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Riassunto del manuale "Società civile e società religiosa nell'età della crisi" di R. Botta
Tipologia: Sintesi del corso
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Una società in viaggio verso l’ignoto
Il diritto alla vita e la tutela del concepito: diritto a non procreare e diritto a non nascere
Il fatto che nel nostro ordinamento sia riconosciuto al diritto alla vita un fondamento costituzionale nell’art. 2, che è ritenuto come la norma cardine dell’intera Carta, non vale ad assicurare un’assolutezza della tutela del concepito. La l. 194/1978 recante “norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza” ha riconosciuto all’embrione il diritto fondamentale alla vita, ed ha escluso che l’interruzione volontaria della gravidanza possa essere utilizzata come mezzo di controllo delle nascite. Anche alcune risoluzione di rango europeo hanno evidenziato la necessità di adottare misure idonee a consentire il ricorso all’aborto da parte di una donna che si trovi nelle condizioni previste, in quanto il divieto di aborto non determinerebbe una riduzione del numero degli aborti ma un incremento del ricorso all’aborto clandestino. L’inesistenza di un consenso europeo su cosa debba intendersi per “inizio della vita” ha portato la Corte europea ad affermare che gli Stati hanno ampio margine di apprezzamento in materia, anche se non illimitato, in quanto la tutela del concepito non può non essere bilanciata con i diritti della madre, da ritenere peraltro prevalenti in quanto la donna è “già persona” rispetto al feto.
La procreazione medicalmente assistita tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo
La polemica sulla tutela dell’embrione investe anche quelle situazioni nelle quali non c’è conflitto tra gli “interessi” del concepito (a nascere) e della madre (a non portare a termine una gravidanza nociva per la sua salute), situazione che si determina nel ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, rispetto alla quale però il punto nodale è se si possa o meno parlare di un “diritto alla procreazione”. La dottrina si divide tra chi considera che l’intervento medico finisca per assecondare l’immaginario femminile autenticandone un elemento delirante costituito dalla fantasia realizzabile del poter generare a prescindere dalla funzione materiale e simbolica della paternità, e tra chi considera invece tale situazione come una possibilità di riscatto della figura femminile in un diritto positivo di riprodursi. Nel nostro ordinamento certamente esiste un diritto negativo alla procreazione, cioè un diritto dell’individuo a non vedersi privato od ostacolato nell’esercizio della capacità procreativa posseduta, mentre sembra più difficile poter configurare il diritto positivo identificato da certa dottrina. La l. 19 febbraio 2004 n° 40, sottoposta a referendum popolare senza successo per mancato raggiungimento del quorum, ha una ratio fortemente restrittiva e consente il ricorso alla procreazione medicalmente assistita “solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione” e purchè il relativo intervento sia circoscritto “ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate o da causa accertata documentate e certificate da atto medico”, e attribuisce ai nati da queste tecniche lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti dalla coppia che ha chiesto di ricorrervi, oltre a stabilire una serie di divieti in materia di sperimentazione.
Accanimento terapeutico, eutanasia e testamento biologico: diritto alla dignità del morire, testamento biologico e terapia del dolore
Anche la fine della vita è oggetto di discussione, soprattutto in quanto è diffusa nell’opinione pubblica la contrarietà al c.d. accanimento terapeutico, cioè all’uso di interventi tecnico-sanitari il cui solo scopo è quello di consentire la pura sopravvivenza vegetativa della persona malata laddove vi sia impossibilità oggettiva di guarigione; il diritto alla vita assume così i connotati di un vero e proprio “dovere di vivere”. Il caso Welby ha portato ad un’importante sentenza della Corte di Cassazione, che ha ritenuto che esista un fondamentale diritto all’autodeterminazione in tema di
trattamenti sanitari e che tale diritto costituisca una proiezione della dignità dell’uomo, che non significa riconoscere il diritto al suicidio ma semplicemente l’inesistenza di un obbligo a curarsi, ritenendo che tale diritto sia sancito sia dalla Carta costituzionale che dalla Convenzione di Oviedo (che seppur non ratificata ha comunque una valenza interpretativa). Anche il caso Englaro ha portato ad un’importante sentenza della Cassazione, che ha stabilito che il giudice può, su istanza del tutore, autorizzare l’interruzione del trattamento sanitario in presenza delle due circostanze concorrenti della condizione irreversibile di stato vegetativo del paziente e dell’accertamento univoco, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente e dalla sua personalità, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento.
Ecco quindi farsi consistente la richiesta di riconoscere legittimità al testamento biologico, nel quale l’individuo possa dare indicazione in ordine agli interventi sanitari che intenda consentire per l’ipotesi in cui non fosse più cosciente a causa di malattia o incidente. Potrebbe costituirne fondamento di legittimità la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina sottoscritta ad Oviedo nel 1997 e ratificata nel 2001, la quale prevede che ogni trattamento sanitario è possibile solo nei confronti di chi, adeguatamente informato, abbia espresso il proprio consenso, e dispone che “i desiderata espressi anteriormente in ordine ad un trattamento sanitario da un paziente che, al momento del trattamento, non è in grado di manifestare la sua volontà saranno presi in considerazione”. Peraltro una rilevanza futura ad una dichiarazione di volontà circa interventi sul proprio corpo è già riconosciuta dal legislatore in materia di trapianti, nella quale ha addirittura valore il silenzio-assenso (donazione degli organi dopo la propria morte).
L’autore ritiene che si tratti di problemi che potrebbero assumere carattere marginale laddove vi fosse un più forte impegno dello Stato nell’autorizzazione e nella somministrazione di efficaci cure palliative, poiché l’esperienza mostra che un malato curato bene, senza dolori, con amore, difficilmente chiede di morire.
