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Questo file contiene tutte le informazioni necessarie per passare a pieni voti l'esame. Contiene appunti delle lezioni e integrazioni di alcuni libri Contiene inoltre tutte le riforme e le leggi che si sono avute nel corso del tempo, Comprese le modifiche, fino all'attualità del 2023.
Tipologia: Appunti
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Diritto ecclesiastico Lezione introduttiva Vediamo che tutti gli ordinamenti statali regolano la religione e il fenomeno religioso. Alcuni lo regolano con normative dettagliate, altri ordinamenti lo regolano con poche disposizioni, ma ogni ordinamento si occupa della religione: perché gli ordinamenti si interessano della religione? Non potrebbero disinteressarsi? L'esperienza ci dice che la scelta religiosa o non religiosa di ciascuno (l'atteggiamento di ciascuno di noi davanti alla religione) influenza notevolmente la nostra vita quotidiana. Le confessioni religiose si comportano nella vita di tutti i giorni come ordinamenti a fini generali: le confessioni religiose tendono a regolare ed a occuparsi attivamente di più o meno tutti gli aspetti della vita dell'uomo. Ordinamento a fine generale = tutti gli aspetti della vita vengono regolati. Gli esempi sono molti: ad esempio regole sul cibo, regole in relazione al vestiario, regole che disciplinano la pulizia mortuaria, temi del fine vita e inizio vita... Questi sono esempi semplici ma che sono anche regolati dagli ordinamenti giuridici. Fra la sfera giuridica e quella religiosa c'è una interdipendenza molto forte. Gli ordinamenti secolari potrebbero disinteressarsi del fenomeno religioso, ma rimarrebbero aperte molte questioni su argomenti che finirebbero per essere in contrasto tra ordinamento giuridico e ordinamento religioso: ci sarebbe una restrizione del diritto di libertà religiosa. Il legislatore italiano si occupa dell'ambito religioso per rendere effettivo il diritto di libertà religiosa. Ogni ordinamento ha un grado di tolleranza e di regolamentazione diverso per quanto riguarda la religione. Lezione 1 Introduzione modelli di relazione stato - chiese Partiamo da un presupposto: si parlerà di modelli, quindi non si parlerà di ordinamenti concreti. I modelli hanno un ampio connotato di astrattezza, per descrivere vari ordinamenti concreti, e nessun ordinamento concreto corrisponde perfettamente al modello di riferimento. I modelli servono per capire ed interpretare le caratteristiche principali, per designare concetti. Un ordinamento concreto non incarna perfettamente un modello astratto, quindi le soluzioni che i legislatori seguono e concretizzano sono un insieme di più modelli. Tutti gli ordinamenti secolari regolano in qualche modo, con modalità diverse ed intensità diverse, il fenomeno religioso: il fatto che l'ordinamento dello stato si occupi dello stato religioso è una costante in ogni ordinamento, in quanto le scelte religiose implicano comportamenti che incidono nell'ordine delle competenze dello stato. È necessario che lo stato secolare gestisca e si occupi del fenomeno religioso. Criteri utilizzati per definire i modelli: (I criteri dai quali intendiamo valutare l'atteggiamento del legislatore)
fenomeno religioso e soprattutto come si occupa di regolare la condizione dei gruppi religiosi all'interno del proprio ordinamento. Il criterio formale attiene in massima parte, in buona parte, alla disciplina della condizione dei gruppi religiosi. Per fonte normativa si intende che il legislatore utilizzi una fonte unilaterale, proveniente esclusivamente dai propri organi, o utilizzi anche e non solo fonti bilaterali. Per fonti bilaterali si intendono fonti normative i cui contenuti sono concordati con i gruppi religiosi di riferimento.
pubbliche insegnamenti orientati ad una religione, oppure i matrimoni religiosi celebrati ai sensi della religione di stato saranno tendenzialmente validi con effetti civili.
Il termine liberale in relazione allo stato italiano richiede precisazioni, soprattutto in relazione all'atteggiamento del fenomeno religioso. Se volessimo riportarci ai modelli dovremmo dire che lo stato italiano nasce come stato separatista, nel senso che il legislatore non riteneva di regolare i rapporti con le confessioni religiose tramite parti o concordato, però allo stesso tempo nasce come stato formalmente confessionista: questo significa che l'articolo 1 dello statuto Albertino del 1848 (prima costituzione flessibile del regno d'Italia) recitava: "La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi." La costituzione dello stato italiano si apriva con una chiara ed indubbia dichiarazione di confessionismo. Se dovessimo limitarci a questo aspetto arriveremmo alla conclusione che lo stato liberale è separatista e allo stesso tempo confessionista. Non ci si può fermare alle dichiarazioni, alla forma anche se inserite nella costituzione, perché in realtà vedremo che in quel periodo storico a questa dichiarazione di confessionismo in senso cattolico non trovava conferma nella legislazione di dettaglio; quindi, la legislazione di dettaglio non rivelava l'esistenza di uno stato confessionista secondo le direttrici dei modelli già posti. Gli elementi presenti in questo stato erano riconoscibili allo stato separatista e giurisdizionalista, inteso nel senso di ritenere le confessioni religiose sottoposte al controllo degli organi dello stato. Alcuni esempi:
La frattura importante creata tra papato e stato monarchico dopo all'annessione dello stato pontificio al regno d'Italia non era stato superato. Era in vigore la legge delle Guarentigie ma non era mai stata accettata dal papato che l'aveva in tutti i modi avversata e contrastata. In questa situazione cominciò a trovare spazio e a prendere potere il partito fascista (dal 1920 in poi si ebbe una conquista politica del partito fascista guidato da Mussolini). A questa presa di potere fa da contro altare una riconfessionalizzazione del paese.
Il papa all'epoca salutò Mussolini come l'uomo portato dalla provvidenza per sanare la frattura tra stato e chiesa. I patti furono fortemente voluti dalla chiesa cattolica. La chiesa voleva il riconoscimento di un'importanza e stabili rapporti apicali con lo stato italiano, attuabili solo con un atto bilaterale. Quindi il primo motivo per cui il papa volle i patti lateranensi era perché finalmente si riconosceva la sua appartenenza ad un ordine di pari grado: era un atto bilaterale ( la legge sulle Guarentigie era un atto unilaterale). Un altro motivo era quello che era simbolicamente ripristinato il potere temporale del pontefice: questa soluzione avveniva creando uno stato enclave all'interno del territorio italiano: lo stato città del vaticano. Questo territorio garantiva al papa un potere temporale, sufficiente a garantire al pontefice di non essere sottoposto e suddito del regno italiano. I patti lateranensi concessi da Mussolini per ragioni politiche in realtà creano e realizzano una nuova pace religiosa tra stato e chiesa: si può considerare superata la questione romana. I patti lateranensi Alcune norme importanti: Art. 1 del Trattato Lateranense: L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Il trattato lateranense si apre con una chiara dichiarazione di confessionismo. Riconosce e riafferma chiaramente l'affermazione contenuta nello statuto Albertino; quindi, l'articolo 1 riafferma un principio già presente. Fu un principio molto contestato 15 anni dopo in quanto questa norma era quella che più di altre rivelava la natura confessionista di questi patti; quindi, furono oggetto di discussione all'interno dell’Assemblea costituente. Art. 3 del Trattato Lateranense: L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l'allegato I del presente Trattato quale forma parte integrante. L'articolo 3 del trattato crea il nuovo stato e ne segna i confini in una pianta allegata al trattato e garantisce la piena giurisdizione su questi territori. Art. 5 del Concordato: Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano. La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l’impiego o l'ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego nei quali siano a contatto immediato col pubblico.
I Art. 36 del Concordato: " L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare. Del detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica. " Il fatto che l'insegnamento religioso fosse obbligatorio nasce dal fatto che chi non volesse partecipare all’ora di religione era necessario portare una istanza. Sia l'articolo 34 che il 36 furono riprese nell'accordo del 1984. Se guardiamo non solo la legislazione bilaterale, ma guardiamo le fonti emanate unilateralmente dal legislatore vediamo che anche esse rispecchiano l'adesione al confessionismo. Possiamo parlare della legislazione sui culti ammessi (legge 1159 del 1929 e regio decreto 389 del 1930) è una legislazione che il legislatore fascista aveva emanato per disciplinare la vita dei culti diversi dalla religione cattolica. ( I culti non cattolici non avevano una legislazione bilaterale ) Art 1 legge 1159 del 1929 Sono ammessi nello stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana purché non professino principi e non seguono riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume. L'esercizio anche pubblico di tali culti è libero. Questo articolo non è più in vigore, ma la legge è ancora in vigore. I culti ammessi sono quelli che non professano principi o seguano riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume. Questa norma fa capire che esisteva una norma di controllo riguardo ai principi confessionali: non si doveva predicare culti eterodossi. Codice penale 1930 - codice Rocco (ancora in vigore) Gli articoli religiosi del codice Rocco erano rappresentativi dell'atteggiamento dello stato nei confronti della religione. Questi articoli non sono più in vigore. Il trattato lateranense afferma cos'è la religione dello stato e la legge sui culti ammessi ci dice quali sono i culti ammessi. Il legislatore penale recepisce le risultanze del lavoro fatto nel 1929. I beni giuridici della religione di stato e i culti ammessi sono accettati e tutelati in modo diverso: esiste il vilipendio generico che tutela solo la religione dello stato. Queste disposizioni sono rimaste inalterate anche dopo l'entrata della carta costituzionale.
Lezione 4 La carta costituzionale 1946-1947: entrata in vigore della carta costituzionale, o meglio dire l'inizio dei lavori per la predisposizione della costituzione. Era presente l'accordo di voler eliminare lo stato totalitario. Il testo fondante della nostra Repubblica fu redatto in breve tempo, poco più di un anno, questo fu possibile perché si partì da delle idee comuni. Per quanto riguarda il diritto religioso erano presenti molte istanze di novità, che però erano per certi versi non uniformemente sostenute. All'interno della commissione dell’Assemblea costituente possiamo trovare due diverse idee per quanto riguarda il fenomeno religioso:
Questa fu la formula proposta da Dossetti. Leggendo la parte finale del comma 2 possiamo capire meglio i discorsi fatti prima: il riferimento ai patti è presente nella carta costituzionale, vengono garantiti di una copertura costituzionale; si afferma però che il procedimento di revisione costituzionale non sarà necessario nel caso di accordo delle due parti. L'ultima parte è di tipo procedurale in quanto afferma come i patti devono essere modificati. Se non ci fosse un accordo per la modifica dei patti lateranensi allora sarebbe necessario ricorrere al procedimento di revisione costituzionale. Lezione 5 Il principio di distinzione degli ordini Art 7 comma 1: il principio di distinzione degli ordini Lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Questo articolo 7 regola i rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica (l'articolo 8 disciplina la condizione delle confessioni religiose). Questa dichiarazione non ha certamente ricevuto la stessa attenzione del comma 2 dell'articolo 7. Il primo comma venne criticato così: [ Pietro Calamandrei (20 marzo 1947) ] Per il primo comma, che dice « Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani », questo è stato detto a sazietà; l'hanno detto gli onorevoli Orlando, Croce, Nitti, Labriola, che questo non è, né per la sua forma né per la sua sostanza, un articolo che possa trovar posto in una Carta costituzionale. È un articolo di un trattato internazionale; è un articolo in cui due enti, che si affermano tutti e due sovrani, si mettono d'accordo per riconoscere reciprocamente la loro sovranità. Ma la Costituzione, quella che noi stiamo discutendo, è l'atto di una sola sovranità: del popolo italiano, della Repubblica italiana. Qui parla soltanto il popolo italiano, la Repubblica. La Chiesa qui, in questa sede, in questo momento, non ha aperitio oris. Non c'è nessuno che la rappresenti; né credo che pensino di rappresentarla in questa sede gli amici demo cristiani, i quali sono stati mandati qui per rappresentare il popolo e non per rappresentare la Chiesa. La stesura finale dell'art 7 fu un compromesso della parte democratica e comunista; ci si è incontrati sul desiderio di salvaguardare i patti lateranensi per salvaguardare gli accordi e i rapporti con la chiesa cattolica. Furono critiche relative all'opportunità di inserire una affermazione del genere in una carta costituzionale, in quanto Calamandrei affermava che avrebbe dovuto essere un principio internazionale, e non presente in una carta costituzionale. Una dichiarazione di questo tipo secondo lui non aveva senso. Calamandrei disse:
" Questa argomentazione dell'onorevole Togliatti non mi persuade. Perché questo riconoscimento è qui necessario? Se veramente questi due ordinamenti vivessero diversi, non mi parrebbe che da ciò deriverebbe la conseguenza voluta da Togliatti. In che potrebbe consistere la diversità di piano di questi due ordinamenti? Si potrebbe pensare che lo Stato regoli l'ordine temporale, la Chiesa regoli l'ordine spirituale; ma se così fosse, se veramente questi due ordinamenti fossero interamente su piani distinti, in diverse dimensioni per ordinamenti non si incontrerebbero mai; non ci sarebbe mai fra essi ragione di conflitto e di collisione; e non vi sarebbe bisogno, dunque, di reciproco riconoscimento. " Questo è un argomento molto importante, in quanto Calamandrei mise il dito su una questione importante: davvero questi ordinamenti sono così distinti? Perché se così fosse non ci sarebbe nessun problema di dichiararsi indipendenti e sovrani. "Parliamoci chiari; questa norma del primo comma è assolutamente superflua è messa lì' per far credere di aver risolto un problema che in realtà rimane insoluto, con una frase che sembra piena, di significati arcani, ma che in realtà non significa nulla." Indipendenza Parliamo del riconoscimento da parte dello stato italiano dell'indipendenza e della sovranità della chiesa. I significati dell'indipendenza sono: (^1) - significato di ordine istituzionale → la chiesa cattolica è indipendente in quanto ordinamento originario, che non nasce per opera dello stato, non è legittimato e subordinato allo stato, ma è un ordinamento autocefalo (prima conseguenza della dichiarazione di indipendenza). La chiesa è in uno stato di parità rispetto allo stato. Il principio trova conferma nell'art 8 secondo comma della costituzione. Nell'ordinamento italiano repubblicano e democratico le confessioni religiose sono ordinamenti originari. L'indipendenza della chiesa cattolica, prevista dall'articolo 7 può essere intesa in un senso istituzionale e in un senso che ne fa di esso un ordinamento originario non dipendente dallo stato. L'articolo 7 primo comma non parla solo di indipendenza, ma anche di sovranità della chiesa cattolica, che è una sovranità sui generis. Il termine sovranità richiede delle precisazioni per essere utilizzato nei confronti della chiesa cattolica: Il termine sovranità in questo caso deve essere inteso in modo particolare, sui generis. (^2) - La chiesa cattolica non ha un territorio. Lo stato città del vaticano ha un territorio ed è uno stato territoriale con a capo la santa Sede, ma non ha un territorio. Non è uno stato territoriale. (^3) - La chiesa cattolica ha un popolo che coincide con i cattolici di tutto il mondo. La chiesa cattolica ha un popolo, il popolo dei cattolici, formato da tutti i cattolici (battezzati di tutto il mondo). Il popolo cattolico è radicato in stati sovrani che sono ovviamente stati territoriali; quindi, il popolo della chiesa cattolica è anche il popolo di moltissimi altri stati territoriali.
La conseguenza più ovvia è che nell'ottica dello stato italiano la regola religiosa contrastante sarà considerata irrilevante. Non è necessario che le normative siano in contrasto, è sufficiente che le due regole non conformi possano sussistere e consentano al cittadino fedele di adempiere ad entrambe le normative senza fare scelte di coscienza. Lezione 6 Il principio di bilateralità Art 7 comma 2 I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Rientrano nel principio di bilateralità necessaria tutte le questioni che pur inserendo strettamente all'ordine spirituale, hanno un posto anche nell'ordine temporale. Un esempio potrebbe essere il riconoscimento di alcune feste religiose. Conseguenze che il principio di bilateralità ha nelle fonti del diritto Richiamiamo ciò che aveva detto Dossetti (motivi per cui bisognava adottare i patti di copertura costituzionale e fare una norma sulla produzione giuridica per capire come modificare le norme). Come si legge dall'articolo 7, gli accordi sono recepiti nell'ordinamento tramite una legge ordinaria rinforzata poiché pur essendo formalmente una legge ordinaria può essere modificata ed abrogata solo da una successiva legge ordinaria che recepisce un accordo con la chiesa cattolica (fonte atipica). La legge è rinforzata, o fonte storica, perché pur avendo la forma di una legge ordinaria non può essere modificata da un'altra legge ordinaria successiva, possono essere modificati da una legge ordinaria successiva solo se recepisce un accordo con la chiesa cattolica (o qualsiasi altra confessione religiosa). Questo era l'obbiettivo che voleva raggiungere Dossetti. Questo principio di bilateralità ebbe conseguenze anche sulla questione della sindacabilità costituzionale delle norme pattizie: Il problema sta nei rapporti delle norme pattizie (norme nel concordato e nei trattati) e le fonti costituzionali. Appena la corte iniziò ad operare si pose il problema se essa potesse sindacare anche la legittimità costituzionale delle norme dei patti lateranensi? Questo tipo di controllo è nella competenza della Corte costituzionale? La corte può dichiarare l'incostituzionalità di una norma contenuta nei patti lateranensi? La giurisprudenza fino alla fine degli anni 60 del secolo scorso rispose negativamente a questa domanda, quindi l'interpretazione della giurisprudenza era univoca: essa affermava che le norme dei patti lateranensi non sono sottoponibili a nessun sindacato di legittimità costituzionale. Questo per il richiamo nell'art 7 ai patti lateranensi: posto che l'articolo 7 comma 1 richiama i patti lateranensi, in forza di questo richiamo sono state costituzionalizzate le singole norme pattizie. Le norme restano uguali dal 1924, ma nel 1971 con la sentenza 30 - Questa è una sentenza storica e rivoluzionaria, anche se compromissoria - Si apre però la strada al sindacato di legittimità delle norme pattizie. Parte compromissoria: il parametro di costituzionalità non è esteso a tutte le norme costituzionali, ma solo principi supremi dell'ordinamento costituzionale. È una sentenza compromissoria, anche se rivoluzionaria perché apre la porta al sindacato, però conferma per certi versi la natura costituzionale di queste norme, perché le tratta come norme costituzionali, infatti il parametro di costituzionalità non è esteso a tutte le norme ma ai soli principi supremi dell'ordinamento costituzionale. " La questione riguarda la celebrazione del matrimonio, e il suo esame non è precluso, come invece opina l'Avvocatura dello Stato, dall'art. 7 della Costituzione.
1 ) Il diritto di difesa nel suo nucleo essenziale (Corte cost. n. 18 del 1982, sulla conformità a Costituzione dell'art. 34 del Concordato) 2 ) La inderogabile tutela dell'ordine pubblico posta a presidio della sovranità dello Stato (Corte cost. n. 18 del 1982, sulla conformità a Costituzione dell'art. 34 del Concordato); 3 ) La laicità dello Stato quale profilo della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale (Corte cost. n. 203 del 1989). Queste sentenze hanno enucleato uno o più principi defin0i0ti supremi. In queste due sentenze la corte ha inserito nel novero dei principi supremi 3 principi, dopo di che la corte non si è più trovata nella condizione di enucleare alti principi supremi. Sentenza 18 del 1982 Fu la prima sentenza in cui la corte dichiara alcuni principi supremi. La corte dichiara anche l'incostituzionalità dell'articolo 34 del concordato, oltre che definire due principi fondamentali (Diritto di difesa e tutela dell'ordine pubblico). Questa sentenza è l'unica sentenza fino ad ora in cui la corte dichiara l'incostituzionalità di una norma pattizia (art 34 concordato in relazione alla giurisdizione dello stato sul matrimonio canonico trascritto). Questa sentenza è una sentenza di poco precedente al nuovo accordo del 1984. Fu una sentenza in cui la corte dichiara l'incostituzionalità parziale dell'articolo 34 e introduce nuovi correttivi che sono poi recepiti nell'accordo del 1984; l'accordo del 1984 è stato preceduto da molte bozze di accordi che già precedevano i correttivi. In riassunto la sentenza 18 del 1982 recepisce i correttivi già presenti delle bozze di modifica degli accordi, datate fine anni '70. Principi supremi a cui la corte fa riferimento nella sentenza 18/
Nel momento in cui la corte si trova a decidere del riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità matrimoniale proveniente dall'ordinamento canonico, la corte d'appello dovrà anche controllare che questo provvedimento di nullità canonica non contrasti con il nostro ordine pubblico matrimoniale. Questa sentenza fu importante perché la corte definisce l'ordine pubblico: la tutela dell'ordine pubblico è un principio supremo posto a presidio della sovranità dello stato perché l'ordine pubblico è formato da quei principi fondamentali che fondano gli istituti giuridici dell'ordinamento. Se la sentenza di nullità canonica contrasta con un principio o una norma essenziale che regola il matrimonio civile, questa sentenza è contrastante con l'ordine pubblico matrimoniale e non può essere riconosciuta civilmente. I principi di ordine pubblico invece danno sostanza all'ordine pubblico, non hanno nulla a che fare con i principi supremi. La corte utilizza la inderogabile tutela dell'ordine pubblico per dichiarare l'incostituzionalità parziale dell'articolo 34 e introduce questo ulteriore controllo: controlla il rispetto del diritto di difesa nel processo canonico e dovrà anche controllare che la sentenza non contrasti con l'ordine pubblico matrimoniale.