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Diritto penitenziario, Appunti di Diritto Penitenziario

Questo file contiene tutte le informazioni necessarie per passare a pieni voti l'esame. Contiene appunti delle lezioni e integrazioni di alcuni libri Contiene inoltre tutte le riforme e le leggi che si sono avute nel corso del tempo, Comprese le modifiche, fino all'attualità del 2023.

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 04/06/2023

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nadia-mangiardi-1 🇮🇹

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DIRITTO PENITENZIARIO
27.09.2022
Dobbiamo stare a metà tra le fonti normative e le sentenza, avere la capacità di conoscere le fonti per risolvere il
caso, ma anche conoscere il caso.
SITI IMPORTANTI
Carcere di Padova (ristretti.it) si ricevono aggiornamenti sul mondo penitenziario.
Il sito della associazione Antigone che si occupa di diritto e garanzie dei detenuti.
Garante italiano delle persone private della libertà → si fa una relazione in cui si fotografa il sistema
penitenziario.
Cpt -> comitato prevenzione tortura.
LE FONTI:
tutte le fonti che costituiscono nell’insieme l’ordinamento penitenziario.
oDi ordinamento penitenziario si può parlare in senso stretto es legge 1975 n. 354 che è quella che disciplina
l’intera materia (sito norma attiva)
oCodice penale
oCodice di procedura penale
oArticoli della costituzione 24 13 27 … |principi generali
oConvenzione europea |
oRegole penitenziarie europee -> raccomandazione del 2006 n.2.
Comitato dei ministri del consiglio d’Europa: organismo del consiglio d’Europa, queste raccomandazioni (in cui non
si ordina nulla, siamo nel soft law) indicano i principi a cui dovrebbero attenersi tutti gli stati (che però non sempre
rispettano).
oCircolari del DAP -> dipartimento amministrazione penitenziaria, presso il ministero della giustizia che è ai
vertici del sistema penitenziario.
È una fonte amministrativa.
Questo elenco è importante per capire le fonti principali, ma è utile soprattutto se si inizia a vedere l’atto di nascita”
di questo materiale.
La prima è la legge 1975/354, poi il codice penale del 1930, il codice di procedura penale del 1988, la costituzione del
1948, la raccomandazione del 2006: non c’è una data che coincide.
Forse la ragione delle difficoltà è data da queste date che non coincidono, dietro ad ogni data c’è un modo di
intendere la giustizia penale in un modo diverso.
Un’altra questione importante: prima del 1975 il sistema penitenziario e la gestione delle carceri era disciplinata da
un regolamento del 1931, abbiamo avuto solo dal 1975 una disciplina del sistema penitenziario con legge, prima
c’era un regolamento.
Regolamento | legge | corte costituzionale
Un regolamento non può essere censurato dalla corte costituzionale, significa che fino al 1975 la disciplina del
sistema penitenziario era datata (anche ideologicamente) e soprattutto fino ad allora la corte costituzionale non è
potuta intervenire nell’aerea penitenziaria.
Le fonti non sono tenute assieme da una coerenza ideologica e di politica criminale.
Il sistema penitenziario è coerente? Dovremo studiarlo.
Dobbiamo vedere se il sistema tutela gli individui, se è un sistema organico/coerente, e dovremo valutare
l’efficienza e l’efficacia (efficienza= deve funzionare a dovere, deve avere capacità di condurre a termine un compito)
(efficacia= abilità di fare certe cose con le minime risorse, senza dispendi di energie, senza sprechi).
Caratteristica che riguarda le risposte e le domande: noi di solito siamo abituati a rispondere, ma dovremmo avere la capacità di formulare le
domande, perché la cosa più importante è formulare la domanda, solo così avremo il comando della conversazione.
La stessa cosa la si può domandare in modo differente, mettendo in difficoltà o aiutando una persona.
La prima domanda, la più ampia, è da dove partire nel nostro regolamento.
Dobbiamo creare un linguaggio di base che sia veicolare per chi non è giurista, dobbiamo essere comprensibili.
Abbiamo moltissime circolari su cose banali.
Non si possono negare dei diritti alle persone private della libertà personale con la motivazione della mancanza di
fondi economici.
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DIRITTO PENITENZIARIO

Dobbiamo stare a metà tra le fonti normative e le sentenza, avere la capacità di conoscere le fonti per risolvere il caso, ma anche conoscere il caso. SITI IMPORTANTI  Carcere di Padova (ristretti.it) si ricevono aggiornamenti sul mondo penitenziario.  Il sito della associazione Antigone che si occupa di diritto e garanzie dei detenuti.  Garante italiano delle persone private della libertà → si fa una relazione in cui si fotografa il sistema penitenziario.  Cpt -> comitato prevenzione tortura. LE FONTI: tutte le fonti che costituiscono nell’insieme l’ordinamento penitenziario. o Di ordinamento penitenziario si può parlare in senso stretto es legge 1975 n. 354 che è quella che disciplina l’intera materia (sito norma attiva) o Codice penale o Codice di procedura penale o Articoli della costituzione 24 13 27 … |principi generali o Convenzione europea | o Regole penitenziarie europee -> raccomandazione del 2006 n.2. Comitato dei ministri del consiglio d’Europa: organismo del consiglio d’Europa, queste raccomandazioni (in cui non si ordina nulla, siamo nel soft law) indicano i principi a cui dovrebbero attenersi tutti gli stati (che però non sempre rispettano). o Circolari del DAP -> dipartimento amministrazione penitenziaria, presso il ministero della giustizia che è ai vertici del sistema penitenziario. È una fonte amministrativa. Questo elenco è importante per capire le fonti principali, ma è utile soprattutto se si inizia a vedere l’atto di nascita” di questo materiale. La prima è la legge 1975/354, poi il codice penale del 1930, il codice di procedura penale del 1988, la costituzione del 1948, la raccomandazione del 2006: non c’è una data che coincide. Forse la ragione delle difficoltà è data da queste date che non coincidono, dietro ad ogni data c’è un modo di intendere la giustizia penale in un modo diverso. Un’altra questione importante: prima del 1975 il sistema penitenziario e la gestione delle carceri era disciplinata da un regolamento del 1931, abbiamo avuto solo dal 1975 una disciplina del sistema penitenziario con legge, prima c’era un regolamento. Regolamento | legge | corte costituzionale Un regolamento non può essere censurato dalla corte costituzionale, significa che fino al 1975 la disciplina del sistema penitenziario era datata (anche ideologicamente) e soprattutto fino ad allora la corte costituzionale non è potuta intervenire nell’aerea penitenziaria. Le fonti non sono tenute assieme da una coerenza ideologica e di politica criminale. Il sistema penitenziario è coerente? Dovremo studiarlo. Dobbiamo vedere se il sistema tutela gli individui , se è un sistema organico / coerente , e dovremo valutare l’efficienza e l’efficacia (efficienza= deve funzionare a dovere, deve avere capacità di condurre a termine un compito) (efficacia= abilità di fare certe cose con le minime risorse, senza dispendi di energie, senza sprechi). Caratteristica che riguarda le risposte e le domande: noi di solito siamo abituati a rispondere, ma dovremmo avere la capacità di formulare le domande, perché la cosa più importante è formulare la domanda, solo così avremo il comando della conversazione. La stessa cosa la si può domandare in modo differente, mettendo in difficoltà o aiutando una persona. La prima domanda, la più ampia, è da dove partire nel nostro regolamento. Dobbiamo creare un linguaggio di base che sia veicolare per chi non è giurista, dobbiamo essere comprensibili. Abbiamo moltissime circolari su cose banali. Non si possono negare dei diritti alle persone private della libertà personale con la motivazione della mancanza di fondi economici.

Serve la capacità di fare affermazioni personali, ma bisogna sostenere ciò che si afferma. No populismo -> cos’è? Rincorrere l’opinione pubblica. La corte europea l’ha spiegato con parole forti, perché spesso si usa un linguaggio semplice rispetto alle magistrature. La corte si stava occupando di un diritto importante, quello di voto dei detenuti: ottobre 2005 regno unito. Il diritto di voto dei detenuti è cancellato nel sistema inglese -> si contestava l’equazione detenuto = no voto. La corte afferma che non c’è posto nel sistema della convenzione europea per cancellazioni dei diritti anche se l’opinione pubblica vuole il contrario. Paragrafo 70 sentenza 6 ottobre 2005 caso Hirst contro regno unito. Si condanna la generale cancellazione dei diritti, senza distinzione. Garantismo -> garantismo scomodo -> può voler dire che quando la piazza chiede la condanna assolvere, e condannare quando la piazza chiede l’assoluzione. Deve valere per tutti o per nessuno. Dietro al garantismo c’è l’indipendenza della magistratura. 29.09. Esami: 1° dicembre 19 gennaio 20 febbraio Studia bene la legge del 75, tutta. Legge e regolamento vanno letti congiuntamente, questo perché gli istituti principali e le questioni più importanti le troviamo nella legge del 75, ma i particolari li troviamo nel DPR di attuazione. Si dovrebbe modificare nel complesso il sistema della giustizia penale, ma questo non avvenne: abbiamo quindi molte leggi contrastanti, anche in materia penitenziaria. Il linguaggio è molto importante, soprattutto per i giuristi che devono usare il linguaggio parlato e scritto in modo adeguato. Ecco perché è importante studiare i provvedimenti per capire come scrivono i giudici. Importante è anche scartare determinate certezze, morbosità, luoghi comuni, pregiudizi, fare attenzione ad alcune espressioni usate in modo superficiale. Questo significa anche avere chiare quelle due parole: Populismo e garantismo. Populismo -> sentenza corte UE diritti uomo che, nel condannare il regno unito per questioni relative al diritto di voto dei detenuti, aveva fatto delle affermazioni forti “ non sono accettate richieste della collettività contrarie alla convenzione europea “ Il legislatore non può quindi rincorrere le idee pubbliche, altrimenti abbiamo il populismo. Leggendo le regole penitenziarie europee capiamo ancora di più che il populismo non sia da seguire: Raccomandazione (2006) n. 2 -> revisionata nel 2020 -> regole penitenziarie europee. Si tratta di soft law, di raccomandazioni, ma sono comunque fonti importanti perché invitano gli stati ad effettuar particolari scelte nell’area penitenziaria. Art 90: sensibilizzazione dell’opinione pubblica Il legislatore dovrebbe fornire la linea direttrice, l’autorità penitenziaria dovrebbe informare, non è l’opinione pubblica a decidere. Bisogna utilizzare in maniera corretta il garantismo. Garantismo autentico/scomodo , che non può essere indicato solo per un soggetto e non per altri, ma per tutti. Scomodo perché bisogna avere il coraggio di adottare provvedimenti antipopolari. Se ci sono norme che stabiliscono determinati principi bisogna poi avere il coraggio di farlo. Esempio: nel 2018 ci fu un fatto a Rebibbia -> una madre detenuta lanciò dalle scale i due figli piccoli e li uccise. È un fatto ancora più pesante essendo accaduto in carcere, in quanto c’è una responsabilità dello stato: se io sono detenuto e a me capita qualcosa c’è una responsabilità statale. Dopo questi fatti si va alla ricerca di un capo espiatorio, in questo caso la direttrice del carcere che venne sospesa. Non ci si può però fermare a questo. Una parte della magistratura aveva preso posizione contro questo fatto e poi contro il relativo silenzio dopo pochi giorni.

