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Il Rapporto tra Stato e Chiesa Cattolica: Un'Analisi del Diritto Ecclesiastico, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

riassunto esame di diritto ecclesiastico. Libro del corso: lezioni di diritto ecclesiastico G. Barberini

Tipologia: Sintesi del corso

2011/2012
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DIRITTO ECCLESIASTICO:
Cap. I : Le fonti del diritto ecclesiastico:
1. Il diritto ecclesiastico:
Nella vita di un’ aggregazione umana sono molti i fenomeni socialmente rilevanti e
tra questi se ne evidenziano alcuni che hanno anche rilevanza giuridica, si tratta dei
rapporti che costituiscono il complesso di doveri del singolo nei confronti della
società, o di diritti che l’ordinamento riconosce al singolo.
Tra i fenomeni socialmente rilevanti quello che si prenderà in questa sede in
considerazione è il fenomeno religioso, sia individuale sia collettivo. La libertà della
sua espressione è costituzionalmente garantita e le regole fissate per la libertà del
fenomeno religioso costituiscono quello che comunemente chiamiamo diritto
ecclesiastico, che è; il ramo dell’ordinamento di uno Stato nel quale si raccolgono
le norme che riguardano il regolamento del fenomeno sociale religioso.
Il diritto ecclesiastico denota tre peculiarità:
interessi fondamentali coinvolti nel fenomeno religioso e che riguardano la
persona nel sua sfera più intima
le regole giuridiche che costituiscono il diritto ecclesiastico non sono contenute
in un corpo unico ma sono disseminate in vari settori dell’ordinamento
le regole giuridiche poste dallo stato per molte situazione sono il frutto di
accordi con altri ordinamenti con i quali l’ordinamento dello stato entra in
rapporto.
Il diritto ecclesiastico non va confuso con il diritto canonico, che è: l’antichissimo
diritto della chiesa cattolica, fondato sul diritto divino che è il complesso di
norme che non sono state poste dalla chiesa, come società visibile, ma che da
essa sono fatte valere perché contenute nella rivelazione divini, in particolare la
Bibbia, vecchio e nuovo testamento. Il diritto canonico quindi si fonda su
elementi teologici e religiosi ed è costituito dalle norme giuridiche religiose poste
dai competenti organi legislativi della chiesa.
Il diritto canonico insieme al diritto romano sono considerati le fonti del diritto
moderno.
Il rapporto tra i due diritti, ecclesiastico e canonico, può oggi essere posto;
Lo studioso del diritto ecclesiastico non può non considerare l’ordinamento
giuridico canonico, che è sovrano e governa l’istituzione giuridica religiosa
diffusa in tutto il mondo, al cui vertice c’è il Sommo Pontefice. Inoltre a seguito
degli accordi stipulati tra lo stato e la chiesa cattolica il diritto ecclesiastico e il
diritto canonico su alcune materie (matrimonio) devono essere considerati
contestualmente.
Lo studioso del diritto canonico, dall’altra parte, non può non tener conto dei
caratteri del diritto ecclesiastico ora vigente. Oggi il diritto ecclesiastico è
fondato sui principi di libertà e uguaglianza, e come è sancito dagli artt 7 e 8
della Cost. non c’è spazio per alcuna forma di supremazia o egemonia.
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DIRITTO ECCLESIASTICO:

Cap. I : Le fonti del diritto ecclesiastico:

1. Il diritto ecclesiastico:

Nella vita di un’ aggregazione umana sono molti i fenomeni socialmente rilevanti e tra questi se ne evidenziano alcuni che hanno anche rilevanza giuridica, si tratta dei rapporti che costituiscono il complesso di doveri del singolo nei confronti della società, o di diritti che l’ordinamento riconosce al singolo. Tra i fenomeni socialmente rilevanti quello che si prenderà in questa sede in considerazione è il fenomeno religioso , sia individuale sia collettivo. La libertà della sua espressione è costituzionalmente garantita e le regole fissate per la libertà del fenomeno religioso costituiscono quello che comunemente chiamiamo diritto ecclesiastico, che è; il ramo dell’ordinamento di uno Stato nel quale si raccolgono le norme che riguardano il regolamento del fenomeno sociale religioso.

Il diritto ecclesiastico denota tre peculiarità:

  • interessi fondamentali coinvolti nel fenomeno religioso e che riguardano la persona nel sua sfera più intima
  • le regole giuridiche che costituiscono il diritto ecclesiastico non sono contenute in un corpo unico ma sono disseminate in vari settori dell’ordinamento
  • le regole giuridiche poste dallo stato per molte situazione sono il frutto di accordi con altri ordinamenti con i quali l’ordinamento dello stato entra in rapporto.

Il diritto ecclesiastico non va confuso con il diritto canonico, che è: l’antichissimo diritto della chiesa cattolica, fondato sul diritto divino che è il complesso di norme che non sono state poste dalla chiesa, come società visibile, ma che da essa sono fatte valere perché contenute nella rivelazione divini, in particolare la Bibbia, vecchio e nuovo testamento. Il diritto canonico quindi si fonda su elementi teologici e religiosi ed è costituito dalle norme giuridiche religiose poste dai competenti organi legislativi della chiesa. Il diritto canonico insieme al diritto romano sono considerati le fonti del diritto moderno. Il rapporto tra i due diritti, ecclesiastico e canonico, può oggi essere posto;

  • Lo studioso del diritto ecclesiastico non può non considerare l’ordinamento giuridico canonico, che è sovrano e governa l’istituzione giuridica religiosa diffusa in tutto il mondo, al cui vertice c’è il Sommo Pontefice. Inoltre a seguito degli accordi stipulati tra lo stato e la chiesa cattolica il diritto ecclesiastico e il diritto canonico su alcune materie (matrimonio) devono essere considerati contestualmente.
  • Lo studioso del diritto canonico, dall’altra parte, non può non tener conto dei caratteri del diritto ecclesiastico ora vigente. Oggi il diritto ecclesiastico è fondato sui principi di libertà e uguaglianza , e come è sancito dagli artt 7 e 8 della Cost. non c’è spazio per alcuna forma di supremazia o egemonia.

Nel diritto ecclesiastico Italiano, si è verificata una progressiva espansione dei contenuti, da un complesso di norme riguardanti soprattutto la chiesa cattolica si è giunti ad un complesso di norme riguardanti 6 confessioni religiose che hanno stipulato accordi con lo Stato ai sensi dell’art 8.3 della Cost. Quindi si è affermato il convincimento che il diritto ecclesiastico debba essere considerato come il diritto posto dallo Stato per tutelare la libertà di coscienza e alle convinzioni di tutti, che non si riducono alle sole pratiche di culto. Infatti quando si parla delle convinzioni di tutti si fa riferimento a quei patrimoni di idee che costituiscono la concezione di vita di ogni persona e che riguardano l’adesione ad una fede religiosa o all’ateismo e a quelle situazioni sociali nelle quali la coscienza individuale deve operare una scelta in conformità alle proprie convinzioni.

  1. Le fonti

Un fenomeno così complesso come quello religioso e confessionale ha una pluralità di fonti normative che sono, l’insieme di fatti e atti mediante i quali vengono prodotte le norme giuridiche:

  • Fonti sulla produzione; determinano i fattori che devono essere considerati validi per la disciplina normativa di situazioni concrete e le procedure di formazione del diritto.
  • Fonti di produzione; sono gli atti e i fatti normativi volti a costituire l’ordinamento stesso
  • Fonti di cognizione; sono gli atti e gli strumenti mirati alla conoscibilità delle norme prodotte, come ad esempio la pubblicazione degli atti sulla Gazzetta Ufficiale.

Per l’individuazione pratica ed effettiva delle fonti è fondamentale la nozione di gerarchia delle fonti, vale a dire la loro collocazione nell’ordinamento giuridico in ordine alla loro efficacia normativa e al rapporto di ciascuna fonte con quella di grado superiore o inferiore:

)a Fonte primaria di ogni ordinamento giuridico, a cui tutte le altre rimangono subordinate ad essa, è la costituzione, la quale assicura un fondamento comune per la convivenza sociale. Questo fondamento va considerato tenendo presente le norme contenute nelle convenzioni internazionali a protezione dei diritti dell’uomo, ed in particolari vanno ricordati i principi fondamentali o supremi dell’ordinamento Cost. e tra questi principi fondamentali se ne riconoscono alcuni concernenti il rapporto tra lo stato e la chiesa cattolica. Nell’ordinamento Cost. si hanno anche norme che indirettamente o direttamente riguardano il fenomeno religioso e sono tali da farlo considerare come una espressione dei diritti di libertà sanciti nella carta costituzionale.

)f Un’altra fonte è occupata dagli atti aventi forza di legge o di natura regolamentare che disciplinano questioni che nelle norme di derivazione concordataria si è previsto dovessero essere regolate da organi delle parti contraenti di livello inferiore individuati come competenti. Ad esempio per quanto riguarda la chiesa cattolica con decreto del Presidente della Repubblica sono rese esecutive Intese tra i competenti Ministri e la Conferenza episcopale italiana concernente; l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana, assistenza spirituale nella Polizia di Stato, la tutela dei beni culturali, degli archivi e delle biblioteche. )g Le norme regionali fanno parte delle fonti del diritto ecclesiastico. Le regioni possono emanare norme interessanti le confessioni religiose rispondendo all’esigenza di dare attuazione alle previsioni degli atti aventi forza di legge o di natura regolamentare (vd. Punto F.) )h Alla formazione del diritto ecclesiastico contribuiscono anche le norme dell’ordinamento canonico e di altri ordinamenti confessionali, Per quanto concerne la chiesa cattolica, le norme rimangono nell’ordinamento canonico ma acquistano rilevanza giuridica nell’ordinamento statuale nella misura in cui alcuni loro effetti sono riconosciuti dallo Stato. Ad esempio:

  • norme civili che fanno riferimento alla condizione giuridica degli ecclesiastici hanno come presupposto le norme canoniche che a determinati soggetti riconoscono questa qualifica.
  • La disciplina concordata che riconosce effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico presuppone la nozione di matrimonio propria della chiesa e l’osservanza delle norme relative alla valida celebrazione del matrimonio.

