










Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
dispensa esame appunti lezioni
Tipologia: Dispense
1 / 18
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!











LEZIONE 1 – INTRODUZIONE AL CORSO: Quando parliamo di fenomeno religioso , dobbiamo partire da un’idea molto ampia. Non si tratta solo delle religioni in senso positivo, cioè delle persone che professano una fede, ma anche delle posizioni di segno opposto, come ad esempio l’ateismo. Questo è fondamentale, perché il diritto ecclesiastico non si occupa solo della religione “attiva ”, ma di tutte le forme in cui la dimensione religiosa si manifesta, comprese quelle che la negano. L’oggetto del corso è il modo in cui il legislatore nazionale disciplina questo fenomeno religioso, inteso appunto in senso ampio. Poiché il nostro punto di riferimento è l’ordinamento italiano, sarà inevitabile richiamare più volte la Costituzione, in particolare gli articoli 7, 8, 19 e 20, oltre alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha avuto un ruolo fondamentale nell’interpretare e sviluppare questi principi. A questo punto è importante chiarire la differenza tra diritto ecclesiastico e diritto canonico : Il diritto ecclesiastico è un diritto statale : è l’insieme delle norme con cui lo Stato regola il fenomeno religioso. Il diritto canonico , invece, è un diritto confessionale , cioè interno a una specifica religione , nel nostro caso la Chiesa cattolica. Quindi mentre il primo appartiene all’ordinamento dello Stato, il secondo appartiene all’ordinamento della Chiesa. Ma perché lo Stato si occupa del fenomeno religioso? La risposta sta nel fatto che la scelta religiosa o anche la scelta di non avere una religione, incide profondamente su moltissimi aspetti della vita quotidiana. Pensiamo, ad esempio, a questioni come l’interruzione della gravidanza, le trasfusioni di sangue, le regole alimentari, la gestione della morte, o il matrimonio. In tutti questi ambiti esistono norme religiose (non giuridiche) che possono entrare in tensione con le norme dello Stato. Tradizionalmente si distingue tra ordine spirituale e ordine temporale Tuttavia, questa distinzione, che teoricamente è chiara, nella pratica è molto difficile da mantenere. Nella vita concreta, infatti, le due dimensioni si intrecciano continuamente : ci sono moltissime situazioni che riguardano contemporaneamente sia la sfera religiosa sia quella civile. Proprio per questo motivo il legislatore è chiamato a intervenire per risolvere i conflitti tra questi due ordini. Un esempio tipico è quello dell’obiezione di coscienza nel caso dell’aborto: il medico si trova di fronte a un’alternativa secca, o segue la propria coscienza religiosa oppure segue la legge dello Stato — non esiste una terza via, il cosiddetto tertium non datur. Tuttavia, non sempre il rapporto tra ordine religioso e ordine statale genera conflitti così radicali In molti casi, infatti, non c’è uno scontro diretto, ma piuttosto una richiesta di riconoscimento. Pensiamo, ad esempio, alla questione degli edifici di culto: qui non ci sono due norme che si contrappongono, ma c’è l’esigenza di un gruppo religioso di avere uno spazio in cui potersi riunire e pregare. Si tratta quindi di una pretesa positiva nei confronti dello Stato, cioè una richiesta affinché lo Stato faccia qualcosa per garantire concretamente la libertà religiosa. Se lo Stato non interviene, il rischio è che la libertà religiosa resti confinata alla sfera privata, impedendo una piena espressione collettiva. Un altro esempio significativo è quello del matrimonio. Lo Stato non è obbligato a riconoscere effetti civili al matrimonio religioso: potrebbe, in teoria, imporre ai cittadini di sposarsi due volte, una davanti al ministro di culto e una davanti all’ufficiale civile. Tuttavia, molti gruppi religiosi chiedono che il loro rito produca anche effetti giuridici nello Stato, e questo apre una questione di coordinamento tra i due ordinamenti. Se lo Stato decidesse di non occuparsi affatto del fenomeno religioso , tutte queste esigenze, sia quelle di conflitto sia quelle di riconoscimento, resterebbero insoddisfatte Il risultato sarebbe una libertà religiosa “asfittica”, cioè limitata a spazi privati e incapace di esprimersi pienamente nella società. Infine, è importante sottolineare che le scelte del legislatore in materia religiosa non sono mai neutrali , ma sono fortemente influenzate dalla storia, dalla cultura e dalla composizione religiosa del Paese Nel caso italiano, la presenza maggioritaria della religione cattolica ha inciso profondamente sulla legislazione. Questo ha comportato spesso una maggiore attenzione verso la religione di maggioranza, talvolta a discapito delle minoranze Un esempio emblematico è il matrimonio civile, che storicamente è stato modellato sulla struttura del matrimonio canonico. LEZIONE 2 – MODELLI DI RELAZIONE TRA STATO E GRUPPI RELIGIOSI: Nel diritto ecclesiastico si parla di diversi modelli di relazione tra Stato e religioni. Tuttavia, è fondamentale chiarire che questi modelli sono costruzioni teoriche : non esiste uno Stato reale che corrisponda perfettamente a uno di essi. Servono piuttosto come strumenti per comprendere e classificare le diverse esperienze concrete. Inoltre, è preferibile parlare di rapporti tra Stato e gruppi religiosi , piuttosto che tra Stato e Chiesa. Questa scelta terminologica è importante perché consente di includere una pluralità di realtà religiose, evitando di limitarsi alle confessioni tradizionali. Allo stesso tempo, bisogna riconoscere che nessuna espressione riesce a racchiudere completamente la complessità del fenomeno religioso , che può assumere forme molto diverse e non sempre riconducibili alla categoria di “confessione religiosa”. Quando parliamo di modello , intendiamo il modo in cui uno Stato regola il fenomeno religioso. Criterio formale : intendiamo gli strumenti/fonti normative che il legislatore nazionale usa per disciplinare il fenomeno religioso all’interno dell’ordinamento. Nel diritto ecclesiastico, infatti, non
troviamo solo fonti unilaterali (come la legge ordinaria, la legge costituzionale o i regolamenti) ma anche fonti bilaterali , che rappresentano una peculiarità di questo settore. A differenza di altri ambiti del diritto, qui lo Stato può stipulare accordi con soggetti esterni al proprio ordinamento , cioè con i gruppi religiosi. Questi accordi hanno una natura particolare: sono stipulati con entità originarie e autonome rispetto allo Stato , e per questo possono essere paragonati ai trattati internazionali. Non a caso, per produrre effetti nell’ordinamento italiano, devono essere recepiti tramite una legge ordinaria, proprio come accade per i trattati. Sulla base del tipo di fonti utilizzate, possiamo individuare tre modelli principali.
che, da un lato, lo Stato sembra voler tenere separate le sfere religiosa e civile, ma dall’altro lato interviene in modo molto incisivo nella vita delle confessioni religiose. Questa ambivalenza si riflette chiaramente in alcune leggi fondamentali dell’epoca. Un primo esempio è la legge Sineo della metà dell’Ottocento. Questa legge affermava che la differenza di religione non costituisce un ostacolo per il godimento dei diritti civili e politici , né per l’accesso alle cariche pubbliche. Si tratta di un principio estremamente avanzato per l’epoca, perché introduce un criterio di non discriminazione basato sulla religione. In questo modo, le minoranze religiose, pur essendo formalmente solo “tollerate” dallo Statuto Albertino, potevano in concreto vivere e operare in condizioni di libertà e autonomia. Questo crea una tensione evidente : da un lato lo Stato si dichiara confessionista, dall’altro però adotta norme che garantiscono una sostanziale uguaglianza tra i cittadini, indipendentemente dalla religione. È quindi difficile parlare di un vero confessionismo pieno. Un altro intervento importante è rappresentato dalle leggi Siccardi del 1850, che segnano un passaggio decisivo verso la separazione tra Stato e Chiesa. Queste leggi r iducono drasticamente l’ambito della giurisdizione ecclesiastica, confinandola sempre più nella sfera privata e togliendole il sostegno dello Stato. Si tratta quindi di un intervento chiaramente ispirato a una logica separatista. Diverso è il caso della legge Lanza del 1857, che stabiliva che la religione cattolica fosse il fondamento dell’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche. Questo potrebbe sembrare un elemento di conferma del confessionismo, ma bisogna precisare che il riferimento riguarda solo l’insegnamento religioso, e non l’intero sistema educativo. Non siamo ancora, quindi, di fronte a un’impostazione pienamente confessionista come quella che si avrà in epoca fascista. Un momento particolarmente significativo è rappresentato dalle cosiddette leggi eversive dell’asse ecclesiastico , adottate tra gli anni ’60 e ’70 dell’Ottocento. Queste leggi avevano anche una finalità economica, perché lo Stato si trovava in una situazione finanziaria molto difficile. Attraverso questi provvedimenti, lo Stato incamerò i beni degli enti ecclesiastici e soppresse molti ordini religiosi, soprattutto quelli ritenuti inutili o dannosi. Questo intervento è tipico di uno Stato giurisdizionalista : lo Stato si arroga il diritto di decidere quali enti religiosi sono utili e quali no, intervenendo direttamente nella struttura della Chiesa. Le conseguenze di queste politiche si faranno sentire anche negli anni successivi, fino ai Patti Lateranensi, che cercheranno di ricomporre il conflitto. Questa progressiva perdita di caratteri confessionisti emerge anche nei codici.
vita politica. Il Non expedit viene infine superato nel 1919 , con la nascita del Partito Popolare Italiano guidato da Luigi Sturzo. LEZIONE 4 – LO STATO FASCISTA, LA RICONFESSIONALIZZAZIONE E I PATTI LATERANENSI: Per capire questa fase, bisogna partire da un dato fondamentale: la cosiddetta questione romana , cioè il conflitto tra Stato italiano e Chiesa cattolica nato dopo la presa di Roma, era ancora aperta e irrisolta. È proprio in questo contesto che interviene lo Stato fascista. A partire dagli anni ’20 si assiste a una progressiva ascesa politica del partito fascista guidato da Benito Mussolini. Questa crescita di potere non è solo politica , ma si accompagna anche a un preciso progetto ideologico : quello della riconfessionalizzazione del Paese. Con questo termine si intende un processo attraverso il quale si cerca di restituire contenuto effettivo al principio confessionista già presente nello Statuto Albertino, ma che nel tempo era stato svuotato da una serie di interventi di impronta liberale e spesso contraddittori. È importante sottolineare che questo processo non nasce in modo improvviso e dichiarato, ma si sviluppa inizialmente in maniera graduale. Nei primi anni ’20, infatti, il partito fascista non è ancora pienamente consolidato al potere e, soprattutto, non mostra fin da subito un atteggiamento favorevole nei confronti della Chiesa cattolica. Questo emerge chiaramente, ad esempio, dal discorso del 1921 di Mussolini, in cui si percepisce una certa distanza. Tuttavia, già in quella fase, Mussolini comprende un aspetto fondamentale: la necessità strategica di trovare un accordo con il papato per chiudere definitivamente la questione romana. La sua idea è piuttosto chiara: il Papa avrebbe dovuto rinunciare formalmente al potere temporale, che di fatto aveva già perso e, in cambio, lo Stato italiano avrebbe garantito una serie di riconoscimenti e benefici, soprattutto di natura economica e simbolica. Nel giro di pochi anni si passa quindi da una situazione di forte conflitto a una vera e propria svolta, che si concretizzerà nel 1929. IL PROCESSO DI RICONFESSIONALIZZAZIONE: Parallelamente a questo percorso politico-diplomatico, il regime fascista porta avanti una serie di interventi concreti che vanno nella direzione della riconfessionalizzazione. L’obiettivo è chiaro : utilizzare la religione cattolica come strumento di legittimazione del potere ( instrumentum regni ), cioè come mezzo per rafforzare il consenso e consolidare il controllo sulla società. Uno degli interventi più significativi è la riforma Gentile del 1923 , che riguarda il sistema scolastico. Questa riforma attribuisce alla religione cattolica un ruolo centrale nell’istruzione pubblica , stabilendo che essa costituisce non solo il fondamento dell’educazione religiosa, ma il fondamento e il coronamento dell’intero sistema educativo. Questo passaggio è molto importante, perché l’istruzione è uno degli strumenti principali attraverso cui lo Stato forma i cittadini. Attribuire alla religione cattolica questo ruolo significa, di fatto, porla alla base dell’intero ordinamento, recuperando una logica tipicamente confessionista. Con il consolidamento del potere fascista, soprattutto dopo il 1925, questo processo si intensifica ulteriormente. Tra il 1922 e il 1926 vengono emanati diversi regolamenti che ripristinano l’obbligo di esposizione del crocifisso negli spazi pubblici: nelle scuole, negli uffici, nei tribunali e negli ospedali. Il crocifisso diventa quindi un elemento obbligatorio dell’ambiente pubblico, con un forte valore simbolico. Questo tema, peraltro, non si esaurisce con il fascismo: anche dopo, con l’entrata in vigore della Costituzione, il dibattito sulla presenza del crocifisso negli spazi pubblici rimarrà acceso, arrivando fino alla giurisprudenza europea, in particolare alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Un altro intervento significativo riguarda il calendario : le principali festività religiose cattoliche vengono riconosciute come festività civili. In questo modo si crea una sovrapposizione tra tempo religioso e tempo civile , rafforzando ulteriormente il legame tra Stato e religione. È importante distinguere tra il valore di queste misure : alcune hanno una funzione prevalentemente simbolica , altre invece incidono concretamente sull’organizzazione della società. In ogni caso, molte di queste disposizioni continueranno a produrre effetti anche dopo la fine del regime fascista, tanto che ancora oggi la Corte costituzionale è spesso chiamata a intervenire per armonizzare queste norme con i principi della Costituzione repubblicana. I PATTI LATERANENSI E LA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE ROMANA: Il punto culminante di questo processo è rappresentato dalla soluzione della questione romana, che si realizza con la stipula dei Patti Lateranensi , firmati l’11 febbraio 1929 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Questi Patti vengono poi recepiti nell’ordinamento italiano con una legge di esecuzione , come avviene per gli accordi di natura internazionale. È importante sottolineare che si parla di “ Patti” al plurale , perché non si tratta di un unico accordo, ma di un insieme di atti distinti.
