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diritto ecclesiastico, Dispense di Diritto Ecclesiastico

dispensa esame appunti lezioni

Tipologia: Dispense

2025/2026

Caricato il 08/06/2026

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giulia-bonura-3 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
LEZIONE 1 – INTRODUZIONE AL CORSO: Quando parliamo di fenomeno religioso , dobbiamo partire da
un’idea molto ampia. Non si tratta solo delle religioni in senso positivo, cioè delle persone che professano
una fede, ma anche delle posizioni di segno opposto, come ad esempio l’ateismo. Questo è fondamentale,
perché il diritto ecclesiastico non si occupa solo della religione “attiva ”, ma di tutte le forme in cui la
dimensione religiosa si manifesta, comprese quelle che la negano. L’oggetto del corso è il modo in cui il
legislatore nazionale disciplina questo fenomeno religioso, inteso appunto in senso ampio. Poiché il nostro
punto di riferimento è l’ordinamento italiano, sarà inevitabile richiamare più volte la Costituzione, in
particolare gli articoli 7, 8, 19 e 20, oltre alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha avuto un ruolo
fondamentale nell’interpretare e sviluppare questi principi.
A questo punto è importante chiarire la differenza tra diritto ecclesiastico e diritto canonico: Il diritto
ecclesiastico è un diritto statale : è l’insieme delle norme con cui lo Stato regola il fenomeno religioso .
Il diritto canonico, invece, è un diritto confessionale , cioè interno a una specifica religione , nel nostro
caso la Chiesa cattolica. Quindi mentre il primo appartiene all’ordinamento dello Stato, il secondo appartiene
all’ordinamento della Chiesa.
Ma perché lo Stato si occupa del fenomeno religioso? La risposta sta nel fatto che la scelta religiosa o
anche la scelta di non avere una religione, incide profondamente su moltissimi aspetti della vita
quotidiana. Pensiamo, ad esempio, a questioni come l’interruzione della gravidanza, le trasfusioni di
sangue, le regole alimentari, la gestione della morte, o il matrimonio. In tutti questi ambiti esistono norme
religiose (non giuridiche) che possono entrare in tensione con le norme dello Stato . Tradizionalmente si
distingue tra ordine spirituale e ordine temporale Tuttavia, questa distinzione, che teoricamente è chiara,
nella pratica è molto difficile da mantenere. Nella vita concreta, infatti, le due dimensioni si intrecciano
continuamente: ci sono moltissime situazioni che riguardano contemporaneamente sia la sfera religiosa sia
quella civile. Proprio per questo motivo il legislatore è chiamato a intervenire per risolvere i conflitti
tra questi due ordini. Un esempio tipico è quello dell’obiezione di coscienza nel caso dell’aborto: il medico
si trova di fronte a un’alternativa secca, o segue la propria coscienza religiosa oppure segue la legge dello
Stato — non esiste una terza via, il cosiddetto tertium non datur. Tuttavia, non sempre il rapporto tra
ordine religioso e ordine statale genera conflitti così radicali In molti casi, infatti, non c’è uno scontro
diretto, ma piuttosto una richiesta di riconoscimento . Pensiamo, ad esempio, alla questione degli edifici
di culto: qui non ci sono due norme che si contrappongono, ma c’è l’esigenza di un gruppo religioso di avere
uno spazio in cui potersi riunire e pregare. Si tratta quindi di una pretesa positiva nei confronti dello Stato,
cioè una richiesta affinché lo Stato faccia qualcosa per garantire concretamente la libertà religiosa. Se lo
Stato non interviene, il rischio è che la libertà religiosa resti confinata alla sfera privata, impedendo una piena
espressione collettiva. Un altro esempio significativo è quello del matrimonio. Lo Stato non è obbligato a
riconoscere effetti civili al matrimonio religioso: potrebbe, in teoria, imporre ai cittadini di sposarsi due volte,
una davanti al ministro di culto e una davanti all’ufficiale civile. Tuttavia, molti gruppi religiosi chiedono che il
loro rito produca anche effetti giuridici nello Stato, e questo apre una questione di coordinamento tra i due
ordinamenti.
Se lo Stato decidesse di non occuparsi affatto del fenomeno religioso, tutte queste esigenze, sia quelle
di conflitto sia quelle di riconoscimento, resterebbero insoddisfatte Il risultato sarebbe una libertà
religiosa “asfittica”, cioè limitata a spazi privati e incapace di esprimersi pienamente nella società .
Infine, è importante sottolineare che le scelte del legislatore in materia religiosa non sono mai neutrali ,
ma sono fortemente influenzate dalla storia, dalla cultura e dalla composizione religiosa del Paese  Nel
caso italiano, la presenza maggioritaria della religione cattolica ha inciso profondamente sulla legislazione.
Questo ha comportato spesso una maggiore attenzione verso la religione di maggioranza, talvolta a
discapito delle minoranze Un esempio emblematico è il matrimonio civile, che storicamente è stato
modellato sulla struttura del matrimonio canonico.
LEZIONE 2 – MODELLI DI RELAZIONE TRA STATO E GRUPPI RELIGIOSI: Nel diritto ecclesiastico si
parla di diversi modelli di relazione tra Stato e religioni. Tuttavia, è fondamentale chiarire che questi modelli
sono costruzioni teoriche : non esiste uno Stato reale che corrisponda perfettamente a uno di essi .
Servono piuttosto come strumenti per comprendere e classificare le diverse esperienze concrete . Inoltre,
è preferibile parlare di rapporti tra Stato e gruppi religiosi , piuttosto che tra Stato e Chiesa. Questa scelta
terminologica è importante perché consente di includere una pluralità di realtà religiose, evitando di limitarsi
alle confessioni tradizionali . Allo stesso tempo, bisogna riconoscere che nessuna espressione riesce a
racchiudere completamente la complessità del fenomeno religioso , che può assumere forme molto
diverse e non sempre riconducibili alla categoria di “confessione religiosa”.
 Quando parliamo di modello, intendiamo il modo in cui uno Stato regola il fenomeno religioso.
Criterio formale: intendiamo gli strumenti/fonti normative che il legislatore nazionale usa per
disciplinare il fenomeno religioso all’interno dell’ordinamento. Nel diritto ecclesiastico, infatti, non
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DIRITTO ECCLESIASTICO

LEZIONE 1 – INTRODUZIONE AL CORSO: Quando parliamo di fenomeno religioso , dobbiamo partire da un’idea molto ampia. Non si tratta solo delle religioni in senso positivo, cioè delle persone che professano una fede, ma anche delle posizioni di segno opposto, come ad esempio l’ateismo. Questo è fondamentale, perché il diritto ecclesiastico non si occupa solo della religione “attiva ”, ma di tutte le forme in cui la dimensione religiosa si manifesta, comprese quelle che la negano. L’oggetto del corso è il modo in cui il legislatore nazionale disciplina questo fenomeno religioso, inteso appunto in senso ampio. Poiché il nostro punto di riferimento è l’ordinamento italiano, sarà inevitabile richiamare più volte la Costituzione, in particolare gli articoli 7, 8, 19 e 20, oltre alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha avuto un ruolo fondamentale nell’interpretare e sviluppare questi principi. A questo punto è importante chiarire la differenza tra diritto ecclesiastico e diritto canonico : Il diritto ecclesiastico è un diritto statale : è l’insieme delle norme con cui lo Stato regola il fenomeno religioso. Il diritto canonico , invece, è un diritto confessionale , cioè interno a una specifica religione , nel nostro caso la Chiesa cattolica. Quindi mentre il primo appartiene all’ordinamento dello Stato, il secondo appartiene all’ordinamento della Chiesa. Ma perché lo Stato si occupa del fenomeno religioso? La risposta sta nel fatto che la scelta religiosa o anche la scelta di non avere una religione, incide profondamente su moltissimi aspetti della vita quotidiana. Pensiamo, ad esempio, a questioni come l’interruzione della gravidanza, le trasfusioni di sangue, le regole alimentari, la gestione della morte, o il matrimonio. In tutti questi ambiti esistono norme religiose (non giuridiche) che possono entrare in tensione con le norme dello Stato. Tradizionalmente si distingue tra ordine spirituale e ordine temporale  Tuttavia, questa distinzione, che teoricamente è chiara, nella pratica è molto difficile da mantenere. Nella vita concreta, infatti, le due dimensioni si intrecciano continuamente : ci sono moltissime situazioni che riguardano contemporaneamente sia la sfera religiosa sia quella civile. Proprio per questo motivo il legislatore è chiamato a intervenire per risolvere i conflitti tra questi due ordini. Un esempio tipico è quello dell’obiezione di coscienza nel caso dell’aborto: il medico si trova di fronte a un’alternativa secca, o segue la propria coscienza religiosa oppure segue la legge dello Stato — non esiste una terza via, il cosiddetto tertium non datur. Tuttavia, non sempre il rapporto tra ordine religioso e ordine statale genera conflitti così radicali  In molti casi, infatti, non c’è uno scontro diretto, ma piuttosto una richiesta di riconoscimento. Pensiamo, ad esempio, alla questione degli edifici di culto: qui non ci sono due norme che si contrappongono, ma c’è l’esigenza di un gruppo religioso di avere uno spazio in cui potersi riunire e pregare. Si tratta quindi di una pretesa positiva nei confronti dello Stato, cioè una richiesta affinché lo Stato faccia qualcosa per garantire concretamente la libertà religiosa. Se lo Stato non interviene, il rischio è che la libertà religiosa resti confinata alla sfera privata, impedendo una piena espressione collettiva. Un altro esempio significativo è quello del matrimonio. Lo Stato non è obbligato a riconoscere effetti civili al matrimonio religioso: potrebbe, in teoria, imporre ai cittadini di sposarsi due volte, una davanti al ministro di culto e una davanti all’ufficiale civile. Tuttavia, molti gruppi religiosi chiedono che il loro rito produca anche effetti giuridici nello Stato, e questo apre una questione di coordinamento tra i due ordinamenti. Se lo Stato decidesse di non occuparsi affatto del fenomeno religioso , tutte queste esigenze, sia quelle di conflitto sia quelle di riconoscimento, resterebbero insoddisfatte  Il risultato sarebbe una libertà religiosa “asfittica”, cioè limitata a spazi privati e incapace di esprimersi pienamente nella società. Infine, è importante sottolineare che le scelte del legislatore in materia religiosa non sono mai neutrali , ma sono fortemente influenzate dalla storia, dalla cultura e dalla composizione religiosa del Paese Nel caso italiano, la presenza maggioritaria della religione cattolica ha inciso profondamente sulla legislazione. Questo ha comportato spesso una maggiore attenzione verso la religione di maggioranza, talvolta a discapito delle minoranze Un esempio emblematico è il matrimonio civile, che storicamente è stato modellato sulla struttura del matrimonio canonico. LEZIONE 2 – MODELLI DI RELAZIONE TRA STATO E GRUPPI RELIGIOSI: Nel diritto ecclesiastico si parla di diversi modelli di relazione tra Stato e religioni. Tuttavia, è fondamentale chiarire che questi modelli sono costruzioni teoriche : non esiste uno Stato reale che corrisponda perfettamente a uno di essi. Servono piuttosto come strumenti per comprendere e classificare le diverse esperienze concrete. Inoltre, è preferibile parlare di rapporti tra Stato e gruppi religiosi , piuttosto che tra Stato e Chiesa. Questa scelta terminologica è importante perché consente di includere una pluralità di realtà religiose, evitando di limitarsi alle confessioni tradizionali. Allo stesso tempo, bisogna riconoscere che nessuna espressione riesce a racchiudere completamente la complessità del fenomeno religioso , che può assumere forme molto diverse e non sempre riconducibili alla categoria di “confessione religiosa”.  Quando parliamo di modello , intendiamo il modo in cui uno Stato regola il fenomeno religioso. Criterio formale : intendiamo gli strumenti/fonti normative che il legislatore nazionale usa per disciplinare il fenomeno religioso all’interno dell’ordinamento. Nel diritto ecclesiastico, infatti, non

troviamo solo fonti unilaterali (come la legge ordinaria, la legge costituzionale o i regolamenti) ma anche fonti bilaterali , che rappresentano una peculiarità di questo settore. A differenza di altri ambiti del diritto, qui lo Stato può stipulare accordi con soggetti esterni al proprio ordinamento , cioè con i gruppi religiosi. Questi accordi hanno una natura particolare: sono stipulati con entità originarie e autonome rispetto allo Stato , e per questo possono essere paragonati ai trattati internazionali. Non a caso, per produrre effetti nell’ordinamento italiano, devono essere recepiti tramite una legge ordinaria, proprio come accade per i trattati. Sulla base del tipo di fonti utilizzate, possiamo individuare tre modelli principali.

  • Il primo è lo Stato concordatario , in cui il legislatore utilizza prevalentemente fonti bilaterali. Il termine deriva dai concordati , cioè dagli accordi stipulati tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Gli accordi con altre confessioni , invece, nel nostro ordinamento sono chiamati intese. Il fatto che si utilizzi un termine specifico per la Chiesa cattolica è significativo: storicamente, infatti, è stata proprio la Chiesa cattolica a sviluppare per prima la pratica di stipulare accordi con gli Stati, rivendicando una posizione paritaria Non è un caso che gli Stati concordatari siano spesso Paesi a maggioranza cattolica. In questi contesti, il modello concordatario tende a estendersi anche alle altre religioni, anche se non sempre è perfettamente adatto alle loro caratteristiche.
  • Il secondo modello è lo Stato separatista , in cui il legislatore utilizza esclusivamente fonti unilaterali. In questo caso, lo Stato sceglie di non stipulare accordi con i gruppi religiosi , regolando il fenomeno religioso solo attraverso le proprie leggi. Questa scelta può dipendere da ragioni storiche o politiche Un esempio emblematico è la Francia, che nel 1905 ha adottato la legge di separazione tra Stato e confessioni religiose. Nonostante sia un Paese a maggioranza cattolica, ha scelto un modello separatista. Altri esempi si trovano in contesti caratterizzati da pluralismo religioso o da una religione che non ha una vocazione “istituzionale” come quella cattolica, come nel caso della Grecia ortodossa.
  • Infine, abbiamo lo Stato unionista , che rappresenta un modello minoritario. Qui non troviamo né accordi bilaterali né una netta separazione, ma piuttosto una forte integrazione tra istituzioni statali e istituzioni religiose. In questi ordinamenti esiste una sovrapposizione tra le due sfere, soprattutto a livello istituzionale. Un esempio classico è quello dell’Inghilterra, dove il sovrano è anche capo della Chiesa anglicana. In questi casi, la distinzione tra ordine spirituale e ordine temporale diventa particolarmente sfumata, rendendo difficile applicare i criteri tradizionali di classificazione. -- Criterio sostanziale : Cioè il concreto atteggiamento dello stato nei confronti del fenomeno religioso che si riflette sull’ordinamento su tutti i suoi livelli: apparato normativo, la giurisprudenza ( sentenze, leggi, costituzione, etc… ) Sulla base di questo criterio distinguiamo tra: -Stati confessionisti: In linea generale, uno Stato si definisce confessionista quando assume come punto di riferimento i principi di una o più religioni e li utilizza come base per la propria legislazione. Questo significa che le norme giuridiche non sono costruite in modo autonomo rispetto alla religione , ma derivano , almeno in parte, dai valori e dalle regole di una determinata confessione. Questa influenza è particolarmente evidente nei settori in cui le religioni hanno posizioni molto forti e definite , come ad esempio le questioni legate all’inizio e alla fine della vita, oppure la famiglia e il matrimonio. Un esempio molto chiaro lo troviamo proprio nel matrimonio : in Italia, storicamente, il matrimonio civile è stato modellato sull’idea cattolica di matrimonio, che è indissolubile. Infatti, per molto tempo nel nostro ordinamento non era previsto il divorzio, proprio perché si recepiva questo principio religioso. Solo successivamente, con un’evoluzione culturale e giuridica, si è arrivati a superare l’indissolubilità. Un altro esempio riguarda il fatto che in passato alcuni comportamenti, come l’adulterio o la bestemmia , erano considerati reati: anche qui si vede chiaramente l’influenza di una morale religiosa sulla normativa statale. Se ragioniamo in termini teorici, uno Stato pienamente confessionista dovrebbe evitare di emanare norme in contrasto con la religione di riferimento. Questo comporta inevitabilmente un trattamento privilegiato per quella religione rispetto alle altre. Ad esempio, lo Stato potrebbe sostenere economicamente la religione di riferimento, finanziandola direttamente o indirettamente. Potrebbe anche finanziare altre religioni, ma in misura minore, oppure non farlo affatto. Un altro esempio riguarda l’istruzione: in uno Stato confessionista, l’insegnamento nelle scuole può essere improntato alla religione dominante, oppure può essere prevista un’ora di religione obbligatoria relativa proprio a quella confessione. Ancora, possiamo pensare al matrimonio: spesso i matrimoni celebrati secondo il rito della religione di Stato producono automaticamente effetti civili, mentre per le altre religioni questo riconoscimento può essere più difficile o subordinato a procedure più complesse.

che, da un lato, lo Stato sembra voler tenere separate le sfere religiosa e civile, ma dall’altro lato interviene in modo molto incisivo nella vita delle confessioni religiose. Questa ambivalenza si riflette chiaramente in alcune leggi fondamentali dell’epoca.  Un primo esempio è la legge Sineo della metà dell’Ottocento. Questa legge affermava che la differenza di religione non costituisce un ostacolo per il godimento dei diritti civili e politici , né per l’accesso alle cariche pubbliche. Si tratta di un principio estremamente avanzato per l’epoca, perché introduce un criterio di non discriminazione basato sulla religione. In questo modo, le minoranze religiose, pur essendo formalmente solo “tollerate” dallo Statuto Albertino, potevano in concreto vivere e operare in condizioni di libertà e autonomia. Questo crea una tensione evidente : da un lato lo Stato si dichiara confessionista, dall’altro però adotta norme che garantiscono una sostanziale uguaglianza tra i cittadini, indipendentemente dalla religione. È quindi difficile parlare di un vero confessionismo pieno.  Un altro intervento importante è rappresentato dalle leggi Siccardi del 1850, che segnano un passaggio decisivo verso la separazione tra Stato e Chiesa. Queste leggi r iducono drasticamente l’ambito della giurisdizione ecclesiastica, confinandola sempre più nella sfera privata e togliendole il sostegno dello Stato. Si tratta quindi di un intervento chiaramente ispirato a una logica separatista. Diverso è il caso della legge Lanza del 1857, che stabiliva che la religione cattolica fosse il fondamento dell’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche. Questo potrebbe sembrare un elemento di conferma del confessionismo, ma bisogna precisare che il riferimento riguarda solo l’insegnamento religioso, e non l’intero sistema educativo. Non siamo ancora, quindi, di fronte a un’impostazione pienamente confessionista come quella che si avrà in epoca fascista. Un momento particolarmente significativo è rappresentato dalle cosiddette leggi eversive dell’asse ecclesiastico , adottate tra gli anni ’60 e ’70 dell’Ottocento. Queste leggi avevano anche una finalità economica, perché lo Stato si trovava in una situazione finanziaria molto difficile. Attraverso questi provvedimenti, lo Stato incamerò i beni degli enti ecclesiastici e soppresse molti ordini religiosi, soprattutto quelli ritenuti inutili o dannosi. Questo intervento è tipico di uno Stato giurisdizionalista : lo Stato si arroga il diritto di decidere quali enti religiosi sono utili e quali no, intervenendo direttamente nella struttura della Chiesa. Le conseguenze di queste politiche si faranno sentire anche negli anni successivi, fino ai Patti Lateranensi, che cercheranno di ricomporre il conflitto. Questa progressiva perdita di caratteri confessionisti emerge anche nei codici.

  • Il Codice Pisanelli del 1865 , ad esempio, è chiaramente ispirato a principi liberali. La scelta più significativa riguarda il matrimonio: il codice introduce il matrimonio civile come unico matrimonio valido per lo Stato , negando effetti giuridici ai matrimoni religiosi. Questa è una decisione molto radicale, soprattutto in un Paese in cui la quasi totalità dei matrimoni era celebrata in forma religiosa. Le conseguenze furono notevoli , anche in termini di riconoscimento degli status familiari e della legittimità dei figli.
  • Anche il Codice penale Zanardelli riflette questa impostazione liberale. A differenza di altri codici dell’epoca, non contiene una sezione dedicata alla tutela della religione come tale. L’attenzione è rivolta piuttosto alla tutela delle persone, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa. Un esempio significativo è l’articolo 141 , che puniva chi offendeva pubblicamente un culto ammesso nello Stato, ma senza fare distinzioni tra religioni: la tutela era uguale per tutti Questo è molto importante, perché dimostra che i culti diversi da quello cattolico, che nello Statuto Albertino erano solo “tollerati”, diventano qui “ammessi ” e quindi riconosciuti in modo più pieno. Ancora una volta, emerge la distanza tra la dichiarazione formale di confessionismo e la realtà normativa. LA QUESTIONE ROMANA: In questo contesto già complesso si inserisce la cosiddetta questione romana , che rappresenta uno dei momenti più critici nei rapporti tra Stato e Chiesa. Il punto di svolta è la Breccia di Porta Pia , avvenuta il 20 settembre 1870, quando il Regno d’Italia annette militarmente lo Stato Pontificio , che fino ad allora era sotto il controllo del Papa ed era molto esteso territorialmente. Questo evento provoca una rottura profonda nei rapporti tra Stato e Chiesa. Nel tentativo di sanare il conflitto , lo Stato italiano approva nel 1871 la legge delle Guarentigie , con cui riconosce al Papa una serie di garanzie e privilegi , simili a quelli riservati ai sovrani, oltre al possesso di alcuni immobili. Tuttavia, la reazione della Chiesa è estremamente negativa. Papa Pio IX, con l’enciclica Ubi Nos del 1871, respinge con forza questa legge, definendola un prodotto inaccettabile. Le critiche principali sono due: innanzitutto, si tratta di una legge unilaterale : lo Stato ha deciso da solo , senza coinvolgere la Chiesa. Questo contrasta con la visione della Chiesa cattolica, che rivendica rapporti paritari con lo Stato. In secondo luogo, la legge riduce il Papa a un suddito dello Stato italiano e gli toglie formalmente il potere temporale. Questo è inaccettabile dal punto di vista della Chiesa, perché il potere spirituale, in quanto derivante da Dio, non può essere subordinato a un potere terreno. Pochi anni dopo, nel 1874, lo stesso Papa proclama il Non expedit , cioè invita i cattolici a non partecipare alla vita politica dello Stato italiano: non devono né votare né candidarsi l’idea è che i cattolici non debbano riconoscersi in uno Stato considerato illegittimo. Questo atteggiamento, però, con il tempo si attenua, soprattutto durante la Prima guerra mondiale, quando i cattolici iniziano a partecipare alla

vita politica. Il Non expedit viene infine superato nel 1919 , con la nascita del Partito Popolare Italiano guidato da Luigi Sturzo. LEZIONE 4 – LO STATO FASCISTA, LA RICONFESSIONALIZZAZIONE E I PATTI LATERANENSI: Per capire questa fase, bisogna partire da un dato fondamentale: la cosiddetta questione romana , cioè il conflitto tra Stato italiano e Chiesa cattolica nato dopo la presa di Roma, era ancora aperta e irrisolta. È proprio in questo contesto che interviene lo Stato fascista. A partire dagli anni ’20 si assiste a una progressiva ascesa politica del partito fascista guidato da Benito Mussolini. Questa crescita di potere non è solo politica , ma si accompagna anche a un preciso progetto ideologico : quello della riconfessionalizzazione del Paese. Con questo termine si intende un processo attraverso il quale si cerca di restituire contenuto effettivo al principio confessionista già presente nello Statuto Albertino, ma che nel tempo era stato svuotato da una serie di interventi di impronta liberale e spesso contraddittori. È importante sottolineare che questo processo non nasce in modo improvviso e dichiarato, ma si sviluppa inizialmente in maniera graduale. Nei primi anni ’20, infatti, il partito fascista non è ancora pienamente consolidato al potere e, soprattutto, non mostra fin da subito un atteggiamento favorevole nei confronti della Chiesa cattolica. Questo emerge chiaramente, ad esempio, dal discorso del 1921 di Mussolini, in cui si percepisce una certa distanza. Tuttavia, già in quella fase, Mussolini comprende un aspetto fondamentale: la necessità strategica di trovare un accordo con il papato per chiudere definitivamente la questione romana. La sua idea è piuttosto chiara: il Papa avrebbe dovuto rinunciare formalmente al potere temporale, che di fatto aveva già perso e, in cambio, lo Stato italiano avrebbe garantito una serie di riconoscimenti e benefici, soprattutto di natura economica e simbolica. Nel giro di pochi anni si passa quindi da una situazione di forte conflitto a una vera e propria svolta, che si concretizzerà nel 1929. IL PROCESSO DI RICONFESSIONALIZZAZIONE: Parallelamente a questo percorso politico-diplomatico, il regime fascista porta avanti una serie di interventi concreti che vanno nella direzione della riconfessionalizzazione. L’obiettivo è chiaro : utilizzare la religione cattolica come strumento di legittimazione del potere ( instrumentum regni ), cioè come mezzo per rafforzare il consenso e consolidare il controllo sulla società. Uno degli interventi più significativi è la riforma Gentile del 1923 , che riguarda il sistema scolastico. Questa riforma attribuisce alla religione cattolica un ruolo centrale nell’istruzione pubblica , stabilendo che essa costituisce non solo il fondamento dell’educazione religiosa, ma il fondamento e il coronamento dell’intero sistema educativo. Questo passaggio è molto importante, perché l’istruzione è uno degli strumenti principali attraverso cui lo Stato forma i cittadini. Attribuire alla religione cattolica questo ruolo significa, di fatto, porla alla base dell’intero ordinamento, recuperando una logica tipicamente confessionista. Con il consolidamento del potere fascista, soprattutto dopo il 1925, questo processo si intensifica ulteriormente. Tra il 1922 e il 1926 vengono emanati diversi regolamenti che ripristinano l’obbligo di esposizione del crocifisso negli spazi pubblici: nelle scuole, negli uffici, nei tribunali e negli ospedali. Il crocifisso diventa quindi un elemento obbligatorio dell’ambiente pubblico, con un forte valore simbolico. Questo tema, peraltro, non si esaurisce con il fascismo: anche dopo, con l’entrata in vigore della Costituzione, il dibattito sulla presenza del crocifisso negli spazi pubblici rimarrà acceso, arrivando fino alla giurisprudenza europea, in particolare alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Un altro intervento significativo riguarda il calendario : le principali festività religiose cattoliche vengono riconosciute come festività civili. In questo modo si crea una sovrapposizione tra tempo religioso e tempo civile , rafforzando ulteriormente il legame tra Stato e religione.  È importante distinguere tra il valore di queste misure : alcune hanno una funzione prevalentemente simbolica , altre invece incidono concretamente sull’organizzazione della società. In ogni caso, molte di queste disposizioni continueranno a produrre effetti anche dopo la fine del regime fascista, tanto che ancora oggi la Corte costituzionale è spesso chiamata a intervenire per armonizzare queste norme con i principi della Costituzione repubblicana. I PATTI LATERANENSI E LA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE ROMANA: Il punto culminante di questo processo è rappresentato dalla soluzione della questione romana, che si realizza con la stipula dei Patti Lateranensi , firmati l’11 febbraio 1929 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Questi Patti vengono poi recepiti nell’ordinamento italiano con una legge di esecuzione , come avviene per gli accordi di natura internazionale. È importante sottolineare che si parla di “ Patti” al plurale , perché non si tratta di un unico accordo, ma di un insieme di atti distinti.

  • Il primo è il Trattato Lateranense , che riguarda gli aspetti territoriali e patrimoniali. È proprio questo trattato a prevedere la creazione dello Stato della Città del Vaticano , attraverso la cessione di una porzione di territorio italiano. Questo Stato è un’enclave all’interno di Roma ed esiste ancora oggi.
  • Il secondo è il Concordato , che disciplina i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sotto il profilo religioso , in particolare per quanto riguarda l’esercizio della religione e il riconoscimento di effetti civili a istituti religiosi. Questo concordato non è più in vigore oggi, perché è stato modificato nel 1984 con un nuovo accordo promosso da Bettino Craxi.

ARTICOLO 36: L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE: L’articolo 36 del Concordato riguarda invece l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Anche qui si ritrova una forte continuità con quanto già affermato dalla riforma Gentile del 1923. La religione cattolica viene considerata il fondamento e il coronamento dell’istruzione pubblica , non solo dell’insegnamento religioso in senso stretto. Questo significa che la religione cattolica viene posta alla base dell’intero sistema educativo. L’insegnamento religioso diventa obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado. Per non frequentarlo, era necessario presentare una richiesta motivata di esonero , generalmente da parte dei genitori se si trattava di studenti minorenni. Questo comportava una forma di esposizione della propria appartenenza religiosa, o della propria non appartenenza, con possibili conseguenze anche sul piano sociale. Inoltre, l’organizzazione di questo insegnamento era fortemente controllata dalla Chiesa: gli insegnanti dovevano essere approvati dall’autorità ecclesiastica e potevano perdere l’idoneità in caso di revoca di tale approvazione. Anche i libri di testo dovevano essere autorizzati  Questo mostra chiaramente come la Chiesa non si limitasse a influenzare il contenuto dell’insegnamento, ma esercitasse un vero e proprio potere di controllo.    È importante aggiungere che sia il matrimonio concordatario sia l’insegnamento della religione cattolica sono istituti che esistono ancora oggi, anche se sono stati modificati con il nuovo concordato del 1984. La Corte costituzionale è intervenuta più volte per adattarli ai principi della Costituzione. ARTICOLO 3: LA CREAZIONE DELLO STATO DEL VATICANO: Un altro articolo fondamentale è l’articolo 3 del Trattato , che prevede la creazione dello Stato della Città del Vaticano. Con questa disposizione, l’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la sovranità su un territorio autonomo , i cui confini sono definiti in modo preciso. Si tratta di uno Stato a tutti gli effetti, anche se di dimensioni molto ridotte, e rappresenta una soluzione giuridica estremamente originale. Attraverso questa scelta, si realizza un obiettivo fondamentale : garantire l’indipendenza del Papa , che non è più un suddito dello Stato italiano ma un sovrano. Questo consente di salvaguardare il principio dell’autonomia del potere spirituale rispetto a quello temporale, che per la Chiesa cattolica è essenziale. ARTICOLO 5: IL CONTROLLO SUGLI ECCLESIASTICI: Esso stabilisce che gli ecclesiastici non possono essere assunti o mantenere incarichi pubblici senza il consenso dell’autorità ecclesiastica, cioè dell’ordinario diocesano. Inoltre, la revoca di questo consenso comporta automaticamente la perdita dell’incarico. Questo dimostra ancora una volta il ruolo centrale riconosciuto alla Chiesa, che esercita un’influenza diretta anche sull’organizzazione dell’apparato statale. È interessante notare che in questa disposizione si può intravedere, in forma embrionale, un tema che oggi colleghiamo alla libertà religiosa, cioè la rilevanza delle convinzioni religiose nella sfera pubblica. Tuttavia, non si può parlare di una vera libertà religiosa in senso moderno, perché questa rimane fortemente limitata: il dibattito religioso è sì possibile, ma resta confinato a contesti ristretti, come quello degli studiosi. CONSEGUENZE LEGISLATIVE DEI PATTI LATERANENSI: I Patti Lateranensi non si limitano a disciplinare direttamente i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ma producono anche un effetto molto più ampio e profondo: influenzano in maniera decisiva tutta la legislazione successiva, anche quella unilaterale , cioè emanata direttamente dal legislatore senza accordi con le confessioni religiose. In altre parole, i principi contenuti nei Patti diventano un vero e proprio punto di riferimento per l’intero ordinamento , orientando anche le scelte normative future. Questo è particolarmente evidente in due ambiti: la legislazione sui culti ammessi e il Codice penale del 1930. A) LA LEGISLAZIONE SUI CULTI AMMESSI (LEGGE 1159/1929): Un primo esempio fondamentale è rappresentato dalla legge n. 1159 del 1929 , attuata poi con il regio decreto n. 289 del 1930. Questa legge è strettamente collegata ai Patti Lateranensi, perché ne condivide lo spirito e i principi ispiratori. Se i Patti disciplinano i rapporti con la religione cattolica, questa legge si occupa invece dei culti diversi da quello cattolico , cioè delle altre confessioni religiose presenti nello Stato. Ed è proprio qui che emerge chiaramente la differenza di trattamento. Questa legge ha un’impostazione giurisdizionalista , cioè si fonda sull’idea che lo Stato debba controllare e limitare l’attività delle confessioni religiose diverse da quella cattolica. Non si tratta quindi di una disciplina neutrale o paritaria, ma di una regolamentazione che mira a sottoporre questi culti a un controllo amministrativo e governativo molto forte. Nel corso del tempo, questa legge è stata più volte oggetto di interventi da parte della Corte costituzionale, perché molte delle sue disposizioni risultavano in contrasto con i principi introdotti dalla Costituzione repubblicana, in particolare con la libertà religiosa. Nonostante ciò, è importante sottolineare che questa legge, nel suo impianto generale, è ancora formalmente in vigore, e questo rappresenta un elemento molto problematico per la dottrina e la giurisprudenza contemporanee. Contenuto : l’articolo 1 stabiliva che i culti diversi da quello cattolico erano ammessi nello Stato, ma a condizione che non professassero principi e non seguissero riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. Questa disposizione è molto significativa  Innanzitutto, introduce un limite non solo alle pratiche religiose (cioè ai riti), ma anche ai principi delle confessioni religiose. Questo significa che lo Stato si arroga il potere di valutare non solo ciò che una religione fa, ma anche ciò che una religione pensa e insegna.

Questo è un elemento tipico di uno Stato confessionista e, più in generale, di uno Stato non democratico, perché implica un controllo sulle convinzioni profonde dei gruppi religiosi. Oggi, grazie agli interventi della Corte costituzionale, questa parte della norma è stata in larga misura superata. In particolare, è stato eliminato il riferimento ai principi, ritenuto incompatibile con l’articolo 19 della Costituzione , che garantisce la libertà religiosa. È rimasto invece il limite relativo ai riti, che non devono essere contrari al buon costume. Tuttavia, resta evidente l’impostazione originaria della legge , che non mira a garantire la libertà religiosa, ma piuttosto a selezionare e controllare i culti “graditi” allo Stato. B) L’INFLUENZA SUL CODICE PENALE DEL 1930 (CODICE ROCCO): Questo codice, entrato in vigore nel 1930, è ancora oggi la base del nostro sistema penale, anche se è stato profondamente modificato nel tempo , soprattutto grazie agli interventi della Corte costituzionale, che hanno eliminato o corretto molte norme incompatibili con i principi costituzionali. Il codice Rocco riflette pienamente il clima culturale e politico dell’epoca, cioè quello di uno Stato confessionista fascista. Questo emerge in modo molto evidente nella parte dedicata alla tutela del sentimento religioso. Il diritto penale, in generale, è uno strumento privilegiato per capire l’atteggiamento dello Stato nei confronti della religione. Anche quando le norme non hanno un grande impatto pratico, hanno comunque un valore simbolico molto forte, perché indicano ciò che lo Stato ritiene degno di protezione. Nel codice Rocco vengono introdotti due beni giuridici distinti:

  • la religione dello Stato ,
  • e i culti ammessi. Questa distinzione deriva direttamente dall’impostazione dei Patti Lateranensi. Tuttavia , la tutela non è affatto uguale. Al contrario, il codice prevede una tutela privilegiata per la religione dello Stato , cioè per la religione cattolica , rispetto agli altri culti. Questa differenza emerge sotto due profili.
  • Il primo è un profilo qualitativo : alcune norme tutelano esclusivamente la religione dello Stato. Ad esempio, esistono reati che puniscono il vilipendio della religione dello Stato , senza prevedere una corrispondente tutela per le altre religioni.
  • Il secondo è un profilo quantitativo : anche quando la tutela riguarda sia la religione dello Stato sia i culti ammessi, le pene previste sono più severe nel primo caso. In particolare, le sanzioni per le offese alla religione cattolica sono significativamente più elevate rispetto a quelle previste per gli altri culti, spesso ridotte di circa un terzo. Alcuni articoli sono particolarmente significativi: - L’articolo 402 puniva il vilipendio della religione dello Stato.
  • L’articolo 403 riguardava le offese alla religione dello Stato attraverso il vilipendio delle persone che la professano, con pene ancora più severe, soprattutto se l’offesa era rivolta a un ministro del culto cattolico. - L’articolo 405 puniva il turbamento delle funzioni religiose del culto cattolico.
  • Infine, l’articolo 406 estendeva queste fattispecie anche ai culti ammessi, ma prevedendo una pena ridotta. Tutto questo dimostra chiaramente che il legislatore dell’epoca intendeva favorire la religione di Stato , costruendo un sistema coerente con un modello confessionista. In questo contesto, non si può ancora parlare di un vero diritto alla libertà religiosa. Questo diritto, infatti, non era ancora riconosciuto in modo esplicito nell’ordinamento. LEZIONE 5 – I LAVORI PREPARATORI ALLA CARTA COSTITUZIONALE E L’AVVENTO DELLO STATO DEMOCRATICO (1946-1948): Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l’Italia si trova in una fase completamente nuova della sua storia. Con il referendum istituzionale del 1946, i cittadini scelgono di abbandonare la monarchia e di dar vita a una repubblica: questo è il punto di partenza concreto per la costruzione dello Stato democratico. Subito dopo, viene eletta l’Assemblea costituente, incaricata di redigere la nuova Costituzione. I lavori preparatori si svolgono tra la seconda metà del 1946 e tutto il 1947, fino all’entrata in vigore della Costituzione il 1° gennaio 1948. Se si osservano questi lavori, emerge un elemento fondamentale: pur essendoci all’interno dell’Assemblea forze politiche molto diverse tra loro , cattolici, liberali, socialisti, comunisti, esiste comunque uno spirito comune che le unisce. Non si tratta di una semplice convergenza tecnica, ma di una vera e propria condivisione di obiettivi di fondo. I cosiddetti “padri costituenti” sono consapevoli di dover costruire qualcosa che rompa nettamente con il passato autoritario e che sia capace di garantire diritti e libertà in modo stabile. In particolare, uno dei punti su cui vi è una chiarezza assoluta riguarda la natura del nuovo Stato: deve essere uno Stato democratico che non sia confessionista. Questo significa che lo Stato non deve identificarsi con una religione specifica , né deve imporre o favorire una fede rispetto alle altre. Allo stesso tempo, però, non deve nemmeno diventare uno Stato ostile alla religione : l’obiettivo è garantire la libertà religiosa. Questo equilibrio si rifletterà poi in norme molto innovative, come gli articoli 8 e 19 della Costituzione , che riconoscono pluralismo religioso e libertà di culto. È interessante notare che, durante i lavori preparatori, non viene mai utilizzato il termine “laicità”, che oggi è centrale nel linguaggio costituzionale. I costituenti preferiscono esprimere questo concetto in forma negativa , cioè dicendo cosa lo Stato non deve essere: “non confessionista ”, “ senza religione di Stato”. Questa scelta linguistica non è casuale, ma riflette la

parlamentare anche semplice potrebbe decidere, in qualsiasi momento, di modificare o addirittura abrogare i Patti con una legge ordinaria. Questo non è un timore teorico : è reso concreto dal fatto che molti membri dell’Assemblea costituente dichiarano apertamente di considerare il Concordato incostituzionale. Di conseguenza, Dossetti immagina uno scenario in cui, in futuro, una maggioranza politica possa denunciare i Patti e rompere l’equilibrio raggiunto con la Chiesa cattolica, riaprendo conflitti che si volevano evitare. Per questo, Dossetti sostiene che il richiamo ai Patti Lateranensi nella Costituzione sia necessario. Tuttavia, precisa anche un punto fondamentale: questo richiamo non significa che i Patti diventino automaticamente norme costituzionali. Non si tratta di attribuire loro lo stesso rango della Costituzione, ma di riconoscerli come fonte di produzione giuridica dei rapporti tra Stato e Chiesa  Da questa impostazione deriva una conseguenza importante. Le modifiche dei Patti possono avvenire senza ricorrere alla revisione costituzionale solo se sono concordate tra le due parti, cioè tra Stato e Chiesa. Se invece una delle due parti volesse modificarli unilateralmente , allora sì che s arebbe necessario un procedimento di revisione costituzionale, proprio perché si andrebbe a incidere su un equilibrio garantito a livello costituzionale. Soluzione scelta : Alla fine di questo confronto, che è stato molto intenso e tutt’altro che scontato , la soluzione adottata nella Costituzione è molto vicina alla posizione di Dossetti. L’articolo 7 viene formulato in modo tale da richiamare espressamente i Patti Lateranensi e da stabilire che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati da essi Il testo dell’articolo 7 afferma infatti che Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, e che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Aggiunge poi un elemento cruciale: le modifiche dei Patti, se accettate da entrambe le parti, non richiedono il procedimento di revisione costituzionale. Da qui deriva quello che viene definito il principio di bilateralità necessaria , se invece lo Stato volesse intervenire da solo, dovrebbe seguire un procedimento più complesso, quello di revisione costituzionale. È interessante notare che, al momento della votazione, la tesi di Dossetti non viene sostenuta solo dalla Democrazia Cristiana, ma anche, in modo apparentemente sorprendente, da Togliatti e dai comunisti, mentre i socialisti restano contrari. Ciò che accade dopo l’entrata in vigore della Costituzione  In parte, le preoccupazioni di Togliatti trovano riscontro nella pratica. Infatti, nei primi anni di attività della Corte costituzionale , a partire dal 1956, si afferma un orientamento secondo cui le norme dei Patti Lateranensi avrebbero un valore assimilabile a quello costituzionaleSentenza n. 1 del 1956 : Un passaggio significativo è rappresentato dalla sentenza n. 1 del 1956 , in cui la Corte afferma di poter giudicare solo sulle leggi ordinarie. Questa affermazione viene interpretata nel senso che le norme pattizie , come quelle dei Patti Lateranensi, non rientrano tra le leggi ordinarie e quindi non possono essere sindacate dalla Corte. Di fatto, per un certo periodo, la Corte si considera incompetente a valutare la legittimità costituzionale delle norme pattizie , contribuendo così a rafforzarne la posizione nell’ordinamento. In ogni caso, è importante ricordare che la disciplina del fenomeno religioso nella Costituzione italiana non si esaurisce nell’articolo 7. Ci sono molte altre disposizioni che contribuiscono a costruire un sistema complesso e articolato: l’articolo 2 , che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo; l’articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza; l’articolo 8 , che riguarda i rapporti con le confessioni religiose diverse da quella cattolica; e gli articoli 19 e 20 , che garantiscono la libertà religiosa e vietano discriminazioni nei confronti degli enti religiosi. Tutte queste norme, lette insieme, permettono di comprendere pienamente l’impostazione pluralista e democratica del sistema costituzionale italiano in materia religiosa. LEZIONE 6 - L’art. 7, 1 co. Cost. - il principio di distinzione degli ordini: Per comprendere davvero il significato dell’articolo 7, primo comma, della Costituzione, bisogna partire da una scelta molto precisa fatta dai costituenti nel momento in cui stavano costruendo l’assetto dei rapporti tra Stato e fenomeno religioso. Innanzitutto, i costituenti decidono consapevolmente di non racchiudere tutta la disciplina religiosa in un unico articolo. Questa non è una scelta casuale, ma riflette un’esigenza politica e giuridica molto importante: evitare di dare l’impressione che la Chiesa cattolica goda di una posizione privilegiata rispetto alle altre confessioni. Per questo motivo vengono previsti due articoli distinti:

- l’articolo 7 , dedicato esclusivamente ai rapporti tra Stato e Chiesa cattolica; - l’articolo 8 , articolato in tre commi, destinato invece a tutte le altre confessioni religiose. Questa distinzione deriva da una situazione di fatto esistente al momento della redazione della Costituzione. La Chiesa cattolica, infatti, dispone già di uno strumento specifico che regola i rapporti con lo Stato italiano, cioè i Patti Lateranensi. Le altre confessioni religiose, invece, non hanno accordi analoghi: sono disciplinate in modo generico dalla legislazione sui cosiddetti “culti ammessi”, che le considerava in maniera indistinta, senza una vera valorizzazione delle loro specificità. Contenuto art 7: l’articolo 7, è composto da due commi. 1 comma: Il primo comma afferma un principio fondamentale: lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani  Questa formula è molto densa e ha dato luogo a un ampio dibattito già durante i lavori dell’Assemblea costituente. In particolare, una delle critiche più note è

quella di Pietro Calamandrei , espressa nella seduta del 10 marzo 1947. Calamandrei contesta innanzitutto la collocazione stessa di questa norma all’interno della Costituzione. Secondo lui, una disposizione di questo tipo non è tipica di una carta costituzionale, ma piuttosto di un trattato internazionale. Il motivo è semplice: qui non si tratta di una norma con cui lo Stato disciplina sé stesso, ma di una dichiarazione reciproca tra due soggetti (Stato e Chiesa) che si riconoscono a vicenda come sovrani. La Costituzione , infatti, è espressione di un’unica sovranità, quella del popolo italiano. È un atto unilaterale dello Stato , non il frutto di un accordo tra due enti. In questo senso, inserire una formula di riconoscimento reciproco tra Stato e Chiesa appare, secondo lui, fuori luogo: la Chiesa non partecipa all’elaborazione della Costituzione, non è rappresentata in Assemblea, e quindi non ha titolo per essere parte di una dichiarazione di questo tipo. Da qui deriva una seconda critica, ancora più incisiva: Calamandrei sostiene che questa affermazione sia in fondo inutile, quasi priva di reale contenuto normativo. Quando si dice che lo Stato è sovrano, non c’è bisogno che qualcuno lo riconosca: la sovranità è un dato proprio dello Stato stesso. Allo stesso modo, il fatto che esistano altri ordinamenti giuridici, come quello della Chiesa, è già ammesso dalla teoria giuridica moderna , che ha superato l’idea secondo cui solo lo Stato produce diritto. Per questo motivo, Calamandrei definisce la norma come pleonastica. Nonostante queste critiche, il primo comma viene comunque mantenuto , e per comprenderlo bisogna analizzare i concetti di indipendenza e sovranità riferiti alla Chiesa cattolica. Quando si dice che la Chiesa è “ indipendente ”, si intende che esercita un potere autonomo, originario, che non deriva dallo Stato. È un ordinamento che si regge da sé , con proprie regole e una propria organizzazione. Questa indipendenza è così forte che è stata riconosciuta anche sul piano del diritto internazionale: la Chiesa cattolica è infatti considerata un soggetto capace di stipulare accordi con gli Stati , cioè veri e propri trattati internazionali. Questo riconoscimento non è casuale, ma è il risultato di una lunga evoluzione storica: la Chiesa ha sempre cercato di porsi su un piano paritario rispetto agli Stati, instaurando con essi rapporti basati su accordi reciproci. Più complesso è invece il discorso sulla “ sovranità ” nel diritto internazionale, la sovranità è un concetto ben preciso: uno Stato è sovrano se possiede tre elementi fondamentali: un territorio, una popolazione e un governo. Applicare questo schema alla Chiesa cattolica è però problematico, perché la sua realtà è diversa da quella degli Stati territoriali:

  • Per quanto riguarda il territorio , esiste lo Stato della Città del Vaticano, ma non si può dire che tutti i cattolici abbiano un territorio comune in senso proprio. I fedeli sono distribuiti in tutto il mondo , quindi non c’è una coincidenza tra comunità religiosa e spazio territoriale.
  • Dal punto di vista della popolazione , invece, si può parlare di una comunità di fedeli che però non coincidono con i cittadini di uno Stato. Una stessa persona può appartenere contemporaneamente a più ordinamenti : ad esempio, può essere cittadino italiano e allo stesso tempo membro della Chiesa cattolica. Questo significa che è sottoposto a più “autorità”, quella dello Stato e quella della Chiesa.
  • Infine, per quanto riguarda il governo , la Chiesa cattolica presenta una struttura estremamente organizzata : è gerarchica, capillare e centralizzata, con un vertice unico che guida l’intero sistema. Da questo punto di vista, possiede sicuramente un apparato di governo molto solido.  Proprio per queste caratteristiche, si parla di una sovranità “sui generis ”, cioè particolare, diversa da quella degli Stati tradizionali. Non è una sovranità territoriale in senso classico, ma una forma di autorità che si esercita su una comunità di fedeli distribuita a livello globale. Alla luce di tutto questo, il primo comma dell’articolo 7 va interpretato come l’affermazione del principio di distinzione degli ordini: lo Stato e la Chiesa operano ciascuno nel proprio ambito, senza interferire reciprocamente. Non si tratta quindi di una fusione o di una subordinazione, ma di una separazione accompagnata da reciproco riconoscimento. IL PRINCIPIO DI DISTINZIONE DEGLI ORDINI: Per comprendere davvero il principio di distinzione degli ordini , bisogna partire da una difficoltà di fondo che i costituenti avevano ben presente: mentre è abbastanza chiaro cosa significhi dire che lo Stato è sovrano, è molto più complesso attribuire lo stesso concetto, in senso tecnico, alla Chiesa cattolica. Proprio per evitare equivoci, nell’articolo 7 della Costituzione i costituenti inseriscono un’espressione che è tutt’altro che casuale: ciascuno nel proprio ordine . Questa formula serve a chiarire che sì, sia lo Stato sia la Chiesa sono autonomi e dotati di una propria forma di autorità , ma queste autorità non sono sovrapponibili, perché operano su piani diversi. Da qui nasce il cosiddetto principio di distinzione degli ordini. In sostanza, si afferma che esistono due ambiti distinti:
  • un ordine temporale , che è quello dello Stato;
  • un ordine spirituale , che è quello della Chiesa. Lo Stato esercita la sua sovranità sui cittadini , cioè sulle persone in quanto membri della comunità politica. La Chiesa , invece, esercita la sua autorità sulle anime , cioè sui fedeli in quanto appartenenti a una comunità religiosa. Proprio perché questi due ambiti sono diversi per natura, possono coesistere anche sugli stessi individui : una persona può essere contemporaneamente cittadino di uno Stato e fedele di una confessione religiosa. Il problema, però, nasce quando si cerca di capire concretamente cosa

Patti , se accettate da entrambe le parti, non richiedono un procedimento di revisione costituzionale  Già da questa formulazione si capisce che il secondo comma è molto più complesso del primo. Non a caso, la sua genesi è stata particolarmente travagliata (basti pensare al ruolo di Giuseppe Dossetti nei lavori preparatori) proprio perché si trattava di decidere fino a che punto lo Stato repubblicano dovesse vincolarsi a un accordo con la Chiesa cattolica Con questa disposizione, infatti, il nuovo Stato democratico nato dalla Costituzione diventa concretamente uno Stato concordatario. Questo significa che accetta di regolare i propri rapporti con la Chiesa non soltanto attraverso decisioni unilaterali , ma anche, e soprattutto, attraverso accordi bilaterali  Da qui nasce il cosiddetto principio di bilateralità necessaria , chiamato anche principio concordatario. Questo principio non resta limitato alla Chiesa cattolica, ma viene esteso anche alle altre confessioni religiose attraverso l’articolo 8, terzo comma , della Costituzione. Qui si prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni diverse dalla cattolica siano regolati mediante intese. Il legislatore dell’epoca riteneva di operare correttamente estendendo questo modello, perché considerava anche le altre confessioni come ordinamenti giuridici originari, analoghi, almeno sotto questo profilo, alla Chiesa cattolica. Cosa significa principio di bilateralità necessaria? :Significa che lo Stato, quando deve disciplinare i rapporti con questi ordinamenti giuridici originari , cioè le confessioni religiose, non può limitarsi a utilizzare fonti unilaterali, come la legge o la Costituzione, ma deve ricorrere anche a fonti bilaterali, cioè accordi o intese. Questi accordi , poi, devono essere recepiti nell’ordinamento interno attraverso una legge  Questo comporta una conseguenza molto importante: lo Stato rinuncia a una parte della propria sovranità, nel senso che non decide più da solo su determinate materie, ma deve negoziare con le confessioni religiose i contenuti della disciplina. E questa non è una scelta facoltativa, ma un vincolo costituzionale : lo Stato non può sottrarsi a questo meccanismo se non modificando la Costituzione. Quali sono le materie in cui lo Stato deve accordarsi con le confessioni religiose, e quali invece può regolare da solo? Non tutte le materie sono nette e separate. Alcune appartengono esclusivamente allo Stato, altre esclusivamente alla Chiesa, ma esistono anche materie in cui entrambi gli ordinamenti hanno competenza e interesse. Queste sono le cosiddette materie miste  Ed è proprio nelle materie miste che possono nascere conflitti. Per risolverli, si ricorre agli accordi bilaterali , che servono proprio a coordinare le rispettive competenze. Tuttavia, bisogna sempre tenere presente che non tutto può essere oggetto di accordo : esistono ambiti che restano di competenza esclusiva dello Stato o della Chiesa e che quindi non possono essere negoziati. Conseguenze principio bilateralità: 1) gerarchia delle fonti nel diritto ecclesiastico : gli accordi tra Stato e confessioni religiose vengono recepiti tramite leggi ordinarie , ma si tratta di leggi particolari, definite leggi rinforzate o atipiche. Sono formalmente leggi ordinarie, ma non funzionano come le altre. Infatti, normalmente una legge ordinaria può essere modificata o abrogata da una legge ordinaria successiva, secondo il principio della successione delle leggi nel tempo. Tuttavia, questo non vale per le leggi che recepiscono un accordo con una confessione religiosa  Queste leggi possono essere modificate solo attraverso una nuova legge che recepisca a sua volta un nuovo accordo. Quindi non basta una decisione unilaterale dello Stato: serve di nuovo il consenso della controparte. Questo comporta una sorta di procedimento “aggravato ”. Un aspetto analogo si riscontra anche per le confessioni diverse dalla cattolica : le intese non producono effetti immediati, ma devono essere recepite tramite una legge di ratifica, analogamente a quanto avviene per i trattati internazionali. Un esempio storico è la legge n. 810 del 1929, che ha dato esecuzione ai Patti Lateranensi. A questo punto si pone una domanda teorica molto interessante: cosa succede se lo Stato vuole modificare i Patti, ma non riesce a raggiungere un accordo con la Chiesa? In realtà, questo problema non si è mai posto concretamente, perché quando si è arrivati alla revisione del Concordato, nel 1984, le parti hanno trovato un accordo. Però il problema resta sul piano teoricoSi può immaginare, ad esempio, il caso dell’obbligatorietà dell’ora di religione prevista dall’articolo 36 dei Patti del 1929. Se la Chiesa non avesse accettato di modificarla, cosa avrebbe potuto fare lo Stato? Le soluzioni ipotizzate sono due:

  • La prima è intervenire sulla legge di esecuzione dei Patti. Anche se è formalmente una legge ordinaria , essa è collegata all’articolo 7 della Costituzione, quindi viene trattata come una legge “speciale”. Lo Stato potrebbe sottoporla a revisione costituzionale, come se fosse una norma costituzionale , modificando solo le parti necessarie.
  • La seconda soluzione, più radicale, sarebbe modificare o addirittura abrogare lo stesso articolo 7 della Costituzione, eliminando così il principio di bilateralità.  Tuttavia, non si può sostenere che una legge di revisione costituzionale possa incidere direttamente sugli accordi, perché questo contraddirebbe il principio stesso di bilateralità. Gli accordi presuppongono sempre il consenso di entrambe le parti. Quindi, l’intervento dovrebbe passare necessariamente attraverso una modifica della Costituzione.

2) Sindacabilità costituzionale delle norme pattizie: Questa problematica si è iniziata a profilare solamente successivamente all’inizio dei lavori della Corte costituzionale in particolare con la sentenza n. 1 del 1956  In quella decisione, la Corte afferma di essere competente a giudicare la legittimità costituzionale delle leggi ordinarie. A questo punto nasce immediatamente una questione: le leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi sono formalmente leggi ordinarie ; quindi, ci si chiede se anche le norme pattizie possano essere sottoposte al controllo di costituzionalità.

  • In una prima fase , la risposta della giurisprudenza, soprattutto della Corte di Cassazione, è negativa. Si riteneva infatti che il richiamo ai Patti contenuto nell’articolo 7, secondo comma, della Costituzione avesse prodotto un effetto di “costituzionalizzazione ” delle norme pattizie. In altre parole, tali norme venivano considerate sottratte al controllo della Corte costituzionale, creando una sorta di “zona franca”, cioè un ambito normativo intoccabile. Si realizzavano così, almeno in parte, le preoccupazioni espresse da Palmiro Togliatti. Questa impostazione viene però superata con una decisione fondamentale della Corte costituzionale, la sentenza n. 30 del 1971 , che rappresenta il vero punto di svolta La questione concreta da cui prende avvio questa sentenza è particolarmente significativa: alla fine degli anni ’60, un pretore di Torino solleva un dubbio di legittimità costituzionale riguardo all’articolo 34 del Concordato lateranense. Questa norma riguardava, tra le altre cose, gli effetti civili delle decisioni dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale. Secondo il pretore, essa poteva essere in contrasto con l’articolo 102 della Costituzione , che vieta l’istituzione di giudici speciali, poiché i tribunali ecclesiastici potevano essere considerati tali. Di fronte a questa questione, la Corte costituzionale adotta una soluzione di compromesso , estremamente raffinata. Da un lato, infatti, apre alla sindacabilità delle norme pattizie , superando definitivamente l’idea della loro intangibilità. Dall’altro lato, però, limita fortemente questo sindacato  La Corte afferma che il richiamo operato dall’articolo 7 della Costituzione ha prodotto un effetto particolare : le norme pattizie assumono una posizione peculiare nell’ordinamento , dando luogo a quella che viene definita la categoria delle “norme super-costituzionali”  Queste norme non sono completamente sottratte al controllo, ma non possono neppure essere valutate come qualsiasi altra legge ordinaria. Esse possono essere sindacate solo alla luce dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale , cioè di quel nucleo essenziale , irrinunciabile e fondante della Costituzione. LEZIONE 8 – i principi supremi dell’ordinamento costituzionale: A questo punto emerge una delle criticità più rilevanti dell’intero sistema: chi decide quali sono i principi supremi? La Costituzione non contiene un elenco espresso. È la stessa Corte costituzionale a individuarli, caso per caso. Questo comporta un elevato grado di discrezionalità , perché la Corte non solo giudica la conformità della norma , ma determina anche il parametro sulla base del quale effettuare il giudizio Per questo motivo, una parte della dottrina ha sottolineato come la Corte finisca per svolgere un ruolo che, per certi versi, si avvicina a quello del legislatore, in quanto contribuisce a costruire progressivamente il contenuto dei principi supremi.  E’ importante sottolineare che questa categoria non è chiusa , ma aperta. I principi supremi non sono predeterminati una volta per tutte: emergono progressivamente nella giurisprudenza , nel momento in cui la Corte si trova concretamente nella necessità di utilizzarli per valutare la legittimità di una norma pattizia  ex: Un ambito particolarmente rilevante è quello del matrimonio disciplinato dal Concordato , che introduceva una disciplina di favore per i cattolici rispetto ai membri di altri culti. Questo pone

immediatamente una tensione con il principio di uguaglianza  Il problema diventa allora capire se il

principio di uguaglianza possa essere utilizzato come parametro per giudicare la legittimità delle

norme pattizie  Un passaggio importante si ha con una sentenza di infondatezza del 1977 , in cui la

Corte chiarisce che il principio di uguaglianza formale non può essere considerato automaticamente un principio supremo. La ragione è evidente: se lo si considerasse tale in senso assoluto, si arriverebbe a dichiarare illegittimo l’intero Concordato. Per evitare questo esito, la Corte elabora una soluzione più articolata: il principio di uguaglianza è sì fondamentale, ma assume rilievo come principio supremo solo in

relazione alla specifica disciplina , attraverso il criterio della ragionevolezza  Questo significa che non

ogni differenza di trattamento è vietata, ma solo quelle che risultano prive di una giustificazione ragionevole. Parallelamente, la Corte costruisce anche lo strumento attraverso cui operare questo controllo , cioè il parametro di costituzionalità , che, proprio a partire dalla sentenza del 1971, viene limitato ai principi supremi.

  • pom Fino ad oggi la Corte ha enucleato tre principi «supremi» in 2 sentenze: Sentenza 18/1982: Un passaggio decisivo si ha con la sentenza n. 18 del 1982 della Corte costituzionale italiana, che riguarda la materia matrimoniale Questa è la prima sentenza in cui la Corte inserisce concretamente alcuni principi nel novero dei principi supremi. Con la sentenza n. 30 del 1971, infatti, la Corte aveva aperto il sindacato di legittimità sulle norme pattizie, ma non aveva ancora qualificato nessun principio come supremo. Nel 1982, invece, la Corte enuclea due principi supremi e dichiara l’incostituzionalità parziale dell’articolo 34 del Concordato, in relazione alla giurisdizione dello Stato sul matrimonio concordatario, cioè

questa decisione la Corte costituzionale individua, o meglio enuclea , un ulteriore principio supremo dell’ordinamento, cioè il principio di laicità dello stato  La questione concreta sottoposta alla Corte riguarda l’articolo 9 del nuovo Concordato, che introduce l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ma con una caratteristica fondamentale: il carattere facoltativo. Infatti, a differenza della disciplina precedente, prevista dall’articolo 36 del Concordato del 1929, in cui l’ora di religione era obbligatoria salvo richiesta di esonero, nel nuovo sistema si prevede che sia direttamente lo studente, a partire dai 14 anni, a scegliere se avvalersi o meno di tale insegnamento Quindi la Corte si trova davanti a un problema molto delicato: verificare se questa previsione sia compatibile con la Costituzione, e in particolare con quel nucleo di principi fondamentali che regolano i rapporti tra Stato e fenomeno religioso. La cosa importante da capire è che la Corte non dichiara l’illegittimità della norma. Si tratta infatti di una sentenza di infondatezza : la questione viene rigettata. Tuttavia, questo non significa che la sentenza sia poco rilevante. Al contrario, è una delle più importanti, perché in essa la Corte compie un’operazione fondamentale: individua e definisce il principio supremo di laicità , lo spiega, lo costruisce teoricamente, ma poi conclude che, nel caso concreto, questo principio non è stato violato La Corte afferma infatti che, pur essendo l’Italia uno Stato laico, la previsione dell’ora di religione è comunque compatibile con questo principio, proprio perché è facoltativa. E qui emerge un passaggio molto importante: la laicità, secondo la Corte, non implica un divieto assoluto di ogni riferimento religioso nello spazio pubblico , ma piuttosto esclude forme di imposizione o di indottrinamento. Questo orientamento si inserisce anche in una linea più ampia, che ritroviamo a livello europeo: anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che gli Stati non devono indottrinare la popolazione. Tuttavia, l’insegnamento della religione è compatibile con questo divieto solo se è facoltativo , cioè se lascia spazio alla libertà di scelta individuale. A questo punto bisogna fare un passo indietro per capire quanto sia rilevante questa affermazione della Corte. Il principio di laicità, infatti, non era esplicitamente scritto nella Costituzione. Il percorso che ha portato alla sua affermazione è stato lungo e complesso. L’Italia nasce come Stato confessionista, e anche durante i lavori preparatori della Costituzione i padri costituenti erano molto cauti: evitavano di utilizzare un termine forte come “laicità” Proprio per questo, la sentenza del 1989 ha un’importanza enorme: è la Corte che, per la prima volta, ricava questo principio dall’insieme della Costituzione. Non lo trova in una singola norma, ma lo deduce da una pluralità di disposizioni, come: l’articolo 2 (diritti inviolabili), l’articolo 3 (uguaglianza),l’articolo 7,primo comma, l’articolo 8, l’articolo 20, e altre ancora Quindi la laicità nasce come principio “ricostruito” dalla Corte , non come principio espressamente dichiarato. Come giustifichiamo questa posizione? Che tipo di laicità è quella italiana? La Corte chiarisce che non si tratta di una laicità “classica”, intesa come indifferenza totale dello Stato nei confronti del fenomeno religioso. Nel nostro ordinamento si parla piuttosto di laicità positiva , o “laicità all’italiana” Questo significa che lo Stato non è indifferente alle confessioni religiose , ma le considera come un fattore positivo di promozione della persona umana. Di conseguenza, la libertà religiosa non deve essere solo garantita, ma anche promossa. Questa attività di promozione, però, deve essere orientata in senso pluralistico: lo Stato deve creare le condizioni affinché tutte le confessioni e tutte le visioni culturali possano emergere. Ed è proprio qui che si inserisce un nodo problematico molto interessante: se lo Stato deve promuovere tutte le confessioni, come si giustifica il fatto che nelle scuole esista un insegnamento specificamente dedicato alla religione cattolica? La Corte fornisce due tipi di giustificazione.

  • La prima è di carattere politico-sociale : l’eliminazione dell’ora di religione avrebbe avuto conseguenze rilevanti, ad esempio sul piano occupazionale, perché molti insegnanti avrebbero perso il lavoro.
  • La seconda, però, è molto più importante dal punto di vista giuridico: è una giustificazione storico- culturale. Riprendendo quanto già affermato nell’accordo del 1984, la Corte osserva che la religione cattolica non viene più considerata come “religione dello Stato”, ma come parte del patrimonio storico e culturale del Paese  Questo significa che l’insegnamento della religione cattolica non viene giustificato in quanto espressione di una fede privilegiata, ma in quanto elemento della tradizione culturale italiana. Ed è proprio questo argomento che viene utilizzato anche in altri ambiti, ad esempio nel dibattito sui simboli religiosi, come il crocifisso nelle aule scolastiche: esso non viene interpretato come simbolo di appartenenza confessionale, ma come espressione di una tradizione culturale condivisa. Queste soluzioni rispettano davvero il pluralismo? La risposta della Corte è positiva, ma a una condizione: bisogna ricordare che il pluralismo non è solo religioso, ma anche culturale  Quindi la valorizzazione della tradizione cattolica può essere compatibile con il pluralismo, purché non si traduca in una imposizione o in una discriminazione.  Infine, questa sentenza è fondamentale anche per un altro motivo, che si collega direttamente al tema della sindacabilità delle norme pattizie. La Corte, infatti, continua ad applicare il parametro dei principi supremi anche dopo la revisione del Concordato del 1984. Questo è un punto tutt’altro che scontato. Se si guarda alla sentenza n. 30 del 1971, la Corte aveva giustificato il controllo sulle norme pattizie sulla base del richiamo contenuto nell’articolo 7 della Costituzione, che “recepiva” i Patti Lateranensi del 1929.

Una parte della dottrina aveva quindi ritenuto che, venuto meno quel Concordato con la revisione del 1984, venisse meno anche quella particolare copertura costituzionale La sentenza del 1989 dimostra invece che non è così. La Corte continua a utilizzare il parametro dei principi supremi anche rispetto al nuovo accordo, mostrando che questo criterio di controllo è ormai stabilmente radicato nell’ordinamento. In altre parole, la Corte continua a interpretare la Costituzione in senso “gerarchico”, ritenendo che esistano norme, in particolare quelle pattizie con la Chiesa cattolica, che, proprio per la loro posizione particolare, richiedono un parametro di giudizio speciale E questo orientamento è rimasto costante fino ad oggi. LEZIONE 9 - L’art. 8 comma primo della Costituzione: l’eguale libertà̀ delle confessioni religiose : questa disposizione disciplina il fenomeno religioso in relazione a tutte le confessioni , e proprio per questo motivo può essere considerata una delle norme più importanti dell’intero sistema costituzionale in materia religiosa. L’articolo 8 si compone di tre commi e, per essere compreso correttamente, deve essere letto in parallelo con l’articolo 7 della Costituzione italiana Questo perché, mentre l’articolo 7 riguarda specificamente i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, l’articolo 8 estende quella logica anche alle altre confessioni religiose, soprattutto attraverso il secondo e il terzo comma. Ambito soggettivo: A questo punto, è utile leggere la struttura della norma anche dal punto di vista dell’ambito soggettivo, cioè dei destinatari. La dottrina utilizza un’immagine molto efficace: quella di una piramide rovesciata , perché si passa da una platea amplissima a una progressivamente più ristretta. Nel primo comma, infatti, si parla di “tutte le confessioni religiose”: si tratta di una formula omnicomprensiva , che include qualsiasi confessione, senza distinzione. Nel secondo comma, invece, il discorso si restringe: si fa riferimento alle confessioni che si sono date una propria organizzazione, cioè che possiedono uno statuto. Qui emerge il tema dell’autonomia organizzativa. Nel terzo comma, infine, l’ambito si restringe ulteriormente: si prendono in considerazione solo quelle confessioni che, oltre ad avere uno statuto, intendono instaurare un rapporto con lo Stato attraverso lo strumento delle intese. Comma 1:Concentrandoci ora sul primo comma, troviamo la formula: “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”  Questa espressione è particolarmente interessante, perché è una formula ellittica , cioè racchiude in poche parole due principi distinti ma fondamentali:

  • il principio di libertà religiosa delle confessioni
  • il principio di uguaglianza tra le confessioni E proprio su questo punto si sono sviluppate importanti discussioni durante i lavori preparatori della Costituzione. In particolare, si contrapponevano due posizioni
  • Da un lato, vi erano coloro che volevano affermare in modo netto il principio di uguaglianza formale, sostenendo che tutte le confessioni dovessero essere semplicemente “uguali davanti alla legge”.
  • Dall’altro lato, vi era una posizione più cauta, secondo cui era più corretto dire che tutte le confessioni sono libere davanti alla legge, piuttosto che uguali Questa seconda posizione si basava su un’osservazione molto concreta: le confessioni religiose, nella realtà, non sono uguali tra loro : dal punto di vista quantitativo, perché in Italia la maggioranza della popolazione è storicamente cattolica; dal punto di vista qualitativo, perché la Chiesa cattolica presenta caratteristiche del tutto peculiari: è un soggetto dotato di una struttura estremamente organizzata, ha una diffusione capillare sul territorio ed è riconosciuta come soggetto sovrano sul piano internazionale Di conseguenza, secondo questa impostazione, non solo le confessioni non sono uguali, ma non ricevono neppure un trattamento identicoUn esempio evidente è dato proprio dal principio di bilateralità: i rapporti tra Stato e confessioni religiose si regolano attraverso accordi, ma questi accordi non sono tutti uguali. A differenza di altri ordinamenti, dove esiste un unico modello di adesione, nel nostro sistema ogni intesa è diversa e calibrata sulla specifica confessione. Partendo da questa diversità, si riteneva quindi che le differenze di trattamento fossero ammissibili, a condizione però che fossero ragionevoli e non dessero luogo a discriminazioni o privilegi Questo significa che una differenza è legittima quando risponde a esigenze specifiche di una determinata confessione. Ad esempio: il riconoscimento di determinate festività religiose può riguardare solo i cattolici; il

rispetto delle regole sulla macellazione rituale può riguardare confessioni come quella ebraica o islamica 

In questi casi, la differenza è giustificata perché nasce da esigenze concrete e specifiche. Al contrario, la differenza non è legittima quando incide su esigenze generali , che riguardano tutte le

confessioni  Ad esempio, il bisogno di avere luoghi di culto è un’esigenza comune a tutti i credenti: se lo

Stato favorisse solo alcune confessioni in questo ambito, si realizzerebbe una discriminazione. SOLUZIONE: A questo punto si arriva alla soluzione adottata dal costituente Il primo comma dell’articolo 8 rappresenta infatti un vero e proprio compromesso tra queste due posizioni. La formula scelta “egualmente libere” cerca di tenere insieme sia il principio di uguaglianza sia quello di libertà. Questo significa che tutte le confessioni: sono libere di esercitare le proprie attività e possono accedere a queste libertà in condizioni di uguaglianza. Tuttavia, il testo presenta una certa ambiguità, probabilmente voluta: Questo perché libertà e uguaglianza non sono principi sempre perfettamente compatibili: un sistema che massimizza la libertà non garantisce necessariamente l’uguaglianza, e viceversa. La soluzione adottata è quindi quella di far incontrare