Cap. II : La libertà religiosa:

  1. La lotta per la libertà religiosa:

Per molti secoli l’Europa ha registrato la trasformazione dell’intolleranza ecclesiastica, vale a dire l’assoluta e indiscutibile egemonia di una religione sull’altra,

in intolleranza civile. Gradualmente si è affermato il sistema che qualsiasi forma di dissidenza in materia di religione era considerato un reato, con tutte le implicazioni che hanno segnato la storia dell’Europa Cristiana; guerre di religione, torture, rogo, pena capitale. Tutti questi avvenimenti hanno condizionato e caratterizzato le relazione tra lo Stato e le Chiese, e tra gli Stati e le Chiese fra loro. Infatti la nostra coscienza di oggi giudica negativamente gli avvenimenti del passato e nello stesso tempo la nostra convinzione, di dover rispettare la libertà di coscienza e di religione di tutti è il risultato di lotte e di evoluzioni culturali e sociali, di una lunga marcia nella quale noi possiamo identificare alcuni momenti determinanti. Infatti fra i vari diritti dell’uomo e del cittadino che le dichiarazione del XVII e del XVIII sec. Proclamarono come intangibili ed imprescrittibili, perché connaturali e insite nell’uomo il diritto alla libertà religiosa fu il primo ad essere enunciato. L’uomo europeo contemporaneo forte della sua tradizione culturale sembra avvertire che la riflessione sul fondamento dei diritti umani identificato nella dignità della persona umana possa rappresentare una convergenza fra tutti gli uomini di tutte le tendenze religiose e di tutte le fedi, soprattutto dopo l’acquisizione da parte di partiti della necessità di dare effettivo vigore ad un sistema di garanzie individuali e collettive circa le libertà personali, prima fra tutte quella religiosa che vuol dire , libertà di coscienza, di opinione, di pensiero che consenta a ciascuna persona indistintamente di avere, di praticare e di diffondere una propria concezione di vita, del mondo e dei rapporti inter-personali e sociali. Anche se nel mondo contemporaneo c’è da rallegrarsi che nella dimensione politica Europea siano stati finalmente affermate le concezioni di libertà di pensiero e di religione, non bisogna comunque dimenticare che l’uomo europeo, fondamentalmente Cristiano, anche in nome della sua religione è stato artefice di lotte, guerre, rappresaglie, repressioni, uccisioni, intolleranze, persecuzioni e sfruttamenti di popoli di altri continenti diversi per razza e religione. Questa lunga lotta per la tolleranza e per la libertà religiosa, ha fatto si che oggi queste due concezioni siano considerate come un valore universale. La libertà di coscienza è alla base di qualsiasi altra libertà religiosa e di tutte le altre libertà civili e politiche. Infine è di fondamentale importanza sottolineare che lo stato moderno non conosce più il concetto di tolleranza ma solo quella di Libertà.

  1. L’evoluzione della dottrina cattolica:

La storia ha registrato il conflitto della chiesa cattolica con le libertà moderne. Le libertà e soprattutto la libertà di coscienza, vengono prima rivendicate e poi definite in un clima di rifiuto del vecchio regime, di opposizione alle istituzioni, alle tradizioni e anche alle autorità ecclesiastiche. In questo clima si collocano anche le energiche condanne lanciate dalla chiesa contro le libertà moderne, poiché le considerava delle false libertà, soprattutto per quanto riguardava la libertà di coscienza, sia perché ritenute contrarie alla vocazione propria dell’uomo di ricercare

essa derivano i c.d. diritti inviolabili della persona. Questa concezione trova riferimento nella Carta Costituzionale in particolare in due norme:

  • La Cost. sancisce il riconoscimento e il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (Art2Cost). Si parla di diritti inviolabili che sono riconosciuti espressamente o deducibili dalla Cost. e che non possono venir meno nemmeno ricorrendo al procedimento di revisione Cost., poiché formano il fondamento della dignità umana.
  • La Cost. sancisce anche il principio di uguaglianza secondo cui; tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche, e condizioni sociali (Art3.1Cost). Pertanto la situazione giuridica dei cittadini cattolici, protestanti, ebrei, ortodossi, mussulmani o atei è identica. Nella moderna società il legislatore per regolamentare con il criterio della ragionevolezza situazioni obiettivamente differenti e di assicurare l’esercizio dei diritti di tutti può attuare regimi giuridici diversificati o differenziati, obbedendo anche all’obbligo posto dalla Cost. di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico, sociale, che limitando di fatto la libertà, e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana (Art3.2Cost)
  1. La libertà religiosa nell’ordinamento dello Stato moderno:

La libertà religiosa può avere diverse interpretazioni, può essere intesa come:

  • Principio filosofico: liberazione dello spirito dell’uomo da ogni preconcetto dogmatico.
  • Principio teologico: la libertà degli appartenenti ad una determinata confessione di conformare ad essa gli atti della vita.
  • Principio giuridico: principio ispiratore della realizzazione e del mantenimento nella società di un ordinamento giuridico tale che ogni individuo possa perseguire e raggiungere a sua scelta il fine della salvezza dello spirito e della verità scientifica senza che gli altri gli possano porre ostacoli.