Queste sono cose delicate ma difficili da inquadrare e questo si capisce leggendo il prov della cassazione: 2017, prima sezione penale -> il detenuto decide di ricorrere in cassazione (che accoglie il ricorso), contro un prov del magistrato di sorveglianza che rigettava il suo reclamo. Questa sentenza è importante perché il magistrato aveva rigettato il richiamo del detenuto. Il reclamo aveva ad oggetto l'avvenuto trattenimento di una foto, da parte della amm penitenziaria, raffigurante la defunta madre del soggetto. Questa foto veniva trovata nella camera di reclusione e veniva sequestrata. Perchè la foto è stata presa? Era sequestrata in quanto eccedente le misure massime stabilite dal regolamento interno. Il reclamante ne aveva chiesto la restituzione in virtù del fatto che l'immagine era da ritenere essa importante per l'effettività del diritto sulla affettività. Ci troviamo di fronte ad un ribaltamento, in quanto vengono rilevati problemi in cose che non lo sono. Se ci si occupa di quello che è giusto che capiti, le riflessioni cambiano. Si è legati ad una questione di quantità. Se parliamo di sovraffollamento: un luogo stipato. Per avere una idea di quello che dovrebbe essere il parametro, esso è 3mt quadri per spazio per persona. 30.09. Abbiamo ragionato sulla parola normale e normalità, constatando che ci possono essere due versioni di normalità: normale è un termine ambiguo. Noi di solito impieghiamo la parola, nella versione moderna, abbinandola soprattutto a questioni numeriche (quello che capita di frequente); si arriva quindi ad una conclusione: pur utilizzando la parola normale in termini di frequenza, quello che è normale per noi può non esserlo nella realtà penitenziaria. Non sempre l’idea del normale è legata alla frequenza, ma il mondo classico aveva una visione diversa del termine: il normale non era ciò che accedeva di frequente, ma era ciò che doveva accadere perché era giusto. Il normale era legato ad una visione etica, morale, e non alla quantità, ma alla qualità. A noi interessa questa doppia idea. Il nostro ordinamento è complesso perché il contrario di normale nel nostro ordinamento è eccezione, emergenza. L’esempio che ci permette di arrivare ad una conclusione su cui ciò che è normale è ciò che non lo è il sovraffollamento: come va impostata la questione? Questa è collegata a molti temi importanti. Se c’è sovraffollamento significa che c’è una calca enorme. Non è solo affollamento. Abbiamo una linea dell’orizzonte, uno standard, che è quello fornito dalla corte europea dei diritti dell’uomo (che tra l’altro si è fatta forte dei suggerimenti che provenivano dal comitato europeo): lo standard (al cui di sotto c’è lesione della dignità umana) che dovrebbe essere garantito in qualsiasi situazione è di 3metri ². Teniamo presente che il punto di riferimento è europeo, non vale solo per l’italia. Osservazioni Si parla di sovraffollamento, le carceri scoppiano. Ma il sovraffollamento corrisponde a quello che viene chiamato il grande incarceramento? Quella che viene chiamata la bulimia penitenziaria in gergo. È un fenomeno che va tenuto presente perché è un fenomeno pericoloso. Se andassimo a verificare la storia e l’evoluzione del sistema penitenziario (non solo in italia), ci accorgeremo che ad un certo punto abbiamo avuto la nascita del grande incarceramento. I numeri esplodono ad un certo punto. La bulimia penitenziaria è sovrapponibile al sovraffollamento? No, per la prof no. Si possono anche avere molti spazi, pochi detenuti, ma decidere di stiparli in poco spazio (sovraffollamento). Non possiamo dire “si tratta della stessa cosa”, ma si tratta di fenomeni diversi, che si sono verificati negli ultimi decenni, ma che non corrispondono tra di loro. A noi interessa maggiormente il sovraffollamento, perché è collegato alle condizioni di detenzione di un istituto penitenziario. In questo discorso dobbiamo avere presente questi due fenomeni distinti, che sono anche interessanti soprattutto se si collegano a un terzo fenomeno: Il sovraffollamento e la grande incarcerazione porrebbe essere una cosa naturale, a causa di una legge penale molto rigida, al maggior numero di pena, oppure a causa di un fenomeno non legato alla legislazione: sarebbe normale un aumento della popolazione penitenziaria se ci fosse un aumento della criminalità. Le statistiche dicono che aumenta l’impiego del carcere (la popolazione detenuta) ma questo aumento non lo si può giustificare con un aumento della criminalità.

A registrare questa situazione sono gli stessi magistrati. Dobbiamo accantonare il luogo comune che c’è molta gente in carcere perché più gente commette reati. Tanto ricorso al carcere ma questo ricorso non corrisponde all’aumento della criminalità. In periodo di covid alcuni reati si sono ridotti in percentuale, mentre alti sono aumentati. Il fenomeno del sovraffollamento non lo possiamo spiegare con l’aumento della criminalità, perché non sarebbe vero. Il sovraffollamento è una conseguenza della bulimia penitenziaria. Importante è che il sovraffollamento è contrario all’art 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo: è questo il centro del discorso. Il sovraffollamento è collegato anche a delle pessime condizioni di lavoro della polizia penitenziaria. Siamo spesso portati a costruire il discorso solo ai detenuti, ma nel carcere molti ci lavorano: se c’è sovraffollamento le condizioni di lavoro sono pessime. Il sovraffollamento spinge alle cattive condizioni di lavoro e a volte è anche collegato a episodi di suicidio. Dobbiamo anche prendere in considerazione il fenomeno del suicidio. Il sovraffollamento è inaccettabile, è l’opposto dalle disposizioni dettate a livello europeo. Ci troviamo di fronte ad un carcere fuori legge, se esso è sovraffollato: è in contraddizione con l’ordinamento penitenziario e viola l’art 3 della convenzione europea. L’art 3 vieta la tortura e i trattamenti inumani e degradanti; si rivolge a tutti (“nessuno può essere torturato, sottoposto a trattamenti e pene inumane e degradanti ”). È l’art più importante della convenzione quando si intendono risolvere le questioni penitenziarie. La giurisprudenza della corte UE sull’art 3 è basata molto sulla violazione di esso proprio in relazione a questioni penitenziarie (salute, ergastolo, episodi di tortura, casi di sovraffollamento). È rilevante che la corte europea, pur non avendo mantenuto lo stesso orientamento (perché ci sono due/tre orientamenti differenti) ma sempre e comunque si fa forte delle disposizioni del comitato prevenzione tortura e dall’altra scarica la risoluzione del problema sull’articolo 3 che è davvero è il punto principale della convenzione. Bisogna leggere congiuntamente questo art con un altro: l’art 15 della convenzione europea -> si occupa delle situazioni emergenziale, degli stati di eccezione. Deroga in caso di stato di urgenza

_1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti da diritto internazionale.

  1. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
  2. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d’Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure hanno cessato d’essere in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione_. L’art 3 ha molte interpretazioni da parte della corte europea, e va letto con l’art 15 per capirne la portata. In stato di emergenza quasi tutti i principi e le garanzie sanciti dalla convenzione europea possono essere sospesi o ridotti. Sulla base dell’art 15 i diritti possono essere derogati o sospesi o ridotti. Questo va riconosciuto in maniera chiara, altrimenti non si ha il quadro della situazione. Con l’art 15 si capisce che queste situazioni eccezionali dovranno essere legate a guerre, pericolo pubblico che minacci la vita della nazione. In Italia non si è mai appellato a questo articolo. Quello importante è leggere congiuntamente questi due art 3 e 15, perché solo leggendo il 15 si capisce l’importanza del 3. Mai e poi mai possono essere sospesi i diritti dell’art 3, nemmeno nei casi dell’art 15. È importante che la corte risolva gli episodi di sovraffollamento alla luce dell’art 3, perché se vogliamo essere sintetici potremmo concludere che il sovraffollamento è contrario all’articolo. Dobbiamo conoscere due sentenze della corte in cui essa si è occupata del sovraffollamento in relazione all’Italia:
  3. Luglio 2009 -> la corte prende in considerazione un episodio di sovraffollamento
  4. Gennaio 2013

