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Diritto Ecclesiastico in Italia: Laicità, Chiesa e Confessioni Religiose, Dispense di Diritto Ecclesiastico

RIASSUNTO COMPLETO DIRITTO ECCLESIASTICO TRATTO DAL SIMONE EDIZIONE XXV 2019

Tipologia: Dispense

2018/2019

In vendita dal 09/08/2019

Gat86
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DEFINIZIONE DI DIRITTO ECCLESIASTICO, PRINCIPI E FONTI
Il diritto ecclesiastico è quella parte dell’ordinamento giuridico statale
avente ad oggetto la disciplina del fenomeno religioso.
Il diritto ecclesiastico si distingue dal diritto canonico poiché è il diritto interno
della chiesa cattolica.
Il diritto ecclesiastico in Italia è:
• Parte del diritto interno complesso di norme vigenti all'interno dello Stato
Ramo del diritto pubblico contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a
persone siche o giuridiche che vivono nell' organizzazione statale.
Fino all’accordo del 1984 il nostro ordinamento giuridico distingueva tra
religione cattolica, considerata come religione di Stato, e Culti a cattolici di
conseguenza il diritto ecclesiastico era denito come complesso di norme che
disciplinavano la vita della chiesa cattolica nell’ ordinamento dello Stato;
mentre il complesso delle norme dello Stato che regolavano la vita di culti ti
diversi da quello cattolico rappresentava il diritto dei culti acattolici.
Con il venire meno del principio di religione cattolica come unica religione di
Stato, non è più possibile distinguere tra chiesa cattolica e le altre confessioni
religiose, poiché tutte sono ugualmente libere di fronte alla legge art. 8 Cost.
Oggi diritto ecclesiastico rappresenta il complesso di norme che
disciplinano, in conformità ai principi costituzionali di libertà e
uguaglianza religiosa, i rapporti dello Stato con la chiesa cattolica e
con le confessioni diverse dalla cattolica.
I PRINCIPI COSTITUZIONALI
1) Il principio personalista art. 2 Cost.
ai sensi del quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità”.
La dizione della norma pone in evidenza la stretta connessione che intercorre
tra i diritti fondamentali dell’individuo, tra cui rientra il diritto di professare la
propria religione, ed il riconoscimento –con annessa tutela- da parte
dell’ordinamento giuridico.
I diritti fondamentali dell’individuo sono, cioè, antecedenti alla creazione dello
Stato, che si limita a prendere atto della loro esistenza ed a tutelarli, sia a
livello individuale che a livello associativo, cioè come appartenente ad
una aggregazione sociale e collettiva gruppi religiosi, .
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Scarica Diritto Ecclesiastico in Italia: Laicità, Chiesa e Confessioni Religiose e più Dispense in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

DEFINIZIONE DI DIRITTO ECCLESIASTICO, PRINCIPI E FONTI

Il diritto ecclesiastico è quella parte dell’ordinamento giuridico statale avente ad oggetto la disciplina del fenomeno religioso.

Il diritto ecclesiastico si distingue dal diritto canonico poiché è il diritto interno della chiesa cattolica.

Il diritto ecclesiastico in Italia è:

  • Parte del diritto interno complesso di norme vigenti all'interno dello Stato
  • Ramo del diritto pubblico contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche che vivono nell' organizzazione statale.

Fino all’accordo del 1984 il nostro ordinamento giuridico distingueva tra religione cattolica, considerata come religione di Stato, e Culti a cattolici → di conseguenza il diritto ecclesiastico era definito come →complesso di norme che disciplinavano la vita della chiesa cattolica nell’ ordinamento dello Stato; mentre il complesso delle norme dello Stato che regolavano la vita di culti ti diversi da quello cattolico rappresentava il diritto dei culti acattolici.

Con il venire meno del principio di religione cattolica come unica religione di Stato, non è più possibile distinguere tra chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, poiché tutte sono ugualmente libere di fronte alla legge art. 8 Cost.

Oggi diritto ecclesiastico rappresenta→ il complesso di norme che disciplinano, in conformità ai principi costituzionali di libertà e uguaglianza religiosa, i rapporti dello Stato con la chiesa cattolica e con le confessioni diverse dalla cattolica.

I PRINCIPI COSTITUZIONALI

1) Il principio personalista art. 2 Cost.

ai sensi del quale “ la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ”. La dizione della norma pone in evidenza la stretta connessione che intercorre tra i diritti fondamentali dell’individuo, tra cui rientra il diritto di professare la propria religione, ed il riconoscimento –con annessa tutela- da parte dell’ordinamento giuridico.

I diritti fondamentali dell’individuo sono, cioè, antecedenti alla creazione dello Stato, che si limita a prendere atto della loro esistenza ed a tutelarli , sia a livello individuale che a livello associativo , cioè come appartenente ad una aggregazione sociale e collettiva gruppi religiosi,.

Alle formazioni sociali (proprio come aggregazione sociale e collettiva9 (e, tra esse, quelle con finalità di culto) vengono garantiti gli stessi diritti e le stesse garanzie riconosciuti al soggetto individuale , e ciò perché esse sono considerate come mezzo necessario per l’affermazione della personalità umana ( principio pluralista).

2) Libertà di uguaglianza art. 3 Cost

Eguaglianza formale → vieta:

  • ogni discriminazione diretta, che viene a crearsi allorché vengano promulgati atti normativi che producano un effetto pregiudizievole, creando una preferenza, esclusione, distinzione tra individui fondata esclusivamente sulla religione;
  • ogni discriminazione indiretta, che consiste in ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di atti normativi, che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore gli individui in ragione della loro appartenenza (o non appartenenza) religiosa.

Infine, si può osservare che, in base all’art.3, 1° comma Cost., tutte le esperienze religiose devono essere considerate capaci di assolvere al compito di promuovere e garantire lo sviluppo della società. In virtù di questa considerazione, i pubblici poteri sono chiamati a garantire un regime di pluralismo confessionale.

2) Rapporti tra Stato e Chiesa

Il primo comma dell’art. 7 Cost. sancisce che “ lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ”.

La norma riconosce l’ originarietà dell’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, il suo carattere di ordinamento primario, indipendentemente e a prescindere dal riconoscimento operato dall’ordinamento statuale.

E cioè sul piano pratico:

  • l’ordinamento della Chiesa viene riconosciuto come autonomo, in quanto non deriva la propria legittimazione da quello dello Stato.
  • La Chiesa, in quanto sovrana, è legittimata ad esercitare la giurisdizione esclusiva all’interno del proprio ordinamento, senza dover tollerare ingerenze da parte dell’ordinamento statuale.
  • Quindi esclusione di tutte quei sistemi di rapporto fra le due entità che prevedono la subordinazione della Chiesa allo Stato come cesaropapismo, giurisdizionalismo, chiesa di stato.

C. 3 i rapporti fra la Repubblica italiana e le religioni acattoliche sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”

E’ una norma parallela all’art. 7 c. 2 (relativa alla chiesa Cattolica) che regola i rapporti tra stato e le altre confessioni religiose di minoranza.

E’ un diritto ma non un obbligo richiedere l’intesa, poiché possono ricorrere alle regole normali comuni stabilite dalla legge e non impediscono di professare la propria religione.

L’Intesa è qualificabile come quell’accordo tra Stato e confessione religiosa che disciplina questioni di comune interesse.

4) Principio di laicità (non espressamente richiamato dalla Cost.)

Lo Stato italiano è una repubblica laica e aconfessionale. Non ha cioè una religione ufficiale.

Il contenuto effettivo di tale principio è stato precisato dalla Corte in alcune pronunce, attraverso l’individuazione dei suoi riflessi o corollari, destinati a tradursi in una serie di obblighi gravanti sui pubblici poteri, quali:

-obbligo di fornire pari protezione alla coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza;

-obbligo di assumere un atteggiamento di equidistanza e di imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose, ferma la possibilità di regolare in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese.

5) Libertà religiosa art. 19 cost

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in pubblico o in privato il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume ”.

Diritto riconosciuti a tutti, anche stranieri ed apolidi, di professare liberamente la propria fede, od anche di non professarne alcuna o in senso dubitativo (tutela indirettamente anche l’ateismo e l’agnosticismo) libertà di coscienza , individualmente o collettivamente in pubblico o privato, potendo anche realizzare opera di proselitismo.

Unico limite BUON COSTUME ossia insieme dei precetti che impongono un determinato comportamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta la violazione del pudore sessuale, dignità sessuale e sentimento morale dei giovani.

Oltre al limite espresso della contrarietà dei riti al buon costume, la libertà religiosa incontra limiti impliciti, derivanti dalla necessità di tutelare di altri diritti, interessi o valori aventi rilevanza costituzionale (diritto alla vita, diritto alla salute, libertà di manifestazione del pensiero, etc.).

6) Il divieto di discriminazione nei confronti degli enti religiosi art. 20 Cost.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività ”.

Funzione di tale norma è quella di:

-garantire la facoltà dei singoli e delle confessioni religiose di dare vita ad associazioni e istituzioni contraddistinte dall’avere il carattere ecclesiastico e dal perseguire il fine di religione o di culto; -precludere ogni possibile limitazione della capacità giuridica e della capacità di agire degli enti in questione; -vietare ogni possibile discriminazione in pejus, ossia ogni ipotesi di trattamento deteriore delle stesse rispetto agli enti di diritto comune.

  • ma possono essere applicate norme in melius anche sul piano fiscale.

LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

L’insieme degli atti o fatti abilitati dall’ordinamento a produrre norme giuridiche in materia ecclesiastica concorre a delineare il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano.

Preliminarmente occorre distinguere tra:

-le cd. fonti di produzione: indicano i procedimenti, ossia gli atti (leggi, regolamenti) o fatti (consuetudini) che producono le norme giuridiche;

-le cd. fonti di cognizione: rappresentano lo strumento attraverso il quale le norme giuridiche vengono portate a conoscenza dei consociati (Gazzetta Ufficiale).

Ripartizione delle fonti:

PATTI LATERANENSI E NUVO CONCORDATO

La legge di recepimento dei P.L. è legge rinforzata ovvero modificabile o abrogabile da legge ordinaria solo sulla base di un accordo tra Stato e Chiesa; altrimenti deve procedersi con procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.

Le norme dei patti, tuttavia, non possono considerarsi costituzionalizzate al punto di non poter essere soggette al sindacato di legittimità. La Corte C. difatti ritiene che questi non possano mettere in discussione i principi supremi dell’ordinamento dello Stato.

Contenuto iniziale dei P.L.:

  • Trattato, volto a risolvere la “questione romana” attraverso la creazione dello Stato della Città del Vaticano ed il riconoscimento alla Santa Sede della sovranità e della giurisdizione esclusiva sul medesimo;
  • Concordato , inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia;
  • Convenzione finanziaria , destinata a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Santa Sede;.

Agli accordi fu data piena ed integrale esecuzione nello Stato italiano con la legge n. 810/1929 (oggi vigente solo relativamente al Trattato).

Con i Patti del 1929:

-la Santa Sede riconobbe ufficialmente lo Stato italiano, chiudendo definitivamente la “questione romana”;

-lo Stato, da parte sua, garantì alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano e riconobbe, inoltre, “lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice”.

L’art. 1 del Trattato riproduceva il principio sancito nell’art. 1 dello Statuto Albertino, secondo il quale la religione cattolica, apostolica e romana, era la

sola religione dello Stato; lo Stato italiano si proclamava, dunque, in maniera solenne come stato confessionista.

