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Diritto ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questo file contiene tutte le informazioni necessarie per passare a pieni voti l'esame. Contiene appunti delle lezioni e integrazioni di alcuni libri Contiene inoltre tutte le riforme e le leggi che si sono avute nel corso del tempo, Comprese le modifiche, fino all'attualità del 2023.

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 04/06/2023

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nadia-mangiardi-1 🇮🇹

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Diritto ecclesiastico
Lezione introduttiva
Vediamo che tutti gli ordinamenti statali regolano la religione e il fenomeno religioso.
Alcuni lo regolano con normative dettagliate, altri ordinamenti lo regolano con poche disposizioni, ma
ogni ordinamento si occupa della religione: perché gli ordinamenti si interessano della religione? Non
potrebbero disinteressarsi? L'esperienza ci dice che la scelta religiosa o non religiosa di ciascuno
(l'atteggiamento di ciascuno di noi davanti alla religione) influenza notevolmente la nostra vita
quotidiana.
Le confessioni religiose si comportano nella vita di tutti i giorni come ordinamenti a fini generali: le
confessioni religiose tendono a regolare ed a occuparsi attivamente di più o meno tutti gli aspetti della
vita dell'uomo. Ordinamento a fine generale = tutti gli aspetti della vita vengono regolati.
Gli esempi sono molti: ad esempio regole sul cibo, regole in relazione al vestiario, regole che
disciplinano la pulizia mortuaria, temi del fine vita e inizio vita...
Questi sono esempi semplici ma che sono anche regolati dagli ordinamenti giuridici.
Fra la sfera giuridica e quella religiosa c'è una interdipendenza molto forte.
Gli ordinamenti secolari potrebbero disinteressarsi del fenomeno religioso, ma rimarrebbero aperte
molte questioni su argomenti che finirebbero per essere in contrasto tra ordinamento giuridico e
ordinamento religioso: ci sarebbe una restrizione del diritto di libertà religiosa.
Il legislatore italiano si occupa dell'ambito religioso per rendere effettivo il diritto di libertà religiosa.
Ogni ordinamento ha un grado di tolleranza e di regolamentazione diverso per quanto riguarda la
religione.
Lezione 1
Introduzione modelli di relazione stato - chiese
Partiamo da un presupposto: si parlerà di modelli, quindi non si parlerà di ordinamenti concreti. I
modelli hanno un ampio connotato di astrattezza, per descrivere vari ordinamenti concreti, e nessun
ordinamento concreto corrisponde perfettamente al modello di riferimento.
I modelli servono per capire ed interpretare le caratteristiche principali, per designare concetti. Un
ordinamento concreto non incarna perfettamente un modello astratto, quindi le soluzioni che i
legislatori seguono e concretizzano sono un insieme di più modelli.
Tutti gli ordinamenti secolari regolano in qualche modo, con modalità diverse ed intensità diverse, il
fenomeno religioso: il fatto che l'ordinamento dello stato si occupi dello stato religioso è una costante
in ogni ordinamento, in quanto le scelte religiose implicano comportamenti che incidono nell'ordine
delle competenze dello stato. È necessario che lo stato secolare gestisca e si occupi del fenomeno
religioso.
Criteri utilizzati per definire i modelli:
(I criteri dai quali intendiamo valutare l'atteggiamento del legislatore)
-Criterio formale → con criterio formale si intende la fonte normativa che utilizza il legislatore per
regolare il fenomeno religioso. Quindi facendo ricorso a quali fonti il legislatore si occupa del
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Diritto ecclesiastico Lezione introduttiva Vediamo che tutti gli ordinamenti statali regolano la religione e il fenomeno religioso. Alcuni lo regolano con normative dettagliate, altri ordinamenti lo regolano con poche disposizioni, ma ogni ordinamento si occupa della religione: perché gli ordinamenti si interessano della religione? Non potrebbero disinteressarsi? L'esperienza ci dice che la scelta religiosa o non religiosa di ciascuno (l'atteggiamento di ciascuno di noi davanti alla religione) influenza notevolmente la nostra vita quotidiana. Le confessioni religiose si comportano nella vita di tutti i giorni come ordinamenti a fini generali: le confessioni religiose tendono a regolare ed a occuparsi attivamente di più o meno tutti gli aspetti della vita dell'uomo. Ordinamento a fine generale = tutti gli aspetti della vita vengono regolati. Gli esempi sono molti: ad esempio regole sul cibo, regole in relazione al vestiario, regole che disciplinano la pulizia mortuaria, temi del fine vita e inizio vita... Questi sono esempi semplici ma che sono anche regolati dagli ordinamenti giuridici. Fra la sfera giuridica e quella religiosa c'è una interdipendenza molto forte. Gli ordinamenti secolari potrebbero disinteressarsi del fenomeno religioso, ma rimarrebbero aperte molte questioni su argomenti che finirebbero per essere in contrasto tra ordinamento giuridico e ordinamento religioso: ci sarebbe una restrizione del diritto di libertà religiosa. Il legislatore italiano si occupa dell'ambito religioso per rendere effettivo il diritto di libertà religiosa. Ogni ordinamento ha un grado di tolleranza e di regolamentazione diverso per quanto riguarda la religione. Lezione 1 Introduzione modelli di relazione stato - chiese Partiamo da un presupposto: si parlerà di modelli, quindi non si parlerà di ordinamenti concreti. I modelli hanno un ampio connotato di astrattezza, per descrivere vari ordinamenti concreti, e nessun ordinamento concreto corrisponde perfettamente al modello di riferimento. I modelli servono per capire ed interpretare le caratteristiche principali, per designare concetti. Un ordinamento concreto non incarna perfettamente un modello astratto, quindi le soluzioni che i legislatori seguono e concretizzano sono un insieme di più modelli. Tutti gli ordinamenti secolari regolano in qualche modo, con modalità diverse ed intensità diverse, il fenomeno religioso: il fatto che l'ordinamento dello stato si occupi dello stato religioso è una costante in ogni ordinamento, in quanto le scelte religiose implicano comportamenti che incidono nell'ordine delle competenze dello stato. È necessario che lo stato secolare gestisca e si occupi del fenomeno religioso. Criteri utilizzati per definire i modelli: (I criteri dai quali intendiamo valutare l'atteggiamento del legislatore)

  • Criterio formale → con criterio formale si intende la fonte normativa che utilizza il legislatore per regolare il fenomeno religioso. Quindi facendo ricorso a quali fonti il legislatore si occupa del

fenomeno religioso e soprattutto come si occupa di regolare la condizione dei gruppi religiosi all'interno del proprio ordinamento. Il criterio formale attiene in massima parte, in buona parte, alla disciplina della condizione dei gruppi religiosi. Per fonte normativa si intende che il legislatore utilizzi una fonte unilaterale, proveniente esclusivamente dai propri organi, o utilizzi anche e non solo fonti bilaterali. Per fonti bilaterali si intendono fonti normative i cui contenuti sono concordati con i gruppi religiosi di riferimento.

  • stato separatista → utilizza solo fonti unilaterali per regolare il fenomeno religioso. Questo tipo di stato avoca a se ogni regolamentazione della disciplina della libertà religiosa in generale e dei gruppi religiosi in particolare. Qua è presente un atteggiamento autarchico del legislatore statale che non ritiene di rinunciare a parte della propria competenza e decide di regolare tutto utilizzando fonti unilaterali.
  • stato unionista → si pone a metà tra un criterio sostanziale e un criterio formale. Possiamo definire questo stato come uno stato in cui ci sono forti connessioni ed interazioni tra l'ordine religioso e quello temporale. Queste relazioni sono così forti, soprattutto a livello istituzionale, che hanno come conseguenza la difficoltà di distinguere le due sfere. Lo stato unionista ha importanti interconnessioni tra le due sfere, soprattutto a livello istituzionale. Questo stato è uno stato presente nel mondo, anche in Europa.
  • stato concordatario → fa ricorso anche, ma non solo, a fonti bilaterali per disciplinare lo status giuridico dei gruppi religiosi. Perché questo stato è chiamato concordatario? La parola fa riferimento ai concordati (atti bilaterali) che lo stato temporale stipula con l'ordinamento religioso. Il termine concordato nasce proprio legato strettamente ad accordi specifici che lo stato conclude non con qualsiasi confessione religiosa, ma proprio con la chiesa cattolica. Si capisce perché questi accordi non sono solo di diritto interno, ma sono dei veri e propri trattati internazionali. La chiesa cattolica, al contrario delle altre confessioni, gode di una indiscussa personalità di diritto internazionale, pur non essendo uno stato territoriale, ma gode al pari dello stato territoriale di un riconoscimento internazionale. Solo gli accordi tra stato e chiesa cattolica sono trattati di diritto internazionale e prendono il nome di concordati. I concordati rispondono ad una vocazione particolare della chiesa cattolica, che è una vocazione di originaria, nel senso che la chiesa si pone nei confronti degli ordinamenti secolari per un verso in un senso di estraneità e nell'altro verso in un senso di parità. La richiesta della chiesa cattolica nei confronti degli stati secolari è sempre una istanza di parità e di un rapporto paritario che si ha in termini di concordati intesi come atti stipulati tra parti pari. In questo senso possiamo chiamare stati concordatari tutti quegli stati che regolano i rapporti con la chiesa cattolica tramite un concordato.

pubbliche insegnamenti orientati ad una religione, oppure i matrimoni religiosi celebrati ai sensi della religione di stato saranno tendenzialmente validi con effetti civili.

  1. Direttrice generica : non attiene al trattamento dei gruppi religiosi ma attiene ai principi posti alla base di tutta la legislazione. L'ordinamento quando legifera utilizzerà i principi della confessione di stato come un formante su cui basare tutta o la maggior parte della normativa. Questa mutazione è molto evidente in quei settori sensibili e sui quali le confessioni religiose hanno posizioni più nette e precise (inizio vita/fine vita). L'ordinamento confessionista mutuerà i suoi principi sulla base di principi confessionali. Ad esempio, inizio vita/fine vita e quindi interruzione di gravidanza; il matrimonio.
  • stato laico → definire lo stato laico è molto difficile. Lo stato laico non ha una propria religione, non definisce una religione come sua e non eleva nessuna confessione a religione di stato. Non è sufficiente questa definizione. Lo stato laico non ha una sua religione e non prevede discipline privilegiate a favore di uno o più gruppi religiosi, non discrimina nessun gruppo religioso rispetto ad altri. Lo stato laico non mutua i suoi principi e valori ad una o più confessioni religiose. Lo stato laico mutua i suoi principi e valori dalla carta costituzionale o individuali con un metodo non basato su principi religiosi. Potremmo definire altre conseguenze/presupposti dello stato laico: È uno stato che riconosce largamente il diritto di libertà religiosa, riconosce la libertà di coscienza ed è improntato ad un principio di distinzione degli ordini (postula una separatezza tra sfera temporale e spirituale che è il presupposto su cui si fonda la laicità). L'ordinamento italiano attuale: stato concordatario (criterio formale) e laico (criterio sostanziale). Non è sempre stato così in Italia. I criteri formali e sostanziale sono solo in appartenenza separati, in quanto spesso gli ordinamenti di un criterio sostanziale sarà spesso collegato ad un criterio formale. Lezione 2 Excursus storico: come lo stato italiano è diventato concordatario e Laico Lo stato italiano non è sempre stato né concordatario né laico, sono occorsi una serie di importanti passaggi storici ed istituzionali. Se ripercorriamo le origini dello stato italiano vediamo che nel 1861 era uno stato monarchico costituzionale e formalmente confessionista. Lo stato di quegli anni è definito stato liberale, anche se il suo atteggiamento nei confronti del fenomeno religioso è un atteggiamento contraddittorio, variegato che presenta elementi di più modelli.

Il termine liberale in relazione allo stato italiano richiede precisazioni, soprattutto in relazione all'atteggiamento del fenomeno religioso. Se volessimo riportarci ai modelli dovremmo dire che lo stato italiano nasce come stato separatista, nel senso che il legislatore non riteneva di regolare i rapporti con le confessioni religiose tramite parti o concordato, però allo stesso tempo nasce come stato formalmente confessionista: questo significa che l'articolo 1 dello statuto Albertino del 1848 (prima costituzione flessibile del regno d'Italia) recitava: "La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi." La costituzione dello stato italiano si apriva con una chiara ed indubbia dichiarazione di confessionismo. Se dovessimo limitarci a questo aspetto arriveremmo alla conclusione che lo stato liberale è separatista e allo stesso tempo confessionista. Non ci si può fermare alle dichiarazioni, alla forma anche se inserite nella costituzione, perché in realtà vedremo che in quel periodo storico a questa dichiarazione di confessionismo in senso cattolico non trovava conferma nella legislazione di dettaglio; quindi, la legislazione di dettaglio non rivelava l'esistenza di uno stato confessionista secondo le direttrici dei modelli già posti. Gli elementi presenti in questo stato erano riconoscibili allo stato separatista e giurisdizionalista, inteso nel senso di ritenere le confessioni religiose sottoposte al controllo degli organi dello stato. Alcuni esempi:

  • Leggi eversive dell'asse ecclesiastico: Con una serie di leggi tra gli anni 1860 e 1870 lo Stato, per sopperire al gravoso deficit nel quale si trovava, incamerò il patrimonio di proprietà degli enti ecclesiastici. Tra gli interventi eversivi si può ricordare la soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose di vita contemplativa ritenuti non utili: più precisamente vennero eliminati "gli enti ritenuti superflui per il soddisfacimento dei bisogni religiosi della collettività o dannosi agli interessi statuali". Anche i codici proseguivano per la strada della separazione.
  • Codice civile del 1865: Nasce il matrimonio civile come unico vincolo produttivo di effetti civili. Matrimonio religioso, a qualunque religione si riferisse, restava, per lo Stato, un atto lecito ma irrilevante. Chi voleva essere ritenuto coniuge davanti alla Chiesa e davanti allo Stato doveva contrarre due matrimoni. Fino ad allora il matrimonio religioso aveva effetti civili. Questo produsse danni perché molti soggetti continuarono a sposarsi in chiesa, con un matrimonio senza effetti civili, di conseguenza i coniugi non erano marito e moglie per lo stato e i figli non venivano riconosciuti automaticamente.
  • Codice penale del 1889: codice Zanardelli. Prevedeva una serie di norme a tutela della libertà religiosa. La tutela era paritaria per tutti gli appartenenti ai culti: l’art 141 affermava che "chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello stato, pubblicamente vilipende chi lo professa è punito a querela di parte con la detenzione sino ad un anno o con la multa da lire 100 a lire 3.000.” In questa situazione già complessa nasce la questione romana, in cui accadde che nel 1870, a seguito della breccia di porta Pia, lo stato pontificio viene con la forza annesso al regno d'Italia.

La frattura importante creata tra papato e stato monarchico dopo all'annessione dello stato pontificio al regno d'Italia non era stato superato. Era in vigore la legge delle Guarentigie ma non era mai stata accettata dal papato che l'aveva in tutti i modi avversata e contrastata. In questa situazione cominciò a trovare spazio e a prendere potere il partito fascista (dal 1920 in poi si ebbe una conquista politica del partito fascista guidato da Mussolini). A questa presa di potere fa da contro altare una riconfessionalizzazione del paese.

  • Discorso di Mussolini* Il partito fascista non nacque come cattolico. Già nel discorso di Mussolini però possiamo vedere che lui stesso afferma che è necessario un accordo con il papato, e questo sarebbe possibile se il papa rinunciasse al suo potere temporale. Questo processo di riconfessionalizzazione vedrà la nascita negli anni 20 - riforma Gentile 1923. Il nucleo fondante di questa legge è la frase " la religione cattolica, di cui è obbligatorio l'istruzione nelle scuole, era ritenuta fondamento e coronamento di tutta l'istruzione pubblica e non solo dell'Istruzione religiosa." Il principio fondante di questa riforma mostra lo spirito di riconfessionalizzazione di questa legge. Il termine riconfessionalizzazione: si parla di riconfessionalizzazione perché lo stato italiano nasceva già formalmente come stato confessionista, questo confessionismo però aveva progressivamente perso di contenuti fino ad arrivare ad un separatismo. È in questo senso che si parla di riconfessionalizzazione, anche se lo statuto Albertino era ancora in vigore. Altre tappe simbolicamente importanti sono quei regolamenti che tra il 1922 e il 1926 avevano ripristinato l'obbligo di apposizione del crocifisso nelle aule scolastiche in tutti gli uffici pubblici comprese le aule dei tribunali e gli ospedali. Questo segnava in modo evidente l'appartenenza tra stato e una confessione religiosa. L'obbligo di apposizione del crocifisso aveva un valore simbolico importantissimo. Altra tappa con valore simbolico importante fu il riconoscimento come feste civili delle più importanti feste religiose cattoliche. Ci fu una omologazione del calendario delle feste civili a quelle religiose. Nel 1925 il partito fascista prese il potere nel parlamento italiano. Con questa presa al potere, il processo di riconfessionalizzazione prese il volo e dal 1925 in poi abbiamo un progressivo avvicinamento del partito fascista alla chiesa cattolica. Benito Mussolini capì subito l'importanza politica di un accordo con la chiesa cattolica. L' 11 febbraio 1929 vennero stipulati i patti lateranensi con la chiesa cattolica. Lo stato italiano divenne uno stato concordatario. I patti lateranensi erano formati da un trattato, da una convenzione finanziaria e un concordato. Era un accordo con la chiesa cattolica ed era un accordo sottoposto anche al diritto internazionale. La stipulazione dei patti lateranensi segnò il superamento e la soluzione della questione romana e la raggiunta pace religiosa dopo anni di conflitti.

Il papa all'epoca salutò Mussolini come l'uomo portato dalla provvidenza per sanare la frattura tra stato e chiesa. I patti furono fortemente voluti dalla chiesa cattolica. La chiesa voleva il riconoscimento di un'importanza e stabili rapporti apicali con lo stato italiano, attuabili solo con un atto bilaterale. Quindi il primo motivo per cui il papa volle i patti lateranensi era perché finalmente si riconosceva la sua appartenenza ad un ordine di pari grado: era un atto bilaterale ( la legge sulle Guarentigie era un atto unilaterale). Un altro motivo era quello che era simbolicamente ripristinato il potere temporale del pontefice: questa soluzione avveniva creando uno stato enclave all'interno del territorio italiano: lo stato città del vaticano. Questo territorio garantiva al papa un potere temporale, sufficiente a garantire al pontefice di non essere sottoposto e suddito del regno italiano. I patti lateranensi concessi da Mussolini per ragioni politiche in realtà creano e realizzano una nuova pace religiosa tra stato e chiesa: si può considerare superata la questione romana. I patti lateranensi Alcune norme importanti:  Art. 1 del Trattato Lateranense: L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Il trattato lateranense si apre con una chiara dichiarazione di confessionismo. Riconosce e riafferma chiaramente l'affermazione contenuta nello statuto Albertino; quindi, l'articolo 1 riafferma un principio già presente. Fu un principio molto contestato 15 anni dopo in quanto questa norma era quella che più di altre rivelava la natura confessionista di questi patti; quindi, furono oggetto di discussione all'interno dell’Assemblea costituente.  Art. 3 del Trattato Lateranense: L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l'allegato I del presente Trattato quale forma parte integrante. L'articolo 3 del trattato crea il nuovo stato e ne segna i confini in una pianta allegata al trattato e garantisce la piena giurisdizione su questi territori.  Art. 5 del Concordato: Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano. La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l’impiego o l'ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego nei quali siano a contatto immediato col pubblico.

I Art. 36 del Concordato: " L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare. Del detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica. " Il fatto che l'insegnamento religioso fosse obbligatorio nasce dal fatto che chi non volesse partecipare all’ora di religione era necessario portare una istanza. Sia l'articolo 34 che il 36 furono riprese nell'accordo del 1984. Se guardiamo non solo la legislazione bilaterale, ma guardiamo le fonti emanate unilateralmente dal legislatore vediamo che anche esse rispecchiano l'adesione al confessionismo. Possiamo parlare della legislazione sui culti ammessi (legge 1159 del 1929 e regio decreto 389 del 1930) è una legislazione che il legislatore fascista aveva emanato per disciplinare la vita dei culti diversi dalla religione cattolica. ( I culti non cattolici non avevano una legislazione bilaterale ) Art 1 legge 1159 del 1929 Sono ammessi nello stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana purché non professino principi e non seguono riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume. L'esercizio anche pubblico di tali culti è libero. Questo articolo non è più in vigore, ma la legge è ancora in vigore. I culti ammessi sono quelli che non professano principi o seguano riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume. Questa norma fa capire che esisteva una norma di controllo riguardo ai principi confessionali: non si doveva predicare culti eterodossi. Codice penale 1930 - codice Rocco (ancora in vigore) Gli articoli religiosi del codice Rocco erano rappresentativi dell'atteggiamento dello stato nei confronti della religione. Questi articoli non sono più in vigore. Il trattato lateranense afferma cos'è la religione dello stato e la legge sui culti ammessi ci dice quali sono i culti ammessi. Il legislatore penale recepisce le risultanze del lavoro fatto nel 1929. I beni giuridici della religione di stato e i culti ammessi sono accettati e tutelati in modo diverso: esiste il vilipendio generico che tutela solo la religione dello stato. Queste disposizioni sono rimaste inalterate anche dopo l'entrata della carta costituzionale.

Lezione 4 La carta costituzionale 1946-1947: entrata in vigore della carta costituzionale, o meglio dire l'inizio dei lavori per la predisposizione della costituzione. Era presente l'accordo di voler eliminare lo stato totalitario. Il testo fondante della nostra Repubblica fu redatto in breve tempo, poco più di un anno, questo fu possibile perché si partì da delle idee comuni. Per quanto riguarda il diritto religioso erano presenti molte istanze di novità, che però erano per certi versi non uniformemente sostenute. All'interno della commissione dell’Assemblea costituente possiamo trovare due diverse idee per quanto riguarda il fenomeno religioso:

  • Dossetti (prete - partito democrazia cristiana)
  • Togliatti (esponente del partito comunista) Trovarono alla fine un compromesso. Qual era la problematica principale? Il posto da assegnare ai patti lateranensi all'interno della nuova carta costituzionale (se i patti dovevano o non avere un posto e quale ruolo). La questione non era banale, perché rappresentava l'apice di una serie di alte questioni difficili e sensibili. I patti lateranensi avevano una indubbia impronta fascista. I patti lateranensi avevano assicurato la pace religiosa, oltre a risolvere la questione del potere temporale; quindi, è evidente che erano uno strumento importante per i cattolici, che volevano mantenere l'accordo. A conferma della paternità fascista c'era il ricorrente ricordare che i patti lateranensi racchiudevano una serie di disposizioni normative in contrasto con i principi della carta costituzionale. I patti lateranensi dovevano essere citati all'interno della carta costituzionale oppure no? Togliatti è contrario all'inserimento dei patti all'interno della carta costituzionale
  1. Argomento di natura formale/procedurale, che porta avanti una problematica rispetto alla fonte: richiamando i patti lateranensi allora si costituzionalizzerà i patti, di conseguenza nel caso in cui si volessero modificare queste norme sarebbe necessario un procedimento di revisione costituzionale.
  2. Argomento psicologico/politico, i patti sono stati conclusi dal governo fascista.
  3. Argomento dottrinario, sono presenti norme contrastanti ad alcune norme della costituzione. Posizione di Giuseppe Dossetti (democrazia cristiana) Dossetti risponde agli argomenti di Togliatti. La sua risposta fu "furba" in quanto tralasciò la questione della costituzionalizzazione delle singole norme. Dossetti affermò che il rischio, non richiamando i patti lateranensi, è che si violi in principio concordatario, consentendo implicitamente una modifica dei patti unilaterale ad opera di una semplice maggioranza.

Questa fu la formula proposta da Dossetti. Leggendo la parte finale del comma 2 possiamo capire meglio i discorsi fatti prima: il riferimento ai patti è presente nella carta costituzionale, vengono garantiti di una copertura costituzionale; si afferma però che il procedimento di revisione costituzionale non sarà necessario nel caso di accordo delle due parti. L'ultima parte è di tipo procedurale in quanto afferma come i patti devono essere modificati. Se non ci fosse un accordo per la modifica dei patti lateranensi allora sarebbe necessario ricorrere al procedimento di revisione costituzionale. Lezione 5 Il principio di distinzione degli ordini Art 7 comma 1: il principio di distinzione degli ordini Lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Questo articolo 7 regola i rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica (l'articolo 8 disciplina la condizione delle confessioni religiose). Questa dichiarazione non ha certamente ricevuto la stessa attenzione del comma 2 dell'articolo 7. Il primo comma venne criticato così: [ Pietro Calamandrei (20 marzo 1947) ] Per il primo comma, che dice « Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani », questo è stato detto a sazietà; l'hanno detto gli onorevoli Orlando, Croce, Nitti, Labriola, che questo non è, né per la sua forma né per la sua sostanza, un articolo che possa trovar posto in una Carta costituzionale. È un articolo di un trattato internazionale; è un articolo in cui due enti, che si affermano tutti e due sovrani, si mettono d'accordo per riconoscere reciprocamente la loro sovranità. Ma la Costituzione, quella che noi stiamo discutendo, è l'atto di una sola sovranità: del popolo italiano, della Repubblica italiana. Qui parla soltanto il popolo italiano, la Repubblica. La Chiesa qui, in questa sede, in questo momento, non ha aperitio oris. Non c'è nessuno che la rappresenti; né credo che pensino di rappresentarla in questa sede gli amici demo cristiani, i quali sono stati mandati qui per rappresentare il popolo e non per rappresentare la Chiesa. La stesura finale dell'art 7 fu un compromesso della parte democratica e comunista; ci si è incontrati sul desiderio di salvaguardare i patti lateranensi per salvaguardare gli accordi e i rapporti con la chiesa cattolica. Furono critiche relative all'opportunità di inserire una affermazione del genere in una carta costituzionale, in quanto Calamandrei affermava che avrebbe dovuto essere un principio internazionale, e non presente in una carta costituzionale. Una dichiarazione di questo tipo secondo lui non aveva senso. Calamandrei disse:

" Questa argomentazione dell'onorevole Togliatti non mi persuade. Perché questo riconoscimento è qui necessario? Se veramente questi due ordinamenti vivessero diversi, non mi parrebbe che da ciò deriverebbe la conseguenza voluta da Togliatti. In che potrebbe consistere la diversità di piano di questi due ordinamenti? Si potrebbe pensare che lo Stato regoli l'ordine temporale, la Chiesa regoli l'ordine spirituale; ma se così fosse, se veramente questi due ordinamenti fossero interamente su piani distinti, in diverse dimensioni per ordinamenti non si incontrerebbero mai; non ci sarebbe mai fra essi ragione di conflitto e di collisione; e non vi sarebbe bisogno, dunque, di reciproco riconoscimento. " Questo è un argomento molto importante, in quanto Calamandrei mise il dito su una questione importante: davvero questi ordinamenti sono così distinti? Perché se così fosse non ci sarebbe nessun problema di dichiararsi indipendenti e sovrani. "Parliamoci chiari; questa norma del primo comma è assolutamente superflua è messa lì' per far credere di aver risolto un problema che in realtà rimane insoluto, con una frase che sembra piena, di significati arcani, ma che in realtà non significa nulla." Indipendenza Parliamo del riconoscimento da parte dello stato italiano dell'indipendenza e della sovranità della chiesa. I significati dell'indipendenza sono: (^1) - significato di ordine istituzionale → la chiesa cattolica è indipendente in quanto ordinamento originario, che non nasce per opera dello stato, non è legittimato e subordinato allo stato, ma è un ordinamento autocefalo (prima conseguenza della dichiarazione di indipendenza). La chiesa è in uno stato di parità rispetto allo stato. Il principio trova conferma nell'art 8 secondo comma della costituzione. Nell'ordinamento italiano repubblicano e democratico le confessioni religiose sono ordinamenti originari. L'indipendenza della chiesa cattolica, prevista dall'articolo 7 può essere intesa in un senso istituzionale e in un senso che ne fa di esso un ordinamento originario non dipendente dallo stato. L'articolo 7 primo comma non parla solo di indipendenza, ma anche di sovranità della chiesa cattolica, che è una sovranità sui generis. Il termine sovranità richiede delle precisazioni per essere utilizzato nei confronti della chiesa cattolica: Il termine sovranità in questo caso deve essere inteso in modo particolare, sui generis. (^2) - La chiesa cattolica non ha un territorio. Lo stato città del vaticano ha un territorio ed è uno stato territoriale con a capo la santa Sede, ma non ha un territorio. Non è uno stato territoriale. (^3) - La chiesa cattolica ha un popolo che coincide con i cattolici di tutto il mondo. La chiesa cattolica ha un popolo, il popolo dei cattolici, formato da tutti i cattolici (battezzati di tutto il mondo). Il popolo cattolico è radicato in stati sovrani che sono ovviamente stati territoriali; quindi, il popolo della chiesa cattolica è anche il popolo di moltissimi altri stati territoriali.

La conseguenza più ovvia è che nell'ottica dello stato italiano la regola religiosa contrastante sarà considerata irrilevante. Non è necessario che le normative siano in contrasto, è sufficiente che le due regole non conformi possano sussistere e consentano al cittadino fedele di adempiere ad entrambe le normative senza fare scelte di coscienza. Lezione 6 Il principio di bilateralità Art 7 comma 2 I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