o suicidi o il così detto business penitenziario Sono grandi fenomeni di difficile inquadramento. La bulimia implica un aumento della popolazione detenuta. Il dato interessante è che aumenta la popolazione ma a questo aumento della popolazione detenuta non corrisponde un aumento della criminalità; questa è una considerazione importante perché se aumentassero le forme criminali sarebbe normale un aumento della popolazione detenuta. Abbiamo una percezione del crimine che non corrisponde ai dati effettivi, alla criminalità reale. Bisogna stare attenti perché non per forza bulimia penitenziarie e sovraffollamento si sovrappongano: possiamo avere grandi forme di incarcerazione in spazi enormi, quindi senza sovraffollamento. A noi interessa in particolare il sovraffollamento: se andiamo a leggere i primi art dell'ordinamento penitenziario dovremmo concludere che le carceri non dovrebbero essere sovraffollate. La disciplina che emerge dall'ordinamento penitenziario è l'opposto del sovraffollamento, e le condanne ci sono state, ciò significa che il fenomeno è reale. In particolare, la sentenza importante del sovraffollamento italiano è il caso del 2013 perché nel 2009 non si ha un salto di qualità. Il caso 2009 ci fa capire che esiste il problema, ma lo descrive come un problema individuale: c'è condanna per un solo periodo e non tutto il periodo in cui il ricorrente è stato a Rebibbia. Questa sentenza merita di essere citata, sia perché è il primo caso di condanna, sia per il giudizio dissenziente del giudice italiano (che NON intende difendere l'italia) ma ha paura che l'art 3 venga utilizzato a sproposito. Come vanno le cose? C'è una incapacità delle autorità italiane di risolvere il problema; infatti, in alcuni documenti di analisi del parlamento si constata l'esistenza di provvedimenti di edilizia penitenziaria, adottare misure per favorire l'uscita dal carcere, evitare l'entrata e uscita delle persone per periodi brevi ecc, → molti provvedimenti ma senza riuscire a risolvere la questione. Nel 2013 è arrivata la condanna del caso Torregiani e altri, in un penitenziario che aveva spazio che “avanzava”, aree libere che non venivano utilizzate e quindi si creava sovraffollamento. Questa sentenza è importante per una serie di passaggi, e nel condannare i giudici della corte europea fotografano non solo i casi specifici e rimarcano che il problema è strutturale, come avevano già detto in relazione allo stato polacco: è il sistema penitenziario che soffre il sovraffollamento. Passaggi:  la corte parte da una affermazione generale e importante in quanto usa le stesse parole che già avevamo detto in alcune sentenze dalla Corte costituzionale italiana: la carcerazione non fa perdere al detenuto i benefici e i diritti sanciti dalla convenzione europea. Chi è detenuto non perde i diritti elencati nella convenzione europea, ma al contrario in alcuni casi la persona incarcerata può aver bisogno di una maggiore tutela per la vulnerabilità della sua situazione. (Non si riesce a capire chi sia il sogg vulnerabile.) in molti documenti ue quando si indicano i gruppi di individui vulnerabili si fa riferimento ai minori (possono danneggiare e danneggiarsi), le persone con varie forme di disabilità, le donne, le persone che migrano (vittime di tratte, affogamenti...) e i detenuti. La vulnerabilità nella prospettiva internazionale indica una particolare debolezza psichica e fisica, impossibilità di gestire e decidere di sé e del proprio corpo e indica bene la condizione di chi è detenuto. Il detenuto non perde i diritti della convenzione, ma anzi ne ha ancora più bisogno perchè si trova in una situazione di vulnerabilità, che è collegata al fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello stato. (Bisognerebbe dare ai detenuti una carta dei diritti e dei doveri dei detenuti, che serve a far capire alla persona i suoi diritti, doveri, i termini utilizzati nel contesto, i significati dei tecnicismi. Dovrebbero esserci dei controlli che spesso non ci sono e molte volte manca una sensibilità/professionalità del personale che non è in grado di capire i detenuti, oppure una scarsità di personale). I magistrati di sorveglianza (si occupa della remissione del debito e della situazione dei condannati per infermità psichica, decide sulle concessioni dei permessi, sulle misure di sicurezza e sui reclami disciplinari e in materia di lavoro dei detenuti e degli internati.) che si occupano dell'aerea penitenziaria sono pochissimi (circa 200) si sottolinea la vulnerabilità della persona detenuta per il solo fatto di essere detenuto. IL FATTO DI ESSERE DETENUTI PORTA AD UNA CONDIZIONE DI VULNERABILITA'.

Obblighi dello stato positivi e obblighi negativi: ci sono obblighi positivi, di fare (es capire se l'individuo ha dei problemi mentali). Il fatto che una persona si trova sotto la responsabilità dello stato implica che esso e le autorità penitenziarie abbiano obblighi di intervenire ma ANCHE di NON fare, non torturare, maltrattare, tenere lontani determinati individui. Questo principio può essere trasferito a molti altri casi, es diritto alla salute (obbligo positivo che consiste nell'assicurare il rispetto della dignità umana, non bisogna eccedere l'inevitabile livello sofferenza della detenzione). La corte riflette su delle questioni probatorie legate al tema degli obblighi dello stato, spesso la difesa delle autorità è che “il ricorrente non porta prove sostanziose e adeguate che dimostrino la sua condizione di maltrattamento/sovraffollamento/lesione della salute”. L'aspetto che rimarca in questo caso è che in casi del genere si ha una inversione dell'onere della prova perchè inevitabilmente il governo convenuto è a volte l'unico ad avere accesso ad informazioni che possono confermare o smentire quanto detto dal ricorrente (es metratura al di sopra o al di sotto della soglia). IMPORTANTE Vulnerabilità automatica del soggetto detenuto inversione dell'onere della prova un'altra osservazione utilizzata dalla corte per costruire il percorso argomentativo e arrivare alla condanna: nel caso di specie c'è stata violazione art 3 ma non è detto che ci sia stata l'intenzione di umiliare o degradare i ricorrenti, non è detto che ci sia lo scopo di umiliare, ma è semplicemente “noncuranza” “superficialità”. Spesso si ricollega la tortura e i maltrattamenti alla volontà di farlo, la corte sottolinea invece che lo stato merita una condanna per violazione dell'art 3 indipendentemente dalla sua volontà di non rispettare l'art 3. NON C'E' DOLO MA C'E' COLPA. Lo stato è comunque responsabile anche senza intenzione. In questo caso la violazione sistemica è collegata anche alla semplice assenza di metri quadri sufficienti a disposizione. In altre occasioni la corte aveva abbinato la mancanza di spazio ad altri fattori, ad esempio potrebbe contare il fatto che la persona detenuta si trova ristretta in quella cella solo per un certo numero di ore, oppure ha luce sufficiente. ART 13 COSTITUZIONE ITALIANA → è più rilevante rispetto all'art 3 cedu La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria] e nei soli casi e modi previsti dalla legge In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà]; La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. fa emergere il rispetto della dignità umana. La corte prende posizione anche sulla costruzione di nuove carceri, dicendo che non tutto è risolvibile così. Dopo il gennaio 2013 l'Italia fu vigilata speciale da Strasburgo per il fenomeno del sovraffollamento, fu monitorata e solo nel 2016 il caso fu chiuso. Dopo una sentenza della corte c'è un costante controllo e una verifica dello stato per vedere se esso intende risolvere la lesione della garanzia. Quando ci si occupa del sovraffollamento normalmente si pensa a diritti, garanzie, una persona ristretta in poco spazio, “senza aria”, ma NON SI PENSA alle ricadute internazionali con le autorità straniere; es i magistrati inglesi nel 2014 negarono l'estradizione in italia di una persona condannata in esecuzione di pena proprio argomentando questo rifiuto con la situazione di sovraffollamento delle carceri italiane. C'è il rischio che la persona se consegnata alle autorità subisca trattamenti inumani e degradanti. Il sovraffollamento è un ostacolo alla collaborazione. Queste sono RICADUTE ESTERNE

È da considerare anche questa situazione generale che può variare ma una buona % delle persone detenute sono in custodia cautelare e non condannate in via definitiva. Inoltre, visto che si è soliti dire che la custodia cautelare in carcere debba essere l’estrema ratio. Un altro elemento di cui va tenuto conto è che quando la corte affronta queste questioni lo fa utilizzando delle argomentazioni giuridiche e i “piedi ben saldi per terra” -> quando si arriva a condannare lo si fa avvalendosi dei rapporti del comitato europeo prevenzione tortura, organismo del consiglio d’Europa. Le sentenze della corte fotografano una situazione che emerge proprio dai monitoraggi e controlli del CPT che ha la possibilità di entrare e visitare qualsiasi luogo in cui le persone sono limitate nella propria libertà. Quando si arriva a condanne legate alla detenzione e ai suoi problemi vi si giunge per effetto dell’operato del cpt, che ha poteri rilevanti che non si riscontrano in altri organismi dell’ONU. Gli organismi onu non hanno la possibilità di entrare nei luoghi di detenzione, senza dover attendere. I rapporti sono approfonditi. La sentenza Torreggiani cita, oltre ai rapporti del CTP, anche l’art 18 delle regole penitenziare europee, dove è chiaro il rifiuto del sovraffollamento. La corte per decidere si fa forte dei controlli del comitato europeo prevenzione tortura, dell’art 18 delle regole penitenziare europee e del testo della convenzione. Privatizzazione: Ognuno può adottare la linea che meglio crede, perché scegliere se privatizzare o meno è una scelta di politica criminale e legislativa. Forse non è chiaro il legame tra privatizzazione e risoluzione dei problemi, perché anzi l’esperienza dimostra che la privatizzazione produce il fenomeno che dovrebbe combattere, cioè il sovraffollamento. Si riscontra un maggior tasso di violenza se i carceri vengono privatizzati. Inoltre i ritmi e le condizioni del lavoro si è notato che non sono ottimali. Il discorso resta aperto pur avendo quel quadro delle regole penitenziare europee che stabiliscono che devono sempre esservi dei controlli pubblici, anche se fossero private. Nel decidere per un se privatizzare o no, bisogna tenere conto che la critica maggiore molti di noi la rivolgono alla privatizzazione nel complesso: anche nel nostro sistema però vi sono forme di privatizzazione di alcune funzioni. Suicidi Se andiamo sul sito della associazione Antigone si fa riferimento alla iniziativa “una telefonata allunga la vita” nel quale si accoglie con favore la proposta del dipartimento penitenziario che ha emesso una circolare DAP sui suicidi. La associazione Antigone accoglie con favore la proposta del DAP di ampliare la possibilità di effettuare telefonate. La regola di base sarebbe 10 minuti alla settimana e la proposta del DAP è ampliare la possibilità e dare ai detenuti la possibilità di fare più chiamate. È una situazione attuale, perché se andiamo a vedere le statistiche e le situazioni di paesi vicini all’Italia capiremo che emerge un dato: i suicidi sono maggiori nei luoghi di detenzione che in altre situazioni. In Italia si era arrivati a dire che c’è una % del 20 in più di suicidi dei detenuti piuttosto che dei liberi. Un’altra considerazione importante riguarda la polizia penitenziaria e chi lavora in una struttura detentiva, in quanto non è raro ricevere notizie di suicidi di operatori. Il fenomeno è un fenomeno complesso, che riguarda anche gli operatori per i quali il carcere è un luogo di lavoro e riguarda anche i detenuti. Alla prof verrebbe da dire che contrariamente a quanto si pensa molto spesso sono proprio le persone non condannate in via definitiva a suicidarsi, ma sono persone che magari sono entrate in carcere da pochi giorni. Quando si analizza questo fenomeno bisogna stare attenti ad utilizzare dei luoghi comuni, bisogna ragionare con i dati, con le fonti, e non bisogna dare niente per scontato. Il suicidio non è sempre collegato a condizioni di sovraffollamento, potrebbe anche, ma non sempre. Non è sempre collegato nemmeno ad una pena definitiva. Spesso ci sono casi di suicidio tra persone detenute senza fissa dimora e persone con pene brevissime. Il quadro è molto vario. I grandi criminali sanno bene che potrebbero finire in carcere. L’identikit della persona che si suicida è un soggetto senza fissa dimora, che si trova a scontare pene brevissime. Qua si apre anche il discorso della custodia cautelare come estrema ratio o il ricorso alla detenzione per reati minori che sarebbero anche giovati da misure differenti dal carcere.

Funzione simbolica del carcere: i soggetti si suicidano subito dopo essere entrati in carcere, perché sono finiti li. C’è un discorso che torna molte volte nei vari documenti e fonti: riguarda la sensibilità e la preparazione del personale di custodia. Se si vanno a leggere gli art delle regole penitenziare europee si capisce quanto sia importante il fatto che chi lavora in un carcere deve avere la coscienza di quello che fa, e la preparazione per affrontare certe situazioni. Questo è legato anche a quelli che sono chiamati gli eventi sentinella -> molte volte si arriva al suicidio dopo aver compiuto atti di autolesionismo (anche se a volte l’autolesionismo è usato solo per attirare l’attenzione). Gli eventi sentinella potrebbero essere:

  • Atto di autolesionismo
  • Sciopero della fame (usato molto spesso per protestare, a volte fino alla morte)
  • Questi eventi sentinella sono spesso legati a situazioni familiari (importanti le telefonate e sensibilità degli operatori carcerari di conoscere la situazione esterna dei carcerati)
  • Revoca degli arresti domiciliari o di una misura alternativa (un soggetto che rientra nel luogo di detenzione)
  • I nuovi giunti -> chi entra in carcere per la prima volta e potrebbe trovarsi in una condizione di particolare disagio, soprattutto se giovane e senza esperienze criminali.
  • Molto spesso incide anche il trasferimento del detenuto: è possibile trasferire il detenuto, ma solo per motivi precisi (studio, lavoro, salute) non possono esserci forme di trasferimento punitivo. Nella circolare del DAP ci si occupa dei nuovi giunti e dei trasferiti. La disciplina del trasferimento è collegata a cause ed eventi e deve rispettare un principio che si ritrova nell’ordinamento penitenziario che è alla base delle regole europee e di altre fonti, vale a dire la territorialità della pena. Cosa significa territorialità della pena:  Interessi  Famiglia  Luoghi in cui è possibile il reinserimento Mettendo assieme norme dell’ordinamento penitenziario, norme europee e altre fonti capiamo che conta come territorialità la sede degli affetti familiari, il luogo degli affetti, il luogo in cui è possibile il reinserimento della persona detenuta. Molte volte si legge che “aperta la struttura in Sardegna con soggetti in 41 bis – proteste” perché? Se abito al nord e finirò per essere recluso in Sardegna la territorialità è violata e si creano delle difficoltà pratiche e finanziarie enormi, costi emotivi e sociali perché non solo la famiglia dovrà spendere soldi per avere colloqui, ma anche lo stesso difensore avrà dei problemi. Violare il principio di territorialità è quasi negare il diritto alla difesa. Un trasferimento può indurre una persona al suicidio se quella persona è debole, o ha già particolari situazioni: impossibilità di colloqui, contatti con difensore. Il principio della territorialità della pena andrebbe inserito tra i grandi criteri insieme al diritto di difesa e presunzione di innocenza. Molto spesso il principio di territorialità viene violato. Vige spesso il principio della delocalizzazione della pena: (a volte della tortura) Un caso incredibile che rientra tra le cose che si conoscono poco è l’Olanda, che molte volte viene citata e presa come esempio perché le sue carceri NON si trovano in condizioni di sovraffollamento. Anni fa l’Olanda aveva chiusi 7 - 8 penitenziari e si era aperto il problema di ricollocare la polizia penitenziaria. L’Olanda aveva anche destinato i propri luoghi di detenzione ad altri soggetti o li aveva usati per attività sociali. PROBLEMA Si scopre che l’Olanda delocalizza l’esecuzione della pena nell’area dell’ex Jugoslavia. Una situazione del genere è una violazione aperta della territorialità della pena. Questi argomenti sono collegati al suicidio. La circolare del DAP parla di intervento continuo in materia di prevenzione delle condotte suicidarie: Si afferma che dovrebbe esserci un piano nazionale che crei una rete di attenzione valutando  gli eventi sentinella  i luoghi di detenzione  di chi è trasferito

Ieri abbiamo accennato il tema dei trasferimenti, che è un argomento che tocca la circolare recente del DAP sui sucidi, e sulle traduzioni. Dispositivo dell'art. 42 Legge sull'ordinamento penitenziario I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga. Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni. I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio. [Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.] Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurne i disagi. È consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso di abiti civili. Dispositivo dell'art. 42 bis Legge sull'ordinamento penitenziario

  1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.
  2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.
  3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.
  4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.
  5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.
  6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. È vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.
  7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili. L’art 42 serve per capire che il trasferimento non dovrebbe ledere il principio di territorialità e vi sono dei principi per quanto riguarda il trasferimento del detenuto. L’art 42 bis si occupa delle traduzioni, intesa come trasferimento di un individuo da un luogo di detenzione all’altro, come devono avvenire e in che modo. Suicidi pt. Caso recente avvenuto a San Vittore e Pavia, un detenuto che si era suicidato. Si trovava nella casa circondariale di San Vittore ed è stato trasferito a Pavia. Si trattava di un detenuto particolarmente vulnerabile (terapia farmacologica, psicologa, sorveglianza a vista). Questo individuo aveva dei problemi mentali. Venne cambiata la cella e dopo due giorni si suicidò. Nome iuris incriminazione della psicologa e della psichiatra: le due operatrici del penitenziario che avevano avuto dei contatti diretti con questo individuo. Si era parlato di omicidio colposo. Le due operatrici vengono chiamate a rispondere per omicidio colposo. Vengono incriminate per omicidio colposo perché il criterio di base, di partenza, per decidere casi del genere è che bisogna sempre avere la capacità, quando una persona è detenuta e soprattutto ha disagi psicologici, di bilanciare il momento della sorveglianza e del controllo con l’esigenza di cura. Probabilmente se la storia ci racconta come è andata a finire, probabilmente questo bilanciamento non vi era stato. La sentenza del tribunale di Milano assolve la psichiatra perché mancava una prova sufficiente dell’esigibilità di una condotta alternativa da parte sua (non avrebbe potuto fare diversamente); viene ritenuta penalmente responsabile la psicologa (8 mesi di reclusione) e venne condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale insieme al ministero della giustizia.

Questa condanna anche al ministero della giustizia ci fa capire che non solo bisogna bilanciare controllo ed esigenze di cura, bisogna anche tenere in considerazione che le persone detenute vivono sotto la responsabilità dello stato. L’amministrazione penitenziaria viene condannata ex art 2049 perché nella sentenza si parla di inaccettabile gestione dei detenuti che si trovano in gravi condizioni cliniche. Questo quadro ci serve per risolvere una serie di altri casi, perché questo schema potremmo applicarlo in altre situazioni, uscendo dalle ipotesi tipiche di suicidio. Potremmo avere casi di atti di autolesionismo, c’è un evento critico. Quando si parla di diritto alla salute, perché dietro questi problemi c’è il diritto alla salute e il diritto alla vita, se vogliamo avere dei riferimenti specifici a livello europeo stiamo parlando degli art 3 convenzione europea e anche l’articolo 2. Questi criteri, questa doppia responsabilità della amministrazione penitenziaria e di chi è operatore dei servizi sanitari, il fatto che vi sia SEMPRE responsabilità dello stato, sono criteri che possono orientarci alla soluzione di altre situazioni, oltre ai casi stretti di suicidio. Ci fu una assoluzione e una condanna in primo grado e una assoluzione completa in appello. Molte volte questo eventi suicidali giungo alla corte europea. Come risolve la corte europea una causa del genere? Esempio: provvedimento della corte che parte da una lamentela (dei parenti in questo caso, essendo il detenuto morto) su un carcere parigino. I parenti del detenuto ricorrono a Strasburgo invocando i due art 2 e 3 della convenzione. Tutti i problemi connessi e collegati al diritto alla salute in generale confluiscono sotto l’art 3 della convenzione europea. Il detenuto si era suicidato, e l’ha fatto dopo essere stato confinato in una cella disciplinare (in isolamento per noi italiani) in quanto c’era stato un litigio violento con un altro detenuto. Parlare di isolamento dentro una struttura penitenziaria vuol dire essere ancora più ristretti e non avere contatti con nessuno, è una condizione pesante. È il contrario del sovraffollamento ma NON È UNA CONDIZIONE POSITIVA. Si trattava anche, oltre che di un detenuto violento, di un soggetto vulnerabile e fragile perché si trattava di un tossicodipendente che era sotto osservazione da parte della psichiatra che aveva garantito che non sarebbe stato in grado di non mettere in atto le sue inclinazioni suicide; era sotto controllo farmacologico. In sostanza aveva una situazione simile al carcere italiano. Era una persona con forti disagi mentali, tossicodipendente, violento, era detenuto per reati violenti (aggressione armata ripetuta nei confronti della sua compagna). Le sorelle ricorrono a Strasburgo lamentando che data la situazione, la persona non era stata vigilata a sufficienza e non c’era stato quel bilanciamento tra la vigilanza e il controllo e il diritto alla salute. Data la situazione del fratello era inadatta la sanzione dell’isolamento e ribadiscono che l’equilibrio mentale era molto fragile. In questo caso la corte condanna la Francia perché individua una serie di carenze nella gestione del penitenziario. La corte europea richiama anche una vecchia ma sempre valida raccomandazione del consiglio d’Europa sul rischio suicidario (raccomandazione 7 del 1998) -> la corte fa questo quadro, ovviamente cita la disciplina francese, questa raccomandazione e utilizza la sua precedente giurisprudenza sugli art 2 e 3. Condanna lo stato francese perché la collocazione del prigioniero in una cella disciplinare per due settimane non era compatibile con il trattamento adeguato a quella persona che aveva dei disturbi mentali. Importante è precisare che dura due settimane: le fonti europee e le regole penitenziare (art 33) insistono sul fatto che se c’è una sanzione disciplinare attuata tramite isolamento questa deve esser molto breve, pochi giorni. Art 33 ordinamento penitenziario

