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SINTESI COMPLETA DI
G. Barberini, M. Canonico,
Diritto ecclesiastico
Cap. 1
- Definizione e peculiarità del diritto ecclesiastico: Il diritto ecclesiastico è quel ramo dell'ordinamento giuridico di uno Stato che raccoglie le norme riguardanti la regolamentazione del fenomeno sociale religioso, sia individuale che collettivo. Questo diritto si distingue per tre peculiarità: o Coinvolge interessi fondamentali della persona nella sua sfera più intima. o Le norme che lo costituiscono sono disseminate in vari settori dell'ordinamento e non contenute in un unico corpo normativo. o Le regole giuridiche statali spesso derivano da accordi con altri ordinamenti.
- Distinzione dal diritto canonico: Il diritto ecclesiastico non va confuso con il diritto canonico, che è l'antico diritto della Chiesa cattolica fondato sul diritto divino. Il diritto canonico si basa su elementi teologici e religiosi, mentre il diritto ecclesiastico è fondato sui principi di libertà e uguaglianza. Tuttavia, lo studioso del diritto ecclesiastico deve considerare l'ordinamento canonico, specialmente in materie come il matrimonio, e viceversa.
- Evoluzione del diritto ecclesiastico: Il diritto ecclesiastico italiano si è evoluto da un insieme di norme riguardanti principalmente la Chiesa cattolica a un complesso di norme che tutelano la libertà di coscienza e le convinzioni di tutti, incluse quelle non religiose, e che riguardano anche altre confessioni religiose che hanno stipulato accordi con lo Stato.
- Fonti del diritto ecclesiastico: Il fenomeno religioso ha una pluralità di fonti normative, che si dividono in: o Fonti sulla produzione: Determinano i fattori validi per la disciplina normativa e le procedure di formazione del diritto. o Fonti di produzione: Sono gli atti e i fatti normativi che costituiscono l'ordinamento stesso. o Fonti di cognizione: Sono gli atti e gli strumenti che rendono conoscibili le norme, come la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
- Gerarchia delle fonti: Le fonti del diritto ecclesiastico sono ordinate gerarchicamente in base alla loro efficacia normativa: o Costituzione: È la fonte primaria, che assicura un fondamento comune per la convivenza sociale e include norme che tutelano la libertà religiosa.
convergenza tra persone di diverse fedi e tendenze religiose. Nonostante ciò, è importante ricordare che anche in nome della religione sono state compiute intolleranze e persecuzioni. La libertà di coscienza è considerata la base di qualsiasi altra libertà religiosa, civile e politica. Lo stato moderno non parla di tolleranza ma solo di libertà.
- Evoluzione della dottrina cattolica: Inizialmente, la Chiesa cattolica si è opposta alle libertà moderne, considerandole false libertà e contrarie alla ricerca della verità rivelata da Dio. Tuttavia, nel tempo, la Chiesa ha approfondito la sua riflessione sulla libertà di coscienza e religiosa, riconoscendo tale diritto a ogni persona indipendentemente dall'appartenenza confessionale.
- Movimento per la libertà religiosa in Italia: In Italia, il movimento per la libertà religiosa è stato influenzato da contesti sociali e politici diversi e dalla posizione di dominio della religione cattolica. Alcuni ecclesiastici cattolici hanno promosso le idee di tolleranza religiosa. Nel Ducato di Savoia e poi nel Regno di Sardegna, furono emanati provvedimenti sempre più liberali, culminando nello Statuto Albertino del 1848 che, pur confermando il ruolo dominante della religione cattolica, adottò misure liberali verso le altre credenze religiose.
- Fondamenti della libertà religiosa: La libertà religiosa si basa sulla natura razionale e responsabile della persona umana, che possiede una dignità intrinseca. Questa dignità deriva dalle qualità di razionalità e libertà ed è meritevole di massimo rispetto. La dignità della persona è la base dei diritti inviolabili, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione italiana. L'articolo 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali. L'articolo 3.1 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche, e condizioni sociali. La Costituzione permette regimi giuridici differenziati per assicurare l'esercizio dei diritti di tutti, e impone la rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza.