  • Esprime il principio di bilateralità necessaria (che trova riscontro anche nell'art. 8, comma terzo della costituzione).
  • Lo Stato rinuncia a regolare i rapporti con le confessioni religiose facendo ricorso a (sole) fonti unilaterali. L'articolo 7 comma 2 è espressione del principio di bilateralità necessaria: caratterizza le fonti del diritto ecclesiastico, e solo le fonti di diritto ecclesiastico, quindi con le confessioni religiose. Questo principio trova riscontro anche nell'art 8 comma 3, riferito ai rapporti con le altre confessioni religiose diverse dalla cattolica. Questo principio inserito nella carta costituzionale è quindi in relazione non solo alla chiesa cattolica ma anche a tutte le altre confessioni religiose. Questo è un atteggiamento tipico degli Stati concordatari. Cosa vuol dire il principio di bilateralità necessaria? Come possiamo esplicitarlo? Lo stato rinuncia a regolare i rapporti con le confessioni religiose facendo ricorso a sole fonti unilaterali, lo stato quindi quando si trova a regolare rapporti con questi ordinamenti giuridici originari fa ricorso anche a fonti bilaterali, cioè accordi o intese che dovranno Poi essere recepiti come leggi. Lo stato in questa materia rinuncia ad essere autarchico e contratta i contenuti dei rapporti con i gruppi religiosi proprio con i gruppi religiosi stessi. Questo è un principio al quale lo stato non può rinunciare, salvo modifica della carta costituzionale. Il principio di bilateralità ha uno stretto collegamento con:
  • Il principio di distinzione degli ordini (art 7 comma 1);
  • l'originarietà delle confessioni religiose (art 8 comma 2). Quali sono i contenuti, gli aspetti, le questioni che cadono sotto il principio di bilateralità necessaria Ricadono sotto l'obbligo di bilateralità necessaria tutte quelle questioni che attengono direttamente su materie che esulano dall'ordine temporale ma che ricadono direttamente nell'ordine spirituale.

Rientrano nel principio di bilateralità necessaria tutte le questioni che pur inserendo strettamente all'ordine spirituale, hanno un posto anche nell'ordine temporale. Un esempio potrebbe essere il riconoscimento di alcune feste religiose. Conseguenze che il principio di bilateralità ha nelle fonti del diritto Richiamiamo ciò che aveva detto Dossetti (motivi per cui bisognava adottare i patti di copertura costituzionale e fare una norma sulla produzione giuridica per capire come modificare le norme). Come si legge dall'articolo 7, gli accordi sono recepiti nell'ordinamento tramite una legge ordinaria rinforzata poiché pur essendo formalmente una legge ordinaria può essere modificata ed abrogata solo da una successiva legge ordinaria che recepisce un accordo con la chiesa cattolica (fonte atipica). La legge è rinforzata, o fonte storica, perché pur avendo la forma di una legge ordinaria non può essere modificata da un'altra legge ordinaria successiva, possono essere modificati da una legge ordinaria successiva solo se recepisce un accordo con la chiesa cattolica (o qualsiasi altra confessione religiosa). Questo era l'obbiettivo che voleva raggiungere Dossetti. Questo principio di bilateralità ebbe conseguenze anche sulla questione della sindacabilità costituzionale delle norme pattizie: Il problema sta nei rapporti delle norme pattizie (norme nel concordato e nei trattati) e le fonti costituzionali. Appena la corte iniziò ad operare si pose il problema se essa potesse sindacare anche la legittimità costituzionale delle norme dei patti lateranensi? Questo tipo di controllo è nella competenza della Corte costituzionale? La corte può dichiarare l'incostituzionalità di una norma contenuta nei patti lateranensi? La giurisprudenza fino alla fine degli anni 60 del secolo scorso rispose negativamente a questa domanda, quindi l'interpretazione della giurisprudenza era univoca: essa affermava che le norme dei patti lateranensi non sono sottoponibili a nessun sindacato di legittimità costituzionale. Questo per il richiamo nell'art 7 ai patti lateranensi: posto che l'articolo 7 comma 1 richiama i patti lateranensi, in forza di questo richiamo sono state costituzionalizzate le singole norme pattizie. Le norme restano uguali dal 1924, ma nel 1971 con la sentenza 30 - Questa è una sentenza storica e rivoluzionaria, anche se compromissoria - Si apre però la strada al sindacato di legittimità delle norme pattizie. Parte compromissoria: il parametro di costituzionalità non è esteso a tutte le norme costituzionali, ma solo principi supremi dell'ordinamento costituzionale. È una sentenza compromissoria, anche se rivoluzionaria perché apre la porta al sindacato, però conferma per certi versi la natura costituzionale di queste norme, perché le tratta come norme costituzionali, infatti il parametro di costituzionalità non è esteso a tutte le norme ma ai soli principi supremi dell'ordinamento costituzionale. " La questione riguarda la celebrazione del matrimonio, e il suo esame non è precluso, come invece opina l'Avvocatura dello Stato, dall'art. 7 della Costituzione.

1 ) Il diritto di difesa nel suo nucleo essenziale (Corte cost. n. 18 del 1982, sulla conformità a Costituzione dell'art. 34 del Concordato) 2 ) La inderogabile tutela dell'ordine pubblico posta a presidio della sovranità dello Stato (Corte cost. n. 18 del 1982, sulla conformità a Costituzione dell'art. 34 del Concordato); 3 ) La laicità dello Stato quale profilo della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale (Corte cost. n. 203 del 1989). Queste sentenze hanno enucleato uno o più principi defin0i0ti supremi. In queste due sentenze la corte ha inserito nel novero dei principi supremi 3 principi, dopo di che la corte non si è più trovata nella condizione di enucleare alti principi supremi. Sentenza 18 del 1982 Fu la prima sentenza in cui la corte dichiara alcuni principi supremi. La corte dichiara anche l'incostituzionalità dell'articolo 34 del concordato, oltre che definire due principi fondamentali (Diritto di difesa e tutela dell'ordine pubblico). Questa sentenza è l'unica sentenza fino ad ora in cui la corte dichiara l'incostituzionalità di una norma pattizia (art 34 concordato in relazione alla giurisdizione dello stato sul matrimonio canonico trascritto). Questa sentenza è una sentenza di poco precedente al nuovo accordo del 1984. Fu una sentenza in cui la corte dichiara l'incostituzionalità parziale dell'articolo 34 e introduce nuovi correttivi che sono poi recepiti nell'accordo del 1984; l'accordo del 1984 è stato preceduto da molte bozze di accordi che già precedevano i correttivi. In riassunto la sentenza 18 del 1982 recepisce i correttivi già presenti delle bozze di modifica degli accordi, datate fine anni '70. Principi supremi a cui la corte fa riferimento nella sentenza 18/

  1. Diritto di difesa nel suo nucleo essenziale: la corte lo ricollega all'articolo 24 della carta costituzionale. Il diritto di agire e difendersi in giudizio è un principio supremo costituito dal nucleo di diritto di difesa, non dalle singole norme previste dal Codice di procedura civile. La corte ritiene che il procedimento per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche non rispettasse il diritto di difesa nel suo nucleo essenziale, soprattutto per un motivo: non c'era da parte della corte d'appello, nel momento in cui si trovava a dare riconoscimento alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale un controllo sul processo canonico. Da questa individuazione poi discenderà la dichiarazione di incostituzionalità parziale dell'articolo 34 (sentenza manipolativa additiva perché introduce nell'art 34 del concordato disposizioni prima non presenti).
  2. Inderogabile tutela dell'ordine pubblico: il termine ordine pubblico si presta a molte interpretazioni, è una clausola generale con molti scopi. Cosa intende la Corte costituzionale con ordine pubblico? Parla dell'ordine pubblico internazionale. Cosa si intende per ordine pubblico internazionale? Si intende quel nucleo di principi che è utilizzato nei rapporti con ordinamenti esterni, viene quindi utilizzato questo limite dell'ordine pubblico come filtro all'ingresso di norme oppure di pronunce, provvedimenti provenienti da ordinamenti esterni. La corte sostiene che il limite dell'ordine pubblico essendo posto a presidio della sovranità dello stato la dovremmo adottare anche nei confronti delle sentenze ecclesiastiche perché provengono da un ordinamento esterno al nostro.

Nel momento in cui la corte si trova a decidere del riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità matrimoniale proveniente dall'ordinamento canonico, la corte d'appello dovrà anche controllare che questo provvedimento di nullità canonica non contrasti con il nostro ordine pubblico matrimoniale. Questa sentenza fu importante perché la corte definisce l'ordine pubblico: la tutela dell'ordine pubblico è un principio supremo posto a presidio della sovranità dello stato perché l'ordine pubblico è formato da quei principi fondamentali che fondano gli istituti giuridici dell'ordinamento. Se la sentenza di nullità canonica contrasta con un principio o una norma essenziale che regola il matrimonio civile, questa sentenza è contrastante con l'ordine pubblico matrimoniale e non può essere riconosciuta civilmente. I principi di ordine pubblico invece danno sostanza all'ordine pubblico, non hanno nulla a che fare con i principi supremi. La corte utilizza la inderogabile tutela dell'ordine pubblico per dichiarare l'incostituzionalità parziale dell'articolo 34 e introduce questo ulteriore controllo: controlla il rispetto del diritto di difesa nel processo canonico e dovrà anche controllare che la sentenza non contrasti con l'ordine pubblico matrimoniale.

  1. Laicità dello stato: è un principio molto importante, che impatta direttamente nella nostra materia. La Corte costituzionale ha parlato per la prima volta del nostro stato come Laico nella sentenza 203 del 1989. In questa sentenza oltre ad affermare la laicità, la corte afferma che laicità è un principio supremo dell'ordinamento costituzionale in quanto profilo della forma di stato delineata nella carta costituzionale. La parola laico o laicità non è mai presente nella carta costituzionale, questo perché la laicità era vista all'epoca un po' vicina al laicismo francese, una sorta di atteggiamento negativo e ostile nei confronti della religione. La corte, in questa sentenza, ha annoverato la laicità nell'ambito dei principi supremi. La corte ha ritenuto di parlare di laicità dello stato come principio supremo perché la corte si trovò davanti alla necessità di dichiarare l'incostituzionalità di una norma pattizia (con una sentenza manipolativa additiva). La norma pattizia di riferimento apparteneva all'accordo del 1984 (il concordato del 1929 non era più in vigore, era stato sostituito dall'accordo del 1984). Anche in relazione all'accordo del 1984 la corte utilizza il parametro dei principi supremi, questa sentenza è la prova che è ancora vigente il parametro dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale anche dopo la modifica del concordato del 29, anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo del 1984. La norma più discussa dell'accordo del 1984 è l'articolo 9.2, che prevede l'ora di religione facoltativa nelle scuole pubbliche. Se torniamo al concordato del 1929 notiamo che era presente un'ora di religione obbligatoria nelle scuole, questo in forza del fatto che i principi del cristianesimo erano fondamento di tutta l'istruzione pubblica.