RIASSUNTI del MANUALE BREVE DIRITTO ECCLESIASTICO
Enrico Vitale – Antonio G. Chizzoniti
CAPITOLO I
LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL FENOMENO RELIGIOSO
SEZIONE I - IL DIRITTO ECCLESIASTICO
Il concetto di diritto ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico costituisce quel settore dell’ordinamento giuridico dello
Stato che disciplina il fenomeno religioso.
Esso va distinto dal diritto canonico che è il complesso delle norme poste e
fatte valere dalla Chiesa cattolica per regolare la propria organizzazione e per
disciplinare l’attività dei propri membri secondo i fini che essa si pone.
Il diritto ecclesiastico è invece costituito da un complesso di norme poste dallo
Stato e, oggi, anche dalle Regioni, dall’Unione Europea e dalla Comunità
internazionale.
Da una concezione che vedeva il diritto ecclesiastico come insieme di norme
che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa (intesi come rapporti tra vertici, ossia
tra Sovrano e Pontefice, rapporti in cui la religione era considerata
essenzialmente come strumento per regnare, perché essa era la base del
potere del Principe) si è passati, con l’avvento dello Stato democratico, ad una
diversa visione della materia, condizionata dal nuovo ruolo dello Stato che
tende a soddisfare i bisogni dei cittadini.
Tra questi vi è il bisogno del sacro.
La Costituzione repubblicana ha tenuto conto di queste esigenze spirituali ed
ha dettato alcune disposizioni che colgono l’espressione del sentimento
religioso nella sua dimensione individuale e associata.
Le disposizioni che vengono in considerazione sono quelle contenute negli artt.
2, 3, 7, 8, 19 e 20 cost., che vanno legate anche all’art. 117 cost. nella attuale
versione.
Esse hanno la funzione di garantire la libera estrinsecazione del sentimento
religioso, sia del singolo sia dei gruppi o collettività.
La tendenza degli Stati a disciplinare con norme ogni momento della vita
dell’uomo fa sorgere spesso dei conflitti di lealtà nel cittadino, che si trova a
domandarsi a quale norma deve obbedire: a quella dello Stato o a quelle della
confessione.
A partire dagli anni ’80, istituzioni e forze religiose hanno elevato una sfida
culturale, sociale, politica, mettendo in discussione la pretesa neutralità dello
Stato sui valori fondamentali e ribaltando la tradizionale distinzione tra etica
pubblica ed etica privata.
Di qui la tendenza a proclamare la necessità di far coincidere i valori di una
determinata credenza religiosa con i principi e i valori su cui si fonda
l’ordinamento giuridico dello Stato.