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Questo file contiene tutte le informazioni necessarie per passare a pieni voti l'esame. Contiene appunti delle lezioni e integrazioni di alcuni libri Contiene inoltre tutte le riforme e le leggi che si sono avute nel corso del tempo, Comprese le modifiche, fino all'attualità del 2023.
Tipologia: Appunti
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Dobbiamo stare a metà tra le fonti normative e le sentenza, avere la capacità di conoscere le fonti per risolvere il caso, ma anche conoscere il caso. SITI IMPORTANTI Carcere di Padova (ristretti.it) si ricevono aggiornamenti sul mondo penitenziario. Il sito della associazione Antigone che si occupa di diritto e garanzie dei detenuti. Garante italiano delle persone private della libertà → si fa una relazione in cui si fotografa il sistema penitenziario. Cpt -> comitato prevenzione tortura. LE FONTI: tutte le fonti che costituiscono nell’insieme l’ordinamento penitenziario. o Di ordinamento penitenziario si può parlare in senso stretto es legge 1975 n. 354 che è quella che disciplina l’intera materia (sito norma attiva) o Codice penale o Codice di procedura penale o Articoli della costituzione 24 13 27 … |principi generali o Convenzione europea | o Regole penitenziarie europee -> raccomandazione del 2006 n.2. Comitato dei ministri del consiglio d’Europa: organismo del consiglio d’Europa, queste raccomandazioni (in cui non si ordina nulla, siamo nel soft law) indicano i principi a cui dovrebbero attenersi tutti gli stati (che però non sempre rispettano). o Circolari del DAP -> dipartimento amministrazione penitenziaria, presso il ministero della giustizia che è ai vertici del sistema penitenziario. È una fonte amministrativa. Questo elenco è importante per capire le fonti principali, ma è utile soprattutto se si inizia a vedere l’atto di nascita” di questo materiale. La prima è la legge 1975/354, poi il codice penale del 1930, il codice di procedura penale del 1988, la costituzione del 1948, la raccomandazione del 2006: non c’è una data che coincide. Forse la ragione delle difficoltà è data da queste date che non coincidono, dietro ad ogni data c’è un modo di intendere la giustizia penale in un modo diverso. Un’altra questione importante: prima del 1975 il sistema penitenziario e la gestione delle carceri era disciplinata da un regolamento del 1931, abbiamo avuto solo dal 1975 una disciplina del sistema penitenziario con legge, prima c’era un regolamento. Regolamento | legge | corte costituzionale Un regolamento non può essere censurato dalla corte costituzionale, significa che fino al 1975 la disciplina del sistema penitenziario era datata (anche ideologicamente) e soprattutto fino ad allora la corte costituzionale non è potuta intervenire nell’aerea penitenziaria. Le fonti non sono tenute assieme da una coerenza ideologica e di politica criminale. Il sistema penitenziario è coerente? Dovremo studiarlo. Dobbiamo vedere se il sistema tutela gli individui , se è un sistema organico / coerente , e dovremo valutare l’efficienza e l’efficacia (efficienza= deve funzionare a dovere, deve avere capacità di condurre a termine un compito) (efficacia= abilità di fare certe cose con le minime risorse, senza dispendi di energie, senza sprechi). Caratteristica che riguarda le risposte e le domande: noi di solito siamo abituati a rispondere, ma dovremmo avere la capacità di formulare le domande, perché la cosa più importante è formulare la domanda, solo così avremo il comando della conversazione. La stessa cosa la si può domandare in modo differente, mettendo in difficoltà o aiutando una persona. La prima domanda, la più ampia, è da dove partire nel nostro regolamento. Dobbiamo creare un linguaggio di base che sia veicolare per chi non è giurista, dobbiamo essere comprensibili. Abbiamo moltissime circolari su cose banali. Non si possono negare dei diritti alle persone private della libertà personale con la motivazione della mancanza di fondi economici.
Serve la capacità di fare affermazioni personali, ma bisogna sostenere ciò che si afferma. No populismo -> cos’è? Rincorrere l’opinione pubblica. La corte europea l’ha spiegato con parole forti, perché spesso si usa un linguaggio semplice rispetto alle magistrature. La corte si stava occupando di un diritto importante, quello di voto dei detenuti: ottobre 2005 regno unito. Il diritto di voto dei detenuti è cancellato nel sistema inglese -> si contestava l’equazione detenuto = no voto. La corte afferma che non c’è posto nel sistema della convenzione europea per cancellazioni dei diritti anche se l’opinione pubblica vuole il contrario. Paragrafo 70 sentenza 6 ottobre 2005 caso Hirst contro regno unito. Si condanna la generale cancellazione dei diritti, senza distinzione. Garantismo -> garantismo scomodo -> può voler dire che quando la piazza chiede la condanna assolvere, e condannare quando la piazza chiede l’assoluzione. Deve valere per tutti o per nessuno. Dietro al garantismo c’è l’indipendenza della magistratura. 29.09. Esami: 1° dicembre 19 gennaio 20 febbraio Studia bene la legge del 75, tutta. Legge e regolamento vanno letti congiuntamente, questo perché gli istituti principali e le questioni più importanti le troviamo nella legge del 75, ma i particolari li troviamo nel DPR di attuazione. Si dovrebbe modificare nel complesso il sistema della giustizia penale, ma questo non avvenne: abbiamo quindi molte leggi contrastanti, anche in materia penitenziaria. Il linguaggio è molto importante, soprattutto per i giuristi che devono usare il linguaggio parlato e scritto in modo adeguato. Ecco perché è importante studiare i provvedimenti per capire come scrivono i giudici. Importante è anche scartare determinate certezze, morbosità, luoghi comuni, pregiudizi, fare attenzione ad alcune espressioni usate in modo superficiale. Questo significa anche avere chiare quelle due parole: Populismo e garantismo. Populismo -> sentenza corte UE diritti uomo che, nel condannare il regno unito per questioni relative al diritto di voto dei detenuti, aveva fatto delle affermazioni forti “ non sono accettate richieste della collettività contrarie alla convenzione europea “ Il legislatore non può quindi rincorrere le idee pubbliche, altrimenti abbiamo il populismo. Leggendo le regole penitenziarie europee capiamo ancora di più che il populismo non sia da seguire: Raccomandazione (2006) n. 2 -> revisionata nel 2020 -> regole penitenziarie europee. Si tratta di soft law, di raccomandazioni, ma sono comunque fonti importanti perché invitano gli stati ad effettuar particolari scelte nell’area penitenziaria. Art 90: sensibilizzazione dell’opinione pubblica Il legislatore dovrebbe fornire la linea direttrice, l’autorità penitenziaria dovrebbe informare, non è l’opinione pubblica a decidere. Bisogna utilizzare in maniera corretta il garantismo. Garantismo autentico/scomodo , che non può essere indicato solo per un soggetto e non per altri, ma per tutti. Scomodo perché bisogna avere il coraggio di adottare provvedimenti antipopolari. Se ci sono norme che stabiliscono determinati principi bisogna poi avere il coraggio di farlo. Esempio: nel 2018 ci fu un fatto a Rebibbia -> una madre detenuta lanciò dalle scale i due figli piccoli e li uccise. È un fatto ancora più pesante essendo accaduto in carcere, in quanto c’è una responsabilità dello stato: se io sono detenuto e a me capita qualcosa c’è una responsabilità statale. Dopo questi fatti si va alla ricerca di un capo espiatorio, in questo caso la direttrice del carcere che venne sospesa. Non ci si può però fermare a questo. Una parte della magistratura aveva preso posizione contro questo fatto e poi contro il relativo silenzio dopo pochi giorni.
Queste sono cose delicate ma difficili da inquadrare e questo si capisce leggendo il prov della cassazione: 2017, prima sezione penale -> il detenuto decide di ricorrere in cassazione (che accoglie il ricorso), contro un prov del magistrato di sorveglianza che rigettava il suo reclamo. Questa sentenza è importante perché il magistrato aveva rigettato il richiamo del detenuto. Il reclamo aveva ad oggetto l'avvenuto trattenimento di una foto, da parte della amm penitenziaria, raffigurante la defunta madre del soggetto. Questa foto veniva trovata nella camera di reclusione e veniva sequestrata. Perchè la foto è stata presa? Era sequestrata in quanto eccedente le misure massime stabilite dal regolamento interno. Il reclamante ne aveva chiesto la restituzione in virtù del fatto che l'immagine era da ritenere essa importante per l'effettività del diritto sulla affettività. Ci troviamo di fronte ad un ribaltamento, in quanto vengono rilevati problemi in cose che non lo sono. Se ci si occupa di quello che è giusto che capiti, le riflessioni cambiano. Si è legati ad una questione di quantità. Se parliamo di sovraffollamento: un luogo stipato. Per avere una idea di quello che dovrebbe essere il parametro, esso è 3mt quadri per spazio per persona. 30.09. Abbiamo ragionato sulla parola normale e normalità, constatando che ci possono essere due versioni di normalità: normale è un termine ambiguo. Noi di solito impieghiamo la parola, nella versione moderna, abbinandola soprattutto a questioni numeriche (quello che capita di frequente); si arriva quindi ad una conclusione: pur utilizzando la parola normale in termini di frequenza, quello che è normale per noi può non esserlo nella realtà penitenziaria. Non sempre l’idea del normale è legata alla frequenza, ma il mondo classico aveva una visione diversa del termine: il normale non era ciò che accedeva di frequente, ma era ciò che doveva accadere perché era giusto. Il normale era legato ad una visione etica, morale, e non alla quantità, ma alla qualità. A noi interessa questa doppia idea. Il nostro ordinamento è complesso perché il contrario di normale nel nostro ordinamento è eccezione, emergenza. L’esempio che ci permette di arrivare ad una conclusione su cui ciò che è normale è ciò che non lo è il sovraffollamento: come va impostata la questione? Questa è collegata a molti temi importanti. Se c’è sovraffollamento significa che c’è una calca enorme. Non è solo affollamento. Abbiamo una linea dell’orizzonte, uno standard, che è quello fornito dalla corte europea dei diritti dell’uomo (che tra l’altro si è fatta forte dei suggerimenti che provenivano dal comitato europeo): lo standard (al cui di sotto c’è lesione della dignità umana) che dovrebbe essere garantito in qualsiasi situazione è di 3metri ². Teniamo presente che il punto di riferimento è europeo, non vale solo per l’italia. Osservazioni Si parla di sovraffollamento, le carceri scoppiano. Ma il sovraffollamento corrisponde a quello che viene chiamato il grande incarceramento? Quella che viene chiamata la bulimia penitenziaria in gergo. È un fenomeno che va tenuto presente perché è un fenomeno pericoloso. Se andassimo a verificare la storia e l’evoluzione del sistema penitenziario (non solo in italia), ci accorgeremo che ad un certo punto abbiamo avuto la nascita del grande incarceramento. I numeri esplodono ad un certo punto. La bulimia penitenziaria è sovrapponibile al sovraffollamento? No, per la prof no. Si possono anche avere molti spazi, pochi detenuti, ma decidere di stiparli in poco spazio (sovraffollamento). Non possiamo dire “si tratta della stessa cosa”, ma si tratta di fenomeni diversi, che si sono verificati negli ultimi decenni, ma che non corrispondono tra di loro. A noi interessa maggiormente il sovraffollamento, perché è collegato alle condizioni di detenzione di un istituto penitenziario. In questo discorso dobbiamo avere presente questi due fenomeni distinti, che sono anche interessanti soprattutto se si collegano a un terzo fenomeno: Il sovraffollamento e la grande incarcerazione porrebbe essere una cosa naturale, a causa di una legge penale molto rigida, al maggior numero di pena, oppure a causa di un fenomeno non legato alla legislazione: sarebbe normale un aumento della popolazione penitenziaria se ci fosse un aumento della criminalità. Le statistiche dicono che aumenta l’impiego del carcere (la popolazione detenuta) ma questo aumento non lo si può giustificare con un aumento della criminalità.
A registrare questa situazione sono gli stessi magistrati. Dobbiamo accantonare il luogo comune che c’è molta gente in carcere perché più gente commette reati. Tanto ricorso al carcere ma questo ricorso non corrisponde all’aumento della criminalità. In periodo di covid alcuni reati si sono ridotti in percentuale, mentre alti sono aumentati. Il fenomeno del sovraffollamento non lo possiamo spiegare con l’aumento della criminalità, perché non sarebbe vero. Il sovraffollamento è una conseguenza della bulimia penitenziaria. Importante è che il sovraffollamento è contrario all’art 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo: è questo il centro del discorso. Il sovraffollamento è collegato anche a delle pessime condizioni di lavoro della polizia penitenziaria. Siamo spesso portati a costruire il discorso solo ai detenuti, ma nel carcere molti ci lavorano: se c’è sovraffollamento le condizioni di lavoro sono pessime. Il sovraffollamento spinge alle cattive condizioni di lavoro e a volte è anche collegato a episodi di suicidio. Dobbiamo anche prendere in considerazione il fenomeno del suicidio. Il sovraffollamento è inaccettabile, è l’opposto dalle disposizioni dettate a livello europeo. Ci troviamo di fronte ad un carcere fuori legge, se esso è sovraffollato: è in contraddizione con l’ordinamento penitenziario e viola l’art 3 della convenzione europea. L’art 3 vieta la tortura e i trattamenti inumani e degradanti; si rivolge a tutti (“nessuno può essere torturato, sottoposto a trattamenti e pene inumane e degradanti ”). È l’art più importante della convenzione quando si intendono risolvere le questioni penitenziarie. La giurisprudenza della corte UE sull’art 3 è basata molto sulla violazione di esso proprio in relazione a questioni penitenziarie (salute, ergastolo, episodi di tortura, casi di sovraffollamento). È rilevante che la corte europea, pur non avendo mantenuto lo stesso orientamento (perché ci sono due/tre orientamenti differenti) ma sempre e comunque si fa forte delle disposizioni del comitato prevenzione tortura e dall’altra scarica la risoluzione del problema sull’articolo 3 che è davvero è il punto principale della convenzione. Bisogna leggere congiuntamente questo art con un altro: l’art 15 della convenzione europea -> si occupa delle situazioni emergenziale, degli stati di eccezione. Deroga in caso di stato di urgenza
_1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti da diritto internazionale.
o suicidi o il così detto business penitenziario Sono grandi fenomeni di difficile inquadramento. La bulimia implica un aumento della popolazione detenuta. Il dato interessante è che aumenta la popolazione ma a questo aumento della popolazione detenuta non corrisponde un aumento della criminalità; questa è una considerazione importante perché se aumentassero le forme criminali sarebbe normale un aumento della popolazione detenuta. Abbiamo una percezione del crimine che non corrisponde ai dati effettivi, alla criminalità reale. Bisogna stare attenti perché non per forza bulimia penitenziarie e sovraffollamento si sovrappongano: possiamo avere grandi forme di incarcerazione in spazi enormi, quindi senza sovraffollamento. A noi interessa in particolare il sovraffollamento: se andiamo a leggere i primi art dell'ordinamento penitenziario dovremmo concludere che le carceri non dovrebbero essere sovraffollate. La disciplina che emerge dall'ordinamento penitenziario è l'opposto del sovraffollamento, e le condanne ci sono state, ciò significa che il fenomeno è reale. In particolare, la sentenza importante del sovraffollamento italiano è il caso del 2013 perché nel 2009 non si ha un salto di qualità. Il caso 2009 ci fa capire che esiste il problema, ma lo descrive come un problema individuale: c'è condanna per un solo periodo e non tutto il periodo in cui il ricorrente è stato a Rebibbia. Questa sentenza merita di essere citata, sia perché è il primo caso di condanna, sia per il giudizio dissenziente del giudice italiano (che NON intende difendere l'italia) ma ha paura che l'art 3 venga utilizzato a sproposito. Come vanno le cose? C'è una incapacità delle autorità italiane di risolvere il problema; infatti, in alcuni documenti di analisi del parlamento si constata l'esistenza di provvedimenti di edilizia penitenziaria, adottare misure per favorire l'uscita dal carcere, evitare l'entrata e uscita delle persone per periodi brevi ecc, → molti provvedimenti ma senza riuscire a risolvere la questione. Nel 2013 è arrivata la condanna del caso Torregiani e altri, in un penitenziario che aveva spazio che “avanzava”, aree libere che non venivano utilizzate e quindi si creava sovraffollamento. Questa sentenza è importante per una serie di passaggi, e nel condannare i giudici della corte europea fotografano non solo i casi specifici e rimarcano che il problema è strutturale, come avevano già detto in relazione allo stato polacco: è il sistema penitenziario che soffre il sovraffollamento. Passaggi: la corte parte da una affermazione generale e importante in quanto usa le stesse parole che già avevamo detto in alcune sentenze dalla Corte costituzionale italiana: la carcerazione non fa perdere al detenuto i benefici e i diritti sanciti dalla convenzione europea. Chi è detenuto non perde i diritti elencati nella convenzione europea, ma al contrario in alcuni casi la persona incarcerata può aver bisogno di una maggiore tutela per la vulnerabilità della sua situazione. (Non si riesce a capire chi sia il sogg vulnerabile.) in molti documenti ue quando si indicano i gruppi di individui vulnerabili si fa riferimento ai minori (possono danneggiare e danneggiarsi), le persone con varie forme di disabilità, le donne, le persone che migrano (vittime di tratte, affogamenti...) e i detenuti. La vulnerabilità nella prospettiva internazionale indica una particolare debolezza psichica e fisica, impossibilità di gestire e decidere di sé e del proprio corpo e indica bene la condizione di chi è detenuto. Il detenuto non perde i diritti della convenzione, ma anzi ne ha ancora più bisogno perchè si trova in una situazione di vulnerabilità, che è collegata al fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello stato. (Bisognerebbe dare ai detenuti una carta dei diritti e dei doveri dei detenuti, che serve a far capire alla persona i suoi diritti, doveri, i termini utilizzati nel contesto, i significati dei tecnicismi. Dovrebbero esserci dei controlli che spesso non ci sono e molte volte manca una sensibilità/professionalità del personale che non è in grado di capire i detenuti, oppure una scarsità di personale). I magistrati di sorveglianza (si occupa della remissione del debito e della situazione dei condannati per infermità psichica, decide sulle concessioni dei permessi, sulle misure di sicurezza e sui reclami disciplinari e in materia di lavoro dei detenuti e degli internati.) che si occupano dell'aerea penitenziaria sono pochissimi (circa 200) si sottolinea la vulnerabilità della persona detenuta per il solo fatto di essere detenuto. IL FATTO DI ESSERE DETENUTI PORTA AD UNA CONDIZIONE DI VULNERABILITA'.
Obblighi dello stato positivi e obblighi negativi: ci sono obblighi positivi, di fare (es capire se l'individuo ha dei problemi mentali). Il fatto che una persona si trova sotto la responsabilità dello stato implica che esso e le autorità penitenziarie abbiano obblighi di intervenire ma ANCHE di NON fare, non torturare, maltrattare, tenere lontani determinati individui. Questo principio può essere trasferito a molti altri casi, es diritto alla salute (obbligo positivo che consiste nell'assicurare il rispetto della dignità umana, non bisogna eccedere l'inevitabile livello sofferenza della detenzione). La corte riflette su delle questioni probatorie legate al tema degli obblighi dello stato, spesso la difesa delle autorità è che “il ricorrente non porta prove sostanziose e adeguate che dimostrino la sua condizione di maltrattamento/sovraffollamento/lesione della salute”. L'aspetto che rimarca in questo caso è che in casi del genere si ha una inversione dell'onere della prova perchè inevitabilmente il governo convenuto è a volte l'unico ad avere accesso ad informazioni che possono confermare o smentire quanto detto dal ricorrente (es metratura al di sopra o al di sotto della soglia). IMPORTANTE Vulnerabilità automatica del soggetto detenuto inversione dell'onere della prova un'altra osservazione utilizzata dalla corte per costruire il percorso argomentativo e arrivare alla condanna: nel caso di specie c'è stata violazione art 3 ma non è detto che ci sia stata l'intenzione di umiliare o degradare i ricorrenti, non è detto che ci sia lo scopo di umiliare, ma è semplicemente “noncuranza” “superficialità”. Spesso si ricollega la tortura e i maltrattamenti alla volontà di farlo, la corte sottolinea invece che lo stato merita una condanna per violazione dell'art 3 indipendentemente dalla sua volontà di non rispettare l'art 3. NON C'E' DOLO MA C'E' COLPA. Lo stato è comunque responsabile anche senza intenzione. In questo caso la violazione sistemica è collegata anche alla semplice assenza di metri quadri sufficienti a disposizione. In altre occasioni la corte aveva abbinato la mancanza di spazio ad altri fattori, ad esempio potrebbe contare il fatto che la persona detenuta si trova ristretta in quella cella solo per un certo numero di ore, oppure ha luce sufficiente. ART 13 COSTITUZIONE ITALIANA → è più rilevante rispetto all'art 3 cedu La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria] e nei soli casi e modi previsti dalla legge In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà]; La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. fa emergere il rispetto della dignità umana. La corte prende posizione anche sulla costruzione di nuove carceri, dicendo che non tutto è risolvibile così. Dopo il gennaio 2013 l'Italia fu vigilata speciale da Strasburgo per il fenomeno del sovraffollamento, fu monitorata e solo nel 2016 il caso fu chiuso. Dopo una sentenza della corte c'è un costante controllo e una verifica dello stato per vedere se esso intende risolvere la lesione della garanzia. Quando ci si occupa del sovraffollamento normalmente si pensa a diritti, garanzie, una persona ristretta in poco spazio, “senza aria”, ma NON SI PENSA alle ricadute internazionali con le autorità straniere; es i magistrati inglesi nel 2014 negarono l'estradizione in italia di una persona condannata in esecuzione di pena proprio argomentando questo rifiuto con la situazione di sovraffollamento delle carceri italiane. C'è il rischio che la persona se consegnata alle autorità subisca trattamenti inumani e degradanti. Il sovraffollamento è un ostacolo alla collaborazione. Queste sono RICADUTE ESTERNE
È da considerare anche questa situazione generale che può variare ma una buona % delle persone detenute sono in custodia cautelare e non condannate in via definitiva. Inoltre, visto che si è soliti dire che la custodia cautelare in carcere debba essere l’estrema ratio. Un altro elemento di cui va tenuto conto è che quando la corte affronta queste questioni lo fa utilizzando delle argomentazioni giuridiche e i “piedi ben saldi per terra” -> quando si arriva a condannare lo si fa avvalendosi dei rapporti del comitato europeo prevenzione tortura, organismo del consiglio d’Europa. Le sentenze della corte fotografano una situazione che emerge proprio dai monitoraggi e controlli del CPT che ha la possibilità di entrare e visitare qualsiasi luogo in cui le persone sono limitate nella propria libertà. Quando si arriva a condanne legate alla detenzione e ai suoi problemi vi si giunge per effetto dell’operato del cpt, che ha poteri rilevanti che non si riscontrano in altri organismi dell’ONU. Gli organismi onu non hanno la possibilità di entrare nei luoghi di detenzione, senza dover attendere. I rapporti sono approfonditi. La sentenza Torreggiani cita, oltre ai rapporti del CTP, anche l’art 18 delle regole penitenziare europee, dove è chiaro il rifiuto del sovraffollamento. La corte per decidere si fa forte dei controlli del comitato europeo prevenzione tortura, dell’art 18 delle regole penitenziare europee e del testo della convenzione. Privatizzazione: Ognuno può adottare la linea che meglio crede, perché scegliere se privatizzare o meno è una scelta di politica criminale e legislativa. Forse non è chiaro il legame tra privatizzazione e risoluzione dei problemi, perché anzi l’esperienza dimostra che la privatizzazione produce il fenomeno che dovrebbe combattere, cioè il sovraffollamento. Si riscontra un maggior tasso di violenza se i carceri vengono privatizzati. Inoltre i ritmi e le condizioni del lavoro si è notato che non sono ottimali. Il discorso resta aperto pur avendo quel quadro delle regole penitenziare europee che stabiliscono che devono sempre esservi dei controlli pubblici, anche se fossero private. Nel decidere per un se privatizzare o no, bisogna tenere conto che la critica maggiore molti di noi la rivolgono alla privatizzazione nel complesso: anche nel nostro sistema però vi sono forme di privatizzazione di alcune funzioni. Suicidi Se andiamo sul sito della associazione Antigone si fa riferimento alla iniziativa “una telefonata allunga la vita” nel quale si accoglie con favore la proposta del dipartimento penitenziario che ha emesso una circolare DAP sui suicidi. La associazione Antigone accoglie con favore la proposta del DAP di ampliare la possibilità di effettuare telefonate. La regola di base sarebbe 10 minuti alla settimana e la proposta del DAP è ampliare la possibilità e dare ai detenuti la possibilità di fare più chiamate. È una situazione attuale, perché se andiamo a vedere le statistiche e le situazioni di paesi vicini all’Italia capiremo che emerge un dato: i suicidi sono maggiori nei luoghi di detenzione che in altre situazioni. In Italia si era arrivati a dire che c’è una % del 20 in più di suicidi dei detenuti piuttosto che dei liberi. Un’altra considerazione importante riguarda la polizia penitenziaria e chi lavora in una struttura detentiva, in quanto non è raro ricevere notizie di suicidi di operatori. Il fenomeno è un fenomeno complesso, che riguarda anche gli operatori per i quali il carcere è un luogo di lavoro e riguarda anche i detenuti. Alla prof verrebbe da dire che contrariamente a quanto si pensa molto spesso sono proprio le persone non condannate in via definitiva a suicidarsi, ma sono persone che magari sono entrate in carcere da pochi giorni. Quando si analizza questo fenomeno bisogna stare attenti ad utilizzare dei luoghi comuni, bisogna ragionare con i dati, con le fonti, e non bisogna dare niente per scontato. Il suicidio non è sempre collegato a condizioni di sovraffollamento, potrebbe anche, ma non sempre. Non è sempre collegato nemmeno ad una pena definitiva. Spesso ci sono casi di suicidio tra persone detenute senza fissa dimora e persone con pene brevissime. Il quadro è molto vario. I grandi criminali sanno bene che potrebbero finire in carcere. L’identikit della persona che si suicida è un soggetto senza fissa dimora, che si trova a scontare pene brevissime. Qua si apre anche il discorso della custodia cautelare come estrema ratio o il ricorso alla detenzione per reati minori che sarebbero anche giovati da misure differenti dal carcere.
Funzione simbolica del carcere: i soggetti si suicidano subito dopo essere entrati in carcere, perché sono finiti li. C’è un discorso che torna molte volte nei vari documenti e fonti: riguarda la sensibilità e la preparazione del personale di custodia. Se si vanno a leggere gli art delle regole penitenziare europee si capisce quanto sia importante il fatto che chi lavora in un carcere deve avere la coscienza di quello che fa, e la preparazione per affrontare certe situazioni. Questo è legato anche a quelli che sono chiamati gli eventi sentinella -> molte volte si arriva al suicidio dopo aver compiuto atti di autolesionismo (anche se a volte l’autolesionismo è usato solo per attirare l’attenzione). Gli eventi sentinella potrebbero essere:
Ieri abbiamo accennato il tema dei trasferimenti, che è un argomento che tocca la circolare recente del DAP sui sucidi, e sulle traduzioni. Dispositivo dell'art. 42 Legge sull'ordinamento penitenziario I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga. Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni. I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio. [Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.] Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurne i disagi. È consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso di abiti civili. Dispositivo dell'art. 42 bis Legge sull'ordinamento penitenziario
Questa condanna anche al ministero della giustizia ci fa capire che non solo bisogna bilanciare controllo ed esigenze di cura, bisogna anche tenere in considerazione che le persone detenute vivono sotto la responsabilità dello stato. L’amministrazione penitenziaria viene condannata ex art 2049 perché nella sentenza si parla di inaccettabile gestione dei detenuti che si trovano in gravi condizioni cliniche. Questo quadro ci serve per risolvere una serie di altri casi, perché questo schema potremmo applicarlo in altre situazioni, uscendo dalle ipotesi tipiche di suicidio. Potremmo avere casi di atti di autolesionismo, c’è un evento critico. Quando si parla di diritto alla salute, perché dietro questi problemi c’è il diritto alla salute e il diritto alla vita, se vogliamo avere dei riferimenti specifici a livello europeo stiamo parlando degli art 3 convenzione europea e anche l’articolo 2. Questi criteri, questa doppia responsabilità della amministrazione penitenziaria e di chi è operatore dei servizi sanitari, il fatto che vi sia SEMPRE responsabilità dello stato, sono criteri che possono orientarci alla soluzione di altre situazioni, oltre ai casi stretti di suicidio. Ci fu una assoluzione e una condanna in primo grado e una assoluzione completa in appello. Molte volte questo eventi suicidali giungo alla corte europea. Come risolve la corte europea una causa del genere? Esempio: provvedimento della corte che parte da una lamentela (dei parenti in questo caso, essendo il detenuto morto) su un carcere parigino. I parenti del detenuto ricorrono a Strasburgo invocando i due art 2 e 3 della convenzione. Tutti i problemi connessi e collegati al diritto alla salute in generale confluiscono sotto l’art 3 della convenzione europea. Il detenuto si era suicidato, e l’ha fatto dopo essere stato confinato in una cella disciplinare (in isolamento per noi italiani) in quanto c’era stato un litigio violento con un altro detenuto. Parlare di isolamento dentro una struttura penitenziaria vuol dire essere ancora più ristretti e non avere contatti con nessuno, è una condizione pesante. È il contrario del sovraffollamento ma NON È UNA CONDIZIONE POSITIVA. Si trattava anche, oltre che di un detenuto violento, di un soggetto vulnerabile e fragile perché si trattava di un tossicodipendente che era sotto osservazione da parte della psichiatra che aveva garantito che non sarebbe stato in grado di non mettere in atto le sue inclinazioni suicide; era sotto controllo farmacologico. In sostanza aveva una situazione simile al carcere italiano. Era una persona con forti disagi mentali, tossicodipendente, violento, era detenuto per reati violenti (aggressione armata ripetuta nei confronti della sua compagna). Le sorelle ricorrono a Strasburgo lamentando che data la situazione, la persona non era stata vigilata a sufficienza e non c’era stato quel bilanciamento tra la vigilanza e il controllo e il diritto alla salute. Data la situazione del fratello era inadatta la sanzione dell’isolamento e ribadiscono che l’equilibrio mentale era molto fragile. In questo caso la corte condanna la Francia perché individua una serie di carenze nella gestione del penitenziario. La corte europea richiama anche una vecchia ma sempre valida raccomandazione del consiglio d’Europa sul rischio suicidario (raccomandazione 7 del 1998) -> la corte fa questo quadro, ovviamente cita la disciplina francese, questa raccomandazione e utilizza la sua precedente giurisprudenza sugli art 2 e 3. Condanna lo stato francese perché la collocazione del prigioniero in una cella disciplinare per due settimane non era compatibile con il trattamento adeguato a quella persona che aveva dei disturbi mentali. Importante è precisare che dura due settimane: le fonti europee e le regole penitenziare (art 33) insistono sul fatto che se c’è una sanzione disciplinare attuata tramite isolamento questa deve esser molto breve, pochi giorni. Art 33 ordinamento penitenziario
Abbiamo parlato del sovraffollamento, del business penitenziario, di suicidi ecc perché stavamo prendendo in considerazione il termine “normale”. Il termine sovraffollamento serve per capire quanto il normale sia ambiguo: a seconda della visione di normale che viene adottata, il sovraffollamento può essere normale oppure no. Se si pensa alla normalità in termini moderni, di quantità (ciò che capita il più delle volte) il sovraffollamento è normale perché la maggioranza dei penitenziari europei si trova in condizioni di sovraffollamento. L’altra versione classica del termine normale lega questo termine all’etica, alla morale, alla qualità, di conseguenza il sovraffollamento secondo questa idea di normale, non è normale. Abbiamo anche art 5 e 6 dell’ordinamento penitenziario, e anche l'art 18 delle regole penitenziare europee. Art 5 ordinamento penitenziario - caratteristiche degli edifici penitenziari Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati. Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose. Art 6 – locali di soggiorno e di pernottamento
detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.](1) 2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:
Le sentenze sono importanti perché ricostruiscono una pagina di storia processuale italiana e si ribadisce anche la nozione di tortura, cosa la differenzia dal maltrattamento. Leggendo emerge bene un altro elemento -> termini di proporzione e sproporzione dell’uso della forza. Questo principio torna in questi e altri casi, nella gestione dell’ordine pubblico, e riguardo all’art 41. La polizia può usare la forza, ma bisogna stabilire il limite, dato dalla proporzione. Sentenze Genova: si fa riferimento ai tonfa, manganelli in dotazione alle forze dell’ordine. Si può usare la forza a certe condizioni, ma non sempre, bisogna tenere in considerazione la proporzione. Gli stessi magistrati italiani quando si sono occupati di questi casi hanno citato le sentenze della corte e gli art internazionali, in particolare l’uso della forza proporzionato o sproporzionato. Collegato a questo discorso c’è il principio nato in area internazionale che è quello della catena del comando che è stato invocato dai pm italiani quando si sono occupati a livello internazionale dei fatti del g8 Genova. Catena del comando: stiamo parlando di forme di aggressione e maltrattamento compiute da personale che risponde ad una certa gerarchia; la responsabilità penale è personale, di questo non si discute; però responsabilità per catena del comando vuol dire che gli ordini di fare determinate azioni sono impartiti dall’alto. La responsabilità è per la catena del comando: nessuno interrompe la catena, tutti sanno quello che va fatto, l’illecito che va compiuto. Questo principio caratterizza la giustizia sovranazionale. C’è anche una responsabilità di “chi non ha premuto il grilletto”, chi sapeva che quel giorno si sarebbe sparato e non ha impedito. Abbiamo un numero elevato di vittime e un numero elevato di protagonisti. Dobbiamo ragionare in termini di catena del comando: l’ordine di fare x è sempre un ordine illecito e non va trasferito ad altri, ma va fermato. SI PARLA DI CRIMINI DI OBBEDIENZA. In casi del genere l’obbedienza è criminale. Le sentenze di questo tipo sono molte. Altro esempio: luglio 2014 – caso Saba contro Italia – i fatti di Sassari. Il ricorrente era nel carcere di Sassari e ha denunciato non dei maltrattamenti o aggressioni fisiche, ma PSICOLOGICHE. Una condizione di paura estrema per la propria incolumità, per l’atteggiamento degli agenti penitenziari che facevano passare i detenuti lungo le scale minacciandoli di morte e insultandoli. Avevano forme di aggressione verbale e degli atteggiamenti che incutevano timore. La corte in questo caso parte dalle affermazioni generali e condanna lo stato italiano, anche per la durata irragionevole del procedimento con cui sì cercava di costruire la responsabilità di quanto accaduto. Ci sono anche due ricorsi che riguardano Salvatore Rina (TOTO’) e Bernardo Provenzano (parenti) 13.10. Siamo partiti da una espressione forte e sgradevole “carcere fuori legge”; questa è l’espressione sintetica che viene utilizzata molte volte dalle associazioni che si occupano di diritti dei detenuti. Questa espressione ci serve per definire il problema del sovraffollamento, dei suicidi, dei maltrattamenti, delle torture. Abbiamo fatto un elenco di sentenze rilevanti, della corte europea dei diritti dell’uomo, sono casi italiani di violazione art 3. Siamo partiti dalla prima condanna avvenuta nel 2000 caso Labita contro italia (isola Pianosa – 1999). È possibile vendicarsi? <- domanda posta. Abbiamo citato due casi di condanna dell’italia: Cestaro e Bartesaghi che riguardano invece i fatti avvenuti a Genova nel luglio 2001 duranti i giorni del g8; in quei giorni avvennero molti avvenimenti caotici e crearono una situazione delicata -> queste sentenze ricostruiscono il clima. Queste sentenze di condanna del 2015 e 17 riguardano episodi particolari, non scontri di piazza, ma riguardano l’irruzione delle forze dell’ordine in due scuole. Quello che successe è riconducibile all’uso sproporzionato della forza. Criteri che servono non solo a risolvere questi casi, ma anche per affrontare situazioni di violenza e maltrattamenti nelle strutture penitenziarie. Il grande principio è art 3 cedu e 13 cost, in più bisogna ragionare avendo in mente gli obblighi positivi di fare e negativi di non fare dello stato.