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appunti diritto ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti delle lezioni dell'anno 2024

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 04/03/2025

edo-braja
edo-braja 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO (materia trasversale, tocca tutte le branche dell’ordinamento
giuridico e tiene come fondus la filosofia del diritto; si avvale anche di tutto il sapere umano).
è quella branca che concerne la relazione tra diritto dello stato e i diritti delle confessioni
religiose.
Settore dell’ordinamento giuridico dello stato che guarda alla dimensione religiosa della
persona e delle comunità.
La dimensione religiosa, così personale che riguarda anche chi non professa religioni
(anche l’ateo).
Dimensione religiosa della persona e gruppi sociali perché lo sguardo del diritto
ecclesiastico italiano è lo sguardo che costantemente noi paragoniamo con quello della
carta costituzionale (la carta stessa ha un impianto personalista, guarda alla persona e alle
realtà associative “ove si svolge la personalità dell’individuo”).
Dimensione (religiosa) da considerare ineliminabile dalla persona; tutta quell'area, quel
livello profondo che si esprime in certe domande (esistenziali), senso della vita e della realtà.
Queste domande connotano la persona umana fin dal suo primitivo quesito.
Dimensione che anima e vibra in tutta l’espressività umana (bene-male).
Tutte queste domande hanno stimolato la stessa scienza.
Diritto e letteratura
Leopardi esprime il cuore delle questioni che affronteremo: prima slides
Pastore che stupito di fronte al plenilunio si pone le domande esistenziali (“facelle”= luci)
perché ci sono tante luci? io chi sono? cosa sono?
Seconda slides:
Sentimento di noia e di vuoto, maggior segno di nobiltà della natura umana.
Nesso tra questi sentimenti e il diritto:
Diritto come fenomeno umano ma con una dimensione anche astratta.
Enclave: Lo stato Città del Vaticano.
Alla formazione dello stato ci si arriva alla fine della questione romana.
Con i patti lateranensi, Il trattato del laterano riconosce la extraterritorialità di alcuni palazzi,
fuori dalle mure leonine, alcuni palazzi pur ubicati in italia sono in realtà assoggettati al
regime giuridico del Vaticano (es. basilica san giovanni in laterano)
Diritto= fenomeno umano con una buona dose di astrattezza (il diritto non si tocca).
Genesi del diritto:
Certamente fenomeno umano (no hard science, non fa riferimento alla natura delle cose)
ma un individuo da solo ha poco a che fare con il diritto.
Il diritto è un fenomeno umano con un carattere di socialità (servono più individui).
Terzo carattere per dare vita ad un'esperienza giuridica: l’organizzazione.
Immaginiamo un ufficio postale con un ammasso di persone, dove litigano; ad un punto
qualcuno propone di fare la fila; tratti fondamentali : organizzazione meritevole di
osservanza.
La fila aveva un senso vent’anni fa ora non più (si prenotano gli appuntamenti con dispositivi
elettronici)
L'ordinamento giuridico, parola che descrive un movimento non statico, si muove perché
la società lo genera; la responsabilità dei consociati è quella di selezionare comportamenti
meritevoli di essere osservati per la loro convenienza (il legislatore deve sentire cosa sente il
corpo sociale al pari di un medico; per rendere la vita del corpo buona).
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DIRITTO ECCLESIASTICO (materia trasversale, tocca tutte le branche dell’ordinamento giuridico e tiene come fondus la filosofia del diritto; si avvale anche di tutto il sapere umano). è quella branca che concerne la relazione tra diritto dello stato e i diritti delle confessioni religiose. Settore dell’ordinamento giuridico dello stato che guarda alla dimensione religiosa della persona e delle comunità. La dimensione religiosa, così personale che riguarda anche chi non professa religioni (anche l’ateo). Dimensione religiosa della persona e gruppi sociali perché lo sguardo del diritto ecclesiastico italiano è lo sguardo che costantemente noi paragoniamo con quello della carta costituzionale (la carta stessa ha un impianto personalista, guarda alla persona e alle realtà associative “ove si svolge la personalità dell’individuo”). Dimensione (religiosa) da considerare ineliminabile dalla persona; tutta quell'area, quel livello profondo che si esprime in certe domande (esistenziali), senso della vita e della realtà. Queste domande connotano la persona umana fin dal suo primitivo quesito. Dimensione che anima e vibra in tutta l’espressività umana (bene-male). Tutte queste domande hanno stimolato la stessa scienza. Diritto e letteratura Leopardi esprime il cuore delle questioni che affronteremo: prima slides Pastore che stupito di fronte al plenilunio si pone le domande esistenziali (“facelle”= luci) perché ci sono tante luci? io chi sono? cosa sono? Seconda slides: Sentimento di noia e di vuoto, maggior segno di nobiltà della natura umana. Nesso tra questi sentimenti e il diritto: Diritto come fenomeno umano ma con una dimensione anche astratta. Enclave: Lo stato Città del Vaticano. Alla formazione dello stato ci si arriva alla fine della questione romana. Con i patti lateranensi, Il trattato del laterano riconosce la extraterritorialità di alcuni palazzi, fuori dalle mure leonine, alcuni palazzi pur ubicati in italia sono in realtà assoggettati al regime giuridico del Vaticano (es. basilica san giovanni in laterano) Diritto= fenomeno umano con una buona dose di astrattezza (il diritto non si tocca). Genesi del diritto : Certamente fenomeno umano (no hard science, non fa riferimento alla natura delle cose) ma un individuo da solo ha poco a che fare con il diritto. Il diritto è un fenomeno umano con un carattere di socialità (servono più individui). Terzo carattere per dare vita ad un'esperienza giuridica: l’ organizzazione. Immaginiamo un ufficio postale con un ammasso di persone, dove litigano; ad un punto qualcuno propone di fare la fila; tratti fondamentali : organizzazione meritevole di osservanza. La fila aveva un senso vent’anni fa ora non più (si prenotano gli appuntamenti con dispositivi elettronici) L' ordinamento giuridico , parola che descrive un movimento non statico, si muove perché la società lo genera; la responsabilità dei consociati è quella di selezionare comportamenti meritevoli di essere osservati per la loro convenienza (il legislatore deve sentire cosa sente il corpo sociale al pari di un medico; per rendere la vita del corpo buona).

Il fenomeno dell'ordinamento così come è nato nella coscienza umana fin dall’inizio, tutte le epoche della storia hanno sentito l’esigenza di darsi un ordine. Altri ordinamenti giuridici oltre quello dello stato, vocazione pluralistica del diritto, ordinamento europeo, dalle convenzioni internazionali, anche altri ordinamenti (come quello sportivo); ordinamenti professionali (di cui il più strutturato è quello canonico ) La cultura giuridica occidentale nasce come frutto tra diritto romano e canonico. Per i grandi concetti dei principi giuridici come proporzionalità, ragionevolezza… nascono nell’elaborazione canonistica della legge concepita come (da san tommaso ) come ordine della ragione. Ben due norme dei principi fondamentali della carta costituzionale sono dedicate alla dimensione confessionali; altri due sulla libertà. art. 7/8/19/ art. 7 ordinamento giuridico indipendente e sovrano al pari di quella statale. art. Autonomia statutaria delle confessioni diverse dalla cattolica (approfondendo la visione pluralistica del diritto). art. libertà religiosa, professione di fede, propaganda e culto. art. Le entità (associazioni) che nascono con fine di religione o culto non possono essere trattate in modo sfavorevole rispetto alle altre. Le prime leggi del neonato stato italiano hanno consentito di incamerare tutti i beni degli ordini religiosi, questa norma costituzionale funge da "risarcimento" a quella condotta. argomenti che affronteremo:

  • Analisi norme costituzionali inerenti la dimensione religiosa (studio della struttura della città del vaticano)
  • enti ecclesiastici
  • beni culturali di interesse religioso
  • matrimonio canonico/civile 05/ Diritto ecclesiastico fortemente collegato alla carta costituzionale. La carta nasce da una concezione del diritto che guarda alla dimensione giuridica come una dimensione connaturata alla vita sociale, il diritto nasce nel grembo della società. Le carte cost. del secondo dopoguerra nascono da un mondo ferito dalla disfatta della guerra e con i popoli desiderosi di ricostruire; per questo la carta è intrisa di personalismo e società. Art.7 particolarmente pregnante per i suoi contenuti e la scelta delle parole.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,

indipendenti e sovrani (1).

La dottrina si è improntata su una questione “astratta”: “chi stabilisce qual è “ l’ordine” dello stato e quale quello della chiesa, chi è il soggetto che stabilisce l’esistenza o meno di una sovrapposizione tra i due enti?” non c’è una soluzione in astratto, c’è un dinamismo di rapporti, c’è un “intendersi” reciproco, lo strumento principe che dal 1922 ad oggi ha fatto buona prova per coordinare rapporti stato chiesa è il concordato (atto di rilievo internazionale stipulato dalla santa sede per disciplinare i rapporti tra quest’ultima e altre parti) la santa sede continua a stipulare concordati con paesi diversi di nuova evangelizzazione (dopo 1989 con paesi est europa, ora con paesi africani), ergo non c’è una vera soluzione dottrinale, ma si decide di comune accordo (attraverso concordato). Qualche problema in più lo ha destato il secondo comma: Può sbalordire il fatto che nei principi fondamentali venga indicato un atto bilaterale siglato da mussolini. Si è scelto di menzionare i patti perché: - preservare, da qualsiasi tipo di messa in discussione, la soluzione della questione romana - mettere a repentaglio questa soluzione avrebbe distrutto un equilibrio con il quale il popolo italiano era legato. La norma è concepita in modo da prevedere una “via d’uscita” (possibilità di modificazione negoziata senza il procedimento della “revisione costituzionale” , il costituente era consapevole che questo articolato di natura internazionale avrebbe potuto ricevere modifiche). Interpretazioni dottrinali secondo comma:

  • giuristi aderenti alla dottrina della costituzionalizzazione dei patti hanno affermato che la cost. recependo le norme degli accordi del ‘29 dà a ciascuna di essi (e alle successive modificazioni) lo stesso valore formale delle norme costituzionali (rango costituzionale, prevalgono sulle leggi ordinarie; criterio gerarchico). Trattandosi di norme speciali (materie specifiche) non solo avrebbero prevalso sulle leggi ordinarie inerenti le stesse materie (in quanto dotate di rango costituzionale), ma anche sulle norme costituzionali generali che non disciplinano quello specifico campo (lex specialis derogat generali). tesi presto abbandonata (o meglio rielaborata), alcuni autori cominciarono a ritenere che l’art 7 prevede la costituzionalizzazione del principio concordatario: lo stato dovrebbe stabilire con un concordato qualsiasi rapporto con la chiesa, non solo relativamente ai patti lateranensi, anche esterne ad esso.
  • altra dottrina, ritiene che si sia creato una forma di ius singolare una specie di “enclave” all’interno della carta costituzionale che non subirebbe alcun tipo di influenza da altra norma costituzionale, le cui norme prevarrebbero sulle altre norme cost. inerenti le stesse materie.
  • Alla tesi della costituzionalizzazione del principio concordatario, si oppone quella del principio pattizio : art. 7 garantirebbe a qualsiasi futuro accordo tra stato e chiesa una sorta di adattamento automatico (come art. 10 su norme di diritto internazionale generale)
  • altri autori, art.7 come una norma sulle fonti del diritto, nella scala delle fonti tra costituzione e leggi ordinarie c’è livello intermedio “fonti atipiche” con maggiore resistenza passiva (come quella della cost.) ma formalmente ordinarie. Le norme dei patti, come fonti “pseudo atipiche”
  • art. 7 agisce sui poteri dello stato → la prima nei confronti dei poteri interni, lo stato si è precluso la possibilità di sospendere abrogare o modificare la legge di esecuzione dei patti senza un accordo bilaterale (unilateralmente è necessaria la

revisione costituzionale, iter aggravato); impossibilità di denunciare in ambito internazionale i principi dei patti, in quanto contenuti in costituzione ed accettati in maniera assoluta. La parola definitiva spetta alla corte costituzionale, che affronta la questione dell’art.7 in una prima pronuncia del 62, ma nella sentenza n°30 del 71 afferma che la costituzione ha fornito alle norme di derivazione pattizia, quindi alle norme che sono contenute nella legge di esecuzione dei patti lateranensi (L. 210/1929), una capacità di resistenza rispetto alle norme costituzionali, a meno che non si tratti di principi supremi dell’ordinamento costituzionale. La Corte dice: l’art. 7 ha prodotto diritto, che lei (corte) è competente a conoscere della legittimità costituzionale di queste norme, perché tali norme si possono giudicare alla luce dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Ove si verifichi un contrasto tra norma concordataria e principi supremi dell’ordinamento costituzionale, sarà la prima a cedere e ad essere caducata attraverso le procedure proprie del regime di legittimità costituzionale. Qualora il contrasto si palesi con una norma costituzionale che non integri un principio supremo, la relativa disposizione concordataria resisterà con una forza pari a quella delle norme costituzionali. L’argomento della Corte è interessante, perché afferma che il 2° comma dell’art. 7 va letto in relazione con il 1°, cioè con l’affermazione della sovranità- indipendenza- originarietà dei due ordinamenti di Stato e Chiesa nel loro rispettivo ordine. 07/ sostanza di questi accordi (patti lateranensi): Patti lateranensi (11 febbraio 1929)= trattato (con quattro allegati annessi), concordato (riformato nel 84’) e la legge fondamentale del 27 maggio 1929 n°810 che è esecutiva degli accordi. Si pone termine alla questione romana (conciliazione stato-chiesa) con questi accordi. Questione romana nata nel 1870 quando viene debellato lo stato pontificio, papa diventa suddito del regno italiano, la santa sede viene formalmente espropriata di tutti i beni (proprietà immobiliari) che divengono dello stato unitario (tutto ciò che è racchiuso ora nelle mura leonine non apparteneva più al vaticano). Situazione che creava disagio (dell'Italia) non solo rispetto agli italiani cattolici, creava un certo impaccio anche nelle relazioni internazionali (con gli stati profondamente cattolici come francia, spagna, impero austro-organico…). Il legislatore italiano pensa ed offre una soluzione raffinata dal punto di vista tecnico-giuridico; legge guarentigie (vuol dire garanzia) del 1871 e prevede: garanzie personali (immunità alle persone investite di funzioni supreme nella gerarchia ecclesiastica e la garanzia di libertà nell’esercizio di tali funzioni; riconoscimento della sacralità del papa e garanzie relative equiparate a quelle del re d’italia, un riconoscimento molto forte del significato della sua persona anche per il neonato regno italiano non ritenuto semplicemente come un comune regnante di uno stato; immunità di diritto internazionale ai cardinali e pontefici; libertà di movimento nel territorio italiano per i cardinali durante il conclave). garanzie reali, i palazzi sono stati formalmente espropriati ma vengono restituiti in godimento al pontefice e alla curia (diritto reale di godimento); I pregi di questa soluzione erano diversi ma comunque la santa sede non ha mai accettato questa soluzione, perché:

  • Soluzione concessa non concordata; decisione unilaterale

Concordato Grazie ai patti il matrimonio concordatario acquista effetti giuridici sia nell'ordinamento canonico che in quello italiano (prima i credenti dovevano celebrare due volte i matrimonio). Il concordato regola la condizione della religione in italia, assicurandone il libero esercizio del potere spirituale, libero esercizio del culto e la sua giurisdizione in materia ecclesiastica. Il confessionismo di stato era già presente nello statuto albertino, il concordato elimina alcuni elementi come le nomine dei vescovi da parte dello stato ed exequatur (esecuzione dirette delle sentenze ecclesiastiche) una serie di disposizioni che marcavano il confessionismo. Verrà analizzato lo sviluppo di alcuni istituti dal 29’ a riforma 84’: insegnamento religione nella scuola, materia matrimoniale. materie affrontate dai 45 art. del concordato: enti e edifici ecclesiastici, insegnamento in scuola pubblica, riconoscimento civile del matrimonio concordatario, sostentamento del clero, libertà di magistero ed immunità, nomine docenti università cattolica del sacro cuore. La disciplina dei patti subisce l’avvento della costituzione nel 48’ e il concilio vaticano II. I l concilio vaticano II= giovanni XXIII (nel 1958) convoca il concilio che si conclude nel 65’ (sotto pontificato paolo VI) introduce un rinnovamento orientato a incontrare le esigenze dell’uomo contemporaneo, in particolare: matrimonio, impegno dei cattolici nella società civile, figura dei laici, dichiarazione fondamentale sulla libertà religiosa (si guarda a questa dimensione in un’ottica completamente rinnovata, a partire dal postulato che non c’è verità senza libertà, la verità non si impone con la forza, si deve rispettare la libertà degli uomini). Accordo villa madama (1984): Il trattato che chiude la questione romana rimane in vigore (contrariamente si sarebbe riaperta la questione romana), il concordato muta radicalmente (che regolava le condizioni della religione cattolica in italia). Accordo di modificazione del concordato, protocollo (strumento di rango sovraordinato rispetto alle fonti ordinarie che indica come avviene l’attuazione di rapporti giuridici tra stati) addizionale, protocollo. Si tratta di un articolato più snello di quello del 29’. Che valore hanno queste norme (godono della stessa copertura costituzionale dell’art.7)? Se noi dovessimo dire che l’accordo di villa madama non godono di copertura cost. si arriverebbe al paradosso che le intese con religioni diverse dalla cattolica godrebbero di copertura cost. ex art.8, copertura che invece verrebbe negata all’accordo con la religione cattolica (e sarebbe incongruente) La dottrina che non ritiene gli accordi di villa madama coperta dall’art.7 (solo patti lateranensi del 29’) riconosce però che ci sarebbe comunque una copertura costituzionale in quanto il concordato, strumento diritto internazionale, tutelato nell’art.10 (secondo me 117) (patti con ordinamenti stranieri) La corte cost. continua a riconoscere la caratura costituzionale riprendendo gli argomenti della sentenza del 1971. Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla

legge [19].

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di

organizzarsi [2, 20] secondo i propri statuti, in quanto non

contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di

intese con le relative rappresentanze (1).

Primo comma: Il rapporto Stato-chiesa ha agevolato ogni tipo di relazione successiva con fedi diverse da quella cattolica. Al Momento della redazione del testo cost. oltre al cattolicesimo (grande maggioranza) vi erano i Valdesi, ebrei, confessioni di matrice protestante (pentecostali e luterani). In questo panorama il costituente ha a cuore il riconoscere (dopo la macchia delle leggi razziali) la egualità di tutte le confessioni religiose. Sono “ egualmente libere davanti alla legge ” (non dice che sono uguali) cioè: a ciascuna è garantita una adeguata misura di libertà; adeguata alla fisionomia specifica e statuto confessionale di ciascuno (un ebreo o un mussulmano hanno esigenze diverse di un cattolico o un sikh; es. il sikh porta con sé un pugnale). Questa norma è decisiva, questa formulazione fa dell’italia quel contesto, almeno potenzialmente, accogliete di tutte le diversità. “Tutte” , quelle di minoranza e quella di maggioranza. Secondo comma: Riguarda solo le confessioni diverse dalla cattolica (religione di maggioranza); riconoscimento di libertà statutaria con il limite del rispetto dell’ ordinamento giuridico italiano. In questo punto si nota la differenza tra religione cattolica e non, infatti nell’art. 7 si riconosce l’originalità dell'ordinamento canonico, escludendo ogni forma di subordinazione di quest’ultimo all'ordinamento italiano, le altre invece non possono contrastare con l'ordinamento giuridico italiano. 12/ Art.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla

legge

" egualmente libere davanti alla legge ” (NON uguali davanti alla legge), molto importante perché su questo punto ci furono numerosi dibattiti; l’emendamento Laconi propose di inserire la dicitura “sono uguali” (per bilanciare il trattamento “preferenziale”, a suo dire, con la chiesa cattolica ex art.7) davanti alla legge, emendamento bocciato (non si può equiparare Chiesa cattolica ed altre fedi, un passato completamente diverso, nell’ottica dell’epoca post seconda guerra mondiale non si poteva pensare ad un’equiparazione totale, no ottica odierna caratterizzata dal pluralismo etnico). L’emendamento che passa è quello di gronchi - cappi, con cui si custodisce la “specificità” del rapporto Chiesa-stato Italiano e la specificità dei rapporti con confessioni diverse e stato.

libertà religiosa (libertà di cambiare fede religiosa), uguaglianza di genere (uomo-donna), potestà genitoriale… Questo significa che le confessioni con principi contrari sono vietate? No, semplicemente l'ordinamento non può accettare alcun cedimento rispetto ai suoi principi fondamentali, non potendo trattare sul piano paritario a livello di intese con confessioni religiose con principi in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano; si potranno avere “intese di settore” in materie specifiche (feste, orari di lavoro, compatibilità certi esercizi commerciali…) accordi non di rango legislativo-costituzionale. Terzo comma:

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di

intese con le relative rappresentanze

costituzionalizza il metodo della bilateralità tra stato italiano e confessioni diverse dalla cattolica. La parentela (dell’intesa) con i patti lateranensi sta nel fatto che è un accordo bilaterale (mettersi d’accordo in due parti). “intese” = accordi che regolano i rapporti tra stato e confessione religiosa stipulata nell’ambito di una contrattazione tra governo e rappresentanza confessionale (non è un qualsiasi accordo tra rappresentanza del culto ed un organo amministrativo ma riguarda solo i rapporti complessivi) l’intesa è uno strumento tipico e speciale di negoziazione legislativa capace di dare vita ad un sistema normativo di relazioni bilaterali. L’art. 8 quindi qualifica le confessioni (di minoranza) come veri soggetti costituzionali con capacità contrattuale legislativa nei confronti del governo. Le intese sono atti di natura normativa non meramente politica. Ci si chiede qual è la loro valenza nella gerarchia delle fonti (essendo atti di natura normativa)? Alcuni autori ritengono che le intese siano in un ambito esterno all'ordinamento statale, tesi che muovono dalla constatazione che il riconoscimento della sovranità della Chiesa Cattolica non impedisca allo stato di valutare l'originalità e la alterità degli ordinamenti confessionali in genere. In questo modo l’intesa opererebbe il collegamento tra realtà ordinamentali non compatibili (l’una esterna all’altra) e andrebbe guardata come un negozio giuridico di “diritto esterno” , cioè andrebbe guardata come una realtà normativa che si colloca in una sfera giuridica esterna all’ordinamento dello stato e che è un ordinamento che si crea di volta in volta con l’incontro tra i due ordinamenti (italiano-confessionale). Questa tesi si scontra con il dato della realtà, gli ordinamenti confessionali nel loro agire giuridico sono considerati soggetti interni all'ordinamento dello stato; e quindi la qualifica più corrispondente è quella di essere un contratto di “ diritto pubblico interno”. Tesi più corrispondente alla realtà perché sottolinea il ruolo della confessione religiosa nella dialettica tra poteri statali e fa intravedere i caratteri di vincolo che l’intesa crea tra confessione e poteri pubblici. In questo ambito si vedono le differenze tra la modalità con cui si sigla un concordato e quella della intesa. La trattativa per l’intesa si avvia e sviluppa a livello governativo attraverso l’incontro tra le rappresentanze confessionali (può esserci una confessione religiosa molto importante ma non in grado di esprimere una rappresentanza, in questo caso non si arriva all’intesa) e l’apposita commissione per le intese istituita dal governo, questa prima trattativa consiste nel valutare il progetto di intesa proposto dalla confessione; una volta raggiunto l’accordo questo viene firmato dal rappresentante e il sottosegretario alla presidenza del consiglio (con

competenza e delega sulla materia). A differenza del concordato, che comporta una responsabilità internazionale del governo, l’intesa non può essere garantita se non sul piano interno; non ci sarà una “legge di esecuzione” in parlamento (come per i trattati internazionali e quindi anche il concordato), ci sarà un “disegno di legge di approvazione” (che riproduce l’intesa). Vi deve necessariamente essere una conformità sostanziale tra intesa siglata e legge di legge di approvazione. Dopo le prime esperienze si è visto con l’esperienza che è più utile che la legge sia corrispondente in tutto all’articolato dell’intesa, questo perché si scoraggiano le modifiche in sede di stesura del disegno di legge (che espone al sindacato di costituzionalità). Il testo può essere approvato o meno, non può essere emendato, se viene respinto serve una nuova negoziazione con confessione religiosa; inemendabile. Che tipo di valore (sotto il profilo gerarchico ) hanno le intese nell’art.8 cost.?Che copertura hanno? Le leggi di approvazione delle intese restano pienamente soggette al sindacato di costituzionalità (no rango costituzionale, essendo leggi ordinaria , di approvazione del’intesa); Le intese hanno una resistenza passiva rinforzata (serve una nuova negoziazione per modificazioni), quindi si comprende la funzione strategica dell’intesa; non potranno mai essere modificate unilateralmente. Quindi si comprende la funzione strategica dell’intesa, che svolge un ruolo determinante nel processo di formazione delle leggi regolatrici della libertà delle confessioni religiose e garantisce in modo permanente la conformità costituzionale della legge di approvazione e delle successive modificazioni. Non esaurisce la propria funzione in quella di presupposto della legge da emanarsi ex art.8, ma si inserisce nell’ordinamento come parametro di costituzionalità delle leggi riguardanti il culto interessato. Diventa lo strumento costituzionalmente necessario per definire lo status giuridico delle confessioni. 14/ Normalmente le intese costituiscono un punto di riferimento esauriente dei rapporti stato-confessione, quindi regolano la condizione della confessione nel suo complesso; non si esclude però la presenza di intese su singole aree di relazione (in specie quando un accordo è possibile solo in determinate materie). “Intesa parziale” modello che osserviamo (rivediamo) anche come legislazione "sub concordataria" accordi che regolano specifiche materie nel rapporto stato-chiesa (es. sui beni culturali di interesse religioso). I vari rapporti con le confessioni religiose vengono gestite dalla commissione governativa per le intese con confessioni diverse dalla cattolica , sul sito della presidenza del consiglio si trovano tutte le intese siglate ed approvate, intese solo siglate (in attesa di essere approvate), confessioni che hanno aperto un tavolo della trattativa. Art.

Una concreta applicazione di questa concezione di libertà religiosa qualifica la decisione del Tribunale di Trani del 1949 in materia di rapporti coniugali e familiari, si è ritenuto che l’ateismo di uno dei due genitori fosse elemento decisivo per l’affidamento dei figli all’altro (è stato preferito il genitore religioso). Il motivo per cui il giudice si era orientata in quel senso è che con l’ateismo si nega la possibilità di un rapporto con l’infinito che il bambino ha naturalmente e che deve sviluppare, ossia la posizione ateistica che tende a negare l’innata idea dell’infinito priva l’individuo di quel gran dono che è la speranza, e privare un bambino di questo significa privarlo di un bene essenziale. La motivazione tendeva a mettere a fuoco il processo naturale di crescita del bambino che richiederebbe il culto di una fede (qualsiasi). Momento storico importante in cui la libertà religiosa veniva trattata in questi termini. Queste impostazioni (concezione) non sono più seguite (cambiamento usi e costumi), è prevalsa l’impostazione di Francesco Ruffini per il quale la libertà religiosa è “la facoltà spettante all’individuo di credere a ciò che più gli piace, o non credere a nulla”. D’altro canto, l’ateismo, pur essendo antitetico rispetto alla religione, può essere considerato, dal punto di vista individuale, una risposta diversa al medesimo problema e alle stesse domande. Ad oggi, possiamo considerare che la variabilità contenutistica delle diverse religioni e degli orientamenti ateistici agnostici o indifferenti è tale che si stenterebbe a trovare sicure linee di demarcazione a fronte di religioni, come il buddismo, che hanno un contenuto dogmatico pressoché nullo, limitandosi ad esprimere delle regole morali, possono invece rinvenirsi orientamenti ateistici caratterizzati da una notevole carica di religiosità. Sul piano normativo la tesi dell’interdipendenza tra la religione, agnosticismo e ateismo può dirsi acquisita e la materia è regolata da principi che tendono a regolare in modo paritario le diverse risposte che gli uomini danno a livello religioso. A livello internazionale le fonti parlano di libertà di religione, di credenza o di convincimento. Mentre la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 riconosce il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e parla poi del diritto dei genitori di guidare i figli nell’esercizio del loro diritto in maniera che corrisponde al loro sviluppo e a quello delle loro capacità. Anche a livello europeo si è affermata la parità tra ateismo e religione, anzi si tende ad assimilare le “convinzioni” ideologiche e filosofiche ascrivibili all’area dell’ateismo come a vere e proprie tendenze e organizzazioni confessionali. Nella posizione comune assunta in sede comunitaria il 4 marzo 1996 sui rifugiati, il concetto di religione viene inteso in senso lato, includendovi anche credenze teiste, non teiste e atee, mentre la Dichiarazione n. 11 annessa al Trattato di Amsterdam ha impegnato l’UE a rispettare lo status nazionale delle confessioni religiose e delle confessioni filosofiche e non confessionali. Per quanto riguarda il nostro diritto interno diversi settori dell’ordinamento si sono evoluti in modo tale da non lasciare intravedere alcuna discriminazione o trattamento diseguale verso qualsivoglia opinione in materia religiosa; nel diritto di famiglia, ad esempio, ogni provvedimento relativo alla prole è adottato con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa (art. 155 c.c.); nelle scuole elementari è stato abolito il c.d. insegnamento religioso diffuso (che permeava ogni singola disciplina) e si è palesato l’insegnamento religioso nella scuola pubblica in modo tale da non turbare l’equilibrio tra cittadini credenti e non credenti. Inoltre, la formula del giuramento è stata modificata dalla Corte costituzionale con l’esigenza di tutelare quanti non si riconoscono nel contenuto religioso del giuramento stesso.

Un altro tema riguardante l’ateismo è l’aspirazione delle organizzazioni ateistiche ad essere riconosciute come vere e proprie confessioni religiose ai fini dell’art. 8 cost. c. 3, quindi allo scopo di poter stipulare un’intesa con lo Stato italiano e di addivenire a quelle provvidenze e tutele, anche economiche, per la propria espressività nell’ordinamento. Su questa tematica vi è stato un importante contenzioso che si è concluso nel 2016 dinanzi alla Consulta. Si parte da un giudizio di Arturo Carlo Jemolo (uno dei più importanti ecclesiasticisti del secolo scorso) che osservava come la realtà sociale, confessione religiosa, postuli un minimo di riti, di simboli e relative esigenze di rispetto, di protezione da offese avversarie che nessuna tendenza o scuola postula. Alle scuole filosofiche è sufficiente la libertà di espressione, di propaganda e, soprattutto, la libertà di stampa e di insegnamento, invece le confessioni religiose hanno bisogno di altre protezioni specifiche. Ma, alla luce del contesto che si è descritto, questo giudizio di Jemolo non ha impedito che in Italia si ponesse particolare attenzione alla richiesta dell ’UAAR (unione atei agnostici razionalisti) di iniziare una trattativa per stipulare un’intesa ex art. 8 c.3 cost. sottolineando diversi aspetti in forza dei quali essa ritiene di poter essere omologata ad una confessione religiosa, ad esempio, ritiene che i propri rappresentanti siano assimilabili ai ministri di culto, per ciò che riguarda l’assistenza ai malati e ai carcerati, ritiene che le proprie sedi debbano godere delle stesse prerogative e dei diritti che spettano agli edifici di culto e alle sedi delle confessioni, in particolare richiedono una specifica tutela giuridica, la partecipazione al finanziamento pubblico, l’inserimento nei piani regolatori dei comuni. Allo stesso tempo l’organizzazione ateistica richiede di essere presente nella scuola, ai fini dello studio del fatto religioso dal quale l’ateismo è indissociabile, vuole partecipare alla spartizione dell’8x1000, fruire delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni religiose, quindi a tutti i benefici che spettano alle confessioni religiose a seguito di accordi con lo Stato. Non poter fruire dell’intesa per essa implicherebbe essere discriminati. (la questione sostanziale è se si possa assimilare l’UAAR ad una confessione religiosa, ma si sposta sul piano di un conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato e così la questione sostanziale rimane ancora aperta)

VICENDA PROCESSUALE:

1)Richiesta dell’intesa respinta dal governo (Pdc renzi) italiano

  1. L’UAAR fa ricorso al tar del Lazio , sulla base del fatto che il governo agisca come organo amministrativo e che nel negare questa possibilità esercita la sua discrezionalità amministrativa.
  2. Il tar eccepisce il difetto assoluto di giurisdizione eccependo la natura politica della decisione del governo.
  3. Di fronte a questa pronuncia del tar, l’UAAR si rivolge al consiglio di stato e questo ha negato la natura di atto esclusivamente politico, annullando la sentenza di primo grado. (2011)
  4. Il Consiglio dei Ministri e il suo Presidente, rappresentati dall’avvocatura dello Stato, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, sostenendo l’inammissibilità dell’originario ricorso (2013). il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione escludono che il governo possa discrezionalmente negare l’avvio di un’intesa ex art. 8 cost, perché è in gioco la questione del primo comma dell’art.8, cioè dell’uguaglianza (anche se il testo parla di “egualmente libere”).

privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione (diritto che deve essere garantito indipendentemente dal credo religioso e l’adesione al cristianesimo, chiunque può riconoscere questo non per forza deve essere cattolico). Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società. A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà e perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze. Ad un tale obbligo, però, gli esseri umani non sono in grado di soddisfare, in modo rispondente alla loro natura, se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. Il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui il diritto ad una tale immunità perdura anche in coloro che non soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio, qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia, non può essere impedito. in cosa consiste l’esercizio della libertà religiosa? l'esercizio della religione, per sua stessa natura, consiste anzitutto in atti interni volontari e liberi, con i quali l'essere umano si dirige immediatamente verso Dio: e tali atti da un'autorità meramente umana non possono essere né comandati, né proibiti. Però la stessa natura sociale dell'essere umano esige che egli esprima esternamente gli atti interni di religione, comunichi con altri in materia religiosa e professi la propria religione in modo comunitario. Ci sono i tre indicatori dell’esercizio positivo della libertà religiosa previsti anche dall’art 19 della Costituzione, come indicatori dell’esercizio positivo della libertà religiosa. La verità non si impone che per la forza (in virtù) della verità stessa, la quale si diffonde nelle menti soavemente e insieme con vigore (splendore del vero, bellezza disarmata). Che tipo di traduzione giuridica ha avuto questo bene? Nelle carte internazionali tra cui la Convenzione (1950) per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( cedu ). artt. 9 (Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui)legata a questa norma è art.14 (se il diritto di libertà di pensiero coscienza e religione ha tale espansione è vietato ogni comportamento discriminatorio/contrario fondato su sesso/religione/etnia/credo…). Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali L’art.2 (1° protocollo) afferma : Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. CEDU articolo 1 (del protocollo n.12) che contempla un divieto generale di discriminazione. Convenzione sui diritti del fanciullo art.2 (rappresenta l’attuazione del principio di autodeterminazione dei minori) Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di

sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. Ciò mostra la pervasività della libertà di coscienza, i testi su socrate colpiscono esattamente questo tema. 28/03/ Simboli religiosi e in particolare crocifisso. Il crocifisso che è segno di contraddizione , come sostenuto dall’apostolo Paolo: - scandalo per i giudei che non pronunciavano nemmeno il nome di dio (dio si è fatto uomo e crocifiggere) - stoltezza per i pagani (irrazionale che un dio si sacrifichi per l’uomo). Interessante è l’episodio dell’apostolo Paolo nei suoi viaggi recandosi ad Atene (capitale della cultura di allora) guardando per la città i vari simboli religiosi faccia un nesso tra l’altare ad un dio ignoto e il cristianesimo. Disse: "beh io vi annuncio che questo dio si è fatto uomo è stato crocifisso e il terzo giorno è resuscitato”. gli ateniesi rispondono “trattandosi di resurrezione dei morti su questo ti sentiremo un’altra volta=stoltezza”. Questo resta un segno di contraddizione nella storia. Nell’ambito dello sviluppo del diritto fondamentale “ libertà religiosa ”, la simbologia è uno dei temi più controversi (non solo cristiana con crocifisso, ma anche altri simboli, velo islamico o pugnale sikh, kippah ebraico). Il crocifisso è legato in particolare alla cultura del nostro paese (più di tutti gli altri) e di tutta l’Europa (basti pensare solo a quante bandiere presentano una croce o a come sarebbe diverso il panorama delle nostre città in cui sono presenti molte croci o sulle vette delle montagne) e al discorso sulla libertà religiosa. Questo è un banco di prova per tutti i diritti che abbiamo fino ad adesso trattato. La vicenda di questo simbolo ha toccato in modo intenso l’ordinamento italiano in una questione che ha percorso tutti i gradi di giudizio accessibili, dal Tar fino al ricorso alla Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo. IL CASO LAUTSI (la signora Lautsi era sostenuta da diverse organizzazioni filosofiche) La questione nasce nei primi anni 2000 quando i figli della signora, che frequentano l’istituto tecnico omnicomprensivo di Abano Terme (famiglia di origini finlandese) riferiscono di essere turbati dalla croce appesa in aula di una scuola pubblica, il crocifisso è previsto nelle aule sulla base dell’art. 118 regio decreto 30 aprile 1924, che non è mai stata abrogata. Si tratta di una norma regolamentare , subordinata alla legge e che risente della fisionomia confessionista del regno italiano. Molto è cambiato con l’avvento della costituzione repubblicana con l’affermazione (tra le sue righe, non a livello formale) soprattutto del principio di laicità dello stato (principio che si declina in maniera diversa in tutti i paesi europei, risente della fisionomia propria delle diverse società civili e storia/cultura, laicità italiana non assimilabile a quella francese/spagnola…), contrario al confessionismo. Ripensando alla sentenza n°30 del 71 sentenza che ci è servita per affermare il rango costituzionale delle norme dei patti lateranensi, come argomenta la corte per definire la propria legittimità sostanziale a sindacare le norme dei patti lateranensi? La corte identifica come criterio di giudizio i principi supremi dell’ordinamento, che si riferiscono alla costituzione materiale (sono il grembo da cui nascono i principi che sono formalizzati/contenuti espressamente nella carta) e se non troviamo norma scritta che definisca il principio di laicità dello stato (nella costituzione formale cioè nel testo della costituzione) troviamo tale principio supremo nella costituzione materiale. Abbiamo solo alcuni indicatori della presenza di tale principio, che stanno in alcune norme e tale principio è stato individuato la prima volta nella sentenza n°203 del 1989 della Corte costituzionale, riguardo l’obbligatorietà o meno dell’insegnamento di una

Argomento centrale è che l'art.2 del protocollo 1 non impedisce agli stati di diffondere attraverso l’insegnamento o l’educazione informazioni o conoscenze che hanno direttamente o indirettamente un carattere religioso o filosofico, e non autorizza neanche i genitori ad opporsi all’integrazione di tale insegnamento o educazione nel programma scolastico. In compenso dal punto che mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, ciò implica che lo stato vigili affinché le informazioni o le conoscenze siano diffuse in maniera obiettiva, critica e pluralista, consentendo agli alunni di sviluppare un senso critico soprattutto nei confronti del fatto religioso in un’atmosfera serena scevra da qualsiasi proselitismo. La questione resta aperta nel nostro paese ed è quindi solo interna. La questione riguarda stavolta il docente di lettere, Franco Coppoli , il quale alla decisione della classe di appendere il crocifisso lo rimuoveva durante la sua lezione. Dopo una richiesta del dirigente scolastico inascoltata, è stato sottoposto ad un provvedimento disciplinare (sospensione del docente), verso il quale il docente ha presentato ricorso al tar e consiglio di stato. Dopo due gradi di giudizio la corte di cassazione accoglie il ricorso e dà torto a tutti, sulla base del c.d. reasonable accommodation (accomodamento ragionevole che deriva dal principio di ragionevolezza), criterio che nasce nel campo della regolamentazione giuridica dei rapporti di lavoro, esige che nella regolamentazione contrattuale si giunga ad una “SOLUZIONE MITE” che tenga conto delle esigenze religiose del lavoratore e della fisionomia specifica di dove il lavoratore presta la sua opera (luogo di lavoro), e non nasce in ambito di controversia giurisprudenziale. Viene utilizzato per la prima volta in ambito differente dalla giurisprudenza canadese sulla questione della possibilità di portare il pugnale sikh per gli appartenenti a tale religione, nel caso specifico uno studente. Al ragazzo del caso veniva consentito di portare il pugnale purché cucito all’interno della giacca in modo da impedirgli la possibilità di offendere fisicamente qualcuno (accomodamento ragionevole). Tra i due casi (pugnale-crocifisso) c’è una differenza di fattispecie, nonostante vi sia sempre un riferimento ad un ambiente scolastico (il porto del pugnale è individuale e tendenzialmente nemmeno visibile, mentre il crocifisso occupa lo spazio pubblico) e malgrado la differenza la corte di cassazione ritiene che non sia stato esperito un percorso di ragionevole accomodamento, invitando le parti a percorrerlo e fissa per la prima volta il criterio del reasonable accomodation. La strada da percorrere, raccomandata in materia di libertà religiosa da una autorevole dottrina anche sulla base di esperienze comparate, è quella dell’accomodamento ragionevole, intesa come ricerca, insieme, di una soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni nella misura concretamente possibile, in cui tutti concedono qualcosa facendo, ciascuno, un passo in direzione dell’altro.L’accomodamento ragionevole è il luogo del confronto: non c’è spazio per fondamentalismi, per dogmatismi o per posizioni pretensive intransigenti che debbano valere in ogni caso nella loro pienezza irrelata. L’accomodamento ragionevole è basato sulla capacità di ascolto e sul linguaggio del bilanciamento e della flessibilità. Valorizza le differenze attraverso l’avvicinamento reciproco orientato all’integrazione tra le diverse culture. La dimensione che lo caratterizza è quella dello stare insieme, improntata ad una logica dell’et-et, non dell’aut-aut. Difficile sembra sottrarsi a questo orientamento, che ha trovato posto anche nella giurisprudenza di altri paesi europei (una legge perlopiù si è confermata ad una sentenza della corte costituzionale tedesca, in ogni classe è presente il crocifisso se ci si oppone il preside cerca di raggiungere un “accordo amichevole” se non si raggiunge il preside deve raggiungere una soluzione ragionevole). Tutto l’accento si sposta dopo tali vicende nell'ambito educativo, spetta ai genitori o al dirigente scolastico trovare la soluzione mite o ragionevole.

Ma sulla base di quali criteri? Chi dice cosa è ragionevole? È un tema che rimane drammaticamente aperto. Il simbolo del crocifisso costituisce tra l’altro un richiamo ai comportamenti miti. Il primo a dire beati i miti, fu proprio Gesù. 09/ in questa occasione (sentenza 1989) la corte elabora il principio di laicità dello stato. art. 9 accordo villa madama , la repubblica italiana riconoscendo il valore culturale della cultura religiosa assicura (assicura, in quanto c’era già prima) l'insegnamento nelle scuole (infanzia, primaria, secondaria primo grado, secondaria secondo grado, no università), riconoscendo i valori cattolici come comuni ai valori della cultura italiana. Questa disposizione non può infrangere la libertà di coscienza e la responsabilità educativa dei genitori, per mantenere questo limite vi è il diritto di scegliere se ottenere questo insegnamento o meno. La repubblica assicura l’insegnamento, la fruizione effettiva è nella disponibilità dei genitori (fino ai 14) e poi degli stessi ragazzi. Chi intende non avvalersi dell’insegnamento non deve subire alcuna discriminazione. Patto del laterano art. “L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato” La norma non parla della possibilità di essere dispensati dall'insegnamento; esso veniva considerato fondamentale (inderogabile) nella formazione degli alunni. 11/ il comma 1 dell’art.8 che dice che tutte le religioni sono egualmente libere ciò non significa uguale trattamento. fine sentenza. Paradossalmente è proprio l’identità dell'insegnamento della religione cattolica a motivare il non obbligo di chi non se ne avvale, cioè la scelta di avvalersi dell’insegnamento è contemplata all’esito di un’interrogazione della coscienza circa il diritto costituzionale non degradabile. lo stato di non obbligo non è uno spazio vuoto ma è uno spazio che deve essere libero per quella interrogazione della coscienza, lo stato è oggettivamente obbligato ad offrire l’insegnamento ma la fruizione è soggettivamente facoltativa. Tutto un tema che la corte pone come interrogazione di coscienza. Enti ecclesiastici sono persone giuridiche (centro di imputazione di diritti e doveri) che fanno capo ad una pluralità di persone (associazioni) o ad un’entità patrimoniale (fondazioni); sono enti esponenziali delle confessioni religiose per le quali assumono diritti e doveri che consentono l’espansione delle stesse confessioni (che altrimenti sarebbe impossibile). Tema di rilievo costituzionale art. 20