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Diritto Religioso: Libertà Religiosa e Rapporti Stato-Chiesa, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti lezione diritto ecclesiastico università cattolica milano

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 28/06/2022

alessandro-castellin
alessandro-castellin 🇮🇹

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DIRITTO ECCLEISASTICO
APPUNTI 2018/2019
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DIRITTO ECCLEISASTICO

APPUNTI 2018/

DIRITTO ECCLESIASTICO 9/10/

preappello ad aprile per i frequentanti. L'esame può essere da 6 oppure 8 cfu, il libro di testo è il Finocchiaro, Diritto Ecclesiastico (capitoli diversi a seconda dei cfu). Lezioni + esercitazioni sulla protezione internazionale della libertà religiosa + un seminario da 1 cfu sulle intese con le confessioni acattoliche. Il diritto ecclesiastico nasce nel XIX sec, ne da una buona definizione M Jasonni. Si dice sia precursore dell'ethics and law (coordinate etiche per tutti i giuristi). È il settore dell'ordinamento che si occupa del fenomeno religioso, non è il diritto di una confessione ma è diritto dello Stato. In particolare è una parte di diritto pubblico (settore del diritto costituzionale, nb artt. 7 8 19), ma noi ci occuperemo anche del diritto privato ad esempio del matrimonio. Si interseca con vari settori dell'ordinamento giuridico. Religione: fattore essenziale della cultura di un popolo. Diritto romano + diritto canonico = diritti nazionali. DIRITTO ECCLESIASTICO 10/10/ ci occuperemo dei rapporti tra gli stati e le confessione religiose. CENNI STORICI: “religio” ha il doppio significato di culto del divino e superstizione, è quindi una situazione ambivalente. Nel MONDO ARCAICO il fenomeno religioso era disciplinato come ogni altro fenomeno: qualcosa che apparteneva alla sovranità dello Stato. Nel mondo orientale ci troviamo di fronte a società IEROCRATICHE, cioè società in cui il monarca è anche Dio avendo origine divina (divinizzazione del sovrano); così era anche nella Roma arcaica. Con l'avvento della Repubblica Romana non c'è più origine divina del potere ma si fa valere il principio della SOVRANITA' POPOLARE. L'organizzazione del culto rimane e acquista forte rilevanza politica. C'è una distinzione tra religione e politica ma procedono parallelamente tra le cariche politiche e collegio pontificale (in cui entrano i sacerdoti dopo un cursus honorum). Abbiamo uno ius sacrum e uno ius pubblico. Se la religione è di Stato, il pontefice funge da elemento che tiene unito il popolo. Fino al V secolo erano solo i sacerdoti a conoscere le leggi, con l'avvento del cristianesimo cambiano molte cose. → RIVOLUZIONE Si frantuma la visione unitaria del potere civile e dell'organizzazione religiosa e si pongono due principi fondamentali che scardinano il sistema precedente:

  1. necessità della scelta religiosa individuale (libera e in coscienza, non più i mores di famiglia)
  2. cattolicità dell'annuncio del Cristianesimo (destinato a tutti, non ci sono distinzioni per classi sociali, status, o precisazioni nazionalistiche, cioè non è una religione di Stato) → prima forma giuridica di una CHIESA-SISTEMA. Il cristianesimo da vita a un'organizzazione stabile, strutturata, sempre coerente al proprio credo\principi e non si fa condizionare dal potere civile. Quindi:
  • struttura articolata
  • coerenza
  • rifiuto di vincoli esterni
  1. CESAROPAPISMO: quando il potere civile si fa protettore del sistema religioso approfittandosi della situazione. Nel 380 con Teodosio abbiamo l’editto di tessalonica, la religione cristiana viene riconosciuta come statale negando i principi liberali del 313. Altri esempi di prevalenza del potere civile li abbiamo fino al 1453 con Giustiniano a Bisanzio e nell’impero russo fino al 1917. Papa Gelasio- Anastasio 494 dC: Sia lo stato che la Chiesa sono due ordinamenti giuridici ma c’è un ordine per cui l’imperatore non ha competenza: l’ordine spirituale, è il settore di esclusiva competenza della Chiesa e dei sacerdoti. Si cerca di contrapporre al fenomeno in atto una posizione di supremazia della Chiesa: la notte di Natale dell’anno 800 con la incoronazione di Carlo Magno da parte di Leone III e la consacrazione del sacro Romano impero
    1. PAPACESARISMO: abbiamo la supremazia del pontefice sull’imperatore. Carlomagno accetta e si fa protettore della Chiesa ma in virtù di ciò si assume il diritto di intervenire nelle questioni interne ecclesiastiche. I vescovi e gli abati si staccano dalla Chiesa essendo attratti nella sfera politica giuridica dello Stato. Lo Stato dilata progressivamente la propria influenza a scapito della Chiesa che diventa più debole e vulnerabile.
  2. Abbiamo quindi la riforma di Ildebrando di Soana cioè Papà Gregorio VII: RIFORMA DELLA CHIESA per definire la sua sovranità, ne fa la sua missione. Nel 1074 convoca un concilio romano contro la simonia e il concubinato. Nel 1075 emette un decreto con cui proibisce l’investitura laica dei vescovi, non possono avere titolo feudale. Il DICTATUS PAPAE è formata da 27 proposizioni con cui si ribadisce la competenza del pontefice sull’investitura e sulla carriera dei vescovi inoltre afferma la possibilità della deposizione dell’imperatore da parte del pontefice:libera i sudditi da un vincolo di fedeltà quando gli imperatori siano iniqui (slide). Nel 1072 Enrico IV voleva decidere il vescovo di Milano ma nel 1076 Gregorio VII lo scomunica e lo dichiara decaduto si apre così la LOTTA PER LE INVESTITURE. Nel 1122 abbiamo il CONCORDATO DI WORMS (slide), questo non è un patto, Enrico V e Callisto II si concedono dei privilegi a vicenda tramite dichiarazioni unilaterali. Callisto è in vantaggio rispetto Enrico V. Potestas diretta in temporalis: il pontefice può intervenire direttamente anche nella questione religiose. DIRITTO ECCLESIASTICO 16/10/ la situazione tende a modificarsi totalmente con alcuni avvenimenti come la RIFORMA PROTESTANTE, con la nascita dei cosiddetti principi giurisdizionalisti. La riforma è l'evento più importante, fino al 1500 la cattolica era l'unica religione praticata all'interno del territorio europeo. C'erano poche isole di praticanti della religione islamica. A fine del 1400 ci fu anche la grande scissione tra chiesa occidentale orientale, ciò significa che forti comunità della comunità cristiana orientale persero l'unità religiose e divennero COMUNITA' AUTOCEFALE, cape a se stessa → CHIESA CRISTIANA ORTODOSSA, scisma d'oriente. La situazione si modifica ancora con la riforma protestante, non c'è più unità religiosa dell'europa occidentale. Non riconoscono più l'autorità sovrana del pontefice romano ma abbiamo anche dei veri movimenti eretici, cioè che non riconoscono alcuni parti della dottrina cattolia.

