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DIRITTO ECCLESIASTICO
Cosa vuol dire diritto ecclesiastico? La parola ‘ diritto’ indica la presenza di tanti protagonisti di cui lo Stato non è l’unico. Quando si parla di diritto ecclesiastico questa parola ci indica una cosa ben precisa, ovvero le norme emanate dallo Stato per regolare il fatto religioso (norme di produzione statuale). Il fatto che siano delle norme di produzione statuale a regolare la religione ci deve far fare un altro salto; perché il diritto ecclesiastico è il diritto prodotto dallo Stato? La parola diritto, sottolinea il diritto dello stato, perché il termine diritto ecclesiastico viene coniato per la prima volta alla fine dell’800 quando diventa materia obbligatoria nelle facoltà del regno d’Italia per segnalare che finalmente dopo l’unità d’Italia, lo Stato ed il suo diritto avevano una funzione di supremo regolatore sociale. Quindi il diritto ecclesiastico ci rinvia ad un’epoca in cui lo Stato ha conquistato il monopolio della forza, in cui è l’unico detentore di una norma giuridica che ha davvero la forza di obbligare i consociati a qualunque religione. Dietro a questa parola ‘diritto’ c’è anche il discorso di uno ‘stato non confessionale’, ovvero di uno stato che regola tutta la società, che regola la vita degli individui indipendentemente dalla loro confessione religiosa. Il nome ‘ diritto ecclesiastico ’ ha una storia dietro: Prima della fine dell’800, quando si parlava di diritto ecclesiastico non si intendeva il diritto dello stato, ma il diritto della chiesa. Nei testi giuridici della chiesa si trovava spesso l’espressione ‘ ius ecclesiasticum’, ed era il diritto della chiesa sia in materia interna sia in materia di rapporti con gli stati (ius ecclesiasticum externum) e regolava i rapporti con la chiesa e lo Stato. Quindi lo Stato e la chiesa sono stati i grandi competitor nella lotta per il monopolio del diritto, lo stato stesso si costituisce come entità pubblica specchiandosi con l’ordinamento della chiesa; la chiesa cattolica è la matrice dello Stato. Ad un certo punto però lo Stato prende il sopravvento, ovvero il diritto ecclesiastico. Il termine ‘ ecclesiastico’ ha un’origine storica ben precisa, che segnala che quando nacque il diritto ecclesiastico c’era una situazione particolare. Quindi perché la parola ‘ecclesiastico’? Ecclesiastico è un termine che richiama alla chiesa cattolica, si chiama ecclesiastico perché limita l’azione della chiesa nello specifico religioso, serve per affermare supremazia dello stato e dettare una cornice dentro la quale la chiesa deve stare. Quindi il diritto ecclesiastico serve a far capire chi traccia i confini tra Stato e chiesa, è un diritto di supremazia fondamentale perché è lo Stato che decide i confini delle religioni. La parola ‘ ecclesia ’ ci rimanda ad una assemblea politica, era un termine che nell’antichità riguardava l’insieme politico e religioso; alla fine dell’800 la parola ecclesia/diritto ecclesiastico indica soltanto il religioso; questa parola infatti segna anche la fine di una storia della separazione dell’insieme politico dal religioso, una separazione parziale ma è la fine di una distinzione, perché a fine 800 la parola ecclesia indica una realtà che viene ritenuta dallo Stato priva di potere politico, ovvero fuori dalla politica. Il diritto ecclesiastico quindi da l’idea dei rapporti tra il diritto dello stato e le religioni, sono rapporti dinamici in cui lo stato ha assunto il monopolio e la supremazia; siamo quindi di fronte ad una prospettiva di tipo dualistico. Questo rapporto tra lo Stato e le chiese non si è sempre svolto allo stesso modo; la concezione medievale del diritto ecclesiastico per esempio aveva delle caratteristiche:
- Non coincidenza tra istituzione secolare e istituzione religiosa: chiesa e potere politico;
- Omogeneità religiosa e religione inglobante;
- Gerarchia orientata dalla religione;
- «Stato» braccio secolare del diritto religioso;
- Sfera pubblica e sfera privata unificate da morale religiosa, (l’unico matrimonio consentito è quello canonico). Il diritto canonico conia un’espressione tipica per distinguere ed identificare questa situazione con l’espressione ‘ Potestas directa in temporalibus’, ovvero la chiesa rivendica nel medioevo la potestà diretta negli affari temporali, ovvero la vita politica. (rapporti tra Chiesa e poteri secolari organizzati sulla base di teologia cattolica)
LO STATO MODERNO (1648-1918)
Questo è un passaggio al diritto ecclesiastico moderno, dove la norma diventa dello stato, che acquista un primato rispetto a tutte le altre. Lo stato moderno si dice che nasce con la Pace di Vestfalia nel 1648 , nasce quindi lo stato moderno con la fine delle Guerra dei 30 anni. Quali sono le caratteristiche dello stato moderno?
- Fine omogeneità religiosa, ovvero che la religione è una parte, ma non è più inglobante (non è il tutto).
- Stato monopolista, ovvero che l’unico diritto che deve essere obbedito è quello statale. Lo Stato nasce come piramidale e gerarchico; i diritti religiosi avranno rilevanza soltanto indiretta.
- La modernità attua anche una separazione rigida tra sfera pubblica (statale) e sfera privata (anche religiosa); la religione tende quindi ad uscire dalla sfera pubblica per diventare una materia personale/privata.
- Comincia un pluralismo, ovvero lo Stato al vertice controlla una diversità sociale e religiosa. Le parole che riassumono questa situazione cambiano, non si parla più di Potestad directa in temporalibus ma ora si parla di Potestas indirecta in temporalibus ; ovvero che la chiesa non rivendica più il primato ed il potere diretto di intervenire. La chiesa accetta di sopravvivere dentro il nuovo confine che lo Stato ha disegnato per lei. Lo Stato utilizza due termini che nascono in questo periodo:
- Giurisdizionalismo, è l’ingerenza dello Stato negli affari religiosi; lo stato controlla la religione perché lo Stato non si fida delle religioni.
- Separatismo È proprio nello Stato moderno che nasce il diritto di libertà religiosa , diritto inteso dello Stato in materia religiosa, quindi il diritto di libertà religiosa è strettamente associato a quel processo che attribuisce allo Stato il primato tra tutti gli ordinamenti giuridici, proprio per questo non si ha diritto di libertà religiosa se non si ha uno stato che ha una supremazia sociale in grado di regolare questa libertà. Il diritto di libertà religiosa quindi è sempre associato ad un primato dello Stato. Tappe storiche di questo primato: —> Riforma protestante —> La Pace di Augusta (1555) , per la prima volta si riconosce in Europa la legittimità di spazi religiosi differenziati, si consente anche a chi non appartiene alla religione del sovrano di poter migrare, di lasciare il proprio paese ed essere accolto nel paese della propria religione ( ius migrandi ). —> La Pace di Vestfalia (1648) , cambiano due cose fondamentali, si va oltre lo ius migrandi:
- (^) ART.V —> Non c’è più bisogno di migrare dal paese, ma si può convivere nello stesso territorio anche se non si appartiene alla religione del sovrano. Con questa pace si amplia il pluralismo religioso; questo è ancora un pluralismo limitato poiché c’è sempre un sovrano che ha una religione, e chi appartiene ad una religione diversa dal sovrano dovrà praticarla solamente in privato, restando pero in quel territorio. - (^) ART. XVII —> questo patto, stipulato da degli stati, non ha alcun potere sopra di se, nessun canone o norma religiosa lo potrà contrastare. Perché è importante il modello dello stato moderno e perché è importante la pace di Vestfalia? Perché tutti gli stati europei hanno avuto nella loro storia, tranne alcuni, una religione di stato. La pace di Vestfalia disegna quella che sarà la storia europea successiva. In Europa abbiamo degli stati a tradizione cattolica, a tradizione protestante e degli stati misti, ed è Vestfalia che organizza questo. L’idea europea ha un’idea territoriale di religione, ovvero le religioni hanno dei confini che tendono a corrispondere agli stati.
Se noi diciamo diritto ecclesiastico, e abbiamo parlato di fino ad ora dello stato della chiesa, cosa manca? Nel diritto ecclesiastico moderno manca un elemento molto importante, ovvero l’ individuo. In realtà l’individuo sarà il grande protagonista del diritto ecclesiastico della contemporaneità. Quello che non cambia tra lo stato moderno e lo stato contemporaneo è la distinzione fondamentale tra libertà religiosa (può essere interpretata in diversi modi) e diritto di libertà religiosa (solo quello che lo Stato stabilisce). Diritto ecclesiastico moderno Il diritto ecclesiastico moderno è un diritto nato dal conflitto, da confini istituzionali. Nella contemporaneità si presenta l’individuo.
- Diritto ecclesiastico moderno : dialettica stato-chiese.
- Diritto ecclesiastico contemporaneo : dialettica stato-chiese-individui. La libertà di coscienza è il diritto grazie al quale si possono esercitare gli altri diritti fondamentali che senza, non avrebbero il loro presupposto. Alle persone è riconosciuta la libertà di coscienza giuridicamente. Lo Stato non dimentica la sua supremazia, ma la applica riconoscendo i diritti fondamentali (art. 2 cost.) ai singoli individui. Art.2: ‘’ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ’’. Cosa succede a Norimberga? A Norimberga si tiene il processo ai crimini del nazismo. I nazisti si difendono dicendo che il crimine non è stato commesso perché loro seguivano degli ordini. Qui si forma il concetto della liceità della disobbedienza. Dalla modernità alla contemporaneità emerge l’individuo e insieme a lui, l’universalismo. Un altro fenomeno che porta a riconoscere i diritti fondamentali a tutti senza ricorrere alla cittadinanza, è il processo di decolonizzazione, strettamente associato alla nascita dell’ONU nel 1948 unito alla Dichiarazione dei diritti fondamentali dell’uomo. Questi eventi incidono sulla storia dell’uomo e dei suoi diritti. Da una parte vi è il diritto del singolo, dall’altra il diritto internazionale. Tali trasformazioni portano a cambiare il modo in cui gli stati considerano il loro diritto, creando un complicato ordine gerarchico delle fonti. La piramide delle fonti
- Costituzione e leggi costituzionali;
- Regolamenti UE, direttive UE;
- Leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi;
- Leggi regionali;
- Regolamenti del potere esecutivo;
- Usi o consuetudini. Il sistema delle fonti è sempre importante perché permette di comprendere i rapporti di forza che vi sono all’interno di una comunità politica. La tensione oggi più ricorrente è fra la costituzione e le leggi regionali per quanto concerne la materia religiosa. Lo Stato può dettare norme generali in relazione alla materia religiosa ma se vuole dettarle in merito a una precisa confessione religiosa, deve avere anche la collaborazione di questa per giungere ad un accordo. Lo Stato è sovrano ma relativamente: si ferma di fronte ai principi inviolabili e di fronte alla religione. C’è un motivo per cui lo stato contemporaneo riconosce la normatività individuale e la normatività religiosa. Nello Stato contemporaneo è messa in discussione la sovranità degli stati ed è abbastanza incerta anche la differenza tra sfera pubblica e privata. Nella società contemporanea secondo:
- 1967, Ernst- Wolfgang Bockenford e: lo stato liberale, Freiheitlich, secolarizzato vive di presupposti che non è in grado di garantire. Lo stato ha bisogno della democrazia costituzionale, della società che la garantisca.
- Jean Carbonnier : il diritto contribuisce ad angoscia contemporanea.
- Natalino Irti : il giurista assume su di sé il rischio e il dolore del nostro tempo di andare senza centro e senza direzione e noi giuristi non possiamo usare strumenti di un mondo che non c’è più.
- Come la Costituzione distribuisce le competenze normative in materia di diritto di libertà religiosa tra stato centrale, istituzioni sovranazionali, enti locali territoriali, gruppi religiosi e individui? Consideriamo l’ art.117 : solo lo Stato centrale può regolare i rapporti fra lo stato e le religioni o le confessioni religiose. Lo Stato deve garantire che il diritto di libertà religiosa possa essere attuato in maniera uniforme. Se lo Stato non detta i principi fondamentali e le regioni deliberano, si possono creare grandi situazioni di disuguaglianza. C’è anche un settore in cui lo Stato si dichiara completamente incompetente: in merito all’organizzazione delle confessioni religiose e in relazione agli interna corporis religiosi , qui lo Stato non interviene. Esistono anche competenze riconosciute di tipo internazionale: la repubblica può essere vincolata anche dall’esterno.
- Quali sono gli elementi di localismo e universalismo? —> Elementi di localismo che troviamo nella nostra Costituzione: Art.7 è un articolo possibile solo nel nostro paese perché certifica la fine della questione romana. Cessione della sovranità al capo della Chiesa cattolica in cambio della riconoscenza da parte della Chiesa della Costituzione italiana. Art.8 Il diritto americano come considera i nuovi gruppi religiosi? Li considerano come delle ONG, delle organizzazioni no-profit. Invece in Italia le religioni nel nostro diritto sono “confessioni religiose”. La religione in Italia è considerata come un’organizzazione strutturata, questa concezione è figlia della presenza importante della Chiesa cattolica su territorio nazionale. —> Elementi di universalismo che troviamo nella nostra costituzione: Art.19; la parola “tutti” dà subito un carattere universale alla disposizione. Protegge, come viene protetto da tutte le democrazie, il diritto di libertà religiosa. Artt.2 e 3 allo stesso modo sono universali.
- Emerge nella nostra costituzioni differenze di trattamento tra cattolici e non cattolici? Viene considerato in diverso modo?
- (^) Art.7 Cost. è esplicitamente solo della Chiesa cattolica. Solo ad essa, per ragioni storiche, lo Stato dice che è indipendente e sovrana. Solo la Chiesa cattolica ha dei patti nominati esplicitamente: i Patti Lateranensi. - (^) Art.8 Cost. La prima intesa è stata stipulata con la comunità valdese nel 1984. ‘ Ugualmente libere’ implica l’esistenza di un diverso trattamento tra cattolici e altre confessioni. L’idea del costituente è che io posso trattare diversamente i cattolici dalle altre religioni, perché sono due situazioni diverse, ma questa diversità non deve tradursi in una minore libertà. La diversità di trattamento è una diversità di fatto perché le esigenze dell’uno o dell’altro sono diverse. Ugualmente libere cerca di dissolvere quella differenza di trattamento che la storia ha portato avanti, giustificandola come differenza di fatto. —> Principio di ragionevolezza, situazioni diverse vanno trattate diversamente
- Qual è la finalità dell’azione dello Stato in materia religiosa? Art.2 e 3 : tutela di diritti inviolabili al fine dell’uguaglianza sostanziale. Lo Stato deve fare in modo che il diritto fondamentale sia esercitato in maniera sostanziale quindi deve attivarsi per renderlo concreto. Tutti i diritti fondamentali contano e provocano l’azione dello stato in vista dell’uguaglianza sostanziale.
Da dove arriva il modello costituzionale? Italia liberale (1848-1922) —> Quando si parla di Italia liberale si deve sottolineare il Piemonte. Due principi:
- Il modello liberale da prevalenza all’aspetto individuale al diritto di libertà religiosa, perché lo Stato liberale vuole affermare la sua supremazia sugli altri ordinamenti, quindi questo stato privilegia l’individuo che viene visto come cittadino. Lo Stato è impegnato a costruire un legame indissolubile tra Stato e cittadino.
- Separazione tra Stato e Chiesa, ma vuole anche controllarla, si parla quindi di separazione giurisdizionalista. Perché la Chiesa può essere pericolosa per lo Stato. Italia fascista (1922-1943) —> cambia la prospettiva perché questo modello anteponeva il riconoscimento di un’istituzione al riconoscimento dei diritti dell’individuo. Questo è un ordinamento che sposta l’attenzione del riconoscimento dall’individuo alla Chiesa. Si passa ad un sistema concordatario , al centro sono la religione e la Chiesa cattolica, non più l’individuo. Non c’è più il riconoscimento di tutti i culti, ma i cattolici hanno maggiori diritti. ITALIA LIBERALE L’Italia liberale si muove tra due poli:
- (^) Art.1 statuto Albertino, (1848) —> ‘’La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi che li riguardano”.
- (^) Quindici anni dopo Cavour , intervenendo al parlamento del Regno d’Italia al termine dei primi plebisciti, pronuncia la frase ‘’Libera Chiesa in libero Stato’’ (17 marzo 1861) Con questa frase Cavour vuole far capire chi è il contenente e chi il contenuto, chi è l’ordinamento inglobante e chi è l’ordinamento regolato da quello inglobante. Questa frase esprime quindi la supremazia dell’ordinamento statale rispetto a quello religioso; ed esprime anche una direzione con cui lo Stato eserciterà questa supremazia, poiché lo Stato ha la supremazia ma dovrà perseguire la libertà della chiesa. In questo frase quindi troviamo il separatismo controllato dallo Stato ed anche il giurisdizionalismo. Qual’è la differenza tra l’art.1 e l’intervento di Cavour? Art.1 è un articolo da ‘stato confessionale’, ovvero uno stato che vede la religione come un bene giuridico pubblico; es. matrimonio religioso come unica forma di celebrazione e tutta una serie di altre norme che diano forza civile a quelli che sono i precetti della religione. Quando però Cavour nel 1861 pronuncia la famosa frase, l’art.1 dello Statuto non ha più la forza di trasformare l’Italia e l’ordinamento giuridico italiano in un ordinamento cattolico. Quindi l’unica interpretazione che l’Italia liberale darà a questo principio della religione cattolica come sola religione dello Stato sarà un’interpretazione di tipo cerimoniale, ovvero che gli unici effetti giuridici che discenderanno dall’art.1 dello Statuto saranno il fatto che nel momento in cui lo Stato celebrava dei funerali pubblici usava la forma liturgica cattolica. L’art.1 dello Statuto diventerà con i liberali una norma funeraria, quindi l’unica forza giuridica che avrà sarà quella di fare in modo che le liturgie civili siano celebrate con rito cattolico. I liberali nel momento in cui il liberalismo si affermò cominciano ad emanare una serie di legislazioni che cambiarono il volto dell’Italia, queste furono legislazioni che investivano sia il diritto che la società. Una serie di leggi dell’Italia liberale afferma il principio di uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione. —> Febbraio 1848, per la prima volta vengono riconosciuti ai valdesi diritti civili e politici (iscriversi all’anagrafe, emergere come cittadini, voto). Tutto questo prima non era ammesso. —> Marzo 1848, agli ebrei sono riconosciuti i diritti civili, ma non ancora quelli politici. —> Giugno 1848 Legge Sineo , per la prima volta una legge del parlamento e non più un decreto del re, afferma che una differenza di culto non può più essere causa di discriminazione in materia di diritti civili e accesso a cariche civili e militari. Con questa legge tutti i cittadini possono godere di diritti civili e politici e possono accedere a cariche pubbliche. (esteso anche per ebrei)
Questa legislazione suscitò in Europa una grande discussione perché era incredibile che in Italia dove il 99% era cattolico, uno stato potesse pubblicare una legislazione di questo tipo. Com’è possibile che in Italia, paese cattolico, questo avvenga? Perché fu possibile senza una guerra civile?
- Chi emanava le leggi era un gruppo molto ristretto che aveva la possibilità di essere presente in parlamento, cioè l’elettorato attivo nel periodo liberale spettava soltanto ai maschi; questi dovevano avere dai 25 anni in su, non dovevano essere analfabeti e dovevano pagare le tasse in misura superiore a 40 lire, quindi essere benestanti, (20 lire in Liguria e Savoia). Questo comportava che il popolo non era un popolo elettore e quindi il parlamento era controllato da gruppi politici che non erano influenzati dalla chiesa cattolica. I cattolici non erano in parlamento.
- La vera risposta però sta nelle modalità di applicazione di questa legislazione, l’applicazione di queste norme fu un’ applicazione accomodante, che fece di tutto per non aprire ferite che l’Italia non poteva permettersi. Aspetto Istituzionale Leggi del 1855-66 sulle congregazioni religiose , in cui si vietavano gli ordini religiosi. Nell’applicazione di queste norme lo Stato seguì due criteri:
- La legge non vietava il fatto che un gruppo di persone vivessero insieme come privati cittadini; per esempio un gruppo di persone non poteva vivere insieme come suore o come frati, ma potevano vivere insieme come amici, come cittadini che liberamente volessero vivere insieme. (convento di suore trasformato in convento di signorine, senza abito da suora). Questo perché il liberalismo non vietava il diritto di riunione e associazione, ma vietava gli ordini religiosi.
- L’altro fenomeno fu quello delle ‘ frodi pie ’, lo Stato incamerava i beni dei conventi, però per esempio se casualmente i beni anziché intestati al convento risultavano intestati ad una vedova di 80 anni, lo Stato in questo caso rispettava la proprietà privata. In questo modo lo Stato incamerò molti beni ed immobili ecclesiastici ma non tutti, poiché molti rimasero ancora nelle mani degli ordini religiosi. Perché lo Stato liberale non apre una guerra di religione in Italia? Lo stato liberale non apre guerra di religione in Italia perché non toccherà mai parroci e parrocchie, è uno Stato separatista ma è uno Stato che pagherà pubblicamente i parroci, proprio perché questi erano fondamentali per la tenuta sociale del paese. Quindi lo Stato liberale non ha interessa a far scattare una guerra di natura religiosa. Aspetto sociale e scolastico Codice civile 1865 , è un codice che toglie efficacia civile al matrimonio canonico, quindi chi si sposa in chiesa si sposa con un matrimonio che non viene riconosciuto dallo Stato. Anche qui l’Italia segue due accomodamenti che la differenziano da altri paesi; all’ora in molti paesi era vietato sposarsi prima in chiesa se non si era già sposati davanti allo Stato, vigeva l’obbligo della preventiva celebrazione del matrimonio civile, per q chiarire agli sposi che il matrimonio era valido solo quando era davanti allo Stato, gli altri erano secondi matrimoni. In Italia lo Stato liberale non chiese mai l’obbligo della preventiva celebrazione davanti ad ufficiale di stato civile, ma lasciò che la coppia per la prima volta potesse sposarsi davanti al prete e dopo solo se voleva poteva sposarsi davanti all’ufficiale di stato civile. Questa tolleranza arrivo dopo la prima guerra mondiale a livelli molto interessanti poiché c’era il problema della coppia di fatto in cui il marito moriva in guerra e la moglie rimaneva vedova, quindi aveva o no la vedova diritto alla pensione? La Corte dei Conti riconobbe lo statuto di vedova di guerra anche a donne non sposate civilmente. Con la Legge Coppino del 1877 ci fu l’abolizione dell’insegnamento della religione cattolica nelle nella scuola primaria come passaggio dall’obbligatorietà alla facoltatività. Quindi non era più obbligatoria, ma se qualcuno lo chiedeva era facoltativa. Visto che le scuole del tempo erano tutte scuole comunali ed erano gestite dai comuni, ed i parroci erano pagati dallo Stato, la scuola statale se voleva avere degli studenti doveva avere anche la religione.
I crocefissi rimangono sui muri anche in età liberale; e con questi accomodamenti lo Stato liberale aspira anche a fare la pace con il Papa che fu privato di Roma nel 1870 (Breccia di Porta Pia), dove il Papa si chiuse in Vaticano definendosi prigioniero dell’Italia. Nel 1871 tentano con la legge delle Guarentigie di convivere anche il Papa che ‘’Libera chiesa e libero Stato’’ è una buona cosa. LEGISLAZIONE LIBERALE —> concreta esecuzione Il ‘ grande accomodamento’ legge delle Guarentigie (legge delle garanzie) 1871, mirava a risolvere la questione Romana (cosa facciamo del Papa che si è chiuso in Vaticano e si proclama prigionieri davanti al mondo). È una legge organizzata in due titoli: —> I titolo : prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede , con questo primo titolo il governo liberale voleva risolvere la questione del papa. Questo primo titolo contiene cose molto importanti:
- Persona del Papa sacra ed inviolabile, alla pari di quella del Re.
- Pontefice con diritto di legazione attiva e passiva, ovvero ha diritto di ricevere ambasciatori e mandarne.
- Il pontefice ha il godimento (ma non proprietà) di Vaticano, dei palazzi del Laterano e della villa di Castelgandolfo con tutte le relative pertinenze.
- Lo Stato italiano si impegnava a versare tre milioni di lire annue al Vaticano (pari al budget che Stato della Chiesa versava a Santa Sede nel 1848).
- Al Papa è garantito di comunicare con i vescovi di tutto il mondo, è garantito il diritto di ricevere e di convocare dei concili ed è garantita la libertà dei conclave, ovvero della elezione dei successi pontefici. Quindi il I titolo di questa legge garantisce un grande ruolo al Papa, al pari della posizione del re. —> II titolo : lo stato liberale voleva regolare le sue relazioni con la chiesa in Italia;
- Libera discussione in materia religiosa;
- Piena libertà di riunione: no autorizzazione regia per sinodi e concili;
- Libera nomina vescovi che non dovevano più giurare al re;
- Atti ecclesiastici (atti interni all’amministrazione della chiesa) non avevano bisogno dell’approvazione del governo, quindi liberi da exequatur;
- Eliminazione “appello per abuso”;
- Controllo regio su destinazione beni ecclesiastici. Questa legge contiene molte misure liberali, ma la legge non verrà accettata da Papa. Il Papa nel 1871 rifiuta la legge delle Guarentigie, non esce dal Vaticano, rifiuta i 3 milioni di lire annue. Alla base di questo rifiuto ci sono due ragioni fondamentali, una di carattere sostanziale ed una di carattere formale.
IL SUPERAMENTO DELLE GUARENTIGIE
11 febbraio 1929 nel palazzo del Laterano a Roma vengono firmati i Patti Lateranensi , dove si avrà il riconoscimento di una parità che i liberali prima non avevano riconosciuto. I Patti Lateranensi sono suddivisi in tre parti/documenti:
- (^) TRATTATO : è un documento tutt’ora in vigore; riconosce la sovranità della chiesa cattolica (guarentigie no) riconosce la proprietà piena ed indipendente del territorio vaticano e la parità dell’ordinamento canonico della chiesa con quello dello Stato. Il trattato va quindi oltre l’approccio liberale ai rapporti con la chiesa cattolica.
- (^) CONCORDATO : non più in vigore oggi, sostituito nel 1984/85 dagli Accordi di Villa Madama. Questo riguarda la vita della chiesa in Italia e riconosce alla chiesa tutta una serie di grandi privilegi che non vengono riconosciuti a nessun altro.
- (^) CONVEZIONE FISCALE : il Papa accetta 3 milioni di euro più gli interessi, con questa si chiudono i contenziosi aperti in eta liberale. —> Il Trattato - Preambolo «Dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costruire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana» —> lo Stato ed il suo diritto non entrano nelle mura del Vaticano. Il Trattato (corrispondente al primo titolo della legge delle Guarentigie, che viene abrogata) risolve e chiude la «questione romana», la questione del papa «prigioniero a Roma» riconoscendo piena indipendenza e sovranità dello stesso sullo Stato della Città del Vaticano —> Il Concordato, contiene tutta una serie di misure che danno alla chiesa cattolica un ruolo che le altre religioni non hanno. Con il Concordato scompare l’individuo perché tutti i diritti non sono imputati ai fedeli, ma sono imputati all’istituzione. « L'Italia, ai sensi dell'articolo 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità » (Art.1) Con il Concordato, Il fascismo abroga la legislazione del 1855/66, quindi tutti gli ordini religiosi possono ricostituirsi. I chierici tornano ad essere esentati dal servizio militare poiché vengono riconosciuti come figure che rappresentano un ordinamento altro. Le sentenze ecclesiastiche che riguardano i chierici sono riconosciute anche dallo Stato. Nasce il matrimonio concordatario, ovvero il fascismo ammette la possibilità che la cerimonia ecclesiastica del matrimonio produca effetti civili; vengono riconosciuti gli effetti civili anche alle sentenze di nullità ecclesiastiche del matrimonio. La religione cattolica viene confermata nella Riforma Gentile ed entra anche nella scuola superiore, diventa materia scolastica anche nel secondo grado. Tutto questo portò ad un Ribaltamento di tutta la legislazione separatista liberale , anche in materia penale il codice Zanardelli viene sostituito dal Codice penale di Alfredo Rocco 1930. Nel codice Zanardelli i liberali tutelavano il sentimento religioso individuale, nel il bene giuridico diventa la religione cattolica. —> Un esempio del confessionismo fascista: il nuovo codice penale (1930, Codice «Rocco») Codice «Zanardelli» (1889) «Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo professa, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila» (art. 141) Codice «Rocco» (1930) «Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno» (art. 402) «Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404, e 405 contro un culto ammesso nello Stato, è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita» (art. 406).
Il peggioramento della condizione dei non cattolici Legge 1159/1929 e (specie) RD 203/1930 : (Questa è una legge che ha dei contenuti molto forti di giurisdizionalismo, di controllo da parte dello Stato del fenomeno religioso). —> « Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico di tali culti è libero » (art. 1). Accanto a questa legge si ha poi una legge sugli ebrei, è un regio decreto del 1930 sulle comunità ebraiche. —> Legge specialissima per gli ebrei Questo fissa un principio per cui ogni ebreo italiano deve appartenere obbligatoriamente ad una comunità ebraica; qui non si tiene conto della possibilità che un ebreo possa non voler appartenere ad una comunità; che un ebreo anche se nasce tale possa voler essere ateo o cambiare religione. Per forza ogni ebreo deve per obbligo appartenere ad una comunità, che verranno poi chiamate comunità israelitiche. Questa legge è importante perché fissava il principio della obbligatorietà dell’appartenenza religiosa degli ebrei alle loro comunità, rendeva le comunità degli enti pubblici. All’inizio questa legge viene accolta molto positivamente dagli ebrei, ed un loro giurista aiutò nella redazione di questo regio decreto. Perché gli ebrei inizialmente erano contenti di questa legge? Perché il problema dell’ebraismo europeo era quello di estinguersi, di finire; quindi un decreto che obbligava tutti gli ebrei a stare in una comunità era ben visto dalle autorità religiose, poiché impediva il mescolamento degli ebrei agli altri italiani.
5) Art. 19 Costituzione ‘’ Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume’’. È un articolo maggiormente garantista rispetto agli altri. Il che è il risultato del contesto storico precedente: il diritto deve essere attento a limitare la libertà religiosa.
- Tutti : insieme singolare e collettivo.
- Liberamente : comprende diritto di apostasia. Non menzionata libertà di opinione e di coscienza insieme a libertà religiosa.
- Limiti : unico limite espresso concerne il buon costume con nessun riferimento all’ordine pubblico. Caratteri generali: il diritto di libertà religiosa, un diritto fondamentale. Diritto inviolabile ex****. Art. 2 Cost .: - Dimensione personalistica (superamento di concezione istituzionalistica di fascismo); - Essendo diritto soggettivo inviolabile al tribunale posso anche chiedere i danni morali; - È indisponibile, intrasmissibile ed imprescrittibile, non può essere oggetto di valide rinunce e transazioni. Diritto soggettivo erga omnes anche contro PA di fronte a giudice ordinario per evitare che degradi a mero interesse legittimo, come in epoca fascista.
- La giurisprudenza è piena di situazioni in cui si scambia la religione per interesse legittimo e poi il tribunale amministrativo gli restituisce il valore di diritto inviolabile.
- I titolari sono sia stranieri che apolidi , non viene applicata la reciprocità, si considera la persona secondo il principio che i figli non ereditano le colpe dei padri.
- I titolari sono individui e grupp i: diritto individuale e collettivo originario Che cosa protegge? La “ fede religiosa ” - Compresa la libertà di coscienza in materia religiosa - L’opinione in materia religiosa - Manifestazione di fede religiosa, negativa o positiva. - - Si delinea quindi la triade internazionalistica. Nel nostro sistema è la giurisprudenza costituzionale che ha la responsabilità di ricavare dal testo costituzionale nuove situazioni. La sentenza 467 del 1991 riconosce la libertà di coscienza come diritto fondamentale attraverso 4 ragioni: - La protezione della coscienza si ricava dall’art. 2; - Non si possono garantire i principi fondamentali senza tutelare la libertà di coscienza; - La libertà di coscienza permette l’esercizio di altri diritti inviolabili; - La libertà di coscienza completa i diritti inviolabili. Sentenza Corte Costituzionale n.13 del 1991
- Si verte in tema di discriminazione negativa, situazione di chi non si avvale di insegnamento della religione, di chi ha esercitato una scelta di libertà negativa;
- Presidenza del Consiglio : mera questione amministrativa, tendenza a depotenziare libertà religiosa negativa: ma la Corte conferma natura di diritto soggettivo anche di dimensione negativa, di non avvalersi; Una scelta anticipata: la libertà religiosa del minore. Art. 1 legge 18 giugno 1986, n. 281 Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori. 1.Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 2. Viene altresì esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni. 3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente. 4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
Appartenenza confessionale come manifestazione/scelta positiva in materia di liberà religiosa. Appartengono di diritto alla Comunità tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio di essa. Art. 4 RD. N. 1731 del 1930. Ivi è presente il problema inerente alla scelta che effettivamente manca. Quali articoli della costituzione sono violati e perché? Artt. 2-3-18- Corte Costituzionale sentenza n.239 del 1984: sull’appartenenza religiosa a comunità israelitiche.
- Alla luce di quanto precede, palese è il contrasto della norma in esame con il fondamentale principio sancito dall’art. 3 della Costituzione, che assevera l’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione, fra l’altro, di razza e di religione. Tutto viene esaminato senza usare il 19, ma utilizzando solo il 21. Questo perché il non avere religione non era considerato all’interno del diritto di libertà religiosa. Ci si chiedeva nel 1960 se violasse l’articolo 21 dire “lo giuro”? Nel foro interno della persona non c’era turbamento secondo la corte perché non essendo credente non aveva alcuna responsabilità di fronte a Dio, quindi quel “lo giuro” detto pubblicamente non comportava nulla sulla coscienza dell’ateo. In più la corte afferma anche che quel giuramento è subordinato alla maggioranza del popolo italiano. La corte lascia libertà al legislatore di rivedere la situazione. La corte permette anche che chi esprimesse una posizione negativa di aggiungere un appendice in cui dichiarava di essere ateo. Il giuramento problema che riguarda prevalentemente la dimensione individuale, la problematica del giuramento ha consentito alla Corte costituzionale di chiarire come anche la dimensione negativa della libertà religiosa meritava uguale protezione; ed è servita per sottolineare come al centro di questa libertà religiosa c’è la questione della libertà di coscienza. C’è però legato al giuramento un’altra questione che la corte costituzionale non affronta nel 1969 ma che affronta una ventina di anni dopo, sentenza 334 1996 , che ha cambiato il modo di vedere il giuramento; il giuramento infatti non ha solo una dimensione di tipo personale, non tocca solo la questione della libertà religiosa individuale e della uguaglianza del cittadino di fronte alla legge. Il giuramento solleva un’altra problematica di tipo giuridico, ovvero la dimensione istituzionale. —> Nel sistema istituzionale americano il giuramento fa parte della vita politica, giurano tutte le cariche politiche degli Stati Uniti. Il giuramento come mezzo per rafforzare anche un vincolo civico è un qualcosa di accettato negli USA, nel nostro ordinamento invece non è così. Se noi andiamo al 1996 abbiamo avuto una sentenza della corte costituzionale, sentenza 334 , che ha proprio cambiato il modo di vedere il giuramento. Nella sentenza del 1960 il giuramento veniva difeso perché si diceva ‘ se manca il giuramento, l’amministrazione della giustizia può essere ostacolata perché manca una fonte di prova ’; il giuramento veniva quindi visto come coessenziale alla testimonianza stessa. Nel 1996 questa questione è al centro di questa sentenza ed il relatore G. Zagrebelsky scrive: «divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti. —> Lo Stato laico non puo ricorrere ad uno strumento religioso per rafforzare i propri precetti o le proprie necessità, lo stato laico non può chiedere ai cittadini il compimento di atti religiosi per l’adempimento di obblighi civili. Quindi il giuramento non è rilevante solo nella sua dimensione individuale ma è importante anche dal punto di vista della posizione istituzionale. Quindi il giuramento pone due questioni, una che tocca la persona, ma questa questione è legata al concetto di laicità dello Stato.
Dati sensibili e libertà religiosa Sono obbligato a rivelare mia appartenenza religiosa? Un’altra questione legata la giuramento è collegata ad un’altra tematica, quella dei cosiddetti Dati Sensibili. —> C’è un obbligo o c’è un diritto a non rivelare mai la propria appartenenza religiosa? Questo Stato laico può chiedere o no l’appartenenza religiosa dei propri cittadini? Fino a che punto si può spingere la privacy in materia di libertà religiosa?. Quando l’individuo ha la necessita di vedere realizzato il suo diritto di libertà religiosa, l’ordinamento accetta che questa religiosità venga espressa e nelle democrazie costituzionali lo Stato è anche tenuto a fare in modo che a questa domanda si dia una risposta. In una democrazia costituzionale il diritto di libertà religiosa, che è un diritto fondamentale, è anche un diritto nei confronti del quale lo Stato può anche cercare di far realizzare questo diritto nella sua dimensione sostanziale ( secondo comma art.3 Cost ). Il diritto di libertà religiosa non richiede solo l’astensione dello Stato laico, nel senso che lo stato si disinteressa del religioso, lo Stato laico si da anche da fare per far in modo che il diritto di libertà religiosa diventi un diritto effettivo come tutti gli altri diritti. È in questo caso che si parla di libertà religiosa positiva , ovvero quando lo Stato laico cera di realizzare questo diritto nella sua dimensione sostanziale. In questi casi è normale che l’individuo riveli la propria religione perché allo Stato chiede la possibilità di vedersi riconosciuto il suo diritto di libertà religiosa in maniera effettiva. Quindi uno Stato laico può intervenite in materia di libertà religiosa in maniera attiva, ma lo deve fare seguendo il secondo comma art.3, rispettando le coscienze di tutti credenti o non e seguendo il canone dell’uguaglianza. Al di fuori di questi casi nessuno può essere obbligato a rivelare la propria identità o appartenenza religiosa, cioè è un diritto che fa parte della protezione della vita privata della persona; nessuno può essere sollecitato dallo stato nel rivelare la propria appartenenza religiosa. —> es. negli ospedali, caserme, scuole non è mai lo Stato che chieda, ma è l’individuo che chiede allo Stato. Il diritto di non divulgare la propria affiliazione religiosa appartiene al foro interno di ciascuno. Protezione di dati su affiliazione religiosa rientra nel diritto alla vita privata, art. 8 CEDU: esclusione da censimenti, ovvero quegli atti pubblici che mirano ad accertare se qualcuno appartiene o no ad una religione. —> C’è un solo paese europeo che prevede una domanda sull’appartenenza religiosa, dove la risposta non è obbligatoria ma facoltativa, quindi è uno Stato che chiede ma non obbliga a dare risposte. (Regno Unito), Perché in queso modo dimostrano che il Regno Unito è un paese plurale, il censimento permette anche alle minoranze di emergere. Appartenenza religiosa come dato sensibile Appartenenza e affiliazione sono due concetti diversi (reg. UE 2016/679 – GDPR, General Data Protection Regulation – in vigore dal 25 maggio 2018). I Dati sensibil i sono tutti quei riferimenti identitari che vengono ritenuti esclusiva pertinenza e proprietà della persona, e sono delle informazioni che sono soggette ad una tutela speciale, per esempio non possono essere divulgati se non con appositi consensi.
- Origine razziale o etnica;
- Opinioni politiche;
- Credi religiosi o filosofici:
- Associazione a sindacati;
- Dati genetici;
- Dati biometrici con lo scopo di identificare in modo esclusivo una persona fisica;
- Dati che riguardano la salute o la vita sessuale e/o l’orientamento sessuale di una persona fisica.
Dati sensibili e Libertà religiosa Carta d’identità e dati religiosi (Grecia): Art.6 (c) Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995: i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati»: scopo della carta d'identità è identificazione della persona specificando la sua nazionalità. Di conseguenza, «la religione non può in alcun modo essere considerata come un elemento di identificazione di una persona», (Commissione 2000) – Grecia elimina in 2001 requisito. Il caso dello «sbattezzo» C’è un movimento in Europa chiamato sbattezzo , è un movimento che è animato dalle associazioni ateistiche, che aiuta le persone che non vogliono più essere considerati cattolici a sbattezzarsi. Lo sbattezzo è la richiesta alla parrocchia dove esiste il certificato di battesimo di cancellare quel certificato in nome dell’esercizio della libertà religiosa. Le facoltà La libertà religiosa, se noi prendiamo l’ art.19 , contiene una serie di facoltà ; le facoltà di ogni diritto sono possibili manifestazioni concrete del diritto stesso, ovvero come un diritto può essere reso operativo. Il diritto di libertà religiosa è reso operativo in modi diversi, come l’esercizio del culto o la propaganda. L’art.19, a differenza dell’art.18 dichiarazione universale o dell’art.18 dei patti o anche dell’art. 9 CEDU, non contiene quelle quattro dimensioni della libertà religiosa, culto-pratiche- insegnamento-riti , queste sono comprese in esso anche se non sono esplicitamente menzionate. Quello di cui parla l’art.19 sono:
- la facoltà di professare la propria fede religiosa,
- la facoltà di mutare in qualsiasi momento la propria fede religiosa,
- la facoltà di svolgere attività di propaganda e di proselitismo e
- la facoltà di esercitare il culto della propria fede, in pubblico e in privato, in forma individuale o associata; I limiti Tutti i testi, ad eccezione della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e della carta dell’unione europea sui diritti fondamentali, si pongono la questione dei limiti alla libertà religiosa. I limiti al diritto di libertà religiosa hanno un’applicazione particolare, sono possibili solo in una sua dimensione particolare; quello che viene limitato è soltanto il foro esterno , ovvero la manifestazione della libertà religiosa; mentre il foro interno sfugge al controllo di uno Stato.
- (^) foro interno —> Libertà ASSOLUTA di formare la propria coscienza ed avere una convinzione in materia religiosa = Tutela assoluta foro interno
- (^) foro esterno —> Libertà RELATIVA di manifestarla e di tenere comportamenti ad essa conformi = Limiti alle manifestazioni esteriori I limiti quindi sono leciti, costituzionalmente legittimi quando vertono sulla dimensione esterna della libertà religiosa; non si possono sanzionare pensieri o comunque tutto ciò che l’individuo mantiene nel suo intimo. Art. 9 CEDU (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione)
- Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
- La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.