- Libertà religiosa nell'ordinamento dello stato moderno: La libertà religiosa può essere intesa come principio filosofico, teologico e giuridico. In questo contesto, la libertà religiosa è intesa come un principio giuridico, ovvero il principio ispiratore per la realizzazione e il mantenimento di un ordinamento giuridico che permetta a ogni individuo di perseguire la salvezza dello spirito e la verità scientifica senza ostacoli.
- Contenuti della libertà religiosa: Lo stato moderno garantisce i diritti di libertà senza gerarchie. Ci sono diverse concezioni dottrinali sui diritti di libertà: alcuni li considerano versioni del diritto di "libertà civile", altri come tanti diritti quanti sono i comportamenti consentiti dall'ordinamento. La priorità della persona umana rispetto allo Stato è un principio fondamentale, sancito dall'articolo 2 della Costituzione. La libertà religiosa e di coscienza si sono affermate come prerogative della persona umana. o Libertà di coscienza: È la consapevolezza interiore che spinge a giudicare i propri atti e i fatti esterni. È la libertà di seguire le proprie convinzioni personali, identificandosi con la libertà di pensiero. La libertà di coscienza è un diritto e un dovere dato la natura razionale e responsabile della persona umana. o Libertà religiosa: È la libertà di credere in una religione, manifestare la propria fede e di non credere o aderire ad alcuna fede (ateismo). Lo Stato deve creare le condizioni giuridiche per permettere l'esercizio di tale diritto, che è un diritto soggettivo, indisponibile e inderogabile. L'articolo 19 della Costituzione garantisce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Questa garanzia si estende a tutti: cittadini, stranieri, apolidi, ed include la libertà di aderire o non aderire a una fede e di cambiare fede, sia in forma individuale che associata. La libertà di praticare il culto si riferisce a riti e cerimonie religiose, in privato e in pubblico. Le libertà riconosciute dalla Costituzione sono collegate tra loro; la libertà religiosa comprende quindi anche la libertà personale, di domicilio, di comunicazione, di movimento, di riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero e di stampa. I limiti all'esercizio della libertà religiosa sono i riti contrari al buon costume, con interventi dello Stato che avvengono dopo la violazione di tale limite.
- Manifestazioni della libertà religiosa: La libertà religiosa si manifesta in vari comportamenti legati alle convinzioni individuali. o Libertà matrimoniale: La libertà di scegliere la forma con cui celebrare il proprio matrimonio, con riconoscimento di effetti civili ai matrimoni celebrati con rito religioso. o Insegnamento religioso nella scuola: La libertà di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica nelle
convinzione. La comunità internazionale condanna ogni forma di intolleranza e discriminazione e garantisce la libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di convinzione. Sono garantiti il diritto al matrimonio e alla famiglia senza limitazioni a causa della religione e il diritto dei genitori di scegliere l'educazione dei figli in conformità alle proprie convinzioni.
- Libertà religiosa e regimi dei rapporti tra Stato e confessioni religiose: La pace di Augusta nel 1555 stabilì che ogni sovrano avrebbe deciso la fede dei propri sudditi, portando all'omogeneità culturale ma anche all'intolleranza. I regimi storicamente significativi sono il giurisdizionalismo e il separatismo: o Giurisdizionalismo: Attitudine dello Stato assoluto a ingerirsi nell'ordinamento interno della Chiesa per controllarla e sottometterla. o Separatismo: Si manifesta in due modelli: ▪ Separatismo francese: Consegue alla filosofia illuministica e alla Rivoluzione del 1789, promuovendo la centralità dell'individuo e le libertà fondamentali, sancendo la separazione tra Stato e confessioni religiose. ▪ Separatismo americano: La lotta per la libertà religiosa ha portato a una separazione tra i due poteri, garantendo un'ampia libertà religiosa.
- Conclusione: In Italia, né il giurisdizionalismo né il separatismo sono stati in grado di assicurare la piena libertà religiosa. Questo capitolo fornisce una panoramica completa sulla libertà religiosa, evidenziandone l'importanza e le diverse sfaccettature nell'ordinamento giuridico italiano e internazionale. Cap 3
- Definizione di confessione religiosa : Il diritto ecclesiastico non fornisce una definizione legislativa di "confessione religiosa". Tuttavia, si può intendere come una comunità sociale stabile, con una propria concezione del mondo basata sull'esistenza di un essere trascendente e con proprie norme. Questa definizione include anche religioni non europee come l'Induismo e il Buddismo. Le confessioni religiose si distinguono dalle
associazioni religiose perché le prime hanno una propria concezione del mondo e la capacità di dettare norme, mentre le associazioni traggono ispirazione da una comunità più vasta. La distinzione, tuttavia, non è sempre netta.
- L'eguale libertà : L'articolo 8.1 della Costituzione sancisce che "tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge". Questo principio garantisce la libertà di esercizio della confessione religiosa sia per le religioni maggioritarie che per quelle minoritarie.
- Contenuto dell'art. 8.1 Cost.: Questo articolo è un principio generale che informa gli atti normativi, esprimendo la laicità e la neutralità dello Stato. Esso garantisce: o La libertà di organizzazione della professione di ogni fede religiosa. o La libertà di organizzazione di forme associate per la professione della fede. o La libertà di organizzazione di culto pubblico. o Il godimento di uguale tutela della legge per il raggiungimento delle finalità religiose. o La parità di tutela penale del sentimento religioso. o L'assenza di discriminazione da parte del legislatore, del giudice e della Pubblica Amministrazione. Le confessioni che non hanno stipulato Intese con lo Stato sono comunque garantite dall'articolo 8.1 e dall'articolo 19 della Costituzione.
- Divieto di discriminazione (art. 20 Cost.): Questo articolo stabilisce che il carattere ecclesiastico o il fine di religione e di culto di un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni. o I beneficiari della tutela sono le associazioni e istituzioni, riconosciute o non riconosciute, considerate enti esponenziali delle confessioni religiose. o Tali soggetti devono possedere il carattere ecclesiastico o il fine di religione e di culto, o entrambi. Il carattere ecclesiastico si riferisce tradizionalmente agli enti della Chiesa cattolica, ma è riconosciuto anche ad altre confessioni cristiane. Il fine di religione e di culto riguarda il funzionamento degli organi di governo della chiesa per la cura pastorale, la formazione spirituale e la pratica del culto. o Lo Stato può porre limitazioni legislative o fiscali solo nel rispetto delle norme costituzionali; tali limitazioni sarebbero discriminatorie se rivolte solo alle strutture delle confessioni religiose.
riguarda il potenziale pregiudizio all'interesse pubblico o ai diritti individuali, oltre al limite dei riti contrari al buon costume.
- Le Intese (art. 8.3 Cost.): I rapporti tra le confessioni diverse dalla cattolica e lo Stato sono regolati per legge sulla base di Intese con le relative rappresentanze. La legge è lo strumento indicato dalla Costituzione per regolare il rapporto, e i suoi contenuti sono concordati bilateralmente. o Natura giuridica delle Intese : Le Intese sono convenzioni di diritto pubblico interno, accordi tra lo Stato e una confessione religiosa, considerata un ordinamento giuridico originario ma non sovrano. Si distinguono dagli accordi con la Santa Sede, che sono convenzioni di diritto esterno. o Rapporto tra legge e Intesa : La legge che regola i rapporti con una confessione religiosa deve basarsi su un'intesa raggiunta con essa. La legge di approvazione dell'Intesa è una legge ordinaria, ma ha una particolare resistenza perché condizionata dall'accordo. o Confessioni che hanno stipulato intese : Le confessioni che hanno stipulato intese sono la Tavola Valdese, l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia.
- Contenuti delle Intese : Esiste una certa analogia tra l'accordo con la Chiesa cattolica del 1984 e le Intese, con alcune diversità. I contenuti delle Intese si basano sui principi di libertà religiosa, uguale libertà e divieto di discriminazione. o Autonomia e indipendenza : Lo Stato riconosce l'autonomia delle confessioni religiose. o Principio di bilateralità : Le Intese si basano sul principio di bilateralità, tenuto presente anche per l'emanazione di norme di attuazione e per la revisione dei contenuti. o Ministri di culto : Piena libertà di nomina dei ministri di culto senza ingerenza statale. o Assistenza spirituale : Garantito il libero esercizio della libertà religiosa e l'assistenza spirituale. o Celebrazione del matrimonio : Riconoscimento degli effetti civili al matrimonio celebrato con rito delle confessioni che hanno stipulato intese. o Libertà di istituzione di scuole : Gli istituti di istruzione delle confessioni possono accedere a finanziamenti pubblici.
o Cultura religiosa nella scuola statale : Diritto di non avvalersi dell'insegnamento religioso, con garanzie per le confessioni diverse dalla cattolica in relazione allo studio del fatto religioso. o Libertà di professione, organizzazione e attività : Garanzia in attuazione dei principi fondamentali. o Libertà per affissioni, pubblicazioni e collette : Regolamentata l'attività all'interno e all'esterno dei luoghi di culto. o Regime degli edifici di culto : Divieto di occupazione, espropriazione o demolizione senza accordo con le confessioni. o Tutela dei beni culturali : Collaborazione tra Stato e confessioni. o Servizio militare : Agevolazioni per l'obiezione di coscienza, ora superate con la sospensione dell'obbligatorietà del servizio militare. o Riconoscimento dei titoli accademici : Riconoscimento di alcuni titoli relativi a materie teologiche. o Norme particolari : Sono previste norme specifiche per singole confessioni, per la tutela penale, le festività, il riposo sabbatico, i cimiteri e le emittenti radiotelevisive.
- Regime giuridico delle confessioni senza Intese : Le confessioni che non hanno stipulato intese sono soggette al diritto comune, in particolare alla legge 1159 del 1929 e al R.D. del 1930. Si tratta di testi normativi che hanno lo scopo di dare una rigida disciplina giuridica agli altri culti ammessi nello Stato. In sintesi, il capitolo descrive come l'ordinamento giuridico italiano garantisce la libertà delle confessioni religiose attraverso il principio di eguale libertà, il divieto di discriminazione, il riconoscimento dell'autonomia organizzativa e la possibilità di regolare i rapporti con lo Stato tramite Intese. Cap 4
- La Discussione all'Assemblea Costituente sull'Art. 7 Cost.: Durante l'Assemblea Costituente, ci fu un ampio dibattito sull'articolo 7, che riguarda il rapporto tra lo Stato e la Chiesa cattolica. o On. Dossetti (Democrazia Cristiana): Propose il riconoscimento dell'ordinamento della Chiesa a livello internazionale, l'adattamento automatico del diritto interno al diritto internazionale, il riconoscimento della religione cattolica come religione di Stato e i Patti Lateranensi come base del diritto nei
prevedendo che eventuali modifiche debbano essere prodotte con un accordo bilaterale. ▪ I Patti Lateranensi sono lo strumento riconosciuto per regolare i rapporti tra Stato e Chiesa. ▪ Le modifiche dei Patti possono avvenire d'intesa tra le parti senza revisione costituzionale.
- Interpretazione della Norma Costituzionale: o Definizione dell'ordine dello Stato e della Chiesa: "Ordine" non significa "ordinamento giuridico" ma si riferisce all'esercizio della giurisdizione della Chiesa, cioè all'insieme dei poteri di governo della Chiesa, intesi come funzione essenziale dell'ordinamento. o Competenza delle competenze: Nessuno Stato riconosce alla Chiesa il potere di tracciare una linea divisoria tra le loro competenze, e la Chiesa non ha mai rivendicato poteri di controllo sui processi normativi statali. o Principio dell'accordo: Il testo dell'articolo 13.2 dell'Accordo di Villa Madama indica che nuove materie diverse da quelle disciplinate dall'Accordo possono essere oggetto di regolamentazione bilaterale, ma non obbliga lo stato ad accordi, confermando la sua potestà di intervenire su materie non regolate, e non esprime intendimenti separatisti ma la necessità di collaborazione tra stato e chiesa.
- Libertà di organizzazione delle confessioni di minoranza: o L'art. 8.1 della Costituzione sancisce l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose, garantendo la parità di trattamento tra le confessioni. o L'art. 8.2 riconosce alle confessioni diverse dalla cattolica il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. o Confessioni religiose come ordinamenti giuridici : Lo Stato ipotizza che le confessioni diano vita a un ordinamento giuridico, ma non lo impone. L'ordinamento giuridico di una confessione nasce dall'impulso organizzatorio del gruppo sociale ed è quindi originario. o Differenza tra ordinamento Chiesa cattolica e altre confessioni : L'ordinamento della Chiesa cattolica è considerato sovrano, mentre quello delle altre confessioni non lo è. L'ordinamento giuridico delle altre confessioni religiose non può contrastare con
l'ordinamento giuridico dello Stato, mentre i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dal diritto internazionale. o Potere statutario : La confessione religiosa è libera di dotarsi di uno statuto che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento. o Autonomia delle confessioni : Le confessioni hanno un potere di autoregolamentazione dei propri interessi. o Limiti al potere statutario : Il limite è rappresentato dal contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato e dal rispetto del buon costume.
- Le Intese (art. 8.3 Cost.): o I rapporti delle confessioni diverse dalla cattolica con lo Stato sono regolati per legge sulla base di Intese con le relative rappresentanze. o Le Intese sono accordi su interessi e costituiscono un presupposto per la legislazione in materia. Il legislatore non può procedere senza un preventivo accordo. o Natura giuridica: Le Intese sono convenzioni di diritto pubblico interno tra lo Stato e una confessione religiosa, che è un ordinamento originario ma non sovrano. o Differenza tra Intese e Accordi con la Santa Sede : Gli accordi con la Santa Sede sono di diritto esterno, mentre le Intese sono di diritto interno. o Rapporto tra legge e Intesa : La legge dello Stato deve dare forza normativa alle clausole concordate. La legge di approvazione dell'Intesa è una legge ordinaria ma con particolare resistenza, in quanto condizionata dall'Intesa. o Chi negozia e stipula le Intese: Da un lato il Governo, e dall'altro le rappresentanze delle confessioni che presentano una struttura istituzionale e un'organizzazione interna.
- Contenuti delle Intese: Le materie regolate dalle Intese sono molteplici e si basano sul rispetto dei principi di libertà religiosa, di uguale libertà e di divieto di discriminazione. o Autonomia e indipendenza dell'ordinamento confessionale. o Attuazione del principio di bilateralità. o Ministri di culto. o Assistenza spirituale. o Celebrazione del matrimonio. o Libertà di istituzione di scuole.