ARTICOLO 36: L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE: L’articolo 36 del Concordato riguarda invece l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Anche qui si ritrova una forte continuità con quanto già affermato dalla riforma Gentile del 1923. La religione cattolica viene considerata il fondamento e il coronamento dell’istruzione pubblica , non solo dell’insegnamento religioso in senso stretto. Questo significa che la religione cattolica viene posta alla base dell’intero sistema educativo. L’insegnamento religioso diventa obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado. Per non frequentarlo, era necessario presentare una richiesta motivata di esonero , generalmente da parte dei genitori se si trattava di studenti minorenni. Questo comportava una forma di esposizione della propria appartenenza religiosa, o della propria non appartenenza, con possibili conseguenze anche sul piano sociale. Inoltre, l’organizzazione di questo insegnamento era fortemente controllata dalla Chiesa: gli insegnanti dovevano essere approvati dall’autorità ecclesiastica e potevano perdere l’idoneità in caso di revoca di tale approvazione. Anche i libri di testo dovevano essere autorizzati Questo mostra chiaramente come la Chiesa non si limitasse a influenzare il contenuto dell’insegnamento, ma esercitasse un vero e proprio potere di controllo. È importante aggiungere che sia il matrimonio concordatario sia l’insegnamento della religione cattolica sono istituti che esistono ancora oggi, anche se sono stati modificati con il nuovo concordato del 1984. La Corte costituzionale è intervenuta più volte per adattarli ai principi della Costituzione. ARTICOLO 3: LA CREAZIONE DELLO STATO DEL VATICANO: Un altro articolo fondamentale è l’articolo 3 del Trattato , che prevede la creazione dello Stato della Città del Vaticano. Con questa disposizione, l’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la sovranità su un territorio autonomo , i cui confini sono definiti in modo preciso. Si tratta di uno Stato a tutti gli effetti, anche se di dimensioni molto ridotte, e rappresenta una soluzione giuridica estremamente originale. Attraverso questa scelta, si realizza un obiettivo fondamentale : garantire l’indipendenza del Papa , che non è più un suddito dello Stato italiano ma un sovrano. Questo consente di salvaguardare il principio dell’autonomia del potere spirituale rispetto a quello temporale, che per la Chiesa cattolica è essenziale. ARTICOLO 5: IL CONTROLLO SUGLI ECCLESIASTICI: Esso stabilisce che gli ecclesiastici non possono essere assunti o mantenere incarichi pubblici senza il consenso dell’autorità ecclesiastica, cioè dell’ordinario diocesano. Inoltre, la revoca di questo consenso comporta automaticamente la perdita dell’incarico. Questo dimostra ancora una volta il ruolo centrale riconosciuto alla Chiesa, che esercita un’influenza diretta anche sull’organizzazione dell’apparato statale. È interessante notare che in questa disposizione si può intravedere, in forma embrionale, un tema che oggi colleghiamo alla libertà religiosa, cioè la rilevanza delle convinzioni religiose nella sfera pubblica. Tuttavia, non si può parlare di una vera libertà religiosa in senso moderno, perché questa rimane fortemente limitata: il dibattito religioso è sì possibile, ma resta confinato a contesti ristretti, come quello degli studiosi. CONSEGUENZE LEGISLATIVE DEI PATTI LATERANENSI: I Patti Lateranensi non si limitano a disciplinare direttamente i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ma producono anche un effetto molto più ampio e profondo: influenzano in maniera decisiva tutta la legislazione successiva, anche quella unilaterale , cioè emanata direttamente dal legislatore senza accordi con le confessioni religiose. In altre parole, i principi contenuti nei Patti diventano un vero e proprio punto di riferimento per l’intero ordinamento , orientando anche le scelte normative future. Questo è particolarmente evidente in due ambiti: la legislazione sui culti ammessi e il Codice penale del 1930. A) LA LEGISLAZIONE SUI CULTI AMMESSI (LEGGE 1159/1929): Un primo esempio fondamentale è rappresentato dalla legge n. 1159 del 1929 , attuata poi con il regio decreto n. 289 del 1930. Questa legge è strettamente collegata ai Patti Lateranensi, perché ne condivide lo spirito e i principi ispiratori. Se i Patti disciplinano i rapporti con la religione cattolica, questa legge si occupa invece dei culti diversi da quello cattolico , cioè delle altre confessioni religiose presenti nello Stato. Ed è proprio qui che emerge chiaramente la differenza di trattamento. Questa legge ha un’impostazione giurisdizionalista , cioè si fonda sull’idea che lo Stato debba controllare e limitare l’attività delle confessioni religiose diverse da quella cattolica. Non si tratta quindi di una disciplina neutrale o paritaria, ma di una regolamentazione che mira a sottoporre questi culti a un controllo amministrativo e governativo molto forte. Nel corso del tempo, questa legge è stata più volte oggetto di interventi da parte della Corte costituzionale, perché molte delle sue disposizioni risultavano in contrasto con i principi introdotti dalla Costituzione repubblicana, in particolare con la libertà religiosa. Nonostante ciò, è importante sottolineare che questa legge, nel suo impianto generale, è ancora formalmente in vigore, e questo rappresenta un elemento molto problematico per la dottrina e la giurisprudenza contemporanee. Contenuto : l’articolo 1 stabiliva che i culti diversi da quello cattolico erano ammessi nello Stato, ma a condizione che non professassero principi e non seguissero riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. Questa disposizione è molto significativa Innanzitutto, introduce un limite non solo alle pratiche religiose (cioè ai riti), ma anche ai principi delle confessioni religiose. Questo significa che lo Stato si arroga il potere di valutare non solo ciò che una religione fa, ma anche ciò che una religione pensa e insegna.
Questo è un elemento tipico di uno Stato confessionista e, più in generale, di uno Stato non democratico, perché implica un controllo sulle convinzioni profonde dei gruppi religiosi. Oggi, grazie agli interventi della Corte costituzionale, questa parte della norma è stata in larga misura superata. In particolare, è stato eliminato il riferimento ai principi, ritenuto incompatibile con l’articolo 19 della Costituzione , che garantisce la libertà religiosa. È rimasto invece il limite relativo ai riti, che non devono essere contrari al buon costume. Tuttavia, resta evidente l’impostazione originaria della legge , che non mira a garantire la libertà religiosa, ma piuttosto a selezionare e controllare i culti “graditi” allo Stato. B) L’INFLUENZA SUL CODICE PENALE DEL 1930 (CODICE ROCCO): Questo codice, entrato in vigore nel 1930, è ancora oggi la base del nostro sistema penale, anche se è stato profondamente modificato nel tempo , soprattutto grazie agli interventi della Corte costituzionale, che hanno eliminato o corretto molte norme incompatibili con i principi costituzionali. Il codice Rocco riflette pienamente il clima culturale e politico dell’epoca, cioè quello di uno Stato confessionista fascista. Questo emerge in modo molto evidente nella parte dedicata alla tutela del sentimento religioso. Il diritto penale, in generale, è uno strumento privilegiato per capire l’atteggiamento dello Stato nei confronti della religione. Anche quando le norme non hanno un grande impatto pratico, hanno comunque un valore simbolico molto forte, perché indicano ciò che lo Stato ritiene degno di protezione. Nel codice Rocco vengono introdotti due beni giuridici distinti:
parlamentare anche semplice potrebbe decidere, in qualsiasi momento, di modificare o addirittura abrogare i Patti con una legge ordinaria. Questo non è un timore teorico : è reso concreto dal fatto che molti membri dell’Assemblea costituente dichiarano apertamente di considerare il Concordato incostituzionale. Di conseguenza, Dossetti immagina uno scenario in cui, in futuro, una maggioranza politica possa denunciare i Patti e rompere l’equilibrio raggiunto con la Chiesa cattolica, riaprendo conflitti che si volevano evitare. Per questo, Dossetti sostiene che il richiamo ai Patti Lateranensi nella Costituzione sia necessario. Tuttavia, precisa anche un punto fondamentale: questo richiamo non significa che i Patti diventino automaticamente norme costituzionali. Non si tratta di attribuire loro lo stesso rango della Costituzione, ma di riconoscerli come fonte di produzione giuridica dei rapporti tra Stato e Chiesa Da questa impostazione deriva una conseguenza importante. Le modifiche dei Patti possono avvenire senza ricorrere alla revisione costituzionale solo se sono concordate tra le due parti, cioè tra Stato e Chiesa. Se invece una delle due parti volesse modificarli unilateralmente , allora sì che s arebbe necessario un procedimento di revisione costituzionale, proprio perché si andrebbe a incidere su un equilibrio garantito a livello costituzionale. Soluzione scelta : Alla fine di questo confronto, che è stato molto intenso e tutt’altro che scontato , la soluzione adottata nella Costituzione è molto vicina alla posizione di Dossetti. L’articolo 7 viene formulato in modo tale da richiamare espressamente i Patti Lateranensi e da stabilire che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati da essi Il testo dell’articolo 7 afferma infatti che Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, e che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Aggiunge poi un elemento cruciale: le modifiche dei Patti, se accettate da entrambe le parti, non richiedono il procedimento di revisione costituzionale. Da qui deriva quello che viene definito il principio di bilateralità necessaria , se invece lo Stato volesse intervenire da solo, dovrebbe seguire un procedimento più complesso, quello di revisione costituzionale. È interessante notare che, al momento della votazione, la tesi di Dossetti non viene sostenuta solo dalla Democrazia Cristiana, ma anche, in modo apparentemente sorprendente, da Togliatti e dai comunisti, mentre i socialisti restano contrari. Ciò che accade dopo l’entrata in vigore della Costituzione In parte, le preoccupazioni di Togliatti trovano riscontro nella pratica. Infatti, nei primi anni di attività della Corte costituzionale , a partire dal 1956, si afferma un orientamento secondo cui le norme dei Patti Lateranensi avrebbero un valore assimilabile a quello costituzionale Sentenza n. 1 del 1956 : Un passaggio significativo è rappresentato dalla sentenza n. 1 del 1956 , in cui la Corte afferma di poter giudicare solo sulle leggi ordinarie. Questa affermazione viene interpretata nel senso che le norme pattizie , come quelle dei Patti Lateranensi, non rientrano tra le leggi ordinarie e quindi non possono essere sindacate dalla Corte. Di fatto, per un certo periodo, la Corte si considera incompetente a valutare la legittimità costituzionale delle norme pattizie , contribuendo così a rafforzarne la posizione nell’ordinamento. In ogni caso, è importante ricordare che la disciplina del fenomeno religioso nella Costituzione italiana non si esaurisce nell’articolo 7. Ci sono molte altre disposizioni che contribuiscono a costruire un sistema complesso e articolato: l’articolo 2 , che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo; l’articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza; l’articolo 8 , che riguarda i rapporti con le confessioni religiose diverse da quella cattolica; e gli articoli 19 e 20 , che garantiscono la libertà religiosa e vietano discriminazioni nei confronti degli enti religiosi. Tutte queste norme, lette insieme, permettono di comprendere pienamente l’impostazione pluralista e democratica del sistema costituzionale italiano in materia religiosa. LEZIONE 6 - L’art. 7, 1 co. Cost. - il principio di distinzione degli ordini: Per comprendere davvero il significato dell’articolo 7, primo comma, della Costituzione, bisogna partire da una scelta molto precisa fatta dai costituenti nel momento in cui stavano costruendo l’assetto dei rapporti tra Stato e fenomeno religioso. Innanzitutto, i costituenti decidono consapevolmente di non racchiudere tutta la disciplina religiosa in un unico articolo. Questa non è una scelta casuale, ma riflette un’esigenza politica e giuridica molto importante: evitare di dare l’impressione che la Chiesa cattolica goda di una posizione privilegiata rispetto alle altre confessioni. Per questo motivo vengono previsti due articoli distinti:
- l’articolo 7 , dedicato esclusivamente ai rapporti tra Stato e Chiesa cattolica; - l’articolo 8 , articolato in tre commi, destinato invece a tutte le altre confessioni religiose. Questa distinzione deriva da una situazione di fatto esistente al momento della redazione della Costituzione. La Chiesa cattolica, infatti, dispone già di uno strumento specifico che regola i rapporti con lo Stato italiano, cioè i Patti Lateranensi. Le altre confessioni religiose, invece, non hanno accordi analoghi: sono disciplinate in modo generico dalla legislazione sui cosiddetti “culti ammessi”, che le considerava in maniera indistinta, senza una vera valorizzazione delle loro specificità. Contenuto art 7: l’articolo 7, è composto da due commi. 1 comma: Il primo comma afferma un principio fondamentale: lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani Questa formula è molto densa e ha dato luogo a un ampio dibattito già durante i lavori dell’Assemblea costituente. In particolare, una delle critiche più note è
quella di Pietro Calamandrei , espressa nella seduta del 10 marzo 1947. Calamandrei contesta innanzitutto la collocazione stessa di questa norma all’interno della Costituzione. Secondo lui, una disposizione di questo tipo non è tipica di una carta costituzionale, ma piuttosto di un trattato internazionale. Il motivo è semplice: qui non si tratta di una norma con cui lo Stato disciplina sé stesso, ma di una dichiarazione reciproca tra due soggetti (Stato e Chiesa) che si riconoscono a vicenda come sovrani. La Costituzione , infatti, è espressione di un’unica sovranità, quella del popolo italiano. È un atto unilaterale dello Stato , non il frutto di un accordo tra due enti. In questo senso, inserire una formula di riconoscimento reciproco tra Stato e Chiesa appare, secondo lui, fuori luogo: la Chiesa non partecipa all’elaborazione della Costituzione, non è rappresentata in Assemblea, e quindi non ha titolo per essere parte di una dichiarazione di questo tipo. Da qui deriva una seconda critica, ancora più incisiva: Calamandrei sostiene che questa affermazione sia in fondo inutile, quasi priva di reale contenuto normativo. Quando si dice che lo Stato è sovrano, non c’è bisogno che qualcuno lo riconosca: la sovranità è un dato proprio dello Stato stesso. Allo stesso modo, il fatto che esistano altri ordinamenti giuridici, come quello della Chiesa, è già ammesso dalla teoria giuridica moderna , che ha superato l’idea secondo cui solo lo Stato produce diritto. Per questo motivo, Calamandrei definisce la norma come pleonastica. Nonostante queste critiche, il primo comma viene comunque mantenuto , e per comprenderlo bisogna analizzare i concetti di indipendenza e sovranità riferiti alla Chiesa cattolica. Quando si dice che la Chiesa è “ indipendente ”, si intende che esercita un potere autonomo, originario, che non deriva dallo Stato. È un ordinamento che si regge da sé , con proprie regole e una propria organizzazione. Questa indipendenza è così forte che è stata riconosciuta anche sul piano del diritto internazionale: la Chiesa cattolica è infatti considerata un soggetto capace di stipulare accordi con gli Stati , cioè veri e propri trattati internazionali. Questo riconoscimento non è casuale, ma è il risultato di una lunga evoluzione storica: la Chiesa ha sempre cercato di porsi su un piano paritario rispetto agli Stati, instaurando con essi rapporti basati su accordi reciproci. Più complesso è invece il discorso sulla “ sovranità ” nel diritto internazionale, la sovranità è un concetto ben preciso: uno Stato è sovrano se possiede tre elementi fondamentali: un territorio, una popolazione e un governo. Applicare questo schema alla Chiesa cattolica è però problematico, perché la sua realtà è diversa da quella degli Stati territoriali:
Patti , se accettate da entrambe le parti, non richiedono un procedimento di revisione costituzionale Già da questa formulazione si capisce che il secondo comma è molto più complesso del primo. Non a caso, la sua genesi è stata particolarmente travagliata (basti pensare al ruolo di Giuseppe Dossetti nei lavori preparatori) proprio perché si trattava di decidere fino a che punto lo Stato repubblicano dovesse vincolarsi a un accordo con la Chiesa cattolica Con questa disposizione, infatti, il nuovo Stato democratico nato dalla Costituzione diventa concretamente uno Stato concordatario. Questo significa che accetta di regolare i propri rapporti con la Chiesa non soltanto attraverso decisioni unilaterali , ma anche, e soprattutto, attraverso accordi bilaterali Da qui nasce il cosiddetto principio di bilateralità necessaria , chiamato anche principio concordatario. Questo principio non resta limitato alla Chiesa cattolica, ma viene esteso anche alle altre confessioni religiose attraverso l’articolo 8, terzo comma , della Costituzione. Qui si prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni diverse dalla cattolica siano regolati mediante intese. Il legislatore dell’epoca riteneva di operare correttamente estendendo questo modello, perché considerava anche le altre confessioni come ordinamenti giuridici originari, analoghi, almeno sotto questo profilo, alla Chiesa cattolica. Cosa significa principio di bilateralità necessaria? :Significa che lo Stato, quando deve disciplinare i rapporti con questi ordinamenti giuridici originari , cioè le confessioni religiose, non può limitarsi a utilizzare fonti unilaterali, come la legge o la Costituzione, ma deve ricorrere anche a fonti bilaterali, cioè accordi o intese. Questi accordi , poi, devono essere recepiti nell’ordinamento interno attraverso una legge Questo comporta una conseguenza molto importante: lo Stato rinuncia a una parte della propria sovranità, nel senso che non decide più da solo su determinate materie, ma deve negoziare con le confessioni religiose i contenuti della disciplina. E questa non è una scelta facoltativa, ma un vincolo costituzionale : lo Stato non può sottrarsi a questo meccanismo se non modificando la Costituzione. Quali sono le materie in cui lo Stato deve accordarsi con le confessioni religiose, e quali invece può regolare da solo? Non tutte le materie sono nette e separate. Alcune appartengono esclusivamente allo Stato, altre esclusivamente alla Chiesa, ma esistono anche materie in cui entrambi gli ordinamenti hanno competenza e interesse. Queste sono le cosiddette materie miste Ed è proprio nelle materie miste che possono nascere conflitti. Per risolverli, si ricorre agli accordi bilaterali , che servono proprio a coordinare le rispettive competenze. Tuttavia, bisogna sempre tenere presente che non tutto può essere oggetto di accordo : esistono ambiti che restano di competenza esclusiva dello Stato o della Chiesa e che quindi non possono essere negoziati. Conseguenze principio bilateralità: 1) gerarchia delle fonti nel diritto ecclesiastico : gli accordi tra Stato e confessioni religiose vengono recepiti tramite leggi ordinarie , ma si tratta di leggi particolari, definite leggi rinforzate o atipiche. Sono formalmente leggi ordinarie, ma non funzionano come le altre. Infatti, normalmente una legge ordinaria può essere modificata o abrogata da una legge ordinaria successiva, secondo il principio della successione delle leggi nel tempo. Tuttavia, questo non vale per le leggi che recepiscono un accordo con una confessione religiosa Queste leggi possono essere modificate solo attraverso una nuova legge che recepisca a sua volta un nuovo accordo. Quindi non basta una decisione unilaterale dello Stato: serve di nuovo il consenso della controparte. Questo comporta una sorta di procedimento “aggravato ”. Un aspetto analogo si riscontra anche per le confessioni diverse dalla cattolica : le intese non producono effetti immediati, ma devono essere recepite tramite una legge di ratifica, analogamente a quanto avviene per i trattati internazionali. Un esempio storico è la legge n. 810 del 1929, che ha dato esecuzione ai Patti Lateranensi. A questo punto si pone una domanda teorica molto interessante: cosa succede se lo Stato vuole modificare i Patti, ma non riesce a raggiungere un accordo con la Chiesa? In realtà, questo problema non si è mai posto concretamente, perché quando si è arrivati alla revisione del Concordato, nel 1984, le parti hanno trovato un accordo. Però il problema resta sul piano teorico Si può immaginare, ad esempio, il caso dell’obbligatorietà dell’ora di religione prevista dall’articolo 36 dei Patti del 1929. Se la Chiesa non avesse accettato di modificarla, cosa avrebbe potuto fare lo Stato? Le soluzioni ipotizzate sono due:
2) Sindacabilità costituzionale delle norme pattizie: Questa problematica si è iniziata a profilare solamente successivamente all’inizio dei lavori della Corte costituzionale in particolare con la sentenza n. 1 del 1956 In quella decisione, la Corte afferma di essere competente a giudicare la legittimità costituzionale delle leggi ordinarie. A questo punto nasce immediatamente una questione: le leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi sono formalmente leggi ordinarie ; quindi, ci si chiede se anche le norme pattizie possano essere sottoposte al controllo di costituzionalità.
principio di uguaglianza possa essere utilizzato come parametro per giudicare la legittimità delle
Corte chiarisce che il principio di uguaglianza formale non può essere considerato automaticamente un principio supremo. La ragione è evidente: se lo si considerasse tale in senso assoluto, si arriverebbe a dichiarare illegittimo l’intero Concordato. Per evitare questo esito, la Corte elabora una soluzione più articolata: il principio di uguaglianza è sì fondamentale, ma assume rilievo come principio supremo solo in
ogni differenza di trattamento è vietata, ma solo quelle che risultano prive di una giustificazione ragionevole. Parallelamente, la Corte costruisce anche lo strumento attraverso cui operare questo controllo , cioè il parametro di costituzionalità , che, proprio a partire dalla sentenza del 1971, viene limitato ai principi supremi.
questa decisione la Corte costituzionale individua, o meglio enuclea , un ulteriore principio supremo dell’ordinamento, cioè il principio di laicità dello stato La questione concreta sottoposta alla Corte riguarda l’articolo 9 del nuovo Concordato, che introduce l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ma con una caratteristica fondamentale: il carattere facoltativo. Infatti, a differenza della disciplina precedente, prevista dall’articolo 36 del Concordato del 1929, in cui l’ora di religione era obbligatoria salvo richiesta di esonero, nel nuovo sistema si prevede che sia direttamente lo studente, a partire dai 14 anni, a scegliere se avvalersi o meno di tale insegnamento Quindi la Corte si trova davanti a un problema molto delicato: verificare se questa previsione sia compatibile con la Costituzione, e in particolare con quel nucleo di principi fondamentali che regolano i rapporti tra Stato e fenomeno religioso. La cosa importante da capire è che la Corte non dichiara l’illegittimità della norma. Si tratta infatti di una sentenza di infondatezza : la questione viene rigettata. Tuttavia, questo non significa che la sentenza sia poco rilevante. Al contrario, è una delle più importanti, perché in essa la Corte compie un’operazione fondamentale: individua e definisce il principio supremo di laicità , lo spiega, lo costruisce teoricamente, ma poi conclude che, nel caso concreto, questo principio non è stato violato La Corte afferma infatti che, pur essendo l’Italia uno Stato laico, la previsione dell’ora di religione è comunque compatibile con questo principio, proprio perché è facoltativa. E qui emerge un passaggio molto importante: la laicità, secondo la Corte, non implica un divieto assoluto di ogni riferimento religioso nello spazio pubblico , ma