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Diritto Ecclesiastico: Stato e Chiesa in Italia - Concordato 1929 e Intesa Valdese, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Riassunto diritto ecclesiastico MUSSELLI

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 15/03/2019

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DIRITTO ECCLESIASTICO
MUSSELLI- DIRITTO E RELIGIONE IN ITALIA E IN
EUROPA
PARTE : LE BASI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO
DEFINIZIONE DI DIRITTO ECCLESIASTICO ED EVOLUZIONE
DELLA MATERIA
Il diritto ecclesiastico riguarda il fenomeno religioso nel suo complesso e,
in particolare, la posizione giuridica delle Chiese e delle confessioni
religiose. Invece, il diritto canonico è il diritto della Chiesa cattolica. Il
diritto ecclesiastico viene insegnato in Italia a partire dalla seconda metà
dell’Ottocento, in sostituzione del diritto canonico: esso viene introdotto
nelle università italiane per insegnare, agli studenti delle facoltà di
giurisprudenza, il diritto dello Stato concernente la Chiesa ed i suoi beni.
In tale periodo, i rapporti tra Stato e Chiesa erano fortemente conflittuali:
lo Stato, che improntava la sua azione ad una visione liberale e spesso
anticlericale, attuava una politica di esproprio dei beni ecclesiastici,
attraverso le così detteLeggi eversive dell'asse ecclesiastico” (1866 – 1867)
ed un rigido controllo sull'attività della Chiesa secondo l’ottica del
“giurisdizionalismo”. Invece, dal 1929, dopo la stipulazione dei Patti
Lateranensi e la Conciliazione tra la Chiesa e lo Stato italiano,
l'impostazione della materia diverrà prevalentemente filocattolica e
l'attenzione verrà incentrata sull’ambito concordatario e, in particolare, sul
matrimonio: di conseguenza, il matrimonio e gli enti ecclesiastici diventano
l’oggetto principale dello studio del diritto ecclesiastico. Successivamente,
dopo la Costituzione del 1948 si accentuerà progressivamente l’attenzione
sulla dimensione della liber religiosa. In questo modo, il diritto
ecclesiastico è diventato uno studio della così detta legislatio libertatis”,
che tende a tutelare la libertà religiosa del singolo individuo e delle
confessioni religiose. Dopo la secolarizzazione, avutasi nella seconda metà
del Novecento, si evidenziano altri oggetti di studio: l’obiezione di coscienza,
il problema delle sette e dei nuovi culti, evidenziandosi, in particolare, la
problematica della laicità dello Stato e delle nuove religioni (religioni
orientali, Islam ecc...). Negli ultimi anni il problema del Islam ha assunto in
importanza di grande rilevanza nel sistema giuridico italiano e negli altri
stati europei .
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DIRITTO ECCLESIASTICO

MUSSELLI- DIRITTO E RELIGIONE IN ITALIA E IN

EUROPA

1ª PARTE : LE BASI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO

DEFINIZIONE DI DIRITTO ECCLESIASTICO ED EVOLUZIONE

DELLA MATERIA

Il diritto ecclesiastico riguarda il fenomeno religioso nel suo complesso e, in particolare, la posizione giuridica delle Chiese e delle confessioni religiose. Invece, il diritto canonico è il diritto della Chiesa cattolica. Il diritto ecclesiastico viene insegnato in Italia a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, in sostituzione del diritto canonico: esso viene introdotto nelle università italiane per insegnare, agli studenti delle facoltà di giurisprudenza, il diritto dello Stato concernente la Chiesa ed i suoi beni. In tale periodo, i rapporti tra Stato e Chiesa erano fortemente conflittuali: lo Stato, che improntava la sua azione ad una visione liberale e spesso anticlericale, attuava una politica di esproprio dei beni ecclesiastici, attraverso le così dette “Leggi eversive dell'asse ecclesiastico” (1866 – 1867) ed un rigido controllo sull'attività della Chiesa secondo l’ottica del “giurisdizionalismo”. Invece, dal 1929, dopo la stipulazione dei Patti Lateranensi e la Conciliazione tra la Chiesa e lo Stato italiano, l'impostazione della materia diverrà prevalentemente filocattolica e l'attenzione verrà incentrata sull’ambito concordatario e, in particolare, sul matrimonio: di conseguenza, il matrimonio e gli enti ecclesiastici diventano l’oggetto principale dello studio del diritto ecclesiastico. Successivamente, dopo la Costituzione del 1948 si accentuerà progressivamente l’attenzione sulla dimensione della libertà religiosa. In questo modo, il diritto ecclesiastico è diventato uno studio della così detta “legislatio libertatis”, che tende a tutelare la libertà religiosa del singolo individuo e delle confessioni religiose. Dopo la secolarizzazione, avutasi nella seconda metà del Novecento, si evidenziano altri oggetti di studio: l’obiezione di coscienza, il problema delle sette e dei nuovi culti, evidenziandosi, in particolare, la problematica della laicità dello Stato e delle nuove religioni (religioni orientali, Islam ecc...). Negli ultimi anni il problema del Islam ha assunto in importanza di grande rilevanza nel sistema giuridico italiano e negli altri stati europei.

