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DIRITTO ECCLESIASTICO
C. Cardia, Principi di diritto ecclesiastico, V ed., Giappichelli Editore, Torino, 2019, pp. 117-404. Tra le tematiche in costante aggiornamento, soprattutto sul piano giurisprudenziale, si richiede la conoscenza analitica della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 6 luglio 2021, n. 24414. E’ opportuno che gli studenti si dotino di una raccolta della legislazione ecclesiastica aggiornata e facilmente reperibile a cura di diverse case editrici (Giappichelli, etc.) Per i frequentanti: imparare alcune norme, i frequentanti portano gli appunti, avere un linguaggio tecnico. preciso. Scritto a commento di un fascicolo, studia sentenza con commento, INTRODUZIONE La paralo del diritto ecclesiastico richiama la parola ecclesia ovvero chiesa, è una disciplina che ha un riferimento religioso. Fenomeno religioso = fenomeno che attiene all’umano, dimensione che attiene alla vita della persona, che viene condivisa con altre persone, dimensione che ha a che fare con l’esperienza giuridica, se la dimensione religiosa è una dimensione che attiene all’essere umano e se il fenomeno giuridico nasce solo omnium causa, ovvero quando ci sono degli uomini. Perché si chiama diritto ecclesiastico? Branca della scienza che studia le implicazioni giuridiche. Questa disciplina ha una tradizione nobile, scientifica, culturale che ha una storia, il diritto ecclesiastico nasce dal tentativo fatto dagli ordinamenti statuatari di mettersi in relazione con corpi sociali che sono connotati in modo identitario dal fenomeno religioso. Fin dal 1022 con il concordato di Worms, gli assetti tra il potere politico e la chiesa cattolica si sono coordinati in termini di bilateralità , connessioni reciproche, rispetto reciproco. Questo ha in qualche modo modellato un assetto di rapporti, anche negli ordinamenti internazionali, che nella cultura giuridica occidentali, con la chiesa di Roma, ha fatto crescere e reso possibile i rapporti cin tutte le altre confessioni religiose diverse dalla cattolica, l’ordinamento italiano è un modello di equilibro tra stato e religione. Anche perché la non professione di un non credo religioso attiene al nostro tema, bisogna stabilire cos’è religioso. Il fenomeno religioso non è una questione distante, è una dimensione inerente all’umano, chiunque di noi se ne può accorgere, come si esprime questa dimensione? Attraverso le esigenze dell’amore, della verità, la ragione, esigenze che hanno delle incompiutezze, chi ha intuito in modo drammatico questo scarto tra l’aspirazione del cuore e la possibilità di avere una risposta. Risposta misteriosa, più profonda, più trascendente rispetto alla nostra conoscenza materiale, l’esperienza è quella di condividere una strada di risposta a questi interrogativi. Intercetta una dinamica umana che è quella giuridica , tentavo di ordinare le relazioni umane, a uno scopo conveniente, buono. Ordinamento giuridico, descrive il continuo travaglio del mettere in ordine, approssimarsi a un ideale giusto, conveniente per tutti, tutto il carico vitale che ha la condivisione religioso, in termini estetici e morali, urge da necessità di un ordinamento, si da l’incontro tra l’ordinamento della società civile e delle confessioni religiose, non concepiamo la visione giuridica come se fosse solo quello dello stato. Il significato della disciplina è trasversale che tutta le branche dell’ordinamento giuridico. Es, il tema del matrimonio, ha una grossa rilevanza dal punto di vista religioso. La dimensione religiosa ha una pretesa di investire la totalità della vita umana. DIRITTO E LETTERATURA Giacomo Leopardi , “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”. Il fenomeno religioso coincide con le domande del canto, non coincide con nessuna cosa terrena. “Il non poter essere soddisfatto da alcuna cosa terrena, né, per dir così, dalla terra intera; considerare l’ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole meravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell’animo proprio; immaginarsi il numero dei mondi infinito, e l’universo infinito, e sentire che l’animo e il desiderio nostro sarebbe ancora più grande che sì fatto universo; e sempre accusare le cose d’insu ffi cienza e di nullità, e patire mancamento e voto, e però noia, pare a me il maggior segno di grandezza e di nobiltà, che si vegga della natura umana.” Il nostro è un sapere in movimento, ci si interroga anche su che cosa sia, da forma e ordina alle relazioni umane, che a loro volta sono in movimento. È un fenomeno immateriale, cogliamo dei segni che ce lo evocano, a cui rimandano tanti segni
Nasce omnium causa, questo fenomeno di ordine è il contenuto sostanziale del diritto quello che si vede della fisiologia del diritto, un ordinamento osservato, di cui i consociati riconoscono la convenienza. Quando abbiamo un ordinamento osservato siamo davanti al fenomeno giuridico. Questa concezione ordinaria ci libera da una serie di pregiudizi, che hanno fatto coincidere il diritto con l’espressione del potere, il potere che dopo il 1789, si chiama volontà generale (rivoluzione francese che è fatta di leggi espressione della volontà generale). Una legge chiara, più concreta, oggetto di osservanza, sanzionata, coinciderebbe con il diritto, ma non è così perché il diritto nasce nel greco della società civile, non nasce dall’altro ma dal basso. Tutto il meccanismo democratico avrebbe come scopo quello di garantire questa originalità dell’ordinamento. Non possiamo dire quindi che l’unico ordinamento è costituto da quello dello stato, questo è smentito dalla realtà, non possiamo dire che tutto il diritto viene dallo stato, dobbiamo aderire ala teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, es ordinamento canonico, della chiesa cattolica, da che si è posta nella storia l’esperienza cristiana, si è sviluppato come un interlocutore degli ordinamenti civili contemporanei. Il diritto canonico nasce per una scelta della chiesa romana, di concretezza mediterranea, i Cristiani guardando il diritto romano e cogliendone la convenienza in termini di ordinamento e capacità di fondare assetti stabili, lo hanno assunto, l’esperienza cattolica nasce dalla cultura romana, assumono i contenuti del diritto romano e li usano per lo scopo che devono perseguire e quindi nasce dal basso dal tentativo di fare una vita nuova, così nasce un ordinamento indipendente da quello dello stato. L’art 7 dice che: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO Le fonti del diritto ecclesiastico in modo gerarchico:
- Diritto internazionale , le fonti sono moltissime:
- Dichiarazione universale dei diritto dell’uomo, molto importante per la vita umana,
- Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di tolleranza e di discriminazione fondate sulla religione e sulla convenzione,
- Patto internazionale sui diritti civili e politici.
- Diritto interno :
- Fonti unilaterali, di origine statuale,
- Fonti bilaterali, scaturiscono da pattuizioni tra lo stato e gli interlocutori di rappresentanti delle confessioni religiose. Fonti di diritto interno unilaterale Prettamente italiane sono:
- (^) Fonti costituzionali, art 7, art 8, art 19 e art 20 della costituzione,
- (^) Fonti ordinarie generiche: codice civile, codice di procedura civile, codice penale e di procedura penale,
- (^) Leggi ordinarie, come la legge sul divorzio, rapporti di famiglia, obiezione di conoscenza.
- (^) Fonti ordinarie specifiche: legge sull’esercizio dei culti ammessi nello stato (L. 24 giugno 1929n. 1156). Resta l’incanalatura per le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
- (^) Legislazione regionale, beneficia del trasferimento delle competenze degli art 117-118, dal 1970 in poi la legislazione in tema di istruzione, assistenza e edilizia di culto. Fonti di diritto interno bilaterale Ex art 7 costituzione, riguardano il rapporto tra stato e chiesa:
- (^) Disposizione concordatarie, sia di diritto interno che internazionale, i concordati appartengono anche al trattato internazionale,
- Patti^ lateranensi , 11 febbraio 1929, si scomponevano di un trattato e di un concordato lateranense. Unità di Italia = Processo di tipo militare, il risorgimento, Roma non era la capitale dell’unità di Italia (fatta dai Savoia, con capitale Torino), Roma essendo la sede del papa non era una città italiana, la sede del papato interessava tutto il mondo in particolare la Francia, per cui perdere Roma senza un accordo internazionale senza, creava un grande conflitto, ci è voluta una guerra, sconfitta della Francia, a causa di una distrazione di Napoleone III, il 20 settembre 1970, Garibaldi è entrato in Roma con la “breccia di porta pia”. I. Questo modo si è perfezionata l’unità di Italia, il papa è rimasto prigioniero dello stato italiano, suddito del regno. Questo fatto ha aperto un conflitto tra la sante sede d’Italia, che si chiude con i patti lateranensi del 1929, ovvero con il trattato che istituisce la città del vaticano, questo fatto consente al vaticano di attraversa indenne il secondo conflitto. Risoluzione attraverso una legge unilaterale che il papa non ha mai accettato. Tutto il vaticano e i palazzi di proprietà del papa erano con
Molto importante questo comma, distingue gli organi e riconosce la reciprocità dei poteri, in termini giuridici si pone il problema che è quella della competenza: quale della chiesa e quale dello stato. La competenza principale, in teoria, spetta all’ente che ha il compito superiore, quello che detta il significato di tutto alias la chiesa , ma questo problema rimane sospeso. Sul tema del secondo comma, si parla delle tesi dottrinali che sono state elaborate per spiegare questo rischiamo esplicito dei laterani. Normalmente i patti lateranensi sono totalmente ascritti dal regime fascista , strumento per Mussolini di accreditamento nei confronti della chiesa in modo di consolare il suo potere totalitario. In realtà non tiene conto che lo stato e la chiesa hanno vissuto dal momento in cui si è posta la questione romana, tutti i grandi giuristi hanno sempre guardato a questo strumento normativo come un capolavoro, una legge bilaterale. Questo ha mosso una sorta di conciliazione segreta , maturata negli anni della prima guerra mondiale, prima dei fascisti, hanno riscontrato nei diari del barone conte, in rapporto con la santa sede, annota i suoi contanti con la segreteria di stato e dice che non ne fanno una questione di territorio ma di un semplice spazio fisico che garantisca la missione della chiesa. La prova del primo conflitto mondiale ha aperto gli occhi sul servizio che la chiesa ha fatto nel sostenere il popolo durante la guerra. Articolo che per la sua formulazione e per il percorso che è giunto, riflette in modo chiaro tutto il dinamismo che abbiamo provato a descrivere, ha una sua fecondità, riconosce l’originarietà dell’ordinamento dello stato e dell’ordinamento canonico. L’evoluzione normativa dipende dalle persone che lavorano, che discutono e redigono norme. L’art 7 ha avuto come relatore Giuseppe Dossetti, padre della visione democratico-cristiana, esperto nel matrimonio ed era canonista. Lo stato può riconoscer l’ordinamento canonico ma non può litigarlo o subordinarlo a se. L’unico problema è quello della competenza delle competenze, chi demarca l’ordine se esse sono indipendenti? La linea di demarcazione è il frutto di un lungo percorso storico, nell’incontro dei due ordinamenti si definiscono i confini, si valuta come questo incontro determina la fisionomia specifica di questi incontri, ci sono delle materie concepite come materie tradizionalmente di competenza dell’uno e dell’altro e nell’evolversi sono diventate materie di interesse comune. Art 7 comma 2 : “I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale””. Le modificazione dei patti, accettati dalle due parti, non risiedono procedimento di revisione costituzionale. 1929, Mussolini e cardinale Gasparri = nascita dello stato del vaticano. I patti lateranensi si suddividono in due parti:
- (^) Trattato del Laterano , (fonda lo stato del vaticano, con la sua rilevanza territoriale e internazionale, rapporti tra stato vaticano e Italia, 1929)
- (^) Concordato del Laterano , necessiterà di una grossa riforma nell’avvento della repubblica italiana darà luogo a un nuovo concordato, con l’accordo di vita madama. Discorso papa Pio XI: ha iniziato a parlare in prima persona: “ Un Concordato poi, che volemmo fin dal principio inscindibilmente congiunto al Trattato, per regolare debitamente le condizioni religiose in Italia, per sì lunga stagione manomesse, sovvertite, devastate in una successione di Governi settari od ubbidienti e ligi ai nemici della Chiesa, anche quando forse nemici essi medesimi non erano. Non vi aspetterete ora da Noi i particolari degli accordi oggi firmati: oltre che il tempo, non lo permetterebbero i delicati riguardi protocollari, non potendosi chiamare quegli accordi perfetti e finiti, finché alle firme dei Plenipotenziari, dopo gli alti su ff ragi e colle formalità d’uso, non seguano le firme, come suol dirsi, sovrane: riguardi che evidentemente ignorano o dimenticano coloro che attendono per domani la Nostra benedizione solenne «Urbi et orbi » dalla loggia esterna della Basilica di San Pietro.” “Dubbi e critiche, abbiamo detto; e Ci affrettiamo a soggiungere che, per quel che Ci riguarda personalmente, Ci lasciano e lasceranno sempre molto tranquilli, benché, a dir vero, quei dubbi e quelle critiche si riferiscano principalmente, per non dire unicamente, a Noi, perché principalmente, per non dire unicamente e totalmente, Nostra è la responsabilità, grave e formidabile invero, di quanto è avvenuto e potrà avvenire in conseguenza.” 2 tipi di critiche:
- (^) alcuni dicono che hanno chiesto troppo poco,
- (^) Altri dicono che hanno chiesto troppo.
“ Le critiche saranno anche più numerose; ma facilmente si divideranno in due grandi categorie. Gli uni diranno che abbiamo chiesto troppo, gli altri troppo poco. E questo tanto più avverrà, se si distingueranno i campi in cui Noi avremmo chiesto troppo o troppo poco.” Forse alcuni troveranno troppo poco di territorio, di temporale. Possiamo dire, senza entrare in particolari e precisioni intempestive, che è veramente poco, pochissimo, il meno possibile, quello che abbiamo chiesto in questo campo: e deliberatamente, dopo aver molto riflettuto, meditato e pregato. E ciò per alcune ragioni che Ci sembrano e buone e gravi. Innanzi tutto abbiamo voluto mostrare di essere pur sempre il Padre che tratta coi figli, che è dire la disposizione Nostra a non rendere le cose più complicate, e più difficili, ma più semplici e più facili. Inoltre volevamo calmare e far cadere tutti gli allarmi, volevamo rendere addirittura ingiuste, assolutamente irragionevoli, tutte le recriminazioni fatte o da farsi in nome di una, stavamo per dire, superstizione di integrità territoriale del paese. Ci parve così di seguire un pensiero provvido e benefico a tutti per il presente e per il futuro, provvedendo ad una maggiore tranquillità di cose, prima ed indispensabile condizione per una stabile pace e per ogni prosperità.” “In terzo luogo volevamo mostrare in un modo perentorio che nessuna cupidità terrena muove il Vicario di Gesù Cristo, ma soltanto la coscienza di ciò che non è possibile non chiedere; perché una qualche sovranità territoriale è condizione universalmente riconosciuta indispensabile ad ogni vera sovranità giurisdizionale: dunque almeno quel tanto di territorio che basti come supporto della sovranità stessa; quel tanto di territorio, senza del quale questa non potrebbe sussistere, perché non avrebbe dove poggiare. Ci pare insomma di vedere le cose al punto in cui erano in San Francesco benedetto: quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l’anima. Così per altri Santi: il corpo ridotto al puro necessario per servire all’anima e per continuare la vita umana, e colla vita l’azione benefica. Sarà chiaro, speriamo, a tutti, che il Sommo Pontefice proprio non ha se non quel tanto di territorio materiale che è indispensabile per l’esercizio di un potere spirituale affidato ad uomini in beneficio di uomini; non esitiamo a dire che Ci compiacciamo che le cose stiano così; Ci compiacciamo di vedere il materiale terreno ridotto a così minimi termini da potersi e doversi anche esso considerare spiritualizzato dall’immensa, sublime e veramente divina spiritualità che esso è destinato a sorreggere ed a servire.” La norma prevede la possibilità di una modifica, ma stabilisce i metodi, le modificazione dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Questo articolo è approvato, sembra che si sia arrivati a un punto condiviso, ma con la costituzione ricominciano le discussioni, con un’ipotesi di ricaduta ma nell’ottica e della previsione dei fatti a livello dottrinale. Le tesi che si fronteggiano su questo punto sono due, su che significato ha un strumento giuridico di rango costituzionale, di natura bilaterale verranno in epoca storica, se io richiamo una fonte che ha un suo rango, una sua carta costituzionale, devo vedere che collegamento ha con le leggi. Che significato ha questo richiamo:
- Effetto di costituzionalizzare i patti lateranensi , la costituzione aveva recepito le norme degli accordi del 1929, dando a ciascuna di esse, norma materiali dei singoli rapporti, lo stesso valore formale delle norme costituzionali, ogni norma dei patti del ’29 aveva lo stesso valore formale delle norme costituzionali. Con questo valore le singole disposizioni pattizie, avrebbero acquistato un’efficacia pari a quella delle norme costituzionali, per cui, le norme dei patti, non solo sarebbero dovute essere concepite prevalenti rispetto alle norme generali, ma come regolatrici avrebbero dovuto prevalere nei confort delle norme generali della stessa costituzione. Ha avuto seguito nella dottrina e nella giurisprudenza. La corte di cassazione, negli anni ’60 ha potuto di poter richiamare la costituzione stessa in tutto il loro contenuto, le singole norme pattizie hanno top stesso valore come se fossero state incluse nella carta costituzionale, e parte del procedimento di revisione costituzionale. Momento in cui questo articolate è stimato dalla cassazione come una regolamentazione adeguata alla necessità della società civile. Questa tesi però viene abbandonata, si osserva che la costi non aveva costituzionalizzato le singole norme di origine concordataria, quanto il principio concordatario, questa tesi ha avuto diverse:
- Costituzionalizzazione del principio concordatario : Lo stato avrebbe dovuto toccare tutte le materie di competenza con interessi della chiesa cattolica , non solo per garanzia per i patti lateranensi ma modificazione di essi riguardanti le materie già disciplinati nel 1929, queste norme sarebbero state resistenti rispetto alle successive leggi ordinarie contrastanti con esse. Concordare le materie
- Diritto singolare specifico :^ Ius singulare , L’art 7 secondo comma, ha creato nello stato un sistema particolare, ius singulare, che non subisce influenza dalla norma costituzionale le cui disposizioni prevalgono sulle norme generali della costituzione della stesa materia, il diritto generale allo studio
Tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge. Nel 1948 il popolo era quasi tutto cattolico, le confessioni diverse dalla cattolica si orientavano nell’ambito del protestantesimo e nei valdesi, anche la confessione ebraica. Il costituente usa delle formule aperte che si adattano ai tratti complessivi e restrittivi in un contesto estremamente plurale (multi religioso) Pluralità = necessità, convenienza di una relazione reciproca. Formulazione respinta a favore di un emendamento che proponeva questa versione. Nessuna confessione religiosa può accettare di essere definita uguale ad un’altra. Comma 2: Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Manca un’informazione , non è in contraddizione con il comma 1, restringe il campo, le religioni diverse dalla cattolica hanno diritti di organizzarsi secondo gli statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, c’è una clausola restrittiva ovvero il riconoscimento di diritto che non deve contrastare con l’ordinamento giuridico italiano. Possono liberamente nascere e vivere ma non in contrasto. Non è una ratio di disuguaglianza ma storica e di consuetudine di rapporto. C’è una comunanza, riconoscimento di originalità che non si poteva dare alle confessioni diverse della cattolica. Non tutti gli ordinamenti giuridici sono indipendenti e sovrani. A che livello va questo tipo di contrasto? Si pone con i principi di fondo dell’ordinamento soprattuto per la materia dei diritti fondamentali della persona, come religioni che considerano la posizione della donna inferiore a quella dell’uomo, situazioni problematiche del riconoscimento dell’ordinamento. Comma 3: I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Questo art ci indica il metodo di relazione tra lo stato italiano e le religioni diverse dalla cattolica che non è lontano da quello visto dall’art 7, bilateralità , non c’è una regolamentazione unilaterale com’era invece prima della costi con la legge 1929, che regolava la vita delle confessioni di religioni diverse delle cattolica (culti ammessi) di cui lo stato decidevano come potevano aspirare a muoversi nell’ordinamento italiano. Estensione a confessioni religioni diverse dalle cattolica con il metodo della bilateralità. Primo dato che questa norma ci dice, la regolamentazione avviene per legge e questa legge deve avvenire per intesa , prima c’è l’accordo e poi la legge. I soggetti dell’accordo sono:
- (^) I l governo italiano, l’ufficio dove è insediato la commissione per i rapporti dello stato con le religioni diverse dalla cattolica presso il consiglio dei ministri,
- (^) La rappresentanza confessionale, solo le confessioni religiose che sono in grado di presentare un riconosciuto rappresentate confessionale. Un’altra questione è quella del significato di intesa. Intesa può essere assunta in un mero significato politico, mettersi d’accordo, queste secondo anche la prassi sono dei veri e propri strumenti giuridici. Correte con il contenuto tecnico dell’art 8.3 perché contiene una riserva di legge , il rapporto tra lo stato e le altre religioni è un rapporti che può essere disciplinato da una legge ordinaria che ha natura particolare alla base si un intesa. La collocazione è una sorta di condizione di legittimità costituzionale. Come si configurano le intese? Le intese coprono gli ambiti che sono in confine con i due ordinamenti (disciplina del matrimonio, della scuole, enti, esercito, carcere, ospedali), tutte le aree della vita e della società civile dove il tema della religione è sensibile, dove può causare conflitti che si cerca di evitare. Le intese sono stipulate dal governo , con l’attività amministrativa e politica, al governo spetta il lavoro sul presupposto della legge la trattazione. Quando la questione è internazionale allora l’intesa viene dal consiglio dei ministri, quando invece riguarda i beni, viene da una commissione. L’esito della trattativa è un esito immodificabile dal punto di vista sostanziale , ovvero che la legge di esecuzione dovrà riflettere l’articolato dell’intesa, la sua esperienza è andata nella direzione di una totale conformità del testo dell’intesa rispetto a quello di esecuzione, il fatto che una piccola discrasia l’articolato della legge e quello della religione, il parlamento deve rinviare l’intero testo alla trattativa chiedendo le modifiche, la gestazione non breve tra la stipulazione di un’intesa e una legge di esecuzione. Si è ragionato sulla natura giuridica dell’intesa, può essere comparato dal concordato?
Il concordato è un patto di rilevanza internazionale, rileva nell’ambito del diritto publico il posto che spetta al diritto internazionale, dire che le intese è uno strumento di diritto internazionale è visto nell’art 8, dove dice che non è di diritto internazionale ma diritto interno , le intese sono stipulate in un ordinamento che si crea grazie all’ ordinamento internazionale e ordinamento interno. Incontro di due ordinamenti ma non tiene conto del dato storico (le intese possono configurarsi come contratti pubblici di diritto interno). Che e ff etti hanno le intese, le leggi di esecuzione delle intese nel sistema delle fonti di diritto? Effetto paradossale della legge di esecuzione dell’intese, legge superiore da quella ordinaria. L’organo legislativo italiano non può modificare la legge dell’intesa ma deve riaprire la trattativa. L’effetto secondo la dottrina è che la stipulazione dell’intesa rafforza il valore giuridico dei punti ammessi, perchè attraverso l’ intesa le confessioni religioni si liberano dal gioco della legge n. 1959 del ’29. ART 19 - LIBERTÀ RELIGIOSA “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. Il soggetto titolare del diritto è tutti, non solo i cittadini, il diritto di libertà religiosa ha un riconoscimento che va oltre alla cittadinanza e che attiene all’essere umano in quanto tale, titolare del diritti di libertà religiosa sono anche i non cittadini, i migranti, tutti, il costituente ha pensato ad una formula così aperta. Inalienabilità della dimensione religiosa che inerisce l’essere umano, possibilità di imporre una riposata agli interrogativi che costituiscono il tessuto, la trama del fenomeno religioso. C’è un fenomeno in noi che fa parte della natura di chi può rispondere alla domanda, ovvero il fenomeno della libertà. “Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza”, è dalla nostra libertà che sorge la domanda di senso, non si trova una risposta che non sia raggiunta nella libertà. “E che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua”. Direttiva del parlamento europeo, che dinnanzi a una sorta di espansione del fenomeno settario in Europa, distinzione tra connessione religiose e sette , se un soggetto non è libero di lasciare la realtà confessionale, d’intrattenere relazioni anche con coloro che non aderiscono a quella realtà, non è libero nella sua corrispondenza, di trattenere rapporti con i suoi famigliari, qua siamo d fronte ad una setta, una realtà che ha un carattere manipolatorio della coscienza e della libertà umana, tema della libertà nella sua drammaticità gioca sempre. Questo tema della libertà connette il nostro ragionamento ad un’altra questione che è quella dignità umana, non è rispettata se non è rispettata la libertà religiosa, proprio per le ragioni che abbiamo detto, non è un caso che una delle dichiarazioni conciliari, conclusione dea concilio del vaticano II è la dignitatis humanae,
Ragione dell’ampiezza del riconoscimento della costituzione, ha un suo senso preciso all’indomani della seconda guerra mondiale, con la persecuzione degli ebrei. Si sviluppa secondo le 3 grandi direttrici di matrice generale di libertà religiosa:
- (^) libertà di credo, in forma individuale o associata,
- (^) Libertà di propaganda, cercando di portare agli altri di seguire una religione,
- (^) Libertà di culto, in pubblico e privato. Libertà di culto restrittiva in quanto non si trattano di diritti contrari al buon costume, clausola di natura repressiva, non c’è un’indagine sui principi, oggi lo stato si astiene alle indagini dei principi, e interviene solo quando questi principi trovano espressione concreta nei riti contrari al buon costume. Si può intervenire solo in forma repressiva, la confessione religiosa, ponesse in essere un rito contrario al buon costume, interviene dunque la pubblica sicurezza che lo interrompe. Contrario al buon costume si riferisce ad una clausola aperta all’evolversi, ciò che ripugna alla coscienza morale, in particolare alla moralità sessuale. Si sono poi allargati i campi dei comportami come ad es. i riti che implicano i sacrifici degli animali, oppure riti che comportano un grande disturbo della collettività (rito in cui ci sono delle preghiere notturne molto rumorose). Fattispecie molteplici, intervento di tipo repressivo, nessuno vieta alla confessioni religiose di sacrificare gli animali. Rispetto al tema di professare liberamente la propria fede religiosa , in qualsiasi forma e sociale, il fenomeno religioso è un fenomeno radicalmente umano che stringe le relazioni tra coloro che si riconoscono in un determinato credo. Formula che tende a proteggere tutte le espressioni di libertà religiosa. La protezione del diritto è molto importante. Fare propaganda implica un opera di persuasione che conduce qualcuno a cambiare orientamento religioso a convertirsi ad un altro credo religioso rispetto a quello confessato o a convertirsi a un credo
Art 1, protocollo 12 - Divieto generale di discriminazione
- Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l‘origine nazionale o sociale, l‘appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
- Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1. Richiamo alla libertà fondamentale che sono legate al fatto che la persona umana ha una nota inconfondibile che è quella di fare l’uomo a nostra immagine e somiglianza. Cosa condotta l’Europa? Processo di integrazione iniziato nel secondo dopoguerra, fatto di un riconoscimento reciproco dal punto di vista culturale, FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE Due processi:
- Processo di unificazione , processo di integrazione europea, anche attraverso l’abdicazione di diversi stati europei, e con il consiglio europeo e gli organi.
- Processo intorno al consiglio d’Europa , gli stati, 47, che si raccolgono intorno al consiglio d’Europa che ha la funzione di promuovere la democrazia: convenzione d’Europa:
- (^) Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo,
- (^) Convenzione della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tentativo di darsi una carta, restano in vigore trattati successivi, Roma 1957, Maastricht 1992, Amsterdam 97, Lisbona del 2007. Questi integrano il trattato dell’Unione europea. Approvata a Nizza la “ Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. La carta ha introdotto novità anche per quanto riguarda la religione e le confessioni religiose, la carta e la convenzione costituiscono i testi normativi intorno ai quali ruota il processo di innovazione europea soprattuto per i diritti di libertà. Il principio fondamentale che riguarda il fenomeno religioso è desumibile in negativo dalla convenzione del 1950 e dalle competenze dell’unione: Il principio fondamentale da tenere presente è desumibile in negativo, dalle competenze dell’unione e dalla convenzione del 1950: principio generale che le relazioni stato- chiese, la concreta disciplina delle materie ecclesiastiche, sono di esclusiva competenza dei singoli stati, senza che l’unione possa intervenire sulla loro legislazione La convenzione del 1950, nel momento che enuncia il diritto di libertà religiosa, non sfiora il tema delle relazioni tra stato e chiesa nei diversi ordinamenti, i mutamenti degli assetti nelle relazioni tra stato e confessioni religiose. Gli assetti sono l’esito l’esito di un travaglio identitaria di un singolo stato. Caratteristico dell’Europa è la vocazione di tenere insieme realtà diverse ma accumunate da radici profonde e l’unione non può intervenire dall’alto rispetto a queste fisionomie identitarie di ciascuna nazione, questo non significa che non ci siano dei processi, sia dell’unione che del consiglio in grado di incidere sulla legislazione ecclesiastica degli stati, nell’unione europea ci sono diverse direttive e regolamenti che investono spesso questioni religiose, es la questione di stordire gli animali prima di andare al macello, questo comunque fanno parte anche di alcune religioni. La corte di giustizia di Lussemburgo ha acquisito la piena competenza dell’ordinamento umanitario rispetto ai diritti umani e delle libertà personali, giudica dei ricordi presentanti da chi si senta leso da normative in relazioni ai propri diritti o che lamenta lesioni da legislazione nazionale. Più ampia è al competenza della corte europea dei diritti dell’uomo di Lussemburgo che giudica sulla base della convenzione del 1950 che ricorrono tutti i cittadini, come individui singoli ma anche persone giuridiche, con interessi collettivi, religiosi o filosofici. Il punto di riferimento giuridico primario è l’art 9 della convenzione europea che definisce il diritto di libertà religiosa: “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
- La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”. Va interpretata in diritti connessi, sanciti dall’Art 2 protocollo 1: “Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.” Per l’ampiezza dei diritti e persone che tutela, la corte, è determinata per l’ affermazione della libertà religiosa. Va riconosciuto agli atti nella materia libertà religiosa un ampio margine di apprezzamento nel giudicare le fattispecie e che tale margine ha la tutela del nucleo essenziale del diritto di libertà. SENTENZA N. 52 ANNO 2016 CORTE COSTITUZIONALE La Corte costituzionale ha risolto un profilo della disciplina sinora mai venuto alla luce in sede giudiziale, stabilendo che la decisione del Governo sull'apertura delle trattative è decisione politica, come tale non soggetta a controllo giudiziale. UAAR chiede di intavolare trattative con il governo italiano. Rivista respinta negando il carattere di confessione religiosa dell’uaar. L’uaar si rivolge allora al TAR del Lazio, sul presupposto che il governo abbia esercitato la sua discrezionalità tecnica nel rifiutare la trattativa, mentre il governo ritiene di aver esercitato la sua discrezionalità politica, cioè il non ritenere di siglare l’intesa per ragioni politiche. Per questo motivo il TAR respinge l’istanza dell’usar, che però si rivolge al consiglio di stato. Questo dissente dalla pronuncia di primo grado, e ritiene che il governo nel rifiutare abbia esercitato la sua discrezionalità tecnica, e pertanto rinvia il fascicolo al TAR. Ma nel frattempo il governo ritiene che ci sia stata invasione/ sbilanciamento nel suo potere di indirizzo politico da parte della magistratura, quindi ricorre alla cassazione. Questa aderisce alla tesi del consiglio di stato, e dice che qua è stato esercitato un potere non di indirizzo politico ma discrezionalità tecnica. A quel punto il presidente del consiglio dei ministri si rivolge alla corte costi. Argomenti dell’uaar : l’ inammissibilità del ricorso , ritiene che le norme costi sulle quali si basa il ricorso del governo non abbiano estremi per sollevare un giudizio di costituzionalità, per l’ infondatezza del ricorso va a confutare la posizione del governo alla luce dell’art 8. La legittimità costituzionale di disposizioni che possono essere valutate sotto il profilo della loro costituzionalità, vizi formali e sostanziali, giudicati alla luce. Sentenza fino al diritto escluso. È infondato che vada di fronte alla corte per conflitti dello stato. Parte dedicata al fatto, pronuncia del diritto, di fronte ai fatti i giudici sottolineano alcuni aspetti del fatto che servono per costruire gli argomenti in diritto che decidono il caso, nella stesura della sentenza l’ uso delle parole è fondamentale per far capire i termini della decisione. I giudici si sforzano di avere una linea di equilibrio assoluta che non scopra le carte del giudizio. In questa lettura gli avvocati sono in grado di cogliere gli aspetti che il giudice tiene in maggiore considerazione. Necessario passare per l’estraneità per entrare in un mondo nuovo. CONSIDERATO IN DIRITTO - part 1 Ripresi gli argomenti del consiglio, dopo lo svolgimento dei fatto il giudice svolge lo sguardo sulla tesi ricorrente che sono legati alla liberazione dell’indirizzo politico, sindacabile dal giudice amministrativo, il giudice entrerebbe nel potere di governo, il nostro ordinamento che si basa sulla separazione dei poteri, tutto dipende della qualificazione dell’esercizio della libertà del governo di finta volare l’intesa o meno come esercizio di una discrezionalità tecnica che deve esser giudicata in sede giurisdizionale ovvero se la libertà del governo di respingere un’istanza volta a stimolare ile trattative sia espressione dell’indirizzo politico. Via via si allontana la prospettiva di un ragionamento sulla sostanza del problema che è il motivo per cui il governo respinge la trattativa, per fermare questa impostazione del problema vie è quella formale dello scontro dei poteri. Ma il problema rimarrà aperto. La funzione di indirizzo è insuscettibile da parte del controllo dei giudici, libertà nel fine, il governo può avere dei motivi legati non solo alla politica interna, ma anche a quella estera, per poter respingere una determinata confessione religiosa. Dal punto di vista logico, il comma 3 delle intese, si configura come norma sulle fonti, la presenza dell’art 8 rafforza la legge su cui sono ammessi, perchè per uscire occorre stipulare l’intesa, che tipo di fonte è? L’intesa è il metodo detto dalla costi per regolare i rapporti tar lo stato e le confessioni religiose , regolati per legge. Può essere che le trattative falliscano, il parlamento non si attiva per l’attuazione, se stipulata l’intesa il parlamento può non dare attuazione, si può essere liberi.
In base al principio la corte costituzionale decide che la funzione di indirizzo politico del governo prevalga sull’esigenza di una specifica regolamentazione fa parte di un gruppo sociale di confessione religiosa? Art 95: il per dirige la politica del governa controlla la funzione. Gli elementi bilanciati non sono la confessione religiosa ma l’aspettativa di una confessione religiosa di uno statuto specifico di quella che la riguarda, la corte costi di un ragionevole bilanciamento di principi, in queste circostanze ritine e prevalente il bilanciamento del principio politico, non è una norma contro un’altra. Unità dell’indirizzo politico. Tema sostanziale di fondo: configurabilità dell’uaar, il fatto che il governo abbia attuato le trattative, rileva sotto l’unità d’indirizzo politico del governo, l’uaar non è configurabile come confessione religiosa, l’atto di diniego nella misura e parte in cui si fonda il presupposto che l’interlocutore non sia una confessione religiosa non porta conseguenze alternative sull’azione giuridica in virtù degli articolo espressi. La questione sostanziale rimane aperta , perché la libertà di non credere resta come punto di apertura della libertà religiosa. TEMA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA A SCUOLA Esercizio di questa libertà è garantito dal 1985. L’istruzione pubblica ha rappresentato uno dei terreni più aspri tra conflitto tra scuola e chiesa, perché l’esperienza scolastica nasce dalla cura educativa dell’esperienza cattolica, le scuola nascono intorno ai riti ecclesiastici. L’idea di fare scuola nasce dalla passione educativa che nasce dalla passione dell’uomo , per la sua intelligenza, che si ricollega all’esperienza del cristianesimo. Valorizza la tradizione greca e latina e la trasfigura dal messaggio del vangelo. Con la laicizzazione della società anche iil contenuto dell’istruzione si laicizza, si crea così il conflitto che ha dato origine all’uni e alla scuola e alla visione che vuole l’uomo totalmente autonomo. La legislazione scolastica italiana è rimasta ferma all’impostazione di Giovanni gentile e a quella concordataria , è stato Giovanni a proporre di riconoscere alla religione una funzione insostituibile alla conoscenza dei ragazzi. Dal 1923 si reimposta il rapporto scuola elementare-religione, decretando che l’insegnamento della dottrina Cristina, secondo la forma ricevuta della chiesa cattolica p da considerarsi cioè fondamento dell’istruzione elementare in ogni suo grado. Nell’ottica idealista di Giovanni, l’insegnamento religiosa non dovrebbe continuare nelle superiori, in quanto la crescita intellettuale dei ragazzi, non si deve basare sulla religione ma sulla ragione umana, con l’infinito. L’insegnamento religioso poteva essere una provocazione di apertura alla ragione. Il giovane alle superiori deve esser in grado di crearsi la propria ragione, libero da qualsiasi condizionamento. Il concordato del 1929 invece dice che l’incoerenza con la concezione confezionista e strumentale della religione, espande l’insegnamento religioso anche alle altre scuole, è possibile chiedere agli studenti l’esonero, ma non seguirlo, porta i giovani a un scoraggiamento che porta gli altri a non seguirla. Art 34 : L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato.Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall’autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall’Ordinario diocesano.La revoca del certificato da parte dell’Ordinario priva senz’altro l’insegnante della capacità di insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall’autorità ecclesiastica. Nel 1985 vi è stata la cancellazione dell’ordinamento diffuso della religione , tutte le materie sono permeate dal riferimento religioso, programmi programmati secondo il calendario liturgico, sono stati tutti permeati. Riforma decisiva del concordato del 1984 , che collega l’insegnamento della religione alla libera adesione degli utenti della scuola. Art 9 : La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.
- La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di
discriminazione. Nelle intese con le altre confessioni, lo stato dichiarai che la scuola pubblica sia centro culturale aperto al rapporto con tutti gli altri componenti della società. Legge 18 giugno 1986 , qualora lo studente abbia superato il 14esimo hanno di età può scegliere se avvalersi all’insegnamento della religione o no. Il dato più significato è quello posto dinnanzi alla corte costi, che ha risolto con la sentenza … enunciando il principio di liceità così com e appartiene alla costi materiale del nostro ordinamento, per il contenuto dell’ora alternativa, le conseguenze che questo determina nei confronti che non si avvalgono dell’insegnamento, che fanno? È legittimo che mentre gli studenti fanno lezione gli altri se ne vanno? SENTENZA N. 203 11/04/ L’istruzione religiosa in ambito educativo e la questione dell’istruzione come luogo privilegiato per la formazione di nuove generazioni è sempre stato un terreno aspro, per quanto riguarda la libertà religiosa dei ragazzi. Preoccupazione intrisa con nessi per la trasmissione religiosa, non ci sorprende che questo terreno è più dominato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, soprattutto per i regimi posti in Italia. Passaggio patti lateranensi (art 34-36) al concordato villa madama (art 8). Art 36 dei patti lateranesi: L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. Art 9 concordato villa madama: La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. I termini previsti dalla nostra costituzione: riguarda all’ora alternativa, cosa significa questo spazio vuoto, sono gli studenti che devo avvalersi della scelta. Ritenuto in fatto: Parte 1 - articolo 9 comma 2: La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l' insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale. Parte 2 : 2 -a : Le ragioni del giudice a quo: il giudice dice che le norme sono illegittime perché non prevedono l’insegnamento religioso come facoltativo, fuori dell’orario delle lezioni. Sono costituzioni illegittime perché violano:
- (^) L’art 19, ovvero di praticare liberamente la propria fede in qualsiasi forma e di esercitare in pubblico e privato il culto.
- (^) L’art 3 della costi perché discrimino gli allievi nei conforti di quelli che se ne avvalgono e
- (^) L’art 2 della costi perché cagionerebbe un danno della personalità dei ragazzi. L’avocato dello stato sostiene ‘ inammissibilità della questione e l’infondatezza :
- (^) Inammissibilità, secondo l’avvocatura dello stato, si deduce una lettura antinomica, cioè il giudice a quo non chiarisce il tema decidendo, il tema del giudizio e questo lo rende inammissibile , anche se magari ci sono degli argomenti che possiamo capire anche noi, ovvero che non avrebbe giurisdizione il giudice a quo riguardo a provvedimenti organizzatori del servizio scolastico che riguarda interessi legittimi. Il diritto soggettivo sarà quello di esercitare il diritto all’istruzione. La competenza non è del pretore mal e del TAR, il fatto che è il giudice promettente è il pretore secondo lo stato renderebbe inammissibile il ricorso.
- (^) Richiama una istanza della corte costi legata a come vengono apprezzate le situa contingenti che derivano dall’ incompetenza ministeriali o scelte tecniche per dare attuazione. 2 -b : l’insegnamento della dottrina cattolica va valutato sotto il profilo:
- (^) Concordatario : art 7 patti lateranensi, Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Non c’è esigenza di trattare in modo identico tutte le confessioni religiosi.
Che cos’è un simbolo? Un simbolo è un segno che rimanda ad una realtà non visibile o trascendente, mentre il segno rimanda a qualcosa di concreto, il simbolo rimanda a qualcosa che non è afferrabile dal punto di vista sensoriale. dimensione religiosa è una dimensione che si attua e si concretizza nell’esperienza umana di alcune domande fondamentali, che hanno a che vedere in il significato delle cose, è un carattere che obbliga a pensare ad altro, alcune obiezioni possibili sono due:
- La ragione si accontenta di quello che trova, non spinta ad altro,
- Non è vero che la vita non dia rispetto esaurienti. La ragione è qualcosa di irraggiungibile, costretta ad ammettere il mistero, il mistero non è un limito alla ragione, ma è la scoperta più grande della ragione umana, la ragione è l’esigenza di trovare l’esistente. Fedeltà alla ragione costringe ad ammettere l’esistenza di un incomprensibile che è anche la molla che urga la continua ricerca. Il tentativo delle religioni è immaginarsi il mistero e di farsi un’immagine e qua torniamo alla parola simbolo , metter insieme. Il simbolo mette insieme la mia esperienza presente, mette in rapporto con questo oltre che riconosco in una certa immagina che è legata ad una storia, ad una tradizione. Visto in tutte le religioni, nel cristianesimo questo nesso con il mistero ha a che vedere con un fatto che si è storicamente realizzato che è accaduto il cui racconti sono arrivati fino a noi, il simbolo di questo fatto è il crocifisso. Resta un segno contraddittorio nel nostro tempo, di fronte al venir meno alla cristianità, ovvero di una cultura Cristina dell’occidente che si è formata nel cristianesimo, è divenuto segno di contraddizioni fino ad innescare alcuni percorsi giudiziari. Riguarda tutta la simbologia religiosa. Ci sono delle condizioni di laicità, la laicità combatte la presenza della religione. Nel nostro ordinamento ci sono state diverse questioni rispetto al crocifisso, il dossier “ Affaire Lautsi ”, istituto dove vanno i figli della signora Lautsi, essa riportano al consiglio di istituto, il turbamento dei loro ragazzi, costretti ad avere di fronte agli occhi l’immagine del crocifisso e chiedono la rimozione del crocifisso al docente, per rimuove il disagio dei ragazzi, il consiglio rifiuta questa richiesta e la signora allora continua la sua battaglia andando dal TAR, con sentenza respinge la richiesta della signora. Da dove nasce il problema? Dal regolamento del 1924 , che prevedeva l’esibizione nelle aule scolastiche il crocifisso, la bandiera e l’immagine del re. Tutto gioca sul significato del simbolo se la presenza del crocifisso rinvia un’adesione nel cristianesimo o se questo simbolo abbia a che vedere con la visione della realtà e che ha imperniato tutto l’Occidente cristiano. 22 marzo 2005, il cuore dell’argomento del TAR, per respingere il ricorso della signora, ovvero la rimozione del crocifisso e la contrarietà di questo simbolo, la risposta del TAR: A saper mirare la storia, ponendosi cioè su di un poggio e non rimanendo confinati a fondovalle, si individua una percepibile affinità (non identità) tra il "nocciolo duro" del cristianesimo, che, privilegiando la carità su ogni altro aspetto, fede inclusa, pone l'accento sull'accettazione del diverso, e il "nocciolo duro" della Costituzione repubblicana, che consiste nella valorizzazione solidale della libertà di ciascuno e quindi nella garanzia giuridica del rispetto dell'altro. La sintonia permane anche se attorno ai due nuclei, entrambi focalizzati sulla dignità dell'uomo, si sono nel tempo sedimentate molte incrostazioni, alcune talmente spesse da occultarli alla vista, e ciò vale soprattutto per il cristianesimo. La signora Lautsi, continua la sua battaglia, passaggio alla corte costi, il tar pone un problema costituzionale della norma che impone al presenza del crocifisso, la corte respinge questa richiesta di pronuncia, e rinvia la norma al tar. La signora fa ricorso e il consiglio di stato conferma la sentenza del tar. A questo punto la signora si rivolge alla corte europea dei diritto dell’uomo, le norme con cui la signora addice sono l’ art 2 protocollo n.1 : “Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”, art 9 della cedu , “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”. Problemi tecnici della corte:
- (^) Uno dei principi fondamentali è che sulle questioni inerenti i fattori identitarie di ciauscuno stato (confessioni religiose) la corte europea deve osservare il margine di orientamento interno, ognuno si deve atteggiare avendo rigurdo alla propria storia e fisionomia. In questo contesto la corte con sentenza 3
novembre 2009, decide di accogliere il ricorso della signora: la corte non vede come l’esibizione nelle aule delle scuole pubbliche d un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo possa servire al pluralismo educativo che è essenziale alla conservazione di una società democratica quel è concepita dalla convenzione. Questa sentenza imponeva la rimozione dei crocifissi dalle aule scolastiche e ha suscita un grosso dibattito, le obiezioni sono rumorose:
- Principio di sussidiarietà^ per il quale l’unione rispetta lo status di cui le chiese e associazioni religiose godono negli stati membri. Non esiste una definizione di laicità. Ha riconosciuto ampi margini agli stati di disciplinare la materia, questo Margie di apprezzamento è stato utilizzato dalla corte di Strasburgo , traduzione tecnica del principio, non solo per il crocifisso, in materie analoghe (legittimare il divieto del velo islamico). Fino alla sentenza la cedu si è orientata a confermare l’orientamento maturato nei singoli stati, anche per questo la sentenza ha destato un grandissimo scalpore.
- Nesso^ di^ coerenza^ che^ l^ corte^ ha^ stabilito^ tra^ il^ crocifisso^ e^ la^ tradizione^ confessionista^ del nostro paese. È come se la corte dicesse che il crocifisso rimandasse a qualcos’altro, norma elaborata nel periodo fascista. La corte dimentica che Il crocifisso è stato apposta alle scuole nel periodo liberale separatista del risorgimento, la presenza del simbolo quindi è data da una tradizione religiosa.
- Riconduzione del crocifisso alla sola religione cattolica, isolandolo dal resto delle tradizioni cristiane, infatti la croce è il punto di riferimento di rete le chiese Cristine ed è presente in tutti i paesi.
- La sentenza ignora i principi della carta dei diritti umani e della realtà della scuola, l’art 9 prevede che vi è quella di inculcare i valori del paese. Infine, sembra che la sent. ignori la realtà della scuola italiana, che si è aperta negli ultimi anni ad un insegnamento più liberale. Art. 29b, convenzioni internazionale sui diritti del fanciullo, afferma di inculcare i valori del paese nel quale vive e per civiltà diverse dalla sua. La continua evoluzione della scuola italiana registra la presenza di diverse confessioni, con il quale lo stato ha stipulato intese in presenza dei rappresentanti confessionali che può essere richiesto dagli studenti o dalle loro famiglie. Ricorso alla sentenza del 2009, partecipano anche stati terzi, interessati all’esito del processo e a rappresentanza di queste parti terze, per la loro difesa è stato richiesto uno dei massimi costituzionalisti di religione ebraica, Joseph Weiler, il crocifisso è stato difeso da un professore ebreo. 18 marzo 2011 - la seconda fare dell’art 2 del protocollo n.1 non impedisce agli stati di diffondere attraverso l’insegnamento o l’educazione informazioni o conoscenze che hanno, direttamente o indirettamente un carattere religioso o filosofico essa non autorizza neanche i genitori ad opporsi all’integrazione di tale insegnamento o educazione nel programma scolastico, mira a salvaguardare l’insegnamento. REASONNABLE ACCOMODATION L’accomodamento ragionevole costituisce l'esito di un processo condiviso e volto a sintetizzare i bisogni, le esigenze e le capacità della persona con disabilità nella prospettiva di assicurare la sua piena valorizzazione e inclusione sia lavorativa che sociale. La corte è contraria a questo per i principi che entrano in collisione, libertà di insegnamento e la libertà religiosa e positiva degli studenti, bisogna vedere quale nella situa concreta deve prevalere. La strada di esso va intesa come ricerca di una soluzione media, per soddisfare le situazioni, facendo tutti un passo verso gli altri. Devo si impara a travere soluzioni miti che rendono possibili SENTENZA SEZIONI UNITE - caso Coppoli on la sentenza n. 24414, pubblicata in data odierna, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, si è occupata dell’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche. In particolare, la questione esaminata riguardava la compatibilità tra l’ordine di esposizione del crocifisso, impartito dal dirigente scolastico di un istituto professionale statale sulla base di una delibera assunta a maggioranza dall’assemblea di classe degli studenti, e la libertà di coscienza in materia religiosa del docente che desiderava fa- re le sue lezioni senza il simbolo religioso appeso alla parete. La Corte di cassazione ha affermato che la disposizione del regolamento degli anni venti del secolo scorso che tuttora disciplina la materia, mancando una legge del Parlamento – è suscettibile di essere interpretata in senso conforme alla Costituzione. L’aula può accogliere la presenza del crocifisso quando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, eventualmente accompagnandolo con i simboli di altre confessioni presenti nella classe e in ogni caso ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi.
