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Diritto Ecclesiastico: Relazione Stato-Gruppi Religiosi in Europa - Prof. Marchei, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Il documento riporta gli appunti delle lezioni tenute dalla prof. Marchei, sufficienti per poter sostenere l'esame da frequentante.

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 29/09/2023

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DIRITTO ECCLESIASTICO – LOMBARDO ALEKSANDRA
lezione 27/09
- Di cosa parla il diritto ecclesiastico? Di come il legislatore regola il fenomeno religioso.
Fenomeno religioso è un’espressione talmente ampia da ricomprendere anche le religioni in senso
negativo (es. ateismo).
- In cosa si differenzia dal diritto canonico? Il diritto ecclesiastico è un diritto statale (realtà regolata
dal diritto dello Stato), mentre il diritto canonico (diritto della Chiesa) è di provenienza
confessionale. Ci sono anche altri diritti confessionali, come il Diritto ebraico o il Diritto islamico…
- Altra differenza del diritto ecclesiastico da altre materie è che si tratta dello Stato Italiano, tenendo
conto quindi come fondamento la Carta costituzionale, e le sentenze della Corte costituzionale.
Gli articoli della Costituzione dedicati sono quattro: art 7 - art 8 - art 19 - art 20.
- Perché l’ordinamento italiano si occupa del fenomeno religioso? Perché la scelta religiosa, anche
in segno negativo, impatta su tutti gli ambiti della vita (es. cibi che non possono essere consumati,
trasfusioni di sangue, interruzione di gravidanza); quindi quando parliamo di religione parliamo
della vita di tutti i giorni.
Quindi quando si parla di distinzione degli ordini, ossia distinzione tra ordine spirituale e ordine
temporale (principio irrinunciabile), non abbiamo risolto la maggior parte dei nostri problemi,
perché la maggior parte delle materie d’interesse dello Stato possono essere d’interesse della
religione. Quindi possiamo distinguere idealmente e tale distinzione deve esserci, ma nella pratica
tantissime di tali questioni attendono entrambi gli ordini.
- Cosa succederebbe se non se ne occupasse? Sempre la scelta del legislatore sul fenomeno
religioso, è condizionata dalla storia del Paese, dalla cultura e dalle presenze religiose. E di
conseguenza la legislazione è improntato su i principi delle maggioranze (es. matrimonio civile nato
sull’impronta del matrimonio canonico). Di conseguenza chi ci rimetterà di più sono le minoranze,
con restrizione delle loro libertà.
Vi sono casi di conflitto tra i due ordinamenti (es. medico obiettore, dove Stato indica diritto della
donna ad interrompere la gravidanza e religione porta medico ad obiettare), ma la maggior parte
delle situazioni non si arriva ad una situazione di conflitto, dove anzi lo Stato adotta delle misure
per garantire la manifestazione della propria fede religiosa.
Le questioni sono molto variegate, c’è tutto un modo di istanze, richieste religiosamente orientate
che possono o meno ricevere una risposta.
Lezione 28/09
Modelli di relazione Stato-gruppi religiosi (in Europa)
Nessuno Stato incarna un modello, non esiste un modello esaustivo e completo (modelli significa
descrivere come si delinea l’ordinamento statale rispetto al fenomeno religioso, come ci si sviluppa
attorno).
Si parla di gruppi e non di confessioni religiose per non escludere tutta una serie di realtà che
resterebbero escluse da questa seconda definizione. Gruppo dà l’idea di una religiosità vissuta da
soggetti collettivi, e cioè gruppi strutturati. Resta esclusa da questi modelli la libertà religiosa
individuale.
Quali criteri possiamo usare per costruire una mappa dei modelli? Potenzialmente i criteri sono
infiniti.
1. Il primo angolo visuale è quello dello strumento normativo che il legislatore nazionale usa per
disciplinare il fenomeno religioso. Per strumento normativo si intendono le fonti a cui il legislatore
fa ricorso.
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DIRITTO ECCLESIASTICO – LOMBARDO ALEKSANDRA

lezione 27/

  • Di cosa parla il diritto ecclesiastico? Di come il legislatore regola il fenomeno religioso. Fenomeno religioso è un’espressione talmente ampia da ricomprendere anche le religioni in senso negativo (es. ateismo).
  • In cosa si differenzia dal diritto canonico? Il diritto ecclesiastico è un diritto statale (realtà regolata dal diritto dello Stato), mentre il diritto canonico (diritto della Chiesa) è di provenienza confessionale. Ci sono anche altri diritti confessionali, come il Diritto ebraico o il Diritto islamico…
  • Altra differenza del diritto ecclesiastico da altre materie è che si tratta dello Stato Italiano, tenendo conto quindi come fondamento la Carta costituzionale, e le sentenze della Corte costituzionale. Gli articoli della Costituzione dedicati sono quattro: art 7 - art 8 - art 19 - art 20.
  • Perché l’ordinamento italiano si occupa del fenomeno religioso? Perché la scelta religiosa, anche in segno negativo, impatta su tutti gli ambiti della vita (es. cibi che non possono essere consumati, trasfusioni di sangue, interruzione di gravidanza); quindi quando parliamo di religione parliamo della vita di tutti i giorni. Quindi quando si parla di distinzione degli ordini , ossia distinzione tra ordine spirituale e ordine temporale (principio irrinunciabile), non abbiamo risolto la maggior parte dei nostri problemi, perché la maggior parte delle materie d’interesse dello Stato possono essere d’interesse della religione. Quindi possiamo distinguere idealmente e tale distinzione deve esserci, ma nella pratica tantissime di tali questioni attendono entrambi gli ordini.
  • Cosa succederebbe se non se ne occupasse? Sempre la scelta del legislatore sul fenomeno religioso, è condizionata dalla storia del Paese, dalla cultura e dalle presenze religiose. E di conseguenza la legislazione è improntato su i principi delle maggioranze (es. matrimonio civile nato sull’impronta del matrimonio canonico). Di conseguenza chi ci rimetterà di più sono le minoranze, con restrizione delle loro libertà. Vi sono casi di conflitto tra i due ordinamenti (es. medico obiettore, dove Stato indica diritto della donna ad interrompere la gravidanza e religione porta medico ad obiettare), ma la maggior parte delle situazioni non si arriva ad una situazione di conflitto, dove anzi lo Stato adotta delle misure per garantire la manifestazione della propria fede religiosa. Le questioni sono molto variegate, c’è tutto un modo di istanze, richieste religiosamente orientate che possono o meno ricevere una risposta. Lezione 28/ Modelli di relazione Stato-gruppi religiosi (in Europa) Nessuno Stato incarna un modello, non esiste un modello esaustivo e completo (modelli significa descrivere come si delinea l’ordinamento statale rispetto al fenomeno religioso, come ci si sviluppa attorno). Si parla di gruppi e non di confessioni religiose per non escludere tutta una serie di realtà che resterebbero escluse da questa seconda definizione. Gruppo dà l’idea di una religiosità vissuta da soggetti collettivi, e cioè gruppi strutturati. Resta esclusa da questi modelli la libertà religiosa individuale. Quali criteri possiamo usare per costruire una mappa dei modelli? Potenzialmente i criteri sono infiniti.
  1. Il primo angolo visuale è quello dello strumento normativo che il legislatore nazionale usa per disciplinare il fenomeno religioso. Per strumento normativo si intendono le fonti a cui il legislatore fa ricorso.

 Nel caso del fenomeno religioso il quadro delle fonti presenta un’anomalia: le c.d. fonti bilaterali e cioè accordi che coinvolgono due parti (confessione religiosa e Stato). [In Italia esistono altre fonti così prodotte, che coinvolgono cioè due parti, es. contratti collettivi, ma non si parla di fonti bilaterali perché restano relegate all’ambito del diritto interno, non hanno la pretesa di assurgere ad accordi di diritto esterno, restano gestiti interamente dagli organi dello Stato.] Nel caso degli accordi con gruppi religiosi si ha a che fare con ordinamenti originari esterni allo Stato, indi per cui si può effettivamente parlare di accordi.  Il legislatore che utilizza strumenti bilaterali dà vita a uno Stato concordatario. Il concordato è un accordo dalla natura molto precisa, con una storia antichissima risalente all’epoca medioevale. Si tratta di specifici accordi che gli Stati territoriali stringono con la Chiesa cattolica e non con altre confessioni religiose. La chiesa cattolica ha da sempre portato avanti la volontà di stipulare accordi con tutti gli ordinamenti secolari con cui si interfacciava, un’istanza di bilateralità, di parità, espressione della volontà di non sottoporsi alla legislazione unilaterale dello Stato  Gli Stati concordatari sono normalmente Stati a maggioranza cattolica. Capita comunque che questa istanza nata in relazione alla religione cattolica si estenda anche ad altri gruppi religiosi. Parlando degli accordi con altre confessioni religiose si utilizzano però altri termini, es. intese.  Altri legislatori non fanno ricorso alle fonti bilaterali e regolano il fenomeno religioso solo attraverso fonti unilaterali di produzione statale  Stato separatista. Es. legge del 1905 in Francia: legge di separazione tra Stato e confessioni religiose Spesso gli Stati separatisti sono Stati che non hanno una religione di maggioranza ma vedono la coesistenza di più gruppi ugualmente numerosi.  Stati unionisti: presentano un collegamento talmente stretto tra istituzioni secolari e confessioni religiose da rendere molto difficile chiamare tali ordinamenti separatisti, ma al tempo stesso non hanno stipulato accordi con gruppi religiosi. Es. Grecia, dove la religione greco-ortodossa è iper-diffusa.

  1. Se si passa ad analizzare la sostanza delle cose la questione si complica ulteriormente. Guardando al movimento sostanziale si può distinguere tra
  • Stati confessionisti: Stati che mutuano da una confessione religiosa (o da più confessioni se lo Stato è pluri confessionista) i principi su cui basano la propria legislazione  peccato = reato. Lo stato confessionista riserva alla religione prevalente un trattamento di favore, per esempio la sovvenziona economicamente. Al tempo stesso rende indirettamente più difficile la vita di chi non sposa la religione della maggioranza. In Europa al giorno d’oggi non esiste uno Stato che è definibile confessionista in tutto e per tutto (fatta eccezione per Città del Vaticano). Spesso Stato confessionista, lo dichiara esplicitamente in vari strumenti normativi, anche se questo non è indispensabile (es. se c’è un concordato questa dichiarazione viene presentato in esso; oppure questa dichiarazione viene inserita nella carta costituzionale o altri strumenti normativi).
  • Stati laici: non mutuano valori da una confessione specifica, garantiscono la libertà religiosa, principio della pari dignità di tutte le religioni (in teoria, poi nella pratica è un altro discorso).

Anche il codice penale Zanardelli (1889) è di impronta liberale, e rivela l’atteggiamento dello Stato nei confronti del fenomeno religioso = aveva una sezione dedicata alla tutela del sentimento religioso e della religione, anche culti diversi dal cattolico, nonostante fosse uno Stato confessionista. Tale codice parla di ‘culti ammessi’. Da questi elementi capiamo che l’Italia perde progressivamente tutte le caratteristiche proprie dello Stato confessionista. Nel frattempo succede che lo Stato italiano decide di prendersi lo Stato pontificio. Annessione dello Stato pontificio → Lo Stato Pontificio terminò la sua esistenza con gli eventi del Risorgimento italiano, a seguito dell'annessione di tre legazioni al Regno d'Italia nel 1859-1861, quindi in maniera definitiva nel 1870, con la breccia di porta Pia e la successiva annessione del territorio restante, ovvero la quarta legazione e il circondario di Roma. Questo porta a una problematica, in quanto erano presenti due autorità, il Re e il Papa, e con tale annessione il Papa divenne un ‘suddito’ → problema di ordine istituzionale. Infatti qui si apre la questione sul ‘cosa fare con la Santa sede’ = La legge delle guarentigie è un provvedimento legislativo del Regno d'Italia, promulgato il 13 maggio 1871, che regolò i rapporti tra Stato italiano e Santa Sede fino al 1929, quando furono conclusi i Patti Lateranensi. È una legge con contenuti positivi nei confronti del Papa e della santa sede, prevedendo diverse garanzie nei loro confronti. Dopo due giorni da tale legge come protesta il papa emette un’enciclica, ‘Ubi nos’ = papa Pio IX rivendica il pensiero per cui il potere spirituale viene da Dio e non può essere sottoposto a nessuna autorità terrena, per cui la Chiesa cattolica deve restare indipendente. Infatti, da li a pochi anni il papa emana il Non expedit, in data 10 settembre 1874, con cui si espresse negativamente circa la partecipazione dei cattolici italiani alle elezioni e in generale alla vita politica dello Stato. In concreto si trasformò in un invito (non licet) per i cattolici a non esercitare il proprio diritto di voto riconosciuto loro dalla Destra storica, in quanto afferma che tale paese non appartiene ai fedeli. Prima della prima guerra mondiale, alcuni cattolici si erano presentati in alcune liste, grazie a questo patto che consentiva ai cattolici di essere eletti in alcune liste (inizio della fine del Non expedit). Durante prima guerra mondiale i rapporti tra Stato e Chiesa passarono in secondo piano. Questo consiglio rimane fermo fino al 1920, quando il sacerdote Sturzo fondò la Democrazia cristiana, svuotando così di significato il contenuto del Non expedit. 1920-1925 Anni della riconfessionalizzazione= (presa di potere del partito fascista) è un periodo di particolare importanza per il posizionamento della Chiesa cattolica in Italia, perché questi sono anni in cui il partito fascista non è ancora il partito di maggioranza e sopratutto non è un partito cattolico, anzi = si eccepisce da un discorso di Mussolini la distanza del partito fascista al cattolicesimo, tuttavia c’era l’idea che la questione romana dovesse essere risolta, perché non era possibile tenere in piedi un conflitto tale tra Stato e chiesa ma allo stesso tempo non era possibile risolverla dando il potere temporale alla chiesa, imponendole così di fare un passo indietro in cambio di diverse garanzie date dallo Stato. Riconfessionalizzazione perché si veniva da anni di svuotamento di un principio confessionista dichiarato nello Statuto Albertino, in quanto lo stato fascista, con il tempo, intuisce l’importanza della Chiesa cattolica, e la possibilità di usare tale strumento per ottenere approvazione; e di conseguenza cambia totalmente approccio nei loro confronti rispetto all’inizio. E quindi qui inizia un percorso di riavvicinamento dello Stato alla Chiesa cattolica.

Esempi = crocifissi progressivamente tornano in tutti i luoghi pubblici come arredo obbligatorio oppure la Riforma Gentile (1923 – riforma dell’istruzione scolastica), prevedeva che la religione cattolica apostolica romana è fondamento e coronamento di tutta l’istruzione pubblica. 4/ LA ‘RICONFESSIONALIZZAZIONE’ E IL CONCORDATO LATERANENSE Nel 1929 con i Patti lateranensi il partito fascista raggiunge il suo culmine. Il partito fascista mette in essere un processo di riavvicinamento con la Chiesa, costellato da diversi avvenimenti. Moltissime fonti che attualmente regolano il diritto ecclesiastico sono di matrice fascista: nel 1930 lo Stato fascista ha introdotto numerose leggi che regolassero tale rapporto e che rimangono ancor’oggi. Es. posizione del crocifisso nelle scuole: non è ancora chiaro se sia ancora in vigore l’obbligo di porlo, l’ultima Cassazione SSUU dice di no. Il fascismo ha avuto un ruolo determinante nella soluzione della questione romana. Il cuore della questione era che si doveva trovare una soluzione al fatto che il Pontefice fosse diventato suddito dopo la Breccia di Porta Pia (sottoposto al potere temporale). Nel processo di riconfessionalizzazione posto in essere dal fascismo Mussolini e il Papa hanno raggiunto un accordo su questa questione: Patti lateranensi (febbraio 1929). Mussolini fu salutato dal Papa come l’uomo della conciliazione mandato dalla Provvidenza. I patti lateranensi sono stati recepiti con la l.810/1929. Si parla di ‘patti’ in quanto erano diversi strumenti, non solo uno:

  • Trattato che regolava le questioni di ordine territoriale e patrimoniale, in gran parte tutt’ora in vigore.
  • Concordato che regolava gli aspetti di natura sostanziale legati all’esercizio e al riconoscimento della libertà religiosa dei cattolici in Italia, oggi non più in vigore (nel 1984 è stato sostituito da un nuovo accordo sottoscritto da Craxi).
  • Altri strumenti collegati: convenzione finanziaria (regolava gli aspetti finanziari), …. I Patti lateranensi avevano l’obbiettivo di raggiungere la pace religiosa in Italia e il non essere più suddito del Papa. Questi accordi raggiungono tale obbiettivo, che la Legge delle Guarentigie non era riuscita a raggiungere, in quanto i Patti lateranensi avevano le seguenti caratteristiche:
  • Sono un accordo bilaterale, un accordo tra pari (apicale);
  • Viene creato un nuovo stato, lo Stato del Vaticano per far sì che il Papa non sia più suddito (Art. 3 Trattato). Si tratta di una novità molto particolare, in quanto non è normale che gli Stati nascano tramite un trattato internazionale (Italia – Santa Sede). Lo Stato Città del Vaticano non è la Chiesa cattolica e non è la Santa sede, perché le seconde sono una confessione religiose, mentre la Città del Vaticano è uno Stato territoriale che condivide con la Chiesa cattolica il governo centrale. Si riconosce un piccolo potere temporale al Papa, limitatissimo al territorio della Città del Vaticano facendo in questo modo salvo il principio dell’alterità del potere temporale del Papa, che diventa sovrano di uno Stato. È una soluzione di natura simbolica, ma che consente di superare tutte le frizioni che fino a quel momento avevano diviso l’Italia e la Chiesa cattolica. Attraverso questo accordo, anche nei contenuti la Chiesa cattolica ottiene moltissimo.

Tale articolo è stato ritenuto abrogato per incompatibilità con l’art. 19 della Carta costituzionale, anche se la Carta costituzionale mantiene i limiti dei riti e del buon costume. Nell’art. 19 non è previsto un controllo sui principi, in quanto lo Stato democratico non può limitare i principi e punire i pensieri, se no verrebbe meno l’art. 21 sulla libertà di pensiero. Nel Codice penale sono presenti diversi reati d’opinione, ampio dibattito.

  • Codice Rocco: risente dello spirito dello Stato confessionista fascista totalitario. Una parte del CP, nel tutelare il sentimento religioso, tutelava due nuovi beni giuridici specifici:
  • Religione dello Stato;
  • Culti ammessi. Prevede una tutela privilegiaria per il bene ‘religione dello Stato’. Si tratta di una differenza di tipo qualitativo, perché alcune norme tutelano solo la religione dello Stato (es. vilipendio alla religione di Stato) e di tipo quantitativo, perché le pene previste per le offese alla religione dello Stato sono più alte di 1/3 rispetto alle pene per le offese agli altri culti. Questa legislazione tende al controllo. I matrimoni tenuti dai culti ammessi, sono comunque sotto la disciplina del codice civile, previsto per i matrimoni civili – presente una differenza tra matrimonio canonico (religione dello Stato) con effetti civili e matrimonio religioso celebrato da culti diversi (culti ammessi). Le religioni erano tutelate e garantite in quanto ammesse e gradite, con situazioni di evidente privilegio nei confronti della religione cattolica e con un atteggiamento di controllo nei confronti dei culti ammessi = culti non ammessi non legittimati ad operare nell’ordinamento. Quindi non si può parlare di diritto di libertà religiosa di tutti - non c’è nessuna norma che lo preveda e la garantisca, però l’unica norma che possiamo ricordare è l’ art 5 sulla legge dei cult i ammessi con ‘la discussione religiosa è libera’, interpretato come diritto di proselitismo. La discussione di religiosa → tra specialisti, dotti, teologi, studiosi della materia, quindi non un diritto alla portata di tutti. Art 402 c.p. - vilipendio della religione di Stato→ interpretata in materia così estensiva da ricomprendere qualsiasi critica non fondata e non costruttiva alla religione dello Stato. Lezione 5/ Arrivando al referendum tra Repubblica e Monarchia, 1946-1947, si tratta di un periodo importante in quanto troviamo inoltre i lavori preparatori della Carta costituzionale- che ci danno lo spirito che ha animato l’assemblea costituente nella formazione in poco tempo di una Costituzione, che anche ad oggi funziona e può considerarsi moderna. Pur partendo da idee diverse, in quanto l’assemblea costituente era formata da soggetti appartenenti a partiti politici diversi, risulta molto chiaro dove queste persone volessero arrivare e quale ordinamento volessero costruire → spirito unitario per ricostruire lo Stato. Obiettivo = creare uno Stato nuovo democratico, separato dal passato. Art 7 – 8 → le istanze erano diverse nella costruzione di questi articoli che dovevano regolare il fenomeno religioso in Italia, però ancora una volta risulta molto chiaro l’obiettivo comune. Il nuovo Stato era chiaro non dovesse essere uno Stato confessionista, liberticida (in cui non ci fosse un riconoscimento egualitario per tutti, o per lo meno dei cittadini), quindi lontano dal passato, ma bensì uno Stato democratico, che garantisse la libertà di tutti. Nessuno in quegli anni però parlava di laicità (ne nei lavori preparatori ne nella nostra carta costituzionale) – parola che verrà fuori successivamente. Si preferiva usare termini negativi come ‘non vogliamo uno Stato confessionista’ ‘non vogliamo una religione di Stato’ – che costellavano i lavori preparatori.

Se su l’obiettivo comune c’era concordia, non su tutti le materie si è subito trovata (art 7 uno degli articoli più discussi, pur avendo ben chiaro dove si volesse arrivare). Problematica = cosa farne dei Patti lateranensi? Perché questo strumento aveva due anime, e ciascuno cercava di far rilevare l’anima di più interesse: anima fascista che prevedeva uno Stato confessionista con privilegi alla Chiesa cattolica, ma per altro verso aveva risolto molti problemi, avendo risolto la tensione tra Stato e Chiesa, rendendo più facile la vita dei cattolici in Italia (maggioranza), aveva risolto la questione romana e di conseguenza era uno strumento che non poteva essere tolto di mezzo. Per questo vi era l’intenzione, anche se espressa in modo generico , di tenerli fermi per il momento, in quanto non si volevano riaprire tutte quelle questioni problematiche risolte. Quindi da un lato non si vuole uno Stato confessionista ma dall’altro si accettano i Patti lateranensi. Però nello specifico cosa bisogna farne di tali Patti all’interno della Carta costituzionale? Dobbiamo scrivere un articolo sull’esistenza di tale strumento o possiamo lasciamo perdere? Dobbiamo dargli rilievo o possiamo scrivere soltanto che esiste un principio di bilateralità e quindi lo Stato regolerà i rapporti tramite strumenti pattizzi senza citare quello strumento specifico? Qui i partiti erano divisi e troviamo importanti spaccature nell’assemblea costitutente. C’erano i democristiani (con Dossetti) che sostenevano in maniera forte la necessità di richiamare i Patti all’interno dell’art 7, e dall’altra parte c’erano i comunisti (Togliatti), che insieme ai socialisti invece sostenevano il rifiuto del richiamo dei Patti lateranensi all’interno della Carta costituzionali. Entrambi portavano avanti le loro tesi con argomentazioni convincenti:

  • Togliatti ricordava i contrasti con la carta costituzionale dei patti e la paternalità fascista; e in più nel momento in cui avessero dovuto mettere mano a queste norme, elevate a un rango costituzionale, avrebbero dovuto seguire un procedimento costituzionale (aggravato), già con la consapevolezza in partenza della loro incostituzionalità (controsenso). Voleva prevedere piuttosto che il rapporto con la Chiesa cattolica si basasse su concordati senza però far specifico riferimento ai Patti lateranensi.
  • Dossetti risponde che in realtà era vero proprio il contrario, ossia che non richiamando espressamente tali patti nell’art 7 si rischia che una qualsiasi maggioranza non qualificata possa modificare questi patti, e questa paura di una modifica repentina viene fomentata dal fatto che i primi affermino costantemente l’incostituzionalità di tali norme, perché significa che in futuro le denunceranno trovandosi così un giorno con un concordato diverso perdendo anche il principio concordatario che i primi stessi vorrebbero garantire. Anzi, in realtà ritiene che i comunisti partino da un presupposto sbagliato, ossia che il richiamo ai Patti avrà come esito la costituzionalizzazione di questi contenuti, ma in realtà non è così ma è questa norma sarà solo una norma sulla produzione giuridica, ossia servirà solo per indicare la strada per modificare i Patti (no modifica unilaterale). Dossetti prevedeva infatti che le successive modifiche dei Patti, se non sono concordate tra le parti, richiedono un procedimento di revisione costituzionale – in modo da essere sicuro che senza maggioranza qualificata lo strumento sarà salvo finché le parti non troveranno un accordo. È una norma che non crea diritto nuovo, ma è una norma sulla produzione giuridica. [Tuttavia, un richiamo espresso ai Patti lateranensi, non ci rende confessionisti, mentre vogliamo creare uno Stato democratico? Per qualche decennio questa problematica della qualificazione dello Stato italiano come laico o confessionista è rimasta con un punto interrogativo fermo in Italia – e per tale motivo nell’accordo del 1984 è stato necessario scrivere esplicitamente ‘non siamo più confessionisti’, proprio per mostrare espressamente il superamento di tale principio.] Nonostante questo alla fine passò, con il voto della maggioranza (democristiani e comunisti) la formulazione dell’ art 7 comma 1 per cui = rapporti tra Stato e chiesa regolati dai Patti lateranensi e le modifiche dei patti se concordate non richiedono procedimento di revisione costituzionale (vicino