Le obiezioni di coscienza del personale sanitario: pratiche abortive e pillola del giorno dopo
Queste tematiche coinvolgono anche la posizione da assumere riguardo ai valori etici e religiosi di operatori che si sentano, in situazioni in cui vi sia da stabilire i confini della vita e della morte, obbligati al rispetto delle norme della propria fede, pur ripugnando ad essi tradire la propria dimensione di cittadino osservante delle norme dello Stato. La risposta approntata dall’ordinamento in tali ipotesi è quella di riconoscere l’esercizio dell’obiezione di coscienza, che è ritenuta connotato specifico della libertà ed elemento fondante dell’identità; tale diritto è stato riconosciuto anche dalla Grande Camera della Corte europea; la Corte costituzionale ha affermato che essa costituisce ”un valore costituzionalmente così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Cost. come inderogabili”. La protezione costituzionale della coscienza individuale deve tuttavia essere necessariamente commisurata alle necessità che le libertà e i diritti con cui “si scontra” siano egualmente tutelati. Stante il naturale dualismo umano tra i poli dell’identità e della solidarietà, il riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza nasce da un compromesso tra le ragioni della legge, che riassumo le esigenze della comunità, e le ragioni della coscienza, che esprimono i bisogni dell’individuo, in esito a un giudizio di meritevolezza della attuazione in forme alternative, rispetto a determinate fattispecie ed in particolari circostanze, del comando normativo che obbliga la collettività per un fatto di coscienza del singolo. La già richiamata l. 194/1978 riconosce al personale sanitario il diritto di opporre la propria obiezione di coscienza all’esercizio di pratiche abortive, funzionale alla tutela di una opzione individuale, religiosamente o ideologicamente motivata, a favore della vita del concepito. Non è prevista alcuna procedura finalizzata all’accertamento della serietà dell’obiezione né è dovuta dall’obiettore alcune prestazione alternativa, per quanto tale ultimo aspetto abbia suscitato perplessità in dottrina in quanto dovrebbe ritenersi giuridicamente necessario il contrario, anche al fine di evitare che l’obiettore non sia mosso da principi morali ma da preoccupazioni a fini
servizio di leva obbligatoria, restando oggi operativa solo nel caso in cui si rendesse necessario reclutare personale su base obbligatoria per un giustificato aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
Valori identitari ed espressioni “corporee” dell’appartenenza: alimentazione e abbigliamento
Per alcune formazioni sociali i valori identitari, e il loro spessore religioso, coinvolgono il modo di alimentarsi, quello di vestirsi e la sfera della sessualità. L’alimentazione costituisce, infatti, per alcune confessioni, un atto a contenuto religioso nel compimento del quale secondo le prescrizioni della fede si esprime la coerenza, sentita come doverosa, del credente alle proprie convinzioni. Pertanto “il rispetto della libertà di coscienza e religione garantito direttamente o indirettamente dal nostro ordinamento giuridico, vieta che qualcuno sia costretto ad ingerire alimenti contro la propria volontà. Ciò significa che, nelle istituzioni pubbliche, una persona non deve mai essere posta di fronte all’alternativa di cibarsi o di violare le proprie convinzioni religiose o filosofiche”. Della questione se ne occupa il diritto pattizio, che riconosce ad ebrei e Testimoni di Geova il diritto di osservare le proprie usanze alimentari quando si trovino all’interno delle c.d. comunità separate (corpi militari, ospedali e carceri); ma se ne occupa anche il diritto comune, prevedendo ad esempio nel regolamento penitenziario che si tenga conto, nella formulazione delle tabelle vittuarie, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.
Il conflitto è maggiore allorchè si prendono in analisi le pretese di alcune comunità di utilizzare particolari capi di abbigliamento, ai quali viene riconosciuta forte valenza identitaria, aspetto che riguarda principalmente l’utilizzo del velo islamico da parte delle donne musulmane. A chi avanzava critiche, sostenendo che tali usanze fossero indizio di scarso rispetto nei confronti della comunità di accoglienza, e che il velo consistesse in una inaccettabile forma umiliante di abbigliamento per la figura femminile, la dottrina maggioritaria ha risposto che l’utilizzo di tale abbigliamento deve essere interpretato come un mezzo di integrazione, e quanto al velo islamico che l’ostilità non è fondata, in quanto approssimata e frutto probabilmente di confusione tra lo chador ed il burqa (questo sì simbolo evocativo di una minorità femminile). La Corte di Cassazione ha comunque stabilito che l’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia non può essere escluso dalla circostanza che il reo sia di religione musulmana e rivendichi, perciò, particolari potestà in ordine al proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le norme che stanno alla base dell’ordinamento giuridico italiano. La Circolare 14 marzo 1995 n° 4 del Ministero dell’Interno, recante norme sul rilascio della carta d’identità a cittadini professanti culti religiosi diversi da quello cattolico, ha specificato che l’indossare capi di abbigliamento imposti da motivi religiosi non è assimilabile all’indossare il cappello (vietato in materia), stabilendo pertanto che tale usanza è da rispettare in quanto parte integrante dell’identità di chi porta i capi di abbigliamento.
Quanto alla sfera sessuale e alle pratiche di mutilazione sessuale, il nostro paese ha puntato molto su un’opera di informazione che renda chiara alle comunità che giudichino irrinunciabili tali pratiche l’alta capacità lesiva delle stesse per la salute psico-fisica della vittima, opera che ha raggiunto il culmine con l’istituzione dell’art. 583 bis nel codice penale che punisce “chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili”. Quanto alla circoncisione maschile, essa è ritenuta legittima per le sue finalità terapeutiche e profilattiche, ma soltanto qualora “sia posta in essere da un medico nel pieno rispetto di tutte le usuali norme di igiene e asepsi”.
Patrimonio culturale e ambientale: ragioni di tutela e principio di collaborazione tra Stato e confessioni religiose
Riferirsi all’identità delle confessioni religiose implica necessariamente che sia considerata anche la sfera del patrimonio culturale che di esse è elemento costitutivo. Nel quadro della tutela dei beni culturali assume pertanto uno spazio proprio la tutela di quei beni che siano di interesse religioso,
in quanto destinati all’esercizio del culto. La tutela di tali beni è attuata secondo procedure speciali, qualificate da un intervento dell’autorità confessionale funzionale ad un coordinamento della tutela alle esigenze di culto cui detti beni rispondono.
Le prospettive di uno studio del fenomeno religioso nella società contemporanea
Stato laico e società secolarizzata: il diritto ecclesiastico alla prova
In tema di definizione del concetto di laicità la Corte costituzionale ha posto un punto fermo escludendo che per laicità possa intendersi l’indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma che debba ad essa piuttosto pensare come a uno strumento di garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Nel nostro ordinamento l’interesse religioso è indubbiamente un interesse costituzionalmente protetto e regolato dal principio di autodeterminazione. L’aver definito come distinti “ordini” lo Stato e la Chiesa presuppone un doveroso atteggiamento di imparzialità e non interferenza nel percorso proprio delle confessioni nel perseguimento delle loro finalità precipue, e quindi il principio istituzionale dell’alterità rappresenterebbe uno dei profili costitutivi del valore della laicità dello Stato. Ma se si limitasse a questo, si tratterebbe di una laicità statica, che rappresenterebbe un’assenza dello Stato nelle dinamiche sociali legate alla religiosità. Pertanto lo Stato è chiamato ad agire positivamente come attivo promotore delle libertà, restando quindi esclusa la legittimità di atteggiamenti istituzionali ispirati a forme di confessionismo o a progetti etico-ideologici e derivandone invece la necessità per lo Stato di rispondere a quei bisogni religiosi del cittadino.
L’ecclesiasticità non indica tanto l’affermazione di un limite alla competenza dello Stato riguardo a determinate materie definite miste perché la competenza a disciplinarle è altresì rivendicata da una confessione religiosa (come era tradizionalmente intesa la disciplina), ma è piuttosto espressione sintetica di uno spessore dell’esperienza individuale e collettiva, che reclama un proprio posto tra gli elementi di valutazione e tra i valori di riferimento del legislatore, ed una disciplina adeguata alla propria innegabile specificità. Le norme di diritto ecclesiastico esprimono cioè un “punto di vista” dal quale l’ordinamento dello Stato guarda alla disciplina di determinate fattispecie, quelle c.d. religiosamente sensibili.
Il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano
Le fonti del diritto ecclesiastico italiano si collocano in un sistema articolato e complesso nel quale si trovano a concorrere norme costituzionali, norme di derivazione pattizia, norme unilaterali statali e regionali, norme del diritto comunitario. Le norme della Costituzione che costituiscono parte integrante del sistema delle fonti sono: l’art. 2 (che tutela e promuove il pieno sviluppo della persona umana anche all’interno delle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua esperienza), l’art. 3 (che tutela e promuove il diritto all’uguaglianza di tutti i cittadini), l’art. 4 (che promuove il diritto al lavoro e al contempo assegna ad ogni cittadino il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società), l’art. 7 (che disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica), l’art. 8 (che sancisce il diritto all’uguale libertà per tutte le confessioni religiose e disciplina i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, alle quali è riconosciuta autonomia statutaria), l’art. 19 (che tutela il diritto di libertà religiosa) e l’art. 20 (che sancisce il divieto di discriminazioni nei confronti degli enti aventi carattere ecclesiastico o fine di religione e di culto).
Ma il ruolo fondamentale nel sistema delle fonti è giocato dalla normativa di derivazione pattizia, costituita per quanto riguarda la Chiesa cattolica dalla l. n° 810/1929 (nella parte in cui ha dato esecuzione al Trattato lateranense dell’11 febbraio 1929), dalla l. n° 206/1985 (che ha dato esecuzione all’Accordo di Villa Madama dell’18 febbraio 1984, che ha modificato il Concordato lateranense) e dalla l. n° 206/1985 (che ha dato esecuzione all’Accordo dell’11 novembre 1984 sulla disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici; per quanto riguarda le altre confessioni, dalle leggi
Il merito del nuovo concordato del 1984 sta nell’aver cancellato la staticità degli accordi precedenti, sostituendovi una vera e propria galassia di patti di vario genere, e nell’aver definito un accordo- quadro che indica quale debba essere il fine dei rapporti Stato-Chiesa, ossia la “reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e per il bene del Paese”, e i principi che ne debbano presiedere alla regolamentazione e il metodo, ossia negoziazione a livello centrale e/o periferico di accordi o intese. Questa indeterminatezza nella definizione di un accordo-quadro sembra una presa d’atto dell’indefinibilità del confine tra lo spirituale e il temporale e la rinuncia a concepire i rapporti Stato-Chiesa in funzione del presunto carattere misto di determinate materie: l’aver fatto cenno ad una “esigenza di collaborazione” indica la necessaria valorizzazione dei relativi punti di vista in tutte quelle fattispecie non predeterminabili in cui venga a trovarsi coinvolto il sentimento religioso dei cives-fideles. Tuttavia il giudicare se riguardo a determinate fattispecie si manifesti o meno l’esigenza di collaborazione con la Chiesa rimane un potere interamente rimesso alla libera valutazione dello Stato, così come libera è la scelta se sia il caso di ricorrere alla stipula di accordi tra Governo e S. Sede o di intese tra le autorità competenti dello Stato e la CEI.
Questo polimorfismo pattizio fa sì che in dottrina si ritenga che la negoziazione tra Stato e Chiesa sia oggi una negoziazione aperta e libera nella forma. Deve ritenersi libera nella forma la modificabilità della disciplina concreta, ma non altrettanto libera la modificazione dei principi cui essa deve informarsi, per modificare i quali sarà necessario procedere con la forma costituzionalmente riconosciuta dall’art. 7.
Negli ultimi anni si è sviluppata parallelamente all’attività negoziale tra Stato e confessioni religiose una diffusa legislazione regionale, che ha portato di fatto all’istituzione di una vera e propria riserva di legge regionale, particolarmente intensa in ambito di tutela dei beni culturali, compresi quelli di interesse religioso, edilizia di culto, istruzione, diritto allo studio, assistenza religiosa negli ospedali e nelle case di cura.
Il sistema costituzionale di rapporti tra Stato e confessioni religiose. La particolare condizione della Chiesa cattolica
Uguaglianza nella libertà e principio di bilateralità nel sistema costituzionale dei rapporti tra Stato e confessioni
L’art. 8 1° comma Cost. stabilisce che “tutte le confessioni sono ugualmente libere davanti alla legge”; la norma, ritenuta espressione del generale principio della neutralità dello Stato, indica che la Repubblica ha un preciso e diretto interesse a garantire che lo sviluppo delle varie identità confessionali obbedisca alla regola dell’uguale libertà. Tale statuizione sarebbe da ritenere come un canone assoluto, posto al livello più alto della gerarchia delle fonti, che presiede e coordina sotto ogni aspetto l’attuazione delle norme costituzionali in materia di religione ad opera del legislatore ordinario. In altre parole la disposizione di cui all’art. 8 1° comma si presenta come la regola fondamentale del diritto ecclesiastico italiano. L’uguale misura di libertà non rappresenta una mera dichiarazione di principio, ma si manifesta nell’unitarietà del sistema costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, che non è contraddetta dalla circostanza che ai rapporti con la Chiesa cattolica il costituente abbia deciso di dedicare un’apposita e speciale disposizione mediante l’approvazione dell’art. 7 (norma giustificata storicamente, in quanto prevista come atto di realpolitik utile a conservare la pace raggiunta tra Stato e Chiesa con la stipula dei Patti del ’29).
Sia l’art. 7 che l’art. 8 esprimono la stessa regola che presidia la disciplina dei rapporti con lo Stato, cioè il principio di bilateralità: esse sono cioè non due norme contrapposte ma due articolazioni di una medesima disposizione (storicamente necessitate, per quanto visto sopra). L’art. 8 3° comma introduce, dopo che il 1° comma afferma il principio dell’eguale libertà delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e il 2° quello della loro libertà e autonomia organizzativa, la regola dell’obbligatorietà dello strumento bilaterale per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le suddette confessioni (con un parallelismo rispetto a quanto previsto dall’art. 7 relativamente alla Chiesa cattolica, ma con la differenza che in quel caso trattandosi di un soggetto di diritto internazionale i rapporti si svolgono su un piano diverso rispetto a quello interno all’ordinamento nazionale). In questo modo viene posta in materia una riserva di legge assoluta, e ne discende altresì l’illegittimità degli eventuali interventi legislativi unilaterali non preceduti dalle intese previste dalla norma costituzionale. La regola della bilateralità, essendo prevista anche in ottica funzionale al miglioramento delle condizioni di esistenza e di operatività delle confessioni religiose e a consentire a quest’ultime un compiuto esercizio delle libertà costituzionalmente garantite, pertanto non è in contrasto con tale norma un trattamento giuridico eventualmente differenziato delle varie confessioni differenziazione che potrebbe anzi essere imposta dal rispetto del principio della tutela delle identità dei gruppi sociali.
Sostanzialmente per il Costituente la Chiesa cattolica e le altre confessioni sono uguali nella libertà ma diverse nella loro natura giuridica (ordinamento giuridico originario la Chiesa), e questa differenza è la motivazione per cui i due articoli sono distinti. L’art. 7 1° comma appare una proiezione dell’art. 2 Cost., una specificazione del generale principio di tutela della identità dei gruppi che operano nella società, stabilendo l’incompetenza dello Stato a porre in essere attività capaci di stravolgere o comunque di modificare l’identità della Chiesa cattolica, riconosciuta come ordine originario e distinto dalla stessa norma. Il riferimento ai Patti contenuto nel 2° comma sarebbe legato allo stabilire un impegno dello Stato, costituzionalmente garantito, alla conservazione dei Patti stessi, costituzionalizzando cioè il principio pattizio, soluzione riconosciuta anche dalla Corte costituzionale che ha anche specificato che, in quanto si riconosce la posizione reciproca di indipendenza e sovranità di Stato e Chiesa, il Concordato non può avere forza di negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato (pertanto la norma non preclude il controllo di costituzionalità delle leggi che immisero nell’ordinamento interno le clausole dei Patti lateranensi).
La copertura costituzionale offerta alla normativa di derivazione concordataria da parte dell’art. 7 2° comma non opera quindi dal solo punto di vista passivo, cioè per quanto riguarda la modificabilità di tale normativa che è sottratta alla disponibilità del legislatore ordinario, ma anche dal punto di vista attivo, per quanto riguarda cioè i rapporti e i possibili conflitti tra tali norme e le norme della Costituzione: il controllo di costituzionalità è limitato solo all’ipotesi in cui le norme di derivazione pattizia siano in contrasto con uno dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale (quei principi cioè non modificabili neppure da leggi di revisione costituzionale). La Corte costituzionale, cui è rimessa l’identificazione di tali principi, ne ha identificati alcuni nella laicità dello Stato, nel diritto alla tutela giurisdizionale (diritto di agire e diritto alla difesa), nella inderogabile tutela dell’ordine pubblico, ma anche il principio di uguaglianza, l’irreformabilità della forma repubblicana e l’ineliminabilità del controllo di costituzionalità delle leggi.
La dottrina che ritiene che, pur non godendo come la Chiesa di soggettività internazionale, le confessioni diverse dalla cattolica possano costituire ed essere riconosciute dallo Stato come ordinamenti giuridici primari, sicchè i loro rapporti con lo Stato si esteriorizzano, si collocano cioè in una sfera giuridica esterna all’ordinamento statuale che non è quella dell’ordinamento internazionale, ma quella di un ordinamento che viene creato di volta in volta dall’incontro della volontà dello Stato e delle comunità acattoliche. Questa soluzione appare più coerente, rispetto a quella che ritiene le intese come atti di diritto pubblico interno, con la garanzia della funzionalità
l’emissione di moneta, attuata dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato italiano e che viene conteggiata unitamente all’emissione dello stesso Stato italiano.
Il sistema costituzionale dei rapporti tra Stato e confessioni religiose
Il legame tra intesa e legge di approvazione
Nonostante come abbiamo visto gli artt. 7-8 siano espressione di una medesima regola, una distinzione sembrerebbe ancora rimanere tra le due diverse discipline, costituita dal rilievo che, rispetto ai rapporti tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica, avrebbe la legge di approvazione dell’intesa, sulla cui natura giuridica si discute. La parte di dottrina che definisce le intese come atti di diritto pubblico interno ascrive tale legge ad una particolare categoria di leggi statali per le quali è costituzionalmente stabilito uno speciale presupposto, cioè l’intesa stessa, che costituirebbe un requisito formale ulteriore rispetto a quelli richiesti per le leggi ordinarie; la parte di dottrina che invece le definisce come accordi di diritto esterno ritiene che la legge non debba far altro che darne esecuzione, producendo nel nostro ordinamento norme che, mentre non possono essere in contrasto con la Costituzione, resistono con una forza passiva uguale a quella delle leggi costituzionali alla abrogazione o modificazione che volesse essere operata attraverso leggi ordinarie non esecutive di intese. Le intese fin qui stipulate non aiutano, ma in quanto la relativa legge di approvazione continua ad essere definita come legge di approvazione e non di esecuzione, sembra plausibile che tale scelta formale rappresenti l’intento del legislatore di evidenziare la differenza di tali atti rispetto al carattere internazionale degli accordi con la Chiesa cattolica, per i quali è prevista una legge di esecuzione. In realtà, come abbiamo visto, l’istituzionalizzazione della negoziazione legislativa nella disciplina delle relazioni tra Stato e confessioni operata dal 3°comma dell’art. 8 ci indica che tale disciplina non potrà essere ricondotta ad una legge senza intesa, ricalcando quindi la natura di legge a forma specializzata già vista per quanto riguarda la disciplina disposta dall’art. 7; tale atto sarà altresì vincolato all’intesa nel contenuto, dovendo essere l’approvazione fedele di un contratto tra l’Esecutivo ed il gruppo religioso; si ritiene anche che la discrezionalità del Parlamento debba ridursi, vista l’istituzionalizzazione della negoziazione, all’approvazione o meno, caso in cui l’unico potere sarà quello di sollecitare l’Esecutivo a riaprire le trattative con il gruppo confessionale per opportune modifiche.
La rilevanza del criterio di identificazione delle confessioni religiose
La regola della bilateralità espressa dal 3° comma dell’art. 8 non può essere considerata assoluta: infatti vi sono confessioni che non intendono, o non hanno interesse a, regolare pattiziamente i propri rapporti con lo Stato, così come vi sono confessioni che si organizzano senza imporre doveri o pretendere diritti dagli adepti. Ed è la stessa ratio della norma, che è quella di garantire l’identità dei gruppi confessionali, a privilegiare il ricorso ad una intesa soltanto quando la confessione ritenga utile la propria capacità di mediazione come interprete qualificata del bisogno del sacro alla realizzazione di una più adeguata tutela del sentimento religioso dei cives-fideles; per le stesse ragioni è da escludere che il Governo goda di un’assoluta discrezionalità nel decidere sull’opportunità o meno di stipulare l’intesa con una determinata confessione, il cui interesse è inammissibile che sia degradato a mera aspettativa, e perché un tale potere di selezione in capo allo Stato sarebbe incoerente con il sistema di uguale libertà previsto dall’art. 8 1° comma.
Il solo criterio che possa valere ad escludere un gruppo religioso dall’accesso allo strumento dell’intesa è pertanto che tale gruppo non sia una confessione, ed è quindi fondamentale individuare quei criteri utili ad individuare tali formazioni sociali. Sono state ritenute inadeguate le tesi che volevano ricondurvi un criterio di tipo quantitativo (con riferimento al numero degli aderenti), sociologico (con riferimento all’opinione pubblica) e storico (con riferimento alla tradizione). Corretta era sembrata la tesi che riteneva che non esistessero criteri di individuazione e che pertanto sia confessioni che associazioni (comprese le c.d. confessioni di fatto) religiose
fossero da ritenere tutelate dall’art. 8, tesi che però avrebbe sminuito la valenza della norma. Si è giunti pertanto ad identificare la soluzione nel criterio dell’animus degli aderenti, definito dell’autoreferenzialità, cioè quel processo al cui esito sono le stesse formazioni sociali religiose ad autoindividuarsi, qualificandosi e definendosi come confessioni e rendendosi autonome ed indipendenti rispetto a qualsiasi altra formazione dello stesso tipo, criterio che non può ricomprendere quindi le associazioni che altro non sono che formazioni complementari alle confessioni, dalle quali non si distinguono cioè per credo ed organizzazione. Questo non significa che lo Stato dovrà limitarsi ad una presa d’atto, ma il sindacato non sarà sull’ideologia religiosa, bensì consisterà in una valutazione della struttura organizzativa e delle finalità che la formazione sociale si propone, volta a verificare l’effettiva tensione dell’animus degli aderenti all’unicità di credo e di organizzazione.
I criteri elaborati dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Cassazione per la identificazione di una confessione religiosa
Criteri sono stati indicati anche da: la Corte costituzionale, che ha affermato l’insufficienza dell’autoqualificazione ritenendo necessario che ad essa segua un’intesa con lo Stato come riconoscimento di essa, e che in mancanza di un’intesa lo Stato dovrebbe comunque tenere conto di altri criteri come precedenti riconoscimenti pubblici, lo statuto che esprima chiaramente i caratteri della confessione o la comune considerazione; la Corte di Cassazione, che ritiene che il riferimento che l’art. 8 2° comma fa alle “confessioni religiose diverse dalla cattolica” indichi che il modello cui riferirsi è quello della Chiesa cattolica, ritenendo pertanto che debbano identificarsi come confessioni religiose quelle formazioni sociali organizzate su modi similari e per finalità in qualche modo coincidenti a quelle della Chiesa. I criteri indicati dalle corti sembrano per tanto suggerire che l’unica via di valutazione sia quella empirica.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, di fronte ad una richiesta di intesa da parte di un ente che si professa essere una confessione, l’accertamento preliminare se l’organizzazione richiedente sia o meno riconducibile alla categoria delle confessioni religiose non può essere ritenuto insindacabile, riconducendo pertanto all’art. 8 1° comma il riconoscimento della capacità di ogni confessione di stipulare un’intesa come corollario immediato del principio di uguale libertà. Di conseguenza quanto meno l’avvio delle trattative può addirittura essere considerato obbligatorio per lo Stato, salve restando la facoltà di non stipulare l’intesa all’esito delle trattative, la facoltà di non tradurre in legge l’intesa medesima e la discrezionalità tecnica che escluda motivatamente che l’ente presenti le caratteristiche di confessione religiosa.
Il diritto alla libertà di organizzazione sancito dall’art. 8 2° comma, “le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”, non significa che le confessioni, per potersi definire tali, abbiano un obbligo o un onere di darsi uno statuto, in quanto la norma riconosce appunto libertà di organizzazione. Tale schema è completato dall’art. 20 Cost., che rappresenta una norma di chiusura del sistema, tutelando il sentimento religioso anche quando esso trovi espressione in forme non tradizionali e non istituzionalizzate, cioè per tutti quei movimenti, culti, associazioni con finalità di religione o di culto che non rientrino nella disciplina approntata dagli artt. 7-8.
L’autonomia riconosciuta alle confessioni religiose dall’art. 8 (che pone una riserva di statuto a favore delle confessioni) è stata qualificata dalla Corte cost. come autonomia istituzionale, che esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell’emanazione delle disposizioni statutarie, con il limite espresso della non contrarietà all’ordinamento giuridico: tale limite è da ritenersi operante solo nel momento in cui degli statuti venga richiesta o fatta valere l’efficacia civile, e da ritenersi altresì operante solo riguardo alla libertà di organizzazione, e non ai principi dell’ideologia professata, cioè il potenziale pregiudizio derivabile in ragione o degli obblighi che vengono imposti agli aderenti o dei mezzi di azione previsti e adottati; inoltre il parametro del non contrasto con
Nel nostro paese questo sistema è articolato in modo principale: a) nel riconoscimento alle confessioni religiose della partecipazione ad una quota dell’8 per mille dell’IRPEF, che viene ripartita tra le confessioni e lo Stato, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, ed impiegata per finalità predeterminate dalla legge; b) nel riconoscimento ai contribuenti della possibilità di dedurre dal reddito imponibile, entro limiti fissati dalla legge, le offerte o le donazioni da loro destinate alle confessioni religiose o ai relativi enti; c) a queste si aggiungono altre forme di finanziamento indiretto, come sono gli interventi finanziari a favore delle scuole private confessionali e alle attività c.d. di oratorio, le agevolazioni fiscali e la più recente partecipazione alla quota del 5 per mille, da destinare per finalità di sostegno del volontariato, delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle università, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
Le diverse modalità di partecipazione alla quota dell’8 per mille dell’IRPEF
Esistono delle differenze negli accordi con le varie confessioni sia riguardo alla misura della partecipazione alla quota, sia riguardo all’impiego da parte delle confessioni delle somme ricavate da tale partecipazione. Quanto al primo punto, mentre per alcune confessioni valgono a determinare la misura della partecipazione alla quota le sole scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per altre tra cui quella cattolica valgono anche le scelte non espresse, le quali accrescono la misura della partecipazione al riparto proporzionalmente alle scelte espresse. Quanto all’utilizzo di tali somme, esse sono impiegate a norma dell’art. 48 l. 222/1985 “dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo”.
Le differenze più significative, oltre alla differente rilevanza delle scelte espresse e non espresse tra confessioni, attengono anche all’utilizzazione da parte di alcune di esse delle somme ricevute a questo titolo anche a fini di sostentamento dei rispettivi ministri di culto. Il sistema quindi risulta disarmonico, in quanto sembra tradire il suo scopo di sollecitazione dei cittadini a sovvenire alle necessità delle loro chiese, configurando una supposta inerzia del contribuente. Sicchè sembrerebbe più corretto assegnare allo Stato l’intero asse delle scelte non espresse, o coinvolgere in modo generico tutte le confessioni a tale quota. Coinvolgere le scelte non espresse nel riparto di somme a certe confessioni significa coinvolgere cittadini che, sia pur tacitamente, hanno dato un’indicazione di significato diverso, e avvalora il sospetto che si sia così voluto adottare un escamotage per assicurare alla Chiesa cattolica le stesse risorse di cui godeva per effetto della previgente disciplina.
La deducibilità fiscale delle erogazioni liberali alle strutture confessionali
Altra forma di finanziamento a favore delle confessioni religiose è quella che lo Stato prevede riconoscendo ai contribuenti la possibilità di dedurre dal reddito imponibile le erogazioni liberali in denaro da loro destinate alle confessioni, fino all’importo complessivo di 1032,91 € (due milioni di vecchie lire). Tale sistema sembra chiaramente finalizzato a stimolare le offerte volontarie dei fedeli e a fondare sul consenso dei cittadini l’intervento finanziario dello Stato a favore delle confessioni, anche al fine di evitare che in tale intervento vengano coinvolti contribuenti che non lo ritengo opportuno, come avverrebbe se lo Stato non utilizzasse somme “etichettate” ma prese indistintamente dalla massa dei versamenti IRPEF; lo Stato agisce similmente a quanto fa sul mercato andando a “sostenere la domanda” in relazione al “bisogno del sacro”, altrimenti le confessioni dovrebbero provvedere alla propria sopravvivenza esclusivamente con le loro entrate e dunque i cittadini che richiedono servizi religiosi sarebbero chiamati a sopportarne interamente il costo, con l’ovvia conseguenza che per alcuni il costo sarebbe troppo elevato, costringendoli a
rinunciare al servizio. Anche qui, come per la partecipazione alla quota dell’8 per mille, è previsto l’invio annuale del rendiconto delle somme ricavate.
Forme di sostegno finanziario indiretto: il buono scuole, i contributi alle attività di oratorio
Più di recente si sono sviluppate forme di sostegno finanziario ad enti e strutture confessionali nell’area degli interventi relativi ai servizi alla persona. Queste forme di sostegno hanno riguardato principalmente l’adozione da parte di alcune regioni dell’erogazione di un buono scuola, la cui funzione sembra essere quella di favorire la scuola privata confessionale agevolando le iscrizioni degli studenti appartenenti a famiglie in condizioni economiche non adeguate ai costi, e il riconoscimento, a livello regionale e nazionale, della funzione educativa e sociale degli oratori; altra recente novità è l’istituzione della possibile partecipazione degli enti religiosi alla quota del 5 per mille dell’IRPEF.
I criteri per l’attribuzione del buono scuola, spendibile presso scuole paritarie, sono fissati annualmente con apposito decreto dal Ministro della pubblica istruzione. Il buono scuola si prospetta così come una forma indiretta di sostegno finanziario alla scuola privata confessionale, in quanto spesso i destinatari dell’erogazione del buono sono le famiglie degli studenti, nel quadro più generale di attuazione del diritto allo studio, e quando destinatari dei contributi sono le stesse scuole, l’erogazione, per ovviare ad evidenti problemi di costituzionalità, è diretta a tutte le scuole non statali e non solo a quelle confessionali. Tale erogazione non confligge con l’art. 33 Cost., che prevede che la libertà di istituire scuole private non debba comportare oneri per lo Stato, in quanto tale previsione sancirebbe l’inconfigurabilità di un diritto a contribuzioni statali, ma non escluderebbe che lo Stato possa discrezionalmente concedere loro sussidi nei limiti in cui esse svolgano attività rispondenti a pubblico interesse.
Gli interventi a favore degli oratori sono invece attuati mediante la possibilità per lo Stato, le regioni e gli enti locali di attribuire in comodato agli enti ecclesiastici beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Quanto alla partecipazione alla quota del 5 per mille dell’IRPEF, tale istituto è stato introdotto dalla legge finanziaria del 2005 in via sperimentale e poi confermato, e prevede la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, altre fondazioni, per il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università, per il finanziamento della ricerca sanitaria e per attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. Si tratta pertanto di una forma di finanziamento che riguarda anche gli enti religiosi, i quali certamente rientrano, quando abbiano determinate caratteristiche (parrocchie, diocesi, asili, oratori, circoli, confraternite), nella categoria delle ONLUS.
Il sistema di finanziamento delle confessioni religiose ha posto problemi di costituzionalità, con riferimento principalmente allo specifico aspetto del riconoscimento della deducibilità delle sole erogazioni liberali destinate ad organi o ad enti delle confessioni munite di intesa. La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in quanto manca una legge comune volta a disciplinare tale materia, perché finora la possibilità di tale deduzione è stata oggetto di accordi contenuti proprio nelle intese stipulate tra Stato e confessioni, non potendosi quindi configurare alcuna violazione. Anche per questo motivo l’autore auspica il varo di una legge generale sulla libertà religiosa che definisca più puntualmente questa situazione.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti
Gli ordinamenti confessionali presentano spesso strutture complesse, articolate in una varietà di enti con diverse finalità, ma soprattutto con fine di religione e di culto, che a determinate condizioni possono ottenere il riconoscimento agli effetti civili della personalità giuridica, che consente ad essi
Per quanto riguarda il riconoscimento degli enti delle confessioni religiose non munite di intesa, esso è concesso a domanda con decreto del P.d.R. (che qui non è stato modificato) su proposta del Ministro dell’Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri; tale procedimento aggravato sembra una prova del particolare sfavore del legislatore dell’epoca nei confronti dei c.d. culti ammessi, e potrebbe collidere con i principi sanciti negli artt. 3 e 8 1° comma Cost.
Le condizioni per il riconoscimento e il mini-accordo interpretativo del 1997
Perché l’ente di una confessione religiosa possa ottenere il riconoscimento della personalità giuridica occorre che sia stato eretto in persona giuridica nell’ordinamento confessionale ed abbia fine di religione o di culto. Per quanto riguarda gli enti cattolici, la l. 222/1985 stabilisce che il fine di religione o di culto deve essere costitutivo ed essenziale, deve cioè essere la vera e propria causa dell’istituzione dell’ente; la rilevanza assegnata a tale finalità conferma che, nel nuovo sistema, l’attività è qualificativa dell’ecclesiasticità dell’ente e ratio della specialità della disciplina che all’ente stesso è assicurata mediante il riconoscimento della personalità giuridica civile. In materia però non sussiste né un’insindacabile valutazione dell’autorità confessionale né un’illimitata discrezionalità della PA, perché la concreta rispondenza dell’attività al fine di religione o culto è indicata dalla legge, in modo da garantire una flessibilità di valutazione, salvo in quei casi in cui la sussistenza del fine di religione o di culto è presunta iuris et de iure, come per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa cattolica e i seminari cattolici. In questi casi il riconoscimento è da considerarsi come atto dovuto, senza che vi sia alcuno spazio per la discrezionalità, giustificato dalla particolare importanza e dalla natura di ente esponenziale della confessione.
Per quanto riguarda la natura delle attività di religione o di culto, esse sono quelle dirette all’esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria fede e all’educazione religiosa; costituiscono invece attività diverse quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali e a scopo di lucro, che restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario per esse previsto.
Un mini-accordo tra Stato e Chiesa fu concluso nel 1997 e ha previsto che non possano essere richiesti agli enti ecclesiastici la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello Statuto o la conformità del medesimo, ove l’ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private. Tale accordo ha chiarito che alla PA spetta accertare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale, salvo che la domanda di riconoscimento non sia stata prodotta da un ente che faccia parte della costituzione gerarchica della Chiesa, e pertanto che gli enti che chiedono di essere civilmente riconosciuti come enti ecclesiastici debbono produrre solo gli elementi occorrenti a consentire tale accertamento, quali risultano dalla documentazione di regola rilasciata dall’autorità ecclesiastica.
Si tratta di enti il cui riconoscimento non trova la sua ragion d’essere nel fatto che l’ente in questione sia ente di un ordinamento confessionale, quale che esso sia, bensì nella necessità di tutelare e promuovere l’esercizio di una attività ritenuta meritevole dall’ordinamento dello Stato.
L’iscrizione nel registro delle persone giuridiche e l’attività degli enti confessionali
Una volta che abbiano conseguito la personalità giuridica, gli enti religiosi debbono iscriversi nel registro delle persone giuridiche, regola generale valevole per tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e rispetto alla cui applicazione ha giurisdizione il giudice ordinario. Tale formalità ha lo
scopo di rendere conoscibili ai terzi che contrattano con tali enti le norme che ne regolano il funzionamento nell’ordinamento confessionale ed i poteri dei loro organi di rappresentanza, sistema di pubblicità previsto per ovviare ai problemi che si manifestavano qualora un cittadino italiano che trattasse con tali enti si vedeva poi annullare un affare che riteneva soddisfacentemente concluso per la realizzata violazione di una norma sconosciuta e difficilmente conoscibile. Che questa sia la ratio lo prova anche il fatto che la mancata iscrizione ha un immediato riflesso sulla legittimazione negoziale dell’ente ecclesiastico non iscritto, il quale non può concludere negozi giuridici (e se li conclude sono efficaci ma annullabili ad istanza dell’ente o dell’altro contraente) finchè tale status perdura.
L’analisi delle numerose norme sopraelencate serve a dare un’idea di quanto ampio sia il trattamento agevolato di tali enti, ma si verifica al contempo che tale trattamento non è legato ad una speciale situazione di privilegio riconosciuta agli enti religiosi in quanto tali, bensì trova fondamento nella ritenuta meritevolezza dello svolgimento di determinate attività ritenute meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento.
Principio di uguaglianza e libertà di religione
Per un’effettiva tutela del sentimento religioso è necessario che l’attenzione del legislatore si sposti dal piano delle istituzioni a quello della pluralità di soggetti sottostante al fatto sociale-religioso, rinunciando ad interpretare i conflitti relativi all’esperienza religiosa nel quadro formalistico ed astratto dei rapporti tra istituzioni o tra ordinamenti giuridici. Tenuto conto che in una società pluralista la diversità è un valore da difendere e che in materia di religione è sbagliata tanto una politica di apartheid quanto una politica di assimilazione, sarà necessario che lo Stato non venga meno al proprio dovere fondamentale di promozione dell’uguaglianza. Anche a livello internazionale la materia sembra improntata ad un principio di uguaglianza che coincide con un principio di non discriminazione, così come individuato anche dall’art. 3 della nostra Costituzione: il divieto di discriminazione vale come divieto di discriminazioni irrazionali, e la violazione di esso può essere realizzato solo dall’esistenza di distinzioni arbitrarie o irragionevoli, e non da una generica distinzione.
La tutela della libertà delle istituzioni religiose e della libertà religiosa dei cittadini è uno dei principali obiettivi che lo Stato persegue mediante la stipulazione di accordi e intese con le confessioni, e il diritto pattizio sviluppa una sinergia con il diritto di derivazione unilaterale statale nella tutela del diritto fondamentale riconosciuto dall’art. 19 Cost., a norma del quale “tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume”. Una parte della dottrina sosteneva che tale norma non tutelasse o addirittura vietasse la coscienza laica e l’ateismo, ritenuti tutelabili solo come libera manifestazione del pensiero dall’art. 21; questa situazione è stata superata interpretando la norma come una specificazione del principio contenuto nell’art. 21, e quindi diretta alla tutela di tutte quelle opinioni e manifestazioni sociali che hanno un diretto collegamento con la tematica religiosa. Anche nel nostro ordinamento, quindi, coscienza laica e coscienza religiosa sembrerebbero aver conquistato il diritto ad una uguale tutela, quali manifestazioni di situazioni esistenziali dell’uomo e capisaldi irrinunciabili dello sviluppo della sua personalità.
Poiché però coscienza laica e religiosa rappresentano un approdo del percorso formativo della persona, sarebbe necessario che lo Stato potesse garantire ai propri cittadini un diritto alla libera formazione della coscienza. Tale esigenza è presente nell’ordinamento internazionale, che privilegia il favor libertatis sul favor religionis, e sembra imporre allo Stato un dovere di neutralità rispetto alla formazione delle coscienze individuali, soprattutto per quanto attiene al diritto alla qualità dello studio e dell’informazione. Non occorre uno Stato astensionista, bensì uno Stato la cui neutralità si esaurisca nella mancanza di un orientamento ideologico che sia sentito come
La comunità familiare costituisce uno degli spazi della vita individuale in cui l’appartenenza confessionale e il sentimento religioso del cittadino assumono, in vari momenti, una specifica rilevanza. Uno di tali momenti è senz’altro quello in cui la comunità familiare si costituisce, in special modo con riferimento alle diverse modalità con le quali può darsi inizio a questo percorso.
Negli ultimi anni è cresciuta la spinta verso un riconoscimento delle c.d. unioni di fatto, e molte legislazioni di paesi europei sono andate in questa direzione; in Italia non ha avuto finora successo alcun analogo tentativo, ma ci sono comunque alcuni riconoscimenti di rilevanza indiretta rinvenibili nella giurisprudenza (provvedimento di attribuzione giudiziale del diritto ad abitare nella casa familiare al convivente cui sono affidati i figli minorenni o che conviva con figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti; successione mortis causa nel contratto di locazione) e nell’opera del legislatore (informazioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti per il convivente more uxorio). La Corte costituzionale ha comunque più volte affermato che la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale, in quanto non vi si rinvengono i caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale, essendo basata sull’affectio quotidiana che è liberamente ed in ogni momento revocabile. La celebrazione del matrimonio, come riconosciuta dall’art. 29 Cost., resta pertanto la modalità privilegiata per la costituzione della comunità familiare.
Quanto alla forma di celebrazione del matrimonio, mentre il codice civile del 1865 riconosceva come unica forma valida quella effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile, con la stipulazione dei Patti lateranensi e con l’emanazione della coeva “legge sui culti ammessi” del 1929 ha assunto rilievo anche il matrimonio celebrato di fronte ad un ministro di culto, il quale, purchè trascritto nei registri dello stato civile, ha gli stessi effetti del matrimonio civile. La “stagione delle intese” ha pertanto dato luogo ad un modello unitario di matrimonio religioso con effetti civili, come “chiave di accesso religiosamente qualificata” allo status coniugale nell’ordinamento dello Stato: l’unico vincolo matrimoniale rilevante per tale ordinamento è quello civile, mentre vari sono i modi attraverso i quali i coniugi possono costituirsi tali, vale a dire sia in forme religiosamente qualificate secondo i riti della propria legge confessionale (nella via semplice del celebrare in forma religiosa il matrimonio civile e in quella più complessa, per chi abbia già contratto un matrimonio religioso, di trascriverlo “tardivamente” agli effetti civili), sia in forma meramente civile.
Coloro i quali abbiano contratto il c.d. matrimonio concordatario hanno altresì il riconoscimento di poter ottenere, a domanda, che le sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici dichiarative della nullità del matrimonio conseguano efficacia civile: mentre nel Concordato lateranense si riconosceva una vera e propria riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio canonico trascritto e l’automatica rilevanza civile delle sentenze, la normativa neoconcordataria, sulla scia di una pronuncia della Corte costituzionale del 1982, ha stabilito che la Corte d’appello competente per territorio non avrebbe più potuto concedere automaticamente la rilevanza civile a tali sentenze, ma avrebbe dovuto procedere ad una sostanziale delibazione delle medesime verificando che neòl processo canonico fosse stato rispettato il diritto delle parti ad agire e resistere in giudizio e che le sentenze da delibare non fossero contrarie all’ordine pubblico italiano. In realtà l’unità del sistema concordatario era già stata spezzata con la legge sul divorzio, riconoscendo ai tribunali civili la possibilità di sciogliere il matrimonio canonico trascritto.
Il mondo della scuola
Lo Stato italiano, a norma dell’art. 9 dell’Accordo di Villa Madama, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, si è impegnato ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado agli studenti che abbiano scelto di volersi avvalere del predetto insegnamento. L’art. 9 sembra voler affermare che: la cultura religiosa è un valore, che si colloca tra le finalità della
scuola; i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano e quindi non sono estranei al progetto educativo diretto ai giovani della nazione.
Questo è il senso più profondo della riforma. Nel Concordato lateranense il fatto religioso non era un valore culturale ma un valore politico, strumento di coesione della società, veicolo di consenso per una affermazione capillare dello Stato totalitario e l’insegnamento della religione era presente nella scuola perché fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica; nella attuale società democratica e pluralista, invece, la scuola non può ignorare la dimensione religiosa ed etica della vita sociale, in quanto i principi costituzionali impongono allo Stato di assicurare la tutela del sentimento religioso dei cittadini, riconosciuta funzionale alla crescita della loro personalità. Ne costituisce conferma il fatto che l’insegnamento della religione cattolica è collocato, all’interno del progetto educativo generale, tra le c.d. materie curriculari, anche se tale insegnamento non potrà consistere in una catechesi ma dovrà costituire un contributo, sia pure offerto da una prospettiva particolare, alla libera formazione della personalità giovanile. La normativa neoconcordataria garantisce a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento, sancendo che di quest’ultimo sia obbligatoria l’istituzione da parte dello Stato ma facoltativa la fruizione da parte degli utenti.
Il problema vero è dato dalla necessità di evitare che questa scelta dia luogo ad alcuna forma di discriminazione, ciò significa che l’insegnamento della religione cattolica deve svolgersi in orari e con modalità non discriminanti per gli alunni che non si avvalgano di tale insegnamento e con l’esclusione di forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
In tre interventi, la Corte costituzionale ha: affermato che l’impartire l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica non può dirsi in conflitto con il principio supremo della laicità dello Stato, in ragione del valore formativo della cultura religiosa, per quanto il rispetto della laicità presupponga che vi sia un atto di libera scelta degli interessati; chiarito che lo stato di non obbligo non ha il fine di rendere equivalenti e alternativi l’insegnamento di religione cattolica ad un altro impegno scolastico; chiarito l’estraneità dell’area di tutela della libertà religiosa e del sindacato del giudice della costituzionalità delle modalità di impegno o disimpegno scolastico connesse all’organizzazione interna della scuola e delle connesse problematiche relative alla collocazione oraria dell’insegnamento della religione.
La neutralità della scuola pubblica ha il corollario che non vi sono ammesse celebrazioni di riti o cerimonie religiose. Ben più complesso è il problema relativo alla esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.
Il Consiglio di Stato, in un primo intervento, ha ritenuto che la revisione concordataria non ha modificato la previgente disciplina circa l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, e come tale “non può costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa”, né può ritenersi vietata dalla Cost. poiché l’immagine del crocifisso, “a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civilità e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa”. La Corte di Cassazione ha a sua volta ritenuto che la presenza del crocifisso nelle aree scolastiche non contrastasse con il principio di libertà religiosa, ma in un secondo intervento, facendo notare che tale previsione è contenuta in una disciplina di livello sub legislativo, cioè in circolari ministeriali di epoca fascista coerenti con il ritorno al neo- confessionismo statale proprio di quegli anni ed estranee al principio di laicità proprio della Cost., essa non troverebbe fondamento normativo nel tempo presente e non potrebbe essere giustificata né nell’art. 9 dell’Accordo né attribuendo al crocifisso il valore simbolico cui faceva riferimento la posizione del Consiglio di Stato. La Corte Costituzionale invece non è entrata nel merito, affermando solamente che nell’ordinamento giuridico italiano non esiste alcuna norma di legge che