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Fonti del diritto ecclesiastico
Tipologia: Appunti
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Le principali fonti di cognizione sono state emanate in un lungo arco di tempo dal 1929 ai giorni d’oggi. Sono:
dagli obblighi internazionali ”, posti da norme che costituiscono fonti interposte , in forza dell’art. 117. Cost.
Le fonti concordate, per espresso dettato costituzionale, disciplinano in tutto o in parte i rapporti dello Stato con le confessioni religiose. Queste fonti non sono prodotte unicamente dal legislatore nazionale, che infatti può legiferare nella materia dei rapporti solo con il concorso delle confessioni. Lo strumento pattizio è un tramite per realizzare laicità e pluralismo , mirato all’attuazione (e vincolato dal rispetto) dell’uguale libertà religiosa. Le discipline pattizie, in generale, dovrebbero predisporre norme idonee a risolvere in via preventiva sia i conflitti inter-istituzionali sia i conflitti individuali di lealtà, tenendo conto delle specificità di ogni confessione. Tuttavia, i rapporti tra Governo e p.a. da una parte e confessioni dall’altra sembrano ispirati più a un modello relazionale , contrassegnato da discrezionalità politica, opacità e selettività. Di conseguenza, lo strumento degli accordi con le confessioni è stato snaturato, essendo ormai usato in via primaria per poter accedere al finanziamento pubblico. Si è dato così rilievo alla funzione premiale degli accordi piuttosto che alla funzione promozionale della libertà di religione. Il sotto-sistema delle fonti concordate è caratterizzato dall’ auto-limitazione dei poteri sovrani della Repubblica, il che comporta per i poteri dello Stato:
Di conseguenza:
Il diritto dell’UE si articola in fonti di:
Da ciò discende che l’UE non ha competenza nella specifica materia della qualificazione degli stati membri (confessionista, laico, pluralista, giurisdizionalista, ecc.) e non può ingerirsi nella scelta concretamente adottata da uno Stato membro. In effetti nell’UE, come pure nel Consiglio di Europa, il segno distintivo è dato dal localismo delle politiche nazionali in materia di rapporti con le confessioni. L’art. 17.3 del TFUE prevede che l’Unione mantenga “ un dialogo aperto, trasparente e regolare ” con le chiese e le organizzazioni filosofiche e non confessionali. Il dialogo, assicurato in permanenza dal Bureau des Conseillers de Politique européenne ( BEPA ), si realizza senza la stipula di accordi. Provvedimenti e politiche dell’UE non mancano però di produrre effetti nelle discipline nazionali del fenomeno religioso. Il Consiglio dell’UE può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sulla religione: si avvale, a tale fine, del cd. diritto derivato, ossia di regolamenti e di direttive.
L’accordo del 1984 ha introdotto una nuova categoria di fonti bilaterali. Infatti, sono previsti accordi di secondo livello, o “derivati”: sono “ intese tra le competenti autorità dello Stato italiano e la Conferenza Episcopale Italiana ” (art. 13.2) con cui si regolano le ulteriori materie per le quali si manifestasse l’esigenza di collaborazione tra le Chiese e lo Stato. Le intese con la CEI hanno natura accessoria e assolvono la funzione di dettare la disciplina applicativa, di integrazione, di dettaglio, di specificazione rispetto alle disposizioni generali regolatrici della materia contenute nell’Accordo (per questo profilo definito un accordo-quadro) o anche nella legislazione italiana. NB. Non tutte le intese di secondo livello, nella prassi, hanno avuto esecuzione per il tramite di una apposita fonte di diritto interno (d.p.R. o d.m.): talvolta, hanno avuto un’attuazione solo indiretta, con una semplice menzione dell’intesa nella premessa dell’atto normativo.
Il Trattato lateranense e l’Accordo del 1984, al pari di ogni altro trattato, devono essere interpretati in buona fede , seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini in esso adoperati, nel loro contesto e alla luce dell’ oggetto e dello scopo propri.
La potestà regolamentare del Governo non sempre si è esplicata nel rispetto della rigida regola in forza della quale esso può provvedere alla disciplina di attuazione e integrazione delle norme di principio. Può avvenire così che discipline generali e innovative siano introdotte a mezzo di decreti governativi o ministeriali. NB. Un’anomalia ormai diffusa è data dalla “ despecializzazione formale ” del diritto ecclesiastico, dal suo “mimetismo”: ossia dal diffondersi di discipline generali di diritto comune che però ritagliano al loro interno discipline settoriali di favore per istituzioni e associazioni appartenenti o collegate a confessioni religiose che hanno già avuto accesso alla regolamentazione in via bilaterale dei rapporti con lo Stato. Quelle discipline prendono in considerazione il carattere religioso per dettare in ragione di esso discipline derogatorie. Alla specificità delle fonti del diritto ecclesiastico si è andata affiancando, così la specialità nel diritto comune.
Le fonti del diritto ecclesiastico hanno registrato modifiche apportate dalle sentenze della Corte costituzionale, in particolare:
In linea di principio le norme confessionali non hanno , sul piano della legalità formale, rilevanza immediata e diretta nell’ordinamento civile. Non mancano, però, i casi di norme statuali che fanno espresso rinvio a norme confessionali, dando luogo a circoscritte ipotesi di rilevanza. Sul piano della legalità sostanziale, tuttavia, si constata che le normative confessionali concorrono non di rado all’individuazione di elementi costitutivi di fattispecie disciplinate dalle norme statuali. Neanche gli statuti delle confessioni religiose , previsti in forma espressa dall’art. 8.2 Cost., fanno parte del sistema delle fonti. La norma fonda in via diretta e immediata una riserva esclusiva di competenza in materia statutaria, che si ritiene non comporti un’alterazione della gerarchia delle fonti perché gli statuti disciplinano una materia estranea all’ordine proprio dello Stato. Tuttavia, poiché le norme organizzatorie trovano concretamente applicazione sul territorio dello Stato, il principio costituzionale dell’autonomia delle confessioni non legittima condotte arbitrarie , motivate dall’assoluta separatezza degli ordinamenti. Dunque, le leggi civili che sono espressione di principi dell’ordinamento prevalgono, necessariamente, sulle norme statutarie, quando la loro applicazione comprometta i diritti inviolabili della persona.
NB. Le normative confessionali, inoltre, non possono essere utilizzate strumentalmente per il conseguimento di fini propri dello Stato, operando “ il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei propri precetti ” (sent. 334/1996 Corte cost.), che ha fondamento nel principio costituzionale della distinzione degli ordini.