  1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso: a) quando è prescritto per ragioni sanitarie; b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune; c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale; il provvedimento dell'autorità giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell'isolamento.
  2. Il regolamento specifica le modalità di esecuzione dell'isolamento.
  3. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.
  4. L'isolamento non preclude l'esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati(1).

Abbiamo parlato del sovraffollamento, del business penitenziario, di suicidi ecc perché stavamo prendendo in considerazione il termine “normale”. Il termine sovraffollamento serve per capire quanto il normale sia ambiguo: a seconda della visione di normale che viene adottata, il sovraffollamento può essere normale oppure no. Se si pensa alla normalità in termini moderni, di quantità (ciò che capita il più delle volte) il sovraffollamento è normale perché la maggioranza dei penitenziari europei si trova in condizioni di sovraffollamento. L’altra versione classica del termine normale lega questo termine all’etica, alla morale, alla qualità, di conseguenza il sovraffollamento secondo questa idea di normale, non è normale. Abbiamo anche art 5 e 6 dell’ordinamento penitenziario, e anche l'art 18 delle regole penitenziare europee. Art 5 ordinamento penitenziario - caratteristiche degli edifici penitenziari Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati. Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose. Art 6 – locali di soggiorno e di pernottamento

  1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.
  2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.
  3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.
  4. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.
  5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell’istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell’ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti.
  6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati è garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell’istituto non lo consentano.
  7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto. Si danno dei criteri che sono l’opposto delle condizioni di sovraffollamento. Si fissa anche la regola in cui i condannati in via definitiva non dovrebbero stare con i soggetti in custodia cautelare in carcere. A volte nei documenti si parla di normalizzazione: tornare alla normalità. Normalizzare le carceri. Ricondurre a normalità. Potremmo anche domandare “e se la normalità fosse il problema?” Il termine normale ha come opposto l’emergenza, la situazione eccezionale. Si parla di emergenza carceri, si è in “perenne emergenza”. L’emergenza dovrebbe essere a tempo. Il termine emergenza compare nell’ordinamento penitenziario, nell’art 41 bis che di occupa del regime più afflittivo. Dispositivo dell'art. 41 bis Legge sull'ordinamento penitenziario
    1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
    2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4 bis. 2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa. 2-ter. [Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal

detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.](1) 2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:

  1. a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
  2. b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11 ; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11 , e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque video-registrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;
  3. c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
  4. d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
  5. e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia(2);
  6. f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi. 2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater. 2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater. 2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo(4). 2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono propone reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. 2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono propone, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. 2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 2. Si fa riferimento alle situazioni di emergenza. Le situazioni di emergenza possono essere due: una più collettiva, una più individuale. Le motivazioni che stanno alla base di queste due situazioni sono completamente diverse. Non compare il richiamo all’emergenza nell’art 41 bis, in cui si autorizzano le forze penitenziarie a fare impiego della forza e a utilizzare anche le armi. L’art 41 prevede una autorizzazione per l’impiego della forza e per l’uso delle armi. Il 41 bis fa riferimento a quello che è il regime più afflittivo. Il 41 si occupa di situazioni che potremmo definire emergenziali, come la necessità di impiegare la forza e le armi, in che modo, in che condizioni è chi autorizza la forza. 11.10. Abbiamo parlato del fatto -> che se le normalità fosse il problema? Una domanda che ha un senso e l’ha avuta anche e soprattutto in periodo di covid in cui si invocava il ritorno alla normalità, MA PER LE CARCEREI SIGNIFICAVA TORNARE AI PROBLEMI. Questo ragionamento ci permette di andare avanti perché l’opposto del normale è l’eccezione. Quando l’ordinamento si occupa di emergenze non lo fa in generale, ma lo fa per situazioni specifiche.
  1. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
  2. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Questo articolo fornisce un quadro generale delle linee direttrici dell’ordinamento. Si fa riferimento ad ordine e disciplina, ma è possibile maltrattare per vendetta? Quali sono le norme che fanno da sparti acque e sono le prime da indicare? Qui non ci sono bilanciamenti, o la risposta è si o no. *Art 15 + 3 CEDU: anche ricorrendo stati di emergenza non è possibile derogare ai diritti dell’art 3. Questi art introducono la sospensione di certi diritti e garanzie del giusto processo a determinate situazioni, ma si esclude la sospensione dei diritti dell’art 3. *Art 13 costituzione: è punita ogni violenza fisica o morale alle persone sottoposte a limitazione della libertà. È un articolo più forte rispetto al 3 perché stabilisce che qualsiasi tipo di violenza è punita. NO, NON SONO POSSIBILI FORME DI MALTRATTAMENO, TORTURA, VENDETTA CON AGGRESSIONI ALLE PERSONE RISTRETTE IN UN LUOGO DELLO STATO, IN CUI DOVREBBE VIGERE LA LEGALITA’. Questa linea che serve per risolvere tanti casi è ancora più evidente quando si prendono in considerazione delle sentenze famose della corte europea in cui si esaminano dei ricorsi dell’italia: la prima volta che l’italia è stata condannata in sede europea per violazione dell’art 3 è avvenuto il 4 aprile 2000 – Labita vs Italia – violazione art 3 convenzione europea. Seguiranno altre condanne Cos’era successo? Labita era stato arrestato sulla base delle dichiarazioni di un pentito, era sospettato di appartenere ad una organizzazione mafiosa. Venne sottoposto a custodia cautelare in carcere per 3 anni. Viene trasferito da un carcere all’altro, e arriva a Pianosa, un’isola che in quegli anni (92) aveva visto riaprire il carcere che era chiuso da tempo. Nel carcere il signor Labita sostiene di aver subito dei maltrattamenti. C’è una inchiesta penale ma a quei tempi non era presente il reato di tortura, poteva essere contestato il reato di lesioni personali. Venne archiviato in quanto furono ignoti i maltrattanti. Nel frattempo, il soggetto viene sottoposto al 41bis, e questo regime prevede una particolare forma di censura e controllo sulla corrispondenza. Ad un certo punto Labita viene assolto e viene posto in libertà (con un certo ritardo in assenza dell’impiegato dell’ufficio matricole). Labita ricorre a Strasburgo e la corte pronuncia nel 2000 una sentenza molto articolata perché prende in considerazione il controllo della corrispondenza, la limitazione al diritto di voto, le dichiarazioni. Ma per quello che ci interessa la corte condanna per maltrattamenti. I giudici europei ribadiscono che esiste per gli stati un dovere generale di mantenere fede agli obblighi assunti firmando la convenzione europea, a tutti gli obblighi e non solo c’è un obbligo di non fare, negativo, Ma esiste anche un obbligo positivo, procedurale: obbligo di avviare delle indagini rapide, efficaci, effettuate da un organo imparziale. Questa suddivisione corrisponde anche ad una possibilità di condanna dello stato per violazione art 3 o per una mancanza procedurale. “Se cosi non fosse, se non ci fossero le indagini, sarebbe possibile in alcuni casi per gli agenti dello stato godendo di quasi impunità i diritti di coloro che sono sottoposti al loro controllo.” Questa è la prima condanna. C’è anche un passaggio, in questa sentenza, che fa capire meglio il senso del collegamento 15 e 3: i giudici ribadiscono che anche nelle circostanze più difficili (Terrorismo, criminalità organizzata) e indipendentemente dalla condotta della persona NON SI PUO’ MAI DEROGARE L’ARTICOLO 3. Questa sentenza è MOLTO importante essendo il primo caso di condanna dello stato italiano. Seguirono altri casi, e le stesse affermazioni, la stessa impostazione dei problemi la si ritrova in una sentenza del 22 giugno 2017: causa Bartesaghi Gallo e altri vs Italia -> violazione materiale e processuale dell’art 3. I fatti riguardano il luglio 2001 a Genova, durante le giornate del G8, in una scuola in cui si trovavano dei manifestanti. Altra sentenza simile: 7 aprile 2015 Cestaro contro Italia -> violazione materiale e processuale dell’art 3. Cestaro era il sogg più anziano. Nella notte ci fu una irruzione delle forze dell’ordine pestando a sangue le persone che stavano dormendo, e da qui una serie di ricorsi per quei fatti.

Le sentenze sono importanti perché ricostruiscono una pagina di storia processuale italiana e si ribadisce anche la nozione di tortura, cosa la differenzia dal maltrattamento. Leggendo emerge bene un altro elemento -> termini di proporzione e sproporzione dell’uso della forza. Questo principio torna in questi e altri casi, nella gestione dell’ordine pubblico, e riguardo all’art 41. La polizia può usare la forza, ma bisogna stabilire il limite, dato dalla proporzione. Sentenze Genova: si fa riferimento ai tonfa, manganelli in dotazione alle forze dell’ordine. Si può usare la forza a certe condizioni, ma non sempre, bisogna tenere in considerazione la proporzione. Gli stessi magistrati italiani quando si sono occupati di questi casi hanno citato le sentenze della corte e gli art internazionali, in particolare l’uso della forza proporzionato o sproporzionato. Collegato a questo discorso c’è il principio nato in area internazionale che è quello della catena del comando che è stato invocato dai pm italiani quando si sono occupati a livello internazionale dei fatti del g8 Genova. Catena del comando: stiamo parlando di forme di aggressione e maltrattamento compiute da personale che risponde ad una certa gerarchia; la responsabilità penale è personale, di questo non si discute; però responsabilità per catena del comando vuol dire che gli ordini di fare determinate azioni sono impartiti dall’alto. La responsabilità è per la catena del comando: nessuno interrompe la catena, tutti sanno quello che va fatto, l’illecito che va compiuto. Questo principio caratterizza la giustizia sovranazionale. C’è anche una responsabilità di “chi non ha premuto il grilletto”, chi sapeva che quel giorno si sarebbe sparato e non ha impedito. Abbiamo un numero elevato di vittime e un numero elevato di protagonisti. Dobbiamo ragionare in termini di catena del comando: l’ordine di fare x è sempre un ordine illecito e non va trasferito ad altri, ma va fermato. SI PARLA DI CRIMINI DI OBBEDIENZA. In casi del genere l’obbedienza è criminale. Le sentenze di questo tipo sono molte. Altro esempio: luglio 2014 – caso Saba contro Italia – i fatti di Sassari. Il ricorrente era nel carcere di Sassari e ha denunciato non dei maltrattamenti o aggressioni fisiche, ma PSICOLOGICHE. Una condizione di paura estrema per la propria incolumità, per l’atteggiamento degli agenti penitenziari che facevano passare i detenuti lungo le scale minacciandoli di morte e insultandoli. Avevano forme di aggressione verbale e degli atteggiamenti che incutevano timore. La corte in questo caso parte dalle affermazioni generali e condanna lo stato italiano, anche per la durata irragionevole del procedimento con cui sì cercava di costruire la responsabilità di quanto accaduto. Ci sono anche due ricorsi che riguardano Salvatore Rina (TOTO’) e Bernardo Provenzano (parenti) 13.10. Siamo partiti da una espressione forte e sgradevole “carcere fuori legge”; questa è l’espressione sintetica che viene utilizzata molte volte dalle associazioni che si occupano di diritti dei detenuti. Questa espressione ci serve per definire il problema del sovraffollamento, dei suicidi, dei maltrattamenti, delle torture. Abbiamo fatto un elenco di sentenze rilevanti, della corte europea dei diritti dell’uomo, sono casi italiani di violazione art 3. Siamo partiti dalla prima condanna avvenuta nel 2000 caso Labita contro italia (isola Pianosa – 1999). È possibile vendicarsi? <- domanda posta. Abbiamo citato due casi di condanna dell’italia: Cestaro e Bartesaghi che riguardano invece i fatti avvenuti a Genova nel luglio 2001 duranti i giorni del g8; in quei giorni avvennero molti avvenimenti caotici e crearono una situazione delicata -> queste sentenze ricostruiscono il clima. Queste sentenze di condanna del 2015 e 17 riguardano episodi particolari, non scontri di piazza, ma riguardano l’irruzione delle forze dell’ordine in due scuole. Quello che successe è riconducibile all’uso sproporzionato della forza. Criteri che servono non solo a risolvere questi casi, ma anche per affrontare situazioni di violenza e maltrattamenti nelle strutture penitenziarie. Il grande principio è art 3 cedu e 13 cost, in più bisogna ragionare avendo in mente gli obblighi positivi di fare e negativi di non fare dello stato.