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norme consuetudinarie, Dispense di Diritto Internazionale

descrizione dettagliata consuetudine

Tipologia: Dispense

2017/2018

Caricato il 30/01/2018

Antonio.Feola1
Antonio.Feola1 🇮🇹

4.3

(30)

95 documenti

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Capitolo 5
La questione della giuridicità nell’ordinamento internazionale
La questione della giuridicità dell’ordinamento internazionale è stata affrontata fin dallo sviluppo della
Comunità Internazionale.
Si può suddividere la scienza del diritto internazionale in tre grandi fasi storiche nelle quali il fenomeno del
diritto viene diversamente interpretato:
Teoria classica del diritto naturale: la norma per essere giudicata deve essere razionale, teologica
Teoria positivista: la norma per essere giudicata deve essere una norma statale
Teoria realista: la norma per essere giudicata deve essere norma sociale
1. Nella fase classica, la dottrina fondamentale era quella del diritto naturale. Quest’ultimo (jus
naturae) era considerato:
Diritto teologico, coincidente con il dogma religioso
Diritto etico, coincidente con il dogma morale.
Quindi venivano facilmente, confuse religione, morale e diritto, con la conseguenze che:
Nel diritto interno, era più semplice trovare un accordo tra questi 3 elementi
Nel diritto internazionale, questa operazione era quasi impossibile, dato che le relazioni
internazionali erano concepite come rapporti di forza, che andavano contro l’etica e la religione.
2. Nella fase positivista, che si è diffusa grazie alla scuola inglese, tedesca e italiana, l’ordinamento
giuridico internazionale esiste solo in quanto espressione della volontà degli Stati (teoria
volontaristiche del positivismo statalista). L’unico diritto, è quello dello Stato, perché il diritto esiste
soltanto se esiste un nucleo organizzato che lo produce e lo impone.
La teoria dell’autolimitazione dello Stato, afferma che non esiste un ordine giuridico
internazionale, poiché lo Stato, può essere sottoposto soltanto a quegli obblighi che egli stesso ha
accettato attraverso un libero atto di autolimitazione della propria sovranità.
La teoria della volontà comune, non nega l’esistenza di un ordinamento giuridico internazionale,
ma al contrario, afferma che le sue norme sono il preciso risultato delle singole volontà statali in una
volontà comune.
3. Nella fase realista giuridico strutturale, vi è l’abbandono di tutti i tabù precedentemente
considerati dalla dottrina, cioè i dogmi religiosi e razionali. In questa nuova prospettiva, una norma,
prima di essere giudicata normativa, è una norma sociale. La teoria realista-strutturalista, afferma
che il corpo sociale è l’elemento fondamentale e che una norma, prima di essere una norma
giuridica, deve essere una norma sociale.
IL SISTEMA GIURIDICO INTERNAZIONALE
All’interno della Comunità internazionale, la funzione normativa, da sempre, è svolta, dagli stessi soggetti
dell’ordinamento (gli Stati). Essi sono:
Uti singuli: singolarmente considerati, sono i destinatari delle norme internazionali che sono
obbligati a rispettarle.
Uti universi: collettivamente considerati, sono i gestori della comunità, e si impegnano a formare e
a far rispettare le norme, per regolare la comunità stessa. Hanno la funzione normativa, all’interno
della Comunità.
Queste due caratteristiche, appena citate, sono una diretta conseguenza, dalla natura anorganica, della
Comunità Internazionale, ovvero, l’assenza di un’autorità al di sopra della Comunità stessa, che faccia
rispettare il potere normativo.
Il sistema normativo del diritto internazionale si divide in:
Diritto generale: diritto non scritto ed è diritto spontaneo.
Diritto particolare: diritto scritto ed è diritto convenzionale.
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Capitolo 5 La questione della giuridicità nell’ordinamento internazionale La questione della giuridicità dell’ordinamento internazionale è stata affrontata fin dallo sviluppo della Comunità Internazionale. Si può suddividere la scienza del diritto internazionale in tre grandi fasi storiche nelle quali il fenomeno del diritto viene diversamente interpretato:

