










Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Appunti di diritto ecclesiastico della prof. Elefante (UNISA)
Tipologia: Appunti
1 / 18
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!











L’art. 19 Cost. enuncia il principio di libertà religiosa, che comprende: LIBERTA’ DI FEDE, cioè la libertà di professare qualunque fede, di mutare il proprio convincimento o non professare alcuna fede; LIBERTA’ DI PROPAGANDA, cioè la libertà di fare opera di proselitismo sia nei luoghi di culto che al di fuori; LIBERTA’ DI CULTO, cioè la libertà di compiere atti di culto sia in privato che in pubblico. LIBERTA’ DI SCELTA L’unico limite dell’art. 19 Cost. è rappresentato dal divieto di riti contrari al buon costume, che si fondano sul: Pudore sessuale Sentimento Morale L’art. 19 afferma, implicitamente, la laicità dello Stato garantendo a tutti, cittadini o stranieri, di professare liberamente la propria fede, qualunque essa sia, senza che una religione prevalga. L’esistenza di una religione di Stato impedisce un pieno riconoscimento della libertà religiosa ai singoli. La consapevolezza che una religione costituisce un “bene” per la società, porta lo Stato ad applicare una piena libertà di religione. In quanto l’art. 4 Cost. prevede per ciascun individuo il dovere di svolgere un’attività che concorra allo sviluppo materiale e spirituale della nazione, si può dedurre che la religione è socialmente utile in quanto corrisponde all’interesse generale.
La libertà di religione implica e presuppone la libertà di coscienza, cioè consentire all’individuo di coltivare le proprie convinzioni. La libertà di coscienza è un bene costituzionalmente rilevante, la cui tutela si avrebbe all’art. 2 Cost.
Il sentimento religioso costituisce il valore che la religione offre. La lesione del sentimento religioso consiste nel ledere i convincimenti religiosi altrui, in ciò si colloca la bestemmia. La bestemmia viene ritenuto un comportamento lesivo della sensibilità individuale. La sentenza 440/1995 della Corte Cost. ha abrogato la precedente regolamentazione in materia prevista all’art. 735 c.p. che prevedeva un’ammenda pecuniaria per chi oltraggiasse le divinità. Ma sanzioni penali sono ancora presenti se le offese riguardano i singoli appartenenti ad una confessione religiosa. Gli art. 403 – 405 c.p. prevedono varie figure di reato: Offesa mediante vilipendio Offesa mediante danneggiamento di beni attinenti ai culti Turbamento di una funzione religiosa Ledere il sentimento religioso consiste nel porre in ridicolo i convincimenti religiosi altrui con espressioni ingiuriose. La religione è un valore che contribuisce alla crescita dell’individuo, tale valore può essere denigrato ledendo il sentimento religioso.
quelle materie che ricadono in entrambe le competenze, in tal caso la ripartizione della materia avviene sulle tipologie di valori e interessi in gioco.
Stabilisce che le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. L’art. 8 richiama il concetto di autonomia, nel momento in cui riconosce alle confessioni religiose la facoltà di organizzarsi. Tuttavia, lo Stato è incompetente nel decidere cosa è o non è religione. Il regime fascista nel 1929 elabora la legge dei culti ammessi ispirata ad una logica di tolleranza religiosa. L’art. 8 prevede che “Tutte le confessioni religiose sono uguali davanti la legge”, ciò si può collegare alla libertà negativa (art. 19 Cost.) intesa come l’assenza di costrizioni e restrizioni da parte del pubblico potere. Per evitare che molti gruppi si auto qualificano come religiosi, per ottenere determinate agevolazioni, è necessario che abbiano ricevuto un riconoscimento della personalità giuridica dei loro statuti. Vi sono dei criteri da rispettare elaborati dalla Corte Cost. che sono: Precedenti riconoscimenti pubblici Comune considerazione Esame degli Statuti
La Corte Cost. ha ritenuto ribadire che uno Stato democratico è necessariamente pluralista, deve consentire e favorire la pluralità di opinioni. L’ordinamento permette il pluralismo delle confessioni offrendo pari tutela, con un atteggiamento di neutralità.
Nell’ordinamento non vi sono criteri che definiscono le confessioni religiose, pertanto la Corte Cost. ha definito una serie di criteri formali: PRECEDENTI RICONOSCIMETI PUBBLICI COMUNE CONSIDERAZIONE ESAME DEGLI STATUTI dei gruppi religiosi Il principio di bilateralità si può ricavare da un’interpretazione congiunta dell’art. 7.2 e 8 Cost. Possiamo definire il principio di bilateralità quel principio in base al quale i rapporti tra Stato e confessioni religiose sono regolati sulla base di accordi, con una regolamentazione pattizia. Con riferimento alla Chiesa Cattolica il principio di bilateralità di deduce all’art. 7.2 Cost. risulta necessario per regolare una serie di materie miste, che ricadono nell’interesse Statale e della Chiesa come l’istruzione e il matrimonio. Tra gli strumenti vi è il Concordato, accordo che ha un valore analogo ad un trattato internazionale. Altri strumenti sono: INTESE PARA-CONCORDATARIE stipulate tra lo Stato e la CEI (Conferenza Episcopale Italiana). Si tratta di regolamenti.
modificare l’accordo raggiunto tra la confessione religiosa e il governo. Le intese para-concordatarie vengono introdotte nell’ordinamento mediante regolamento, attraverso decreto del Presidente della Repubblica.
L’art. 20 ha diversi scopi: Riconosce, non in modo esplicito, la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose di costituire enti a carattere ecclesiastico e a fine di religione e di culto. Enuncia il principio di non discriminazione, cioè impedisce al legislatore di attuare trattamenti sfavorevoli o discriminatori a carico degli enti religiosi, rispetto ad altri enti che perseguono scopi diversi. Il principio di non discriminazione può essere collegato al principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.). Tale garanzia è riconosciuta a tutti gli enti religiosi a prescindere dalla confessione di appartenenza. Viene ritenuta la “norma di chiusura” del sistema costituzionale dedicato al fattore religioso. L’art. 20 richiama gli art. 23 e 53 Cost. ciò permette allo Stato di introdurre sgravi fiscali, mentre vieta di gravare gli enti con oneri fiscali discriminatori. Le misure agevolative devono essere volte a realizzare i fini costituzionali, come la solidarietà.
In base all’art. 15 L. 222/1985 gli enti ecclesiastici riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di culto alle condizioni previste all’art. 7 dell’accordo 1984. Le attività diverse devono essere sottoposte al diritto comune, devono essere soggette al diritto dello Stato e al regime tributario previsto.
Sono enti aventi finalità di culto o religione. Dispongono di un patrimonio e hanno il compito di gestire e curare i beni ecclesiastici. Gli enti ecclesiastici hanno un’autonomia patrimoniale piena e sono sottoposti ad un controllo canonico per il loro operato. L’ente religioso una volta dotato di personalità giuridica è considerato al pari delle associazioni e fondazioni. La personalità giuridica dell’ordinamento italiano si aggiunge a quella dell’ordinamento di provenienza. Ciò fa si che gli enti ecclesiastici agiscono nell’ordinamento italiano facendo riferimento alle regole delle confessioni di appartenenza. Il riconoscimento degli enti ecclesiastici può avvenire: Antico possesso di Stato (Nel caso di enti costituiti in epoca precedente alla formazione dello Stato) Legge (Es. il CEI) Decreto Ministeriale Il riconoscimento è subordinato al fine di religione e di culto, che deve essere: Costitutivo
L’iscrizione serve per informare i terzi che negoziano con gli enti ecclesiastici. L’iscrizione avviene nella prefettura in cui ha sede l’ente, deve contenere: Atto costitutivo Decreto di Ricucimento Sede Scopo Denominazione Statuto Nel caso l’ente cessa di svolge il proprio fine originario non vi è luogo all’iscrizione nel registro. Quando si verifica un mutamento del fine dell’ente, occorre che il provvedimento di riconoscimento sia rinnovato.
Finanziamenti Diretti, comportano il trasferimento dei fondi pubblici dallo Stato alle Confessioni che ne beneficiano. Sono: 8x 5x Atti di liberalità
introdotto per la Chiesa con la legge 222/1985, si è poi esteso alle confessioni religiose dotate di Intesa. L’8x1000 è un meccanismo di natura fiscale in virtù del quale una quota pari all’8x1000 del gettito complessivo IRPEF vada alle confessioni religiose, su scelta delle persone fisiche.
Le persone fisiche su propria scelta possono devolvere la somma allo Stato o ad una confessione religiosa compilando la dichiarazione del proprio reddito. I contribuenti hanno anche la possibilità non effettuare alcuna scelta. Le non scelte vengono ripartite in proporzione alle scelte espresse. Ciò fa si che le scelte espresse assorbono le scelte non effettuate. La L. 222/1985 prevede che la quota dell’8x1000 attribuita allo Stato venga utilizzata per interventi straordinari, come: Calamità naturali Fame nel mondo Assistenza ai rifugiati L’art. 48 L. 222/1985 invece prevede che le quote devolute alla Chiesa cattolica vengono utilizzate per: Sostentamento del Clero Interventi caritativi
legge finanziaria del 2006, per sostenere economicamente enti no profit del terzo settore. Cioè, enti che si occupano di attività di interesse generale (ONLUS, Volontariato, Ricerca scientifica). Enti che svolgono attività socialmente utile. Gli enti ecclesiastici rientrano in tale regime, attraverso una ricostruzione dell’art. 20 Cost. Dal momento che possono svolgere attività di diverse che rientrano in quelle del terzo settore, possono godere del 5x1000. Ogni cittadino può destinare il 5x1000 dell’imposta sul proprio reddito IRE.
scorretti al proprio convincimento. In un Paese laico, in cui non è prevista una religione di Stato, la libertà di coscienza risulta un elemento essenziale che deve essere garantita e tutelata in modo che il singolo possa sentirsi protetto nei riguardi del proprio pensiero e della propria morale. Uno Stato laico deve mantenersi equidistante, per consentire a ciascuno di comportarsi secondo la propria opinione. L’obiezione di coscienza è prevista, inoltre, all’art. 102 della Carta di Nizza. L’obiezione di coscienza è uno strumento che garantisce il diritto di comportarsi in maniera conforme ai propri convincimenti si religiosi che morali. Essa rappresenta un diritto fondamentale della persona. Il sollevamento dell’obiezione di coscienza si ha nel caso di interruzione di gravidanza, ciò viene previsto all’art. 9 della L.194/1978. Il personale sanitario può sollevare preventivamente l’obiezione di coscienza che li esonera dal compimento delle procedure sanitarie previste per l’aborto. Inoltre, sempre l’art. 9 prevede che il personale sanitario non possa sottrarsi a tale attività se è il pericolo la vita del paziente. Dal 2009 l’interruzione di gravidanza è possibile mediante l’uso della pillola RU486, in tal caso non è prevista l’obiezione di coscienza.
Fino al Concordato del 1929 il matrimonio civile ed il matrimonio canonico erano contrapposti, vigeva in Italia il regime del matrimonio civile obbligatorio. L’unica forma di matrimonio
valida per l’ordinamento giuridico era quella del matrimonio civile. Di conseguenza per avere un matrimonio legittimo per lo Stato e valido per la Chiesa, era necessaria una doppia celebrazione. Con la stipula dei Patti Lateranensi si giunge all’unificazione dei due riti, civile e religioso. Il matrimonio canonica diventa rilevante anche agli effetti civili, purché trascritto nei registri dello Stato. La trascrizione ha efficacia costitutiva, in sua mancanza il matrimonio canonico rimarrebbe un atto religioso civilmente irrilevante. La trascrizione deve avvenire entro 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio. Vengono riservate all’autorità ecclesiastica le cause di nullità del matrimonio. I provvedimenti dell’autorità ecclesiastica in materia di nullità matrimoniale producono effetti civili. La Corte d’Appello non è chiamata a svolgere alcun riesame del merito della pronuncia ecclesiastica, deve solo accertare che: Si tratti di un matrimonio concordatario Nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi generali dell’ordinamento italiano. La sentenza ecclesiastica non deve essere contraria all’ordine pubblico, si ritiene leso l’ordine pubblico quando risultano lesi i principi costituzionali e fondamentali. La Corte D’Appello rende esecutiva la sentenza dell’autorità ecclesiastica. In tal caso il vincolo di matrimonio sarà come mai esistito. I motivi di nullità del matrimonio per l’ordinamento ecclesiastico sono:
Con tale art. l’UE riconosce lo status delle Chiese e associazioni religiose, in virtù del diritto nazionale. L’UE stabilisce con esse un dialogo: Aperto Trasparente Regolare Il ruolo della religione viene riconosciuto nel processo di integrazione europeo. L’art. 17 TFUE ha 3 obbiettivi:
Con la riforma del Titolo V Cost. del 2001 viene introdotto il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118.4 Cost.). Il principio di sussidiarietà orizzontale fa si che soggetti pubblici devono condividere le proprie competenze esclusive con soggetti provati.
La sussidiarietà orizzontale ha prodotto un incremento di interessi dovuti dalla produzione legislativa nazionale, regionale e comunitaria nei riguardi di soggetti e enti religiosi. Risulta essenziale per il progresso materiale e spirituale del Paese previsto all’art. 4 Cost. Si collega il principio di collaborazione e cooperazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese previsto nell’Accordo
L’art. 120 Cost. contiene sia il principio di collaborazione che di sussidiarietà, in cui il governo può sostituirsi alle regioni per motivi di sicurezza nazionale, pericolo grave e incolumità. Il nuovo Titolo V ha demolito il modello verticale, che vedeva lo Stato in una posizione di supremazia rispetto alle regioni. Il nuovo modello regionale vede una distinzione di competenze a diversi livelli, basato sul principio di sussidiarietà che trova il suo nucleo all’art. 118.4 Cost.