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descrizione dettagliata consuetudine
Tipologia: Dispense
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Capitolo 5 La questione della giuridicità nell’ordinamento internazionale La questione della giuridicità dell’ordinamento internazionale è stata affrontata fin dallo sviluppo della Comunità Internazionale. Si può suddividere la scienza del diritto internazionale in tre grandi fasi storiche nelle quali il fenomeno del diritto viene diversamente interpretato:
IL SISTEMA GIURIDICO INTERNAZIONALE All’interno della Comunità internazionale, la funzione normativa, da sempre, è svolta, dagli stessi soggetti dell’ordinamento (gli Stati). Essi sono:
Entrambe le categorie citate, sono dotate di stessa forza giuridica. La forza giuridica, delle norme consuetudinarie, sono limitate nel principio di specialità. Entrambe queste categorie di fonti sono dotate di analoga forza giuridica, anche se questa è limitata per le consuetudini, in rapporto ai trattati, dall’operare del principio di specialità. Se infatti la consuetudine è una norma generale essa non può derogare al trattato in quanto norma speciale. Tuttavia questo sistema “orizzontale” di fonti del diritto internazionale, è sottoposto ad una tendenziale verticalizzazione per il consolidamento di norme generali di diritto internazionale dotate di una forza giuridica che le rende inderogabili da parte di altre norme aventi la stessa natura giuridica: si tratta dei principi generali di diritto internazionale o diritto cogente che sono le norme base dell’ordinamento internazionale. Inoltre a partire dalla seconda metà del ‘900, si assiste ad un grande sviluppo degli atti unilaterali delle organizzazioni internazionale, atti che trovano la loro base giuridica nell’accordo istitutivo della rispettiva organizzazione internazionale e che producono i loro effetti nell’ambito dell’ordinamento giuridico speciale cui tale accordo ha dato vita. Tuttavia il sistema tipico delle fonti non è mutato nel moderno ordinamento internazionale; il diritto internazionale contemporaneo trova ancora il suo fondamento nella volontà degli Stati, che sono allo stesso tempo i creatori della norma giuridica internazionale ed i destinatari della stessa. La produzione normativa della Comunità internazionale è dunque ancora orizzontale e non esiste ancora, ne probabilmente esisterà, un supergoverno mondiale, dotato di competenze normative, sovraordinato ai componenti della Comunità internazionale. Non sembra pertanto si possa affermare che esista una gerarchia delle fonti analoga a quella degli ordinamenti interni, ma è solo possibile rinvenire una categoria di fonti caratterizzata da una sua inderogabilità assoluta, sia ad opera delle norme generali che di quelle speciali: i principi generali di diritto internazionale o diritto cogente.
LA CONSUETUDINE GENERALE A differenza degli ordinamenti degli Stati, le cui fonti sono in prevalenza scritte, nell’ordinamento internazionale le fonti qualitativamente più importanti sono quelle non scritte , consistenti in:
dal secondo dopoguerra è tuttavia possibile rilevare, importanti mutamenti nella modalità di formazione delle norme giuridiche, nella loro efficacia e nel rapporto tra esse. Questi cambiamenti possono essere tutti ricondotti alla fase di crisi che la consuetudine internazionale sta attraversando sia:
In questo sistema di fonti normative internazionali in cui è centrale la volontà degli Stati nella formazione di una norma internazionale, tale norma si CRISTALLIZZA nel momento in cui tale volontà si conforma e tra gli Stati stessi. In altri termini, l’effettività della consuetudine si fonda necessariamente, su un largo consenso sociale, basata su una forte omogeneità di interessi, valori e scopi, perseguiti tra i soggetti dell’ordinamento giuridico. Quando questa omogeneità e questa uniformità manca, la consuetudine entra in crisi Questo è quello che avviene nella moderna Comunità Internazionale, a seguito dell’indipendenza degli Stati nati dal processo di decolonizzazione, sono emersi interessi, valutazioni morali e sociali, diverse rispetto a quelle degli Stati già presenti nella Comunità Internazionale classica. Iniziò così, una frequente difficoltà a formare, le consuetudini internazionali, portando ad una sempre più forte frammentazione del diritto portando ad emergere le consuetudini regionali.
Possiamo riassumere in tre motivi le cause della crisi della consuetudine:
In passato, fino alla fine dell’Ottocento, le relazioni tra gli Stati erano quasi esclusivamente regolate dal diritto consuetudinario e gli accordi erano esclusivamente bilaterali, basati a disciplinare relazioni commerciali o trattare le condizioni di pace, dei due Stati interessati. Oggi, con l’espansione delle materie disciplinate dal diritto internazionale, sia gli accordi bilaterali, sia quelli multilaterali sono utilizzati, non solo per regolare gli aspetti delle relazioni internazionali e per rafforzare la cooperazione tra gli Stati, ma anche per disciplinare relazioni interindividuali, status e libertà individuali.
Un’altra limitazione all’operatività della consuetudine si è avuta con il tentativo da parte di un grande gruppo di Stati di nuova indipendenza di sottrarsi all’applicazione di alcune norme generali che si sono formate prima della loro appartenenza alla Comunità internazionale. Però la caratteristica della norma generale è proprio il fatto che essa si rivolge anche agli stati che non hanno partecipato alla sua formazione , e quindi queste teorie non possono avere fondamento. Ciò significherebbe negare l’esistenza stessa di un diritto internazionale generale, risultato di un procedimento di formazione spontaneo delle norme. Tuttavia, si rileva, che se l’obiezione proviene da un gruppo notevole di Stati, questa può incidere in modo
significativo sulla prassi della Comunità internazionale nel suo complesso, e quindi può giungere sia a bloccare il procedimento di formazione, sia a modificare il contenuto della norma oggetto di contestazione, essendo cambiati sia la diuturnitas (ripetizione del comportamento), sia la pubblica opinione della sua obbligatorietà. Lo stesso effetto non può essere ottenuto dall’obiezione di un solo Stato o di alcuni Stati isolati, anche se tale obiezione fosse costantemente ripetuta nel tempo (obiezione permanente).
LA REAZIONE ALLA CRISI DELLA CONSUETUDINE INTERNAZIONALE Di fronte a questa crisi della consuetudine internazionale, gli Stati, non sono rimasti a guardare, ma hanno cercati di sviluppare meccanismi di reazione, attraverso i quali si cercano di ridurre quei limiti propri del diritto internazionale generale:
I primi strumenti, per porre rimedio a questi limiti furono l’uso:
Al di sopra del diritto cogente, non vi è nulla, essa è la fonte più alta del diritto internazionale. Al fine di individuare una norma di diritto cogente , gli unici due criteri, che si possono trarre, dalla lettura della Convenzione di Vienna del 1969, sono: