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Riassunto di Diritto Ecclestiatico, esaustivi
Tipologia: Appunti
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“ Diritto ” Tendenzialmente la parola diritto rinvia allo Stato come produttore dello stesso. Lo Stato prevale sopra gli altri produttori di diritto, come supremo mediatore tra varie istanze, che in esso devono trovare riconoscimento e legittimazione. Va da sé che lo Stato può imporsi come mediatore solo nel momento in cui detiene il monopolio della forza legittima (Stato impone norme vincolanti). Quindi la parola diritto rinvia allo Stato nell’epoca in cui lo Stato ha effettivamente preso il monopolio della forza. Tuttavia, lo Stato conquista un ruolo preminente rispetto agli altri produttori solo con l’Unità di Italia. Precedentemente lo Stato e la Chiesa erano entrambi produttori del diritto (competitor), ed anzi, la stessa espressione “diritto ecclesiastico” si riferiva al diritto che la chiesa emanava sia in materia interna (organizzazione), ius ecclesiasticus internus , sia in materia esterna (rapporti con lo Stato), ius ecclesiasticus externus. “ Ecclesiastico ”
Le esperienze di fede sono caratterizzate dal rilievo dell’ aspetto collettivo e dell’ aspetto istituzionale. Sono connotate da modelli diversificati (elementari o complessi) di organizzazione
delle comunità dei credenti (ad esempio su base rigorosamente gerarchica, come la chiesa cattolica, oppure su base democratica, come le chiese protestanti), alcune delle quali di millenaria o plurisecolare tradizione (ebraismo, cristianesimo, islamismo, induismo...). Le comunità stabili e organizzate di fedeli hanno dato e possono dar luogo alla formazione di veri e propri ordinamenti giuridici indipendenti dagli Stati. Tuttavia, esse operano in uno spazio geografico sul quale non sono legittimate a esercitare poteri autoritativi: il territorio, infatti, è elemento costitutivo della sovranità degli stati, alla quale, nello stato di diritto, anche le chiese sono per molti aspetti sottoposte. È possibile, di conseguenza, che le diversità dei fini-valori, regole e modelli organizzativi diano origine a conflitti inter-istituzionali che pongono in risalto la necessità (e le difficoltà) del necessario bilanciamento tra i principi della sovranità dello Stato e il principio di autonomia/indipendenza delle confessioni. In capo agli individui possono così venire a crearsi dei conflitti di lealtà tra i doveri del cittadino e la fedeltà alle proprie convinzioni per la difficoltà di rispettare le norme dell’una istituzione senza violare al contempo le norme dell’altra. Questi conflitti si pongono, talvolta, come un ostacolo alla piena garanzia del valore costituzionale della libertà di coscienza (vedi dopo casi giuramento per atei). Negli ultimi anni i conflitti di lealtà si sono accentuati sia perché le chiese sopperiscono alla crisi delle ideologie predisponendo sistemi allargati di valori capaci di orientare le persone, sia perché i problemi etici connessi al progresso delle scienze si moltiplicano e si riflettono nella sfera propria del diritto (bioetica, bioingegneria, biodiritto...) sia perché si diffondono movimenti integralisti ed estremisti di matrice opposta. Si sono cosi determinati nuovi conflitti di lealtà, che possono riguardare i cittadini-fedeli, quando la legge civile imponga condotte contrarie al credo processato, e anche i cittadini-non credenti, quando la legge civile, in forza di pretesi principi non negoziabili (perché ritenuti”insiti nella natura umana, e pertanto comuni a tutta l’umanità”), prescriva condotte vincolanti solo perché conformi a precetti giuridici o etici di una confessione (di regola, quella maggioritaria), o quando vieti condotte solo perché conformi o difformi dagli uni agli altri. La dottrina generale, nel passaggio dallo “Stato di diritto” allo “Stato costituzionale di diritti” (istituzioni pubbliche sono anzitutto istituzioni di garanzia dei diritti fondamentali), ha prospettato il ricorso in questi casi, anziché a leggi che pongono obblighi o divieti, al “diritto delle possibilità”. Leggi facoltizzanti o permissive che affidano il compito di operare una scelta tra una pluralità di condotte ugualmente lecite alla libera decisione dei cittadini (e non al paternalismo del legislatore), e risultano idonee a comporre i potenziali conflitti di valore, fedeltà e lealtà in una società secolarizzata, pluralista, laica, multireligiosa e multietnica: solo così gli individui vedono valorizzata quella piena autodeterminazione (art. 2 Cost.) che il singolo deve poter far valere erga omnes, fino al limite consentito dal rispetto dei diritti inviolabili della persona.
- Medioevo In epoca medioevale, la Chiesa legittimava il potere pubblico sia inizialmente (incoronazione di Carlo Magno: papa Leone III incorona Carlo Magno durante la messa di Natale nel 800) sia successivamente (umiliazione di Canossa: l’imperatore Enrico IV si genuflette a papa Gregorio VII per ottenere la revoca della scomunica. L’imperatore rimase per tre giorni e tre notti fuori dal castello dove era il papa, nel 1077). Inoltre, è evidente il dualismo tra Chiesa e Impero (potere temporale), con la netta distinzione tra i ruoli dei due capi. Si parla quindi di: pluralismo religiosamente orientato , intendendo:
(statali) ben definiti, la “libertà religiosa” rappresenta espressioni sociali transnazionali molto spesso portate a considerare solo entro una prospettiva transeunte i limiti politici delle entità secolari. La dialettica tra libertà religiosa e diritto di libertà religiosa costituisce un elemento di tensione ineliminabile tra gli stati e i gruppi sociali, e segnala, nei diversi momenti storici, il grado di coincidenza tra interessi statali e “religiosi” e può esprimersi in rapporti conflittuali non solo tra stati e comunità religiose ma anche all’interno di entrambi gli attori sociali, ed in particolare in seno alle comunità religiose per le quali il “diritto di libertà religiosa” costituisce una alternativa alla “libertà religiosa” quando coincidente con uno statuto di privilegio che leghi indissolubilmente le due entità. Vediamo le tappe dell’evoluzione del diritto di libertà religiosa:
Ciò che lo Stato tutela è il diritto di libertà religiosa , non una astratta “libertà religiosa”. Questo passaggio dalla garanzia di una libertà religiosa cogestita da più attori sociali a un diritto di libertà religiosa garantito innanzitutto dallo Stato avviene proprio con l’avvento d elle Stato contemporaneo. Infatti, lo Stato contemporaneo si legittima attraverso il riconoscimento di questi diritti, mettendosi dunque a servizio della persona. Il riconoscimento dei diritti fondamentali costituiva il presupposto quindi del riconoscimento degli stati-nazione quali responsabili supremi della loro protezione e attuazione. Tale ruolo costituiva la principale fonte di legittimazione e lealtà istituzionale da parte dei sudditi-cittadini delle nuove politiche nazionali. Basilari per lo svolgimento di questo compito erano, innanzitutto, ordine e tranquillità sociale che lo stato, attraverso le nozioni di ordine pubblico e. Bene comune, si premuniva di realizzare. Tuttavia, il rapporto il rapporto tra diritti fondamentali e ordine pubblico e bene comune è ambiguo e strumentalizzabile: non di rado la tutela dell’ordine pubblico è finita per coincidere con al mera tutela dello stato, con tenui legami con i diritti dei suoi sudditi-cittadini. I diritti che lo Stato necessariamente riconosce e tutela sono i cd. diritti fondamentali, che trovano tutti fondamento nel concetto di libertà di coscienza , che espressamente può non essere previsto, come nel caso italiano. Questa libertà di coscienza viene ad essere il pilastro del sistema dei diritti in quanto, con questo, lo Stato riconosce ai suoi cittadini una coscienza normativa individuale. I momenti della storia dell’Unione Europea che hanno portato al momento in cui lo Stato viene legittimato dal riconoscimento dei diritti degli individui dotati di coscienza normativa sono:
IL MODELLO COSTITUZIONALE
questo modo inoltre lo Stato si assicura una certa lealtà istituzione dei cittadini. La conseguenza di questo sistema é la visione delle varie religioni come eguali le une alle altri, perché gli stessi cittadini sono uguali. In definitiva lo Stato liberale prende le distanze dalla Chiesa Cattolica, pur volendo controllare la dimensione collettiva. Si parla di separazione giurisdizionalista (nessun accordo con la Chiesa Cattolica + tendenza al controllo). I due poli dello Stato liberale sono (fra loro molto differenti ed evidenziano le tensioni all’interno dello Stato liberale):
Questa élite, per altro di per sé meno influenzata dalla religione cattolica, escludeva la grande maggioranza dei cattolici italiani. Inoltre, dopo il non expedit di Pio IX, i cattolici erano completamente usciti dalla scena politica.
della Chiesa (pari al budget che lo Stato della Chiesa versava alla Santa Sede nel 1848). Questa somma verrà riscossa, con gli interessi, soltanto all’indomani dei Patti Lateranensi.
avrebbe fatto del cattolicesimo romano un integratore del proprio sogno di grandezza nazionale (religione come strumento di consenso e di potere).
Si legge infatti: “L'Italia, ai sensi dell'articolo 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale , il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità ”. Inoltre, il Concordato, corrispondente al secondo titolo della Legge delle Guarentigie che viene abrogato, tratta dello Statuto giuridico della Chiesa Cattolica in Italia e in particolare prevede: ‣ Abrogazione della legislazione 1855-1866, la cd. legislazione eversiva, attribuendo automaticamente personalità giuridica civile allo e to ecclesiastici operanti in Italia dotati di personalità giuridica canonica. ‣ Esenzioni concesse ai chierici (esenzione dal servizio militare) ed conferimento di efficacia civile alle sanzioni canoniche nei loro confronti. ‣ Ritorno alla piena efficacia civile del matrimonio canonico con il nuovo istituto del cd. matrimonio concordatario. In particolare, si riconosceva effetto civile alle pronunce della giurisdizione ecclesiastica sulle cause di nullità matrimoniale e su “la dispensa dal matrimonio rato e non consumato”. Questo comportava che fosse possibile contrarre matrimonio civilmente riconosciuto anche in presenza di un impedimento ostativo per la legge statale. Inoltre, solo i cattolici potevano ricorrere alla richiesta di nullità del matrimonio (imprescrittibile) oppure agli scogli enti previsti dal diritto canonico per dissolvere, anche di fronte allo Stato (che non ammetteva il divorzio e che prevedeva brevissimi termini per richiedere la nullità del matrimonio), il loro vincolo. ‣ Conferma e ampliamento della “Riforma Gentile”: la religione cattolica diventa “fondamento e coronamento” di tutta l’istruzione primaria e secondaria (grado elementare, scuola media inferiore e superiore). ‣ Codice Penale^ di Alfredo^ Rocco^ del 1930 sostituisce il Codice Zanardelli del
➔ Questi principi sono simili a quelli della legge Rattazzi del 1857, accettata e negozia dagli ebrei rappresentati da Mario Falco, perché salvaguardava la identità delle comunità ebraiche, contrastando i rischi dell’assimilazione (problema diaspora). Tuttavia questi provvedimenti da una forma di tutela della identità personale diventano uno strumento di persecuzione. Infatti: