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riassunto esame di diritto ecclesiastico. Libro del corso: lezioni di diritto ecclesiastico G. Barberini
Tipologia: Sintesi del corso
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Cap. I : Le fonti del diritto ecclesiastico:
1. Il diritto ecclesiastico:
Nella vita di un’ aggregazione umana sono molti i fenomeni socialmente rilevanti e tra questi se ne evidenziano alcuni che hanno anche rilevanza giuridica, si tratta dei rapporti che costituiscono il complesso di doveri del singolo nei confronti della società, o di diritti che l’ordinamento riconosce al singolo. Tra i fenomeni socialmente rilevanti quello che si prenderà in questa sede in considerazione è il fenomeno religioso , sia individuale sia collettivo. La libertà della sua espressione è costituzionalmente garantita e le regole fissate per la libertà del fenomeno religioso costituiscono quello che comunemente chiamiamo diritto ecclesiastico, che è; il ramo dell’ordinamento di uno Stato nel quale si raccolgono le norme che riguardano il regolamento del fenomeno sociale religioso.
Il diritto ecclesiastico denota tre peculiarità:
Il diritto ecclesiastico non va confuso con il diritto canonico, che è: l’antichissimo diritto della chiesa cattolica, fondato sul diritto divino che è il complesso di norme che non sono state poste dalla chiesa, come società visibile, ma che da essa sono fatte valere perché contenute nella rivelazione divini, in particolare la Bibbia, vecchio e nuovo testamento. Il diritto canonico quindi si fonda su elementi teologici e religiosi ed è costituito dalle norme giuridiche religiose poste dai competenti organi legislativi della chiesa. Il diritto canonico insieme al diritto romano sono considerati le fonti del diritto moderno. Il rapporto tra i due diritti, ecclesiastico e canonico, può oggi essere posto;
Nel diritto ecclesiastico Italiano, si è verificata una progressiva espansione dei contenuti, da un complesso di norme riguardanti soprattutto la chiesa cattolica si è giunti ad un complesso di norme riguardanti 6 confessioni religiose che hanno stipulato accordi con lo Stato ai sensi dell’art 8.3 della Cost. Quindi si è affermato il convincimento che il diritto ecclesiastico debba essere considerato come il diritto posto dallo Stato per tutelare la libertà di coscienza e alle convinzioni di tutti, che non si riducono alle sole pratiche di culto. Infatti quando si parla delle convinzioni di tutti si fa riferimento a quei patrimoni di idee che costituiscono la concezione di vita di ogni persona e che riguardano l’adesione ad una fede religiosa o all’ateismo e a quelle situazioni sociali nelle quali la coscienza individuale deve operare una scelta in conformità alle proprie convinzioni.
Un fenomeno così complesso come quello religioso e confessionale ha una pluralità di fonti normative che sono, l’insieme di fatti e atti mediante i quali vengono prodotte le norme giuridiche:
Per l’individuazione pratica ed effettiva delle fonti è fondamentale la nozione di gerarchia delle fonti, vale a dire la loro collocazione nell’ordinamento giuridico in ordine alla loro efficacia normativa e al rapporto di ciascuna fonte con quella di grado superiore o inferiore:
)a Fonte primaria di ogni ordinamento giuridico, a cui tutte le altre rimangono subordinate ad essa, è la costituzione, la quale assicura un fondamento comune per la convivenza sociale. Questo fondamento va considerato tenendo presente le norme contenute nelle convenzioni internazionali a protezione dei diritti dell’uomo, ed in particolari vanno ricordati i principi fondamentali o supremi dell’ordinamento Cost. e tra questi principi fondamentali se ne riconoscono alcuni concernenti il rapporto tra lo stato e la chiesa cattolica. Nell’ordinamento Cost. si hanno anche norme che indirettamente o direttamente riguardano il fenomeno religioso e sono tali da farlo considerare come una espressione dei diritti di libertà sanciti nella carta costituzionale.
)f Un’altra fonte è occupata dagli atti aventi forza di legge o di natura regolamentare che disciplinano questioni che nelle norme di derivazione concordataria si è previsto dovessero essere regolate da organi delle parti contraenti di livello inferiore individuati come competenti. Ad esempio per quanto riguarda la chiesa cattolica con decreto del Presidente della Repubblica sono rese esecutive Intese tra i competenti Ministri e la Conferenza episcopale italiana concernente; l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana, assistenza spirituale nella Polizia di Stato, la tutela dei beni culturali, degli archivi e delle biblioteche. )g Le norme regionali fanno parte delle fonti del diritto ecclesiastico. Le regioni possono emanare norme interessanti le confessioni religiose rispondendo all’esigenza di dare attuazione alle previsioni degli atti aventi forza di legge o di natura regolamentare (vd. Punto F.) )h Alla formazione del diritto ecclesiastico contribuiscono anche le norme dell’ordinamento canonico e di altri ordinamenti confessionali, Per quanto concerne la chiesa cattolica, le norme rimangono nell’ordinamento canonico ma acquistano rilevanza giuridica nell’ordinamento statuale nella misura in cui alcuni loro effetti sono riconosciuti dallo Stato. Ad esempio:
Cap. II : La libertà religiosa:
Per molti secoli l’Europa ha registrato la trasformazione dell’intolleranza ecclesiastica, vale a dire l’assoluta e indiscutibile egemonia di una religione sull’altra,
in intolleranza civile. Gradualmente si è affermato il sistema che qualsiasi forma di dissidenza in materia di religione era considerato un reato, con tutte le implicazioni che hanno segnato la storia dell’Europa Cristiana; guerre di religione, torture, rogo, pena capitale. Tutti questi avvenimenti hanno condizionato e caratterizzato le relazione tra lo Stato e le Chiese, e tra gli Stati e le Chiese fra loro. Infatti la nostra coscienza di oggi giudica negativamente gli avvenimenti del passato e nello stesso tempo la nostra convinzione, di dover rispettare la libertà di coscienza e di religione di tutti è il risultato di lotte e di evoluzioni culturali e sociali, di una lunga marcia nella quale noi possiamo identificare alcuni momenti determinanti. Infatti fra i vari diritti dell’uomo e del cittadino che le dichiarazione del XVII e del XVIII sec. Proclamarono come intangibili ed imprescrittibili, perché connaturali e insite nell’uomo il diritto alla libertà religiosa fu il primo ad essere enunciato. L’uomo europeo contemporaneo forte della sua tradizione culturale sembra avvertire che la riflessione sul fondamento dei diritti umani identificato nella dignità della persona umana possa rappresentare una convergenza fra tutti gli uomini di tutte le tendenze religiose e di tutte le fedi, soprattutto dopo l’acquisizione da parte di partiti della necessità di dare effettivo vigore ad un sistema di garanzie individuali e collettive circa le libertà personali, prima fra tutte quella religiosa che vuol dire , libertà di coscienza, di opinione, di pensiero che consenta a ciascuna persona indistintamente di avere, di praticare e di diffondere una propria concezione di vita, del mondo e dei rapporti inter-personali e sociali. Anche se nel mondo contemporaneo c’è da rallegrarsi che nella dimensione politica Europea siano stati finalmente affermate le concezioni di libertà di pensiero e di religione, non bisogna comunque dimenticare che l’uomo europeo, fondamentalmente Cristiano, anche in nome della sua religione è stato artefice di lotte, guerre, rappresaglie, repressioni, uccisioni, intolleranze, persecuzioni e sfruttamenti di popoli di altri continenti diversi per razza e religione. Questa lunga lotta per la tolleranza e per la libertà religiosa, ha fatto si che oggi queste due concezioni siano considerate come un valore universale. La libertà di coscienza è alla base di qualsiasi altra libertà religiosa e di tutte le altre libertà civili e politiche. Infine è di fondamentale importanza sottolineare che lo stato moderno non conosce più il concetto di tolleranza ma solo quella di Libertà.
La storia ha registrato il conflitto della chiesa cattolica con le libertà moderne. Le libertà e soprattutto la libertà di coscienza, vengono prima rivendicate e poi definite in un clima di rifiuto del vecchio regime, di opposizione alle istituzioni, alle tradizioni e anche alle autorità ecclesiastiche. In questo clima si collocano anche le energiche condanne lanciate dalla chiesa contro le libertà moderne, poiché le considerava delle false libertà, soprattutto per quanto riguardava la libertà di coscienza, sia perché ritenute contrarie alla vocazione propria dell’uomo di ricercare
essa derivano i c.d. diritti inviolabili della persona. Questa concezione trova riferimento nella Carta Costituzionale in particolare in due norme:
La libertà religiosa può avere diverse interpretazioni, può essere intesa come:
In questo contesto quello che a noi interessa è la libertà religiosa intesa come principio giuridico, infatti la libertà religiosa non è un concetto filosofico, o un principio ecclesiastico ma è un principio essenzialmente giuridico.
Lo stato moderno democratico sancisce il riconoscimento dei diritti e delle libertà e intende garantirli con la forza della sua costituzione senza poter porre una gerarchia fra i vari diritti. Esistono diverse concezioni dottrinali sui diritti di libertà:
autodeterminarsi ad agire secondo le proprie convinzioni in merito alla propria vita personale.
In realtà quello che si deve tenere in considerazione sono due convincimenti uno filosofico e l’altro storico. Il concetto filosofico concerne la priorità della persona umana nei confronti dello Stato; ossia alla persona umana deve essere riconosciuta una centralità e un primato come soggetto di diritti che si riflette nell’art 2 Cost. il quale sancisce il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo da parte dello stato. il concetto storico si riferisce al fatto innegabile che in alcuni ordinamenti giuridici o in determinate situazioni una rilevanza giuridica maggiore sia stata riconosciuta ad alcune libertà piuttosto che ad altre. Tutto questo è senza dubbio riconosciuto alla libertà religiosa e di coscienza che si sono affermate progressivamente come prerogative della persona umana e fatte valere anche di fronte alle varie forme di tirannia. Il fenomeno della libertà in materia religiosa si denomina in dottrina e nella legislazione con diverse formulazioni non coincidenti tra loro; libertà di coscienza, libertà religiosa, libertà di religione, libertà di culto.
La nozione di coscienza la possiamo considerare come la consapevolezza o il sentimento interiore che spinge ogni persona umana a dare un giudizio di valore sui propri atti e sui fatti esterni. In una concezione più ampia la libertà di coscienza è la libertà di avere e di seguire anche nella condotta esterna le convinzioni personali circa i criteri di valutazione del bene e del male con la propria facoltà critica interiore. E’ una libertà come si vede che non riguarda esclusivamente la pratica religiosa ma va ad identificarsi con la libertà di pensiero. Inoltre considerata la natura razionale e responsabile della persona umana, la libertà di coscienza oltre ad essere un diritto è certamente un dovere, dato che la persona umana non può non essere libera nella sua coscienza.
Conseguenza della libertà di coscienza è la libertà religiosa, ossia la libertà di credere ad una religione; vale a dire una concezione religiosa della vita e di riconoscere la Divinità e la dipendenza da essa, manifestare con la parola, con lo scritto, o con altri mezzi la propria fede religiosa. Naturalmente si parla di libertà di credere in una fede religiosa ma si intende anche in libertà di non credere e di non aderire ad una fede e quindi all’ateismo. La libertà religiosa va intesa come un concetto giuridico nel senso che esiste per lo Stato l’obbligo di predisporre le condizioni giuridiche perche ogni cittadino possa essere libero da qualsiasi interferenza e di esercitare effettivamente tale diritto e rivendicarlo anche con strumenti di tutela nei confronti degli altri cittadini e dello stesso stato. Questa autonomia è giuridicamente tutelata e
ortodosse, piccoli gruppi islamici. Nessuna di queste confessioni avrebbe posto problemi in materia di buon costume. Nell’epoca contemporanea il panorama generale confessionale in Italia è profondamente cambiato se rapportato al momento della promulgazione della carta cost.
Sulla base della rivendicata libertà di religione ogni persona può determinarsi a tenere comportamenti rispondenti alle proprie convinzioni interiori che non rilevano per l’ordinamento giuridico se rimangono nella sfera strettamente privata. Al contrario tali comportamenti ispirati a concezioni di ordine religioso o etico o ideologico, sono socialmente rilevanti se superano la sfera privata ed entrano in relazione con la collettività. In sostanza l’ordinamento giuridico è organizzato in modo che, non impone alcun atto di carattere religioso o confessionale, opera per far si che la persona non sia messa in condizioni di agire contro la propria ideologia. La persona, soggetto di diritto nella vita sociale può tenere altri comportamenti collegati a decisioni assunte nella propria coscienza e che vanno intesi come manifestazioni più o meno dirette della libertà religiosa, cui il legislatore ha riconosciuto rilevanza e che ha regolamentato:
proprie convinzioni. Lo stato ha rinunciato ad imporre un’unica forma di celebrazione del proprio matrimonio, quella civile; per cui, i matrimoni celebrati con rito religioso, cattolico o di altre fedi religiose, assumono anche effetti civili.
La convenzione di Roma adottata nell’ambito del Consiglio Europeo nel 1950 è stata via via integrata di Protocolli che ne hanno arricchito i contenuti. Tutti gli stati europei sono ora parte della convenzione che è divenuta il documento fondamentale che sancisce il rispetto dei diritti e delle libertà della persona negli Stati membri dell’ UE. Il diritto di libertà religiosa deve essere rispettato dall’UE stessa. La convenzione europea fa riferimento alla libertà religiosa nell’Art 9 e nell’Art 2 del primo protocollo.
La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la Corte della convenzione, sui temi che concernono il diritto ecclesiastico; la libertà di coscienza, di religione, di pensiero. I significativi elementi presenti nella giurisprudenza della corte sono:
indicati in termini di misure necessarie, previste dalla legge, in una società democratica. In una società dove esistono più religioni è opportuno porre alcuni limiti mirati a conciliare i diversi interessi dei vari gruppi religiosi.
La seconda guerra mondiale e l’emergere di uno standard minimo di comportamento civile hanno dato l’impulso a movimenti che nell’epoca contemporanea si battono in favore dei diritti dell’uomo e nell’interesse della libertà religiosa. Anche in conseguenza dell’azione delle Nazioni Unite si è visto nascere una serie di documenti, dichiarazioni, trattati, convenzioni riguardanti il tema dei diritti umani, compresa la libertà religiosa. I trattati e le convenzioni se debitamente ratificati hanno valore di legge all’interno degli ordinamenti statali , ma va comunque detto che anche se alcuni stati sono membri dell’ ONU non hanno ratificato accordi assai significativi quali i Patti internazionali sui diritti civili, politici, economici, sociali, religiosi, e impongono delle riserve interpretative, limitando di fatto l’efficacia delle clausole sancite dal diritto internazionale all’interno del loro ordinamento. Tuttavia si nota una tendenza generale che vede il diritto internazionale acquisire spazi sempre più rilevanti nell’ambito degli ordinamenti interni degli stati membri in materia di diritti e libertà della persona. Anche se non esiste ancora uno specifico strumenti internazionale volto a porre precisi obblighi giuridici agli stati in materia di libertà religiosa, esiste un complesso di impegni politici, e obbligazioni giuridiche che derivano da atti internazionali adottati o firmati e ratificati da moltissimi stati che costituiscono un sistema assai ampio di tutela e di controllo e valido anche in pratica. Le norme più rilevanti sono quelle contenute nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà della persona. In questo modo la comunità internazionale ha voluto dare un diritto di tutela e garantire all’individuo in godimento e il rispetto di un certo numero di valori considerati comuni dalla comunità internazionale. Per ricostruire il sistema di tutela internazionale della libertà religiosa è necessario tenere conto di tutti i documenti internazionali che hanno portato ad affermare e tutelare tale diritto, e del complesso delle disposizioni, norme, e impegni contenuti in questi documenti che possono essere trattati con dei principi generali:
a) Il separatismo francese; conseguenza della filosofia illuministica e della Rivoluzione del 1789, sulla base della libertà e dell’uguaglianza affermate nel nuovo corso politico, reagì all’ancien régime, e al potere della chiesa. Questi avvenimenti aprirono la strasa alla dottrina etico-politica del separatismo volendo far trionfare la centralità dell’individuo e per essa la libertà del pensiero, la libertà di coscienza, di stampa, di religione, di culto. L’affermazione di questi principi non fu facile ma nell’epoca moderna la separazione fra lo Stato e le confessioni religiose è stata sancita in Francia con la legge del 1905 tuttora vigente e viene ritenuta come un principio fondamentale dell’ordinamento che si proclama neutrale nei confronti del fenomeno religioso e confessionale. b) Il separatismo americano; anche nell’America del nord la lotta per la libertà religiosa fu lunga, circa 150 anni, ma non fu mai una lotta contro la religione, ma fu sempre più forte l’esigenza di una libertà per tutti e per tutte le confessioni religiose che numerosissime erano passate dal vecchio al nuovo mondo. All’inizio si operò negli stati con una separazione fra i due poteri fino al 1791 quando il primo congresso degli Stati Uniti sancì che non avrebbe emanato nessuna legge che si fosse riferita allo stabilimento della religione o avesse proibito il libero esercizio di essa. Questa fu la separazione che gli Stati Uniti al momento di costituirsi posero a base delle loro relazioni con le chiese, e a tale separazione posero la garanzia della più ampia libertà religiosa.
La situazione in Italia risultò particolare dopo il 1861 anno dell’ Unità, infatti:
Cap. III: La libertà delle confessioni religiose:
La libertà delle confessioni religiose può essere disciplinato in via generale da due disposizioni costituzionali, quali l’art 8.1 e l’art 20. L’art 8.1 dispone l’eguale libertà di tutte le confessioni di fronte alla legge, mentre l’art 20 afferma sostanzialmente un concetto negativo, il divieto di discriminazione nei confronti delle istituzioni o associazioni di tutte le confessioni religiose.
.1 che cosa è una confessione religiosa:
Una definizione legislativa su cosa è una confessione religiosa non è stata data, quindi è opportuno porre l’interrogativo. Per confessione religiosa si potrebbero intendere le comunità sociali stabili e non dotate di organizzazione strutturata, con normazioni proprie rigide o attenuate, con una concezione propria e originale del mondo basata sull’esistenza di un Essere trascendente o superiore che è in rapporto con gli uomini. Tutto questo costituirebbe i caratteri e le finalità di una comunità c.d. religiosa o confessionale. Questo tentativo di definizione è ricco di elementi della tradizione europea, ma è necessario far rientrate in tale tipo di concezione anche altre religioni orientali, ora presenti anche nel nostro paese anche se estranee alla nostra cultura religiosa: è il caso dell’ induismo, con i suoi caratteri di religione sincretista, il Buddismo, che presenta numerose tradizioni, non prevede un culto della divinità ma che costituisce un sistema filosofico-religioso per la salvezza dell’uomo con l’estinguersi del nirvana. Queste confessioni religiose, anche se estranee alla tradizione europea, tali istituzioni sono considerate religioni nei loro Paesi di origine, e in Italia hanno ottenuto il riconoscimento della personalità
La norma costituzionale pone precisi limiti che garantiscono tutti gli individui e tutte le confessioni. Le confessioni che non hanno stipulato Intese con lo Stato devono essere garantite dall’assicurazione di uguale libertà e dalla previsione dell’art. 19 Cost.
.4 il divieto di discriminazione art. 20 Cost.:
l’art.20 Cost. dispone: il carattere ecclesiastico e il fine di religione e di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Tale norma è un’altra disposizione Cost. che come l’art 8 Cost. ha assunto la funzione di norma- principio di carattere generale. L’art. quando è stato emanato voleva sancire che il carattere ecclesiastico o lo scopo di culto non possono essere causa di un trattamento odioso o penalizzante o discriminante a danno degli enti stessi. Gli elementi essenziali per comprendere l’esatto contenuto del disposto Cost. sono molteplici:
Cap. IV: Il regime giuridico del rapporto fra lo stato e le confessioni religiose:
Durante l’Assemblea costituente, per l’elaborazione, formulazione, approvazione della norma costituzionale che poi sarà l’art. 7 Cost. concernente il rapporto tra lo Stato e la Chiesa cattolica, il dibattito fu molto ampio. Nell’ambito di questi lavori, in sede della prima Sottocommissione iniziando a discutere del rapporto tra il nuovo Stato democratico e la Chiesa cattolica l’on. Dossetti, relatore di parte democristiana, pose il problema di un riconoscimento della Chiesa sotto il profilo internazionalistico.
Dossetti; proponeva il riconoscimento dell’ordinamento della Chiesa da parte dello Stato; la previsione che le norme diritto internazionale facessero parte dell’ordinamento dello stato, intendendo sancire il principio dell’adattamento automatico del diritto interno al diritto internazionale; infine il riconoscimento della religione cattolica come religione di Stato e i Patti Lateranensi come base del diritto nelle relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Egli ricordava l’esigenza di non ignorare il fatto che la Chiesa cattolica è veramente un’istituzione con tutti i poteri e le funzioni di un ordinamento giuridico. L’ordinamento giuridico canonico è un ordinamento a sé stante e il suo fondamento non deriva dal riconoscimento di un altro ordinamento.
L’on. Togliatti, capo del Partito comunista rilevò che c si trovava di fronte ad una situazione di uno stato di fatto costituito dai Patti lateranensi e ad un’ esigenza di principio relativa all’indipendenza dello Stato dalla Chiesa, quindi nell’ambito della completa libertà di culto e di coscienza.
Togliatti; sosteneva che si dovesse lavorare per una formula che riconosceva la piena indipendenza reciproca dello Stato e della Chiesa.