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Il documento riporta gli appunti delle lezioni tenute dalla prof. Marchei, sufficienti per poter sostenere l'esame da frequentante.
Tipologia: Dispense
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lezione 27/
Nel caso del fenomeno religioso il quadro delle fonti presenta un’anomalia: le c.d. fonti bilaterali e cioè accordi che coinvolgono due parti (confessione religiosa e Stato). [In Italia esistono altre fonti così prodotte, che coinvolgono cioè due parti, es. contratti collettivi, ma non si parla di fonti bilaterali perché restano relegate all’ambito del diritto interno, non hanno la pretesa di assurgere ad accordi di diritto esterno, restano gestiti interamente dagli organi dello Stato.] Nel caso degli accordi con gruppi religiosi si ha a che fare con ordinamenti originari esterni allo Stato, indi per cui si può effettivamente parlare di accordi. Il legislatore che utilizza strumenti bilaterali dà vita a uno Stato concordatario. Il concordato è un accordo dalla natura molto precisa, con una storia antichissima risalente all’epoca medioevale. Si tratta di specifici accordi che gli Stati territoriali stringono con la Chiesa cattolica e non con altre confessioni religiose. La chiesa cattolica ha da sempre portato avanti la volontà di stipulare accordi con tutti gli ordinamenti secolari con cui si interfacciava, un’istanza di bilateralità, di parità, espressione della volontà di non sottoporsi alla legislazione unilaterale dello Stato Gli Stati concordatari sono normalmente Stati a maggioranza cattolica. Capita comunque che questa istanza nata in relazione alla religione cattolica si estenda anche ad altri gruppi religiosi. Parlando degli accordi con altre confessioni religiose si utilizzano però altri termini, es. intese. Altri legislatori non fanno ricorso alle fonti bilaterali e regolano il fenomeno religioso solo attraverso fonti unilaterali di produzione statale Stato separatista. Es. legge del 1905 in Francia: legge di separazione tra Stato e confessioni religiose Spesso gli Stati separatisti sono Stati che non hanno una religione di maggioranza ma vedono la coesistenza di più gruppi ugualmente numerosi. Stati unionisti: presentano un collegamento talmente stretto tra istituzioni secolari e confessioni religiose da rendere molto difficile chiamare tali ordinamenti separatisti, ma al tempo stesso non hanno stipulato accordi con gruppi religiosi. Es. Grecia, dove la religione greco-ortodossa è iper-diffusa.
Anche il codice penale Zanardelli (1889) è di impronta liberale, e rivela l’atteggiamento dello Stato nei confronti del fenomeno religioso = aveva una sezione dedicata alla tutela del sentimento religioso e della religione, anche culti diversi dal cattolico, nonostante fosse uno Stato confessionista. Tale codice parla di ‘culti ammessi’. Da questi elementi capiamo che l’Italia perde progressivamente tutte le caratteristiche proprie dello Stato confessionista. Nel frattempo succede che lo Stato italiano decide di prendersi lo Stato pontificio. Annessione dello Stato pontificio → Lo Stato Pontificio terminò la sua esistenza con gli eventi del Risorgimento italiano, a seguito dell'annessione di tre legazioni al Regno d'Italia nel 1859-1861, quindi in maniera definitiva nel 1870, con la breccia di porta Pia e la successiva annessione del territorio restante, ovvero la quarta legazione e il circondario di Roma. Questo porta a una problematica, in quanto erano presenti due autorità, il Re e il Papa, e con tale annessione il Papa divenne un ‘suddito’ → problema di ordine istituzionale. Infatti qui si apre la questione sul ‘cosa fare con la Santa sede’ = La legge delle guarentigie è un provvedimento legislativo del Regno d'Italia, promulgato il 13 maggio 1871, che regolò i rapporti tra Stato italiano e Santa Sede fino al 1929, quando furono conclusi i Patti Lateranensi. È una legge con contenuti positivi nei confronti del Papa e della santa sede, prevedendo diverse garanzie nei loro confronti. Dopo due giorni da tale legge come protesta il papa emette un’enciclica, ‘Ubi nos’ = papa Pio IX rivendica il pensiero per cui il potere spirituale viene da Dio e non può essere sottoposto a nessuna autorità terrena, per cui la Chiesa cattolica deve restare indipendente. Infatti, da li a pochi anni il papa emana il Non expedit, in data 10 settembre 1874, con cui si espresse negativamente circa la partecipazione dei cattolici italiani alle elezioni e in generale alla vita politica dello Stato. In concreto si trasformò in un invito (non licet) per i cattolici a non esercitare il proprio diritto di voto riconosciuto loro dalla Destra storica, in quanto afferma che tale paese non appartiene ai fedeli. Prima della prima guerra mondiale, alcuni cattolici si erano presentati in alcune liste, grazie a questo patto che consentiva ai cattolici di essere eletti in alcune liste (inizio della fine del Non expedit). Durante prima guerra mondiale i rapporti tra Stato e Chiesa passarono in secondo piano. Questo consiglio rimane fermo fino al 1920, quando il sacerdote Sturzo fondò la Democrazia cristiana, svuotando così di significato il contenuto del Non expedit. 1920-1925 Anni della riconfessionalizzazione= (presa di potere del partito fascista) è un periodo di particolare importanza per il posizionamento della Chiesa cattolica in Italia, perché questi sono anni in cui il partito fascista non è ancora il partito di maggioranza e sopratutto non è un partito cattolico, anzi = si eccepisce da un discorso di Mussolini la distanza del partito fascista al cattolicesimo, tuttavia c’era l’idea che la questione romana dovesse essere risolta, perché non era possibile tenere in piedi un conflitto tale tra Stato e chiesa ma allo stesso tempo non era possibile risolverla dando il potere temporale alla chiesa, imponendole così di fare un passo indietro in cambio di diverse garanzie date dallo Stato. Riconfessionalizzazione perché si veniva da anni di svuotamento di un principio confessionista dichiarato nello Statuto Albertino, in quanto lo stato fascista, con il tempo, intuisce l’importanza della Chiesa cattolica, e la possibilità di usare tale strumento per ottenere approvazione; e di conseguenza cambia totalmente approccio nei loro confronti rispetto all’inizio. E quindi qui inizia un percorso di riavvicinamento dello Stato alla Chiesa cattolica.
Esempi = crocifissi progressivamente tornano in tutti i luoghi pubblici come arredo obbligatorio oppure la Riforma Gentile (1923 – riforma dell’istruzione scolastica), prevedeva che la religione cattolica apostolica romana è fondamento e coronamento di tutta l’istruzione pubblica. 4/ LA ‘RICONFESSIONALIZZAZIONE’ E IL CONCORDATO LATERANENSE Nel 1929 con i Patti lateranensi il partito fascista raggiunge il suo culmine. Il partito fascista mette in essere un processo di riavvicinamento con la Chiesa, costellato da diversi avvenimenti. Moltissime fonti che attualmente regolano il diritto ecclesiastico sono di matrice fascista: nel 1930 lo Stato fascista ha introdotto numerose leggi che regolassero tale rapporto e che rimangono ancor’oggi. Es. posizione del crocifisso nelle scuole: non è ancora chiaro se sia ancora in vigore l’obbligo di porlo, l’ultima Cassazione SSUU dice di no. Il fascismo ha avuto un ruolo determinante nella soluzione della questione romana. Il cuore della questione era che si doveva trovare una soluzione al fatto che il Pontefice fosse diventato suddito dopo la Breccia di Porta Pia (sottoposto al potere temporale). Nel processo di riconfessionalizzazione posto in essere dal fascismo Mussolini e il Papa hanno raggiunto un accordo su questa questione: Patti lateranensi (febbraio 1929). Mussolini fu salutato dal Papa come l’uomo della conciliazione mandato dalla Provvidenza. I patti lateranensi sono stati recepiti con la l.810/1929. Si parla di ‘patti’ in quanto erano diversi strumenti, non solo uno:
Tale articolo è stato ritenuto abrogato per incompatibilità con l’art. 19 della Carta costituzionale, anche se la Carta costituzionale mantiene i limiti dei riti e del buon costume. Nell’art. 19 non è previsto un controllo sui principi, in quanto lo Stato democratico non può limitare i principi e punire i pensieri, se no verrebbe meno l’art. 21 sulla libertà di pensiero. Nel Codice penale sono presenti diversi reati d’opinione, ampio dibattito.
Se su l’obiettivo comune c’era concordia, non su tutti le materie si è subito trovata (art 7 uno degli articoli più discussi, pur avendo ben chiaro dove si volesse arrivare). Problematica = cosa farne dei Patti lateranensi? Perché questo strumento aveva due anime, e ciascuno cercava di far rilevare l’anima di più interesse: anima fascista che prevedeva uno Stato confessionista con privilegi alla Chiesa cattolica, ma per altro verso aveva risolto molti problemi, avendo risolto la tensione tra Stato e Chiesa, rendendo più facile la vita dei cattolici in Italia (maggioranza), aveva risolto la questione romana e di conseguenza era uno strumento che non poteva essere tolto di mezzo. Per questo vi era l’intenzione, anche se espressa in modo generico , di tenerli fermi per il momento, in quanto non si volevano riaprire tutte quelle questioni problematiche risolte. Quindi da un lato non si vuole uno Stato confessionista ma dall’altro si accettano i Patti lateranensi. Però nello specifico cosa bisogna farne di tali Patti all’interno della Carta costituzionale? Dobbiamo scrivere un articolo sull’esistenza di tale strumento o possiamo lasciamo perdere? Dobbiamo dargli rilievo o possiamo scrivere soltanto che esiste un principio di bilateralità e quindi lo Stato regolerà i rapporti tramite strumenti pattizzi senza citare quello strumento specifico? Qui i partiti erano divisi e troviamo importanti spaccature nell’assemblea costitutente. C’erano i democristiani (con Dossetti) che sostenevano in maniera forte la necessità di richiamare i Patti all’interno dell’art 7, e dall’altra parte c’erano i comunisti (Togliatti), che insieme ai socialisti invece sostenevano il rifiuto del richiamo dei Patti lateranensi all’interno della Carta costituzionali. Entrambi portavano avanti le loro tesi con argomentazioni convincenti:
La Chiesa Cattolica ha questi elementi? Ha il popolo (i cattolici), ma ha diverse nazionalità. È un popolo cattolico ma anche svizzero, francese, tedesco eccetera. Sui popoli cattolici incombono 2 sovranità: Chiesa e Stato in cui vivono. Quindi ce l’ha ma non proprio. il territorio (non possiamo dire che Città del Vaticano è della Chiesa Cattolica, perché non è solo per Cattolici, che invece sono in tutto il mondo! Tant’è che per essere considerati cattolici è necessario battezzarsi). Non ha quindi un territorio. Ha il governo. La Chiesa Cattolica è sicuramente la confessione religione più organizzata in assoluto dal punto di vista del Governo, perché possiede una struttura gerarchica molto particolare, che addirittura prevede una persona sola in tutto il mondo che abbia il governo. È un regime capillare, gerarchico, stabile. È indiscutibile che la Chiesa cattolica abbia un governo, che esercita un suo potere indipendente. ø È sicuramente indipendente. Questa indipendenza è talmente indiscussa che è stata riconosciuta anche a livello di diritto internazionale (ed è molto raro che venga riconosciuta ad uno Stato non territoriale). Per il diritto internazionale, solo la Chiesa cattolica esercita questo potere in maniera talmente indipendente da poter essere considerata soggetto di diritto internazionale; e lo è proprio in ragione del suo Governo. Quindi quando c’è accordo tra Chiesa e Stato territoriale, questo si chiama Trattato internazionale. ø Più difficile invece è parlare di sovranità, perché il concetto di sovranità è molto più specifico. Non è molto corretto parlare di sovranità, dal punto di vista giuridico, quando si fa riferimento alla Chiesa Cattolica. Motivo per il quale i costituenti non hanno solo scritto nell’art. 7 che sono “indipendenti e sovrani”, ma hanno aggiunto “ciascuno nel proprio ordine” questo inciso è proprio quello che dà ragione alla sovranità, e spiega che quella sovranità è particolare. Cosa vuol dire “ ciascuno nel proprio ordine ”? Distinzione tra ordine temporale e ordine spirituale. Lo Stato si occupa del “corpo” e la Chiesa dell’anima (frase detta da studente). I problemi su cui dobbiamo riflettere sono: come definiamo questi confini? Come definiamo i contenuti? Come si decide chi decide cosa? Cioè se stiamo parlando di anime o corpo? Quindi cosa ci mettiamo dentro e chi decide? È facile capire cosa appartiene al corpo e cosa all’anima? No. Il principio di distinzione degli ordini, benché irrinunciabile, non possiamo pensare che risolva tutto, perché in realtà ci sono conflitti (la prof. ha detto che Chiesa, ad esempio, si occupa di prezzo del petrolio, che non è tanto ordine spirituale…). Lo Stato potrebbe fare una legge in cui regola la legge ai sacramenti? Beh, no. Chi è che decide? Chi è che mette l’asticella tra ordine temporale e ordine spirituale? Nell’art. 7, messo all’interno della Carta Costituzionale, quali conseguenze pratiche ha? (e rispondiamo qui a Calamandrei). È lo Stato che mette l’asticella, perché è lo Stato che decide di mettere nella Costituzione questo articolo 7. La Costituzione la scrive lo Stato, la Chiesa non c’entra niente in questa costituzione; è lo Stato che si impegna a fare qualcosa, non la Chiesa. L’unico modo per dare un contenuto pratico e sostanziale a questo comma è quello di dire che è una autolimitazione dello Stato è lo Stato che definisce la propria competenza. Lo Stato ci sta dicendo che non si occupa della sfera religiosa. Siccome lo Stato è democratico (e potremmo aggiungere anche laico, ma ne parleremo più in là) decide lo Stato che la sfera religioso non gli interessa. Altrimenti non sarebbe più democratico, entrerebbe in una sfera che non gli compete. Lo Stato con questo articolo autolimita la sua sovranità. Nel momento in cui lo Stato si autolimita, fissa l’asticella.
Però è chiaro che lo Stato, nel fissare l’asticella, deve tener conto che c’è distinzione degli ordini e che questa asticella deve operare all’interno della Carta Costituzionale. Es: se domani legislatore impazzisce e scrive legge su accesso ai sacramenti, quella legge sarà incostituzionale! Quindi è fissata dallo Stato negli interessi di ordine temporale, che però devono avere aggancio nella nostra Carta Costituzionale (ad esempio il matrimonio nessuno potrà dirmi che mi sto occupando della sfera spirituale, è previsto nella Carta). Questo articolo limita la Chiesa cattolica? Sicuramente l’art. 7 Cost. non limita la Chiesa, è una fonte unilaterale, non dice “tu Chiesa devi fare così”, tant’è che la Chiesa non è che visto che lo Stato si occupa di matrimonio, lei non se ne occupa. Certamente quindi non limita la Chiesa. È la chiesa che decide cosa rientra nella sfera spirituale. Dopodiché però, la prof. vuole dire che quando la Chiesa e lo Stato hanno iniziato a modificare il concordato (nel 1984 nuovo accordo che ha sostituito concordato), nell’articolo 1 del nuovo accordo, Stato e Chiesa hanno ricopiato il comma 1 dell’articolo 7 Cost., e hanno detto che Stato e Chiesa considerano operanti nei loro accordi art. 7 comma 1, poi però Stato aggiunge comma in cui si dice che “le parti si impegnano a collaborare efficacemente per il bene del paese”. Quindi, con l’art. 1 dell’accordo la Chiesa ha preso anche lei un impegno. Quali sono le conseguenze di questo impegno? Fecondazione assistita (legge del 2004) animata da principi molto vicini alla Chiesa. È stata dichiara incostituzionale più volte. Questa legge all’inizio era stata sottoposta a legge abrogativa: in quest’occasione ci sono stati interventi molto pesanti fatti dalla Chiesa su come votare al referendum: i media in quest’occasione hanno fatto notare l’intervento importante della Chiesa su questioni che non appartenevano alla sfera spirituale. Diciamo quindi che questa distinzione degli ordini riguarda soprattutto lo Stato, però, mentre il principio di distinzione degli ordini è un principio costituzionale che fonda in maniera irrinunciabile il principio democratico dello Stato, farci esempi specifici su cosa voglia dire impegni della Chiesa è un po’ più faticoso… è difficile immaginare esempio in cui Chiesa si occupa di cosa di specifica competenza dello Stato. Quindi, la Chiesa Cattolica è indipendente , è autocefala, non è sottoposta a sovranità dello Stato, gode dell’ordine spirituale da cui lo Stato si è impegnata a stare fuori (principio di distinzione; che fonda anche Stato democratico). Lezione 11/ Strumenti che legislatore usa per regolare i rapporti con le professioni religiosi e possibili soluzioni per risolvere i conflitti di competenze :
Dà quindi la possibilità alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulle norme pattizie, se abbia competenza o meno nel pronunciarsi su di esse = dice che ha competenza, si apre il sindacato di legittimità costituzionale, ma nonostante questo la consideriamo una sentenza compromissoria. Compromissoria = avvalora l’interpretazione che è stata fatta fino a quel momento dell’art 7 c 2, non la nega – “non è una mera norma sulla produzione giuridica ma ha creato norme nuove all’interno della Carta costituzionale, quindi quelle norme sono norme costituzionali, ma ciò nonostante io ho un sindacato su queste norme costituzionali nei limiti del contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale”. Compromissoria perché crea un nuovo parametro di norme supercostituzionali che devono essere rispettate, non possono essere violate, nemmeno dalle norme costituzionali → all’interno delle norme costituzionali la Corte crea una gerarchia. Principi supremi = sono la matrice della costituzione, che non possono essere violati dalle norme costituzionali e dalle norme pattizie. Per arrivare a una revisione costituzionale è necessario rinvenire a un principio supremo leso. Per questi motivi possiamo definire questa sentenza innovativa, ma compromissoria. Non è però presente un ‘elenco’ di principi supremi, e da questo possiamo capire che con tale sentenza si da un’ampia discrezionalità alla Corte stessa, che decide alla conformità della legge sui principi supremi e allo stesso definisce quali siano tali principi supremi. Lezione 12/ Ipotesi di incompatibilità dei patti con la costituzione erano molte Prima fra tutte con l’art 3, principio di uguaglianza: dopo la sentenza 30 del 71 la corte in una sentenza di qualche anno dopo, sempre in materia matrimoniale (materia che ha sempre assorbito moltissimo l’attenzione della corte), si è pronunciata su questo tema. I cattolici ex art 34 concordato avevano un regime matrimoniale peculiare rispetto a quello degli altri. → Sentenza di infondatezza, 1977 : “Non possiamo ritenere supremo il principio di uguaglianza in quanto formale (o tutto il concordato sarebbe una violazione), ma solo in quanto criterio di ragionevolezza nelle differenze di disciplina” quindi era necessario andare a giustificare quelle differenze. Di li a poco la corte inizia ad enucleare nella sua giuri una serie di principi che ritiene supremi (all’interno di questioni che le sono state sottoposte: è un operazione in fieri, i principi enucleati sino ad oggi non sono esaustivi) → Sentenza 18/ Sentenza storica: prima e unica volta in cui dichiara l’incostituzionalità di una norma pattizia, sulla base dei principi supremi enucleati Oggetto: art 34 del concordato così come recepito dalla legge ordinaria 810/ Incostituzionalità parziale: solo di alcune disposizioni È una sentenza manipolativa additiva: “incostituzionale nella parte in cui non prevede” Problema: si sta parlando di un accordo tra due parti, è violato il principio di bilateralità perché si modifica una norma pattizia unico caso Ha fatto molto scalpore all’epoca, ha creato frizioni all’interno del rapporto stato chiesa: tuttavia ha sollevato meno problemi di quello che avrebbe potuto perché solo due anni dopo arriva l’accordo di Villa Madama le parti avevano già raggiunto un accordo sui punti oggetto della sentenza La corte interviene su una delle questioni maggiormente discussa dell’art 34: riconoscimento delle sentenze di nullità emanate dai tribunali canonici: le loro sentenze venivano recepite nel nostro ordinamento attraverso un procedimento di competenza della corte d’appello (simile al
procedimento di delibazione delle sentenze straniere) che avveniva quasi in maniera automatica, i controlli erano puramente formali. L’esito era quindi che chi si era sposato con matrimonio concordatario e vedeva annullato il suo matrimonio davanti ai giudici canonici si trovava in automatico una sentenza di nullità anche per quanto riguarda gli effetti civili Nel dichiarare l’incostituzionalità di questo procedimento e l’introduzione di controlli di natura non solo formale ma anche sostanziale, in questa operazione additiva per quanto riguarda le competenze della corte d’appello, enuclea due principi supremi e li usa per dichiarare l’incostituzionalità
libertà religiosa). Però tutto in un orizzonte di pluralismo confessionale e culturale, facendo emergere tutte le realtà, tutte le fedi, tutti gli aspetti confessionali e culturali. Per questo motivo la laicità positiva è affiancata al principio pluralista. In questo caso il problema era capire come la Corte potesse legittimare l’ora di religione cattolica in una scuola pubblica, nonostante bisognasse tendere al pluralismo confessionale e culturale. Come si fa a mettere insieme questi aspetti in contrapposizione? La Corte presenta nella sentenza la questione per cui la religione cattolica è vista come un patrimonio storico e culturale, recuperandolo dall’art 9 dell’Accordo. Cambio di prospettiva - religione cattolica non più una religione ma patrimonio storico e culturale, e i principi del cattolicesimo fanno parte del nostro patrimonio storico e culturale. E proprio per questo criterio si trasforma una situazione che sembra di privilegio in una situazione accettabile nell’ottica della laicità positiva. Principio di bilateralità necessaria dell’art 7 ha impattato in maniera notevole sulla gerarchia delle fonti e sul rapporto tra Carta costituzionale e tali norme pattizie → formazione di una norma atipica, e la creazione di una particolare gerarchia all’interno delle norme costituzionali stesse, formando un gruppo di super-norme che prevalgono sulle altre. Lezione 19/ Art 8 Cost comma 1→ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Comma 2 - Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Comma 3 - I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. È una norma che deve essere letta in parallelo con l’art 7 in quanto enuclea principi presenti in quest’ultimo e gli estende a confessioni religiose diverse da quella cattolica. Esce invece fuori da questo parallelismo tuttavia il primo comma – disposizione centrale importantissima in materia di fenomeno religioso – in quanto riguarda tutte le confessioni religiosi, quindi non solo quelle diverse dalla cattolica → è onnicomprensivo. In dottrina si vede, guardando l’art 8, una forma di piramide rovesciata = primo comma riguarda una sfera di soggetti la più ampia possibile (tutte le confessioni religiosi); mentre il secondo comma, prevedendo un’autonomia statutaria alle confessioni, in realtà si rivolge a un gruppo di confessioni più ristretto, ossia le confessioni religiose che si sono date una normazione, organizzate; il terzo comma da invece la possibilità di stipulare un’intesa con lo Stato, restringendo ancora di più l’ambito in quelle che vogliono entrare in rapporti con lo Stato. Comma 1 = è stata una delle disposizioni maggiormente discusse - si doveva risolvere un complicato problema cioè come e se prevedere l’uguaglianza dei gruppi religiosi. I padri costituenti hanno dovuto quindi prendere posizione sull’eguaglianza delle confessioni religiose, e per questo vi è un legame con tale situazione e ciò che invece era stato previsto nel primo, e sopratutto, secondo comma dell’art 7.
qualitativo su ad esempio l’organizzazione = caratteristiche non estendibili a tutte le confessioni religiose. Il principio di uguaglianza non può imporre un uguale trattamento a situazione molto diverse; ma comunque sostenevano l’importanza che non ci fosse discriminazione e che le confessioni religiose potessero godere egualmente di tutte le libertà - tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge – principio di libertà. Queste due parti hanno trovato un compromesso nel primo comma dell’art 8, che cerca di coniugare principio di uguaglianza e principio di libertà = tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (possono accedere a tutte le libertà in maniera eguale). Quindi l’esito è stata una formula ellittica di non facile interpretazione, forse volutamente generica da parte del legislatore. Questa formula consentiva differenze, anche di trattamento, ma vietava discriminazioni o privilegi. Bisogna quindi trovare un criterio che ci faccia distinguere le confessioni e legittimare le differenze di trattamento che non siano privilegi (irragionevoli e ingiustificati = incostituzionali). La Corte si è trovata a interpretare tale formula (art 8 c 1) già dagli anni 50 e le prime sentenze, su cui si è sviluppata tale vicenda, riguardavano i reati che tutelavano il sentimento religioso. Le sentenze riguardavano disposizioni, all’interno del Codice Rocco, che prevedevano veri e propri privilegi per la religione cattolica = tutele rafforzate da vari punti di vista per la ‘religione dello Stato’ e una tutela più blanda per le altre religioni accettate dallo Stato – pene erano diverse quindi si trattava di norme privilegiarie. Con l’ingresso della Carta costituzionale tali norme sembravano prive di oggetto, non si sapeva cosa tutelassero, in quanto la Costituzione si mostrava come aconfessionale. Non ci stupisce quindi che nelle prime sentenza della Corte, essa abbia preso di mira tale situazione, cogliendo la palla al balzo, per dare un’interpretazione (debole) dell’art 8 comma 1. In una prima fase, la Corte ha utilizzato un paio di criteri, abbastanza collegati tra loro, per dare ragione di queste differenze di trattamento = interpretazione per cui in base alle differenze oggettive delle confessioni religiose è giustificato prevedere differenze di trattamento. La Corte con un unico ragionamento risolve diverse questioni, sia sulla presenza delle norme privilegiarie che sull’esistenza o inesistenza della ‘religione di Stato’→ “ anche se non c’è più la religione di Stato non bisogna dimenticare che tale termine non si riferisce ad un elemento normativo (religione considerata di Stato in base a disposizioni di legge), ma è semplicemente un modo per chiamare quella che allora era la religione dello Stato, la religione cattolica. Quindi questo bene esiste ancora (religione cattolica), e le norme non sono indeterminate, ma anzi sono degne di una particolare tutela, in ragione del fatto, che la maggior parte dei cittadini italiani appartiene ad essa ”. Tale criterio è definibile come criterio quantitativo (maggioranza italiani sono cattolici). La Corte ha poi usato un ulteriore criterio – criterio sociologico. Secondo la Corte, siccome le offese e il vilipendio alla religione cattolica suscitavano maggiore indignazione nel popolo italiano, rispetto a offese e di vilipendi nei confronti di altre religioni, è da considerarsi legittimata una tutela aggravata nei confronti di tale confessione. Da li a non molto tempo la Corte ha sconfessato entrambi questi argomenti, sopratutto in relazione alla materia penale. Sentenza 925/88 – questione di bestemmia → sconfessa criterio quantitativo, in quanto dice che quando si tratta di coscienza religiosa delle persone non si possono fare differenze in base al numero quantitativo degli appartenenti, quando si tratta di tutelarlo.
‘ombre’; inoltre, in tale situazione, il principio di laicità viene visto come una ‘pericolosa deriva’ da cui bisognava stare lontani, a differenza della aconfessionalità vista come maggiormente decorosa. Nasce quindi una Costituzione che non nomina mai il principio di laicità. Non stupisce che nei primi anni, questo principio di aconfessionalità sia stato man mano riempito di contenuti, nelle prime sentenza da parte della Corte costituzionale = come abbiamo già detto si sfruttano quelle sentenze riguardanti norme penali sul sentimento religioso, e in particolare sulla ‘religione dello Stato’. La Corte costituzionale ha quindi voluto subito affrontare tale problema – Siamo o no uno Stato confessionista? Quesito importante in quanto in base alla risposta si può sapere se tali norme hanno ancora un senso all’interno del nostro ordinamento oppure no. La Corte, come abbiamo detto, risponde al quesito = non siamo confessionisti, il principio confessionista previsto dall’art 1 del Trattato lateranense non esiste più in quanto abrogato tacitamente, perché in contrasto con l’art 8 comma 1 della Costituzione. In tali sentenze, la Corte costituzionale, per la qualificazione dello Stato offre un’interpretazione forte in quanto ritiene che il principio egualitario dell’art 8 riesce ad abrogare l’art 1 del Trattato. La dottrina non era d’accordo su tale affermazione – una posizione dottrinale faceva ancora perno sul gioco dei rinvii presente all’interno della Carta. Come ben sappiamo, la Corte non si è fermata alla mera risposta del quesito, ma bensì ha introdotto un principio, poi utilizzato molto nelle successive sentenze, ossia il criterio quantitativo = lo Stato italiano non è più confessionsta, però lo è il popolo italiano – quindi cambio di visuale da una visione di stato istituzionalizzata a una visione di stato come comunità. Questa operazione conduce di fatto a → confessionismo di fatto o di costume. Ed è in quest’ottica che si sono concretizzati una serie di privilegi nei confronti della Chiesa cattolica. Siamo cronologicamente intorno agli anni 60-. Negli anni 70 iniziano ad esserci dei cambiamenti, nella società, e nel diritto; e sicuramente il percorso del principio di laicità possiamo dire abbia avuto inizio in tale periodo, tramite una serie di interventi del legislatore, non direttamente fini a modificare il rapporto con le confessioni religiose:
I motivi di tale denominazione sono di tipo politico-giuridico = parti volevano specificare che tale accordo rientra a pieno titolo nella materia dell’art 7 comma 2 della Costituzione (copertura costituzionale); in quanto modica dei fatti. Questa copertura costituzionale è poi stata assorbita effettivamente dal nuovo accordo: si parla ad esempio nell’accordo di principi supremi dell’ordinamento, e di garanzia costituzionale. Questo accordo introduce anche importanti novità: → gli istituti vengono disciplinati in modo maggiormente conforme ai nuovi principi costituzionali (come anche poi il principio di laicità), e sopratutto le parti hanno convenuto, nell’art 1 del Protocollo addizionale, che non è più in vigore il principio confessionista. Questa presa d’atto da parte della Chiesa cattolica mostra un cambio di prospettiva e di visuale, anche da parte di essa = apertura al pluralismo anche da parte della Chiesa cattolica. [L’interesse della Chiesa cattolica in tale momento era di salvare il proprio accordo, aprendo la strada anche ad accordi con le altre confessioni religiose].