La Chiesa Cattolica ha questi elementi?  Ha il popolo (i cattolici), ma ha diverse nazionalità. È un popolo cattolico ma anche svizzero, francese, tedesco eccetera. Sui popoli cattolici incombono 2 sovranità: Chiesa e Stato in cui vivono. Quindi ce l’ha ma non proprio.  il territorio (non possiamo dire che Città del Vaticano è della Chiesa Cattolica, perché non è solo per Cattolici, che invece sono in tutto il mondo! Tant’è che per essere considerati cattolici è necessario battezzarsi). Non ha quindi un territorio.  Ha il governo. La Chiesa Cattolica è sicuramente la confessione religione più organizzata in assoluto dal punto di vista del Governo, perché possiede una struttura gerarchica molto particolare, che addirittura prevede una persona sola in tutto il mondo che abbia il governo. È un regime capillare, gerarchico, stabile. È indiscutibile che la Chiesa cattolica abbia un governo, che esercita un suo potere indipendente. ø È sicuramente indipendente. Questa indipendenza è talmente indiscussa che è stata riconosciuta anche a livello di diritto internazionale (ed è molto raro che venga riconosciuta ad uno Stato non territoriale). Per il diritto internazionale, solo la Chiesa cattolica esercita questo potere in maniera talmente indipendente da poter essere considerata soggetto di diritto internazionale; e lo è proprio in ragione del suo Governo. Quindi quando c’è accordo tra Chiesa e Stato territoriale, questo si chiama Trattato internazionale. ø Più difficile invece è parlare di sovranità, perché il concetto di sovranità è molto più specifico. Non è molto corretto parlare di sovranità, dal punto di vista giuridico, quando si fa riferimento alla Chiesa Cattolica. Motivo per il quale i costituenti non hanno solo scritto nell’art. 7 che sono “indipendenti e sovrani”, ma hanno aggiunto “ciascuno nel proprio ordine”  questo inciso è proprio quello che dà ragione alla sovranità, e spiega che quella sovranità è particolare. Cosa vuol dire “ ciascuno nel proprio ordine ”? Distinzione tra ordine temporale e ordine spirituale. Lo Stato si occupa del “corpo” e la Chiesa dell’anima (frase detta da studente). I problemi su cui dobbiamo riflettere sono: come definiamo questi confini? Come definiamo i contenuti? Come si decide chi decide cosa? Cioè se stiamo parlando di anime o corpo? Quindi cosa ci mettiamo dentro e chi decide? È facile capire cosa appartiene al corpo e cosa all’anima? No. Il principio di distinzione degli ordini, benché irrinunciabile, non possiamo pensare che risolva tutto, perché in realtà ci sono conflitti (la prof. ha detto che Chiesa, ad esempio, si occupa di prezzo del petrolio, che non è tanto ordine spirituale…). Lo Stato potrebbe fare una legge in cui regola la legge ai sacramenti? Beh, no. Chi è che decide? Chi è che mette l’asticella tra ordine temporale e ordine spirituale? Nell’art. 7, messo all’interno della Carta Costituzionale, quali conseguenze pratiche ha? (e rispondiamo qui a Calamandrei). È lo Stato che mette l’asticella, perché è lo Stato che decide di mettere nella Costituzione questo articolo 7. La Costituzione la scrive lo Stato, la Chiesa non c’entra niente in questa costituzione; è lo Stato che si impegna a fare qualcosa, non la Chiesa. L’unico modo per dare un contenuto pratico e sostanziale a questo comma è quello di dire che è una autolimitazione dello Stato  è lo Stato che definisce la propria competenza. Lo Stato ci sta dicendo che non si occupa della sfera religiosa. Siccome lo Stato è democratico (e potremmo aggiungere anche laico, ma ne parleremo più in là) decide lo Stato che la sfera religioso non gli interessa. Altrimenti non sarebbe più democratico, entrerebbe in una sfera che non gli compete. Lo Stato con questo articolo autolimita la sua sovranità. Nel momento in cui lo Stato si autolimita, fissa l’asticella.

Però è chiaro che lo Stato, nel fissare l’asticella, deve tener conto che c’è distinzione degli ordini e che questa asticella deve operare all’interno della Carta Costituzionale. Es: se domani legislatore impazzisce e scrive legge su accesso ai sacramenti, quella legge sarà incostituzionale! Quindi è fissata dallo Stato negli interessi di ordine temporale, che però devono avere aggancio nella nostra Carta Costituzionale (ad esempio il matrimonio  nessuno potrà dirmi che mi sto occupando della sfera spirituale, è previsto nella Carta). Questo articolo limita la Chiesa cattolica? Sicuramente l’art. 7 Cost. non limita la Chiesa, è una fonte unilaterale, non dice “tu Chiesa devi fare così”, tant’è che la Chiesa non è che visto che lo Stato si occupa di matrimonio, lei non se ne occupa. Certamente quindi non limita la Chiesa. È la chiesa che decide cosa rientra nella sfera spirituale. Dopodiché però, la prof. vuole dire che quando la Chiesa e lo Stato hanno iniziato a modificare il concordato (nel 1984 nuovo accordo che ha sostituito concordato), nell’articolo 1 del nuovo accordo, Stato e Chiesa hanno ricopiato il comma 1 dell’articolo 7 Cost., e hanno detto che Stato e Chiesa considerano operanti nei loro accordi art. 7 comma 1, poi però Stato aggiunge comma in cui si dice che “le parti si impegnano a collaborare efficacemente per il bene del paese”. Quindi, con l’art. 1 dell’accordo la Chiesa ha preso anche lei un impegno. Quali sono le conseguenze di questo impegno? Fecondazione assistita (legge del 2004) animata da principi molto vicini alla Chiesa. È stata dichiara incostituzionale più volte. Questa legge all’inizio era stata sottoposta a legge abrogativa: in quest’occasione ci sono stati interventi molto pesanti fatti dalla Chiesa su come votare al referendum: i media in quest’occasione hanno fatto notare l’intervento importante della Chiesa su questioni che non appartenevano alla sfera spirituale. Diciamo quindi che questa distinzione degli ordini riguarda soprattutto lo Stato, però, mentre il principio di distinzione degli ordini è un principio costituzionale che fonda in maniera irrinunciabile il principio democratico dello Stato, farci esempi specifici su cosa voglia dire impegni della Chiesa è un po’ più faticoso… è difficile immaginare esempio in cui Chiesa si occupa di cosa di specifica competenza dello Stato. Quindi, la Chiesa Cattolica è indipendente , è autocefala, non è sottoposta a sovranità dello Stato, gode dell’ordine spirituale da cui lo Stato si è impegnata a stare fuori (principio di distinzione; che fonda anche Stato democratico). Lezione 11/ Strumenti che legislatore usa per regolare i rapporti con le professioni religiosi e possibili soluzioni per risolvere i conflitti di competenze :

  • Istituto dell’obiezione di coscienza : modalità residuale, quando vi è un evidente conflitto, indipendentemente da accordi, si consente alla coscienza di prevalere sulle ragioni del diritto, in quanto spinto da valori particolarmente forti. Questo però non significa che l’altro interesse non sia degno di essere riconosciuto e per questo è necessario un bilanciamento degli interessi. Ordinamento con tale strumento va a bilanciare gli interessi in gioco – è chiaro che l’esercizio dell’obiezione di coscienza non sarà mai totalmente libero. Se uno Stato prevedesse troppi casi di obiezioni di coscienza sarebbe il caos, e per questo che gli ordinamenti lo prevedono raramente e che ha un ruolo residuale. Esempi – interruzioni di gravidanza, fecondazione assistita… L’obiezione di coscienza non per forza deriva da un’appartenenza religiosa, e per questo l’obiezione di coscienza non sono previste negli accordi bilaterali in quanto si considererebbe direttamente appartenente a una determinata confessione religiosa.
  • Strumento pattizio

Dà quindi la possibilità alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulle norme pattizie, se abbia competenza o meno nel pronunciarsi su di esse = dice che ha competenza, si apre il sindacato di legittimità costituzionale, ma nonostante questo la consideriamo una sentenza compromissoria. Compromissoria = avvalora l’interpretazione che è stata fatta fino a quel momento dell’art 7 c 2, non la nega – “non è una mera norma sulla produzione giuridica ma ha creato norme nuove all’interno della Carta costituzionale, quindi quelle norme sono norme costituzionali, ma ciò nonostante io ho un sindacato su queste norme costituzionali nei limiti del contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale”. Compromissoria perché crea un nuovo parametro di norme supercostituzionali che devono essere rispettate, non possono essere violate, nemmeno dalle norme costituzionali → all’interno delle norme costituzionali la Corte crea una gerarchia. Principi supremi = sono la matrice della costituzione, che non possono essere violati dalle norme costituzionali e dalle norme pattizie. Per arrivare a una revisione costituzionale è necessario rinvenire a un principio supremo leso. Per questi motivi possiamo definire questa sentenza innovativa, ma compromissoria. Non è però presente un ‘elenco’ di principi supremi, e da questo possiamo capire che con tale sentenza si da un’ampia discrezionalità alla Corte stessa, che decide alla conformità della legge sui principi supremi e allo stesso definisce quali siano tali principi supremi. Lezione 12/ Ipotesi di incompatibilità dei patti con la costituzione erano molte Prima fra tutte con l’art 3, principio di uguaglianza: dopo la sentenza 30 del 71 la corte in una sentenza di qualche anno dopo, sempre in materia matrimoniale (materia che ha sempre assorbito moltissimo l’attenzione della corte), si è pronunciata su questo tema. I cattolici ex art 34 concordato avevano un regime matrimoniale peculiare rispetto a quello degli altri. → Sentenza di infondatezza, 1977 : “Non possiamo ritenere supremo il principio di uguaglianza in quanto formale (o tutto il concordato sarebbe una violazione), ma solo in quanto criterio di ragionevolezza nelle differenze di disciplina”  quindi era necessario andare a giustificare quelle differenze. Di li a poco la corte inizia ad enucleare nella sua giuri una serie di principi che ritiene supremi (all’interno di questioni che le sono state sottoposte: è un operazione in fieri, i principi enucleati sino ad oggi non sono esaustivi) → Sentenza 18/ Sentenza storica: prima e unica volta in cui dichiara l’incostituzionalità di una norma pattizia, sulla base dei principi supremi enucleati  Oggetto: art 34 del concordato così come recepito dalla legge ordinaria 810/  Incostituzionalità parziale: solo di alcune disposizioni  È una sentenza manipolativa additiva: “incostituzionale nella parte in cui non prevede”  Problema: si sta parlando di un accordo tra due parti, è violato il principio di bilateralità perché si modifica una norma pattizia unico caso  Ha fatto molto scalpore all’epoca, ha creato frizioni all’interno del rapporto stato chiesa: tuttavia ha sollevato meno problemi di quello che avrebbe potuto perché solo due anni dopo arriva l’accordo di Villa Madama  le parti avevano già raggiunto un accordo sui punti oggetto della sentenza La corte interviene su una delle questioni maggiormente discussa dell’art 34: riconoscimento delle sentenze di nullità emanate dai tribunali canonici: le loro sentenze venivano recepite nel nostro ordinamento attraverso un procedimento di competenza della corte d’appello (simile al

procedimento di delibazione delle sentenze straniere) che avveniva quasi in maniera automatica, i controlli erano puramente formali. L’esito era quindi che chi si era sposato con matrimonio concordatario e vedeva annullato il suo matrimonio davanti ai giudici canonici si trovava in automatico una sentenza di nullità anche per quanto riguarda gli effetti civili Nel dichiarare l’incostituzionalità di questo procedimento e l’introduzione di controlli di natura non solo formale ma anche sostanziale, in questa operazione additiva per quanto riguarda le competenze della corte d’appello, enuclea due principi supremi e li usa per dichiarare l’incostituzionalità

  1. Diritto di difesa ex art 24 cost (oggi questo principio è rimarcato anche da una serie di fonti internazionali) = diritto alla tutela giurisdizionale dei propri interessi  In ragione della supremazia di questo principio, uno dei controlli della corte d’appello al fine del riconoscimento è proprio che alle parti questo diritto sia stato riconosciuto anche davanti ai giudici canonici. Prima la corte d’appello si trovava la sentenza di nullità definitiva (non passata in giudicato perché in diritto canonico il procedimento può sempre essere riaperto in presenza di nuovi elementi): dopo questa sentenza la corte d’appello deve intervenire e verificare che almeno il nucleo essenziale del diritto di difesa deve essere rispettato.
  2. Principio della tutela inderogabile dell’ordine pubblico Un’altra questione problematica è il fatto che a queste sentenze venivano automaticamente riconosciuti effetti civili senza nessun controllo sulla sostanza della sentenza. Questa poteva dichiarare la nullità per qualsiasi motivo (ovviamente previsto e regolato dal codice di diritto canonico) e indipendentemente dai contenuti.  Ordine pubblico:
  • costituzione: in Italia non è compreso nella costituzione come limite alle libertà. È citato solo nell’art 117: competenza dello stato legiferare sull’ordine pubblico
  • diritto privato: è una norma imperativa, non può essere violato dalla volontà delle parti in un contratto
  • diritto penale: significa sicurezza anche fisica delle persone, ordine civile  La corte costituzionale pensava all’ordine pubblico come “internazionale” - quello che opera nei rapporti tra ordinamenti: quando lo stato deve dare applicazione a provvedimenti o disposizioni normative che arrivano da un altro ordinamento diverso dal suo  lo stato nell’applicare o recepire le norme di un ordinamento straniero deve sottoporle ad un filtro: il rispetto dell’ordine pubblico, al fine di tutelare la coerenza e armonia del sistema interno  In questo caso ordine pubblico = principi e regole del matrimonio in Italia  Come mai questa tutela è stata ritenuta inderogabile? Perché è legata alla tutela della sovranità dello stato (chiesa e stato son indipendenti e sovrani)  Questo limite opera anche nei rapporti con gli altri ordinamenti, soprattutto per provvedimenti di stati extraeuropei (in UE ci sono dei regolamenti che rendono più semplice il passaggio di sentenze: si parla di un controllo in caso di sentenza manifestamente avverse all’ordine pubblico) All’esito di questa sentenza quindi il procedimento di deliberazione delle sentenze canoniche è stravolto = l’iniziativa è ancora ufficiosa, le parti non devono fare nulla (fino all’84) ma i contenuti del controllo cambiano. La corte ha enucleato un altro principio supremo nella sentenza 203/1989 (non riguarda il concordato del 29 bensì il nuovo accordo). Presenta caratteristiche diverse da quella dell’82:  Sentenza di infondatezza, non dichiara l’incostituzionalità della norma pattizia

libertà religiosa). Però tutto in un orizzonte di pluralismo confessionale e culturale, facendo emergere tutte le realtà, tutte le fedi, tutti gli aspetti confessionali e culturali. Per questo motivo la laicità positiva è affiancata al principio pluralista. In questo caso il problema era capire come la Corte potesse legittimare l’ora di religione cattolica in una scuola pubblica, nonostante bisognasse tendere al pluralismo confessionale e culturale. Come si fa a mettere insieme questi aspetti in contrapposizione? La Corte presenta nella sentenza la questione per cui la religione cattolica è vista come un patrimonio storico e culturale, recuperandolo dall’art 9 dell’Accordo. Cambio di prospettiva - religione cattolica non più una religione ma patrimonio storico e culturale, e i principi del cattolicesimo fanno parte del nostro patrimonio storico e culturale. E proprio per questo criterio si trasforma una situazione che sembra di privilegio in una situazione accettabile nell’ottica della laicità positiva. Principio di bilateralità necessaria dell’art 7 ha impattato in maniera notevole sulla gerarchia delle fonti e sul rapporto tra Carta costituzionale e tali norme pattizie → formazione di una norma atipica, e la creazione di una particolare gerarchia all’interno delle norme costituzionali stesse, formando un gruppo di super-norme che prevalgono sulle altre. Lezione 19/ Art 8 Cost comma 1→ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Comma 2 - Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Comma 3 - I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. È una norma che deve essere letta in parallelo con l’art 7 in quanto enuclea principi presenti in quest’ultimo e gli estende a confessioni religiose diverse da quella cattolica. Esce invece fuori da questo parallelismo tuttavia il primo comma – disposizione centrale importantissima in materia di fenomeno religioso – in quanto riguarda tutte le confessioni religiosi, quindi non solo quelle diverse dalla cattolica → è onnicomprensivo. In dottrina si vede, guardando l’art 8, una forma di piramide rovesciata = primo comma riguarda una sfera di soggetti la più ampia possibile (tutte le confessioni religiosi); mentre il secondo comma, prevedendo un’autonomia statutaria alle confessioni, in realtà si rivolge a un gruppo di confessioni più ristretto, ossia le confessioni religiose che si sono date una normazione, organizzate; il terzo comma da invece la possibilità di stipulare un’intesa con lo Stato, restringendo ancora di più l’ambito in quelle che vogliono entrare in rapporti con lo Stato. Comma 1 = è stata una delle disposizioni maggiormente discusse - si doveva risolvere un complicato problema cioè come e se prevedere l’uguaglianza dei gruppi religiosi. I padri costituenti hanno dovuto quindi prendere posizione sull’eguaglianza delle confessioni religiose, e per questo vi è un legame con tale situazione e ciò che invece era stato previsto nel primo, e sopratutto, secondo comma dell’art 7.

  • Vi era una parte dell’assemblea costituente che voleva proclamare l’uguaglianza delle confessioni religiose (riconducibile all’art 3 della Costituzione) – principio egualitario recepito nell’art 8 comma 1. Non ritenevano che il ruolo preminente della religione cattolica avrebbe dovuto impattare sull’eguaglianza di tutte le confessioni religiose.
  • Vi erano poi un’altra parte che invece sosteneva che oggettivamente le confessioni religiose non possano considerarsi uguali, sia da un punto di vista quantitativo (numero di fedeli in Italia) che

qualitativo su ad esempio l’organizzazione = caratteristiche non estendibili a tutte le confessioni religiose. Il principio di uguaglianza non può imporre un uguale trattamento a situazione molto diverse; ma comunque sostenevano l’importanza che non ci fosse discriminazione e che le confessioni religiose potessero godere egualmente di tutte le libertà - tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge – principio di libertà. Queste due parti hanno trovato un compromesso nel primo comma dell’art 8, che cerca di coniugare principio di uguaglianza e principio di libertà = tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (possono accedere a tutte le libertà in maniera eguale). Quindi l’esito è stata una formula ellittica di non facile interpretazione, forse volutamente generica da parte del legislatore. Questa formula consentiva differenze, anche di trattamento, ma vietava discriminazioni o privilegi. Bisogna quindi trovare un criterio che ci faccia distinguere le confessioni e legittimare le differenze di trattamento che non siano privilegi (irragionevoli e ingiustificati = incostituzionali). La Corte si è trovata a interpretare tale formula (art 8 c 1) già dagli anni 50 e le prime sentenze, su cui si è sviluppata tale vicenda, riguardavano i reati che tutelavano il sentimento religioso. Le sentenze riguardavano disposizioni, all’interno del Codice Rocco, che prevedevano veri e propri privilegi per la religione cattolica = tutele rafforzate da vari punti di vista per la ‘religione dello Stato’ e una tutela più blanda per le altre religioni accettate dallo Stato – pene erano diverse quindi si trattava di norme privilegiarie. Con l’ingresso della Carta costituzionale tali norme sembravano prive di oggetto, non si sapeva cosa tutelassero, in quanto la Costituzione si mostrava come aconfessionale. Non ci stupisce quindi che nelle prime sentenza della Corte, essa abbia preso di mira tale situazione, cogliendo la palla al balzo, per dare un’interpretazione (debole) dell’art 8 comma 1. In una prima fase, la Corte ha utilizzato un paio di criteri, abbastanza collegati tra loro, per dare ragione di queste differenze di trattamento = interpretazione per cui in base alle differenze oggettive delle confessioni religiose è giustificato prevedere differenze di trattamento. La Corte con un unico ragionamento risolve diverse questioni, sia sulla presenza delle norme privilegiarie che sull’esistenza o inesistenza della ‘religione di Stato’→ “ anche se non c’è più la religione di Stato non bisogna dimenticare che tale termine non si riferisce ad un elemento normativo (religione considerata di Stato in base a disposizioni di legge), ma è semplicemente un modo per chiamare quella che allora era la religione dello Stato, la religione cattolica. Quindi questo bene esiste ancora (religione cattolica), e le norme non sono indeterminate, ma anzi sono degne di una particolare tutela, in ragione del fatto, che la maggior parte dei cittadini italiani appartiene ad essa ”. Tale criterio è definibile come criterio quantitativo (maggioranza italiani sono cattolici). La Corte ha poi usato un ulteriore criterio – criterio sociologico. Secondo la Corte, siccome le offese e il vilipendio alla religione cattolica suscitavano maggiore indignazione nel popolo italiano, rispetto a offese e di vilipendi nei confronti di altre religioni, è da considerarsi legittimata una tutela aggravata nei confronti di tale confessione. Da li a non molto tempo la Corte ha sconfessato entrambi questi argomenti, sopratutto in relazione alla materia penale. Sentenza 925/88 – questione di bestemmia → sconfessa criterio quantitativo, in quanto dice che quando si tratta di coscienza religiosa delle persone non si possono fare differenze in base al numero quantitativo degli appartenenti, quando si tratta di tutelarlo.

‘ombre’; inoltre, in tale situazione, il principio di laicità viene visto come una ‘pericolosa deriva’ da cui bisognava stare lontani, a differenza della aconfessionalità vista come maggiormente decorosa. Nasce quindi una Costituzione che non nomina mai il principio di laicità. Non stupisce che nei primi anni, questo principio di aconfessionalità sia stato man mano riempito di contenuti, nelle prime sentenza da parte della Corte costituzionale = come abbiamo già detto si sfruttano quelle sentenze riguardanti norme penali sul sentimento religioso, e in particolare sulla ‘religione dello Stato’. La Corte costituzionale ha quindi voluto subito affrontare tale problema – Siamo o no uno Stato confessionista? Quesito importante in quanto in base alla risposta si può sapere se tali norme hanno ancora un senso all’interno del nostro ordinamento oppure no. La Corte, come abbiamo detto, risponde al quesito = non siamo confessionisti, il principio confessionista previsto dall’art 1 del Trattato lateranense non esiste più in quanto abrogato tacitamente, perché in contrasto con l’art 8 comma 1 della Costituzione. In tali sentenze, la Corte costituzionale, per la qualificazione dello Stato offre un’interpretazione forte in quanto ritiene che il principio egualitario dell’art 8 riesce ad abrogare l’art 1 del Trattato. La dottrina non era d’accordo su tale affermazione – una posizione dottrinale faceva ancora perno sul gioco dei rinvii presente all’interno della Carta. Come ben sappiamo, la Corte non si è fermata alla mera risposta del quesito, ma bensì ha introdotto un principio, poi utilizzato molto nelle successive sentenze, ossia il criterio quantitativo = lo Stato italiano non è più confessionsta, però lo è il popolo italiano – quindi cambio di visuale da una visione di stato istituzionalizzata a una visione di stato come comunità. Questa operazione conduce di fatto a → confessionismo di fatto o di costume. Ed è in quest’ottica che si sono concretizzati una serie di privilegi nei confronti della Chiesa cattolica. Siamo cronologicamente intorno agli anni 60-. Negli anni 70 iniziano ad esserci dei cambiamenti, nella società, e nel diritto; e sicuramente il percorso del principio di laicità possiamo dire abbia avuto inizio in tale periodo, tramite una serie di interventi del legislatore, non direttamente fini a modificare il rapporto con le confessioni religiose:

  • introduzione della legge sul divorzio, legge n. 898/1970 = referendum che ha diviso l’Italia. Con tale legge il legislatore, formalmente, voleva solo regolare gli effetti civili del matrimonio, consentire lo scioglimento del matrimonio, ed intervenire sugli effetti civili dei matrimoni religiosi, ma non toccare direttamente il rapporto con le confessioni religiose. Questo non è stato, in quanto si è introdotto un elemento contrario al principio dell’indissolubilità del matrimonio, principio fondante del diritto canonico, superato così nel diritto civile.
  • legge sull’interruzione di gravidanza, legge n. 194/ Inizio anni 80 caratterizzato da una serie di novità che attenevano invece direttamente i rapporti con le confessioni religiose:
  • Sentenza 18/1982 = la Corte costituzionale tratta dell’incostituzionalità di una delle norme pattizie, mettendo mano al concordato, e dando così prevalenza a un principio costituzionale. Corte opera in un momento storico in cui erano già avanzate le trattative per la modifica del concordato, quindi opera sì in modo coraggioso, ma comunque perché consapevole che se lo poteva permettere nella situazione sociologica e istituzionale in cui si ritrovava.
  • Sottoscrizione dell’Accordo di modifica, 18 febbraio 1984, percepito con l. 121/85 = momento storico nei rapporti tra Chiesa e Stato; è sottoscritto tale accordo che, benché sostituisca in toto il concordato (art 13 dell’accordo prevede che tutte le disposizioni che non vengono richiamate da tale accordo, sono abrogate), le parti hanno voluto chiamarlo ‘accordo di modifica’.

I motivi di tale denominazione sono di tipo politico-giuridico = parti volevano specificare che tale accordo rientra a pieno titolo nella materia dell’art 7 comma 2 della Costituzione (copertura costituzionale); in quanto modica dei fatti. Questa copertura costituzionale è poi stata assorbita effettivamente dal nuovo accordo: si parla ad esempio nell’accordo di principi supremi dell’ordinamento, e di garanzia costituzionale. Questo accordo introduce anche importanti novità: → gli istituti vengono disciplinati in modo maggiormente conforme ai nuovi principi costituzionali (come anche poi il principio di laicità), e sopratutto le parti hanno convenuto, nell’art 1 del Protocollo addizionale, che non è più in vigore il principio confessionista. Questa presa d’atto da parte della Chiesa cattolica mostra un cambio di prospettiva e di visuale, anche da parte di essa = apertura al pluralismo anche da parte della Chiesa cattolica. [L’interesse della Chiesa cattolica in tale momento era di salvare il proprio accordo, aprendo la strada anche ad accordi con le altre confessioni religiose].

  • Sottoscrizione della prima intesa, con la Tavola valdese, 21 febbraio 1984 e approvata con legge 449/84 = apertura al pluralismo tramite le intese. Tale Intesa era molto simile all’accordo; e tale sottoscrizione da inizio a un fiorire di intese (anni 80-90), per cui appunto molteplici confessioni hanno stipulato un’intesa con lo Stato italiano. Le prime intese erano con confessioni religiose di base giudaiche-cristiane, radicate nel territorio. Queste intese avevano contenuto estremamente simili, quasi tutte uguali, e questo porta a un quesito
  • ma se le intese devono dare rilievo alla specificità delle confessioni, perché sono tutte uguali? Si è infatti parlato in dottrina di diritto comune delle intese. C’è pertanto qualcosa che non quadra. Perché queste confessioni religiosi hanno deciso di concludere il prima possibile tali intese, cosa le ha spinte? Le ha spinte il bisogno di liberarsi dalla legge dei culti ammessi, in quanto con tali stipulazioni non veniva più applicata nei loro confronti tale legge del 1929 (nata nel periodo fascista).
  • Principio di laicità sentenza 203/1989 = Corte costituzionale definisce il principio di laicità come supremo, portando poi la Corte stessa a utilizzare tale principio in altre questioni future, per dichiarare l’incostituzionalità di disposizioni normative unilaterali. → materia di tutela penale: Corte a partire dagli anni 90, usa la laicità per dichiarare l’incostituzionalità di alcune norme penali sul sentimento religioso, affermando che laicità vuol dire l’ equidistanza dello Stato nei confronti delle confessioni religiose. → giuramento dei testimoni nei processi: c’erano delle disposizioni che obbligavano i testimoni a giurare di dire la verità, che vennero considerate incostituzionali, secondo il principio di laicità sotto l’aspetto del principio di separazione degli ordini visto come presupposto essenziale della laicità. → sentenze sugli edifici di culto: sent. 195/93 la Corte applica la laicità specificando l’ equidistanza dello Stato verso le confessioni , in materia di edifici di culto, in quanto non si può discriminare in uno Stato laico equidistante tra confessioni con intese e confessioni senza intese. La Corte usa il principio di laicità per dichiarare l’incostituzionalità di disposizioni, però, nonostante il principio sia supremo, non lo usa mai per dichiarare l’incostituzionalità di norme pattizie ma solo di norme unilaterali (es. norme del codice di procedura penale o civile). Lezione 26/ Art 8 comma 2 → Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Restringe il novero dei soggetti garantiti e tutelati , e prevedono espressamente le confessioni diverse dalla cattolica – comma che non riguarda la Chiesa cattolica.