- Al coniuge ed ai figli di un cittadino che, a seguito di autorizzazione, risiedono con lui nella Città del
Vaticano. L’art 3 dispone che la città del vaticano si perde dai cardinali quando non risiedono più nella città del vaticano or Roma, La cittadinanza vaticana si perde: a) Cardinali, quando non risiedono più nella Città del Vaticano o in Roma; b) Dai diplomatici della Santa Sede, quando lascino il servizio diplomatico; c) Dalle persone indicate all’art. , n. 1, lett. c) e lett. a), quando cessino dalla carica o dal servizio in ragione dei quali avevano acquistato la cittadinanza vaticana; d) Da qualsiasi cittadino con l’abbandono della residenza nella Città del Vaticano e comunque con la cessazione delle autorizzazioni a risiedere nella medesima; e) Dal coniuge e dai figli di un cittadino vaticano a seguito della perdita della cittadinanza da parte del cittadino stesso.
- I figli di un cittadino vaticano, salvo quanto disposto al precedente n. 1, lett. e), al compimento del 18° anno di età perdono la cittadinanza vaticana. Qualora continuino a risiedere nella Città del Vaticano, acquistano la condizione di cui all’art. 6 della presente legge. 3.La cittadinanza vaticana non si perde per il semplice fatto di una dimora temporanea altrove, non accompagnata dalla perdita dell’abitazione nella Città del Vaticano o, per i Cardinali in Roma. In ragione di questa peculiarità la parte della dottrina nega che esso sia un soggetto internazionale ma segue la tesi monista, la soggettività internazionale esiste solo per la santa sede, è vero che questa tesi per cui il fatto che la santa sede. Art 26: La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la « questione romana » e riconosce il Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano. Conferma ce lo stato vaticano emerge a livello internazionale quando è prevalente l’elemento territoriale. Lo stato vaticano non fa parte dell’unione europea, am quando si è trattato di fare alcune scelte umanitarie l’Italia ha chiesto consiglio all santa sede, es quando si doveva adottare l’euro, partecipazione dello stat del vaticano per la circolazione della moneta, nel 1960 il vaticano è stato iscritto nei beni dell’unesco per i conflitti armati. Molto importante in applicazione per l’impegno dell’attuazione delle norme dell’ue, ha adottato leggi in materia monetaria sulla frode e contraffazione, sul riciclaggio e terrorismo. L’adzione di leggi anti-riciclgaggio e altre disposizioni costituisce un elemento importante perchè si son moltiplicati i soggetti vaticani. Come si configura lo stato vaticano in termini territoriali? Esso è un territorio circondato dal territorio italiano, non ha uno sbocco territoriale autonomo, porta dei rapporti tra i sovrani e alcune singolarità:
- la prima riguarda il regime giuridico di piazza san Pietro, che si considera come trattato di confine aperto
con lo stato italiano, questa piazza è normalmente aperta al pubblico per consentire l’accesso alla basilica, legata a roma e all’italia, per l’apertura al pubblico la piazza è soggetta alla polizia italiana ma si arrestano alla scalinata della basilica, e non possono accedere a meno che non sia concesso dall’autorità vaticana. Quando la santa sede decide di sottrarre la piazza la pubblico, l’autrità italiana deve ritirasi al di la delle linee esterne.
- Rapporti tra la giurisdizione italiana e vaticana. Il primo dato è che il vaticano in quanto stato sovrano è
legittimato per esercitare il proprio interno la giurisdizione penale. Tribunale primo grado, corte di appello e corte di cassazione. Fino ad anni molto recenti, due elementi hanno sconsligaltio l’es della giurisdizione, lesività del territorio, es carcere, dpnibilità sanitaria e salbvaguradia della fisionomia della santa sede che non vuole essere associata all’esercizio più duro. Art 22, a richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz’altro contro di lui a norma delle leggi italiane. La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati. Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili
dichiarati immuni nell’art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle. Nel caso di un delitto commesso a piazza san Pietro se l’autore è fermato dalla polizia italiana è l’Italia che procede senza delega del Vaticano, dipende dalla specificità della piazza, l’autore del delimito in quanto preso in consegna dall’Italia è da considerarsi come rinuciatario. Una persona arrestata dalla polizia italiana sulla richiesta del vaticano. La santa sede ha voluto procedere ad una condanna di reclusione di 3 anni per il maggiordomo del papa. DIRITTI E PREROGATIVE DELLA SANTA SEDE La creazione della città del vaticano ha fornito alla santa sede il materiale per fornirle l’indipendenza da ogni altro potere ovvero l’esercizio della sovranità. Il carattere di stato, ovvero il rapporto tra santa sede e ordianemnno italiano ha avuto delle ricadute. I diritto e prerogative della santa sede che indicano un interessamento del territorio italiano si comprendono a 3 livelli:
- (^) Personale,
- (^) Funzionale,
- (^) Reale, ai beni.
- La prima guarentigia riguarda il pontefice, persona sacra e inviolabile. Art 8: L’Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l’attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re (presidente della repubblica). Le o ff ese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le o ff ese e le ingiurie alla persona del Re (presidente della repubblica). Al pontefice spetta la stessa protezione al capo dello stato, il trattato ha affermato che per la società italiana è qualcosa di più che un sovrano straniero.
- Una normativa riguarda i cardinali , che sono i collaboratore più stretti del pontefice nel governo della chiesa universale, eredi dell’antico clero romano. Il colore porpora, presente nelle vesti dei cardinali, rappresenta il sangue, pronti a versare il sangue per i pontefici. Il compito più importante dei cardinali è quello di eleggere il pontefice nel conclave. Le operazioni che preparano il conclave e della presenza a Roma dei cardinali che vengono dal tutto il mondo, questo movimento all’interno di Roma ha bisogna di garanzie di libertà. Art 21 del trattato, Durante la vacanza della Sede Pontificia, l’Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi. Cura, inoltre, l’Italia che nel suo territorio all’intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave. Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi. Non devono essere commessi degli atti che possono turbare le adunanze del conclave, la polizia italiana garantisce la massima sicurezza per cui il conclave posso esercitarsi con l’assoluto segreto e clausura del conclave. Garanzie funzionali:
- Art 11 del trattato: Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili. Ha valore sia percettivo che pragmatico, sancisce anche il principio di non ingerenza.
- Art 12: L’Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale. Resta inteso che l’Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica. Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l’Italia, il quale sarà il Decano del Corpo Diplomatico, a termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815. Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di