In questo contesto quello che a noi interessa è la libertà religiosa intesa come principio giuridico, infatti la libertà religiosa non è un concetto filosofico, o un principio ecclesiastico ma è un principio essenzialmente giuridico.

  1. I contenuti della libertà religiosa:

Lo stato moderno democratico sancisce il riconoscimento dei diritti e delle libertà e intende garantirli con la forza della sua costituzione senza poter porre una gerarchia fra i vari diritti. Esistono diverse concezioni dottrinali sui diritti di libertà:

  • Secondo una concezione dottrinale tutti i diritti di libertà non sarebbero altro che versioni diversificate dell’unico diritto di “libertà civile” che consiste nel potere giuridico riconosciuto dalla legge alla persona, di disporre di se stessa e di

autodeterminarsi ad agire secondo le proprie convinzioni in merito alla propria vita personale.

  • Un’altra concezione invece individua varie libertà giuridiche, quante sono i comportamenti effettivamente consentiti e garantiti dall’ordinamento.

In realtà quello che si deve tenere in considerazione sono due convincimenti uno filosofico e l’altro storico. Il concetto filosofico concerne la priorità della persona umana nei confronti dello Stato; ossia alla persona umana deve essere riconosciuta una centralità e un primato come soggetto di diritti che si riflette nell’art 2 Cost. il quale sancisce il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo da parte dello stato. il concetto storico si riferisce al fatto innegabile che in alcuni ordinamenti giuridici o in determinate situazioni una rilevanza giuridica maggiore sia stata riconosciuta ad alcune libertà piuttosto che ad altre. Tutto questo è senza dubbio riconosciuto alla libertà religiosa e di coscienza che si sono affermate progressivamente come prerogative della persona umana e fatte valere anche di fronte alle varie forme di tirannia. Il fenomeno della libertà in materia religiosa si denomina in dottrina e nella legislazione con diverse formulazioni non coincidenti tra loro; libertà di coscienza, libertà religiosa, libertà di religione, libertà di culto.

  • La libertà di coscienza:

La nozione di coscienza la possiamo considerare come la consapevolezza o il sentimento interiore che spinge ogni persona umana a dare un giudizio di valore sui propri atti e sui fatti esterni. In una concezione più ampia la libertà di coscienza è la libertà di avere e di seguire anche nella condotta esterna le convinzioni personali circa i criteri di valutazione del bene e del male con la propria facoltà critica interiore. E’ una libertà come si vede che non riguarda esclusivamente la pratica religiosa ma va ad identificarsi con la libertà di pensiero. Inoltre considerata la natura razionale e responsabile della persona umana, la libertà di coscienza oltre ad essere un diritto è certamente un dovere, dato che la persona umana non può non essere libera nella sua coscienza.

  • La libertà religiosa:

Conseguenza della libertà di coscienza è la libertà religiosa, ossia la libertà di credere ad una religione; vale a dire una concezione religiosa della vita e di riconoscere la Divinità e la dipendenza da essa, manifestare con la parola, con lo scritto, o con altri mezzi la propria fede religiosa. Naturalmente si parla di libertà di credere in una fede religiosa ma si intende anche in libertà di non credere e di non aderire ad una fede e quindi all’ateismo. La libertà religiosa va intesa come un concetto giuridico nel senso che esiste per lo Stato l’obbligo di predisporre le condizioni giuridiche perche ogni cittadino possa essere libero da qualsiasi interferenza e di esercitare effettivamente tale diritto e rivendicarlo anche con strumenti di tutela nei confronti degli altri cittadini e dello stesso stato. Questa autonomia è giuridicamente tutelata e

ortodosse, piccoli gruppi islamici. Nessuna di queste confessioni avrebbe posto problemi in materia di buon costume. Nell’epoca contemporanea il panorama generale confessionale in Italia è profondamente cambiato se rapportato al momento della promulgazione della carta cost.

