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Diritto Ecclesiastico: Fonti e Relazioni tra Stato e Confessioni Religiose, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Fonti del diritto ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 18/04/2020

Aliss_99
Aliss_99 🇮🇹

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LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
Le principali fonti di cognizione sono state emanate in un lungo arco di tempo dal 1929 ai giorni d’oggi.
Sono:
-Patti lateranensi. Stipulati l’11 febbraio 1929 e resi esecutivi dalla l. n. 810/1929, sono composti dal
Trattato, dal Concordato e da quattro allegati, tra cui la Convenzione finanziaria (volta a
indennizzare la Sede apostolica dai danni subiti per la perdita degli Stati pontifici e dei beni degli
enti ecclesiastici).
- L. 27 maggio 1929, n. 847: cd. legge matrimoniale, che detta disposizioni per l’applicazione del
Concordato nella parte relativa al matrimonio.
- L. 24 giugno 1929, n. 1159: cd. legge sui culti ammessi, che detta disposizioni sull’esercizio dei culti
ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi.
-Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 che, ai sensi dell’art. 7.2
Cost., apporta modificazioni al Concordato. L’esecuzione/adeguamento è avvenuta con la l. n.
121/1985.
-11 (leggi di approvazione delle) intese con confessioni diverse dalla cattolica (art. 8.3 Cost.).
-Accordi di secondo livello, per l’attuazione di norme dell’Accordo del 1984, stipulati dalla
Conferenza episcopale italiana (CEI) con le competenti autorità italiane ex. in materia di
insegnamento ella religione cattolica.
Fonti di produzione. Il diritto ecclesiastico ha progressivamente acquisito una struttura policentrica e
articolata, essendo oggi prodotto da vari legislatori.
Abbiamo così fonti:
-Unilaterali, di diritto interno in senso stretto, cui provvede il legislatore nazionale (stutale e
regionale ex art. 117 Cost.).
-Concordate con le confessioni religiose. Queste sono però immesse nell’ordinamento italiano, per
il necessario adeguamento del diritto nazionale, con leggi di ratifica, quando essa è necessaria, o
leggi d’esecuzione o di approvazione (queste ultime per le intese con le confessioni religiose
diverse dalla cattolica.
-Diritto dell’UE, sia convenzionale (Trattato di Lisbona, Carta di Nizza) sia non convenzionale
(regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, ecc.). Queste fonti sono operanti:
In forza dell’art. 11 Cost.
Nei limiti del principio di attribuzione ex art. 5 TUE, per il quale l’UE agisce esclusivamente
nei limiti delle competenze che le sono state attribuite dagli Stati membri.
-Di diritto internazionale generale (le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ex
art. 10 Cost.) e convenzionale (DUDU, Patto internazionale sui diritti civili e politici e altre ex.
Convenzione sui diritti del fanciullo, Carta araba dei diritti dell’uomo, ecc.). Tra queste ultime va
ricordata la CEDU.
Il sistema ordinamentale appena delineato si presenta, più che come una piramide ordinata in chiave
gerarchica, come una rete con una struttura articolata e complessa sul piano della produzione e su quello
dell’attuazione coattiva a opera del giudice. Il controllo sul rispetto delle norme è affidato, infatti, anche a
giurisdizioni non nazionali, come la Corte EDU e la Corte di giustizia dell’UE.
Nel nostro ordinamento ogni potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto non solo della
Costituzione, quale fonte sovraordinata, ma anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
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LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

Le principali fonti di cognizione sono state emanate in un lungo arco di tempo dal 1929 ai giorni d’oggi. Sono:

  • Patti lateranensi. Stipulati l’11 febbraio 1929 e resi esecutivi dalla l. n. 810/1929 , sono composti dal Trattato , dal Concordato e da quattro allegati, tra cui la Convenzione finanziaria (volta a indennizzare la Sede apostolica dai danni subiti per la perdita degli Stati pontifici e dei beni degli enti ecclesiastici).
  • L. 27 maggio 1929, n. 847: cd. legge matrimoniale , che detta disposizioni per l’applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio.
  • L. 24 giugno 1929, n. 1159: cd. legge sui culti ammessi , che detta disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi.
  • Accordo , con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 che, ai sensi dell’art. 7. Cost., apporta modificazioni al Concordato. L’esecuzione/adeguamento è avvenuta con la l. n. 121/1985.
  • 11 (leggi di approvazione delle) intese con confessioni diverse dalla cattolica (art. 8.3 Cost.).
  • Accordi di secondo livello , per l’attuazione di norme dell’Accordo del 1984, stipulati dalla Conferenza episcopale italiana (CEI) con le competenti autorità italiane ex. in materia di insegnamento ella religione cattolica. Fonti di produzione. Il diritto ecclesiastico ha progressivamente acquisito una struttura policentrica e articolata, essendo oggi prodotto da vari legislatori. Abbiamo così fonti:
  • Unilaterali , di diritto interno in senso stretto, cui provvede il legislatore nazionale (stutale e regionale ex art. 117 Cost.).
  • Concordate con le confessioni religiose. Queste sono però immesse nell’ordinamento italiano, per il necessario adeguamento del diritto nazionale, con leggi di ratifica, quando essa è necessaria, o leggi d’esecuzione o di approvazione (queste ultime per le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
  • Diritto dell’UE , sia convenzionale (Trattato di Lisbona, Carta di Nizza) sia non convenzionale (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, ecc.). Queste fonti sono operanti:  In forza dell’art. 11 Cost.  Nei limiti del principio di attribuzione ex art. 5 TUE, per il quale l’UE agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono state attribuite dagli Stati membri.
  • Di diritto internazionale generale (le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ex art. 10 Cost.) e convenzionale (DUDU, Patto internazionale sui diritti civili e politici e altre ex. Convenzione sui diritti del fanciullo, Carta araba dei diritti dell’uomo, ecc.). Tra queste ultime va ricordata la CEDU. Il sistema ordinamentale appena delineato si presenta, più che come una piramide ordinata in chiave gerarchica, come una rete con una struttura articolata e complessa sul piano della produzione e su quello dell’attuazione coattiva a opera del giudice. Il controllo sul rispetto delle norme è affidato, infatti, anche a giurisdizioni non nazionali , come la Corte EDU e la Corte di giustizia dell’UE. Nel nostro ordinamento ogni potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto non solo della Costituzione , quale fonte sovraordinata, ma anche dei “ vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e

dagli obblighi internazionali ”, posti da norme che costituiscono fonti interposte , in forza dell’art. 117. Cost.

FONTI CONCORDATE.

Le fonti concordate, per espresso dettato costituzionale, disciplinano in tutto o in parte i rapporti dello Stato con le confessioni religiose. Queste fonti non sono prodotte unicamente dal legislatore nazionale, che infatti può legiferare nella materia dei rapporti solo con il concorso delle confessioni. Lo strumento pattizio è un tramite per realizzare laicità e pluralismo , mirato all’attuazione (e vincolato dal rispetto) dell’uguale libertà religiosa. Le discipline pattizie, in generale, dovrebbero predisporre norme idonee a risolvere in via preventiva sia i conflitti inter-istituzionali sia i conflitti individuali di lealtà, tenendo conto delle specificità di ogni confessione. Tuttavia, i rapporti tra Governo e p.a. da una parte e confessioni dall’altra sembrano ispirati più a un modello relazionale , contrassegnato da discrezionalità politica, opacità e selettività. Di conseguenza, lo strumento degli accordi con le confessioni è stato snaturato, essendo ormai usato in via primaria per poter accedere al finanziamento pubblico. Si è dato così rilievo alla funzione premiale degli accordi piuttosto che alla funzione promozionale della libertà di religione. Il sotto-sistema delle fonti concordate è caratterizzato dall’ auto-limitazione dei poteri sovrani della Repubblica, il che comporta per i poteri dello Stato:

  • Divieto di violare l’ indipendenza delle confessioni , dettando regole in materia di credenze di fede. L’obbligo costituzionale del rispetto dell’indipendenza e autonomia delle confessioni sostanzia il principio della distinzione degli ordini , che costituisce il nucleo fondante del principio supremo di laicità.
  • Divieto di dettare in modo unilaterale la specifica disciplina dei rapporti dello Stato con una confessione. Ciò integra il cd. principio di bilateralità pattizia , fulcro di un sistema di relazioni volto a conseguire una stabile pace religiosa. Tutte le disposizioni pattizie devono essere interpretate in conformità con i principi fondamentali posti dalla Costituzione e dalle fonti interposte. La conclusione di accordi con le confessioni religiose rientra tra i poteri del Governo in ogni fase, ma risultano ancora mancanti norme specificative di questo potere. Tuttavia, il diniego di apertura della trattativa con una confessione è sindacabile, perché l’attitudine di un culto a stipulare le intese con lo Stato non può essere rimessa alla assoluta discrezionalità del potere esecutivo. Per quanto riguarda i poteri del Parlamento :
  • Una prassi costituzionale si è orientata verso l’esercizio a opera del Parlamento di un controllo preventivo dell’operato del Governo (istituto del controllo-indirizzo).
  • Al Parlamento compete poi di diritto l’esercizio del controllo-sindacato , ossia il potere di emanare le leggi di esecuzione o approvazione degli accordi, ratificando (o no) l’operato del Governo: la materia dunque è coperta da riserva di legge. NB. L’art. 13.2 dell’Accordo del 1984 prevede che ulteriori materie possano essere regolate anche con intese tra le competenti autorità dello Stato e la CEI. Si parla di un deconcordatarizzazione : il modello concordatario contemplato dall’art. 7.2 Cost. si è trasformato in un più articolato modello “convenzionale” alla cui struttura concorrono accordi di diversa natura. Le disposizioni degli accordi di norma non esauriscono la regolamentazione a livello di fonte primaria di una certa materia. Dunue, quando le norme-principio si limitano a fissare le direttive essenziali per la regolamentazione differita nel tempo di una materia, si rende necessaria una disciplina di attuazione che le integri, le specifichi nel dettaglio, e le coordini e armonizzi con l’ordinamento statuale (normativa di dettaglio). È possibile, tuttavia, che alcune disposizioni degli accordi, presentandosi complete e determinate nel loro preciso contenuto, siano applicabili in via immediata: norme self executing.

Di conseguenza:

  • Le norme CEDU, al pari di ogni altra fonte sub-costituzionale, possono ampliare e specificare il quadro delle libertà e delle garanzie costituzionali, ma non possono sopprimerle né restringerle.
  • La Corte costituzionale non può prescindere dall’interpretazione della Corte di Strasburgo di una norma della CEDU, ma può interpretarla a sua volta, avvalendosi di un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tenere conto delle peculiarità del nostro ordinamento. NB. La regola del margine di apprezzamento nazionale , elaborata dalla stessa Corte di Strasburgo, rileva come temperamento alla rigidità dei principi formulati in sede europea. Infatti, il legislatore nazionale si trova nella posizione migliore per enucleare gli interessi che stanno alla base dell’esercizio del potere legislativo, e in alcuni campi le sue decisioni implicano una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la CEDU lascia alla competenza degli Stati contraenti.

FONTI DELL’UE.

Il diritto dell’UE si articola in fonti di:

  • Diritto primario: comprende i trattati che definiscono gli elementi fondamentali dell’UE e gli accordi con paesi terzi, con organizzazioni internazionali o tra gli Stati membri.
  • Diritto derivato : comprende l’insieme degli atti normativi adottati dalle istituzioni europee, che si suddividono in vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni) e non vincolanti (risoluzioni, pareri). Con riguardo alle fonti primarie, si è giunti alla redazione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione Europea ( TUE ) e il Trattato che istituisce la Comunità europea, che prende ora il nome id Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( TFUE ). Il trattato:
  • Integra la Carta di Nizza nel diritto primario europeo, garantendo le libertà e i principi in essa sanciti, e rendendoli giuridicamente vincolanti.
  • Prospetta l’adesione dell’UE alla CEDU, ma questa non è ancora avvenuta. Di conseguenza, la relativa statuizione resta pertanto priva di effetti. La tutela dei diritti fondamentali nell’ambito della UE deriva (o deriverà) da tre fonti distinte:
  1. Carta di Nizza.
  2. CEDU
  3. L’art. 6 del TUE afferma che “ i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione […] e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali ”. La terza fonte comprende dunque i “ principi generali ” che a loro volta comprendono:  Diritti sanciti dalla stessa CEDU.  Quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Ne costituiscono parte integrante la libertà di pensiero, di coscienza e di religione garantita a ogni persona (art. 9 CEDU), che rappresenta uno dei fondamenti di una società democratica, e il generale divieto di discriminazione. Il sistema di protezione dei diritti fondamentali si prospetta così assai più complesso e articolato. Si possono individuare le direttrici di un diritto ecclesiastico dell’UE , che assicura, a grandi linee, la tutela della libertà di religione e di convinzione, in forma individuale e associata, il divieto di discriminazione, la garanzia dell’autonomia delle confessioni. L’Unione europea e le Chiese. L’art. 17.1 del TFUE afferma che l’UE “ rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale ”, e lo stesso vale per le “ organizzazioni filosofiche e non confessionali ”.

Da ciò discende che l’UE non ha competenza nella specifica materia della qualificazione degli stati membri (confessionista, laico, pluralista, giurisdizionalista, ecc.) e non può ingerirsi nella scelta concretamente adottata da uno Stato membro. In effetti nell’UE, come pure nel Consiglio di Europa, il segno distintivo è dato dal localismo delle politiche nazionali in materia di rapporti con le confessioni. L’art. 17.3 del TFUE prevede che l’Unione mantenga “ un dialogo aperto, trasparente e regolare ” con le chiese e le organizzazioni filosofiche e non confessionali. Il dialogo, assicurato in permanenza dal Bureau des Conseillers de Politique européenne ( BEPA ), si realizza senza la stipula di accordi. Provvedimenti e politiche dell’UE non mancano però di produrre effetti nelle discipline nazionali del fenomeno religioso. Il Consiglio dell’UE può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sulla religione: si avvale, a tale fine, del cd. diritto derivato, ossia di regolamenti e di direttive.

ACCORDI DI SECONDO LIVELLO.

L’accordo del 1984 ha introdotto una nuova categoria di fonti bilaterali. Infatti, sono previsti accordi di secondo livello, o “derivati”: sono “ intese tra le competenti autorità dello Stato italiano e la Conferenza Episcopale Italiana ” (art. 13.2) con cui si regolano le ulteriori materie per le quali si manifestasse l’esigenza di collaborazione tra le Chiese e lo Stato. Le intese con la CEI hanno natura accessoria e assolvono la funzione di dettare la disciplina applicativa, di integrazione, di dettaglio, di specificazione rispetto alle disposizioni generali regolatrici della materia contenute nell’Accordo (per questo profilo definito un accordo-quadro) o anche nella legislazione italiana. NB. Non tutte le intese di secondo livello, nella prassi, hanno avuto esecuzione per il tramite di una apposita fonte di diritto interno (d.p.R. o d.m.): talvolta, hanno avuto un’attuazione solo indiretta, con una semplice menzione dell’intesa nella premessa dell’atto normativo.

INTERPRETAZIONE DELLE NORME PATTIZIE.

Il Trattato lateranense e l’Accordo del 1984, al pari di ogni altro trattato, devono essere interpretati in buona fede , seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini in esso adoperati, nel loro contesto e alla luce dell’ oggetto e dello scopo propri.

  • Del contesto del Trattato lateranense del 1929 fanno parte le premesse e i quattro allegati.
  • Del contesto dell’Accordo del 1984 fanno parte il Preambolo e un Protocollo addizionale. Nel Preambolo le parti hanno manifestato quali fossero i fondamenti e i presupposti della comune volontà di apportare modifiche al Concordato lateranense nel 1929: esse, infatti, dichiarano d’avere “ tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi dalla Chiesa dal Concilio Vaticano II ”, “ avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione ”. Il riferimento ai principi costituzionali rinsalda l’esigenza del loro puntuale rispetto. Un’altra chiave interpretativa dell’Accordo è data dall’affermazione del comune impegno al “ pieno rispetto ” del principio della reciproca indipendenza e sovranità dell’ordine proprio. La soluzione amichevole di eventuali difficoltà di interpretazione è prevista dall’Accordo, che affida la conciliazione negoziale a una Commissione paritetica nominata dalle parti, con funzione deliberativa. Nella prassi, però, si è dato vita a un’ intesa tecnica interpretativa alla cui esecuzione le parti hanno proceduto in forma semplificata, mediante scambio di note diplomatiche. Come per la generalità degli accordi internazionali, l’interpretazione ultima rimane in capo alle Parti contraenti: tale interpretazione autentica non può però avere un’indiscriminata efficacia innovativa, né