SISTEMI DI RELAZIONE TRA CHIESA E STATO

Vediamo le modalità con cui si è realizzato, nel corso della storia, il rapporto tra la Chiesa e lo Stato, o meglio, tra le strutture religiose e le strutture politico – sociali. Nell’esaminare tale problematica occorre tenere presente come, soltanto negli ultimi due secoli e solo in ambito occidentale, si è avuta una netta distinzione tra l’ambito religioso e l’ambito politico civile (mentre in epoca anteriore ed ancora oggi nell'ambito islamico tali ambiti sono ancora fortemente connessi, con prevalenza, alcune volte, del momento politico ed, altre volte, di quello religioso). La successione cronologica tra i vari sistemi di rapporto tra Stato e Chiesa non è facile da determinarsi anche se, partendo d a l l ' e s p e r i e n z a d e l t a r d o i m p e r o r o m a n o , s i p a r l a d i “Cesaropapismo” (prevalenza del “Caesar”, e cioè dell’imperatore sul Papa) per passare poi alla “teocrazia medievale” e poi ancora al sistema del “regalismo” e del “giurisdizionalismo” (propri della prima età moderna: XVI – XVIII secolo), per finire con il “separatismo” ottocentesco e novecentesco (tipico dell'ambito liberale). Invece, in altri ambiti, come quello orientale ed in particolare quello islamico, tali canoni appaiono invertiti, in quanto la società politica appare sin da subito improntata in senso teocratico e fortemente marcati in senso religioso appaiono le strutture politiche dell’antichità preromana. LA TEOCRAZIA Una delle più antiche forme di relazioni fra Chiesa e Stato è rappresentato dal così detto “Sistema Teocratico”. La teocrazia è quel sistema in cui il potere religioso domina sulla sfera civile, condizionandola. L’esempio tipico di società teocratica è la società medievale: dopo la fine della lotta per le investiture, il papato vinse l’aspra contesa con l’Impero (Concordato di Worms 11 22), ponendosi come l’elemento dominante della società medievale. Il Papa era dotato di poteri maggiori rispetto all'imperatore, in quanto il potere di quest’ultimo era indirizzato al raggiungimento del benessere materiale e dell’ordinata convivenza degli uomini sulla terra, mentre il potere del Papa era indirizzato alla salvezza delle anime (il quale era considerato un obiettivo più elevato rispetto al benessere materiale ed all’ordinata convivenza degli uomini). L'imperatore, considerato come “persona”, era egli stesso un cristiano e, come tale, era subordinato al potere giurisdizionale del Papa, il quale poteva scomunicarlo e privarlo di ogni poteri di imperio sugli altri cristiani e sui suoi sudditi. Invece, il Papa non era sottoposto nemmeno al potere dell’imperatore, perché egli era

IL REGALISMO

Il Regalismo trae la sua origine dal fatto che il sovrano assume, anche in campo religioso, le vesti di un soggetto portatore di valori religiosi: egli è considerato il “Defensor Ecclesiae”, il capo della Chiesa. In altre parole, il sovrano ha il diritto – dovere di difendere la Chiesa dai pericoli che la minacciano e dagli abusi che possono instaurarsi nel suo interno. II Regalismo trova poi un fecondo terreno di espansione nella Riforma protestante: cessata la giurisdizione dei pontefici e dei vescovi nei Paesi in cui la Riforma si afferma, il vuoto così determinatosi viene riempito dal potere giurisdizionale del sovrano o del principe che, aderendo alla Riforma, diventa automaticamente il massimo organo di governo esterno, cioè del lato visibile e strutturale della Chiesa della propria nazione. Questa situazione, che inizia in Inghilterra con lo scisma di Enrico VIII, il primo sovrano a creare una Chiesa nazionale separata da Roma e soggetta al potere politico del sovrano (Chiesa anglicana), si generalizza con la Riforma Protestante e l'applicazione di due principi:

  1. Lo “ius reformandi”: il diritto di riformare la Chiesa (diritto attribuito ai sovrani);
  2. Il principio “cuius regio eius et religio”: la patria di un soggetto implica la sua appartenenza religiosa (ogni regno ha la propria religione); In base a questi due principi, affermatisi dopo le paci di Augusta e di Westfalia (1500 – 1600), il sovrano che aderiva alla Riforma protestante aveva il diritto di imporla, anche coattivamente, ai suoi sudditi, nell’ambito del suo regno. Residui del regalismo rimangono tuttora nell'esperienza giuridica contemporanea dei paesi del nord Europa, pur essendo caduti o essendosi fortemente attenuati, con la progressiva presa d'autonomia delle varie Chiese nazionali, ora governate dai loro organi rappresentativi (i Sinodi). Tuttavia, almeno formalmente, i sovrani, in ambito anglicano e luterano, continuano ad essere i capi delle rispettive Chiese. È il caso della Chiesa d'Inghilterra e di quelle delle monarchie nordiche e scandinave. IL GIURISDIZIONALISMO Nel Settecento, lo Stato europeo si trasforma secondo il modello del “Dispotismo Illuminato”. La filosofia illuministica aveva dato vita ad una concezione, secondo la quale il sovrano doveva prendersi cura del benessere e della felicità dei popoli a lui sottoposti. Questa missione del sovrano dell'Illuminismo si esprime attraverso la creazione di una società,

la quale è coordinata dal fatto che ognuno dia il suo contributo, nel rispetto delle posizioni e delle gerarchie, al benessere pubblico. In quest'ottica la Chiesa è vista come una componente della vita politica e sociale, che non si pone sullo stesso livello del sovrano, ma è al medesimo sottoposta. Al sovrano illuminista (si pensi alla figura emblematica di Giuseppe II d'Austria) spettava coordinare tutte le componenti politiche, sociali e religiose, al fine di armonizzarle per il superiore interesse dello Stato. Di fronte a questa nozione accentratrice e pianificatrice di “Stato” cadono, a poco a poco, le vecchie autonomie locali che si erano conservate fin dal Medioevo e cade anche la tradizionale e fortissima autonomia della Chiesa cattolica. Gradualmente, i sovrani giurisdizionalisti aboliscono i più vistosi privilegi della Chiesa o li riducono ad ambiti molto ristretti, come nel caso della così detta “immunità fiscale” (tassando i beni degli enti ecclesiastici) e nel caso dell’immunità degli ecclesiastici rispetto ai tribunali dello Stato (il così detto “privilegio di foro”). Inoltre, il sovrano giurisdizionalista rivendica verso la Chiesa una serie di diritti che gli permettono di controllare la Chiesa stessa e di ingerirsi nel lato interno di essa. Al proposito si parla di:

  1. Gli “Iura maiestatica circa sacra”: cioè i diritti del sovrano circa l'ambito sacrale – religioso. Essi vanno da semplici diritti di controllo esterno, rispetto alla Chiesa, a diritti che attengono la possibilità, da parte dello Stato, di inserirsi nella vita della Chiesa, attraverso una serie di diritti di controllo e di intervento che lo Stato rivendica. In questo ambito abbiamo due istituti tipici:
  • L’“exequatur” (“si esegua”)! ovvero il provvedimento civile con cui si dà esecuzione ad un provvedimento ecclesiastico (ad esempio la nomina di un vescovo);
  • Il “placet” (“piace al re”, ovvero “si autorizza”)! riguarda l'attribuzione di vincolatività a provvedimenti o ad atti ecclesiastici. Sempre in quest'ottica deve collocarsi un istituto molto singolare, e cioè il così detto “Appello per abuso”: una persona che si sentiva lesa dall’autorità ecclesiastica poteva rivolgersi all’autorità civile per ottenere la punizione dell’autore dell’abuso (ad esempio, un vescovo). Grazie a tutti questi diritti, di cui lo Stato veniva a disporre, il suo potere e il suo influsso di controllo sulla Chiesa erano fortissimi.

di costituirsi in libere associazioni, regolate sulla base del principio democratico, per gestire i beni rimasti alla Chiesa, ma i vescovi rifiutarono di dar vita a queste associazioni di culto perché esse avrebbero tagliato fuori i vescovi dalla gestione amministrativa. Di conseguenza, si verificò un periodo di forte tensione tra la Chiesa cattolica e lo Stato, si ruppero i rapporti diplomatici e vi fu la presa di distanza dei cattolici dalla vita politica pubblica. Questa situazione si sbloccherà solo con la prima guerra mondiale, quando si creò un clima di unità morale e patriottica. Dopo la guerra, il separatismo francese, all’origine fondamentalmente anticlericale, assunse una connotazione più neutra, fino a diventare una caratteristica del sistema francese dei rapporti tra Stato e Chiesa. Caratteristico del sistema francese è anche un forte senso della laicità dello Stato, che si esprime sia verso la religione cattolica sia verso altre religioni e che sta alla base di una serie di contrasti attualmente in corso con il mondo islamico che hanno condotto all approvazione da parte del parlamento francese di leggi recanti il divieto del porto del velo (in un primo tempo limitato alle studentesse islamiche nelle scuole pubbliche e recentemente esteso con riferimento unicamente al velo integrale islamico , alla generalità dei cittadini in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico). A questo sistema si ispira il cantone svizzero di Ginevra. IL MODELLO PATTIZIO CONCORDATORIO L’ultimo modello consiste nel così detto “Modello pattizio concordatario”: in base ad esso, sia i rapporti con la Chiesa cattolica che con le altre grandi confessioni religiose nate dalla Riforma o con l'ebraismo sono regolati da “rapporti pattizi” (come concordati o intese di vario genere). In tale ambito si inseriscono sia i Paesi latini (come l'Italia e la Spagna), sia la Germania. La Spagna è l'unico Paese che intrattiene rapporti pattizi anche con l'Islam. Un recente Concordato è stato stipulato il 18 maggio del 2004 tra la Santa Sede ed il Portogallo, mentre diversi concordati ed accordi sono stati sottoscritti con i paesi dell'Europa orientale ex comunista e con Israele. Un principio che è venuto affermandosi in tutti i Paesi occidentali è quello della così detta “laicità dello Stato”, il quale si ha sostituito il concetto opposto di “Chiesa di Stato”. In Italia, la religione cattolica era considerata la “sola religione dello Stato” dall'ART.1 dello Statuto Albertino (1848) e dall’ART.1 del Trattato Lateranense (1929). Tale principio è stato abrogato nel 1984, in sede di revisione del Concordato. Dopo tale abrogazione una serie di sentenze della corte costituzionale italiana hanno dichiarato incostituzionali sia il vilipendio della religione di stato sia le norme che sancivano pene maggiori nel caso di vilipendio di persone o cose o turbative di cerimonie dirette contro la religione cattolica rispetto agli altri culti. Il

resto contravvenzionale di bestemmiane stato depenalizzato è trasformato in illecito amministrativo. IL PRINCIPIO DI LAICITÀ DELLO STATO In tutti i sistemi europei ed occidentali è generalmente presente un elemento costante, è cioè il così detto principio di “laicità dello Stato”. In Italia il principio di laicità, affermato come principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico da parte della Corte Costituzionale (Sentenza n.203/1989), viene inteso in forma molto attenuata e rispettosa dei valori delle varie religioni: secondo la Corte Costituzionale, tale principio non implica l’indifferenza dello Stato nei confronti del fenomeno religioso, ma l’equidistanza e l’imparzialità del legislatore rispetto a tutte le confessioni religiose. Invece, in altri Paesi (come la Francia) il concetto di laicità dello Stato è inteso in senso molto più rigido ed il Parlamento francese, nel 2004, ha approvato una legge che vieta il porto del velo o di altre i simbologie religiose nella scuola pubblica. Inoltre, più di recedente (2010), lo stesso Parlamento ha approvato una legge “anti – burqa”, la quale reca espressamente il divieto di dissimulazione del volto nei luoghi pubblici.

Ciò premesso, per quanto riguarda il diritto italiano, al suo vertice troviamo la Costituzione italiana, la quale dedica alla materia ecclesiastica una serie articoli. Si tratta de:

  1. L’ART.3 Cost. (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”): esso sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione;
  2. L’ART.7 Cost. (“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti non, richiedono procedimento di revisione costituzionale”): regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica;
  3. L’ART.8 Cost. (“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”): disciplina i rapporti con le altre confessioni religiose. Esso sancisce che la disciplina delle confessioni religiose diverse da quella cattolica deve essere redatta attraverso una legge emanata sulla base di “intese” con le rappresentanze di queste confessioni;
  4. L’ART.19 Cost. (“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”): è dedicato al diritto di libertà religiosa;
  5. L’ART.20 Cost. (“Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne' di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”): vieta le discriminazioni o i trattamenti in “peius” rispetto agli enti o alle associazioni con carattere o finalità di culto. Inoltre, vi sono fonti di legislazione ordinaria statale (come le leggi di esecuzione delle intese) ed una Legge del 1929 che regola i culti non cattolici privi di intesa. Diverse sono anche le norme regionali, in particolare in materia di assistenza, di istruzione ecc.. con rilevanza nel

campo del diritto ecclesiastico. Infine, vi sono fonti anche a livello amministrativo (come regolamenti, circolari e via dicendo).

GLI ORGANI STATALI CON COMPETENZA ECCLESIASTICA

Nel Regno d’Italia, tutte le materie riguardanti il culto venivano affidate al Ministro di Grazia e Giustizia. Invece, dagli anni ’30 del Novecento, esse vennero conferite al Ministro degli Interni: presso il suo Ministero venne costituita la così detta “Direzione generale degli affari di culto”, la quale doveva svolgere vari compiti, come quello di espletare la procedura per il riconoscimento degli enti ecclesiastici, di concedere l’approvazione per i ministri di culto ed una serie di altre funzioni che saranno poi decentrate anche alle prefetture di livello locale. Successivamente, dopo gli anni ’ del Novecento, inseguito alla stipulazione di Intese con le confessioni acattoliche ed alla revisione del Concordato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha assunto un ruolo chiave in questo settore, assume una nuova posizione. Ormai, organi importanti in passato (come il Consiglio di Stato, a cui spettava emettere un parere favorevole [ora non più richiesto] per l’erezione di enti ecclesiastici) hanno perso tutta la loro importanza. Infine, un fondamentale ente gestionale, fortemente collegato al Ministero dell’Interno, è il così detto “Fondo Edifici di culto” (FEC), il quale ha assunto le vesti di proprietario e di gestore di un vasto patrimonio immobiliare, formato soprattutto da edifici di culto e da beni connessi, i quali sono diventati, dopo l’esproprio dell’asse ecclesiastico, di proprietà statale.

Stato Città del Vaticano. Con il Trattato, l'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede, si definiscono i confini del nuovo Stato ed i criteri per l'attribuzione della cittadinanza (che si acquista con la residenza stabile in Vaticano). A tal proposito, analizziamo i caratteri di questo Stato:

  1. Stato neutralizzato: la Città del Vaticano è considerato uno “Stato neutralizzato”, perché esso non partecipa a guerre o a Trattati di pace. È una monarchia elettiva, il cui monarca è il Pontefice;
  2. Legge: esso ha adottato, come legge, oltre al diritto canonico, i Codici italiani allora vigenti (1929). Di conseguenza, esso era disciplinato dal Codice civile del 1865 e dal Codice penale del 1889. Inoltre, esso si era dotato di alcune leggi fondamentali proprie. Successivamente, il suo ordinamento è stato più volte oggetto di revisione, soprattutto tra la fine del secolo scorso e l'inizio del presente, pur mantenendo intatte le linee di fondo;
  3. Amministrazione: ultimamente, in luogo del “governatore” (in origine un laico nobile romano), a livello amministrativo e di governo ha assunto rilevanza la così detta “Commissione cardinalizia” ed il suo Presidente. Lo Stato Città del Vaticano ha propri tribunali di vario grado e proprie carceri. Si tratta, quindi, di uno Stato in miniatura, con leggi e organi giudiziari;
  4. Funzione: questo piccolissimo Stato serve essenzialmente a dare al Pontefice una certa indipendenza fisica e territoriale per poter esercitare la sua attività di governo della Chiesa cattolica (la quale viene svolta tramite l’attività di un’altra entità di diritto internazionale [la così detta Santa Sede], di cui il Pontefice è titolare);
  5. Organi: l’organo fondamentale per il governo della Chiesa universale è la “Curia Romana”, la quale consiste nell'insieme delle Congregazione, dei tribunali e degli uffici della Santa Sede. Per i rapporti con gli Stati, fondamentale è il ruolo della “Segreteria di Stato” del Pontefice e del cardinale segretario di Stato. Tuttavia, questi sono gli organi della Santa Sede, e cioè della Chiesa Cattolica, non dello Stato Città del Vaticano (in quanto compito di questo piccolo Stato è quello di ospitare sia il Pontefice che tali organi di governo della Chiesa, assicurando la loro libertà di azione ed indipendenza). Garantendo l'indipendenza del Pontefice tramite la costituzione di un nuovo Stato si chiude la questione romana, nata dall'occupazione militare di Roma da parte del Regno d'Italia nel 1870 e provvisoriamente sistemata nel 1871 con la Legge delle Guarentigie (che davano in uso al Papa i palazzi vaticani ed equiparavano, per alcuni profili, la figura del Pontefice a quella del re). Inoltre, lo Stato Città del Vaticano,

essendo limitato territorialmente, non può ospitare tutti gli organi amministrativi e giurisdizionali della Santa Sede. Infatti, alcuni di essi (come il Tribunale della Rota Romana ed il Tribunale della Segnatura Apostolica: i massimi organi giudiziari della Chiesa) si trovano fuori dallo Stato del Vaticano e sono ospitati nei palazzi in cui avevano storicamente la loro sede prima dell'occupazione di Roma da parte dell'Italia (1870). Per risolvere la questione dell'indipendenza di questi organi e della loro tutela di fronte a possibili ingerenze dello Stato Italiano, si è stabilito, nel Trattato Lateranense, che gli edifici che ospitano tali organi godono di uno status giuridico di extraterritorialità;

  1. Struttura: lo Stato Città del Vaticano presenta alcune peculiarità dal punto di vista strutturale – costituzionale. Infatti esso:
  • E’ l'unica monarchia elettiva esistente! il monarca (il Papa) viene eletto dai cardinali, riuniti in conclave;
  • E’ uno Stato teocratico! il sovrano è nello stesso tempo il capo dello Stato ed il titolare della Santa Sede. Egli è l’organo supremo della religione cattolica;
  • E’ uno Stato – mezzo! esso serve essenzialmente a garantire l'indipendenza del pontefice;
  1. Popolazione: la popolazione dello Stato è formata soprattutto da impiegati, da funzionari, in buona parte sacerdoti o religiosi, operanti presso la Santa Sede (organo di governo della Chiesa cattolica) e dal personale di guardia e di custodia residente (tra cui le famose “guardie svizzere”). La cittadinanza si acquisisce con la residenza stabile. La finalità di questo Stato non è tanto quella di garantire il benessere e la sicurezza dei propri cittadini, ma di assicurare l'indipendenza del Pontefice e la facoltà di esplicare personalmente, mediante gli organi che da lui dipendono (come le Congregazioni della Curia Romana), la sua attività di governo della Chiesa Universale;
  2. Convenzioni: lo Stato Città del Vaticano è completamente circondato da un altro Stato, l'Italia, e costituisce un “enclave” del territorio italiano. Quindi è stato necessario stipulare diverse convenzioni: una ferroviaria (per poter far giungere in Vaticano le merci), una postale ed una per il telegrafo;
  3. Piazza San Pietro: un regime particolare è quello previsto per la Piazza di S. Pietro, la quale fa parte del territorio dello Stato Città del Vaticano ma, contrariamente al resto del territorio di questo piccolo Stato, tutto circondato da mura, non è chiusa ma è aperta al pubblico. All’interno di

NORME COSTITUZIONALI IN MATERIA ECCLESIASTICA e

PROBLEMATICHE CONNESSE

ARTICOLO 7

La Costituzione dedica l’ART.7 al tema dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato italiano. Esso sancisce che: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ognuno nel proprio ambito, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi: le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. In passato, al tempo della monarchia, l'unica norma di rango costituzionale in materia era costituita dall'ART.1 dello Statuto Albertino del 1848, il quale considerava la religione cattolica come la “sola religione dello Stato”. Dopo un lungo e complesso dibattito nell'ambito dell'Assemblea Costituente, conclusosi con il voto favorevole di uno schieramento composto da cattolici e comunisti, si giunse all'approvazione dell'attuale ART.7 Cost. Le discussioni e le polemiche non riguardavano la prima parte di questo articolo (“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno indipendenti e sovrani”), ma la seconda parte, in cui si sancisce che “I loro rapporti (i rapporti tra Stato e Chiesa) sono regolati dai Patti Lateranensi”. Infatti, durante l’assemblea costituente vi era stata una forte opposizione, da parte delle forze laiche, alla menzione nella Costituzione dei Patti Lateranensi, in quanto essi erano stati stipulati con il governo fascista. Inoltre, si temeva che i Patti, in particolare il Concordato, potessero essere considerati come “norme costituzionali”, dato che essi venivano espressamente richiamati dalla Costituzione (anche se diversi esponenti della maggioranza democristiana si erano affrettati ad assicurare che tale richiamo non implicava una costituzionalizzazione di tali patti). Come sancisce l'ART. essi possono essere modificati con il consenso delle due parti contraenti, ma ciò è stato introdotto con la revisione concordataria del 1984. Inoltre, anche la prima parte dell'ART.7, la quale sancisce che la Chiesa e lo Stato sono indipendenti e sovrani, è stata oggetto di discussione, in quanto alcuni costituenti di ispirazione laica (come Calamandrei) sostenevano che era incongruo porre sullo stesso piano, in una carta costituzionale, lo Stato ed un altro soggetto (la Chiesa cattolica). Tuttavia si specificò che si trattava di un'indipendenza e di una sovranità che si manifestavano nello specifico ambito di ogni ordinamento, senza interferenze reciproche.

Ciò premesso, analizziamo come la dottrina e la giurisprudenza hanno interpretato l’ART.7 Cost.: a tal proposito, l'attenzione si è concentrata essenzialmente sul secondo comma, il quale sancisce che “I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono il procedimento di revisione costituzionale”. Subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione, una parte della dottrina riprese la tesi della “costituzionalizzazione dei Patti”, sostenendo che il Trattato e il Concordato sono entrati a far parte della Costituzione come una sorta di “diritto costituzionale speciale”. Tuttavia, sin da subito ci si accorse che tale tesi non potesse reggere, in quanto nessuna norma costituzionale può essere modificata, neanche con il consenso degli interessati, senza un procedimento di revisione costituzionale. Perciò si giunse all’idea che le norme dei Patti Lateranensi non erano costituzionalizzate e si affermò il così detto “principio pattizio”, secondo il quale lo Stato non poteva disciplinare la materia ecclesiastica e, in particolare, modificare le norme del Concordato senza il consenso della Chiesa. Successivamente, con la laicizzazione avutasi in Italia dopo il 1968, le prospettive mutarono. In alcune sentenze della Corte Costituzionale, emesse negli anni ’70, furono fissati altri principi che sono validi tutt’oggi. Da una parte si disse che l'ART.7 della Cost. aveva garantito alle norme concordatarie una posizione di maggior forza e stabilità rispetto alla legge ordinaria, posto che per modificare una norma del Concordato occorreva l'assenso della Santa Sede. Dall’altra parte, la Corte Costituzionale fissa un altro importante principio, secondo il quale anche il diritto di derivazione concordataria e le norme del Concordato stesso possono essere oggetto del sindacato della Corte Costituzionale, per quanto attiene ad eventuali contrasti con i “principi fondamentali” della Costituzione. Quindi le norme concordatarie consistono in norme di legge ordinaria, anche se rivestono una posizione particolare: più precisamente, esse rientrano nella categoria delle così dette “leggi rinforzate”, e cioè quelle leggi per la cui abrogazione o modifica sono previste particolari procedure, che non si accontentano della mera emanazione di una legge ordinaria (successiva) che le abroghi o modifichi. Infine, un grosso problema si è manifestato durante la revisione del Concordato, avvenuta nel 1984: infatti, dato che l'ART.7 della Costituzione parla di “Patti Lateranensi” e non di “Concordato”, ci si è chiesti se l'ART. si applicabile anche al nuovo Concordato del 1984, il quale ha completamente rinnovato la disciplina dei rapporti tra Chiesa e Stato, non

Per quanto riguarda le comunità ebraiche, esse vennero organizzate su basi territoriali e, nei confronti dei loro membri, fu introdotto l'istituto della così detta “tassa ecclesiastica”. Inoltre, si diede vita ad un ente centrale chiamato “Unione delle comunità israelitiche”, il quale aveva funzioni di coordinazione e di controllo. Tale struttura funzionò in maniera efficiente fino alle Leggi razziali ed alla deportazione degli ebrei in Germania. Finita la guerra, le medesime strutture ritornarono lentamente a funzionare, fino al rinnovamento determinato dall'intesa tra l'Unione delle comunità israelitiche e lo Stato Italiano (1987 – 1990). Intanto, al tempo della seconda guerra mondiale, anche altre confessioni religiose, viste con sospetto per via dei loro legami con gli Stati Uniti e con l'Inghilterra, avevano subito notevoli restrizioni della loro libertà, come avvenne nei confronti degli avventisti e dei testimoni di Geova. Tutto questo può spiegare come le confessioni religiose non cattoliche desiderassero fortemente veder sancito, nel testo della Costituzione, il loro pieno diritto alla libertà e, possibilmente, all'eguaglianza rispetto a quella che era la confessione dominante, e cioè quella cattolica. Infatti, all’inizio del Novecento esse potevano considerarsi in una situazione paritaria rispetto alla Chiesa di Roma (Chiesa Cattolica), ma dopo i Patti Lateranensi si ritrovarono ad essere relegate in una situazione di sostanziale inferiorità giuridica, la quale continuava per via del fatto che, con l’emanazione dell'AR T.7 della Costituzione, la Santa Sede ottenne un trionfale riconoscimento della sovranità e dell’indipendenza della Chiesa e la sostanziale riconferma del valore dei Patti Lateranensi. Ciò portava gli acattolici italiani a rivendicare un riconoscimento (in qualche modo simile) anche per le loro confessioni religiose. Così in questi anni (1945 – 1946) si verificarono una serie di iniziative, portate avanti dai protestanti italiani e dai primi ebrei ritornati dai campi nazisti, per riuscire ad ottenere una forma di riconoscimento costituzionale per le minoranze religiose. Ovviamente non si poteva pensare ad una dichiarazione d’indipendenza e di sovranità di tutte le confessioni religiose, ma si voleva comunque dar vita ad una situazione di garanzia che fosse il più possibile vicina a quella di cui godeva la Chiesa cattolica. Di conseguenza, si propose, nel progetto di Costituzione, una parte aggiuntiva all’attuale ART.7, che in seguito diventò un articolo autonomo, e cioè l'ART.8 della Costituzione. La formulazione di tale articolo è molto simile all'attuale, anche se in esso si affermava l'uguaglianza di tutte le confessioni davanti alla legge. In seguito, la frase “tutte le confessioni sono uguali davanti alla legge” fu sostituita con la frase “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. Si

temeva che affermare che tutte le confessioni religiose sono eguali davanti alla legge mettesse in dubbio la legittimità dei privilegi di cui allora godeva la religione cattolica. A parte questo, la discussione sull'ART.8 della Costituzione fu estremamente pacata, dato che tutte le forze politiche si trovarono d'accordo sull'utilità di tale articolo. Anche i costituenti cattolici non ebbero sostanziali opposizioni da fare. Ciò premesso riprendiamo l’ART.8 Cost. comma per comma: Comma 1: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”; Comma 2: “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento italiano”. Il diritto di organizzazione è subordinato all’assenza del contrasto della confessione religiosa e dei principi del suo statuto con l’ordinamento italiano. In altre parole, la connotazione giuridico – formale della confessione religiosa non deve contrastare con i principi di fondo dell’ordinamento italiano, Comma 3: “I loro rapporti sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze”. I rapporti tra le varie confessioni religiose sono regolati in modo non unilaterale, ma attraverso leggi, le quali devono essere precedute da una serie intese (con le rispettive rappresentanze). Lo Stato mantiene la sua discrezionalità nello stipulare o meno tali intese, ma esso è tenuto a procedere in questo modo nel caso voglia disciplinare una particolare confessione religiosa. In linea di massima, tali intese riproducono le tematiche ed i contenuti del Concordato vigente, anche se non prevedono un insegnamento religioso acattolico organicamente impartito o la presenza di personale esplicante un’assistenza religiosa a carico dello Stato. In campo matrimoniale, è prevista la possibilità di trascrizione anche per i matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto di confessioni con intesa, ma non la possibilità di rilevanza civile dei provvedimenti di scioglimento posti in essere dagli organi di tali confessioni. ARTICOLO 19: LIBERTÀ RELIGIOSA L’ART.19 Cost. sancisce che: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. Tale disposizione garantisce alcuni diritti fondamentali, ossia:

  1. Il diritto di libera professione della propria fede religiosa;
  2. Il diritto di propaganda della fede stessa;