A partire dagli anni 70 si sono cominciati a cogliere i primi veri segnali di rinnovamento della disciplina, culminati nella cd. “stagione delle riforme” che ha portato:

1. Il 18 febbraio 1984 alla firma dell’ Accordo di Villa Madama , tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di modificazione del Concordato Lateranense, reso esecutivo con la legge n. 121 del 1985, entrata in vigore il successivo 4 giugno 1985, con il quale è stata profondamente rivisitata la disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica.

L’Accordo del 18 febbraio 1984 (che ha sostituito il primo Concordato, parte dei cd. Patti Lateranensi del 1929) rappresenta un accordo-quadro in cui le Parti contraenti hanno fissato i principi atti a disciplinare i loro rapporti.

In particolare, all’interno dell’Accordo si trovano consacrati i seguenti principi:

-riaffermazione della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa e neutralità dello Stato;

-libertà di organizzazione per la Chiesa cattolica;

-libertà di riunione e di manifestazione del pensiero per i cattolici e per le loro associazioni ed organizzazioni;

-attribuzione di garanzie e privilegi relativi agli edifici aperti al culto;

-riconoscimento di effetti civili ad alcune festività religiose;

-conferma del sistema del cd. “matrimonio concordatario”, con il riconoscimento agli effetti civile del matrimonio canonico e delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale;

  • riconoscimento dei titoli di studio in materie ecclesiastiche;

-collaborazione tra Stato e Santa Sede per la tutela del patrimonio storico ed artistico e per la conservazione ed uso dei beni culturali di proprietà ecclesiastica.

SANTA SEDE E STATO CITTA’ DEL VATICANO

CHIESA « la società dei battezzati che professano la stessa fede, partecipano agli stessi sacramenti e tendono alla realizzazione degli stessi fini spirituali, sotto la potestà del Romano Pontefice e dei Vescovi con lui collegati ».

-la sovranità, che è il potere di governo sullo Stato riconosciuto in capo al Sommo Pontefice il quale ha pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

CARATTERI ED ORGANIZZAZIONE INTERNA

Lo Stato della Città del Vaticano è:

-uno Stato neutrale ed inviolabile ;

-uno Stato enclave, perché il suo territorio è interamente circondato dal territorio dello Stato italiano;

-una monarchia assoluta ed elettiva, perché ha un sovrano , ha tutti i potrei legislativo, esecutivo e giudiziario essendone reggente a vita -salvo volontarie dimissioni- il Sommo Pontefice, eletto dal Conclave e sul quale si concentrano tutti i poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario).

Il potere legislativo è esercitato:

-in via ordinaria, da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, nominati dal Sommo Pontefice per 5 anni;

-in via straordinaria, dal Sommo Pontefice che se ne sia riservato o da altra istanza, sempre nominata dal Papa.

L’esercizio del potere esecutivo spetta al Cardinale Presidente della Commissione, il quale viene coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale.

L’esercizio del potere giudiziario, sempre a nome del Sommo Pontefice, è attribuito ad appositi organi giudiziari:

-il Giudice unico, competente in materia sia civile che penale;

-il Tribunale di prima istanza;

-Corte d’Appello, competente sulle impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale di prima istanza e sulle richieste di delibazione di provvedimenti giudiziari esteri;

-Corte di Cassazione, con cognizione delle decisioni degli organi giudicanti di grado inferiore;

-Tribunale Apostolico della Rota Romana, per le cause disciplinate dal diritto canonico;

-Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, per le impugnazioni delle decisioni emesse dal Tribunale Apostolico della Rota Romana.

LE FONTI DEL DIRITTO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Le fonti del diritto vaticano sono disciplinate dalla Legge numero LXXI del 1 ottobre 2008 emanata da Benedetto XVI ed entrata in vigore il 1 gennaio 2009.

Ai sensi dell’art.1, l’ordinamento giuridico vaticano riconosce:

L’ORDINAMENTO CANONICO QUALE PRIMA FONTE NORMATIVA e quale primo criterio di riferimento interpretativo.