La potestà regolamentare del Governo non sempre si è esplicata nel rispetto della rigida regola in forza della quale esso può provvedere alla disciplina di attuazione e integrazione delle norme di principio. Può avvenire così che discipline generali e innovative siano introdotte a mezzo di decreti governativi o ministeriali. NB. Un’anomalia ormai diffusa è data dalla “ despecializzazione formale ” del diritto ecclesiastico, dal suo “mimetismo”: ossia dal diffondersi di discipline generali di diritto comune che però ritagliano al loro interno discipline settoriali di favore per istituzioni e associazioni appartenenti o collegate a confessioni religiose che hanno già avuto accesso alla regolamentazione in via bilaterale dei rapporti con lo Stato. Quelle discipline prendono in considerazione il carattere religioso per dettare in ragione di esso discipline derogatorie. Alla specificità delle fonti del diritto ecclesiastico si è andata affiancando, così la specialità nel diritto comune.

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Le fonti del diritto ecclesiastico hanno registrato modifiche apportate dalle sentenze della Corte costituzionale, in particolare:

  • Sentenze di accoglimento che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale sia di norme di derivazione pattizia sia di leggi e di atti aventi forza di legge emanati unilateralmente.
  • Sentenze “additive” di accoglimento : sono pronunce che pongono rimedio alle lacune normative dichiarando l’illegittimità costituzionale di una norma “ nella parte in cui non prevede ” e sono a rime obbligate. La Corte ha ammesso che queste pronunce producano mutamenti normativi e siano pertanto assimilabili a vere e proprie fonti del diritto.  Ha però escluso di poter pronunciare sentenze additive in materia penale , anche con riferimento alla tutela penale del sentimento religioso.  La Corte ha ammesso le pronunce additive in materia di rapporti dello Stato con le confessioni. Ha però escluso le pronunce additive estensive , quelle in cui l’addizione comporti l’estensione in tutto o in parte della disciplina pattizia convenuta con una data confessione ad altre.
  • Sentenze additive di principio : la Corte vi fa ricorso quando non vi è la possibilità di una pronuncia “a rime obbligate” e il legislatore tarda a provvedere a colmare la lacuna. In tali casi la Corte si limita a enunciare un principio ispiratore della futura produzione normativa, indicando il contenuto costituzionale minimo e, dunque, vincolante della futura disciplina. NB. Con alcune sentenze, definite manipolative , è sembrato che la Corte abbia travalicato il limite delle sue competenze perché si è sostituita al legislatore nell’esercizio della potestà discrezionale di legiferare.

FONTI DI PROVENIENZA CONFESSIONALE.

In linea di principio le norme confessionali non hanno , sul piano della legalità formale, rilevanza immediata e diretta nell’ordinamento civile. Non mancano, però, i casi di norme statuali che fanno espresso rinvio a norme confessionali, dando luogo a circoscritte ipotesi di rilevanza. Sul piano della legalità sostanziale, tuttavia, si constata che le normative confessionali concorrono non di rado all’individuazione di elementi costitutivi di fattispecie disciplinate dalle norme statuali. Neanche gli statuti delle confessioni religiose , previsti in forma espressa dall’art. 8.2 Cost., fanno parte del sistema delle fonti. La norma fonda in via diretta e immediata una riserva esclusiva di competenza in materia statutaria, che si ritiene non comporti un’alterazione della gerarchia delle fonti perché gli statuti disciplinano una materia estranea all’ordine proprio dello Stato. Tuttavia, poiché le norme organizzatorie trovano concretamente applicazione sul territorio dello Stato, il principio costituzionale dell’autonomia delle confessioni non legittima condotte arbitrarie , motivate dall’assoluta separatezza degli ordinamenti. Dunque, le leggi civili che sono espressione di principi dell’ordinamento prevalgono, necessariamente, sulle norme statutarie, quando la loro applicazione comprometta i diritti inviolabili della persona.

NB. Le normative confessionali, inoltre, non possono essere utilizzate strumentalmente per il conseguimento di fini propri dello Stato, operando “ il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei propri precetti ” (sent. 334/1996 Corte cost.), che ha fondamento nel principio costituzionale della distinzione degli ordini.