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Diritto Ecclesiastico: Appunti e Domande, Appunti di Diritto Ecclesiastico

storia del diritto ecclesiastico attinente al rapporto tra stato e chiesa

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 09/11/2017

martina-lunetto
martina-lunetto 🇮🇹

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1.DEFINIZIONE DI DIRITTO ECCLESIASTICO
Quella parte del diritto dello stato che disciplina il fenomeno religioso a livello individuale,
collettivo, istituzionale che attiene al rapporto tra stato e confessioni religiose.
La provenienza statale delle norme del diritto ecclesiastico è espressamente contenuta
nella denominazione della materia come ad es. in Francia "droit civil ecclesiastic" in
spagna "diritto ecclesiastico dello stato".
Cosa accomuna i diversi ambiti del diritto ecclesiastico? L'oggetto, cioè il fenomeno
religioso. PEr sua natura è quindi un diritto interdisciplinare, ha rapporti con discipline sia
giuridiche sia non.
Rapporti con discipline NON giuridiche
-Storia: occorre conoscere come storicamente i rapporti si sono configurati.
Rapporti con discipline GIURIDICHE
-Diritto costituzionale: i rapporti tra stato e confessioni religiose sono contenuti nella
costituzione
-diritto amministrativo: si pensi agli enti religiosi, la loro disciplina ricalca quella delle
persone giuridiche
-diritto tributario: per quanto attiene il trattamento fiscale degli enti
-diritto penale: c'è infatti una tutela penale delle confessioni religiose
-diritto processuale penale : segreto confessionale e ministro del culto che può evitare di
testimoniare su quanto appreso durante la sua attività
-diritto privato/civile: si pensi al matrimonio religioso con effetti civili
-diritto processuale civile: le sentenze ecclesiastiche di annullamento del matrimonio
possono a determinate condizioni ottenere effetti civili nell'ordinamento italiano
-diritti confessionali, delle confessioni religiose, in primis il diritto canonico che studia il
diritto della chiesa cattolica. Questo, condivide con il diritto ecclesiastico lo stesso settore
scientifico disciplinare ius 11 (?).
2.BREVE STORIA DEL DIRITTO ECCLESIASTICO NELLE UNIVERSITA'
Il diritto ecclesiastico è disciplina giovane a differenza di quello canonico che è stato
insegnato fin dalle origini delle università. L'inizio risale al IXX secolo e nasce dalle ceneri
del canonico nel 1873 sono soppresse le statali di teologia ad opera di Bonghi. PEr alcuni
decenni successivi, lo studio del diritto canonico rimane come parte dell'insegnamento
della storia del diritto ma rimarrà (ed è qui che l'ecclesiastico nasce) come parte del
nascente nuovo corso del diritto ecclesiastico. Infatti fin da allora il diritto ecclesiastico si
presenta con quella peculiarità di essere diritto dello stato che regola il fenomeno
religioso MA per meglio far comprendere agli studenti la disciplina statale, gli insegnanti
presentavano brevemente anche degli aspetti legati alla chiesa. Questa è l'origine dello
strettissimo legame tra d.eccle e d.canonico.
Due fondatori sono Francesco Scaduto e il piemontese Francesco Ruffini.
Possiamo individuare una data di nascita della disciplina : 21 novembre 1884 con
pubblicazione della prolusione di Francesco Scaduto. NElla prolusione palermitana di
scaduto: "il diritto ecclesiastico è diritto dello stato che disciplina il fenomeno religioso".
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1.DEFINIZIONE DI DIRITTO ECCLESIASTICO

Quella parte del diritto dello stato che disciplina il fenomeno religioso a livello individuale, collettivo, istituzionale che attiene al rapporto tra stato e confessioni religiose. La provenienza statale delle norme del diritto ecclesiastico è espressamente contenuta nella denominazione della materia come ad es. in Francia "droit civil ecclesiastic" in spagna "diritto ecclesiastico dello stato". Cosa accomuna i diversi ambiti del diritto ecclesiastico? L'oggetto, cioè il fenomeno religioso. PEr sua natura è quindi un diritto interdisciplinare, ha rapporti con discipline sia giuridiche sia non. Rapporti con discipline NON giuridiche -Storia: occorre conoscere come storicamente i rapporti si sono configurati. Rapporti con discipline GIURIDICHE -Diritto costituzionale: i rapporti tra stato e confessioni religiose sono contenuti nella costituzione -diritto amministrativo: si pensi agli enti religiosi, la loro disciplina ricalca quella delle persone giuridiche -diritto tributario: per quanto attiene il trattamento fiscale degli enti -diritto penale: c'è infatti una tutela penale delle confessioni religiose -diritto processuale penale : segreto confessionale e ministro del culto che può evitare di testimoniare su quanto appreso durante la sua attività -diritto privato/civile: si pensi al matrimonio religioso con effetti civili -diritto processuale civile: le sentenze ecclesiastiche di annullamento del matrimonio possono a determinate condizioni ottenere effetti civili nell'ordinamento italiano -diritti confessionali, delle confessioni religiose, in primis il diritto canonico che studia il diritto della chiesa cattolica. Questo, condivide con il diritto ecclesiastico lo stesso settore scientifico disciplinare ius 11 (?). 2.BREVE STORIA DEL DIRITTO ECCLESIASTICO NELLE UNIVERSITA' Il diritto ecclesiastico è disciplina giovane a differenza di quello canonico che è stato insegnato fin dalle origini delle università. L'inizio risale al IXX secolo e nasce dalle ceneri del canonico nel 1873 sono soppresse le statali di teologia ad opera di Bonghi. PEr alcuni decenni successivi, lo studio del diritto canonico rimane come parte dell'insegnamento della storia del diritto ma rimarrà (ed è qui che l'ecclesiastico nasce) come parte del nascente nuovo corso del diritto ecclesiastico. Infatti fin da allora il diritto ecclesiastico si presenta con quella peculiarità di essere diritto dello stato che regola il fenomeno religioso MA per meglio far comprendere agli studenti la disciplina statale, gli insegnanti presentavano brevemente anche degli aspetti legati alla chiesa. Questa è l'origine dello strettissimo legame tra d.eccle e d.canonico. Due fondatori sono Francesco Scaduto e il piemontese Francesco Ruffini. Possiamo individuare una data di nascita della disciplina : 21 novembre 1884 con pubblicazione della prolusione di Francesco Scaduto. NElla prolusione palermitana di scaduto: "il diritto ecclesiastico è diritto dello stato che disciplina il fenomeno religioso".

Per scaduto è necessario studiare però all'interno anche il d.canonico perchè serve a comprendere meglio il d.eccle dello stato e i rapporti stato-chiesa. L'impostazione di Ruffini è diversa, è di carattere storico-giuridico. La storia è parte insostituibile del diritto ecclesiastico che infatti andrebbe studiato dal punto di vista storico. In uno scritto del 1896 Ruffini polemizza su Scaduto, o meglio, polemizza una visione estremista di scaduto contenuta nella prolusione napoletana di Schiappoli 1895 che porta ad estreme conseguenze quella di scaduto -> Secondo Schiappoli la storia del diritto e il diritto della chiesa devono rimanere fuori dallo studio del diritto ecclesiastico, laddove per ruffini sono la parte principale. Anche Ruffini da vita ad una ''scuola'' i cui principali esponenti sono Mario Falco (torino,

  1. Sale in cattedra nel 1911 e insegna a PArma e Milano. Verrà privato dell'insegnamento nel 1938 per via delle leggi raziali, era ebreo) e Arturo Carlo Iemolo (Roma, allievo di Ruffini, insegna a Sassari, Bologna, Roma fino al 1961). Entrambi seguono l'impostazione di Ruffini, mentre molti altri seguono l'impostazione di Scaduto. Un momento importante è la conciliazione tra Stato e Chiesa= i patti lateranensi 1929 segnano una rinascita degli studi di d.eccle che diventa diritto concordatario, diritto che studia gli accordi tra stato e chiesa, privilegiando i rapporti tra istituzioni, mettendo da parte quello che è il nucleo essenziale della disciplina cioè la libertà religiosa. LA riscoperta del d.eccle nel suo nucleo fondamentale di libertà religiosa avviene dopo la Costituzione che pone nuove basi tanto che a partire dagli anni '60 si parla di diritto ecclesiastico come legislazione della libertà religiosa, seguendo le suggestioni di Iemolo e prima ancora di Ruffini. La formulazione del diritto ecclesiastico come legislazione di libertà religiosa sarà fatta propria da De Luca e Gismondi. [Ruffini non scrisse mai un manuale ma fece annotazioni sul manuale di un tedesco Friedberg.] [PARTE INUTILE - MARCO Manuali Jemolo e del Giudice. Tra i manuali attuali ne vanno menzionati alcuni. Sicuramente di grande diffusione è "Il diritto ecclesiastico" di Francesco Finocchiaro edito da Zanichelli. Finocchiaro è docente a Catania e Roma e questo manuale è molto usato e ha un’impostazione tradizionale e potremmo paragonarlo a quello di del Giudice. Impostazione storico giuridica e attuale (+ simile a quella di Jemolo e Ruffini) è di Carlo Cardia "principi di diritto ecclesiastico" (Roma Tre) edito dal Mulino. Ricordiamo anche Luciano Musselli "diritto e religione in italia e in europa". Poi vedi fotocopia. Riviste Nasce “Il Diritto Ecclesiastico” alla fine dell’800 e c’è ancora oggi. Prima Giuffrè poi oggi Serra. Sono molti avvocati che scrivono anche e c’è attenzione al diritto matrimoniale. Negli anni ’40 il diritto ecclesiastico muta la propria impostazione e questa rivista diventa rivista della disciplina che viene interrotta da Pio Fedele con la sua rivista? che pubblica tra il 1938 e il 1943 poi basta. C’è un dibattito sulla nozione di diritto ecclesiastico e diritto canonico. Dal 1984 in poi finisce il monopolio del diritto ecclesiastico perché compaiono “i quaderni di diritto ecclesiastico” e diventano una seconda rivista con impostazione divisa in 3 numeri tematici su Dottrina (taglio monografico), Documentazione (atti normativi italiani e no con commenti), Giurisprudenza (divisa però

e quello civile, uno preposto alle cose divine e l’altro a quello umano. Entrami sovrani nella propria sfera. Si immagina un’orbita nella quale ciascuno agisce in base al proprio diritto”. Si dice che il genere umano è soggetto a due poteri ma uno è preposto alla sfera religiosa e l’altro a quella temporale e sono sovrani nel loro ambito e ciascuno agisce in base al proprio diritto. Le sfere sono indipendenti e sovrani l'uno rispetto all'altro. Articolo 7 della Costituzione “Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani”. Ci sono chiare influenze canonistiche nella formulazione dell'art 7. Giuseppe Rossetti è l'autore dell'art 7, professore a modena. E anche se controversa, una delle genesi dell'art 7 vuole che Rossetti fosse legato a Giovanni Battista Montini che poi diventa Paolo VI, che ai tempi svolgeva un ruolo alla segreteria di Stato. Era stato anche Assistente Nazionale della Fuci e secondo ipotesi storiografica ci fu un incontro tra Montini e alcuni costituenti cattolici in cui Montini legge il passo che abbiamo visto dell’Immortale Dei dandone una libera traduzione e questo viene riproposto nell’articolo 7 della Costituzione. L'art 7 ha ispirato anche uno dei principali documenti del concilio vaticano "gaudium et spes". N 76 la comunità politica e la chiesa: "sono indipendenti e autonome l una dall altra nel proprio campo (è molto simile all'art7) ma tutt e due sono a servizio della vocazione degli stessi uomini e svolgeranno il loro servizio a vantaggio di tutti e sara efficace quanto più alta sarà la collaborazione tra loro". Questo della COLLABORAZIONE è altro principio. 5.SISTEMA TEOCRATICO Pur essendo il principio dualistico alla base, c'è un conflitto in cui la chiesa quasi mettendo da parte il principio dualistico assume una posizione diversa, una posizione definita TEOCRATICA. Cosa si intende per sistema teocratico? che la sfera civile, temporale, politica è subordinata a quella religiosa. Gregorio VII del “Dictaus Papae”. Posizioni teocratiche sono proposte da Innocenzo III nel XIII secolo e il culmine della teocrazia papale si ha con Bonifacio VIII a cavallo tra ‘200 e ‘300. Il conflitto è soprattutto in una sfera "la lotta alle investiture" per i vescovi specialmente. Si avrà poi il declino della teocrazia papale. Per dare un’immagine plastica, Innocenzo III paragonava l’autorità pontificia e quella civile al sole e alla luna. Il papa è il Sole, la luce maggiore, l’impero è la Luna che brilla di luce riflessa. Ricordiamo che Dante ha una posizione che contesta quella di Innocenzo III. Dante, sia nel Monarchia, sia nella Divina Commedia, elabora la dottrina dei due soli. Purgatorio Canto XVI versetti 103 - 114. Dante da una lezione di dualismo cristiano alla stessa chiesa. Roma aveva due Soli, impero e papato, anche se era monista Ultimo punto è che dalla concezione teocratica deriva la dottrina della potestas directa in temporalibus e sostenitori sono Innocenzo e Bonifacio. Cosa vuol dire? lChe la chiesa ha un apotesta diretta anche sulle questioni temporali e di per se titolare sia del gladio spirituale sia del gladio temporale e concede quest ultimo solo in uso all'impero ma rimanendo titolare e può riappropriarsene in quasiasi momento esercitando la sua potestà. Questa dottrina segna il culmine. Ma il culmine segna anche la fine, il declino di questa dottrina perchè il papato soccombe non nei cfr dell'impero ma nei cfr della monarchia francese, dei nascenti stati nazionali -> Bonifacio VIII soccombe nel suo conflitto con la monarchia francese di Filippo il bello. Bonifacio VIII subisce nel 1303 lo

schiaffo di Anagni, viene umiliato da delegati francesi e muore nello stesso anno. Aprendo cosi la strada alla grande divisio che porta alla prigionia avignonese e si sposta la sede da Roma ad avignone. Potestas indirecta in temporalibus: dottrina elaborata da Roberto Bellarmino, scrive un’opera nel 1581 “De summo pontefice” e elabora questa dottrina. Oggetto diretto e primario del potere della chiesa è quello spirituale, lì si esercita potestas directa, mentre la potestà sulle cose temporali spetta al potere politico, all’autorità dello stato ed è una trasposizione del dualismo cristiano. Indirettamente, però, la chiesa può intervenire nelle questioni temporali in particolari situazioni quando viene in gioco la ratio peccati o la salvezza delle anime, o altro. Lì si pone anche una potestas indiretta da parte della chiesa. Non c’è una potestas ingiusta o per usurpazione. La teoria bellarminiana della potestas indirecta non si afferma subito. Questa teoria viene per un certo periodo posta all’indice. Poi però si afferma con “Immortale Dei” di Leone XIII oltre a ribadire il dualismo, fa propria anche la teoria della potestas indirecta in temporalibus di Bellarmino e viene a far parte del patrimonio della chiesa. Questo continua fino al periodo successivo al Concilio Vaticano II secondo alcuni autori, secondo altri no… Vediamo i testi del Concilio Vaticano II (1962 - 1965). NO PARAGRAFO CONCILIARISMO MARTEDì 7/ Giurisdizionalismo non confessionale. Modello attuato nell’Italia post-unitaria. Questo sistema è un “giurisdizionalismo aconfessionale” come dice Ruffini. In generale anche nei moderni stati democratici possiamo dire che siamo in presenza di politiche e scelte legislative giurisdizionaliste in cui lo stato eserciti una giurisdizione sulla sfera religiosa. Musselli in un suo scritto del 2015 propone una tesi molto controcorrente. Si fa paladino del neogiurisdizionalismo di controllo che mira a controllare il fenomeno islamico. Musselli lo giustifica per ragioni oggettive, di emergenza. Per Musselli "non si può abdicare ai compiti di vigilanza dello stato moderno (..) problemi che s enon risolti diventano insolubili". E' un ritorno al giuridizionalismo per controllare nuovi fenomeni. Musselli comunque è consapevole che è un allontanamento dai principi di tolleranza e libertà religiosa. Madonna non è d'accordissimo con la visione di Musselli, per lui la libertà, seppur rischiosa, è sempre da preferire. "catene d'oro" 1881 del vescovo di cremona Geremia Bonomelli fa un discorso a proposito dei rapporti stato-chiesa e tocca l'ambito giuridizionalista. Cosa vuol dire catene d'oro? Soprattutto nel giurisd confess sono d'oro, proteggono una religione, la chiesa, la difendono però non dimentichiamo che sono 'catene' tenendo improgionata la chiesa, limitandone la libertà. Quindi il sistema giurisdizionalista è un po' ambiguo diciamo: i privilegio sono pagati col prezzo della libertà. Bonomelli "levati o chiesa, cammina con fronte alta (..)mostra come la tua vita discenda da cielo, non emani dallo stato, ma sgorghi da cristo (..) la protezione era un dovere sacro (..), catene d'oro ma pur sempre catene". Bonomelli incita la chiesa a rinunciarvi. 2.5 SEPARATISMO

  1. La legge deve avere scopo secolare, laico, non religioso. Non può essere solo quello di sostenere un'attività religiosa;
  2. Il suo effetto primario non deve essere il vantaggio o il danno alla religione;
  3. L’applicazione della legge non deve alimentare un’eccessiva collaborazione tra Stato e Religione. Il separatismo USA lo distingue dagli altri perchè è ''amico'' delle religioni, non è ostile. Anzi, per molto è stato favorevole alle religioni, tanto che Ruffini dice "non è un separatismo puro perchè favorisce la religione a scapito dell'ateismo" (l'ateo era un po discriminato negli usa). L'attenzione va poi posta su un aspetto giuridico, ripartiamo dalla definizione. Questo postulato è presente nel separatismo americano. Ma l'ordinamento giuridico americano lascia moltissimo spazio all'iniziativa privata e quindi promuove l'azione del privato religioso, che quindi può svilupparsi in tutte le sue potenzialità e libertà. Dunque è un separatismo che le chiese hanno guardato con favore. Questo a differenza dei seguenti separatismi. FRANCESE Il separatismo francese, detto anche illuminista, trae origine da questo movimento culturale. Trae origine dalla Rivoluzione Francese, 1789, inizio della storia contemporanea. Obiettivo della Rivoluzione Francese è di abbattere l’antico regime, regime di cui la chiesa cattolica è parte. Sappiamo la divisione nei tre stati, e il primo stato è il clero e il secondo la nobiltà. La Chiesa era davvero parte dell’ Ancien Régime. Quindi il contesto iniziale è totalmente idverso da quello americano. Qui c'è una chiesa dominante, parte del regime, quella cattolica. E la grande questione è quella della proprietà ecclesiastica. La chiesa ha un'ingente patrimonio immobiliare. Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadini 1789 art 10 nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche se religiose, purché non si leda l’ordine pubblico. Anche qui riconoscimento della libertà religiosa ma con LIMITE MOLTO FORTE= NO TURBAMENTO ORD. PUB. Nel 1791 si sancisce l’abolizione dei voti religiosi “la legge non riconosce più né voti religiosi né voti che siano contrari alla Costituzione”. Questa norma ritenendo i voti religiosi (dei frati) come delle limitazioni alla libertà del cittadino afferma che non possono avere un riconoscimento e quindi colpisce gli istituti religiosi e gli ordini religiosi, parte integrante della vita della chiesa. In più la costituzione garantisce la "libertà di esercitare il culto religioso a tutti gli individui come diritto fondamentale". La rivoluzione francese, tornndo al patrimonio, attua una prima legislazione EVERSIVA dell'asse ecclesiastico = cioè una lgsl che mira a colpire il patrimonio ecclesiastico. Il patrimonio degli ordini religiosi è incamerato dallo stato. Un passo ulteriore attuato dalla rivoluzione, è la cd COSTITUZIONE CIVILE DEL CLERO 1790 con obiettivo di regolare vita della chiesa nel territorio francesce = soppressione privilegio clero e ordini religiosi + vescovi e parroci fossero eletti d gruppi politici di dipartimenti territoriali. Il clero diventa personale civile dello stato, funzionari civili. Ma questo espropria l'autorità ecclesiastica dalla possibilità di SCEGLIERE (che da sempre è prerogativa essenziale da sempre - lotta alle investiture). Il cattolicesimo CESSA di essere religione di stato. La

chiesa è configurata come ISTITUZIONE A SERVIZIO DELLO STATO E CLERO STIPENDIATO DA ESSO. NEssun ricorso a Roma è ammesso (questo causa problemi perchè il clero FR si divide: una parte è costituzionale e accetta le limitazioni; una parte è refrattario= non accetta e ci sono per loro grandi persecuzioni). Tutta questa lgsl verrà meno con la restaurazione, con la fine della rivoluzione, Ora però se pensiamo alla definizione generale di sistema separatista dell'inizio del paragrafo vediamo che i provvedimenti presi non sono affatto separatisti, anzi, di contrasto alla chiesa, di ingerenza pesante. Questo attacco giunge al culmine quando c'è il terrore rivoluzionario, si fa un altro passo: scristianizzare totalmente la società facendo nascere culti alternativi: il culto della ragione, dell essere supremo, che diventano religioni di stato atee. teiste della Repubblica. Ora, anche quetsa tendenza estrema è molto lontana dai postulati del separatismo. Di fatto sembra una teocrazia: un tentativo di introdurre una propria religione da parte dello stato. Avverà poi la parabola napoleonica e poi la Restaurazione e si tornerà al giurisdizionalismo confessionale ma orami i germi del separatismo c'erano. Bisognerà attendere i primi del 900 per introdurre il VERO separatismo che ancora oggi è vigente in FR. NEl 1905 viene emanata loi de separation, legge che è ancor ain vigore : art 1 + art 2 la rep non riconosce ne stipendia alcun culto, in conseguenza di ciò saranno soppressi dai bilanci dello stato tutte le spese relative all'esercizio dei culti. QUESTA SI che è separatista. Su tale legge si basa ancora oggi il separatismo francese. Infatti la FR si dichiara laica in costituzione. SOVIETICO Affonda le sue radici nella Rivoluzione Russa del 1917. Uno storico tedesco dice che si forma uno stato ideocradico, nato da un'idea. E qual era l'idea? Pensiero marxista, leninista (--> lo stesso stato e il diritto sono sovra strutture. e ciò che anima tutto è la realtà economica e quindi lo stato che assomma a se sìpoteri impo è cmq strumento del partito che predomina lo stato.). Come si rapporta al fenomeno religioso? Dal punto di vista formale, alcune norme riconoscono libertà religiosa art 1 decreto del 1918 la riconosce, art 124 costituzione sovietica del 36 (stalin) riconosce quella di coscienza. Ma molti osservatori dicono sia solo riconoscimento formale, apparente. Perchè lo pensano? PErchè se ci fosse un vero riconoscimento dovrebbe valere il principio romanistico "chi gode del suo diritto non danneggia nessuno" ma non era cosi nel sistema sovietico dove chi esercitava il suo culto non poteva accedere alle cariche pubbliche ed è escluso dal partito comunista. Anche le associazioni religiose sono riconosciute formalente e a livello formale, sono libere nella sfera privata, ma la sfera privata non esiste quasi più, privato è ridotto al minimo, tutto è ricondotto alla sfera pubblico, anche i mezzi di produzione-> quindi le associazioni per operare legittimamente devono essere registrate, i mezzi devono essere fornitidallo stato, e possono svolgere solo attività puramente religiose.

2.6 Modello Concordatario Concordato: un accordo bilaterale tra Stato e Chiesa. Secondo la maggior parte degli osservatori appartiene alla dimensione internazionale perchè la santa sede ha questa dimensione, pur non essendo uno stato. Anche coloro che negano il carattere internazionale, parlano comunque di un ordinamento concordatario in cui questi atti si collocano che è comunque diverso da quello dello stato o della chiesa. Non tutti questi accordi conclusi sono concordati, possono essere accordi o altro ma li riconduciamo comunque a questa nozione ciò non muta la loro natura giuridica. Un celebre canonista parla del rapporto che dovrebbe esserci tra S e C "se il regno e il sacerdozio sono tra loro concordi il mondo è ben governato e la stessa chiesa si fortifica; quando sono discordanti non solo le piccole cose non crescono ma pure le massime periscono miseramente". Primo esempio di concordato è stato il concordato di Worms (vorms), 23 settembre 1122, che pone fine alla lotta alle investiture tra Stato e Chiesa. Più che un accordo sembrano due impegni separati tra l'imperatore Enrico V e papa Callisto II. Il principio affermato è quello della libertà delle nomine ecclesiastiche: si afferma che è il Papa ad avere la competenza per scegliere i vescovi e all'imperatore spettava solo talvolta il potere di dar vantaggi ai vescovi comunque scelti dal Papa. Tornando ai concordati, si sono delineate 3 teoria sulla loro natura giuridica

