare di un vero/proprio Stato laico, in quanto la laicità non riguarda tutti i sistemi di tipo concordatario + vi sono tracce di confessionismo un pò ovunque (lo notiamo dalle varie feste religiose/ simboli religiosi nei tribunali o scuole..) + ..quindi il problema è la carenza di laicità effettiva, in quanto in teoria (si dichiara che tutte le confessioni hanno pari dignità per lo Stato), mentre nella pratica (vi è un trattamento differenziato tra cattolica/acattolica, con enormi benefici per la prima) + l’aggettivo strisciante indica un carattere sostanziale (più che formale) di questo fenomeno.
  • 2°com: le confessioni religiose (diverse dalla cattolica) hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti.
    1. Potere di autodeterminazione: cioè il potere di porre norme efficaci anche nei confronti dello Stato (purché tali statuti non contrastano con l’Ord giuridico ita (norme di ordine pubbl/buon costume).
    2. Con questo articolo si cerca di ricavare una uguaglianza tra la Chiesa cattolica/ confessioni acattoliche, ma non è così perché:
      • Art 7 Cost: considera la Chiesa cattolica un ord primario/ indip/ sovrano nel proprio ordine.
      • Art 8 Cost: considera le confessioni acattoliche come ord giuridici derivati.

*La Costituzione concepisce la Libertà religiosa come diritto pubblico soggettivo (in quanto deve essere garantito dallo Stato), mentre secondo il TEDESCHI: a) Non è esclusivamente pubblico: poiché deve essere tutelato dallo Stato/altri consociati. b) Non è assoluto ma relativo: poiché trova un limite nell’eguale libertà altrui. c) Positivo (e non negativo): poiché lo Stato deve promuovere/favorire i principi/diritti cost (e non attuare comportamenti omissivi). d) E’ un diritto sicuramente comprensivo della libertà di coscienza (la quale attribuisce alla libertà religiosa una connotazione interiore, per questo lo Stato non può limitarsi ad una tutela delle manifestazioni esterne della libertà religiosa..ma deve considerarla come un principio comprensivo anche della libertà religiosa). Art 20 Cost: il carattere ecclesiastico e il fine di religione/culto d’una associazione/istituzione, non possono essere causa di speciali limitazioni legisl/ gravami fiscali.. *Perciò la legge non può introdurre trattamenti sfavorevoli a loro carico (imposizione di tasse/tributi) che ne rendano impossibile la costituzione/funzionamento.

CAPITOLO 04

  • Le Persone FISICHE - 1) Distinzione.
  1. Fedeli: coloro che sono battezzati/professano la religione cattolica. *Tale qualifica è irrilevante per il diritto (infatti l’Art 3 Cost vieta le discriminazioni basate su motivi religiosi). Ecclesiastici: coloro che svolgono particolari funzioni all’interno della Chiesa (formando il clero cattolico). *Tale qualifica determina l’acquisto di uno status giuridico particolare (che gli viene conferito dirett dagli ordinamenti confessionali cui appartiene + poi dopo è recepito anche dall’Ord statuale) + vengono attribuite loro norme speciali (pattizie/non + favorite/restrittive della condizione degli appartenenti al clero) al fine di svolgere le funzioni ecclesiastiche.
  2. Ministri di culto: sono tutti coloro che (nell’ambito di una qualunque confessione religiosa) posseggono una potestà di magistero sui fedeli.
  3. Spesso il nostro ordinamento utilizza il termine Ministri di culto (anziché ecclesiastico) riferito in generale a tutte le confessioni religiose (ma ciò è sbagliato in quanto non tutti gli ecclesiastici sono Ministro di culto (es: non lo sono i seminaristi (cioè coloro che si avviano al sacerdozio).
  4. Ministri di culto di confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato: sono nominati dalle rispettive confessioni religiose (senza alcuna ingerenza da parte dello Stato). Ministri di culto di confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato: sono nominati dalle rispettive confessioni religiose + procedimento dell’Autorità Governativa (istruttoria svolta dal Prefetto + decreto del Ministro dell’Interno + efficacia degli atti del Ministro a partire dalla data del decreto ministeriale di approvazione della nomina). *La mancata approvazione (non è di ostacolo al Ministro nell’esercizio del culto nel proprio ministero) impedisce che gli atti da lui compiuti possano avere efficacia giuridica nell’Ordinamento ita, quindi non potrà:
  • Celebrare matrimonio.
  • Effettuare testamento (Art 609 Cc).
  • Esercitare l’assistenza religiosa.
  • Esentarsi dall’obbligo di deporre (dinnanzi al Giudice).
  • Essere dispensato dalla chiamata alle armi (in caso di mobilitazione).
  • Eseguire collette all’interno/esterno degli edifici di culto.

B) Posizione PATRIMONIALE:

  1. Sostentamento del clero: Legge 222/1985: forme di intervento finanziario dello Stato a sostegno del clero (al fine di assicurare un congruo/dignitoso sostentamento a tutti gli appartenenti al clero cattolico che svolgano servizio nelle varie diocesi): Procedimento: a) Creazione in ogni diocesi (con decreto del Vescovo) di un Istituto per il sostentamento del clero (mediante accordi tra vescovi interessati è possibile anche creare istituti interdiocesani) + un Istituto centrale (con il compito di integrare le riserve degli altri istituti diocesani/interdiocesani
  • acquistano personalità giu con il riconoscimento). b) Ciascun sacerdote è tenuto a comunicare al proprio Istituto l’ammontare della remunerazione ricevuta dai privati/enti ecclesiastici presso cui prestano servizio. *Se la somma dei proventi è inferiore alla somma determinata annualmente dalla Conferenza Episcopale Ita (CEI), questa la integra con i redditi del proprio patrimonio (qualora tali redditi siano insuff, gli istituti diocesani richiedono all’Istituto centrale la somma da integrare). c) Le entrate dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite:
  • Oblazioni dei fedeli.
  • Somme da versare alla Conferenza episcopale ita derivanti dall’8x1000 dell’Irpef.
  1. Previdenza sociale: a) Generale (in quanto cittadini): gli ecclesiastici che prestano opera retribuita alle dip di terzi (Stato/ Enti pubb/ Enti ecclesiastici/ datori di lavoro privato..) sono iscritti alle relative forme previdenziali sui rischi di vecchiaia/ invalidità (escluso il rischio di disoccupazione)/ malattie (da parte del Servizio Sanitario Nazionale). b) Particolare (in quanto sacerdoti): attraverso l’istituzione di un apposito fondo previdenziale , sono stati equiparati ai liberi prof regolarmente iscritti agli Albi. 3) Condizione giuridica degli ecclesiastici nel DIRITTO PENALE.
  2. Gli ecclesiastici sono soggetti (come i cittadini) alla giurisdizione penale + il Nuovo Concordato ha eliminato i vantaggi a favore degli ecclesiastici previsti dall’Art 8 cost (gli ecclesiastici/religiosi dovevano scontare la pena in locali separati dai laici), mentre secondo il Protocollo Addizionale: l’Autorità giudiz deve informare l’Autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico degli ecclesiastici.
  • Sogg attivi di un reato: aver commesso il fatto con abuso di potere/violazione di doveri è un’aggravante che aumenta la pena fino ad 1/3.
  • Sogg passivi di un reato: aver commesso un reato nei confronti dei Ministri di culto cattolico/culto ammesso nello Stato, oppure vilipendio ad una confessione religiosa (multa 1mille - >5mila).
  1. Le norme del Codice Penale che riguardano il fattore religioso sono:
  • Reati di vilipendio nei confronti delle persone/cose/funzioni religiose in luoghi privati da Ministri di culto cattolico.
  • Turbamento delle funzioni religiose del culto cattolico + aggravante il concorso di violenza/minaccia alle persone.
  • Violazione del sepolcro/ vilipendio delle tombe-cose destinate al culto dei defunti/ turbamento di un funerale-servizio funebre/ vilipendio-distruzione-soppressione-sottrazione-occultamento-uso illegittimo di cadavere.
  • E’ prevista un’ammenda per la bestemmia/oltraggio verso i defunti. …nel Trattato Lateranense:
  • La provocazione/attentato/offese contro il Sacro Pontefice, sono punibili con le medesime sanzioni previste nei confronti del Presidente della Repubblica.
  • L’Italia punisce i delitti commessi nella Città del Vaticano (solo su richiesta/delegazione della Santa Sede + tranne quando il reo si rifugia nel territorio ita, verrà punito secondo le leggi ita) + la Santa Sede si impegna a consegnare allo Stato ita le persone rifugiate nella CDV.
  • Art 23 del Trattato Lateranense: si riconosce rilevanza nell’Ord ita alle sentenze/provv emanati dalle Autorità ecclesiastiche (riguardo persone ecclesiastiche in materia spirituale/disciplinare) + ci si riferisce ai diritti/doveri nell’ambito del Diritto Civile (non Canonico) + il Giudice civile non può negare efficacia giu ad un provv canonico che incide su un sogg (es: impedire la rimozione dalla funzione di parroco) + il sogg può rivolgersi al Giudice solo in caso di violazione di un procedimento/lesione di una sua libertà come cittadino (diritto al risarcimento del danno) + né il Giudice può dichiarare il proprio difetto di giu (altrimenti violerebbe l’Art 24 Cost) + gli effetti civili delle sentenze/provv delle autorità ecclesiastiche devono essere compatibili con i diritti che la Cost garantisce ai cittadini. 4) Condizione giuridica dei religiosi.
  1. Religioso: è il fedele che (chiamato per speciale vocazione di Dio ad una vita consacrata) faccia parte di un istituto religioso (canonicamente eretto) + abbia emesso i voti pubb (perpetui/temp) di castità/povertà/obbedienza + conduca una vita fraterna in comunità.
  2. Se il religioso è stato ordinato diacono (è automaticamente equiparato ad un ecclesiastico), in caso contrario (occorre valutare caso per caso…tenendo presente la ratio della norma (es: l’esonero dal servizio militare Art 4 Nuovo Concordato).
  3. In taluni ordini, il religioso deve redigere testamento + affidare ad altri i propri beni (che vengono incamerati nell’ordine di appartenenza).
  1. Istruzione religiosa.
  2. Art 9 (n2-1°com) del Nuovo Concordato 1984: la Repubblica ita (riconoscendo il valore della cultura religiosa + tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo ita) continuerà ad assicurare (nel quadro delle finalità della scuola) l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine/grado (garantendo a ciascuno il diritto di scegliere liberamente/senza discriminazione se avvalersi/meno di tale insegnamento). *Purtroppo nella realtà non è così: non avvalersi dell’insegnamento comporta una “schedatura”
  • nessuna alternativa con altre materie/o possibilità di sottrarsi (dato che le lezioni si svolgono nel mezzo dell’orario scolastico) = quindi una sorta di discriminazione c’è.
  1. Art 33 Cost - Principio del pluralismo scolastico: si riconosce la libertà di insegnamento (da parte dei docenti di deciderne il programma/modalità) + il diritto degli enti privati di istituire scuole/ist di educazione (senza oneri per lo Stato) + di ottenere (per gli istituti parificati) piena libertà/trattamento degli alunni uguale a quelle degli alunni delle scuole statali.
  2. Art 34 Cost - Diritto allo studio: la scuola è aperta a tutti (stabilendo i limiti dell’istruzione obbligatoria) + offrendo borse di studio/assegni, ai più capaci/meritevoli.
  3. Status giu degli insegnanti. Art 36 del Concordato 1929: introdusse l’insegnamento religioso (secondo programmi da concordarsi tra Stato/Chiesa) + era obbligatoria (ma se ne poteva dispensarsi su domanda dei genitori/chi ne fa le veci) + attualmente nelle scuole secondarie l’insegnamento è ripartito con 1 ora/in ogni classe/da parte di prof idonei nella materia (con durata annuale + la revoca ne impedisce lo svolgimento + pagati dalla PA/soggetti all’Ordine diocesano) + i laici venivano usati in via sussidiaria rispetto ai sacerdoti/ecclesiastici (ora magg utilizzati) + l’Intesa tra autorità scolastica/Conferenza episcopale ita, ha stabilito:
  • Programmi di insegnamento.
  • Modalità di organizzazione.
  • Criteri di scelta dei libri di testo.
  • Qualificazione prof degli insegnanti di scuole secondarie (sottoposti all’Ordine diocesano (che può anche revocare la qualifica) + hanno gli stessi diritti di altri insegnanti). 5) Obiezione di coscienza. Obiezione di coscienza: rifiuto ad ottemperare a determinate disposizioni di legge per motivi di coscienza/religione. a) Obiezione di coscienza al servizio militare. Art 11 Cost: l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internaz. Art 52 Cost: la difesa della Patria è un sacro dovere del cittadino + il servizio militare è obbligatorio nei limiti/modi stabiliti dalla legge.

Disciplina giuridica:

  1. Legge 772/ 1972: esonero dall’obbligo i sogg che si sono dichiarati contrari all’uso delle armi per motivi di coscienza/ convinzioni religiose-filosofiche-morali.
  • Gli obiettori devono presentare domanda motivata agli organi di leva competenti + entro 6 mesi il Ministro della Difesa decide (con decreto) sentita la Commissione.
  • Il sogg ammesso ai benefici previsti dalla legge devono prestare servizio militare non armato/sostitutivo civile (max 8 mesi).
  • In rifiuto è punibile con reclusione da 2-4 anni.
  1. Sentenza 164/ 1985 Corte Cost: ha stabilito che il dovere di difendere la Patria può essere adempiuto anche attraverso comportamenti di impegno sociale non armato.
  2. Legge 230/ 1998 : introduzione del servizio civile sostitutivo.
  3. Legge 331/ 2000 : introduzione del servizio militare professionale + sospensione del servizio di leva obbligatorio.
  4. Dal 1°gennaio 2005 : abolizione anche del servizio sostitutivo civile (per i giovani tra 18/28 anni). Procedimento:
  • Gli obiettori devono presentare domanda all’organo di leva competente entro 15gg dalla data di arruolamento.
  • Il diritto non è esercitabile da chi è in possesso del porto d’armi/ chi ha fatto domanda di arruolamento nelle Forze Armate/Carabinieri/GdF/Polizia/ chi sia stato condannato per violenza contro le persone.
  • Entro 6 mesi dalla domanda, il Ministro della Difesa decide (con proprio decreto) se accogliere/rigettare la domanda con motivazione (si può ricorrere all’Autorità giu ordinaria).
  • Coloro che prestano servizio civile godono degli stessi diritti di chi presta servizio militare.
  • L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri + con sede centrale/regionali) presso cui è tenuto l’albo degli enti/organizz convenzionate (senza scopo di lucro) della lista degli obiettori + provvede alla formazione/addestramento degli obiettori + è istituita una Consulta Nazionale in via permanente.
  • Il servizio ha una durata pari a quella del servizio militare di leva.
  • Il rifiuto è punibile con la reclusione dai 6mesi-2anni.