  • Teoria classica del diritto naturale : la norma per essere giudicata deve essere razionale, teologica
  • Teoria positivista : la norma per essere giudicata deve essere una norma statale
  • Teoria realista : la norma per essere giudicata deve essere norma sociale
  1. Nella fase classica , la dottrina fondamentale era quella del diritto naturale. Quest’ultimo ( jus naturae ) era considerato:
  • (^) Diritto teologico, coincidente con il dogma religioso
  • Diritto etico, coincidente con il dogma morale. Quindi venivano facilmente, confuse religione , morale e diritto , con la conseguenze che:
  • Nel diritto interno, era più semplice trovare un accordo tra questi 3 elementi
  • Nel diritto internazionale, questa operazione era quasi impossibile, dato che le relazioni internazionali erano concepite come rapporti di forza , che andavano contro l’etica e la religione.
  1. Nella fase positivista, che si è diffusa grazie alla scuola inglese, tedesca e italiana, l’ordinamento giuridico internazionale esiste solo in quanto espressione della volontà degli Stati ( teoria volontaristiche del positivismo statalista ). L’unico diritto, è quello dello Stato, perché il diritto esiste soltanto se esiste un nucleo organizzato che lo produce e lo impone. La teoria dell’autolimitazione dello Stato, afferma che non esiste un ordine giuridico internazionale, poiché lo Stato, può essere sottoposto soltanto a quegli obblighi che egli stesso ha accettato attraverso un libero atto di autolimitazione della propria sovranità. La teoria della volontà comune, non nega l’esistenza di un ordinamento giuridico internazionale, ma al contrario, afferma che le sue norme sono il preciso risultato delle singole volontà statali in una volontà comune.
  2. Nella fase realista giuridico – strutturale, vi è l’abbandono di tutti i tabù precedentemente considerati dalla dottrina, cioè i dogmi religiosi e razionali. In questa nuova prospettiva, una norma, prima di essere giudicata normativa, è una norma sociale. La teoria realista-strutturalista, afferma che il corpo sociale è l’elemento fondamentale e che una norma, prima di essere una norma giuridica, deve essere una norma sociale.

IL SISTEMA GIURIDICO INTERNAZIONALE All’interno della Comunità internazionale, la funzione normativa, da sempre, è svolta, dagli stessi soggetti dell’ordinamento (gli Stati). Essi sono:

  • Uti singuli : singolarmente considerati, sono i destinatari delle norme internazionali che sono obbligati a rispettarle.
  • Uti universi : collettivamente considerati, sono i gestori della comunità, e si impegnano a formare e a far rispettare le norme, per regolare la comunità stessa. Hanno la funzione normativa, all’interno della Comunità. Queste due caratteristiche, appena citate, sono una diretta conseguenza, dalla natura anorganica, della Comunità Internazionale, ovvero, l’assenza di un’autorità al di sopra della Comunità stessa, che faccia rispettare il potere normativo. Il sistema normativo del diritto internazionale si divide in:
  • Diritto generale : diritto non scritto ed è diritto spontaneo.
  • Diritto particolare : diritto scritto ed è diritto convenzionale.
  1. Le norme del diritto generale sono create spontaneamente dagli Stati, cioè vengono poste in essere da un gruppo consistente di Stati all’interno della Comunità Internazionale i quali, possono essere rilevanti:
  • dal punto di vista qualitativo, perché dotati di un certo peso specifico a livello politico oppure,
  • dal punto di vista quantitativo, perché dotati di un certo peso numerico. Viceversa i destinatari sono tutti gli Stati membri della Comunità internazionale. Le norme di diritto generale, sono dette norme consuetudinarie. Esse trovano applicazione erga omnes (nei confronti di tutti).
  1. Le norme del diritto particolare sono prodotte dagli Stati, che agiscono individualmente, considerati uti singuli , e riescono ad imporre la propria volontà soltanto ad alcuni Stati della Comunità Internazionale. I destinatari sono gli stessi Stati, che hanno posto in essere le norme, e che possono essere imposte, solo a coloro che hanno contribuito alla loro formazione. Esse, hanno bisogno di un accordo formale ( i trattati ) e sono chiamate norme convenzionali. Ai trattati si applicano dei principi classici, ovvero la norma successiva, che deroga quella precedente e la norma speciale deroga quella speciale. Questo significa che, il
  • Trattato successivo abroga quello precedente.
  • Trattato speciale abroga quello a carattere generale.

Entrambe le categorie citate, sono dotate di stessa forza giuridica. La forza giuridica, delle norme consuetudinarie, sono limitate nel principio di specialità. Entrambe queste categorie di fonti sono dotate di analoga forza giuridica, anche se questa è limitata per le consuetudini, in rapporto ai trattati, dall’operare del principio di specialità. Se infatti la consuetudine è una norma generale essa non può derogare al trattato in quanto norma speciale. Tuttavia questo sistema “orizzontale” di fonti del diritto internazionale, è sottoposto ad una tendenziale verticalizzazione per il consolidamento di norme generali di diritto internazionale dotate di una forza giuridica che le rende inderogabili da parte di altre norme aventi la stessa natura giuridica: si tratta dei principi generali di diritto internazionale o diritto cogente che sono le norme base dell’ordinamento internazionale. Inoltre a partire dalla seconda metà del ‘900, si assiste ad un grande sviluppo degli atti unilaterali delle organizzazioni internazionale, atti che trovano la loro base giuridica nell’accordo istitutivo della rispettiva organizzazione internazionale e che producono i loro effetti nell’ambito dell’ordinamento giuridico speciale cui tale accordo ha dato vita. Tuttavia il sistema tipico delle fonti non è mutato nel moderno ordinamento internazionale; il diritto internazionale contemporaneo trova ancora il suo fondamento nella volontà degli Stati, che sono allo stesso tempo i creatori della norma giuridica internazionale ed i destinatari della stessa. La produzione normativa della Comunità internazionale è dunque ancora orizzontale e non esiste ancora, ne probabilmente esisterà, un supergoverno mondiale, dotato di competenze normative, sovraordinato ai componenti della Comunità internazionale. Non sembra pertanto si possa affermare che esista una gerarchia delle fonti analoga a quella degli ordinamenti interni, ma è solo possibile rinvenire una categoria di fonti caratterizzata da una sua inderogabilità assoluta, sia ad opera delle norme generali che di quelle speciali: i principi generali di diritto internazionale o diritto cogente.

LA CONSUETUDINE GENERALE A differenza degli ordinamenti degli Stati, le cui fonti sono in prevalenza scritte, nell’ordinamento internazionale le fonti qualitativamente più importanti sono quelle non scritte , consistenti in:

  • Principi generali di diritto internazionale
  • Consuetudini internazionali La norma di diritto non scritto, è priva di forma formale, in quanto essa nasce, si modifica e si estingue a seguito dei comportamenti dei consociati , accompagnati dall’opinione degli stessi consociati che tali comportamenti sono obbligatori dal punto di vista giuridico e, comunque, doverosi dal punto di vista sociale.

dal secondo dopoguerra è tuttavia possibile rilevare, importanti mutamenti nella modalità di formazione delle norme giuridiche, nella loro efficacia e nel rapporto tra esse. Questi cambiamenti possono essere tutti ricondotti alla fase di crisi che la consuetudine internazionale sta attraversando sia:

  • in quanto elementi indicatori di tale crisi: per risolvere tale crisi, si fa sempre più frequente il ricorso agli:
    1. accordi internazionali, bilaterali e multilaterale
    2. ricorso all’obiezione di gruppo e all’obiezione permanente
  • sia in quanto strumenti per reagire alla crisi stessa: e gli strumenti più utilizzati sono il ricorso:
    1. consuetudini istantanee
    2. codificazione del diritto internazionale generale
    3. espansione dei principi del diritto riconosciuti dalle Nazioni Unite

In questo sistema di fonti normative internazionali in cui è centrale la volontà degli Stati nella formazione di una norma internazionale, tale norma si CRISTALLIZZA nel momento in cui tale volontà si conforma e tra gli Stati stessi. In altri termini, l’effettività della consuetudine si fonda necessariamente, su un largo consenso sociale, basata su una forte omogeneità di interessi, valori e scopi, perseguiti tra i soggetti dell’ordinamento giuridico. Quando questa omogeneità e questa uniformità manca, la consuetudine entra in crisi Questo è quello che avviene nella moderna Comunità Internazionale, a seguito dell’indipendenza degli Stati nati dal processo di decolonizzazione, sono emersi interessi, valutazioni morali e sociali, diverse rispetto a quelle degli Stati già presenti nella Comunità Internazionale classica. Iniziò così, una frequente difficoltà a formare, le consuetudini internazionali, portando ad una sempre più forte frammentazione del diritto portando ad emergere le consuetudini regionali.

  • Le consuetudini regionali : sono quelle consuetudini che vanno ad interessare una specifica area geografica.

Possiamo riassumere in tre motivi le cause della crisi della consuetudine:

  • Procedimento lento di formazione, avuto a seguito di numerose obiezioni
  • Vaghezza del contenuto
  • Preferenza di consuetudini particolari, (le cd. classiche consuetudini regionali), che caratterizzano norme vincolanti per tutti gli Stati geograficamente appartenenti alla stessa regioni.

ELEMENTI INDICATORI DELLA CRISI

A. Il sempre più frequente ricorso ad accordi internazionali

In passato, fino alla fine dell’Ottocento, le relazioni tra gli Stati erano quasi esclusivamente regolate dal diritto consuetudinario e gli accordi erano esclusivamente bilaterali, basati a disciplinare relazioni commerciali o trattare le condizioni di pace, dei due Stati interessati. Oggi, con l’espansione delle materie disciplinate dal diritto internazionale, sia gli accordi bilaterali, sia quelli multilaterali sono utilizzati, non solo per regolare gli aspetti delle relazioni internazionali e per rafforzare la cooperazione tra gli Stati, ma anche per disciplinare relazioni interindividuali, status e libertà individuali.

B. L’obiezione di gruppo e l’obiezione permanente

Un’altra limitazione all’operatività della consuetudine si è avuta con il tentativo da parte di un grande gruppo di Stati di nuova indipendenza di sottrarsi all’applicazione di alcune norme generali che si sono formate prima della loro appartenenza alla Comunità internazionale. Però la caratteristica della norma generale è proprio il fatto che essa si rivolge anche agli stati che non hanno partecipato alla sua formazione , e quindi queste teorie non possono avere fondamento. Ciò significherebbe negare l’esistenza stessa di un diritto internazionale generale, risultato di un procedimento di formazione spontaneo delle norme. Tuttavia, si rileva, che se l’obiezione proviene da un gruppo notevole di Stati, questa può incidere in modo

significativo sulla prassi della Comunità internazionale nel suo complesso, e quindi può giungere sia a bloccare il procedimento di formazione, sia a modificare il contenuto della norma oggetto di contestazione, essendo cambiati sia la diuturnitas (ripetizione del comportamento), sia la pubblica opinione della sua obbligatorietà. Lo stesso effetto non può essere ottenuto dall’obiezione di un solo Stato o di alcuni Stati isolati, anche se tale obiezione fosse costantemente ripetuta nel tempo (obiezione permanente).

LA REAZIONE ALLA CRISI DELLA CONSUETUDINE INTERNAZIONALE Di fronte a questa crisi della consuetudine internazionale, gli Stati, non sono rimasti a guardare, ma hanno cercati di sviluppare meccanismi di reazione, attraverso i quali si cercano di ridurre quei limiti propri del diritto internazionale generale:

  • La lentezza nel procedimento di formazione
  • La vaghezza del contenuto
  • (^) Le difficoltà nel realizzare nuove norme consuetudinarie, nella disomogeneità da cui è caratterizzata la Comunità internazionale.

I primi strumenti, per porre rimedio a questi limiti furono l’uso:

  • Consuetudini istantanee
  • Codificazione del diritto internazionale
  • Ricorso ai principi generali del diritto internazionale
  1. Consuetudini istantanee Nell’ambito delle fonti di diritto internazionale, il fattore temporale può variare, a seconda delle modalità con cui i 2 elementi costitutivi della consuetudine riescono a consolidarsi per la formazione di una specifica norma. In epoche, più recenti, con riferimento a settori, come quello tecnologico, caratterizzato da uno sviluppo rapidissimo, è avvenuto che si siano formate norme di diritto generale anche nell’arco di pochi anni. Le consuetudini istantanee, sono norme che si realizzano in un arco di tempo rigorosamente breve, ma non istantaneo come ci suggerisce la definizione stessa, perché se così fosse, verrebbe a mancare quel carattere di stabilità racchiuso nel diritto non scritto. Un esempio di queste consuetudini è la sovranità sullo spazio atmosferico sovrastante il territorio.
  2. La codificazione del diritto internazionale Con la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto consuetudinario, si è cercato di giustificare un altro limite di questo diritto: la vaghezza e l’incertezza del contenuto. In passato la codificazione e lo sviluppo hanno raccolto notevoli successi, ma attualmente vivono una fase di stallo, visto che sono rimasti da codificare e da sviluppare i settori più controversi e dibattuti del diritto, vista la difficoltà di trovare un consenso tra gli Stati. In generale, più l’incertezza giuridica cresce, più cresce il bisogno di codificazione del diritto. Nel diritto internazionale, la codificazione non può avvenire attraverso un atto autoritativo, capace di imporsi a tutti, come avviene solitamente negli ordinamenti interni, ma l’unico strumento utilizzabile è l’ accordo internazionale. La codificazione avviene, attraverso l’accordo internazionale (o accordo di codificazione), che produce conseguenze giuridiche importanti:
  • (^) È necessario il raggiungimento dell’accordo degli Stati che lo negoziano, più divergono gli interessi degli Stati, più il consenso sarà complicato
  • L’accordo che viene concluso, non vincolerà tutti gli Stati, ma soltanto quelli che lo hanno ratificato o vi hanno aderito. Uno dei problemi, dell’accordo di codificazione, è quello dell’invecchiamento delle convenzioni di codificazione , ovvero, che essendo l’accordo di codificazione un accordo scritto , non può mutare a seconda della consuetudine, che vive, si modifica e si estingue attraverso la prassi quotidiana degli Stati. Nel caso in

Al di sopra del diritto cogente, non vi è nulla, essa è la fonte più alta del diritto internazionale. Al fine di individuare una norma di diritto cogente , gli unici due criteri, che si possono trarre, dalla lettura della Convenzione di Vienna del 1969, sono:

  • La generalità della norma
  • Accettazione e riconoscimento, come norma di diritto cogente, da parte della Comunità Internazionale. I principi generali del diritto internazionale o norme cogenti, si sviluppano in brevissimo tempo, si potrebbe quasi dire che si tratta di norme a formazione istantanea. Nel senso che la circostanza di essere fortemente voluti dalla Comunità internazionale fa sì che essi assumano subito carattere normativo. Inoltre, il fatto di essere fortemente voluti dalla Comunità internazionale determina anche la loro rigidità ed inderogabilità. Queste norme infatti, possono essere derogate da altre norme analoghe (norme cogenti), ma non possono essere derogate da altre norme non aventi la stessa portata. Le caratteristiche principali del diritto cogente sono:
  • Numero estremamente ristretto
  • Formazione istantanea o estremamente rapida
  • Rigidità ed inderogabilità Rispetto alle consuetudini, i principi generali si differenziano per la loro struttura :
  • nelle consuetudini è essenziale l’elemento oggettivo, la diuturnitas;
  • nel caso dei principi l’elemento soggettivo, ovvero l’opinio iuris, cioè il giudizio di valore della Comunità. All’interno del diritto cogente vi è uno sbilanciamento tra la diuturnitas e l’opinio iuris. L’opinio iuris è maggiore della diuturnitas, visto che tali norme sono fortemente sentite dai membri della Comunità Internazionale. Sbilanciamento tra l’opinio > diuturnitas. L' opinio è particolarmente rafforzata, visto che gli Stati debbono essere convinti non solo dell'obbligatorietà della norma ma anche della sua inderogabilità. Pertanto, la conseguenza sul piano della formazione e che affinché si formi una norma consuetudinaria può essere necessario anche tanto tempo, mentre i principi generali si affermano velocemente, vista la forte valutazione della Comunità Internazionale. Per individuare quali sono questi principi fondamentali si fa ricorso alla Carta Delle Nazioni Unite. Sono :
  • Principio di uguaglianza sovrana degli Stati : è un principio composito che si scompone:
  1. nel principio di tutela della sovranità nel suo duplice aspetto dell’indipendenza verso l’esterno e della sovranità verso l’interno;
  2. (^) nel principio dell’uguaglianza dei destinatari di fronte a comandi internazionali ( uguaglianza dei soggetti di fronte alla legge ); si tratta di un principio permanente e presupposto indispensabile nella Comunità internazionale e del suo ordinamento. Affianco a tale principio, possiamo affiancare, quello del principio dell’effettività. Per quanto riguarda i principi che possono essere riferiti a determinati periodi storici della vita della Comunità, se ne possono individuare 4:
  • due di questi principi sono in linea con il principio permanente dell’uguaglianza sovrana perché rappresentano una modalità di tutela della sovranità e dell’indipendenza degli Stati, ossia il divieto dell’uso della forza nei rapporti internazionali ed il divieto di porre in essere atti che pregiudicano in modo irreversibile lo sviluppo economico degli altri Stati.
  • (^) gli altri due, sono di formazione abbastanza recente, e sono pressoché, di rottura con il principio tradizionale dell’eguaglianza sovrana e sono: il principio del rispetto della dignità della persona umana , al quale si ricollega tutta la problematica della tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; e il principio dell’autodeterminazione dei popoli. Accanto a questi principi di ordine materiale , vi sono dei principi formali o strumentali che hanno per oggetto situazioni giuridiche o rapporti giuridici, ma che prevedono solo procedimenti di produzione giuridica, cioè consentono l’obbligatorietà di norme, ad essi sottostanti. Esse sono:
  • il principio consuetudo est servanda
  • il principio pacta sunt servanda: i patti vanno rispettati e non devono essere mai in contraddizione con il diritto cogente. Tali principi sono provvedimenti idonei a creare il diritto Rimane infine da risolvere la questione del rapporto tra norme imperative di diritto internazionale ed obblighi erga omnes , ossia quegli obblighi che sussistono nei confronti della Comunità Internazionale unitariamente intesa, dato che gli stessi, per la loro natura specifica, devono essere rispettati globalmente da tutti gli Stati e la cui violazione può generare la reazione di tutta la Comunità Internazionale.