1517 Lutero, un ex monaco agostiniano, formula delle proposizione di distacco rispetto al magistero pontificio. Iniziando un movimento di riforma della chiesa → CHIESA EVANGELICA O LUTERANA. I punti principali furono che il principio dualista cristiano con il luteranesimo subisce una sorta di diluizione: diviene stretto il legame tra potere politico e religioso, anche dal punto di vista teorico e non più solo pratico. L'autorità civile ebbe forte potere in ambito religioso e viceversa. Tutto questo è molto chiaro in Inghilterra, la riforma iniziò con problemi politici\familiari: Enrico VIII sposò Cristina, regina di Spagna, e addirittura era considerato fermamente cattolico, ma poi si affiancò a Lutero quando non ottenne il figlio maschio e richiese di dichiarare nullo il matrimonio facendo pressione sulla romana sede; questa però non concesse la nullità. Enrico VIII per risolvere tale problema ricorse a un cavillo giuridico: si dichiarò lui stesso capo della chiesa d'Inghilterra (supremacy act)→ SCISMA. Unì il potere spirituale a quello temporale e dichiarò la nullità del suo matrimonio per sposarsi altre sei volte. Così anche l'Inghilterra si separa definitivamente, così come parte della Svizzera (Calvino): l'Europa si trova a essere una comunità cristiana disgregata. Il principio dominante era quello del cuius regio eius religio: religione è quella del sovrano + diritto di immigrazione per quei soggetti di diversa religione. In Olanda, a dimostrare la sua apertura, fu creato per la prima volta l'istituto del matrimonio civile, pur essendoci un governo calvinista essendoci molte componenti religiose diverse che non risultavano sposate per lo Stato (conseguenza: figli illegittimi ecc.), tra l'altro la chiesa cattolica riconobbe validità religiosa di questa forma di matrimonio civile qui celebrato. Quell'unità politica e religiosa (i due soli), erano alla fine del 1500 venuti meno. Il potere dell'imperatore del sacro romano impero viene limitato a quello di un sovrano, per altro non riconosciuto dagli altri sovrani → ogni re è imperatore nel suo regno. La prospettive cambia la prospettiva teologica, cerca di regolare i rapporti con il potere politico mettendosi su un piano di parità; la chiesa persa la superiorità spirituale si pone allo stesso livello delle autorità politiche: il massimo teorico fu S. Roberto dell'Armino e nei suoi scritti afferma che la chiesa è un autorità sovrana al pari del regno di Francia ecc. ciò significa che la realtà della chiesa non ha più un potere spirituale diretto ma anzi indiretta ponendosi al pari degli ordinamenti civili e cercando in prospettiva negoziale di far valere i suoi diritti. Esempio: Federico II (XIII sec) emanò alcune leggi in materia di usucapione e il diritto romano prevedeva che si potesse usucapire in presenza di determinati titoli, come il possesso iniziale di buona fede, anche Federico II adotta il principio per cui mala fides superveniens non nocet. IL CONCILIO LATERANENSE III con Innocente III fu previsto che un fedele cattolico non poteva adottare tale principio sulla buona fede, usucapiva solo se la buona fede perdurava per tutto il possesso del bene. Il romano pontefice dichiara nulle le leggi imperiali e Federico II accettò pienamente l'autorità pontificia perché contro il diritto naturale della fede cristiana. Questo principio rimane vigente fino alla codificazione napoleonica che ripristinò il principio di Federico II. DIRITTO ECCLESIASTICO 17/10/ STATO ASSOLUTO:

  • Il potere del sovrano nello stato assoluto viene direttamente da Dio
  • il sovrano non risponde a nessuno
  • la ragion di Stato è l'unico limite alla assoluta irresponsabilità del Sovrano. Questo avviene soprattutto negli Stati protestanti, ma non si limita a questi Stati perché presto anche gli stati cattolici non solo rivendicano autonomia ma cercano anche di imporre supremazia
  1. sacerdoti refracyaires (inizialmente non potevano neanche celebrare la messa, successivamente solo nelle chiese dei scardoti costitutionels) l'ostilità religiosa peggiora ancora, i refrattari cominciano ad essere sospettati di attività antipatriottiche per il loro legame con Roma; se venivano accusate almeno 20 persone e successivamente solo 6 venivano messi al bando e dovevano lasciare la Francia. Vennero chiusi gli ultimi conventi (i pochi rimasti). Viene proibito di portare l'abito ecclesiastico ed è disposto un nuovo ordinamento che sostituisce quello del clero. Chi si rifiuta o viola queste norme viene deportato o ucciso. Nel 1792 vengono trattenuti in carcere circa mille persone solo perché cattoliche e quindi sospettate di attività antipatriottica, in più ci sono gli stermini di massa nella Bande , regione che cercava di rimanere cattolica legata a Roma. Questa è una successione rapidissima, in tutto questo a Parigi viene proclamato il culto per la dea Ragione → ILLUMINISMO (culto dell'essere supremo e nuovo calendario). I pontefici, sia Gregorio XVI che Pio IX, preoccupati che la Francia appoggi l'Italia nel processo di unificazione che comprenda anche lo Stato Pontificio: enciclica Mirari Vos del 1832 e Pio IX con la lettera Quanta cura del 1846 con allegato il Sillabus → (slide) queste sono condanne senza distinguo, cioè senza vedere le cose buone della rivoluzione. Arriviamo all'epoca di NAPOLEONE, ha tutto l'interesse a presentarsi come il restauratore della pace anche religiosa, egli stipula con la santa sede un concordato del 1801 con cui si definisce la cattolica la religione della grande maggioranza dei francesi (non di stato), in più regolamenta la nomina dei vescovi e disciplina la condizione del clero e delle principali istituzione ecclesiastiche (il clero è comunque stipendiato dallo stato → funzionari statali). Questo concordato rimane in vigore per tutto il 1800 ma questo fu un secolo molto agitato per la Francia: pur restando in vigore la politica ecclesiastico passa da una sensibilità religiosa a una di ostilità: 1814 Carlo X fa una restaurazione ma non riesce a eliminare le principali conquiste rivoluzionarie 1830 nasce la monarchia di luglio (fortemente ostile alla chiesa cattolica) 1848-50 si ritorna a un nuovo orientamento conservatore. Abbiamo Napoleone III che ha tutto l'interesse a usare la religione come elemento di coesione del popolo → consolidamento strutturale della chiesa e agevola l'insegnamento religioso in tutte le scuole e consente la congragazione femminile che si occupino di assistenza sanitaria ai poveri. Egli inoltre assume il ruolo di garante del pontefice e raccoglie la sensibilità francese e lo avverte che il processo di unificazione italiana è imminente → più il territorio sarà piccolo più il sovrano sarà grande (cosa che Pio IX non accetta), l'impero crolla e abbiamo l'esperienza della COMUNE, con questa per la prima volta viene decretata la separazione tra stato e chiesa (1871), nel frattempo l'italia si è unificata e Roma presa. Formalmente c'è ancora il concordato di napoleone. Prendono sempre più corpo le posizione separatiste, mai sopite e sempre prevalenti. Anche in Italia alcuni studiosi si accorgono del problema della “mano morta ecclesiastica”. Tutto questo porta al venir meno nei primi anni del 900 del concordato che viene abrogato e alla affermazione della legge di separazione del 1905: ancora oggi in vigore in Francia. Le due regioni della Alsazia e Mosella erano nelle mani della Prussia che aveva vinto la guerra, in virtù di un particolare atteggiamento di benevolenza la Prussia aveva lasciato in vigore qui il concordato del 1801, quando dopo la seconda guerra verranno annesse alla Francia rimarrà il concordato (fanno ancora eccezione oggi rispetto al regime Statale di separazione), quindi ad esempio il clero è ancora stipendiato dallo stato ecc. la legge di separazione (SLIDE)

NEUTRALITA' DELLO STATO: i rapporti tra lo stato e i cittadini devono strutturarsi in modo tale che la vita di questi possa trascorrere dalla culla alla tomba senza che dallo stato derivi alcun impaccio di carattere religioso (Friedberg). La questione religiosa deve rimanere una questione privata. Separatismo è inteso come vera e propria LIBERTA' DI COSCIENZA (espansione del diritto di libertà religiosa, diversamente rispetto ad altri separatismi come quello americano). Il separatismo europeo non riesce a essere fedele ai presupposti sopra → deriva anticattolica. In francia c'è una laicità di combattimento: la laicità è vista alla stregua di una religione contrapposte a tutte le altre tra cui la cattolica. Questo non solo in Francia ma anche in Italia avremo le leggi eversive, incameramento del patrimonio degli ordini religiosi. Il diritto di libertà religiosa in Francia assume carattere negativo:

  • no cerimonie pubbliche con carattere confessionale
  • scuola deve essere totalmente esente da influenze religiose
  • denaro pubblico non può andare alla chiesa
  • nelle forze armate non si da la presenza di cappellani, salvo l'accorgersi della loro necessità per la morte in guerra. Il separatismo si diffonde e viene ad insediarsi anche in altri stati europei, ad esempio Spagna e Portogallo, anche se poi verrà instaurato qui un sistema di collaborazione. DIRITTO ECCLESIASTICO 23/10/ la rivoluzione francese porta avanti il principio di libertà che comporta la necessità di definire e considerare irrinunciabili i diritti fondamentali dell'uomo e di formare la propria identità senza nessun condizionamento. Quindi bandisce il concetto di religione di Stato. Lo stato deve quindi ripudiare i sistemi precedenti del giurisdizionalismo e della potests indirecta.. passiamo all'Italia. Nel 1848 vediamo la trasformazione dello stato assoluto in uno stato democratico. Prima di questa data anche nel regno di Sardegna troviamo un sistema giurisdizionalista. Ribadita la qualificazione confessionale del regno di Sardegna, la codificazione del 1837 proclama la religione cattolica .. (slide). 1848 trasformazione dello stato assoluto in stato democratico (slide). A febbraio abbiamo le lettere patenti e il 4 marzo abbiamo lo statuto Albertino, che comporta il trasferimento della sovranità al popolo e la proclamazione senza distinzione dei diritti primari. Ma il sovrano impone la perpetuatio del precedente sistema → art 1 (religione cattolica apostolica è la sola religione dello stato, le altre sono tollerate conformemente alle leggi.) il principio di uguaglianza è sancito con l'art 24 (non appare destinato a coinvolgere tutte le norme dello statuto, perché si prevedono eccezioni determinate dalla legge). Lo statuto limita la libertà di religione ma anche quella di stampa → art 28, che rappresenta non solo una limitazione alla stampa ma anche all'autorità ecclesiastica. Ci sono tracce del sistema giurisdizionalista → art 18. l'art 33 rappresenta l'opportunità di un collegamento tra chiesa e stato. È una normazione a dir poco contraddittoria infatti la politica legislativa ha un indirizzo non conforme a quelli che sono i principi che avrebbero dovuto ispirarla. La costituzione dello statuto Albertino è flessibile perché può essere modificato da leggi ordinarie. Se lo statuto dichiara la religione cattolica la sola religione dello stato le norme che vengono emanate già 10 giorni dopo riconoscono i diritti elettorali indipendentemente dal culto professato (contraddizione), inoltre qualche giorno dopo proclama i diritti civili deglli israeliti regnicoli. Ancora sulla libertà di stampa il legislatore toglie restrizioni a manifestazione del pensiero, abrogando implicitamente l'art 28. lo statuto si dice liberale in materia ecclesiastica, sulla capacità civile e politica dei cittadini non cattolici → legge

di violare il diritto divino, condanna che porta avanti nel diritto internazionale. Inoltre impedisce ai cattolici italiana di partecipare alla vita politica → non expedit. Sarà la penitenzieria a stabilire che non è conveniente e opportuno per chi volesse seguire le direttiva morali della chiesa intervenire nella vita politica. La formula è un vero e proprio divieto, così chiarito dagli organi istituzionali della chiesa. Divieto che cadrà solo con il concordato del 1929. DIRITTO ECCLESIASTICO 30/10/ giungiamo a inizio del ventesimo secolo in cui il liberalismo inizia inesorabilmente a declinare. Con il suffragio universale maschile fu introdotto nel 1913, (nel 1946 fu introdotto quello femminile tramite il referendum), ci fu il rischio di perdere le elezioni da parte dei liberali, così decisero di allearsi con le forze cattoliche che dal 1881 non partecipavano alle elezioni politiche perché era stato proibito dal papa (dal 1904 partecipavano alle politiche amministrative locali ma non nazionale). Nel 1913 con il bene placido della santa sede → PATTO GENTILONI, cattolico liberale, che stipulò con i liberali un patto in base al quale i cattolici avrebbero votato quei candidati liberali che si impegnavano a mantenere alcuni punti nella politica parlamentare, 7 punti, settalogo:

  • non introdurre il divorzio
  • mantenere l'istruzione religiosa nella scuola pubblica
  • ecc. per la prima volta sedettero nel parlamento italiano anche 40 cattolici. In questo modo si rompevo l'ostracismo dei cattolici nei confronti dei liberali e nuovamente il movimento cattolico partecipò alla vita politica attiva del paese. Questo riavvicinamento fu ancora più forte dopo la prima guerra mondiale perché:
  • motivo istituzionale: nel 1918 il papa Benedetto XV abolì il non expedit (prima solo sospeso)
  • motivo politico: creato un partito politico che si ispirava a ideali cristiani → partito popolare di Don Luigi Sturzo. Partito aperto a tutti gli uomini liberi e forti ma di ispirazione cristiana. Ottenne un buon successo elettorale nelle elezioni politiche del 1919. sedettero in parlamento deputati cattolici in virtù dell'appartenenza al partito popolare. Nel 1923 ottenne ancori più consensi e era considerato l'unico a poter contrastare il partito fascista. In pochi anni il partito fascista divenne partito di maggioranza assoluta eliminando gli altri partiti, tutti gli altri partiti dovevano essere sciolti. Il fascismo sale al potere quindi in maniera apparentemente democratica, però si resero conto di una realtà: originariamente era un partito anticlericale (Mussolini era originariamente direttore dell'Avanti, giornale socialista), poi si resero conto che l'Italia è un paese essenzialmente cattolico (chiesa come elemento di coesione). Nel 1926 l'Italia politicamente non era coeso, Mussolini cercò un accordo con la chiesa, un pactum amicitiae con la santa sede → reciproche concessioni. Iniziano le negoziazioni con la santa sede, i punti fondamentali:
  • questione romana: dal 1870 la sanata sede reclamava una sua autorità anche territoriale, vi era la legge delle Guarentige che garantiva la indipendenza e l'autonomia della santa sede, ma era pur sempre una legge unilaterale.
  • libertà della chiesa: regolata anch'essa dal titolo II della legge delle Guarentige. Le trattative iniziarono nel 1926 e si protrassero fino al 1929, quando finalmente (11/02) si giunse a un accordo conciliativo tra stato e chiesa → PATTI LATERANENSI (3 accordi: un trattato, un

concordato, una mediazione finanziaria). Così chiamati perché stipulati in S Giovanni in Laterano (cattedrale di Roma).