piuttosto esclude forme di imposizione o di indottrinamento. Questo orientamento si inserisce anche in una linea più ampia, che ritroviamo a livello europeo: anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che gli Stati non devono indottrinare la popolazione. Tuttavia, l’insegnamento della religione è compatibile con questo divieto solo se è facoltativo , cioè se lascia spazio alla libertà di scelta individuale. A questo punto bisogna fare un passo indietro per capire quanto sia rilevante questa affermazione della Corte. Il principio di laicità, infatti, non era esplicitamente scritto nella Costituzione. Il percorso che ha portato alla sua affermazione è stato lungo e complesso. L’Italia nasce come Stato confessionista, e anche durante i lavori preparatori della Costituzione i padri costituenti erano molto cauti: evitavano di utilizzare un termine forte come “laicità” Proprio per questo, la sentenza del 1989 ha un’importanza enorme: è la Corte che, per la prima volta, ricava questo principio dall’insieme della Costituzione. Non lo trova in una singola norma, ma lo deduce da una pluralità di disposizioni, come: l’articolo 2 (diritti inviolabili), l’articolo 3 (uguaglianza),l’articolo 7,primo comma, l’articolo 8, l’articolo 20, e altre ancora Quindi la laicità nasce come principio “ricostruito” dalla Corte , non come principio espressamente dichiarato. Come giustifichiamo questa posizione? Che tipo di laicità è quella italiana? La Corte chiarisce che non si tratta di una laicità “classica”, intesa come indifferenza totale dello Stato nei confronti del fenomeno religioso. Nel nostro ordinamento si parla piuttosto di laicità positiva , o “laicità all’italiana” Questo significa che lo Stato non è indifferente alle confessioni religiose , ma le considera come un fattore positivo di promozione della persona umana. Di conseguenza, la libertà religiosa non deve essere solo garantita, ma anche promossa. Questa attività di promozione, però, deve essere orientata in senso pluralistico: lo Stato deve creare le condizioni affinché tutte le confessioni e tutte le visioni culturali possano emergere. Ed è proprio qui che si inserisce un nodo problematico molto interessante: se lo Stato deve promuovere tutte le confessioni, come si giustifica il fatto che nelle scuole esista un insegnamento specificamente dedicato alla religione cattolica? La Corte fornisce due tipi di giustificazione.
Una parte della dottrina aveva quindi ritenuto che, venuto meno quel Concordato con la revisione del 1984, venisse meno anche quella particolare copertura costituzionale La sentenza del 1989 dimostra invece che non è così. La Corte continua a utilizzare il parametro dei principi supremi anche rispetto al nuovo accordo, mostrando che questo criterio di controllo è ormai stabilmente radicato nell’ordinamento. In altre parole, la Corte continua a interpretare la Costituzione in senso “gerarchico”, ritenendo che esistano norme, in particolare quelle pattizie con la Chiesa cattolica, che, proprio per la loro posizione particolare, richiedono un parametro di giudizio speciale E questo orientamento è rimasto costante fino ad oggi. LEZIONE 9 - L’art. 8 comma primo della Costituzione: l’eguale libertà̀ delle confessioni religiose : questa disposizione disciplina il fenomeno religioso in relazione a tutte le confessioni , e proprio per questo motivo può essere considerata una delle norme più importanti dell’intero sistema costituzionale in materia religiosa. L’articolo 8 si compone di tre commi e, per essere compreso correttamente, deve essere letto in parallelo con l’articolo 7 della Costituzione italiana Questo perché, mentre l’articolo 7 riguarda specificamente i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, l’articolo 8 estende quella logica anche alle altre confessioni religiose, soprattutto attraverso il secondo e il terzo comma. Ambito soggettivo: A questo punto, è utile leggere la struttura della norma anche dal punto di vista dell’ambito soggettivo, cioè dei destinatari. La dottrina utilizza un’immagine molto efficace: quella di una piramide rovesciata , perché si passa da una platea amplissima a una progressivamente più ristretta. Nel primo comma, infatti, si parla di “tutte le confessioni religiose”: si tratta di una formula omnicomprensiva , che include qualsiasi confessione, senza distinzione. Nel secondo comma, invece, il discorso si restringe: si fa riferimento alle confessioni che si sono date una propria organizzazione, cioè che possiedono uno statuto. Qui emerge il tema dell’autonomia organizzativa. Nel terzo comma, infine, l’ambito si restringe ulteriormente: si prendono in considerazione solo quelle confessioni che, oltre ad avere uno statuto, intendono instaurare un rapporto con lo Stato attraverso lo strumento delle intese. Comma 1:Concentrandoci ora sul primo comma, troviamo la formula: “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” Questa espressione è particolarmente interessante, perché è una formula ellittica , cioè racchiude in poche parole due principi distinti ma fondamentali:
In questi casi, la differenza è giustificata perché nasce da esigenze concrete e specifiche. Al contrario, la differenza non è legittima quando incide su esigenze generali , che riguardano tutte le
Stato favorisse solo alcune confessioni in questo ambito, si realizzerebbe una discriminazione. SOLUZIONE: A questo punto si arriva alla soluzione adottata dal costituente Il primo comma dell’articolo 8 rappresenta infatti un vero e proprio compromesso tra queste due posizioni. La formula scelta “egualmente libere” cerca di tenere insieme sia il principio di uguaglianza sia quello di libertà. Questo significa che tutte le confessioni: sono libere di esercitare le proprie attività e possono accedere a queste libertà in condizioni di uguaglianza. Tuttavia, il testo presenta una certa ambiguità, probabilmente voluta: Questo perché libertà e uguaglianza non sono principi sempre perfettamente compatibili: un sistema che massimizza la libertà non garantisce necessariamente l’uguaglianza, e viceversa. La soluzione adottata è quindi quella di far incontrare