  1. Teoria dell’indulto. Il concordato è una graziosa concessione fatta dalla Santa Sede agli Stati. Il papa concede alcune prerogative in via unilaterale agli stati.
  2. Teoria legale. Il concordato pur traendo origine da un accordo, è legge dello Stato. Ha forza giuridica data dalla legge. E questa è una teoria statualistica perché esalta la potestà dello Stato.
  3. Teoria convenzionale. Concordato che è un accordo bilaterale ed è accordo tra potestà originarie e sovrane. Questa teoria rispetta il principio dualistico che rispetta l’ordine dello stato e della chiesa perchè esiste un ordine proprio della C (spirituale) uno dello stato (ordine temporale) e l'accordo regola le RES MISTE--> materie miste in cui coesistono un interesse della chiesa e un interesse dello stato. Esempio è il matrimonio che per la chiesa è un sacramento mentre per lo stato è un negozio giuridico civile. Altro esempio è l’insegnamento della religione cattolica a scuola : c'è un interesse della C alla formazione cristiana, però se questo insegnamento è nella scuola c'è anche l'interesse educativo dello stato. Non è possibile tracciare una storia completa dei concordati nel mondo. Guardiamo al periodo più recente. Il modello del concordato moderno è quello NAPOLEONICO 1801 concluso tra Napoleone e Santa Sede, dopo il separatismo rivoluzionario. Seguirà un concordato italiano molto simile nel 1803 avrà però vita breve per via del crollo dell'impero napoleonico. In questo concordato 1801 c'è una forte affermazione della libertà della chiesa con alcune limitazioni (perchè siamo in sistema giurisdizionalista) per quanto attiene alla quiete pubblica. Permare comunque una forte ingerenza dello stato nella nomina dei vescovi , quelle vacanti saranno competenza del console, la nomina quindi è statale.

Alla fine dell'esperienza napoleonica vi sono i concordati della restaurazione di matrice confessionista cattolica, con legame trono-altare. La seconda metà dell'800 segna un appannamento dei concordati perchè il periodo in cui vige il modello separatista (giurisd Aconfessionale). Il modello concordatario rifiorisce nel '900 con il pontificato di Pio XI perchè dopo la IGM si ha disgregazione dell' impero austro-ungarico e nascita di nuovi stati di cui molti concludono accordi con la Chiesa --> Concordato con la Lettonia 1922, Concordato con la Baviera 1924, Concordato con la Polonia 1926, Concordato con la Lituania 1927, Concordato con la Romania 1927, Concordato con la Cecoslavocacchia 1928, Concordato con l’Italia 1929, Concordato con la Prussia 1929, Concordato con il Baden 1932, Concordato con il Portogallo 1937, Concordato con l’Equador 1937, Concordato Austriaco Tedesco 1933, Concordato con la Jugoslavia 1935. Alcuni di questi sono conclusi con gli stati totalitari : i Patti LAteranensi (1929), quello tedesco, quello con portogallo. L'accordo con la spagna è del 1953 (fuori dal periodo che stiamo considerando perchè c'è il successore Pio XII, ma può essere comunque accomunato essendo sotto regime totalitario). Questi concordati con stati totalitari hanno in comune: -sono di ispirazione confessionista , si riconoscono gli effetti civili del matrimonio, l'insegnamento nelle scuole / la differenza sono gli obbiettivi che seguono : la chiesa vuole ritagliare il maggior spazio alla libertà, all'interno di ordinamenti che non riconosco molta libertà ai cittadini. L'obbiettivo degli stati autoritari invece è strumentale: vogliono servirsi dell'alleanza con la chiesa per consolidarsi, vedono la religione come strumento per consolidare il loro potere (ne mussolini, ne hitler sono infatti cattolici). LE differenze vere e proprie: SP POR IT: paesi cattolici e cosi i cittadini in + in italia c'era bisogno di risolvere il problema della presa di roma. in GE c'era presenza intensa protestante. GE e IT firmano gli accordi a costituzione invariata laddove SP e PORT la modificano. MArgiotta Broglio afferma che l incontro tra regimi autoritari e Chiesa avviene anche perchè ci sono tratti comuni: 1. Principio di autorità. 2. Concezione conservatrice della famiglia. Queste tesi di Broglio contiene elementi di verità ma non coglie la complessità del fenomeno perchè da parte della chiesa la preoccupazione più grande era quella di tutelare la libertà religiosa IN REGIMI CHE TENDENZIALMENTE NEGANO la Libertà. Ci saranno conflitti forti, specie tra GE e C e IT e C "hitler dice che la chiesa condannera la società" "mussolini dice che.." e quando hitler va a roma per stringere allenza con mussolini, pio XI esprimerà rammarico "per il fatto che si sta preparando in roma l apoteosi di hitler, più grande nemico dei tempi moderni" Pio XI inviterà i fedeli a pregare perchè non si è trovato fuori di posto e fuori di tempo una croce che non è quella di cristo. Ci saranno molte tensioni tra C e Regime fascista prima e dopo i patti laternanensi. NEl II dopo guerra la situazione muta. Gia pio XII in un discorso ai giuristi cattolici nel 53 apre a nuove prospettive l'istituto concordatario dice "i concordati sono espressione di collaborazione tra c e s. Essa per principio non puo approvare una completa separazione tra i due poteri. i con devono assicurare una stabile condizione di diritto e di fatto nello stato in cui sono conclusi e garantirle indipendenza nella sua missione -> libertas ecclesia"

elemento che va segnalato è quello relativo alla prassi legislativa degli stati moderni. La prassi è quello della legislazione contrattaria. Ora è chiaro che questa tendenza favorisce l’istituto concordatario. Oggi gli Stati con cui la Santa Sede ha rapporti diplomatici sono

  1. Il concordato oggi si presenta come un accordo di libertà, così come è stato definito quello del 1984
- 3. RAPPORTI TRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE IN ITALIA - 

3.1 Politica ecclesiastica negli Stati preunitari Il modello è di carattere giurisdizionalista. Giurisdizionalista confessionista è quello del Regno di Napoli e poi del Regno delle due Sicilie. Abbiamo la Legazia Apostolica: istituto secondo cui il re, il monarca di Sicilia, è il legato nato del papa sull’isola. Il papa può inviare propri legati, i nunzi apostolici, quindi è il sovrano che ha questo privilegio e ha una vera e propria giurisdizione negli affari ecclesiastici. Carattere giurisdizionalista è la Toscana e il Lombardo Veneto. Stato Pontificio Parlando dello Stato Pontificio diciamo che c’è la repressione dei carbonari da parte di Leone XII. Dopo la morte di Leone XII e di Pio VIII c’è il pontificato di Gregorio XVI. Grandi speranze suscita l’elezione di Pio IX eletto nel 1846 e fa l’amnistia dei reati politici. Questo genera l’etichetta di “papa liberale” con l’editto del perdono, e ci sono riforme nello Stato Pontificio e istituisce una consulta di stati e dopo i moti rivoluzionari del 1848, anche il papa emana una costituzione nel marzo “Statuto fondamentale del governo temporale degli stati e la chisa????”. Inizia però il risorgimento italiano con la successiva unità e Pio IX sembra guardare con simpatia alla idea italiana. Ci sono poi rivolgimenti nello Stato Pontificio, a novembre viene assassinato Pellegrino Rossi e poi Pio IX deve andare a Gaeta e si ha questa parentesi della Repubblica Romana che è retta da un triumvirato con Giuseppe Mazzini, Aurelio , Carlo Armellini. La Repubblica Romana termina e Pio IX torna a Roma e cancella le aperture liberali fatte in precedenza. Piemonte. Lo Statuto Albertino, marzo 1848, all’articolo 1 fa una scelta confessionista in senso cattolico e tollerabile le altre religioni. Però attenzione perché la politica ecclesiastica del Piemonte e dello Stato unitario è condizionata dal conflitto con la Chiesa Cattolica. C’è una legislazione anticlericale e segue un giurisdizionalismo anticlericale. Nel decennio precedente l’unificazione, le leggi Siccardi (di laicizzazione) avevano espunto il foro ecclesiastico (1850). Il foro ecclesiastico era un privilegio secondo cui i chierici avevano il privilegio di essere giudicati dai tribunali dello Stato. Poi si introduce “autorizzazione agli acquisti” per gli enti e corpi morali come gli enti ecclesiastici.Nell’agosto del 1848 era stata soppressa la Compagnia di Gesù vietando l’adunanza. Unità di italia avviene nel marzo '61. Ma richiamiamo l'attenzione sul principare artefice Cavour--> la sua politica ecclesiastica è il separatismo simboleggiato da una formula “libera chiesa in libero stato” Formula definita da Mario Falco “semplice e oscura”, semplice perché di grande fascino, oscura perché non se ne capiscono le conseguenze. E' ancora molto controversa la formula: per alcuni trae la sua origine dal cattolicesimo liberale francese. Secondo altri è di matrice protestante, deriva dalle dottrine da un

pastore ginevrino che scrive opera su sperazione S e C in cui non afferma proprio la formula ma concetti simili e visto che parenti cavour sono ginevrini pensano sia per questo. Ultimamente Broglio mette in evidenza un 3 possibile origine della formula: giansenismo è movimento cattolico rigorista. Perchè i giansenisti avevano avuto ruolo nella conversione da protestante a cattolica della madre di cavour. LA politica di cavour è anche influenzata dal potere temporale del papa che è il piu grande ostacolo per l'unità d italia. Cavour allora avvia trattative segrete con la santa sede servendosi di Diomede Pantaleoni e Carlo Passaglia. Fa una sorta di concordato: rinuncia del papa al potere temporale e lo stato avrebbe rinunciato a tutto l'armamentario di carattere di controllo, giurisdizionalista. Ma le speranze di giungere ad un accordo vengono troncate dal papa Pio IX. Che l'8 marzo del 61 dichiara di rifiutare qualunque accordo degli autori delle innovazioni civili e politiche in Italia. Il problema del potere temporale del papa si lega anche alla scelta capitale dello Stato italiano e in quel momento era Torino, ma la scelta di Cavour ricade su Roma, che non è sotto il dominio italiano. Cavour dice in Parlamento che Roma doveva essere capitale perché “non ha memorie municipali”. Però Cavour si rende conto che esistono 2 problemi:

  1. Rapporto con la Francia. Essa è la nazione protettrice del potere temporale del papato. Roma è presidiata da truppe francesi e bisogna trovare accomodamento con Napoleone III. 2. Rapporto con il Papa. Il papa già si ritiene spogliato del suo stato. E c’è il problema della libertà del papa. “Rimane a persuadere il pontefice che la chiesa rimanga sovrana anche se ha perso il potere temporale; Legislazione eversiva: leggi tese a sciogliere gli ordini religiosi e ad incamerare tali beni ecclesiastici allo stato. Sono creati dei fondi che servono per amministrare i beni incamerati dallo stato. Ci sono leggi che risalgono alla legislazione piemontese e altre successive all’unificazione. Nascita di questa legislazione Astorri individua 3 motivazioni:
  2. Sfiducia dello stato liberale per il fenomeno religioso associato. Carattere giuridico/sociale
  3. Considerazione della funzione sociale del patrimonio ecclesiastico. Rivendicazione dello stato di controllare e disporre dei beni della chiesa. Carattere economico
  4. Riconduzione di tutti gli enti morali sotto la sovranità dello Stato. Anche nel cattolicesimo italiano, “non expedit”, emergono figure liberali e una tendenza conciliatorista come il vescovo di Cremona Geremia Bonomelli. Siamo nel periodo di Francesco Crispi nel 1887. Nasce questa speranza perché Leone XIII nel maggio di quell’anno dice che “gli italiani” devono godere di un periodo di pace. Questa tendenza non trova sponde, però, nel governo italiano. Anche lo stesso Crispi ribadisce il sistema giuridico basato sulla legge delle guarentigie. Anche il papa fa un passo indietro l’anno successivo perché afferma la necessità del potere temporale come unica base per la soluzione della questione romana. Questa mancata conciliazione del 1887 avvia un periodo di politica profondamente anticlericale. Jemolo dirà che sono gli anni del “dilaceramento”, di lacerazione. Il sindaco di Roma, Torroni, si reca in visita al cardinale vicario di Roma Parocchi per formulare gli auguri perché in quel periodo cadeva il giubileo sacerdotale. Dopo questo gesto, su proposta del consiglio dei ministri, il sindaco Torroni è destituito dal governo.

confidenziale tra S e C. Tra 1915 e 1918 IGM. In questa guerra i cattolici dimostrano grande senso patriottico e questo è un altro tassello per la pace tra stato e chiesa. La Grande Guerra è anche una prova del fuoco della legge delle guarentigie. Essa regge l’urto di questo momento storico. Ci sono stati dei problemi:

  1. Gli ambasciatori. A Roma si trovano anche le ambasciate presso la Santa Sede e non solo a Roma. Gli ambasciatori degli stati belligeranti sono costretti a lasciare Roma e andranno in Svizzera. I momenti di tensione acuta sono nella seconda metà del 1916 con il sequestro e la confisca del Palazzo Venezia sede dell'ambasciata austriaca pressso il vaticano, un atto che si intreccia coi rapporti tra it e santa sede, che venne poi preso dallo Stato.
  2. Articolo 15 del Patto di Londra. Patto con cui l’Italia era entrata in guerra. L'italia fa inserire --> La clausola segreta: diceva che gli alleati si impegnavano a sostenere l’Italia nella volontà di escludere la Santa Sede alla partecipazione del congresso di pace. Si vuole escludere la Santa Sede perché si vuole evitare che si sollevasse ancora la questione romana a livello internazionale. MA Durante il congresso di Parigi, di pace, si pensa di risolvere la quesitone romana. Il vescovo di Chicago prende contatto con il presidente del consiglio italiano Vittorio Emanuele Orlando e ci sono dei colloqui tra i due per giungere alla soluzione della questione romana. Siamo nel 1919 e dopo questi colloqui si muove anche la Santa Sede perché essa invia Mons. Bonaventura Ceretti per intavolare discussioni con Orlando. Questa ipotesi di accordi prevedeva l’assegnazione di un piccolissimo territorio alla Santa Sede posto sotto la sua autorità e si è ad un passo dalla soluzione. La caduta del governo Orlando, però, non dà seguito all’accordo. Gli osservatori del periodo dicono che il motivo per cui non ci fu l’accordo fosse stata la ferma opposizione ad esso del sovrano Vittorio Emanuele III che avesse minacciato di abdicare piuttosto di sobbarcarsi un concordato. Quest'accordo prevedeva un'internaziolizzazione della questione (legge delle guarentigie) in cambio dell'accettazione della C su quest'assetto. Politica ecclesiastica fascista le ORIGINI sono anticlericali : mussolini considera Roma un'infezione della politica. E anche col rapporto con la chiesa fino agli anni 20 i suoi programmi rimangono anticlericali. Il capo del regime fascista, Mussolini, aveva avuto un passato socialista ed era stato fortemente anticlericale avendo anche più volte celebrato Giordano Bruno simbolo del laicismo. Mussolini aveva sostenuto la non esistenza di Dio e anche il programma originario del fascismo è molto anticlericale. Un articolo del novembre 1919, Mussolini dice che "l’unica soluzione delle leggi guarentigie è la loro abolizione e l’invito al pontefice di sloggiare da Roma". Ma la sconfitta alle elezioni politiche del '19 Mussolini fa una sterzata perchè capisce che non avrebbe vinto e comunque non avrebbe mai potuto abbattere la Chiesa. --> Jemolo dice che accanto a grandissimi lati negativi di Mussolini, ha l’intuito politico e l’intuito delle masse. C’è una prima virata nel 21 giugno 1921 con il discorso alle camere che dice che l’unica idea politica che ci deve essere a Roma è quella che si “irradia” dal Vaticano. Dunque la Roma cattolica. Siamo alla vigilia della presa del potere

fascista (1922 marcia di roma). Dopo la presa del potere, col consolidarsi del regime, si ha anche una politica ecclesiastica del fascismo che riassuntivamente è stata definita una politica di RICONFESSIONALIZZAZIONE e perchè? Perchè lo statuto albertino proclamava la religione cattolica come la religione di stato, ma come abbiamo visto lo stato aveva portato avanti una politica diversa, ma di fatto l'art 1 dello statuto è sempre rimasto in vigore, e cosi, col fascismo la si riprende. Alla luce di questo nuovo indirizzo, dopo la presa del potere del 1922 e con il suo consolidamento, il regime fascista porta avanti una politica opposta allo stato liberale e c’è un ritorno al confessionismo dello stato. Ci sono dei provvedimenti:

  1. Ripristino dell’insegnamento della religione cattolica. Riforma della scuola di Gentile
  2. Obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, di giustizia, e pubbliche.
  3. E il regio decreto 3288/1923 sulla stampa annovera tra i motivi di diffida il vilipedio alla religione dello stato, l'offesa alla religione cattolica. Mussolini in un primo tempo collabora anche con il partito popolare di Sturzo. Obiettivo di Mussolini, anche qui, è di abbattere il partito popolare con l’imposizione politica. Già nel 1923 li estromette dal governo e trova un avallo della santa sede che intravede la possibilità di accordo con il governo fascista, che poi arriverà con i Patti Lateranensi. Il ministro della giustizia Alfredo Rocco insedia nel 1925 una commissione per la riforma delle leggi ecclesiastiche (in materia di patrimonio) ed entrano a farne parte tre canonici delle basiliche patriarcali di Roma. E nella primavera successiva Santucci, avvocato, elabora un progetto, progetto Santucci, di revisione per quanto riguarda la legislazione sugli enti. Pio XI nel 1926 sconfessa questa commissione e dice che ci devono essere basi diverse, basi di una trattativa bilaterale, invece qui era unilaterale. Nel 1926 inizia nella massima segretezza, la trattative tra Domenico Barone (stato) e l’avvocato concistoriale Francesco Pacelli (chiesa). Esito di questa trattativa sfocia con i Patti Lateranensi, 11 febbraio 1929. Mussolini sostituirà la festa del 20 settembre con la festa della conciliazione, l’11 febbraio. Patti Lateranensi Si dicono patti, al plurale, perché sono più accordi, 3 accordi:
  4. Trattato Lateranense : trattato internazionale ancora in vigore con cui si pone fine alla questione romana (la questione delle garanzie delle santa sede). La garanzia di indipendenza più importante è la creazione dello stato Città del Vaticano.
  5. Convenzione Finanziaria : è accordo patrimoniale, è una somma di denaro che lo stato italiano dà alla Santa Sede per la perdita del potere temporale e già la legge delle guarentigie voleva dare una dotazione annua.
  6. Concordato Lateranense : non più in vigore. Regola i rapporti giuridici tra S e C, cioè le materie miste. Costituisce il culmine della riconfessionalizzazione suprattutto per via di istituti confessionisti in senso cattolico -> Con questo concordato art 1 afferma valore del cattolicesimo, richiamando art 1 statuto albertino; si dichiara obbligatorio l’insegnamento della religione cattolica come fondamento dell’istruzione, si riconoscono effetti civili al matrimonio canonico, riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica riservando al giudice canonico le cause di nullità, e altro…

Riportata in una lettera al segretario di Stato. Il papa dice che anche nel concordato sono in presenza se non due stati, ma “certissimamente” due sovranità e il richiamo è al dualismo. Siccome il fine spirituale è superiore, la chiesa è superiore allo Stato. Esistono due sovranità MA OGGETTIVAMENTE l'ordine spirituale è superiore. Per quanto riguarda la questione educativa monopolistica da parte di mussolini, essa sta a cuore anche alla chiesa. Il papa dice che la chiesa ha sempre offerto allo stato la libertà della sua missione. Lo stato non ha nulla da temere dall’educazione impartita dalla chiesa. Rivendicazione dell’eccellenza in campo educativo riconosciuta anche ai non credenti. Altro tema che va affrontato --> Problema della inscindibilità dei patti lateranensi. Per la Santa Sede questi atti giuridici sono inscindibili --> Nel chirografo di Pio XI al cardinale Gasparri, rispondendo a Mussolini, egli dice che “trattato e concordato sono l’uno complemento necessario dell’altro e ciascuno dell’altro inscindibile e ne viene di conseguenza che o stanno insieme o cadono insieme”. Il timore del papa era che il fascismo una volta acquisito successo avrebbe sconfessato il concordato. Sia Mussolini, sia Rocco, dicono che non sussiste dal punto di vista giuridico un legame per cui caduto uno cada anche l’altro, quindi c’è la scindibilità dei due atti. Legge sui culti ammessi del 1159/1929 (ci torneremo) = disciplina i culti diversi dalla cattolica. + Disciplina nel 1930 sulle comunità israelitiche. Dopo i patti lateranensi c’è un avvicinamento tra chiesa e partito fascista, anche se non c’è reciproca fiducia. Cos'è che li avvicina? La comunanza di nemici, il liberalismo e il socialismo. Però non mancano le tensioni. --> Pier Giovanni Caron parla di “patti nati sotto il segno della riserva mentale” dove si perseguono altri obiettivi rispetto a quelli dichiarati. I conflitti più importanti sono 2. Conflitto sull’azione cattolica del 1931 Articolo 43 del concordato lateranense dice che non ci devono essere partiti politici. Da una parte c'è riconoscimento dell'azione cattolica PERO' c’è una chiara volontà da parte del regime di limitare l’azione cattolica e la sua attività: si devono svolgere al di fuori del partito politico. Ciò non bastava al fascismo e si arriva ad un’aggressione all’azione cattolica con la devastazione di circoli e sedi (1931) e anche una ferma posizione della Santa Sede che rivendica la libertà dell’azione cattolica. Si arriva nel dicembre del 1931 che è un accordo/tregua in cui si ribadisce che le finalità dell’azione cattolica sono esclusivamente religiose e non politiche. Però l’azione cattolica rimane come oasi, un “grande frigo” che iberna l’opposizione che ritornerà dopo la caduta del fascismo. Leggi razziali Seguendo il modello della Germania, nel 1938 sono emanate le leggi razziali che discriminano gli ebrei. L’atteggiamento della Chiesa è comunque critico. Pio XI aveva affermato chiaramente che “non è lecito per i cristiani prendere parte all’antisemitismo anche perché siamo tutti all’origine semiti”. La chiesa non condanna in blocco questa legislazione e ci si concentra sul divieto dei matrimoni misti, tra razze diverse. Questo è chiaramente considerato come “vulnus” al concordato. Le leggi razziali limitano anche i

matrimoni di ebrei convertiti e introducono un nuovo impedimento non previsto dal concordato. FACCIAMO UN SALTO ALLA IIGM. La diplomazia vaticana cerca di evitare lo scoppio della guerra, poi concentra vanamente gli sforzi di preservare almeno l'italia. Ma nel giugno 1940 l'italia entra e la santa sede ha problemi primo fra tutti quello legato all'indipendenza e libertà della C nei rapporti internazionali. Questo problema era emerso anche in occasione della IGM --> Problema della Santa Sede è che la guerra mondiale diviene “la prova del fuoco dei patti lateranensi”. Questione è dei diplomatici dei paesi in guerra con l’Italia. I diplomatici lasciano il paese e vanno in Svizzera ma questo accade nella IGM, stavolta entrano nella città del vaticano. Nonostante le garanzie dell’articolo 12 entrano in territorio vaticano. Anche in territorio Vaticano, i diplomatici denunciano limitazioni alla loro libertà--> Soprattutto gli ambasciatori francesi durante la guerra. tant'è vero che, dopo la fine della guerra, l'ambasciatore francese Jacques Mante della nuova francia di de gaulle formula un progetto di SUPERAMENTO del patto lateranense, garantendo una vera garanzia internazionale con le potenze vincitrici, un patto che sancisse a livello plurilaterale la libertà della santa sede. (non verrà mai effettuato).--> progetti saranno abbandonati con l’articolo 7 della Costituzione confermando il vigore dei patti nella costituzione repubblicana. Ma la stessa santa sede aveva sempre nutrito perplessità della dimensione internazionale, preferendo sempre alla tutela dei più, la tutela di uno e quindi aveva gia scelto con i patti di trattare bilateralmente la questione con sola l'italia, ritenendo che l'universalità della chiesa fosse meglio assicurarla con uno stato a stututo geopolitico debole, come noi, piuttosto che con le grandi potenze mondiali. ASSEMBLEA COSTITUENTE ART 7 S e C sono indipendenti e sovrani. i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Il problema della natura dei patti si era già posto. Già cavour nel 1861 aveva previsto che l'accordo avrebbe fatto parte dello statuto del regno e che avesse rilevanza cost, e la stessa lex della guarentigie pur essendo legge fondamentale dello stato, a seguito di un parere del consiglio di stato del 1878 era stata considerata una delle lex fondamentali dello stato. Sotto il fascismo non c’è un concetto di legge costituzionale. Però nel 1928, 9 dicembre, una legge e altre dicono che serve il parere obbligatorio del Gran consiglio per le leggi costituzionali e tra queste rientravano anche queste leggi circa i rapporti S e C. Problema non nuovo ma nuova è la soluzione formale. GENESI ART 7. Sul testo dell’articolo 7 c’è un forte dibattito. Discussione nel marzo del 1947. Le sinistre laiche votano contro, ma non hanno molto interesse. I socialisti che si oppongono hanno altre preoccupazioni. Menni dirà che la più piccola delle riforme agrarie interessa maggiormente il partito socialista più che i patti lateranensi. Molta più attenzione dalla DC --> Favorevole a questa norma è la DC. Gli interventi più importanti