  1. Trattato : fu data una soluzione alla questione romana, venne riconosciuta la sovranità della sanata sede e per tutelarla venne creato lo stato della città del vaticano su un territorio di ridotte dimensione che fino all'epoca la sanata sede deteneva a titolo di possesso (cambia in proprietà). Si crea uno stato patrimoniale (pontefice è sovrano e proprietario). Santa sede (romano pontefice e uffici per il governo della religione universale) e città del vaticano (base territoriale per l'esercizio spirituale dell'autorità della santa sede) sono due entità differenti, sono sovrani diversi.
  2. Art 2: Italia riconosce la sovranità della santa sede in campo internazionale …
  3. art 3: Italia riconosce alla santa sede la piene proprietà e sovranità …
  4. concordato lateranense: viene regolata la situazione giuridica della chiesa cattolica in Italia, regolando specificamente alcuni istituti riconosciuti anche civilmente nell'ordinamento giuridico italiano. Matrimonio religioso acquista effetti civili, nel 1865 l'unico matrimonio riconosciuto era quello civile, mentre adesso lo stato riconosce che a determinate condizioni il matrimonio religioso possa avere efficacia anche civile.
  5. Convenzione finanziaria: lo stato si impegnava a risarcire la Chiesa dei danni patrimoniali da essa subita con la debellatio dello stato pontificio. Questi patti lateranensi furono resi esecutivi con legge 27/5/1929 n 810. Legge n 1159 1929 lo stato regolava unilateralmente la situazione delle confessioni religiose diverse dalla cattolica estendendo gli istituti propri del concordato anche alle confessioni religiose diverse da quella cattolica → anche il matrimonio di religione diversa poteva avere effetti civili. Nel 1929 lo stato emanò anche leggi unilaterali per dare migliore esecuzione del concordato in materia patrimoniale (848) e matrimoniale, due leggi che sviluppavano la materia concordataria per quando riguarda il matrimonio e gli enti ecclesiastici, ma erano unilaterali dello stato, ad esempio la legge 847: “disposizione per l'applicazione del concordato nella parte relativa al matrimonio”. DIRITTO ECCLESIASTICO 31/10/ siamo nel 1929 e i patti lateranensi, che sono tre, vengono stipulati tra stato italiano e chiesa cattolica. Tuttavia i rapporti non era buoni tra stato e chiesa. Il romano pontefice Pio XI emanò un'enciclica nella quale condannava la dottrina fascista per l'ambito educativo, ivi doveva rientrare anche la famiglia e non solo lo stato che dovrebbe intervenire solo in via sussidiaria (enciclica “Non abbiamo bisogno”). Dal 1938 furono emanate le leggi razziali, che diminuivano la capacità giuridica e di agire dei non italiani, concretamente erano contro gli ebrei → forte critica della gerarchia ecclesiastica. Fine seconda guerra mondiale:
  • viene meno il governo fascista
  • fu votata la forma di stato nel referendum del 2 giugno 1946
  • creata la commissione costituente (in questa uno dei punti principali fu l'analisi delle libertà religiose. Ben 4 articoli riguardano in modo esplicito la libertà religiosa: 7,8,19,20) la libertà religiosa veniva vista come fondamentale, da questa dovrebbero discendere tutte le altre. Cci occupiamo degli articoli 7 e 8 costituzione. Il primo è dedicato ai rapporti con la chiesa cattolica, si afferma in modo esplicito che stato e chiesa sono entrambi sovrani → principio di separazione, ciascuno ha un proprio specifico ambito di competenza, un proprio ordine. Ma le due realtà non si ignorano, per questo ci sono i patti Lateranensi (le due realtà nella vita quotidiana si

ordinaria, hanno lo stesso valore ma anche qui può esserne valutata la legittimità costituzionale tramite un confronto con i principi supremi. Abbiamo parlato di come parallelamente nel 1929 lo stato italiano emanò una legge unilaterale che regolava i rapporti con i culti ammessi (acattolici), ebbene la nostra costituzione contiene anch'essa una norma che tutela istituzionalmente la libertà religiosa dei culti acattolici → art 8 afferma che sono tutte ugualmente libere, non uguali perché le confessioni religiosi sono ognuna diversa rispetto alle altre, ognuna ha una sua specifica identità. Mentre art 8.2 prevede autonomia delle confessioni religiose in base a propri statuti, l'art 8.3 prevede che rapporti tra stato e confessioni acattoliche siano regolati per legge tramite intese. Lo stato non può dettare unilateralmente norme ma queste devono essere negoziate con la confessione stessa, le legge in questo caso non è di esecuzione di un trattato, ma di approvazione dell'intesa (perché l'esecuzione è per trattati tra enti sovrani dell'ordinamento internazionale e le confessioni acattoliche non lo sono). Questa norma ha avuto un'attuazione molto lenta, la prima intesa fu stipulata nel 1984 con la chiesa Valdese, quindi dopo 37 anni. Adesso le intese stipulate sono 12, ma molte confessioni non hanno stipulate intese (ad es l'islam), per queste il regime giuridico è quello previsto dalla legge 1159 del 1929 sui culti ammessi. Volendo fare un quadro generale abbiamo la nostra costituzione (art 7,8), il trattato laterano per la chiesa cattolica, accordo di modifica dei patti lateranensi esecutivo nel 1985, per le confessioni acattoliche le leggi di approvazione delle intese, mentre per quelle senza intesa la legge 1159 del

Ma stato italiano e chiesa cattolica hanno stipulato ulteriori accordi, resi esecutivi con legge considerata di modifica dei patti lateranensi (accordo del 1984 che regola la materia dei beni e enti ecclesiastici), questo accordo in realtà fu reso esecutivo con due leggi 206 e 222 del 1985, si possono citare indifferentemente, entrambe hanno una resistenza passiva all'abrogazione pari alle leggi costituzionali. Anche le leggi di approvazione delle intese hanno la stessa resistenza passiva delle leggi costituzionali, non possono essere modificate se non con ulteriore accordo esecutivo con la confessione. DIRITTO ECCLESIASTICO 6/11/ parliamo della libertà religiosa, uno dei diritti che crea maggiori problemi a livello costituzionale soprattutto in un contesto multiculturale. Partiamo dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10/12/1948, ha un altissimo valore simbolico ma non è produttiva di effetti giuridici vincolanti per gli stati membri delle nazioni uniti, no effetti giuridici vincolanti. Tuttavia ha rilevante importanza politica, le sue norme costituiscono il presupposto interpretativo di tutte le carte nazionali che hanno come oggetto la tutela di diritti fondamentali. C'è una differenza tra diritti umani e fondamentali? La dichiarazione non è vincolante ma ha importanza politica e costituisce il presupposto interpretativo delle carte sovranazionali per diritti fondamentali. Art 18: ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione; dunque protegge allo stesso modo la libertà di religione e coscienza, spesso vengono trattate congiuntamente. Tale diritto include la libertà di cambiare credo e manifestare la propria religione sia in pubblico che in privato (nella prima parte dell'art riconosce tre libertà, poi specifica fondamentalmente il contenuto del diritto di libertà religiosa). La norma serve a tutelare anche le credenze ateistiche, tutte le credenze siano esse religiose o no. Successivamente alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ci sono il patto internazionale su diritti civili, economici, sociali e culturali nel 1966 sempre a New York.

  1. Patto internazionale su diritti civili economici sociali e culturali :
    • art 2.2: gli stati firmatari si impegnano a garantire che i diritti enunciati nel patto (anche di religione) saranno esercitati sul proprio territorio senza alcuna discriminazione (PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE)
    • art 13.3: libertà dei genitori o tutori legali di scegliere scuole diverse da quelle istituite dall'autorità pubblica (private) purché conformi ai requisiti fondamentali prescritti o approvati dallo stato in materia di educazione. Parte dal presupposto che nella famiglia si crea la prima cellula di società
  1. patto internazionale su diritti civile politici
    • art 18: libertà di pensiero coscienza e religione, include di adottare un credo nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo. Le norme che garantiscono questi diritti seguono quasi tutte lo stesso schema → libertà anche per i riti, ciò comporta l'esclusione di costrizioni che possano menomare la libertà di avere o adottare una religione o un determinato credo. La libertà di manifestare un credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge. Questi limiti sono giustificati solo quando siano necessari per la tutela della salute, sicurezza altrui. Quando gli stati firmano questo patto si impegnano a rispettare anche la libertà di genitori e tutori di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie. CEDU: a differenza dei altri tre patti già visti è un vero e proprio trattato internazionale sottoscritto a Roma il 14/11/50 e ratificato in Italia con legge di esecuzione L n 848/1955. a questa oggi aderiscono i 47 membri. La corte europea dei diritti dell'uomo è un vero e proprio organo giurisdizionale con sede a Strasburgo per la tutela di questi diritti. Anche la CEDU garantisce all'art 9 la libertà di religione:
  • di professare proprio credo
  • libertà di non appartenere a nessuna confessione religiosa
  • libertà di cambiare credo o religione la libertà di pensiero è una premessa, tramite questa non sono vincolato nella formazione del mio pensiero, quindi libertà di formazione del pensiero e divieto di vincoli alla sua formazione. La libertà di coscienza comprende il momento di formazione della convinzioni interiore e il diritto di prendere una posizione propria rispetto al Divino. Ciò che rileva per il legislatore europeo è la manifestazione esteriore del pensiero → art 9.2: cambiare credo e manifestare il proprio credo o religione collettivamente o singolarmente, in privato o in pubblico. Ma non basta garantire dei diritti perché questi siano osservati, ma è necessario che accanto alla garanzia dei diritti si fornisca gli strumenti di tutela degli stessi → CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, i ricorsi presentabili sono di due tipi:
  • interstatali: uno stato può rivolgersi alla corte quando ritenga che un altro stato non abbia osservato delle disposizioni della convenzione
  • individuali: possono essere presentati da una persona fisica, singolo o gruppo di privati, o da una ong che ritengono di essere vittime da parte di uno stato membro di una violazione dei diritti riconosciuti dalla convenzione. L'azione non può essere proposta se prima non è stata esperita la via giudiziale interna, perciò l'intervento della corte è meramente sussidiario. La sentenza sarà quindi una sentenza dichiarativa, può però anche stabilire risarcimenti monetari a favore della parte lesa, ma l'intervento della corte ha chiaramente efficacia solo inter partes, tuttavia obbliga lo stato a mettere fine alla violazione del diritto e lascia libertà per quanto riguarda il modo con cui rimediare. AMBITO DI APPLICABILITA' DELL'ART 9

→ la costituzione garantiva l'esercizio del culto purché non si tratti di riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume, questa formula ricalcava l'art 2 legge 1159 anno 1929, legge sui culti ammessi: ammessi i culti diversi dalla religione cattolica e apostolica purché non professino principi e non professino riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume. L'art 19 è diverso. Lo stato laico non dovrebbe avere niente a che fare con i principi di una religiosa perché significa valutare i contenuti di una religione, oggi con la costituzione la PA può verificare solo i riti cioè solo il contrario al buon costume e non i principi. Inoltre è importante la differenza tra ordine pubblico e buon costume, il venir meno del primo è importante a livello temporale: in nome dell'ordine pubblico lo stato può adottare misure preventive per cerimonie / manifestazioni, mentre il buon costume si verifica soltanto sul momento → non permette di vietare forme religiose di cerimonie basandosi sulla discrezionalità. Ci sono diverse definizioni per buon costume : possiamo prendere l'art 21, la corte costituzionale si pronuncia nel 1965 e afferma che il buon costume non può essere fatto coincidere con la morale e coscienza etica per rischio di valutazioni troppe soggettive, per la corte il buon costume risulta da una serie di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale, se non vengono osservati si ha una violazione del pudore sessuale (la corte riassume il concetto di buon costume con pudore sessuale). Alcuni autori hanno steso il concetto: esso si intende comprensivo della salvaguardia di tutti quei precetto che scaturiscono dal costume e dalla coscienza sociale degli italiani, cosa comprendono questi precetti?

  • rispetto persona umana e diritti personalissimi
  • rispetto per il pubblico (Francia) anche la Cassazione è intervenuta → pronuncia del 1997 in cui ha inteso tale limite nel senso più ampio cioè la risultante della osservanza libera o obbligata di un complesso di leggi soprattutto penali e in genere di quelle regole di condotta che servono per una pacifica convivenza. È prevalsa la visione del buon costume come morale sessuale, oggi dopo l'entrata in vigore della costituzione non è ammissibile che la PA vada a indagare le enunciazioni teoriche o religiose di un culto. Questi sono i limiti espliciti all'esercizio dei riti (art 19) e non al diritto di libertà religiosa. Però ci sono anche dei LIMITI IMPLICITI al diritto di libertà religiosa: rispetto dei diritti e libertà altrui. (ad esempio si pone il problema delle trasfusioni di sangue su minore testimone di Geova, prevale ad oggi il diritto alla vita). Un'altra facoltà prevista dall'art 19 è il DIRITTO DI PROPAGANDA, ha radice nelle restrizioni imposte ai culti non cattolici prima della costituzione (art 2 legge delle Guarentigie disponeva che la discussione sulle materie religiose è libera, così anche l'art 5 della legge sui culti ammessi; ma queste enunciazioni venivano piegate dalla giurisprudenza e PA al clima di favore per la religione cattolica e a sfavore delle altre religioni → 1935 un gesuita impedì a un pastore protestante la vendita di libri di propaganda religiosa costringendo a restituire il prezzo e bruciarli pubblicamente, i giudici in primo grado danno ragione al pastore protestante ma in appello si riconosce al gesuita l'esimente della provocazione discutendo il concetto di propaganda, il principio di libertà religiosa non può istituire causa di gravi disordini → lo stato ha l'obbligo di intervenire per tutela che la libertà religiosa sia contenute nei suoi limiti e non invada quella altrui). LIBERTA' DI CREDERE E NON CREDERE: la tutela dell'ateismo rientra nel 19? ci sono tesi contrapposte. Ci sono due grandi autori del secolo scorso: Ruffini (la libertà religiosa come diritto pubblico soggettivo, questa è la facoltà che spetta all'individuo di credere a quello che più gli piace o non credere a nulla) e D'Avack (in qualunque configurazione il fenomeno ateistico finisce per

sempre per risultare collegato con il fenomeno religioso). Oggi la dottrina si interroga se la tutela dell'ateismo sia sotto l'art 19 o 21. la costituzione italiana potrebbe tutelare tale diritto anche sotto l'art 21: più ampia garanzia della libertà di manifestazione del pensiero, tre argomenti:

  • argomento^ concettuale:^ ateismo^ si^ presenta^ e^ si^ qualifica^ come^ fenomeno^ diverso^ e contrapposto alla religione, essendo contrapposto
  • argomento storico:dal punto di vista storico si è sempre distinto tra ateismo e religione sia in filosofia, in politica e diritto; tutti li hanno distinti
  • argomento giuridico: la costituzione stessa impedirebbe di accomunare i due fenomeni, dal momento che la formulazione dell'art 19 parla di manifestazioni positive della religione, comprensibile solo se riferiti a quanti coltivano una fede religiosa, contraddittori se riferiti agli atei. L'altra parte della dottrina la pensa al contrario ma porta gli stessi argomenti:
  • essendo contrapposti sono sempre correlati
  • si sono sempre fatti la guerra
  • la disciplina dell'uno ha sempre condizionato la disciplina dell'altro pensiamo alla posizione delle organizzazioni atee: in Italia abbiamo una organizzazione che ha chiesto di avviare le trattative per un'intesa che però gli è stata negata perché non è loro diritto. Le organizzazioni atee sono confessioni religiose (a seconda che si sostenga una tesi o l'altra)? La UAR sta provando da diversi anni a concludere un'intesa altro profilo: LIBERTA' DI COSCIENZA è prima in un certo senso della libertà religiosa, è quella più ampia. Come quella di culto viene in rilievo nel momento in cui si manifesta all'esterno. Nel diritto positivo italiano non sembra si garantisca un diritto alla formazione della coscienza diverso da un diritto di esprimere il proprio pensiero. SIMBOLI RELIGIOSI: il primo problema posto in Italia è il caso del crocifisso di cui si sente molto parlare: l'esposizione di un crocifisso in un luogo pubblico in quanto simbolo religioso lede il principio di laicità (principi supremo del nostro ordinamento)? La giurisprudenza è stata chiamata molte volte: sentenza del consiglio di Stato del 2006 (slide) → è vero che il principio di laicità assume rilevanza giuridica come principio supremo in base agli art 2,3,7,8,19,20, cost ma ritiene che non ci sia contraddizione tra queste norme e esposizione crocifisso perché è un simbolo per veicolare in chiave storica l'origine dei valori di tolleranza, rispetto reciproca, solidarietà umana ecc. principi che emergono dalle stesse norme costituzionali che delineano il principio di laicità. In una sentenza della Grand Chambre della CEDU si è ritenuto non contrario ai principi dell'art 9 della convenzione la decisione italiana di esporre il crocifisso perché l'Italia ha potere discrezionale di decidere in materia in considerazione della ampiezza delle posizioni e sfumature che connotano la laicità nei paesi dell'UE Altro profilo con particolari problemi è quello dell'obiezione di coscienza ad esempio al servizio militare, alla PMA, sperimentazione animale, interruzione gravidanza e sbattezzo. Nei rapporti tra privati, nel diritto di famiglia e diritto del lavoro (slide vari casi). Il semplice passaggio da una religiosa all'altra non può essere motivo di addebito di separazione se però comporta il venir meno e i più elementari doveri di assistenza e collaborazione potrebbe aversi addebito perché vengono meno questi concetti fondamentali nel contesto familiare. La cassazione ribadisce che se ci sono dei comportamenti oggettivamente contrari a doveri e non espressione solo a una personale visione etica e religiosa si può attribuire una separazione. Il problema può porsi anche per l'affidamento della prole. Ci sono poi i rapporti di lavoro, ci sono persone che ad esempio non possono lavorare in determinati giorni ecc.

non sono d’accordo il minore va iscritto alla scuola pubblica anche se quella privata è oggettivamente migliore. Ultima ipotesi è quella in tema di salute dei minori: il problema che si pone spesso è quello della tutela della salute del minore nel caso in cui i genitori si rifiutano di sottoporli a terapie emotrasfusionali, a Milano c’è un protocollo accordato con i testimoni di Geova, ma negli altri casi? Secondo la giurisprudenza pur non decadendo dall’esercizio della potestà genitoriale questo può essere presupposto per allontanare il figlio dalla famigli e affidarlo temporaneamente e sottoporlo alle cure necessarie. Quando il diniego provoca gravi lesioni la cassazione ha condonata titolo di colpa i genitori. Complessa è anche la questione di maltrattamenti in famiglia: è stata chiesta l’esimente religiosa o culturale, i giudici italiani negano la rilevanza scrutinante perché non si può escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo. In un caso in cui il padre ha tentato di uccidere la figlia per dei rapporti di questa con un ragazzo di religione diversa, la cassazione ha dichiarato la insussistenza dell’aggravante di futili motivi. C’è anche un altro profilo che diventa rilevante spesso davanti ai giudici quella della ignoranza legit: va scrutinato perché nella sua cultura ad esempio la donna ha minore dignità , invece è stato affermato dalla giurisprudenza della cassazione il principio della irrilevanza della ignoranza quando le condotte oggetto di valutazione costituiscono una palese violazione dei diritti inviolabili della persona.

2. Rapporti di lavoro: tendenzialmente non si possono imporre determinate condizioni basta su un credo religioso oppure non si può licenziare una persona per motivi religiosi. 3. Organizzazioni di tendenza: pur trovando applicazione necessaria certi divieti, qui questi divieti secondo la dottrina incontrano una parziale sfera di non operatività. Nell’ambito del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di queste, la parziale operatività deriva dall’applicazione di regole peculiari che disciplinano qui il rapporto di lavoro, nonché atti e accordi diretti a subordinare l’occupazione e licenziamento in base a appartenenza religiosa o esercizio di culto 4. Chierici e religiosi DIRITTO ECCLESIASTICO 14/11/ Art 8 costituzione che è stato definito la regola fondamentale del diritto ecclesiastico italiano, è un esempio di norma logica, coerente. Si compone di tre commi, è l’articolo che disciplina il fenomeno religioso nella nostra costituzione e sancisce al 1 comma che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. L’art 7 ha trattato dei rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica, nonostante questo l’art8.1 esordisce con “tutte le confessioni religiose”, perciò comprende anche quella cattolica. Tutte sono ugualmente libere davanti alla legge. Tale libertà non significa uguaglianza, trattare in modo uguale situazioni differenti è anch’esso una discriminazione. Cosa comporta questa uguale libertà? Il fatto che i pubblici poteri, lo stato, devono astenersi dal favorire, propagandare o biasimare i valori di una confessione rispetto ad un’altra, dunque sarebbe illegittima qualunque scelta, opzione diretta a favorire singole specificità all’interno del più ampio genus della religiosità. In questa uguale libertà si ravvisa anche il diritto alla parità delle chances, e la parità di tutti gli individui senza distinzione di religione. Per un verso lo stato non può intervenire per favorire o discriminare una confessione rispetto alle altre, poi tutti gli individui hanno lo stesso diritto di chances (diritto di tutelare i propri diritti di libertà). Tutte le confessioni non devono avere anche uno stesso trattamento giuridico. Non è vietata la possibilità che ciascuna di essa possa essere soggetta a un regime giuridico parzialmente

differenziato. L’art 8 non preclude al legislatore di prevedere differenziazioni nel trattamento giuridico, anzi sono insite nel concetto di pluralismo religioso ricavato dallo stesso articolo. Che cosa sono le confessioni religiose? Non abbiamo una definizione unanimemente accettata,

  • (^) una parte della dottrina ha fatto riferimento sull’elemento quantitativo del gruppo -> confessione religiosa solo in presenza della adesione di un certo numero di aderenti.
  • (^) Altri hanno fatto riferimento al credere in una entità trascendente;
  • (^) altri ancora privilegiano l’aspetto sociologico, nel senso che si può definire confessione religiosa quel gruppo che ha finalità religiose secondo la pubblica opinione formatasi nella società italiana, cioè persegue finalità religiose.
  • (^) Ancora altri privilegiano l’elemento storico: confessione religiosa un gruppo stabilizzato dalla tradizione italiana.
  • (^) Altri sostengono che si può avere una Confessione religiosa solo con comunità sociale stabili oppure di organizzazione propria, propria filosofia di vita e originale visione del mondo basata sull’esistenza di un essere trascendente.
  • (^) Infine c’è un ultimo guappo di autori che fa riferimento all’elemento psicologico e dice che la confessione religiosa è l’esito di un processo di auto individuazione del gruppo come tale, sono le stesse a definirsi come confessioni religiose e rendersi autonome. La sentenza costituzionale 95 del 1993 , stabilisce che per l’accertamento del carattere religioso di un gruppo non basta che lo stesso si auto qualifica come confessione religiosa ma occorre tenere presenti:
  • (^) eventuali e precedenti riconoscimenti pubblici
  • (^) Esistenza di uno statuto che definisca i caratteri
  • (^) Comune considerazione
  • (^) criteri che nell’esperienza giuridica vengono utilizzati per distinguere le confessioni religiose da altre organizzazione sociali. La cassazione nel 1997 da la propria definizione: strutture sociali organizzate su modi similari e per finalità coincidenti di individui che professano proprie confessioni religiose. UAAR ha fatto ricorso straordinario al capo dello stato, il consiglio di stato ha riconosciuto l’interesse ad avviare le trattative per un’intesa. Nb non il diritto ad avere un’intesa. Nel 2004 riprova nella stipulazione, questa volt il governo nega l’avvio delle trattative ritenendo che si tratti di trattative politiche, c’è così un ricorso TAR perso nel 2008 -> essendo un atto politico non c’è controllo giurisdizionale. UAAR fa ricorso poi al consiglio di Stato, questo ribalta la sentenza del TAR dicendo che la confessione (religiosa) ha comunque diritto a ottenere l’apertura delle trattative salva la possibilità del governo di stipulare o no l’intesa. Ricorso ex art 111 alla cassazione che respinge il ricorso dicendo che il diniego di aprire le trattative non può essere considerato atto politico. Il presidente del consiglio così ricorre alla corte costituzionale, la quale nella sentenza ritorna alle impostazioni del TAR, sentenza del 2016: avvio delle trattative per un’intesa è un atto politico e come tale insindacabile in sede giurisdizionale. Questa vicenda sembra non voler rispondere alla questione se l’UAAR sia una confessione religiosa o no! L’art 8 ci dice che la libertà viene garantita dal 2 comma: confessioni diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Questo è l’unico limite che l’art 8 stabilisce per la libertà organizzativa delle confessioni religiose. Si esclude l’ingerenza statuale nella formazione degli statuti. Con questi le confessioni religiose organizzate (secondo la dottrina) danno vita ad altrettanti ordinamenti giuridici originari e indipendenti dallo stato. Questo è importante perché sicuramente quella della cattolica lo è, ma le altre confessioni religiose lo hanno? Non tutti sono d’accordo. Anche quando lo stato vuole dettare