  • Nel costume della società Italiana è avvenuta la piena acquisizione del principio della piena legittimità del pluralismo ideologico e culturale, a tutti i livelli. Il pluralismo è la dottrina che si oppone alla concezione totalitaria dello Stato e che da sostanza a quella liberal-democratica per garantire la libertà di manifestazione del pensiero.
  • Sono avvenuti profondi cambiamenti nella chiesa cattolica, l’Accordo stipulato nel 1948 tra la Santa Sede e lo Stato Italiano ha rappresentato una svolta nei rapporti con lo stato e l’abbandono dell’attitudine di egemonia della chiesa sulla società italiana.
  • Lo Stato ha stipulato accordi internazionali con le confessioni religiose diverse da quella cattolica, dopo aver sancito la loro autonomia. Tali confessioni hanno acquisito legittimamente spazi sociali e garanzie giuridiche per perseguire le loro finalità e interessi.
  • Tra le confessioni e movimenti religiosi che hanno acquisito diritti in Italia vi è l’ Islam che, da piccoli gruppi, è passato ad una presenza assai numerosa, grazie all’immigrazione. Lo stato italiano non può non riconoscergli le garanzie sancite dall’art 19 Cost. ma l’Islam pur essendo stato sempre presente negli stati europei è in qualche modo “estraneo” alla cultura europea e alla concezione di vita individuale e sociale propria dei popoli europei. La libertà di culto per gli islamici non è messa in discussione nel nostro stato ma non si possono sottovalutare la rigidità delle norme coraniche che non garantiscono la stessa libertà che viene riconosciuta dal nostro stato in molti stati islamici per le altre confessioni religiose.
  1. Manifestazioni della libertà religiosa:

Sulla base della rivendicata libertà di religione ogni persona può determinarsi a tenere comportamenti rispondenti alle proprie convinzioni interiori che non rilevano per l’ordinamento giuridico se rimangono nella sfera strettamente privata. Al contrario tali comportamenti ispirati a concezioni di ordine religioso o etico o ideologico, sono socialmente rilevanti se superano la sfera privata ed entrano in relazione con la collettività. In sostanza l’ordinamento giuridico è organizzato in modo che, non impone alcun atto di carattere religioso o confessionale, opera per far si che la persona non sia messa in condizioni di agire contro la propria ideologia. La persona, soggetto di diritto nella vita sociale può tenere altri comportamenti collegati a decisioni assunte nella propria coscienza e che vanno intesi come manifestazioni più o meno dirette della libertà religiosa, cui il legislatore ha riconosciuto rilevanza e che ha regolamentato:

  • La libertà matrimoniale. E’ la libertà propria di ogni persona di scegliere la forma con cui celebrare il proprio matrimonio in corrispondenza delle

proprie convinzioni. Lo stato ha rinunciato ad imporre un’unica forma di celebrazione del proprio matrimonio, quella civile; per cui, i matrimoni celebrati con rito religioso, cattolico o di altre fedi religiose, assumono anche effetti civili.

  • L’insegnamento religioso nella scuola. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori è riconosciuta la libertà di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, agli alunni e ai genitori appartenenti ad altre confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato è riconosciuto il diritto di svolgere nella scuola attività di studio del fatto religioso.
  • La fruizione di servizi di assistenza religiosa nelle istituzioni pubbliche. Secondo le norme vigenti tali servizi sono organizzati nell’ambito delle Forze Armate, della Polizia di Stato, degli ospedali, e case di cura o di assistenza e degli istituti di prevenzione e pena per consentire la cura degli interessi religiosi e la pratica del culto.
  • La disponibilità dei luoghi di culto. Si tratta di un diritto delle persone e delle istituzioni conseguente alla libertà di praticare in forma comunitaria la propria fede religiosa; pertanto, sono legittime le iniziative assunte per edificare i luoghi di culto nel rispetto del diritto vigente.
  • L’obiezione di coscienza all’aborto. La questione è delicatissima dato che fa riferimento alla tutela del diritto alla vita del nascituro e ai diritti da riconoscere all’embrione. La sostanziale diversità di interessi potenzialmente contrastanti con altri, quelli della madre e quelli del nascituro, hanno fatto si che il legislatore abbia previsto che, il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie non è tenuto a prendere parte delle procedure ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. Il legislatore ha inteso tutelare la decisione che, sulla base di motivazione etiche o religiose, il personale sanitario è libero di assumere volendo affermare i valori in cui crede.
  • L’obiezione di coscienza alla vivisezione. Anche per questa situazione il legislatore ha tenuto conto delle esigenze di coscienza del personale sanitario, medici, ricercatori, che per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio al diritto di libertà di pensiero, coscienza e religione si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, pertanto essi, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.
  • L’assegnazione della quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’effettuazione di erogazioni liberali in denaro in favore di confessioni religiose; le queste, le collette all’interno degli edifici di culto. I cittadini Italiani hanno il diritto di versare l’otto per mille ad una confessione religiosa per scopi generali di carattere religioso, al momento della dichiarazione dei propri redditi. Il diritto è sancito per consentire ai contribuenti di sostenere finanziariamente la confessione religiosa in cui crede di propria scelta. La libertà di scelta del contribuente costituisce una modalità di esercizio della libertà di religione in forma associata e organizzata. Inoltre in questo modo chi lo desidera può erogare donazioni in denaro ad una confessione religiosa e
  1. La protezione della libertà religiosa nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali:

La convenzione di Roma adottata nell’ambito del Consiglio Europeo nel 1950 è stata via via integrata di Protocolli che ne hanno arricchito i contenuti. Tutti gli stati europei sono ora parte della convenzione che è divenuta il documento fondamentale che sancisce il rispetto dei diritti e delle libertà della persona negli Stati membri dell’ UE. Il diritto di libertà religiosa deve essere rispettato dall’UE stessa. La convenzione europea fa riferimento alla libertà religiosa nell’Art 9 e nell’Art 2 del primo protocollo.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la Corte della convenzione, sui temi che concernono il diritto ecclesiastico; la libertà di coscienza, di religione, di pensiero. I significativi elementi presenti nella giurisprudenza della corte sono:

  1. La libertà di pensiero, di coscienza, e di religione rappresenta una base della società democratica e uno degli elementi essenziali dell’identità dei credenti, ma è da considerarsi anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici, o gli indifferenti.
  2. Con il riconoscimento esplicito della libertà di pensiero la convenzione ha posto una proibizione dell’indottrinamento nel senso di un insegnamento ideologico impartito ai giovani. L’introduzione di una religione di Stato potrebbe rappresentare una violazione della norma.
  3. Con la tutela della libertà di coscienza si è creato l’obbligo per lo stato a non esercitare forme di costrizione sulle coscienze dei cittadini.
  4. Per quanto concerne la libertà di religione nasce dall’intimo della persona ma implica di per sé la libertà di manifestarla, come forma di testimonianza, con le parole, atti, di convinzioni religiose. lo stato non può imporre religioni ne proibirle, non può imporre alle persone di svolgere atti religiosi, inoltre non può porre differenze di trattamento tra le varie religioni.
  5. Facendo riferimento all’ obiezione di coscienza al servizio militare la convenzione non pone nessun riconoscimento di diritto assoluto ma lascia gli stati liberi di riconoscerla non ponendo alcun obbligo.
  6. La convenzione lascia aperta la possibilità per un obbligo dello stato di proteggere in maniera positiva la libertà di religione. L’art 9 della convenzione deve essere interpretato come una garanzia alla tolleranza religiosa che comporta un obbligo dello stato di salvaguardare la pace religiosa.
  7. La convenzione garantisce anche il diritto essenziale di cambiare religione o convinzione. Non si possono porre restrizioni.
  8. Nella convenzione è riconosciuto il diritto di manifestare la propria religione o convinzione e la manifestazione può essere esercitata individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato.
  9. I limiti all’esercizio del diritto a cui fa riferimento la convenzione all’Art 9 si differenziano da quelli posti all’esercizio di altri diritti e inoltre essi fanno riferimento alla libertà di manifestare la propria religione o convinzioni, sono

indicati in termini di misure necessarie, previste dalla legge, in una società democratica. In una società dove esistono più religioni è opportuno porre alcuni limiti mirati a conciliare i diversi interessi dei vari gruppi religiosi.

  1. Il diritto all’istruzione sancito nell’art 2 del primo protocollo allegato alla convenzione è un diritto fondamentale e la corte ha precisato che su di esso si basa il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche.
  2. Il rispetto delle convinzioni dei genitori deve trovare fondamento nell’ ambito dell’insegnamento pubblico. L’art 2 prescrive che lo stato deve rispettare tale diritto.
  3. La giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di organizzazione dell’insegnamento privato come una delle applicazioni del diritto dei genitori a veder riconosciuta la libertà delle proprie convinzioni.
  4. La protezione della libertà religiosa nella comunità internazionale:

La seconda guerra mondiale e l’emergere di uno standard minimo di comportamento civile hanno dato l’impulso a movimenti che nell’epoca contemporanea si battono in favore dei diritti dell’uomo e nell’interesse della libertà religiosa. Anche in conseguenza dell’azione delle Nazioni Unite si è visto nascere una serie di documenti, dichiarazioni, trattati, convenzioni riguardanti il tema dei diritti umani, compresa la libertà religiosa. I trattati e le convenzioni se debitamente ratificati hanno valore di legge all’interno degli ordinamenti statali , ma va comunque detto che anche se alcuni stati sono membri dell’ ONU non hanno ratificato accordi assai significativi quali i Patti internazionali sui diritti civili, politici, economici, sociali, religiosi, e impongono delle riserve interpretative, limitando di fatto l’efficacia delle clausole sancite dal diritto internazionale all’interno del loro ordinamento. Tuttavia si nota una tendenza generale che vede il diritto internazionale acquisire spazi sempre più rilevanti nell’ambito degli ordinamenti interni degli stati membri in materia di diritti e libertà della persona. Anche se non esiste ancora uno specifico strumenti internazionale volto a porre precisi obblighi giuridici agli stati in materia di libertà religiosa, esiste un complesso di impegni politici, e obbligazioni giuridiche che derivano da atti internazionali adottati o firmati e ratificati da moltissimi stati che costituiscono un sistema assai ampio di tutela e di controllo e valido anche in pratica. Le norme più rilevanti sono quelle contenute nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà della persona. In questo modo la comunità internazionale ha voluto dare un diritto di tutela e garantire all’individuo in godimento e il rispetto di un certo numero di valori considerati comuni dalla comunità internazionale. Per ricostruire il sistema di tutela internazionale della libertà religiosa è necessario tenere conto di tutti i documenti internazionali che hanno portato ad affermare e tutelare tale diritto, e del complesso delle disposizioni, norme, e impegni contenuti in questi documenti che possono essere trattati con dei principi generali:

  1. il giurisdizionalismo; Fu un’attitudine politica dello Stato assoluto fondata su una corrente di pensiero politica-filosofica mirata ad ingerirsi nell’ordinamento interno della chiesa alla fine di controllarla e sottometterla, ribaltando il rapporto dei poteri esistente nei secoli precedenti, nei quali il sistema della teocrazia con la subordinazione del potere papale su quello temporale avevano comportato la supremazia del potere papale. Il giurisdizionalismo fece registrare un’ampia diversificazione tra gli stati per l’esercizio dei diritti vantati dallo Stato sia come protettore della chiesa dominante, sia a delle difesa delle prerogative del sovrano nei confronti della chiesa.
  2. il separatismo; La storia ne ha registrati due modelli quello francese e quello americano;

a) Il separatismo francese; conseguenza della filosofia illuministica e della Rivoluzione del 1789, sulla base della libertà e dell’uguaglianza affermate nel nuovo corso politico, reagì all’ancien régime, e al potere della chiesa. Questi avvenimenti aprirono la strasa alla dottrina etico-politica del separatismo volendo far trionfare la centralità dell’individuo e per essa la libertà del pensiero, la libertà di coscienza, di stampa, di religione, di culto. L’affermazione di questi principi non fu facile ma nell’epoca moderna la separazione fra lo Stato e le confessioni religiose è stata sancita in Francia con la legge del 1905 tuttora vigente e viene ritenuta come un principio fondamentale dell’ordinamento che si proclama neutrale nei confronti del fenomeno religioso e confessionale. b) Il separatismo americano; anche nell’America del nord la lotta per la libertà religiosa fu lunga, circa 150 anni, ma non fu mai una lotta contro la religione, ma fu sempre più forte l’esigenza di una libertà per tutti e per tutte le confessioni religiose che numerosissime erano passate dal vecchio al nuovo mondo. All’inizio si operò negli stati con una separazione fra i due poteri fino al 1791 quando il primo congresso degli Stati Uniti sancì che non avrebbe emanato nessuna legge che si fosse riferita allo stabilimento della religione o avesse proibito il libero esercizio di essa. Questa fu la separazione che gli Stati Uniti al momento di costituirsi posero a base delle loro relazioni con le chiese, e a tale separazione posero la garanzia della più ampia libertà religiosa.

  1. Giurisdizionalismo e separatismo in Italia:

La situazione in Italia risultò particolare dopo il 1861 anno dell’ Unità, infatti:

  1. In Italia in molti ambienti culturali e politici fu evidente l’influenza delle idee che avevano trionfato in Francia, lo stesso Cavour era molto vicino ad esse, infatti la formula Cavourriana sanciva “libera chiesa in libero stato” dove Cavour era la linea politica da seguire per stabilire un corretto rapporto fra lo stato unitario e il Papato.
  1. Nel Regno di Sardegna e poi nel Regno d’Italia vigeva un regime di giurisdizionalismo separatista, cioè il riconoscimento della religione di Stato e l’esercizio dei diritti sovrani di controllo sulla chiesa.
  2. Conclusivamente si può affermare che nella storia Italiana né il giurisdizionalismo, né il separatismo furono in grado di assicurare la piena libertà religiosa.

Cap. III: La libertà delle confessioni religiose:

La libertà delle confessioni religiose può essere disciplinato in via generale da due disposizioni costituzionali, quali l’art 8.1 e l’art 20. L’art 8.1 dispone l’eguale libertà di tutte le confessioni di fronte alla legge, mentre l’art 20 afferma sostanzialmente un concetto negativo, il divieto di discriminazione nei confronti delle istituzioni o associazioni di tutte le confessioni religiose.

.1 che cosa è una confessione religiosa:

Una definizione legislativa su cosa è una confessione religiosa non è stata data, quindi è opportuno porre l’interrogativo. Per confessione religiosa si potrebbero intendere le comunità sociali stabili e non dotate di organizzazione strutturata, con normazioni proprie rigide o attenuate, con una concezione propria e originale del mondo basata sull’esistenza di un Essere trascendente o superiore che è in rapporto con gli uomini. Tutto questo costituirebbe i caratteri e le finalità di una comunità c.d. religiosa o confessionale. Questo tentativo di definizione è ricco di elementi della tradizione europea, ma è necessario far rientrate in tale tipo di concezione anche altre religioni orientali, ora presenti anche nel nostro paese anche se estranee alla nostra cultura religiosa: è il caso dell’ induismo, con i suoi caratteri di religione sincretista, il Buddismo, che presenta numerose tradizioni, non prevede un culto della divinità ma che costituisce un sistema filosofico-religioso per la salvezza dell’uomo con l’estinguersi del nirvana. Queste confessioni religiose, anche se estranee alla tradizione europea, tali istituzioni sono considerate religioni nei loro Paesi di origine, e in Italia hanno ottenuto il riconoscimento della personalità

  • La libertà di organizzazione di culto pubblico.
  • Il godimento di uguale tutela della legge per il raggiungimento delle finalità religiose proprie di ogni confessione.
  • La parità di tutela penale del sentimento religioso senza discriminazione dei cittadini e delle confessioni.
  • L’assenza di discriminazione dei comportamenti del legislatore, del giudice e della Pubblica Amministrazione.

La norma costituzionale pone precisi limiti che garantiscono tutti gli individui e tutte le confessioni. Le confessioni che non hanno stipulato Intese con lo Stato devono essere garantite dall’assicurazione di uguale libertà e dalla previsione dell’art. 19 Cost.

.4 il divieto di discriminazione art. 20 Cost.:

l’art.20 Cost. dispone: il carattere ecclesiastico e il fine di religione e di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Tale norma è un’altra disposizione Cost. che come l’art 8 Cost. ha assunto la funzione di norma- principio di carattere generale. L’art. quando è stato emanato voleva sancire che il carattere ecclesiastico o lo scopo di culto non possono essere causa di un trattamento odioso o penalizzante o discriminante a danno degli enti stessi. Gli elementi essenziali per comprendere l’esatto contenuto del disposto Cost. sono molteplici:

  • (^) Chi sono i beneficiari della tutela; la norma utilizza le parole associazioni e istituzioni. Si tratta di soggetti giuridicamente riconosciuti o non riconosciuti, e si considerano enti esponenziali delle confessioni religiose.
  • La qualificazione propria dei soggetti; i soggetto beneficiari della tutela devono possedere uno speciale riconoscimento, o il carattere ecclesiastico o il fine di religione e di culto o ambedue. Tale carattere e fine sono tra loro distinti, carattere ecclesiastico ; l’aggettivo ecclesiastico nella tradizione legislativa italiana era riservata agli enti e alle istituzioni della chiesa cattolica, ma nel regime stabilito dalle Intese la qualifica ecclesiastica è stata riconosciuta anche agli enti esponenziali di altre confessioni cristiane. Fine di religione e di culto; concerne il funzionamento degli organi di governo della chiesa o di altre confessioni religiose per l’organizzazione della cura pastorale, della formazione spirituale dei fedeli, per la pratica del culto e delle cerimonie liturgiche.
  • Significato della norma; lo stato può porre limitazioni legislative o gravami fiscali solo nel rispetto delle norme costituzionali concernente l’esercizio dei diritti e delle libertà. Tali limitazioni risulterebbero però come forme di discriminazione se poste soltanto nei confronti di quelle strutture appartenenti alle confessioni religiose.
  • Oggetto della tutela; la norma indica tre situazioni che possono interessare l’oggetto della tutela: la costituzione dell’ente o dell’istituzione, la sua capacità giuridica, e le forme di attività da essi svolte.
  • Destinatari della norma; sono il legislatore nazionale, gli enti locali, i giudici e le pubbliche amministrazioni nel momento in cui emanano norme regolamentari o assumono decisioni a questi soggetti è posto il divieto di costituire o applicare limitazioni legislative o speciali gravami fiscali.

Cap. IV: Il regime giuridico del rapporto fra lo stato e le confessioni religiose:

  1. La discussione all’Assemblea costituente sull’art. 7 Cost.

Durante l’Assemblea costituente, per l’elaborazione, formulazione, approvazione della norma costituzionale che poi sarà l’art. 7 Cost. concernente il rapporto tra lo Stato e la Chiesa cattolica, il dibattito fu molto ampio. Nell’ambito di questi lavori, in sede della prima Sottocommissione iniziando a discutere del rapporto tra il nuovo Stato democratico e la Chiesa cattolica l’on. Dossetti, relatore di parte democristiana, pose il problema di un riconoscimento della Chiesa sotto il profilo internazionalistico.

Dossetti; proponeva il riconoscimento dell’ordinamento della Chiesa da parte dello Stato; la previsione che le norme diritto internazionale facessero parte dell’ordinamento dello stato, intendendo sancire il principio dell’adattamento automatico del diritto interno al diritto internazionale; infine il riconoscimento della religione cattolica come religione di Stato e i Patti Lateranensi come base del diritto nelle relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Egli ricordava l’esigenza di non ignorare il fatto che la Chiesa cattolica è veramente un’istituzione con tutti i poteri e le funzioni di un ordinamento giuridico. L’ordinamento giuridico canonico è un ordinamento a sé stante e il suo fondamento non deriva dal riconoscimento di un altro ordinamento.

L’on. Togliatti, capo del Partito comunista rilevò che c si trovava di fronte ad una situazione di uno stato di fatto costituito dai Patti lateranensi e ad un’ esigenza di principio relativa all’indipendenza dello Stato dalla Chiesa, quindi nell’ambito della completa libertà di culto e di coscienza.

Togliatti; sosteneva che si dovesse lavorare per una formula che riconosceva la piena indipendenza reciproca dello Stato e della Chiesa.