I RAPPORTI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DELLA CITTÀ

DEL VATICANO

La condizione di Stato enclave ha determinato il riconoscimento di alcune garanzie a favore da parte dello stato Italiano con il TRATTATO LATERANENSE DEL 1929.

In virtù dell’art. 6 dei Patti Lateranensi, lo Stato italiano ha provveduto a proprie spese a garantire alla Città del Vaticano i seguenti servizi:

  • adeguata dotazione di acque in proprietà;

-collegamento ferroviario mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano collegata con le ferrovie dello Stato;

-collegamento diretto, anche con gli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali.

-Ancora, Piazza San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, è aperta al pubblico ed è soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane, le quali tuttavia devono arrestarsi ai piedi della scalinata della Basilica, salvo sia richiesto un loro intervento oltre detto limite dalle autorità competente.

-L’ART. 22 per ciò che riguarda la giurisdizione penale, la Santa Sede può delegare alle autorità giudiziarie italiane il perseguimento dei delitti commessi in territorio vaticano con richiesta specifica per il singolo caso oppure con delega permanente; la delega non è necessaria nel caso in cui l’imputato si sia rifugiato in territorio italiano, ed è previsto che se il soggetto si è rifugiato nello satto del Vaticano questi lo devono consegnare.

  • SENTENZE: Quanto alle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano, esse possono trovare esecuzione in Italia secondo le norme del diritto internazionale, attraverso il procedimento di delibazione in materia civile dagli artt. 64-71 della l.

diretti alla Città del Vaticano muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rap preseti tanti pontifici all’estero. Medesima garanzia è riconosciuta anche ove le suddette persone, munite di regolare passaporto pontificio, si rechino da\la Città del Vaticano all’estero.

PERSONE FISICHE NEL DIRITTO ECCLESIASTICO

Gli appartenenti alla Chiesa cattolica si distinguono in due categorie:

  1. con il termine di fedele lo Stato intende riferirsi ai battezzati non insigniti dell’ordine sacro;
  2. con il termine ecclesiastico il diritto statale fa riferimento a coloro che nell’ordinamento canonico hanno ricevuto l’ordine sacro, ossia a vescovi, presbiteri e diaconi.

Con l’espressione ministro del culto, invece, l’ordinamento civile fa genericamente riferimento a quei soggetti che ricoprono un ruolo specifico sotto il profilo organizzativo e funzionale all’interno delle confessioni religiose. Sono i gruppi religiosi, (e solo essi) ad individuare e nominare i soggetti cui affidare compiti specifici al proprio interno (“classe dirigente”), senza che lo Stato possa sostituirsi ai medesimi in tale compito (autonomia confessionale del gruppo).

Con il termine religioso lo Stato intende riferirsi ai fedeli, uomini e donne, che professano i voti della obbedienza, della castità e della povertà in un istituto religioso o di vita consacrata, eretto canonicamente dalla competente autorità della Chiesa, in cui conducono vita fraterna;

IL TRATTAMENTO STIPENDIALE E PREVIDENZIALE DEGLI ECCLESIASTICI

E DEI MINISTRI DI CULTO

Gli ecclesiastici ed i ministri di culto ricevono dalle confessioni religiose di appartenenza una retribuzione per l’attività svolta in loro favore.

In particolare, per ciò che riguarda i sacerdoti cattolici, la legge n. 222/ riconosce a quelli di essi che svolgono servizio in favore della diocesi il diritto a ricevere quanto necessario per il loro “congruo e dignitoso sostentamento”.

Principio generale, valido per quasi tutte le confessioni che abbiano stipulato accordi o intese con lo Stato, è quello della equiparazione ai fini fiscali delle somme corrisposte agli ecclesiastici ed ai ministri di culto al reddito da lavoro dipendente. Ne deriva un vero e proprio diritto soggettivo ad essere remunerati. Ne consegue che sulle suddette somme sono operate dai singoli enti competenti le ritenute fiscali secondo la disciplina tributaria in materia.

è stato istituito presso l’INPS, che lo amministra, il Fondo di previdenza per il clero e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Sono obbligati ad iscriversi ad esso tutti i sacerdoti secolari nonché i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale, o dall’inizio del ministero di culto in Italia, e fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione di invalidità.

Le prestazioni erogate sono:

-la pensione di vecchiaia , riconosciuta in favore di quanti abbiano raggiunto i 65 anni di età e che possano far valere un’anzianità contributiva di 40 anni.

-la pensione di invalidità , riconosciuta all’iscritto che sia divenuto permanentemente incapace di esercitare il proprio ministero per malattia o difetto fisico o psichico;

-la pensione ai superstiti, (reversibilità) erogata in favore dei familiari dell’avente diritto, che al momento del decesso possano far valere almeno 5 anni di contribuzione nel Fondo.

INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITA’

La qualifica di ministro di culto e di religioso è incompatibile con l’ufficio di notaio, di giudice popolare, di giudice di pace, di giudice onorario di tribunale, di giudice onorario aggregato, la professione di avvocato.

Quanto alle incompatibilità in materia elettorale, i ministri di culto e gli ecclesiastici con giurisdizione o cura d’anime, entro il territorio in cui esercitano il loro ufficio, non possono ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale.

ESENZIONI

Una particolare tutela è garantita al c.d. segreto ministeriale. Il segreto dei ministri di culto trova una disciplina specifica sia nell’ordinamento italiano, sia nel diritto canonico che nella normativa pattizia.

piena autonomia dell’autorità giudiziaria ecclesiastica e carenza di giurisdizione in materia da parte dell’autorità giudiziaria italiana

Come però previsto dal Protocollo addizionale all’Accordo del 1984, è necessario che gli effetti civili prodotto da tali provvedimenti siano “intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani” e quindi purché essi non siano contrari al dettato costituzionale a garanzia dei cittadini tutelati.

ENTI ECCLESIASTICI

Definizione Si indicano gli enti di una confessione religiosa, o comunque con essa collegati, che svolgono attività di religione o di culto (criterio finalistico), sorti in base a un provvedimento canonico (criterio genetico)

GLI ENTI ECCLESIASTICI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLO STATO

ITALIANO, ACQUISENDO IN TAL MODO PERSONALITA’ GIURIDICA.

MODALITA’: -per antico possesso di stato: risulta che l’ente era civilmente riconosciuto già in data anteriore al Concordato del 1929 e che tale personalità non è mai stata revocata. -per legge: quando sia il legislatore a riconoscere la personalità con un apposito provvedimento legislativo. -con procedimento abbreviato, utilizzato per il

riconoscimento dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero e degli istituti diocesani, per le diocesi e per le parrocchie. -per decreto ministeriale: è la modalità ordinaria di riconoscimento, prevista e regolamentata dalle diverse fonti di derivazione bilaterale.

PRESUPPOSTI: a)Costituzione o approvazione dell’ente da parte della competente autorità ecclesiastica; b)Assenso dell’autorità ecclesiastica competente alla richiesta di riconoscimento civile; c)Sede in Italia d)Presenza di un fine di religione o di culto costitutivo ed essenziale dell’ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico. Detto ultimo fine risulta costitutivo ed essenziale dell’ente quando costituisce la finalità principale dell’ente. Sono, invece, attività diverse quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

PROCEDIMENTO: 1Presentazione della domandaatto introduttivo del procedimento e può essere inoltrata dal rappresentante dell’ente, previa autorizzazione della autorità ecclesiastica competente , oppure dall’autorità stessa. Nella domanda vanno indicati la denominazione, la natura, i fini dell’ente, la sede e i dati del rappresentante. 2Accertamento del prefetto Il Prefetto, ricevuta la domanda, la istruisce potendo anche richiedere l’acquisizione di ulteriori elementi utili alla redazione del suo parere motivato che verrà poi trasmesso, unitamente alla domanda ed agli altri allegati, al Ministro dell’Interno. 3Istruttoria ministeriale Il Ministro dell’Interno procede alla valutazione dei requisiti ed effettua i controlli di merito e di legittimità. 4.Emanazione del decreto di riconoscimento dal Ministro dell’interno.

5. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche assolve ad una fondamentale funzione di pubblicità nei confronti dei terzi che intrattengono rapporti con gli enti della Chiesa.

RICONOSCIMENT O ENTI

ENTI ECCLESIASTICI CATTOLICIenti centrali (santa sede, congregazione, collegio dei cardinali e tribunali ecclesiastici) ; enti locali (capitoli cioè collegio di sacerdoti al quale spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni ; seminari ove si provvede alla formazione nelle discipline ecclesiastiche ); chiese; fabbricerie (amministrano beni delle chiese); santuari; associazioni religiose; associazioni pubbliche di fedeli.

La Conferenza Episcopale Italiana (CEI)

Si definisce Conferenza Episcopale “ l’assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio, per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo, a norma del diritto ” ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Essa è un istituto permanente, avente sede a Roma, composta da tutti i Vescovi diocesani italiani e da quelli che nel diritto sono a loro equiparati, dai Vescovi coadiutori, dai Vescovi ausiliari e dagli altri Vescovi titolari che esercitano sul territorio uno speciale incarico loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale. Funzione della CEI è quella di promuovere la vita della Chiesa, sostenere la sua missione evangelizzatrice e sviluppare il suo servizio per il bene del Paese.

ATTIVITA’ DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto. Invero, tali enti:

-possono svolgere anche attività cd. profane (attività di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura);

-le attività diverse da quelle di religione o di culto devono mantenere un ruolo marginale, senza assurgere al rango di finalità, un ruolo meramente strumentale.

In ogni caso, principio generale è che le attività diverse da quelle di religione o di culto sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

Enti ecclesiastici ed esercizio di attività imprenditoriale Intorno alla compatibilità astratta tra la figura dell’ente ecclesiastico civilmente

riconosciuto e l’esercizio di attività imprenditoriale organizzata in forma di impresa (scuole, ospedali, etc.) non sembrano più sussistere dubbi.

IL PATRIMONIO ECCLESIASTICO

Complesso di beni materiali, mobili e immobili, che lo Stato riconosce sottoposto al potere dell’autorità ecclesiastica, anche qualora si di proprietà di terzi, e di cui si serve la Chiesa per perseguire i suoi fini****.

Restano esclusi: i beni destinati dalla volontà privata a scopi di culto anche disconosciuti dalla Chiesa.

Regime:

Beni o cose sacre destinati, una volta consacrati o benedetti, al culto divino in modo diretto (es. chiesa, arredi…);

Beni temporali o ecclesiastici comuni destinati a finalità materiali, utilizzati in modo indiretto poichè costituiscono fonte di reddito per il clero.

Fonti del patrimonio ecclesiastico (entrate ecclesiastiche)

Permettono alle confessioni religiose di ricavare le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività. Esse sono entrate:

  • (^) Di diritto pubblico spettano agli enti ecclesiastici in quanto tali per l’esercizio delle loro funzioni;
  • Di diritto privato percepite dagli enti ecclesiastici come ordinari soggetti di diritto privato.
  • Interne provengono dagli stessi beni ecclesiastici;
  • Esterne derivano da altri beni.

1)ENTRATE DI DIRITTO PUBBLICO

  • Imposte ecclesiastiche La Chiesa è titolare nel nostro ordinamento dei potere di imporre tributi ai propri appartenenti, ma detto potere trova un limite nella previsione di cui all’art. 23 Cost. per il quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Di fatto lo Stato italiano non riconosce tale potere alla Chiesa ed anzi ha abolito tutte le decime e tutte le altre prestazioni, mantenendo solo le cd. Decime dominicali cioè quelle dovute dal