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Diritto Internazionale: Norme Convenzionali e Consuetudinarie, Soggetti, Sintesi del corso di Diritto Internazionale

schemi del libro "introduzione al diritto internazionale contemporaneo" attila tanzi

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 20/03/2020

marialanzi
marialanzi 🇮🇹

3 documenti

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il rapporto nel tempo tra regole convenzionali e regole consuetudinarie successive nella stessa
materia
l'elemento più dinamico nel rapporto tra regole consuetudinarie e convenzionali nella stessa
materia è quello relativo all'effetto generatore di una nuovva consuetudine da parte di una
convenzione. vi è poi l'ipotesi in cui una consuetudine si forma successivamente all'entrata in
vigore di una convenzione e il contenuto della prima è incompatibile rispetto a quest'ultima. la
CVDT non contiene alcuna disposizione che contempli tra le cause di estinzione o tra le modalità
di emendamento o modifica dei trattati uno ius superveniens di carattere consuetudinario, a parte
l'ipotesi delle norme di Jus cogens. in ogni caso, in assenza di una gerarchia tra fonti, il diritto
generale prevede la derogabilità di regole convenzionali da parte di regole consuetudinarie
successive, anche quando quest'ultime non avessero carattere cogente. la formazione di una
consuetudine abrogativa o sostitutiva di una regola convenzionale precedente si produce
attraverso prassi e opinio juris che si caratterizzeranno come violazione della regola in via di
trasformazione.
il ricambio di regole consuetudinarie tra loro
almeno nella sua fase iniziale, la prassi volta alla formazione della nuova consuetudine sarà
caratterizzata da comportamenti in violazione della consuetudine precedente. tali comportamenti
costituiranno elementi di prassi contra legem che indeboliranno l'efficacia giuridica della
disciplina esistente in materia sino ad estinguerla (prima) ed eventualmente sostituirla (poi). la
siryuazione di passaggio tra una vecchia ed una nuova regola comporta inevitabilmente una forte
incertezza sullo stato di diritto, sino a poter comportare un vuoto giuridico. ciò nel senso che, per
un certo periodo di tempo, la prassi contra legem non sarà sufficiente a dimostrare l'esistenza di
una nuova consuetudine, ma sarà sufficiente a smantellare l'efficacia giuridica di una
consuetudine preesistente nella stessa materia.
8) i soggetti che partecipano alla formazione delle regole internazionali e i loro destinatari
gli stati e il problema della loro soggettività
lo stato è il primo soggetto di diritto internazionale in senso stretto; la definizione di Stato porta a
considerarlo come una serie diaggregati umani stanziati su un territorio e organizzati secondo
forme di governo caratterizzate dall'indipendenza dell'esercizio della sovranità legislativa,
giudiziale ed esecutiva. uno stato possiede le seguenti qualificazioni:
- Popolazione permanente
- Territorio definito
- Governo
- Capacità di avere relazioni con altri stati
si possono introdurre 2 categorie:
- Indipendenza degli stati nell'esercizio della sovranità interna, intesa come la capacità di
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il rapporto nel tempo tra regole convenzionali e regole consuetudinarie successive nella stessa materia l'elemento più dinamico nel rapporto tra regole consuetudinarie e convenzionali nella stessa materia è quello relativo all'effetto generatore di una nuovva consuetudine da parte di una convenzione. vi è poi l'ipotesi in cui una consuetudine si forma successivamente all'entrata in vigore di una convenzione e il contenuto della prima è incompatibile rispetto a quest'ultima. la CVDT non contiene alcuna disposizione che contempli tra le cause di estinzione o tra le modalità di emendamento o modifica dei trattati uno ius superveniens di carattere consuetudinario, a parte l'ipotesi delle norme di Jus cogens. in ogni caso, in assenza di una gerarchia tra fonti, il diritto generale prevede la derogabilità di regole convenzionali da parte di regole consuetudinarie successive, anche quando quest'ultime non avessero carattere cogente. la formazione di una consuetudine abrogativa o sostitutiva di una regola convenzionale precedente si produce attraverso prassi e opinio juris che si caratterizzeranno come violazione della regola in via di trasformazione. il ricambio di regole consuetudinarie tra loro almeno nella sua fase iniziale, la prassi volta alla formazione della nuova consuetudine sarà caratterizzata da comportamenti in violazione della consuetudine precedente. tali comportamenti costituiranno elementi di prassi contra legem che indeboliranno l'efficacia giuridica della disciplina esistente in materia sino ad estinguerla (prima) ed eventualmente sostituirla (poi). la siryuazione di passaggio tra una vecchia ed una nuova regola comporta inevitabilmente una forte incertezza sullo stato di diritto, sino a poter comportare un vuoto giuridico. ciò nel senso che, per un certo periodo di tempo, la prassi contra legem non sarà sufficiente a dimostrare l'esistenza di una nuova consuetudine, ma sarà sufficiente a smantellare l'efficacia giuridica di una consuetudine preesistente nella stessa materia. 8) i soggetti che partecipano alla formazione delle regole internazionali e i loro destinatari gli stati e il problema della loro soggettività lo stato è il primo soggetto di diritto internazionale in senso stretto; la definizione di Stato porta a considerarlo come una serie diaggregati umani stanziati su un territorio e organizzati secondo forme di governo caratterizzate dall'indipendenza dell'esercizio della sovranità legislativa, giudiziale ed esecutiva. uno stato possiede le seguenti qualificazioni:

  • Popolazione permanente
  • Territorio definito
  • Governo
  • Capacità di avere relazioni con altri stati si possono introdurre 2 categorie:
  • Indipendenza degli stati nell'esercizio della sovranità interna, intesa come la capacità di

governare in maniera effettiva un popolo e un territorio.

  • Indipendenza nell'esercizio della sovranità esterna; intendendo la capacità dell' organizzazione statale di condurre liberamente una vita di relazione con altri soggetti internazionali mediante l'adozione di atti unilaterali, la partecipazione a negoziati e alla vita di organizzazioni internazionali, alla conclusione di accordi. il riconoscimento oltre al principio dell'effettività legato ai 3 elementi costitutivi di un nuovo stato (governo, popolo, territorio), il riconoscimento da parte della comunità internazionale possa avere un ruolo deterrminante nell'acquisto della soggettività internazionale di un nuovo stato. non si può non condividere la tesi diffusa secondo cui il riconoscimento ha valore meramente ricognitivo e non costitutivo della personalità giuridica, avendo valore esclusivamente politico. attenzione merita anche la dichiarazione dei ministri degli esteri degli allora 12 stati membri delle comunità europee circa le linee direttrici sul riconoscimento di nuovi stati in europa orientale e in unione sovietica del dicembre 1991, relativamente al rispetto dei principi di legalità in generale, e soprattutto del divieto dell'uso della forza, della democrazia, dei diritti dell'uomo e delle minoranze; tale documento ha consolidato una consuetudine internazionale che aggiunge il princiupio della legalità democratica alle condizioni di effettività cui il diritto internazionale ricollega l'acquisto della soggettività internazionale di un nuovo stato. tuttavia il principio dell'effettività resta necessario e sufficiente alla costituzione di uno stato come entità capace di concludere accordi internazionali e partecipare attraverso i propri organi alla formazione e trafsormazione di norme consuetudinarie. le organizzazione intergovernative si ricorda il ruolo delle risoluzioni degli organi assembleari delle organizzazioni intergovernative, prima fra tutte l'ONU. a cavallo fra diritto consuetudinario e diritto convenzionale si evidenziano le importanti e numerose convenzioni di codificazione del diritto internazionale. spesso anche il trattato istitutivo di una organizzazione internazionale è fonte di regole di condotta che vanno oltre le regole ordinamentali mirate alla costituzione, composizione, poteri e funzionamento dei suoi organi. le organizzazioni intergovernative svolgono il ruolo fondamentale di fori di negoziazione ed elaborazione multilaterale di regole internazionali di condotta a opera dei loro stati membri. altra questione è quella se le organizzazioni internazionali intergovernative costituiscano soggetti autonomi di relazioni giuridiche internazionali; se facciamo riferimento all'ONU si osserva che il suo trattato istitutivo nulla dispone espressamente circa la sua capacità giuridica di porsi nella vita di relazione internazionale in termini autonomi dai suoi membri, come soggetto autonomo del processo di formazione di regole internazionali di condotta. l'art.104 della carta prevede la capacità giuridica di diritto interno dell'ONU nell'ambito degli ordinamenti degli stati membri. tuttavia l'assenza di una disposizione statutaria parallela a quella di cui all'art.104 che esplicitassr la capacità giuridica internazionale dell'organizzazione ha fatto sorgere il problema se l'organizzazione potesse essere considerata come soggetto autonomo di relazioni giuridiche internazionali e quindi titolare di diritti e obblighi derivanti da regole di diritto internazionale. il

nell'ambito di alcune specifiche aree di competenza dell'ECOSOC e che siano note internazionalmente in tali aree.

  • Categoria 3: riguarda le ONG iscritte alla lista il cui status consultivo viene loro accordato dall'ECONSOB o dal segretario generale dell'ONU quando si ritiene che esse possano fornire contributi specifici nelle rispettive aree di competenza. il contributo delle ONG nei fori intergovernativi internazionali consiste nell'attività di lobbying presso le delegazioni governative; sarà sufficiente che le ONG possano assistere ai lavori, avere accesso ai documenti e alle delegazioni governative. i soggetti begoziatori restano quindi le delegazioni dei governi ma la loro attività arriva ad una sorta di controllo sociale internazionale. se ci riferiamo al diritto internazionale dell'ambiente, notiamo che questo è caratterizzato da micro-organizzazioni coincidenti con l'apparato delle convenzioni-quadro; dotate di un organo assembleare degli stati partiche si riunisce di regola ogni 3 anni. in relazione a questi organi, il ruolo delle ONG non consiste solo nel lobbying ma nella partecipazione al dibattito, pur in assenza di diritto di voto. ONG e business community l'autoregolamentazione del mondo internazionale dell'impresa è stato promosso da rappresentanti autorevolidi organizzazioni internazionali intergovernative; tra cui il segretario generale delle nazioni unite e della commissione europea. il primo aveva annunciato nel gennaio 1999al world economic forum di davos il documento denominato global compact; in esso le imprese vengono invitate ad aderire a 10 principi universali nell'ambito dei diritti dell'uomo, delle condizioni di lavoro, della tutela dell'ambiente e della lotta alla corruzione. una condiderazione conclusiva in tema di ONG Resta la preoccupazione circa le carenze degli strumenti di controllo della trasparenza e dell'indipendenza delle ONG. Da un lato l'attività di forme organizzate della società civile merita di essere sostenuta come strumento di promozione di interessi generali nella comunità internazionale; ma sarebbe sbagliato seguire un approccio manicheo per cui tutto ciò che non è governativo è positivo mentre ciò che è governativo sarebbe viziato da negatività. gli individui biosgna effettuare alcune considerazioni conclusive con riguardo al ruolo degli individui nel diritto internazionale, intesi come singoli non riuconducibili alla pur ampia categoria delle ONG. Tradizionalmente il diritto internazionale non riconosceva alcuna situazione giuridica agli individui; col finire della seconda guerra mondiale però le atrocità dei crimini nazisti avevano fatto insorgere nella comunità internazionale l'esigenza di introdurre la responsabilità penale internazionale degli individui per crimini di guerra e contro l'umanità. a partire poi dall'adozione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel 1948 , la comunità degli stati si è mossa verso il riconoscimento dei diritti internazionali direttamente agli individui. l'ordinamento internazionale ha riconosciuto agli individui, in vari ambiti, diritti e doveri; riconoscendoli dunque soggettività passiva.