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DIRITTO ECCLESIASTICO
Cos’è il diri+o ecclesias/co? È quella branca dell’ordinamento giuridico che concerne la relazione tra il diri+o dello stato e i diri; delle confessioni religiose. In realtà l’evoluzione norma/va che esprime la società civile ci ha portato ad una visione più ampia: la branca dell’ordinamento giuridico dello stato che guarda alla dimensione religiosa della persona e dei gruppi sociali. La dimensione religiosa è personale e quindi riguarda anche l’ateo. Lo sguardo del d.e. italiano è lo sguardo che costantemente noi paragoniamo a quello della nostra carta cos/tuzionale. La nostra carta ha un impianto personalista cioè guarda alla persona e alle realtà associa/ve ove si svolge la personalità dell’individuo. La dimensione religiosa è una dimensione ineliminabile della persona. Per dimensione areligiosa si intende tu+a quella area profonda delle persona che si esprime in certe domande sul significato della realtàà domande esistenziali. Il d.e. è una materia trasversale cioè tocca tu+e le branche dell’ordinamento giuridico.
Diri$o e le$eratura
Giacomo Leopardi (vedi slide) Cos’è il diri+o? à è una domanda persistente secondo Hart Come nasce il diri+o? Il diri+o è un fenomeno umano ma ha anche una dimensione molto astra+a.
Genesi del diri$o
Quando nasce il diri+o? Supponiamo che ci sia un sogge+o su un isola deserta in tal caso non c’è diri+o, supponiamo che siano in 2 o 3 o più in tal caso ci potrebbe essere diri+o, si potrebbe porre il problema giuridico.
- Il diri+o è un fenomeno umano àcara+ere di umanità
- Il diri+o è un fenomeno socialeà cara+ere di socialità
- Il terzo cara+ere è quello dell’organizzazione (Paolo grossi scrive nella seconda meta dell’900) Il corpo sociale si da un’organizzazione ed è un’organizzazione meritevole di osservanza (es: me+ersi in fila). L’ordinamento è una parola dinamica, descrive un movimento perché l’ordinamento si muove si genera. Il dramma della società è quello di selezionare comportamen/ meritevoli di essere osserva/ per la loro competenza. Il fenomeno dell’ordinamento giuridico così come è nato nella coscienza umana fin dall’inizio, questa visione dell’ordinamento chiama in causa la responsabilità di ciascuno ed è la più democra/ca che ci sia. Nella concezione del diri+o come ordinamento giuridico, in tale concezione c’è posto per latri ordina/ oltre a quello dello statoà vi è una vocazione pluralis/ca di ordinamento es: ordinamen/ internazionali, ordinamen/ confessionali: in cui il più stru+urato è l’ordinamento canonico cioè l’ordinamento giuridico della chiesa ca+olica. La nostra concezione giuridica nasce dal connubio tra il diri+o romano e canonico medioevale, nella trasfigurazione del diri+o romano ne diri+o canonico. L’ordinamento canonico è un ordinamento tu+ora vigente. Questa visione plurale è quella del nostro cos/tuente. Art 7, 8, 19, 20 cos;tuzione (imparare a memoria)
- Art 7 cost: Lo Stato e la Chiesa ca+olica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipenden/ e sovrani. I loro rappor/ sono regola/ dai Pa; Lateranensi. Le modificazioni dei Pa;, acce+ate dalle due par/, non richiedono procedimento di revisione cos/tuzionale Questa norma riconosce che ce un ordinamento sovrano tanto quello dello stato che è quello della chiesa ca+olica, che è ulteriormente approfondita dall’art 8 cost.
- Art 8 cost: Tu+e le confessioni religiose sono egualmente libere davan/ alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla ca+olica hanno diri+o di organizzarsi secondo i propri statu/, in quanto non contras/no con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rappor/ con lo Stato sono regola/ per legge sulla base di intese con le rela/ve rappresentanze Questa norma riconosce l’autonomia giuridica delle confessioni religiose diverse dalla ca+olica. Accanto all’ordinamento dello stato e quello ca+olico ci sono le confessioni religiose diverse da quella ca+olica.
- Art 19 cost: Tu; hanno diri+o di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purche ́non si tra; di ri/ contrari al buon costume Questa norma descrive il diri+o di libertà religiosa secondo le tre conazioni tradizionali: quello della fede religiosa, della propaganda e del culto.
- Art 20 cost: Il cara+ere ecclesias/co e il fine di religione o di culto d’una associazione od is/tuzione non possono essere causa di speciali limitazioni legisla/ve, né di speciali gravami fiscali per la sua cos/tuzione, capacità giuridica e ogni forma di a;vità In questo art il legislatore ci dice che le en/tà che nascono a fini di culto non possono essere tra+ate in modo sfavorevole rispe+o alle altre en/tà dell’ordinamento. Questo art nasce come risarcitorio perché il neo stato italiano aveva acquisito tu; i beni della chiesa. 05/04/ Diri+o ecclesias/co è stre+amente legato alla cos/tuzione. La cost nasce da una concezione del diri+o che guarda alla dimensione giuridica come una dimensione connaturata alla vita sociale, il diri+o nasce nel grembo della società ed è la società che consente al diri+o di modularsi in modo conveniente al perseguimento degli scopi sociali. Questa visione che rompe la concezione posi/vis/ca e monis/ca per cui il diri+o sarebbe tu+o e solo il diri+o dello stato cioè una norma generale e astra+a calata dall’alto, si nutriva della visione di fine 800 primo 900 di una visione di o;mismo del progresso. Una convinzione di poter manipolare tu+o il reale, la disfa+a della Prima guerra mondiale incrinerà questa fiducia, per cui le carte cos/tuzionali del secondo dopo guerra nascono da un mondo ferito dalla disfa+a della ww desideroso di costruire dalle forze vive della società civile, per questo la nostra cost è intrisa di socialità.
- Art 7 cost: Lo Stato e la Chiesa ca+olica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipenden/ e sovrani. I loro rappor/ sono regola/ dai Pa; Lateranensi. Le modificazioni dei Pa;, acce+ate dalle due par/, non richiedono procedimento di revisione cos/tuzionale Queta norma non ha dato adito ha grosse discussioni in sede interpreta/va, è una norma molto importante che racchiude in sé mol/ postula/ ad es: lo stato e la chiesa sono nel proprio ordine, Indipenden/ e sovrani”. Tale norma riconoscendo l’originalità dello stato e della chiesa riconosce l’ordinamento della chiesa ca+olica che prende il nome di ordinamento canonico. Il cos/tuente riconosce la giuridicità, indipendente dal diri+o dello stato, di questo ordinamento. Es: il governo di una diocesi (una porzione del popolo di dio) è governato dal codice di diri+o canonico del 1983; Libro VI del codice di diri+o canonico à libro di diri+o penale; L’elezione del papa o la sua rinuncia all’ufficio del pontefice è tu+o disciplinato dal diri+o canonico. Questo è un diri+o vivo, largamente fruito, un diri+o di cui parlano spesso anche i giornali. Questo diri+o ha delle cara+eris/che inconfondibili, è un diri+o che ha come scopo la Salus animarum (salvezza delle anime). La salvezza delle anime secondo al do+rina canonis/ca è il pieno compimento della persona umana fin nell’eternità.
- Art 7 comma 2 cost: I loro rappor/ sono regola/ dai Pa; Lateranensi. Le modificazioni dei Pa;, acce+ate dalle due par/, non richiedono procedimento di revisione cos/tuzionale Perché tale norma ha destato un importante diba;to? Perché nei principi fondamentali della carta cos/tuzionale viene nominato un a+o bilaterale siglato da Mussolini. Se si è scelto e anche il par/to comunista ha votato per la menzione esplicita dei pa; nella cost c’era un mo/vo molto serio al di la della regolamentazione che viene modifica dopo un lungo travaglio, la ragione per cui si sono inseri/ i pa; nell’art 7 era di cara+ere storico cioè di preservare da qualsiasi discussione la ques/one romana che era stata siglata con il tra+ato del Laterano. Tu+o questo per dire che la do+rina si è interrogata su richiamo tecnico dei pa; lateranensi. La norma è concepita in modo da prevedere una via d’uscita, cioè una possibilità di modificazione dei pa; senza il procedimento aggravato della revisione cos/tuzionale oppure una modifica unilaterale con la revisione cos/tuzionale. Subito dopo la cost i giuris/ che si dedicato all’art 7 hanno de+o che i pa; erano sta/ cos/tuzionalizza/, con questa parola la do+rina intendeva dire che la cost aveva recepito le norme degli accordi del 1929 dando a ciascuna di esse lo stesso valore formale delle norme cos/tuzionali e quindi avevano rango cos/tuzionale e prevalevano rispe+o alle legge ordinarie sulle stesse materie ma anche sulle norme cos/tuzionali generali, questa tesi venne presto maggiormente lavorata e alcuni autori cominciarono a ritenere che l’art 7 avrebbe cos/tuzionalizzato il principio concordatario, questa tesi ha avuto diverse versioni:
- Secondo un prima tendenza lo stato sarebbe obbligato a elaborare concordatariamente tu+e le materia rela/ve alla chiesa ca+olica in tal modo l’art 7 dovrebbe garan/re non solo i pa; lateranensi e la sua esecuzione ma anche la modificazione dei pa; riguardan/ le materie disciplinate nel 1929
- Un’altra versione del principio concordatario concorda con la prima sul fa+o che si amme+ono i pa; del 29 e che sia disciplinato da rappor/ paritario, ma si spinge ben oltre credendo che l’art 7 abbia creato uno ius singolare che non subisce influenza da altra norma cos/tuzione e che essa prevale sulle norme cos/tuzionali generali e prevale nella disciplina della stessa categoria di rappor/.
- Un terza visione vede nell’art 7 un riconoscimento della regola internazionale dello stare pac/s cioè dello stare ai pa; , quindi analoga all’art 10-11 cost e garan/rebbe oltre agli accordi del 29 anche qualsiasi altra convenzione s/pulata o da s/pulare con al santa sede. A queste tesi si è opposta quella del principio pa;zioà oltre alla conservazione delle norme di origine concordataria, garan/sce nuovi accordi solo se ques/ ul/mi garan/scono il rispe+o dei pa; lateranensi. Un’altra tesi ri/ene che l’art 7 cost garan/rebbe oltre alle norme vigen/ nel 4 8 anche qualsiasi altro accordo concluso in qualsiasi tempo tra l’Italia e la santa sede. Altri ancora considerano l’art 7 nella prospe;va di una norma sulle fon/ del diri+o: una prima tendenza presuppone che nella scala delle fon/ tra le norme cos/tuzionali e norme di leggi ordinarie vi sono delle norme a/piche. Nell’ambito di questa prospe;va le norme dei pa; lateranensi garan/te dall’art 7 non potrebbero essere collocate in quel gradino intermedio ma siano norme pseudo-a/piche. Un’ul/ma do+rina ha considerato l’art 7 con riguardo al suo effe+o due poteri dello stato, l’ogge+o della tutela dell’art 7 è duplice si rispe+o ai pa; lateranensi sia l’esecuzione di essi con la legge. Il secondo aspe+o è che il legislatore ordinario non possa abrogare-modificare-sospendere le norme rela/ve ai pa;, essi possono solo intavolare una tra;va con al santa sede o ricorrere alla revisione cos/tuzionale. Qualsiasi considerazione può essere concordata, non hanno una grande valenza par/ca m auna grande valenza culturale perché voglio preservare l’intangibilità dell’asse+o cos/tuzionale da qualsiasi retaggio del passato. Una parola defini/va rispe+o alla natura di queste norme è toccata alla Corte cos/tuzionale: la corte ha compreso nell’ambito della propria competenza non solo il giudizio della legi;mità cos/tuzionale delle norme di leggi ordinarie e delle norme di leggi cos/tuzionali ma non solo per i profili di legi;mità formale ma la corte si ri/ene giudice anche della legi;mità sostanziale delle norme cos/tuzionali cioè che le giudica alla luce non delle altre norme cos/tuzionali scri+e ma alla luce di quella che la do+rina chiama cos/tuzione materiale cioè alla luce di quelle norme che possono essere anche non scri+e su cui poggia l’ordinamento nazionale. La corte cost affronta la ques/one dell’art 7 solo dopo oltre 15 anni dalla sua entrata in funzione e nelle prime pronunce ado+a del formule molto generiche al prima e del 1962.
Approfondisce la ques/o e con una sentenza n. 30 del 71 stabilendo che l’art 7 con/ene un preciso riferimento al concordato in vigore e in relazione al contenuto di questo ha prodo+o diri+o. La corte ha collegato la disposizione del comma 2 dell’art 7 con il comma 1 per osservare che riconoscendo al primo comma dell’art 7 una reciproca sovranità e indipendenza allo stato e alla chiesa il richiamo dei pa; non può aver forza di negare il riconoscimento dei principi supremi dell’ordinante cos/tuzionale dello stato e so+o questo profilo ha ammesso il processo sostanziale di cos/tuzionalità. Se le norme dei pa; lateranensi erano incos/tuzionali solo se avessero violato i principi supremi dello stato, in tal modo la corte senza dirlo esplicitamente ha riconosciuto il rango cos/tuzionale dei pa; lateranensi. La corte dice che l’art 7 non sancisce solo il principio che le materie tra stato e chiesa devono essere concordate ma ha prodo+o un diri+o specifico, questo diri+o però non può essere in contrasto con quanto sancito nel comma 1 dell’art 7 (supremo principio dell’ordinamento italiano) e allora in forza dei principi supremi dell’ordinamento italiano sono legi;mata a sancirne l’incos/tuzionalità. 07/03/
STATO E CHIESA IN ITALIA
Dalla legge delle guaren;gie agli accordi di villa Madama (1871-1984)
Testo di Pio XI: vedi file carica/ L’11 febbraio del 1929 la sante sede e l’Italia hanno s/pulato i pa; lateranensi. Gli accordi del Laterano si compongono di:
- Un tra+ato con 4 allega/ annessi
- Un concordato
- La legge fondamentale n. 810 del 1929 esecu/va degli accordi. Con tale accordo si è giun/ alla coesione tra stato italiano e la chiesa. La ques/one romana si apre quando viene debellato lo stato pon/ficio il 20 se+embre del 1870 e il papa diventa un suddito del regno d’Italia, il territorio dell’ex stato pon/ficio vinee annesso all’Italia e la santa sede vien spogliata delle proprietà immobiliari che appartengono da ora in poi allo stato italiano. Questa situazione creava un certo disagio all’Italia non solo rispe+o ai ci+adini ca+olici italiani ma creava un certo impaccio anche rispe+o alle relazioni internazionali, una situazione molto delicata. Il legislatore italiano pensa e offre una situazione tecnico giuridica molto raffinata con la legge delle guaran/re del 13 maggio 1871 n. 214, Tale legge offriva a papa delle garanzie personali e delle garanzie reali. Le garanzie personali riguardavano le immunita riservate alle persone della suprema grecchia ecclesias/ca: riconoscimento delle sacralità della persona del santo padre: invece le garanzie rela/ve equiparato all re d’Italia. Vengono garan/te le immunità di diri+o internazionale delle persone del ufficio cardinalizio. Tu; i cardinali durante il conclave hanno libero accesso a tu+o il territorio italiano senza nessun /po di controllo. Quanto alle garanzie reali : tu; i palazzi espropria/ vengono da/ in godimento alla chiesa. La sanata sede non ha mai acce+ato tale legge (legge ordinaria), perché? Essendo una legge ordinaria può essere modifica senza problemi dal legislatore ed essendo una legge ordinaria è una legge unilaterale; inoltre essendo una legge ordinaria era chiaro che non sarebbe resis/ta e non avrebbe prote+o al santa sede in caso di confli;. La conciliazione tra stato e chiesa è fortemente voluta dal popolo italiano, siamo in un periodo tra fine 800 e inizio 900 , un momento di grande fervore sociale, culturale e poli/co. Lo scoppio della ww1 me+e a dura prova la società civile italiana che trova nel ca+olicesimo una solidarietà, lo stato trova nella chiesa un interlocutore per sostenere il popolo. Con il non expedit il divieto che pio IX in/mo ai ca+olici italiani di non prendere parte alla vita poli/ca italiana usurpatore dei beni del papa e della sua riduzione a suddito del regno. Abbiamo nota di affari intensi tra segreteria di stato e ministero degli affari dei cul/: in cu si sarebbe concesso al santo padre una sovranità territoriale piccola ma totalmente indipendente. Il cuore della conciliazione era già ogge+o di dialogo ben prima della presa di potere di mussolini nel 1922. Le condizioni poli/che per siglare i pa; maturano durante il periodo fascista e l’11 febbraio 1929 si giunge alla conciliazione. Il papa Pio XI dice che proprio in quel giorno nel palazzo del Laterano si so+oscrivono un tra+ato inteso a riconoscere e ad assicurare una sovranità territoriale; un concordato per regolare le condizioni religiose in Italia. Le cri/che saranno numerose ma si dividono in 2 categorie: gli uni cha abbiamo chiesto troppo e gli altri troppo poco.
La do+rina che ri/ene che l’art 7 riguardi solo i pa; lateranensi, dice che tali troverebbe una copertura cos/tuzionale per gli accordi di villa madama in quanto tra+ato internazionale nell’art 10 della cost. Sentenza n. 30 del 971 della Corte cos/tuzionale afferma la loro caratura cos/tuzionale.
- Art 8 della cost: Tu+e le confessioni religiose sono egualmente libere davan/ alla legge [19, 20]. Le confessioni religiose diverse dalla ca+olica hanno diri+o di organizzarsi secondo i propri statu/, in quanto non contras/no con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rappor/ con lo Stato sono regola/ per legge sulla base di intese con le rela/ve rappresentanze. Le relazioni stato chiesa hanno reso agevole il percorso di relazione delle confessioni religiose diverse dalla ca+olica. In Italia vi erano anche i valdesi, gli ebrei, altre confessioni di matrice protestante come i pentecostali e i luterani. L’ordinamento giuridico va/cano nelle sue prime leggi è stato pensato da Federico Cammeo il quale era ebreo e fu costre+o ad abbandonare tu+o perché era ebreo; Mario Falco fu costre+o ad abbandonare tu+o perché era ebreo. Allora il legislatore cos/tuente all’art 8 comma 1 dice che tu+e le confessioni religiose sono libere uguali alla legge a ciascuna è garan/ta un adeguata libertà in base allo statuto della religione. Questa norma è decisiva perché fa dell’Italia quel contesto almeno potenzialmente accogliente di tu+e le diversità, una eguale misura di libertà. Il de+aglio è quel “tu+e”: in tale norma sono comprese le confessioni di minoranza e anche la confessione di maggioranza.
- Art 8 Comma 2: Le confessioni religiose diverse dalla ca+olica hanno diri+o di organizzarsi secondo i propri statu/, in quanto non contras/no con l’ordinamento giuridico italiano. Questo secondo comma riguarda tu+e le confessioni religiose nel nostro paese diverse dalla ca+olica. Qui si vede la differenza con la relazione con al chiesa ca+olica, perché l’art 7 dice che l’ordinamento ca+olico non dipende dall’ordinamento italiano; invece gli ordinamen/ delle altre confessioni dipendo dall’ordinamento italiano. 12/03/ Il tra+ato del Laterano che chiude la ques/one romana e da vita allo stato ci+à del va/cano il 7 giugno del 1929 resta intangibile, se fosse stato toccato dalla revisione il tra+ato cosa sarebbe accaduto? Sarebbe venuta meno lo stato ci+à del va/cano e si sarebbe riaperta la ques/one madama. L’accordo di villa madama del 1984 innova il concordato lateranense, tanto che si parla di un nuovo concordato, che definiva le ques/oni della religione ca+olica in Italia. Una prima proposta dell’art 8 diceva che tu+e le religioni sono uguali davan/ alla legge. Tale emendamento proviene dal parlamentare Laconi, ma viene bocciato perché si credeva che non si poteva paragonare la chiesa ca+olica come si era sviluppata nella vita della popolazione italiana con le altre confessioni religiosi (confessioni sopra+u+o ebraica ed evangelica). L’emendamento che passa invece è quello che pensa che vada custodita la relazione tra stato e chiesa come stabilita all’art 7 ma allo stesso tempo vada custodita anche la specialità della altre confessioni religiose diverse da quella ca+olica, perché chi aderisce ad una confessione religiosa lo fa pensando che sia l’unica via e quella vera, ed essendo lo stato laico riconoscendole tu+e esprime un principio di uguaglianza. Quando si parla di confessioni religiose bisogna richiamare il primo comma dell’art 8 che parla di tu+e le confessioni religiose compresa quella ca+olica. Cosa connota un copro sociale come confessione religiosa? Nessun testo norma/vo da una definizione di confessione religiosa, neanche la cos/tuzione anche se ne parla non da una definizione, evidentemente per il cos/tuente è un conce+o autoevidente. Se vogliamo cercare un riferimento ordinamentale che ci aiu/ a dare tale definizione e i te/ norma/vi non ci aiutano, dove andiamo a cercarla? Quali sono i dinamismi che sviluppano al vita di quell’ordinamento giuridico? La legislazione, la do+rina, la giurisprudenza. La giurisprudenza che può aiutarci di più nell’ermeneu/ca della carta cos/tuzionale è la giurisprudenza della corte cost. la corte cost con al sentenza 125/1993 ha definito dei criteri per definire un gruppo sociale come confessione:
- Sono confessioni religiose quelle che possono s/pulare un intesa con lo stato
- Preceden/ riconoscimen/ pubblici
- Uno statuto che esprima chiaramente i cara+eri religiosi
- La comune considerazione sociale Il punto cri/co aperto messo in luce dalla do+rina che si è interrogata sul cara+ere di ques/ indicatori, quello maggiormente aperte è che nello statuto delle confessioni religiose si esprima il cara+ere religioso
- La do+rina si è interrogata e la migliore definizione di confessioni religiose resta quella di: comunità sociali stabili dotate o non di organizzazione e normazione propria e aven/ una propria originale concezione del mondo basta sull’esistenza di un essere trascendente in rapporto con gli uomini ovvero sulla ricerca del divino nell’immanenza cioè nella realtà. Secondo la do+rina che ha elaborato tale definizioni questo complesso di elemen/ cara+erizzano la confessione religiosa rispe+o ad ogni altro gruppo sociale differenziandola anche da quegli eventuali gruppi aven/ un fine religioso di segno nega/vo cioè che professano al non credenza in un essere trascendente in rapporto con gli uomini e che negano al ricerca del divino nell’immanenza. Oltre hai criteri della corte cost c’è anche il criteri dell’auto-qualificazione : un gruppo sociale si auto qualifica come confessione religiosa, questo criterio ha una sua ragionevolezza cioè lo stato non può creare confessioni religiosi ma può solo riconoscerle, se è cosi chi meglio del gruppo sociale può sapere se è confessione religiosa o no, ma allo stato quando si parla di relazioni tra lo stato steso e le confessioni religiosi, relazioni orientate alla promozione della confessione e dall’altro alla tutela della società civile, è chiaro che lo stato dovra verificare in concreto cosa viene chiesto per prosi in relazioni con tali realtà; quindi il criterio di auto-qualificazione deve essere messo in relazione con i criteri che perme+ono alo stato di verificare l’auten/cità delle confessioni religiose. Questo ragionamento ci perme+e di capire l’importanza del comma 2 art 8 cost, il quale richiede che gli statu/ delle confessioni non si trovino in contrasto con i principi dell’ordinamento italiano. Qui non c’è un riconoscimento di originarietà e indipendenza degli ordinamen/ diversi da quello canonico ma ribadisce che l’ordinamento giuridico di cui si riconosce l’esistenza e l’auten/cità. ……. Ci sono dele realtà confessionali che hanno nella loro realtà dei principi che in qualche modo non sono del tu+o compa/bili con le disposizioni che connotano l’ordinamento giuridico italiano, sopra+u+o su come vengono tutela/ alcuni diri; fondamentali: diri+o alla vita, alla libertà religiosa, all’eguaglianza di genere, rispe+o alla potestà genitoriale. questo significa che tali confessioni non sono libre? No ma lo stato non potra tra+are in modo paritario tali confessioni rispe+o alle altre che condividono i principi delle ordinamento italiano. L’art 8 comma 3 cost: cos/tuzionalizza il metodo della liberalita anche nel rapporto tra stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla ca+olica.
- Art 8 comma 3: I loro rappor/ con lo Stato sono regola/ per legge sulla base di intese con le rela/ve rappresentanze. L’uso delle parole ci mostra una parentela con i pa; lateranensi che sta nel approccio bilaterale definito dal cara+ere “intese”. Non possiamo pero dire che questa parola intesa ha un significato meramente poli/co perché deve avere uno spessore giuridico. Le intese sono quelle che regolano i rappor/ complessivi tra stato e confessioni religiose e che sono s/pulate nell’ambito di una tra+azione tra il governo e la rappresentanza del culto. L’intesa può considerassi come uno strumento /pico e speciale di negoziazione legisla/va capace di dar vita ad un sistema norma/vo di relazioni bilaterali. L’art 8 della cost qualifica le confessioni di minoranza come veri sogge; cos/tuzionali con capacita contra+uale e legisla/va nei confron/ del governo. Ci si chiede qual è la loro valenza nell’ambito della gerarchia delle fon/ se si tra+a di a; di natura norma/va? Ci sono alcuni autori che tra+andosi di un incontro tra ordinamento dello stato e ordinamento confessionale tendono a ricondurre le intese aa un ambito esterno all’ordinamento statale, muovo che il riconoscimento della sovranità della chiesa ca+olica non impedisca allo stato di valutare la originalità delle altre confessioni religiose. È un ordinamento che si crea di volta in colta tra ordinamento statale e confessionale. Tesi sugges/va ma si scontra con il dato della realtà cioè con il dato che gli ordinamen/ confessionali nel lor agire giuridico sono sogge; interni dell’ordinamento dello stato e quindi al qualifica più corrispondente alle funzioni svolte dall0j tesa è quella di essere un contrato di diri; pubblico internoà tesi più corrispondente alla realtà
Vi è il limite del buon costume, che sono i principi della morale sessuale normalmente condivisi in un corpo socialeà questa clausola è di natura repressiva, anche se non indaga sui principi e sulla programmazione di cul/ che abbiamo ques/ profili di contrarietà al buon costume ma impone la repressione di un rito che concretamente viola il buon costume. La libertà nega/va: prima la garanzia riguardava solo la libertà religiosa posi/va, tra l’altro al do+rina ha sempre fa+o notare che si riteneva implicito il comportamento contrario. La garanzia della libertà religiosa nega/va nasce dal fa+o che se non fosse prevista la possibilità di adesione …… …….. La legge n.1159 del 1929 che aveva segnato una sorta di emarginazione dalla vita sociale in base alle loro credenze diverse dalla ca+olica. Il culto pentecostale è stato ostracizzato per le loro credenze: venivano chiama/ i tremolan/. Questa norma art 19 cost ha anche uno scopo di /po risarcitorio nei confron/ delle religioni diverse dalla ca+olica. La libertà religiosa nega/va ah aperto una ques/one più ampia. Nella cos/tuzione non si parla del ateismo e non u/lizza il termine convinzione (come fanno i tes/ internazionali). ….. Tu+avia qualora l’ateismo si manifestasse in una forma an/-religiosa entrerebbe in confli+o con l’ordinamento italiano visto che l’ordinamento italiano tutela la religione come un vero e proprio bene giuridico; infa; secondo la do+rina maggioritaria l’ateismo a;vo andrebbe a privare gli altri di un bene giuridico prote+o. Es: la trasmissione del ateismo alla prole quando i genitori si separano, sentenza Trani 16 giugno del 1949. ……. …… L’individuo viene privato della speranza e in queste ragioni il giudice decide. Queste impostazioni non sonso stae seguite perché c’è stato un lavoro della do+rina ecleisa/ca che è andata in senso opposto. Ruffini: la liberta religiosa è la facoltà spe+ante all’individuo di credere oppure di nion credere. Il fenomeno ateis/co finisce con l’essere sempre più collegato con il fenomeno rleigioso e nel campo del dir+o rimane in stre+o rapporto con al religiosità. L’ateismo auten/co da risposto al problema religioso e si può constatare che la variabilità contenu/s/ca ….. ….. La tutela sociale-giuridica di un polo diale;ca è legata la condizione riservata all’altro. …… A livello internazionale le fon/ parlano di liberta di religione di credenza e di convincimento mentre la convenzione sui diri; del fanciullo riconosce i diri; del fanciullo alla liberta di pensiero, religione e convinzione. A livello europeo si è parificata ala parità di ateismo e di religione. …. La dichiarazione n.11 annessa al tra+ato di Amsterdam ha obbligato l’UE ha rispe+are le confessioni religiose, filosofiche ecc…. …. Si pone un probelma che è quelo che ha dato adito alals neetnza n.52 del 2016 e cioè se l’ateismo posa ambire l tratamneto uguale a quello fa+o alle confessioni rleigiose? Un grane ecleis/cista ha osservato che la liberta sociale delle confesisoni religios apostual da dei simboli, ri/ che nessuna tendenza o scuola filosofica ……………….. Quetaa considerazione non ha impedito ce l’Italia si ponesse una ques/one a tale livello cioè che le unioni ateis/ca ha chiesto di a+uare un intesa so+olineando diversi aspe; per cu essa possa essere omologata a confessione religiosa, tra i diversi argomen/ dice che i propri rappresentan/ sono assimilabili ai rappresentan/ del culto, anche le loro stru+ure sono pari a quelle religiose. Vogliono pari tutela religiosa e riconoscimento, fruire agli oneri fiscali riserva/ alle confessioni religiose ecc…. Inoltre affermano che non essere assimila/ alle confessioni religiose vuol dire essere discrimina/ rispe+o a quello che lo stato riconosce ai cul/. Contro tale rifiuto del governo l’UARR ha fa+o ricorso al TAR del Lazione, sulla base del presupposto che il governo agisca come organo amministra/vo, che eserci/, nel negare tale possibilita, la sua discrezionalità amministra/va. Il TAR eccepisce la natura poli/ca della decisione del governo, allora l’UARR ricorre al consiglio di stato che nega la natura di a+o amministra/va lla natura della tra+a/va e ri/ene che si tra; di un a+o di discrezionalità e si dichara
competente dando ragione all’UARR; allora il governo ricorre dinanzi alla cassazione che da ragione al consiglio di stato; allora il go reno ricorre alla corte cos/tuzione lamentando un invasione nell’esercizio del proprio potere da parte della magistratura. Il Consiglio di Stato, sezione quarta, con sentenza n. 6083 del 2011, riformando la decisione di primo grado, affermava, invece, la giurisdizione del giudice amministra/vo, ritenendo che la scelta rela/va all’avvio delle tra+a/ve non abbia natura poli/ca, ma presen/ i tra; /pici della discrezionalità valuta/va come ponderazione di interessi: da un lato, quello dell’associazione istante ad addivenire all’intesa, dall’altro, l’interesse pubblico alla selezione dei sogge; con cui avviare le tra+a/ve.
- Vedi sentenza n. 52 del 2016 19/03/ Uno dei fa+ori fondamentali della libertà religiosa cioè convincere altri del proprio credo suppone dallo ius poenitendi : il diri+o a cambiare credo religioso, il nostro ordinamento riconosce tale diri+o a 360 gradi. Questo riconoscimento an/cipa tu+o un filone di pensiero che guarda alla libertà religiosa la car/na tornasole della libertà dei diri;. La ragione teologica per cui il consiglio va/cano II ha voluto riconoscere tale diri+o è che non si da acceso alla verità se non con la libertàà questo indica non solo un grande rispe+o a chi non esercita il credo di nessuna religione posi/va ma anche un reciproco rispe+o tra i creden/ delle diverse religioni posi/vi. Sentenza n. 52 del 2016 Corte cos;tuzionale Il cuore dell’argomento della corte cost che è la ques/one del fa+o che il riconoscimento come una relata come confessione religiosa appartenga alla discrezionalita tecnica del potere amministra/vo e quindi è sindacabile dal potere giurisdizionale, non sarebbe così se fosse un a+o meramente poli/co altrimen/ ci sarebbe un confli+o di a+ribuzione. Il punto decisivo per il ricorrente è che se il governo è libero di sospendere la tra+a/va o di non darne esito deve essere altre+anto libero di avviarla o meno, questo argomento avvalorerebbe che il preteso “diri+o” all’apertura delle tra+a/ve è, in realtà, un «interesse di mero fa+o non qualificato, privo di protezione giuridica». Viene ammesso dalla corte cost l’intervento dell’UARR perché una sentenze che avvalorasse la tesi del ricorrente alla corte pregiudicherebbe la situazione giuridica sogge; vantata dall’interveniente che è in a+esa di una pronuncia giudiziari che gli consenta di aprire la tra+a/va; quindi dinanzi alla corte appare anche l’UARR. La corte cost rende ragione della presenza delle par/ al giudizio cos/tuzionale che sono: l’UARR, la Corte di Cassazione, e il Presidente del Consiglio. La corte si esime subito da un impropria a+ribuzione di dover condurre ad un riesame della decisione della corte di cassazione, ma restringe i suo punto di osservazione la tema del confli+o tra poteri, se così non fosse il ricorso alla corte si trasformerebbe in un improprio mezzo di impugnazione del potere giudiziario. Negli argomen/ della corte cost vediamo che l’esperienza giuridica della relazione stato chiesa ca+olica ha in qualche modo influenzato le relazione tra stato e confessioni diversa dalla ca+olica imprimendovi un metodo quello della bilateralità. La corte di cassazione diceva che le intese erano a; standardizza/: perché alcuni si e altri no? la corte cost risponde: in forza del metodo della bilateralità i contenu/ dell’intesa sono defini/ dalle par/. L’art 8 della cost ha in qualche modo, una volta s/pulata l’intesa ha come liberato la confessione religiosa dalla soggezione ad una legge che è la legge sui cul/ ammessi del 1929 (tu+ora in vigore nell’ordinamento), questa legge è stata del tempo sempre disapplicata ma ami sos/tuita da una legge quadro che la sos/tuisca che è in gestazione del 1990 che s/puli una tutela a tu+e le confessioni religiose. La corte dice che ciò che tutela tu+e le confessioni religione al massimo grado è al cost con l’art 19. Non c’è una giurisdizione generale che riguardi solo le confessioni che abbino s/pulato un intesa con lo stato, ma a tali confessioni come a quelle che non hanno s/pulato un intesa con lo stato, una tutela giurisdizionale data dalla cost.
Ci sono dei protocolli allega/ alla convenzione: protocollo addizionale alla convenzione per la salvaguardia dei diri; dell’uomo e del libertà fondamentali art 2, e protocollo n. 12 art 1. Art 18 del pa+o internazionale sui diri; civili e poli/ci che ricalca le disposizioni della CEDU. Art 2 convenzione sui diri; del fanciullo. (((((I due tes/ invia/ per mail colpiscono il tema della libertà di coscienza e della libertà di espressione))))). 28/03/
IL CROCIFISSO
Segno religioso che è da sempre segno di contraddizione, non a caso l’apostolo paolo diceva scansalo per i giudei e stoltezza peri i pagani. Altere ad Atene (capitale della cultura del tempo) dedicato al dio ignoto. Il crocifisso resta un segno di contradizione nella storia dell’umanità. La prova è che nello sviluppo di quel diri+o fondamentale che è la libertà religiosa il tema della simbologia è un o dei temi più controversi, riguarda non solo il crocifisso ma anche altri simboli religiosi, dal velo islamico, al pugnale sick, alla kippa ebraica. Il crocifisso è legato alla, cultura e alla stru+ura del nostro paese ma anche di tu+a Europa. 27 marzo 2020à la preghiera solitaria di papa Francesco da solo so+o con la pioggia in piazza della basilica di san Pietro con il crocifisso miracoloso. Il tema del crocifisso è stre+amente legato al discorso sulla libertà religiosa. La verità non si impone che in virtù della stessa verità La vicenda del crocifisso ha toccato in modo intenso l’ordinamento italiano in una ques/one che ha percorso tu; I gradi di giurisdizione accessibili dal TAR fino al ricorso alla corte europea dei diri; dell’uomoàLautsi: la signora che ha fa+o questo ricorso. Affaire Lautsi:
- tar veneto sez. III (sentenza n.1110 22 marzo 2015)àcorte cost (ordinanza n.384 1 dicembre 2004 )àconsiglio di stato sez. VI (decisione n.556, 13 febbraio 2006) Il crocifisso è affisso nelle scuole sulla base del regio decreto del 30 aprile 1924, questa norma è una norma regolamentare quindi è una norma secondaria. Tale norma si scontra con il principio di laicità dello stato. Il principio di laicità si declina con accen/ tu; par/colari tu; diversi nei paesi dell’Europa che risentono della storia, della cultura, della fisionomia delle società civili es: la laicità francese è diversa da quella italiana. Su quale base la corte cost giudica della legi;mità cos/tuzionale die pa; lateranensi? Nella sentenza n.30 del 1971 che ci è servita per affermare il rango cost delle norme dei pa; lateranensi come argomenta la corte per affermare il proprio sindacato di legi;mità cos/tuzionale delle norme contenute nei pa;? La corte iden/fica come criterio di giudizio i principi supremi dell’ordinamento che a+engono alla cost materiale, che sono il grembo da cui poi nascono i principi formalizza/ nella carta; quindi se non troviamo nessuna norma scri+a che definisca il principio di laicità dello stato, dove lo troviamo? Nella cost materiale, noi abbiamo solo degli indicatori della presenza di questo principio che stanno in alcune norme. Questo principio di laicità è stato sancito dalla corte cost per la prima volta nella sentenza n.203 del 1989, questa sentenza riguardava la obbligatorietà o meno di una materia alterna/va dell’insegnamento della religione agli strumen/ che non se ne avvalgono. I valori richiama/ nella sentenza concorrono a stru+urare il principio supremo della laicità dello stato. Il principio di laicità quale emerge dagli art 2,3,7,8 ,19 e 20 della cost implica non indifferenza dello stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. La laicità italiana non è uguale ad una uguaglianza indifferente ma è uguale ad una non indifferenza è una garanzia dello stato per la salvaguardi di libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. In linea di principio questa laicità è difficilmente compa/bile con una estromissione sistema/ca del pluralismo confessionale dello spazio pubblico, lo spazio pubblico è neutro nel nesso nella proposizione del pluralismo non nel senso dell’indifferenza.
La signora Lautsi e suo marito fanno ricorso al consiglio di is/tuto richiedendo al rimozione del simbolo in quanto non compa/bile con i principi insegna/ ai suoi figli in quanto essi sono laici agnos/ci. Il consiglio di is/tuto rige+a il ricorso, allora ricorrono al TAR ma anche esso rige+a il ricorso e mo/va: “a saper mirare la storia ponendosi cioè su di un poggio e non rimanendo confina/ a fondo valle, si individua una percepibile affinità (non iden/tà) fra il nocciolo duro del cris/anesimo, che, privilegiando al carità su ogni altro aspe+o, fede inclusa, pone l’accento sull’acce+azione del diverso, e i nocciolo duro della cos/tuzione repubblicana, che consiste nella valorizzazione solidale della libertà di ciascuno e quindi nella garanzia giuridica del rispe+o dell’latro. La sintonia permane anche se a+orno ai due nuclei entrambi focalizza/ alla libertà dell’uom, si sono nel tempo sedimentate alcune incrostazioni, alcune talmente spesse da occultarli alla vista, e ciò vale sopra+u+o per il cris/anesimo” La mo/vazione del tar non soddisfa la Lautsi e fa ricorso al consiglio di stato, però il consiglio prima di decidere fa ricorso alla corte cost che si professa incompetente a decidere sulla ques/one ……….. e rimanda la ques/one al consiglio che rige+a il ricorso. Allora la Lautsi fa ricorso alla corte europea dei diri; della uomo che con una sentenza del 3mnovembre del 2009 condanna l’Italia per violazione delle norme della CEDU art 9 e 14
- Art 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
- Ogni persona ha diri+o alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diri+o include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o colle;vamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pra/che e l’osservanza dei ri/.
- La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere ogge+o di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che cos/tuiscono misure necessarie, in una società democra/ca, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diri; e della libertà altrui. Art 2 del protocollo addizionale alla CEDU n. 1: …. La corte europea usa in senso metaforico il verbo “vedere”: “la corte non vede come l’esibizione nella quale delle scuole pubbliche di un simbolo che è ragionevole associare al ca+olicesimo (religione di maggioranza in Italia) possa servire al pluralismo educa/vo che è essenziale alla conservazione di una società democra/ca qual è concepita dalla convenzione”. Questa condanna cos/tuiva un precedente anche per quei paesi che avevano un crocifisso nella bandiera o nell’inno Il governo italiano a fa+o ricorso alla Grande Chambre e a tale ricorso si sono aggrega/ altri paesi: Cipro, Russia, San marino ,ecc….
- L'INTERVENTO DI JOSEPH WEILER ALLA CORTE DI STRASBURGO SUL CROCIFISSO del 30 giugno 2010: (vedi file) Alla luce di tali argomen/ espos/ e dell’avvocatura dello stato italiano la Grande Chamber ha ribaltato al sentenza di primo grado e il 18 marzo 2011 ha condannato la signora Lautsi alle spese processuali e ha rige+ato defini/vamente il suo ricorso. (Vedi foto)……………………………………. Altra ques/one riguarda il professor Franco Coccoli il quale insegando in una scuola superiore nella quale nella classe a maggioranza degli studen/ presen/ aveva deciso in autonomia di appender il crocifisso, ogni volta che entrava in aula toglieva il crocifisso e lo riponeva alla fine della lezione, gli studen/ hanno de+o al preside tale condo+a e il preside ha de+o al prof di non compier più tale condo+a che turbava gli studen/ in aula. Il prof non solo non adempiva a tale richiesta ma insultava il dirigente davan/ agli studen/. Il dirigente allora decide insieme ala consiglio di sospender il prof per un mese, il prof ricorre dinanzi al tar per il procedimento disciplinare, tar e il consiglio di stato poi respingono il ricorso. Si arriva alla corte di cassazione accogliendo il ricorso ma sostanzialmente da torto a tu; sia al prof che al dirigente scolas/co sulla base dell’argomento che prende il nome dell’accomodamento ragionevole: tale criterio nasce non nel campo della giurisprudenza ma nel campo della regolamentazione giuridica dei rappor/ di lavoro, nei rappor/ giuslavoris/ci in materia religiosa e prevede che si giunga a soluzioni mi/.
La ra/o è chiara ed è che l’insegnamento religioso veniva considerato fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica cioè tu+o il programma scolas/co traeva la sua radice e il suo compimento nel contenuto della do+rina cris/ana so+o al forma definita dalla chiesa ca+olica. Gli anni 80 (anni di a+uazione della accordo di villa madama) sono sta/ impegna/vi per il ministero della scuola perché dovevano ada+are l’orario anche per chi decideva di non avvalersi dell’ora di religione. Una panoramica di cultura religiosa a 360°, un confronto da cultura agnos/che, un corso di a;vità materiali, un corso di educazione civica, quelli sono sta/ anni di grande diba;to. Viene sollevata la ques/one di cos/tuzionalità sull’art 9 punto dell’accordo di villa madama, poi confluito nella legge 121 del 30 marzo 1985 e sulla le+era c del protocollo addizionale n.5. Il protocollo dice che le modalita di organizzazione dell’insegnamento daranno determinate con successive intese. Protocollo addizionale n.5 dell’accordo di villa madama:
- In relazione all'Art. 9 a. L'insegnamento della religione ca+olica nelle scuole indicate al n. 2 è impar/to – in conformità alla do+rina della Chiesa e nel rispe+o della libertà di coscienza degli alunni – da insegnan/ che siano riconosciu/ idonei dall'autorità ecclesias/ca, nomina/, d'intesa con essa, dall'autorità scolas/ca. Nelle scuole materne ed elementari de+o insegnamento può essere impar/to dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesias/ca, che sia disposto a svolgerlo. b. Con successiva intesa tra le competen/ autorità scolas/che e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determina/:
- i programmi dell'insegnamento della religione ca+olica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
- le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
- i criteri per la scelta dei libri di testo;
- i profili della qualificazione professionale degli insegnan/. c. Le disposizioni di tale ar/colo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme par/colari 11/04/ ((Martedì dalle 10 alle 13)) Tra Il collegio che ha reda+o questa sentenza 203 del 1989 vi era Luigi Mengoni, Antonio Baldassari, ecc…. L’avvocatura dello stato è la prima ha sancire i principi supremi dell’ordinamento. Il comma 1 dell’art 8 della cost fa sorgere a livello cos/tuzionale le buone libertà non l’eguale tra+amento. Il riconoscimento della libertà di pensiero non limita la scelta della maggioranza. SENTENZA 203 DEL 1989 RITENUTO IN FATTO
- Con ordinanza del 30 marzo 1987, emessa nel corso del procedimento civile vertente tra Moroni Anna Maria ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione, il Pretore di Firenze ha sollevato la ques/one di legi;mità cos/tuzionale, in riferimento agli ar+. 2, 3 e 19 della Cos/tuzione, dell'art. 9, punto (recte: numero) 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'art. (recte: punto) 5, le+era b), numero 2 del Protocollo addizionale. Il giudice a quo, in parziale accoglimento delle eccezioni di parte, rileva che l'art. 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985 e il punto 5, le+era b), del Protocollo addizionale, qualora non potessero legi;mare la previsione dell'insegnamento religioso come insegnamento meramente facolta/vo, posto al di fuori dell'orario ordinario delle lezioni, dovrebbero essere considera/ incos/tuzionali per violazione dell'art. 19 della Cos/tuzione (che garan/sce la libertà di fede religiosa intesa in senso lato e comprensiva di ogni convinzione a tale riguardo, compresa la libertà di non professare ed esercitare alcuna fede e quindi anche la libertà dall'onere della presenza nella scuola o dalla frequenza di insegnamen/ alterna/vi imposto, nell'a+uale asse+o dell'orario delle lezioni, a chi non ha scelto l'insegnamento religioso); dell'art. 3 della Cos/tuzione (per la discriminazione imposta a carico degli allievi non avvalen/si nei confron/ di coloro che hanno prescelto tale insegnamento); ed infine dell'art. 2 della Cos/tuzione (per il danno che l'a+uale asse+o dell'orario scolas/co cagiona ai diri; inviolabili di libero sviluppo della personalità del minore nell'ambito della formazione sociale rappresentata dalla scuola).
- Nell'intervento e nella memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto
- in difesa del Presidente del Consiglio dei ministri - l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della ques/one.
a) So+o il primo profilo si denunzia in primo luogo la le+ura an/nomica (senza, quindi, una esa+a individuazione del thema decidendum) che il giudice a quo dà della disposizione impugnata; in secondo luogo, la mancanza di giurisdizione del giudice remi+ente in ordine ai provvedimen/ organizzatori del servizio scolas/co, rispe+o ai quali gli interessa/ vanterebbero solo un interesse legi;mo. Infine, secondo l'Avvocatura, che si richiama all'ordinanza di questa Corte n. 914 del 1988, "l'apprezzamento di situazioni con/ngen/ (...) venutesi a creare nella fase di prima applicazione della norma/va, non può essere compiuto nel giudizio di cos/tuzionalità, ove le asserite disparità siano, come nella specie, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali o addiri+ura alle concrete scelte tecniche di chi è tenuto a darvi esecuzione": la Corte cos/tuzionale è, infa;, in questo caso, chiamata a pronunciarsi sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sulle opportunità date a chi ha esercitato il diri+o di non avvalersene. b) Argomentando, poi, per la infondatezza della ques/one, l'Avvocatura fa riferimento in primo luogo ad una dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri alla Camera dei Deputa/ il 10 o+obre 1987, in cui si ribadiva, al di là dell'impegno dello Stato ad offrire a;vità culturali e forma/ve a chi non intendesse avvalersi dell'insegnamento religioso, la facoltà dello studente, "pur nel pieno rispe+o del vincolo dell'orario scolas/co, di non avvalersi né dell'insegnamento religioso, né degli insegnamen/ o delle a;vità alterna/ve offertegli dalla scuola, ovviamente potendo fruire dei servizi che la scuola me+e a sua disposizione". Evidenzia inoltre l'Avvocatura come sia allo studio lo schema di un disegno di legge rivolto a "formalizzare" l'esigenza - già presente nell'a+uale organizzazione amministra/va - che nessuno abbia di più o di meno in funzione della scelta operata, nell'esercizio di una facoltà del tu+o "coerente con i principi cos/tuzionali ricorda/ dal giudice a quo". Tale diri+o di scelta non è stato certo limitato dalla intesa di cui al punto 5 del Protocollo Addizionale, che, tra l'altro, ha determinato le modalità di organizzazione dell'insegnamento in parola anche in riferimento alla sua collocazione nel quadro degli orari delle lezioni e che ha avuto poi esecuzione col d.P.R. n. 751 del 1985 (che, per la sua natura di a+o amministra/vo, non sarebbe d'altra parte sindacabile in sede di giudizio di legi;mità cos/tuzionale). Né la scelta di avvalersi o meno è meno libera per ciò solo che la religione si insegni nell'orario scolas/co ordinario, una volta ammesso che lo Stato, coerentemente con i principi superiori dell'ordinamento, possa liberamente scegliere d'impar/re nelle sue scuole l'insegnamento religioso. A parere dell'Avvocatura, poi, l'insegnamento della do+rina ca+olica nella scuola statale deve essere valutato sia nel suo aspe+o "concordatario" (come obbligo assunto verso la Santa Sede), sia nel suo aspe+o extraconcordatario. So+o il primo profilo, l'obbligo concordatario di insegnare la religione nelle scuole va cos/tuzionalmente valutato con riguardo ai supremi principi dell'ordinamento cui la Corte cos/tuzionale in materia concordataria fa costante riferimento, data la "copertura" dell'art. 7 della Cos/tuzione. Poiché tra i principi supremi dell'ordinamento non rientra l'esigenza di tra+are in modo iden/co tu+e le confessioni religiose, la preferenza data - nel momento dell'insegnamento - alla religione ca+olica (non implicante una pretesa di adesione diversa o superiore rispe+o a quella richiesta per qualsiasi altra materia d'insegnamento) non comporta che venga calpestata la libertà dei non- ca+olici o violata la loro autonomia di pensiero. Anche so+o il secondo profilo - quello della possibilità di porre tra le materie di insegnamento la do+rina ca+olica a prescindere dall'obbligo concordatario - è da ritenersi, secondo l'Avvocatura, infondato qualunque dubbio di cos/tuzionalità. Infa;, con riguardo all'art. 3, non suona affa+o ingius/ficata una scelta che privilegi i ca+olici, dal momento che tale fede viene professata dalla maggior parte degli italiani. Infine - ricorda l'Avvocatura - la libertà di fede e quella di pensiero (di cui, rispe;vamente, agli ar+. 19 e 21 della Cos/tuzione), non traducendosi in un diri+o di veto in ordine ad ogni scelta non condivisa, vanno coordinate con le esigenze del sistema cos/tuzionale: lo Stato non limita né conculca tali libertà, non pretendendo adesione ai principi del ca+olicesimo e, addiri+ura, concedendo il diri+o di scelta.
- Nelle memorie presentate dalla difesa delle par/ si insiste per la fondatezza della ques/one sollevata. Secondo la difesa, il principio di "non discriminazione" sancito nella legge n. 121, nell'interpretazione datane dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1006 del 1988, comporta la legi;mità di obblighi chiaramente discriminatori a carico di chi abbia scelto di non avvalersi della religione ca+olica, sicché la dichiarazione di illegi;mità della disposizione impugnata non solo non "farebbe cadere" ma anzi "ripris/nerebbe la piena parità di diri; tra tu; gli alunni non più discrimina/ dalla necessità di optare tra un insegnamento confessionale ed altre a;vità alterna/ve coerci/vamente imposte". Già prima dell'emanazione della legge n. 121 - ricorda la difesa delle par/ - lo stesso principio di non discriminazione nell'ambito dell'insegnamento religioso era stato limpidamente enunciato all'art. 9 della legge n. 449 del 1984 (concernente la regolazione dei rappor/ tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese), laddove si chiariva che, per dare reale efficacia all'a+uazione del diri+o di non avvalersi dell'insegnamento
- Il Pretore di Firenze, con ordinanza del 30 marzo 1987 (pervenuta alla Corte cos/tuzionale il 30 se+embre 1988, R.O. n. 575/1988), solleva ques/one di legi;mità cos/tuzionale, in riferimento agli ar+. 2, 3 e 19 della Cos/tuzione, dell'art. 9, punto (recte: numero) 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ra/fica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) e dell'art. (recte: punto) 5, le+era b), numero 2, del sudde+o Protocollo addizionale, nel dubbio ch'essi causerebbero discriminazione a danno degli studen/ non avvalen/si dell'insegnamento di religione ca+olica "ove non potessero legi;mare la previsione dell'insegnamento religioso come insegnamento meramente facolta/vo".
- Prima di passare al merito, occorre prendere in esame le tre eccezioni di inammissibilità opposte per il Presidente del Consiglio dei ministri dall'Avvocatura dello Stato: a) natura ancipite dell'ordinanza di rimessione; b) dife+o di giurisdizione del Pretore in ordine a provvedimen/ organizzatori del servizio scolas/co; c) improponibilità nel giudizio cos/tuzionale dell'apprezzamento di situazioni con/ngen/ verificatesi in fase di prima e incompleta applicazione della norma/va. La corte dice che:
- L'eccezione sub a) non è nella specie accoglibile, perché il giudice a quo, prospe+ando anche l'effe+o discriminante a danno degli studen/ avvalen/si dell'insegnamento di religione ca+olica, precisa, proprio per la descri+a reciprocità di effe; discriminatori, il thema decidendum, se l'insegnamento di religione ca+olica, compreso tra gli altri insegnamen/ del piano dida;co, con pari dignità culturale, come previsto nella norma/va di fonte pa;zia, sia o non causa di discriminazione.
- Quanto al punto b), versandosi in materia di diri+o sogge;vo, qual è il diri+o di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento di religione ca+olica, non è contestabile la giurisdizione del giudice ordinario, né può assumere rilevanza in questa sede il possibile contenuto del provvedimento di urgenza che il giudice a quo potrebbe ado+are.
- Per il punto c), il criterio ancor recentemente ribadito da questa Corte (ordinanza n. 914 del 1988) che "l'apprezzamento di situazioni con/ngen/ (...) venutesi a creare nella fase di prima applicazione della norma/va, non può essere compiuto nel giudizio di cos/tuzionalità, ove le asserite disparità siano, come nella specie, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali o addiri+ura alle concrete scelte tecniche di chi è tenuto a darvi esecuzione", non è applicabile allo status quaes/onis, essendo nel fra+empo intervenuta pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 1006 del 1988) con l'effe+o di consolidare l'asse+o organizzatorio scolas/co che si lamenta causa di discriminazione a danno di studen/ non avvalen/si dell'insegnamento di religione ca+olica, obbliga/ alla frequenza di insegnamen/ o di a;vità alterna/ve.
- Questa Corte ha statuito, e costantemente osservato, che i principî supremi dell'ordinamento cos/tuzionale hanno "una valenza superiore rispe+o alle altre norme o leggi di rango cos/tuzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della par/colare copertura cos/tuzionale fornita dall'art. 7, secondo comma, della Cos/tuzione, non si so+raggono all'accertamento della loro conformità ai principi supremi dell'ordinamento cos/tuzionale (v. sentenze n. 30 del 1971, n. 12 del 1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Tra+ato della C.E.E. può essere assogge+ata al sindacato di questa Corte in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento cos/tuzionale e ai diri; inalienabili della persona umana (v. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984)" (cfr. sentenza n. 1146 del 1988). Pertanto la Corte non può esimersi dall'estendere la verifica di cos/tuzionalità alla norma/va denunziata, essendo indubbiata di contrasto con uno dei principi supremi dell'ordinamento cos/tuzionale, da/ i parametri invoca/, ar+. 2, 3 e 19. In par/colare, nella materia vessata gli ar+. 3 e 19 vengono in evidenza come valori di libertà religiosa nella duplice specificazione di divieto: a) che i ci+adini siano discrimina/ per mo/vi di religione; b) che il pluralismo religioso limi/ la libertà nega/va di non professare alcuna religione.
- I valori richiama/ concorrono, con altri (ar+. 7, 8 e 20 della Cos/tuzione), a stru+urare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta cos/tuzionale della Repubblica.
Il principio di laicità, quale emerge dagli ar]. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Cos;tuzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. Il Protocollo addizionale alla legge n. 121 del 1985 di ra/fica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede esordisce, in riferimento all'art. 1, prescrivendo che "Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Pa; lateranensi, della religione ca+olica come sola religione dello Stato italiano", con chiara allusione all'art. 1 del Tra+ato del 1929 che stabiliva: "L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del regno del 4 marzo 1848, pel quale la religione ca+olica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato". La scelta confessionale dello Statuto alber/no, ribadita nel Tra+ato lateranense del 1929, viene così anche formalmente abbandonata nel Protocollo addizionale all'Accordo del 1985, riaffermandosi anche in un rapporto bilaterale la qualità di Stato laico della Repubblica italiana.
- Per intendere corre+amente a qual /tolo e con quali modalità sia conservato l'insegnamento di religione ca+olica nelle scuole dello Stato non universitarie entro un quadro norma/vo rispe+oso del principio supremo di laicità, giova esaminare le proposizioni che compongono il testo del denunciato art. 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985. La corte ha enunciato il principio di laicità con l’accezione non di non indifferenza ma di garanzia, la corte ci offre un re/colato, un incrociarsi di raccon/, per prima cosa ci racconta il senso delle parole dell’art 9. Nella prima proposizione ("La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del ca+olicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, con/nuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione ca+olica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado") sono individuabili qua+ro da/ significa/vi: 1) il riconoscimento del valore della cultura religiosa; 2) la considerazione dei principi del ca+olicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano; 3) la con/nuità di impegno dello Stato italiano nell'assicurare, come precedentemente all'Accordo, l'insegnamento di religione nelle scuole non universitarie; 4) l'inserimento di tale insegnamento nel quadro delle finalità della scuola. I da/ sub 1), 2) e 4) rappresentano una novità coerente con la forma di Stato laico della Repubblica italiana. Con l'art. 36 del Concordato del 1929 ("L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della do+rina cris/ana secondo la forma ricevuta dalla tradizione ca+olica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impar/to nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato") lo Stato definiva l'insegnamento della do+rina cris/ana, secondo la forma della tradizione ca+olica, "fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica". La formula "fondamento e coronamento" era apparsa nel regio decreto 1° o+obre 1923, n. 2185, all'art. 3, ed era limitata alla istruzione elementare. Dopo il complesso diba;to dell'età gioli;ana e del primo dopoguerra, si ripris/nava l'insegnamento obbligatorio di religione ca+olica nelle scuole elementari, con quella formula de+ata dal Ministro della pubblica istruzione Giovanni Gen/le, che intendeva la religione fase preparatoria dell'educazione, philosophia minor della mente infan/le, des/nata ad essere superata nella maturazione successiva. La formula sarà ripetuta, in iden/co contesto, dall' art. 25 del regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432 e dall'art. 27 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577. Il giudice prima ci ha raccontato il significato dell’art 9 invece adesso ci offre un'altra narrazione che è la storia di questa con/nuità di intendere e delle sue ragioni.
- Nella vicenda dello Stato risorgimentale, la legge Casa/ del 1859, stabilì l'insegnamento obbligatorio di religione ca+olica nei ginnasi e licei (art. 193), negli is/tu/ di istruzione tecnica (art. 278), nelle scuole elementari (ar+. 315, 325); fino alle minuziose disposizioni degli ar+. 66, 67, 68 e 183 del regio decreto 24 giugno 1860, n. 4151 (Regolamento per le scuole normali e magistrali degli aspiran/ maestri e delle aspiran/ maestre). Significa/va l'endiadi "La religione e la morale" con cui era indicata la prima delle nove