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Diritto Internazionale: Norme Consuetudinarie, Trattati e Diritti Umani, Sintesi del corso di Diritto Internazionale

Riassunto del manuale Conforti di Diritto Internazionale

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 18/06/2019

AgneseVic
AgneseVic 🇮🇹

1 documento

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DIRITTO INTERNAZIONALE
Diritto Internazionale generale: consuetudine ed elementi costitutivi
Le norme di diritto internazionale generale si applicano a tutti gli stati ed hanno natura
consuetudinaria. La consuetudine internazionale è costituita da un comportamento degli
Stati costante ed uniforme ripetuto nel tempo accompagnato dalla convinzione
dell'obbligatorietà e della necessità di tale comportamento, rispettivamente Diurnitas e
Opinio Juris Sive Necessitatis. Gli Stati speso per evitare che la sola prassi crei diritto, si
affrettando a dichiarare che un certo comportamento che essi tengono è dettato da mere
ragioni di cortesia, oppure non può considerarsi come capace di creare un precedente ai fini
della formazione di una norma consuetudinaria o dell'abrogazione di una norma preesistente
(desuetudine). L'opinio juris sive necessitatis si fa riposare non tanto sull'obbligatorietà, ma
quanto sulla necessità di tenere un determinato comportamento (doverosità sociale). Se poi
non ci fosse l'opinio juris non si distinguerebbe più tra mera cortesia e consuetudine
internazionale (es. Immunità diplomatiche). Essa inoltre è il solo modo per ricavare una
norma consuetudinaria dalla prassi convenzionale. Non si può ricavare dalla prassi
convenzionale un principio consuetudinario quando è chiaro che il principio medesimo è il
frutto delle concessioni che una parte degli Stato contraenti fanno al solo scopo di ottenere
altre concessioni. Lump-sum agreements: accordi mediante i quali lo Stato nazionale dei
soggetti i cui beni sono stati espropriati o nazionalizzati all'estero accetta dallo Stato
espropriante o nazionalizzante una somma globale (di solito inferiore al valore dei beni).
Infine con l'opinio juris si può distinguere tra la modifica delle vecchie consuetudini e
crearne di nuove o il semplice illecito internazionale (Es. Presidente USA che viola il diritto
creandone di nuovo solo se sorretto dalla convinzione della sua doverosità sociale). Per
quanto riguarda invece la diuturnitas non c'è un tempo standard; si può dire che il tempo è
tanto ridotto quando diffuso è n determinato contegno tra i membri della comunità
internazionale.
Quali organi dello stato concorrono nella formazione di una norma consuetudinaria? Si
riconosce generalmente la possibilità di partecipazione da parte di tutti gli organi statali: non
solo atti esterni degli Stati (trattati, note diplomatiche, comportamenti in seno a organi
internazionali), ma anche atti interni (leggi, sentenze, atti amministrativi ecc..). Non c'è una
gerarchia, ma solo l'importanza maggiore dell'uno o dell'altro a seconda del contenuto della
norma consuetudinaria. Molta importanza possono avere le corti supreme (anche la
giurisprudenza interna) che hanno il compito di vigliare sui diritti e i principi fondanti
dell'ordinamento interno e quindi di vigliare su vecchie consuetudini e di proporne la
modifica qualora entrino in contrasto con suddetti principi. Spesso non c'è sintonia tra il
comportamento delle Corti e quello dell'Esecutivo sul piano internazionale; mancanza di
sintonia che cresce mano a mano che le corti si liberano dal controllo dell'Esecutivo.
La consuetudine si applica a tutti gli stati, anche quelli di nuova formazione, principio
messo in discussione dagli stati nati dalla decolonizzazione che detengono la maggioranza
della comunità internazionale. Questa contestazione va risolta a seconda che la protesta
venga da un singolo stato o da un gruppo di Stati: nel primo caso si può ignorare (persistent
objector), poiché lo stato non vuole opporsi a una norma ma impedire la sua formazione o
negare che essa sia avvenuta. Se la protesta viene invece da un gruppo di stati, non può
essere ignorata: infatti se una regola è rigettata dalla maggior parte di un gruppo di stati essa
non è neanche da considerarsi una norma consuetudinaria internazionale; prima di ciò però
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DIRITTO INTERNAZIONALE

Diritto Internazionale generale: consuetudine ed elementi costitutivi Le norme di diritto internazionale generale si applicano a tutti gli stati ed hanno natura consuetudinaria. La consuetudine internazionale è costituita da un comportamento degli Stati costante ed uniforme ripetuto nel tempo accompagnato dalla convinzione dell'obbligatorietà e della necessità di tale comportamento, rispettivamente Diurnitas e Opinio Juris Sive Necessitatis. Gli Stati speso per evitare che la sola prassi crei diritto, si affrettando a dichiarare che un certo comportamento che essi tengono è dettato da mere ragioni di cortesia, oppure non può considerarsi come capace di creare un precedente ai fini della formazione di una norma consuetudinaria o dell'abrogazione di una norma preesistente ( desuetudine ). L'opinio juris sive necessitatis si fa riposare non tanto sull'obbligatorietà, ma quanto sulla necessità di tenere un determinato comportamento (doverosità sociale). Se poi non ci fosse l'opinio juris non si distinguerebbe più tra mera cortesia e consuetudine internazionale (es. Immunità diplomatiche). Essa inoltre è il solo modo per ricavare una norma consuetudinaria dalla prassi convenzionale. Non si può ricavare dalla prassi convenzionale un principio consuetudinario quando è chiaro che il principio medesimo è il frutto delle concessioni che una parte degli Stato contraenti fanno al solo scopo di ottenere altre concessioni. Lump-sum agreements : accordi mediante i quali lo Stato nazionale dei soggetti i cui beni sono stati espropriati o nazionalizzati all'estero accetta dallo Stato espropriante o nazionalizzante una somma globale (di solito inferiore al valore dei beni). Infine con l'opinio juris si può distinguere tra la modifica delle vecchie consuetudini e crearne di nuove o il semplice illecito internazionale (Es. Presidente USA che viola il diritto creandone di nuovo solo se sorretto dalla convinzione della sua doverosità sociale). Per quanto riguarda invece la diuturnitas non c'è un tempo standard; si può dire che il tempo è tanto ridotto quando diffuso è n determinato contegno tra i membri della comunità internazionale. Quali organi dello stato concorrono nella formazione di una norma consuetudinaria? Si riconosce generalmente la possibilità di partecipazione da parte di tutti gli organi statali: non solo atti esterni degli Stati (trattati, note diplomatiche, comportamenti in seno a organi internazionali), ma anche atti interni (leggi, sentenze, atti amministrativi ecc..). Non c'è una gerarchia, ma solo l'importanza maggiore dell'uno o dell'altro a seconda del contenuto della norma consuetudinaria. Molta importanza possono avere le corti supreme (anche la giurisprudenza interna) che hanno il compito di vigliare sui diritti e i principi fondanti dell'ordinamento interno e quindi di vigliare su vecchie consuetudini e di proporne la modifica qualora entrino in contrasto con suddetti principi. Spesso non c'è sintonia tra il comportamento delle Corti e quello dell'Esecutivo sul piano internazionale; mancanza di sintonia che cresce mano a mano che le corti si liberano dal controllo dell'Esecutivo. La consuetudine si applica a tutti gli stati, anche quelli di nuova formazione, principio messo in discussione dagli stati nati dalla decolonizzazione che detengono la maggioranza della comunità internazionale. Questa contestazione va risolta a seconda che la protesta venga da un singolo stato o da un gruppo di Stati: nel primo caso si può ignorare (persistent objector), poiché lo stato non vuole opporsi a una norma ma impedire la sua formazione o negare che essa sia avvenuta. Se la protesta viene invece da un gruppo di stati, non può essere ignorata: infatti se una regola è rigettata dalla maggior parte di un gruppo di stati essa non è neanche da considerarsi una norma consuetudinaria internazionale; prima di ciò però

l'interprete deve cercare un minimo comune denominatore nell'atteggiamento degli Stati per ricreare i principi almeno generalissimi. Soft Law (Diritto Morbido): raccomandazioni di organizzazioni internazionali come l'Assemblea generale dell'ONU che di per sé non creano diritto, lo creano solo se gli Stati applicano la diuturnitas e l'opinio juris , in quanto non sono giuridicamente vincolanti. Consuetudini particolari : riguardanti solo una ristretta cerchia di Stati; è possibile che le parti contraenti diano vita ad una prassi modificatrice delle norme a suo tempo pattuite. Applicazione analogica : le norme consuetudinarie si applicano anche per analogia a casi che non prevedono la loro applicazione ma sono analoghi a casa in cui l'applicazione è prevista; spesso si usano per fatti specie nuove (dalla navigazione marittima, a quella aerea e poi a quella cosmica) I principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni Civili : questi principi sono elencati all'art.38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia al terzo posto, dopo gli accordi e le consuetudini; si tratterebbe di una fonte utilizzabile là dove manchino norme pattizie o consuetudinarie. Questi principi sarebbero ricavati dagli ordinamenti degli Stati civili, ma quali sono più o meno seguiti in tutti gli stati? Innanzitutto dovrebbero esistere ed essere applicati nella più gran parte degli Stati e poi occorre che essi siano sentiti come obbligatori o necessari anche dal punto di vista del diritto internazionale, che essi cioè perseguano dei valori e impongano dei comportamenti che gli Stati considerino come perseguiti ed imposti o almeno necessari anche sul piano internazionale. Così intesi sono una categoria sui generis di norme consuetudinarie internazionali: la diuturnitas è data dalla loro uniforme previsione e applicazione da parte degli Stati all'interno dei loro ordinamenti, mentre l'opinio juris è presente nelle vecchie regole di giustizia e di logica giuridica, cioè regole che sono intese da tutti gli organi dello Stato come aventi un valore universale, necessariamente applicabili in qualsiasi ordinamento giuridico e quindi anche in quello internazionale. Servono ad affermare la natura internazionalistica di quei principi che mirano a salvaguardare la dignità umana. Questi principi insomma si usano soprattutto per la punizione di crimini internazionali ad opera di tribunali internazionali penali (affermare regole internazionali di giustizia). Così facendo non si limitano a colmare le lacune del diritto internazionale, ma il loro rapporto con le norme consuetudinarie viene ad essere il rapporto tra norme di pari grado (la successiva abroga l'anteriore e la speciale deroga la comune). Un principio del genere può essere usato da un giudice all'interno di un paese anche quando tale norma non sia presente nell'ordinamento interno, a patto che in esso ci sia almeno l'obbligo a osservare norme di entità internazionale (Italia Art.10 1°co. Costituzione). Altre presunte norme generali non scritte. L'Equità: Una parte della dottrina pone al di sopra delle norme consuetudinarie i cosiddetti "principi". Secondo il QUADRI i principi sarebbero le fonti primarie del diritto internazionale in quanto espressione immediata e diretta della volontà del corpo sociale. Dei principi alcuni avrebbero carattere formale in quanto si limiterebbero a istituire ulteriori fonti, altri carattere materiale in quanto andrebbero a disciplinare i rapporti tra stati. I principi formali sarebbero 2: consueto est servanda e pacta sunt servanda. Così si spiegherebbe il rispetto delle consuetudini e degli accordi come voluta e imposta dalle forze prevalenti nell'ambito della comunità internazionale: in questo modo consuetudini e accordi sarebbero fonti di secondo grado. Nella dottrina invece la consuetudine è una norma primaria, e gli accordi sono solo scaturenti dalla consuetudine, quindi la norma "pacta sunt servanda" è una norma

tale articolo fosse da ritenersi come norma di diritto internazionale generale, sostenendo che il criterio dell'equidistanza da esso adottato non corrisponde ad una sufficiente e consolidata prassi degli Stati. Le dichiarazioni di principi dell'Assemblea generale dell'ONU Fin dai suoi primi anni di vita, l'Assemblea ha seguito la prassi di emanare Dichiarazioni contenenti una serie di regole che riguardano i rapporti tra Stati, ma più spesso situazioni interne ai singoli Stati (rapporti tra stati e sudditi o stranieri). La più famosa è quella sui Diritti dell'uomo del 1948. Queste dichiarazioni non sono una fonte autonoma di norme di diritto internazionale, poiché se così fosse, i paesi del terzo mondo deterrebbero la maggioranza! Esse come detto non hanno forza vincolante, ma si riconosce il contributo che con esse, l'Assemblea dell'ONU dà allo sviluppo del diritto internazionale. Con esse infatti si può formare una prassi degli stati che le adottano, anche per consensus , all'unanimità o a larghissima maggioranza. Le dichiarazioni dell'Assemblea nel diritto consuetudinario vengono in rilievo in quanto vanno a formare quella che sarà la prassi degli stati e quindi alla creazione di una consuetudine. Poi ci sono dichiarazioni che hanno la valenza di veri accordi internazionali, e sono quelle che prevedono la loro l'inosservanza come violazione della Carta (gli stati che partecipano con voto favorevole sottointendono l'obbligarsi); la situazione non cambia se la Dichiarazione prevede che la sua inosservanza costituisca una violazione del diritto internazionale generale. I trattati: Procedimento di formazione e competenza a stipulare : Accordo internazionale: Incontro delle volontà di 2 o più stati dirette a regolare una sfera di rapporti riguardante questi ultimi. I trattati possono dar vita a: Regole materiali : Norme che disciplinano i rapporti fra le parti contraenti e il trattato OPPURE Regole formali : Si limitano ad istituire fonti per la creazione di nuove norme (Trattati Costitutivi di Organizzazioni Internazionali). Diritto dei trattati: "Convenzione di Vienna" del 1969 sul diritto dei trattati, in vigore dal

  1. Altre 2 Convenzioni: 1) 1978 in vigore dal 1996 sulla successione degli Stati nei trattati; 2) 1986 ratificata da 41 Stati, riguarda i trattati stipulati fra Stati e O.I. O tra O.I. stesse. Quest'ultima del 1978 ricalca quella del 1969 poichè cambiano solo i soggetti. Art.4 C.V. Essa si applica soli ai trattati conclusi tra stati dopo l'entrata in vigore della convenzione. Procedimento solenne: Non c'è più una posizione preminente del Capo dello Stato nella conclusione di trattati; oggi la negoziazione si apre con i plenipotenziari i quali sono organi (o che agiscono per) del potere esecutivo. Art.7 C.V. Una persona è rappresentante dello Stato (plenipotenziario) se produce dei pieni poteri appropriati, cioè se questi poteri promanano dagli organi competenti in base al diritto e alla prassi di ciascun paese; in molti paesi la competenza è del Potere Esecutivo. Possono rappresentare lo stato: I capi di Stato, di Governo e i Ministri degli Esteri per tutti i trattati; i capi delle missioni diplomatiche per l'adozione del testo dei trattati con lo Stato presso cui sono accreditati; i delegati presso le O.I. Per l'adozione del testo dei trattati stipulati in sede a queste ultime. La negoziazione è tanto più complessa quanto più numerosi sono gli Stati che partecipano; importante è la materia. L'unanimità sta cedendo il passo alla maggioranza, per approvare. Art.9 C.V. L'adozione di un testo di un trattato ha luogo con il consenso di tutti gli Stati partecipanti. L'approvazione de un testo da parte di una conferenza internazionale ha luogo

con il consenso dei 2/3 dei partecipanti, a meno che, con la stessa maggioranza non si opti per una regola diversa. Art.10 C.V. Nel procedimento solenne la firma non comporta alcun vincolo; essa serve solo all'autenticazione del testo, che potrà subire modifiche solo in seguito a nuovi negoziati. Art.14 C.V. Con la ratifica invece lo Stato si impegna. La competenza è disciplinata da norme costituzionali di ciascuno Stato; di solito ricade sul Capo dello Stato, ma concorre con quello esecutivo a meno che (come in Francia) il capo dello Stato non coincida con il capo del Governo. In Italia il capo dello Stato ratifica i trattati internazionali previa approvazione delle camere. Nessun atto del Capo dello Stato è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti che se ne assumono la responsabilità. Adesione: Manifestazione di volontà di adesione di uno Stato che non ha preso parte ai negoziati di un trattato, possibile solo se il trattato è aperto. Diversa è la situazione dove si stipula un nuovo trattato tra i contraenti del primo e lo Stato Terzo (Entrare in UE). Con lo scambio delle ratifiche l'accordo si perfeziona immediatamente. Con il deposito (procedura normale per i trattati multilaterali), via via che le ratifiche vengono depositate, l'accordo si forma. Art.16 C.V. Aggiunge la notifica. Ogni trattato deve essere registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite e pubblicato, pena l’impossibilità di invocare il trattato innanzi ad un organo delle nazioni unita (la sua omessa pubblicazione comunque non ne pregiudica la validità). Accordi in forma semplificata : Solo sottoscrizione del testo da parte del rappresentante e si ha quando dal testo stesso o dai comportamenti, risulti che le due parti hanno intenzioni di attribuire pieno valore alla firma ( Art.12 C.V. ). Per un accordo in forma semplificata non basta saltare la ratifica ma ci deve essere anche una precisa volontà di obbligarsi per non scadere nei " Gentleman Agreements " che "valgono finché valgono": l'esempio più chiaro (e raro) è quello in cui l'accordo dichiari espressamente di non costituire un accordo internazionale. Applicazione provvisoria dei trattati : Nel testo le parti inseriscono espressamente che il trattato si applichi provvisoriamente prima della sua entrata in vigore; chi ritiene ciò come privo di carattere giuridico e chi come accordi in F.S. Vincolanti; e chi come accordi giuridici non vincolanti. Trattati segreti : Se gli ordinamenti costituzionali consentono agli organi di stipulare accordi segreti e se la natura non vincolante dell'accordo aliunde, non sembra che il Dir. Int. Possa togliere efficacia all'accordo medesimo. Preminenza a concludere accordi in F.S. In Italia spetta all'esecutivo per rispondere alle necessità di celerità nei tempi moderni. In Italia gli accordi in F.S. Sono da escludersi solo per le materie citate nell' art. 80 Cost. Oggi la diatriba sulla competenza a stipulare è tra Esecutivo e Parlamento. Da una parte si esclude che gli accordi presi esclusivamente dall'Esecutivo siano validi; dall'altra si esclude anche che ogni accordo che presenta una forma di vizio sia invalido. Art.46 C.V. Non si può invocare la violazione di consenso a meno che non sia manifesta e non concerna una regola fondamentale del suo ordinamento interno; tale violazione è manifesta se è obbiettivamente evidente per qualsiasi stato che si comporti in materia secondo la prassi. Quando i governi si impegnano in accordi che rientrano nella sfera di competenza di altri organi, prima o poi cercano di ottenere una qualsiasi forma di consenso da questi ultimi. Quando ci sono richieste di esecuzione o denunce di violazioni di accordi conclusi esclusivamente dall'Esecutivo è difficile stabilire se ciò avviene con la convinzione di sollecitare veri e propri impegni giuridici o solo per meri motivi di propaganda. Ciò ha

Oggi si fa un grande ricorso al NEGOZIATO per armonizzare le norme convenzionali. Art. 351 TFUE (Clausola di compatibilità): le disposizioni di tale trattato fanno salvi obblighi e diritti per convenzioni concluse prima del 1/1/1958; per gli aderenti successivi stesso discorso anteriormente alla data loro adesione; se ci sono incompatibilità per obblighi e diritti antecedenti, lo Stato deve impegnarsi con tutti i mezzi per eliminarle. GATT (Accordo Generale sulle Tariffe doganali e il Commercio 1947 ): Processo di liberalizzazione del commercio mondiale, in frizione con il TFUE.(Commercio a carattere regionale). Le riserve nei trattati: Artt. 19-23 C.V --> Evoluzione della prassi. Riserva: Volontà dello Stato di non accettare certe clausole o accettarle con talune modifiche. Riserva interpretativa: Proposta di una determinata interpretazione che comunque mirerebbe a salvaguardare una posizione giuridica, ad evitare il consolidarsi di una prassi o ad inaugurarla. La riserva ha senso nei trattati multilaterali, facilitando la partecipazione di più Stati. Un tempo, doveva essere il testo a prevedere la possibilità di apporre riserve, altrimenti, sempre durante la negoziazione, gli Stati dichiaravano di non voler accettare riserve. Tuttavia il testo doveva prevedere quali clausole e articoli potessero formare oggetto di riserva. Non si poteva ratificare un trattato con riserve non previste, poiché impediva la formazione del consenso; escludeva l'autore delle riserve; era più la volontà di un nuovo accordo. Parere 28/1/1951 CIG : Principio rivoluzionario per l'epoca, oggi consuetudinario: una riserva può essere formulata alla ratifica anche se il testo non lo prevede, purché sia compatibile con l'oggetto del trattato; comunque un altro Stato contraente può contestare la riserva e se non si raggiunge un accordo il trattato è da NON ritenersi valido tra il contestante e l'autore della riserva. ART. 19. C.V. : "Una riserva può SEMPRE essere formulata purché non sia espressamente esclusa dal testo e purché non sia incompatibile con lo scopo." Art. 20 C.V. (Par. 5) : ":La riserva, quando non prevista dal trattato, può essere contestata da un'altra parte contraente; se la contestazione non è manifestata entro 12 mesi dalla notifica della riserva, questa si intende come accettata." (Par. 4 lettera B e Art. 21 Par. 3): "Uno Stato obbiettante ad una riserva, deve dirlo nettamente ed espressamente, altrimenti il trattato entra in vigore tra l'obbiettante e il formulante della riserva; in più l'obbiezione, con l'evoluzione della prassi, si può intendere anche come mero mezzo precauzionale o morale." C'è la possibilità di esprimere riserva anche dopo la ratifica, purché nessuna delle altre parti sollevi obbiezioni entro 12 mesi. Se uno Stato presenta una riserva inammissibile esso è comunque da considerarsi ancora parte del rattato e la riserva è da ritenersi apposta. Limitazioni tra potere esecutivo e legislativo in Italia: Manifestazione della volontà: Si crea anche se o il Governo o il Parlamento, si oppongono ad una decisione dell'altro. Il controllo sul Governo scatta se: 1) il Governo decide di discostarsi in tema di riserve da quanto deliberato dal Parlamento; 2) se la decisione non è presa dopo che il Parlamento sia stato informato; 3) se non si tratta di riserve minor generis. Il diritto internazionale non ha alcun interesse nella responsabilità del governo, ma solo nella formazione della volontà dello Stato.

Interpretazione dei Trattati: Oramai i "lavori preparatori" servono solo a rafforzare fatti già desumibili dal testo del trattato. Art. 31 C.V. (Par. 1) : "Un trattato deve essere interpretato in buona fede per il significato ordinario del testo e dello scopo". (Par. 2) : "Occorre tener conto degli STRUMENTI e accordi posti in essere dalle parti in occasione della conclusione del trattato". (Par. 3): "Occorre anche tener conto degli accordi successivi o di prassi seguite dalle parti nell'applicazione". (Par. 4) : "A un termine del trattato può essere attribuito un significato particolare solo se tale era l'intenzione delle parti". Art. 32 C.V. : Considera i lavori preparatori come mezzo supplementare da usarsi quando il testo lascia un senso ambiguo o porta ad un risultato assurdo. Art. 33 C.V. : Riguarda i trattati redatti in più lingue e se la comparazione fra i vari testi rivela una differenza di significato ineliminabile, va adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concilia meglio detti testi. FAVOR DEBITORIS: Tra più interpretazioni possibili occorre scegliere quella più favorevole alla parte più onerata o al contraente più debole. Oggi i trattati si interpretano in via estensiva tramite l' analogia e non più restrittivamente. Così si tendono ad interpretare le norme dei trattati così come si interpretano le norme interne. Teoria dei poteri impliciti : Utilizzata dalla CIG per garantire agli organi delle O.I. (Organizzazioni Internazionali) il loro pieno esercizio dei poteri equiparandoli in qualche modo agli organi degli Stati. Risulta comunque eccessiva ed è da valutare caso per caso. La Convenzione di Vienna esclude che una norma di un trattato multi-laterale assuma significati diversi a seconda dello Stato contraente, a sostegno ci sono l'art. 33 (testi in più lingue) e l'art. 31 par. 3 (tener conto di norme già in vigore tra le parti), il quale par. 3 però omette le norme di diritto interno, significativo in quanto va proprio contro un interpretazione subbiettivistica conforme al proprio diritto. In via pregiudiziale, salvo casi specifici, la competenza a interpretare trattati internazionali e le loro norme, spetta ai giudici interni, analogamente al diritto interno. La subordinazione all'esecutivo dei giudici va via via scomparendo e deve essere combattuta come ogni altra forma di subordinazione all'Esecutivo del diritto internazionale. La successione degli Stati nei trattati: Se uno Stato si sostituisce ad un altro nel controllo di un territorio, è vincolato dai trattati stipulati dal suo predecessore e in vigore in quel territorio? ( cessione, secessione, conquista, sostituzione per intero, frammentazione e creazione di nuovi stati, rivoluzione e apparato di governo completamente diverso); questi effetti possono aversi anche come conseguenze di un trattato. I diritti e obblighi che lo stato subentrante ricava sono quelli ordinari del diritto internazionale consuetudinario; i dubbi sono su successioni come ad esempio quella del debito pubblico. Alla successione degli stati nei trattati è dedicata una Convenzione complementare a quella del 1969 sul diritto dei trattati, voluta dalla CDI (Commissione di Diritto Internazionale) firmata a Vienna nel 1978, entrata in vigore da Novembre 1996 ma ratificata solamente da 22 Stati. Nella Convenzione il termine successione è usato in modo a-tecnico ed indica praticamente la sostituzione di fatto. Art. 7 par. 1: La Convenzione si applica a successione avvenute dopo l'entrata in vigore della Convenzione stessa; inoltre non occorre che uno Stato Successore sia già parte aderente della Convenzione, infatti, la sua adesione retroagisce fino al momento in cui la

Ungarico dopo la prima guerra mondiale. Per quanto riguarda la successione nei trattati, lo smembramento è da associare al distacco. Agli Stati nuovi formatisi è applicabile (sempre per accordi non localizzabili) il principio della tabula rasa , temperato però dalla regola che, per i trattati multilaterali aperti, prevede la facoltà di procedere ad una notificazione di successione. Anche la Convenzione del 1978 art.34 unifica le due ipotesi sottoponendole però entrambe al principio della continuità dei trattati. Però nella prassi recente c'è una certa tendenza degli Stati nuovi ad accollarsi le obbligazioni pattizie dello Stato smembrato dividendosi pro quota i debiti contratti con Stati esteri e con organizzazioni internazionali. L'accollo di cui parliamo risulta innanzitutto di accordi tra gli Stati nuovi. Inoltre, poiché si tratta di debiti pecuniari, sembra l'accollo non si ispiri alle norme di diritto internazionale, quanto piuttosto a perseguire il fine pratico di evitare che il flusso dei crediti dall'estero si interrompa. Comunque in definitiva, ciò che più depone in favore della tabula rasa, è il grande numero di notificazione di successione dei nuovi stati; di fatti non ce ne sarebbe bisogno se questa fosse automatica; né ha senso dire che esse hanno soltanto valore dichiarativo di una successione prevista come obbligatoria dal diritto internazionale. Opposte al distacco e allo smembramento sono l' incorporazione e la fusione. La prima si ha quando uno stato passa a far parte di un altro Stato; la seconda quando due o più stati si estinguono tutti e danno vita ad uno Stato nuovo. Il criterio di distinzione tra le due, non sempre facile da stabilire, non può che riferirsi all'organizzazione di governo: l'ipotesi dell'incorporazione va preferita a quella della fusione ogni qualvolta vi sia continuità tra l'organizzazione di governo di uno degli Stati preesistenti e l'organizzazione di governo che risulta dall'unificazione (formazione del Regno d'Italia). Un caso di fusione invece sembra quello tra Yemen del nord e Yemen del sud. All'incorporazione si applica tradizionalmente la regola della mobilità delle frontiere dei trattati: i trattati dello Stato che si estingue cessano di aver vigore mentre al territorio incorporato su estendono i trattati dello Stato incorporante. Per i trattati dello Stato incorporato vale insomma il principio della tabula rasa. Lo stesso principio regola i casi di fusione: lo stato sorto dalla fusione nasce libero da impegni pattizi (esclusi ovviamente gli accordi localizzabili). Un'eccezione al principio della tabula rasa deve ammettersi quando le comunità statali incorporate o fuse, pur estinguendosi come soggetti internazionali, conservino un notevole grado di autonomia nell'ambito dello stato incorporante o nuovo, quando particolarmente, si instauri un vincolo di tipo federale. In tal caso la prassi , si è orientata fin dal secolo scorso nel senso della continuità degli accordi, con efficacia peraltro limitata alla regione incorporata o fusa, sempre che una simile limitazione fosse compatibile con l'oggetto e lo scopo dell'accordo. Passando alla Convenzione 1978 , essa adotta (agli artt. 31-33 ) il principio della continuità dei trattati, quali che siano le caratteristiche della riunione e quindi senza distinguere tra incorporazione e fusione. La Convenzione si discosta in tal modo, ancora una volta, dal diritto consuetudinario. Mutamento radicale di governo : un problema di successione nei trattati si pone anche nel caso si verifichi un mutamento di governo nell'ambito di una comunità statale, senza che il territorio dello Stato subisca ampliamenti o diminuzioni. Quando il mutamento avviene per vie extralegali (colpo di stato) deve ritenersi che muti la persona di diritto internazionale. Cosa accade allora agli accordi del vecchio governo? La prassi sembra orientarsi verso una successione del nuovo governo nei diritti e negli obblighi contratti dal predecessore; eccezion fatta per i trattati che risultano incompatibili con il nuovo regime. Ciò è dovuto all'applicazione del principio rebus sic stantibus il quale prevede il decadimento di un trattato quando e dove vengono a mutare radicalmente le circostanze esistenti al momento della sua stipulazione; addirittura c'è un collegamento tra il numero di norme che decadono

e la radicalità del mutamento rivoluzionario del governo. In realtà una larga parte della dottrina ritiene che la persona dello Stato neppure si estingua per effetto di mutamenti rivoluzionari di governo e che quindi non ci sia un cambiamento del soggetto internazionale e le convenzioni così devono avere continuità. E' una parte della dottrina che ricorre a configurazioni superate e misteriose. La successione nel debito pubblico: tecnicamente è un argomento che non rientra nel diritto dei trattati. Può darsi però che il debito non sia stato contratto dal predecessore nell'ambito del proprio diritto interno (emissioni di titoli sottoscritti da persone fisiche o giuridiche sia nazionali che internazionali) ma abbia formato oggetto di un accordo internazionale concluso con un altro Stato o Organizzazione Internazionale (FMI). Per la successione dei debiti, la regola generale è quella della tabula rasa , tranne che per i debiti localizzabili , ossia debiti contratti con esclusivo riguardo al territorio oggetto del cambiamento di sovranità (es. Finanziamento di opere pubbliche sul territorio) oppure contratti da autorità pubbliche locali. Bisogna però ammettere che anche per i debiti non localizzabili, la prassi recente si orienta nel senso di un'equa ripartizione concordata tra gli Stati e tra questi e i soggetti creditori. Questa necessità è chiaramente ispirata dalla necessità pratica di continuare a godere del credito internazionale. Ma non è da escludere che questa pratica possa dare avvio alla formazione di una norma non scritta (limitatamente agli accordi di mutuo) che imponga l'accollo dei debiti del predecessore. Ciò che però non è oggetto del diritto non scritto, è la determinazione die criteri adoperabili nella ripartizione. Cause di invalidità e di estinzione dei trattati: INVALIDITA: Errore essenziale (art. 48 C.V.) : Fatto o situazione che lo Stato supponeva esistente al momento della conclusione del trattato e che costituiva una base essenziale per la sua esistenza. Dolo (Art. 50 C.V.): O anche Corruzione dell'organo stipulante Violenza (Art. 51 C.V.): Fisica o morale esercitata sull'organo stipulante Tutti i vizi sopracitati di invalidità sono comunque poco frequenti. ESTINZIONE: Condizione risolutiva Termine Finale Denuncia o Recesso: Atto formale con cui lo Stato dichiara alla o alle altre parti contraenti la volontà di staccarsi dal trattato, sempre che questa possibilità sia esplicitamente o implicitamente preista dal trattato stesso ( Art.56 C.V. ) Sopravenuta impossibilità dell'esecuzione L'Abrogazione totale o parziale: espressa per incompatibilità, mediante accordo successivo tra le parti (legato al principio dell'abrogazione di atti di parigrado, il nuovo sostituisce il vecchio). Come causa di invalidità abbiamo indicato la violenza sull'organo stipulante ; possiamo considerare come causa di invalidità anche la violenza sullo Stato nel suo complesso. La violenza è da intendersi come minaccia o uso della forza (art. 52 C.V.). in violazione dei principi ONU (i trattati così conclusi non sono da considerarsi validi). L'Art. 52 C.V. Può considerarsi come diritto consuetudinario riflesso dell'idea che l'uso della forza debba essere messo al bando dalla comunità internazionale. Comunque la forza deve essere ARMATA ; non vi sono elementi di prassi per ritenere illeciti altri usi della forza (pressioni politiche o economiche). Principio rebus sic stantibus : Un trattato si estingue tutto o in parte per il mutamento delle

viene dato il via ad una complicata procedura che fa capo ad una Commissione dell'ONU che sfocia in una raccomandazione con mero valore esortativo. ART.66 lett. A: Una decisione obbligatoria della C.I.G. Si ha solo se si tratta di una norma di jus cogens. Se gli Stati rigettano il parere della Commissione ONU, la pretesa di invalidità o estinzione resta paralizzata in perpetuo. Questo è conseguenza della volontà della maggior parte degli Stati in seno alla Conferenza di Vienna contro un sistema di arbitrato obbligatorio. Insomma chi aderisce alla Convenzione non può ritenere estinto o invalido un trattato finché non sono rispettate le condizioni degli ARTT. 65 e seguenti della Convenzione Le fonti previste da Accordi. Il fenomeno delle organizzazioni internazionali. Le Nazioni Unite. O.I. Essa è di solito abilitata dal trattato che le da vita ad emanare decisioni vincolanti per gli S.M. (Fonte di terzo grado). Di solito il loro compito non è quello di emanare norme, bensì di facilitare la collaborazione fra S.M. L'ONU ad esempio, emana semplicemente dei "Progetti di convenzione" che poi gli S.M. Sono liberi di tradurre o meno in norme tramite ratifica. Quindi le sue risoluzioni hanno di per se' scarso valore giuridico. Di solito nelle votazioni in seno agli organi delle O.I si ricerca l'unanimità. Consensus: approvare una risoluzione senza votazione, di solito con una dichiarazione del presidente dell'organo che attesta l'accordo tra i membri (Pratica da considerarsi negativa). ONU: Fondata dopo la II° Guerra Mondiale. Sostituisce la Società delle Nazioni. La Conferenza di San Francisco ne istituisce la Carta e poi con l' art.4 aderiscono gli Stati. Consiglio di Sicurezza: Composto da 15 membri, di cui 5 permanentemente (USA, Russia, Cina, Inghilterra, Francia): questi godono del DIRITTO DI VETO , cioè il singolo voto di uno di questi stati impedisce l'adozione di qualsiasi delibera che non abbia mero carattere procedurale. Gli altri 10 membri sono eletti per un biennio dall'Assemblea. Assemblea Generale: Vi sono rappresentati tutti gli S.M., e tutti hanno lo stesso diritto di voto. Consiglio Economico e Sociale : Composto da membri eletti dall'Assemblea per 3 anni. Consiglio di amministrazione fiduciaria: Ora senza lavoro. Insieme al Consiglio Economico e Sociale è subordinato all'assemblea. Segretariato Generale : Nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio. C.I.G. : Composta da 15 membri, ha sia funzione di risolvere controversie fra gli Stati, sia quella consultiva; può cioè dare pareri su qualsiasi questione dell'Assemblea o del Consiglio o di altri organi su autorizzazione dell'Assemblea. L' Art.7 della Carta prevede che organi sussidiari possano essere ove è necessario- Comunque si sono creati soprattutto in campo di collaborazione economica (UNCTAD)-->a sua volta organizzazione dentro un'organizzazione (ONU) Si fa prima ad elencare le materie sulle quali l'ONU non ha competenza a intervenire. Art.7 par.7 (Carta) : L'ONU non deve intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato. Art.17 (Carta) : Attribuisce all'Assemblea il potere di ripartire tra gli S.M le spese dell'ONU, ripartizione approvata a maggioranza dei 2/3 ( Art.18 ). E' da aggiungersi come competenza vincolante circa modalità e tempi per la concessione dell'indipendenza ai territori sotto dominio coloniale: competenza che non si basa sulla Carta ma su una consuetudine ONU. Decisioni vincolanti Consiglio di Sicurezza (Cap. VII Carta, Artt. 39 e seguenti)

Art.42: Il Consiglio di Sicurezza può intraprendere azioni di tipo bellico contro uno stato. Art.41: Prevede le "SANZIONI" (precedente era art.16 del Patto della Società delle Nazioni) contro uno Stato che minacci o abbia violato la Pace. Anche il comportamento meramente interno di uno Stato può far scattare l' art.41 , anzi oggi è usato soprattutto in quel senso. Durante la Guerra Fredda il Consiglio era paralizzato dal Diritto di Veto e non emise sanzioni. Con la fine di suddetta guerra l' art.41 è diventato molto usato dal Consiglio. Gli Istituti specializzati delle Nazioni Unite. Altre organizzazioni internazionali a carattere universale. Le decisioni tecniche di "organismi" internazionali. Accordi di collegamento tra ONU e Istituti specializzati (Art.57 Carta). L'Art.63 invece dice che il suddetto accordo, dalla parte ONU è negoziato dal Consiglio Economico e Sociale e approvato dall'Assemblea Generale. Poi la procedura segue uno schema ideato nel 1946. L'importanza dell'accordo sta nel fatto che, una volta concluso, l'Organizzazione ha la qualifica di "Istituto Specializzato" e viene sottoposto al potere di coordinamento ONU. Gli Istituti Specializzati emanano mere raccomandazioni a maggioranza qualificata valide solo per gli S.M. E che divengono vincolanti solo se gli S.M., non manifestano obiezioni entro un certo tempo. FAO : Istituita nel 1945. Gli organi sono: Conferenza : (1 delegato per ogni S.M.); Consiglio (18 membri eletti dalla Conferenza); Direttore Generale. ILO (Organizzazione internazionale del lavoro): Istituito con i trattati della prima guerra mondiale. Conferenza Generale : 4 delegati per ogni S.M.: 2 rappresentano il governo, gli altri 1 i datori di lavoro e l'altro i lavoratori. La conferenza tende a votare per CONSENSUS ; Consiglio di Amministrazione : 10 Stati tra i più industrializzati del mondo; Ufficio Internazionale del lavoro : composto da funzionari facenti capo ad un Direttore Generale. L'ILO emana raccomandazioni e predispone progetti di convenzione sul lavoro approvati dalla Conferenza a maggioranza di 2/3. Gli S.M possono ratificare o meno, ma DEVONO sottoporli in un certo periodo di tempo agli organi di competenza e dare notizie al Direttore Generale. UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura): Si propone di diffondere la cultura e l'accesso all'istruzione a tutti. Gli organi sono: Conferenza Generale : Massimo 5 rappresentanti per ogni S.M ma con un solo voto; Comitato Esecutivo : composto da 18 membri eletti dalla Conferenza; Segretariato. Anche le sue raccomandazioni devono essere sottoposte dagli S.M agli organi competenti entro un certo tempo con la libertà di ratifica. ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale): Organi: Assemblea : Ogni S.M ha un voto; Consiglio : composto da 21 Stati eletti dall'Assemblea in base al criterio sia dell'importanza nel campo trasporti aerei sia della rappresentatività delle varie aree geografiche del mondo e un Segretariato Generale. Il Consiglio può emanare disposizioni relative al traffico, alle caratteristiche delle zone di atterraggio ecc. Questi allegati sono adottati a maggioranza di 2/3 ed entrano in vigore per tutti gli S.M a partire da 3 mesi dalla loro adozione se nel frattempo la maggioranza degli S.M non abbia manifestato obiezioni. OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità): Conseguimento per tutti i popoli del più alto livello di Sanità possibile. Predispone raccomandazioni e progetti di convenzioni multilaterali. Assemblea : Può emanare "regolamenti" in tema di procedure per la prevenzione di diffusione di epidemie, nomenclatura di malattie ecc. Questi regolamenti entrano in vigore per tutti gli S.M eccettuati quelli che, entro un certo tempo comunicano il

In campo di tutela ambientale, non ci sono vere e proprie organizzazioni, ma “organismi” in quanto i trattati che li prevedono non creano un'insieme permanente di organi, bensì demandano il potere normativo all'assemblea o conferenza degli Stati contraenti adottando emendamenti (o protocolli) che, al pari di ogni altro trattato internazionale, necessitano della ratifica dei singoli stati per entrare in vigore. Queste decisioni prendono la loro forza vincolante dal trattato istitutivo o sono fonti di diritto internazionale di terzo grado. L'Unione Europea e il diritto comunitario: 1951 a Parigi nasce la CECA; 1957 trattati di Roma CEE poi denominata CE e EURATOM. Si voleva integrare economicamente gli Stati Membri come premessa di una futura integrazione politica. “Atto unico Europeo” 1° Luglio 1987; Trattato di Maastricht sull “Unione Europea” 1° Novembre 1993; Trattato di Amsterdam 1° Maggio 1999; Trattato di Nizza 1° Febbraio 2003; infine il Trattato di Lisbona 1° Dicembre 2010. Con quest'ultimo la CE viene abolita per lasciare posto all'Unione Europea, sopravvive solo l'EURATOM regolamentato dal protocollo n°2. Il trattato di Lisbona si compone di due trattati in effetti: il trattato sull'Unione Europea (TUE) e quello sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Quest'ultimo ha innanzitutto assorbito le norme del TCE (libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali; rinforzo del ruolo del parlamento; creazione di una cittadinanza dell'Unione; introduzione di una moneta unica; Europa a più velocità; introduzione della PESC; Accordi di Shengen del 1985). Il TFUE ha portato importanti aggiunte a tutto ciò: ha rafforzato la realizzazione della PESC con la possibilità per l'Unione di partecipare a missioni sia civili che militari per il mantenimento della pace; un passaggio da una cooperazione di polizia intergovernativa a un'integrazione giuridica ecc.. Il TUE a sua volta attribuisce forza vincolante alla Carta di Nizza che contiene tutta una serie di diritti umani. Comunque bisogna andarci cauti con la speranza di un'integrazione dell'UE perché si deve ricordare che l'azione degli organi UE deve rispettare i principi di sussidiarietà e di attribuzione. Per quanto riguarda la struttura dell'UE per primo dobbiamo citare il Consiglio Europeo che si compone di capi di Stato e di Governo degli S.M oltre che del Presidente della Commissione ed ha un presidente che esso stesso elegge per due anni e mezzo che però vi siede a titolo individuale; il Consiglio Europeo (privo di potere legislativo) dà gli impulsi necessari allo sviluppo dell'UE e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche ( art. TUE ). Gli altri orgni sono: A) La Commissione : composta da individui e non da Stati. Ci siedono a titolo personale e non possono ricevere istruzioni dagli Stati. Uno dei suoi vice-presidenti è l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (figura introdotta da Lisbona). Questa figura pone l'UE come ente sopranazionale oltre che internazionale. B) Il Consiglio : vi sono rappresentati i 27 SM ed è presieduto a turno da ciascun SM per 6 mesi; ne fanno parte, volta per volta i vari ministri, a seconda delle questioni del giorno. Esso adotta insieme al parlamento gli atti più importanti della legislazione comunitaria. In base al TFUE esso delibera o all'unanimità o a maggioranza semplice o qualificata. C) Il Parlamento Europeo formato dal 1979 da rappresentati dei popoli degli SM eletti a suffragio universale e diretto, esercita il potere legislativo con il consiglio. Se così non fosse l'Unione avrebbe natura Federale. Innanzitutto egli vigila sul comportamento delle altre istituzioni esaminando i rapporti che queste sono tenute a sottoporgli. Per la funzione legislativa essa funziona per alcune materie con una procedura ordinaria mentre per alte più importanti c'è una procedura complessa secondo la quale, se non c'è accordo tra Parlamento

e Consiglio, si ha una navetta tra i due organi, con un'eventuale intervento di un comitato di conciliazione, navetta che può protrarsi per vari mesi e alla fine della quale l'atto deve essere approvato dal Parlamento a maggioranza semplice dei voti e dal Consiglio a maggioranza qualificata altrimenti decade ( art.294 TFUE ). Esso poi dispone di una funzione consultiva vincolante nei confronti di alcuni atti del Consiglio, in particolare nell'ammissione di nuovi stati e di conclusione di accordi internazionali. La Corte dei Conti controlla tutte le entrate e le spese dell'UE ed è composta da 27 persone che siedono a titolo individuale e nominate dal Consiglio di modo che ognuna di esse abbia la cittadinanza di uno SM. E) La Corte di Giustizia (CGUE) veglia sul rispetto dell'Unione. Nel 1988 gli è stato affiancato un Tribunale di prima istanza e nel 2004 è stato creato un tribunale della funzione pubblica. F) La Banca Centrale Europea (BCE) , che, insieme alle banche centrali degli SM costituisce il sistema europeo di banche centrali. Il sistema persegue principalmente l'obbiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi e sostiene le politiche economiche dell'Unione. Essa ha il diritto esclusivo nell'emissione di Euro ( art.282 TFUE ).La funzione legislativa si esplica con atti vincolanti (quindi fonti di norme internazionali) descritti dall' art. 249 TCE che sono: A) Il regolamento è l'atto legislativo più importante attraverso il quale la legislazione dell'UE si sovrappone a quello dello SM. Esso ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli SM ( art. 288 TFUE ). Esso contiene norme generali ed astratte che devono essere rispettati dagli stati e da chiunque operi all'interno del territorio UE. B) La decisione non ha portata generale ma concreta. Essa può indirizzarsi sia ad uno SM che ad un individuo o un'impresa operante nel territorio UE. Si tratta di un atto vincolante e quindi il destinatario è tenuto ad osservarla. E' difficilmente distinguibile da un regolamento, ma, come ha più volte detto la Corte, si deve guardare non al nomen , bensì alla sostanza, ovvero alla natura generale e astratta oppure concreta. C) La direttiva vincola lo SM a cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi ( art. 288TFUE ). Spesso è molto dettagliata. Molto spesso la discrezionalità dello stato si limita alla scelta della forma (legislativa o amministrativa) da dare alla norma già fissata sul piano Europeo. Essendo un'Organizzazione Internazionale essa può concludere accordi internazionali. Uno dei settori più importanti è la PESC. I negoziati sono condotti dalla Commissione su autorizzazione del Consiglio, il quale può impartire direttive ai negoziatori. Lo stesso Consiglio autorizza sia la firma del testo così negoziato sia la sua conclusione, previa, in alcuni casi, l'approvazione da parte del Parlamento ( art.218 TFUE ). Sempre secondo quest'articolo, uno SM, il Parlamento, il Consiglio o la Commissione può chiedere alla Corte di Giustizia di dare, in via preventiva, un parere circa la compatibilità dell'accordo con le disposizioni del trattato. Se il parere è negativo l'accordo può entrare in vigore solo dopo la modifica del Trattato stesso. L' art 216 par.2 del TUE stabilisce che gli accordi sono vincolanti per le istituzioni dell'UE e per gli SM.

che le norme consuetudinarie essendo per loro natura flessibili possono essere derogate tramite accordo. E' opinione generale che esista un gruppo di nome di diritto internazionale generale che sarebbero cogenti ( ius cogens ). Anche la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969) si pronuncia in tal senso: l' art 53 stabilisce che “è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione è in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale”. Tali norme sono da intendersi come “norme accettate e riconosciute dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme come norma alla quale non può essere apportata nessuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente il medesimo carattere”. L' art.64 della Convenzione dice che “se una nuova norma imperativa di diritto internazionale si forma, qualsiasi trattato esistente che sia in contrasto con questa norma diviene subito nullo e si estingue”. Essendo quindi la definizione di norma imperativa abbastanza tautologica si lascia spazio all'interprete che dovrà innanzitutto stabilire se sussistono diuturnitas e opinio juris sive necessitatis e poi stabilire se la maggioranza degli stati considera tale norma superiore alle comuni fonti internazionali in quanto ispirata a valori fondamentali e universali. Possiamo senza dubbio affermare che allo jus cogens appartiene il nocciolo duro dei “diritti umani”, il “principio di autodeterminazione dei popoli” e “il divieto all'uso della forza fuori dal caso di legittima difesa” e (forse) il “diritto allo sviluppo”. A questa lista andrebbe aggiunto l' art.103 della Carta delle Nazioni Unite che sancisce l'inderogabilità degli obblighi scaturenti dalla Carta e dalle decisioni vincolanti degli organi ONU. Questi obblighi infatti (come si può desumere dalla prassi) sono considerati inderogabili da tutta la comunità internazionale. E' altresì impensabile dalla comunità Internazionale che due più stati possano stabilire che l'art. 103 nei loro rapporti non si applichi. C'è anche da dire che nella prassi sono rarissimi se non addirittura nulli i casi in cui un trattato si è estinto per questo motivo. Si pensa più che se una norma è contraria ad una norma imperativa, la prima resta esistente pur rimanendo inapplicabile; quindi si preferisce l'inderogabilità alla nullità. Se prendiamo ad esempio l'immunità degli organi Statali e degli Stati stranieri e le norme imperative che vietano la tortura e i trattamenti disumani, si nota che sia la giurisprudenza internazionale che quella interna, non si sono mostrate molto sensibili al tema dello jus cogens (non ci sono casi di denuncia di organi statali per gross violations dei diritti umani di cittadini stranieri). Inoltre le norme che regolano la formazione dei trattati (estinzione del trattato al mutare delle condizioni ecc...) non sono soggette a eventuali deroghe degli stati contraenti dentro un'eventuale trattato (gli stati non possono inserire nel trattato norme che vadano a collidere con suddetti principi in quanto questi ultimi sono ad un livello superiore). Il diritto internazionale tende ad imporsi anche sulle organizzazioni internazionali a meno che l'accordo istitutivo non vi deroghi.

PARTE II: IL CONTENUTO DELLE NORME INTERNAZIONALI

Il contenuto del diritto internazionale come insieme di limiti all'uso della forza internazionale ed interna agli Stati. Tutto il diritto internazionale, sia consuetudinario che pattizio si snoda intorno ad un filo conduttore che è: i limiti dell'uso della forza internazionale verso l'esterno (ad altri Stati) e verso l'interno (individui, persone fisiche o giuridiche e dei loro beni). Per forza internazionale è da intendersi l'uso bellico della forza o comunque qualsiasi atto comporti operazioni di tipo militare (attraversamento della frontiera di truppe ecc). Questa nozione di

forza internazionale può essere fatta coincidere con la definizione di aggressione della Dichiarazione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Più complessa invece è la definizione di forza interna, da intendersi come potere di governo esplicato dallo stato sugli individui e sui loro beni. Nozione studiata soprattutto per il territorio dello Stato ma sarebbe da intendersi più generalmente, come nozione utilizzabile con riguardo al potere d'imperio dello stato ovunque esplicato. Finché però, ad un comando astratto (mera attività normativa) non segue la sua applicazione ad un caso concreto, non può propriamente parlarsi di una violazione del diritto internazionale. Noi pensiamo che la mera attività di comando non significhi nulla se non c'è di pari passo la possibilità di agire in maniera coercitiva per far rispettare suddette decisioni. Si può quindi concludere che: il potere di governo così come limitato dal diritto internazionale, è costituito da qualsiasi misura concreta di origini statali, sia avente essa stessa natura coercitiva, sia in quanto, e solo in quanto, suscettibile di essere coercitivamente attuata. Solo in questo senso può dirsi che il diritto internazionale pone limiti alla forza interna degli stati. Insomma ciò che è sempre delimitato dal diritto internazionale (forza internazionale o forza interna) rimane l'azione dello stato su persone o cose. Si è detto inoltre che alcune attività siano incoercibili, poiché si svolgono in spazi e con modalità che non possono essere colpite o intercettate, e quindi sfuggono al potere di controllo dello stato (attività spaziali, comunicazioni via radio, comunicazioni in rete). Anche in questi casi i punti di riferimento del diritto devono rimanere le persone e le cose: i diritti e gli obblighi di cui lo Stato è titolare presuppongono sempre la sua possibilità di governare, magari soltanto nei “luoghi” di partenza e di arrivo (regole che lo Stato emana per disciplinare il commercio elettronico). Presupponendo che un principio fondamentale di diritto internazionale vieta in linea generale l'uso della violenza di tipo bellico (da noi chiamata forza internazionale), ecco che spunta la materia di dibattito sui limiti a quest'uso, ovvero la legittima difesa. Ora indicheremo i limiti della forza interna essendo il diritto consuetudinario provvisto di non troppe norme. La sovranità territoriale Essa si affermò (o meglio si consolidò) quando venne meno il Sacro Romano Impero e in cui vennero meno la dipendenza formale delle singole entità dell'Imperatore e del Papa. Allora la sovranità venne concepita (era l'epoca delle monarchie assolute) come una sorta di diritto di proprietà dello Stato (o meglio del Sovrano) sul territorio a cui si collegava ovviamente il diritto sugli individui presenti sul territorio. A norma internazionale attribuisce ad ogni Stato il diritto di esercitare in modo esclusivo il potere di governo sulla sua comunità territoriale, cioè sugli individui (e sui loro beni) che si trovano nell'ambito del territorio. Ogni Stato ha l'obbligo di non esercitare in territorio altrui (e senza il consenso del sovrano locale) il proprio potere di governo, ossia di non svolgervi con i propri organi azioni di natura coercitiva o comunque suscettibili di essere coercitivamente attuate. La violazione della sovranità territoriale si ha solo se vi è presenza fisica e non autorizzata dell'organo straniero nel territorio. Il potere di governo dello Stato territoriale non solo è esclusivo rispetto a quello degli altri Stati ma è anche libero nelle forme e nei metodi del suo esercizio e nei suoi contenuti. Lo Stato in pratica è libero di fare ciò che vuole nel suo territorio (chiaramente tutto in linea di principio perché via via che si è sviluppato il diritto internazionale si sono aggiunte molte eccezioni alla libertà dello stato, tante che non si contano più). Questi limiti sono in massima parte l'effetto di norme convenzionali e quindi di norme che gli Stati hanno comunque liberamente accettato. Quindi la libertà di vincolarsi o meno resta comunque intatta. Le prime limitazioni al potere dello Stato che si sono venute creando sono quelle sl trattamento degli stranieri (persone fisiche o giuridiche, organi