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Diritto ecclesiastico prof. D'Angelo, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti di diritto ecclesiastico del prof. D'Angelo (UNISA)

Tipologia: Appunti

2020/2021
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Diritto Ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico è una parte dell’ordinamento giuridico che ha per oggetto la
disciplina del fenomeno religioso. Un complesso di norme che regolano i rapporti tra
Stato e Confessioni religiose.
Lo Stato si pone con un atteggiamento:
SEPARATISTA, tiene rigorosamente separati i due ordini e non introduce
alcuna regolamentazione favorevole o limitativa al fenomeno religioso.
LAICO, garantisce il pluralismo confessionale, senza nessuna forma di
preferenza.
PATTIZIO, i rapporti tra l’apparato statale e le confessioni religiose sono
regolati da convezioni e intese.
Il diritto ecclesiastico nasce nell’800 da una costola del diritto pubblico, con
l’obbiettivo di tutela il sentimento religioso individuale e regolamentare le relazioni
tra diritto e religione. Con lo Stato di diritto sorge l’esigenza di adottare un
uguaglianza giuridica senza distinzioni di religione, conferendo il diritto alla libertà di
professione di fede.
La neutralità dello Stato in materia di religione fa si che la religione non sia più
utilizzata per fini pubblici dello Stato. Così la religione diviene un fatto intimo e
individuale.
La laicizzazione dello Stato ha consentito al ridimensionamento dell’organizzazione
della Chiesa e di sostituirsi ad essa in settori di interesse sociale.
La laicità può essere considerata come non confessionalità, ossia equidistanza da
tutte le religioni e non ingerenza negli affari interni delle confessioni.
DIRITTO CANONICO
E’ l’insieme di norme giuridiche poste dagli organi competenti della Chiesa cattolica
che regolano l’attività dei fedeli in relazione ai fini della Chiesa. Le norme del diritto
canonico sono originarie e autonome, perché sono fatte valere da uno Stato
riconosciuto all’art.7 Cost.
FASE STORICA
Lo Stato italiano adotta le Leggi delle Guarandiglie, che non furono mai riconosciute
dal Papa in quanto erano disposizioni stabilite unilateralmente.
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Diritto Ecclesiastico

Il diritto ecclesiastico è una parte dell’ordinamento giuridico che ha per oggetto la disciplina del fenomeno religioso. Un complesso di norme che regolano i rapporti tra Stato e Confessioni religiose. Lo Stato si pone con un atteggiamento:  SEPARATISTA, tiene rigorosamente separati i due ordini e non introduce alcuna regolamentazione favorevole o limitativa al fenomeno religioso.  LAICO, garantisce il pluralismo confessionale, senza nessuna forma di preferenza.  PATTIZIO, i rapporti tra l’apparato statale e le confessioni religiose sono regolati da convezioni e intese. Il diritto ecclesiastico nasce nell’800 da una costola del diritto pubblico, con l’obbiettivo di tutela il sentimento religioso individuale e regolamentare le relazioni tra diritto e religione. Con lo Stato di diritto sorge l’esigenza di adottare un uguaglianza giuridica senza distinzioni di religione, conferendo il diritto alla libertà di professione di fede. La neutralità dello Stato in materia di religione fa si che la religione non sia più utilizzata per fini pubblici dello Stato. Così la religione diviene un fatto intimo e individuale. La laicizzazione dello Stato ha consentito al ridimensionamento dell’organizzazione della Chiesa e di sostituirsi ad essa in settori di interesse sociale. La laicità può essere considerata come non confessionalità, ossia equidistanza da tutte le religioni e non ingerenza negli affari interni delle confessioni.

DIRITTO CANONICO

E’ l’insieme di norme giuridiche poste dagli organi competenti della Chiesa cattolica che regolano l’attività dei fedeli in relazione ai fini della Chiesa. Le norme del diritto canonico sono originarie e autonome, perché sono fatte valere da uno Stato riconosciuto all’art.7 Cost.

FASE STORICA

Lo Stato italiano adotta le Leggi delle Guarandiglie, che non furono mai riconosciute dal Papa in quanto erano disposizioni stabilite unilateralmente.

Per ridurre l’influenza dell’autorità ecclesiastica, lo Stato rivendicò la gestione di alcuni settori della società:  Istruzione  Lavoro  Sanità Qualificando tali settori come pubblici. Si serpano così gli interessi pubblici di competenza statale e quelli privati. Con il fascismo fu chiusa la Questione Romana e venne stipulato il Concordato nel ’29 e vi fu una legislazione sui culti ammessi. Con la Costituzione i Patti Lateranensi non vennero intaccati. Nel 1984 si giunge alla stipulazione di un nuovo accordo concordatario, che ha attutato il principio di pluralismo religioso e l’uguaglianza tra le fedi.

LAICITA’

Si intende l’indipendenza di un soggetto e/o collettività da condizionamenti di tipo religioso. All’art.1 Concordato ’84 lo Stato e Chiesa si pongono indipendenti reciprocamente con l’obbligo di collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese. Vi è una laicità cooperativa. Le intese, previste all’art.8.3 Cost, si pongono come base per regolare i rapporti tra Stato e Confessioni religiose, soprattutto per quest’ultime di ottenere benefici fiscali. La laicità dello Stato pone l’autorità governativa in una posizione di neutralità e autonomia nei confronti delle fedi. Il principio di laicità è essenziale per uno Stato democratico.

LIBERTA’ RELIGIOSA INDIVIDUALE – ART. 19 COST

Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individualmente o collettivamente, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Lo Stato garantisce la libertà religiosa indipendentemente dal culto che si professa. Gli unici limiti costituiscono i riti contrari al buon costume, che si identificano ai valori della morale pubblica. Lo Stato si pone in una posizione laica, tenendo conto dell’importanza delle fedi e del contributo che apportano alla società. La religione è ritenuta socialmente utile

religiosa. L’attività di libero convincimento non esclude la possibilità che si possono adoperare tecniche scorrette che comprimono la libertà di valutazione. Per i mezzi adoperati e i fini perseguiti, come vantaggi economici, tale attività può configurarsi illecita. Una forma di tutela è l’art. 640 c.p. considera autore di truffa chiunque con raggiri induca un altro in errore, per procurare a se o altri un proprio profitto con altrui danno. Anche se il codice penale non tiene conto che i ministri di culto possono orientare i fedeli nelle scelte.

LIBERTA’ RELIGIOSA COLLETTIVA O ISTITUZIONALE – ART.7-

COST

Nel territorio italiano in base all’art.7 Cost. vi sono 2 ordinamenti distinti, ciò trova la giustificazione in quanto i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei

Patti , accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione

costituzionale. La religione cattolica trova un enorme riconoscimento culturale e sociale, con la Chiesa che si pone autonoma e indipendente nei riguardi dello Stato, tenendo conto del fine cattolico (Salvezza dell’anima) e dei mezzi per il raggiungimento (diritto canonico). Tra i suoi mezzi vi è il diritto canonico con cui la Chiesa può porre liberamente sanzioni, purché non ledano i diritti sanciti nell’art.2 cost. Per determinare le competenze esclusive dei 2 ordini si tiene conto del criterio materiale, cioè:  Stato, spettano le materie materiali;  Chiesa, spettano le materie spirituali.

ART. 8 – LIBERTA’ CONFESSIONI RELIGIOSE

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

L’eguale libertà per le confessioni religiose prevista dall’art.8 va combinato con l’art.18 Cost. (Libertà di associazione) e l’art.19. In base al secondo comma tutte le confessioni acattoliche godono di autonomia e indipendenza, hanno il potere di autodeterminarsi nei limiti del rispetto dell’ordinamento. I rapporti sono regolati da apposite intese che una volta raggiunte non possono essere unilateralmente modificate dallo Stato, ma occorre una nuova intesa. Le intese sono considerate come convenzioni di diritto pubblico interno. Per evitare che determinati gruppi si auto qualificano come religiosi, per usufruire di agevolazioni fiscali, è necessario che i gruppi religiosi abbiano ricevuto un riconoscimento della personalità giuridica dei loro istituti. L’art.1 L. 222/1985 prevede che possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili solo:  Enti costituiti e approvati dall’autorità ecclesiastica;  Sede in Italia;  Aventi fine di religione o culto. All’art.16 si considerano attività di religione e di culto quelle dirette alla:  Cura dell’anima;  Formazione del Clero e dei religiosi Sono previste anche attività diverse, art.15 come:  Beneficenza  Educazione  Istruzione  Attività commerciali L’ente che chiede il riconoscimento deve dimostrare di andare incontro ai bisogni effettivi della popolazione, evitando enti inutili. Le attività diverse da quelle di culto devono essere soggette alle leggi dello Stato e al regime tributario di appartenenza.

BILATERALITA’

La bilateralità si introduce all’art. 7.1 Cost. Prevedendo che sussistono materie miste, oggetto di regolamentazione da parte dello Stato importanti ai fini della Chiesa.

 Rilevante numero di partecipanti;  Abbiano un proprio assetto istituzionale. La procedura per la stipula delle intese non è regolata dalla Costituzione, ma vi è prevista una disciplina per la procedura preliminare di valutazione della richiesta. Le intese sono utili per l’assegnazione di risorse o per ottenere particolari diritti. Una volta concluse le trattative il governo deve presentare l’accordo alle Parlamento in modo che lo traduca in legge. Il Parlamento non può mutare l’accordo con emendamenti, in quanto modificherebbero l’accordo originario. In base all’art.80 Cost il parlamento con deve autorizzare la ratifica al Presidente della Repubblica. Diversamente le intese para concordatarie vengono introdotte mediante un regolamento, ossia attraverso decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 20 Cost – AIUTI FINANZIARI CONFESSIONI

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. L’art.20 Cost ha come scopo l’impedimento al legislatore di porre trattamenti discriminatori o trattamenti fiscali peggiorativi nei riguardi delle confessioni. La non discriminazione conferisce agli enti religiosi di avvalersi di benefici fiscali previsti dalla normativa in ugual modo, per la realizzazione dei propri fini.

La richiesta va

inviata alla

Presidenza del

Consiglio

che viene trasmessa alla

Direzione Affari dei Culti

(Min. Interni)

Se la fase

Preliminare va a

buon fine inzia il

procedimento

vero e proprio.

L’art 20 va combinato con:  L’art. 23 Principio di legalità dei tributi;  L’art. 53 Principio di capacità progressiva e contributiva dei tributi. Le Chiese hanno un’autonomia gestionale piena sottoposta ad un controllo canonico. La L.222/1985 stabilisce che gli enti religiosi devono sottostare alla normativa statale o accordarsi con essa, quando compiono operazioni con soggetti esterni all’ordinamento confessionale. La L.222/1985 stabilisce che le funzioni degli enti ecclesiastici sono:  Custodire e Gestire i beni ecclesiastici;  Distribuire i flussi economici per sostenere il fine religioso. Stabilisce anche i metodi di riconoscimento:  ANTICO POSSESSO DI STATO, cioè enti esistenti prima della formazione dello Stato Italino;  Legge;  Decreto Ministeriale  Procedimento Abbreviato L’ente religioso, una volta dotato di personalità giuridica, rimane comunque sottoposto ai controlli canonici. Quindi si può dedurre che la personalità giuridica dello Stato si aggiunge a quella dell’ordinamento religioso. L’art. 20 ha come scopo la costruzione di un sistema di enti che si concentrano su 3 funzioni principali:

  1. Custodire il patrimonio
  2. Raccogliere flussi economici per metterli al servizio del fine della Chiesa
  3. Vietare normative discriminatorie nei confronti degli enti religiosi L’art. 20 Cost. costituisce la principale fonte normativa in materia tributaria, la quale annuncia il divieto di discriminazione. L’art. 29 lettera H del Concordato ’84 equipara il fine di culto o religione a tutti gli effetti tributari dei fini di beneficenza e istruzione. In tal senso gli enti ecclesiastici fanno parte di quei soggetti che perseguono senza scopo di lucro finalità di utilità sociale, che promuovono e realizzano attività di interesse generale attraverso azioni volontarie e gratuite.

Il riconoscimento può essere revocato perdendo la personalità concessa, in caso di mutamento sostanziale (del fine, della destinazione dei beni) che faccia perdere all’ente uno dei requisiti essenziali per il suo riconoscimento. La revoca avviene con decreto del Ministero dell’Interno. Lo status degli enti ecclesiastici può essere modificato dall’autorità ecclesiastica dopo il riconoscimento, l’art. 19.1 L. 222/1985 prevede che ogni mutamento sostanziale di un ente ecclesiastico possa acquistare efficacia civile mediante il rinnovamento del riconoscimento con decreto del Ministero dell’Interno. Per gli enti di culto acattolici il riconoscimento avviene ai sensi delle rispettive intese con lo Stato. I requisiti per gli enti ecclesiastici diversi da quelli cattolici sono: Culto, Beneficenza e Istruzione, oltre il Domicilio e Cittadinanza italiana del rappresentante giuridico dell’ente.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per la realizzazione degli interessi e fini religiosi o di culto degli enti religiosi, sono previste agevolazioni fiscali dirette e indirette. Tra le agevolazioni Dirette vi sono:  8x  5x  Atti di liberalità (Donazioni dei fedeli)

8x

L’8x1000 è la percentuale dell’imposta fissa sui redditi delle persone fisiche che i contribuenti possono destinare ad alcune attività di rilievo sociale e culturale dello Stato italiano o di una confessione religiosa. Vengono calcolate anche le scelte inespresse dei contribuenti, in proporzione alle scelte espresse. È stato introdotto con l’art. 47 L.222/1985. L’art. 48 L. 222/1985 definisce le finalità delle somme del 8x100:  STATO per interventi straordinari come calamità naturali, assistenza ai rifugiati.  CHIESA CATTOLICA per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero e interventi caritativi.

ATTI DI LIBERALITA’

Offerte che versano volontariamente i fedeli.

All’art 46 L.222/1985 consente ai contribuenti di effettuare donazioni di denaro a favore di un ente ecclesiastico riconosciuto. Per tale flusso di denaro è stato posto un controllo, con misure antiriciclaggio, che prevede per i beneficiari delle donazioni di munirsi di un sistema contabile trasparente e controllabile. Con il D.lgs. n°231/2007 e le modifiche apportate al decreto Salva-Italia 2011 è stato introdotto un sistema di monitoraggio delle fonti di finanziamento per controllare la legittimità dei loro impieghi. Le confessioni religiose possiedono patrimoni la cui gestione è regolata da norme pattizie ed accettano di fa esaminare i propri statuti e leggi da un arbitrato estero internazionale.

5x

Finanziamento diretto a sostegno di enti no profit, in cui rientrano anche gli enti ecclesiastici. Il 5x1000 è stato introdotto con la L. 266/2005 ed è destinato, in base alle scelte dei contribuenti, alle seguenti finalità:  Sostegno a organizzazioni non lucrative di utilità sociale  Associazioni senza scopo di lucro riconosciute  Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e università  Finanziamento per attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali Le confessioni religiose non partecipano direttamente alla ripartizione del 5x1000, bensì attraverso i propri enti qualora rientrino tra le categorie previste dalla legge. Il D.lgs. 111/2017 prevede la possibilità di destinare il 5x1000 agli enti del terzo settore in cui rientrano a pieno titolo gli enti ecclesiastici. Il meccanismo del 5x1000 si aggiunge al 8x100 non lo sostituisce.

AGEVOLAZIONI INDIRETTE (Fiscalità di Vantaggio)

Devono avere come scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Al fine di acquisire la qualifica di ONLUS è necessario che lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività: o assistenza sociale e sociosanitaria; o assistenza sanitaria; o beneficenza; o istruzione;

ONLUS PARZIALI sono svincolate dallo svolgere attività solidaristiche, posso

entrare in tale qualifica gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose dotate di intesa limitatamente all’esercizio di attività di utilità sociale. Le agevolazioni previste per le ONLUS riguardano:  IVA  Imposte sui redditi  Tributi locali  Imposte su donazioni Gli enti ecclesiastici con il D.lgs. 460/1997 aggiungono alle agevolazioni fiscali quelle derivanti agli enti non commerciali, assumono quindi un ramo ONLUS ma non devono adottare la dominazione ONLUS né rinunciare ai fini religiosi.

INLUS (Imprese non lucrative di utilità sociale)

Nascono con il D. lgs 155/2006, consistono in organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano un’attività commerciale di produzione o scambio di beni e/o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Gli enti cattolici che hanno stipulato intese o accordi con lo Stato possono accedere a tale qualifica, conservando il regime di enti non commerciali e ONLUS di cui già godono. A condizione che adottino un regolamento che recepisca le regole del decreto. Per gli enti ecclesiastici è sufficiente il deposito del regolamento presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ – ART. 118.4 Cost.

La sussidiarietà orizzontale entra a far parte dell’ordinamento con il Tratto di Maastricht ’92. La funzione principale del principio di sussidiarietà è tenere sotto controllo l’incremento dei poteri d’intervento comunitario. Viene legittimato l’intervento dell’UE nelle competenze concorrenti quando l’obbiettivo può essere meglio realizzato dalla mano comunitaria. Con il Trattato di Lisbona (TFUE) il principio di sussidiarietà viene rafforzato con il principio di attribuzione e proporzionalità. Principio di Attribuzione fa si che l’UE interviene solo in settori di competenza conferita dai trattati. Principio di Proporzionalità fa si che l’azione dell’UE deve limitarsi a quanto necessario. Nel diritto interno, con la riforma del titolo V Cost. del 2001, viene introdotto il principio di sussidiarietà orizzontale, che permette ai soggetti pubblici di condividere le proprie competenze con soggetti provati. Prima della rinforma del 2001 vi era la legge Bassanini. La sussidiarietà orizzontale ha prodotto un incremento di interessi dovuti alla produzione legislativa nazionale, regionale e comunitaria nei riguardi di soggetti non profit ed enti religiosi. Essenziali per il processo materiale e spirituale del Paese previsto all’art.4 Cost. a cui si collega il principio di collaborazione e cooperazione per la promozione dell’uomo e del bene de Paese, previsto nell’accordo ’84. Lart.120 Cost. contiene sia il principio di collaborazione che di sussidiarietà, in cui il governo può sostituirsi alle regioni in determinate situazioni. In nuovo modello del titolo V ha demolito il modello verticale che vedeva lo Stato in una posizione di supremazia rispetto alle regioni. Il nuovo modello regionale vede una distinzione di competenze a diversi livelli, basato sul principio di sussidiarietà e collaborazione. Il principio di sussidiarietà orizzontale trova il suo nucleo all’art. 118 Cost. con l’obbiettivo di integrare le relazioni tra enti territoriali e soggetti privati.

sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute e morale pubblica, o alla protezione dei diritti o libertà altrui. L’art. 14 CEDU accompagna come garanzia i diritti e le libertà previste e tutelate. Vi è posto il divieto di discriminazione fondate sul sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o social, ecc.

MATRIMONIO CONCORDATARIO (Delibazione Matrimoniale)

Fino al Concordato del 1929 il matrimonio civile ed il matrimonio canonico erano contrapposti, in Italia vigeva il regime del matrimonio civile obbligatorio. Il matrimonio civile era l’unica forma valida per l’ordinamento statale, di conseguenza per avere un matrimonio legittimo per lo Stato e la Chiesa era necessaria una doppia celebrazione davanti all’ufficiale dello stato ed innanzi al ministro di culto cattolico. Con la stipulazione dei Patti Lateranensi 1929 si giunge all’unificazione dei due riti, civile e religioso. Il matrimonio canonico diventa rilevante anche agli effetti civili, purché trascritto nei registri dello Stato. L’art. 34 del Concordato 1929 disciplina il matrimonio concordatario, prevede che:  I cittadini sono liberi di scegliere tra il matrimonio civile e matrimonio religioso con effetti civili;  Lo Stato mantiene la sua presenza attraverso le pubblicazioni e la lettura degli articoli del c.c. relativi ai doveri dei coniugi;  Spettano all’autorità ecclesiastica le cause di nullità del matrimonio L’art. 8.1 del nuovo Concordato stabilisce che il matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico ha effetti civili quando l’atto è trascritto nei registri dello stato civile. La trascrizione ha efficacia costitutiva, in sua mancanza il matrimonio rimarrebbe un atto religioso civilmente irrilevante. La trascrizione deve avvenire entro 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio. L’annullamento del matrimonio agli effetti civili si instaura su domanda delle parti o di una si esse all’autorità ecclesiastica. La sentenza ecclesiastica, che ha dichiarato nullo il matrimonio canonico, vien resa esecutiva dalla Corte d’Appello e la sua efficacia retroagisce alla data di celebrazione del matrimonio. Il vincolo matrimoniale si ha come mai stato costituito. Il matrimonio si dice:  RATO se è valido ma non è stato consumato;

 RATO e CONSUMATO quando i coniugi hanno compiuto tra loro un atto idoneo alla generazione della prole. Il matrimonio rato e non consumato può essere sciolto per giusta causa, è considerata giusta causa anche la lontananza di uno dei due sposi. La Corte D’Appello non può entrare nel merito della sentenza dell’autorità ecclesiastica, ma può porre solo un controllo formale basato sull’elemento dell’ordine pubblico. La Corte D’appello deve verificare che:  Il giudice ecclesiastico aveva la competenza richiesta  Le parti erano in grado di potersi difendere ex art. 24 Cost.  La sentenza non produca effetti contro l’ordine pubblico L’ordine pubblico o riserva mentale sono gli unici criteri con cui la Corte d’Appello può ritenere non valida la sentenza di nullità del matrimonio. La riserva mentale consiste nel vizio del consenso non manifesto all’atra parte, in mancanza di un consenso totale secondo il diritto canonico il vincolo matrimoniale può essere sciolto. La Sentenza della Cassazione 16679/2014 considera la convivenza prolungata per almeno 3 anni, dopo il matrimonio, un elemento sanante dell’eventuale vizio del matrimonio atto. Dopo 3 anni di convivenza il matrimonio atto non può essere impugnato per nullità. Riguardo alla legge sul Divorzio, in materia la Corte Costituzionale, in una sentenza, ha disposto la distinzione tra matrimonio atto e matrimonio rapporto. Il matrimonio atto è sottoposto alla disciplina canonica, in quanto rientra nelle competenza della Chiesa. Il matrimonio rapporto è sottoposto, invece, alla regolamentazione dell’ordinamento civile. Quindi il divorzio avviene solo nei riguardi del rapporto matrimoniale e non intacca il vincolo matrimoniale, in quanto quest’ultimo può essere sciolto solo da una decisione del giudice canonico. Tale decisone è stata posta in essere dalla Corte Costituzionale per dirimere la controversia sorta tra la legge sul divorzio e l’art. 34 del Concordato. In quanto per l’autorità ecclesiastica la norma che consentiva il divorzio non contrastava solo con l’art. 34 del Concordato ma anche con l’art. 7 della Costituzione.