Chiesa e della religione in Italia (modificato nel 1984), e la Convenzione Finanziaria , per la liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia. o Con i Patti Lateranensi, lo Stato Italiano annullò la situazione giuridica sancita dalla Legge delle Guarentigie, mentre la Santa Sede fu riconosciuta come sovrano internazionale , ottenendo la piena proprietà e giurisdizione dello Stato della Città del Vaticano. o I Patti Lateranensi furono stipulati in un contesto storico particolare, con il regime fascista che, dopo aver consolidato il suo potere, cercò di chiudere la questione romana, ottenendo un'opinione popolare favorevole alla Chiesa. La Chiesa, dal canto suo, accettò le condizioni favorevoli offerte dal regime, che riguardavano materie come il matrimonio, gli enti ecclesiastici, l'insegnamento religioso e il riconoscimento ufficiale della religione cattolica. o Il Trattato del Laterano può essere considerato come un Trattato di pace che chiuse un conflitto durato circa 60 anni. Con questo trattato, la Santa Sede rinunciava ai suoi diritti sovrani sui territori occupati dall'Italia, ad eccezione della porzione su cui costituì un nuovo Stato.
- Obiettivi del Trattato: Gli obiettivi principali del Trattato, espressi nel preambolo e nell'articolo 26, erano: o Assicurare alla Santa Sede una condizione di fatto e di diritto che garantisse la sua assoluta e visibile indipendenza per il compimento della sua missione. o Per garantire questa indipendenza, fu riconosciuta la necessità di attribuire alla Santa Sede una sovranità indiscutibile a livello internazionale , con la creazione della Città del Vaticano. o La Santa Sede dichiarò che la questione romana poteva considerarsi composta in modo definitivo e irrevocabile. o La Santa Sede riconobbe il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale. A sua volta, l'Italia riconobbe lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice.
- La Sovranità della Santa Sede: o L'art. 2 del Trattato Lateranense riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura. Questa sovranità è di natura religiosa e spirituale , ed è una
sovranità che compete alla Santa Sede, non perché concessa dall'Italia. o L'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, il diritto canonico , si fonda su principi teologici e religiosi e governa l'istituzione ecclesiastica, società di persone umane battezzate, di dimensione universale e gerarchicamente ordinata. o Secondo il diritto canonico, la Santa Sede ha prerogative e diritti come supremo potere universale della Chiesa cattolica. Al Papa compete un primato posto a fondamento della Chiesa, con la pienezza dei poteri necessari per governarla. o La sovranità riconosciuta al Papa è spirituale , e da essa deriva la personalità internazionale della Chiesa cattolica. La dottrina canonica ritiene che tale sovranità esisteva prima che fossero posti i principi del diritto delle genti. o La sovranità della Santa Sede è quindi religiosa, universale, umanitaria , e l'art. 2 del Trattato Lateranense la riconosce come un attributo inerente alla natura stessa della Chiesa cattolica, società spirituale governata dal Sommo Pontefice. o Questa sovranità spirituale è riconosciuta in conformità alla tradizione e alle esigenze della missione della Chiesa nel mondo, che consiste nella diffusione del Vangelo e nell'attività pastorale. o Nell'epoca contemporanea, la dottrina canonica tradizionale, che sosteneva la preminenza della Chiesa, è stata abbandonata, e la regolamentazione giuridica internazionale si basa sul principio dell'uguaglianza sovrana e della parità tra tutti i membri della comunità internazionale.
- Lo Stato della Città del Vaticano: Uno "Stato Atipico": o Gli articoli 3.1 e 4 del Trattato Lateranense prevedono la costituzione dello Stato della Città del Vaticano come garanzia politica fondamentale per la Santa Sede. o La Santa Sede ha piena proprietà, esclusiva e assoluta potestà e giurisdizione sul Vaticano, un territorio di modeste dimensioni (0,44 kmq) con pochi residenti. o Il territorio è sottratto ad ogni ingerenza dello Stato Italiano e va concepito come uno stato-patrimonio del sovrano, dove non esiste proprietà privata. o Lo Stato della Città del Vaticano è un enclave nel territorio italiano, circondato da altri Stati e senza libero sbocco al mare.
religione dello Stato. Questa clausola rafforzava la posizione della Chiesa cattolica in Italia. ▪ Sovranità e giurisdizione sulla Città del Vaticano: Il Trattato prevede la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, volto a garantire l'indipendenza del Pontefice. Norme particolari riguardano piazza San Pietro, aperta al pubblico e soggetta al potere di polizia italiano, ma con limitazioni all'accesso alla basilica. ▪ Diritto di legazione e libero transito : Il Trattato riconosce il diritto della Santa Sede di inviare e ricevere rappresentanti diplomatici, le immunità diplomatiche, la libertà di corrispondenza e di transito nel territorio italiano per dignitari, diplomatici e corrieri della Santa Sede. ▪ Cittadinanza e residenza vaticana : Sono soggetti alla sovranità della Santa Sede le persone con stabile residenza nella Città del Vaticano, e la cittadinanza vaticana è compatibile con quella di altri Stati. La cittadinanza vaticana è concessa a cardinali residenti a Roma, a coloro che risiedono in Vaticano per motivi di dignità o impiego, e ai familiari conviventi di un cittadino vaticano autorizzati dal Pontefice. ▪ Esenzioni a favore degli enti centrali : Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono tutelati dal divieto di ingerenza da parte dello Stato italiano. Questi enti sono considerati stranieri e sono garantiti dall'ingerenza dello Stato anche quando operano in sedi in Italia. o Garanzie reali: ▪ Proprietà e immunità degli immobili: La Santa Sede ha piena proprietà degli immobili, che godono delle immunità previste dal diritto internazionale. Questi immobili non sono soggetti a vincoli, espropriazioni o tributi. ▪ Assetto urbanistico e servizi: L'Italia si impegna a non permettere costruzioni attorno alla Città del Vaticano e a coordinare eventuali modifiche edilizie o stradali. Sono previste garanzie per servizi come le comunicazioni, la circolazione ferroviaria, i collegamenti telefonici e la circolazione di veicoli e aeromobili vaticani in territorio italiano.
▪ Esenzione da dazi doganali : Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano sono esenti da dazi doganali. o Garanzie personali: ▪ Tutela penale per la persona del Pontefice : Il Trattato riconosce la persona del Pontefice come sacra e inviolabile, con la stessa tutela penale del Capo dello Stato italiano. La dottrina riconosce al Pontefice una incapacità penale generale, quindi l'impossibilità di essere soggetto di imputazione in un illecito penale. ▪ Garanzie ed esenzioni per cardinali e altri dignitari : I cardinali sono considerati cittadini vaticani e godono di onori, precedenze, esenzione dal servizio militare e assenza di impedimenti o molestie da parte delle autorità italiane. ▪ Garanzie per la celebrazione di conclavi e concili : Il Trattato prevede garanzie per la sede vacante, per l'elezione del nuovo Papa, e per lo svolgimento del Conclave. ▪ Trattamento fiscale dipendenti Santa Sede : I dipendenti della Santa Sede godono di un trattamento fiscale di favore, con retribuzioni prive di imposte verso lo Stato Italiano o altri enti.
- Impegni assunti dalla Santa Sede: o Estraneità alle competizioni temporali : La Santa Sede si dichiara estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati e ai congressi indetti per tale oggetto, riservandosi la possibilità di agire come mediatore in caso di appello concorde delle parti. L'estraneità alle controversie è sinonimo di imparzialità e rinuncia ad alleanze politiche. o Attività di mediazione e arbitrato : La Santa Sede è disposta a comporre le controversie temporali se le parti contendenti chiedono il suo intervento. Le forme per favorire il negoziato includono i buoni uffici, la mediazione e l'arbitrato. o Neutralità della Città del Vaticano : Il territorio della Città del Vaticano è neutrale e inviolabile. o Fruibilità opere d'arte e musei : La Santa Sede si impegna a rendere visibili i tesori d'arte e di scienza.
- Norme di collegamento: