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Appunto diritto ecclesiastico unisa
Tipologia: Appunti
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Questo testo presuppone la conoscenza del tema degli enti ecclesiastici. Rapporto del diritto , religione e economia in relazione alla trasformazione dello STATO SOCIALE cioè quello che si impegna a rimuovere gli ostacoli. Questo modello in cui lo stato si fa carico di soddisfare i bisogni della società è andato incontro a un progressivo sgretolamento. C’è un dato di fatto che incide ed è la scarsità delle risorse che ha a disposizione lo Stato ragion per cui si inizia a fare spazio all’autonoma iniziativa dei cittadini (singoli e associati) i quali si sostituiscono sempre di più al pubblico. A un certo punto della stoia questa tendenza trova una formalizzazione nella costituzione stessa attraverso l’individuazione di un principio chiave che è i principio della SUSSIDIARIETA’ (ART 118.4) che prevede che gli enti costitutivi della repubblica favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale= attività che pur svolte dai privati sono attività che ritornano in termini positivi nell’interesse della collettività (sanità, istruzione ecc.). Inizialmente lo Stato si afferma e elimina dalla sfera pubblica le religioni e poi delle volte c’è una rivincita di queste ultime tra questi soggetti privati dell’art 118 rientrano anche gli enti religiosi , fondamentali per lo svolgimento di attività di interessa generale. Art. 20 C. --> è una norma di tutela e garanzia degli enti religiosi, di soggetti che agiscono nel perseguimento di un fine religioso e di culto nei vari campi del vivere civile e sociale, anche nei campi toccati dalla riforma del welfare. L’art. 20 è stato trattato a proposito della libertà collettiva, per dire che questa norma consente di guardare alla libertà religiosa collettiva nella maniera più ampia possibile garantisce dalle discriminazioni non soltanto la chiesa cattolica, non soltanto i gruppi religiosi che siano confessione religiose, ma anche qui gruppi religiosi che sono associazioni o gruppi che perseguono un fine di religione di culto senza porsi in un ottica giuridica nei confronti dello stato. Che si intende per fine di religione di culto è un bel problema. Questa norma vuole impedire atteggiamenti discriminatori, cioè impedire che il fine di religione di culto che si può applicare a qualsiasi tipo di attività costituisca per il suo essere fine di religione di culto un elemento di discriminazione, ma certamente non discrimini allorquando consideri quel fine, l’attività posta in essere in attuazione di quel fine allo stesso modo in cui consideri la medesima attività quando posta in essere in ragione di un fine diverso il vero problema tra diritto ecclesiastico e nuovo welfare sussidiario sta nel fatto che la tutela del welfare sussidiario, tutta la normazione di vantaggio prevista a favore dei privati che esercitano le attività di interesse generale, ha a riguardo attività che normalmente non sono considerate come collegate ad un fine di religione di culto es. fare istruzione non è espressione di un fine di culto, però tanti enti fanno quelle stesse attività sentendo in sé la necessità di svolgerla per un fine di culto in ragione di un sentimento religioso in questo caso, ammettere il soggetto che svolge la stessa attività di istruzione in ragione non di una finalità razionale ma in nome di una finalità religiosa è un esito imposto dall’art. 20 della costituzione in questo caso si rischia di andare a discriminare. Altro è, invece, se si pretende che ogni attività svolta attraverso un fine di religione di culto debba essere sempre e comunque agevolata solo perché si richiama alla religione e al culto. L’art. 20 ci dice : attenzione, tutte le forme di attività svolte in nome di un fine di religione e di culto merita di non essere discriminata, va trattata analogamente alle altre attività identiche svolte per una finalità diversa come quella di utilità sociale. Siccome dal fine di religione di culto deriva il diritto speciale favorevole per i soggetti che perseguono quel fine, io, devo intendere quel fine in una maniera stringente e devo definire con precisione cosa si intende per fine di religione e di culto in modo che quel fine non diventi causa di vantaggi ingiusti.
L’art. 20 che per molto tempo è stato considerato ripetitivo del principio di eguaglianza e assolveva a una funzione iniziale difensiva, di garanzia poi, a un certo punto il legislatore si è dovuto preoccupare di non far divenire questa norma un vantaggio. quello schema per cui per essere ente religioso devi svolgere un’attività di culto è saltato perché l’ente si trova a svolgere molto spesso attività in altri settori intendendo seguire un fine di culto però si trova nell’ostacolo formale che attività di culto è solo quella che si svolge seguendo determinate attività diventa un fattore di discriminazione e un freno allo svolgimento delle altre attività. La sussidiarietà prevede non soltanto vincoli ma anche accesso a vantaggi, quindi, bisogna trovare un criterio che non sia discriminante nell’accesso alle attività. ENTI ECCLESIASTICI L’ente ecclesiastico è l’ente che è collegato alla chiesa cattolica o ad una confessione religiosa. Il collegamento tra l’ente e la confessione religiosa è di per sé ritenuto meritevole di tutela da parte del costituente. La chiesa cattolica non ha di per sé una personalità giuridica di diritto privato, quindi, nell’ordinamento statale non agisce come soggetto capace di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, non può essere ad esempio titolare di beni. La chiesa agisce nel mondo del diritto attraverso i propri enti. Gli enti ecclesiastici sono così importanti nella chiesa cattolica perché sono quelli che agiscono nell’ordinamento giuridico dello Stato in nome e per conto della chiesa è l’ente ecclesiastico che è titolare di certi beni. Quella dipendenza tra l’ente ecclesiastico e la confessione religiosa diviene rilevante per lo stato attraverso un particolare riconoscimento di personalità giuridica, il quale consente di ritenere rilevante nell’ordinamento dello Stato il carattere ecclesiastico che intercorre tra l’ente e la sua confessione : importantissimo per chi entra in rapporto con l’ente attraverso il riconoscimento della personalità giuridica l’ente ecclesiastico diventa ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. L’ente ecclesiastico è un soggetto collettivo la cui tutela affonda non tanto nella libertà associativa, ma , soprattutto nell’autonomia confessionale. Il tipo di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (che è una specie del più generale ‘ente religioso’) si caratterizza per un collegamento strutturale ad una confessione religiosa ,e, il riconoscimento della sua personalità giuridica serve a rendere rilevante nell’ordinamento dello stato questo collegamento. Cosa è che qualifica l’ente come religioso? Art 7 dell’accordo dell’84 richiama nel suo primo comma l’art. 20 della C. e ci dice che ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono già provvisti, la repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o nel suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici avente sede in italia, eletti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione di culto l’ente ecclesiastico può essere riconosciuto come tale su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso : non esiste un ente ecclesiastico che viene costituito in quanto tale direttamente dai cittadini. L’ente ecclesiastico è un ente che nasce dall’ordinamento canonico e, il suo riconoscimento civile deve essere indotto e richiesto dall’autorità ecclesiastica che conferma la derivazione confessionale dell’ente, se abbiano sede in italia e i quali abbiano fine di religione di culto il fine di religione di culto è quell’elemento aggiuntivo all’eccleasiaticità che consente il riconoscimento civile di ecclesiasticità. Ai sensi dell’art. 7 non basta un riscontro nel collegamento con la confessione religiosa ,a è necessario il riscontro di un fine di religione e di culto da parte dell’ente poi c’è un ulteriore principio( comma 3 che andremo a rivedere successivamente) CARATTERE ECCLESIASTICO = ORIGINE CANONICA
Le attività di interesse generale vanno riconosciute n capo ai cittadini singoli e associati, quindi, soggetti privati che svolgono attività di interesse generale che fino a quel momento era competenza esclusiva degli enti pubblici privati che svolgono funzioni pubbliche ma che non sono enti pubblici. Come si favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini? Predisponendo delle normative di favore di tipo giuridico e di tipo economico. Per la prima volta il terzo settore viene disciplinato dal legislatore, attraverso prima una legge delega n. 106 del 2016 e poi con una serie di attuazioni e soprattutto il CODICE DEL TERZO SETTORE decreto legislativo 117 del 2017. Cosa fa questo codice del terzo settore? Individua i soggetti protagonisti del terzo settore, cioè quei cittadini liberi e associati di cui all’art 118.4 sono nel codice del terzo settore gli enti del terzo settore. Noi vediamo definito il concetto di ente del terzo settore dall’articolo 4 del codice del terzo settore: ‘sono enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali.. tutta una serie di soggetti privati… che siano costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sciale per lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale. Sia in forma di azione volontaria,o di mutualità o di produzione di scambio di beni e servizi e iscritti nel registro nazionale del terzo settore’. Per essere ente del terzo settore, il che comporta avere accesso a un regime normativo favorevole , che ti aiuta poi su dove devi agire, sia attraverso la disciplina organizzativa particolare, sia attraverso possibilità di cooperazione con le pubbliche amministrazioni, di accesso ai fondi dedicati e anche attraverso un meccanismo di agevolazioni fiscali. Come si è ente del terzo settore? Tutti i soggetti privati che perseguono un fine civico o solidaristico senza fine di lucro in senso soggettivo( il reddito non diventa utile ma l’ente può svolgere attività commerciale) Art.5 elenca le attività che può svolgere un ETS Si è posto il problema di stabilire se sia possibile godere di una certa agevolazione urbanistica che è prevista dal codice del terzo settore art 71. Da parte di enti religiosi che svolgano attività in un settore di cui all’art. 5, ma svolgano anche un’attività di religione o di culto utilizzano la propria fede accedendo all’agevolazione urbanistica prevista dall’art. 71. Il ministero del lavoro, in questo caso, dice che non è possibile al beneficio urbanistico perché le attività di religione e di culto non sono quelle previste dall’art. 5 del codice. Ecco come l’ente pur se svolge attività di interesse generale viene escluso perché è un ente ecclesiastico. L’ENTE ECCLESIASTICO PUO’ ESSERE UN ENTE DEL TERZO SETTORE? No perché all’art. 5 non rientrano le attività di culto, ma questo scontra perché l’ente ecclesiastico è impegnato in quelle attività di interesse generale. Come la risolve il legislatore questa incompatibilità presunta tra ETS e enti ecclesiastici? applica la disciplina del terzo settore solo a quella parte inerente all’attività prevista dal codice. Il problema di fondo è lo stesso: dobbiamo insegnare una normativa particolare questo adattamento non è generalizzato perché il legislatore reintroduce il modo di definire l’ente, possibile beneficiario di questa normativa che già aveva utilizzato nel passato. Cioè questa possibilità di applicare la disciplina solo esclusivamente relativa alle attività diverse ammesse che siano di interesse generale, non riguarda tutti gli enti religiosi ma soltanto gli enti religiosi civilmente riconosciuti, gli enti che abbiano un riconoscimento della propria religiosità.
Il consiglio di stato quando va a d analizzare gli schemi di decreti attuativi si rende conto che si sta ponendo in essere una discriminazione nei confronti degli altri enti religiosi che pure sono civilmente riconosciuti, ma che ottengono il riconoscimento civile attraverso altre fonte, attraverso la legge 1159 de ’29 e quindi suggerisce al legislatore delegato ( governo) di modificare la norma. Il risultato quale è? È che l’art. 4.3 declina quella eccezione attraverso la locuzione nuova ‘ente religioso civilmente riconosciuto’ come nuova categoria in cui noi troviamo inseriti non soltanto l’ente della chiesa cattolica, non soltanto l’ente delle confessioni diverse dalla cattolica che abbiano un’intesa, ma anche gli enti religiosi che abbiano ottenuto un riconoscimento civile attraverso la legge 1159 del ’. C’è un’ estensione dei soggetti